Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca - D.L. 180/2008 - A.C. 1966 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1966/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 92
Data: 03/12/2008
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

D.L. 180/2008 - A.C. 1966

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 92

 

 

3 dicembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

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File: CU0052

 


INDICE

Schede di lettura

§      Art. 1 (Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)3

§      Art. 1-bis (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)25

§      Articolo 2 (Misure per la qualità del sistema universitario)29

§      Articolo 3 (Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)33

§      Articolo 3-bis (Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)39

§      Articolo 3-ter (Valutazione dell'attività di ricerca)41

§      Articolo 3-quater (Pubblicità delle attività di ricerca delle università)45

§      Articolo 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)47

§      Articolo 4 (Norma di copertura finanziaria)51

§      Articolo 5 (Entrata in vigore)55

§      L. 2 dicembre 1991, n. 390. Norme sul diritto agli studi universitari (art. 16)61

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 16)63

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537. Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 5)65

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 51, co. 4)70

§      L. 3 luglio 1998, n. 210. Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (art. 2)72

§      D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210 (artt. 3 e 4)75

§      L. 14 novembre 2000, n. 338. Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 1)80

§      D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003. Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali (art. 3-bis)83

§      D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (art. 5)84

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 105)86

§      Linee guida relative al Programma “Incentivazione alla mobilità di studiosi stranieri e italiani residenti all’estero” del 13 aprile 2005  87

§      D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508 (art. 9)91

§      L. 4 novembre 2005, n. 230. Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari93

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 648 e 650)99

§      Ministero dell’economia e delle finanze. Doc. 2007/3 BIS del 31 luglio 2007. Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario (Tabella 3 – Spese per il personale di ruolo e Fondo di Finanziamento Ordinario)100

§      D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 25 ottobre 2007, n. 176. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari (art. 3)102

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 428)103

§      D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 12, co. 1 e 2)104

§      D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2008, n. 129. Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (art. 4-bis, co. 16 e 17)105

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (artt. 66, co. 7 e 13; 74, co.1, lett. c)106

 

 

 


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Schede di lettura

 


Art. 1
(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale.

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Identico.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».

 

 

Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8. Identico.

 

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1o novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

 

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «,  ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

9. Identico.

 

 

I commi 1 e 2 stabiliscono alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, previsto dall’art. 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997[1], ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[2].

 

Il primo di tali divieti, stabilito dal comma 1, prevede che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato tale limite, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale. È fatto, tuttavia, salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007[3], che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui all’art. 5 del decreto legge n. 97 del 2004, relativa alle voci di costo da considerare ai fini del computo del 90 per cento.

L’articolo 5 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97[4] ha previsto che, ai fini della determinazione del limite del 90% di cui all’art. 51, c. 4, della l. n. 449 del 1997, per l’anno 2004 non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo. Sempre ai fini della determinazione di tale limite, e sempre per l’anno 2004, il medesimo articolo 5 ha previsto l’esclusione di un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Tali previsioni sono state poi prorogate per il 2005 dall’articolo 10 del d.l. n. 266/2004[5]; per il 2006 dall’articolo 8 del d.l. n. 273/2005[6]; per il 2007 dall’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 300/2006[7] e, per il 2008, dal già citato art. 12, c. 1, del d.l. 248/2007 (si veda infra per la proposta di ulteriore proroga per il 2009).

 

Per effetto della nuova disposizione, si deve, quindi, intendere superata la possibilità, prevista dal secondo periodo dell’art. 51, c. 4, della legge n. 449 del 1997, secondo la quale le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo avesse ecceduto il limite del 90% potevano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superasse, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendevano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento.

Rispetto alle previsioni del medesimo art. 51 citato, che si riferivano solo al divieto di assunzione, la nuova disposizione introduce, inoltre, il divieto di indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa.

 

Per completezza di ricostruzione, si ricorda, inoltre, che la garanzia del rispetto effettivo del limite del 90% del FFO costituisce uno degli obiettivi del piano programmatico previsto dall’art. 2, c. 429, della legge finanziaria per il 2008[8], alla cui adozione è subordinata la disponibilità dei 550 milioni di euro aggiuntivi del FFO previsti dal precedente c. 428 per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010[9].

 

Durante l’esame al Senato, sono intervenute due modifiche.

In base alla prima, al comma 1 è stato aggiunto un periodo finale che fa salve, rispetto al divieto posto, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si citano, in particolare, le procedure avviate sulla base degli artt. 3, c. 1, del d.l. n. 147 del 2007 e 4-bis, c. 17, del d.l. n. 97 del 2008 (si ricorda, in proposito, che la prima delle due norme citate è stata abrogata dalla seconda).

 

L’art. 3, c. 1, del d.l. n. 147 del 2007[10] e l’art. 4-bis, c. 17, del d.l. n. 97 del 2008[11], hanno disposto la disapplicazione, rispettivamente per il 2007 e il 2008, del comma 648[12] dell'art. 1 della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[13] e, al fine di garantire comunque l’attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori nelle università, hanno previsto che le risorse di cui al c. 650 della medesima legge, limitatamente agli stanziamenti previsti, rispettivamente, per il 2007 e per il 2008, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori secondo le norme vigenti.

I due interventi sono stati determinati dalla volontà di evitare che, a seguito del mancato intervento del decreto ministeriale previsto dal comma 647 della medesima legge finanziaria - con il quale doveva essere definito il numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008, e con il quale, altresì, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori, si dovevano definire nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore - si disperdessero gli stanziamenti disposti.

 

In base alla seconda modifica, che aggiunge il comma 1-bis, si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2009 la norma in base alla quale, ai fini del calcolo del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (si veda ante).

 

Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall’art. 1, c. 650, della legge finanziaria per il 2007, per l’attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori.

 

Si ricorda, in proposito, che il c. 650 prevede, per la realizzazione del piano, uno stanziamento triennale, pari a 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

A seguito della modifica al comma 1 approvata dal Senato, potrebbe porsi un problema di coordinamento sostanziale, almeno con riferimento al 2008, con il comma 2, che non ha subito modifiche (si veda ante). Infatti, il comma 1 autorizza comunque le assunzioni conseguenti a procedure concorsuali concluse o in corso, mentre il successivo comma 2 nega l’accesso al finanziamento statale nelle ipotesi in cui sia stato superato il limite di spesa per il personale.

 

Il comma 3 dell’articolo in commento reca disposizioni in materia di turn-over.In particolare, mediante novella al primo periodo del comma 13 dell’art. 66 del d.l. n. 112/2008[14], prevede che – fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della l. finanziaria per il 2005[15] - per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale[16] nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente.

Si eleva, così, dal 20 al 50% il limite al turn-over previsto dalla originaria formulazione dell’art. 66 del d.l. n. 112/2008.

Inoltre, a seguito della novella, il parametro al quale fare riferimento, per le assunzioni di personale nelle università, è rappresentato unicamente dalla spesa, e non anche dal numero delle unità cessate nell’anno precedente[17].

Il comma in commento, inoltre, nella sua formulazione originaria prevedeva che ciascuna università destinasse tale somma per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari.

A seguito della modifica introdotta dal Senato, è stato più opportunamente precisato, per quanto riguarda i ricercatori, che, oltre a quelli a tempo indeterminato, si considerano quelli con i quali le università abbiano stipulato contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, c. 14, della l. n. 230 del 2005[18].

 

L’art. 1, c. 14, della legge n. 230 del 2005, ha previsto che le università, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero o, per la facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, oppure con soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale o con altri studiosi. Presupposto è che si tratti, comunque, di soggetti di elevata qualificazione scientifica, che le Università dovranno valutare. I rapporti di lavoro dovranno essere instaurati previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti universitari, che devono assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.

 

Infine, il comma 3 fa salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione di cui al sopra citato art. 1, c. 648, della legge finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal c. 650.

 

In conseguenza, delle novità recate in tema di turn over, l’ultimo periodo del comma 3 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) sia integrato nei termini seguenti:

Ø      2009: 24 milioni di euro;

Ø      2010: 71 milioni di euro;

Ø      2011: 118 milioni di euro

Ø      dal 2012: 141 milioni di euro.

 

Vengono, così, modificate in senso opposto le previsioni dell’art. 66, c. 13, del dl n. 112 del 2008, che in relazione al limite posto al turn-over, aveva stabilito che il FFO fosse ridotto di 63,5 milioni di euro per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni di euro per il 2011, di 417 milioni di euro per il 2012 e di 455 milioni di euro dal 2013[19].

 

Appare opportuno fornire, a questo punto, un quadro riepilogativo della situazione del FFO, partendo dal confronto fra la legge finanziaria per il 2008 e i documenti finanziari per il 2009 attualmente all’esame del Parlamento.

 

 

 

 

(Valori in milioni di euro)

2009-2011

TAB. C
L.F. 2008

 

B.L.V.
2009
(AS 1210)

 

TAB. C
DDL F. 2009
(AS 1209)

TAB. C
DDL F. 2009
(AS 1209)

TAB. C
DDL F. 2009
(AS 1209)

2009

2009

2009

2010

2011

Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)

6.949,7

6.933,6*

6.893,3

6.162,6

6.029,9

 

*La differenza fra il valore riportato nell’A.S. 1210 e il valore riportato nell’A.S. 1209 deriva dal fatto che nella tabella C del disegno di legge finanziaria vi è solo l’autorizzazione derivante dall’art. 5, c. 1, lett. a), della legge 537/1993, mentre nel disegno di legge di bilancio si considera anche il disposto dell’art. 2, c. 430, della legge 244/2007 (l. finanziaria 2008) che prevede un aumento del FFO di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di incrementare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

Ora, per effetto dell’integrazione prevista dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto in esame, la previsione del valore del FFO per gli anni del triennio sarebbe la seguente:

2009: 6.917,3 milioni di euro

2010: 6.233,6 milioni di euro

2011: 6.147,9 milioni di euro.

A partire dal 2012, invece, per effetto del decreto in esame, la decurtazione al Fondo prevista dal citato art. 66, c. 13 del D.L. 112/2008, pari a 417 milioni di euro per il 2012 e a 455 milioni di euro dal 2013, diminuirebbe di 141 milioni di euro, risultando pari a:

2012: -276 milioni di euro;

2013: -314 milioni di euro.

 

I commi 4 e 5 dell’articolo in commento introducono una disciplina transitoria, volta a modificare i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario.

 

Il comma 4 riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia, relativamente alle procedure di valutazione comparativa della prima e della seconda sessione 2008.

 

Prima di procedere nel commento della disposizione, si reputa opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo relativo al reclutamento di professori universitari, nel cui ambito si colloca la questione dei meccanismi di costituzione delle commissioni esaminatrici.

Preliminarmente, si ricorda che il ruolo dei professori universitari è stato articolato dal DPR 11 luglio 1980, n. 382, in due fasce, quella dei professori ordinari e straordinari[20], e quella dei professori associati.

L’ultimo intervento normativo in tema di reclutamento è stato recato dalla l. n. 230 del 2005 che, conferendo una delega al Governo, ha previsto un nuovo sistema[21], nonché nuove modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici[22]. Conseguentemente, la l. n. 230 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fossero abrogati, fra gli altri, gli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1998, che disciplinava tali aspetti[23].

Nelle more della attuazione della disciplina delle nuove procedure di reclutamento dei professori universitari (attesa che ha determinato per circa due anni un sostanziale blocco dell’accesso ai ruoli di professore universitario[24]), è, quindi, intervenuto l'articolo 12, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007[25], il quale ha previsto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa, applicando la disciplina sul reclutamento contenuta nelle disposizioni di cui alla legge n. 210 del 1998 e al relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. n. 117 del 2000[26], fino al 31 dicembre 2008.

Da ultimo, l’art. 4-bis, c. 16, del d.l. n. 97 del 2008[27] ha prorogato il termine da ultimo indicato al 31 dicembre 2009, stabilendo che le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2008)[28]. Tale ultima disposizione ha inoltre previsto che ai concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Viceversa, per i concorsi indetti entro il 30 giugno 2008, i relativi bandi potevano prevedere due idoneità.


In base ai dati desumibili dal sito http://reclutamento.miur.it/bandi/html, i posti di professore associato ed ordinario previsti dalle procedure di valutazione comparativa bandite nel 2008 risultano come da tabella:

 

 

I sessione 2008

II sessione 2008

Totale

Totale

con idoneità

Professore associato

1143 posti*

31 posti**

1174

2317

Professore ordinario

724 posti*

16 posti**

740

1464

* due idoneità

** una idoneità

 

La disposizione in commento introduce significative novità rispetto alla disciplina applicabile, sostituendo alle commissioni locali elette su base nazionale, previste dalla l. n. 210/1998, commissioni sorteggiate da una lista eletta su base nazionale, per un numero triplo dei membri richiesti.

 

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del DPR n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e di professore associato sono costituite mediante designazione di un componente da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.

Il componente designato viene scelto prima dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nei termini seguenti:

Ø       per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario;

Ø       per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato.

I professori designati, anche se appartenenti ad altre facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio universitario nazionale.

I membri elettivi della Commissione sono così individuati:

Ø       quattro professori ordinari, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario;

Ø       due professori ordinari e due professori associati, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato.

L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, non in servizio presso l’ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa (c.d. membri esterni).

L’elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ordinari e associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età[29].

 

Rispetto al quadro normativo descritto, la nuova composizione delle commissioni di concorso prevede:

Ø      un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando (su questo punto non si registrano novità);

Ø      quattro professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

L’elettorato attivo è attribuito ai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. L’elettorato passivo per la lista, come si evince, spetta ai soli professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del bando.

 

Dunque, in base alla formulazione della norma, il sorteggio viene effettuato su una lista di commissari eletti in numero triplo rispetto al numero dei commissari esterni complessivamente necessari nella sessione per lo svolgimento dei concorsi relativi a ciascun settore scientifico disciplinare. Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo.

 

Se le procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario della prima sessione 2008 riguardanti il settore scientifico disciplinare XXX sono 9, il numero dei commissari esterni complessivamente necessari alla sessione risulterà pari a 36 (9×4). Pertanto, sarà necessario eleggere una lista di 108 commissari (36×3), nell’ambito della quale sarà effettuato il sorteggio dei 4 commissari per ciascuna procedura.

 

Accanto a questa novità, vi è quella relativa all’elettorato attivo e passivo, che viene riservato ai soli professori ordinari (e a quelli straordinari per l’elettorato attivo) per i concorsi dei posti relativi a entrambe le fasce di professore.

 

La novità riguarda, in particolare, i concorsi per posti di professore associato. In base alla nuova disciplina, infatti, tutti i commissari esterni sono rappresentati da professori ordinari, mentre la l. n. 210/1998 prevede due professori ordinari e due associati.

 

Il comma 4 specifica due ulteriori ipotesi verificabili.

In primo luogo, qualora il settore scientifico-disciplinare sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista ècostituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione da appartenenti a settori affini.

 

Proseguendo nell’esempio di cui sopra, se i professori ordinari afferenti al settore scientifico-disciplinare XXX sono 108, ovvero meno di 108, la lista è costituita da tutti i professori ordinari di quel settore, e, per il numero restante, dovrà essere integrata mediante elezione di membri appartenenti a settori affini.

 

Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuno chiarire se con l’espressione “membri” appartenenti a settori affini si intenda sempre fare riferimento alla sola categoria dei professori ordinari.

 

In secondo luogo, come introdotto nel corso dell’esame in Senato, ove il numero dei professori ordinari appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, come integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, risulti comunque inferiore al numero necessario, si procede direttamente al sorteggio.

In entrambe le due ipotesi descritte, si prevede che il sorteggio sia effettuato in modo da garantire, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando.

Infine, si prevede che, ove possibile, ciascun commissario partecipi, per ogni fascia e per ogni settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

 

Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicanoin attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009 (si veda, peraltro, anche il comma 8).Nel testo originario si faceva riferimento sia alle commissioni per la valutazione comparativa di cui all’art. 2 della legge n. 210 del 1998, sia all’art. 1, c. 14, della legge n. 230 del 2005 riferita, come sopra si è visto, alla stipula di rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato.

Nel corso dell’esame al Senato, il secondo riferimento è stato eliminato.

 

Come già per i professori universitari, l’ultimo intervento normativo relativo al meccanismo di reclutamento dei ricercatori è stato recato dalla legge n. 230/2005, che ha previsto che per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge n. 210 del 1998.

 

 

 

Si prevede, dunque, che le commissioni per il reclutamento di ricercatori siano composte da:

Ø      un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando;

Ø      due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. È, infine, previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 4.

 

Il meccanismo individuato è sostanzialmente analogo a quello previsto per i concorsi per posti di professore. Nel caso di specie, rispetto alla situazione normativa vigente, le modifiche principali riguardano:

Ø      l’introduzione del meccanismo del sorteggio per la scelta dei due membri esterni della commissione, sulla base di una lista di eletti;

Ø      il fatto che i membri esterni sono necessariamente professori ordinari (attualmente è previsto un professore ordinario o un professore associato);

Ø      l’attribuzione dell’elettorato attivo per la scelta dei membri esterni ai soli professori ordinari e straordinari (mentre la disciplina vigente lo attribuisce ai professori e ai ricercatori confermati).

 

Infatti, si ricorda che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del DPR n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per il reclutamento di ricercatori sono costituite mediante designazione di un professore di ruolo, ordinario o associato, da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.

Il componente designato viene scelto prima dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati e i ricercatori[30].

I membri elettivi della Commissione sono costituiti da un professore ordinario (se la facoltà ha designato un professore associato) o da un professore associato (se la facoltà ha designato un professore ordinario), nonché da un ricercatore confermato.

L’elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore.

Gli ulteriori aspetti sono identici a quelli già visti per i professori universitari.

 

Il comma 6, riferendosi a quanto disposto dai commi 4 e 5, prevede che le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il testo originario della disposizione prevedeva che all’adozione di tale decreto si procedesse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: in considerazione dei 60 giorni a disposizione del Parlamento per la conversione, il Senato ha posticipato il termine massimo al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È comunque previsto che si applichino, in quanto compatibili con il decreto, le disposizioni del regolamento di cui al sopra citato DPR n. 117 del 2000.

 

In relazione al comma 6, si valuti l’opportunità di specificare in quali casi si debba ricorrere alle elezioni suppletive.

Inoltre, si segnala che, in base alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001), il corretto riferimento è al “regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117”.

 

Nel corso dell’esame del disegno di legge al Senato, è stato introdotto il comma 6-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sia nominata una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno[31], chiamata a:

Ø      sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio;

Ø      provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi.

Quanto al sorteggio, si stabilisce fin d’ora che le relative operazioni siano pubbliche.

La partecipazione alle attività della commissione non comporta compensi di alcun tipo, né rimborsi spese. È anche ulteriormente specificato che dall’attuazione di tale previsione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Si valuti la possibilità di chiarire che cosa si voglia intendere con l’espressione “certificazione dei meccanismi di sorteggio”: ciò, alla luce del fatto che il comma 6 affida al decreto ministeriale la determinazione delle modalità di sorteggio. Si valuti, inoltre, l’opportunità di chiarire la durata dell’operatività della commissione e i conseguenti aspetti relativi al suo rinnovo, anche alla luce del termine di durata in carica del CUN[32].

 

Il comma 7 introduce ulteriori novità relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, concernenti i parametri per la valutazione dei candidati. Tale disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

In particolare, si prevede che la valutazione sia effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione, come specificato con modifica introdotta al Senato - e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottare – secondo la modifica apportata dal Senato – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentito il CUN, saranno definiti i parametri da utilizzare, riconosciuti anche in ambito internazionale.

 

In proposito, si ricorda, ai sensi della l. n. 210/1998 e dal relativo regolamento di attuazione, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio[33].

Quanto alla valutazione dei titoli, l’art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005, ha previsto che nelle procedure di valutazione comparativa sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, c. 6, della legge n. 449 del 1997[34], di borsisti postdottorato ai sensi della legge n. 398 del 1989[35], nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 (sopra illustrato).

 

Pertanto, rispetto alla situazione normativa vigente:

Ø      il reclutamento non comporterà più lo svolgimento di due prove scritte e di un colloquio;

Ø      l’individuazione dei titoli valutabili appare rimessa alla piena discrezionalità della commissione.

 

Il comma 8 prevede effetti retroattivi, disponendo che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni.

Inoltre, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, gli atti, le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni, sia per i posti da professore che da ricercatore, non conformi alle disposizioni del decreto, sono privi di effetto.

 

Il Senato ha, quindi, introdotto i commi 8-bis e 8-ter.

 

Il comma 8-bis dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, prevedendo che i professori universitari che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992[36], conservano entrambi gli elettorati ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

 

L’art. 16, c. 1, del d.lgs. n. 503 del 1992 prevede che i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici possono permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. L’Amministrazione ha facoltà di accogliere la richiesta, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

Per completezza, si ricorda che l’articolo 2, comma 434, della l. n. 244/2007 (l. finanziaria per il 2008) ha previsto la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010.

A tale proposito, si ricorda, inoltre, che per i professori ordinari e associati che saranno nominati sulla base della nuove procedure di reclutamento di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, specificando che nel termine è compreso il biennio di cui al citato articolo 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, mentre è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età (art. 1, comma 17).

 

Il comma 8-ter prevede la possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le università possono, infatti, fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 gennaio 2009, ferme restando tutte le prescrizioni del bando, incluse quelle relative ai termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati possono allegare.

 

Il comma 9 novella l’art. 74, c. 1, lett. c), del d.l. n. 112/2008, escludendo gli enti di ricerca dall’obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento.

 

L’art. 74, c. 1, del d.l. n. 112/2008 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all’art. 70, c. 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, devono provvedere, entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali generali e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10%, ricollocando le risorse umane eccedenti negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico di tale personale.

 

 

 


Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

 

Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)

 

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

«9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce l’art. 1, c. 9, della legge n. 230 del 2005, che disciplina la chiamata diretta nelle università.

In base al nuovo testo, si prevede che le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta:

Ø      di studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;

Ø      di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del “Programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

 

Sembrerebbe opportuna una riflessione sull’uso del termine “equipollente”, generalmente riferito ai titoli di studio e finora non presente nell’ordinamento con riferimento a posizioni accademiche. Questo, in considerazione del fatto che il riconoscimento dell’equipollenza o deve essere stabilito dalla legge – come nel caso dell’art. 35, c. 2, del DPR n. 445 del 2000[37] – o deve derivare da una procedura che, come per i titoli di studio, porti all’adozione di un atto finale e formale.

 

Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 1, c. 9, della l. n. 230 del 2005, le modifiche sono così sintetizzabili:

Ø      la possibilità di chiamata diretta per i professori ordinari e associati non soggiace più al limite del 10 per cento dei posti;

Ø      la stessa possibilità viene estesa ai ricercatori;

Ø      conseguentemente, si introduce il riferimento all’attività di ricerca;

Ø      si precisa che deve trattarsi di esperienza maturata per almeno un triennio in istituzioni universitarie estere, ovvero, sulla base di chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca nell’ambito del “Programma di rientro dei cervelli”, nelle università italiane;

Ø      non è più richiesta l’attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell’università che intenda procedere alla chiamata diretta.

 

Il programma “Rientro dei cervelli” è stato avviato dal D.M. 26 gennaio 2001, n. 13[38], e successivamente proseguito con i D.D. M.M. 20 marzo 2003, n. 501 e 1° febbraio 2005, n. 18, al fine di disciplinare l’incentivazione alla stipula di contratti da parte delle università con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica. Il Miur, ogni anno, destina a tale intervento apposita quota, da determinare con decreto del Ministro, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Allo stato, i contratti devono avere una durata minima di due anni e massima di quattro[39] e richiedono un impegno didattico compreso fra un minimo di 30 e un massimo di 60 ore per anno accademico. Il titolare del contratto si deve impegnare ad una attività continuativa, esclusiva e a tempo pieno presso l’università ospitante, fatti salvi occasionali impegni fuori sede.

Le domande presentate sono ordinate dal Comitato preposto alla gestione del programma – previsto dall’art. 5 del D.M. 26 gennaio 2001, n. 13 – che è composto dai presidenti del CUN e della CRUI, nonché da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione scientifica in ambito internazionale[40]. Lo stesso Comitato propone al Ministro quelle da finanziare, sulla base di una serie di elementi di valutazione indicati nelle linee guida citate in nota.

Le stesse linee guida precisano che il MIUR finanzierà i contratti nella misura massima annua di 35.000 euro per studiosi assimilabili ai ricercatori, 55.000 euro per quelli assimilabili agli associati e 75.000 euro per quelli assimilabili agli ordinari.

In seguito, è stata approvata, appunto, la legge n. 230 del 2005 che ha sancito a livello legislativo la chiamata diretta, fra l’altro, di studiosi italiani impegnati all’estero.

Con D.M. 28 marzo 2006, n. 207, sono stati destinati 3 milioni di euro al cofinanziamento – fino al 95% delle spese (art. 5) – della chiamata diretta da parte delle facoltà, con esclusione di quelle per chiara fama.

Con successivo D.M. 8 maggio 2007, n. 246, sono stati destinati alla stessa finalità 1.500.000 euro. Altrettanti ne sono stati destinati con D.M. 30 aprile 2008, n. 99.

 

Ai fini sopra indicati, le università devono formulare specifiche proposte al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN).

Per questo tipo di chiamata, quindi, la procedura rimane invariata rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 230 del 2005.

 

La procedura si differenzia, invece, per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario, che deve sempre avvenire nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Infatti, in tale ipotesi il nulla osta del Ministro è preceduto dal parere di una commissione nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata.

 

Potrebbe rendersi opportuno specificare in che modo il CUN debba procedere a tale nomina.

 

La nomina dello studioso di chiara fama è disposta con decreto del rettore, con il quale è determinata la classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Anche per tale aspetto, dunque, interviene una modifica rispetto all’originaria formulazione della legge n. 230 del 2005, che prevede l’attribuzione del livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.

 

Da ultimo, si specifica che dalle disposizioni del comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 


Articolo 2
(Misure per la qualità del sistema universitario)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

Articolo 2.
(Misure per la qualità del sistema universitario).

Articolo 2.
(Misure per la qualità del sistema universitario).

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

1. Identico.

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

 

b) la qualità della ricerca scientifica;

 

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

 

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.

 

 

L’articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e del fondo straordinario di cui all’art. 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base alla qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

In base alla prima modifica apportata dal Senato, peraltro, il fattore di valutazione riferito alla sedi didattiche non si considera in sede di prima applicazione.

 

L’art. 2, c. 428, della legge n. 244 del 2007 prevede che ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative inerenti il sistema universitario, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Tale somma è destinata ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e di investimento, individuate autonomamente dagli atenei.

Si ricorda, peraltro, che il successivo c. 429 subordina l’assegnazione delle risorse indicate all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, e volto, fra l’altro, a:

a)            elevare la qualità del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b)            rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c)            accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti. Al riguardo si ribadisce la necessità di adozione di disposizioni che, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa per il personale, rendano effettivo il vincolo delle assunzioni.

Il piano programmatico è stato adottato con decreto interministeriale 30 aprile 2008 limitatamente al riparto del fondo straordinario per l’esercizio finanziario 2008.

Da ultimo, è opportuno ricordare che attualmente per il riparto annuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è previsto un modello teorico predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04). In sintesi, il modello tiene conto dei seguenti elementi:

• 30%: domanda da soddisfare (numero di iscritti);

• 30%: risultati di processi formativi (CFU acquisiti dagli studenti);

• 30%: risultati della ricerca scientifica; il “potenziale di ricerca” è calcolato in base al numero di docenti, ricercatori, borsisti, assegnisti, ecc., opportunamente pesati secondo la categoria di appartenenza e ulteriormente ponderati per indicatori di partecipazione e di successo nella richiesta di fondi PRIN nel triennio precedente, cui si aggiunge il numero di ricercatori “virtuali” calcolato in base ai fondi esterni ottenuti dall’ateneo per attività di ricerca.

• 10%: incentivi speciali.

Occorre, tuttavia, aggiungere che, a causa della situazione di crescente squilibrio finanziario delle università, negli ultimi anni il FFO è stato allocato, nonostante il modello CNVSU, quasi esclusivamente sulla base delle quote storiche di spesa[41].

 

Sarebbe opportuno chiarire se il fondo straordinario, sia pure nel limite indicato, possa essere assegnato indipendentemente dalla condizione posta dall’art. 2, comma 429, della legge finanziaria per il 2008.

 

Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, in sede di prima applicazione, e in base alla seconda modifica apportata dal Senato, entro il 31 marzo 2009 (il termine originario era il 31 dicembre 2008), sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

 

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) è stato previsto dall’art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, con il compito, tra l’altro, di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche.

Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’art. 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, è un organismo di nomina governativa che dura in carica quattro anni ed è composto da 7 membri, anche stranieri, di comprovata ed elevata esperienza e competenza in campo scientifico, sociale e produttivo. L’attività del CIVR si articola in varie iniziative che, per quanto qui interessa, comprendono la sperimentazione e diffusione di metodologie e tecniche pratiche di valutazione.

Si ricorda che con l’art. 2, c. 138-142, del d.l. n. 262 del 2006 (Collegato alla manovra finanziaria 2007), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, che ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con la finalità di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, era stato previsto che CNSVU e CIVR fossero soppressi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di disciplina delle modalità di funzionamento dell’Agenzia. Con D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, è stato emanato il Regolamento relativo al funzionamento dell’Agenzia che, però, non ha reso operativa l’Agenzia[42], sicché l’articolo 14 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall’entrata in vigore del regolamento di cui in nota. Conseguentemente, l’art. 4-bis, c. 18, del d.l. n. 97 del 2008, ha previsto che le risorse finanziarie stanziate per l’istituzione dell’ANVUR e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca siano utilizzate per il funzionamento del CNVSU e del CIVR. A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 


Articolo 3
(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

Articolo 3.
(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

Articolo 3.
(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

1. Identico.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

2. Identico.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

 

3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 3 prevedono misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli.

In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge n. 338 del 2000[43], per un importo pari a 65 milioni di euro.

Il fondo per il concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari ha, nel disegno di legge di bilancio 2009 (AS 1210, tab. 7), una dotazione pari a 44,6 milioni di euro[44], con una riduzione di 12,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008.

Per effetto della disposizione recata dal comma in commento, quindi, l’ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 109,6 milioni di euro.

 

La legge n. 338 del 2000 ha previsto il cofinanziamento dello Stato per gli interventi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, ovvero per interventi di nuova costruzione da adibire alla stessa finalità da parte di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio[45], università statali o legalmente riconosciute, collegi universitari[46] legalmente riconosciuti, consorzi universitari[47], cooperative di studenti senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. A tal fine, specificato che gli alloggi e le residenze realizzate con i benefici previsti sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, è stata autorizzata una spesa pari a 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2000-2003, demandando alla legge finanziaria la quantificazione per gli anni successivi. Ai soggetti prima indicati, l’art. 144, c. 18, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000) ha affiancato anche fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio. Ulteriori soggetti che possono usufruire dei finanziamenti sono le fondazioni universitarie previste dall’art. 59, c. 3, della stessa legge finanziaria per il 2001 e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute, alle quali la legge n. 508 del 1999 ha riconosciuto una autonomia paragonabile a quella delle università.

Il cofinanziamento si realizza attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale del progetto esecutivo.

La definizione delle modalità e delle procedure per la presentazione dei progetti e l’erogazione dei finanziamenti è stata demandata a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la CRUI e la Conferenza permanente[48].

Ad altro decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente, è stata demandata la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi[49].

All’istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nominata dal Ministro, d’intesa con la Conferenza permanente, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero e delle regioni. Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione, il Ministro individua i progetti ammessi al cofinanziamento e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale.

 

Il comma 2 prevede, sempre per l’esercizio finanziario 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all’art. 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli.

Il Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e la concessione delle borse di studio ha, nel disegno di legge di bilancio 2009 (AS 1210, tab. 7), una dotazione pari a 111,9 milioni di euro, con una diminuzione di 40,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008.

Per effetto della disposizione recata dal comma in commento, quindi, l’ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 246,9 milioni di euro[50].

 

L’art. 16, c. 1, della citata legge n. 390/1991[51] ha previsto la concessione di prestiti d’onore da parte degli istituti di credito agli studenti capaci e meritevoli con problemi economici, disciplinando le modalità di attivazione dell’istituto nei commi successivi[52]. Conseguentemente, il comma 4 ha previsto che, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni a questi interventi, fosse istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Successivamente, la legge n. 147 del 1992[53] ha stabilito che gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 fossero attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.

 

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria per gli incrementi di cui ai commi 1 e 2. A questi si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge n. 289 del 2002, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013 che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro Nord.

 

A valere sul FAS, secondo la modifica introdotta dal Senato, sono previsti 65 milioni di euro per l’incremento delle risorse per le residenze e gli alloggi universitari e 405 milioni di euro per l’incremento delle borse di studio.

 

La specificazione introdotta dal Senato – che riduce il FAS in misura superiore a quanto necessario a garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 2 – dipende dal coefficiente di spendibilità nell’anno delle risorse del Fondo stesso, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Infatti, gli effetti dell’utilizzo degli stanziamenti del Fondo sui conti pubblici si distribuiscono su un arco temporale di circa 3 anni e, come tali, sono assunti nelle previsioni di finanza pubblica. Ciò dipende dalla procedura di spesa, estremamente complessa. Sulla base di tale procedura, il coefficiente di spesa può essere valutato solo nell’ordine del 30-35 per cento annuo, nel senso che, a fronte di un qualsiasi rifinanziamento in termini di competenza del FAS, per il primo anno appare spendibile solo il 30% delle risorse iniziali, e lo stesso per il secondo anno. Solo con il terzo anno le nuove risorse ripartite a valere sul Fondo potranno risultare completamente erogate ai beneficiari finali. Quindi, con riferimento ad un onere di 135 milioni di euro per il 2008,  occorrerà aumentare il corrispondente ammontare di tre volte, arrivando alla somma di 405 milioni di euro nel 2008 in termini di saldo netto da finanziare[54].

 

Durante l’esame del disegno di legge in commento presso il Senato, è stato introdotto il comma 3-bis che riguarda la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), per la quale si propongono 3 anni, anziché i 2 previsti attualmente dall’art. 3-bis del d.l. n. 105 del 2003[55].

 

L’art. 3-bis del d.l. n. 105 del 2003, fissata in due anni la durata del mandato dei componenti del CNSU, ha specificato che entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa.

 

In relazione al comma 3-bis, sarebbe opportuno chiarire la decorrenza degli effetti della disposizione.

 

 

 


Articolo 3-bis
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

 

Articolo 3-bis.
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).

 

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

 

 

L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte (sul punto, si veda anche infra, art. 3-ter).

Per quanto non adeguatamente formulato – poiché l’espressione “a decorrere dall’anno 2009” – fa pensare all’intervento periodico di un decreto -, si comprende che a tale adempimento si deve dar corso nel 2009.

La costituzione dell’Anagrafe non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’aggiornamento dell’Anagrafe si procede con periodicità annuale.

 

Si segnala che, nell’ambito della propria autonomia, alcune università hanno già provveduto all’istituzione di anagrafi dei docenti e dei ricercatori[56].

 


Articolo 3-ter
(Valutazione dell'attività di ricerca)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

 

Articolo 3-ter.
(Valutazione dell'attività di ricerca).

 

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1o gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

 

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

 

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

 

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

 

 

L’articolo 3-ter, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni volte a legare l’incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell’attività svolta dagli stessi da parte dell’autorità accademica.

In particolare, il comma 1 prevede che gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382[57], destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, siano disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche.

L’entità dello scatto biennale viene diminuita della metà nel caso in cui nel biennio precedente alla valutazione non siano state effettuate pubblicazioni scientifiche (comma 3)[58].

 

Sembrerebbe opportuno specificare quale sia l’autorità accademica tenuta all’accertamento relativo alle pubblicazioni scientifiche.

 

Ai sensi del richiamato articolo 36, ai professori appartenenti alla I fascia all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6% della retribuzione di dirigente generale di I fascia dello Stato, comprensiva dell’eventuale indennità di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario, lo stipendio è pari al 92% di quello risultante dalla previsione citata, ferma restando la possibilità dell’aumento biennale del 2,50%. L’ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8% della classe attribuita ai medesimi all’atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

In base al medesimo articolo 36, lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla II fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della I fascia.

La misura del trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni è maggiorata del 40% a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

L’articolo disciplina, quindi, alcune ipotesi particolari.

Il successivo articolo 38 dispone che la progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8% del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50%, calcolati sulla classe finale.

Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50% calcolati su tale parametro.

Merita, infine, ricordare che l’articolo 69 del d.l. n. 112/2008 prevede un meccanismo di intervento una tantum sulla progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[59], tra i quali figurano anche i professori e i ricercatori universitari[60].

Il comma 1, in particolare, prevede, con effetto dal 1° gennaio 2009, per il suddetto personale, un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione degli ulteriori successivi aumenti biennali o classi di stipendio.

Per il personale che, durante il menzionato periodo di differimento, effettua passaggi di qualifica nell’ambito dei quali viene conteggiata ai fini economici l’anzianità pregressa, si stabilisce che alla scadenza dello stesso periodo e con la medesima decorrenza viene rideterminato il trattamento economico spettante considerando a tal fine anche l’importo dell’aumento biennale o della classe di stipendio (comma 2).

Analogamente, per il personale che, durante il periodo di differimento, accede al pensionamento, alla scadenza dello stesso periodo e con la stessa decorrenza viene rideterminato il trattamento pensionistico, considerando a tal fine anche l’importo dell’aumento biennale o della classe di stipendio. Tale importo forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento (comma 3).

 

I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (comma 2).

 

Si segnala, al riguardo, che la norma non prevede un limite per l’emanazione del decreto.

 

Il comma 4, infine, prevede la impossibilità a partecipare alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, per i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al precedente comma 2.

 


Articolo 3-quater
(Pubblicità delle attività di ricerca delle università)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

 

Articolo 3-quater.
(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

 

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

L’articolo 3-quater, introdotto nel corso dell’esame del disegno di legge al Senato, introduce l’obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università.

Si prevede, infatti, che annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’anno precedente, il rettore presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico[61], nonché ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Si prevede, altresì, che la mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini dell’attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del FFO, previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (si veda ante, articolo 1).

 

 


Articolo 3-quinquies
(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

 

Articolo 3-quinquies.
(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

 

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

 

 

L’art. 3-quinquies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, la disposizione prevede che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 9 del DPR n. 212 del 2005[62], siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali le Istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare.

Si rende preliminarmente opportuno, al riguardo, fornire una breve sintesi della normativa.

 

La legge n. 508 del 1999[63] ha riordinato il settore delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, attribuendo a queste istituzioni una autonomia paragonabile a quella delle università. In particolare, esse costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nei confronti del quale il Ministro esercita poteri di programmazione, indirizzo e controllo.

Le AFAM rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

L’art. 2, c. 7, della legge ha affidato a regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale – di cui all’art. 3 – e le competenti commissioni parlamentari, la disciplina, fra gli altri, di procedure, tempi e modalità per lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore (lett. g) e i criteri generali per gli ordinamenti didattici (lett. h). Fra i criteri direttivi cui attenersi nella emanazione dei regolamenti vi sono la valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell’alta formazione artistica e musicale e la programmazione dell’offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione in questione rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria (c. 8).

In attuazione di tali disposizioni sono intervenuti prima il DPR 28 febbraio 2003, n. 132[64], e poi il già citato DPR 8 luglio 2005, n. 212.

Quest’ultimo, precisato che per obiettivi formativi si intende l’insieme delle conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato, ha declinato, all’art. 3, gli obiettivi formativi dei corsi finalizzati al conseguimento di ciascuno dei titoli di studio sopra indicati.

All’art. 5 ha, quindi, disciplinato l’ordinamento didattico generale. In particolare, per quanto riguarda i corsi di primo livello, ha stabilito che in prima applicazione gli stessi siano istituiti nelle scuole individuate nella tabella A allegata.

Per quanto concerne i corsi di secondo livello, ha stabilito che, fino all’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, c. 7, lett. h), della legge n. 508 del 1999, essi siano attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica, tra l’altro, gli obiettivi formativi, sentito il CNAM. La norma precisa che i corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

L’articolo 9 del regolamento ha, quindi, affidato ad un decreto del Ministro, sentito il CNAM, l’individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi.

In attuazione di tali disposizioni, sono intervenuti i Decreti ministeriali n. 141/2006, 142/2006, 143/2006, 146/2006 che hanno proceduto alla Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi paradigmatici, rispettivamente, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e dell' Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

Successivamente, sono intervenuti i Decreti ministeriali 22 gennaio 2008, n. 482 e n. 483, che hanno definito, rispettivamente, i nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, e il Decreto ministeriale 29 luglio 2008 prot. n. 23/2008, che ha definito i nuovi ordinamenti didattici dell’Accademia nazionale di Danza.

Tutti i decreti citati sono stati adottati previo parere del CNAM, come previsto dal DPR n. 212 del 2005.

 

Rispetto alla situazione normativa descritta, appare necessario chiarire se si intenda modificare la procedura prevista, escludendo il CNAM, ovvero modificare l’oggetto dei decreti di cui all’articolo 9 del DPR n. 212/2005.

Più in generale, si valuti l’opportunità di intervenire con atto normativo primario su una materia già delegificata.

 

 

 


Articolo 4
(Norma di copertura finanziaria)

 

c

Modificazioni apportate dal Senato

Articolo 4.
(Norma di copertura finanziaria).

Articolo 4.
(Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Identico.

 

 

L’articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dall’art. 1, c. 3, del decreto, relativo al turn-over per le università statali, nelle seguenti misure:

2009: 24 milioni di euro

2010: 71 milioni di euro

A decorrere dal 2011: 141 milioni di euro.

 

La relazione tecnica al decreto evidenzia che la norma prevede un ammontare per l'anno 2011 elevato fino all'importo di 141 milioni di euro - invece dei 118 milioni indicati nell’art. 1, c. 3 -, per tener conto dell'andamento crescente dell'onere, con un massimo a regime commisurato al predetto ammontare di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

 

Al riguardo, già il Servizio Bilancio del Senato[65] ha segnalato la discrasia esistente tra l’onere relativo all’anno 2011, pari a 118 milioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e la relativa copertura pari a 141 milioni, di cui all’articolo in esame.

 

Per la copertura di tali oneri, è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al decreto[66].

Sono escluse dalle riduzioni le spese indicate nell’art. 60, c. 2, del d.l. n. 112 del 2008 e quelle connesse all’istruzione e all’università.

 

Le spese indicate nell’art. 60, c. 2, del d.l. n. 112 del 2008 riguardano:

Ø       stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

Ø       spese per interessi;

Ø       poste correttive e compensative delle entrate[67], comprese le regolazioni contabili con le regioni;

Ø       trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

Ø       fondo ordinario delle università;

Ø       risorse destinate alla ricerca;

Ø       risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delel persone fisiche;

Ø       risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali[68].

 

Si segnala che, mentre il testo dell’articolo 4 evidenzia che sono escluse dalle riduzioni le spese connesse all’istruzione e all’università, nell’elenco 1 allegato al decreto, sulla missione 22 “Istruzione scolastica” del Ministero dell’economia e delle finanze è apportata una riduzione di 106.000 euro per il 2009, 319 mila euro per il 2010, 632 mila euro per il 2011.

 

Si ricorda che nel disegno di legge di bilancio per il 2009 (AS 1210), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2), nell’ambito della Missione “Istruzione scolastica” e del programma “Sostegno all’istruzione”, sono allocati 119,7 milioni di euro (Macroaggregato 16.1.3, Oneri di parte corrente – cap. 3044 Somme da trasferire alle regioni per borse di studio per la frequenza di scuola dell’obbligo)[69].

 

 


Articolo 5
(Entrata in vigore)

 

Testo del decreto-legge

Modificazioni apportate dal Senato

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

L’articolo dispone in merito all’entrata in vigore del decreto.

 

 




[1]    L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[2]    Il sistema di finanziamento delle università è stato riformato dall’art. 5 della legge n. 537 del 1993, in base al quale le risorse statali sono ripartite nei seguenti tre fondi:

a)       Il Fondo per  il finanziamento ordinario attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. Non è, invece, inclusa nel fondo, e continua ad essere erogata a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all’art. 65 del DPR n. 382 del 1982 (che ora sono confluite – ai sensi dell’art. 1, c. 870, della legge n. 296 del 2006, nel Fondo per gi investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica- FIRST), nonché la spesa per l’attività sportiva universitaria.

b)       Il Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche comprende la quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi.

c)       Il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, comprese le nuove iniziative didattiche.

L’ammontare di tutti e tre i fondi è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Per il 2009, il disegno di legge finanziaria (AS 1209) assegna al Fondo per il finanziamento ordinario 6.893.313 euro.

[3]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[4]    D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143.

[5]    D.L. 9 novembre 2004, n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 306.

[6]    D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[7]    D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[8]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[9]    Dati sul rapporto fra FFO e spese per il personale in riferimento alle singole università e riferiti all’anno 2006, sono contenuti nella relazione della Commissione tecnica per la finanza pubblica del 13 dicembre 2007, p. 21, di cui nella sezione normativa si riporta il relativo stralcio.

[10]   D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176.

[11]   D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2008, n. 129..

[12]   Oltre che del comma 651, relativo al piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[14]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[15]   L. 30 dicembre 2004, n. 311. L’art. 1, c. 105, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90% della quota del FFO.

[16]   La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto legge chiarisce che ci si riferisce a professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

[17]   In sostanza, l’originario primo periodo del comma 13 dell’art. 66 del d.l. n. 112/2008, prevede che per il triennio 2009-2011 alle università si applichino le disposizioni di cui al comma 7 che, oltre a fissare il limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, prevede che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate l’anno precedente.

[18]   L. 4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[19]   Appare opportuno ricordare che il FFO è rimasto estraneo ai tagli previsti dell’art. 60, cc. 1 e 10, del medesimo d.l. n. 112 del 2008.

[20]   All’atto della nomina, i professori di prima fascia assumono la qualifica di straordinario; dopo 3 anni di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita commissione per la nomina ad ordinario.

[21]   L. 4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari. Il nuovo sistema di reclutamento previsto dalla legge è basato su un procedimento a due stadi. In primo luogo, sono previste procedure finalizzate al conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente (entro il 30 giugno) con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari, bensì costituisce requisito necessario per partecipare alle procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, bandite dai singoli atenei. Infatti, il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall’ateneo. In attuazione della legge n. 230/2005 è stato successivamente emanato il D.Lgs. n. 164 del 2006, che ha ulteriormente specificato i principi e criteri ivi stabiliti per quanto concerne le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

[22]   L’art. 1, c. 5, lett. a), punti 2 e 3, della l. n. 230 del 2005, indica fra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega conferita anche l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità, e la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. L’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 2006 definisce a chi spetti l’elettorato attivo e passivo, affida al Ministero la definizione degli elenchi dell’elettorato medesimo e definisce in quindici il numero dei commissari di cui è costituita ogni lista.

[23]   L. 3 luglio 1998, n. 210, Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. Il meccanismo di reclutamento ivi previsto prevede un solo stadio di reclutamento, affidando alle singole università l’indizione dei bandi e prevedendo la valutazione comparativa dei candidati. Sul meccanismo di composizione delle commissioni, si veda nel testo, infra.

[24]   Tale blocco è stato determinato dalla mancata adozione, da parte del Governo, degli ulteriori necessari provvedimenti volti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella l. n. 230/2005 e nel d.lgs. n. 164/2006.

[25]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[26]   Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.

[27]   D.L. 30 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il comma richiamato nel testo è stato introdotto durante l’esame parlamentare, riproducendo l’art. 12 del d.l. n. 113 del 2008, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, di cui sono fatti salvi gli effetti dall’art. 1, c. 3, della legge di conversione.

[28]   È evidente che i concorsi indetti dalle università entro il 30 novembre 2008 con l’applicazione della normativa previgente sul reclutamento dei professori continueranno ad essere disciplinati dalla medesima normativa fino ad esaurimento della procedura concorsuale.

[29]   Il Ministero, con la collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni, le università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni.

[30]   I professori designati, anche se appartenenti ad altre facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio universitario nazionale.

[31]   Ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, Riordino del Consiglio universitario nazionale, il CUN, per quanto concerne la sua componente docente, è composto da professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore.

[32]   Ai sensi dell’art. 1, c. 6, della medesima legge n. 18 del 2006, i componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. I componenti elettivi - fra i quali i professori - non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte. Peraltro, ai sensi dell’art. 4, c. 2, al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, è stato previsto che, in sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti di metà delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, c. 6.

[33]   Si cfr. articolo 4, co. 7, d.P.R. n. 117/2000.

[34]   L’art. 51, c. 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, prevede che le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, l’ENEA, l’ASI, e il Corpo forestale dello Stato possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, assicurando pubblicità e idonee procedure di valutazione comparativa e nell’ambito delle disponibilità di bilancio. Gli assegni  – di cui possono essere titolari dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca – hanno una durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati con lo stesso soggetto nel limite massimo di otto anni.

[35]   L’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, Norme in materia di borse di studio universitarie, prevede che le università possano conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all’estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato.

[36]    D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[37]   La disposizione citata a titolo esemplificativo stabilisce che «sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato».

[38]   In precedenza, l’art. 17, comma 112, della legge n. 127 del 1997, in attesa del riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, aveva affidato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, la definizione di criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupassero analoga posizione in università straniere o che fossero insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. I criteri erano stati, quindi, approvati con DM 25 luglio 1997, successivamente modificato con DM 2 agosto 1999, che richiedeva il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; b) siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; c) abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

[39]   In base al D.M. del 2001, i contratti dovevano avere durata fino a tre anni accademici. Le linee guida approvate il 16 luglio 2001 dal Comitato preposto alla gestione del Programma, integrate il 24 luglio 2003 e il 13 aprile 2005, precisano, peraltro, che per candidati senior di particolare rilevanza per l’università ospitante, il Comitato, previa valutazione, può concedere contratti limitati ad un solo anno accademico e non rinnovabili.

[40]   Da ultimo, il Comitato è stato nominato con D.M. n. 155 del 7 agosto 2008.

[41]   Si cfr. in proposito i dati e le considerazioni svolte nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, pubblicato il 31 luglio 2007 dal Ministero dell’economia e delle finanze, p. 8.

[42]   È necessario, infatti, attendere un ulteriore regolamento delegificato, che provveda a determinare la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali.

[43]   L. 14 novembre 2000, n. 338, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

[44]   Le risorse sono allocate nel capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Peraltro, si ricorda che su tale capitolo di bilancio insistono sia le risorse di cui all’art. 1, c. 1, della legge n. 338 del 2000 – pari, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2009, a 24,7 milioni di euro - sia le risorse di cui all’art. 144, c. 18, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Attualmente, ciascuno dei limiti di impegno è di 9.973.819 euro.

[45]   La legge 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari, prevede, all’art. 25, che le regioni costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

[46]   Il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico dell'istruzione superiore) stabiliva all'art. 191 che «le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di Istruzione Superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione». Il concetto fu ribadito dall’art. 25, c. 3, della l. n. 390/1991. Attualmente, esistono quattordici Enti riconosciuti dal M.I.U.R., che gestiscono complessivamente 45 residenze in 14 città (http://www.collegiuniversitari.it/enti.asp). Peraltro, la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), all’art. 1, c. 603, ha equiparato ai collegi universitari legalmente riconosciuti tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, c. 4, primo periodo, della citata l. 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture.

[47]   I consorzi universitari sono stati previsti dagli artt. 60 e 61 del già citato TU dell’istruzione superiore, con lo scopo di utilizzare l’interesse e il contributo finanziario di privati ai fini del mantenimento delle università. Ai consorzi venne riconosciuta la personalità giuridica. Successivamente, l’articolo 91 del d.P.R. n. 382/1980, nell’ambito di varie forme di cooperazione tra università (ai fini della didattica, della ricerca o dell’utilizzo di strutture scientifiche) fa riferimento ai consorzi interuniversitari, costituiti tra atenei per il perseguimento di finalità istituzionali comuni; al riguardo, esso specifica che detti consorzi sono finanziati in via ordinaria con i fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni stabilite tra le stesse università.

[48]   D.M. 9 maggio 2001, n. 116 e D.M. 22 maggio 2007, n. 42.

[49]   D.M. 9 maggio 2001, n. 118 e D.M. 22 maggio 2007, n. 43.

[50]   Si ricorda che con decreto ministeriale 29 gennaio 2008 sono stati aggiornati gli importi minimi annuali delle borse di studio per l’anno accademico 2008/09, così definiti: a) studenti fuori sede: Euro 4.523,78; b) studenti pendolari: Euro: 2.493,88; c) studenti in sede: Euro 1.705,11. Si ricorda, altresì, che con decreto ministeriale in pari data sono stati aggiornati i limiti massimi dell’Indicatore della condizione economica equivalente (stabiliti tra 13.919,31 ed i 18.559,08 euro) e dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente (aggiornati tra i 24.358,80 ed i 31.318,45 euro) per l’anno accademico 2008/09.

[51]   L. 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari.

[52]   I commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 sono stati abrogati dall'art. 4, comma 103, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 308 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2004, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del citato comma 103, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario.

[53]   L. 11 febbraio 1992, n. 147, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

[54]   Per una illustrazione più compiuta del meccanismo, si veda il Dossier n. 37- Servizio Bilancio dello Stato – Servizio Commissioni, relativo all’A.C. 1891, pagg. 29-30.

[55]   Funzioni e composizione del CNSU sono disciplinate dal D.P.R. 2 febbraio 1997, n. 491, Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59. Su alcune questioni è, peraltro, intervenuto l’art 3-bis del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

[56]   Ad esempio, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Perugia; Università di Pisa.

[57]   Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[58]   In materia di trattamenti economici legati alla valutazione della professionalità, si ricordano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del D.Lgs. 160/2006, che, in materia di trattamento economico dei magistrati, dispongono un differimento dell’aumento periodico di stipendio per coloro che nella valutazione periodica di professionalità abbiano riportato un giudizio “non positivo” o “negativo”.

[59]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[60]   Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

[61]   Le attività di trasferimento tecnologico hanno la finalità di potenziare i legami tra il mondo della ricerca e quello dell’industria, tramite il trasferimento delle tecnologie sviluppate all’interno dell’Ateneo e la realizzazione di progetti congiunti.

[62]   D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[63]   L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[64]   D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[65]   Cfr. Nota di lettura n. 23.

[66]   Per i Ministeri direttamente afferenti la competenza della VII Commissione, si registrano le seguenti riduzioni: a) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: 48 mila euro per il 2009 (di cui 6 mila sulla missione 4 L’Italia in Europa e nel mondo e 42 mila sulla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), 151 mila euro nel 2010 (di cui 20 mila sulla missione 4 L’Italia in Europa e nel mondo e 131 mila sulla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) e 298 mila euro nel 2011 (di cui 39 mila sulla missione 4 L’Italia in Europa e nel mondo e 259 mila sulla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche); b) Ministero per i beni e le attività culturali: 723 mila euro per il 2009 (di cui, 637 sulla missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, 7 mila euro sulla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, 79 mila sulla missione 33 Fondi da ripartire), 2.185 per il 2010 (di cui, 1921 sulla missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, 25 mila euro sulla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, 239 mila sulla missione 33 Fondi da ripartire), 4.417 mila euro per il 2001 (di cui, 3841 mila sulla missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, 49 mila euro sulla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, 526 mila sulla missione 33 Fondi da ripartire).

[67]   Si ricorda che, secondo la definizione dell’ISTAT, sono poste correttive e compensative delle entrate gli importi inseriti fra le spese e riferiti ad entrate indebitamente percepite.

[68]   Per quanto non espressamente elencate nel c. 2, la Relazione tecnica considerava fra le voci escluse anche: a) il Fondo per la rassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente perenti in via amministrativa, il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, il Fondo per la rassegnazione dei residui passivi della spesa di conto capitale perenti in via amministrativa e il Fondo di riserva per le spese impreviste – disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 7, 8, 9 della legge generale di contabilità (l. 468/1978); b) le risorse destinate alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e alla Presidenza della Repubblica, nonché le quote di spese di trasferimento ad enti e organismi pubblici, relative ad oneri del personale.

[69]   La destinazione e l’autorizzazione di spesa di tale importo sono recati dai commi 9 e 12 dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. Le borse di studio, che la legge prevedeva per l’importo di 300 miliardi, equivalenti a 154,9 milioni di euro, sono riservate ad alunni frequentanti scuole paritarie e scuole statali.