Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni A.C. 1230 e A.C. 1889 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1230/XVI   AC N. 1889/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 101
Data: 14/01/2009
Descrittori:
CAVA DE' TIRRENI, SALERNO - Prov, CAMPANIA   CHIESE ED EDIFICI DI CULTO
IMMOBILI ARTISTICI E STORICI   RESTAURI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

Casella di testo: Progetti di legge
 


14 gennaio 2009

 

n. 101/0

SIWEB

Disposizioni per la valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni

A.C. 1230 e A.C. 1889

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1230

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

3 giugno 2008

assegnazione

23 settembre 2008

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), Commissione parlamentare per le Questioni regionali

 

Numero del progetto di legge

1889

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione alla Camera

11 novembre 2008

assegnazione

26 novembre 2008

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), Commissione parlamentare per le Questioni regionali

 


Contenuto

Le due proposte di legge prevedono la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e religiosa, in occasione della ricorrenza del millenario.

Alcuni obiettivi del progetto sono coincidenti fra le due pdl. Si tratta, in particolare, di:

-          recupero e restauro architettonico dell’Abbazia (art, 1, c. 2, lett. a), primo periodo, pdl 1230; art. 2, c. 1, lett. a), pdl 1889); la successiva lett. b) prevede anche il risanamento murale da fenomeni di infiltrazioni e umidità da risalita delle sale limitrofe al chiostrino e del Museo);

-          restauro di tratti dell’antico tracciato viario, per migliorare le possibilità di visita (art. 1, c. 2, lett. c), pdl 1230; art. 2, c. 1, lett. e), pdl 1889);

-          creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico (art. 1, c. 2, lett. d), pdl 1230; art. 2, c. 1, lett. h), pdl 1889). In entrambe le relazioni introduttive, l’obiettivo è ampiamente declinato.

Per quanto concerne il restauro di beni mobili e il recupero documentale, gli obiettivi del progetto enunciati dalla pdl 1230 appaiono più ampi rispetto a quelli enunciati dalla pdl 1889.

Infatti, relativamente al primo aspetto, la pdl 1230 (art. 1, c. 2, lett. b)) prevede che si proceda al restauro e al risanamento conservativo dei manufatti di interesse storico, artistico, culturale e ambientale esistenti nella zona di Cava de’ Tirreni; la pdl 1889, invece (art, 2, c. 1, lett. c)), prevede il restauro dei manufatti e degli affreschi dell’archivio dell’Abbazia.

Relativamente al secondo aspetto, la pdl 1230 (art. 1, c. 2, lett. a), secondo e terzo periodo) prevede l’inventario di tutti i documenti scritti o editi dalla fine del Medioevo su Cava de’ Tirreni e sulla sua Congregazione e il censimento del materiale documentario esistente relativo a tutti i monasteri e le chiese cavensi, mentre la pdl 1889 (art. 2, c. 1, lett. f)) prevede l’inventario e la digitalizzazione della documentazione storica posseduta dall’Abbazia.

Ulteriori obiettivi, diversi nelle due pdl, sono i seguenti:

-          la pdl 1889 prevede (art. 2, c. 1, lett. d)), la definizione e l’ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l’Abbazia, garantendo le distanze dovute rispetto alle zone abitate, agli uffici e alle attività commerciali, per restituire all’Abbazia stessa silenzio e solennità;

-          la pdl 1230 prevede (art. 1, c. 2, lett. a), quarto periodo)) lo studio della funzione di riproduzione e di circolazione della cultura che ha avuto la Congregazione cavense, nonché dell’attività culturale da essa prodotta. Si tratta, peraltro, di obiettivo descritto anche nella relazione introduttiva della pdl 1889, con riferimento all’obiettivo di inventario e digitalizzazione della documentazione storica dell’Abbazia.

Infine, la pdl 1889 (art. 2, c. 1, lett. g)) inserisce esplicitamente fra gli obiettivi del progetto anche l’organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del millenario dell’Abbazia: peraltro, nelle relazioni introduttive di entrambe le pdl, l’obiettivo è ampiamente declinato in termini identici.

 

Per la realizzazione del progetto, entrambe le pdl prevedono la costituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione, rispettivamente, di 25 milioni di euro per il quinquennio 2008-2012(art.1, c. 3, pdl 1230) e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 (art. 3 pdl 1889).

 

Si ricorda, in proposito, che con D.P.C.M. 30 gennaio 2006 è stata destinata una quota dell’8 per mille pari a 810.000 euro alla valorizzazione e musealizzazione dell'Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni.

 

La pdl 1230 non reca norma di copertura finanziaria di tale onere, mentre l’art. 5 della pdl 1889 individua tale copertura nel “Fondo per interventi strutturali di politica economica". Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal c. 5 dell’art. 10 del dl n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 307 del 2004,al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

 

Entrambe le pdl prevedono che il fondo speciale sia gestito da un comitato nazionale nominato con DPCM. La composizione del comitato è più ampia nella pdl 1889 (art. 4, c. 1), che prevede un rappresentante, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comune di Cava de’ Tirreni, nonché esperti e ricercatori universitari dell’Università degli studi di Salerno. In base alla pdl 1230, invece (art. 1, c. 4, primo periodo), il comitato è costituito da 3 esperti nominati, rispettivamente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Campania e dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

 

Anche per quanto riguarda le ulteriori attività del comitato, la pdl1889 (art. 4, c. 2) appare più ampia rispetto alla pdl 1230 (art. 1, c. 4, secondo periodo),  affidando al comitato, oltre che la predisposizione del calendario degli eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario, anche la relativa organizzazione.

 

Relazioni allegate

Le due pdl sono corredate da ampie relazioni introduttive. In particolare, la relazione introduttiva della pdl 1230 riepiloga la storia del movimento benedettino e prospetta alcuni quesiti circa il rapporto fra le diverse articolazioni dello stesso, con riferimento al ruolo svolto dall’Abbazia di Cava de’ Tirreni rispetto alle Abbazie di Cluny, in Borgogna, e di Gorze, in Lorena. La relazione introduttiva della pdl 1889, in particolare, riepiloga la storia dell’Abbazia – dichiarata monumento nazionale dallo Stato italiano con l. 7 luglio 1866, n. 3036 – i tesori in essa presenti, e le positive esperienze del Collegio e della scuola operanti all’interno del Monastero fino ad alcuni anni fa.

 

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che le due pdl dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato, prevedendo l’istituzione di un fondo speciale nello Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si osserva, comunque, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni, prevede la possibilità per lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali di stipulare accordi per la valorizzazione dei beni culturali di loro pertinenza, in particolare costituendo nuovi soggetti giuridici.

 

Ai sensi dell’art. 111 del codice citato, alle attività di valorizzazione possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, mentre lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione. In assenza di accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalle due pdl può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. n. 42 del 2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La pdl 1889 non prevede forme di coinvolgimento della regione, mentre prevede la presenza di un rappresentante del comune di Cava de’ Tirreni nel comitato nazionale. La pdl 1230, invece, prevede la presenza di un rappresentante della regione nel comitato nazionale, mentre non prevede la presenza di rappresentanti del comune. In nessuna delle due pdl è prevista la presenza di rappresentanti della provincia.

Per meglio valutare il pieno rispetto del disposto dell’art. 118, terzo comma, della Costituzione, sarebbe opportuno chiarire meglio a chi spetterà l’elaborazione del progetto. In considerazione degli obiettivi annunciati (che includono anche interventi sulla viabilità), inoltre, occorrerebbe valutare l’opportunità di coinvolgere nel procedimento sia il comune che la provincia.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 9 del già citato d.lgs. n. 42 del 2004, relativo ai beni culturali di interesse religioso, occorre procedere in accordo con le rispettive autorità.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 1, c. 4, della pdl 1230 e l’art. 4, c. 1, della pdl 1889 affidano ad un DPCM la nomina del comitato nazionale per la gestione del progetto di valorizzazione dell’Abbazia.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento alla parte del progetto relativa all’organizzazione degli eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del millenario dell’Abbazia (art. 2, c. 1, lett. g), pdl 1889); relazione introduttiva pdl 1230), si segnala che la legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di Edizioni nazionali.

A questo fine la legge ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un organismo tecnico, la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, al quale ha affidato il compito di deliberare in via definitiva, per quanto qui interessa, sulla costituzione e l’organizzazione dei Comitati nazionali (le relative richieste sono presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato), nonché sull’accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Per l’esercizio 2008, lo stanziamento disponibile per i Comitati e le Edizioni nazionali è risultato pari a 5.633.882,51 euro.

A partire dal medesimo esercizio, inoltre, sono divenute operative le modalità di presentazione delle domande per i contributi dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali con Circolare 10 aprile 2006, n. 84.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

 

Formulazione del testo

Con riguardo all’art. 1, c. 3, della pdl 1230, si segnala che la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno 2009. Inoltre, si segnala che esso non definisce le modalità di copertura dell’onere finanziario recato.