Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale - A.C. n. 2042 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 2042/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 43
Data: 18/03/2009
Descrittori:
BASI DI DATI   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
GENETICA   PERITI TECNICI
POLIZIA PENITENZIARIA   PREVENZIONE DEL CRIMINE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


18 marzo 2009

 

n. 43

Adesione dell’Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

A.C. n. 2042

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

Numero del progetto di legge

2042

Titolo

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

Iniziativa

Mista (testo unificato di un disegno di legge di iniziativa governativa e di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare)

Iter al Senato

Numero di articoli

33

Date:

 

adozione quale testo base

12 marzo 2009

richiesta di parere

13 marzo 2009

Commissioni competenti

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

Sede e stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (marzo 2009)

 

 


Contenuto

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca:

§       l’adesione dell’Italia al Trattato di Prum;

§       l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

§       una delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;

§       modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Il Trattato di Prum, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Il provvedimento in esame si compone di 33 articoli, organizzati in cinque capi.

Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni di carattere generale contenenti in particolare l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione del Trattato di Prum, il rinvio a decreti interministeriali per l’individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato, nonché una previsione di carattere generale che pone a carico dello Stato italiano l’obbligo di risarcimento del danno prodotto da agenti di una Parte contraente nello svolgimento di attività espressamente previste dal Trattato.

Il Capo II (articoli 5-19) reca alcune disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno a quanto previsto nel Trattato di Prum.

Esso prevede l’istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell’interno) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia), al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti (articolo 5). La banca dati nazionale è soggetta al controllo del Garante per la privacy; i compiti di garanzia dell’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale sono invece attribuiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (articolo 15).

Per quanto riguarda le funzioni, alla banca dati spetta provvedere alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui agli articoli 9, commi 1 e 2 (si tratta di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nei cui confronti si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e con l’esclusione di alcune tipologie di delitti espressamente indicate); alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici (ovvero del materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato); alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; al raffronto del DNA a fini di identificazione (articolo 7). Spetta invece al laboratorio la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui al richiamato articolo 9, nonché la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA (articolo 8).

L’articolo 9 disciplina il prelievo di campione biologico ai fini del successivo invio al laboratorio centrale per la tipizzazione e la trasmissione alla banca dati del DNA.

L’articolo 10 disciplina la trasmissione alla banca dati nazionale dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali. La metodologia di analisi dei reperti e dei campioni biologici applicabile ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati viene disciplinata dall’articolo 11, che interviene anche sul tema della tutela della riservatezza dei dati genetici, stabilendo che i sistemi di analisi possano essere applicati solo a sequenze del DNA che non consentono l’identificazione delle patologie da cui può essere affetto l’interessato. In ogni caso, in base all’articolo 12, comma 1, i profili del DNA ed i relativi campioni non possono contenere informazioni che consentano l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. La medesima disposizione, al comma 2, individua nella polizia giudiziaria e nell’autorità giudiziaria i soli soggetti che possono accedere ai dati contenuti nella banca dati nazionale e nel laboratorio, richiedendo però, per tali ultimi dati, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per gli accessi della polizia giudiziaria. L’accesso è consentito soltanto per finalità di identificazione personale e di collaborazione internazionale di polizia. I commi successivi intervengono su profili ulteriori connessi al trattamento e all’accesso ai dati.

L’articolo 13 disciplina i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico, nonché i limiti temporali di conservazione del profilo del DNA nella banca dati nazionale. Le sanzioni a carico dei pubblici ufficiali per l’uso o la comunicazione delle informazioni al di fuori dei casi consentiti sono contemplate dall’articolo 14.

L'articolo 17 reca le disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le disposizioni ulteriori contenute nel Capo II, a parte il rinvio ad un regolamento di delegificazione per la disciplina attuativa delle disposizioni sulla banca dati nazionale e sul laboratorio (articolo 16) e la previsione di un obbligo annuale di informazione al Parlamento in merito alla relativa attività (articolo 19), si segnala la delega, contenuta nell’articolo 18, per l’integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale.

Il Capo III (articoli 20-23) è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. L’articolo 20 contiene l’espressa garanzia del rispetto del codice della privacyin relazione all’applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive. L’articolo 21, in relazione alle disposizioni del Trattato che disciplinano l’impiego di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo, prevede la stipula di accordi separati tra le competenti Autorità nazionali e le competenti Autorità delle altre Parti contraenti e detta disposizioni in ordine all’autorizzazione generale di porto d’armi d’ordinanza e di munizioni, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Trattato. L’articolo 22 definisce la disciplina relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi comuni di Paesi contraenti, di cui all’articolo 24 del Trattato, con specifico riferimento alle funzioni che possono essere svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, all’attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, e all’autorizzazione a portare l’uniforme di servizio nazionale, nonché le armi di servizio e le attrezzature di cui all’articolo 28 del Trattato. L’articolo 23, dando attuazione all’articolo 25 del Trattato, definisce i poteri dei funzionari di una parte contraente, nel caso di interventi di urgenza sul territorio nazionale, disciplinando in particolare il caso dell’adozione della misura provvisoria del fermo di una persona.

Il Capo IV (articoli 24-29), che disciplina lo svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, è volto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del secondo comma dell’articolo 224 del codice di procedura penale, per la parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. In particolare, l’articolo 24, attraverso l’introduzione dell’articolo 224-bis del codice di procedura penale, disciplina la perizia che comporta l’esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale. La perizia può essere disposta anche coattivamente con ordinanza motivata del giudice nei confronti dell’indagato o dell’imputato di un reato. La disposizione individua i presupposti dell’accertamento, i tipi di prelievo da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA o dell’esecuzione di accertamenti medici, nonché le garanzie per lo svolgimento della medesima.

L'articolo 25 disciplina il caso in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intenda procedere coattivamente a un prelievo del tipo di quelli indicati all’articolo 224-bis, prevedendo l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari o, in caso di urgenza, la successiva convalida da parte del GIP del decreto motivato del PM che dispone l’accertamento.

Gli articoli 26 e 27 novellano, con finalità di coordinamento, gli articoli 133 e 354 del codice di procedura penale. L'articolo 28 modifica l'articolo 392, comma 2, del codice di rito, in tema di incidente probatorio, così da consentire l’uso di tale strumento di anticipazione nella raccolta della prova anche per l'espletamento di una perizia ai sensi dell’articolo 224-bis del codice di procedura penale L'articolo 29 interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendovi tre nuovi articoli, relativi al prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette, alla redazione del verbale delle operazioni, nonché alla distruzione dei campioni biologici.

Il Capo V (articoli 30-33), infine, nell’ambito delle disposizioni finali, contiene, oltre che la clausola di copertura finanziaria, un obbligo di comunicazione annuale da parte del Ministro dell’interno al Parlamento (in particolare al cosiddetto Comitato parlamentare Schengen) sullo stato di attuazione del Trattato di Prum.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di un disegno di legge di iniziativa governativa e di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare, approvato dal Senato in prima lettura, riguardante la ratifica di un trasttato internazionale, che viene sottoposto all’esame del Comitato per la legislazione ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente anche una disposizione di delega (articolo 18) ed una volta ad autorizzare il Governo all’adozione di un regolamento di delegificazione (articolo 16).

Il disegno di legge confluito nel testo unificato è stato presentato dal Governo al Senato il 15 luglio 2008, antecedentemente alla pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, che reca una disciplina a regime dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Esso non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, oltre a prevedere l’autorizzazione all’adesione al Trattato di Prum, reca numerose disposizioni a carattere sostanziale volte a dare attuazione al Trattato stesso, anche attraverso una disposizione di delega ed una autorizzazione alla delegificazione.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

In merito all’articolo 12, comma 2 - che consente l’accesso ai dati contenuti nella banca dati esclusivamente alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria – si segnala che la relazione illustrativa al disegno di legge governativo presentato al Senato (le cui disposizioni sul punto sono sostanzialmente state recepite nel testo unificato) fa riferimento anche, “nei limiti della legislazione”, ai “difensori nel quadro delle investigazioni difensive”. L’inclusione di questi ultimi apparirebbe coerente con il disposto della legge  7 dicembre 2000, n. 397, recante "Disposizioni in materia di indagini difensive".

 

All’articolo 32, andrebbe valutata l’opportunità di aggiornare le disposizioni di carattere finanziario, riguardanti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura al bilancio di previsione vigente, riferito al triennio 2009-2011.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Regolamenti di delegificazione

Nell’ambito dell’articolo 16, la rubrica si riferisce a “regolamenti di attuazione” (richiamati anche dall’articolo 13), mentre l’unico comma autorizza il Governo all’adozione di regolamenti di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire a quale tipologia di regolamenti ci si intenda riferire. Infatti: il richiamo all’articolo 17, comma 2 ed ai “principi e criteri direttivi della presente legge” (rectius: norme generali regolatrici della materia, richiamate per relationem) configura i regolamenti in questione come regolamenti di delegificazione; il loro ambito di intervento anche in aspetti prettamente organizzativi si connetterebbe all’articolo 17, comma 4-bis della citata legge n. 400/1988; si dà per il resto attuazione ad una normativa di rango primario che innova l’ordinamento e la rubrica si intitola “Regolamenti di attuazione”.

Il medesimo articolo 16 stabilisce che i regolamenti siano adottati sentiti il Garante per la protezione dei dati e il presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV). Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la congruità della previsione – che appare innovativa – in ordine al coinvolgimento nella procedura di adozione dei regolamenti del solo presidente del CNBBSV, data la natura collegiale dell’organo.

Infine, al comma 1, lettera c), il riferimento al personale dovrebbe riguardare sia quello della banca dati nazionale del DNA sia quello del laboratorio centrale (utilizzando quindi l’espressione “personale ad essi addetto” in luogo di “personale ad essa addetto”).

 

Disposizione di delega

L’articolo 18 reca una delega al Governo relativa all’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria alla quale dovrebbe riferirsi - conformemente a quanto previsto dalla circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi – la rubrica dell’articolo stesso. Con specifico riguardo ai ruoli di cui alla lettera a),  si segnala, in proposito, che nella relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge al Senato è contenuta una tabella (cfr. tab. 8 – Costo del personale) recante l’indicazione delle figure professionali e del numero di unità necessarie all’avvio e al funzionamento della banca dati.

 

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 3, che demanda a decreti dei Ministri dell’interno e della giustizia la individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato, si segnala che l’articolo 42 del trattato stesso prevede che “al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente designa, in una dichiarazione allo Stato depositario, le autorità di riferimento per l’applicazione del presente Trattato.

 

 

Con riguardo all’articolo 7, si segnala che, mentre per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il disegno di legge specifica le modalità della raccolta del profilo del DNA (cfr. articoli 9 e 10), lo stesso non accade per la lettera c), relativa ai profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Sembrerebbe opportuno un chiarimento sulle modalità di prelievo e le garanzie che debbono assistere il medesimo, con particolare riferimento al caso di raccolta del profilo del DNA di soggetti consanguinei.

 

All’articolo 9 – ove si dispone che, “ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici”talune categorie di persone soggette a misure restrittive della libertà personale, tra le quali figurano sia coloro che sono sottoposti ad indagini sia coloro che risultano già destinatari di provvedimenti definitivi – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire   se la disposizione opera in via generale ovvero sia necessaria una previa determinazione dell’autorità giudiziaria con riguardo a ciascun soggetto coinvolto, nonché le modalità procedurali del prelievo in relazione al mancato consenso dell’interessato, valutando eventualmente il richiamo agli articoli 224-bis e 359-bis del codice di procedura penale (introdotti dagli articoli 24 e 25 del provvedimento in esame) per la parte che si ritenga applicabile alle situazioni considerate nell’articolo in commento;

 

Infine, sempre l’articolo 9 individua, al comma 1, alcune categorie da sottoporre a prelievo di campioni biologici, tra i quali include, alla lettera b), “i soggetti arrestati in flagranza di reato”; il comma 2 dispone che “il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di riformulare il comma 2 al fine di chiarire che il prelievo è consentito in tutti i casi in cui è ammesso l’arresto in flagranza, a carattere sia obbligatorio, sia facoltativo, coerentemente con quanto statuito dal nuovo articolo 224-bis del codice di procedura penale, che consente i prelievi di campioni biologici solo “quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.

 

All’articolo 12, con riferimento ai soggetti cui è consentito l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 2 nella parte in cui stabilisce la necessità della previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’accesso ai dati non solo per la polizia giudiziaria ma anche per la stessa autorità giudiziaria.

 

 

L’articolo 13, comma 4 stabilisce che “il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d’attuazione, d’intesacon il Garante per la protezione dei dati personali[1], e comunque non oltre quaranta anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato l’inserimento”. A tal riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire:

-          se l’innovativa previsione dell’intesa con il Garante si riferisca all’adozione del regolamento, almeno per la parte relativa ai tempi della conservazione dei dati, ovvero alla conservazione stessa (in questo caso andrebbe coordinata con l’articolo 16, comma 1, che prevede il parere del Garante);

-          il significato dell’espressione “dall’ultima circostanza che ne ha determinato l’inserimento”, al fine di meglio individuare il termine iniziale del periodo di conservazione;

-          se il regolamento di attuazione cui si riferisce la disposizione in esame rientra tra quelli previsti all’articolo 16.

 

L’articolo 17, comma 1 disciplina il trasferimento alla banca dati dei profili di DNA acquisiti antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, senza una espressa previsione in ordine ai profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali posteriormente all’entrata in vigore della legge ma anteriormente all’entrata in funzione della banca dati DNA.

 

Al medesimo articolo, al comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di specificare se il termine di un anno ivi previsto si riferisca alla data di entrata in vigore della legge – come sembrerebbe – ovvero alla entrata in funzione della banca dati del DNA.

 

All’articolo 19, andrebbe valutata l’opportunità di individuare il termine annuale entro cui i Ministri dell’interno e della giustizia adempiono l’obbligo di informazione al Parlamento istituito dal medesimo articolo. Analogamente, all’articolo 30, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un termine per l’informativa annuale al Comitato parlamentare Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione da parte del Ministro dell’interno sulla cooperazione di polizia.

 

 

Con riferimento alla stipula di accordi separatiai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del Trattato (di cui all’articolo 21 del provvedimento in esame), anche al fine di integrare le informazioni di cui all’allegato 1 dello stesso Trattato, va rilevato che, ai sensi del suddetto articolo 17, paragrafo 5, l'oggetto degli accordi separati è limitato alle modifiche all'allegato 1; andrebbe quindi valutata l’opportunità di chiarire a quali altri contenuti faccia riferimento l'articolo del provvedimento in esame, allorché stabilisce che l'accordo separato sia finalizzato "anche" ad integrare le informazioni di cui all'allegato 1.

 

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[1] Analoga previsione è contenuta nella medesima disposizione con riguardo alla conservazione dei campioni biologici.