Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Autogoverno delle istituzioni scolastiche, scelta educativa delle famiglie, stato giuridico dei docenti - A.C. 953 - Schede di sintesi
Riferimenti:
AC N. 953/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 18
Data: 01/07/2008
Descrittori:
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE   FORMAZIONE PROFESSIONALE
INSEGNANTI   SCUOLA
SVILUPPO DI CARRIERA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge1 luglio 2008                                                                                                                                      n. 18/0

Autogoverno delle istituzioni scolastiche, scelta educativa delle famiglie, stato giuridico dei docenti

A.C. 953

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

953

Titolo

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

22

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

12 maggio 2008

assegnazione

27 maggio 2008

Commissione competente

VII (Cultura, scienze, istruzione)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

XII (Affari sociali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge si articola in 3 capi.

Il primo, relativo al governo delle istituzioni scolastiche (artt. 1-10), è diretto a rafforzare, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, gli organi di governo interni alle istituzioni medesime, proseguendo il cammino di autonomia organizzativa avviato con l’art. 21 della legge n. 59 del 1997.

Nell’art. 1 è, quindi, specificato che le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e di amministrazione - spettanti al consiglio di amministrazione e al collegio dei docenti - e funzioni di gestione e di coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.

L’art. 2 prevede la possibilità che le istituzioni scolastiche si trasformino in fondazioni, con la possibilità di avere partner pubblici e privati che ne sostengano l’attività e partecipino agli organi di governo. La relazione illustrativa fa riferimento al modello inglese e motiva questo indirizzo anche con la volontà di consentire maggiore libertà di scelta alle famiglie, nello spirito dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

L’art. 3 individua gli organi delle istituzioni scolastiche nel dirigente scolastico, nel consiglio di amministrazione, nel collegio dei docenti, negli organi di valutazione collegiale degli alunni e nel nucleo di valutazione del funzionamento dell’istituzione.

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione e ne ha la legale rappresentanza (art. 4).

Il consiglio di amministrazione – che appare, sostanzialmente, sostitutivo del consiglio di circolo o di istituto – ha compiti di indirizzo generale dell’attività di istruzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, e opera su proposta del dirigente scolastico. Ad esso compete l’approvazione del piano dell’offerta formativa(art. 5) e di esso fanno parte anche rappresentanti dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola ed esperti esterni (art. 6).

Il collegio dei docenti, al quale è affidata l’elaborazione del piano dell’offerta formativa, ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Se ne prevede la possibilità di articolazione in dipartimenti disciplinari (art. 7).

L’art. 8 affida ai docenti in sede collegiale la valutazione degli alunni, che deve essere periodica e alla fine dell’anno scolastico.

L’art. 10 prevede la costituzione all’interno di ogni istituzione scolastica di un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessiva del servizio scolastico, stabilendo che le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa.

L’art. 9 prevede la valorizzazione della partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita della scuola. La relazione illustrativa individua in tali componenti un efficace strumento di indirizzo e di controllo.

Il Capo II consta solo dell’art. 11, finalizzato a realizzare l’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche, nella logica della sussidiarietà,collegata alla libertà di scelta delle famiglie.

Il Capo III (artt. 12-22) introduce delle rilevanti modifiche in tema di formazione iniziale, reclutamento e stato giuridico dei docenti. L’obiettivo esplicitato è quello di valorizzare la professione dell’insegnante, assicurandone la libertà, l’autonomia e la qualità e premiandone il merito.

L’art. 13 stabilisce che il percorso di formazione iniziale si svolga nei corsi di laurea magistrale organizzati dalle Università e nei corsi accademici di secondo livello, organizzati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Ai sensi dell’art. 14, occorre successivamente sostenere l’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione. Questa consente l’iscrizione in un albo regionale istituito presso l’ufficio scolastico regionale e distinto per i diversi ordini di scuole e per ciascuna classe di abilitazione.

Coloro che hanno conseguito l’abilitazione, svolgono un anno di applicazione attraverso un contratto di inserimento formativo al lavoro, sotto la supervisione di un tutor. L’anno si conclude con la discussione di una relazione sull’esperienza maturata, che porta alla formulazione di un giudizio e all’attribuzione di un punteggio (art. 15).

La valutazione positiva dell’anno di applicazione consente di partecipare ai concorsi, banditi dalle singole istituzioni scolastiche con cadenza almeno triennale (art. 16).

Ai sensi dell’art. 17, la professione docente si articola in tre livelli: docente iniziale, ordinario ed esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico. E’ prevista una valutazione periodica dell’attività dei docenti iniziali ed ordinari che costituisce credito professionale utilizzabile ai fini della progressione di carriera. L’avanzamento dal primo al secondo livello avviene a seguito di selezione per soli titoli, mentre il passaggio da docente ordinario a docente esperto avviene mediante formazione e concorso.

L’art. 18 istituisce la figura del vicedirigente, alla quale si accede mediante concorsi per titoli ed esami indetti periodicamente a livello regionale. La relazione illustrativa precisa che si tratta di un ulteriore livello di carriera.

L’art. 19 individua l’associazionismo professionale quale strumento di libera espressione della professionalità docente, mentre l’art. 20 prevede l’istituzione di organismi tecnici rappresentativi della medesima professionalità a livello nazionale e regionale, al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema educativo. A tali organismi compete, fra l’altro, la formulazione di pareri e proposte nonché, per quanto concerne l’organismo nazionale, l’esercizio di potestà disciplinari sugli iscritti negli albi regionali (art. 21).

Infine, l’art. 22 istituisce l’area contrattuale autonoma della professione docente, con contestuale soppressione della rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica.

 

Relazioni allegate

Il progetto di legge è corredato dalla relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto si tratta di materie disciplinate da fonti primarie.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 1 della proposta di legge qualifica le disposizioni da essa recate quali “norme generali sull’istruzione”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione.

Le disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti, recate dalla proposta, rientrano, peraltro, nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”,  di cui all’art. 117, secondo  comma, lett. g), della Costituzione.

Si tratta, in entrambi i casi, di ambiti rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Appare salvaguardata l’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

La proposta, sotto il profilo della libertà di insegnamento, che è espressamente affermata, si inserisce nel quadro di tutela della libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione e, perseguendo l’obiettivo di garantire la libertà di scelta delle famiglie, opera nello spirito dell’articolo 2 del Protocollo 1, ai sensi del quale lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere all’educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. Inoltre, assicurando l’esercizio dei diritti di riunione e di associazione di studenti e famiglie, si inserisce nell'ambito di tutela dei medesimi diritti garantita dall’art. 11 della Convenzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’art. 22, c. 1, nello stabilire che le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla proposta, sancisce una rilegificazione su materie attualmente demandate totalmente all’autonomia contrattuale.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 2, c. 1, affida ad un regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, c. 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della pubblica istruzione (ora dell’istruzione, dell’università e della ricerca), la definizione dei requisiti, delle modalità e dei criteri che devono rispettare le scuole che intendano trasformarsi in fondazioni.

L’art. 11, c. 1, affida a D.P.C.M, sulla base di accordi da raggiungere in sede di Conferenza unificata, la definizione di modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse necessari per l’esercizio delle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L’art. 13, c. 2, affida ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare ai sensi dell’art. 17, c. 95, della l. 127/1995 (quindi, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti), l’individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, del profilo formativo e professionale del docente, delle correlate attività didattiche, dei relativi ambiti disciplinari, dei relativi crediti. I c. 4 e 6 affidano a decreti del Ministro medesimo, rispettivamente, la definizione di criteri e requisiti minimi strutturali per l’istituzione dei corsi di laurea magistrale e dei corsi accademici di secondo livello e la definizione delle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo.

L’art. 17, c. 9, affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione annuale del contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto, nonché delle modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche. Il c. 10 affida ad un regolamento del medesimo Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’art. 17, c. 3, della l. n. 400 del 1988, sentite le Commissioni parlamentari, la determinazione delle modalità di composizione delle commissioni per l’avanzamento dal livello di docente iniziale al livello di docente esperto, le procedure di valutazione e i tempi per l’espletamento. Le disposizioni del regolamento che riguardino le istituzioni formative sono adottate previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’art. 18 affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’indizione periodica di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica di vice dirigente.

 

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta, pur apportando rilevanti modifiche alla normativa vigente (con particolare riferimento al d.lgs n. 297 del 1994 – c.d. T.U. sulla scuola) non ricorre allo strumento della novellazione, né dispone abrogazioni.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’art. 64 del d.l. 112/2008 affida a regolamenti di delegificazione, tra l’altro, la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, la revisione dei criteri vigenti per la formazione delle classi e la revisione dei criteri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente. Il medesimo articolo quantifica le economie di spesa discendenti dalle misure sopracitate e le destina in parte all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

 

Formulazione del testo

Alcune disposizioni non appaiono del tutto chiare. In particolare, sembrerebbe opportuno:

La proposta non reca previsioni di spesa.