Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Legge quadro per lo spettacolo dal vivo - -A.C. 136 e A.C. 459 Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 24 | ||
Data: | 15/07/2008 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo A.C. 136 e A.C. 459 |
Schede di lettura |
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n. 24 |
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15 luglio 2008 |
Alla redazione del presente dossier hanno collaborato i dipartimenti Affari regionali, Attività produttive, Finanze e Lavoro.
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0017.doc
INDICE
§ Finalità e principi fondamentali (artt. 1 e 2, A.C. 136 e A.C. 459)
§ Riparto delle funzioni tra i livelli di governo (artt. 3, 4, 5, A.C. 136; 3, 4, 5, A.C. 459)
§ Sussidiarietà istituzionale (art. 6, A.C. 459)
§ Deleghe in materia fiscale (art. 7, A.C. 136; artt. 8 e 9, A.C. 459)
§ Interventi di riforma (artt. 8-11, A.C. 136)
§ ARCUS S.p.a. (art. 12, A.C. 136; art. 3, comma 2, lettera d); art. 6, comma 3, lettera b), A.C. 459)
§ Riordino degli organismi consultivi (art. 13, A.C. 136; art. 7, comma 1, lettera f), A.C. 459)
§ Attività settoriali (artt. 14-18, A.C. 136)
§ Esame delle pdl in relazione alla normativa comunitaria
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
La finalità delle proposte di legge in commento è la definizione di principi fondamentali che sovrintendono l’azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, come chiaramente individuato dal titolo.
Le proposte riguardano, infatti, un settore che – nell’assetto costituzionale determinato dalla riforma del Titolo V - risulta affidato alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.
A tale riguardo, occorre precisare che il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato all’articolo 117 della Costituzione. Pur tuttavia, secondo l’orientamento della Corte costituzionale, ciò non significa che la materia debba essere fatta rientrare tra quelle di competenza residuale delle regioni, in virtù dell’art. 117, quarto comma, Cost. Piuttosto, in base all’interpretazione offerta dalla Corte, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle «attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.», come tale affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni[1].
Tale interpretazione è stata dapprima enunciata nella sentenza n. 255 del 2004 e, successivamente, confermata nelle sentenze n. 205 e 285 del 2005.
In particolare, nella sentenza n. 255 del 2004 (riguardante la normativa statale in materia di sostegno finanziario dello spettacolo[2]), la Corte ha segnalato la necessità di una nuova disciplina statale in materia, adeguata al mutato testo costituzionale.
In tale opera, secondo la Corte, le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici (materia che costituiva l’oggetto peculiare della pronuncia) devono risultare conformi alle prescrizioni contenute nell’art. 118 Cost.; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. D’altra parte, la Corte ha avvertito che «almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative (ad esempio, si vedano le funzioni finora riservate allo Stato proprio dall’art. 156 del d.lgs. n. 112 del 1998 –si veda infra), dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l’attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni»[3].
In altri termini, la Corte ha avuto modo di precisare che l’intervento statale nella materia de qua può avvenire sia attraverso i principi fondamentali, sia attraverso la avocazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative allo Stato, qualora ricorrano esigenze unitarie tali da far ritenere inadeguato il livello regionale.
Per quanto concerne la definizione dei principi fondamentali - finalità esplicita delle proposte di legge in commento, che al loro interno prevedono alcune deleghe – occorre ricordare l’orientamento sul punto della Corte.
In particolare, nella sentenza n. 205/2005 la Consulta ha avuto occasione di ripercorrere la propria giurisprudenza in tema di rapporto tra strumenti di delega (leggi delega e decreti legislativi delegati) e principi fondamentali della materia (che costituiscono il limite oggettivo della potestà statuale nelle materie di competenza concorrente).
In sintesi, la Corte ha ribadito, da un lato, che lo Stato può, in materia di competenza concorrente, dettare i principi fondamentali della materia anche per mezzo di leggi delegate; dall’altro, che la legge delega può essere oggetto di impugnazione se i principi e i criteri direttivi fissati sono essi stessi - tenuto conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione - invasivi della sfera di competenza regionale.
L’intervento legislativo è, dunque, motivato dall’esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
È noto, infatti, che a seguito dell’approvazione della l. cost. n. 3/2001[4], il legislatore non ha provveduto ad un riordino della disciplina, tale da renderla adeguata al nuovo testo costituzionale.
In particolare, il legislatore non ha esercitato la delega contenuta all’art. 10, co. 1, lett. c), della legge n. 137 del 2002[5], concernente il riordino delle disposizioni legislative in materia di teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo[6], che aveva tra i suoi obiettivi l’adeguamento della disciplina agli articoli 117 e 118 della Costituzione[7].
Né sono stati adottati i decreti legislativi di ricognizione dei “principi fondamentali della materia”, autorizzati dalla legge n. 131/2003 (c.d. legge La Loggia)[8] con riguardo specifico alle materie di legislazione concorrente (tra le quali, come sottolineato, rientra lo spettacolo dal vivo).
Da ultimo, nelle more di adeguamento dell’ordinamento alla riforma del Titolo V della Costituzione, è stato siglato un Patto per le attività culturali di Spettacolo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le regioni, le province autonome, le province e i comuni (25 gennaio 2007), il quale stabilisce che tutti i soggetti istituzionali assumono il metodo della programmazione concertata degli interventi nel settore, allo scopo di individuare congiuntamente gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare[9]. Con il patto è stata dunque definita la "cornice" di lavoro entro la quale individuare finalità e obiettivi comuni mediante accordi programmatici tra Ministero, regioni, province e comuni.
In ciascun accordo devono essere definiti gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori intendono perseguire, le azioni da realizzare, i tempi di realizzazione, le necessità finanziarie e le modalità di compartecipazione alla spesa. Per il cofinanziamento di tali accordi, il Ministero provvede con le risorse individuate dall’articolo 1, co. 1136 e 1137, della legge finanziaria per il 2007[10] (pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009); mentre gli altri soggetti firmatari concorrono con le risorse previste nei rispettivi bilanci.
Per entrambe le proposte di legge, nello spettacolo dal vivo rientrano: la musica, il teatro, la danza, il circo, lo spettacolo viaggiante, le esibizioni degli artisti di strada e ogni altra forma di spettacolo popolare[11].
Nelle sue diverse espressioni, lo spettacolo dal vivo viene qualificato come componente fondamentale del patrimonio culturale, sociale ed economico del Paese, come tale tutelato dalla Repubblica[12].
Tra le finalità principali, alle quali deve ispirarsi l’azione pubblica di sostegno e promozione dello spettacolo dal vivo, le proposte fanno particolare riferimento alla tutela della creatività e della libertà di espressione e alla garanzia di pari opportunità di fruizione a tutti i cittadini.
La pdl AC 136 richiama espressamente anche i principi sanciti dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata nel 2003.
Si ricorda, in proposito, che la Convenzione Internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con l. 27 settembre 2007, n. 167, include ampie categorie di beni: tradizioni orali, lingue, pratiche sociali e rituali, conoscenze ed abilità artigiane che i gruppi e anche gli individui riconoscono come parte del loro Patrimonio culturale[13].
Gli articoli 2 di entrambe le proposte di legge elencano i principi fondamentali ai quali deve ispirarsi l’intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.
Come si evince dalla lettura della tabella 1, che pone a raffronto le due proposte, si riscontra una sostanziale omogeneità nella definizione di alcune priorità, relative, in particolare, alla valorizzazione e diffusione dello spettacolo dal vivo quale elemento dell’identità culturale del Paese; alla garanzia di pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini; all’ampliamento delle strutture e dei luoghi di spettacolo; alla promozione di iniziative in ambito scolastico e formativo; all’uso dei mezzi di comunicazione di massa al fine di favorire la conoscenza delle varie forme di spettacolo; alla tutela degli operatori del settore.
Nel catalogo di principi della pdl 136, viene altresì richiamata l’attenzione sulla tutela della concorrenza e sulla promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore.
Tabella 1 – Principi fondamentali
A.C. 136 – Principi fondamentali |
A.C. 459 – Principi fondamentali
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§prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo |
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§valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo e di unità dell’identità nazionale dell’Italia e del suo patrimonio artistico e culturale |
§diffusione delle varie forme di spettacolo dal vivo, quale insostituibile strumento di affermazione dell’identità culturale italiana all’estero, con particolare riferimento all’ambito UE e dei Paesi tradizionalmente destinatari dei flussi migratori riguardanti cittadini italiani |
§presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi |
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§promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo, anche nel conseguire l'integrazione multietnica delle culture |
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§radicata e diffusa presenza sul territorio per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati |
§tutela delle esigenze delle diverse fasce sociali dei cittadini |
§promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica ed imprenditoriale |
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§azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo |
§tutela e ampliamento delle strutture e dei luoghi di spettacolo, con particolare riferimento alle aree teatralmente e musicalmente depresse |
§promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema scolastico |
§predisposizione di progetti formativi indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado e alle università, anche quali strumenti sussidiari alla normale attività didattica |
§sensibilizzazione e promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti di comunicazione di massa |
§diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso un adeguato utilizzo dei vari strumenti di comunicazione |
§attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici |
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§strumenti formativi etutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del welfare
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§salvaguardia delle professionalità artistiche, tecniche e organizzative, nonché della relativa attività di formazione e di aggiornamento, anche promuovendo, ad ogni livello istituzionale, la stipula di atti di intesa su base convenzionale finalizzati alla creazione di sinergie adeguate alla realizzazione di progetti di formazione e di alta specializzazione |
§tutela e conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo |
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§contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti o pregiudizievoli del mercato e della libera concorrenza |
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§garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore |
§Incentivi all’attività di tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo anche attraverso adeguati strumenti fiscali di carattere agevolativo |
Il fondamento delle funzioni amministrative attualmente svolte dallo Stato nel settore dello spettacolo dal vivo risiede nell’articolo 156 del d.lgs. n. 112/1998[14], il quale, in attuazione della l. n. 59/1997[15], ha individuato i compiti di rilievo nazionale.
In particolare, lo Stato:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo princìpi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
[Omissis (lett. h-m)[16]];
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»;
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
Lo Stato svolge tali compiti attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali[17]. In particolare, in seguito all’entrata in vigore dell’ultimo regolamento di organizzazione del dicastero[18], lo spettacolo dal vivo è affidato ad una direzione generale, articolata al suo interno in tre servizi[19].
Peraltro, in relazione ad alcune materie, il legislatore statale ha previsto forme di collaborazione istituzionale con i livelli di governo substatale, mediante lo strumento delle conferenze.
In particolare, si ricorda che la l. n. 239/2005[20] (art. 1, co. 3) prevede che i decreti ministeriali relativi ai criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo[21], siano adottati d’intesa con la Conferenza unificata.
Inoltre, è prevista la designazione da parte della Conferenza Stato-regioni di un componente per ciascuna delle Commissioni consultive per il teatro, la musica, la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante, ai sensi del d.l. n. 545/1996[22] (art. 1, co. 59-62).
Per quanto riguarda le regioni, gli interventi messi in campo spaziano in ogni campo dello ‘spettacolo’, prestando particolare attenzione alle istituzioni culturali esistenti sul territorio.
Un elenco, meramente esemplificativo, della tipologia degli interventi regionali in materia può comprendere:
- l’istituzione, il riconoscimento, il riordino amministrativo, il sostegno finanziario, il ripiano dei disavanzi di gestione di istituzioni culturali stabili[23];
- la definizione di un programma di interventi che riguardano gran parte delle forme di spettacolo dal vivo. Si tratta di un’ipotesi molto frequente, in genere realizzata mediante leggi e/o programmi annuali e pluriennali, che definiscono obiettivi ed indirizzi e affidano alla amministrazione regionale e alle scelte di organismi tecnico/consultivi la definizione concreta degli interventi da promuovere o finanziare; altre volte la legge regionale determina direttamente l’elenco degli interventi o ne definisce le caratteristiche con obiettivi e parametri stringenti. Di fatto, tutte le regioni, secondo articolazioni normative varie, dispongono di una disciplina generale che regola l’intervento della Regione, individua i soggetti beneficiari, prevede la partecipazione degli enti locali e, in molti casi, quello di istituzioni private;
- interventi organici a carattere settoriale (anche questi molto diffusi): per il teatro, la musica nelle sue varie declinazioni, la danza, il recupero, la conservazione e la diffusione di tradizioni e istituzioni culturali locali, ecc. Ciascuno di questi – recati da un atto specifico o contenuti nelle leggi generali del settore – configura una sorta di ‘ordinamento settoriale’, generalmente assistito da un programma periodico di interventi (annuale o pluriennale), dalla procedura per la sua definizione ed approvazione, dai criteri soggettivi per l’accesso ai benefici e dalla definizione delle politiche da perseguire, dalla individuazione degli organi partecipativi o ausiliari[24].
Si ricorda, infine, che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, alcune regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Campania, Puglia, Sardegna, Umbria) hanno raccolto la normativa in materia di «spettacolo» in una legge organica[25].
Razionalizzando lo schema di intervento già consolidato, tali leggi provvedono ad individuare i compiti della regione, nonché delle province e dei comuni; disciplinano gli strumenti e le procedure di programmazione (piani a più livelli e di settore), nonché gli organi ausiliari a livello regionale; stabiliscono i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi pubblici (in alcuni casi, è prevista l’istituzione di un Fondo unico per lo spettacolo dal vivo) e di accesso alle altre forme di sostegno finanziario (in alcuni casi, è prevista l’istituzione di un fondo di garanzia). In alcuni casi, le leggi regionali prevedono anche interventi specifici di settore (l’educazione musicale e teatrale, le residenze multidisciplinari e i distretti culturali, il teatro dialettale).
Entrambe le proposte di legge definiscono le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica in materia di spettacolo dal vivo.
Tuttavia, in premessa, occorre segnalare una differente impostazione degli elenchi di funzioni riportati nelle proposte.
In particolare, la pdl AC 136 individua i compiti della Conferenza unificata (articolo 3), dello Stato (articolo 4), nonché delle regioni, delle aree metropolitane, delle province e dei comuni (articolo 5), questi ultimi considerati nel loro insieme e fatte salve le specifiche prerogative istituzionali.
Viceversa, la pdl AC 459 distribuisce le funzioni tra la Conferenza unificata, lo Stato (articolo 3) e le autonomie territoriali, distinguendo le attribuzioni delle regioni (articolo 4) da quelle delle città metropolitane, delle province e dei comuni (articolo 5). Inoltre, la proposta citata non specifica nel dettaglio i compiti dello Stato, ma – con una clausola di carattere generale – assegna al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di dare attuazione agli indirizzi generali determinati dalla Conferenza unificata, con il supporto del Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo, organo di nuova istituzione, previsto dal successivo articolo 7[26] (su cui, v., infra, il paragrafo sul riordino degli organi consultivi).
Entrambe le proposte di legge assegnano importanti competenze alla Conferenza unificata - organo di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province e comuni[27] - prevalentemente riguardanti gli indirizzi e la programmazione degli interventi nel settore.
Nello specifico, la pdl A.C. 136 attribuisce alla Conferenza compiti di indirizzo, che si esprimono attraverso la definizione:
a) dei criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
b) degli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali;
c) degli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, e degli addetti ai servizi culturali delle regioni e degli enti locali;
d) delle linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi relativi alle strutture ed immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo e alla multimedialità;
e) dei criteri e delle modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, sia statale che territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale, anche in collaborazione con uffici studi e banche dati di strutture private che perseguono medesime finalità.
Per quanto concerne l’uso delle risorse per il settore, la proposta mantiene fermo il parere della Conferenza unificata sui regolamenti dello Stato per i criteri e per le modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo (v. supra).
Figura, infine, la responsabilità per interventi di promozione della presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale; del sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori; dei programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università; della costituzione di un archivio nazionale, in rete con gli archivi regionali laddove esistenti.
In via analoga, anche la pdl AC 459 attribuisce alla Conferenza il compito di individuare gli indirizzi generali di intervento in un ampio ventaglio di materie (in parte coincidenti con quelle dell’AC 136):
a) definizione dei criteri relativi agli interventi di sostegno dello spettacolo dal vivo;
b) definizione di interventi tesi a favorire la promozione di nuovi talenti, la valorizzazione della produzione artistica ispirata alla contemporaneità, la sperimentazione, la ricerca, l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture, nonché la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;
c) promozione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;
d) predisposizione di progetti pluriennali relativi alla manutenzione, al restauro, alla conservazione e all'incremento del patrimonio materiale rappresentato dalle strutture destinate allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo;
e) costituzione di un archivio nazionale delle attività di spettacolo, quale terminale di una rete di analoghe strutture istituite su base regionale (a tal fine viene, però, previsto l’uso delle strutture dell’Ente teatrale italiano);
f) semplificazione delle procedure necessarie allo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo, a livello nazionale, regionale e locale.
La proposta AC 459 sembra, poi, assegnare alla Conferenza unificata un ruolo più incisivo (rispetto alla pdl AC 136) per quanto riguarda le risorse. Infatti, a questa spetta la definizione delle linee generali per l’assegnazione delle quote del FUS (invece che il parere sui decreti del Ministro), in attuazione delle quali il Ministero dovrà operare, nonché la verifica della loro effettiva attuazione(quest’ultima prevista, come si è visto, anche nell’AC 136).
Inoltre, la Conferenza dovrebbe promuovere la stipula da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di accordi di programma con la Arcus Spa (su cui, v., infra) e di convenzioni con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per assicurare alle attività dello spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e di informazione.
Infine, spetta alla Conferenza individuare i progetti ritenuti di interesse nazionale[28] e promuovere le politiche regionali in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori dello spettacolo dal vivo.
Come anticipato in premessa al paragrafo, solo la pdl AC 136 dettaglia i compiti di rilievo nazionale che restano in capo allo Stato. In particolare, spetta allo Stato:
a) stabilire la disciplina di accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS, nonché operare la ripartizione della quota parte del Fondo e delle risorse aggiuntive tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo;
b) favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo anche all’estero, mediante rapporti di collaborazione con i paesi dell’Unione europea e del bacino del Mediterraneo;
c) sostenere l’alta formazione nelle diverse discipline dello spettacolo dal vivo e promuoverne l’insegnamento;
d) gestire la banca dati professionale (v., infra, commento all’articolo 8);
e) favorire una politica del credito, avvalendosi a tale fine anche dell’Istituto per il credito sportivo[29] per la costituzione di un apposito fondo di garanzia;
f) sottoscrivere protocolli d’intesa con l’emittenza radiotelevisiva per garantire adeguati spazi di programmazione e di informazione.
Per quanto concerne più specificamente la concessionaria del servizio pubblico, si prevede di inserire a tale riguardo obblighi nel contratto di servizio, nonché si dispone la facoltà per questa di costituire una società ad hoc per la promozione e la coproduzione di spettacolo dal vivoe di utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all’estero.
g) vigilare sul corretto sviluppo del mercato dello spettacolo dal vivo al fine di rimuovere le situazioni di turbativa alla concorrenza e al principio del pluralismo (v., infra, commento all’articolo 10);
h) assicurare la conservazione del patrimonio artistico e promuovere la diffusione del repertorio del teatro greco e romano.
Lo Stato svolge tali funzioni “nell’ambito della potestà legislativa e regolamentare ad esso spettante e in attuazione dei principi fondamentali” sanciti nella stessa proposta.
A tale riguardo, si segnala che la pdl 136, trattando delle competenze statali, fa più volte riferimento alla potestà regolamentare[30]. Sul punto, tuttavia, merita ricordare che, ai sensi dell’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, lo Stato non può intervenire con atti regolamentari in materia di legislazione concorrente (quale è la materia “spettacolo dal vivo”).
Diversamente, la pdl AC 459 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali adotti decreti di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza unificata. Con tali decreti si provvede:
a) alla ridefinizione delle finalità dei soggetti dello spettacolo dal vivo la cui attività è prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali;
b) all'attuazione dei princìpi generali stabiliti dalla proposta di legge;
c) all'individuazione di idonee modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione delle spese, l'economicità delle attività nel loro complesso e l'efficienza delle attività gestionali, nonché la verifica del rapporto tra investimenti e produttività degli stessi.
In relazione alla lettera a), si evidenzia l’opportunità di chiarire che cosa si intenda con l’espressione “finalità dei soggetti dello spettacolo dal vivo”.
Con riferimento alla disciplina esposta – che prevede, in entrambe le proposte, il sistema di finanziamento statale basato sul Fondo unico per lo spettacolo - si ricorda che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha desunto dal sistema complessivo dei rapporti di carattere finanziario tra Stato e Regioni nell’ambito di materie di competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle regioni un limite generale all’ammissibilità di misure puntuali.
In particolare, con la sentenza n. 423 del 2004, la Corte, ribadendo che l’articolo 119 della Costituzione pone sin da ora “precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie”, ha tra l’altro specificato che “non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente, pur nel rispetto, per quest’ultima, dei principi fondamentali fissati con legge statale”[31]. In applicazione dei principi indicati, la Corte costituzionale, con svariate sentenze, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme con le quali, successivamente all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono stati istituiti nuovi Fondi vincolati in materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Con la sentenza n. 222 del 2005 la Corte costituzionale, nel ribadire che non sono consentiti “finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale”, enuclea le eccezioni a tale divieto, possibili solo nell’ambito e negli stretti limiti di quanto previsto dagli artt. 118, primo comma (attrazione di competenze per via del principio di sussidiarietà[32]) e119, quinto comma (per l’attribuzione di risorse aggiuntive e la realizzazione di interventi “speciali” in determinati enti territoriali)[33].
Il quadro delle competenze degli enti territoriali – che, come già segnalato, è affrontato diversamente nelle due proposte di legge – è sinteticamente riassunto e posto a confronto nella tabella 2.
Tabella 2 – Compiti di regioni, province, città metropolitane e comuni
PDL 136 |
PDL 459 |
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Regioni, province, città metropolitane e comuni |
Regioni[34] |
Province, città metropolitane e comuni |
promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, in ogni genere e manifestazione, favorendone il consolidamento del rapporto con il territorio |
istituiscono, con propria legge, un fondo per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse almeno pari all'ammontare complessivo della quota del Fondo unico per lo spettacolo assegnata a ciascuna regione
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elaborano un piano regionale triennale di programmazione dello spettacolo |
partecipano alla definizione della programmazione regionale dello spettacolo dal vivo |
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promuovono e sostengono finanziariamente i progetti di produzione, di distribuzione e di formazione e promozione del pubblico sul rispettivo territorio; i soggetti dello spettacolo dal vivo operanti nell'ambito territoriale di competenza e la cui attività è riconosciuta di interesse regionale; l'imprenditoria giovanile e femminile nel settore
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partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo e della distribuzione di spettacoli, concorrendo al sostegno della loro attività, oltre che con l'assunzione di oneri finanziari, anche con l'erogazione di servizi collegati al perseguimento di finalità turistiche
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provvedono al sostegno di altri soggetti dello spettacolo dal vivo nel proprio ambito territoriale |
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valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli |
tutelano la tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali, sostengono iniziative dello spettacolo dal vivo rivolte alle comunità regionali residenti all'estero |
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favoriscono il sostegno di nuovi talenti e il rinnovamento della scena artistica in concorso con lo Stato |
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curano la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali, secondo presupposti e criteri predeterminati per l'attività formativa di scuole e di organismi operanti nel settore, definiti dalla Conferenza unificata, e assicurano l'alto livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori del settore e degli addetti della pubblica amministrazione, con il coinvolgimento di poli formativi, università ed enti competenti
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favoriscono la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali |
svolgono, in collaborazione con l’ENPALS e con la borsa «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 11, comma 1[35], il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità del mondo del lavoro di assorbire nuova occupazione |
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promuovono il turismo culturale, compartecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale |
promuovono il turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per la presentazione di attività dello spettacolo dal vivo, dei siti di valore storico-archeologico presenti nel rispettivo territorio |
partecipano alla predisposizione di progetti europei per l'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo |
individuano le aree comprensoriali in cui promuovere la costruzione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi polivalenti dello spettacolo dal vivo |
individuano le aree nelle quali le diverse forme dello spettacolo dal vivo risultano meno presenti, al fine di operare i necessari interventi di riequilibrio |
concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo dal vivo anche mediante interventi di costruzione, recupero, restauro nonché adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di proprietà da destinare ad attività multidisciplinari, anche attraverso la riconversione di strutture edilizie con diversa destinazione originaria |
concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi in rete con l'archivio nazionale |
stipulano protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per forme integrate di collaborazione |
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effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività, e regolamentano le concessioni stesse |
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provvedono al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività e regolamentano le relative concessioni |
promuovono l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito |
promuovono una politica del credito che preveda l'erogazione non onerosa, attraverso le banche e gli istituti di credito, di anticipazioni sui contributi assegnati a livello nazionale, regionale e locale ai vari soggetti operanti nell'ambito territoriale di competenza |
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verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato |
verificano il rapporto di efficacia e di efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche regionali e locali e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali |
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Per quanto concerne la distribuzione delle funzioni amministrative tra regioni, da un lato, ed enti subregionali, dall’altro, si segnala che la pdl 459 (art. 4, co. 3) prevede esplicitamente la stipula di accordi e di intese, in particolare al fine di promuovere la formazione del pubblico; interventi strutturali relativi alle sedi e agli spazi multimediali; progetti di catalogazione e di conservazione di prodotti audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi, anche in rete con l'archivio nazionale; la predisposizione di progetti finalizzati, attraverso le attività dello spettacolo, alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali; la costituzione di un fondo di garanzia per il credito agevolato e per i prestiti d'onore per l’imprenditoria nel settore; lo svolgimento di attività di “antenna europea” per facilitare l’accesso degli operatori alle misure previste dall’UE e di sportello unico per i rapporti con la pubblica amministrazione.
In relazione a tale ultima disposizione, sembrerebbe opportuno chiarire che cosa si intenda con l’espressione “antenna europea”.
Con riferimento alla disciplina esposta, merita infine sottolineare che la pdl AC 459 stabilisce che le regioni provvedano all'istituzione, con propria legge, di un fondo per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse almeno pari all'ammontare complessivo della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) assegnata a ciascuna regione.
A riguardo, si segnala l’opportunità di chiarire l’espressione “quota del Fondo unico per lo spettacolo assegnata a ciascuna regione”, anche in relazione al fatto che la medesima pdl non fa esplicito riferimento ad un riparto del Fondo per quote regionali.
In via generale, inoltre, la previsione con legge statale dell’istituzione di un fondo regionale di cui viene indicata, indirettamente, la capienza, pare esorbitare dall’ambito dei principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente delle regioni.
L’AC 459 prevede l’istituzione di un Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali.
A tale riguardo, la proposta disciplina le finalità del Fondo, nonché le fonti di finanziamento.
Quanto al primo aspetto, le risorse del Fondo sono destinate a due obiettivi principali:
a) sostenere le aree territoriali nelle quali gli interventi per lo spettacolo dal vivo risultino inadeguati[36];
b) realizzare o ristrutturare infrastrutture di dimensioni adeguate e polivalenti, anche mediante accordi di programma con la Arcus S.p.a.
In relazione ai limiti degli interventi finanziari da parte dello Stato nelle materie di competenza concorrente, si rinvia, ante, al paragrafo relativo al riparto di funzioni tra i livelli di governo.
In relazione alla previsione di un fondo perequativo nella materia de qua è opportuno in ogni caso ricordare che, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, quinto comma, lo Stato può, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, o per rimuovere gli squilibri economici e sociali, destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Le fonti previste per il finanziamento del Fondo sono di diversa natura e consistono in:
§ una quota dei proventi del gioco del lotto, secondo un’aliquota fissata annualmente dalla legge finanziaria;
§ i fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;
§ l’1 per cento dei proventi derivanti dalla cartolarizzazione dei beni dello Stato;
§ il 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti audiovisivi;
§ il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni[37];
§ il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie;
§ i fondi dell’Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo[38].
Entrambe le pdl in esame recano deleghe al Governo per il riordino della disciplina di settore.
Di seguito, si pongono a raffronto i due articoli indicati in titolo, evidenziando gli elementi comuni e le disposizioni peculiari; si rinvia, inoltre, al paragrafo del presente dossier relativo alle “Finalità ed ai principi generali” per un approfondimento sul ricorso allo strumento della delega legislativa per l’individuazione dei “principi fondamentali” in materie di legislazione concorrente.
Come termine per l’esercizio delle deleghe, la pdl A.C. 136 fissa sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la pdl A.C. 459 indica il termine di dodici mesi.
Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi, entrambe le pdl prevedono il coinvolgimento della Conferenza unificata: tuttavia, la pdl A.C. 459 prevede che la Conferenza sia “sentita” dal Governo, mentre l’A.C. 136 prevede l’”intesa”.
Con riguardo agli oggetti delle deleghe, la pdl A.C. 136 indica la rideterminazione dei soggetti dello spettacolo, delle loro finalità[39] e dei criteri dell’intervento pubblico e il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche; la pdl 459 fa riferimento, in generale, alla riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo.
Con riferimento al primo oggetto di delega, la pdl AC 136 reca alcuni principi e criteri direttivi applicabili a tutti i settori dello spettacolo dal vivo ed alcune puntuali indicazioni relative a :
Ø l’Ente teatrale italiano (art. 6, comma 2, lettera d));
Ø l’individuazione di risorse aggiuntive rispetto a quelle del Fondo Unico per lo spettacolo (art. 6, comma 2, lettera e));’
Ø i profili di competenza della SIAE (art. 6, comma 2, lettera g)).
Le indicazioni di carattere generale (comma 2, lettere a), b), c), f), possono riassumersi nella semplificazione dell’organizzazione, da coniugare con autonomia ed efficienza di gestione (si chiede, quindi, l’individuazione di nuovi presupposti e requisiti per l’accesso all’intervento pubblico); nel nuovo sistema di affidamento degli incarichi di direzione degli enti di settore, attraverso il ricorso a pubblici bandi di concorso e nell’individuazione di tutele e misure contrattuali adeguate alla atipicità dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.
Per il secondo oggetto di delega, si veda, per ragioni di organicità di trattazione, infra.
La pdl 459 indica principi e criteri direttivi inerenti 5 profili:
Ø l’ampliamento delle fonti di alimentazione del Fondo unico per lo spettacolo;
Ø le linee di azione per il riordino dell’ E.T.I.; dei teatri stabili ad iniziativa pubblica; degli organismi di formazione e di promozione; delle fondazioni lirico-sinfoniche (già secondo oggetto della delega prevista dalla pdl 136).
Si trattano, preliminarmente, gli ambiti di riforma comuni ad entrambe le proposte (ed i relativi criteri di delega), e cioè: Fondo unico per lo spettacolo (FUS); Ente teatrale Italiano; Fondazioni lirico sinfoniche.
Il Fondo unico dello spettacolo (FUS)[41] è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografia. Il suo importo, stabilito annualmente in Tabella C della legge finanziaria, è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
La pdl AC 136 indica tra i principi direttivi per i decreti delegati l’individuazione e la razionalizzazione dell’uso di risorse aggiuntive all’investimento operato attraverso il Fondo.
Si ricorda chela medesima pdl, all’art. 3, comma 1, lettera a), attribuisce alla Conferenza unificata l’espressione dei pareri su criteri e modalità di erogazione del FUS; all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), assegna allo Stato la regolamentazione dell’accesso al Fondo e ad ulteriori risorse finanziarie e la ripartizione delle relative quote fra i diversi settori.
Per tali ultimi profili, si rinvia al paragrafo “Finalità e principi fondamentali” che riassume la giurisprudenza delle Corte Costituzionale in materia di rapporti di carattere finanziario tra Stato e Regioni nell’ambito di materie riservate alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle regioni .
La pdl AC 459, esplicitando l’obiettivo di limitare l’impegno finanziario dello Stato e di offrire maggiori garanzie ai soggetti destinatari degli interventi, prevede che all’alimentazione del Fondo concorrano cinque nuovi canali di finanziamento, per alcuni dei quali specifica anche la percentuale di utilizzo.
I nuovi strumenti di alimentazione del Fondo sono costituiti da: una quota delle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto; una quota dei fondi destinati da «ARCUS Spa» al comparto dei beni e delle attività culturali; una quota dei fondi relativi ai premi non riscossi del lotto e delle lotterie nazionali gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; una percentuale, stabilita con i medesimi decreti legislativi, delle entrate del sistema audiovisivo pubblico; una percentuale, sempre stabilita con i decreti legislativi, delle somme derivanti da convenzioni con le fondazioni bancarie.
Si ricorda in proposito quanto segue.
· L'art. 3, co. 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla manovra finanziaria 1997, ha previsto l'introduzione[42] di nuove estrazioni settimanali del gioco del lotto, destinando una quota delle risorse così reperite[43] alla tutela ed alla conservazione dei beni culturali, (archeologici, storici, artistici, archivistici e librari). A tale finalità sono stati poi aggiunti il restauro paesaggistico[44] e le attività culturali[45].
· Per la società ARCUS, si veda, infra, il paragrafo specifico.
· Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali ai sensi dell’art. 29-ter (Disposizioni in materia di lotterie) del DL n. 669/1996[46] sono attribuite all’amministrazione delle finanze.
· Con riguardo alle entrate del sistema audiovisivo la pdl fa riferimento, presumibilmente, agli introiti che la RAI, concessionaria del servizio radiotelevisivo, ricava dal canone di abbonamento alle radioaudizioni e dalle inserzioni pubblicitarie.
· Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico[47]. Ai sensi del D.lgs. n. 153 del 1999[48], esse indirizzano la propria attività esclusivamente in alcuni settori e dagli utili derivanti dalla gestione degli investimenti traggono risorse per sostenere progetti di interesse collettivo indicati nei rispettivi statuti; tra questi figurano anche progetti culturali e di assistenzaa particolari categorie (tossicodipendenti, soggetti con disturbi psichici). Dal dodicesimo Rapporto annuale curato dall’ACRI (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio spa) risulta che nel 2006 il settore Arte, attività e beni culturali è stato il principale destinatario di erogazioni,per unaquota del 30,7% (30,6% nel 2005); nell’ambito di tale quota il 20% delle risorse è stato assegnato alle attività culturali ed artistiche.
In relazione a quanto sopra esposto a proposito delle fondazioni ed al sistema delle erogazioni, sarebbe opportuno chiarire il riferimento alle convenzioni.
Si ricorda inoltre che la medesima pdl AC 459 reca altre previsioni relative al FUS:
Ø all’art. 3 (Compiti della Conferenza unificata), comma 2, lettera b), tra gli indirizzi generali che la Conferenza deve individuare viene inclusa l’individuazione dei criteri per l’assegnazione del Fondo, da effettuare con l’obiettivo di una diffusione omogenea dello spettacolo;
Ø all’art. 3, comma 6, si dispone la determinazione del Fondo su base triennale;
Ø all’art. 4 (Compiti delle regioni), comma 2, lettera c), assegna alle regioni la promozione di progetti di produzione distribuzione e di formazione e promozione del pubblico a valere sul Fondo;
Ø all’art. 6 (Sussidiarietà istituzionale) dispone che in sede di prima attuazione della legge si tenga conto, per il riparto del Fondo, della “spesa storica” a favore dei richiedenti.
Si evidenzia, in proposito, che occorrerebbe coordinare le diverse disposizioni relative al Fondo; in particolare, la previsione di un riparto su base triennale sembrerebbe costituire uno dei criteri di delega, troverebbe pertanto opportuna collocazione nell’articolo 7.
Si ricorda preliminarmente che l'Ente teatrale italiano[49] è incluso tra gli enti pubblici produttori di servizi culturali[50] ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività teatrali e di pubblico spettacolo in Italia ed all'estero.
L’ente è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, sotto il controllo finanziario della Corte dei Conte ed è organizzato sulla base dello Statuto[51]. Quest’ultimo cita fra le finalità la tutela delle tradizioni ed il rinnovamento dei linguaggi artistici e del repertorio contemporaneo italiano. Le entrate dell’ente sono costituite da contributi dello Stato (erogati a valere sul FUS)[52] e degli enti locali; eventuali proventi di attività; rendite patrimoniali e donazioni[53]. Si ricorda, inoltre, che l’ente è proprietario dei Teatri della Pergola di Firenze e Valle di Roma ed ha in gestione dueteatri (“Quirino” di Roma; “Duse” di Bologna).
Con riguardo ai criteri di delega inerenti la riforma dell’ETI, le due proposte di legge delineano prospettive divergenti.
La pdl AC 136 prevede la dismissione dei teatri e l’assunzione, da parte dell’ Ente, di compiti inerenti la creazione di un archivio nazionale e la diffusione del teatro antico, attività quest’ultima esercitata ora dall’INDA (Fondazione Istituto nazionale del dramma antico[54]). All’INDA competerebbero, invece, la realizzazione degli spettacoli nel teatro greco di Siracusa e il rapporto con il mondo della scuola.
La pdl AC 459 propone, invece, l’ampliamento delle funzioni di promozione già esercitatedall'ETI nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia e all’estero e l’attribuzione di un ruolo di coordinamento dell’attività di distribuzione degli eventi dal vivo, attraverso convenzioni con le regioni e accordi con gli organismi competenti nell’ambito delle regioni. Prospetta, inoltre, la creazione, all’interno dell’ETI, di una struttura operativa per l’elaborazione di progetti innovativi capaci di attivare finanziamenti europei; e l’assegnazione della gestione delle sale, diretta e indiretta, ad una società collegata all’ente ma da questo distinta.
Si ricorda, peraltro, che l’art. 3 (Compiti della conferenza unificata), comma 2, lettera l), della proposta menziona tra gli indirizzi generali di intervento della Conferenza la costituzione di un archivio nazionale delle attività di spettacolo, avvalendosi delle strutture dell’ETI.
Gli enti lirici sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, ad opera del D.lgs. n. 367 del 1996[55], al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo. Attualmente, le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14[56].
Il citato D.lgs. n. 367/1996 (novellato più volte nel corso degli anni ) ha, tra l’altro, disciplinato le modalità organizzative delle fondazioni (art.10) e le modalità di elezione e le funzioni degli organi di gestione (artt.11-14), che sono: il presidente (il sindaco del comune che ospita la fondazione stessa[57]); il consiglio di amministrazione (composto da un numero di membri variabile - da sette a nove - tra i quali rappresentanti del Governo e della regione[58][59]); il sovrintendente e il collegio dei revisori (costituito da tre membri e un supplente) il direttore artistico.
Con riguardo ai contributi statali (art. 24), il D.lgs. specifica che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta, e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese. Questi ultimi, allo stato – a seguito di numerosi interventi legislativi - sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell’anno precedente la ripartizione, nonché nell’andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione.
Numerosi interventi legislativi hanno poi novellato, come accennato sopra, il D.lgs. 367/1996 o introdotto nuove disposizioni in relazione alla difficile realizzazione della partecipazione dei privati al patrimonio delle fondazioni ed al perdurante disavanzo dei bilanci; si cita, tra gli altri, l’art. 3-ter del DL 7 del 2005[60] che ha affidato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, non avente natura regolamentare, indicazioni finalizzate ad assicurare economie di gestione con particolare riferimento al contenimento delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali (anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli) e dei costi per le collaborazioni[61].
La pdlAC 136 individua dodici criteri di delega che toccano profili specifici e sono riconducibili a:
Ø Introduzione del voto ponderato nel consiglio di amministrazione[62] e definizione ex lege del soggetto (l’azionista di maggioranza) cui spetta la presidenza del medesimo organo (comma 3, lettera a));
Ø previsione della proposta del socio di maggioranza ai fini della nomina del sovrintendente da parte del consiglio di amministrazione e attribuzione della nomina del direttore artistico al consiglio di amministrazione, con il concerto del sovrintendente[63] (comma 3, lettere b) e c));
Ø revisione delle ipotesi di commissariamento[64] (comma 3, lettera d));
Ø indicazione di meccanismi vari per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, quali, ad esempio, l’introduzione dello strumento della conferenza di servizi (finalizzato anche al coordinamento e alla promozione dell’attività), il prolungamento delle stagioni, con previsione che tutto deve essere accessibile a ogni fascia di reddito, e la realizzazione di tournée anche internazionali, attivando progetti di coproduzione con istituzioni musicali italiane e con soggetti stranieri (comma 3, lettere g), i) e l));
Ø revisione dei meccanismi contrattuali, secondo criteri più flessibili, ed autonomizzazione dei corpi di ballo (comma 3, lettere e) ed h));
Ø riassunzione all’interno di attività operative ora affidate all’esterno (comma 3, lettera f));
Ø precisazione dell’oggetto e individuazione degli elementi ai quali rapportare la quantificazione dell’intervento economico dello Stato (comma 3, lettere m) ed n)).
Con riguardo ai criteri di riordino, potrebbe essere opportuno chiarire i criteri di ponderazione del voto nell’ambito del consiglio di amministrazione
I criteri di delega indicati dalla pdl AC 459 sono, invece, i seguenti:
Ø più uniforme dislocazione territoriale;
Ø revisione degli organici e rideterminazione triennale della loro attività;
Ø inserimento di giovani artisti per migliorarne la qualificazione professionale e valorizzazione di autori contemporanei;
Ø obbligo di elaborazione di adeguati progetti di distribuzione delle opere prodotte.
Si ricorda, in proposito, che la SIAE, recentemente riordinata con legge 2/2008[65], svolge, ai sensi dell’art. 180 della legge L 633/1941[66], attività di intermediazione e riscossione relative alla tutela giuridica ed economica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi[67]. Sempre in tale ambito, rientrano le funzioni di vigilanza di cui all’art. 182-bis, esercitate dalla Società sulle attività di riproduzione e duplicazione, distribuzione, vendita, noleggio o altra utilizzazione, fabbricazione e importazione, qualora siano svolte in contrasto con le norme a tutela del diritto di autore.
Le altre funzioni esercitate dalla SIAE rientrano presumibilmente tra le competenze che la pdl intende abolire; si tratta, in particolare:
Ø del servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati (art. 181, comma 2, l. n. 633/1941) affidato alla SIAE in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 640 del 1972, ed operante fino al 31dicembre 2009[68].
Ø delle attività relative all’assolvimento degli obblighi contributivi dovuti all’Enpals (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo)dalle imprese operanti nei settori dello spettacolo e dello sport; ciò, sulla base di una convenzione sottoscritta con l’ente in data 10 ottobre 2000[69].
La delega recata dalla pdl AC 459 contempla anche il riordino del ruolo e delle funzioni dei teatri stabili a iniziativa pubblica (art. 7, comma 1, lettera c)) e degli organismi di formazione e di promozione del pubblico (art. 7, comma 1, lettera d)) e detta i rispettivi principi e criteri direttivi.
Questi ultimi, con riferimento ai teatri stabili sono riassumibili in verifica della effettiva capacità di operare nel territorio, svolgendo in modo prevalente l’attività all’interno; sviluppo di un repertorio di opere di riconosciuto valore culturale e formazione di un nucleo artistico con contratti di durata almeno triennale, nel quale inserire giovani attori; contestuale promozione di autori contemporanei; previsione di limiti minimi di attività diversificati in relazione al territorio e previsione di un tetto alla spesa per l’ospitalità di altre formazioni.
Con riferimento agli organismi di formazione e promozione del pubblico, i principi direttivi sono riassumibili nel radicamento territoriale, accompagnato da un riconoscimento nominativo e nelle leggi regionali, con possibilità di stipulare convenzioni con enti locali, e dall’attribuzione di funzioni di tutela per tutte le forme di spettacolo dal vivo; nell’effettivo svolgimento di progetti promozionali diretti alle scuole; nello svolgimento di attività formativa nei confronti dei docenti; nella valorizzazione degli autori contemporanei; nell’utilizzo di siti di valore storico-archeologico; nel sostegno permanente alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea.
I teatri stabili e gli organismi di formazione e di promozione del pubblico non sono attualmente disciplinati per legge: essi sono citati nell’ambito dei decreti ministeriali periodicamente emanati per il riparto del Fondo unico dello spettacolo e nelle Relazioni presentate annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali sul riparto di quest’ultimo[70].
In particolare, l’art. 8 del DM 12 novembre 2007[71] - che riprende il concetto già presente nei decreti precedenti in materia - stabilisce che l'attività teatrale stabile è svolta dai teatri stabili ad iniziativa pubblica, ad iniziativa privata, di innovazione nella ricerca e sperimentazione teatrale, di innovazione nel teatro per l'infanzia e la gioventù e che è connotata dal prevalente rapporto con il territorio entro il quale è ubicato ed opera il soggetto che la svolge, dalla continuità del nucleo artistico-tecnico- organizzativo, nonché da una progettualità con particolari finalità artistiche, culturali e sociali. Il riconoscimento dei teatri stabili a iniziativa pubblica è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: impegno finanziario degli enti locali; disponibilità di sale teatrali (di cui almeno una dotata di 500 posti); stabilità del nucleo artistico ed effettuazione di almeno 120 recite di spettacoli prodotti direttamente; allestimento ogni anno di almeno un'opera di autore italiano vivente; qualificazione ed impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico stabile. Nel 2006, i teatri stabili erano 17.
L’art. 14 del DM sopra citato definisce le condizioni alle quali è subordinata l’erogazione di un contributo agli organismi di promozione e formazione del pubblico.
La delega recata dall’AC 459 include, infine, anche gli organismi consultivi per l'assegnazione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo (art. 7, comma 1, lettera f)); per tale profilo – trattato con articolo dedicato nella pdl AC 136 - si rinvia al paragrafo apposito.
Oltre agli oggetti, ai termini e ai criteri di delega, la pdl AC 136 prescrive, infine, (art. 6, comma 4) che l’attività itinerante dello spettacolo dal vivo sia esonerata dal rispetto delle disposizioni che limitano la circolazione stradale fuori dai centri abitati. Pressoché analoga disposizione è contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’AC 459.
Si ricorda, in proposito, che il Ministro dei trasporti, per garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale nei periodi di maggiore intensità di traffico, emana annualmente, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 285/1992[72], un decreto contenente le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno successivo.
Il D.M. 14 dicembre 2007[73], relativo all’anno 2008, vieta la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nelle domeniche, nei giorni festivi e in altre giornate espressamente indicate, coincidenti con i periodi di maggior traffico. La circolazione è comunque consentita nelle ore notturne.
Il decreto contempla alcune eccezioni al divieto, collegate alla provenienza o alla destinazione del veicolo, alla tipologia dello stesso o del trasporto effettuato. Il prefetto può autorizzare, nei casi indicati dal decreto, ulteriori deroghe. Tra le fattispecie che possono giustificare l’autorizzazione rientra il trasporto di attrezzature per spettacoli.
Come nel precedente paragrafo, si pongono a raffronto i due articoli indicati in titolo, entrambi recanti delega in materia fiscale.
Quanto a procedura e termini per l’esercizio della delega, le due proposte si differenziano negli stessi termini visti nel paragrafo precedente.
Le due proposte sono accomunate, in termini generali, dall’intento di agevolare fiscalmente, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette, il trattamento dei soggetti che operano nello spettacolo dal vivo.
La pdl 459, oltre a prevedere un regime fiscale agevolato, ha come ulteriore finalità dichiarata [art. 8, comma 1, lettera a)] quella della razionalizzazione e della semplificazione degli obblighi fiscali, senza peraltro dettare alcun criterio direttivo in tal senso, mentre la pdl 136, pur non prevedendo espressamente tale principio, prevede indirettamente la semplificazione degli adempimenti tramite l’adozione del regime vigente per le piccole e medie imprese.
In particolare, la pdl 136 al comma 2, lett. a), prevede l’estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese. Tale tipologia di agevolazione non è, invece, prevista nella pdl 459.
Si ricorda che la piccola impresa è caratterizzata, dal punto di vista civilistico (art. 2083 c.c.) dal fatto che l'imprenditore e i suoi familiari intervengano nella maggior parte del processo produttivo, svolgendo lavoro manuale e dirigendo personalmente l'eventuale lavoro dipendente di cui ci si avvalga. La media impresa è caratterizzata, invece, da una struttura indipendente da o dai titolari. Essa, però, non supera livelli operativi tali da comportare una diversa struttura organizzativa con una rigida ripartizione di competenze.
Nell'ambito della normativa tributaria, le dimensioni dell'impresa non assumono, di per sé, un'autonoma rilevanza. Per questo le piccole e medie imprese non godono di un regime fiscale specifico, bensì usufruiscono di una serie di agevolazioni fiscali, sostanzialmente nella forma dei crediti d’imposta, nonché di agevolazioni in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali. Particolarmente rilevante risulta, in questo caso, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, contenuta in specifici regolamenti comunitari.
Si ricorda, a tale proposito, che esistono precisilimitiagli aiuti alle impresecontenuti nella disciplina comunitaria degli aiuti c.d. “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998 del 2006. Tale regolamento, che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Il principio di delega della lettera b) della pdl 136 prevede, poi, l’adozione della detassazione degli utili reinvestiti, di crediti di imposta, della detassazione di entrate e di proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore.
La pdl AC 459 prevede anch’essa [al comma 1, lett. b), n. 2)], la detassazione degli utili reinvestiti nelle attività dello spettacolo dal vivo.
A tale proposito, si ricorda che l’articolo 1, commi da 325 a 334, della legge finanziaria 2008[74]ha introdotto una serie di incentivi fiscali a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno).
In estrema sintesi, le agevolazioni per il settore del cinema prevedono, per il periodo d’imposta 2008 e per i due successivi:
a) un credito d’imposta del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato da soggetti IRES e imprenditori individuali esterni al settore cinematografico e audiovisivo per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana;
b) un credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana di interesse culturale o linguistico;
c) un credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica, del 10 o del 15 per cento delle spese per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, ovvero del 20 per centodell’apporto in denaro per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale;
d) un credito d’imposta (del 20 o 30 per cento) per le imprese di esercizio cinematograficoper l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale o per la produzione tramite alcune tipologie di contratti di associazione di opere cinematografiche di nazionalità italiana[75].
Si segnala, tuttavia, che tali norme sono state successivamente abrogate dall’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 93 del 2008, attualmente in fase di conversione. Peraltro, occorre considerare che le commissioni Finanze e Bilancio della Camera, nel corso dell’esame del ddl AC 1386 (di conversione del D.L. n. 112/2008[76]), hanno approvato l’emendamento del Governo n. 63.88 che ripristina le agevolazioni descritte.
Il principio di delega della lettera c) della pdl AC 136 prevede genericamente l’introduzione della pubblicità indiretta. Dovrebbe trattarsi di quel tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale. Non si tratta, pertanto, di un criterio di carattere fiscale.
In materia di pubblicità, la pdl AC 459 prevede, invece, genericamente [alla lettera b), n. 4)], la detassazione dei costi pubblicitari e di affissione.
Il principio di delega della lettera d) dell’AC 136 prevede l’esenzione dalle impostedegli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo. L’AC 459 prevede, invece, [lett. b) n. 5)], la concessione di facilitazioni per l’acquisto, la ristrutturazione e l’innovazione tecnologica delle sale di spettacolo dal vivo, nonché per l’attività di formazione e aggiornamento professionali.
La lettera e) della pdl AC 136 prevede crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini. La pdl 459 non prevede un criterio simile.
A tale proposito, si ricorda che la legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 287 e 288) già disciplina il credito d’imposta per alcune tipologie di spese delle piccole e medie imprese di produzioni musicali.
Il comma 287, in particolare, ha concesso alle piccole e medie imprese di produzioni musicali un credito d’imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Il comma 288 ha limitato l’accesso all’agevolazione alle sole imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
Tali norme della legge finanziaria 2007 dispongono, peraltro, che sia necessario il rispetto dei limiti della regola de minimis, evidentemente per rendere compatibile tale aiuto con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, le quali prevedono – tra l’altro - che il rispetto di tali norme esenti dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.
Il principio di delega della lettera f) dellapdl AC 136 prevede agevolazioni fiscali in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio correlate allo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.
La formulazione di tale principio non specifica peraltro sufficientemente la tipologia di redditi a cui si riferisce ed i limiti di applicazione dell’agevolazione.
Anche la pdl AC 459 prevede un principio [lett. a) n. 3)] di deduzione ai fini IRPEF delle spese di vitto e alloggio per artisti, tecnici e amministratori, per le attività svolte fuori dal luogo di residenza.
Con il principio della lettera g) della pdl AC 136 si dispone l’ampliamento del limite di deducibilità, sia dal reddito imponibile delle persone fisiche, sia dal reddito delle società, delle erogazioni liberali in denaro, presumibilmente a favore di soggetti operanti nel settore dello spettacolo, anche se testualmente la disposizione di delega non fornisce alcuna indicazione in proposito.
Si rileva, in proposito, che la normativa vigente non prevede la deducibilità dall’IRPEF [art. 10 del TUIR] delle erogazioni liberali in denaro ma, piuttosto, la possibilità di detrarre dall’imposta (art. 15, comma 1, lett. i)], talune liberalità.
In particolare è consentita la detrazione d’imposta delle erogazioni in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro che svolgano attività esclusivamente nel settore dello spettacolo, che siano effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Si ricorda che, come per tutte le detrazioni d’imposta, è possibile detrarre solo il 19% dell’importo (con il limite suddetto del 2 per cento del reddito dichiarato).
La pdl AC 459 [lettera b), n. 6)], propone, invece, l’esenzione delle somme derivanti da donazioni o erogazioni liberali, sia in denaro che in beni o servizi, nonché delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo, nonché per le iniziative di recupero, adeguamento e ristrutturazione di immobili del settore e per la realizzazione di nuove strutture.
A tale proposito si rileva che la dicitura “esenzione delle somme” non appare corretta per le erogazioni liberali in quanto queste sono detraibili dall’imposta; inoltre, il riferimento alle spese di sponsorizzazione effettuate da privati sembra ricomprendere solo persone fisiche e gli imprenditori individuali, escludendo le società che normalmente sono, invece, i soggetti che effettuano questo tipo di spese.
Infine, il principio della lettera h) della pdl AC 136 prevede lariduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (lVA) al 4 per cento e l’armonizzazione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali, senza peraltro, neanche in questo caso, specificare esattamente la tipologia di attività alle quali si intende fare riferimento.
La pdl AC 459 prevede, invece, [lett. a), n. 2)], la riduzione e l’omogeneizzazione delle aliquota Iva sulle attività di spettacolo dal vivo.
A tale proposito occorre rilevare come la riduzione dell’aliquota IVA al 4 per cento non sia al momento compatibile con la disciplina comunitaria. Si ricorda, infatti, che l’Iva è un’imposta armonizzata a livello comunitario, soggetta ad una precisa normativa che ne fissa le caratteristiche generali e specifiche e che individua gli ambiti nei quali gli Stati membri possono prevedere disposizioni in deroga rispetto al regime generale solo a precise condizioni.
La normativa di riferimento è attualmente contenuta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 con la quale si è provveduto alla rifusione in un unico testo di tutta la disciplina comunitaria emanata negli anni in materia. Tale direttiva prevede che gli Stati membri applichino un'aliquota normale che non può essere inferiore al 15% (in Italia è stata fissata al 20%) e che possano, a partire dal 1° gennaio 1993 e per il periodo transitorio[77], in vigore fino al 31 dicembre 2010, fissare una o due aliquote ridotte (inferiori al 15%, ma non inferiori al 5%), ma solo per i prodotti compresi nell’Allegato III [78], fatte salve alcune discipline speciali. E’ stato, inoltre, concesso agli Stati membri di mantenere alcune aliquote super-ridotte (inferiori al 5%) per determinati beni e servizi, in relazione alla previgente normativa nazionale (si veda l’art. 28 della direttiva 77/388/CEE), ovvero di mantenere, per il periodo transitorio, aliquote ridotte per beni e servizi non compresi nell’allegato III.
Esiste, pertanto, un catalogo tassativo delle operazioni assoggettabili ad un'aliquota ridotta che deve essere pari o superiore al 5% (in Italia tale aliquota ridotta è stata fissata al 10%). Ciò è funzionale all'obiettivo di armonizzare nella misura più ampia possibile l'imposizione dell'Iva e in tal modo escludere distorsioni della concorrenza.
Il sistema comunitario armonizzato dell’IVA prevede pertanto che sia compatibile con la normativa comunitaria la fissazione di un’aliquota Iva ridotta al 10% per nuovi beni o servizi, purché si tratti di prodotti che rientrino nell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, ovvero qualora sia previsto un regime speciale disciplinato dalla direttiva stessa.
Per quanto riguarda, in particolare, le manifestazioni culturali, gli spettacoli teatrali ed i concerti, l’allegato III della direttiva 2006/112/CE consente l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% ai diritti d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.
Attualmente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi relative agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo ed ai concerti si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%, in base alla voce 123), della Tabella A allegata, parte III, al D.P.R. n. 633 del 1972.
Non è pertanto compatibile con la disciplina armonizzata dell’Iva comunitaria la fissazione di aliquote Iva ridotte pari al 4 per cento.
Altri principi di delega sono contenuti nella pdl AC 459 e dispongono agevolazioni fiscali ad ampio raggio per il settore dello spettacolo. Si tratta dei seguenti:
- l’esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti dello spettacolo dal vivo (lett. a), n. 1);
- l’equiparazione, ai fini dell'applicazione delle norme relative al cuneo fiscale, del personale con contratto stagionale al personale assunto a tempo indeterminato [lett. a), n. 4];
- la generica applicazione di forme di riduzione della base imponibile [lett. b), n. 1];
- l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'interesse legale vigente per il ritardato versamento delle somme relative ai contributi previdenziali conseguente alla ritardata erogazione delle contribuzioni statali e regionali [lett. b), n. 3];
- la riduzione tariffaria per utenze connesse allo svolgimento dell'attività dello spettacolo dal vivo [lett. b), n. 7)].
Altre disposizioni, non di delega, sono contenute nei successivi commi di entrambe le proposte.
In particolare, il comma 3 dellapdl AC 136 dispone che alle attività teatrali non si applichino le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Il riferimento è alla ritenuta (del 4 per cento) sui contributi degli enti pubblici (art. 28) ad imprese, operata da regioni province e comuni, nonché da enti pubblici e privati, nonché alle ritenute effettuate dalle amministrazioni dello Stato su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Il successivo comma 4 prevede che alle fondazioni e alle associazioni con personalità giuridica finanziate dal Fondo si applichi il regime di esenzione fiscale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) già operante per le fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Si tratta della norma che prevede che i proventi percepiti da tali fondazioni nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, siano esclusi dalle imposte sui redditi. A tal fine si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano poi accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
Il comma 2 dell’art. 8 dell’AC 459 esenta le attività di spettacolo itinerante dalle limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati durante i periodi festivi.
Al riguardo, si veda il commento all’art. 6, co. 4, della pdl AC 136, al paragrafo sulle Deleghe per il riordino della disciplina sullo spettacolo dal vivo.
Da ultimo, l’articolo 9 dell’AC 459 prevede una conferenza di servizi tra la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Mibac e gli assessorati regionali competenti, avente ad oggetto la predisposizione della modulistica necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali.
Gli interventi di riforma proposti nel Capo III della proposta AC 136 (artt. 8-13) agiscono a diversi livelli e su diversi fronti.
Il primo intervento concerne l’istituzione di una banca dati professionale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l’ENPALS e con la borsa Listaspettacolo.it. di cui all’art. 11 (si veda infra).
La banca dati è finalizzata a censire le persone fisiche che hanno i presupposti e i titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore, inclusi i promotori della musica leggera, nonché le persone giuridiche che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di gestione di parchi di divertimento (comma 1).
La registrazione nella banca dati costituisce, peraltro, titolo esclusivo per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, direttore artistico e direttore organizzativo:
Ø nelle fondazioni lirico-sinfoniche (si veda ante);
Ø nei teatri di tradizione[79];
Ø nelle istituzioni concertistico orchestrali[80];
Ø nei teatri stabili e nei soggetti stabili della danza;
Ø negli organismi di promozione e di formazione del pubblico;
Ø nei teatri municipali;
Ø nelle rassegne e nei festival;
Ø nell’Ente teatrale italiano (si veda ante);
Ø nella Fondazione La Biennale di Venezia e nella Fondazione INDA[81].
La medesima registrazione, inoltre, costituisce titolo esclusivo per svolgere l’attività di organizzatore di compagnia e di promotore in imprese che operano nella musica leggera con il sostegno diretto o indiretto dello Stato (comma 3).
La determinazione dei presupposti, delle condizioni soggettive e oggettive e dei titoli necessari per la registrazione nella banca dati è affidata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere dell’istituendo Consiglio per lo spettacolo dal vivo di cui all’art. 13 (si veda infra), da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 2).
Il censimento avviene in base ad autocertificazione del curriculum, soggetto alla verifica della pubblica amministrazione (comma 1).
Con riferimento alla disciplina esposta – che prevede che l’iscrizione nella banca dati costituisca titolo esclusivo per l’esercizio di alcune professioni, rimandando ad un decreto ministeriale la determinazione dei titoli che consentono l’iscrizione medesima -, occorre ricordare che in più occasioni la Corte costituzionale ha escluso che lo Stato possa intervenire con atti normativi di rango sub legislativo in materie di legislazione concorrente (quale è la materia “professioni”), ai sensi dell’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione[82]. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato[83].
Per quanto attiene, poi, all’individuazione degli ambiti di intervento della legislazione statale, la Corte, in varie sentenze, a cominciare dalla n. 353 del 2003[84], ha ribadito che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Del pari, è riservata allo Stato l’istituzione di nuovi albi[85].
Appare, quindi, necessario indicare nella legge i requisiti richiesti per l’iscrizione nella banca dati (o, quanto meno, delineare i principi e i criteri fondamentali degli stessi), tenendo conto, in tale operazione, del consolidato orientamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all’accesso alle professioni[86].
Nel merito, si ricorda, inoltre, che il d.lgs. n. 367 del 1996, nel testo vigente, affida allo statuto delle fondazioni lirico sinfoniche l’individuazione dei requisiti professionali del direttore artistico e non prevede la figura del direttore generale, bensì quella del sopraintendente, al quale –sentito il consiglio di amministrazione – spetta nominare il direttore artistico.
Infine, si evidenzia l’opportunità di chiarire che cosa si intenda con l’espressione “soggetti stabili della danza”.
Si prevede, infine, che la Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e degli addetti ai servizi culturali di regioni e di enti locali e affida ad un DPCM, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità per la definizione di un indirizzo di studi specifico (comma 4).
Si ricorda che la Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata istituita con l’art. 150 del DPR n. 3 del 1957[87] al fine, fra gli altri, di curare la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti dello Stato.
L’organizzazione e i compiti della Scuola sono stati, poi, ridefiniti dal d.lgs. n. 287 del 1999[88] - che ha classificato la Scuola come istituzione di alta cultura e formazione – e, quindi, dal d.lgs. n. 381 del 2003[89], in base al quale alla Scuola è stato affidato anche il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato.
In seguito, l’art. 1, c. 580 e ss., della legge n. 296/2006[90], al fine, fra gli altri, di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, ha previsto l’istituzione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, con soppressione della Scuola superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi (che dovevano essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge). Ha, altresì, previsto che le amministrazioni pubbliche si avvalgano, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguati, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dall’Agenzia, che provvede alle attività di accreditamento e di certificazione.
In merito alle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2007, giova ricordare che alcune regioni hanno sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione, fra le altre, della competenza regionale esclusiva in materia di formazione professionale.
La Corte, con sentenza n. 75 del 2008, ha dichiarato le questioni sollevate non fondate dal momento che – come già chiarito in precedenti pronunce - l’espressione “amministrazioni pubbliche” non si può ritenere che ricomprenda le regioni e gli enti locali. “Si può, dunque, ritenere che il legislatore statale non abbia voluto estendere il sistema di accreditamento all’attività di formazione assicurata dalle regioni e dagli enti locali”.
Alla luce della sentenza indicata, occorre, quindi, evitare che la disposizione in commento possa essere ritenuta lesiva della competenza esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale, prevedendo una forma di coinvolgimento delle regioni (utile, al riguardo, la previsione di indirizzi generali da parte della Conferenza unificata, sul modello di quanto previsto all’art. 3, comma 1), lett. g), della medesima pdl).
Si osserva, inoltre, che è opportuno chiarire il riferimento ai “manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo”, considerando che l’attività della Scuola è rivolta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il secondo intervento riguarda il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo.
Quanto al contenuto delle attività professionali dell’agente, si prevede che l’agente è chiamato a rappresentare, sulla base di una procura scritta, artisti, esecutori e interpreti, allo scopo di promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni (lettera a)), sottoscrivere i contratti relativi alle prestazioni in nome e per conto dell’artista sulla base di un esplicito mandato (lettera b)), provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale (lettera c)), provvedere alla gestione degli affari relativi all’attività professionale (lettera d)) (comma 1).
Per quanto concerne gli strumenti attraverso i quali si provvede all’organizzazione della professione (commi 2, 3, 4, 5), si prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si istituiscano presso il Ministero per i beni e le attività culturali:
· un registro degli agenti dello spettacolo dal vivo, al quale è tenuto ad iscriversi chiunque intende esercitare la professione;
· una commissione con poteri di regolazione, di controllo e sanzionatori.
In particolare, alla commissione - che è composta da 5 membri, indicati dal Ministero per i beni e le attività culturali (1), dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1), dalla Conferenza unificata (1) e dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (2); e dura in carica due anni – sono affidate le seguenti funzioni:
· tenuta del registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e conseguente verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione;
· definizione dei principidi un codice deontologico;
· vigilanza sull’attività degli iscritti;
· erogazione di sanzioni a carico di coloro che esercitano l’attività senza essere iscritti al registro o in violazione delle norme del codice deontologico;
· definizione del numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.
Per la disciplina dell’attività della commissione si rinvia, infine, a un decreto di attuazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
Per quanto concerne l’accesso alla professione, si rinvia a quanto esplicitato nel commento dell’art. 8.
In qualche modo collegata, però, al problema della definizione dei requisiti di accesso, appare la questione relativa alla previsione dell’erogazione delle sanzioni nei confronti di quanti esercitano la professione senza essere iscritti nel registro, che non sembra poter rientrare tra le competenze della commissione. Nel caso in cui tale condotta integri una fattispecie di reato – come sembrerebbe desumersi dal comma 4, ove si stabilisce che l’iscrizione nel registro è condizione necessaria per l’esercizio della professione - la competenza sarebbe, infatti, dell’autorità giudiziaria (rispetto alla quale la commissione potrebbe, peraltro, svolgere attività di segnalazione e denuncia).
Si osserva, infine, che le competenze della commissione in ordine alla definizione delle regole di deontologia non paiono del tutto chiare, in quanto non si comprende se alla commissione compete la predisposizione del codice deontologico (“espressamente predisposto”) o la sola “definizione dei principi” del codice medesimo.
Si osserva che l’attività dell’agente di spettacolo appare riconducibile all’attività di mediazione di cui agli artt. 1754 e ss del codice civile[91] e alla legge n. 39 del 1989[92], dalla quale, peraltro, si discosta per l’aspetto del rapporto di rappresentanza. Si avvicina, invece, al contratto di agenzia, di cui agli artt. 1742 e ss del codice civile per l’aspetto relativo alla continuità del rapporto.
Può essere opportuno un confronto con l’attività degli agenti di affari in mediazione prevista dalla legge n. 39/89. Tale legge haistituito, presso le camere di commercio, un apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione,al quale devono iscriversi tutti coloro che svolgono attività di mediazione, anche in modo discontinuo o occasionale (articolo 2)[93].
I requisiti necessari per poter ottenere l'iscrizione al ruolo e, pertanto, l'accesso alla professione, sono i seguenti (art. 2, co. 3): 1) maggiore età; 2) cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea; 3) residenza nella circoscrizione della camera di commercio cui si intende iscriversi nel ruolo; 4) avere assolto agli obblighi scolastici; 5) non aver commesso una serie di reati, specificamente elencati; 6) essere in possesso di alcuni requisiti professionali.
Sono previste due modalità alternative per l'accesso al ruolo: il possesso del diploma di secondo grado di indirizzo commerciale[94] o della laurea in materie economiche o giuridiche, che consentono l'iscrizione automatica al ruolo, oppure il superamento di un esame diretto ad accertare l'attitudine del candidato. Le modalità dell'esame sono stabilite dal Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico)[95]. Per poter sostenere l'esame è necessario un periodo di almeno due anni di apprendistato presso agenzie di mediazione, oppure la frequenza di un corso preparatorio.
L’art. 8 della legge n. 39/1989 punisce chi esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel suddetto ruolo – oltre che con la restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite – con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra a 7.500 e 15.000 euro (comma 1). Colui che incorra per tre volte nella sanzione citata, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, è punito, invece, con le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l’esercizio abusivo della professione (reclusione fino a 6 mesi e multa da 103 a 516 euro).
L’articolo 10, al fine di salvaguardare la libertà di espressione artistica e di promuovere le pari opportunità di accesso al mercato, prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato:
· vigili sulle attività dello spettacolo dal vivo e sugli interventi e le iniziative direttamente promossi dalle regioni e dagli enti locali che possono configurare intese restrittive della concorrenza, abusi di posizioni dominanti o concentrazioni che eliminano o riducono in misura sostanziale e duratura la concorrenza nel settore e la competizione con pari opportunità;
· tuteli i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e il miglioramento della qualità dell'offerta derivante dalla libera concorrenza.
Si evidenzia che le funzioni delineate dalla disposizione in esame non sembrano configurare nuove attribuzioni per l’Autorità, essendo riconducibili ad attività che essa è legittimata a svolgere nell’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa vigente.
Potrebbe apparire impropria, inoltre, l’indicazione della struttura interna dell’Autorità (“Direzione industria e servizi”) chiamata ad esercitare le funzioni oggetto della disposizione in esame, poiché si tratta di un profilo che attiene all’autonomia interna dell’organo.
La legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999), individuando le tre fattispecie anticoncorrenziali vietate (intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni). La stessa legge ha, inoltre, provveduto alla istituzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. Autorità Antitrust).
La legge attribuisce all’Autorità Antitrust specifici poteri ispettivi e di indagine per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione, nonché poteri sanzionatori.
Sono vietate in primo luogo le intese, definite come gli accordi oppure le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni di consorzi, associazioni di impresa ed organismi similari, che abbiano per oggetto o per effetto la limitazione della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante[96].
È vietato, inoltre, l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante[97].
La terza fattispecie individuata dalla legge è l'operazione di concentrazione, che non è vietata in linea di principio ma sottoposta all'obbligo della preventiva comunicazione alla Autorità, nel caso in cui ecceda determinati limiti dimensionali.
La legge collega le procedure per l'esercizio dei poteriistruttori, di diffida e sanzionatori ad ognuna delle tre fattispecie individuate.
L’Autorità Antitrust esercita, altresì, poteri conoscitivi e consultivi (principalmente nei confronti del Governo e del Parlamento). In particolare, l'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che questi trasmette entro trenta giorni al Parlamento.
Si ricorda, infine, chedal 1992 è stata rimessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza per la tutela amministrativa contro lapubblicità ingannevole e comparativa.
Per quanto concerne la struttura interna dell’Autorità, così come definita nella delibera del 13 dicembre 2007, essa è articolata in Direzioni Generali, Direzioni Centrali, Direzioni, Uffici e Servizi. I Direttori Generali svolgono funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo rispetto alle attività delle Direzioni attribuite alla loro competenza.
Le Direzioni Generali sono tre:
– Direzione Generale per la Concorrenza[98];
– Direzione Generale per la Tutela del Consumatore;
– Direzione Generale Risorse Umane e Strumentali.
A loro volta, le direzioni generali si articolano in direzioni settoriali.
L’articolo 11 reca disposizioni di vario tipo inerenti al collocamento e alla tutela previdenziale di alcune figure professionali.
In particolare, con il comma 1 si istituisce la borsa “Listaspettacolo.it”, al fine di favorire l'incontro domanda-offerta lavorativa tra operatori del settore e lavoratori dello spettacolo. Il riferimento, come è ovvio, non è limitato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo.
Tale organismo, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) -Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, opera in coordinamento con la borsa continua nazionale del lavoro.
La Borsa Continua Nazionale del Lavoro (o BCNL), istituita dall’articolo 15 del D.Lgs. 276/2003[99] è una rete integrata di strumenti, servizi, informazioni, documentazione per il mercato del lavoro.
Può essere considerata un sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro strutturato su un portale internet, e basato su una rete di nodi regionali, gestiti localmente in maniera autonoma, alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
Gli ambiti in cui si articolano i servizi della Borsa continua del lavoro sono quindi divisi in due livelli. Il livello nazionale è finalizzato:
- alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
- alla interoperabilità dei sistemi regionali;
- alla definizione dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il livello regionale,nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
- realizza l’integrazione tra sistemi pubblici e privati sul territorio;
- definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
- coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
Alla luce della normativa richiamata in ordine alla Borsa continua nazionale del lavoro, che non esclude i lavoratori dello spettacolo, la proposta in esame, quindi, intende costituire per essi un canale specifico di incontro fra domanda e offerta.
Alla richiamata lista, inoltre, sono attribuite competenze finalizzate al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro, al fine di constatare l'andamento del mercato del lavoro nel settore.
Il successivo comma 2 modifica i requisiti per il pensionamento di vecchiaia per i tersicorei e i ballerini.
In riferimento ai requisiti pensionistici richiesti per le categorie richiamate, l’articolo 1, comma 150, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha abrogato l'articolo 1, comma 54, della legge n. 243 del 2004[100], che aveva innalzato i requisiti di età anagrafica richiesti ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, subordinando tale diritto al compimento dell’età di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (indicata nella tabella A allegata al D.Lgs. 503 del 1992, come sostituita dall'art. 11 e dalla Tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994).
Conseguentemente, ai lavoratori dello spettacolo torna ad applicarsi la disciplina speciale previgente, secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al ricorrere di determinati requisiti contributivi, di età anagrafica e di appartenenza a gruppi professionali.
In relazione a ciò, l’articolo 4 del D.lgs. 182/1997[101], emanato in attuazione della delega conferita dalla legge 335/1995 in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, ha stabilito per gli artisti già iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995 specifici limiti di età ai fini del conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia. Più specificamente, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, il comma 4 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'età pensionabile fosse gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi, fino a raggiungere – con decorrenza 1° gennaio 2007 - l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 l’articolo 4, comma 12, del D.lgs. 182/1997 ha invece rinviato ai criteri generali fissati dall’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della richiamata L. 335/1995[102].
Una deroga, tuttavia, è stata prevista per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta: in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della L. 335/1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica ai fini del conseguimento dell'età pensionabile - prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata L. 335 - un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni (articolo 4, comma 13, D.Lgs. 182/97).
In relazione a ciò, il comma in esame, per le categorie in precedenza richiamate, già iscritte all'ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, diminuisce il requisito anagrafico ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, prevedendo tale diritto al compimento del quarantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.
Il successivo comma 3 riconosce la facoltà, per tutti i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo, di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici, nonché la facoltà di operare il ricongiungimento dei contributi versati, ai fini pensionistici, all'ENPALS e all'INPS.
Si segnala, al riguardo, che norma in esame non fa alcun riferimento all’istituto della totalizzazione, al fine dell’unione a fini contributivi delle posizioni maturate presso i due enti previdenziali richiamati.
Il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi si basa su presupposti completamente diversi rispetto a quelli della ricongiunzione. Infatti, nel caso della totalizzazione, non si dà luogo all’unificazione delle posizioni assicurative e al conseguente trasferimento di contributi da una forma all’altra, bensì ogni gestione eroga in via autonoma all’assicurato - in possesso del requisito dell’età pensionabile, nonché di quello dell’anzianità contributiva, in virtù di una fictio iuris (sommando, cioè, i periodi maturati presso le diverse gestioni) - una quota di pensione in relazione ai contributi versati e secondo il proprio ordinamento.
La riforma della disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi è stata attuata, sulla base della delega[103] recata dalla legge n. 243 del 2004[104], con il D.lgs. n. 42 del 2006[105].
Tale riforma è volta ad estendere, per gli assicurati ai quali si applichi, almeno pro-quota, il sistema di calcolo retributivo della pensione, la possibilità di cumulare gratuitamente le varie quote di pensione maturate presso differenti gestioni pensionistiche, senza doversi avvalere dell’istituto oneroso della ricongiunzione.
La riforma rende possibile la totalizzazione sia alle pensioni di vecchiaia sia a quelle di anzianità.
Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali:
- assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.) presso l’INPS, nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
- enti previdenziali privati, disciplinati dal D.lgs. n. 509 del 1994[106], e dal D.lgs. n. 103 del 1996[107];
- gestione separata, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
- Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.
La totalizzazione, al fine del conseguimento di un’unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a sei anni (sul punto, però, si veda infra) : in tal caso per i soggetti interessati può operare l’istituto della ricongiunzione.
L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
- 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici, ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;
- possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- richiesta di totalizzare tutti i periodi assicurativi per intero.
Successivamente, l’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007[108], ha ridotto la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così ha ampliato la possibilità di usufruire dell’istituto della totalizzazione, prevedendo la cumulabilità dei periodi assicurativi di durata non inferiore a tre anni.
Inoltre, è stata modificata la disciplina relativa al cumulo dei periodi assicurativi per i soggetti i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo:al fine di poter cumulare i periodi assicurativi, è stato eliminato il requisito di non aver maturato in alcuna delle predette gestioni il diritto al trattamento pensionistico.
Infine, al comma 4 si prevede che ai lavoratori dello spettacolo dal vivo che, in modo permanente o avventizio, prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui, sono applicate le tutele dell'INAIL in tema di infortuni sul lavoro.
La tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, la cui istituzione risale al 1889, è una forma di assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori prevista dalla Costituzione (articolo 38, comma 2) e disciplinata da un apposito Testo Unico[109].
L’assicurazione ha la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, nonché di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto. Il costo dell’assicurazione grava esclusivamente sul datore di lavoro mediante il pagamento di appositi premi.
Gli eventi tutelati sono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale. L’infortunio sul lavoro è definito come l’evento avvenuto per causa violenta[110] e in occasione di lavoro, da cui derivi la morte del lavoratore, l’inabilità permanente (assoluta o parziale) al lavoro, l’inabilità temporanea assoluta che determina l’astensione al lavoro per più di 3 giorni[111].
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il T.U. e la giurisprudenza hanno sancito il riconoscimento dell’obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate).
In sostanza, il quadro normativo prevede che per le malattie tabellate viga il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l’onere di provarne l’origine professionale.
Entrambe le pdl recano disposizioni relative alla Arcus; la pdl AC 136, in particolare, mira a ridefinirne le finalità di intervento.
L’articolo 12 della pdl circoscrive, infatti, l’ambito di attività della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- ARCUS Spa nel settore dello spettacolo dal vivo, riferendolo esclusivamente alla partecipazione a rilevanti progetti di costruzione o manutenzione –anche per gli aspetti di adeguamento tecnologico e funzionale e per quelli di recupero - di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, ovvero alla realizzazione di misure atte a garantire la fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili.
La società per azioni Arcus Spa è stata costituita ai sensi dell’art. 10 della legge n. 352 del 1997[112], sostituito, poi, dall’art. 2 della legge 291/2003[113],per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
L’articolo citato ha, inoltre, disposto che la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003[114], secondo criteri definiti dalla medesima disposizione. Si ricorda, in proposito, che l’articolo della legge finanziaria richiamato ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, appunto, per la definizione dei criteri ad un regolamento del Ministro (da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[115]).
Nelle more dell’adozione di tale regolamento, il D.L. 72/2004[116], ha poi introdotto una disciplina transitoria disponendo (articolo 3) che con decreto interministeriale[117] fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento[118].
Il medesimo DL ha, inoltre, previsto l’adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi da finanziare con riferimento alle risorse disponibili[119], che poteva ricomprendere anche interventia favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione[120], da stipulare tra la ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri per larealizzazione degli interventi medesimi[121] ed ha introdottoilconcerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, originariamente affidati alMinistro per i beni e le attività culturali[122].
In relazione alla disciplina transitoria dettata dall’art. 3 del DL 72/2004, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004[123].
La disciplina transitoria è stata poi prorogata, con successive disposizionida ultimo fino al 31 dicembre 2008[124]; sono stati pertanto emanati Decreti interministeriali che hanno indicato i limiti di impegno per gli anni più recenti, tenendo conto, tra l’altro, della destinazione di un ulteriore 2 per cento a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo introdotta, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, dall’art. 3, comma 2, del citato DL 7/2005 e prorogata per il 2007 dall’art. 1, comma 102, del DL 262/2006[125].
Per completezza di informazione si segnala che il regolamento concernente la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo della quota del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è attualmente al visto della Corte dei conti[126].
A quanto risulta dall’ultima relazione ministeriale sull’attività della Arcus, riferita all’anno 2007[127], attualmente la Società è già impegnata a favore dei disabili con la realizzazione del progetto “Cultura senza barriere[128]” (limitato al settore dei beni culturali). Nel settore dello spettacolo, la Arcus finanzia interventi di manutenzione e restauro, ma promuove anche singoli eventi e manifestazioni.
Anche la pdl AC 459, come anticipato sopra,fa riferimento alla ARCUS, prevedendo la realizzazione di accordi di programma con quest’ultima; in particolare:
Ø all’art. 3, comma 2, lettera d), include tra i compiti della Conferenza unificata la promozione, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, di accordi di programma con la «ARCUS Spa» per l'enucleazione degli obiettivi da perseguire con gli investimenti da quest’ultima destinati allo spettacolo dal vivo;
Ø all’ art. 6, comma 3, lettera b), indicando fra le destinazioni del Fondo perequativo (disciplinato dal medesimo articolo) larealizzazione o ristrutturazione di infrastrutture riservate allo spettacolo dal vivo, prevede la stipula di accordi di programma tra il Ministero e la ARCUS.
Entrambe le proposte prevedono la sostituzione degli attuali organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali per lo spettacolo dal vivo con una struttura più snella.
In particolare, la pdl AC 136 prevede direttamente l’istituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo dal vivo, con soppressione, all’atto del suo insediamento, degli attuali organismi consultivi.
La pdl AC 459 include, invece, il riordino degli organi consultivi tra le materie oggetto di delega e prevede fra i principi direttivi la soppressione degli attuali organi e l’istituzione del medesimo Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo[129].
Attualmente il regolamento adottato con D. P.R. 14 maggio 2007, n. 89[130] disciplina gli organi di consultazione oggetto di modifica da parte delle due pdl in esame, che sono la Consulta per lo spettacolo (articolata in cinque sezioni: musica, danza, prosa, cinema, le attività circensi e spettacolo viaggiante) e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo[131].
La Consulta per lo spettacolo (composta al massimo da 35 membri) è nominata dal Ministro sulla base di designazioni effettuate da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e della Conferenza unificata. L’organismo svolge funzioni di consulenza ai fini dell’elaborazione e attuazione delle politiche di settore, con particolare riferimento alla predisposizione di indirizzi e criteri relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno dello spettacolo.
Le quattro Commissioni consultive (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante[132]) si pronunciano in ordine ai progetti ed alle richieste di contributi di interesse di ciascun settore. Esse sono costituite, in linea di massima, da sette membri[133]di nomina ministeriale, di cui due designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali[134], gli altri scelti dal Ministro fra gli esperti delle materie di competenza.
Ai sensi del DPR n. 89/2007, i criteri di designazione dei componenti degli organi consultivi e le modalità di funzionamento sono stati definiti dal decreto ministeriale 29 ottobre 2007.
Come anticipato sopra, l’art. 13 della pdl AC 136 istituisce il Consiglio dello spettacolo dal vivo, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e composto da ventiquattro membri, sceltifra espertiin campo artistico, organizzativo e manageriale specifico, nonché tra esperti di bilancio che non versino in situazioni di incompatibilità relativamente ai contributi al settore.
I membri del Consiglio, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati:
Ø quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Ø quattro dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
Ø quattro dall’Unione delle province d'Italia (UPI);
Ø quattro dal Ministro per i beni e le attività culturali;
Ø quattro dalle associazioni dei datori di lavoro del settore maggiormente rappresentative;
Ø quattro dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative.
Il decreto che provvede alla nomina dei membri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, disciplina anche l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio. A successivo decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è, invece, rimessa la definizione dei compensi da corrispondere ai componenti.
Il Consiglio esprime pareri obbligatori e vincolanti sulla ripartizione del FUS tra settori; sull'utilizzo di risorse aggiuntive; sul riequilibrio territoriale delle attività; su questioni di rilievo generale prospettate dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI, nonché dalle associazioni datoriali e sindacali. Partecipa alle sedute, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo.
Si osserva che, mentre il comma 5 parla di “pareri obbligatori e vincolanti”, il comma 6, nell’esplicitare gli ambiti di intervento, parla di “indicazioni”. Lo stesso termine “indicazioni” è utilizzato all’art. 4, comma 1, lett. b).
Il Consiglio è articolatoin quattro comitati tecnici (relativi, rispettivamente, alla musica, al teatro, alla danza, al circo e allo spettacolo popolare), ciascuno composto da sei membri (1 per ciascuno dei soggetti chiamati ad esprimere le designazioni)
I comitati forniscono indicazioni sul riparto del FUS all’interno del settore di competenza; valutano i progetti a preventivo e consuntivo, ”con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata”, ed esaminano le questioni relative all’ambito dello spettacolo di loro competenza.
Con riferimento ai comitati, la pdl definisce anche il quorum deliberativo. Nello svolgimento della loro attività, essi si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo.
La pdl AC 459, come si è detto sopra, invece, delega il Governo alla istituzione del Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo che, in base ai criteri direttivi forniti:
Ø è presieduto dal direttore della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero, e composto da sei esperti, di cui tre nominati dal Ministro e tre dalla Conferenza unificata;
Ø è competente ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti (salvo che il Ministro, acquisito il parere della Conferenza unificata, non decida di muoversi in difformità, in tal caso motivando la decisione) in ordine alla valutazione dei progetti ed all’assegnazione di finanziamenti. La valutazione dei progetti deve far riferimento all’aspetto quantitativo e qualitativo, secondo i parametri indicati.
Un ulteriore criterio direttivo riguarda la possibilità, per i soggetti interessati, di proporre alla Conferenza Unificata istanza di revisione del parere espresso dal Consiglio.
Si osserva che, per il riordino degli organi consultivi, attualmente disciplinati da un regolamento di delegificazione (DPR 89/2007), entrambe le pdl ricorrono ad uno strumento di rango legislativo.
Con riferimento alla pdl AC 459, si osserva, inoltre, che la revisione dei provvedimenti adottati dal costituendo Consiglio nazionale viene affidata ad un organo – la Conferenza unificata – che concorre a designare parte dei membri del Consiglio stesso.
Il Capo IV (artt. 14-18) della proposta di legge AC 136, reca disposizioni sulle attività musicali, teatrali e di danza, sui circhi, sullo spettacolo viaggiante e popolare e sugli artisti di strada, nonché sulle attività delle Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza.
Ribadendo il concetto generale, si stabilisce che le attività musicali, teatrali e di danza sono riconosciute quali aspetti fondamentali della cultura e insostituibili valori sociali, economici e formativi della collettività.
Alla Repubblica sono, pertanto, affidate la tutela e la valorizzazione di tutte le loro espressioni professionali, nonché la promozione dello sviluppo di quelle attività produttive, distributive, di ricerca, che, con carattere di continuità, concorrano alla promozione di alcuni fattori[135].
Fra i fattori da promuovere comuni alle tre discipline, si può immediatamente individuare quello relativo alla diffusione delle relative culture, anche attraverso l’adeguata distribuzione e promozione dei relativi prodotti. Si intersecano, quindi, in tutto il ragionamento, le valenze culturali, sociali ed economiche ricordate nel comma 1 di ciascuno dei tre articoli in commento.
Dal punto di vista soggettivo,ricorre il riferimento, in particolare, al pubblico giovanile che, nel caso della musica, dovrà portare ad avvalersi, d’intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato (art. 14, c. 2, lett. d), art. 15, c. 2, lett. d), art. 16, c. 2, lett. d)).
Dal punto di vista oggettivo, i riferimenti sono vari.
Per la musica, anzitutto, il riferimento “geografico” interno è all’intero territorio nazionale; per il teatro e la danza, il riferimento interno è ad un itinerario geografico che favorisca l’incontro fra domanda e offerta dei relativi servizi, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, nell’ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività (art. 14, c. 2, lett. d), art. 15, c. 2, lett. c), art. 16, c. 2, lett. c)).
Per tutti e tre i settori, poi, vi è il riferimento alla diffusione all’estero delle relative attività che, nel caso della musica, deve realizzarsi anche attraverso programmi pluriennali organici (art. 14, c. 2, lett. h), art. 15, c. 2, lett. g), art. 16, c. 2, lett. g)).
Sempre dal punto di vista oggettivo, vi è poi il riferimento ad alcune delle modalità con le quali si concretizza la diffusione della cultura di queste arti.
Si tratta, anzitutto, della realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival, rassegne e, nel caso della musica, di premi e di concerti. Ovviamente, in questo caso, lo scopo è anche quello di favorire il confronto fra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere. Per la musica, si aggiunge anche la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini e il sostegno all’attività di complessi musicali, mentre per il teatro si aggiunge la promozione del teatro per l’infanzia e le nuove generazioni, del teatro di figura[136] e del teatro di strada (art. 14, c. 2, lett. e), g), i), art. 15, lett. b) ed f), art. 16, lett. f)).
Finalizzato anche alla diffusione della cultura teatrale e coreutica (oltre che alla valorizzazione economica di un territorio) sembra, altresì, il riferimento alla promozione di un rapporto stabile/permanente (sembrerebbe opportuno, in assenza di ragioni che ne sostengano la differenza, uniformare la terminologia, onde evitare dubbi interpretativi) tra un gruppo organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio, volto a realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità. Il progetto, nel caso della danza, deve riservare significativa attenzione alla tradizione della danza medesima (art. 15, lett. a), art. 16, lett. a)).
Sembra, infine, ascrivibile a questa sezione (ma sembrerebbe opportuno un esplicito chiarimento) anche il riferimento, relativo alla musica, alla promozione della formazione, dello studio e del perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alla realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale (art. 14, lett. f)).
Per i settori della danza e del teatro, invece, si inserisce tra i fattori da promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale artistico, tecnico e amministrativo (art. 15, lett. e), art. 16, lett. e)).
L’art. 16, c. 1, lett. e), riferito alla formazione del personale del settore, contiene, nella sua parte finale, la previsione di estendere alle scuole di danza iscritte alla Federazione italiana attività di danza i benefici fiscali previsti per gli enti (meglio sarebbe utilizzare l’espressione “associazioni o società sportive dilettantistiche”)[137] riconosciuti dal CONI[138]. Appare opportuno chiarire la connessione con le attività di formazione.
Un ulteriore fattore comune ai tre settori è rappresentato dalla promozione della tradizione (che, nel caso della musica, passa anche attraverso la conservazione del patrimonio storico e attraverso la tutela del repertorio classico) e, al contempo, dell’innovazione (che, nel caso della danza, porta alla sperimentazione e alla ricerca della nuova espressività coreutica, nonché all’integrazione delle arti sceniche e, nel caso della musica, porta alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi musicali, nonché alla promozione della produzione contemporanea di nuovi autori) (art. 14, c. 2, lett. a), b), c), art. 15, c. 2, lett. b), art. 16, c. 2, lett. b)).
Gli ultimi due commi dell’art. 16 affrontano la questione dell’insegnamento della danza.
In particolare, il comma 3 stabilisce che agli allievi di età inferiore ai quattordici anni la danza può essere insegnata esclusivamente da chi sia in possesso di uno specifico titolo di studio o di uno specifico titolo professionale. Il comma 4, invece, affida ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione (Ora: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca), di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e acquisito il parere dell’Accademia nazionale di danza, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione dei requisiti, dei titoli e delle modalità dell’eventuale esame necessari per l’abilitazione all’insegnamento della danza.
Con riferimento al comma 4, si rinvia alle argomentazioni esposte nel commento all’art. 8 in ordine all’impossibilità di intervento regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione concorrente e in ordine alla necessità che sia la legge statale a definire i profili professionali e i relativi titoli abilitanti. Quest’ultima osservazione vale anche con riferimento al comma 3 (sia per il titolo di studio, che per il titolo professionale, del quale andrebbe anche chiarita la caratterizzazione temporale). In ogni caso, è necessario chiarire se le disposizioni sull’abilitazione all’insegnamento della danza, recate dal comma 4, abbiano una valenza generale, come sembrerebbe dal contesto letterale: in tal caso, infatti, le disposizioni del comma 3 potrebbero apparire ultronee.
Un discorso parzialmente diverso riguarda i circhi, gli spettacoli viaggianti, gli artisti di strada e lo spettacolo popolare, di cui la Repubblica deve promuovere la tutela, in virtù del loro valore sociale e culturale[139].
In tale ambito, non si stabiliscono fattori da promuovere, ma si prevede direttamente che la valorizzazione di tali attività e il sostegno al loro sviluppo si concretizzi attraverso una serie di misure.
Alcune di esse sono in qualche modo assimilabili a quelle viste per la musica, il teatro e la danza: si tratta della diffusione all’estero di queste attività, della produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo realizzati da un complesso organizzato di artisti (ricorre anche in questo caso il riferimento ad un itinerario geografico che valorizzi l’incontro fra domanda e offerta, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite), della realizzazione di iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento professionali, nonché di assistenza, tese a consolidare queste arti (art. 17, c. 2, lett. a), b), c)).
Altre attività finalizzate allo sviluppo sono, invece, peculiari di questo ambito. Si tratta (art. 17, c. 2, lett. e), f), g)):
Ø del parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all’estero;
Ø dell’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
Ø della ristrutturazione di aree attrezzate.
Un’ulteriore misura di sostegno allo sviluppo e alla qualificazione dell’industria dello spettacolo viaggiante è individuata dal c. 3 nell’istituzione di appositi registri per l’attestazione del possesso di necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento delle relative attività.
Al riguardo, rinviando a quanto già ripetutamente evidenziato in materia di accesso alle professioni, si segnala che, nel caso di specie, non è specificato presso quale soggetto dovrebbero essere istituiti i medesimi registri.
L’ultima misura di sostegno, prevista dal co. 4, consiste nell’esonero, per le esibizioni degli artisti di strada, dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.
Il comma 1 dell’art. 18 fornisce all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e all’Accademia nazionale di danza l’indirizzo di curare una adeguata attività formativa e di ricerca didattica, anche attraverso progetti in collaborazione con istituzioni estere finalizzati a favorire gli scambi internazionali, l’alta formazione professionale e tali da assicurare un conseguente ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro.
Il comma 2 prevede che le Accademie possono attivare temporaneamente sedi decentrate sul territorio quando ciò sia utile al percorso didattico e a specifiche esigenze di sinergia manifestate da regioni ed enti locali.
Si ricorda che le Accademie in titolo fanno parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art. 2 della legge n. 508/1999[140], sistema sul quale il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) esercita poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, nel rispetto dei principi di autonomia riconosciuti ai sensi dell’art. 33 della Costituzione.
L’autonomia riconosciuta riguarda, oltre che gli ambiti statutario, amministrativo, finanziario e contabile, anche gli ambiti didattici e scientifici.
Le istituzioni in questione attivano corsi di formazione ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico[141].
In applicazione del c. 7 dell’art. 2 della legge citata – che affidava ad uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge n. 400/1988[142] la disciplina di una serie di questioni - è intervenuto il DPR n. 132 del 2003[143] che ha, anzitutto, ribadito il concetto della autonoma disciplina relativa allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca. In particolare:
Ø l’art. 3 precisa che il regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative;
Ø l’art. 8 precisa che il consiglio accademico determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità finanziarie annuali (l’art. 11 precisa, peraltro, cheil Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio).
L’art. 2 della legge n. 508/1999 precisa anche che l’offerta formativa deve essere programmata sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, mentre l’art. 2 del DPR n. 132/2003 affida all’autonomia statutaria l’incentivo di sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri[144].
Per quanto, specificamente, concerne le due Accademie in titolo, l’art. 2 del DPR citato affida, inoltre, alla disciplina statutaria la possibilità di una articolazione sul territorio, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e di intese con gli istituti di istruzione secondaria (e, nel caso dell’Accademia nazionale di danza, con gli istituti di istruzione primaria).
Rispetto all’impianto normativo sopra riportato, quindi, il comma 1 sembrerebbe voler (e poter, esclusivamente) fornire uno sprone al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e all’attenzione al circuito di collegamento con le istituzioni estere, anche al fine di garantire uno sbocco lavorativo (concetto che, si ricorda, era già considerato dalla legge n. 508/1999).
Il comma 2, invece, riconosce una possibilità di decentramento “temporaneo” delle sedi delle Accademie. L’articolo 2 del D.P.R. n. 132/2003 prevede analoga articolazione territoriale, ancorché non vincolata a limite temporanei.
Si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’art 151 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione dell’Unione Europea è volta a “incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi” in diversi settori tra i quali figurano, per quanto qui interessa, il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Si fa riferimento, inoltre, al rispetto ed alla promozione della diversità delle culture comunitarie come principi sottesi al dispiegarsi dell’azione della Comunità in vari settori.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati l’ Unione europea promuove azioni di incentivazione che si concretizzano nel sostegno economico a progetti culturali. Da ultimo, con Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,è stato istituito il programma Cultura valido per l’arco temporale 2007-2013. Il programma, con una dotazionedi 400 milioni di euro, costituisce uno strumento di finanziamento e programmazione per la cooperazione culturale: articolata intorno a tre obiettivi: sviluppo della mobilità transnazionale dei professionisti del settore culturale; promozione della circolazione delle opere e dei prodotti culturali e artistici nonché del dialogo interculturale. A titolo indicativo la decisione istitutiva del programma ha destinato circa il 77% del budget al sostegno di azioni e progetti da svolgere in partenariato; circa il 10% al il sostegno agli organismi; l’8% per la realizzaizione del programma di mobilità degli operatori delle opere d’arte e degli artisti culturali; il restante 5% per attività di analisi e informazione;
Appaiono meritevoli di attenzione sotto il profilo della compatibilità comunitaria alcune previsioni della pdl AC 136: l’art. 8 relativo alla costituzione di un Banca dati professionale (finalizzata a censire le persone fisiche aventi titolo a svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore, inclusi i promotori della musica leggera, nonché le persone giuridiche che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di gestione di parchi di divertimento)[145]; l’art.9 recante disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo; l’art.16, comma 4, che assegna ad un decreto interministeriale la definizione dei requisiti, dei titoli e dell’eventuale esame necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamernto della danza.
Si ricorda in proposito che uno dei principi ispiratori della disciplina comunitaria è il diritto di stabilimento prestazione dei servizi basato tra l’altro sul riconoscimento della formazione dei cittadini comunitari ai fini dell’accesso alle professioni.
Al fine di dare piena attuazione al regime generale di liberalizzazione posto dal Trattato CE; gli artt. 47 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. L’art. 47 del Trattato ha previsto, tra l’altro, proprio l’adozione di direttive, allo scopo di evitare agli interessati la ripetizione del percorso degli studi e della successiva formazione per esercitare professioni subordinate al possesso di titoli universitari o comunque post-secondari.
In particolare la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[146],e recepita recentemente con il D.Lgs. 206/2007[147], ha consolidatoin un unico testo e semplificato la disciplina comunitaria già contenuta in varie direttive (peraltro già recepite dall’Italia) concernenti
Ø numerose singole professioni[148],
Ø il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali[149];
Ø un meccanismo specifico di riconoscimento applicabile esclusivamente ad alcune qualifiche (direttiva 1999/42/CE)., che istituiva.
In linea generale si fa riferimento a due principi:
Ø il riconoscimento reciproco dei titoli nel senso che se in uno Stato membro l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i propri cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto per la medesima professione da un altro Stato membro;
Ø il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per una serie di attività industriali, artigiane e commerciali.
In conformità con i principi di incoraggiamento della cooperazione degli stati membri nel settore culturale (di cui all’art.151 del Trattato) l’art. 87, paragrafo 1, del Trattato, pur definendo, in via generale, “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza” introduce una deroga per quelli destinati a promuovere la cultura (e la conservazione del patrimonio) quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune” (art.87,paragrafo 3, lett. d)).
Il successivo art. 88 prevede, inoltre, che i progetti diretti a istituire o modificare aiuti siano comunicati alla Commissione perché esamini la loro compatibilità con il mercato comune
Il Regolamento CE n. 994/98[150] consente alla Commissione(art.1) di dichiarare che alcuni aiuti sono compatibili e non soggetti all'obbligo di notifica, tra questi rientrano gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, dell'occupazione e della formazione.Il medesimo regolamento (art.2) dispensa dalla procedura di notifica gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo e per un determinato importo.
In relazione alla disciplina degli aiuti di Stato vengono in rilievo alcune disposizioni della pdl AC 136, che all’art. 7 delega il Governo ad adottare norme di agevolazione e di incentivazione fiscale per l'economia del settore dello spettacolo dal vivo indicando principi e criteri direttivi (art. 7); alcuni di questi ultimi appaiono meritevoli di attenzione.
Il comma 2 lettera a) include tra i criteri di delega l’estensione all’intero settore dello spettacolo delle agevolazioni fiscali già applicate alle piccole e medie imprese. Tali agevolazioni sono riassumibili nel credito di imposta ed in misure di semplificazione fiscale.
Si ricorda in proposito che esistono precisilimitiagli aiuti alle impresecontenuti nella disciplina comunitaria degli aiuti c.d. “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998 del 2006. Tale regolamento, che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Il comma 2 lettera h) inserisce tra i criteri di delega lariduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (lVA) al 4 per cento e l’armonizzazione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.
A tale proposito occorre rilevare come la riduzione dell’aliquota IVA al 4 per cento non sia al momento compatibile con la disciplina comunitaria. Si ricorda, infatti, che l’Iva è un’imposta armonizzata a livello comunitario, soggetta ad una precisa normativa che ne fissa le caratteristiche ed individua gli ambiti nei quali gli Stati membri possono prevedere disposizioni in deroga rispetto al regime generale solo a precise condizioni.
La normativa di riferimento è attualmente contenuta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 con la quale si è provveduto alla rifusione in un unico testo di tutta la disciplina comunitaria emanata negli anni in materia. Tale direttiva prevede che gli Stati membri applichino un'aliquota normale che non può essere inferiore al 15% (in Italia è stata fissata al 20%) e per un periodo transitorio[151], in vigore fino al 31 dicembre 2010, fissare una o due aliquote ridotte (inferiori al 15%, ma non inferiori al 5%), ma solo per i prodotti compresi nell’Allegato III
Per quanto riguarda, in particolare, le manifestazioni culturali, gli spettacoli teatrali ed i concerti, l’allegato III della direttiva 2006/112/CE consente l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% ai diritti d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.
Si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’art 151 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione dell’Unione Europea è volta a “incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi” in diversi settori tra i quali figurano, per quanto qui interessa, il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Si fa riferimento, inoltre, al rispetto ed alla promozione della diversità delle culture comunitarie come principi sottesi al dispiegarsi dell’azione della Comunità in vari settori.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, l’Unione europea promuove azioni di incentivazione che si concretizzano nel sostegno economico a progetti culturali. Da ultimo, con Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,è stato istituito il programma Cultura valido per l’arco temporale 2007-2013. Il programma, con una dotazionedi 400 milioni di euro, costituisce uno strumento di finanziamento e programmazione per la cooperazione culturale: articolata intorno a tre obiettivi: sviluppo della mobilità transnazionale dei professionisti del settore culturale; promozione della circolazione delle opere e dei prodotti culturali e artistici nonché del dialogo interculturale. A titolo indicativo la decisione istitutiva del programma ha destinato circa il 77% del budget al sostegno di azioni e progetti da svolgere in partenariato; circa il 10% al il sostegno agli organismi; l’8% per la realizzazione del programma di mobilità degli operatori delle opere d’arte e degli artisti culturali; il restante 5% per attività di analisi e informazione.
Appaiono meritevoli di attenzione sotto il profilo della compatibilità comunitaria alcune previsioni della pdl AC 136: l’art. 8 relativo alla costituzione di un Banca dati professionale (finalizzata a censire le persone fisiche aventi titolo a svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore, inclusi i promotori della musica leggera, nonché le persone giuridiche che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di gestione di parchi di divertimento)[152]; l’art.9 recante disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo; l’art.16, comma 4, che assegna ad un decreto interministeriale la definizione dei requisiti, dei titoli e dell’eventuale esame necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento della danza.
Si ricorda, in proposito, che uno dei principi ispiratori della disciplina comunitaria è il diritto di stabilimento prestazione dei servizi basato tra l’altro sul riconoscimento della formazione dei cittadini comunitari ai fini dell’accesso alle professioni.
Al fine di dare piena attuazione al regime generale di liberalizzazione posto dal Trattato CE; gli artt. 47 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. L’art. 47 del Trattato ha previsto, tra l’altro, proprio l’adozione di direttive, allo scopo di evitare agli interessati la ripetizione del percorso degli studi e della successiva formazione per esercitare professioni subordinate al possesso di titoli universitari o comunque post-secondari.
In particolare la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[153],e recepita recentemente con il D.Lgs. 206/2007[154], ha consolidatoin un unico testo e semplificato la disciplina comunitaria già contenuta in varie direttive (peraltro già recepite dall’Italia) concernenti
Ø numerose singole professioni[155],
Ø il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali[156];
Ø un meccanismo specifico di riconoscimento applicabile esclusivamente ad alcune qualifiche (direttiva 1999/42/CE)., che istituiva.
In linea generale si fa riferimento a due principi:
Ø il riconoscimento reciproco dei titoli nel senso che se in uno Stato membro l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i propri cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto per la medesima professione da un altro Stato membro;
Ø il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per una serie di attività industriali, artigiane e commerciali.
In conformità con i principi di incoraggiamento della cooperazione degli stati membri nel settore culturale (di cui all’art. 151 del Trattato) l’art. 87, paragrafo 1, del Trattato, pur definendo, in via generale, “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza” introduce una deroga per quelli destinati a promuovere la cultura (e la conservazione del patrimonio) quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune” (art. 87, paragrafo 3, lett. d)).
Il successivo art. 88 prevede, inoltre, che i progetti diretti a istituire o modificare aiuti siano comunicati alla Commissione perché esamini la loro compatibilità con il mercato comune.
Il Regolamento CE n. 994/98[157] consente alla Commissione (art. 1) di dichiarare che alcuni aiuti sono compatibili e non soggetti all'obbligo di notifica, tra questi rientrano gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, dell'occupazione e della formazione. Il medesimo regolamento (art. 2) dispensa dalla procedura di notifica gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo e per un determinato importo.
In relazione alla disciplina degli aiuti di Stato, vengono in rilievo alcune disposizioni della pdl AC 136, che all’art. 7 delega il Governo ad adottare norme di agevolazione e di incentivazione fiscale per l'economia del settore dello spettacolo dal vivo indicando principi e criteri direttivi.
In particolare, appaiono meritevoli di attenzione:
Ø il comma 2, lettera a), che include tra i criteri di delega l’estensione all’intero settore dello spettacolo delle agevolazioni fiscali già applicate alle piccole e medie imprese. Tali agevolazioni sono riassumibili nel credito di imposta ed in misure di semplificazione fiscale;
Ø il comma 2 lettera h) inserisce tra i criteri di delega lariduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (lVA) al 4 per cento e l’armonizzazione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.
Per la valutazione della compatibilità di tali norme con la disciplina comunitaria, si rinvia, supra, al paragrafo sulle deleghe in materia fiscale.
Il 10 maggio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)242) che propone, per la prima volta, una strategia culturale a livello europeo.
Tale strategia è definita attraverso tre grandi obiettivi tra cui figura anche la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione[158].
Il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2007 ha approvato l'agenda europea per la cultura ed un piano di lavoro (2008–2010), adottato dal Consiglio con una risoluzione del 15 novembre 2007.
Il Consiglio, nell’introdurre il metodo aperto di coordinamento[159] quale forma generale di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della cultura, ha definito una serie di azioni prioritarie finalizzate, tra l’altro, a: migliorare le condizioni per consentire la mobilità degli artisti; promuovere l'accesso alla cultura; ottimizzare il potenziale delle industrie culturali e creative; promuovere e attuare la convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
Il Consiglio istruzione del 22 maggio 2008 ha approvato conclusioni sul piano di lavoro 2008 – 2010 nel settore della Cultura.
Il Consiglio, tra l’altro, concorda sulla necessità di istituire dei gruppi di lavoro incaricati di individuare esempi di buone pratiche in settori prioritari d’intervento individuati dal piano d’azione, quali la mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura, e le industrie culturali e creative.
Il 10 aprile 2008 il Parlamento europeo ha approvato una relazione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, relativa all’agenda europea per la cultura.
In particolare, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di promuovere il turismo culturale, tutelare il patrimonio dal commercio illegale e incentivare la circolazione degli artisti e delle opere nell'UE proponendo, tra l’altro, che il 2011 sia proclamato "Anno europeo dei classici greci e latini".
Il 10 aprile 2008,inoltre, il Parlamento europeo ha approvato una relazione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, relativa al potenziale di contributo delle industrie culturali alla strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
In particolare, il Parlamento europeo sottolinea che le industrie culturali europee sono in grado di aggiungere un plusvalore economico alle opere del pensiero e debbono, pertanto, poter contare su un sostegno pubblico e un quadro regolamentare e fiscale favorevole, specialmente applicando crediti d'imposta e aliquote IVA ridotte per tutti i prodotti culturali, comprese le opere in linea e sollecitando la tutela dei diritti d'autore e la lotta alla pirateria, senza criminalizzare i consumatori senza fini commerciali.
Facendo seguito a quanto prospettato nel piano d’azione per la riforma degli aiuti di Stato del 2005[160], la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica su un progetto preliminare di proposta di regolamento volta a modificare il regolamento n. 994/98[161], conclusail 9 novembre 2006. La modifica è intesa, tra l’altro, ad estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica agli aiuti di Stato anche al settore della cultura[162].
In tale progetto preliminare, in particolare, la Commissione constata come il vigente regolamento n. 994/98 conferisca alla Commissione, tra l’altro, la facoltà di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti nel settore della cultura, ma soltanto ove siano concessi a piccole e medie imprese. Per evitare, quindi, inutili procedure di notifica dell’aiuto di Stato e per consentire alla Commissione d’incentrarsi sui tipi di aiuti di Stato che causano maggiori distorsioni della concorrenza, si prospetta l’estensione del campo di applicazione del regolamento in esame, per determinati progetti ed a determinate condizioni, anche agli aiuti a favore delle grandi imprese che operano nel campo della promozione della cultura e della conservazione del patrimonio.
Il 7 luglio 2008 la Commissione ha adottato il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) inteso ad ampliare le categorie di aiuti di Stato che beneficiano dell'esenzione dall’obbligo di notifica preventiva nei confronti della Commissione. Tali aiuti sono stati individuati, sulla base dell’esperienza della Commissione, come chiaramente compatibili col mercato comune e potranno, pertanto, essere concessi dagli Stati membri in tempi più brevi. Il RGEC contempla, tra l’altro, l’opportunità che i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche siano esentati dall’obbligo di notifica. La classificazione delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1.1.), espressamente richiamata dal nuovo regolamento, include tra le attività turistiche anche le attività ricreative, culturali e sportive[163].
Il 28 marzo 2008 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa alla celebrazione del 2009 quale Anno europeo della creatività e dell'innovazione (COM(2008)159).
L'obiettivo generale della proposta consiste nel promuovere la creatività in quanto motore dell'innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze personali, professionali, imprenditoriali e sociali grazie all'apprendimento permanente. In particolare, l'azione a favore della creatività e della capacità d'innovazione sarà commisurata a tutte le fasi dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita, nell'educazione prescolare, durante la scolarità obbligatoria, l'istruzione secondaria e la formazione professionale, nonché lungo l'intera vita attiva fino alla fase successiva alla pensione e sarà applicata agli ambienti dell'apprendimento formale, non formale e informale.
[1] La nuova preminenza dei poteri e delle funzioni delle regioni è rimarcata dalla Corte costituzionale: «Questo riparto di materie evidentemente accresce molto le responsabilità delle regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come, ad esempio e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli enti lirici o i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un forte impatto sugli stessi strumenti di elaborazione e diffusione della cultura (cui la Costituzione, non a caso all'interno dei «principi fondamentali», dedica un significativo riferimento all'art. 9)».
[2] Oggetto del vaglio della Corte è stato il d.l. 18 febbraio 2003, n. 24, sul quale si veda infra, la ricostruzione normativa sul Fondo unico per lo spettacolo nel paragrafo sulla delega per il riordino della disciplina.
[3] Si ricorda che, a seguito della sentenza della Corte, la legge 15 novembre 2005, n. 239, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
[4] L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
[5] L. 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.
[6] La delega, una volta scaduta, è stata poi riproposta dalla legge n. 186 del 2004 (legge di conversione del D.L. n. 136/2004, art. 2, co. 3), con il nuovo termine del 29 luglio 2005, prorogato di dodici mesi (29 luglio 2006) dalla legge n. 168 del 2005 (legge di conversione del D.L. n. 115/2005).
[7] Gli altri criteri direttivi riguardavano: razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellimento delle procedure di liquidazione dei contributi e ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che individuano i destinatari di contributi e la quantificazione degli stessi; adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; revisione del sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi. L’unico provvedimento adottato in attuazione della delega è stato il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, recante modifiche alla disciplina dell’Istituto nazionale per il dramma antico.
[8] L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’articolo 1, co. 4, ha disposto che, con riguardo alle materie di legislazione concorrente, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dall’entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi “meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti”.
[9] Tra gli altri obiettivi del patto, figurano i seguenti: valorizzare la nuova produzione artistica contemporanea puntando sui giovani talenti; diffondere l'utilizzo della rete; agevolare la fruizione del settore spettacolo da parte di giovani e fasce deboli, con particolare riferimento al Mezzogiorno; razionalizzare gli investimenti stanziati, anche attraverso forme di monitoraggio dell'offerta culturale del territorio.
[10] L. 27 dicembre 2006, n. 296.
[11] Cfr. art. 1, co. 2, A.C. 136 e art. 1, co. 3, A.C. 459.
[12] Cfr. art. 1, co. 1, A.C. 136 e art. 1, co. 1, A.C. 459.
[13] Per “salvaguardia” si intendono le iniziative atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni. In particolare: l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione. Nella sua articolazione, il patrimonio culturale immateriale da salvaguardare si caratterizza per:
· essere trasmesso da generazione in generazione;
· essere costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la sua storia;
· permettere alle comunità ed ai singoli di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale;
· promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana;
· diffondere l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun Paese.
[14] D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[15] L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[16] Le lettere omesse riguardano il cinema.
[17] Cfr. art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[18] D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.
[19] Si tratta del Servizio I - Attività liriche e musicale; Servizio II – Attività teatrali; Servizio III – Attività di danza, circensi e spettacolo viaggiante.
[20] L. 15 novembre 2005, n. 239, Disposizioni in materia di spettacolo.
[21] Per la disciplina del FUS, si rinvia, infra, al paragrafo sulle deleghe per il riordino della disciplina sullo spettacolo dal vivo.
[22] D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le disposizioni citate sono oggi sostituite dall’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[23] A titolo di esempio: in Sicilia, il ‘Vincenzo Bellini’ di Catania, il ‘Teatro Pirandello’ di Agrigento; l’Ente autonomo regionale ‘Teatro di Messina’; in Veneto, la Fondazione ‘Nuovo teatro comunale di Vicenza’, le Fondazioni Teatro ‘La fenice’ di Venezia e ‘Arena di Verona’; in Lombardia, il Teatro ‘Alla Scala’, il ‘Piccolo Teatro di Milano’ e il ‘Centro teatrale bresciano’; in Liguria, la Fondazione Teatro Carlo Felice, l’Ente autonomo Teatro comunale di Genova, l’Ente autonomo ‘Teatro stabile di Genova’, il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, il Teatro della Tosse di Genova, l’Orchestra sinfonica di Sanremo. L’elenco completo comprenderebbe quasi tutte le istituzioni culturali stabili di livello nazionale e locale: orchestre, compagnie di danza, enti per la diffusione delle tradizioni locali, ecc.
[24] A titolo di esempio: in Sicilia, la l.r. 5 dicembre 2007, n. 25, Interventi in favore delle attività teatrali; in Lombardia, la determinazione dirigenziale 24 aprile 2007, n. 4213, riguarda il teatro, la determinazione dirigenziale 19 aprile 2007, n. 4033, riguarda la musica e la danza.
[25] Si tratta, rispettivamente, della l.r. Friuli Venezia Giulia, 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo); l.r. Liguria 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo); l.r. Campania, 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo); l.r. Puglia, 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali); l.r. Sardegna, 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna); l.r. Umbria 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo).
[26] Cfr. art. 3, co. 3, pdl 459.
[27] Si ricorda che la Conferenza Unificata è stata istituita dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative. La Conferenza Unificata (che è sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie. Esamina le materie e i compiti di comune interesse. È competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto.
[28] La realizzazione di tali progetti dovrebbe essere promossa all’estero, avvalendosi a tale fine dell’Ente teatrale italiano (ETI).
[29] Si ricorda che l’istituto è un ente pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, istituito con legge n. 1295/1957, originariamente preposto alla concessione di mutui in conto interessi per la costruzione e l'ampliamento di impianti sportivi o per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; le sue funzioni sono state poi estese (art. 4, co. 14, della l. 24 dicembre 2003, n. 350) dal credito per lo sport alle attività culturali, ai sensi dell'art. 151 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993).
[30] Cfr. articolo 3, co. 1, lett. a), a proposito dei regolamenti relativi al FUS, nonché articolo 4, co. 1 e 2.
[31] In proposito la Corte ha infatti rilevato, a partire dalla sentenza n. 16 del 2004, che “d’altronde .(…) ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza”.
[32] La legge statale, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., in presenza di esigenze di carattere unitario, può attrarre alla propria competenza il compito di organizzare e regolare l’esercizio di funzioni amministrative, purché la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di una intesa con la Regione interessata.
[33]Per comodità si riporta il testo del quinto comma dell’art. 119 Cost.: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”
[34] In premessa all’elenco di attribuzioni, si segnala che l’art. 4 della pdl 459 individua, in via residuale, i compiti delle regioni con le funzioni in materia di promozione e di valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo che richiedono unitarietà di intervento e che non sono espressamente riservate alla Conferenza unificata e allo Stato.
[35] Su cui, v. infra, il paragrafo relativo agli interventi di riforma.
[36] Tale obiettivo può essere raggiunto anche mediante la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione d’intesa con i livelli di governo territoriale interessati.
[37] Si ricorda che la corresponsione di un canone di abbonamento annuale da parte di chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è stato previsto originariamente dal R.D.L. n. 246 del 1938. L’ammontare della somma da corrispondere è determinato annualmente dal Ministro delle comunicazioni (ora Ministro dello sviluppo economico) ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2005, recante Testo unico della Radiotelevisione.
[38] Si ricorda in proposito che il Parlamento europeo ed il Consiglio, con le decisioni 1855/2006 e 1903/2006, hanno istituito il Programma cultura per il periodo 2007-2013, che riunisce in un solo strumento finanziario i vari aspetti della cooperazione culturale che sono stati finora oggetto di basi giuridiche frammentate e distinte, tra cui anche le varie iniziative dell’Unione europea a favore di teatro, musica, danza e spettacoli dal vivo.
Gli obiettivi specifici del programma sono tre: favorire la mobilità transnazionale all'interno dell'Unione europea per i lavoratori del settore culturale; promuovere la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti culturali e artistici; incoraggiare il dialogo interculturale. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma è pari a 400 milioni di euro.
[39] Con riguardo a tale ultima espressione, si veda l’osservazione formulata nel paragrafo sul riparto delle funzioni tra livelli di governo.
[40] Il F.U.S. è trattato anche agli artt. 3 e 4 delle due pdl, relativi al riparto di competenze.
[41] Il Fondo è stato istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163, nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente, pressoché annuale, approvazione di apposite leggi di finanziamento. Ai sensi della legge citata, il FUS è ripartito annualmente in aliquote tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo. Più in dettaglio, i principali destinatari di contribuiti a valere sul F.U.S. sono: i teatri stabili ad iniziativa pubblica o privata; i teatri stabili di innovazione; le imprese di produzione operanti nei diversi settori, compresa l’attività circense, lo spettacolo viaggiante, i parchi di divertimento; le fondazioni liriche, le istituzioni concertistico orchestrali; le associazioni musicali ed i complessi bandistici; i soggetti che (nei vari settori) svolgano attività di promozione culturale e formazione del pubblico o attività di perfezionamento professionale; i gestori di sale teatrali; soggetti pubblici e privati organizzatori di rassegne e festival inerenti i diversi settori.
La modalità di riparto del Fondo (interventi ammessi a contributo, requisiti dei richiedenti, valutazione dei progetti), nel passato affidata a decreti ministeriali, è tuttavia in corso di ridefinizione in relazione al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione (legge n 3/2001) che, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005), ha attribuito la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali (di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.).
Più in particolare, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, l’intervento dei decreti in materia è stato in primis previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 255 del 2004, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Dopo l’intervento del decreto legge n. 314 del 2004 (convertito dalla legge n. 26 del 2005), che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la legge 15 novembre 2005, n. 239, che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legge n. 24 del 2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l’emanazione di questi ultimi.
I più recenti decreti recanti modalità di assegnazione dei contributi sono indicati di seguito con riferimento al settore disciplinato: DM 29 ottobre 2007 (Fondazioni liriche); DM 8 novembre 2007 (Danza); DM 9 novembre 2007 (Attività musicali); DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali); DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante).Tale DM risulterebbeabrogato – secondo l’indicazione presente sul sistema Leggi d’Italia professionale -dall'art. 60 del Regolamento ISVAP del 4 marzo 2008, n. 16, Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Secondo informazioni assunte nell’ambito del Ministero, tuttavia, dovrebbe trattarsi di un errore.
Con riguardo al riparto dell’importo del FUS in aliquote tra i diversi settori dello spettacolo, il DM 10 aprile 2008 ha assegnato per l’anno in corso : il 47,7% agli enti lirici; il 19,5 % alle attività cinematografiche;1l 16,3% alla prosa; il 13,7 alla musica; il 2,1 alla danza, l’1,5 all’attività circense; quote residue sono riservate al funzionamento delle commissioni, al fondo integrativo del Ministro, all’Osservatorio dello spettacolo).
[42] Da attuarsi con regolamento ministerialeai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988.
[43] Fino a 300 mld di lire, equivalenti a 154,9 miliardi di euro.
[44] Tale finalità è stata aggiunta dall’art. 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.
[45] Tale finalità è stata aggiunta dall’art. 3, comma 7, della legge 11 novembre 2003, n.310 Costituzione della “Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”, con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali.
[46] DL 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
[47] La loro origine è connessa alla ristrutturazione del sistema bancario nazionale compiuto dalla legge L. 30 luglio 1990, n. 218 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, con la trasformazione delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni e la nascita degli enti conferenti.
[48] D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.
[49] Istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e poi riordinato con legge 14 dicembre 1978, n. 836.
[50] La legge 20 marzo 1975, n. 70, Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici, includeva l’ETI tra gli enti culturali e di promozione artistica; da ultimo, l’ Elenco 1 (Amministrazioni pubbliche per tipologia e di attività istituzionale) allegato all’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) lo include tra gli enti pubblici produttori di servizi culturali.
[51] Approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali il 4 marzo 2002.
[52] L’art.18 del DM 12 novembre 2007, recante modalità di erogazione dei contributi del Fondo unico dello spettacolo alle attività teatrali specifica che l’Ente potrà ricevere finanziamenti per progetti di promozione e valorizzazione delle attività teatrali, di prosa e di danza (elaborati anche in raccordo con gli enti locali), nonché per iniziative rivolte ai giovani, singoli eventi, interazione con altri strumenti della comunicazione e con beni culturali e turismo.
[53] Sulla gestione dell’Ente è disponibile la Relazione della Corte dei Conti relativa all’esercizio finanziario 2006 (annunciata alla Camera il 10 luglio 2008) - DOC XV, n. 24.
[54] Con D.Lgs. 20 gennaio 1998, n.20, l’Ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»,è stato trasformato in fondazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (cosidetta “Bassanini1). L’ente ha acquisito pertanto personalità giuridica di diritto privato ed è organizzato sulla base di uno statuto approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica( dell’avvenuta approvazione dello statuto, deliberato dal C.d.a. il 9 ottobre 2006, non è stata data ancora comunicazione nella Gazzetta Ufficiale). L’INDA promuove l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, provvedendo direttamente alle rappresentazioni dei testi greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale; inoltre cura pubblicazioni alimenta una biblioteca ed una rivista specializzate; cura i rapporti con le scuole e la realizzazione di studi specialistici e convegni;gestisce la scuola teatrale “Giusto Monaco di Siracusa”. L’ente è posto sotto il controllo finanziario della Corte dei conti che, con Relazione annunciata alla Camera il 27 maggio 2008 (DOC XV, n. 9) ha riferito sulle risultanze relative agli esercizi finanziari dal 2004 al 2006.
[55] D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
[56] Si tratta, come accennato, degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (il Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l’Arena di Verona; l’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, il teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2009, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici (così dispone l’art. 1 della citata legge 310/2003, come modificato, da ultimo, dall’art. 2, comma 104, del DL 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006).
[57] Fa eccezione l’Accademia di Santa Cecilia.
[58] Nel caso di c.d.a. composti da nove membri, spettano al Governo almeno due rappresentanti.
[59] Dalla disciplina generale si discosta il c.d.a. dell’Accademia di Santa Cecilia: esso è composto da 13 membri (compresi il presidente ed il sindaco di Roma), dei quali uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Lazio e cinque eletti dal corpo accademico (artt. 10 e 11, D.Lgs. 367/1996).
[60] Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito , con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.
[61] In attuazione, è stato adottato il D.M. 28 febbraio 2006.
[62] Attualmente, l’art. 12 del d.lgs. n. 367 del 1996 stabilisce solo che lo statuto possa prevedere che determinate decisioni siano assunte a maggioranza qualificata.
[63] Attualmente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.367/1996, il sovrintendente è scelto dal consiglio di amministrazione e, sentito quest’ultimo, nomina e revoca il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto.
[64] In particolare si prevede il commissariamento delle fondazioni “in assenza, entro 24 mesi, di pareggio di bilancio”. Attualmente, l’art. 21 del D.lgs. 367/1996 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre lo scioglimento del c.d.a. in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, o qualora venga presentato il bilancio preventivo in perdita.
[65] La legge 9 gennaio 2008, n. 2, Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, ha ridefinito la natura giuridica della SIAE qualificandola come ente pubblico economico a base associativa.
[66] L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
[67] Tale funzione deriva dalla riserva in via esclusiva che la legge n. 633/1941 dispone in favore della SIAE, di ogni attività di intermediazione, diretta o indiretta (di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione), per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione e radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e la riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. Nell’ambito di tale attività di tutela, la Società effettua, in particolare, la cessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni, nonché la ripartizione dei proventi medesimi a favore degli aventi diritto.
[68] L’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nel testo riformulato dall’art. 12, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, dispone che il Ministro delle finanze possa affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto (di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), l’accertamento e la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. L’ultima convenzione, approvata con D.M. 7 giugno 2000, è relativa al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2009. Ai sensi di quest’ultima l’ente collabora con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA nell’accertamento delle imposte relative ad attività di spettacolo (cinema, sport, teatro, musica, mostre e fiere, pay-tv) e d’intrattenimento (come le discoteche e gli apparecchi da divertimento: biliardi, biliardini, videogiochi, casinò). In base a questa stessa convenzione, la SIAE provvede a monitorare l’andamento delle attività di spettacolo e fornisce i relativi dati al Ministero.
[69] Per completezza di informazione, si ricorda che alla SIAE sono attribuite altre funzioni non rientranti nell’ambito che qui interessa: servizi specifici attinenti la cinematografia; ripartizione del Fondo per il prestito pubblico tra gli aventi diritto; apposizione di apposito contrassegno sui programmi per elaboratore; promozione, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, di studi e iniziative volte a incentivare i giovani autori e ad agevolare la fruizione a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
[70] L’ultima relazione, relativa al riparto del Fondo per il 2006, è stata trasmessa alla Camera il 19 dicembre 2007.
[71] Criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 6.
[72] D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.
[73] Pubblicato nella G.U. 28 dicembre 2007, n. 300.
[74] L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[75] L’efficacia di tali commi da 325 a 333 è peraltro subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto si tratta di norme agevolative che potrebbero costituire aiuto di Stato. Si ricorda, altresì, che con i commi da 335 a 338 della stessa legge finanziaria sono stati previsti meccanismi di attrazione sul territorio nazionale, anche mediante agevolazioni fiscali, di produzioni straniere di alto livello.
[76] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
[77] Tale regime transitorio, fissato inizialmente per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996), è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998 dalla direttiva 96/95/CEE, fino al 31 dicembre 2000 dalla direttiva 1999/49/CE e fino al 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2001/4/CE. Da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dalla direttiva 2005/92/CE.
[78] Che riproduce il precedente allegato H alla direttiva 77/388/CEE, introdotto con la direttiva 1992/77/CE.
[79] Un primo elenco di teatri di tradizione è contenuto nell’art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, che al contempo conferiva al Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, la possibilità di riconoscere con proprio decreto la qualifica di «teatro di tradizione» a “teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali”.
[80] Anche per le istituzioni concertistico orchestrali un primo elenco è contenuto nell’art. 28 della legge n. 800 del 1967, che affida al decreto ministeriale di cui alla nota precedente la possibilità di riconoscere “la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività”.
[81] Si ricorda che sia Fondazione La Biennale di Venezia, sia l'Istituto nazionale per il dramma antico, già enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, sono stati trasformati in fondazione ed hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato ad opera del decreto legislativo n. 19 del 1998.
[82] Cfr., tra le altre, le sentenze n. 329/2003, in tema di attività assistenziali alle università, e n. 12/2004, in materia di ippoterapia.
[83] Cfr. parere dell’Adunanza generale n. 67/02 dell’11 aprile 2002 su uno schema di regolamento concernente la figura professionale di odontotecnico, predisposto in base all’art. 6, c. 3, del d.lgs. n. 502/1992.
[84] Cfr. anche le sentenze n. 319/2005 e n. 153/2006.
[85] Cfr. sentenze n. 424 e 355/2005 e n. 40/2006.
[86] Si veda, a titolo esemplificativo, la segnalazione al Governo e al Parlamento del 10 maggio 1999 (AS173), nella quale l’Autorità, pur condividendo, in linea di principio, l’assunto che “ la tutela dei consumatori possa richiedere che la prestazione di alcune attività venga effettuata solo in presenza di determinati requisiti tecnico-professionali”, rileva che “ tuttavia occorre considerare che l'introduzione di meccanismi che disciplinano l'accesso al mercato di nuovi operatori rappresenta una limitazione alla libertà individuale e di scelta lavorativa per tutti coloro che non possiedono i requisiti richiesti. Particolare attenzione va quindi rivolta all'individuazione degli strumenti e dei criteri in base ai quali il legislatore procede alla preventiva selezione degli operatori, definendo requisiti i quali, pur garantendo la scelta di soggetti tecnicamente qualificati, risultino necessari al conseguimento degli obiettivi e degli interessi generali da tutelare, nonché proporzionati alla natura della prestazione, senza tuttavia pregiudicare l'efficacia del confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato e/o precludere ingiustificatamente ad alcuno l'accesso al mercato. Le normative che non rispondono a questi principi di necessità e proporzionalità determinano ingiustificate restrizioni concorrenziali e producono costi di regolamentazione superiori ai benefici”. Analogo orientamento è stato espresso dall’Autorità in altre numerose occasioni (si vedano, tra le più significative, le segnalazioni AS 287 del 2/12/2004; AS 298 del 27/4/2005; AS 306 del 14/7/2005, AS 316 del 18/11/2005 e, da ultimo, AS 453 dell’11/6/2008); si veda, altresì, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul settore degli ordini e dei collegi professionali n. 5400 del 9/10/1997).
[87] D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
[88] D.lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[89] D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 381, Modifiche al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[90] L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[91] Ai sensi dell’articolo 1754 c.c. è agente d'affari in mediazione (mediatore) colui che mette in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuno di essi da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Questa funzione intermediaria può essere svolta dal mediatore sia spontaneamente sia su incarico di uno o entrambi i soggetti, come più frequentemente accade. In un caso o nell’altro, il mediatore si contraddistingue per il rapporto di indipendenza rispetto alle parti in favore delle quali svolge l’attività intermediaria.
[92] L. 3 febbraio 1989, n. 39, Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, concernente la disciplina della professione di mediatore. La legge regola tutte le attività di mediazione, così come definita dal codice civile, con la sola esclusione degli agenti di cambio, dei mediatori pubblici, dei mediatori marittimi e di altre attività particolari. Prima dell’intervento di tale legge, non era obbligatorio svolgere l'attività di mediazione in modo professionale.
[93] Il ruolo è distinto in quattro sezioni: Agenti immobiliari per l'attività di mediazione relativa alla compravendita o locazione di immobili ed aziende; Agenti merceologici per l'attività di mediazione relativa a merci, derrate e bestiame; Agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare); Agenti in servizi vari si riferisce ad operazioni non altrimenti precisate nel settore dei servizi. Esclusi dall'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in quanto soggetti ad altre normative, sono i mediatori marittimi; i mediatori assicurativi (brokers); i soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici; i mediatori creditizi.
[94] La circolare del Ministro dell'industria n. 3243 del 17 maggio 1991 ha precisato che vi rientrano anche i diplomi di qualifica professionale ottenuto dopo corsi di durata inferiore ai cinque anni, purché di indirizzo commerciale.
[95] D.M. 21 febbraio 1990, n. 300.
[96] È prevista, tuttavia, la possibilità di autorizzare, per un periodo limitato, anche intese vietate ai sensi dell'art. 2 qualora diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta e comportino un sostanziale beneficio per i consumatori o assicurino alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, o siano connesse in particolare all'aumento o al miglioramento qualitativo della produzione.
[97] Sono vietate a tale titolo anche le pratiche consistenti nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi o condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; nel limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico a danno dei consumatori; nell'applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti; nel subordinare la conclusione dei contratti alla accettazione di prestazioni supplementari non attinenti all'oggetto dei contratti stessi.
[98] Nell’ambito della Direzione Generale per la Concorrenza rientra la Direzione Industria e Servizi le cui competenze sono le seguenti: industria estrattiva, minerali non metalliferi, costruzioni, chimica, gomma e materie plastiche, metallurgia, meccanica, mezzi di trasporto, elettronica e informatica, tessile, abbigliamento, legno e carta, vetro, manifatturiere varie, attività professionali, istruzione, turismo, attività ricreative e culturali, attività sportive, acqua, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti ed in genere tutti i servizi pubblici locali.
[99] Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
[100] L. 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
[101]D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.
[102]Il menzionato comma 20 dell’articolo 1 della L. 335/1995 ha riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo al compimento dei 57 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva almeno pari a 40 anni, nonché dal predetto importo della pensione dal 65° anno di età. Tali limiti sono stati successivamente innalzati dall’articolo 1, comma 6, della L. 243/2004, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si raggiunge al ricorrere, alternativamente, di una delle seguenti situazioni:
ipotesi 1) età anagrafica pari a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale;
ipotesi 2) anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (in questo caso si prescinde dal requisito anagrafico);
ipotesi 3) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni; età anagrafica pari a 60 anni di età per i dipendenti (61 per gli autonomi iscritti all’INPS), prevedendosi determinati incrementi del requisito anagrafico nel corso degli anni.
Successivamente, la L. 247/2007 (articolo 1, commi 1-6), nell’ambito più generale della modifica dei requisiti pensionistici, ha modificato i requisiti per l‘accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’ipotesi 3) - ferme restando le ipotesi 1) e 2) – richiedendo per il 2008 e dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, almeno 35 anni di anzianità contributiva insieme ad una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, mentre a decorrere dal 1° luglio 2009 si prevede un sistema basato sulle “quote” (date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) che a regime, dal 2013, prevede per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” pari almeno a 97 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni.
Si consideri, infine, che invece i commi 21 e 22 dell’articolo 1 della L. 335/1995 recavano disposizioni in materia di divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi di lavoro dipendenti, divieti aboliti dall’articolo 19 del D.L. 112/2008, in corso di conversione, il quale, al comma 2, ha provveduto a sopprimere i richiamati commi.
[103] Articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera o).
[104]Legge 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
[105] Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Il D.Lgs. 42/2006, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 gennaio 2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 39 del 16 febbraio 2006, ed è entrato quindi in vigore il 3 marzo 2006.
[106]D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Si ricorda che il D.Lgs. 509/94 ha previsto la privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza per i liberi professionisti.
[107]D.lgs. febbraio 1996, n. 103, Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”.
[108]L. 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
[109]Il testo unico è stato approvato con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato successivamente dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, provvedimento emanato in base alla delega di cui all’articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144, che ha operato un’ampia riforma del sistema assicurativo previgente.
[110]La causa violenta consiste in un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo. Caratteri fondamentali per la causa violenta sono quindi l’esteriorità e la rapidità nel suo manifestarsi, aspetto questo che differenzia l’infortunio dalla malattia professionale.
[111]L’assicurazione, inoltre, tutela anche il cd. infortunio in itinere, cioè quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro, il percorso che collega due luoghi di lavoro nel caso in cui il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro, ed il percorso di andata e ritorno tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti (se non è previsto il servizio di mensa aziendale).
[112]Legge 8 ottobre 1997, n. 352, Disposizioni sui beni culturali.
[113]Legge 16 ottobre 2003, n. 291, Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a. Il capitale iniziale della ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d’intesa con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell’azionista.
[114]Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[115]Ai sensi del’art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione, devono recare la denominazione di «regolamento», essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
[116]D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.128, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.
[117]Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.
[118]A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, della legge 166/2002 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti .
[119]A tale adempimento ha provveduto il decreto interministeriale 7 luglio 2004.
[120]Lo strumento della “convenzione”, pertanto, sostituisce quello del “decreto ministeriale”previsto dall’art. 60 della legge 289/2002 per la definizione dei criteri di effettuazione degli interventi.
[121]La convenzione è stata stipulata il 9 luglio 2004 ed approvata con decreto interministeriale 30 luglio 2004.
[122] La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
[123]L’importo è stato quantificato, rispettivamente, in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro; conseguentemente, la quota riservata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.
[124]Per il 2005 e il 2006 la proroga è stata disposta dall’art. 3, comma 1, del DL 7/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge 43/2005); per il 2007 dall’art. 2, comma 102, del DL 262/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006); per i primi 6 mesi del 2008 dall’art. 2, comma 407, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007); fino al 31 dicembre 2008 dall’art. 4, comma 6, del D.L. 3 giugno 2008, n.97, in corso di conversione.
[125]Si segnala, per completezza di informazione, che il DL 262/2006 ha affidato al concerto dei Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali la localizzazione e la vigilanza sugli interventi di Arcus S.p.a. (art. 2, comma 103).
[126]Sullo schema di regolamento, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi ha espresso, nell’adunanza del 14 aprile 2008, un parere favorevole con osservazioni (parere n. 4118/2007)
[127]Ministro per i beni e le attività culturali, Relazione sull’attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus SpA, riferita all’anno 2007 (Doc. CCXVI, n. 3), Trasmessa alla Camere il 19 febbraio 2008. Si vedano, in particolare, le pagg. 20 e 22.
[128]Il progetto è finalizzato a migliorare le possibilità di accesso ad alcuni siti culturali.
[129]Si ricorda che l’organizzazione del Ministero è stata recentemente ridefinita con il DPR 26 novembre 2007, n.233, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I compiti della direzione generale per lo spettacolo dal vivo sono indicati dall’art.12 del DPR.
[130]Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[131]Per completezza di informazione, si ricorda che presso il Ministero operano anche organi di consulenza per il settore cinematografico, istituiti da varie disposizioni e, da ultimo, confermati dall’art. 3 del DPR 89/2007.
[132]Tali commissioni sono state istituite dall'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, abrogato dal DPR in commento.
[133]Fa eccezione la commissione consultiva per la musica, che si compone di nove membri; essa ha competenza anche in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche; in relazione a ciò, due componenti sono esperti del settore.
[134]La Conferenza Stato regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono disciplinate dal D.Lgs 281/1997. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs.281/1997 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o per gli affari regionali), ne fanno parte il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Vi partecipano, inoltre, quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
[135]Attualmente, l’art. 2 del D.M. 9 novembre 2007 precisa che, ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, le attività musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, corali, i festival, le rassegne, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attività di promozione, i complessi bandistici, nonché le attività all’estero. Gli obiettivi da conseguire, sinteticamente esposti, sono i seguenti: a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell’offerta musicale italiana promuovendo l’innovazione nella programmazione anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi musicali; b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riferimento alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite; c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome; d) promuovere nella produzione musicale la qualità, l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico, anche tramite il recupero del patrimonio culturale; g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo; h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; i) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.
Attualmente, l’art. 2 del D.M. 8 novembre 2007 precisa che le attività di danza considerate sono quelle relative alla produzione in Italia e all’estero, alla distribuzione, all’esercizio, alla promozione, alle rassegne e ai festival. Gli obiettivi coincidono, mutatis mutandis dal punto di vista terminologico, con quelli visti nella nota precedente per le attività musicali.
Attualmente, l’art. 2 del D.M. 12 novembre 2007 precisa chele attività teatrali considerate sono quelle viste nella nota precedente per le attività di danza, con alcune specifiche per il riconoscimento degli spettacoli di commedia musicale e per le recite. Gli obiettivi coincidono, mutatis mutandis dal punto di vista terminologico, con quelli visti per le attività musicali, con l’aggiunta dell’ampliamento delle potenzialità del mercato teatrale, anche promuovendo l’utilizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo e l’utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale.
[136]Viene denominato “teatro di figura” quella particolare arte teatrale che utilizza burattini, marionette, pupazzi, ombre, oggetti, come protagonisti dello spettacolo teatrale e segni di un linguaggio fortemente visuale e sensoriale.
[137]È opportuno ricordare che l’art. 2, c. 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004) ha previsto che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
[138]Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’, però, possibile, a patto che si sia iscritti nel Registro nazionale tenuto dal CONI, usufruire del regime fiscale agevolato disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sia per quanto riguarda la determinazione dell’IVA che per quanto riguarda le imposte dirette. In particolare, le agevolazioni riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA. Una esauriente illustrazione dell’argomento si trova nella Guida dell’Agenzia delle entrate relativa alle agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica, del marzo 2007, disponibile sul sito della medesima Agenzia.
[139]L’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, stabilisce che lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e che, pertanto, sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
[140]L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Il comma 2 dell’articolo 1, peraltro, precisa che l’Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
[141]Il comma 5 dell’art. 2 prevede che con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell’università, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) sono dichiarate le equipollenze fra i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni in questione e i titoli di studio universitari ai fini dell’accesso al pubblico impiego.
[142]L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 2 dell’art. 17 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
[143]D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21 dicembre 1988, n. 508.
[144]Sul sito dell’Accademia nazionale di danza sono riportati gli accordi internazionali raggiunti. Si tratta di un accordo con la Beijing Shengji Art School e Tajn jin di Pechino (il progetto è volto al confronto e all’integrazione delle reciproche competenze, con riferimento, per la parte italiana, alla danza classica e moderna, e, per la parte cinese, alle discipline artistiche corporee tipiche della cultura orientale ed è finalizzato a costituire un gruppo misto di giovani artisti-ballerini-acrobati-atleti; di un accordo con il Teatro Nazionale dell’Ungheria HEVESI SANDOR; di un accordo con l’Istituto di cultura KULTURVERKET-UMEA-SVEZIA (si tratta di un progetto di scambi coreografici-musicali); di un accordo con l’Istituto superiore Teatro dell’opera di Kiev, per un confronto di tecniche della danza.
[145]Tale banca dati dovrebbe essere istituita presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, in collaborazione con l’ENPALS e con la borsa Listaspettacolo.it. (disciplinata dal successivo art. 11).
[146] La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 settembre 2005
[147]Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
[148] Queste ultime relative alle concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE)
[149] Direttiva 89/48/CEE relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni ; Direttiva 92/51/CEE. Relativa al riconoscimento dei titoli professionali che implicano un iter di studio post-secondario inferiore a tre anni ma superiore ad uno
[150]REGOLAMENTO (CE) N. 994/98 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1998.
[151] Tale regime transitorio, fissato inizialmente per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996), è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998 dalla direttiva 96/95/CEE, fino al 31 dicembre 2000 dalla direttiva 1999/49/CE e fino al 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2001/4/CE. Da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dalla direttiva 2005/92/CE.
[152]Tale banca dati dovrebbe essere istituita presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, in collaborazione con l’ENPALS e con la borsa Listaspettacolo.it. (disciplinata dal successivo art. 11).
[153] La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 settembre 2005
[154]Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
[155]Queste ultime relative alle concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE).
[156] Direttiva 89/48/CEE relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni ; Direttiva 92/51/CEE. Relativa al riconoscimento dei titoli professionali che implicano un iter di studio post-secondario inferiore a tre anni ma superiore ad uno
[157]REGOLAMENTO (CE) N. 994/98 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1998.
[158]Gli altri due grandi obiettivi definiti dall’agenda europea della cultura sono: la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale; e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE.
[159]Conformemente al principio della sussidiarietà, il metodo aperto di coordinamento completa e sostiene le iniziative nazionali senza addivenire all’adozione di misure legislative a livello europeo. In particolare, il metodo implica la fissazione di obiettivi comuni, la loro attuazione nelle strategie di politica nazionali e, come parte integrante di un processo di scambio reciproco di esperienze, il controllo regolare dei progressi raggiunti sulla base, per quanto possibile, di indicatori concordati e definiti congiuntamente.
[160]Piano di azione “Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009” (COM(2005)107)[160], adottato il 7 giugno 2005 dalla Commissione europea.
[161]Si ricorda che il regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del TCE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, è volto, in sostanza, a delegare alla Commissione il compito di individuare – per il tramite di appositi regolamenti di esecuzione – certe categorie di aiuto come compatibili con il mercato comune ed esentate, quindi, da obblighi di notifica.
[162]Si ricorda che l’articolo 87, paragrafo 3, TCE, stabilisce che gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune” possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune.
[163]Si veda a tale proposito il Regolamento (CE) 29/2002 della Commissione del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee classificazione delle attività economiche.