Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Legge quadro per lo spettacolo dal vivo - -A.C. 136 e A.C. 459 - Sintesi
Riferimenti:
AC N. 136/XVI   AC N. 459/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 24
Data: 15/07/2008
Descrittori:
ARTISTI DELLO SPETTACOLO   SPETTACOLO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge15 luglio 2008                                                                                                                                    n. 24/0

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

A.C. 136 e A.C. 459

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

136

Titolo

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

18

Date:

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

27 maggio 2008

Commissione competente

VII (Cultura, scienze, istruzione)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionale), II (Giustizia), III (Esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

Numero del progetto di legge

459

Titolo

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

27 maggio 2008

Commissione competente

VII (Cultura, scienze, istruzione)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionale), II (Giustizia), III (Esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Entrambe le proposte di legge recano la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono l’azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo.

L’intervento legislativo è, dunque, motivato dall’esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Nell’art. 1 di entrambe viene riconosciuta la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo, la cui tutela è affidata alla Repubblica.

I principi fondamentali e le finalità ai quali orientare l’azione sono declinati nell’art. 2 di entrambe le proposte. Tra le finalità principali, le pdl indicano la tutela della creatività e della libertà di espressione e la garanzia di pari opportunità di fruizione a tutti i cittadini.

Si riscontra, inoltre, una sostanziale omogeneità nella definizione di alcune priorità, relative, in particolare, alla valorizzazione e diffusione dello spettacolo dal vivo quale elemento dell’identità culturale del Paese; all’ampliamento delle strutture e dei luoghi di spettacolo; alla promozione di iniziative in ambito scolastico e formativo; all’uso dei mezzi di comunicazione di massa al fine di favorire la conoscenza delle varie forme di spettacolo; alla tutela degli operatori del settore.

Gli artt. da 3 a 5 della pdl AC 136 e da 3 a 6 della pdl AC 459 definiscono le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica, con una differenza di impostazione: infatti, la pdl AC 136 individua i compiti della Conferenza unificata (art. 3), dello Stato (art. 4), nonché delle regioni, delle aree metropolitane, delle province e dei comuni (art. 5), questi ultimi considerati nel loro insieme e fatte salve le specifiche prerogative istituzionali.

Viceversa, la pdl AC 459 distribuisce le funzioni tra la Conferenza unificata (art. 3) e le autonomie territoriali, distinguendo le attribuzioni delle regioni (art. 4) da quelle delle città metropolitane, delle province e dei comuni (art. 5). Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuito il compito (art. 3) di dare attuazione agli indirizzi generali determinati dalla Conferenza unificata.

L’art. 6 della pdl AC 459 introduce il concetto dicooperazione solidale fra Stato e regioni e prevede l’istituzione di un Fondo perequativo a sostegno delle aree nelle quali la cultura dello spettacolo non sia adeguatamente diffusa.

L’art. 6 della pdl AC 136 e l’art. 7 della pdl AC 459 conferiscono deleghe al Governo per la riforma della disciplina del settore, con riferimento a numerose questioni, fra le quali il Fondo unico per lo spettacolo, l’Ente teatrale italiano e le Fondazioni lirico-sinfoniche.

L’art. 7 della pdl AC 136 e l’art. 8 della pdl AC 459 conferiscono al Governo deleghe in materia fiscale, finalizzate all’agevolazione degli operatori del settore.

La pdl AC 459 si conclude con un art. 9 riferito alla predisposizione della modulistica necessaria.

La pdl AC 136 reca, invece, ulteriori interventi di riforma. In particolare, l’art. 8 prevede l’istituzione di una banca dati professionale, l’iscrizione alla quale costituisce requisito per l’esercizio di alcune attività nel settore.

L’art. 9 riconosce e disciplina la figura dell’agente di spettacolo, prevedendo che se ne istituisca un registro.

L’art. 10 reca norme a tutela della concorrenza e del mercato, mentre l’art. 11 prevede interventi in materia di collocamento al lavoro – con l’istituzione della borsa Listaspettacolo.it - e di welfare per i lavoratori del settore.

L’art. 12 riguarda le funzioni di ARCUS nella materia in esame, da riferire esclusivamente ai progetti strutturali di immobili da utilizzare per attività di spettacolo e alle iniziative per la fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili (anche la pdl AC 459 tratta di Arcus negli artt. 3, c. 2, lett. d), e 6, c. 3, lett. b).

L’art. 13 prevede l’istituzionedel Consiglio per lo spettacolo dal vivo – articolato in 4 comitati - in luogo degli attuali organi consultivi. Sull’argomento interviene anche la pdl AC 459 (art. 7, c. 1, lett. f), conferendo una delega al Governo.

Gli artt. da 14 a 17 recano disposizioni riferite alle attività settoriali (musica, danza, teatro, circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada, spettacolo popolare), mentre l’art. 18 reca indirizzi per l’Accademia nazionale d’arte drammatica e l’Accademia nazionale di danza.

 

Relazioni allegate

Le pdl sono corredate dalle relazioni illustrative.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto le proposte intendono stabilire i principi fondamentali in una materia affidata alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.

Tuttavia, con riferimento agli organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali – che le proposte provvedono a riordinare, in via diretta (AC 136) ovvero mediante ricorso alla delega (AC 459) – si segnala che la materia è stata da ultimo delegificata (ai sensi dell’art. 29, d.l. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla l. n. 248/2006) ed è disciplinata con D.P.R. n. 89/2007.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato all’articolo 117 della Costituzione. Pur tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle «attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.», come tale affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Coerentemente con tale indirizzo, entrambe le proposte di legge si propongono quali “legge quadro”, finalizzata ad indicare i principi fondamentali della materia.

A tale riguardo, si segnala che la pdl AC 459 (art. 4, co. 2, lett. a) stabilisce che le regioni provvedano all'istituzione, con propria legge, di un fondo per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse almeno pari all'ammontare complessivo della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) assegnata a ciascuna regione. Sul punto si osserva che la previsione con legge statale dell’istituzione di un fondo regionale di cui viene indicata, indirettamente, la capienza, sembra esorbitare dall’ambito dei principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente delle regioni.

Inoltre, l’art. 8, co. 4, della pdl AC 136, prevede che la Scuola superiore della pubblica amministrazione concorra alla formazione, fra gli altri, degli addetti ai servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate con DPCM per la definizione di un indirizzo di studi specifico. Al riguardo, si segnala che la disposizione potrebbe essere ritenuta lesiva della competenza esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

Infine, la pdl AC 136 (art. 8, co. 2) affida ad un DM la determinazione dei presupposti, delle condizioni soggettive e oggettive, dei titoli necessari per l’inserimento nella banca dati professionale (che costituisce titolo necessario per l’esercizio di alcune professioni nel settore).

Si ricorda, in proposito, che nell’ambito delle “professioni” _ materia affidata alla potestà legislativa concorrente – la determinazione dei titoli per l’accesso, secondo l’indirizzo della Corte costituzionale, spetta allo Stato, il quale non potrebbe intervenire con atti normativi di rango sub legislativo (ex plurimis, sentenze n. 329/2003, in tema di attività assistenziali alle università, e n. 12/2004, in materia di ippoterapia).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si segnala che la pdl AC 136, trattando delle competenze dello Stato, fa più volte riferimento alla potestà regolamentare. Sul punto, merita ricordare che, ai sensi dell’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, lo Stato non può intervenire con atti regolamentari in materia di legislazione concorrente (quale, appunto, è lo “spettacolo dal vivo”).

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

In relazione alla disciplina degli aiuti di Stato, viene in rilievo l’art. 7, co. 2, lett. a), della pdl AC 136 che include tra i criteri di delega l’estensione all’intero settore dello spettacolo delle agevolazioni fiscali già applicate alle piccole e medie imprese. In proposito, occorre tener presente che, in base al regolamento (CE) n. 1998 del 20006, che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, l’importo complessivo degli aiuti ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

La medesima pdl, inoltre, al co. 2, lett. h), inserisce tra i criteri di delega la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (lVA) al 4 per cento e l’armonizzazione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.

A tale proposito, ricordato che l’IVA è un’imposta armonizzata a livello comunitario, occorre rilevare come la riduzione al 4 per cento non sia al momento compatibile con la disciplina comunitaria attualmente recata dalla direttiva 2006/112/CE.

Appaiono, inoltre, meritevoli di attenzione sotto il profilo della compatibilità comunitaria ulteriori previsioni della pdl AC 136: l’art. 8 (relativo alla costituzione di un Banca dati professionale con finalità di censimento, ma anche di presupposto per lo svolgimento di alcune attività nel settore), l’art. 9 (recante disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo), l’art. 16, co. 4 (che mira a disciplinare l’abilitazione all’insegnamento della danza). Con riferimento ai tre articoli indicati, si ricorda che uno dei principi ispiratori della disciplina comunitaria è il diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi basato, tra l’altro, sul riconoscimento della formazione dei cittadini comunitari ai fini dell’accesso alle professioni (artt. 47 e 49, TCE).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 10 maggio 2007la Commissione ha presentato una comunicazione su un’agenda europea per la cultura (COM(2007)242), approvata dal Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2007 contestualmente  ad uno specifico piano di lavoro (2008–2010), che individua una serie di azioni prioritarie finalizzate, tra l’altro, a migliorare le condizioni per consentire la mobilità degli artisti, promuovere l'accesso alla cultura, ottimizzare il potenziale delle industrie culturali e creative.

Nel piano d’azione per la riforma degli aiuti di Stato del 2005, la Commissione europea prospetta, tra l’altro, la possibilità di estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica relativo agli aiuti di Stato anche al settore della cultura.

 

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

Le proposte, sotto il profilo della libertà di espressione, che espressamente richiamano, si inseriscono nel quadro di tutela delineato dall’art. 10 della Convenzione, al quale si dovrà fare riferimento anche nell’attuazione dei principi da esse recati. Dall’articolo 10, paragrafo 2, discende, infatti, che l’esercizio della suddetta libertà, anche nelle forme dell’espressione artistica, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere limitata dallo Stato solo ricorrendo i presupposti stabiliti.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’art. 4, co. 2, lett. a), della pdl AC 459 prevede che le regioni istituiscano con legge un Fondo per lo spettacolo dal vivo.

L’art. 4, co. 2, lett. b), della pdl AC 459 affida alle regioni, con il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni, l’elaborazione del piano regionale triennale di programmazione dello spettacolo.

 

Attribuzione di poteri normativi

Gli artt. 6 e 7 della pdl AC 136 e gli artt. 7 e 8 della pdl AC 459 conferiscono deleghe al Governo.

lnoltre, la pdl AC 136:

- all’art. 8, co. 2, affida ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio per lo spettacolo dal vivo, la definizione dei requisiti necessari per l’inserimento nella banca dati prevista dal co. 1;

- all’art. 8, co. 4, affida ad un DPCM l’individuazione delle modalità per la definizione di un indirizzo di studi specifico presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la formazione, tra gli altri, degli addetti ai servizi culturali di regioni ed enti locali;

- all’art. 9, co. 3, affida ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell’attività della Commissione che sarà deputata alla tenuta del registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e alla verifica dei requisiti di ammissione;

- all’art. 13, co. 4, affida a decreti del Ministro per i beni e le attività culturali la nomina dei componenti del Consiglio dello spettacolo dal vivo, la determinazione dei relativi compensi e la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’organo;

- all’art. 16, co. 4, affida ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione (ora, dell’istruzione, dell’università e della ricerca), di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere dell’Accademia nazionale di danza, la definizione dei requisiti e delle modalità dell’eventuale esame per l’abilitazione all’insegnamento della danza.

La pdl AC 459:

- all’art. 3, co. 4 e 5, prevede che con decreti di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali si ridefiniscano le finalità dei soggetti dello spettacolo dal vivo e si individuino modalità operative idonee a garantire, fra gli altri, la verifica del rapporto fra investimenti e produttività degli stessi.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Per alcuni ambiti disciplinati dalle pdl (si citano, ad esempio, le funzioni amministrative dello Stato, le competenze della Società ARCUS e della SIAE), sarebbe opportuno prevedere l’eventuale abrogazione o novella delle norme vigenti.

Inoltre, si segnala che l’art. 13 della pdl AC 136 e l’art. 7, c. 1, lett. b) della pdl AC 459, ricorrono ad uno strumento di rango legislativo per il riordino degli organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali nel settore dello spettacolo dal vivo, attualmente disciplinati da un regolamento di delegificazione (D.P.R. 89/2007), ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 233/2006.

 

Formulazione del testo

In premessa, si segnala che entrambe le proposte, pur recando deleghe legislative al governo per il riordino della materia, non ne fanno esplicita menzione nel titolo (cfr. Circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, 20 aprile 2001, paragrafo 1).

Inoltre, alcune disposizioni appaiono meritevoli di un chiarimento.

In particolare, con riferimento alla pdl AC 136, si segnala che:

- all’art. 8, co. 3 e 4, è opportuno chiarire l’espressione “soggetti stabili della danza” e l’espressione “manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo”;

- all’art. 9, co. 2, è opportuno chiarirese alla commissione compete la predisposizione del codice deontologico (“espressamente predisposto”) o la sola “definizione dei principi” del codice medesimo;

- all’art. 13, co. 5, si attribuisce al Consiglio dello spettacolo dal vivo il compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti, mentre al co. 6, nell’esplicitare gli ambiti di intervento dell’organo, si utilizza l’espressione “indicazioni”.

Con riferimento alla pdl AC 459, si segnala che:

- all’art. 4, co. 2, lett. a), è opportuno chiarire l’espressione “quota del Fondo unico per lo spettacolo assegnata a ciascuna regione”;

- all’art. 3, co. 4, è opportuno chiarire che cosa si intenda con l’espressione “finalità dei soggetti dello spettacolo dal vivo”.

Per ulteriori osservazioni, si rinvia al dossier contenente le schede di lettura analitiche.