Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 32/XVI MAGGIO 2011
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 32    Progressivo: 2011
Data: 27/05/2011
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO
NOMINE IN ENTI   ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONI GOVERNATIVE     


Notiziario mensile

Numero 32/VI

MAGGIO 2011

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza ad aprile 2011 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di aprile 2011 7

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di aprile 2011 o previste in scadenza entro il 30 giugno 2011 14

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 maggio 2011 19

Sezione II 23

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 23

In evidenza ad aprile 2011 24

Note annunciate al 30 aprile 2011 in attuazione di atti di indirizzo 29

Ministero della difesa 29

Ministero dell'interno 45

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 55

Ministro per le pari opportunità 71

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 76

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 aprile 2011 80

Sezione III 81

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 81

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 82

In evidenza ad aprile 2011 83

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°- 30 aprile 2011 87

Relazioni governative 87

Relazioni non governative 92

Nuove relazioni previste da fonti normative 93

Relazioni governative 93

Relazioni non governative 94

nessuna 94


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI






















La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, nel mese di aprile 2011 (e nella prima parte del mese di maggio 2011), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 giugno 2011 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 30 giugno 2011, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza ad aprile 2011


La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti, monitorando il mese di aprile e l'inizio di quello di maggio 2011, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di giugno 2011. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno conto sia delle cariche rinnovate nel mese di aprile 2011, sia di quelle da rinnovare entro la fine di giugno 2011, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


    - Con decorrenza 30 marzo 2011 sono stati nominati, conformemente ai pareri espressi dalle Commissioni difesa delle Camere, il presidente Franco Paoli, e il vice presidente Piero Vatteroni, della Lega navale italiana.


- Italo Cerise, commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, alla chiusura della presente pubblicazione era in corso di nomina come presidente e, nelle more, ancora in carica come commissario straordinario.


- Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011 è stato pubblicato il D.P.R. del 9 marzo 2011 di nomina del commissario straordinario Gian Luigi Rondi e dei sub commissari della Società italiana degli autori ed editori SIAE.


- Ad aprile 2011 è stato nominato il presidente dell'Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti.


    - Tra maggio e giugno 2011 sono in scadenza i commissari straordinari degli Enti parco nazionali dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, dell'Alta Murgia, della Majella e del Gargano.


    - Tra aprile e maggio 2011 sono scaduti i mandati del presidente dell'Autorità portuale di Brindisi e del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

    - Il 30 aprile 2011 sono scaduti i mandati del presidente e dei componenti del Cda dell'Istituto per il credito sportivo ICS.


    - Le nomine dei componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV sono state deliberate dal Consiglio dei ministri il 7 aprile 2011.


Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti si rinvia alle relative note.


Sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011 è stato pubblicato il D.P.C.M. dell'11 gennaio 2011 di approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. Si ricorda in proposito che il comma 15 dell'articolo 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, prevedeva la soppressione dell'Istituto affari sociali IAS (di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 23 novembre 2007) e il trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL che gli succedeva in tutti i rapporti attivi e passivi, dovendo tra l'altro conseguentemente adeguare il proprio statuto. L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973 è, come stabilito dal D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il nuovo statuto, al comma 2 dell'articolo 7, prevede una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4 più il presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne designa due, altri due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e uno dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Il primo comma dell'articolo 16, norme transitorie e finali, stabilisce che: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi cui si provvede entro i successivi sessanta giorni e, durante tale periodo, svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, è stata data comunicazione della pubblicazione, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (alla pagina: http://www.istruzione.it/web/ricerca/statuti-enti-ricerca), dei nuovistatuti degli enti di ricerca pubblici vigilati dal Ministero. Gli enti in questione sono: Agenzia spaziale italiana ASI, Consiglio nazionale delle ricerche CNR, Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIN, Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Saveri" INDAM, Istituto nazionale di astrofisica INAF, Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, Istituto italiano di studi germanici, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" e Stazione zoologica "Anton Dohrn". Gli statuti di questi enti sono stati modificati ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, principale oggetto di monitoraggio di questa sezione della presente pubblicazione, tale decreto apportava, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti1, la modifica della composizione dei consigli degli enti e delle relative modalità di nomina2, anche per i presidenti, che ne fanno parte3 e sulle cui candidature non si esprimeranno più le Commissioni parlamentari competenti4, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca5.


Si anticipa che il Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 ha deliberato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze (oltre alla conferma di Mario Canzio come Ragioniere generale dello Stato, di Vittorio Grilli come Direttore generale del tesoro e di Fabrizia Lapecorella come Direttore generale delle finanze), l'avvio della procedura per la conferma di Attilio Befera a Direttore generale dell’Agenzia delle entrate, in vista della richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Inoltre il Consiglio ha deliberato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, l’avvio della procedura per la nomina di Carlo Deodato, Francesco Soro e Giovanni Bruno, a presidente e componenti del collegio presso l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di aprile 2011


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, (convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444), sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Lega navale italiana

LNI

Presidente:


Franco Paoli

Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 dalle

Commissioni

IV difesa (Camera)

il 22/2/2011 e

4° difesa (Senato)

il 23/2/2011

11/3/2011

(con decorrenza 30/3/2011)

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina

Vicepresidente:


Piero Vatteroni

28/3/2011

(con decorrenza 30/3/2011)

D.M. del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina, sentite le Commissioni parlamentari competenti


Si è conclusa la procedura di nomina dei nuovi presidente e vicepresidente della Lega navale italiana, ente istituito con R.D. del 28 febbraio 1907 e disciplinato dagli articoli 65-72 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. La Lega (articolo 65, comma 1 del suddetto D.P.R.) è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza. Il comma 2 dell'articolo 69 stabilisce che: il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto [di cui all'articolo 70]. È coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea [di cui il 1° comma dell'articolo 69, secondo il quale l'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice della Lega navale italiana. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. È composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto (...)], nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale [nominato, secondo il comma 3, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti], su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Presidente:


Italo Cerise

Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 dalla Commissione

13° Territorio e ambiente (Senato) il 26/1/2011 e dalla Commissione VIII Ambiente (Camera)

il 2/2/2011


In corso di nomina

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate


Tra gennaio e febbraio 2011 le competenti Commissioni parlamentari avevano espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nelle more della sua nomina a presidente, Cerise era intanto stato confermato commissario straordinario con decreto del 31 gennaio 2011, con decorrenza 2 febbraio 2011, per tre mesi e comunque non oltre la sua nomina a presidente (si veda infra alla sottosezione "b"). Alla chiusura della presente pubblicazione tale nomina risultava in corso di perfezionamento.

Glienti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La nomina dei presidenti degli enti parco è disciplinata dal comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394/1991, secondo cui: il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva. Il successivo comma 4 specifica che: il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate (…), mentre il comma12 (come modificato dal comma 8 dell’articolo11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) stabilisce che gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni.Sulle nomine dei presidenti di questi enti viene richiesto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della citata L. n. 14/1978.


Ente

Carica di riferimento e

titolari


Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Società italiana degli autori ed editori

SIAE

Commissario straordinario


Gian Luigi Rondi

(con i subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino)


Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978; pubblicato sulla G.U. n. 81 dell'8/4/2011

9/3/2011

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali



Il Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011 ha deliberato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per i beni e le attività culturali, la nomina di Gian Luigi Rondi a Commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE, coadiuvato dai sub commissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino. La nomina è stata perfezionata con D.P.R. del 9 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011, e avrà la durata di un anno, con l’incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l’equilibrio, economico-gestionale della Società, nonché l’instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l’introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della Società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi.

Si ricorda che il presidente dell'ente, Giorgio Assumma, si era dimesso dall'incarico nel novembre 2010.

La SIAE, la cui funzione istituzionale consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, concedendo quindi le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d’autore e ripartendo i proventi che ne derivano, è stata istituita dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e il suo statuto, approvato con decreto interministeriale dei Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro e delle finanze del 4 giugno 2001, è stato modificato con decreto del 3 dicembre 2002 e con D.P.C.M. dell'11 dicembre 2008.


Ente

Carica di riferimento e

titolari


Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità portuale di Livorno

Presidente:


Giuliano Gallanti

Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 dalla Commissione

8° Lavori pubblici, comunicazioni (Senato) il 23/3/2011 e dalla Commissione IX trasporti (Camera) il 6/4/2011

Nominato

con D.M. dell'11/4/2011, notificato il 13/4/2011


D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio


Giuliano Gallanti (che dal 19 gennaio 2011 era commissario straordinario) è stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Livorno con decreto dell'11 aprile, notificato il 13 aprile 2011 (data dalla quale decorrono i quattro anni del mandato), conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 8° del Senato e IX della Camera, tra marzo e aprile 2011.

Le autorità portuali sono state istituite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. L’autorità portuale ha inoltre poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle suddette attività ed alle condizioni di igiene del lavoro, sovrintende alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture, ed ha competenza nell’affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L’art. 8 della suddetta legge n. 84/1994 stabiliva che i presidenti di questi enti fossero nominati dall’allora Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio.


b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di aprile 2011
o previste in scadenza entro il 30 giugno 2011



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità portuale di Brindisi

Presidente:


Giuseppe Giurgola

Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978


6/4/2011

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio


Il 6 aprile 2011 è scaduto il quadriennio del presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, Giuseppe Giurgola, che era stato nominato con D.M. del 5 aprile 2007, notificato il 6 aprile 2007, e sono iniziati i 45 giorni di prorogatio previsti dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla L. 15 luglio 1994, n. 444. Alla chiusura della presente pubblicazione era in corso la procedura per la nomina del nuovo presidente, insieme a quelle relative ai presidenti delle altre due autorità portuali pugliesi, quelle di Bari e Taranto, da tempo commissariate. Sulle autorità portuali e sulla procedura di nomina dei loro presidenti, si veda supra nella sottosezione "a", alla nota sull'Autorità portuale di Livorno.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto per il credito sportivo ICS

Presidente:


Andrea Cardinaletti

Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978


Entro il 30/4/2011


D.P.C.M. d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI


Componenti del consiglio di amministrazione:


Franco Covello (vicepresidente),

Giovanni Sernicola,

Giovanni Petrucci,

Roberta Melfa,

Massimo Panzali,

Riccardo Massa,

Cesare Caletti e

Alberto De Amicis


Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

Entro il 30/4/2011


D.P.C.M. d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (designati: 1 dal Ministro per i beni e le attività culturali, 1 dal Ministro dell’economia e delle finanze, 1 dal CONI, 1 dalla Cassa depositi e prestiti Spa, 1 dalle regioni e autonomie locali e

3 da istituti bancari partecipanti al capitale sociale)



I mandati del presidente Andrea Cardinaletti e dei membri del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo ICS, sono scaduti il 30 aprile 2011 essendo stati nominati con D.P.C.M. del 3 maggio 2007, firmato dall’allora Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quattro esercizi annuali (il consigliere De Amicis è stato integrato nel Cda il 13 febbraio 2008). Sulla proposta di nomina a presidente di Cardinaletti si espressero favorevolmente le Commissioni finanze delle Camere ad aprile e maggio 2007.

L'istituto, fondato con legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è ai sensi dell’articolo 151 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma che, ai sensi dell’articolo 4, comma 14 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, erogando mutui a medio e lungo termine per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

Le modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell’ICS e del suo presidente sono state modificate dall’art. 11-sexies del D.L. 8 febbraio 2007 n. 8 (di modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296), recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 41 del 4 aprile 2007, che stabilisce che: (...) il consiglio di amministrazione dell’istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto.





Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Commissario straordinario:


Italo Cerise

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

2/5/2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese


Commissario straordinario:


Domenico Totaro

6/5/2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente

Ente parco nazionale dell'Alta Murgia

Commissario straordinario:


Massimo Avancini

11/5/2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente

Ente parco nazionale della Majella

Commissario straordinario:


Franco Iezzi

19/5/2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente

Ente parco nazionale del Gargano

Commissario straordinario:


Stefano Pecorella

4/6/2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente



Nei mesi di maggio e giugno 2011, se non saranno sopraggiunte nuove nomine o proroghe, sono previsti in scadenza i mandati (tutti di durata trimestrale) dei commissari straordinari di alcuni Enti parco nazionali. Su questi enti in generale, si veda supra alla sottosezione "a" alla nota relativa all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Alla chiusura della presente pubblicazione, gli incarichi commissariali di Cerise e Totaro risultavano in corso di proroga per ulteriori tre mesi.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità portuale di Civitavecchia

Commissario straordinario:


Fedele Nitrella

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978


17/5/2011

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio


Se non saranno sopraggiunte proroghe, o la nomina del presidente, il 17 maggio 2011 scadrà il mandato di Fedele Nitrella come commissario dell'Autorità portuale di Civitavecchia. Si ricorda infatti che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2010, l'Autorità era stata commissariata, stabilendo la cessazione dall'incarico del presidente Fabio Ciani (il cui quadriennio sarebbe altrimenti scaduto nel luglio 2011), e la nomina del commissario Nitrella, per il periodo strettamente necessario al completamento del procedimento di rinnovo della presidenza dell'Autorità stessa e, comunque, non superiore a sei mesi. Riguardo a tale nomina, si segnala che il Tar del Lazio nel dicembre 2010 e il Consiglio di Stato nel gennaio 2011, hanno respinto i ricorsi presentati del presidente uscente.



c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 maggio
2011


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

ANSV


Componenti del collegio:


Cesare Arnaudo, Elda Turco Bulgherini e Michele Gasparetto


La IX Commissione trasporti (Camera) ha espresso parere favorevole su tutte le candidature ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25/2/1999, n. 66, il 30/3/2011, mentre l'8ª Commissione lavori pubblici, comunicazioni (Senato) ha espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Arnaudo e Gasparetto e contrario su quella relativa a Bulgherini, il 23/3/2011


Nomine deliberate dal Consiglio dei ministri del 7/4/2011

D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta: 1 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 del Ministro dell’interno e 1 del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti


Il Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 ha deliberato la nomina dei componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV. La IX Commissione trasporti della Camera aveva espresso parere favorevole su tutte le candidature ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il 30 marzo 2011, mentre l'8ª Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato aveva espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Arnaudo e Gasparetto e contrario su quella relativa a Bulgherini, il 23 marzo 2011. I tre candidati erano già stati componenti del collegio tra il 2005 e il 2010.

Si ricorda che il Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 aveva deliberato la nomina di Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia, perfezionata con D.P.R. del 3 febbraio 2011. Sulla relativa richiesta di parere parlamentare la IX Commissione della Camera aveva espresso parere contrario il 1° dicembre 2010, mentre l'8° Commissione del Senato esprimeva parere favorevole il successivo 7 dicembre. Bruno Franchi ha già svolto due mandati come presidente dell'Agenzia, essendo stato nominato dapprima con D.P.R. del 14 ottobre 1999, e poi confermato con D.P.R. del 7 febbraio 2005, entrando poi in carica come commissario straordinario dal 16 marzo 2010.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stata istituita con il D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 94/56/CE del 21 novembre 1994, ed è una istituzione pubblica posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. I suoi compiti principali sono lo svolgimento di inchieste tecniche relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza, e lo svolgimento di attività di studio e di indagine al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 2010 era stato pubblicato il D.P.R. n. 189 del 5 ottobre 2010, recante il regolamento concernente il riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In esso, tra l'altro, è disposto che: Art. 1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d’impiego, nonché di incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi istituzionali. Art. 2. 1. Sono organi dell’Agenzia: a) il presidente; b) il collegio, composto da tre membri [e non più 4 come era previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/2/1999, n. 66]; c) il collegio dei revisori dei conti (...). 2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno [e non più due, come era previsto dall'articolo 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 66/1999] del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell’interno e uno del Ministro della giustizia. 4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari. (...). 6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. A proposito del suddetto limite però, il comma 1 dell'articolo 6 stabilisce che: in sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.


Per completezza si informa, anche se non riguarda direttamente il monitoraggio delle scadenze delle nomine negli enti pubblici di pertinenza del controllo parlamentare, che i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, Francesco Tatò (amministratore delegato) Cesare Geronzi (vicepresidente), Paolo Annunziato, Gian Mario Anselmi, Mario Romano Negri, Pierluigi Ciocca, Marcello De Cecco, Ferruccio Ferranti, Fabrizio Gianni, Ademaro Lanzara, Claudio Petruccioli, Giovanni Puglisi e Giuseppe Vacca, essendo stati nominati per il triennio 2008-2010 dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2007, il 29 aprile 2008, sono previsti in scadenza entro 120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 2010, quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno 2011. Si ricorda che il presidente dell'ente Giuliano Amato, per la nomina del quale viene invece richiesto il parere parlamentare, è stato nominato con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, del 20 febbraio 2009 per cinque anni rinnovabili, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Cultura e Istruzione delle Camere, il 18 febbraio 2009.

L'istituto è nato nel 1925 per iniziativa di Giovanni Treccani e di Giovanni Gentile, ed ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti e delle opere che ne derivano o vi si richiamano. L’Istituto, riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale dalla legge n. 123 del 2 aprile 1980, è indipendente dallo Stato e da altri enti, anche per la parte finanziaria.



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza ad aprile 2011


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 34 ordini del giorno e 5 risoluzioni.

Di tali attuazioni 18sono state trasmesse dal Ministero della difesa, 10 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 8 dal Ministero dell'interno, 2 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed 1 dal Ministro per le pari opportunità.

Si riscontra pertanto un decremento nel numero delle attuazioni: 39 a fronte delle 56 del mese di marzo.



Sul piano del numero complessivo delle attuazioni trasmesse rispetto al totale degli atti segnalati a ciascun Dicastero, dall’inizio della legislatura ad oggi, nel mese di aprile si registra quale amministrazione maggiormente adempiente il Ministero della difesa, con 143 atti attuati su 156(con una percentuale di attuazione del 92%). Seguono il Ministero degli affari esteri, con 165 atti di indirizzo attuati su 258 segnalati (con una percentuale di attuazione del 64%), il Ministero dell’interno, con 167 atti attuati su 305 (con una percentuale del 55%) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con 213 atti attuati su 444(con una percentuale di attuazione del 48%).



Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 34 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

11 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3778, divenuto legge n. 220 del 2010, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.3778, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 155, di cui finora attuati 37;


7 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3857, divenuto legge n. 217 del 2010 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 3857, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 22, di cui finora attuati 11;


6 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3638, divenuto legge n. 122 del 2010 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le pari opportunità.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.3638, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 342, di cui finora attuati 35;


5 attuazionidanno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 1441-quater-A, 1441-quater-C, 1441-quater-E e 1441-quater-F, divenuti leggen. 183 del 2010, concernente Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti agli Atti Camera 1441-quater-A, 1441-quater-C, 1441-quater-E e 1441-quater-F, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 72, di cui finora attuati 33;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4086, divenuto legge n. 10 del 2011, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4086, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 216, di cui finora attuati 2;


1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1366, divenutolegge n. 125 del 2008, di"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica". Tale atti di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.1366, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 40, di cui finora attuati 23;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2936, divenuto legge n. 191 del 2009, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 2936, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 243, di cui finora attuati 51;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3996, divenuto legge n. 9 del 2011, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia".Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.3996, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 9, di cui finora attuati 1.



Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare, nel periodo 1° - 30 aprile 2011 sono stati così sollecitati 37 ordini del giorno*, dei quali:


30 riferiti alla legge n. 39 del 2011, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri” (Atti Camera 3921-A e 3921-B).

26 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze e 4 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


3 riferiti alla legge n. 47 del 2011, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011” (A.C. 4215).

2 ordini del giorno sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed 1 al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;


2 riferiti alla legge n. 25 del 2011, concernente "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili" (A.C. 3720), inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


2 riferiti alla legge n. 38 del 2011, di “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008” (A.C. 3994), inviati al Ministero degli affari esteri.



Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 5 risoluzioni**:

- PECORELLA, BRATTI, VOLPI, LIBE', RUGGHIA, MONAI, DELLA VEDOVA, MELCHIORRE n. 6/00076, sulla Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (Doc. XXIII, n. 6), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- Giorgio MERLO ed altri n. 7/00512, sui disservizi conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nella regione Piemonte, al Ministero dello sviluppo economico;

- GHIZZONI ed altri n. 8/00116, sulla situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove (VI), al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- Giancarlo GIORGETTI ed altri n. 8/00117, concernente l'assegnazione di una quota dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al Comitato italiano paraolimpico (C.I.P.), al Ministero dell'economia e delle finanze;

- TEMPESTINI ed altri n. 8/00118, sulla tutela delle imprese italiane in Libia e in Tunisia, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dello sviluppo economico.


Sono state inoltre segnalatedal Servizio per il Controllo parlamentare 2 mozioni:

- PESCANTE, GOZI, MAGGIONI, BUTTIGLIONE, RONCHI, RAZZI, PORCINO ed altri n. 1/00567 (Ulteriore nuova formulazione) e TABACCIed altri n. 1/00624 (Testo modificato nel corso della seduta) concernenti iniziative per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle istituzioni dell'Unione europea, al Ministero degli affari esteri.






Note annunciate al 30 aprile 2011
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3857-A/11

Ordine del giorno

Conte Giorgio

Assemblea

6/4/2011

IV

Indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia

9/3857-A/12

Ordine del giorno

Buonfiglio

9/3857-A/15

Ordine del giorno

Favia

9/3857-A/16

Ordine del giorno

Ascierto

9/3857-A/23

Ordine del giorno

Tassone

9/3778-A/17

Ordine del giorno

Rugghia

18/4/2011


Gli ordini del giorno Giorgio Conte ed altri n. 9/3857-A/11, Buonfiglio ed altri n. 9/3857-A/12, Favia ed altri n. 9/3857-A/15, Ascierto n. 9/3857-A/16, Tassone ed altri n. 9/3857-A/23, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, e Rugghia ed altri n. 9/3778-A/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnavano l'esecutivo ad individuare le risorse necessarie al fine di includere tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, le indennità operative e pensionabili connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e il Ministero della difesa, per quanto di competenza, hanno attivamente operato per dare attuazione all'impegno posto con l'O.d.G. indicato in oggetto, al fine di consentire concretamente il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di contrasto del crimine fissati dall'esecutivo e valorizzare concretamente, anche sul piano economico, la specificità del comparto riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n.183 del 2010.

Con riguardo al c.d. blocco della massa salariale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, deve rilevarsi come la formulazione generale e sintetica di tale norma, sin dall'inizio, abbia effettivamente posto problemi interpretativi per il comparto sicurezza e difesa, in quanto contraddistinto da istituti propri, esclusivi e differenziati, sia per la retribuzione fissa, sia accessoria, quali l'assegno funzionale, l'incremento parametrale per truppa/agenti, sergenti/brigadieri/sovrintendenti e marescialli/ispettori, l'omogeneizzazione dirigenziale dei direttivi militari e civili, oltre alle indennità operative e pensionabili, ai trattamenti di missione e di trasferimento, ai compensi per lavoro straordinario e da ultimo alle stesse misure perequative degli effetti dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n.78 del 2010 da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis dei medesimo decreto-legge.

Ciò stante, il Ministero della difesa, d'intesa con tutti gli altri Ministeri competenti per il comparto difesa e sicurezza (costituito dalle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e dalle Forze armate) e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'attività volta alla predisposizione del decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, non si è limitato a individuare misure perequative degli effetti dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge, ma ha anche ricercato strumenti idonei a consentire ulteriori perequazioni a favore del comparto proprio con riferimento agli effetti del citato articolo 9, comma 1, possibilmente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate dalla contingente situazione economica internazionale, e di quelle concernenti il rispetto dei principi di equità generale nell'ambito del pubblico impiego.

Ciò al fine di assicurare la piena funzionalità dello strumento militare e valorizzare concretamente, anche sul piano economico, la specificità del comparto riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. A seguito di tali approfondimenti, e in particolare di quelli effettuati dagli organi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, è emersa la necessità di un intervento legislativo per poter escludere alcune peculiari voci retributive del personale del comparto sicurezza e difesa dal blocco della massa salariale di cui al citato articolo 9, comma 1, che recasse la copertura finanziaria corrispondente alla quantificazione pro-quota dei risparmi a suo tempo individuati nella relazione tecnica al decreto-legge di manovra.

Il Governo ha, pertanto, adottato il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corponazionale dei vigili del fuoco", con il quale è stata disposta l'integrazione di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, del fondo di cui al citato articolo 8, comma 11-bis. Si renderà, quindi, possibile adottare, per l'anno 2011, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, non solo, complete misure perequative degli effetti di cui all'articolo 9, comma 21, ma anche escludendo dal blocco della massa salariale le citate voci retributive e in particolare quelle costituite dall'assegno di funzione e dall'incremento parametrale, collegate all'anzianità (per agenti/truppa, sovrintendenti/sergenti/brigadieri e ispettori/marescialli), e dall'omogeneizzazione dirigenziale (da capitano a tenente colonnello e direttivi civili delle Forze di polizia)”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3638/320

Ordine del giorno

Casini

Assemblea

18/4/2011

IV

Definizione e finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco


L'ordine del giorno Casini ed altri n. 9/3638/320, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di acquisire sulla bozza del decreto del Presidente del Consiglio concernente le misure perequative e la distribuzione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) il parere delle organizzazioni sindacali e dei comitati di rappresentanza militare del personale del comparto sicurezza e difesa, anche mediante l'istituzione di appositi tavoli di confronto, nonché di formulare un'interpretazione autentica delle disposizioni sopra richiamate attestante formalmente che non si produrranno tagli sui compensi accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, assegno di funzione ed indennità pensionabili.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo e il Ministero della difesa, per quanto di competenza, hanno attivamente operato per dare attuazione agli impegni posti con 1'O.d.G. indicato in oggetto.

In relazione, al primo impegno assunto con 1'O.d.G. in oggetto, si evidenzia che gli organi della rappresentanza militare sono stati puntualmente informati delle attività poste in essere dal Dicastero, d'intesa con tutti gli altri Ministeri competenti per il comparto difesa e sicurezza (costituito dalle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e dalle Forze armate) e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122, concernente le misure perequative degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge. Tale attività informativa è stata assicurata anche in occasione della predisposizione del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante “Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” attraverso un apposito incontro svoltosi a Palazzo Chigi il 23 marzo u.s. tra i rappresentanti del Governo, i sindacati del comparto sicurezza e i COCER.

Con riferimento alla problematica della interpretazione delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, si fa presente che all'esito di attenti approfondimenti tecnici a cura degli organi deputati del Ministero dell'economia e delle finanze, è emersa la necessità, specie con riguardo alle voci retributive costituenti il trattamento economico fondamentale del personale del comparto sicurezza e difesa, da escludere dal blocco della massa salariale, di un intervento legislativo che recasse la copertura finanziaria corrispondente alla quantificazione pro-quota dei risparmi a suo tempo individuati nella relazione tecnica al decreto-legge di manovra. Il Governo ha, pertanto, adottato il citato decreto-legge n. 27 del 2010, con il quale è stata disposta l'integrazione di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, del fondo di cui al citato articolo 8, comma 11-bis. Ciò al fine di valorizzare concretamente, anche sul piano economico, la specificità del comparto, riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n.183 del 2010, possibilmente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione della attuale situazione congiunturale e nel rispetto dei principi di equità generale nell'ambito del pubblico impiego. Si renderà, così, possibile adottare, per l'anno 2011, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3638/134

Ordine del giorno

Letta

Assemblea

18/4/2011

IV

Introduzione di interventi perequativi a favore del personale del comparto sicurezza e difesa


L'ordine del giorno Letta ed altri n. 9/3638/134, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di riconoscere al personale militare anche sul piano economico i trattamenti derivanti da promozioni, assunzioni di funzioni diverse, prolungata attività di servizio svolto senza demerito e variazioni di stato giuridico anche attraverso le misure perequative previste dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), al fine di garantire che gli interventi perequativi abbiano effetti totalmente compensativi nei confronti del personale di ogni grado, ruolo e categoria; a ripartire le risorse destinate a tali perequazioni tra il personale dei corpi interessati in sede di concertazione e contrattazione con i rappresentanti sindacali e i COCER.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e il Ministero della difesa, per quanto di competenza, hanno attivamente operato per dare attuazione agli impegni posti con 1'O.d.G. indicato in oggetto.

Infatti, il Ministero della difesa, d'intesa con tutti gli altri Ministeri competenti per il comparto difesa e sicurezza (costituito dalle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e dalle Forze armate) e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha posto in essere, sin dall'entrata in vigore della citata legge di conversione, tutte le azioni necessarie ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis dello stesso decreto-legge, con il fermo intendimento di garantire la completa perequazione degli effetti derivanti dal blocco degli adeguamenti automatici dei dirigenti non contrattualizzati, della progressione economica per classi e scatti, nonché degli effetti economici delle promozioni.

Nella medesima sede sono state valutate tutte le opzioni possibili per introdurre strumenti idonei a consentire ulteriori perequazioni a favore del comparto con riferimento agli effetti dell'articolo 9, comma 1, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, possibilmente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate dalla contingente situazione economica internazionale, e di quelle concernenti il rispetto dei principi di equità generale nell'ambito del pubblico impiego. Ciò al fine di assicurare la piena funzionalità dello strumento militare e valorizzare concretamente, anche sul piano economico, la specificità del comparto riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n.183 del 2010. A seguito di tali valutazioni e in particolare degli ulteriori approfondimenti effettuati dagli organi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, è emersa la necessità di un intervento legislativo per poter per escludere alcune peculiari voci retributive del personale del comparto sicurezza e difesa dal blocco della massa salariale di cui al citato articolo 9, comma l, che recasse la copertura finanziaria corrispondente alla quantificazione pro-quota dei risparmi a suo tempo individuati nella relazione tecnica al decreto-legge di manovra. Il Governo ha, pertanto, adottato il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", con il quale è stata disposta l'integrazione di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, del fondo di cui al citato articolo 8, comma 11-bis. Si renderà, così, possibile adottare, per l'anno 2011, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, non solo, complete misure perequative degli effetti di cui all'articolo 9, comma 21, ma anche escludendo dal blocco della massa salariale le citate voci retributive e in particolare quelle costituite dall'assegno di funzione e dall'incremento parametrale, collegate all'anzianità (per agenti/truppa, sovrintendenti/sergenti/brigadieri e ispettori/marescialli), e dall'omogeneizzazione dirigenziale (da capitano a tenente colonnello e direttivi civili delle Forze di polizia).

In relazione all'ultimo impegno assunto con 1'O.d.G. in oggetto, si evidenzia che dell'attività posta in essere dal Ministero della difesa sono state preventivamente coinvolte e informate e lo saranno anche in futuro, per gli ulteriori sviluppi, i competenti organi della rappresentanza militare. In particolare, tale attività informativa è stata assicurata anche in occasione della predisposizione del citato decreto-legge n. 27 del 2011, attraverso un apposito incontro svoltosi a Palazzo Chigi il 23 marzo u.s. tra i rappresentanti del Governo, i sindacati del comparto sicurezza e i COCER”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3638/284

Ordine del giorno

Minniti

Assemblea

18/4/2011

IV

Effetti del blocco del trattamento economico complessivo sulla verifica dell'efficienza del servizio prestato dal personale del ministero della difesa


L'ordine del giorno Minniti n. 9/3638/284, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, impegnava l'esecutivo a verificare l'impatto della normativa introdotta con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) rispetto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e sull'efficienza del servizio prestato dal personale del Ministero della difesa ed a riferirne alle competenti Commissioni parlamentari entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 78.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo e il Ministero della difesa, per quanto di competenza, hanno attivamente operato per dare attuazione all'impegno posto con 1'O.d.G. indicato in oggetto.

In particolare, con riguardo agli effetti del blocco della massa salariale individuale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui meccanismi di incentivazione del pubblico impiego, si rileva come in sede di conversione del citato decreto-legge siano state introdotte modifiche volte a escludere dall'applicazione della norma gli eventi straordinari della dinamica salariale, tra i quali potrebbero essere ricompresi, in sede applicativa, anche quegli emolumenti accessori di carattere premiale previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. In tale senso, l'Amministrazione della difesa porrà in essere la necessaria attività di monitoraggio al fine di verificare se e in che misura le limitazioni poste dal citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 possano avere effetti sul sistema incentivante delineato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, con riferimento al personale del Ministero della difesa, anche ai fini dell'eventuale informativa alle competenti Commissioni parlamentari".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3996-A/8

Ordine del giorno

Cirielli

Assemblea

27/4/2011

IV

Iniziative volte al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale militare italiano che abbia contratto infermità o patologie tumorali a causa delle particolari condizioni ambientali od operative


L'ordine del giorno Cirielli ed altri n. 9/3996-A/8, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 gennaio 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa affinché le modifiche degli articoli 603 e 1907 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 288 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2011) siano interpretate ed applicate nel senso del riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, ivi compresa l'esposizione all'uranio impoverito e alle nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e, in particolare, per la parte di competenza, il Ministro della difesa hanno attivamente operato, fin dall'inizio della Legislatura, per assicurare un adeguato sostegno al personale civile e militare che ha contratto gravi patologie in relazione a specifiche e peculiari condizioni di rischio nello svolgimento del servizio.

In particolare, per quanto concerne le patologie derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano particelle di minerali pesanti, in attuazione dell'impegno assunto con 1'O.d.G. in oggetto, come affermato dal Sottosegretario di Stato alla Difesa On.le Giuseppe COSSIGA, nel corso dell'audizione del 9 febbraio 2011 u.s. presso la Commissione parlamentare di inchiesta sull'esposizione a possibili fattori patogeni, "il Governo procederà tempestivamente al varo delle conseguenti modifiche regolamentari, coerentemente con l'indicazione di snellimento dei procedimenti provenienti dal legislatore ".

In questo quadro, a seguito delle modifiche degli articoli 603 e 1907 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, intese a rendere più agevole la prova del nesso di causalità, introdotte dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, le competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo la linea più volte ribadita dal Ministro ispirata al principio del maggior favore possibile per le vittime e per le loro famiglie, hanno già messo a punto le conseguenti modifiche regolamentari proposte nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica di integrazione e modificazione del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, già avviato alla concertazione interministeriale e di prossima presentazione, per l'esame preliminare, al Consiglio dei Ministri, in modo che i discendenti procedimenti amministrativi possano essere tempestivamente condotti a conclusione con l'attesa attribuzione dei benefici previsti per le vittime e i loro familiari.

In particolare, nello schema normativo proposto, nel pieno rispetto dell'impegno assunto con l'O.d.G. in esame, si prevede che venga concessa l'elargizione quando le infermità siano state contratte a causa delle particolari condizioni ambientali od operative, ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettiliall'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1441-quater-F/9

Ordine del giorno

Lo Presti

Assemblea

27/4/2011

IV

Introduzione di modifiche al codice dell'ordinamento militare


L'ordine del giorno Lo Presti ed altri n. 9/1441-quater-F/9, accolto dal Governo nella seduta

dell'Assemblea del 19 ottobre 2010, impegnava l'esecutivo ad operare, in sede di corretta interpretazione ed applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 183 del 2010, in particolare dall'articolo 27, nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle corrispondenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 66 del 2010 ed ormai entrate in vigore; a procedere, in tempi rapidi, ad una riformulazione delle disposizioni codicistiche - attualmente modificate solo in modo indiretto - anche avvalendosi della podestà legislativa delegata di tipo correttivo conferito dalla norma di delega.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo e il Ministro della difesa, in particolare, hanno dato piena attuazione agli impegni di cui all'O.d.G. in oggetto. Infatti, già in data 30 novembre 2010, è stato adottato il decreto del Ministro della difesa, recante "Individuazione del contingente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Anna dei carabinieri da escludere dal computo delle eccedenze di cui all'articolo 906 del codice dell'ordinamento militare per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Allo stesso modo, sono state impartite direttive affinché le disposizioni di cui al comma 5, lettera a), della citata legge n. 183 del 2010, concernenti il sistema di avanzamento dei capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei Carabinieri al grado di maggiore, trovino applicazione già per l'avanzamento dei capitani inclusi in aliquota per l'anno 2010.

In ogni caso, le necessarie modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", sono state già inserite nel decreto legislativo di integrazione e modificazione del citato Codice, in corso di concertazione interministeriale”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto


8/00111

Risoluzione conclusiva


Rugghia

Commissione

27/4/2011

IV

Esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia

8/00112

Risoluzione conclusiva

Cirielli


Le risoluzioni conclusive Rugghia ed altri n. 8/00111 e Cirielli ed altri n. 8/00112, approvate dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 16 febbraio 2011, impegnavano l'esecutivo a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate italiane alla Resistenza e alla lotta di Liberazione concordando, sentito il Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, istituito con il DPCM del 24 aprile 2007, con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia da svolgere con la partecipazione delle istituzioni locali e le popolazioni nei luoghi che videro protagonisti della lotta di Liberazione anche reparti delle Forze armate italiane.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo e, in particolare, per la parte di competenza, il Ministro della difesa hanno attivamente operato e così faranno per il futuro per la valorizzazione, nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, del fondamentale contributo apportato dalle Forze armate anche nel processo di liberazione del nostro Paese dall'occupazione delle truppe naziste, con il fine, altresì, di rendere un doveroso tributo di riconoscenza a tutti coloro, militari e civili, che perirono nel perseguire l'ideale di un'Italia unita, libera e democratica.

In tale quadro, con il coordinamento del Comitato Interministeriale per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è assicurato da parte del Dicastero il sostegno e il coinvolgimento nelle attività celebrative dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, in linea con quanto affermato dal Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Giuseppe COSSIGA, nel corso della seduta del 15 febbraio u.s., presso la IV Commissione difesa della Camera dei Deputati".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3638/300

Ordine del giorno

Turco Maurizio

Assemblea

27/4/2011

IV

Definizione e finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco


L'ordine del giorno Maurizio Turco ed altri n. 9/3638/300, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, impegnava l'esecutivo: a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte all'interpretazione degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010; a procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle progressioni economiche e delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia; a sostenere il processo di reclutamento; a valutare ogni possibile soluzione per attuare una sospensione, almeno fino al 1° gennaio 2014, del Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U e, conseguentemente, a valutare la possibile attuazione di una riduzione dei velivoli programmati per l'acquisizione, al fine di reperire le indispensabili risorse economiche necessarie a garantire ai comparti sicurezza e difesa la piena operatività per il raggiungimento dei fini istituzionali.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e il Ministero della difesa, per quanto di competenza, hanno attivamente operato per dare attuazione agli impegni posti con l'O.d.G. indicato in oggetto, al fine di consentire concretamente il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di contrasto del crimine fissati dall'esecutivo e valorizzare concretamente, anche sul piano economico, la specificità del comparto riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010.

Con riguardo al c.d. blocco della massa salariale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, deve rilevarsi come la formulazione generale e sintetica di tale norma, sin dall'inizio, abbia effettivamente posto problemi interpretativi per il comparto sicurezza e difesa, in quanto contraddistinto da istituti propri, esclusivi e differenziati, sia per la retribuzione fissa, sia accessoria, quali l'assegno funzionale, l'incremento parametrale per truppa/agenti, sergenti/brigadieri/sovrintendenti e marescialli/ispettori, l'omogeneizzazione dirigenziale dei direttivi militari e civili, oltre, evidentemente, alle indennità operative e pensionabili, ai trattamenti di missione e di trasferimento, ai compensi per lavoro straordinario e da ultimo alle stesse misure perequative degli effetti dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n.78 del 2010 da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis del medesimo decreto-legge.

Ciò stante, il Ministero della difesa, d'intesa con tutti gli altri Ministeri competenti per il comparto difesa e sicurezza (costituito dalle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e dalle Forze armate) e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'attività volta alla predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, non si è limitato a individuare misure perequative degli effetti dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge, ma ha anche ricercato strumenti idonei a consentire ulteriori perequazioni a favore del comparto proprio con riferimento agli effetti del citato articolo 9, comma 1, possibilmente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate dalla contingente situazione economica internazionale, e di quelle concernenti il rispetto dei principi di equità generale nell'ambito del pubblico impiego. Ciò al fine di assicurare la piena funzionalità dello strumento militare e valorizzare concretamente, anche sul piano economico, la specificità del comparto riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. A seguito di tali approfondimenti, e in particolare di quelli effettuati dagli organi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, è emersa la necessità di un intervento legislativo per poter escludere alcune peculiari voci retributive del personale del comparto sicurezza e difesa dal blocco della massa salariale di cui al citato articolo 9, comma 1, che recasse la copertura finanziaria corrispondente alla quantificazione pro-quota dei risparmi a suo tempo individuati nella relazione tecnica al decreto-legge di manovra.

Il Governo ha, pertanto, adottato il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", con il quale è stata disposta l'integrazione di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, del fondo di cui al citato articolo 8, comma 11-bis. Si renderà, così, possibile adottare, per l'anno 2011, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, non solo, complete misure perequative degli effetti di cui all'articolo 9, comma 21, ma anche escludendo dal blocco della massa salariale le citate voci retributive e in particolare quelle costituite dall'assegno di funzione e dall'incremento parametrale, collegate all'anzianità (per agenti/truppa, sovrintendenti/sergenti/brigadieri e ispettori/marescialli), e dall'omogeneizzazione dirigenziale (da capitano a tenente colonnello e direttivi civili delle Forze di polizia).

In tale quadro, si evidenzia che dell'attività posta in essere dal Ministero della difesa sono state preventivamente coinvolti e informati e lo saranno anche in futuro, per gli ulteriori sviluppi, i competenti organi della rappresentanza militare. Tale attività informativa è stata assicurata anche in occasione della predisposizione del citato decreto-legge n. 27 del 2011 attraverso un apposito incontro svoltosi a Palazzo Chigi il 23 marzo u.s. tra rappresentanti del Governo, dei sindacati del comparto sicurezza e del COCER.

Con riguardo all'impegno concernente il riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, si rileva che si tratta di una problematica da tempo all'attenzione delle forze politiche e dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Infatti, il disegno di legge delega approvato da una delle due Assemblee parlamentari nella XIV Legislatura, durante la XV non ha potuto essere finalizzato, evidentemente per il mancato reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Ciò premesso, va sottolineato come oggi il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno, ben consapevoli dell'importanza che la questione riveste per il comparto sicurezza e difesa, hanno dichiarato il loro intendimento, nel Consiglio dei Ministri del 23 marzo u.s., di procedere quanto prima alla predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino dei ruoli e delle carriere del medesimo comparto.

Il processo di reclutamento è uno dei settori fondamentali a cui il Dicastero dedica estrema attenzione e notevole impegno, nell'ottica di garantire, in modo equilibrato e organico, l'alimentazione dei vari ruoli, impedendone l'invecchiamento e consentendo così la necessaria continuità nell'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate. E' per questo che è nelle priorità di questo Governo quella di pervenire ad un ottimale bilanciamento della configurazione organica che, come noto, presenta, rispetto al modello a suo tempo programmato, esuberi nelle categorie degli ufficiali e, sensibili dei sottufficiali, a fronte di significative carenze nelle fasce dei graduati. Analogamente, al fine di mantenere un'osmosi virtuosa tra area operativa e formazione, essenziale per una corretta crescita professionale delle nuove generazioni, si sottolinea il costante adeguamento dell'iter addestrativo, concepito per meglio aderire alle necessità di un esercito professionale.

Quanto alla predisposizione di un piano degli investimenti per la Difesa selettivo e funzionale, si è provveduto, come si è avuto già modo di riferire, a interrompere la partecipazione del nostro Paese al programma di acquisizione di un velivolo da trasporto strategico, che comportava per l'Italia un onere di circa 600 milioni di euro (la decisione è maturata a seguito dell'analisi delle effettive capacità di trasporto aereo già disponibili e in considerazione della possibilità di ricorrere, caso per caso, al noleggio di vettori commerciali o alleati); non dare seguito alla partecipazione alla fase iniziale di collaudo dei velivoli JSF, con un risparmio calcolabile in circa 350 milioni di euro, al fine di re-indirizzare tali risorse verso altri programmi prioritari; differire l'acquisizione di un velivolo di sorveglianza elettronica, del valore di circa 300 milioni di euro; ridurre il numero dei velivoli EUROFIGHTER, passati da 121 a 96, con un risparmio quantificabile in circa 2 miliardi di euro; procrastinare la decisione relativa all'acquisizione delle ultime quattro fregate di nuova generazione, decisione che avrebbe comportato una previsione di spesa di circa 2 miliardi di euro. Di contro, sono stati approvati i programmi volti a soddisfare le esigenze scaturite dall'attività svolta nei teatri operativi, tra i quali: l'acquisizione degli elicotteri da trasporto CH-47F, pur ridimensionandone il programma, cioè destinandone alla cessione gli ultimi 4 esemplari, per un valore complessivo di 400 milioni di euro, alla cessione; la capacità di "ricostruzione orizzontale" del Genio militare, cioè la capacità di realizzare strade, edifici, apprestamenti difensivi e quant'altro necessario per assicurare la piena operatività delle basi fuori area; l'implementazione di ambulanze protette, di torrette a controllo remoto e di ralle protette, installate a bordo dei veicoli LINCE, per incrementare ulteriormente la protezione; la dotazione di velivoli a pilotaggio remoto, per la sorveglianza di aree ad elevata minaccia; l'implementazione delle dotazioni necessarie a contrastare e difendersi dagli ordigni esplosivi improvvisati".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

6/00071

Risoluzione

Cicchitto

Assemblea

27/4/2011


IV

Comunicazioni del Governo sulla crisi libica

6/00072

Risoluzione

Franceschini

7/00520

Risoluzione

Nirenstein

Commissioni riunite

III e IV

Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1973 del 17 marzo 2011


La risoluzione Nirenstein ed altri n. 7/00520, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) nella seduta del 18 marzo 2011, e le risoluzioni Cicchitto ed altri n. 6/00071 e Franceschini ed altri n. 6/00072, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 marzo 2011, impegnavano l'esecutivo ad adottare una pluralità di iniziative finalizzate ad affrontare la crisi in atto in Libia, assicurando la protezione delle popolazioni nello scrupoloso rispetto della risoluzione n. 1973, nonché a tenere costantemente informato il Parlamento.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e, in particolare, per la parte di competenza, il Ministro della difesa hanno dato piena attuazione agli impegni posti con la risoluzione in oggetto, nel pieno rispetto delle determinazioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite con la risoluzione n. 1973 del 17 marzo u.s.

In particolare, si evidenzia che il Consiglio dei Ministri, in data 18 marzo u.s., convocato in via d'urgenza per esaminare e discutere la questione libica, ha aderito tempestivamente alla citata risoluzione, garantendo, in assoluta conformità alla stessa, sostegno umanitario e protezione alla popolazione civile.

Il Governo ha adottato, fin dall'inizio della crisi libica, ogni utile iniziativa per assicurare l'attiva partecipazione del nostro Paese alla piena attuazione della citata risoluzione. Infatti, il Governo italiano è stato il primo a effettuare missioni di solidarietà, di aiuto e di evacuazione, come sottolineato dal Ministro della difesa, On.le Ignazio LA RUSSA, in data 24 marzo u.s. di fronte all'Assemblea della Camera dei Deputati, "il nostro Paese, prima ancora della risoluzione dell'ONU, è stato il più impegnato nell'evacuazione di cittadini stranieri e di cittadini italiani ....fornendo assistenza sanitaria".

In tale quadro, gli impegni presi e gli assetti finora forniti dal Governo hanno conferito un ruolo primario alla partecipazione italiana alla missione in questione, motivo per il quale il punto di vista nazionale, derivante dalla profonda vicinanza geografica, storico-culturale ed economica del nostro Paese alla Libia, è stato assolutamente autorevole e decisivo non solo nelle riunioni svoltesi a Bruxelles, ma anche presso gli altri consessi internazionali. Al riguardo si evidenzia come la mediazione operata in ambito internazionale dal Governo, anche con l'intento di limitare le conseguenze negative per i nostri interessi nazionali, ha consentito di giungere in tempi rapidi alla decisione assunta dal Consiglio atlantico di affidare alla NATO il comando delle operazioni necessarie a imporre e mantenere la no-fly zone sulla Libia e ad assegnare all'Italia il comando della componente marittima che deve garantire il controllo dell'embargo sulle armi.

In particolare, nell'acquisire da parte del Governo italiano una posizione di maggior autorevolezza si è rivelata determinante la scelta di rendere disponibili le basi di Amendola, Gioia del Colle, Sigonella, Aviano, Trapani, Decimomannu e Pantelleria, che rappresentano un assetto indispensabile per rendere operative le determinazioni assunte con la citata risoluzione n. 1973.

L'attiva partecipazione del nostro Paese alla missione in Libia consente, altresì, al Governo di trattare con la stessa autorevolezza con i partners europei per condividere l'onere della gestione degli sbarchi di immigrati. In questo ambito assume particolare rilevanza l'impegno di sorveglianza marittima di fronte alle coste libiche, che vede attualmente impegnato un gruppo navale guidato dalla portaerei Garibaldi e composto dall'incrociatore Doria, dalla fregata Euro e dal pattugliatore Spica*.

Il Governo, ben consapevole dell'importanza della condivisione delle decisioni adottate sulla crisi libica, ha puntualmente e costantemente informato il Parlamento e così intende fare per il futuro”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4086/4

Ordine del giorno

Farina Coscioni

Assemblea

28/4/2011

IV

Iniziative normative volte alla reintroduzione della disciplina delle attività di bonifica da ordigni esplosivi e da residuati bellici rinvenibili sul territorio nazionale


L'ordine del giorno Farina Coscioni ed altri n. 9/4086/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di emanare nel più breve tempo consentito un provvedimento finalizzato a sopprimere l'articolo 2268, comma 1, numero 258, del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che a sua volta ha soppresso il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, unica fonte normativa di rango legislativo esistente nel settore delle attività di bonifica degli ordigni e dei residuati bellici rinvenibili sull'intero territorio nazionale.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministro della difesa ha dato piena attuazione all'impegno posto con 1'O.d.G. in oggetto, proponendo, nello schema di decreto legislativo correttivo del Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, una specifica disposizione che, all'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reintroduce, aggiornandola, la disciplina della bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici.

Il citato provvedimento, già inviato al previsto concerto interministeriale, sarà presto presentato all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso, giova, comunque, sottolineare che l'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, di cui all'articolo 2268, comma 1, n. 258, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, non ha determinato alcun vuoto normativo. Infatti, ai sensi dell'articolo 2186, comma 2, del citato decreto legislativo, permane la piena validità intrinseca delle direttive amministrative e delle istruzioni tecniche impartite dalla Direzione generale dei lavori e del demanio e dai competenti Uffici periferici del Dicastero, in quanto le medesime, non essendo in contrasto e dunque compatibili con le disposizioni recate dal medesimo Codice, costituiscono in ogni caso discendenti fonti positive di diritto, nelle more del riordino in atto della materia sul piano normativo primario.

Va, peraltro, considerato al riguardo che l'attività di bonifica in argomento, in quanto direttamente correlata ad un costante interesse pubblico alla sicurezza collettiva, costituisce un'esigenza oggettiva giuridicamente indefettibile nei profili sostanziali, che impone obblighi di provvedere tanto alle istituzioni pubbliche competenti quanto ai soggetti privati eventualmente interessati, in capo ai quali potrebbero profilarsi responsabilità, in conseguenza di omissioni di intervento ovvero di non osservanza di prescrizioni specifiche e della generale comune diligenza, in caso di eventi dannosi.

Si rileva, altresì, che, nella fattispecie, si tratta di procedure consolidatesi nell'arco di diversi decenni, sperimentate come sicuramente idonee a soddisfare in maniera tuttora adeguata il richiamato interesse pubblico.

Per quanto sopra, non sono venute meno, da una parte, le competenze del Ministero della difesa nel settore della distruzione degli ordigni ed esplosivi in genere, sancite, peraltro, a carattere generale anche dal Codice dell'ordinamento militare all'articolo 22, concernente attività di settore, e all'articolo 92, comma 2, lettera b), laddove è prescritto che le Forze armate forniscono un contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana, e lettera d), dove è previsto che le Forze armate possano pianificare e svolgere corsi e attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare, nonché, dall'altra, l'esigenza che i soggetti terzi interessati si attengano alle prescrizioni dei competenti uffici dell'Amministrazione della difesa, in materia di lavori di ricerca, ritrovamento e bonifica degli ordigni, nonché di formazione del personale e attività di sorveglianza e controllo.

Conseguentemente la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate, è intervenuta in tal senso, chiarendo quanto sopra ai propri organi esecutivi, deputati alle specifiche attività, che perciò hanno continuato ad essere svolte, senza venir meno in alcun caso”.






Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 aprile 2011)

156

Note di attuazione pervenute

143

Percentuale

di attuazione

92%



Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/9

Ordine del giorno

Nizzi

Assemblea

11/4/2011

I

Regolamentazione del fenomeno dell'immigrazione


L'ordine del giorno Nizzi ed altri n. 9/3778-A/9,accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di estendere le procedure di regolarizzazione già previste per colf e badanti dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai settori dell'economia italiana in cui vi sia un'alta incidenza di manodopera irregolare nonché a quelli nei quali la domanda di manodopera di lavoratori extracomunitari sia particolarmente richiesta dalle imprese, comunque con particolare attenzione ai settori economici dell'edilizia, agricoltura, terziario, pubblici esercizi e assistenza familiare; ad operare affinché siano effettivamente rispettati i termini previsti dalle leggi vigenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno; ad adottare misure adeguate a favore di quei lavoratori immigrati colpiti da situazioni di crisi e per i quali i soli sei mesi entro cui trovare un'occupazione regolare dopo la perdita dei posto di lavoro precedente possono essere insufficienti, mettendo così a rischio una loro regolare permanenza nel nostro Paese.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato, si riassumono brevemente le considerazioni svolte in precedenza con riguardo all'attuazione di altri analoghi atti parlamentari.

a) l'estensione del procedimento di emersione degli irregolari, previsto dall'articolo 1-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, per "colf" e "badanti", potrà essere conseguito solo attraverso una specifica disposizione di legge, la cui iniziativa sembra ricadere nell'ambito delle attribuzioni della componente ministeriale del welfare.

L'eventuale introduzione di siffatte misure deve essere, tuttavia, necessariamente accompagnata da una attenta e approfondita riflessione che coinvolga altresì i connessi profili di ordine e sicurezza pubblica.

L'ammissione alle procedure in argomento degli addetti al lavoro domestico e all'assistenza familiare, infatti, è risultata, sotto questo aspetto, piuttosto agevole, atteso che, storicamente, in questi settori, a differenza di altri, si riscontrano scarsi fenomeni di penetrazione criminale.

b) A1 fine accelerare le procedure di rilascio dei titoli di soggiorno, è stata assunta ogni possibile iniziativa, atta a snellire e semplificare i relativi procedimenti, mettendo altresì a regime i sistemi informatici in dotazione e adottando nuove metodologie di lavoro.

Significativi risultati, infatti, sono stati registrati negli ultimi anni, grazie all'implementazione delle dotazioni strumentali in uso agli Uffici Immigrazione, all'introduzione di nuove forme di trattazione delle pratiche e all'ausilio del personale facente parte dell'unità di intervento rapido, inviato in missione sul posto, che hanno consentito di ridurre i termini per il rilascio del titolo di soggiorno a 30/40 giorni, salvo casi particolari per i quali si rendono necessari accertamenti oppure integrazioni della documentazione prodotta.

In concreto, i titoli di soggiorno rilasciati sono stati: 368.339, nel 2007; 907.629, nel 2008; 1.203.893, nel 2009 e 1.227.253, nel 2010. Negli stessi anni, i dinieghi sono stati, rispettivamente: 2.173; 3.084; 3.801 e 3.848.

Dal punto di vista dei tempi medi di produzione, invece, sono stati necessari: 303 giorni, nel 2007; 271 giorni, nel 2008; 101 giorni, nel 2009, fino all'adozione della nuova modalità di trattazione con la convocazione degli interessati allo sportello postale, e 45 dopo; ancora 45 giorni, nel 2010.

Peraltro, gli ulteriori oneri lavorativi derivanti dalle richiamate procedure di emersione, nel decorso anno 2010, hanno reso l'attività di alcune questure particolarmente gravosa, rendendo necessaria l'assunzione di specifiche iniziative finalizzate al recupero di standard di produttività più elevati.

Sono, infine, in corso di elaborazione ulteriori interventi tecnici ai sistemi informatici in uso, che consentiranno di velocizzare maggiormente l'iter procedurale di emissione dei titoli.

c) A norma del vigente comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore (né dei propri familiari legalmente soggiornanti), che, invece, può essere iscritto nelle liste di collocamento, per il periodo di residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

In tal caso, se necessario, la questura territorialmente competente provvede al rinnovo del titolo di soggiorno con la motivazione "lavoro subordinato - attesa occupazione".

Peraltro, in relazione alla difficile fase economica e finanziaria ed alle inevitabili ricadute occupazionali, con il disegno di legge di iniziativa governativa recante "Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (A.S. n. 2494), attualmente all'esame del Parlamento, è stata proposta la modifica della norma sopra richiamata nel senso di computare il predetto periodo semestrale di validità al netto dell'intera durata delle prestazioni pubbliche di sostegno al reddito per disoccupazione".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/10

Ordine del giorno

Barani

Assemblea

11/4/2011

I

Regolamentazione del fenomeno dell'immigrazione


L'ordine del giorno Barani ed altri n. 9/3778-A/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo ad operare affinché siano effettivamente rispettati i termini previsti dalle leggi vigenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno; ad adottare misure adeguate a favore dei lavoratori immigrati colpiti da situazioni di crisi e per i quali i soli sei mesi entro cui trovare un'occupazione regolare dopo la perdita del posto di lavoro precedente possono essere insufficienti, mettendo così a rischio una loro regolare permanenza nel nostro Paese; a valutare l'opportunità di estendere le procedure di regolarizzazione già previste per colf e badanti dal decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, anche a quei settori dell'economia italiana in cui vi sia un'alta incidenza di manodopera irregolare nonché a quei settori ove la domanda di manodopera di lavoratori extracomunitari sia particolarmente richiesta dalle imprese.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'abbattimento dei tempi di produzione e consegna dei titoli di soggiorno costituisce uno degli impegni primari di questo Ministero, che, al fine di snellire e semplificare i relativi procedimenti, tra 1'altro, si è adoperato per mettere a regime i sistemi informatici utilizzati, adottando, altresì, nuove metodologie di lavoro.

Significativi risultati, infatti, sono stati registrati negli ultimi anni, grazie all'implementazione delle dotazioni strumentali in uso agli Uffici Immigrazione, all'introduzione di nuove forme di trattazione delle pratiche e all'ausilio del personale facente parte dell'unità di intervento rapido, inviato in missione sul posto, che hanno consentito di ridurre i termini per il rilascio del titolo di soggiorno a 30/40 giorni, salvo casi particolari per i quali si rendono necessari accertamenti oppure integrazioni della documentazione prodotta.

A1 riguardo, al fine di fornire un quadro più tangibile dei progressi conseguiti, giova precisare che i titoli di soggiorno rilasciati sono stati: 368.339, nel 2007; 907.629, nel 2008; 1.203.893, nel 2009 e 1.227.253, nel 2010. Negli stessi anni, i dinieghi sono stati, rispettivamente: 2.173; 3.084; 3.801 e 3.848.

Per quel che concerne, invece, i tempi medi di produzione dei permessi in argomento, nello stesso periodo, sono stati necessari: 303 giorni, nel 2007; 271 giorni, nel 2008; 101 giorni, nel 2009, con le vecchie procedure, ridotti a 45 dopo l'adozione della nuova modalità di trattazione con la convocazione degli interessati allo sportello postale; ancora 45 giorni, nel 2010.

Peraltro, gli ulteriori oneri lavorativi derivanti dalle procedure di regolarizzazione di "colf' e "badanti" (prevista dall'articolo 1-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102), nel decorso anno, hanno reso l'attività di alcune questure particolarmente gravosa, rendendo necessaria l'assunzione di specifiche iniziative finalizzate al recupero di standard di produttività più elevati.

Infine, sono in fase di elaborazione ulteriori interventi tecnici ai sistemi informatici in uso, che consentiranno di velocizzare maggiormente l'iter procedurale di emissione dei titoli.

Per quel che concerne, invece, la durata del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri che abbiano perduto il posto di lavoro, si rammenta che il vigente comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), stabilisce che la circostanza non costituisce motivo di revoca del permesso né del lavoratore stesso, né dei propri familiari legalmente soggiornanti.

Infatti, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Nei casi descritti, la questura territorialmente competente provvede al rinnovo del titolo di soggiorno con la motivazione "lavoro subordinato - attesa occupazione".

In relazione alla difficile fase economica e finanziaria ed alle inevitabili ricadute occupazionali, peraltro, il disegno di legge di iniziativa governativa recante "Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (A.S. n. 2494), attualmente in corso di esame al Senato della Repubblica, prevede la modifica. della norma sopra richiamata nel senso che il predetto periodo semestrale di validità, sia computato al netto dell'intera durata delle prestazioni pubbliche di sostegno al reddito per disoccupazione.

Quanto infine alla possibilità di estendere il procedimento di emersione degli irregolari, ai sensi del sopra richiamato dall'articolo 1-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ad altri settori dell'economia, peraltro conseguibile solo con una specifica disposizione di legge, la cui iniziativa sembra ricedere nell'ambito delle attribuzioni della componente ministeriale del welfare, come si è già avuto modo di evidenziare in precedenti analoghe occasioni, si rileva che l'eventuale introduzione di siffatte ipotesi di ampliamento deve essere necessariamente accompagnata anche da una attenta e approfondita riflessione che coinvolga altresì i connessi profili di ordine e sicurezza pubblica.

L'ammissione alle procedure in argomento degli addetti al lavoro domestico e all'assistenza familiare, infatti, è risultata, sotto questo aspetto, piuttosto agevole, atteso che, storicamente, in questi settori, a differenza di altri, si riscontrano scarsi fenomeni di penetrazione criminale".

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3857-A/12

Ordine del giorno

Buonfiglio

Assemblea

27/4/2011

I

Indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia


L'ordine del giorno Buonfiglio ed altri n. 9/3857-A/12, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, impegnava l'esecutivo ad individuare le risorse necessarie al fine di includere tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative di cui all'art. 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", dispone, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il congelamento dei trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, che non può superare il trattamento in godimento nel 2010.

In sede di conversione in legge del predetto provvedimento di urgenza, al fine di tenere conto della specificità del Comparto Sicurezza-Difesa è stato introdotto il comma 11-bis all'articolo 8, il quale prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo - con dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 - destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui al richiamato articolo 9, comma 21, del predetto decreto-legge.

Inoltre, più di recente e sempre in ragione della specificità del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 recante "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", la dotazione del citato fondo è stata incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/17

Ordine del giorno

Rugghia

Assemblea

27/4/2011

I

Applicabilità del tetto salariale per il personale del comparto sicurezza e difesa


L'ordine del giorno Rugghia ed altri n. 9/3778-A/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo ad assumere le necessarie iniziative in merito all'applicabilità del cosiddetto tetto salariale, di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) alla peculiare realtà retributiva personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire la corresponsione integrale degli emolumenti connessi con l'impiego e la professionalità, con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione di requisiti di anzianità e di merito ai sensi della normativa vigente; ad integrare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del suddetto decreto-lgge n. 78, con risorse adeguate, utilizzando il primo provvedimento utile allo scopo, e ad operare al fine di riconoscere pienamente al personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco gli effetti economici derivanti dalle promozioni, gli adeguamenti annuali e la progressione economica per classi e scatti.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", dispone, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il congelamento dei trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, che non può superare il trattamento in godimento nel 2010.

In sede di conversione in legge del predetto provvedimento di urgenza, al fine di tenere conto della specificità del Comparto Sicurezza-Difesa è stato introdotto il comma 11-bis all'articolo 8, il quale prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo - con dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 - destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui al richiamato articolo 9, comma 21, del predetto decreto-legge.

Inoltre, più di recente e sempre in ragione della specificità del personale delle Forze di polizia, delleForze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 recante "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", la dotazione del citato fondo è stata incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1366/19

Ordine del giorno

Bordo

Assemblea

27/4/2011

I

Previsione di forme di tutela efficaci per gli stranieri vittime nei luoghi di lavoro di situazioni accertate di violenza o di grave sfruttamento


L'ordine del giorno Bordo n. 9/1366/19, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di prevedere, per gli stranieri in danno dei quali siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei luoghi di lavoro, ad opera di soggetti singoli o associati tra loro, accertate anche a seguito di denuncia effettuata dal diretto interessato o aggravate dalla pratica dell'intermediazione illegale di manodopera, forme di tutela efficaci.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Alla tematica della tutela dei lavoratori dalle forme di collocamento illecito e dalle connesse situazioni di sfruttamento, viene dedicata massima attenzione, anche in relazione agli evidenti interessi della criminalità in quegli ambiti.

L'impiego di manodopera irregolare, che determina il cosiddetto "caporalato", difatti, è un fenomeno radicato sul territorio nazionale, che, nel corso degli anni, si è esteso dal settore agricolo a quelli edile, manifatturiero, della ristorazione e del turismo, da cui scaturiscono rapporti caratterizzati dalla totale inosservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza ed in materia di contribuzione e previdenza.

Dal punto di vista penale, il "caporalato" integra la fattispecie dell'intermediazione abusiva nel collocamento di manodopera (articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), ai danni di prestatori d'opera, prevalentemente, extracomunitari privi di permesso di soggiorno, i quali risultano essere le principali vittime di sodalizi criminali di matrice etnica che, d'intesa con la criminalità organizzata autoctona, organizzano sia la fase dell'ingresso illegale sul territorio nazionale, sia quella dell'impiego nel lavoro "sommerso".

Peraltro, da qualche tempo, gli accordi internazionali contemplano la tratta di esseri umani tra i reati per il cui contrasto le parti si impegnano a sviluppare un'azione di polizia coordinata che potrà ricevere un impulso significativo dall'avvio delle squadre investigative comuni, per le quali sono all'esame del Parlamento alcuni disegni di legge, e dal recepimento e l'attuazione di importanti strumenti di cooperazione di polizia deliberati in sede comunitaria (Decisione del Consiglio UE 2006/960/JHA, Trattato di Prum e Decisioni del Consiglio UE 2008/615/JHA e 2008/616/JHA ad esso relative).

Particolare rilievo, inoltre, assumono gli sviluppi della cooperazione bilaterale con alcuni Paesi di origine e di transito dell'immigrazione clandestina, mentre, nell'ambito delle iniziative multilaterali, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia è stato designato quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano di Azione dell'Unione Europea in materia di tratta degli esseri umani, adottato nel dicembre 2005.

Il 28 aprile 2010, inoltre, è stato sottoscritto il Protocollo di intesa sulle linee guida per il coordinamento delle attività di contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani, con la Direzione Nazionale Antimafia.

Infine, sono in corso di perfezionamento le procedure, per lo scambio telematico delle informazioni relative alla posizione contributiva dei lavoratori stranieri, registrati nelle banche dati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., al fine di verificarne compiutamente le situazioni personali".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2936-A/162

Ordine del giorno

Causi

Assemblea

27/4/2011

I

Finanziamento dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno


L'ordine del giorno Causi ed altri n. 9/2936-A/162, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di disporre il finanziamento dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2009 e ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione dei fondi.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

Ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, al Ministero dell'Interno è attribuita la vigilanza sulle seguenti Associazioni Combattentistiche: l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), l'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED) e l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA).

L'art. 2, comma 250, allegato l, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha disposto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, 113 milioni di curo per il 2011 e 60 milioni di euro per il 2012; per il finanziamento di una serie di interventi, tra cui quelli in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno.

In attuazione di tale disposizione, con il D.P.C.M. del 19 marzo 2010, in relazione alle finalità di cui all'art. 2 della legge n. 92/2006, sono stati assegnati i seguenti stanziamenti: € 2.546.216,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e € 2.864.492,00 per l'anno 2012.

Inoltre, a favore delle medesime associazioni, ai sensi dell'art. 1, commi 40 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è disposto uno stanziamento annuale pari ad € 40.906,00.

I decreti ministeriali di ripartizione dei contributi previsti dalle disposizioni richiamate sono stati esaminati favorevolmente dalle Commissioni parlamentari competenti e sono in via di definizione”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3857-A/5

Ordine del giorno

Bocci

Assemblea

27/4/2011

I

Rinnovo del Patto per la sicurezza urbana di Perugia


L'ordine del giorno Bocci n. 9/3857-A/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, impegnava l'esecutivo a procedere con il rinnovo del Patto di sicurezza con la città di Perugia e a rafforzare nel suo territorio la presenza di uomini e mezzi delle forze dell'ordine.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato, si rappresenta che, lo scorso 14 gennaio, è stato rinnovato il Patto per la sicurezza urbana di Perugia, stipulato il 10 marzo 2008.

Il protocollo non prevede incrementi organici delle Forze di polizia operanti nell'area, ma delinea la creazione di un sistema integrato di sicurezza per la gestione, in modo unitario e condiviso, delle problematiche dell'ordine e della sicurezza pubblica ed urbana.

E' tuttavia previsto che il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possa chiedere al Ministero dell'interno l'invio nel comune capoluogo di aliquote di personale appartenente alla "Forza d'Intervento Rapido" (composta da unità non territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri), qualora si presentino particolari situazioni emergenziali per la sicurezza pubblica.

Del resto, non si può sottacere, al riguardo, che la Questura di Perugia vanta una situazione favorevole degli operatori che svolgono attività di polizia, che sono addirittura in sovra organico di ben 40 unità (276 effettivi, rispetto alla previsione in organico di 236), rispetto ad un deficit che in media a livello nazionale si attesta sul 9,5%.

Ad essi si aggiungono 27 appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici della Polizia di Stato che, impiegati nei corrispondenti peculiari settori, contribuiscono ad assicurare la funzionalità della struttura.

Sono altresì preposti al presidio dell'area urbana 256 militari dell'Arma dei Carabinieri e 203 appartenenti alla Guardia di Finanza, che, anche se con prevalenti compiti di polizia economica e finanziaria, concorrono nei piani coordinati di prevenzione generale.

Alla luce di quanto precede, potenziamenti organici permanenti del presidio delle Forze di polizia territoriali presso la sede di Perugia potranno essere valutati, da un lato, compatibilmente con le priorità dei altri Uffici e Reparti delle Forze dell'ordine distribuiti sull'intero territorio nazionale e, dall'altro, nell'ambito della pianificazione delle risorse disponibili per il corrente anno, ai fini delle nuove immissioni in servizio".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4086/176

Ordine del giorno

Gasbarra

Assemblea

27/4/2011

I

Opportunità di procedere alla soppressione dell'obbligo di ottenere licenza dal questore per l'apertura di internet point


L'ordine del giorno Gasbarra n. 9/4086/176, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di procedere alla completa soppressione dell'obbligo di ottenere licenza dal questore per l'apertura di Internet point, abrogando l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Il settore della comunicazione elettronica e della tecnologia senza fili, così nevralgico per la società moderna, è stato affrontato dal Ministero dell'Interno con determinazione e risolutezza.

Sono già state eliminate tutte le restrizioni imposte dalla normativa vigente all'accesso al wi-fi previste dal decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e attuato con decreto ministeriale il 16 agosto 2005.

Inoltre, con il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, è stato prorogato fino al 31 dicembre del 2011 (art. 2, comma 19), ed esclusivamente per gli Internet point, cioè per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, il termine dell'obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore”.



Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 aprile 2011)

305

Note di attuazione pervenute

167

Percentuale

di attuazione

55%




Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/77

Ordine del giorno

Formisano Anna Teresa

Assemblea

11/4/2011

XII

Misure di sostegno delle politiche sanitarie e sociali


L'ordine del giorno Anna TeresaFormisano ed altri n. 9/3778-A/77, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative volte a prevedere una adeguata dotazione di risorse finalizzate a sostenere una incisiva azione di sostegno delle politiche sanitarie e sociali, utile anche quale strumento anticiclico e di sviluppo nell'attuale contingenza economica.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

In merito ai tagli alla sanità non si hanno elementi di informazione utili in quanto trattasi di problematiche non afferenti alle competenze di questo Ministero.

Per quanto riguarda, invece, i servizi sociali, questo Ministero fino al 2010 ha gestito tre Fondi di finanziamento delle politiche sociali: il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), il Fondo nazionale per le non autosufficienza (FNA) e il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (FIA).

Dal 2011, per effetto della "Legge di stabilità 2011", gestisce solamente il FNPS e il FIA, in quanto il FNA per l'anno 2011 non risulta rifinanziato.

In particolare, il FNPS istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 44, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, per effetto dell'articolo 1, comma 38, della legge 13/12/2010, n. 220, ha beneficiato, per il 2011, di un incremento pari a 200 milioni di euro.

Il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 285/97, invece, è finanziato per il 2011, per una quota pari 35.188.000 euro”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/98

Ordine del giorno

Fedriga

Assemblea

11/4/2011

XI

Decorrenza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori privi di occupazione e di ammortizzatori sociali


L'ordine del giorno Fedriga ed altri n. 9/3778-A/98, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, strumenti di tutela del reddito per il periodo di tempo intercorrente tra il compimento dell'età per il collocamento a riposo ed il raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per tutti i lavoratori privi di occupazione e di ammortizzatori sociali.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

L'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 78/2009 prevede, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, l'applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per lavoratori in mobilità o titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di cui al comma 5 del medesimo articolo) che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha introdotto una alternativa a tale disposizione, attraverso l'inserimento del comma 5-bis (art. 1, comma 37).

Nel caso, infatti, i lavoratori di cui sopra maturino il diritto al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di cui sono titolari, è possibile la concessione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del prolungamento del beneficio per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della maturazione della pensione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legge n. 78/2009 e in ogni caso non superiore alla differenza di tempo tra le date di maturazione del trattamento pensionistico calcolate sulla base della normativa previgente e vigente”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/105

Ordine del giorno

Lolli

Assemblea

11/4/2011

XI

Differimento del pagamento di tasse e contributi per i cittadini dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009


L'ordine del giorno Lolli ed altri n. 9/3778-A/105, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di concretizzare, nel primo provvedimento utile, quanto si è impegnato a fare accogliendo l'ordine del giorno 9/3638/229 del 29 luglio 2010, prevedendo per i cittadini colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 lo stesso trattamento riservato ai cittadini delle Marche, dell'Umbria e del Molise colpiti dal terremoto o ai cittadini di Alessandria colpiti dall'alluvione, in primo luogo rimandando l'avvio della restituzione di quanto sospeso dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Con riferimento all'atto parlamentare di cui all'oggetto, si segnala la nuova formulazione recata dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, secondo cui "E' sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1441-quater-A/19

Ordine del giorno

Pepe Mario (PD)

Assemblea

11/4/2011

XI

Ricorso agli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito dei lavoratori delle aziende della provincia di Benevento

9/1441-quater-A/24

Ordine del giorno

Vico

Concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

L'ordine del giorno Mario Pepe (PD) ed altri n. 9/1441-quater-A/19, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2008, rilevato in premessa come la provincia di Benevento registri da tempo uno sviluppo produttivo lento ed incerto, impegnava l'esecutivo a continuare positivamente l'interlocuzione politica di mediazione con le forze sociali e produttive, ad attivare tutti gli ammortizzatori a sostegno del reddito dei lavoratori e ad accompagnare con misure adeguate le iniziative proposte dalla provincia e dalla regione, con l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie finalizzate alla riconversione delle aree produttive.

L'ordine del giornoVico ed altri n. 9/1441-quater-A/24, accolto dal Governo limitatamente al dispositivo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2008, osservato in premessa che l'articolo 67-ter dell'A.C 1441-quater-A individua risorse per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria che appaiono del tutto inadeguate, impegnava l'esecutivo a dare attuazione alla richiamata disposizione, tenendo conto delle compatibilità con i suddetti strumenti negoziali con le regioni interessate.

In merito a tali impegni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

Relativamente alla situazione occupazionale delle aziende che operano nei piani PIP della provincia di Benevento, per l'anno 2010 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto interministeriale n. 54622 dell'11/10/2010, intervenuto a seguito di accordo governativo raggiunto in data 01/07/2010, ha assegnato euro 120 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Campania.*

La legge 13/12/2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente (art. 1, comma 30).

Nel dettaglio, come per l'anno 2010, prevede che, sulla base di appositi accordi governativi, il Ministero del lavoro possa disporre, per periodi non superiori a 12 mesi anche senza soluzione di continuità, la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Analogamente a quanto previsto per il 2010 rispetto ai trattamenti concessi per il 2009, anche per il 2011, viene disposta la possibilità di prorogare i trattamenti in deroga, concessi dalla legge finanziaria per il 2010 (art. 2, comma 138, legge n. 191/2009). Le proroghe sono riconosciute, anche senza soluzione di continuità, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Ugualmente, vengono confermate le riduzioni dei trattamenti relativi alle proroghe, per cui il loro ammontare è ridotto del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40%nel caso di proroghe successive.

Inoltre i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coinvolti in specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

La legge di stabilità ha previsto inoltre la proroga di molte disposizioni disciplinate dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre. 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni (art.1 comma 32).

Innanzitutto, con la proroga del comma 10-bis, viene confermata l'erogazione di un trattamento equivalente all'indennità di mobilità per lavoratori che non ne siano destinatari in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro.

Come di consueto viene sancito l'ampliamento del campo di applicazione della CIGS e della mobilità a imprese esercenti attività commerciale con più di cinquanta dipendenti (invece dei 200); ad agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, a imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

E' rifinanziata con 15 milioni di euro una misura destinata agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994 (ovvero imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo e agenzie promosse dalle autorità portuali o autorità marittime), e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articoli 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994.

Prorogando, ancora per l'anno 2011 il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la legge di stabilità rinnova anche la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, causa riduzione di personale o cessazione di attività, da aziende con meno di 15 dipendenti, e quindi non tenute a seguire le procedure di mobilità.

Viene inoltre rifinanziata, nel limite di 30 milioni di euro, la possibilità di stipula di contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

La mancanza di segnali di una ripresa economica certa ha consigliato di prevedere, con la proroga del comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la possibilità di proroghe a ventiquattro mesi della CIGS nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di esse (art. 1, comma 36).

Con la proroga, poi, del comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, è consentito ai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 338/2000, e ai fondi del settore della somministrazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003, di destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto, nonché di contribuire a finanziare il trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi, in caso di proroga dei trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

La legge di stabilità ha, inoltre, rifinanziato con 80 milioni di euro l'innalzamento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del D.l n. 726/1984 dal 60% all'80% della retribuzione persa per la riduzione dell'orario di lavoro (art. 1, comma 33).

Un'altra misura prorogata per il 2011 e finanziata nel limite di 50 milioni di euro è la formazione dei lavoratori sospesi (art. l, comma 32), secondo la quale l'azienda può coinvolgere i propri lavoratori sospesi e percettori di formazione e riqualificazione in azienda, che possono comprendere anche l'attività produttiva e lavorativa. Occorre però, in questo caso, la definizione delle modalità di ricorso a tale misura da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come peraltro già era disciplinata la materia per il 2009 e 2010 dal decreto interministeriale 18/12/2009”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1441-quater-A/35

Ordine del giorno

Capitanio Santolini

Assemblea

11/4/2011

XI

Eventuale introduzione di elementi migliorativi nella legge n. 104 del 1992, a tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari


L'ordine del giornoCapitanio Santolini ed altri n. 9/1441-quater-A/35, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2008, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative volte a tutelare le persone con disabilità e i loro familiari e ad apportare elementi migliorativi della legge n. 104 del 1992, tali da consentire l'adozione di principi e linee guida in grado di sanzionare adeguatamente chi abusa della legge, senza ledere nel contempo lo spirito di solidarietà e la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con grave disabilità su cui si fonda la stessa legge n. 104.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“La legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" ha disposto, fra l'altro una delega al Governo per il riordino, in linea generale, della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi e della disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

Con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera d) della citata legge 4novembre 2010, n. 183, va rilevato che alcune Direzioni generalidi questo Ministero, su impulso del Dipartimento per la funzione pubblica e di concerto con le altre amministrazioni interessate, partecipano ad un gruppo di studio ad hoc ai fini della condivisione del testo per i futuri decreti delegati in materia.

Va evidenziato, infine, che ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 183/2010, "l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1441-quater-C/8

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

11/4/2011

XI

Riforma degli ammortizzatori sociali nell'ottica di contenimento della precarietà

L'ordine del giornoDi Stanislao ed altri n. 9/1441-quater-C/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2010, impegnava l'esecutivo ad operare sulla scia della decisione dell'Assemblea del Comitato economico e sociale europeo (CESE), al fine di evitare che la flessibilità si trasformi in precarietà, anche attraverso un'organica riforma degli ammortizzatori sociali.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

Nell'ottica di fornire tutela sul piano del sostegno al reddito ad una vasta platea di lavoratori, che normalmente sarebbero stati esclusi dal campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ai sensi della legge n. 223/91, il decreto legge n. 185/2008, come convertito in legge n. 2/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", e modificato dal decreto legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno di settori industriali in crisi", s'inscrive in una logica di intervento che va nella direzione di estendere e potenziare gli strumenti di tutela del reddito a categorie di lavoratori che altrimenti rimarrebbero privi di tutela.

L'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legge 185/2008 estende la possibilità di beneficiare dell'indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti normali o ridotti, ai lavoratori occupati, sospesi per crisi aziendali o occupazionali per un massimo di 90 giornate nell'anno solare, dipendenti da aziende che non beneficiano di strumenti di integrazione salariale, quali la CIG ordinaria o la CIG straordinaria.

Per tale intervento è stato previsto uno stanziamento di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

La medesima disposizione, con il comma 1 lett. c), introduce in via sperimentale, per gli anni 2009-2011, un trattamento di sostituzione del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento destinato agli apprendisti, esclusi dal campo di applicazione della cassa integrazione a regime, della mobilità e dell'indennità di disoccupazione.

Possono essere destinatari del beneficio gli apprendisti sospesi o licenziati da qualsiasi datore di lavoro con almeno 3 mesi di servizio in azienda, a condizione che sottoscrivano la dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professionale, nel caso di sospensione dal lavoro, ovvero di disponibilità ad accettare una offerta formativa o una congrua offerta di lavoro, in caso di licenziamento.

L'articolo 19, comma 8, del citato decreto legge n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2/2009, prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, nonché le risorse di cui al sopra citato comma 1 del medesimo art. 19 del decreto legge n. 185/2008 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al già menzionato comma l, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

La legge 13/12/2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente (art. l, comma 30).

Nel dettaglio, come per l'anno 2010, prevede che, sulla base di appositi accordi governativi, il Ministero del lavoro possa disporre, per periodi non superiori a 12 mesi anche senza soluzione di continuità, la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Analogamente a quanto previsto per il 2010 rispetto ai trattamenti concessi per il 2009, anche per il 2011, viene disposta la possibilità di prorogare i trattamenti in deroga, concessi dalla legge finanziaria per il 2010 (art. 2, comma 138, legge n. 191/2009). Le proroghe sono riconosciute, anche senza soluzione di continuità, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Ugualmente, vengono confermate le riduzioni dei trattamenti relativi alle proroghe, per cui il loro ammontare è ridotto del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

Inoltre i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coinvolti in specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

La legge di stabilità ha previsto inoltre la proroga di molte disposizioni disciplinate dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni (art. 1, comma 32).

Innanzitutto, con la proroga del comma 10-bis, viene confermata l'erogazione di un trattamento equivalente all'indennità di mobilità per lavoratori che non ne siano destinatari in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro.

Come di consueto viene sancito l'ampliamento del campo di applicazione della CIGS e della mobilità a imprese esercenti attività commerciale con più di cinquanta dipendenti (invece dei 200); ad agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, a imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

E' rifinanziata con 15 milioni di euro una misura destinata agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994 (ovvero imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo e agenzie promosse dalle autorità portuali o autorità marittime), e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma l, lettera b) , della medesima legge n. 84/1994.

Prorogando ancora per l'anno 2011 il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la legge di stabilità rinnova anche la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, causa riduzione di personale o cessazione di attività, da aziende con meno di 15 dipendenti, e quindi non tenute a seguire le procedure di mobilità.

Viene inoltre rifinanziata, nel limite di 30 milioni di euro, la possibilità di stipula di contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

La mancanza di segnali di una ripresa economica certa ha consigliato di prevedere, con la proroga del comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la possibilità di proroghe a ventiquattro mesi della CIGS nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di esse (art. 1, comma 36).

Con la proroga, poi, del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, è consentito ai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 338/2000, e ai fondi del settore della somministrazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003, di destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto, nonché di contribuire a finanziare il trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi, in caso di proroga dei trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

La legge di stabilità ha, inoltre, rifinanziato con 80 milioni di euro l'innalzamento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del D.1 n. 726/1984 dal 60% all'80% della retribuzione persa per la riduzione dell'orario di lavoro (art. 1, comma 33).

Un'altra misura prorogata per il 2011 e finanziata nel limite di 50 milioni di euro è la formazione dei lavoratori sospesi (art. 1, comma 32), secondo la quale l'azienda può coinvolgere i propri lavoratori sospesi e percettori di formazione e riqualificazione in azienda, che possono comprendere anche l'attività produttiva e lavorativa. Occorre però, in questo caso, la definizione delle modalità di ricorso a tale misura da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come peraltro già era disciplinata la materia per il 2009 e 2010 dal decreto interministeriale 18/12/2009”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/36

Ordine del giorno

Zampa

Assemblea

27/4/2011

XII

Adozione delle disposizioni necessarie per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale


L'ordine del giorno Zampa ed altri n. 9/3778-A/36, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare le disposizioni necessarie per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale e ad individuare, già in occasione dei prossimi provvedimenti di natura finanziaria, risorse economiche aggiuntive per i servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

A seguito della legge 328/2000 e della successiva riforma del titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale n. 3/2001, la competenza in materia di programmazione e gestione degli interventi in materia di politiche sociali è stata trasferita alle Regioni e agli Enti locali, spettando, invece, allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, senza vincoli di destinazione, alle Regioni; queste ultime provvedono, poi, a trasferire tali risorse ai Comuni, sulla base dei Piani regionali e di zona, come previsto dagli artt. 18 e 19 della legge 328/2000.

Pertanto, la complessità sul versante delle politiche sociali richiede la necessità di integrare questi tre livelli di governo in un'ottica di governance del sistema ampliato dalla partecipazione di soggetti e movimenti sociali (art. 118) e di declinazione orizzontale del principio di sussidiarietà.

I livelli essenziali delle prestazioni non possono prescindere dall'attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che ha trovato impulso nella legge 42/09 di delega al Governo. In particolare gli articoli 8 e 11 delle legge delega introducono il concetto di costi standard, ovvero delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni, che andranno a coprire tutte le spese delle amministrazioni locali, in particolare, per le prestazioni e i servizi riguardanti il diritto alla salute e all'assistenza, e il diritto allo studio. L'erogazione delle prestazioni sarà prevista in condizioni di efficienza e di appropriatezza sul territorio nazionale e sarà finanziata da tributi propri, dalla compartecipazione a Irpef e Iva, oltre a quote del fondo perequativo da istituire in favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante. Tale sistema consentirà di pervenire ad una nuova determinazione dei livelli essenziali, così come esplicitamente menzionato dall'art 1, c. 2 del d.lgs. n. 216 del 26 novembre 2010, in attuazione della predetta legge delega, considerando, tuttavia, che si tratta di un percorso complesso che necessita di un approccio modulare, graduale e flessibile. In proposito si fa presente che l'intesa Governo Regioni e Autonomie del dicembre 2010, sul decreto del federalismo in materia di autonomia d'entrata, postula che si prendano come punti di riferimento, fino alla determinazione con legge dei livelli essenziali, livelli di servizio aventi caratteristiche di generalità e permanenza ed il relativo fabbisogno nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Per arrivare alla prima definizione dei suddetti livelli le Regioni hanno preso in considerazione i seguenti punti:

- La normativa in vigore (Art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione; Legge Quadro n. 328/2000; Legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale.

- Il raccordo con i livelli di assistenza sanitaria e con i costituendi livelli delle politiche dell'istruzione, formazione e lavoro.

- I contributi già disponibili relativi agli elaborati tecnici sviluppati nel corso dell'ultimo decennio dai gruppi di lavoro interregionali e dai tavoli istituzionali Stato/Regioni.

- La confluenza nei Livelli essenziali di tutte le risorse finanziarie in campo per il sostegno alla persona, ivi compreso il riordino dell'erogazione monetaria gestite centralmente (invalidità civile, indennità di accompagnamento, etc.), in coerenza con il progetto personalizzato d'assistenza.

Su tale base sono stati individuati in prima istanza cinque macro livelli a partire dai servizi diffusi in realtà regionali e locali, da implementare progressivamente con il compito di rispondere a macro aree di bisogno sociale.

Con riferimento alle misure in materia d'infanzia e adolescenza, si fa presente che è stato emanato, con Decreto del Presidente della Repubblica ed in attesa di pubblicazione, il III Piano Biennale Nazionale di Azione e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Il Piano svolge una funzione di raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatoria, organizzativa e operativa dell'ordinamento italiano, con la convinzione e la consapevolezza che è necessario mantenere una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale per la garanzia dei diritti all'infanzia e all'adolescenza.

In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel presente Piano, come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti.

Si ricordano in particolare quelli previsti dalla legge n. 285 del 1997, riconfermati dalla Tabella C allegata alla legge di stabilità ammontanti ad euro 39.205.000 per il 2011, grazie ai quali le città riservatarie, dirette beneficiarie dell'accreditamento dei finanziamenti annuali, hanno potuto attivare a favore dei bambini e degli adolescenti svariati interventi che, in molti casi, hanno assunto particolare rilevanza, essendo inseriti in un sistema stabile di erogazione di servizi ormai individuati dagli utenti come irrinunciabili.

Ciò, soprattutto in virtù del fatto che a partire dal 2007 è la legge finanziaria a determinare annualmente il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, così da poter eliminare i problemi connessi alla discontinuità e ritardi nei tempi dei finanziamenti e l'incertezza sugli importi assegnati per ogni annualità, in modo da garantire alle città la possibilità di disporre delle somme assegnate in tempi utili per il loro effettivo e proficuo utilizzo.

Anche in virtù di queste motivazioni si è deciso di rafforzare la collaborazione interistituzionale tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le città riservatarie. In tale contesto ha avuto importanza l'istituzione di un Tavolo di coordinamento con le città riservatarie presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il suddetto Tavolo è stato istituito con l'obiettivo di confrontarsi sull'ipotesi di rilancio della legge 285 considerando sia gli aspetti finanziari sia quelli relativi, in particolare, alle politiche per l'infanzia attraverso l'implementazione e/o la revisione dello strumento della progettazione 285”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/85

Ordine del giorno

Poli

Assemblea

27/4/2011

XI

Introduzione di forme più adeguate e strutturate di ammortizzatori sociali


L'ordine del giorno Poli ed altri n. 9/3778-A/85, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata ad introdurre nel nostro ordinamento più adeguate e strutturate forme di ammortizzatori sociali nell'ambito di una più volte annunciata riforma complessiva del sistema delle tutele per i lavoratori.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“L'impatto che la crisi internazionale ha avuto sul mercato del lavoro ha comportato l'introduzione di una serie di misure volte alla tutela dei lavoratori sul piano del sostegno al reddito e del reinserimento dei medesimi nel mercato del lavoro.

In merito ai provvedimenti introdotti in funzione anti crisi, la finalità perseguita è stata quella di ampliare il più possibile la platea dei lavoratori da tenere indenni sotto il profilo retributivo nel periodo interessato dalla contingente crisi internazionale.

Il sistema degli ammortizzatori sociali è, pertanto, stato ampliato con gli strumenti c.d. in deroga.

Tali misure di sostegno sono, infatti, rivolte a categorie di lavoratori che normalmente sarebbero stati esclusi dal campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ai sensi della legge 223/ 1991 a causa della tipologia di contratto di cui sono titolari, dell'appartenenza settoriale dell'azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale.

Nell'ottica propria dell'estensione dell'accesso delle misure di sostegno al reddito nel periodo di crisi collegata alla congiuntura economica negativa, gli ammortizzatori sociali in deroga sono destinati a tutte le tipologie di lavoratori subordinati del settore privato.

La programmazione degli impegni previsti dal Governo per gli anni 2009-2011 è stata con la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) confermata mediante la previsione della proroga di tutti gli strumenti di sostegno al reddito individuati e previsti dai precedenti provvedimenti normativi che sono stati emanati a completamento delle tutele già accordate in forza degli ammortizzatori sociali tradizionali. Nel dettaglio, come per l'anno 2010, prevede che, sulla base di appositi accordi governativi, il Ministero del lavoro possa disporre, per periodi non superiori a 12 mesi anche senza soluzione di continuità, la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Analogamente a quanto previsto per il 2010 rispetto ai trattamenti concessi per il 2009, anche per il 2011 viene disposta la possibilità di prorogare i trattamenti in deroga, concessi dalla legge finanziaria per il 2010 (art. 2, comma 138, legge n. 191/2009). Le proroghe sono riconosciute, anche senza soluzione di continuità, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

Ugualmente, vengono confermate le riduzioni dei trattamenti relativi alle proroghe, per cui il loro ammontare è ridotto del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

Inoltre i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coinvolti in specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

La legge di stabilità ha previsto inoltre la proroga di molte disposizioni disciplinate dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni (art. l, comma 32).

Innanzitutto, con la proroga del comma 10-bis, viene confermata l'erogazione di un trattamento equivalente all'indennità di mobilità per lavoratori che non ne siano destinatari in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro.

Come di consueto viene sancito l'ampliamento del campo di applicazione della CIGS e della mobilità a imprese esercenti attività commerciale con più di cinquanta dipendenti (invece dei 200); ad agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, a imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

E' rifinanziata con 15 milioni di euro una misura destinata agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994 (ovvero imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo e agenzie promosse dalle autorità portuali o autorità marittime), e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994.

Prorogando ancora per l'anno 2011 il comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, la legge di stabilità rinnova anche la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, causa riduzione di personale o cessazione di attività, da aziende con meno di 15 dipendenti, e quindi non tenute a seguire le procedure di mobilità.

Viene inoltre rifinanziata, nel limite di 30 milioni di euro, la possibilità di stipula di contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

La mancanza di segnali di una ripresa economica certa ha consigliato di prevedere, con la proroga del comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la possibilità di proroghe a ventiquattro mesi della CIGS nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di esse (art. 1, comma 36).

Con la proroga, poi, del comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185/ 2008, è consentito ai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 338/2000, e ai fondi del settore della somministrazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003, di destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto, nonché di contribuire a finanziare il trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi, in caso di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

La legge di stabilità ha, inoltre, rifinanziato con 80 milioni di euro l'innalzamento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del D.l n. 726/ 1984 dal 60% all'80% della retribuzione persa per la riduzione dell'orario di lavoro (art. 1, comma 33).

Un'altra misura prorogata per il 2011 e finanziata nel limite di 50 milioni di euro è la formazione dei lavoratori sospesi (art. 1, comma 32), secondo la quale l'azienda può coinvolgere i propri lavoratori sospesi e percettori di formazione e riqualificazione in azienda, che possono comprendere anche l'attività produttiva e lavorativa. Occorre però, in questo caso, la definizione delle modalità di ricorso a tale misura da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come peraltro già era disciplinata la materia per il 2009 e 2010 dal decreto interministeriale 18/12/2009.

Relativamente ai criteri di accesso alle integrazioni relative alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga, si conferma l'obiettivo di individuare criteri omogenei per forme simili di integrazione o sostituzione del reddito (art. l, comma 31), per cui i lavoratori delle aziende interessate da tale procedura hanno diritto al relativo beneficio se ricorrono i requisiti normalmente richiesti per il godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità ovvero, rispettivamente, 90 giorni di lavoro presso l'impresa che procede alla sospensione e 12 mesi di anzianità aziendale presso l'impresa che procede ai licenziamenti a seguito di procedure di mobilità”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3638/164

Ordine del giorno

Castagnetti

Assemblea

27/4/2011

XII

Adozione di misure di stabilizzazione economica ed a tutela delle fasce a rischio di povertà


L'ordine del giorno Castagnetti n. 9/3638/164, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di adottare, accanto a interventi di stabilizzazione economica, anche misure, concordate a livello europeo, per tutelare le fasce a rischio di povertà nel nostro Paese e in Europa, in favore dell'introduzione del reddito minimo europeo, per realizzare un Piano urgente per il lavoro e l'occupazione e per evitare fenomeni di dumping sociale, in aderenza a quanto prospettato nel Rapporto di Mario Monti “Una nuova strategia per il mercato unico”, consegnato il 10 maggio 2010 al Presidente della Commissione europea.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo italiano ha aderito alla strategia "Europa 2020" approvata dal Consiglio europeo nel mese di giugno 2010.

La strategia "Europa 2020" ha rimesso al centro dell'attenzione politica proprio la riduzione della povertà e la promozione dell'inclusione sociale, considerata uno dei cinque target dell'intera strategia, accanto all'incremento dell'occupazione, degli investimenti in ricerca e sviluppo, dei livelli di istruzione e alla riduzione delle emissioni dei gas serra.

Si tratta pertanto di traguardi connessi tra di loro. Infatti, ad esempio, livelli d'istruzione più elevati favoriscono l'occupabilità e i progressi compiuti nell'aumentare il tasso di occupazione contribuiscono a loro volta a ridurre la povertà.

L'obiettivo finale è la riduzione, entro il 2020, del 25% del numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali. Tale risultato, se raggiunto, dovrebbe far uscire dalla povertà oltre 20 milioni di persone”.







Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 aprile 2011)

444

Note di attuazione pervenute

213

Percentuale

di attuazione

48%



Ministro per le pari opportunità


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3638/183

Ordine del giorno

Concia

Assemblea

18/4/2011

XII

Prevenzione di ogni forma di violenza e di atti persecutori nei confronti delle donne


L'ordine del giorno Concia ed altri n. 9/3638/183, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, impegnava l'esecutivo a prevedere lo stanziamento di fondi per attuare misure concrete volte alla prevenzione del fenomeno degli atti persecutori, per costruire campagne educative volte al rispetto della donna e della persona in generale, a partire dalla scuola, per predisporre e promuovere codici etici per l'informazione, la pubblicità e, in generale, riguardo all'immagine femminile, contro i linguaggi violenti e prevaricanti.

In merito a tale impegno il Ministro per le pari opportunità ha trasmesso la seguente nota:

Nel corso della seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010 il Governo ha accolto l'ordine del giorno relativo all'Atto Camera n. 3638, divenuto legge n. 122 del 2010 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

In merito all'attuazione del suddetto atto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

La violenza contro le donne costituisce una gravissima violazione dei diritti umani ed è per questo motivo che gli Uffici competenti del Ministro per le pari opportunità sono costantemente impegnati nell'elaborazione di azioni volte alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno.

Si segnala, in particolare, che il Ministro per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Ministro degli Affari Esteri, durante la Conferenza Internazionale sulla violenza contro le donne, tenutasi durante la Presidenza italiana del G8 a Roma il 9 e il 10 settembre 2009, per la prima volta, ha portato il tema della violenza contro le donne nell'agenda di tutti i Governi al fine di individuare una strategia comune per combattere e sconfiggere quella che è riconosciuta universalmente come "un'inaccettabile forma di violazione e privazione dei diritti umani".

In particolare, i Governi si sono impegnati ad inserire "nella propria agenda politica e normativa la promozione e protezione dei diritti delle donne e delle bambine" secondo l'approccio trasversale del mainstreaming e a "riconoscere e applicare standard internazionali di tutela nel campo dei diritti economici e sociali, oltre che dei diritti umani".

Nel corso del "Summit dei Ministri donna sulla violenza" organizzato a Bruxelles dalla Presidenza belga dell'Unione europea, lo scorso 24 novembre, il Ministro per le pari opportunità ha inoltre invitato tutti i Paesi dell'Unione a dotarsi di una legge contro lo stalking che nell'80% dei casi colpisce le donne.

L'importanza della previsione di un tale reato è, infatti, ben rappresentata dai dati: il numero elevato delle denunce (10.385) e degli arresti (1.181) forniscono un quadro molto chiaro di quanto sia esteso il fenomeno degli atti persecutori.

Al fine di prevenire e combattere la violenza contro le donne perpetrata attraverso gli atti persecutori, il 15 gennaio 2009, è stata istituita attraverso la firma di un Protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa, la Sezione Atti Persecutori, una task force composta da 13 carabinieri, la cui attività iniziale si è sostanziata, principalmente, in un monitoraggio geografico dei fenomeni di stalking in base alle denunce raccolte dalle varie autorità competenti e in una "mappatura" comportamentale per tracciare i diversi profili degli stalkers.

L'ampiezza, la drammaticità del fenomeno spiegano perché alla legge sullo stalking (legge n. 38/2009) si è accompagnata la firma di un Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Interno, siglato il 3 luglio 2009, avente principalmente la finalità di migliorare il raccordo con le Forze dell'Ordine e di promuovere, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro misto presso il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, studi e ricerche di settore rivolti all'aggiornamento delle strategie di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere.

Nel quadro delineato da tale Protocollo, il Dipartimento per le pari opportunità ha provveduto alla stipula di due Convenzioni riguardanti - la prima - il raccordo tra le Forze dell'Ordine ed il servizio di accoglienza 1522 per le vittime di violenza per ottimizzare il servizio di pubblica utilità, e - la seconda - la realizzazione presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno di una banca dati per la raccolta e la condivisione dei dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno della violenza sessuale e di genere.

Nell'ambito delle strategie di prevenzione contro la violenza perpetrata ai danni delle donne sono state inoltre realizzate dal Dipartimento per le pari opportunità tre campagne di informazione e sensibilizzazione:

1) "Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione";

2) "1522 - E' l'ora di agire" che promuove il servizio di accoglienza telefonica e sostegno per le donne vittime di violenza. Tale servizio è stato, peraltro, ampliato in modo da accogliere le richieste di aiuto provenienti dalle vittime di stalking, come previsto dalla legge n. 38 del 2009 che ha introdotto il reato di "atti persecutori" nel nostro ordinamento. A seguito di tale campagna informativa si è registrato un incremento pari al 73,2% rispetto al totale delle chiamate al 1522 pervenute nel 2008;

3) la campagna di comunicazione promossa in occasione della Conferenza internazionale sulla violenza contro le donne, tenutasi a Roma il 9 e il 10 settembre 2009 "Respect women Respect world".

Inoltre, attraverso la firma di un Protocollo d'intesa con il Ministro dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca, il 3 luglio 2009, è stata istituita la "Settimana contro la Violenza", dal 12 al 18 ottobre, giunta alla sua seconda edizione. Scopo dell'iniziativa è creare un momento di riflessione sui temi del rispetto delle differenze, dell'accoglienza e della legalità, che coinvolga studenti, genitori e docenti.

Nella consapevolezza che per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza contro le donne sia necessario integrare gli interventi repressivi con politiche ed azioni puntuali e coordinate in ambito sociale, informativo, educativo e normativo anche con la proficua collaborazione con il mondo dell'associazionismo e delle rappresentanti dei centri anti-violenza, è stato messo a punto da parte degli Uffici competenti del Ministro per le pari opportunità il primo "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking", che rappresenta lo strumento per elaborare e sviluppare la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della violenza, nonché l'azione di protezione, tutela, inserimento e reinserimento delle vittime.

In particolare, il Piano, adottato il 28 ottobre 2010, mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

Il Piano nazionale anti violenza è stato adeguatamente finanziato utilizzando una parte delle risorse assegnate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a 18 milioni di euro per il triennio 2011/2013; ulteriori risorse potranno essere reperite dai 15 milioni destinati dalla Legge di stabilità al Fondo pari opportunità.

Si segnala altresì che, nei prossimi mesi, verrà pubblicato da parte del Dipartimento per le pari opportunità il terzo Avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere, attraverso il quale verrà garantito un contributo economico alle reti di soggetti, inclusi gli enti locali, impegnati in progetti integrati di contrasto alla violenza di genere e stalking.

Anche il corretto utilizzo dell'immagine femminile da parte dei media è all'attenzione del Ministro per le pari opportunità.

I casi di pubblicità volgare o lesiva dell'immagine della donna sono stati 958 nel 2010, cioè il 7,7% in più del 2009.

In più di un'occasione, infatti, a seguito delle segnalazioni poste in essere dagli Uffici competenti del Ministro per le pari opportunità, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha provveduto al ritiro di pubblicità lesive della dignità e dell'immagine femminile.

Al fine di garantire una corretta rappresentazione dell'immagine della donna, il 26 gennaio u.s., è stato siglato tra il Ministro per le pari opportunità e l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria un Protocollo di Intesa destinato a rendere più efficace la collaborazione nel controllo e nel ritiro di pubblicità, per la carta stampata o per la televisione, che svilisca l'immagine della donna con raffigurazioni o scene offensive e volgari, o che sia apertamente sessista.In particolare, attraverso la stipula del citato Protocollo, le Parti contraenti si sono impegnate a:

Grazie alla stipula di tale Protocollo gli Uffici del Ministro per le Pari Opportunità potranno chiedere il ritiro di una pubblicità considerata lesiva dell'immagine femminile in tempo reale, comunque entro 48 ore, completamente a costo zero, riuscendo a monitorare la comunicazione pubblicitaria nella sua quasi totale interezza, dal momento che l'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria rappresenta diciotto sigle del mondo pubblicitario, oltre il 90% del mercato e già lavora da decenni su questo fronte.

Proprio in attuazione del citato Protocollo, si segnala il ritiro del manifesto pubblicitario "Silvian Heach", in quanto ritenuto in contrasto con gli articoli "Lealtà della Comunicazione Commerciale", "Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona" del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Si tratta del primo caso affrontato e risolto dopo la sigla dell'accordo, a dimostrazione che è possibile intervenire in maniera tempestiva ed efficace a tutela dell'immagine della donna e di coloro, in particolar modo dei minori, che si imbattono in messaggi troppo allusivi e potrebbero rimanerne turbati.

Sempre nell'ambito della tutela dell'immagine femminile si rappresenta che, il 15 marzo u.s. presso l'Aula Senato, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo, tra le altre cose, ad elaborare una proposta di "codice di autoregolamentazione" che fornisca, nel rispetto delle norme e dell'indipendenza dell'informazione, linee guida al sistema radiotelevisivo, della carta stampata e della pubblicità che perseguano, anche nelle forme di linguaggio, il massimo rispetto della rappresentazione della figura femminile".







Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 aprile 2011)

53

Note di attuazione pervenute

19

Percentuale

di attuazione

36%



Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/20

Ordine del giorno

Madia

Assemblea

6/4/2011

I

Assunzione dei soggetti vincitori di concorso pubblico

L'ordine del giornoMadia ed altri n. 9/3778-A/20, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare le opportune iniziative affinché ai vincitori di concorso non ancora assunti siano fornite risposte certe circa il loro futuro; ad effettuare un monitoraggio al fine di stabilire il numero effettivo dei vincitori di concorso delle varie amministrazioni dello Stato fornendo i relativi dati.

In merito a tale impegno il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

L'ordine del giorno Madia e altri n. 9/3778/-A/20, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, relativo al disegno di legge n. 3778 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2011)", divenuto legge n. 220 del 2010, impegnava l'Esecutivo ad adottare opportune iniziative in favore dei vincitori di concorsi pubblici non ancora assunti, e ad effettuare un monitoraggio per stabilire il numero dei vincitori di concorso delle varie amministrazioni.

Per quanto riguarda le iniziative in favore dei vincitori di concorso pubblico presso le amministrazioni pubbliche, si fa presente, in premessa, che l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e finanziaria e dell'esigenza di contenere le spese di parte corrente in funzione degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, ha esteso anche al biennio 2012-2013 quanto già previsto dalla legislazione vigente in materia di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Successivamente, pur a fronte dei limiti previsti in materia di limitazione del turn-over per il triennio 2011-2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003, già prorogata sino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 17, comma 19, del decreto--legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è stata ulteriormente prorogata al 31 marzo 2011, per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, a. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 (cd."Proroga termini").

Al tempo stesso, con il medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si è provveduto a prorogare i termini indicati nella annessa tabella 1 per le stabilizzazioni e le assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni determinatesi nel periodo 2008-2010 per le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti di ricerca, le Università statali e i Corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e seguenti del predetto decreto-legge, si è stabilita la possibilità di disporre di ulteriori proroghe, sino al 31 dicembre 2011, dei termini indicati nella citata tabella 1 allegata al decreto-legge n. 225 del 2010.

In proposito, il 28 marzo u.s. è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto all'ulteriore proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2011.

Quanto invece alla richiesta di monitoraggio al fine di rilevare il numero dei vincitori di concorso pubblico non assunti nelle varie amministrazioni pubbliche, si evidenzia, in particolare, che le procedure di reclutamento del personale in esame sono di competenza delle singole amministrazioni.

Tale personale è assunto sulla base di una programmazione triennale e non è possibile pertanto, sulla base della normativa vigente, quantificare il numero effettivo dei vincitori di concorso pubblico delle varie amministrazioni.

Il Dipartimento per la Funzione pubblica, tuttavia, nell'ambito del nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico delle singole amministrazioni pubbliche, denominato "Per la PA", ha intenzione di valutare la possibilità di acquisire anche i dati e le informazioni relative ai concorsi pubblici.

In questo senso tale sistema potrà rappresentare una sede idonea per il monitoraggio cui si riferisce con l'ordine del giorno in esame, trattandosi di uno strumento idoneo per la governance dei dati e delle informazioni provenienti dalle varie amministrazioni pubbliche.

In ogni caso si evidenzia che la legge 4 novembre 2010, n.183, cd. "Collegato lavoro", prevede 1'estensione alle pubbliche amministrazioni di alcuni obblighi informativi in tema di assunzioni già previsti per il settore privato.

Tali obblighi attengono, in particolare, alla cd. "Borsa continua nazionale del lavoro", sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali ed alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

In attuazione della norma in esame, si sta procedendo alla predisposizione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai fini della definizione delle informazioni relative alle procedure selettive per il reclutamento del personale da inserire, nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti, nel predetto sistema.

Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto che il Governo abbia dato attuazione a quanto assunto con l'ordine del giorno in esame".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3778-A/3

Ordine del giorno

Scandroglio

Assemblea

6/4/2011

I

Predisposizione di un piano di assunzione dei soggetti vincitori di concorsi pubblici


L'ordine del giorno Scandroglio ed altri n. 9/3778-A/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di predisporre quanto prima un piano per l'assunzione dei soggetti vincitori di concorsi pubblici, anche attuando politiche di mobilità straordinaria e definendo le coperture finanziarie eventualmente necessarie.

In merito a tale impegno il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha trasmesso la seguente nota:

“Si fa presente che l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 122 del, 2010, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e finanziaria e dell'esigenza di contenere le spese di parte corrente in funzione degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, ha esteso anche al biennio 2012-2013 quanto già previsto dalla legislazione vigente in materia di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Successivamente, pur a fronte dei limiti previsti in materia di limitazione del turn-over per il triennio 2011-2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003, già prorogata sino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 17, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è stata ulteriormente prorogata al 31 marzo 2011, per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10.

Al tempo stesso, con il medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si è provveduto a prorogare i termini indicati nella annessa tabella 1 per le stabilizzazioni e le assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni determinatesi nel periodo 2008-2010 per le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti di ricerca, le Università statali e i Corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e seguenti del predetto decreto-legge, si è stabilita 1a possibilità di disporre di ulteriori proroghe, sino al 31 dicembre 2011, dei termini indicati nella citata tabella 1 allegata al decreto-legge n. 225 del 2010.

In proposito si è già predisposto 1o schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è ritenuto opportuno procedere all'ulteriore proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2011.

Il suindicato schema di decreto (atto di Governo n. 354), acquisito il parere di competenza della Commissione parlamentare per la semplificazione, sarà a breve adottato dal Presidente del Consiglio del Ministri.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene che il Governo, con il citato provvedimento, abbia dato attuazione a quanto assunto con l'ordine del giorno in esame”.





Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 aprile 2011)

118

Note di attuazione pervenute

33

Percentuale

di attuazione

28%


Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 30 aprile
2011



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Ascierto

Ordine del giorno

9/3857-A/16

29

On.

Barani

Ordine del giorno

9/3778-A/10

47

On.

Bocci

Ordine del giorno

9/3857-A/5

53

On.

Bordo

Ordine del giorno

9/1366/19

51

On.

Buonfiglio

Ordine del giorno

9/3857-A/12

29

On.

Buonfiglio

Ordine del giorno

9/3857-A/12

49

On.

Capitanio Santolini

Ordine del giorno

9/1441-quater-A/35

60

On.

Casini

Ordine del giorno

9/3638/320

31

On.

Castagnetti

Ordine del giorno

9/3638/164

69

On.

Causi

Ordine del giorno

9/2936-A/162

52

On.

Cicchitto

Risoluzione

6/00071

41

On.

Cirielli

Ordine del giorno

9/3996-A/8

35

On.

Cirielli

Risoluzione conclusiva

8/00112

37

On.

Concia

Ordine del giorno

9/3638/183

71

On.

Conte Giorgio

Ordine del giorno

9/3857-A/11

29

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/1441-quater-C/8

61

On.

Farina Coscioni

Ordine del giorno

9/4086/4

43

On.

Favia

Ordine del giorno

9/3857-A/15

29

On.

Fedriga

Ordine del giorno

9/3778-A/98

55

On.

Formisano Anna Teresa

Ordine del giorno

9/3778-A/77

55

On.

Franceschini

Risoluzione

6/00072

41

On.

Gasbarra

Ordine del giorno

9/4086/176

54

On.

Letta

Ordine del giorno

9/3638/134

32

On.

Lo Presti

Ordine del giorno

9/1441-quater-F/9

36

On.

Lolli

Ordine del giorno

9/3778-A/105

56

On.

Madia

Ordine del giorno

9/3778-A/20

76

On.

Minniti

Ordine del giorno

9/3638/284

34

On.

Nirenstein

Risoluzione

7/00520

41

On.

Nizzi

Ordine del giorno

9/3778-A/9

45

On.

Pepe Mario (PD)

Ordine del giorno

9/1441-quater-A/19

57

On.

Poli

Ordine del giorno

9/3778-A/85

66

On.

Rugghia

Ordine del giorno

9/3778-A/17

29

On.

Rugghia

8/00111


37

On.

Rugghia

Ordine del giorno

9/3778-A/17

50

On.

Scandroglio

Ordine del giorno

9/3778-A/3

78

On.

Tassone

Ordine del giorno

9/3857-A/23

29

On.

Turco Maurizio

Ordine del giorno

9/3638/300

38

On.

Vico

Ordine del giorno

9/1441-quater-A/24

57

On.

Zampa

Ordine del giorno

9/3778-A/36

64



















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame (1°-30 aprile 2011). Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

In evidenza ad aprile 2011


Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione si segnalano, in primo luogo, le modifiche conseguenti all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2011, n. 39, con la quale si è provveduto ad aggiornare la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio - e in particolare i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali - alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri.

Circoscrivendo l'esame del testo agli elementi di novità che incidono sul novero delle relazioni da trasmettere al Parlamento, si rileva che l'articolo 2, comma 1,della citata legge n. 39 ha sostituito l’articolo 7 della legge di contabilità, relativo all'individuazione degli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio. In base alla nuova formulazione della norma, il ciclo programmatorio inizia il 10 aprile di ogni anno, con la presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF) che assorbe la Decisione di finanza pubblica – la cui trasmissione era prevista entro il 15 settembre di ogni anno – e i contenuti della Relazione sull'economia e la finanza pubblica: l'obbligo di trasmettere tale relazione, già disciplinata dall'articolo 7, comma 2, lett. a), e dall'articolo 12dellalegge n. 196, da adempiersi entro il 15 aprile 2011, è pertanto venuto meno. Di conseguenza, inoltre, il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 196 del 2009, nonché la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e la Relazione sui risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio, già previste dall'articolo 12, commi 4 e 6, della citata legge n. 1966, che avrebbero dovuto essere trasmessi, in conformità della formulazione originaria della legge di contabilità, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, in base alla nuova disciplina dettata dalla citata legge n. 39 dovranno pervenire alle Camere, per quanto riguarda il Rapporto e la Relazione di sintesi, entro il 10 aprile di ogni anno, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e, per quanto concerne la Relazione sui risultati del monitoraggio, ad integrazione di quest'ultimo, entro il 30 giugno.

L'anticipazione al 10 aprile di ogni anno del Documento di economia e finanza che, come già rilevato, ha sostituito la Decisione di finanza pubblica, comporta inoltre la variazione della data di trasmissione delle relazioni che, per espressa disposizione di legge, devono essere allegate al principale strumento di programmazione economico finanziaria. Nello specifico, sono stati effettivamente trasmessi in allegato al DEF, oltre al richiamato Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica (Doc LVII, n. 4 Allegato/I) e alla Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate(Doc LVII, n. 4 Allegato/V), la Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale, (Doc LVII, n. 4 Allegato/III,), ela Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi (Doc LVII, n. 4 Allegato/IV). Tale ultima relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare era già prevista dal decreto-legge n. 159 del 2007, articolo 26, comma 3, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza di tale normativa.

Non risultano invece ancora trasmesse la Relazione concernente gli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, di cui alla legge n. 266 del 1997, articolo 1, comma 1, e la Relazione sull'applicazione delle misure concernenti la rilevazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi delle amministrazioni statali e definizione di indicatori di spesa sostenibili (di cui all'articolo 2, commi da 569 a 575, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che, ai sensi delle rispettive norme istitutive, dovevano essere allegate al DPEF ed ora al DEF.

L'articolo 2, comma 3, della legge n. 39 del 2011 ha altresì introdotto nella legge n. 196 del 2009 un articolo 10-bis che riproduce, ai commi 3 e 4, l'obbligo (originariamente previsto dall'articolo 10, commi 6, 7 ed 8, sempre della legge n. 196) di trasmettere alla Camere Relazioni programmatiche per missioni di spesa, sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, nonché ricognizioni dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, in allegato allo schema di Decisione di finanza pubblica, entro il 15 settembre di ogni anno. In base alla nuova disciplina di cui all'articolo 10-bis tali relazioni devono essere ora trasmesse in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, entro il 20 settembre.

La legge n. 39 del 2011 ha inoltre previsto alcuni nuovi obblighi di relazione. In particolare, il nuovo articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, ha stabilito che il Governo, qualora intenda aggiornare gli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi, che rendano necessari interventi correttivi, trasmetta al Parlamento una relazione nella quale siano indicate le ragioni dell'aggiornamento, ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

Un altro nuovo obbligo è disposto dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 39 del 2011. Tale norma stabilisce che, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, il Ministero dell'economia e delle finanze avvii un'apposita sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari, e trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione. In proposito, si rileva che la norma, come formulata, non individua alcun termine per la trasmissione della relazione.

Da ultimo, l'articolo 52, comma 3, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 39 del 2011, ha disposto che entro il 13 maggio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti dell'ISTAT, al fine di valutare le informazioni da far confluire nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, di cui all'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, come novellato, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione dovrà trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta. Il Ministro, a sua volta, dovrà inviare la relazione alle Camere e su tale documento si prevede espressamente l'adozione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si fa presente che l'articolo 52, comma 3, ultimo periodo, dispone che per l'anno 2011 la Relazione generale sulla situazione economica di cui all'articolo 12 debba essere presentata entro il 30 settembre, mentre, a regime, dovrà essere inviata alle Camere nel mese di aprile.

Sempre in tema di nuovi obblighi introdotti nel mese di aprile, si segnala l'adempimento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 marzo 2011, n. 42, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002”. Tale norma, dispone che, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nel programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; dispone inoltre che quest'ultimo riferisca, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alle misure adottate.

L'ultimo obbligo di nuova introduzione nel mese di aprile è previsto dall'articolo 2, comma 21, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58. La norma novellata prevede che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, istituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2, sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

Sul versante delle relazioni pervenute alle Camere nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si richiama l'attenzione sul documento trasmesso dal Ministro per lo sviluppo economico concernente l'attività svolta dall'Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Tale relazione era originariamente disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante “Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società “Sviluppo Italia”, che ha assunto la denominazione di Invitalia nel luglio 2008. Tale norma prevedeva che la suddetta società presentasse annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto sul proprio assetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti e che fosse il Presidente del Consiglio dei Ministri a trasmettere tale rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti Commissioni. L'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha novellato il richiamato articolo 4, disponendo invece che la società presenti la relazione sulle attività svolte al Ministero dello sviluppo economico e ne riferisca direttamente alle Camere. Tuttavia il Ministro, adottando una procedura conforme all'originaria formulazione della norma, si è fatto carico di trasmettere la relazione della società (con dati aggiornati al 2009), allegandola ad una propria relazione informativa sull'attività di Invitalia corredata da osservazioni e da proiezioni al 2010. Si sottolinea peraltro che i documenti inviati sanano un notevole ritardo nell'adempimento dell'obbligo, considerato che l'ultima relazione conteneva dati riferiti al periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006.

Sempre nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione, si evidenziano le relazioni trasmesse dal Ministero del lavoro e della politiche sociali sull'andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (Doc. XIX, n. 5 e n. 6) riferite rispettivamente al I e II semestre 2009, considerato che il precedente invio risaliva al 23 luglio 2009, con dati riferiti al II semestre 2007. La disposizione istitutiva dell'obbligo specifica i contenuti dell'adempimento prevedendo che, nell'ambito della relazione, il Ministro, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisca sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinguendo tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione deve essere resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre deve essere, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale. Per completezza, si segnala che risultano tutt'ora non trasmessi i dati relativi ai due semestri 2008.

Notevolmente in ritardo risulta infine l'aggiornamento dei dati concernenti lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane Spa, considerato chetalerelazione, trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico(Doc. CXIII, n. 2), si riferisce al 2008 e che la precedente risaliva al 2007.


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°- 30 aprile 2011



Relazioni governative



Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 185/1990,

art. 5, co. 1

Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia

(Dati relativi al 2010, Doc. LXVII, n. 4)

III Affari esteri

IV Difesa

13/4/2011

D.Lgs. 66/1999,

art. 1, co. 2

Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

(Dati relativi al 2010, Doc. LXXV, n. 4)

IX Trasporti

20/4/2011








Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 484/1998,

art. 4, co. 1,

lett. c)

Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari

(Dati relativi al 2010, Doc. CXXXIX, n. 3)

III Affari esteri

13/4/2011

L. 496/1995,

art. 9, co. 2,

lett. c)

Stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia

(Dati relativi al 2010, Doc. CXXXI, n. 3)

III Affari esteri

13/4/2011


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10, co. 9*

Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi indirizzi

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come Allegato IV al Documento di economia e finanza 2011, Doc. LVII, n. 4)

(PRIMA RELAZIONE)

V Bilancio

Tutte le commissioni permanenti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

19/4/2011

*L'art. 10, co. 9, della L. 196/2009, come sostituito dall'art. 2, co. 2, della L. 39/2011, ha previsto che la relazione sia allegata al Documento di economia e finanza, da trasmettersi entro il 10 aprile di ogni anno. Un obbligo di contenuto sostanzialmente analogo era già previsto dal DL 159/2007, art. 26.



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009, art. 3, co. 1

Rapporto sulla stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

(Trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come Allegato I al Documento di economia e finanza 2011, Doc. LVII, n. 4)

(PRIMA RELAZIONE)

V Bilancio

14/4/2011

L. 488/1999,

art. 26, co. 5

Risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni

(Dati relativi al 2010, Doc. CLXV, n. 3)

V Bilancio

27/4/2011


Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 354/1975,

art. 20, ultimo co.

Attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti

(Dati relativi al 2010, Doc. CXVIII, n. 3)

II Giustizia

20/4/2011

L. 194/1978,

art. 16, co. terzo

Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”

(Relazione riferita al 2010, comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2010, Doc. XXXVII-bis, n. 3)

II Giustizia

XII Affari sociali

27/4/2011



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 289/2002,

art. 71, co. 6*

Stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come Allegato III al Documento di economia e finanza 2011, Doc. LVII, n. 4)**

V Bilancio

Tutte le commissioni permanenti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

19/4/2011

*La norma istitutiva dell’obbligo prevede che il Governo riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari senza specificare il Ministero competente,

**A partire dal 2005 l'obbligo viene assolto con la trasmissione del cd. Allegato infrastrutture al DPEF nel quale si dà conto dello stato di attuazione delle infrastrutture strategiche. Pertanto la relazione non viene annunciata come documento autonomo. Il DPEF è stato sostituito, da ultimo, dal Documento di economia e finanza (DEF), ai sensi dell'art. 7, co. 2, della legge n. 196/2009, come sostituito dall'art. 2, co. 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 510/1996,

art. 1, co. 23

Andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

(Dati relativi al I e II semestre 2009, Doc. XIX, n. 5 e Doc. XIX, n. 6)

XI Lavoro

7/4/2011





Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 21, co. 13*

Destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale delle spese di investimento

(Allegata al disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013)

(PRIMA RELAZIONE)

V Bilancio

18/4/2011

*La competenza a trasmettere la relazione è passata dal Ministero dello sviluppo economico al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale in base alla delega conferita con DPCM 10 giugno 2010 (GU n. 161 del 13 luglio 2010) a norma dell'art. 7, co. 26 e 27 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.



Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 364/1987,

art. 5, co. 1

Stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno

(Dati relativi al 2010, Doc. CIV, n. 3)

V Bilancio

X Attività produttive

11/4/2011

L. 662/1996,

art. 2, co. 24

Stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane Spa

(Dati relativi al 2008, Doc. CXIII, n. 2)

IX Trasporti

27/4/2011

L. 70/1975,

art. 30, co. 5,

Tab. III

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Istituto nazionale conserve alimentari – INCA*

(Dati relativi all'attività svolta nel 2008, con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità, il bilancio di previsione per il 2009 e le relative piante organiche)

X Attività produttive

XIII Agricoltura

27/4/2011

*L'Istituto è stato soppresso dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. Pertanto l'obbligo dovrà ritenersi concluso con la trasmissione della relazione contenente i dati 2009.

L. 196/2009,

art. 10, co. 7*

Interventi nelle aree sottoutilizzate

(Dati relativi al 2010)

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come Allegato V al Documento di economia e finanza 2011, Doc. LVII, n. 4)

V Bilancio

Tutte le commissioni permanenti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

28/4/2011

*L'obbligo, originariamente previsto dall'art. 15, co. 6, della L. 468/1978, è stato confermato dall'art. 12, co. 4, della legge n. 196 del 2009. Tale norma disponeva la relazione fosse presentata al Parlamento dal Ministro dello sviluppo economico, a decorrere dal 15 aprile 2011, in allegato alla relazione sull'economia e la finanza pubblica, di cui al co. 1 del citato art. 12. La competenza a trasmettere la relazione è quindi passata dal Ministero dello sviluppo economico al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale in base alla delega conferita con DPCM 10 giugno 2010 (GU n. 161 del 13 luglio 2010) a norma dell'art. 7, co. 26 e 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. La L. 39/2011 ha infine riformulato sia l'art. 12, sopprimendo la relazione sull'economia e la finanza pubblica, sia l'art. 10, ed ha previsto che la relazione sia presentata alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al Documento di economia e finanza.

Nella lettera di trasmissione dell'Allegato V il Ministro dello sviluppo economico precisa che il documento viene inviato unitamente al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, il quale esercita le funzioni concernenti le politiche governative di sviluppo e coesione ai sensi dei sopracitati commi 26 e 27 dell'art. 7 del DL 78/2010.



Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Toscana

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2010)

VI Finanze

11/4/2011

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della Valle d'Aosta

Attività svolta

(Dati relativi al 2010, Doc. CXXVIII, n. 30)

I Affari costituzionali

11/4/2011

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico del Veneto

Attività svolta

(Dati relativi al 2010, Doc. CXXVIII, n. 31)

I Affari costituzionali

14/4/2011

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Basilicata

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

(Dati relativi al 2010, Doc. CCI, n. 25)

XII Affari sociali

18/4/2011

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della Basilicata

Attività svolta

(Dati relativi al 2010, Doc. CXXVIII, n. 32)

I Affari costituzionali

20/4/2011

D.Lgs. 1/1999,

art. 4, co. 1

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.*

Attività svolta dalla Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

(Trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico**)

(Dati relativi all'esercizio 2009)

V Bilancio

X Attività produttive

27/4/2011

*Si segnala che la società Sviluppo Italia ha assunto la denominazione di Invitalia dal mese di luglio 2008.

**Si segnala altresì che unitamente alla relazione annuale relativa all'esercizio 2009, predisposta dalla società, il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso una sua relazione informativa sull'attività svolta dall'Invitalia nel 2009 con proiezioni al 2010.




Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative



Fonte

Ministero competente

Oggetto

L. 196/2009, art. 10-bis,

co. 6*

La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente.

Ragioni dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza, ovvero di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica ed illustrazione dei relativi interventi correttivi

*L'articolo 10-bis è stato introdotto dall'art. 2, co. 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2011, n. 84.

L. 196/2009, art. 42,

co. 2*

Ministero economia e finanze

Rapporto sull'attività di sperimentazione finalizzata all'esercizio della delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa

*L'obbligo è stato introdotto a seguito della riformulazione dell'art. 42 attuata dall'art. 5, co. 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2011, n. 84.

L. 196/2009, art. 52, co. 3*

Ministero economia e finanze

Attività svolta dalla Commissione istituita **per la valutazione delle informazioni contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese

*L'obbligo è stato introdotto a seguito della riformulazione dell'art. 52 attuata dall'art. 6, co. 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2011, n. 84.

**L'istituzione della Commissione è disciplinata dalla legge n. 196 del 2009, art. 52, co. 3, come sostituito dall'art. 6, co. 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39.













(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino



L. 42/2011, art. 3, co. 2*

Ministero economia e finanze

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa previste dalla legge n. 42 del 2011, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002”, e misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2011, n. 86.

D.Lgs. 261/1999, art. 2, co. 21*

Ministero sviluppo economico

Attività svolta dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

*L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2011, n. 98.









Relazioni non governative


nessuna






1 Art. 8, co. 1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare: a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale; b) tre componenti negli altri casi. (...).

2 Art. 8, co. 2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. (...)

3 Art. 11, co. 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. co. 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro: a) cinque nominativi per la carica di presidente; b) tre nominativi per la carica di consigliere. co. 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. co. 4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9.

4 A questo proposito nella premessa del decreto è tra l'altro specificato: Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo; (...).

5 Art. 11. co. 5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

*Il paragrafo riportato in corsivo è contenuto solo nella nota di attuazione relativa alla risoluzione Cicchitto ed altri n. 6/00071.

*Il paragrafo riportato in corsivo si riferisce al solo ordine del giorno Mario PEPE (PD) n. 9/1441-quater-A/19

6. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e la Relazione sui risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio sono ora previste, rispettivamente, dall'art. 10, co. 7, e dall'art. 10, co. 11, della L. 196/2009, come modificata dalla legge n. 39/2011.