Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008 Schema di D.M. n. 49 (art. 7, D.Lgs. 204/1998)
Riferimenti:
SCH.DEC 49/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 45
Data: 28/11/2008
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   RIPARTIZIONE DI SOMME
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2008

Schema di D.M. n. 49

(art. 7, D.Lgs. 204/1998)

 

 

 

 

n. 45

 

 

28 novembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0050

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Il quadro normativo  4

Lo schema di decreto ministeriale  8

§      D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59  22

§      D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381. Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 8)30

§      L. 19 ottobre 1999, n. 370. Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (art. 10)32

§      D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 3)34

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conv. con mod., L. 31 marzo 2005, n. 24. Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 2)36

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 870)38

§      Ministro dell’Università e della Ricerca. D.M. 6 dicembre 2007. Piano di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2007  39

§      L. 24 dicembre 2007, n. 245. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (art. 7)47

§      D.L. 3 giugno 2008, n. 97, conv. con mod., L. 2 agosto 2008, n. 129. Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (art. 4-bis, co. 17)49

Documentazione

§      Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2008-2011, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 (Università e ricerca)53

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi

 


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto

49

Titolo

Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008

Ministro competente

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Norma di riferimento

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7

Numero di articoli

10

Date

 

§       presentazione

14 novembre 2008

§       assegnazione

18 novembre 2008

§       termine per l’espressione del parere

18 dicembre 2008

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

No

 


 

Il quadro normativo

Il d.lgs. n. 204 del 1998[1] stabilisce, all’art. 1, che il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare[2].

Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi[3], è predisposto, approvato e aggiornato annualmente il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi[4].

Le pubbliche amministrazioni, nell’adottare programmi di ricerca – con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca – operano in coerenza con le finalità del PNR.

La competenza relativa all’approvazione e all’aggiornamento del PNR è attribuita al CIPE, le cui funzioni in materia sono coordinate dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) (art. 2).

Presso il Ministero è istituito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il CIVR è chiamato a predisporre annualmente una relazione in materia di valutazione della ricerca[5], che trasmette al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE[6].

L’art. 7 prevede, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all’Agenzia spaziale italiana (ASI), all’Osservatorio geofisico sperimentale (OGS)[7], agli enti di ricerca (di minori dimensioni) che erano già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell’art. 1, c. 40-44, della l. n. 549 del 1995[8], e all’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), sono determinati con unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziato dal Murst (ora, MIUR), istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo Fondo è previsto che affluiscano i contributi e le risorse finanziarie che saranno stabiliti in via legislativa in relazione alle attività dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) e dei relativi laboratori di Trieste e Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna[9].

L’ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero è comunque autorizzato ad erogare agli enti degli acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell’anno precedente.

La prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all’esercizio finanziario 1999. A partire dall’anno 2000 è stata prevista una voce autonoma per l’area della ricerca di Trieste, fino a quel momento ricompresa nel C.N.R., ed è stata disposta l’inclusione tra gli enti finanziati dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e del Museo storico della fisica. Le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli artt. 9, c. 1, lett. g), e 10, c. 1 lett. g), del D.Lgs. 381/1999[10], la terza è stata disposta con la stessa legge istitutiva del museo (L. 62/1999)[11].

Dal 2002 sono confluiti nel fondo i contributi all’Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) e all’Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) previsti dall’art. 10 della legge 370/1999[12]. L’importo complessivo del fondo è così significativamente aumentato rispetto all’anno precedente.

A decorrere dal 2004, l’ammontare del fondo ordinario comprende anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all’Istituto nazionale di astrofisica - I.N.A.F.[13] - e in misura minore all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – I.N.G.V.) precedentemente allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle competenti commissioni parlamentari, sia della Camera dei Deputati che del Senato, nei pareri relativi al riparto del 2003.

Nel riparto del Fondo ordinario, sono inoltre stati inclusi negli anni scorsi - in mancanza, peraltro, di una esplicita previsione normativa -, il Centro studi per l’alto medioevo[14] e l’Istituto italiano di studi germanici[15].

 

Per completezza di ricostruzione normativa, si ricorda che il settore degli enti di ricerca è stato oggetto di riordino in applicazione della legge n. 137 del 2002 che ha riaperto i termini per l’esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997 (c.d. Bassanini 1) anche per il settore della ricerca scientifica[16].

 

Con i decreti legislativi emanati si è tra l’altro disposto:

Ø       la confluenza dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) nel CNR (art. 23, D. Lgs. 127/2003);

Ø       la trasformazione dell’Istituto papirologico «Girolamo Vitelli» in struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze (art. 23, D. Lgs. 127/2003);

Ø       la confluenza degli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario del CNR nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) (art. 2, D.Lgs. 138/2003);

Ø       la creazione dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica, attuata attraverso lo scorporo dal CNR dell’Istituto Colonnetti e la sua fusione con l’Istituto elettrotecnico nazionale “G. Ferraris” (D.Lgs. 38/2004).

 

Sempre per completezza di ricostruzione, si ricorda che con legge n. 165 del 2007[17] il Governo è stato delegato ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina degli enti pubblici nazionali di ricerca. Ciò, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti medesimi.

Tra i criteri direttivi indicati vi sono quelli relativi all’affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, e di attribuire le risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto di tale valutazione.

Tale previsione, peraltro, era già contenuta nell’art. 2, c. 138-142, del d.l. n. 262 del 2006[18], istitutivo dell’Agenzia.


 

Lo schema di decreto ministeriale

Lo schema di decreto per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca per l’anno 2008, iscritto sul capitolo 7236 (U.P.B. 3.3.6 -Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato trasmesso alle Camere il 14 novembre 2008. Allo schema sono allegati:

Ø      il decreto di riparto relativo all’anno 2007;

Ø      la Convenzione fra il Ministero dell’Università e della ricerca e la Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo per il biennio 2007-2008, del 15 maggio 2007;

Ø      Documentazione relativa ai programmi ITER e BROADER APPROACH;

Ø      Il dettaglio delle assegnazioni straordinarie dovute al CNR per le attività internazionali (compreso ESFR);

Ø      I piani triennali di attività degli enti destinatari del riparto[19].

Preliminarmente, si ricorda che l’importo originariamente stanziato per l’anno 2008 sul capitolo 7236 ammontava a euro 1.813.955.000[20], comprensivi delle somme destinate alla Società Sincrotone di Trieste e alla Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo (CISAM) (si veda infra).

Al netto degli accantonamenti successivamente disposti[21] e del recente disaccantonamento[22], la somma complessivamente disponibile sul capitolo è pari a euro 1.679.571.791[23].

 

L’art. 1 dello schema di decreto reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca. La somma effettivamente disponibile per il riparto è pari a euro 1.665.571.791, in considerazione della somma da corrispondere alla società Sincrotone di Trieste (si veda infra, art. 2). Rispetto al 2007 (euro 1.632.776.490) si registra, quindi, un incremento di euro 32.795.301 (+1,9%).

Secondo quanto specifica la relazione governativa, in applicazione dei criteri enunciati lo scorso anno[24], gli enti sono stati invitati a elaborare i propri bilanci di previsione per l’anno 2008 avendo come riferimento il 98% delle assegnazioni accordate nel 2007 a titolo di contributo ordinario di funzionamento. Tuttavia, nell’elaborare la proposta di riparto per il 2008, si è ravvisata l’opportunità di confermare a tutti gli enti il 100% dell’assegnazione ordinaria concessa nel 2007, sia in ragione dei tagli intervenuti in corso d’anno, sia in ragione del fatto che gli oneri per il personale conseguenti al rinnovo contrattuale saranno posti a carico degli stessi enti[25].

 

La relazione governativa evidenzia anche che, come già negli anni precedenti, si ritiene di non operare alcuna riduzione delle assegnazioni relative a determinati enti di ricerca – tra i quali CNR, ASI, OGS - a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico[26], in considerazione degli altri strumenti a disposizione del Ministero per interventi di valenza strategica nel settore della ricerca[27].

 

Pertanto, deliberato di attribuire agli enti, a titolo di contributo ordinario – ed escluso il contributo a Sincrotrone - euro 1.611.076.490 (100% dei contributi ordinari attribuiti nel 2007[28]), ed essendo disponibili nel 2008 – sempre escluso il contributo a Sincrotone - euro 1.665.571.791, sono disponibili per interventi di carattere straordinario o per eventuali integrazioni delle assegnazioni ordinarie euro 54.495.301.

 

Quanto all’utilizzo di questi fondi, euro 35.216.575 vengono destinati a progetti specifici (si veda, infra, artt. da 3 a 8). Non sono, però, indicati i criteri in base ai quali si opera la distribuzione, a differenza di quanto avvenuto nel 2007[29].

I restanti euro 19.278.726 si propone che siano utilizzati per integrare le assegnazioni ordinarie di alcuni enti che hanno manifestato criticità di carattere finanziario, ovvero che abbiano esposto nei piani triennali esigenze indifferibili. Anche in tal caso non sono presenti specifiche.

In particolare, si prevedono le seguenti assegnazioni:

 

Ente

Importo in euro

CNR

5.000.000

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

2.500.000

Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)

1.000.000

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)

5.000.000

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)

1.500.000

Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

500.000

Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

2.000.000

Agenzia spaziale italiana (ASI)

1.778.726

Totale

19.278.726

 

L’art. 2 prevede che la residua somma di 14 milioni di euro è accantonata per le esigenze della società Sincrotrone di Trieste, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 7 del 2005[30].

 

L’articolo 2, c. 2, del d.l. n. 7 del 2005, allo scopo di assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, ha previsto che il contributo ordinario per il funzionamento della società Sincrotrone sia integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Si ricorda, invece, che il contributo a favore del laboratorio previsto dall'art. 2, c. 11, del d.l. n. 547 del 1994 (25 miliardi annui, pari a 12,91 milioni di euro,) è erogato al di fuori del fondo in questione.

Si ricorda, inoltre, che fra gli enti che ricevono contributi dal Fondo ordinario rientra il Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste, principale azionista della società che gestisce il laboratorio di Trieste[31] e che nel 2004, in sede di riparto del fondo ordinario, è stato assegnato al Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste un contributo straordinario di 3 milioni di euro in relazione all’attività del laboratorio.

 

L’art. 3 stabilisce che l’assegnazione a favore del CNR comprende:

 

Ø      le somme per il finanziamento di programmi specializzati già approvati dal CIPE e la somma di 2.582.284 a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo, ai sensi della legge di bilancio per il 2008[32];

Ø      l’importo di euro 5.000.000 per la partecipazione per il 2008 al programma internazionale ITER e di altrettanti per la partecipazione al programma internazionale BROADER APPROACH[33]. Per tali programmi, lo schema di decreto presentato nel 2007 ricordava che era prevista una spesa complessiva di 60 milioni di euro nel quinquennio 2007-2011, da erogare tramite il CNR e l’INFN[34];

Ø      l’importo complessivo di euro 5.216.575 per la partecipazione a iniziative anche di carattere internazionale – vengono citati, come già lo scorso anno, l’Istituto Von Karman[35], l’Associazione AFIRIT[36] e Human Frontier Science Program Organization[37] – e per i maggiori oneri derivanti dalla partecipazione italiana al Laboratorio European Syncrotron Radiation Facility di Grenoble[38][39].

La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che il contributo al Laboratorio di Grenoble deve essere erogato tramite l’Istituto nazionale per la fisica della materia, ora accorpato al CNR ai sensi del d.lgs. n. 127 del 2003[40], e che fino al 2001 i costi del contributo italiano sono stati coperti con i fondi autorizzati dal d.l. n. 475 del 1996[41]. Precisa, infine, che per il 2008 i maggiori oneri sono stati calcolati in circa 2.760.000 euro (a fronte di euro 1.700.000 nel 2007), cui si devono aggiungere 1.520.400 euro per la copertura di debiti pregressi dovuti dall’Italia.

 

Gli artt. da 4 a 8 specificano che i contributi assegnati ad alcuni istituti includono stanziamenti destinati a progetti specifici. In particolare:

Ø      l’assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è comprensiva dell’importo di 6.000.000 euro, per la partecipazione nel 2008 ai programmi internazionali ITER e BROADER APPROACH, rispettivamente per euro 1.000.000 e per euro 5.000.000 (art. 4);

Ø      l’assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è comprensiva dell’importo di euro 10.000.000 quale contributo straordinario per la gestione della risorse connesse al programma nazionale di ricerche in Antartide, affidate all’omonimo consorzio (art. 5)[42];

Ø      l’assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale –OGS- è comprensiva dell’importo di euro 2.000.000 quale contributo straordinario per la manutenzione della nave oceanografica Explora[43](art. 6). La relazione illustrativa sottolinea la particolare valenza dell’attività della nave presso le isole Svalbard, nell’Anno Polare internazionale[44];

Ø      l’assegnazione a favore della Stazione zoologica “Anton Dohrn” è comprensiva dell’importo di euro 1.000.000 quale contributo straordinario per la partecipazione dell’ente al Consorzio Biogem[45] (art. 7). La relazione governativa precisa – come già lo scorso anno -che lo scopo è quello di sostenere il processo di integrazione sul territorio tra l’unico ente di ricerca a carattere nazionale presente nel Mezzogiorno e i consorzi pubblici-privati di ricerca che operano sul territorio nell’ambito del settore disciplinare di competenza;

Ø      l’assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è comprensiva di euro 1.000.000 quale contributo straordinario per le attività connesse all’Anno internazionale dell’Astronomia[46] (art. 8).

 

L’art. 9 detta disposizioni relative ai bilanci di previsione degli enti, stabilendo che per il 2009 e 2010 questi ultimi considerino come riferimento il 98% dello stanziamento dell’anno in corso, con esclusione dei contributi per gli interventi previsti nelle lettere c) e d) dell’art. 3 (progetti ITER e BROADER APPROACH e partecipazioni internazionali), nonché dei contributi straordinari di cui agli artt. da 4 a 8.

 

Ai sensi dell’art. 10, le disposizioni dell’art. 9 non si applicano alla Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo.

 

Conclusivamente, nel prospetto che segue si dà conto dei fondi ripartiti negli esercizi finanziari 2006 e 2007, a confronto con i fondi di cui si propone la ripartizione per il 2008. La prima cifra indicata per ciascun ente è comprensiva dei contributi straordinari, indicati in corsivo. Le variazioni percentuali si riferiscono alla prima cifra. Per comodità di lettura, si espongono le cifre in migliaia di euro.

 


 


Destinatari dei contributi

2006

2007

2008

% 2007-2006

% 2008-2007

Agenzia spaziale italiana - ASI

605.983,8

599.394,3

601.173,0

-1,1%

+0,3%

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR

540.232,0

4.300

551.726,2

6.000

 

565.942,8

15.216,6

+2,1%

 

+2,5%

Istituto nazionale di ricerca metrologica -INRIM

20.000,0

1.925

19.423,8

20.423,8

-2,9%

+4,9%

Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi”

2.482,0

2.568,5

2.568,5

+3,4%

0

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

272.023,6

276.260,5

3.000

281.760,5

6.000

+1,5%

+1,9%

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV

49.220,0

9.000

54.505,9

10.000

59.505,9

10.000

+9,7%

+8,4%

Istituto nazionale. di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS

13.255,4

1.700

13.322,9

1.700

15.122,9

2.000

+0,5%

+11,9%

Stazione. Zoologica  “A. Dohrn”

14.605,6

900

14.879,7

1.000

14.879,7

1.000

+1,8%

0

Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

8.000,0

 

7.987,8

8.487,8

-0,2%

+5,9%

Istituto nazionale per la montagna - IMONT

5.005,9

 

-----[47]

----

 

 

Istituto nazionale di astrofisica - INAF

83.850,2

 

89.594,1

92.594,1

1.000

+6,4%

+3,2%

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “E. Fermi”

2.109,1

 

2.093,7

2.093,7

-0,7%

0

Istituto italiano di studi germanici

800,0

786,7

786,7

-1,7%

0

Fondazione CISAM Centro studi alto medioevo[48]

232,4

232,4

232,4

0

0

TOTALE GENERALE

1.617.800,0

1.632.776,5

1.665.571,8

+0,9%

+1,9%

Di cui:

contributi straordinari

 

17.825

 

21.700

 

35.216,6

 

 

 

 

Per completezza di ricostruzione si ricorda che, per il 2008, sono disponibili anche 30 milioni di euro per le assunzioni negli enti di ricerca, che risultano allocati sul capitolo 1714, relativo al Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca[49].

 

 




[1]    Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 59.

[2]    Il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 – del quale, nella sezione “Documentazione” del presente dossier si riporta l’estratto relativo a università e ricerca- evidenzia che in Italia gli investimenti in R&S sono al di sotto della media europea, nonché al di sotto dei valori presenti in USA e Giappone (1,1% del PIL in Italia, 1,81% nell’Europa a 25, 2,7% negli USA, 3,15% nel Giappone). L’obiettivo da raggiungere nel medio termine è almeno quello della media dei Paesi OCSE, cioè il 2,5%. Il documento ricorda anche che in Italia il Governo finanzia circa la metà della spesa complessiva in R&S, a fronte del 30% negli USA e del 10% in Giappone, mentre l’industria finanzia il 43% della spesa, a fronte del 64% negli USA e del 75% in Giappone. Quanto alla quota finanziata dalle Università, il documento rileva che essa raggiunge il 67% circa della spesa in R&S finanziata dal Governo, valore che nel tempo è rimasto stabile. Infine, il documento rileva che il VII Programma Quadro europeo (http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/i23022.htm) richiede di migliorare la capacità della ricerca italiana di attingere alle risorse dell’UE. Quanto alle priorità strategiche, il documento parla di sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e produzione dei settori ad alta tecnologia e utilizzo di tecnologie digitali, in particolare quelli aerospaziale, dell’elettronica e cantieristico connessi anche alla sicurezza nazionale.

[3]    Si tratta delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio, di piani, programmi, osservazioni e proposte delle amministrazioni statali.

[4]    Il DPEF 2008-2011 cita fra le innovazioni importanti in corso il riassetto del finanziamento della ricerca scientifica che comprende il Piano nazionale della ricerca 2008-2011. Si ricorda che con Delibera CIPE 25 maggio 2000 (GU n. 172 del 2000) sono state definite le linee guida per il PNR 2001-2003; con Delibera CIPE 21 dicembre 2000, n.150 (GU n. 71 del 2001), rettificata nella GU n. 100 del 2001, e con Comunicato 10 luglio 2001 (GU n. 158 del 2001), è stato approvato il PNR 2001-2003; con Delibera CIPE 19 aprile 2002, n. 35 (GU n. 248 del 2002) sono state definite le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo; nella seduta del 18 marzo 2005 è stato approvato dal CIPE il PNR 2005-2007.

Il PNR 2008-2010 non risulta ancora adottato: la relazione governativa del documento in esame, peraltro, evidenzia gli enti pubblici di ricerca vincolati hanno presentato i loro programmi pluriennali di attività per il periodo 2008-2010.

[5]    L’ultima relazione presente sul sito del CIVR si riferisce al 2001-2003: http://www.civr.it/relannuale/RELAZIONE%20MIN%202005%203b.pdf.

[6]    Il DPCM 7 settembre 2007 ha ricostituito il CIVR per la durata di un quadriennio, disponendo altresì che il Comitato cessi, in ogni caso, anche prima del termine previsto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006 (sul quale si veda infra).

[7]    L’art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, ha disposto il riordino dell’Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, modificatone la denominazione in “Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale –OGS”.

[8]    Ai sensi dell’art. 1, c. 40-44 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alla manovra finanziaria per il 1996, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge, sono stati iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. I fondi così costituiti sono determinati annualmente nella loro entità dalla legge finanziaria e sono ripartiti con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[9]    L’art. 6-bis del D.L. 236/2002 ha disposto la trasformazione dell'INRM – istituito dall’art. 5, c. 4, della legge n. 266 del 1997 - in Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR. Tale trasformazione è stata poi attuata con l’approvazione del nuovo regolamento generale dell’istituto avvenuta con deliberazione del 17 marzo 2004. L’istituto è stato, infine, soppresso dall'articolo 1, commi 1280-1282, della legge finanziaria per il 2007 la quale ha contestualmente disposto la creazione dell'Ente per la montagna sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio (si veda anche la nota 47).

[10]    D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, Istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[11]    Legge 15 marzo 1999, n. 62, Trasformazione dell’Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.

[12]   Legge 19 ottobre 1999, n. 370, Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica. I contributi previsti dal provvedimento istitutivo dell’I.N.F.M. (D.Lgs. 506/1994) sono invece confluiti nel fondo al momento della sua costituzione.

[13]   Si ricorda che già dal 2001, senza una esplicita previsione normativa, la proposta di riparto prevedeva un contributo a favore dell’I.N.A.F., aggiuntivo rispetto a quello derivante dal finanziamento dei singoli osservatori.

[14]   Ente trasformato in fondazione in applicazione del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[15]   L’Istituto italiano di studi germanici è stato riordinato e trasformato in ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale dall’art. 1-quinquies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. In data 15 marzo 2006 sono stati emanati i regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita' e del personale dell’Istituto.

[16]    In attuazione della delega prevista dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici,sono stati adottati, tra gli altri, i seguenti decreti legislativi:

-        decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

-        decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003, Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I); decreto legislativo n. 138 del 4 giugno 2003, Riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F. ).

[17]   L. 27 settembre 2007, n. 165, Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.

[18]   L’art. 2, c. 138-142, del decreto legge n. 262 del 2006 (Collegato alla manovra finanziaria 2007), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con la finalità di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. L’Agenzia, alla quale viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico, valuta la qualità delle attività delle università e degli enti; coordina le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza dei programmi statali di finanziamento. Si prevede, inoltre, che i risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. La definizione delle modalità di funzionamento della Agenzia viene affidata a regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988; si dispone infine che, dall’entrata in vigore di questi ultimi, siano soppressi gli attuali organi di valutazione (per quanto qui interessa, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, istituito dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 204 del 1998, ed i comitati di valutazione del CNR e dell’ASI). Con DPR 21 febbraio 2008, n. 64, è stato emanato il Regolamento relativo al funzionamento dell’Agenzia. Tuttavia, l’adozione di tale regolamento non ha reso operativa l’Agenzia. E’ necessario, infatti, attendere un ulteriore regolamento delegificato, che provveda a determinare la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali. In tale prospettiva, l’articolo 14 del d.P.R. n. 64/2008 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione (di cui supra) decorra dall’entrata in vigore del suddetto regolamento. L’ art. 4-bis, c. 18, del dl n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008, ha previsto che le risorse finanziarie stanziate per l’istituzione dell’ANVUR e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca siano utilizzate per il funzionamento del CNVSU e del CIVR. A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

[19]   Il dettaglio delle assegnazioni straordinarie al CNR e i Piani triennali di attività degli enti destinatari del riparto sono depositati presso la VII Commissione cultura.

[20]   DM 28 dicembre 2007, Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008.

[21]   Il primo accantonamento, per euro 71.128.571, è stato disposto ai sensi dell’art. 1, c. 482, della legge finanziaria per il 2007 (che, modificando la legge 448 del 2001, affida al Governo il compito di procedere - con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge n. 400 del 1988 - al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, con l’obiettivo, fra gli altri, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e quantifica, nel comma 483, il miglioramento dell’indebitamento netto che ne deve conseguire). Il secondo accantonamento, per euro 134. 383.209, è stato disposto per effetto dell’art. 1, c. 507, della medesima legge finanziaria (che ha stabilito che fosse accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari a 4,6 miliardi di euro per il 2007, a 5 miliardi di euro per il 2008, a 4,9 miliardi di euro per il 2009, delle dotazioni della Unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a determinate categorie economiche. Al fine di assicurare una adeguata flessibilità gestionale, è stata, però, prevista una procedura che consente di rimodulare, anno per anno, con decreto ministeriale, gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri).

[22]   Sono stati disaccantonati euro 71.128.571, corrispondenti al primo accantonamento di cui si è dato conto nella nota precedente.

[23]   Per un evidente errore materiale, nella relazione governativa la cifra riportata è pari ad euro 1.679.571.971.

[24]   Art. 8 del DM 6 dicembre 2007, Prot. 1967/Ric, riportato nella sezione “Riferimenti normativi” del presente dossier.

[25]   Ai sensi dell’art. 1, comma 556, della legge finanziaria per il 2007.

[26]   L’articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ha previsto la costituzione del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, secondo priorità e modalità di impiego stabiliti con decreto del MURST, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi della legge citata al finanziamento di tale fondo concorrono quote “opportunamente differenziate” e comunque non superiori al 5 per cento degli stanziamenti destinati a taluni enti di ricerca e del Fondo speciale per la ricerca applicata (ora FAR).

[27]   L’art. 1, comma 870, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nel quale confluiscono risorse annuali del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR, istituito dall’ art. 5 del D. Lgs. 297 del 1999), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB, istituito dall’ art. 104 della L. 388 del 2000), del Fondo per le aree sottoutilizzate, (per la parte di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) e le risorse annuali per progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN). L’art. 2, comma 313, della legge finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha, poi, stabilito che, a decorrere dall’anno 2008, una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento complessivo del FIRST è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca. Sono, quindi, indicate le condizioni di accesso allo stanziamento.

[28]   A questo valore si perviene sottraendo dalla competenza totale per il 2007 (euro 1.632.776.490) i contributi straordinari legati a specifiche iniziative o a previsioni di legge (euro 21.700.000).

[29]   Il DM 6 dicembre 2007, prot. 1967/Ric evidenzia che sono stati utilizzati tre criteri per la proposta di ripartizione di 40,7 milioni di euro: 20 milioni sono stati suddivisi in percentuale tenendo conto delle valutazioni espresse dal CIVR –Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca – e di parametri connessi alla partecipazione degli enti stessi al VI Programma quadro della ricerca scientifica; 10 milioni in percentuale, calcolata in base al rapporto tra l’assegnazione dei singoli enti e l’assegnazione totale del fondo ordinario; 10,7 milioni tenendo conto delle esigenze di alcuni enti (Istituto nazionale di Astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica) come specificate dai piani triennali 2007-2009. Giova ricordare che il criterio di utilizzazione delle valutazioni del CIVR per l’attribuzione delle risorse corrispondeva alle richieste formulate dalle Commissioni Cultura della Camera e Istruzione del Senato in sede di esame dello schema di ripartizione per il 2006.

[30]   D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

[31]   Relazione della Corte dei Conti sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2004 del Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste.

[32]   Ai sensi dell’art. 7, c. 3-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010, inserito dall’art. 4, c. 2, della legge 17 ottobre 2008, n. 167, Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008, l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2008, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.

[33]   Si ricorda che una documentazione sui due progetti è allegata allo schema di decreto trasmesso alle Camere. Si tratta, sinteticamente, della partecipazione italiana ad un progetto internazionale sull’energia da fusione, incentrato, tra l’altro, sulla costruzione della macchina ITER.

[34]   Il medesimo documento precisava che per il 2007 la spesa prevista per l’avvio delle attività progettuali era di 8 milioni di euro complessivi, da erogare nella misura di 5 milioni al CNR e di 3 milioni all’INFN, valori confermati nel decreto finale.

[35]L'Istituto von Karman, creato in Belgio nel 1956, è un'organizzazione no-profit per l'educazione internazionale e scientifica. Ospita tre dipartimenti: areonautica e aerospaziale, fluidodinamica applicata all'ambiente e turbo-propulsione. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito http://www.vki.ac.be/.

[36]   L’Associazione franco-italiana per la ricerca industriale e tecnologica si è costituita in Roma il 19 Ottobre 1988. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito http://www.afirit.it.

[37]   Fondata nel 1989 su iniziativa del Giappone, la Human Frontier Science Program Organization persegue lo scopo di promuovere a livello mondiale la ricerca sui meccanismi complessi degli organismi viventi, dalla biologia molecolare alle neuroscienze cognitive. Uno degli obiettivi principali dell'Organizzazione è la promozione di progetti di ricerca interdisciplinari. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito http://www.hfsp.org/.

[38]   Si ricorda che nel parere espresso l’8 novembre 2007 sullo schema di decreto n. 176, la VII Commissione Cultura della Camera aveva auspicato un potenziamento dei finanziamenti per la partecipazione agli accordi internazionali, citando, in particolare, il Sincrotrone europeo di Grenoble e il programma Antartide.

[39]   Il Laboratorio è un istituto internazionale finanziato da 19 paesi e gestisce la più potente sorgente di luce di sincrotrone. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito http://www.esrf.eu/.

[40]   Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), art. 23.

[41]   L’art. 6, c. 3, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, stabilisce che per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000.

[42]   L’art. 8 del d.lgs. 29 settembre 1999, n. 381, Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario, può riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con soggetti pubblici e privati.

[43]   La N/R Ogs-Exploraè una nave da ricerca costruita nel 1973 nei cantieri di Elmsfleth in Germania. Dal 1988 è di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste; da allora partecipa attivamente all'esplorazione scientifica del continente antartico.

[44]   L’Anno Polare Internazionale è un’iniziativa di ricerca scientifica internazionale ed interdisciplinare che coinvolgerà circa 50.000 ricercatori di 63 nazioni. Promosso dal Consiglio Internazionale per la Scienza (ICSU) e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), l’IPY si pone l’obiettivo principale di consentire un’osservazione e una comprensione più dettagliate delle regioni polari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.annopolare.it/.

[45]   La costituzione della società consortile è avvenuta il 3 luglio 1997. Il 15 luglio 2006 è stata inaugurata la nuova sede di Biogem nell’Istituto di Ricerche Genetiche “Gaetano Salvatore” di Ariano Irpino. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito http://www.biogem.it.

[46]   Il 20 dicembre 2007 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia accogliendo, così, la risoluzione che UNESCO aveva avanzato fin dal dicembre 2005.

[47]   Si ricorda che l’Istituto nazionale della montagna (IMONT) non rientra più tra i destinatari del fondo in quanto è stato soppresso dall'articolo 1, commi 1280-1282, della legge finanziaria per il 2007, la quale ha contestualmente disposto la creazione dell'Ente per la montagna sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio. Il c. 1282 prevede che “al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo”. E’, quindi, intervenuto l’art. 2, c. 45, della legge finanziaria per il 2008 che precisa che il comma 1282 citato si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all’Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all’Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Precisa, inoltre, che  tali risorse sono rese immediatamente disponibili. Sull’argomento, il 6 novembre 2008, rispondendo alla Camera all’interpellanza urgente 2-00171, il rappresentante del Governo ha evidenziato che “La non chiara formulazione della disposizione contenuta al comma 1282, del richiamato articolo della legge finanziaria del 2007, ha sostanzialmente impedito al nascente Ente italiano della montagna di ottenere la quota del fondo ordinario per l'anno 2007, da attribuire all'Imont, pari a 4.755.581,52 euro (omissis). A tutt'oggi, il trasferimento non è ancora avvenuto (omissis)”. Conclusivamente, il rappresentante del Governo evidenzia che gli uffici dei dicasteri coinvolti stanno cercando di risolvere nel tempo più breve possibile il problema del trasferimento delle risorse finanziarie.

[48]   La relazione governativa evidenzia che in data 15 maggio 2007 è stata rinnovata la convenzione biennale con la Fondazione e che, quindi, la somma in questione verrà erogata ai sensi dell’art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 419 del 1999. La copia della convenzione è allegata allo schema di decreto.

[49]   Si tratta dei fondi per il piano di assunzione straordinario di ricercatori negli enti di ricerca – oltre che nelle università – stanziati dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c.651-652). Tali fondi nel 2008, ai sensi dell’art. 17, c. 4-bis, del decreto legge 30 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, saranno utilizzati per il reclutamento secondo le procedure ordinarie. Analoga disposizione era stata prevista, per il 2007, dall’art. 3, c. 1, del dl. 147 del 2007[49], abrogato dalla richiamata norma del dl. n. 97 del 2008.