Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni , Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 736 Progressivo: 2 | ||
Data: | 17/01/2013 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Nota: | Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca) |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Progetti di legge |
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Le leggi |
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Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione Legge 24 dicembre 2012, n. 243 |
Schede di
lettura |
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n. 736/2 |
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17 gennaio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Servizio Biblioteca – Osservatorio della legislazione straniera ( 066760-2278 – * bib_segreteria@camera.it Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione ( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
§
L’introduzione
e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. §
Le parti
relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea sono
state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea. §
Le parti
relative alla legislazione comparata sono state curate dal Servizio
Biblioteca. §
La parte
relativa agli Organismi indipendenti è stata curata dalla segreteria della V
Commissione. |
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I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei
deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: BI0599b.doc |
INDICE
§
Capo I, articoli 1 e 2 (Oggetto e definizioni)
§
Capo III, articoli 7 e 8
(Meccanismo di correzione)
§
Capo IV, articoli 9-12 (Equilibrio dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche territoriali)
§
Capo V, articolo 13 (Equilibrio dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche non territoriali)
§
Capo VI, articoli 14 e
15 (Bilancio dello Stato)
§
Capo VIII, articoli 20 e
21 (Disposizioni finali)
Il principio del
pareggio di bilancio nel contesto europeo
Organismi indipendenti
di valutazione in materia finanziaria e di bilancio considerati dall’OCSE
Normativa
§
L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1, “Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”
La legge 24 dicembre 2012,
n. 243 reca disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del
nuovo sesto comma dell’articolo 81
della Costituzione, introdotto dalla
legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1, il quale prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni siano stabiliti da una apposita legge che dovrà essere approvata
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale.
Il pareggio di bilancio in Costituzione
La citata legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119
Cost., introduce il principio dell’equilibrio
tra entrate e spese del bilancio, cd. “pareggio di bilancio”, correlandolo
a un vincolo di sostenibilità del debito
di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia
economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo.
In particolare, il
principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81, il quale
stabilisce, al primo comma, che lo Stato assicura l’equilibrio
tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi - avverse o favorevoli - del ciclo
economico.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 81,
alla regola generale dell’equilibrio di bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all’indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al
verificarsi di eventi eccezionali, che i sensi dell’articolo
5 della legge costituzionale possono consistere in gravi recessioni economiche; crisi
finanziarie e gravi calamità
naturali (sul punto cfr. oltre).
Per circoscrivere e rendere
effettivamente straordinario il ricorso
all'indebitamento connesso a eventi eccezionali, il secondo comma
dell’articolo 81 prevede che esso sia autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura aggravata, che prevede un voto a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
A corredo del principio del
pareggio di bilancio, il nuovo terzo
comma dell’articolo 81 prevede che ogni
legge - ivi inclusa la legge di
bilancio che in virtù della riforma acquista un carattere sostanziale - che
importi nuovi o maggiori oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte.
Il quarto comma dell’articolo 81 conferma il principio dell’annualità del
bilancio e del rendiconto consuntivo, che devono essere presentati dal Governo
e approvati dalle Camere. Il quinto
comma conferma la possibilità dell’esercizio provvisorio per un periodo non
superiore complessivamente a quattro mesi.
Ai sensi del nuovo sesto comma dell’articolo 81 della
Costituzione, la definizione del contenuto
della legge di bilancio, delle norme
fondamentali e dei criteri volti
ad assicurare l’equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono demandati a
una apposita legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera.
Con apposita novella all'articolo 97 della
Costituzione, l'obbligo di assicurare l’equilibrio dei bilanci e
la sostenibilità del debito pubblico
viene esteso a tutte le amministrazioni
pubbliche, in conformità con
l’ordinamento dell'Unione Europea, cui la norma costituzionale espressamente
rinvia.
Per quanto concerne la
disciplina di bilancio degli enti decentrati, la legge costituzionale apporta
modifiche l'articolo 119 della Costituzione, al fine di specificare
che l'autonomia finanziaria degli enti
territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), è
assicurata nel rispetto dell’equilibrio
dei relativi bilanci, prevedendo al
contempo che tali enti sono tenuti a
concorrere ad assicurare l’osservanza
dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione
europea. Con una modifica al sesto
comma dell’articolo 119 viene inoltre precisato che il ricorso all'indebitamento - che la vigente
disciplina costituzionale consente esclusivamente per finanziare spese di investimento
- è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e
alla condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.
La legge costituzionale
novella, inoltre, l’articolo 117
della Costituzione, inserendo la materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici”, tra quelle sulle quali lo
Stato ha una competenza legislativa
esclusiva.
Infine, ulteriori
disposizioni del testo della legge costituzionale dettano i principi cui dovrà attenersi la
suddetta legge rinforzata oggetto di
approvazione a maggioranza qualificata (cfr.oltre),
la quale dovrà disciplinare, tra l'altro, l'istituzione presso le Camere, nel
rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale dovranno essere attribuiti compiti
di analisi e verifica degli andamenti di
finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
si prevede, inoltre, in via costituzionale, che alle Camere sia affidata la
funzione di controllo sulla finanza pubblica - con particolare riferimento
all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all’efficacia della
spesa delle pubbliche amministrazioni - da esercitare secondo modalità da
definire con i rispettivi regolamenti.
Le nuove disposizioni
costituzionali troveranno applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario
relativo all’anno 2014.
La legge n. 243/2012 in esame si propone, in particolare,
di dare attuazione a quanto previsto dal nuovo sesto comma dell’articolo 81
della Costituzione e dall’articolo 5, commi 1-3, della citata legge costituzionale n. 1/2012, che specifica
i contenuti e gli ambiti che dovrà
disciplinare la predetta legge c.d. “rinforzata”, la cui approvazione a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2013.
In particolare, ai sensi
del citato articolo 5, tale legge dovrà disciplinare, per il
complesso delle pubbliche amministrazioni:
a) le verifiche
preventive e consuntive sugli andamenti
di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni,
distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi
eccezionali;
c) il limite
massimo degli scostamenti negativi cumulati - di cui alla lettera b) -
corretti per il ciclo economico rispetto al PIL, al superamento del quale
occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione
delle gravi recessioni economiche,
delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi
eccezionali ai sensi dell’articolo 81, secondo comma Cost., al verificarsi dei
quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto
degli effetti del ciclo e il superamento del limite massimo degli scostamenti
negativi cumulati, sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa a salvaguardia degli equilibri di
bilancio e per assicurare la riduzione del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo nel lungo periodo;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto
dell’autonomia costituzionale, di un organismo
indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli
andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di
bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato,
nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi
eccezionali, anche in deroga all'articolo 119 Cost., concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli
essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti
civili e sociali.
L’articolo prevede,
inoltre, che legge rinforzata debba disciplinare:
a)
il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b)
la
facoltà degli enti territoriali
(Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano) di ricorrere all'indebitamento;
c)
le
modalità attraverso le quali i citati enti territoriali concorrono alla sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni.
La relazione illustrativa
della proposta di legge, nel rilevare come la stessa intenda dare attuazione
alle disposizioni costituzionali sopra richiamate. evidenzia, in particolare,
come l’esigenza di assicurare una tempestiva definizione della disciplina di
dettaglio del principio del pareggio di bilancio sia connessa anche alla raccomandazione del Consiglio del 10 luglio
2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell’Italia, la quale
sollecita il nostro Paese all’adozione di provvedimenti nel periodo 2012-2013
volti a “garantire che il chiarimento
delle caratteristiche chiave del pareggio di bilancio inserito nella
Costituzione, ivi compreso un adeguato coordinamento tra i diversi livelli
amministrativi, sia coerente con il quadro dell’Unione europea”.
La relazione sottolinea,
inoltre, l’urgenza del provvedimento, la cui mancata approvazione nei tempi
stabiliti – ossia entro il 28 febbraio 2013 - costituirebbe un fatto
estremamente grave, che disattenderebbe sia gli impegni assunti nell’ambito della
Ue e con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria - cd. Fiscal compact,
ratificato dall’Italia con la legge n. 114 del 23 luglio 2012 - sia lo stesso disposto della legge costituzionale.
In questo senso, la legge
n. 243/2012 in esame rappresenta il
necessario completamento sul piano ordinamentale dell’impegno dell’Italia per
il risanamento dei conti pubblici e l’esigenza assicurare effettività al
principio del pareggio del bilancio costituisce, sempre secondo la relazione,
il tassello fondamentale di una più ampia strategia che in mancanza di tale
provvedimento risulterebbe fortemente indebolita, con il rischio di alimentare
nuovamente tensioni e manovre di natura speculative tali da fare salire oltre
il livello di guardia i costi di gestione del debito pubblico.
Vincoli di bilancio e
Unione europea
L’obbligo di introdurre negli ordinamenti
nazionali regole, costituzionali o legislative, volte ad assicurare il
rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito
fissati a livello europeo non discende dalle disposizioni dei Trattati in
materia di Unione economica e monetaria, nonché il Protocollo sui disavanzi
eccessivi, ma da impegni previsti da strumenti di diversa natura introdotti nel
quadro della nuova governance economica europea.
In primo luogo, con il Patto europlus[1], accordo non giuridicamente vincolante adottato
dai Capi di Stato e di governo dell’area euro l’11 marzo 2011, gli Stati
dell’area euro e alcuni altri Stati membri dell’UE hanno assunto l’ulteriore
obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le
regole del Patto di stabilità e crescita.
Agli Stati membri è stata rimessa la facoltà di
scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere, purché di natura
vincolante e l'esatta forma della regola da applicare a livello sia
nazionale che subnazionale.
In seguito, la direttiva 2011/85/UE concernente
i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, entrata in vigore nel
novembre 2011, ha fissato regole minime perché sia garantita l'osservanza da
parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare
disavanzi pubblici eccessivi.
In particolare, la direttiva ha stabilito
l’introduzione di:
§
regole di bilancio numeriche specifiche per Paese, che contribuiscono a far sì che la
conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i
loro rispettivi obblighi, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei
risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o
uno dei relativi componenti principali;
§
dispositivi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la
trasparenza degli elementi del processo di bilancio;
§
meccanismi e regole
che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità dei sottosettori
dell'amministrazione pubblica.
La materia
disciplinata dalla direttiva costituisce peraltro oggetto di ulteriore
intervento legislativo dell’UE prospettato dalla proposta di regolamento
recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei
progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi
degli Stati membri nell’eurozona (COM(2011)821, parte del cosiddetto two
pack), attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
In particolare,
l’art. 4 prevede che gli Stati membri dispongano di regole di bilancio
numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio
nazionali, conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine.
Tali regole interessano
l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente
di natura costituzionale.
Infine, il
“Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione
economica e monetaria” (cd. Fiscal compact), concordato al di
fuori della cornice giudica dei Trattati, all’articolo 3, ha impegnato
le Parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall’entrata
in vigore del Trattato, con norme vincolanti e a carattere
permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, o di altro tipo purché
ne garantiscano l’osservanza nella procedura di bilancio nazionale, le
seguenti regole, in aggiunta a e senza pregiudizio per gli obblighi derivanti
dal diritto dell’UE:
§
il bilancio
dello Stato dovrà essere in pareggio o in attivo;
§
tale regola si
considera rispettata se il disavanzo strutturale dello Stato è pari all’obiettivo
a medio termine specifico per Paese, con un deficit che non eccede lo
0,5% del PIL;
§
gli Stati
contraenti potranno temporaneamente deviare dall’obiettivo a medio termine
o dal percorso di aggiustamento solo nel caso di circostanze eccezionali,
ovvero eventi inusuali che sfuggono al controllo dello Stato interessato e che
abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica
amministrazione, oppure in periodi di grave recessione, a patto che tale
disavanzo non infici la sostenibilità di bilancio a medio termine;
§
qualora il rapporto
debito pubblico/Pil risulti significativamente al di sotto della soglia
del 60%, e qualora i rischi per la sostenibilità a medio termine delle
finanze pubbliche siano bassi, il valore di riferimento del deficit può essere
superiore allo 0,5%, ma in ogni caso non può eccedere il limite dell’1% del
PIL;
§
nel caso di deviazioni
significative dal valore di riferimento o dal percorso di aggiustamento
verso di esso, le parti contraenti dovranno attivare un meccanismo di
correzione automatica, che includa l’obbligo per la parte contraente
interessata di attuare le misure per correggere la deviazione entro un
determinato termine temporale. Tale meccanismo di correzione verrà definito
sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, relativi in
particolare alla natura, alla misura e all’arco temporale dell’azione
correttiva, nonché al ruolo e all’indipendenza delle istituzioni
responsabili a livello nazionale di monitorare l’osservanza delle norme. Il
meccanismo dovrà, inoltre, rispettare pienamente le responsabilità dei
Parlamenti nazionali.
Quanto al contenuto, la
legge n. 243/2012 reca, ai sensi
delle citate norme costituzionali, disposizioni volte a dare attuazione al
principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio delle pubbliche
amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico (Capi II-V, articoli
3-13), disciplina i contenuti della legge di bilancio (Capo VI, articoli 14-15)
e istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per
l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l’osservanza
delle regole di bilancio (Capo VII, articoli 16-19). La legge reca, inoltre,
norme relative alle funzioni di controllo della Corte dei Conti sui bilanci
delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni finali di coordinamento
con la legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 (Capo VIII,
articoli 20 e 21).
Più in dettaglio, il Capo I della legge reca l’oggetto e le definizioni, specificando il carattere di legge “rinforzata” del
provvedimento - che potrà essere modificato esclusivamente da una legge
successiva adottata con la medesima maggioranza assoluta disposta dall’articolo
81, sesto comma, della Costituzione -, e indicando le definizioni utilizzate
nell’ambito della legge, con espliciti rinvii a quanto previsto
nell’ordinamento dell’Unione europea.
Il Capo II, ribadisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche,
sancito in via costituzionale ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 97 della
Costituzione, di concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci, specificando che tale equilibrio
corrisponde all’obiettivo di medio
termine, ossia al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento
dell’Unione europea, che per l’Italia è attualmente il pareggio di bilancio calcolato in
termini strutturali, ossia corretto
per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.
L’equilibrio dei bilanci
s’intende conseguito, peraltro, quando il saldo strutturale, calcolato in sede
di consuntivo, evidenzia uno scostamento dall’ obiettivo di medio termine inferiore
a quello considerato significativo ai sensi dell’ordinamento dell’Unione
europea e dagli accordi internazionali in materia, ovvero quando assicura il
rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine nei casi
di eventi eccezionali – che consentono il ricorso all’indebitamento - e di
scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale, ovvero quando evidenzia
uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello considerato
significativo.
In attuazione del nuovo
primo comma dell’articolo 97 Cost., la
legge ribadisce altresì l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
concorrere ad assicurare la sostenibilità
del debito pubblico, specificando che qualora il rapporto debito/PIL superi
il valore di riferimento definito dall’ordinamento dell’Unione europea (60% del
PIL), in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto della
necessità di garantire una riduzione dell’eccedenza rispetto a tale valore in
coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti
previsti dal medesimo ordinamento, ai
sensi del quale, si ricorda, gli Stati il cui debito supera il 60% del PIL dovranno adottare
interventi per ridurlo con un ritmo adeguato, assumendo come riferimento una diminuzione dell’eccedenza di debito al ritmo di un
ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni.
In attuazione
dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012,
la legge reca una regola sulla spesa,
stabilendo che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle
amministrazioni pubbliche non possa essere superiore a quello derivante dalle
regole europee e che, a tal fine, nei documenti di programmazione finanziaria
debba essere indicato il livello della spesa medesima.
La legge dà quindi
attuazione al secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che
consente il ricorso all’indebitamento al
verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In tale ambito viene
specificato che per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi
anche dell’area dell’euro o all’intera Unione europea e gli eventi straordinari,
al di fuori del controllo dello Stato, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla
situazione finanziaria generale del Paese.
Quanto alla procedura di
autorizzazione, si prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico per fronteggiare i
suddetti gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenti alle
Camere una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica e una specifica richiesta di
autorizzazione che indichi la misura
e la durata dello scostamento, stabilendo
le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello
stesso e definendo al contempo il piano di rientro verso l’obiettivo
programmatico.
La durata del piano di rientro deve essere
commisurata alla gravità degli eventi straordinari e lo stesso deve essere
attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è
autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico.
Il Capo III della legge reca una specifica disciplina tesa a far
fronte a eventuali scostamenti degli
andamenti di finanza pubblica rispetto
agli obiettivi programmatici, diversi da quelli già considerati per il caso
di eventi eccezionali, prevedendo a tal fine un meccanismo di correzione volto ad assicurare il ritorno all’obiettivo
programmatico
Il Capo IV reca le disposizioni per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle Regioni
e degli Enti locali e il concorso
dei medesimi enti alla sostenibilità del
debito pubblico, prevedendo, a tale ultimo fine, che nelle fasi favorevoli del ciclo economico sia
determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la
misura del contributo del complesso
dei predetti enti al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato, tenendo conto della quota di entrate
proprie di tali enti influenzata dall’andamento del ciclo economico.
Per le fasi avverse del ciclo o al verificarsi
di eventi eccezionali è invece prevista una specifica disciplina volta ad
assicurare il concorso dello Stato
al finanziamento dei livelli essenziali
e delle funzioni fondamentali, mediante
l’istituzione di un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle
risorse derivanti dal ricorso dello Stato all’indebitamento consentito dalla
correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.
Quanto al ricorso all’indebitamento da parte
degli enti territoriali, previsto solo per finanziare spese di investimento e
con l’obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito,
viene stabilita una procedura di intesa
a livello regionale per consentire che l’accesso al debito dei singoli enti
avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l’anno di
riferimento, l’equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato
in termini di cassa.
Il Capo V reca le disposizioni volte a prevedere l’equilibrio dei bilanci anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche non territoriali,
distinguendo tra quelle che adottano la contabilità finanziaria, per le quali
l’equilibrio si realizza quando le stesse registrano un saldo non negativo tra
entrate e spese finali, e quelle che adottano la contabilità
economico-patrimoniale, per le quali i criteri di equilibrio saranno definiti
con legge dello Stato.
Il Capo VI reca le norme relative al bilancio dello Stato, definendo sia il principio dell’equilibrio,
sia il contenuto proprio della legge di bilancio. A tale ultimo riguardo, la
disciplina proposta prevede, sostanzialmente, l’unificazione in un unico documento (la legge di bilancio),
articolato in due sezioni, degli attuali contenuti della legge di stabilità e della
legge di bilancio, ciò in
coerenza con la scelta costituzionale di conferire al bilancio una valenza di
legge sostanziale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in
base alla disciplina vigente, la legge di bilancio potrà quindi assumere una
portata sostanziale, attraverso l’introduzione di disposizioni volte a innovare
la legislazione vigente.
Il Capo VII reca l’istituzione
dell’organismo indipendente previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f),
della citata legge costituzionale, che viene denominato “Ufficio parlamentare di bilancio”, avente le funzioni di analisi e
verifica degli andamenti di finanza pubblica e valutazione dell’osservanza
delle regole di bilancio. L’Ufficio, con sede presso le Camere, ha una
composizione collegiale di tre membri,
di cui uno con funzioni di presidente, nominati
d’intesa dai Presidenti delle Camere nell’ambito di un elenco di dieci
soggetti indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera a maggioranza
dei 2/3 dei rispettivi componenti. I membri del Consiglio, la cui opera è
incompatibile con altre attività professionali, durano in carica 6 anni e non possono essere confermati.
Il Capo VIII reca norme volte ad affidare nuove funzioni di controllo alla Corte dei conti sui bilanci delle
amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni finali di coordinamento con la
vigente disciplina contabile. In particolare, si stabilisce che la Corte dei
conti è competente a svolgere, anche
in corso di gestione, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle
Regioni e degli enti locali, nonché delle amministrazioni pubbliche non
territoriali
Ad eccezione del Capo IV,
concernente l’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali, e della
nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si
prevede l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni della
legge si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2014.
Articolo 1
Oggetto
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.
2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;
c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;
e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3;
h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto capitale.
2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Il Capo I reca l’oggetto e le definizioni utilizzate nell’ambito del
disegno di legge in esame.
L’articolo 1, al comma 1, dispone che il provvedimento
in esame costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
e dell'articolo 5 della medesima legge, i cui contenuti sono stati diffusamente
illustrati nel quadro di sintesi, cui pertanto si rinvia.
L’articolo, al comma 2, specifica il carattere di legge ordinaria “rinforzata” del provvedimento in commento, prevedendo che esso potrà essere modificato esclusivamente da una legge successiva adottata con la medesima procedura: maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, sesto comma Cost.
Come precisa la relazione illustrativa, posto che la legge in esame dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti delle due Camere, deve ritenersi che ad essa si applichi la procedura normale di esame dei disegni di legge, senza possibilità di esame in sede legislativa, richiedendosi, per la votazione finale in Assemblea, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
Questa “accresciuta forza passiva della legge” è tra l’altro richiesta – come già detto in premessa – sia dal Patto Euro plus che, successivamente, dal Fiscal compact[2] (articolo 3, par. 2), il quale specificamente prevede che l’introduzione del principio del pareggio di bilancio avvenga “tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente - preferibilmente costituzionale - o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio” (articolo 3, parr. 1 e 2).
L’articolo 2 reca le definizioni utilizzate nell’ambito del disegno di legge, rinviando per relationem a quanto previsto nell’ordinamento dell’Unione europea.
Ciò consente, precisa la relazione
illustrativa, di recepire automaticamente, dunque senza la necessità di
modifiche, eventuali mutamenti della normativa europea.
In particolare, ai fini
della definizione di “amministrazioni
pubbliche”, l’articolo fa
riferimento agli enti, individuati con
le procedure e gli atti previsti in coerenza con l'ordinamento dell'Unione
europea (SEC 95), dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica,
e articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle
amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale (comma 1, lett. a)).
Del pari, per “conto
consolidato“ si intende il conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli
aggregati contabili delle entrate e delle spese delle amministrazioni che vi
sono incluse, classificati in conformità alle modalità stabilite
dall'ordinamento dell'Unione europea (SEC ‘95) (comma 1, lett. b))
Si ricorda che l'elenco degli enti ed organismi facenti parte del conto economico consolidato della P.A.
viene annualmente pubblicato dall'ISTAT,
ai sensi della vigente legge di contabilità pubblica (articolo 1, comma 2,
legge n. 196/2009).
L’elenco degli enti
appartenenti al conto economico consolidato della P.A. - conto funzionale
all’ottenimento di statistiche finanziarie affidabili e comparabili ai fini
della valutazione della convergenza degli Stati membri rispetto agli obiettivi
del Patto di Stabilità e crescita - è elaborato
dall’ISTAT in conformità dal Sistema Europeo dei Conti (SEC ’95)- istituito
ai sensi del Regolamento (CE) n. 2223/1995 - il quale detta specificamente i
criteri per la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche (Settore S13) e, pertanto, solo la rispondenza ai principi ivi
indicati determina l’appartenenza o
meno di una unità istituzionale al comparto delle Amministrazioni Pubbliche.
Secondo tale disciplina, una Unità istituzionale è classificata nel
settore delle Amministrazioni Pubbliche, indipendentemente dal regime giuridico
(pubblico o privato) che la regola, se:
§ è di proprietà o
amministrata o controllata da Amministrazioni pubbliche;
§ non vende sul mercato o,
vende a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non eccedono il 50%
dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi siano superiori
al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti “market” (di mercato) e non di
Amministrazioni Pubbliche.
La
relazione illustrativa precisa che le disposizioni relative alle autonomie
territoriali si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Il medesimo articolo definisce “saldo del conto economico consolidato” l’indebitamento netto o l’accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (comma 1, lett. c)).
La procedura per
i disavanzi eccessivi – la cd. parte dissuasiva del Patto di stabilità e
crescita - è formalmente prevista dal TFUE (articolo 126 TFUE[3]) ed è disciplinata nei dettagli dalla normativa
relativa al Patto di stabilità, come riformata dalle disposizioni contenute nel
pacchetto legislativo europeo noto come “Six
pack” e nel relativo codice di condotta”[4]. Nell’ambito di tale pacchetto, si ricordano qui
seguenti interventi riformatori:
§
il Regolamento (UE) n. 1177/2011 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento
delle modalità di attuazione della procedura
per i disavanzi eccessivi;
§
il Regolamento
(UE) n. 1175/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1466/97 per il
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della
sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;
§
il Regolamento
(UE) n. 1173/2011 sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio
nell'area dell'euro.
Gran parte delle
norme già introdotte dal Six Pack
sono state poi riproposte nel Trattato Fiscal
Compact.
Il “saldo strutturale” è costituito dal saldo del conto consolidato corretto
per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee. Esso comunque è definito in conformità
all’ordinamento dell’Unione europea (comma 1, lett. d)).
Ai sensi del comma 2
dell’articolo in esame, gli obiettivi relativi a tali due saldi, e il valore
dell’ “obiettivo di medio
termine” – con esso intendendosi il
valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti
dall’ordinamento dell’U.E. (comma 1, lett. e))–
devono essere indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni
parlamentari.
La “fase favorevole e fase avversa del ciclo economico" sono le fasi del ciclo
economico che dovranno essere individuate come tali sulla base dei criteri
stabiliti dall’ordinamento dell'Unione europea (comma 1, lett. f)).
Sono poi “obiettivi programmati”, quelli di cui all’articolo 3, comma 3 della legge in
esame (comma 1, lett. g)).
Nel corso dell’esame in Commissione
è stata infine introdotta la definizione di “saldo netto da finanziare o da impiegare”, per esso dovendosi
intendere il risultato differenziale tra le entrate
tributarie, extratributarie e da alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali e le spese correnti e in conto capitale.
Con riferimento alla definizione di saldo
netto da finanziare, si ricorda che
la legge n. 196/2009, nell’ambito della classificazione delle entrate e delle
spese dello Stato, definisce all’articolo 25, comma 7, lettera c), il saldo netto da finanziare come il
risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso
di prestiti.
Ai sensi di tale definizione, dunque, il saldo netto da finanziare è il
risultato differenziale tra la somma dei primi tre titoli dell’entrata : entrate tributarie – Titolo I;
extra-tributarie – Titolo II; alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione crediti[5] – Titolo III; e i primi due titoli della spesa: spese
correnti – Titolo I e spese d’investimento - Titolo II.
Capo II, articoli 3-6
(Equilibrio dei bilanci e sostenibilità
del debito delle
amministrazioni pubbliche)
Articolo 3
Principio dell'equilibrio dei bilanci
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.
Articolo
4
Sostenibilità del debito pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.
Articolo 5
Regole sulla spesa
1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.
Articolo 6
Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico
strutturale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.
5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).
Il Capo II reca le disposizioni per assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione.
Equilibrio
di bilancio
In
particolare, l’articolo 3,
ribadisce, al comma 1, l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci, specificando, al comma 2, che tale equilibrio corrisponde
all’obiettivo di medio termine.
Tale obiettivo, in base alla definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge, corrisponde a sua volta al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea. Per l'Italia l'obiettivo di medio termine, fissato dal Programma di stabilità e riportato nella raccomandazione del Consiglio del 10 luglio 2012 - adottata in esito all’esame del medesimo Programma e del Programma nazionale di riforma - è un bilancio in pareggio in termini strutturali entro il 2013.
Si ricorda, in particolare,
che ai sensi del Patto di stabilità e
crescita, come modificato dal c.d. Six
pack[6], l’obiettivo di medio termine è calcolato in
termini di saldo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,
corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle
misure una tantum, e si attesta in
una forcella stabilita tra il -1% del
PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto
delle misure temporanee e una tantum.
Il “Trattato sulla
stabilità, il coordinamento e la governance
nell’unione economica e monetaria” (il cd. Fiscal Compact [7]), restringe il valore minimo per i Paesi più
indebitati allo 0,5 per cento del PIL, prevedendo, all’articolo 3, che la regola
del pareggio o dell’avanzo del bilancio si considera rispettata se il disavanzo
strutturale dello Stato è pari all’obiettivo a medio termine specifico per
Paese come stabilito dal Patto di stabilità rivisto, con un deficit che non ecceda lo 0,5% del PIL (per l’approfondimento di tali aspetti si
veda il riquadro che segue).
L’obiettivo di bilancio a
medio termine
Il nuovo regolamento
(UE) n. 1175/2011 prevede che ciascuno Stato membro abbia un obiettivo a medio termine differenziato,
che può divergere dal requisito di
un saldo prossimo al pareggio o in
attivo, offrendo al tempo stesso un margine
di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo/PIL del 3%.
Gli obiettivi di
bilancio a medio termine assicurano, in ogni caso, la sostenibilità delle
finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, specie
in relazione alla necessità di investimenti pubblici.
Per gli Stati
membri che hanno adottato l'euro, gli obiettivi di bilancio a medio termine
sono specificati in una forcella stabilita tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il
ciclo, al netto delle misure temporanee
e una tantum.
L'obiettivo di
bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni e in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole
impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
Il Consiglio e
la Commissione esaminano gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati
dagli Stati membri, valutando se:
§
le ipotesi economiche sulle quali il
programma è basato siano plausibili;
§
il percorso di avvicinamento verso
l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato;
§
le misure adottate o proposte per
rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire
l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
In
particolare, nel valutare il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a
medio termine il Consiglio e la Commissione, facendo riferimento al saldo strutturale
e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di
entrate, esaminano se:
§
lo Stato
interessato persegua un miglioramento
annuo adeguato del suo saldo di
bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire
l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento;
§
il miglioramento annuo del saldo di
bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia, per gli Stati membri
con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano
rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale, superiore allo 0,5% del PIL;
§
un maggiore sforzo di aggiustamento sia stato
compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più
limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare,
delle entrate straordinarie e delle minori entrate;
§
il percorso di crescita della spesa pubblica,
considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato
delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:
a)
per gli Stati che
hanno conseguito l'obiettivo di
bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non deve superare un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di
crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure
discrezionali sul lato delle entrate;
b)
per gli Stati che
non hanno ancora conseguito
l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non deve
superare un tasso inferiore al tasso di riferimento a
medio termine del
potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia
coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate. Lo scarto tra i due
tassi deve essere fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di
bilancio a medio termine. Per i medesimi Stati le riduzioni discrezionali delle voci delle entrate devono essere
coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci
delle entrate o da entrambi;
§
il contenuto del
programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e
duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche
economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano
coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli
orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell'Unione.
Per concerne il c.d. Fiscal
compact, si ricorda l’articolo 3 del Trattato, nell’impegnare
le Parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con norme vincolanti e
a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, e in aggiunta e
senza pregiudizio per gli obblighi derivanti dal diritto dell’UE, la regola del pareggio (o dell’attivo) di bilancio,
prevede che tale la regola si consideri rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica
amministrazione è pari all'obiettivo di
medio termine specifico per il paese, quale definito nel patto di stabilità
e crescita rivisto, con il limite
inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo
ai prezzi di mercato.
Il medesimo articolo 3 prevede altresì che qualora il rapporto debito pubblico/Pil risulti significativamente al di sotto della soglia
del 60%, e qualora i rischi per la sostenibilità a medio termine delle
finanze pubbliche siano bassi, il suddetto valore di riferimento possa superiore allo 0,5% ma che in ogni caso
non possa eccedere il limite dell’1% del
PIL.
Il comma 3 dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscano, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato,
articolati per sottosettori, tali da
assicurare almeno il conseguimento
dell’obiettivo di medio termine, ovvero il rispetto del percorso di
avvicinamento a tale obiettivo nei casi scostamento dall’obiettivo previsti
dagli articoli 6 (eventi eccezionali) e 8 (scostamenti negativi del saldo
strutturale emersi a consuntivo che prevedono un meccanismo di correzione).
Insieme agli obiettivi del
saldo del conto consolidato i medesimi documenti indicano le misure da adottare per conseguirli.
Il comma 4 stabilisce che nella definizione degli obiettivi
programmatici è possibile tenere
conto, in conformità con quanto disposto in sede europea, dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
Anche in questo
caso, si tratta di una previsione conforme a quanto previsto dalla normativa
europea. Il nuovo testo del regolamento 1466/97 ribadisce, infatti, che il Consiglio e
la Commissione, nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di
bilancio a medio termine per gli Stati che non l'hanno ancora raggiunto e nel
consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati che
l'hanno già conseguito (a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di
sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda
che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il
periodo coperto dal programma), tengono conto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare
benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita
sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze
pubbliche. Il regolamento conferma altresì che un'attenzione particolare
deve essere prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema
multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a
capitalizzazione, precisando che agli Stati che attuano tali riforme deve
essere consentita una deviazione dal percorso verso il loro obiettivo di
bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso che rispecchi l'importo
dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche
amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di
sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.
Il comma 5 dell’articolo precisa che l’equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato in sede di
consuntivo nel primo semestre
dell’esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a)
risulta
almeno pari all’obiettivo di medio
termine ovvero evidenzia uno scostamento
dal medesimo obiettivo di medio termine inferiore
a quello considerato significativo
ai sensi dell’ordinamento dell’Unione europea (procedura per i disavanzi
eccessivi) e degli accordi internazionali in materia, (Fiscal compact), cui rinvia l’articolo 8, comma 1, attualmente pari
allo 0,5 per cento del PIL ;
b)
assicura
il rispetto del percorso di
avvicinamento all’obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali e di scostamenti dall’obiettivo
programmatico strutturale disciplinati dai successivi articoli 6 e 8 (cfr.oltre),
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello
considerato significativo sopra richiamato..
Come sopra
illustrato, in base alla disciplina rivista del Patto di stabilità e crescita,
ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato, che può
divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, fermo
restando il margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo/PIL del 3%.
Per gli Stati
membri che hanno adottato l'euro gli obiettivi
di bilancio a medio termine sono specificati in una forcella stabilita tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in
termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.
Nel valutare il
percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine il Consiglio e la
Commissione, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al
netto delle misure discrezionali in materia di entrate, esaminano, tra l’altro,
se lo Stato interessato persegua un miglioramento
annuo adeguato del suo saldo di bilancio strutturale, richiesto per
conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento.
Si ricorda,
altresì, che in base al Fiscal compact, la regola del pareggio di bilancio si
considera rispettata se il disavanzo
strutturale dello Stato risulta pari all’obiettivo a medio termine specifico
per Paese come stabilito dal Patto di stabilità rivisto, con un deficit
che non eccede lo 0,5% del PIL.
Con riferimento alla disposizione in esame, la relazione illustrativa della proposta di legge rileva come la procedura per i disavanzi eccessivi e il Fiscal compact impongano una correzione solo in presenza di “scostamenti significativi” – che nella legge in esame determinano l'attivazione del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 – e, che pertanto il comma 5 dell'articolo 3 in oggetto prevede che in sede di consuntivo si intenda conseguito l'equilibrio anche in presenza di scostamenti inferiori a quelli considerati significativi in sede comunitaria (fino a -0,5 per cento rispetto all'obiettivo).
L’articolo 4, in attuazione del nuovo primo comma dell’articolo 97
Cost., ribadisce, al comma 1, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad
assicurare la sostenibilità del debito
pubblico, in coerenza con
l’ordinamento dell’Unione europea.
A tal fine, il comma 2 dispone che i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano obiettivi relativi al rapporto
debito pubblico/PIL coerenti con quanto disposto dall’ordinamento dell’Unione europea, che prevede, com’è
noto, il valore di riferimento del 60 per cento del PIL.
Il comma 3 specifica che qualora tale rapporto superi il valore di
riferimento, in sede di definizione degli obiettivi di cui al terzo comma
dell’articolo 3 – vale a dire l’obiettivo del saldo del conto consolidato delle
AA.PP. coerente con l’obiettivo di medio termine o con il percorso di
avvicinamento allo stesso - si debba
tenere conto della necessità di garantire
una riduzione dell’eccedenza rispetto a tale valore in coerenza il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo
ordinamento dell’UE.
Le disposizioni in esame si riferiscono, in particolare, alla c.d. regola del debito, contenuta nel Six Pack e ribadita nel Fiscal compact, che prevede la riduzione della quota del debito pubblico eccedente il 60 per cento del prodotto interno lordo ad un ritmo annuale medio nel triennio pari ad almeno un ventesimo della medesima eccedenza[8].:
Nell'applicazione di tale
parametro di riferimento si tiene conto dell'influenza della congiuntura sul
ritmo di riduzione del debito[9] -, nonché di alcuni fattori rilevanti – cui fa riferimento la disposizione in esame –
concernenti, tra l’altro, le passività connesse all’invecchiamento della
popolazione e il livello del debito privato.
La regola del debito
Per quanto concerne il parametro del debito pubblico,
il regolamento (UE) n. 1177/2011, stabilisce che gli Stati il cui debito supera il 60% del PIL dovranno
adottare misure per ridurlo verso in
misura sufficiente e con un ritmo
adeguato.
A questo scopo,
si richiede, quale parametro di riferimento, una diminuzione dell’eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi
tre anni.
Nell'applicazione
di tale parametro di riferimento si tiene conto dell'influenza della
congiuntura economica sul ritmo di riduzione del debito. La valutazione
dell’andamento del debito, inoltre, dovrà tener conto di alcuni “fattori significativi”, tra cui:
§ l'evoluzione della posizione economica a medio
termine, in particolare la crescita
potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei
capitali e della produttività totale dei
fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;
§ l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio
termine, in particolare lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a
medio termine, il livello del saldo
primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale,
l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;
§ la dinamica e sostenibilità
a medio termine del debito, in particolare i fattori di rischio, incluse la
struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, e le
eventuali passività implicite legate
all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui
possano rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni
pubbliche.
Si ricorda che un’analoga regola per la riduzione
dell’eccedenza di debito è prevista dall’articolo
4 del Fiscal compact, in base al quale qualora il rapporto debito
pubblico/Pil superi la soglia del 60%, le parti contraenti si impegnano a
ridurlo mediamente di 1/20 all’anno, come previsto dall’art. 2 del regolamento
(CE) n. 1467/97 come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, sopra illustrato.
Al fine di controllare il
livello del debito, il comma 4 vieta il ricorso all’indebitamento per realizzare operazioni sulle partite
finanziarie, che non rilevano ai fini dell’indebitamento netto, salvo il
caso della necessità di fronteggiare eventi straordinari per i quali è
prevista, ai sensi dell’articolo 6, una specifica procedura di autorizzazione.
L’articolo 5, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera e),
della legge costituzionale n. 1 del 2012, reca le regole sulla spesa, stabilendo, al comma 1, il principio generale che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle
amministrazioni pubbliche, vale a dire l’ expenditure
benchmark ( la
spesa totale al netto di alcune poste,
quali la spesa per interessi, quella finanziata con fondi europei ed altre) non possa essere superiore al tasso di crescita derivante dall’applicazione
delle regole europee (come illustrate nel riquadro che segue).
Allo scopo di assicurare il
rispetto di tale vincolo, il comma 2
dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio (vale e
dire, sostanzialmente, il Documento di Economia e Finanza) debbano indicare,
per il triennio di riferimento, il
livello della spesa medesima.
La
disposizione richiama uno dei principi alla base della nuova governance europea, ossia il concetto di una politica di bilancio
prudente basata su una regola di
evoluzione della spesa la cui funzione è quella di agevolare il percorso di
convergenza verso l’obiettivo di medio termine.
In particolare, il Patto
di stabilità e crescita, come modificato dal Six pack, introduce il concetto di expenditure benchmark, in base al quale nell’esaminare i progressi
ottenuti dagli Stati membri verso il raggiungimento dell'obiettivo di medio
termine, il Consiglio UE e la Commissione valuteranno l'evoluzione della spesa
pubblica rispetto al tasso di crescita
di medio periodo del PIL potenziale. L'aggregato di spesa pubblica
sottoposto a valutazione è individuato nel totale
della spesa delle Amministrazioni Pubbliche, al netto di alcune poste, quali la spesa per interessi, la spesa nei programmi europei pienamente coperta da fondi comunitari e la variazione delle
spese non discrezionali per indennità di
disoccupazione, con specifici correttivi per le spese di investimento.
La regola
della spesa
In
particolare, si ricorda che con le modifiche ai Regolamenti europei relativi
alla sorveglianza multilaterale, contenute nel Six pack, il criterio di convergenza viene reso operativo con
l'introduzione di un ulteriore principio basato sulla evoluzione della spesa.
Il
nuovo Patto di stabilità e crescita contempla, infatti, l’applicazione del
concetto di spesa di riferimento (expenditure
benchmark), che prevede, per ciascun paese, la definizione di un aggregato di spesa di riferimento.
Tale
aggregato è dato, in ciascun anno, dal totale delle spese della P.A. a
politiche invariate, al netto di alcune
spese (spesa per interessi, spese finanziate con fondi comunitari e
variazione delle spese non discrezionali per indennità di disoccupazione),
prevedendo altresì correttivi per le
spese in conto capitale.
Per
i paesi che hanno conseguito il proprio
obiettivo di medio termine, l’aggregato di spesa di riferimento, espresso in termini reali, può evolversi in linea con il tasso di crescita
di medio periodo del PIL potenziale.
Per
i paesi che non hanno conseguito
l’obiettivo, la crescita dell’aggregato di spesa deve essere invece ridotta
rispetto al tasso di crescita potenziale di medio termine di un ammontare che,
comunque, garantisca una riduzione del
saldo strutturale di bilancio di almeno 0,5 punti percentuali ogni anno. La
regola prevede, altresì, che eventuali sforamenti
nella crescita dell’aggregato di spesa rispetto al tasso di riferimento del
prodotto potenziale debbano essere compensati
da aumenti delle entrate discrezionali di uguale ammontare.
Si ricorda che attualmente il limite massimo per la dinamica dell’aggregato di spesa che si applica all’Italia per il prossimo triennio, definito in sede europea, è pari ad una riduzione della spesa in termini reali dello 0,8 per cento annuo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di bilancio di medio termine, mentre in caso di conseguimento dell’obiettivo esso è pari ad una crescita in termini reali dello 0,3 per cento.
La relazione illustrativa rileva come tali tassi di
variazione siano collegati al quadro di finanza pubblica ed alle ipotesi di
crescita del PIL potenziale contenute nel DEF presentato ad aprile 2012 e come
pertanto i medesimi tassi di variazione della spesa possano modificarsi al
variare delle grandezze macroeconomiche sottostanti.
Il comma 3 affida il monitoraggio
del livello della spesa di cui al
comma1 al Ministro dell’economia e
delle finanze, che lo esercita avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni
interessate. Qualora, a seguito del monitoraggio, si preveda il superamento di tale livello, il Governo è tenuto a trasmettere una relazione alle Camere, che evidenzia le eventuali misure correttive da adottare al fine
di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici[10].
In riferimento
alle regole concernenti la spesa delle amministrazioni pubbliche, si ricorda
come l’Italia, in concomitanza con l’avvio della definizione del nuovo sistema
di governance economica dell’UE,
abbia introdotto rilevanti modifiche al proprio ordinamento contabile, che
oltre a incidere sul complessivo processo di programmazione economica di medio
termine, prefigurano anche nuovi criteri
di prudenzialità della gestione finanziaria, finalizzati ad agevolare il
controllo degli andamenti di finanza pubblica ed il perseguimento dei relativi
obiettivi fissati in sede europea.
In questa logica
di prudenza fiscale si collocano, ad esempio, le modifiche apportate alla legge
di contabilità e finanza pubblica nel 2011, in base alle quali l’utilizzo del risparmio pubblico a copertura degli oneri correnti della legge
di stabilità è ora consentito unicamente per finanziare riduzioni entrata
e solo a condizione che sia assicurato un valore positivo del risparmio
pubblico[11].
In coerenza con
le richieste dell’Unione europea di destinare alla riduzione del deficit e del debito le eventuali
maggiori entrate non previste a legislazione vigente, s’inscrive, inoltre, il
nuovo comma 1-bis dell’articolo 17
della legge di contabilità, il quale ha introdotto reca il divieto di utilizzare le maggiori
entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da
variazioni degli andamenti a legislazione vigente per la copertura finanziaria
di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, con l’espressa previsione che
l’eventuale “extra gettito” debba
essere finalizzato al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica.
Un’altra
innovazione, volta a rafforzare la disciplina fiscale in conformità a uno
schema di programmazione e di bilancio ispirato a procedure e regole di tipo “top down”, consiste nella previsione,
introdotta nell’ambito della delega al
Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato – non ancora esercitata, di
cui all’art. 40, comma 2, lett. h), della legge n.196/09 - di un principio
direttivo volto a definire criteri e
modalità per la fissazione di limiti
per le spese del bilancio dello Stato, ossia “tetti” di spesa riferiti all’intero aggregato delle risorse
iscritte nel bilancio, ivi comprese pertanto anche le spese non rimodulabili
(per stipendi, pensioni, oneri contrattuali, ecc…), in relazione alle quali la
norma specifica che occorrerà comunque tenere conto della loro peculiarità.
Tali limiti, in base a quanto disposto dalla delega, dovranno essere individuati in via di massima nel DEF e
adottati con la successiva legge di
bilancio, in coerenza con la programmazione triennale delle risorse.
In via generale,
si rammenta, da ultimo, che nella sezione relativa al Programma di Stabilità
contenuta nel Documento di Economia e Finanza 2012, il Governo, nel richiamare
le recenti innovazioni alla disciplina contabile, sottolinea come nel quadro di
fiscal governance italiano le
principali regole fiscali a garanzia della disciplina di bilancio
siano rinvenibili:
§
nel Patto di stabilità interno, finalizzato
a individuare le modalità attraverso cui gli Enti locali e le Regioni
concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la
definizione di vincoli specifici che gli enti sono tenuti a rispettare
congiuntamente a obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e a un sistema
sanzionatorio in caso di inadempienza. Il Patto dispone, in particolare, una
regola definita in termini di saldo di bilancio per i Comuni e le Province e un
vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le Regioni;
§
nel Patto per la salute, volto a conseguire
una corretta programmazione della spesa sanitaria pubblica, esclusa dalla
disciplina del Patto di stabilità interno, attraverso la fissazione a monte
dell’ammontare delle risorse statali da destinare al Servizio sanitario
nazionale e la definizione di regole per migliorare la qualità dei servizi e
delle prestazioni, sulla base di un modello di “governo condiviso” tra
amministrazione centrale e locale;
§
nella previsione
di meccanismi di controllo (“tetti”)
della crescita della spesa farmaceutica
rispetto alla spesa sanitaria.
L’articolo 6 dà attuazione al secondo
comma del nuovo articolo 81 della
Costituzione, che consente il ricorso
all’indebitamento al verificarsi di
eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Il comma 1 dell’articolo 6 precisa,
innanzitutto, il concetto di ricorso all’indebitamento, prevedendo che fatto
salvo il meccanismo di correzione di cui all’articolo 8, gli scostamenti temporanei del saldo
strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in presenza di eventi eccezionali.
L’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 specifica che
con la legge “rinforzata” debbono essere definiti le gravi recessioni economiche,
le crisi finanziarie e le gravi calamità naturali quali eventi
eccezionali al verificarsi dei quali è consentito il ricorso all’indebitamento
non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico sulla base di un
piano di rientro.
La
relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia come le disposizioni
della legge costituzionale recepiscano i margini di flessibilità consentiti
dalla normativa europea (Six Pack e Fiscal Compact), che consentono
scostamenti dagli obiettivi di medio termine o dal percorso di avvicinamento a
tali obiettivi in presenza di eventi eccezionali (cfr.oltre).
Il comma 2 specifica che per eventi eccezionali si intendono:
§ i periodi di grave recessione economica relativi anche dell’area dell’euro o all’intera Unione europea;
§ gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato[12], ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
La norma specifica che gli
eventi eccezionali sopra richiamati sono individuati in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.
Si ricorda, in
proposito, che in base alla disciplina europea, qualora si produca un evento inconsueto, al di fuori dal controllo dello Stato
interessato, che abbia rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona
euro o dell'insieme dell'Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad
allontanarsi temporaneamente dal
percorso di aggiustamento all'obiettivo
a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio
termine non ne risulti compromessa[13]
L'articolo 3,
paragrafo 1, lettera c), del Trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, che contiene il Fiscal compact, prevede che le parti
contraenti potranno temporaneamente
deviare dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento solo
nel caso di circostanze eccezionali, intese
come eventi inconsueti non soggetti al
controllo dello Stato
interessato che abbiano rilevanti
ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione
oppure periodi di grave recessione
economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la
deviazione temporanea non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio
termine.
Quanto
alla procedura di autorizzazione, il comma
3 prevede che il Governo,
qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall’obiettivo
programmatico per fronteggiare i suddetti
eventi eccezionali, sentita la
Commissione europea, presenti alle
Camere:
a)
una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,
b)
e una specifica richiesta di autorizzazione,
che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità
alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e
definisca il piano di rientro verso
l’obiettivo programmatico, commisurandone
la durata alla gravita degli eventi eccezionali.
Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall’esercizio
successivo a quelli per i quali lo scostamento è autorizzato, tenendo conto dell’andamento del ciclo
economico[14].
In conformità al disposto
costituzionale, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Il comma 4 prevede un vincolo
di destinazione delle risorse
eventualmente reperite sul mercato a seguito dell’attivazione della
procedura di cui al comma 3, disponendo che le stesse possono essere utilizzate
esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di autorizzazione alle
Camere.
Ai sensi del comma 5, il piano di rientro può essere aggiornato
con le medesime modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali, ovvero
qualora, in relazione all’andamento del ciclo
economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
Il comma 6 prevede, infine, che le medesime procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere
all’indebitamento per realizzare operazioni
relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari al di fuori del
controllo dello Stato di cui al comma 2, lettera b). La relazione illustrativa rileva, in proposito, come la
disposizione sia diretta a non incentivare il ricorso ad operazioni finanziarie
“sotto la linea”.
Articolo 7
Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.
Articolo 8
Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo
programmatico strutturale
1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.
Il Capo III reca la disciplina tesa a far fronte ad eventuali scostamenti, diversi da quelli dovuti ad eventi eccezionali già considerati dall’articolo 6, degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici. Si tratta pertanto degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e dal percorso di avvicinamento al medesimo.
A tale scopo l’articolo 7 detta una previsione generale volta a prevenire tale eventualità, affidando al Ministro dell’economia e delle finanze l’effettuazione di una attività di monitoraggio in corso d’anno sugli andamenti di finanza pubblica: qualora da tale attività emerga il rischio che si determinino scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici, con riguardo al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni[15], ovvero al saldo strutturale, il Governo “riferisce alle Camere”, cui, pertanto spetteranno le conseguenti eventuali determinazioni.
Come segnala la Relazione illustrativa, un analogo meccanismo è attualmente previsto dalla legge di contabilità n.196/2009, all’articolo 10-bis, comma 6, nel quale tuttavia si prevede, più ampiamente, che nel documento governativo trasmesso al Parlamento siano indicati anche gli interventi correttivi che si prevede di adottare[16].
Qualora, ciò nonostante, si determinino scostamenti (diversi da quelli eccezionali, già previsti dal precedente articolo 6 del disegno di legge in esame), l’articolo 8 ne disciplina il meccanismo di correzione, sulla base di quanto dispongono le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge costituzionale.
La disciplina dettata dall’articolo in esame fa riferimento al meccanismo correttivo automatico previsto dalla normativa UE, ed in particolare dall'articolo 3, paragrafo 1, del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (Fiscal Compact) nel quale, sulla base dell’obiettivo di medio termine (OMT) stabilito dalla lettera b) – ove si prevede ai fini del pareggio di bilancio che il disavanzo strutturale non possa eccedere lo 0,5 del Pil - la successiva lettera e) dispone che “qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo include l'obbligo della pare contraente interessata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito”.
In relazione a tale prescrizione, il successivo paragrafo 2 dell'articolo 3 del Trattato prescrive, inoltre, che il meccanismo di correzione, che deve rispettare appieno le prerogative dei Parlamenti nazionali, sia istituito a livello nazionale sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell'osservanza delle regole di bilancio. Ai fini della individuazione della “deviazione significativa” stabilita dalle predette disposizioni, l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1466/1997, come modificato dal regolamento n. 1175/2011, prevede che la stessa si determini qualora la deviazione del saldo strutturale corrisponda ad “almeno allo 0,5 per cento del Pil in un singolo anno o almeno allo 0,25 del Pil in media annua per due anni consecutivi”.
Sulla base
delle predette regole europee, l’articolo
8 in esame dispone che il Governo:
§ in base ai dati di consuntivo verifica se rispetto all’obiettivo programmatico si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale pari o superiore allo “scostamento considerato significativo” dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli accordi internazionali in materia riferita al risultato dell’esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi del precedente articolo 6;
Nel testo originario della proposta di legge la nozione di scostamento negativo veniva rapportata al sopradetto parametro numerico dello 0,5 per cento rispetto all’esercizio precedente (o, in termini cumulati, rispetto ai due esercizi precedenti). Il testo approvato dalla Commissione ha eliminato tale indicazione, operando in luogo della stessa un rinvio alla normativa europea, al fine di consentire che vengano recepite automaticamente - vale a dire senza interventi di modifica sul testo della legge - eventuali variazioni che dovessero intervenire a livello comunitario.
§ qualora valuti che tali scostamenti si possano riflettere anche sugli obiettivi per l’anno in corso e per quelli successivi del periodo di programmazione, deve evidenziarne le cause ed indicare le misure correttive tali da assicurare il ritorno all’obiettivo programmatico entro l’anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento ( comma 1).
Nei documenti di programmazione finanziaria sono riportate la misura e l’articolazione temporale delle misure correttive medesime a carico dei sottosettori delle pubbliche amministrazioni (amministrazioni centrali, territoriali ed enti di previdenza), anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento (comma 2).
Inoltre, allo scopo di considerare l’eventualità che sia già previsto il piano di rientro relativo agli eventi eccezionali di cui al precedente articolo 6, comma 3, si dispone che le deliberazioni parlamentari previste da tale ultimo articolo possano disporre la sospensione dell’operatività del meccanismo di correzione in esame sino all’esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l’attuazione del piano di rientro previsto dal comma 3 medesimo (comma 3).
La Relazione illustrativa precisa in proposito che tale sospensione è prevista in conformità a quanto previsto nei principi comuni elaborati dalla Commissione europea, laddove si prevede che in caso di applicazione di una clausola di salvaguardia in presenza di eventi eccezionali possa applicarsi una temporanea sospensione di meccanismi di correzione. L’indicazione che rileva sul punto è costituita dalla Comunicazione della Commissione COM(2012)342 final, recante i principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione del bilancio, che, con riferimento alla clausola di salvaguardia – vale a dire quegli eventi eccezionali che consentono di discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico[17] - possa prevedersi una sospensione del meccanismo di correzione, che deve riprendere al cessare dell’applicazione della clausola.
Per
effetto di tale ultima disposizione, pertanto, in presenza di uno scostamento
dovuto ad eventi eccezionali (ed autorizzato ai sensi dell’articolo 6) è
possibile sospendere provvisoriamente
il meccanismo di correzione previsto
dall’articolo 8 in esame, che poi riprenderà
al cessare del periodo di scostamento, vale a dire nell’esercizio nel quale
inizia la (specifica, in quanto riferita ai suddetti eventi) correzione
stabilita nel piano di rientro di cui all’articolo 6, determinandosi pertanto a
decorrere da tale ultimo esercizio – secondo quanto desumibile dalla norma in
commento – un operare congiunto dei due procedimenti correttivi, ove ne
ricorrano i presupposti.
Capo IV, articoli 9-12
(Equilibrio dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche territoriali)
Articolo 9
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Articolo 10
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali
1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi
eccezionali
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Articolo 12
Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito
pubblico
1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Il Capo IV reca le disposizioni per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle regioni
e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. Tali disposizioni, si ricorda,
entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2016, secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 3.
Il Capo è volto a dare attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, come riformulati dall’articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 2012. In particolare, le novelle apportate al primo comma dell'articolo 119 hanno condizionato l’autonomia degli enti territoriali al “rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”, formalizzando nella Costituzione il principio secondo il quale le autonomie territoriali concorrono “ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea”.
La nuova formulazione del sesto comma dell'articolo 119 – oltre a
ribadire che l'indebitamento delle autonomie territoriali è consentito solo per
finanziare spese di investimento – introduce due ulteriori condizioni
all'indebitamento delle autonomie territoriali, richiedendo “la contestuale
definizione di piani di ammortamento” ed imponendo che l'equilibrio di bilancio
sia rispettato “per il complesso degli enti di ciascuna Regione”.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, stabilisce che i bilanci
di regioni, comuni, province, città metropolitane e province
autonome di Trento e di Bolzano si
considerano in equilibrio quando,
sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a)
un
saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate
finali e le spese finali (come
peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);
b)
un saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate
correnti e le spese correnti,
incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota
in conto interessi è già inclusa nell’ambito delle spese correnti). Tale
formula implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti
per rimborsare i prestiti assunti. Le regole per il ricorso all’indebitamento
sono recate dal successivo articolo 10 (cfr.
infra).
Il comma 2 prevede l’obbligo
di adottare misure di correzione per
il recupero, nel triennio successivo,
dell’eventuale squilibrio riscontrato
nei saldi di cui al comma 1, dunque, sia
nel saldo complessivo, come già previsto per gli enti locali e le regioni, sia nel saldo di parte corrente.
Per
gli enti locali, i principi e le norme fondamentali in tema di ordinamento finanziario e contabile sono
contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, nell’articolo 151 è
previsto che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando, tra gli altri, il principio del pareggio finanziario.
Tale principio è
ribadito nell’articolo 162 relativo ai principi di bilancio, in cui è precisato
che “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando
i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma
6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo”. Il citato
comma 6 dispone che il “bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle
spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei
primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento,
salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate”.
Per quanto concerne le regioni, si ricorda
che i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio
e di contabilità sono contenute nel decreto legislativo n. 76 del 2000 e negli
statuti speciale (nonché nelle norme di attuazione) per le regioni a statuto
speciale e le province autonome. Ciascuna regione – e provincia autonome - ha
quindi disciplinato la materia contabile nella legge regionale di contabilità.
L'articolo 5 del citato decreto legislativo
n. 76 del 2000, dispone in merito all'equilibrio del bilancio, nel senso che in
ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere
superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla
presunta giacenza iniziale di cassa. La norma prevede altresì che il totale
delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle
entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo
disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con
la legge di approvazione del bilancio nei limiti della normativa vigente.
Il comma 3 disciplina le modalità di utilizzo degli eventuali saldi positivi di bilancio. E’ previsto
in particolare che essi siano destinati all’estinzione del debito maturato dall’ente. E’ altresì prevista, nel
rispetto dei vincoli comunitari e dell’equilibrio dei bilanci, la possibilità
dell’utilizzo degli avanzi di amministrazione per finalità di investimento, con obbligo di
comunicazione nell’ambito di una procedura di intesa a livello regionale
finalizzata a consentire l’accesso al debito per finalità di investimento (cfr. successivo articolo 11).
Nel corso dell’esame in
sede referente è stato introdotta la disposizione di cui al comma 4, che rinvia alla legge dello Stato per l’individuazione delle sanzioni da applicare nei confronti
degli enti territoriali in caso di mancato
conseguimento dell’equilibrio gestionale,
sia riferito al saldo complessivo che al saldo corrente, sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di
cui al comma 1, lettere a) e b).
A tal fine, la norma
indica anche la previsione di specifici
piani di rientro.
La suddetta previsione di
un sistema sanzionatorio, si aggiunge a previsto dal successivo articolo 10,
comma 4, in tema di recupero dello scostamento rispetto all’equilibrio di
cassa, accertato in sede di rendiconto, definito nell’ambito dell’intesa per
l’accesso all’indebitamento, a livello regionale (cfr. infra).
Il comma 5 fa inoltre salva la possibilità
di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi per gli enti
territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, regolato attualmente dalla normativa sul Patto di stabilità interno, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di
virtuosità.
Il comma 6 precisa che quanto disposto dal comma 5 si applichi
alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Tale
disposizione deriva dalla circostanza
che, secondo le regole generali vigenti nell’ordinamento per le autonomie
speciali, gli eventuali vincoli disposti con
legge ordinaria (ai sensi del comma che precede) trovano applicazione
nei confronti delle autonomie medesime solo nel rispetto delle regole di
autonomia per le stesse vigenti, a differenza delle disposizioni derivanti
dalla legge costituzionale e – come appare desumibile dal comma 6 in esame–
dalla legge attuativa delle stessa qui in commento, che trovano diretta
applicazione.
L’articolo 10 disciplina il ricorso
all’indebitamento da parte delle regioni,
dei comuni, delle province, delle città metropolitane e
delle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1/2012, che
demanda alla legge c.d. rinforzata
la disciplina della facoltà degli enti territoriali di ricorrere all’indebitamento,
ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
In particolare, il comma 1 afferma che l’accesso
all’indebitamento è consentito solo per il finanziamento delle spese di investimento, secondo le modalità e nei limiti fissati dai commi successivi dell’articolo 10 in esame
nonché dalla legge dello Stato.
La norma ribadisce il principio contenuto nell’articolo 119 della Costituzione, secondo il quale il ricorso all'indebitamento delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito solo per finanziare spese di investimento.
Le regole per l’indebitamento degli enti locali sono contenute nel TUEL,
agli articoli da 202 a 205-bis. In
particolare, il TUEL ribadisce il principio secondo il quale il ricorso
all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle
forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli
investimenti. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto
dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta
deliberazione del bilancio annuale. Per quanto concerne i limiti
all’indebitamento, l’articolo 204 del TUEL dispone che è consentito all'ente locale di
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti limiti
calcolati in percentuale delle entrate correnti: 8 per cento per l'anno 2012, 6 per cento per l'anno 2013, 4 per cento a decorrere
dall'anno 2014.
Per le regioni
a statuto ordinario, la disciplina è contenuta all'articolo 23 del D.Lgs.
76/2000 e all'articolo 10 della legge 281/1970[18],
come modificato dalla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011, dell'art. 8, comma
2). Ulteriori disposizioni possono essere contenute in ciascuna legge regionale
di contabilità.
Per le regioni
a statuto speciale e le province autonome, la disciplina della contrazione
di mutui per investimenti è dettata da norme di principio contenute negli
statuti speciali - o nelle norme di attuazione – norme comunque di rango
costituzionale e dalle norme dettate da ciascuna legge regionale di
contabilità. Secondo quanto disposto dalle norme statutarie[19] la regione ha facoltà di assumere mutui ed emettere
prestiti interni per provvedere ad investimenti per una cifra annuale non
superiore alle entrate ordinarie; è inoltre esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dalle stesse contratti.
A tal fine, il comma 2 prevede l’obbligo di adozione
di piani di ammortamento per il
rimborso del debito, con
evidenziazione delle obbligazioni che incidono sui singoli esercizi e delle
corrispondenti modalità di copertura.
Tale previsione corrisponde alla nuova formulazione
del sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione, il quale condiziona
l’indebitamento degli enti territoriali alla contestuale definizione di piani
di ammortamento.
Il
comma dispone che i piani devono
avere durata non superiore alla vita utile dell’investimento.
Come rilevato dalla Corte
dei Conti nel corso dell’audizione tenutasi presso la V Commissione bilancio,
tale previsione sembra volere limitare definitivamente la possibilità di
rinegoziazione di debiti già in essere allungandone la scadenza.
Il comma 3 prevede che le operazioni di indebitamento sono effettuate
sulla base di una procedura di intesa a
livello regionale, per garantire, nell’anno di riferimento, che l’accesso al debito dei singoli enti territoriali
avvenga nel rispetto dell’equilibrio
complessivo a livello di comparto regionale (comprensivo cioè di tutti degli enti della regione
interessata, compresa la medesima regione), misurato in termini di “gestione di cassa finale” del saldo
complessivo.
Tale previsione corrisponde a quanto previsto
nell’articolo 119, ultimo comma della Costituzione, come novellato dalla legge
costituzionale n. 1/2012, il quale dispone, quale condizione per il ricorso
all’indebitamento, oltre alla predisposizione di piano di ammortamento anche il
rispetto dell’equilibrio di bilancio per il complesso degli enti di ciascuna
regione.
Ai fini dell’intesa è
previsto che ciascun ente comunichi,
ogni anno, alla Regione, ovvero alla
provincia autonoma, di appartenenza, il saldo
di cassa tra entrate finali e spese finali che prevede di conseguire e gli investimenti che intende realizzare, mediante il ricorso all’indebitamento ovvero
mediante l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa,
il comma in esame non attribuisce alla Regione la funzione di organo decisore,
ma prevede che sia raggiunta una intesa, in assenza della quale ciascun ente
potrà indebitarsi nei limiti del rimborso dei propri prestiti. La relazione
evidenzia, inoltre, che la possibilità di utilizzare, a fini di investimento, i
saldi di bilancio, non è prevista dal testo costituzionale e rappresenta una misura di flessibilità aggiuntiva che
tiene conto del contributo fornito dagli enti locali alla crescita economica.
La disciplina dei criteri e delle modalità
di attuazione sembra interamente demandata ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica.
L’ultimo periodo del comma 3
consente, comunque, a ciascun ente territoriale di ricorrere all'indebitamento
nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio
di previsione.
Viene, inoltre,
disciplinato il caso di mancato rispetto
degli equilibri a livello regionale di cui al comma 3 in sede di rendiconto, prevedendo che il saldo negativo concorre alla determinazione dell’equilibrio della
gestione di cassa finale dell’anno successivo del complesso degli enti della
regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
Il comma 5, infine, demanda, come detto, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, la disciplinati dei criteri e delle modalità di attuazione
dell’articolo 10.
L’articolo 11 disciplina il concorso
dello Stato al finanziamento dei
livelli essenziali e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, nelle fasi avverse del ciclo o al
verificarsi di eventi eccezionali.
In particolare, si prevede
l’istituzione di un Fondo straordinario
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da quota parte delle risorse derivanti
dal ricorso all’indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione
per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.
La dotazione del fondo è determinata
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della
stima degli effetti dell’andamento del ciclo economico e tenendo conto della
quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall’andamento
del ciclo economico.
Il comma 2, inoltre,
specifica che qualora le Camere autorizzino, ai sensi dell’articolo 6,
scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all’obiettivo
programmatico, l’ammontare del Fondo viene determinato anche tenendo conto
delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti
territoriali.
Il riparto del Fondo tra gli enti
territoriali che fanno ricorso all’indebitamento ai sensi dell’articolo
precedente è demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere
parlamentare da esprimere entro giorni dalla trasmissione alle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, tenendo
conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dal ciclo
economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei
singoli enti (comma 3).
In relazione al finanziamento da parte del Fondo dei livelli essenziali e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali (Lep), si ricorda che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, i livelli strutturali e qualitativi delle prestazioni che
concernono il soddisfacimento di diritti civili e sociali devono essere
garantiti, con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 322 del 2009;
n. 168, n. 50 del 2008 e n. 10 del 2010); la stessa giurisprudenza, perciò,
ritiene legittima anche la normativa statale di diretta erogazione di
provvidenze, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo
di una data prestazione, a garanzia del compiuto soddisfacimento dell’interesse
ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 248 del 2006 e n. 383 e n. 285 del
2005), se necessario in “peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di
congiuntura economica eccezionalmente negativa” (sent. 10/2010 cit.). Ne
consegue che la tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona
umana richiede garanzia dei diritti fondamentali “su tutto il territorio
nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una
regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo (sentenze n. 166 del
2008 e n. 94 del 2007). Ciò posto, la discrezionalità riconosciuta al
legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela di diritti
costituzionalmente garantiti, (…), non ha carattere assoluto, ma trova un
limite nel rispetto di un “nucleo indefettibile di garanzie per gli
interessati” (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000 e
sentenza n. 80 del 2010).
Poiché, alla luce della giurisprudenza illustrata, la previsione di meccanismi idonei a garantire l’integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali in specifiche congiunture risulta necessaria per assicurare il godimento di diritti costituzionalmente garantiti, le disposizioni dettate dall’articolo 11 in esame sembrano perseguire finalità di tutela dei Lep per le fasi avverse del ciclo o per il verificarsi di eventi eccezionali.
Va peraltro rammentato che dopo la riforma costituzionale del Titolo V, la materia riguardante il sistema di protezione sociale è stata assegnata alle Regioni, che hanno competenza esclusiva e concorrente, rispettivamente, per le prestazioni di assistenza sociale e le prestazioni sanitarie, di cui i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) devono essere garantiti rispettando i principi fondamentali stabiliti dallo Stato su tutto il territorio nazionale.
Per la sanità, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati definiti con un atto normativo (d.p.c.m. 29 novembre 2001).
Per il welfare, i livelli essenziali di assistenza sociale, (LIVEAS) non sono ancora stati definiti.
L’articolo 12 disciplina il concorso
delle regioni, dei comuni, le province, le città
metropolitane e le province autonome
di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito pubblico.
In proposito, il comma 1 prevede l’obbligo di concorso degli enti territoriali alla sostenibilità
del debito delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità definite con legge
dello Stato in base ai principi stabiliti dalla legge in esame.
A tal fine, il comma 2 prevede, nelle fasi favorevoli del ciclo economico,
che sia determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio,
la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, tenendo conto
della quota delle maggiori entrate
proprie degli enti influenzata dal ciclo.
Tale contributo è incluso
tra le spese finali che rientrano nel computo del saldo complessivo di bilancio
ai fini del rispetto dell’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a).
Il riparto di tale contributo viene
demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, previo parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario, tenendo conto della quota di
entrate proprie di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo
economico (comma 3).
Capo V, articolo 13
(Equilibrio dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche non territoriali)
Articolo 13
Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali
1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.
3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.
Il Capo V è relativo alla definizione
del concetto di equilibrio dei
bilanci delle amministrazioni
pubbliche non territoriali, in ottemperanza a quanto disposto dalla nuova
formulazione dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione, il quale ha
esteso all’intero settore delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di
assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in
coerenza all’ordinamento dell’Unione europea[20].
In particolare, l’articolo 13, al comma 1, prevede, per
le amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria, che
l’equilibrio del bilancio si considera conseguito qualora, sia in sede di
bilancio di previsione che in sede di rendiconto, si registri un saldo, in termini di cassa e di
competenza, in pareggio o positivo, tra le entrate finali e le
spese finali.
In base a quanto aggiunto in sede referente, ai fini della
determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all’approvazione
del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
Per quanto concerne i bilanci delle amministrazioni che
adottano esclusivamente la contabilità
economico-patrimoniale, il comma 2
demanda alla legge dello Stato la definizione del principio dell’equilibrio di
bilancio.
Si ricorda quanto disposto dal D.Lgs. n. 91/2011[21] - attuativo della delega prevista dalla legge di contabilità nazionale n. 196/2009 - che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali[22].
Il decreto legislativo reca rilevanti innovazioni alla
disciplina delle procedure contabili, tra le quali il Piano dei conti
integrato, per gli enti che adottano un regime di contabilità finanziaria,
costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in
termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico
patrimoniale.
Per le amministrazioni
pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, si prevede la
definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di
bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali
in dati di natura finanziaria[23].
Il comma 3 - analogamente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 4,
con riferimento agli enti territoriali - stabilisce che con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri per il conseguimento dell’equilibrio dei bilanci
delle amministrazioni pubbliche non territoriali, che possono riguardare
specifiche categorie di amministrazioni.
Con legge possono altresì
essere stabiliti i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e, in base a quanto aggiunto in V Commissione, le sanzioni conseguenti al mancato rispetto
dell’equilibrio.
Capo VI, articoli 14 e 15
(Bilancio dello Stato)
Articolo 14
Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato
1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.
4. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea.
Articolo 15
Contenuto della legge di bilancio
1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.
2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale.
3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.
4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare.
5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.
6. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.
7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché sulle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
8. Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.
9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.
10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Il Capo VI reca le norme relative al bilancio dello Stato, definendo il principio dell’equilibrio del
bilancio ed il contenuto della legge di bilancio, in linea con quanto previsto
dalla nuova formulazione dell’articolo 81 della Costituzione.
Il primo comma dell’articolo 81 Cost. pone infatti l'obbligo per lo Stato di assicurare per il proprio bilancio «l'equilibrio tra le entrate e le spese» tenendo conto «delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico»[24].
Il secondo comma prevede possibili deroghe alla regola generale dell'equilibrio tra le entrate e le spese, stabilendo che il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e - previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti - al verificarsi di eventi eccezionali.
Il quarto comma stabilisce che le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Il sesto comma dell’articolo 81, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e l’articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge costituzionale demandano ad una legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, entro il mese il mese di febbraio 2013, l’individuazione del contenuto della legge di bilancio.
In particolare, l’articolo 14 reca la definizione del
principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato, stabilendo che esso corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare, o da impiegare, coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti
nei documenti di programmazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 3[25].
L’articolo sottolinea che
tale valore di equilibrio del saldo netto deve essere indicato, nella legge di
bilancio, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
Per quanto concerne i maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio, il comma 3 stabilisce che essi devono risultare compatibili con il rispetto dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, come determinato ai sensi dell’articolo 3 e del comma 1 dell’articolo in esame, con riferimento, dunque, all’equilibrio del bilancio dello Stato rapportato all’equilibrio inteso in termini di coerenza con gli obiettivi di saldo del conto economico consolidato[26].
Rispetto alla impostazione
originaria - che richiedeva che il valore del saldo netto da finanziare, sia in
sede di bilancio di previsione che in sede di rendiconto, dovesse corrispondere
al valore di equilibrio – nel corso dell’esame in sede referente è stata
precisato che nel rendiconto generale
dello Stato è indicato il saldo
netto da finanziare effettivamente conseguito nell’anno di riferimento,
dando evidenza degli eventuali
scostamenti rispetto al valore di equilibrio del saldo indicato dalla legge
di bilancio.
Nella relazione allegata
al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate
le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di
bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti
dall’applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo
strutturale previste dall’ordinamento dell’Unione europea (comma 4).
L’articolo 15 disciplina il contenuto della legge di bilancio.
Si ricorda,
preliminarmente, che le disposizioni recate dall’articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 4,
del disegno di legge.
In conformità con la
normativa europea di riferimento, la nuova legge di bilancio copre un periodo
di tre anni.
Il comma 1, come riformulato in sede
referente, reca la definizione del disegno di legge di bilancio, inteso come il
documento che reca le disposizioni in
materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, indicati nei documenti di programmazione
economica e finanziaria[27], e
le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione
vigente.
Il comma dispone, altresì, che la nuova legge di bilancio costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato[28].
Come risulta evidente da
tale definizione, con la disciplina recata dall’articolo 15 in esame si
provvede, sostanzialmente, ad unificare
in un unico documento (la legge di bilancio, appunto) gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di
bilancio, come previsti dalla vigente legge di contabilità nazionale,
rispettivamente, all’articolo 11 e agli articoli 21-30 della legge n. 196 del
2009.
Il nuovo disegno di legge di bilancio prefigurato dal provvedimento in
esame - racchiudendo in sé le funzioni attualmente svolte dai due citati
documenti – non si limita soltanto formalizzare le previsioni di entrata e di
spesa in base alla disciplina vigente (attuale disegno di legge di bilancio),
ma viene ad assumere un contenuto
sostanziale, potendo incidere sulla legislazione vigente attraverso
l’introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a
innovare la legislazione vigente (funzione propria dell’attuale disegno di
legge di stabilità).
Occorre, tuttavia, ricordare che la tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito ora spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni), appare in parte già superata dalle norme in materia di flessibilità del bilancio, introdotte nella nuova legge di contabilità e da altre recenti modifiche legislative, in base alle quali attraverso la legge di bilancio è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative anche a fattori legislativi nell’ambito delle c.d. spese rimodulabili, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (articolo 23, comma 3, della legge di contabilità).
L’articolo 15 indica, ai
commi successivi, i contenuti e le funzioni fondamentali del nuovo disegno di
legge di bilancio suddividendoli in due
sezioni: la prima che svolge
essenzialmente le funzioni dell’attuale disegno di legge di stabilità e la seconda
che assolve in sostanza quelle dell’attuale disegno di legge di bilancio.
Si rileva che la nuova formulazione
dell’articolo 15, approvata in sede referente, mantiene sostanzialmente invariato, rispetto al testo originario, l’ambito contenutistico del nuovo
disegno di legge di bilancio. Con essa si provvede, peraltro, ad una riorganizzazione dei contenuti
medesimi nell’ambito della struttura del disegno di legge, al fine di garantire a tale documento una
maggiore trasparenza, con particolare riferimento agli effetti delle modifiche da esso stesso apportate alla legislazione
vigente. Il relativo disegno di legge di bilancio viene, pertanto, articolato in due distinte sezioni: una
relativa alla formalizzazione della legislazione vigente e una recante
le misure innovative e modificative.
In particolare, il comma 2
indica i contenuti della prima sezione
del disegno di legge di bilancio. In tale sezione sono contenute le disposizioni in materia di entrata e di
spesa destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti
finanziari aventi decorrenza nel triennio
considerato dal bilancio;
In
particolare, la prima sezione contiene, in
distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa:
§
il saldo netto da finanziare, definito in
coerenza con il principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato, vale a dire
corrispondente ad un valore coerente con gli obiettivi programmatici
di equilibrio stabiliti nei documenti
di programmazione finanziaria.
Si ricorda che nella attuale legge di stabilità è prevista l’indicazione del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in soli termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge n. 196/2009;
§
il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario (come attualmente previsto dalla normativa
contabile nella legge di stabilità).
Viene
qui ribadito - come peraltro già previsto dalla vigente legge di contabilità
con riferimento alla legge di stabilità – il divieto per la legge di bilancio di contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o micro settoriale.
Il comma 3 indica i contenuti
della seconda sezione del disegno di
legge di bilancio, consistenti nelle previsioni
di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione
vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio[29]. Essa è inoltre comprensiva delle proposte di rimodulazioni da introdurre nel
disegno di legge di bilancio alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge
dello Stato[30].
A tali previsioni sono apportate le variazioni determinate dalla prima sezione del
disegno di legge di bilancio medesimo.
Alle previsioni a
legislazione vigente viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile.
Il comma 4 prevede che la seconda sezione contiene, in distinti
articoli: lo stato di previsione
dell’entrata, gli stati di
previsione della spesa distinti
per Ministeri e il quadro generale
riassuntivo con riferimento al triennio.
L'approvazione avviene nell’ordine sopra esposto, in linea con quanto previsto dall’attuale
disciplina contabile (articolo 21, comma 14, legge n. 196/2009)[31].
Con apposito articolo è annualmente
stabilito l’importo massimo di emissione
di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare.
Si ricorda che l’indicazione l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è annualmente stabilito con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, ai sensi dell’articolo 21, comma 16, della legge n. 196/2009.
Per quanto concerne la classificazione delle voci di bilancio,
il comma 5 specifica che:
§
le entrate sono suddivise in: titoli, in base alla natura o alla
provenienza dei cespiti, ricorrenti
e non ricorrenti (a seconda che si riferiscano a proventi la
cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni
esercizi); tipologie, ai fini dell’accertamento dei cespiti;
§
le spese sono articolate in missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle
missioni.
In
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa contabile (articolo 21,
comma 2, legge n. 196/2009), le unità di
voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.
Il comma 6 prevede che il disegno di legge di bilancio sia corredato
di una nota tecnico-illustrativa,
quale documento conoscitivo di raccordo
tra il disegno di legge di bilancio e il
conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i
suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la
quantificazione degli stessi.
In conseguenza dei nuovi contenuti della legge di bilancio - che assorbono l’attuale legge di stabilità – la nota considerata dal comma 6 ricomprende sostanzialmente i contenuti dell’attuale nota tecnico-illustrativa, prevista in allegato al disegno di legge di stabilità dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 196 del 2009[32].
Il comma 7 prevede, infine, che il disegno di legge di bilancio sia
corredato da una relazione tecnica, relativa
alle modifiche normative contenute
nella prima sezione del disegno di legge del bilancio e alle proposte di rimodulazione contenute
nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione, sulla
quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché delle
relative coperture.
Alla relazione tecnica è altresì allegato un prospetto
riepilogativo che espone gli effetti di ciascuna disposizione sui tre saldi
contabili (saldo netto, fabbisogno ed indebitamento).
Il prospetto previsto dalla disposizione in esame corrisponde al prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra, previsto in allegato alla legge di stabilità dall’articolo 11, comma 4, della medesima legge[33].
Il comma 8, introdotto in
sede referente, dispone che con legge
dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni
contabili c.d. “fuori bilancio”,
cioè le gestioni operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di
tesoreria, con la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie
al bilancio dello stato.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 40 della legge n. 196/2009, nel delegare il Governo a dare attuazione - entro il 1° gennaio 2014[34] - al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, indica, tra i principi e criteri direttivi della delega, la progressiva eliminazione delle contabilità speciali (comma 1, lett. p)).
In particolare,
entro 24 mesi (dall’adozione dei D.Lgs. attuativi della delega), devono essere
eliminate le gestioni contabili
operanti a valere sulle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i
cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di risorse in
origine iscritte a bilancio dello Stato, ad eccezione dei seguenti casi:
§
la gestione
relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
§
le gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041/1971[35];
§
altre gestioni
fuori bilancio autorizzate per legge;
§
i programmi
comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati;
§
casi di urgenza e
necessità[36].
Con riferimento
alle gestioni fuori bilancio che resteranno attive, si prevede l’obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite ed erogate, secondo schemi
classificatori armonizzati con quelli del bilancio statale, tali da essere ad
esso aggregabili con un livello di dettaglio sufficientemente elevato.
Al di fuori
delle gestioni fuori bilancio consentite, la citata legge di contabilità, all’articolo 24, comma 3, vieta la gestione di fondi al di fuori del bilancio.
Il comma 9, anch’esso introdotto in sede referente, è riferito al disegno di legge di assestamento del
bilancio dello Stato.
In particolare, il comma prevede che il disegno di legge di assestamento
è predisposto secondo il criterio della legislazione vigente e che con esso
possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla legge
dello Stato.
Si ricorda al riguardo che
l’articolo 33, comma 3, della legge n. 196/2009 dispone che con il
disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente
all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
relative a programmi di una stessa missione con le modalità consentite per il
disegno di legge di bilancio, relativamente al fattore legislativo, ai sensi
dell'articolo 23, comma 3.
Il comma 10 dispone, infine, un rinvio
alla legislazione ordinaria al fine di disciplinare le modalità attuative dell’articolo 15 in esame.
In sede referente è stata soppressa la previsione – originariamente contenuta nella norma in esame - che rimetteva alla legge dello Stato anche la determinazione di eventuali ulteriori vincoli ed obiettivi della legge di bilancio.
Sotto il profilo
normativo, le norme introdotte dall’articolo
15, come modificate in sede
referente, sembrerebbero pertanto assumere la valenza di principi generali cui la legislazione contabile dovrà conformarsi
nel disciplinare puntualmente la legge di bilancio, rinviando alla legislazione ordinaria
le sole modalità attuative.
Capo VII, articoli 16-19
(Organismo indipendente per l'analisi e
la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione
dell'osservanza
delle regole di bilancio)
Articolo 16
Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio
1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente.
3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
Articolo 17
Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio
1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.
2. Il personale dell'Ufficio è composto da:
a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.
3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'Ufficio.
4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.
5. Al funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.
6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.
Articolo 18
Funzioni dell'Ufficio
1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.
2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale delle attività nonché le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ufficio
5. Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.
Articolo 19
Dotazione finanziaria dell'Ufficio
1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Capo VII reca l’istituzione dell’ organismo indipendente previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f) della legge costituzionale[37].
In proposito deve rammentarsi come nell’ambito delle istituzioni economiche internazionali da tempo è emersa l’esigenza di costituire a livello nazionale organismi o istituzioni indipendenti in materia di bilancio, e la stessa Unione Europea ne abbia più volte raccomandato l’istituzione ai Paesi membri. Tale processo si è accelerato con il manifestarsi della recente crisi economico/finanziaria, a partire dal pacchetto dei sei atti normativi (c.d. six pack) volti a ridisegnare l’architettura della governance europea. Tale questione ha trovato in particolare una sua previsione nell’ambito della Direttiva 2011/85/UE[38] sui quadri di bilancio, che individua le caratteristiche necessarie dei sistemi nazionali di contabilità pubblica, nonché i requisiti delle previsioni macroeconomiche e di bilancio. In ordine alle regole di bilancio ed al controllo sull’attuazione delle stesse, l’articolo 5 dispone che gli Stati membri di dotino “ di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l’osservanza dei suoi obblighi (…)nel settore delle politiche di bilancio, nell’ambito di una prospettiva pluriennale per l’intera amministrazione pubblica”. Il successivo articolo 6 prevede inoltre che le regole di bilancio precisino “il controllo effettivo e tempestivo sull’osservanza delle regole, basato su un’analisi affidabile ed indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia finanziaria rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri”. Nel medesimo ambito interviene poi la proposta di Regolamento COM(2011)821final nel quale l’articolo 3 prevede che i programmi di bilancio degli Stati membri, oltre a dover essere predisposti in coerenza con i rispettivi obiettivi di medio termine, debbano risultare basati su previsioni macroeconomiche indipendenti che, ai sensi dell’articolo 2 della proposta stessa, sono da considerarsi quelle predisposte da un organismo indipendente, vale a dire “dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro”. Da ultimo, il Trattato sulla stabilità (c.d. fiscal compact) all’articolo 3 prevede che la Commissione europea definisca principi comuni riguardanti, oltre che i meccanismi correttivi, anche “il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo e l’osservanza delle regole enunciate nel paragrafo 1” cioè le regole di bilancio.
Con necessario riferimento a quanto contenuto nelle disposizioni e proposte dell’Unione gli articolo da 16 a 19 recano la disciplina di quello che viene comunemente definito come Fiscal council, ovvero, secondo la definizione data dalla Commissione europea, come Independent Fiscal Institution.
L’articolo 16 lo denomina “Ufficio parlamentare di bilancio”, cui affida le funzioni di: a) analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica; b) valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio.
Esso, che ha sede presso le Camere e che, dispone la norma, “opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”, ha composizione collegiale di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati d’intesa dai Presidenti delle Camere nell’ambito di un elenco di dieci soggetti con competenza a livello sia nazionale che internazionale in materia di economia e finanza pubblica indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera, a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti. I membri, la cui opera è incompatibile con altre attività professionali, durano in carica 6 anni, salvo che siano revocati per gravi violazioni dei doveri d’ufficio, e non possono essere confermati. Oltre a prevedere la revocabilità dei membri del Consiglio – mediante decreto dei Presidenti delle Camere, su proposta delle Commissioni bilancio delle medesime adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti – l’articolo in esame affida alla potestà regolamentare dell’Ufficio stesso le norme organizzative e di funzionamento, ivi inclusa la disciplina dello stato giuridico del personale operante presso l’organismo. Tale potestà va esercitata previo assenso dei Presidenti delle Camere.
L’ordinamento non consente una specifica ed univoca individuazione della fattispecie costituita dalla “grave violazione dei doveri d’ufficio” cui fa riferimento la norma in esame, potendosi tuttavia in generale osservare come la inosservanza dei doveri d’ufficio appaia in genere ricollegabile alla violazione di comportamenti riconducibili allo status di pubblico dipendente. Alcune esemplificazioni di diritto positivo in proposito possono, ad un primo esame, ravvisarsi nel DPR 445/2000[39], laddove l’espressione “violazione dei doveri d’ufficio” è usata nell’art. 72 per le responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli, ed in cui l'art. 74 considera violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma delle disposizioni del testo unico[40]. Inoltre, una ipotesi di revoca dalla carica ricollegabile alla violazione dei doveri d’ufficio è disciplinata dall’art. 100 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) che la prevede in relazione ai segretari comunali (in tal caso, il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta).
Quanto al trattamento economico dei membri del Consiglio, per quanto concerne il Presidente – che rappresenta l’Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l’ordine del giorno - esso viene disposto pari a quello previsto per il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per gli altri due membri, pari all’80 per cento dello stesso.
Tale trattamento, che la norma istitutiva dell’Authority suddetta (articolo 10 della legge n.287/1990[41]) rinviava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato da ultimo determinato dal DPCM 23 marzo 2012, emanato sulla base delle nuove disposizioni in ordine al contenimento degli emolumenti erogati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche contenute nell’articolo 23-ter del decreto legge n.201/2011[42]. L’articolo 7 di tale provvedimento stabilisce che il trattamento economico annuale dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti, tra cui ovviamente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia pari al trattamento economico complessivo spettante per l’anno 2011 al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari a 293.658,95 euro.
Con riguardo al personale, l’articolo 17 ne affida la selezione al Consiglio, stabilendo che i personale medesimo sia composto da: - unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunte mediante concorso pubblico; - unità provenienti dal personale delle Camere, nonché dalle pubbliche amministrazioni, collocato fuori ruolo; infine, da unità assunte mediante apposite procedure selettive con contratti a tempo determinato, non superiori a tre anni e rinnovabili una sola volta.
Per quanto
concerne il collocamento fuori ruolo,
esso, a differenza del comando e del distacco, pone l’impiegato fuori dai
quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori
ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con
conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto
rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a
carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro
ordinamento l’istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata
L. 3/1957.
Il collocamento
fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di
altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo
dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione
stessa. In particolare, l’articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori
ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni
impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con
decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell’economia e
delle finanze, sentito l’interessato.
L’articolo 17 in esame regolamenta differentemente il ricorso all’istituto del fuori ruolo in relazione alle amministrazioni di provenienza elencate nell’articolo medesimo, in quanto:
§ per le unità provenienti dalle amministrazioni pubbliche diverse dalle Camere il collocamento fuori ruolo è obbligatorio e viene disposto anche in deroga ai limiti temporali numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dagli ordinamenti di provenienza del personale interessato, ed, inoltre, è nella facoltà dell’Ufficio la restituzione delle unità interessate alle amministrazioni di appartenenza;
§ per le unità provenienti dalle Camere, non è prevista l’obbligatorietà sopradetta e, inoltre, rimane affidata alle Camere medesime la facoltà di richiedere la cessazione del collocamento fuori ruolo, subordinatamente, tuttavia, all’assenso dell’Ufficio.
La complessiva dotazione è stabilita in 30 unità per i primi tre anni di attività dell’Ufficio, e fino a 40 unità successivamente, con possibilità, inoltre, di avvalimento di consulenti ed esperti, da scegliersi nell’ambito di un apposito elenco predisposto dall’Ufficio medesimo. E’ inoltre prevista la figura di un Direttore generale, nominato dal Presidente nell’ambito del personale appartenente all’Ufficio, che sovrintende al funzionamento dei servizi e del personale dell’Ufficio. La complessiva dotazione finanziaria è stabilita dall’articolo 19 in 6 milioni di euro a decorrere dal 2014, attribuiti per metà a ciascuna Camera, e ferma restando la possibilità di rideterminare la dotazione in questione (esclusivamente) con la legge di bilancio. Il bilancio di previsione va approvato entro l’anno precedente a quello cui si riferisce, ed il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo, disponendosi inoltre che sia il bilancio preventivo che il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti delle Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
In ordine alle funzioni, le stesse sono enumerate dall’articolo 18, anche in base a quanto previsto nelle disposizioni europee sopra richiamate, e concernono analisi, verifiche e valutazioni relative, oltre che alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, all’impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi “di maggior rilievo”, - espressione, questa, che forse potrebbe meglio precisarsi -, agli andamenti di finanza pubblica ed all’osservanza delle regole di bilancio, all’attivazione ed all’utilizzo del meccanismo correttivo di cui all’articolo 8 ed agli scostamenti rilevanti previsti dall’articolo 6, alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo e , infine, ad ulteriori temi economico-finanziari rilevanti ai fini delle attività in commento. Le analisi ed i rapporti prodotti dall’Ufficio sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente.
Si dispone poi che l’Ufficio operi sulla base di un programma annuale di attività, che il Presidente dell’Ufficio deve presentare alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Si prevede altresì, con formulazione che sembrerebbe risultare ultronea, atteso che le funzioni dell’Ufficio sono state stabilite sulla base delle regole europee, che il programma “deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Ufficio in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea”.
Qualora si registrino valutazioni “significativamente divergenti” dell’Ufficio rispetto a quelle del Governo, quest’ultimo può essere chiamato, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, ad illustrarne i motivi.
L’Ufficio può inoltre istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata competenza in campo economico-finanziario, con il compito di fornire indicazioni metodologiche sull’attività dell’Ufficio medesimo..
Si dispone infine che l’Ufficio:
§ corrisponda con tutte le amministrazioni pubbliche e con gli enti di diritto pubblico, nonché con gli enti partecipati da soggetti pubblici, cui richiede, oltre a dati ed informazioni, “ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali”;
§ debba avere accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica, costituite o alimentate dalle amministrazioni ed enti di cui sopra.
Capo VIII, articoli 20 e 21
(Disposizioni finali)
Articolo 20
Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle
amministrazioni pubbliche
1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.
Articolo 21
Disposizioni transitorie e finali
1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio «a base zero».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Il Capo VIII reca disposizioni volte ad affidare nuove funzioni di
controllo alla Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche
nonché disposizioni finali di coordinamento con la disciplina contabile
vigente.
In
particolare l’articolo 20
stabilisce, al comma 1, che la Corte dei
conti è competente a svolgere, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle Regioni e degli enti territoriali , di cui all’articolo 9, nonché delle amministrazioni
pubbliche non territoriali, di cui
all’articolo 13 del disegno di legge in esame.
Ciò al
fine del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci
delle pubbliche amministrazioni sancito dall’articolo 97 della Costituzione,
come riformato dalla legge Costituzionale n. 1/2012.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata soppressa la previsione secondo la quale la Corte esercita la parifica, con le modalità stabilite per il rendiconto dello Stato, sui bilanci delle regioni a statuto ordinario. Ciò in considerazione della circostanza che tale funzione risulta affidata alla Corte dall’articolo 1 del decreto-legge n.174 del 2012 (convertito dalla legge n.213 del 2012[43]).
Per
quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si prevede
che esse provvedano a quanto disposto dal sopra commentato comma 1 in
conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
Il comma 2, come sostituito in sede
referente, demanda alla legge dello
Stato la disciplina delle forme e delle
modalità del controllo esercitato dalla Corte dei Conti, di cui al comma 1.
Si osserva al riguardo che il decreto legge n. 174/2012 (legge n. 213/2012)[44] introduce ed implementa le tipologie di controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali.
In particolare, all’articolo 1, estende a tutte le Regioni il giudizio di parifica sui rendiconti generali con le stesse modalità procedurali previste per il bilancio statale.
Il medesimo articolo introduce inoltre nuove tipologie di controllo di
regolarità della gestione (cd. auditing finanziario
contabile) correlandolo, tra l’altro, alla necessità garantire il rispetto dei
vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea,
quali:
§ la verifica semestrale
sulle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali;
§ il controllo regolarità sui
bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti del
SSN;
§ la verifica annuale sulla
regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei
controlli interni;
§ il controllo di regolarità
sui rendiconti dei Gruppi consiliari e dei Consigli regionali.
Il medesimo decreto-legge, anche per ciò che riguarda i controlli
esterni sugli enti locali, prevede una implementazione dei poteri della Corte
dei Conti, i quali, ai sensi dell’articolo 3, vengono a comprendere, anche in
corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di
programmazione, nonché la verifica del funzionamento dei controlli interni di
ciascun ente. Alla Corte è anche affidato un potere sanzionatorio nei confronti
degli amministratori dell’ente locale.
Inoltre, il D.L. n.
174/2012 prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte esaminino i
bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai fini della verifica
di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico
finanziari degli enti. Sono previste specifiche conseguenze nell’ipotesi in cui
la Corte riscontri irregolarità e l’ente locale non provveda a rimuoverle.
Infine, l’articolo 21, reca disposizioni transitorie
e finali, prevedendo – a seguito
delle modifiche apportate in sede referente - un periodo di sperimentazione effettuato dal
Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria e volto alla
verifica delle conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e
finanza pubblica dall’adozione di un bilancio
“a base zero”.
In particolare, il comma 1 autorizza tale sperimentazione prevedendo che essa sia compiuta
anche attraverso un’apposita attività di simulazione
degli effetti derivanti dal cd. “bilancio a base zero” e dal superamento del
criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo
programmatorio e allocativo del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro il mese di giugno
del 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all’attività di
sperimentazione svolta, nella quale sono esaminate le conseguenze che
deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall’adozione
del nuovo sistema.
Per
quanto concerne il comma 2, lo
stesso, in considerazione del contenuto sostanziale che ora assume la nuova
legge di bilancio come disciplinato dall’articolo 15 della legge n. 243/2012 in
esame, ed atteso che tale articolo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio
2016, dispone che, a decorrere dalla medesima data, i richiami alla legge di
stabilità di cui all’articolo 11 della legge n. 196/2009 (nonché all’articolo
11 della precedente legge finanziaria n. 468/1978), devono intendersi riferiti
alla nuova legge di bilancio.
Il comma 3 dell’articolo in commento dispone, infine, che, ad
eccezione del predetto articolo 15, nonché degli articoli da 9 a 12 (Capo IV),
che trovano applicazione a decorrere dal 1°
gennaio 2016 (anziché dal 1° gennaio 2015, come nel testo originario),
tutte le altre disposizioni del presente disegno di legge si applicano a
decorrere dal 1°gennaio 2014.
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
Contesto
generale UE
Le disposizioni vigenti dei Trattati in materia di Unione economica e monetaria, nonché il Protocollo sui disavanzi eccessivi, non stabiliscono espressamente l’obbligo di introdurre negli ordinamenti nazionali regole, costituzionali o legislative, volte ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati a livello europeo.
Tuttavia, già nell’ambito del Patto europlus[45], adottato dai Capi di Stato e di governo dell’area euro l’11 marzo 2011, gli Stati dell’area euro ed alcuni altri Stati membri dell’UE hanno assunto l’ulteriore obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del Patto di stabilità e crescita.
Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere, purché esso abbia natura vincolante e sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro).
Anche l'esatta
forma della regola sarà decisa da ciascun Paese (ad esempio potrebbe assumere
la forma di "freno all'indebitamento", regola collegata al saldo
primario o regola di spesa), ma dovrebbe garantire la disciplina di bilancio a
livello sia nazionale che subnazionale.
Il Patto precisa
che la Commissione europea avrà la
possibilità, nel pieno rispetto delle prerogative dei parlamenti nazionali,
di essere consultata in merito alla
precisa regola di bilancio prima dell'adozione, in modo da assicurare che sia
“compatibile e sinergica” con le regole dell'UE.
La disciplina del Patto di stabilità e crescita è stata da ultimo modificata con le norme del cd. six pack. In particolare, il regolamento (UE) n. 1175/2011 prevede che ciascuno Stato membro abbia un obiettivo a medio termine differenziato, che può divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo/PIL del 3%.
Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano, in ogni caso, la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, specie in relazione alla necessità di investimenti pubblici.
Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro gli obiettivi di bilancio a medio termine sono specificati in una forcella stabilita tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.
L'obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni e in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
Il Consiglio e la Commissione esaminano gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri, valutando se:
§ le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili;
§ il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato;
§ le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
In particolare, nel valutare il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine il Consiglio e la Commissione, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, esaminano se:
§ lo Stato interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento;
§ il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia, per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale, superiore allo 0,5% del PIL;
§ un maggiore sforzo di aggiustamento sia stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate;
§ il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:
a) per gli Stati che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non deve superare un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;
b) per gli Stati che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non deve superare un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate. Lo scarto tra i due tassi deve essere fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine. Per i medesimi Stati le riduzioni discrezionali delle voci delle entrate devono essere coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate o da entrambi.
§ se il contenuto del programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell'Unione.
Qualora si produca un evento inconsueto, al di fuori dal controllo dello Stato interessato, che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
Per quanto concerne il parametro del debito pubblico, il regolamento (UE) n. 1177/2011, stabilisce che gli Stati il cui debito supera il 60% del PIL dovranno adottare misure per ridurlo verso in misura sufficiente e con un ritmo adeguato. A questo scopo, si richiede, quale parametro di riferimento, una diminuzione dell’eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni.
Nell'applicazione di tale parametro di riferimento si tiene conto dell'influenza della congiuntura sul ritmo di riduzione del debito.
La valutazione dell’andamento del debito, inoltre, dovrà tener conto di alcuni fattori significativi, tra cui:
§ l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;
§ l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, in particolare lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;
§ la dinamica e sostenibilità a medio termine del debito, in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, e le eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possano rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche.
Sempre nell’ambito del six pack, la direttiva 2011/85/UE concernente i requisiti per i quadri di bilancio nazionali fissa le seguenti regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
La direttiva definisce quale “quadro di bilancio” le disposizioni, procedure, regole e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica, in particolare:
§ sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;
§ regole
e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;
§ regole di bilancio numeriche specifiche per Paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;
§ i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale;
§ dispositivi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;
§ meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.
La materia disciplinata dalla direttiva in questione costituisce oggetto di ulteriore intervento legislativo dell’UE prospettato dalla proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell’eurozona (COM(2011)821, parte del cosiddetto two pack).
In base agli articoli 3 e 4 della proposta, gli Stati dell’eurozona dovrebbero:
§ pubblicare annualmente i propri programmi di bilancio a medio-termine, basati su previsioni macroeconomiche fornite da un organismo indipendente;
§ presentare entro il 15 ottobre di ogni anno il progetto di bilancio per l’anno successivo, contenente le seguenti informazioni:
-
gli
obiettivi di debito pubblico in percentuale del PIL;
-
le
proiezioni, a politiche invariate, per le uscite e le entrate, in percentuale
del PIL, del bilancio pubblico;
-
gli
obiettivi in materia di spese e di entrate, in percentuale del Pil, del
bilancio pubblico;
-
una
descrizione dettagliata delle misure da assumere nella legge di bilancio per
l’anno successivo al fine di eliminare l’eventuale discrepanza tra gli
obiettivi e le proiezioni;
-
le
ipotesi principali, basate su previsioni macroeconomiche indipendenti, relative
agli sviluppi e alle variabili economiche che possono incidere sul
conseguimento degli obiettivi di bilancio.
Lo Stato soggetto a procedura per disavanzo eccessivo dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sul modo in cui intende adempiere alle raccomandazioni ad esso rivolte dal Consiglio per correggere la situazione di disavanzo.
§ approvare la legge di bilancio annuale non più tardi del 31 dicembre di ogni anno;
§ istituire un ente di controllo del bilancio indipendente per il monitoraggio degli andamenti di bilancio.
L’articolo 4 prevede che gli Stati membri dispongano di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali, conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale.
Al termine dell’esame del progetto di bilancio, al più tardi entro il 30
novembre di ogni anno, la Commissione adotterebbe, se necessario, un parere sul
progetto stesso, da sottoporre alla valutazione dell’Eurogruppo.
La proposta segue la procedura legislativa ordinaria (già
procedura di codecisione). Il Consiglio ECOFIN, nella riunione del 21 febbraio
2012, ha approvato un orientamento generale sulla proposta. Il 13 luglio 2012
il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con la quale ha definito gli
elementi essenziali della sua posizione negoziale. E’ in corso l’esame in sede
di trilogo, composto da rappresentanti del Consiglio, del PE e della
Commissione europea.
Al di fuori della cornice giudica dei Trattati, ma nel contesto della
nuovo sistema di governance economica dell’UE, anche il “Trattato sulla
stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione economica e monetaria”
(cd. fiscal
compact[46]) ha fissato
la regola del pareggio di bilancio,
In particolare, l’articolo 3
impegna le Parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno
dall’entrata in vigore del trattato, con norme
vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente
di tipo costituzionale, o di altro tipo purché ne garantiscano l’osservanza
nella procedura di bilancio nazionale, le seguenti regole, in aggiunta a e
senza pregiudizio per gli obblighi derivanti dal diritto dell’UE:
§
il bilancio dello Stato dovrà essere in pareggio o in attivo;
§
tale regola
si considera rispettata se il disavanzo strutturale dello Stato è pari
all’obiettivo a medio termine specifico per Paese come stabilito dalla sopra
citata modifica del Patto di stabilità con un deficit che non eccede lo 0,5% del PIL;
§
gli Stati
contraenti potranno temporaneamente deviare
dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento solo nel
caso di circostanze eccezionali, ovvero eventi inusuali che sfuggono al
controllo dello Stato interessato e che abbiano rilevanti ripercussioni sulla
situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure in periodi
di grave recessione, a patto che tale disavanzo non infici la sostenibilità
di bilancio a medio termine;
§
qualora il
rapporto debito pubblico/Pil risulti
significativamente al di sotto della
soglia del 60%, e qualora i rischi per la sostenibilità a medio termine
delle finanze pubbliche siano bassi, il valore di riferimento del deficit può essere superiore allo 0,5%,
ma in ogni caso non può eccedere il
limite dell’1% del PIL;
§
nel caso di
deviazioni significative dal valore di riferimento o dal percorso di
aggiustamento verso di esso, le parti contraenti dovranno attivare un meccanismo di correzione automatica,
che includa l’obbligo per la parte contraente interessata di attuare le misure
per correggere la deviazione entro un determinato termine temporale. Tale
meccanismo di correzione verrà definito sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, relativi in
particolare alla natura, alla misura e all’arco temporale dell’azione
correttiva, nonché al ruolo e all’indipendenza
delle istituzioni responsabili a livello nazionale di monitorare l’osservanza
delle norme. Il meccanismo dovrà inoltre rispettare pienamente le
responsabilità dei Parlamenti nazionali.
In attuazione di
tale ultima previsione, il 20 giugno 2012 la Commissione europea ha presentato
una comunicazione sui principi comuni
per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio (COM(2012)342).
I principi
comuni individuati dalla Commissione sono sette:
§
status giuridico: in base al Fiscal compact, le regole sui meccanismi di correzione
producono effetti nel diritto nazionale “tramite disposizioni vincolanti e di
natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è
in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di
bilancio”. Pertanto lo status giuridico dei meccanismi di correzione dovrebbe
presupporre che le loro disposizioni non
possano essere modificate semplicemente per mezzo della legge ordinaria sul
bilancio;
§
coerenza con il quadro normativo
dell’UE: i meccanismi di correzione
nazionali poggiano rigorosamente sui concetti e sulle norme del quadro di
bilancio europeo (come definiti dall’apposita direttiva del six pack). Ciò vale in particolare per
il concetto di “deviazione significativa”
e per la definizione di eventuali clausole di salvaguardia. La correzione, in
termini di entità e di quadro temporale, deve essere messa in sintonia con
eventuali raccomandazioni rivolte allo
Stato membro interessato nell’ambito del Patto di stabilità e crescita;
§
attivazione: l’attivazione dei meccanismi di
correzione deve avvenire in circostanze ben definite che caratterizzano una
deviazione significativa dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di
avvicinamento a tale obiettivo. Per l’attivazione possono essere applicati
criteri specifici per Paese o stabiliti a livello dell’Unione, purché sia
rispettata la condizione che precede. Ferma restando le stessa condizione,
possono soddisfare questi requisiti sia meccanismi ex ante che fissano
obiettivi di bilancio atti a impedire che si verifichino deviazioni, sia
meccanismi ex post che fanno scattare correzioni dopo il verificarsi delle
deviazioni;
§
natura della correzione: deviazioni più ampie
dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale
obiettivo comportano correzioni più
elevate. Il punto di riferimento per il meccanismo di correzione è il
ripristino del bilancio strutturale a un
livello pari o superiore all’obiettivo di medio termine entro il periodo
stabilito e, successivamente, il suo mantenimento a tale livello, impedendo in
questo modo uno scostamento duraturo dagli obiettivi di bilancio generali
programmati prima del verificarsi della deviazione significativa;
§
strumenti operativi: il meccanismo di correzione può conferire un ruolo operativo di
rilievo alle regole in materia di spesa pubblica e alle misure fiscali
discrezionali. L’architettura del meccanismo di correzione contiene
disposizioni riguardanti, in caso di attivazione, il coordinamento degli adeguamenti di bilancio tra tutti o alcuni dei livelli decentrati della pubblica
amministrazione;
§
clausole di salvaguardia: la definizione di eventuali clausole di salvaguardia è conforme al
concetto di “circostanze eccezionali”
previsto dal Patto di stabilità e crescita. Possono essere inclusi in questo
concetto eventi inediti che sfuggono al
controllo dello Stato membro interessato, con ripercussioni rilevanti sulla
posizione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, oppure periodi di grave recessione economica quale
definita nel Patto di stabilità e crescita, anche a livello della zona euro. In
caso di applicazione di una clausola di salvaguardia la sospensione del meccanismo di correzione deve essere temporanea;
§
ruolo e indipendenza delle
istituzioni di sorveglianza: per rafforzare la credibilità e
la trasparenza del meccanismo di correzione vengono designati organismi indipendenti o dotati di
autonomia funzionale che fungono da istituzioni di sorveglianza. Tali
istituzioni forniscono una valutazione pubblica per stabilire se si verificano
circostanze che richiedono l’attivazione del meccanismo di correzione, se la
correzione procede in conformità alle norme e ai piani nazionali e se sono
presenti le circostanze che comportano l’attivazione di clausole di
salvaguardia, la loro proroga o la loro cessazione. Gli Stati membri
interessati hanno l’obbligo di
rispettare le valutazioni delle suddette istituzioni, o in alternativa di
spiegare pubblicamente perché non le stanno osservando. L’operato di tali
organismi è disciplinato da disposizioni legislative nazionali che garantiscono
un alto livello di autonomia funzionale e che prevedono in particolare: un
regime statutario sancito dalla legge; l’assenza di ingerenza, per cui gli organismi non prendono istruzioni; procedure di nomina basate sull’esperienza e sulla competenza; adeguatezza
delle risorse e adeguato accesso alle informazioni per poter eseguire il
mandato.
(a cura del Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera)
Francia
In Francia la revisione costituzionale del 23 luglio 2008[48] ha, di fatto, già iscritto nell’art. 34 della Costituzione del 1958 “l’obiettivo di equilibrio dei conti delle amministrazioni pubbliche”, dichiarando che “gli orientamenti pluriennali delle finanze pubbliche sono definiti dalle leggi di programmazione”[49].
Tuttavia, la ratifica del Trattato firmato a livello europeo sul “fiscal compact”[50], che prevede l’introduzione del principio del pareggio di bilancio nella legislazione nazionale degli Stati membri, ha imposto a ogni Stato di considerare l’eventualità di ulteriori misure legislative[51]. Il testo del Trattato prescrive infatti che la «regola d’oro » dell’equilibrio dei conti pubblici debba essere introdotta entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato e avere la forma di “disposizioni vincolanti e permanenti, di preferenza costituzionali” o, in ogni caso, delle quali “il pieno rispetto” sia “garantito”, a pena di sanzioni finanziarie da parte della Corte di giustizia europea.
Di fronte al dilemma sulla necessità o meno di una vera e propria revisione della Costituzione ai fini dell’autorizzazione della ratifica del Trattato, a luglio 2012 il neo-eletto Presidente della Repubblica, François Hollande[52], ha richiesto sulla questione la pronuncia del Conseil Constitutionnel il quale si è espresso con la Decisione del 9 agosto 2012 (causa n. 2012-653 DC). Nella sua decisione il Conseil ha dichiarato non necessaria una preventiva revisione della Costituzione ed ha ritenuto sufficiente un rafforzamento del quadro giuridico esistente con una semplice legge organica che precisi il contenuto delle già previste leggi di programmazione economica e garantisca che le leggi finanziarie annuali[53] ne tengano il dovuto conto.
Il 19 settembre 2012 il Governo ha presentato al Parlamento un Projet de loi organique (n. 198 – XIV legislatura) relativo alla programmazione e alla governance dei conti pubblici, richiedendo la procedura d’urgenza (procédure accélérée)[54].
Il progetto di legge organica prevede tre principali innovazioni nella programmazione e nella gestione dei conti pubblici:
§ la determinazione di un obiettivo a medio termine dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche che il legislatore fisserà nella legge di programmazione economica insieme alla definizione conseguente di una traiettoria strategica pluriennale di saldi strutturali ed effettivi annuali dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche, finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo a medio termine per il periodo coperto dalla programmazione; il rispetto di tale traiettoria strategica sarà verificato ogni anno al momento dell’esame delle leggi finanziarie (lois de finances e lois de financement de la sécurité sociale), attraverso una tavola di sintesi relativa ai conti di tutte le amministrazioni pubbliche contenuta in un articolo preliminare ai due atti finanziari annuali;
§ l’istituzione di un organismo indipendente, l’Haut Conseil des finances publiques, presieduto dal Primo presidente della Corte dei Conti, che si pronuncerà, con un parere, sulle previsioni di crescita del Paese, mettendo in guardia il Governo e il Parlamento sull’eventuale debolezza delle previsioni macroeconomiche prese in considerazione ai fini dell’elaborazione della legge di programmazione economica e delle due leggi finanziarie annuali; l’Haut Conseil si pronuncerà anche sulla coerenza di tali progetti di legge annuali con la traiettoria pluriennale fissata dalla legge di programmazione economica;
§ la previsione di un meccanismo di “correzione” da attivare in caso di “scarto” rilevante dei conti pubblici rispetto alla traiettoria strategica indicata dalla legge di programmazione: l’Haut Conseil des finances publiques, tenendo conto delle circostanze eccezionali che giustificano gli “scarti consistenti” rilevati, avrà il compito di allertare pubblicamente il Parlamento e il Governo con un parere sulla eventuale necessità di mettere in moto il meccanismo correttivo. Di fronte all’allarme dell’Haut Conseil il Governo avrà l’obbligo di esporre le ragioni di tali “differenze” dagli orientamenti pluriennali di saldo strutturale definiti dalla legge di programmazione e, se necessario, proporre tempestivamente al Parlamento le opportune misure correttive idonee a riportare i conti nel tracciato programmato. Tali misure dovranno essere attuate nell’ambito dei progetti annuali (o correttivi) di loi de finances o di loi de financement de la sécurité sociale immediatamente successivi ed essere esposte in dettaglio in un allegato a tali progetti di legge.
Il progetto legislativo è stato già esaminato e approvato dal Parlamento francese, dall’Assemblea nazionale il 19 novembre 2012 (TA n. 31 ) e dal Senato il 22 novembre 2012 (TA n. 35 ). Prima della promulgazione della nuova legge organica, come previsto dall’art. 61, I della Costituzione, il Primo Ministro ha richiesto il 23 novembre 2012 al Conseil Constitutionnel (causa n. 2012-658 DC) di pronunciarsi sulla conformità delle disposizioni approvate con la Costituzione. La decisione del Conseil è attesa entro il mese di dicembre 2012.
Germania
Prima delle due riforme costituzionali federaliste del 2006 e del 2009, il principio del pareggio di bilancio era menzionato nell’art. 110, comma 1, della Legge fondamentale, in cui, semplicemente, si stabiliva che nel bilancio preventivo le entrate e le spese dovessero essere pareggiate. L’effettiva costituzionalizzazione di tale principio è avvenuta con la novella dell’art. 109 (già modificato nella prima fase della riforma), l’introduzione del nuovo art. 109a e la modifica dell’art. 115.
Con la prima riforma del federalismo (Föderalismusreform I), del 28 agosto 2006, il nuovo comma 5 dell’art. 109 [Separazione di competenza tra la Federazione e i Länder; principi in materia di bilancio] ha sancito la responsabilità congiunta della Federazione e dei Länder per il rispetto degli obblighi della Germania in relazione al Patto di stabilità europeo, stabilendo che le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla conformità alla disciplina di bilancio, di cui all’art. 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)[55], siano sostenute, rispettivamente, in misura del 65% dalla Federazione e del 35% dai Länder. Quest’ultima quota è ulteriormente ripartita in due fasce percentuali: è infatti previsto che tutti i Länder rispondano in via solidale del 35% in rapporto alla rispettiva popolazione, mentre il restante 65% ricada sui Länder che hanno causato la sanzione, in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva.
Tra le successive modifiche dell’art. 109 introdotte con la seconda riforma del federalismo (Föderalismusreform II), del 29 luglio 2009, assume particolare rilevanza il nuovo comma 3, che impone come regola generale, sia alla Federazione sia ai Länder, il pareggio del bilancio senza ricorrere al prestito. Con tale disposizione, che di fatto introduce un freno all’indebitamento (Schuldenbremse)[56], viene superata la c.d. golden rule, ossia la possibilità di ricorrere a forme di indebitamento per finanziare le spese in conto capitale, precedentemente prevista dall'art. 115[57] della Legge fondamentale e nelle Costituzioni di numerosi Länder. Le nuove disposizioni costituzionali stabiliscono infatti che, per rispettare i criteri fissati a livello comunitario, il bilancio della Federazione e dei Länder debba essere in equilibrio, con un ricorso all’indebitamento pubblico - consentito solo alla Federazione e non ai Länder - per un massimo dello 0,35% del PIL. Sono ammesse deroghe al principio generale solo nel caso di calamità naturali o in situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e compromettono gravemente la sua capacità finanziaria. In questi casi dovrà essere adottato un piano di rientro nei parametri stabiliti non appena cessino le circostanze eccezionali.
In applicazione dei
principi enunciati dalla nuova formulazione dell’art. 109, è stato modificato
anche l’art. 115 [Ricorso al credito]. Il nuovo comma 2 ribadisce, con
riferimento al solo bilancio federale[58], che le entrate e le uscite, di norma, debbano
essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito e che tale principio
venga salvaguardato se le entrate da prestiti non superino la soglia dello
0,35% del PIL (c.d. freno all’indebitamento). La nuova formulazione è poi
particolarmente dettagliata: in
presenza di andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità,
le nuove disposizioni impongono che si tenga conto in modo simmetrico degli
effetti sul bilancio, sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino. In
particolare, nelle circostanze in cui il bilancio federale richieda il ricorso
ad un indebitamento pubblico superiore ai parametri stabiliti, gli scostamenti del ricorso effettivo al
credito dalla soglia massima consentita vengono registrati su un apposito conto
di controllo; gli addebiti che superano la soglia dell’1,5% rispetto al
prodotto interno lordo nominale devono essere quindi ridimensionati, tenuto
conto dell'evoluzione del ciclo congiunturale. Nelle situazioni
derivanti da disastri naturali o emergenze straordinarie, la deroga dovrà
essere autorizzata con una decisione
adottata dal Bundestag a maggioranza
assoluta. Tale deliberazione deve
inoltre essere collegata a un piano di ammortamento e il rimborso dei prestiti
accesi deve avvenire entro un lasso di tempo adeguato.
I limiti previsti nelle nuove disposizioni contenute negli articoli 109 e 115 sono accompagnati da un sistema volto a prevenire gli indebitamenti eccessivi, ovvero un meccanismo di early warning cooperativo. È stato infatti introdotto un nuovo art. 109a [Emergenze di bilancio], ai sensi del quale, al fine di evitare un’emergenza di bilancio, possono essere emanate con legge federale bicamerale (c.d. Zustimmungsgesetz, legge che richiede necessariamente anche il consenso da parte del Bundesrat) disposizioni che riguardano: il controllo continuo della gestione di bilancio della Federazione e dei Länder da parte di un organismo comune (Consiglio di stabilità - Stabilitätsrat); le condizioni e le procedure per l’accertamento di un’imminente emergenza di bilancio; i principi regolanti l’elaborazione e l’attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio.
In attuazione dell’art. 109, il 10 agosto 2009 è stata approvata l’apposita legge federale di esecuzione volta ad istituire un Consiglio di stabilità e ad evitare emergenze di bilancio (Gesetz sur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen). in vigore dal 1° gennaio 2010. Il Consiglio di stabilità, costituitosi il 28 aprile 2010, è composto dal Ministro federale delle finanze, dal Ministro federale dell’economia e dell’innovazione tecnologica e dai ministri finanziari dei singoli Länder. Le riunioni del Consiglio si svolgono a seconda delle necessità, ma non meno di due volte l’anno. Il principale compito del Consiglio di stabilità, che ha acquisito anche le competenze del disciolto Consiglio di pianificazione finanziaria (Finanzplanungsrat), consiste nel valutare la situazione economica della Federazione e dei Länder monitorando la loro gestione finanziaria, con particolare riguardo ai progressi compiuti nel risanamento dai cinque Länder (Brema, Berlino, Saarland, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein) che, ai sensi dell’art. 143d, comma 2, hanno ottenuto sovvenzioni supplementari[59] a causa del loro particolare dissesto finanziario. Le nuove disposizioni costituzionali prevedono che la concessione degli aiuti sia subordinata al rientro totale dei deficit di finanziamento entro la fine del 2020. A tale scopo il Consiglio elabora rapporti annuali, concordando le misure eccezionali da adottare nei casi di deroga ai parametri di risanamento previsti dalla riforma. Nella prossima riunione, che avrà luogo nel novembre 2011, è infatti previsto che siano concordati programmi di risanamento (Sanierungsprogramme) di durata quinquennale, che il Comitato di valutazione (Evaluationsausschuss) interno al Consiglio sta esaminando e discutendo nel dettaglio con i Länder interessati.
Per quanto riguarda, infine, l’entrata in vigore della nuova disciplina costituzionale di bilancio, il già citato art. 143d, comma 1, stabilisce che il freno sul debito sia applicato a partire dal bilancio per il 2011, ma prevede due periodi transitori di avvicinamento progressivo agli obiettivi, che termineranno nel 2016 per la Federazione e nel 2020 per i Länder.
Spagna
Il 26 agosto 2011 è stato presentato al Congresso dei deputati un disegno di legge volto a modificare l’art. 135 della Costituzione spagnola, al fine di inserirvi il principio della stabilità di bilancio. Esso è stato approvato il 2 settembre dal Congresso ed il 7 settembre dal Senato. Essendo decorsi quindici giorni dalla sua approvazione, senza che sia stato chiesto un eventuale referendum per ratifica da parte di un decimo dei membri di una delle due Camere, ai sensi dell’art. 167 della Costituzione, la riforma dell’art. 135 è stata pubblicata ed è entrata in vigore il 27 settembre (Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011).
Tale riforma prevede che tutte le amministrazioni pubbliche si adeguino al principio della stabilità di bilancio (estabilidad presupuestaria) (art. 135, comma 1) e che lo Stato e le Comunità autonome non possano incorrere in un deficit strutturale che superi i margini stabiliti dall’Unione europea (comma 2). Una legge organica fisserà il limite massimo del deficit strutturale dello Stato e delle Comunità autonome secondo il rispettivo prodotto interno lordo. Anche gli enti locali dovranno mantenere un equilibrio di bilancio (comma 2). Inoltre lo Stato e le Comunità dovranno essere autorizzati per legge all’emissione di debito pubblico (comma 3). Una legge organica darà attuazione ai principi contenuti nell’art. 135 (comma 5). Ai sensi della disposizione aggiuntiva unica della riforma costituzionale, la legge organica prevista dall’art. 135 della Costituzione dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2012, essa prevederà i meccanismi che permettano di adempiere al limite di debito previsto dal comma 3 dell’art. 135, inoltre i limiti di deficit strutturali previsti dal comma 2 entreranno in vigore a decorrere dall’anno 2020.
Prima di tale riforma, la Costituzione spagnola non contemplava espressamente l’obbligo del pareggio di bilancio. L’art. 134, comma 2, della Costituzione[60], prevede che “il Bilancio Generale di previsione dello Stato sarà annuale, comprenderà la totalità delle spese ed entrate del settore pubblico statale, e in esso sarà indicato l’importo delle agevolazioni fiscali che interessino i tributi statali”. Il comma 4 aggiunge che “approvato il Bilancio Generale dello Stato, il Governo potrà introdurre progetti di legge che comportino aumento della spesa pubblica o diminuzione delle entrate relative al medesimo esercizio”; inoltre “ogni proposta o emendamento che comporti aumento dei crediti o diminuzione delle entrate di bilancio richiederà, per aver corso, l’accettazione del Governo” (comma 6), mentre “la Legge di Bilancio non può istituire imposte. Potrà modificarle qualora una legge tributaria sostanziale lo preveda” (comma 7).
Previsioni normative relative alla stabilità dei bilanci sono inoltre presenti a livello di legislazione ordinaria ed organica[61].
In materia di bilancio del settore pubblico[62] vige infatti il Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria[63], il cui art. 3 stabilisce il principio della stabilità di bilancio (estabilidad presupuestaria). L’art. 8 sancisce il perseguimento dell’obiettivo di stabilità di bilancio: nel primo semestre di ogni anno, il Governo, mediante accordo in Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e previo rapporto del Consiglio di politica fiscale e finanziaria delle Comunità autonome (Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas)[64] e della Commissione nazionale dell’amministrazione locale (Comisión Nacional de Administración Local)[65], fissa l’obiettivo di stabilità di bilancio riferito ai tre esercizi successivi[66].
L’art. 14 disciplina la correzione della situazione di inadempienza dell’obiettivo di stabilità, prevedendo che, per il settore pubblico statale - nel caso di bilanci che presentino un deficit maggiore di quello fissato - il Governo rimetta al Parlamento un piano economico-finanziario di riequilibrio, contenente la definizione di politiche di entrate e di uscite da applicare per correggere la situazione, al massimo entro i tre esercizi di bilancio successivi.
L’art. 20 prevede l’obiettivo di stabilità di
bilancio per gli enti locali, la cui proposta spetta al Ministro dell’economia
e delle finanze; essa deve essere approvata dal Governo, previo rapporto della
Commissione nazionale dell’amministrazione locale. Ai sensi dell’art. 22, gli
enti locali che non abbiano rispettato l’obiettivo di stabilità fissato sono
obbligati all’approvazione, da parte del rispettivo Consiglio, di un piano finanziario
di riequilibrio entro un termine massimo di tre anni. In questo piano devono
essere indicate le attività da realizzare e le misure da adottare in relazione
alla regolazione, esecuzione e gestione delle spese e delle entrate, che
permettano di garantire il ritorno a una situazione di stabilità di bilancio.
Per quanto concerne le
Comunità autonome, è vigente inoltre la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
In particolare, l’art. 3 della legge organica è relativo al principio della stabilità di bilancio delle Comunità. Esso prevede che l’elaborazione, l’approvazione e l’esecuzione dei bilanci delle Comunità autonome si realizzi generalmente in equilibrio o in attivo. L’art. 7 prevede che, nel caso di rischio di inadempienza all’obiettivo di stabilità, il Governo possa formulare un’avvertenza alla Comunità autonoma, di cui è informato anche il Consiglio di politica fiscale e finanziaria delle Comunità autonome. L’inadempienza dell’obiettivo comporta la predisposizione di un piano economico-finanziario di riequilibrio entro i tre anni successivi. Ai sensi dell’art. 8, le Comunità autonome che abbiano approvato dei bilanci, con un deficit maggiore rispetto a quello fissato, sono obbligate ad elaborare un piano economico-finanziario di riequilibrio.
(a cura
del Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione)
The Public Debt Committee (Austria)
(website:
http://www.staatsschuldenausschuss.at)
L’organismo è stato istituito nel 2002.
Organizzazione:
§ 12 membri con diritto di voto, di cui:
a) 6 membri designati dal governo federale;
b) 3 membri designati dall’Austrian Federal Economic Chamber, in accordo con il Presidium delle Chambers of Agricolture;
c) 3 membri designati dalla Chamber of Labour;
§ 3 membri senza diritto di voto, di cui:
a) 1 membro designato dall’associazione austriaca delle municipalità;
b) 1 membro designato dall’associazione austriaca delle città e dei paesi;
c) 1membro designato dalla Conferenza dei Governatori provinciali austriaci.
I membri devono esser esperti nelle materie di bilancio e finanziarie.
Il Presidente è nominato dal Governo federale. La durata dell’incarico è di 4 anni. La partecipazione all’organismo è a carattere onorario (è previsto il rimborso delle spese). Possono essere costituite delle sottocommissioni e ai lavori dell’organismo è autorizzato a prendere parte sempre la Banca centrale europea.
Mandato:
§ valutazione e previsione della situazione politico-finanziaria;
§ analisi degli effetti delle operazioni finanziaria sull’economia nazionale con specifico riguardo ai livelli di indebitamento di tute le autorità pubbliche;
§ analisi della sostenibilità e della qualità delle politiche di bilancio;
§ presentazione di raccomandazioni scritte sulla politica finanziaria e sul bilancio pubblico alla luce delle condizioni economiche di riferimento;
§ presentazione di un Rapporto annuale che tiene conto anche della raccomandazioni presentate al Ministro delle finanze federale e delle analisi effettuate ai sensi del precedenti punti da presentare al Consiglio nazionale e al governo federale;
§ supportare la formazione dell’opinione pubblica in relazione alle funzioni svolte dall’organismo.
L’organismo non ha un ruolo diretto nel processo di bilancio e non effettua previsioni macroeconomiche.
Parliamentary Budget Office
(Australia)
(website:
http://www.financeminister.gov.au/media/2011/mr_23112011_joint.html)
Nel 2012, la struttura dell’organismo è ancora in via di definizione.
L’organismo è disciplinato dalla legge n. 170 del 2011 promulgata nel febbraio 2012.
Il PBO è un dipartimento del Parlamento e il suo Direttore è coadiuvato da impiegati del Parlamento.
Organizzazione:
Il vertice del PBO è nominato dai Presidenti dei due rami del Parlamento. La proposta deve essere comunicata e approvata dal Joint Committee of Public accounts and audit. L’incarico dura 4 anni e può essere rinnovato ma per un periodo totale che non superi gli otto anni.
Mandato:
§ fornire informazioni circa il bilancio;
§
contribuire alle indagini svolte dalle
Commissioni parlamentari;
§ svolgere ricerche o analisi in materia di budget e sull’impostazione della politica fiscale;
§ preparare su richiesta di singoli parlamentari un calcolo dei costi delle politiche.
Conseil Supérieur des Finances
In Belgio opera il Conseil Supérieur des Finances, che è stato riformato da ultimo nel 2006. Tale riforma ha previsto la costituzione di due strutture permanenti (la prima in materia di prestiti al settore pubblico e la seconda in materia di tassazione e di contributo per la sicurezza sociale) e di un gruppo di studio sull’invecchiamento della popolazione. I suoi membri sono esperti di alto livello, che possono agire di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri del tesoro o delle finanze. I membri del Consiglio.
I membri del Consiglio analizzano le questioni fondamenti in termini di finanza, fisco e bilancio e suggeriscono modifiche o riforme.
Parliamentary Budget Officer
(Canada)
(website: http://www.parl.gc.ca/pbo-dpb)
L’organismo, creato nel 2006, è stato istituito come Ufficio della Biblioteca del Parlamento.
Organizzazione:
L’Ufficio riferisce al Capo della biblioteca che a sua volta riferisce, a turno, ai Presidenti del Senato e della Camera dei comuni.
Il Governatore generale del Canada (rappresentante della Regina in Canada)nomina per un periodo non superiore a cinque anni, ma con mandato rinnovabile, il Capo del Parliamentary Budget Officer (PBO) selezionandolo all’interno di una lista di tre nomi di fiducia a lui fornita dal Leader of the Government in the House of Commons (sorta di Ministro per i rapporti con il Parlamento). La lista è predisposta da un Comitato costituito e presieduto dal Bibliotecario del Parlamento.
Il titolare dell’incarico di Direttore diventa un componente del personale della Biblioteca del Parlamento. La remunerazione e l’indennità del Direttore del PBO è fissata dal Governatore generale.
Attualmente, presso l’Ufficio prestano servizio circa 18 persone, prevalentemente esperti in materia economica ed analisti finanziari.
Mandato:
§ fornire al Parlamento analisi indipendenti sullo stato delle finanze pubbliche e sulle tendenze di lungo periodo;
§ su richiesta di specifiche commissioni parlamentari analizzare lo stato delle finanze nazionali e sull’economia;
§ su richiesta delle commissioni parlamentari analizzare le stime fornite dal Governo;
§ su richiesta delle Commissioni stimare i costi finanziari delle proposte soggette alla giurisdizione del Parlamento.
National Assembly Budget Office
(Corea del Sud)
(website: korea.nabo.go.kr)
L’organismo è stato costituito nell’ottobre del 2003.
Organizzazione:
La previsione di un organismo dedicato si colloca nel quadro di una articolazione piuttosto ampia delle strutture di supporto parlamentare, che prevede anche la presenza di un Segretariato, di un Servizio studi e della Biblioteca.
Il direttore del National Assembly Budget Office (NABO) è nominato e revocato dallo Speaker dell’Assemblea nazionale, con il consenso dell’House Steering Committe (assimilabile sostanzialmente all’Ufficio di presidenza delle Camere italiane). Prima di richiedere tale consenso, lo Speaker dovrà acquisire il parere da una speciale Commissione (Committee for the Recommendation of the Chief of the National Assembly Budget Office) composta da esperti nelle materie di competenza del NABO che siano politicamente neutrali e non siano componenti dell’Assemblea nazionale né prestino servizio presso la medesima Assemblea.
Presso il NABO prestano servizio circa 120 dipendenti.
La legge costitutiva del NABO prevede che il vertice dell’organismo sia coadiuvato da un Consiglio di consulenti (Panel of advisors), composto da un presidente e altri 14 membri, che rimangono in carica due anni. I componenti del Consiglio sono riconosciuti esperti in materie economiche e finanziarie provenienti da università, istituti di ricerca, uffici governativi ovvero esperti in comunicazione giornalistica.
Mandato:
Il ruolo principale del NABO è quello di supportare l’Assemblea nazionale nell’analisi e nella valutazione delle questioni relative al bilancio nazionale, ai fondi e alle operazioni fiscali. In particolare, il NABO:
§ conduce ricerche e analisi sul disegno di bilancio, sui saldi dei conti e dei fondi;
§ produce previsioni sullo stato della finanza e sui trend dello scenario macroeconomico;
§ conduce analisi e valutazioni del programma di governo e analizza le misure fiscali nel medio e lungo termine;
§ produce studi e analisi sulla base delle specifiche richieste delle Commissioni e dei membri dell’Assemblea nazionale.
The Economic Council (Danimarca)
(website: http://www.dors.dk/sw3018.asp)
L’Economic Council è stato istituito nel 1962.
Organizzazione:
26 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, della banca centrale e del Governo. I membri sono proposti dalle singole organizzazioni e nominati dal Ministro degli affari economici.
Mandato:
§ monitorare l’economia danese;
§ analizzare lo sviluppo economico di lungo termine;
§ migliorare il coordinamento dei differenti interessi economici della realtà sociale danese.
Nel
2007 accanto all’Economic Council è
stato istituito l’Enviromental Economic
Council composto da 24 membri.
I due consigli hanno in comune la presidenza. Questa è composta da 4 esperti economici indipendenti, in genere professori universitari, nominati dal Ministro degli affari economici. La presidenza è coadiuvata da uno staff composto da 35 membri circa.
La presidenza elabora un Rapporto che contiene analisi economiche, valutazioni sulle politiche economiche e le previsioni dei successivi due o tre anni dell’economia danese. Possono poi essere analizzate questioni relative al mercato del lavoro, alla distribuzione, al welfare o all’Unione monetaria europea. Il report dell’Enviromental Economic Council contiene anche analisi delle tematiche ambientali, come le politiche energetiche, le trasformazioni climatiche e il settore dei trasporti.
Haut Conseil des finances publiques
(Francia)
(di prossima istituzione)
L’istituzione dell’organismo indipendente è prevista nel Projet de loi organique relativo alla programmazione e alla governance dei conti pubblici, presentato dal Governo francese al Parlamento il 19 settembre 2012 (n. 198 – XIV legislatura).
Il progetto legislativo è stato già esaminato e approvato dal Parlamento francese, dall’Assemblea nazionale il 19 novembre 2012 (TA n. 31) e dal Senato il 22 novembre 2012 (TA n. 35 ). La legge organica sarà promulgata ed entrerà in vigore dopo la pronuncia del Conseil Constitutionnel sulla conformità delle disposizioni approvate con la Costituzione, attesa entro il mese di dicembre 2012.
Organizzazione:
L’Haut Conseil des finances publiques sarà istituito presso la Corte dei Conti e sarà presieduto dal Primo presidente della Corte dei Conti. L’organismo sarà composto da dieci membri, oltre il Presidente: quattro rappresentanti della Corte dei Conti, quattro membri, nominati rispettivamente dai Presidenti dell’Assemblée nationale e del Sénat e dai presidenti delle Commissioni delle finanze delle due assemblee, un membro nominato dal Presidente del Conseil économique social et environnemental e il direttore generale dell’INSEE.
I componenti dell’Haut Conseil non saranno remunerati.
Sono nominati per cinque anni i membri dell’Haut Conseil des finances publiques provenienti dalla Corte dei Conti e il membro nominato dal Conseil économique social et environnemental; il mandato dei rappresentanti della Corte dei Conti è rinnovabile 1 sola volta; il mandato dei membri di nomina parlamentare e del Conseil économique social et environnemental non è rinnovabile. Inoltre in occasione della loro nomina i rappresentanti della Corte dei Conti e il Direttore dell’INSEE rimettono al Primo Presidente della Corte dei Conti una «dichiarazione d’interessi».
I quattro membri dell’Haut Conseil rappresentanti della Corte dei Conti e i quattro membri nominati dai Presidenti delle assemblee parlamentari sono rinnovati per metà ogni trenta mesi; lo stesso rinnovo periodico è previsto per il membro nominato dal Conseil économique social et environnemental.
Mandato:
L’Haut Conseil des finances publiques si pronuncerà, con un parere, sulle previsioni di crescita del Paese, mettendo in guardia il Governo e il Parlamento sull’eventuale debolezza delle previsioni macroeconomiche prese in considerazione ai fini dell’elaborazione della legge di programmazione economica e delle due leggi finanziarie annuali (lois de finances o di lois de financement de la sécurité sociale) o delle loro eventuali leggi correttive; l’Haut Conseil si pronuncerà anche sulla coerenza di tali progetti di legge annuali con la traiettoria pluriennale fissata dalla legge di programmazione economica.
L’Haut Conseil avrà infine il compito di attivare un “meccanismo di correzione”, in caso di “scarto” rilevante dei conti pubblici rispetto alla traiettoria strategica indicata dalla legge di programmazione. L’organismo indipendente, tenendo conto delle circostanze eccezionali che giustificano gli “scarti consistenti” rilevati, avrà il compito di allertare pubblicamente il Parlamento e il Governo con un parere sulla eventuale necessità di manovre correttive. Di fronte all’allarme dell’Haut Conseil il Governo avrà l’obbligo di esporre le ragioni di tali “differenze” dagli orientamenti pluriennali di saldo strutturale definiti dalla legge di programmazione e, se necessario, proporre tempestivamente al Parlamento le opportune misure correttive idonee a riportare i conti nel tracciato programmato.
Council of economic experts
(Germania)
(website:
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/14.html?&L=1#c579)
In Germania, anche dopo l’approvazione, nel 2009, della riforma costituzionale in materia di pareggio del bilancio improntata ad un estremo rigore e che ha introdotto una serie di regole di spesa, non è presente un Fiscal council con le caratteristiche proprie del modello originariamente definito in ambito OCSE e fatto di recente proprio anche dalla legislazione della UE.
A corredo della riforma costituzionale è stato infatti istituito un Consiglio di stabilità, composto dal Ministro federale dell’economia e delle finanze e dai Ministri delle finanze dei Länder, con il compito di monitorare gli sviluppi delle politiche di bilancio e, qualora ritenga che il governo federale o un governo statale rischi di incorrere in un’emergenza finanziaria, di proporre le necessarie misure correttive. La natura politica dell’organo impedisce di considerarlo un fiscal council.
In Germania, tuttavia, come evidenziato dalla commissione europea, sono presenti diversi organismi che operano nell’ambito delle politiche di bilancio con un qualche margine di autonomia e delle cui analisi e valutazioni il Governo tiene, in misura diversa, conto nella gestione dei conti pubblici.
Merita, in particolare, di essere menzionato il Consiglio degli esperti per la valutazione del complesso degli indicatori economici, che produce un rapporto annuale sull’economia e gli sviluppi macroeconomici. Il Governo, qualora intenda considerare previsioni macroeconomiche diverse da quelle prodotte dal Consiglio, deve spiegarne le ragioni.
Il Consiglio, istituto nel 1963, è comporto da 5 membri e da uno staff di circa 30 persone.
Mandato:
§ analizzare la situazione economica corrente e il suo sviluppo;
§ esaminare le vie e i mezzi per una crescita costante e equilibrata in coerenza con i principi del libero mercato mantenendo un’elevata occupazione, la stabilità dei prezzi e l’equilibrio della bilancia commerciale;
§ tenere in considerazione l’accumulazione e la distribuzione delle entrate e dei capitali;
§ evidenziare le cause del potenziale conflitto tra la domanda e l’offerta a livello macroeconomico e esaminare le vie per evitare o eliminare tali conflitti senza, tuttavia, suggerire specifiche misure economiche o socioeconomiche.
Sussiste inoltre un Organismo, composto da esperti di diverse istituzioni, che formula previsioni in materia di entrate sulla base delle previsioni macroeconomiche condivise dal Governo. Le predette stime in materia di entrata sono utilizzate dal Governo per la definizione dei piani di medio-termine.
Di rilievo è anche l’attività svolta dall’Istituto per le previsioni economiche, ove sono rappresentati i sei maggiori centri di ricerca, che predispone previsioni in materia macroeconomica e di bilancio e formula raccomandazioni in materia di politica fiscale.
Irish Fiscal Advisory Council
(Irlanda)
(website: http://www.fiscalcouncil.ie/)
L’organismo è stato istituito nel giugno 2011.
Organizzazione:
L’organismo si compone di 5 membri, incluso il Presidente, nominati dal Ministro delle finanze, coadiuvati da un Segretariato composto da 3 persone
Mandato:
§ valutare la correttezza delle previsioni economiche e di bilancio predisposte dal Governo nel bilancio annuale e nell’aggiornamento del Programma di stabilità;
§ valutare
l’appropriatezza dell’impostazione della politica di bilancio rispetto alla
posizione dell’economia nel ciclo economico indicata dal Governo nel bilancio e
nell’aggiornamento del Programma di stabilità, anche con riferimento al
perseguimento dell’obiettivo di medio - termine;
§ verificare
se i piani del bilancio contenuti nell’aggiornamento del Programma di stabilità
sono coerenti con le regole fiscali previste nel Fiscal responsibility Bill;
§ verificare
le implicazioni del piano di bilancio con riferimento alla crescita economica,
agli investimenti, all’occupazione come indicati dal Ministro delle finanze.
Nello svolgimento di questa funzione, l’organismo può anche valutare la
validità delle previsioni macroeconomiche ufficiali in linea con il suo
mandato.
Netherlands Bureau for economic
Policy Analysis (CPB) (Paesi Bassi)
(website:
http://www.cpb.nl/en)
L’organismo è stato istituito nel 1945.
Organizzazione:
La gestione è affidata ad un Presidente e a due vice. La struttura si articola in 5 sezioni specializzate nei seguenti ambiti:
§ finanza pubblica;
§ macroeconomia;
§ lavoro e istruzione;
§ concorrenza e regolazione;
§ clima ed economia regionale.
Lo staff è composto da circa 150 membri.
Mandato:
§ elaborazione previsioni e analisi macroeconomiche trimestrali utilizzate dal governo nella preparazione del bilancio annuale che viene presentato al parlamento in settembre;
§ analisi di proposte politiche e valutazione degli effetti delle misure di politica già attuate;
§ previsioni macroeconomiche di medio termine (per un periodo di 4 anni), rilasciate all’inizio di ogni ciclo politico-elettorale;
§ analisi delle proposte politiche contenute nei manifesti elettorali di partiti/coalizioni partecipanti alle elezioni.
L’organismo svolge, inoltre, attività di ricerca in numerose altre aree – per esempio, gli effetti economici dell’invecchiamento, della globalizzarne, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della crisi finanziaria o il regolamento degli ordini di mercato. Tali lavori sono talvolta cofinanziati dalla Commissione europea o da ministri del Governo danese.
Conselho das finanças pùblicas
(Portogallo)
(website: www.cfinpub.org)
Lo Statuto dell’organismo è stato adottato nel 2011.
Organizzazione:
L’organismo è composto dal Senior Board, dalla Commissione esecutiva, dall’auditor ed è coadiuvata da uno staff. Allo stato non sono disponibili informazioni sull’organico dello staff.
Il Senior board è un organo collegiale responsabile delle attività dell’organismo ed è composto da 5 membri. I membri devono essere personalità con conoscenze e meriti riconosciuti nell’area dell’economia e delle finanza pubblica e devono avere un elevato livello di indipendenza. Il Board è composto da almeno due cittadini portoghesi e due cittadini di altri stati membri. Tali componenti sono nominati dalla Banca centrale portoghese e dalla Corte dei conti congiuntamente.
Mandato:
§ valutare lo scenario macroeconomico adottato dal Governo e la coerenza del progetto di bilancio con tali scenari;
§ valutare il rispetto delle fiscal rules previste dalle leggi;
§ analizzare le dinamiche del debito pubblico e la sua sostenibilità;
§ analizzare la dinamica delle spese previste in particolare con riferimento al sistema sanitario e sulle partnership pubbliche private, in particolare al fine di verificarne a sostenibilità finanziaria;
§ valutare la posizione finanziaria delle regioni autonome e dei governi locali;
§ valutare la situazione economica e finanziaria delle imprese pubbliche e il loro impatto sui conti consolidati e la loro sostenibilità;
§ analizzare le agevolazioni e le esenzioni fiscali;
§ monitorare i risultati di bilancio;
§ fornire la sua opinione sulle altre questioni che hanno un impatto effettivo o potenziale rilevante sulle finanze pubbliche.
Office for Budget Responsibility
(Regno Unito)
(website:
http://budgetresponsibility.independent.gov.uk)
L’ Office for Budget Responsibility è stato costituito nel 2010 al fine di fornire analisi indipendenti e autorevoli delle finanze pubbliche del Regno Unito.
Organizzazione:
L’Office è composto da un Budget Responsibility Committee (BRC) di cui fanno parte tre membri, che hanno la responsabilità esecutiva delle previsioni elaborate; dall’ Oversight Board, del quale fanno parte i tre membri del BRC e altri due membri non esecutivi, con compiti di supervisione dell’organizzazione interna e controllo sull’organismo stesso, anche al fine di garantirne l’effettiva indipendenza. È inoltre previsto un panel di esperti economici e fiscali che collabora alle attività dell’organismo.
Lo staff permanente dell’organismo è
composto da 17 membri.
Mandato:
Le funzioni che gli sono state assegnate possono essere ricondotte a quattro finalità:
§ produrre previsioni sull’economia e le finanze pubbliche. Tali previsioni, che hanno un orizzonte temporale di riferimento quinquennale, sono pubblicate due volte l’anno in uno specifico documento denominato Economic and fiscal outlook (EFO). Una delle due pubblicazioni annuali, quella primaverile, coincide con la presentazione del Budget e tiene conto dell’impatto che avranno le misure di entrate e di spesa dallo stesso previste. Un’altra pubblicazione a carattere annuale è denominata Forecast evaluation report. Tale documento ha un contenuto prevalentemente tecnico ed è volto a verificare la performance delle previsioni effettuate al fine di migliorare le tecniche utilizzate;
§ valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi fiscali del Governo. Nell’EFO, l’Office for budget responsibility verifica se sussista una possibilità superiore al 50 per cento di raggiungere gli obiettivi fiscali prefissati dal Governo alla luce della politica corrente. Viene, inoltre, verificato quanto sia affidabile questa valutazione tenendo conto dell’alea che contraddistingue tutte le previsioni;
§ valutare lo sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica. A tale riguardo, viene predisposta una specifica pubblicazione denominata Fiscal sustainability report che tiene conto delle previsioni di lungo periodo delle spese e delle entrate relative alle differenti categorie, oltre ad analizzare il bilancio del settore pubblico e gli indicatori della sostenibilità di lungo periodo;
§ verificare i costi per il Tesoro connessi alle misure previste dal Budget. Tali verifiche sono compiute anche durante l’esame parlamentare dei disegni di legge presentati dal Governo.
Nel paragrafo 4.12 della Charter for budget responsibility dell’aprile 2011 è esplicitamente previsto che l’Organismo non possa formulare apprezzamenti positivi su particolari meriti delle politiche di Governo.
A supporto delle attività dell’OBR sono prodotte anche durante l’anno differenti ricerche. Sono, inoltre, pubblicate mensilmente delle informative sui dati di finanza pubblica denominate Monthly public finances.
L’Office for budget responsibility risponde ai quesiti posti in sede parlamentare anche con audizioni presso le Commissioni parlamentari.
Fiscal Council
(Slovenia)
(website: http://www.fiskalnisvet.si)
L’organismo è stato istituito nel 2009.
Organizzazione:
I membri sono nominati dal Governo su proposta del Ministro responsabile delle finanze.
Attualmente i membri sono 7 scelti tra esperti in finanza pubblica. La durata dell’incarico è di 5 anni. Non si può essere nominati 2 volte consecutivamente.
Mandato:
§ verificare successivamente la sostenibilità e la stabilità della politica fiscale determinata annualmente dal memorandum di bilancio e dal programma di stabilità; e dell’armonizzazione con le regole previste dal patto di stabilità e crescita. La verifica dell’armonizzazione tiene conto della situazione del ciclo economico e può basarsi su valutazioni indipendenti degli andamenti economici elaborati dal Fiscal council;
§ verificare l’adeguatezza degli obiettivi stabiliti rispetti a quello di medio termine;
§ verificare annualmente l’efficienza nell’utilizzo dei fondi pubblici, compresi quelli dell’Unione europea, sulla base della legge finanziaria annuale;
§ verificare, sulla base della legge finanziaria annuale e del bilancio adottato per gli anni successivi, il tasso di crescita delle entrate e delle spese per categoria al fine di verificarne la sostenibilità;
§ verificare l’armonizzazione delle politiche fiscali del governo con la sostenibilità di lungo periodo con particolare riferimento all’invecchiamento della popolazione;
§ verificare la trasparenza e qualità delle previsioni economiche utilizzate per la preparazione della legge di bilancio;
§ verificare l’efficienza dell’attuazione delle politiche strutturali con riferimento alla sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica, della crescita economica e dell’occupazione;
§ verificare la politica del Governo con riferimento ai livelli di indebitamento e alle garanzie prestate ai fini della sostenibilità e della stabilità delle finanze pubbliche.
Congressional
Budget Office (Stati Uniti d’America)
(website:
http://www.cbo.gov)
L’organismo è stato fondato nel 1974.
Organizzazione:
Il vertice dell’istituzione è un Direttore nominato d’intesa tra lo Speaker della Camera dei rappresentanti e il Presidente del Senato, previa acquisizione delle raccomandazioni delle Commissioni bilancio delle due Camere.
Il Direttore resta in carica quattro anni e non sono posti limiti al suo rinnovo. Ciascuna Camera può tuttavia disporne la rimozione con una risoluzione.
Il Direttore conferisce gli incarichi all’interno del CBO e, in particolare, nomina il Vice Direttore. La retribuzione del Direttore e del Vice Direttore è fissata dalla legge sulla base della retribuzione dei funzionari della Camera dei rappresentanti e del Senato.
Attualmente, presso l’Agenzia prestano servizio circa 250 persone, prevalentemente esperti in materia economica e in politiche.
L’attività del CBO è sottoposta alla valutazione di due Comitati:
§ il Comitato di esperti in materia economica, composto dai precedenti direttori del CBO e da esperti in materia economica, che restano in carica due anni; il Comitato si riunisce due volte l’anno per effettuare una revisione delle previsioni preliminari del CBO e per fornire commenti al riguardo, nonché per fornire raccomandazioni per rafforzare l’affidabilità, la qualità professionale e la trasparenza dell’attività del CBO; attualmente il Comitato si compone di 18 membri;
§ il Comitato di esperti in materia sanitaria, composto da riconosciuti esperti in materia sanitaria, che si riunisce periodicamente per esaminare la ricerca avanza in materia di politica sanitaria e fornire consulenze all’agenzia sulle sue analisi in materia sanitaria; attualmente il Comitato si compone di 21 membri.
Mandato:
§ fornire previsioni economiche che coprono il periodo di dieci anni previsto dal bilancio del Congresso, evidenziando le linee guida del suddetto progetto e descrivendo le differenze tra le previsioni correnti e quelle precedenti;
§ fornire previsioni di bilancio di lungo termine (dai 25 ai 75 anni) tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione e dei costi del settore sanitario;
§ valutare l’impatto delle proposte di bilancio del Presidente;
§ stime scritte dei costui delle disposizioni contenute nei progetti di legge approvate dalle Commissioni del Congresso;
§ analizzare i costi delle proposte di legge per lo Stato, le realtà locali e il settore privato;
§ monitorare la coerenza del livello delle entrate e delle spese previsto dal bilancio approvato con l’attività legislativa posta in essere dal Congresso.
Fiscal policy council (Svezia)
(website:
http://www.finanspolitiskaradet.se)
Il Fiscal policy council è un’agenzia governativa costituita nel 2007, la cui disciplina è stata rivista nel 2011.
Organizzazione:
L’organismo è costituito da un Consiglio di non più di 6 membri (tra cui un Presidente e Vicepresidente), coadiuvato da 4 dipendenti.
I componenti del Consiglio sono nominati dal Governo su proposta del Consiglio stesso tra esperti in materie economiche o soggetti che abbiano esperienze professionali in materie connesse alla politica economica. La composizione del Consiglio deve assicurare un bilanciamento tra le diverse esperienze e garantire un’equilibrata rappresentanza di genere.
La durata dell’incarico non può eccedere i tre anni consecutivi per i componenti del Consiglio e i sei anni consecutivi per il Presidente.
Il Consiglio è coadiuvato da un segretariato composto da quattro membri e da un direttore, che è il capo dell’agenzia.
Mandato:
All’agenzia è assegnato il compito di verificare in che misura siano stati raggiunti gli obiettivi di politica economica e fiscale proposti dal Governo e decisi dal Parlamento. In particolare, il Consiglio è chiamato a verificare, con riferimento al disegno di legge di bilancio e a quello, presentato entro il 15 aprile, recante le linee guida di politica economica e di bilancio:
§ la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo;
§ il rispetto degli obiettivi di bilancio, in particolare quelli relativi all’avanzo e ai tetti di spesa.
Inoltre, il Consiglio verifica, sempre sulla base dei suddetti progetti di legge, se la politica economica abbia un effetto ciclico o anticiclico e se essa sia in linea con una crescita di lungo periodo sostenibile e con la sostenibilità di lungo periodo di un’elevata occupazione. Il Consiglio esamina, inoltre, la chiarezza del disegno di legge di bilancio, con particolare riferimento ai dati assunti alla base della politica economica e alle motivazioni delle misure proposte, e analizza gli effetti della politica fiscale in relazione alla distribuzione degli interventi di carattere sociale nel breve e ne lungo periodo.
Infine, il Consiglio può rivedere e verificare la qualità delle previsioni e dei modelli sulla base delle quali queste ultime sono elaborate dal Governo.
Da ultimo, l’attività del Consiglio è volta a stimolare il dibattito pubblico in ordine alla politica economica.
[1] Il Patto non ha in sé natura giuridicamente
vincolante ma – in quanto adottato dai Capi di stato e di Governo – è fonte di
impegni al massimo livello politico di ciascuno Stato.
[2] Il Trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance
nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di
Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna,
la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il
Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato
dall’Italia con la legge n. 114 del 23 luglio 2012.
Il Trattato incorpora ed integra in una
cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per
il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in
via di introduzione in via legislativa con il cd. Six pack .Alla data del 31 ottobre 2012, il Fiscal Compact è stato
ratificato da 13 Paesi (Austria, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia).
[3] Ai sensi dell’articolo 126 TFUE, gli Stati
membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. E’ affidato alla
Commissione la sorveglianza sull'evoluzione della situazione di bilancio e
dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare
errori rilevanti, con particolare riferimento alla verifica dei seguenti
criteri:
a)
se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto
o effettivo, e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento, a
meno che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia
raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; oppure, in
alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e
temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b)
se il rapporto tra debito pubblico e PIL superi un
valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in
misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo
adeguato.
I valori di riferimento sopra indicati sono specificati
nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati
(protocollo n. 12).
Se uno Stato membro non rispetta i requisiti
previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una
relazione, nella quale dà conto dell'eventuale differenza tra il disavanzo
pubblico e la spesa per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri
fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio
termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione
se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano
rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. Sulla relazione
della Commissione è formulato un parere da parte del comitato economico e
finanziario.
Se la Commissione ritiene che in uno Stato
membro esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, essa trasmette un
parere allo Stato interessato, informandone il Consiglio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e
considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di
formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo
eccessivo.
Se il Consiglio decide che esiste un
disavanzo eccessivo, esso adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione
della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di
far cessare tale situazione entro un determinato periodo.
Il Consiglio, qualora determini che nel
periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue
raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
Qualora uno Stato membro persista nel
disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di
intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure
volte alla riduzione del disavanzo dal medesimo Consiglio ritenute necessarie.
In tal caso, il Consiglio può chiedere allo
Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario
preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti dallo Stato membro per
rimediare alla situazione.
Fintantoché uno Stato membro non ottemperi
all’obbligo di adottare le azioni correttive, il Consiglio può decidere di
applicare o rafforzare una o più delle seguenti misure:
§ chiedere che lo
Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno
specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
§ invitare la Banca
europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso
lo Stato membro in questione,
§ richiedere che lo
Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo
adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo
eccessivo non sia stato corretto,
§ infliggere ammende
di entità adeguata.
Laddove il Consiglio ritenga che il disavanzo
sia stato corretto, Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o
raccomandazioni nello stato membro. Se precedentemente aveva reso pubbliche le
sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata
abrogata la decisione, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato in
questione.
Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni
(articolo 238, paragrafo 3, lettera a)
del Trattato) a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e
senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato
membro in questione.
[4] Cfr. Specifications on the implementation of the Stability and Growth
Pact and guidelines on the format and content of stability and convergence
programmes, nella versione approvata dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre
2010.
[5] Benché non espressamente precisato in norma, è da ritenere che anche tale ultima categoria di entrate (riscossione dei crediti) sia considerata ai fini del saldo, atteso che la definizione del saldo medesimo corrisponde a quella vigente ai sensi della L. 196/2009.
[6] Si tratta di sei atti legislativi che rafforzano, da un lato, il
Patto di stabilità e crescita, dall’altro le norme relative ai quadri di
bilancio nazionali e la sorveglianza in materia di squilibri macroeconomici.
Per quanto concerne l’obiettivo di medio termine si veda l’articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/1997,
come sostituito dal regolamento (UE) n. 1175/2011.
[7] Il c.d. Fiscal
compact è stato ratificato dall’Italia con la legge n. 114 del 23 luglio
2012. Alla data del 22 novembre 2012, il trattato è stato ratificato da 13
Paesi (Austria, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia), di cui 8 appartenenti
all’eurozona (Austria, Cipro, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo,
Spagna).
[8] Si veda l’articolo 2, comma 1-bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,
come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, e l’articolo 4 del Trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria.
[9] In particolare, la regola di benchmark del debito sarà affiancata da
una formula che misura il debito aggiustato per l'andamento ciclico. Qualora il
rapporto debito/PIL fosse più alto del benchmark
anche dopo l’aggiustamento per il ciclo, la Commissione sarà chiamata a
redigere un rapporto ex art. 126(3) TFUE (Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea), nel quale al parametro numerico si aggiungono valutazioni
relative a un certo insieme di “altri
fattori rilevanti”. L’analisi di tali fattori rappresenta, quindi, un passo
obbligato nelle valutazioni che inducono ad avviare una procedura per disavanzi
eccessivi a causa di una mancata riduzione del debito ad un “ritmo adeguato”.
[10] Si ricorda che il testo iniziale
dell’articolo 5 della proposta di legge – modificato nel corso dell’esame
parlamentare – prevedeva regole della spesa più stringenti e articolate, poiché
introduceva un limite massimo del tasso annuo programmato di crescita della
spesa delle pubbliche amministrazioni, da calcolarsi in coerenza con la regola
della spesa prevista dall’Unione europea, prevedendo la fissazione, in termini
nominali, per il triennio di riferimento, del livello massimo della spesa delle
amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettori.
[11] Cfr.
l’articolo 3 della legge n. 39/2011, che ha modificato l’art. 11, comma 6,
della legge n. 196 del 2009.
[12] A seguito dell’esame parlamentare è stato
soppresso il riferimento, contenuto nel testo iniziale della proposta di legge,
agli eventi relativi alla “difesa e alla sicurezza della Repubblica” quali
eventi da considerare straordinari.
[13] L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1467/97, come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, stabilisce,
in particolare, che il superamento del valore di riferimento per il disavanzo
pubblico è considerato eccezionale, ai sensi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, qualora sia determinato da un evento inconsueto non
soggetto al controllo dello Stato membro interessato e abbia rilevanti
ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione,
oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.
[14] A seguito dell’esame parlamentare è stato
soppressa la norma, contenuta nel testo iniziale della proposta di legge, che
imponeva la previsione nel piano di rientro di un tasso minimo, non inferiore
allo 0,5 per cento del PIL , di correzione annuale dello scostamento in termini
strutturali rispetto all’obiettivo programmatico.
[15] Come già accennato, in tale conto sono
registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione
economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono
escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un
settore istituzionale corrisponde una attività di un altro (es. concessione di
mutui, riscossioni di crediti ed altro). Il saldo del conto consolidato,
corretto per gli effetti del ciclo economico ed al netto delle misure una
tantum e temporanee, costituisce il saldo strutturale.
[16] Tale procedura è stata utilizzata, mediante
la presentazione di una apposita Relazione al Parlamento, nel dicembre 2011,
quando la Relazione fu presentata contestualmente all’adozione del
decreto-legge 6 dicembre 2011, recante la manovra correttiva d’urgenza adottata
dal nuovo Governo, poi convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.
[17] Cui fa riferimento l’articolo 6 del disegno
di legge in esame.
[18] L'articolo 10, oltre che ribadire i vincoli
'costituzionali all'indebitamento, dispone che l'importo complessivo delle
annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre
forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può
comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate
tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della
regione stessa. La norma dispone inoltre che la legge regionale che autorizza
l'accensione dei prestiti deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura
degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne
determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato
interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi
vigenti.
[19] Le norme statutarie sull'indebitamento sono
le seguenti: Friuli Venezia Giulia L. cost. 1/1963 artt. 7 e 52; Sardegna L.
cost. 3/1948 art. 11; Province autonome di Bolzano e di Trento D.P.R. 670/1972
art. 74; Sicilia R.D.Lgs. 455/1946 art. 41; Valle D’Aosta, Legge L. 690/1981,
Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta, art. 11.
[20] Si ricorda che con la modifica dell’articolo
97 Cost., tutte le pubbliche amministrazioni sono state vincolate ad
assicurare, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tal modo, i suddetti vincoli
sono stati estesi oltre lo Stato e gli enti territoriali, coinvolgendo anche
quelle pubbliche amministrazioni che, nel sistema dei conti europeo,
costituiscono un apposito sottosettore (enti di previdenza e assistenza e tutti
gli enti pubblici con autonomia di bilancio).
[21] D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni recanti attuazione
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili”.
[22] Dall’ambito d’applicazione sono esclusi le
regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, che
rientrano invece nell'ambito di un’analoga delega per l’armonizzazione
contabile prevista dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, attuata
con il D.Lgs. n. 118/2011.
[23] In tale ambito, si stabilisce l’obbligo di
predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in
termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa,
coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista
una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema
di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE.
[24] Si sottolinea che la norma di cui al primo
comma dell’articolo 81 costituzionalizza per lo Stato la regola dell'equilibrio
di bilancio al netto del ciclo, principio che si ispira alle vigenti regole
europee che adottano, quale parametro di riferimento, un saldo al netto del
ciclo e delle una tantum. Da qui la possibilità, nelle fasi di congiuntura
economica sfavorevole, di avere un bilancio in pareggio secondo i criteri UE
(saldo nominale depurato dalla componente ciclica) e, allo stesso tempo, di
fare ricorso all’indebitamento in misura pari alla componente ciclica senza che
ciò concorra a determinare un saldo negativo. Una simile facoltà, che intende
assicurare un adeguato margine di flessibilità nella gestione dei bilanci
pubblici al fine di consentire politiche anticicliche, è tuttavia riconosciuta
soltanto allo Stato e non agli altri enti delle pubbliche amministrazioni, i
quali sono pertanto tenuti a conseguire un saldo nominale.
[25] Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 3
dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
stabiliscano, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi
del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da
assicurare almeno il conseguimento dell’obiettivo di medio termine ovvero il
rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo.
[26] Si ricorda che tale previsione normativa era
contenuta, nel testo originario, all’articolo 14, comma 8, nel quale era
inoltre precisata la necessità della coerenza dei maggiori oneri derivanti
dalla legge di bilancio con il limite massimo della spesa del bilancio dello
Stato indicato nei documenti di programmazione finanziaria, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame
parlamentare.
[27] Tale definizione corrisponde sostanzialmente
a quella contenuta nell’articolo 11, comma 1, della legge di contabilità n.
196/2009, con riferimento alla “manovra triennale di finanza pubblica”,
composta dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio. Secondo tale
norma, infatti, la manovra triennale di finanza pubblica “contiene, per il triennio
di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie alla
realizzazione degli obiettivi programmatici” indicati dal Documento di economia
e finanze (DEF), con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi della Nota di
aggiornamento. In ragione di quanto prevede il comma 1 in esame, l’articolo 11
della legge di contabilità, che reca i contenuti della legge di stabilità,
viene abrogato dall’articolo 21, comma 1, lettera a) del disegno di legge, come
si illustra più avanti nella parte concernente le norme abrogative.
[28] In tal senso, la nuova legge di bilancio
corrisponde all’attuale documento di bilancio, disciplinato dagli articoli 20 e
seguenti della legge di contabilità, secondo i quali la gestione finanziaria
dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in
termini di competenza e cassa.
[29] L’articolo 21, comma 1, della legge n.
296/2009 prevede che il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è
formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
indicati nel DEF. Tale disposizione è ora abrogata dall’articolo 21, comma 1,
lettera e), del provvedimento in esame.
[30] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 23,
commi 1 e 3, della legge n. 196/2009, con il disegno di legge di bilancio è
possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative anche a
fattori legislativi nell’ambito delle c.d. spese rimodulabili, compensative
all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa.
Ulteriori misure di flessibilità sono state, inoltre, introdotte da più recenti
provvedimenti legislativi.
[31] Il citato articolo 21, comma 4, prevede
l'approvazione, sempre con distinti articoli del disegno di legge, dapprima
dello stato di previsione dell'entrata, poi di ciascuno stato di previsione
della spesa e, infine, l’approvazione dei totali generali della spesa nonché
del quadro generale riassuntivo.
[32] La Nota tecnico-illustrativa che accompagna
il disegno di legge stabilità secondo l’attuale normativa contabile è un
documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni,
che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza
pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per
la quantificazione degli stessi. Essa contiene, inoltre, le previsioni del
conto economico delle pubbliche amministrazioni e del relativo conto di cassa,
integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di
riferimento.
[33] L’attuale normativa contabile prevede che al
disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto
riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti
dalla manovra. Tale prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate
dal Parlamento al disegno di legge, è allegato anche alla legge di stabilità.
[34] Il termine per l’attuazione della delega,
originariamente fissato entro i due anni dalla data di entrata in vigore della
nuova legge di contabilità, è stato posticipato di un ulteriore anno
dall’articolo 7, comma 1, lettera m),
punto 1), della legge n. 39/2011 e di un ulteriore anno dall’articolo 1 della
legge n. 213/2012, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 174/2012.
[35] la quale reca la disciplina di tali gestioni
nei casi in cui le stesse siano operate nell’ambito delle amministrazioni dello
Stato.
[36] Il criterio di delega prevede altresì il
contestuale versamento all’entrata del bilancio delle disponibilità derivanti
delle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria eliminati e la
loro assegnazione, in conto competenza, alle inerenti voci di spesa che hanno
dato origine alle imputazioni contabili, ovvero, in mancanza di dette voci,
qualora non più presenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente
istituite a tal fine.
[37] La Relazione illustrativa rileva come la
presenza di un tale organismo indipendente sia richiesta sia dalla direttiva
2001/85/UE sui quadri di bilancio che dall’articolo 3 del Fiscal compact, e come analoghe strutture, pur con alcune
diversità, siano già operative in molti altri Paesi, anche extraeuropei. In
proposito si rinvia all’apposito approfondimento contenuto nel presente
dossier, dove è riportata una sintetica rassegna su analoghi organismi operanti
in altri Paesi.
[38] Il cui termine di recepimento è il 31
dicembre 2013.
[39] Recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
[40] Il Consiglio di Stato nel proprio parere n.
87/1999 ha ritenuto che “le gravi o e
ricorrenti violazioni d’ufficio nonché il mancato raggiungimento dei risultati
piuttosto che configurare ipotesi non espressamente codificate di revoca
dell’incarico sembrano costituire una species di particolare gravità del genus
(…) dell’unica causa generale di revoca, rappresentata dalla violazione dei
doveri d’ufficio”.
[41] Legge 10 0ttobre 1990,”Norme di tutela della
concorrenza e del mercato”.
[42] Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante disposizioni per la crescita ed il consolidamento dei conti pubblici,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
[43] Legge 7 dicembre 2012 n.213, recante la
conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.
[44] D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”
[45] Il Patto non ha in sé natura giuridicamente
vincolante ma – in quanto adottato dai Capi di stato e di Governo – è fonte di
impegni al massimo livello politico di ciascuno Stato.
[46] Il fiscal compact è stato ratificato dall’Italia
con la legge n. 114 del 23 luglio 2012. Il Trattato è entrato in vigore il 1°
gennaio 2013, poiché – come previsto dall’art.
14 del medesimo Trattato – è stato ratificato da dodici Paesi
dell’Eurozona (Austria, Cipro, Germania, Estonia, Spagna, Francia,
Grecia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portogallo e Slovenia); il Trattato è
stato altresì già ratificato da quattro Paesi non aderenti alla zona euro
(Lettonia, Lituania, Romania e Danimarca).
[47] Il presente appunto aggiorna l’appunto n. 15
del 29 settembre 2011.
[48] Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008.
[49] L’art. 34 della Costituzione
recita infatti: «Les orientations
pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de
programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques ». Le attuali leggi di programmazione
pluriennale permettono di definire una strategia coerente complessiva su un
periodo di tre anni, nell’obiettivo del ritorno all’equilibrio dei conti
pubblici sulla base degli impegni presi dalla Francia a livello europeo nel
quadro del Patto di stabilità e crescita. Le leggi di programmazione riguardano
tutte le amministrazioni pubbliche (Stato, Sicurezza sociale e collettività
territoriali), comprendono il bilancio pluriennale dello Stato e integrano le
riforme decise nell’ambito della Revisione generale delle politiche pubbliche
(RGPP). La prima Legge di programmazione ha interessato il periodo 2009-2012,
la seconda il triennio 2011-2014. La seconda Loi de programmation des finances publiques pour les années 2011-2014
del 28 dicembre 2010 é stata attuata, fino al momento attuale, dalle leggi
finanziarie annuali (Lois de finances e
Lois de financement de la sécurité sociale) per il 2011 e per il 2012.
[50] Il Trattato per “la stabilità, il
coordinamento e la governance in seno all’Unione economica e monetaria”, voluto
fortemente dalla Germania, è stato firmato il 2 marzo 2012.
[51] Nel 2011 il Governo allora in carica aveva ritenuto opportuna una
modifica della Costituzione e aveva presentato un progetto di legge
costituzionale che istituiva, tra l’altro, una nuova categoria di leggi, le
“leggi-quadro d’equilibrio delle finanze pubbliche (LCEFP)” in sostituzione
delle attuali leggi di programmazione economica, con il compito di determinare
lo strategia da imporre, su un periodo di tre anni, per un ritorno al pareggio
dei conti pubblici ed il successivo mantenimento di un equilibrio di bilancio.
Il progetto legislativo, esaminato ed approvato dai due rami del Parlamento
francese a luglio 2011, non è diventato tuttavia legge dello Stato, in quanto,
secondo il procedimento “rafforzato” di revisione costituzionale francese (art.
89 della Costituzione), era necessaria una successiva approvazione definitiva
dal Parlamento riunito in seduta comune (Congrès),
con una maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, oppure una consultazione
referendaria. L’atteggiamento contrario dell’opposizione rendeva tuttavia
incerto l’esito finale e non è stato dato seguito alla seconda parte dell’iter
legislativo.
[52] François Hollande, vincitore nelle elezioni
presidenziali del 22 aprile e 6 maggio 2012, è sempre stato, fin dalla
precedente legislatura durante la quale era a capo dell’opposizione socialista,
contrario alla necessità di una espressa “costituzionalizzazione” del principio
del pareggio di bilancio, ritenuta limitativa delle prerogative del Parlamento
in materia di bilancio.
[53] L’ordinamento francese prevede due strumenti
legislativi annuali per il finanziamento della spesa pubblica: le lois de finances e le lois de financement de la sécurité sociale.
La Loi de finances annuale è la legge
finanziaria che dispone ed autorizza il bilancio dello Stato per un esercizio
annuale e determina la natura, l’ammontare e l’attribuzione delle entrate e
delle spese dello Stato, nonché il conseguente equilibrio di bilancio. La loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS) è la legge finanziaria annuale
relativa alle spese a carattere sociale della Francia che stabilisce dal 1996
gli obiettivi di spesa e le previsioni di entrata delle amministrazioni per la
sicurezza sociale. Le amministrazioni per la sicurezza sociale (ASSO)
comprendono gli ospedali e l’insieme dei regimi di sicurezza sociale (generali
e speciali), così come i regimi assicurativi complementari per le pensioni e
l’assicurazione “disoccupazione”.
[54] Il progetto di legge organica fa parte del c.d. Pacchetto europeo
varato dal Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2012 (cfr. comunicato-stampa
del 19 settembre 2012) che comprende anche il progetto di legge per
l’autorizzazione alla ratifica del Trattato sul « Fiscal Compact » e
il Patto europeo per la crescita e l’occupazione adottato dal Consiglio europeo
del 28-29 giugno 2012. Sull’iter del progetto di legge organica si segnala il
Dossier legislativo sul sito internet dell’Assemblea nazionale.
[55] Attuale art. 126 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
[56] Si tratta di una misura che mira a
contrastare la tendenza alla forte crescita del debito pubblico. Secondo le
analisi elaborate dai servizi di documentazione del Bundestag (in particolare l’Aktueller
Begriff “Die Schuldenbremse des Grundgesetzes” n. 79/09 del 5 ottobre 2009
e l’Aktueller Begriff “Der Stabilitätsrat
und Frühwarnsystem zur Vermeidung von Haushalstsnotlagen des Bundes und der
Länder” n. 92/09 del 9 novembre 2009) negli ultimi 40 anni il rapporto tra
debito pubblico e PIL è passato dal 20 al 60%. Nel 2008, l’anno precedente
l’approvazione della seconda riforma del federalismo, l’indebitamento dello
Stato aveva raggiunto circa 1,6 miliardi di euro e le spese per interesse
ammontavano al 15% del bilancio federale. Anche il Tribunale costituzionale
federale aveva constatato più volte la mancanza di regole atte a gestire
l’indebitamento dei bilanci pubblici, sollecitando sia la Federazione che i Länder a stabilire obblighi e procedure
per contrastare l’insorgenza di situazioni di emergenza finanziaria.
[57] La riforma ha infatti abrogato la seconda
parte del comma 1 che recitava: “Le entrate provenienti da crediti non possono
superare la somma delle spese previste nel bilancio per gli investimenti. Sono
ammesse eccezioni solo per eliminare distorsioni dell’equilibrio economico
generale. La disciplina di dettaglio è demandata ad una legge federale”.
[58] I dettagli sui bilanci dei Länder sono regolati nell’ambito dei
loro poteri costituzionali, con il vincolo di rispettare l’obbligo di pareggio
del bilancio sancito dalla costituzione federale.
[59] Gli aiuti di consolidamento (Konsolidierungshilfen) erogati dalla
Federazione a questi cinque Länder
ammontano ad un importo complessivo
annuo di 800 milioni di euro per il periodo 2011-2019. Di tale importo 300
milioni di euro sono destinati a Brema, 260 milioni di euro al Saarland e 80
milioni di euro ciascuno a Berlino, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein.
L’onere finanziario derivante dalla concessione di tali aiuti è - per dettato
costituzionale - sostenuto in parti uguali dalla Federazione e dai Länder, nel caso di questi ultimi attingendo alla parte spettante del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto.
[60] Testo in italiano.
[61] Per un sintetico inquadramento del bilancio pubblico spagnolo, è
utile la consultazione del documento “Il
sistema di contabilità e bilancio dello Stato in Spagna”, di Patrizio
Monfardini (2008).
[62] Rientrano
nella definizione di “settore pubblico”: l’Amministrazione generale dello
Stato, gli enti del Sistema della sicurezza sociale, l’Amministrazione delle
Comunità autonome, gli enti locali, nonché gli enti o gli organismi autonomi
dipendenti da tali amministrazioni che prestano servizi o producono beni non
finanziati in via maggioritaria da entrate di tipo commerciale.
[63] Tale atto ha sostituito la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, in vigore fino al 1° gennaio 2008.
[64] Il Consiglio di politica fiscale e finanziaria delle Comunità
autonome è l’organo di coordinamento tra lo Stato e le Comunità autonome per
dare attuazione ai principi di stabilità di bilancio previsti dalla legge. Di
esso fanno parte il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della
politica territoriale e della pubblica amministrazione e il responsabile delle
finanze di ciascuna Comunità autonoma. Per maggiori informazioni, si veda la
scheda informativa pubblicata sul sito del Ministero dell’economia.
[65] La Commissione
nazionale dell’amministrazione locale è l’organo permanente per la
collaborazione tra l’Amministrazione dello Stato e le amministrazioni locali. Per
maggiori informazioni, si veda la scheda informativa pubblicata sul sito del
Ministero della politica territoriale.
[66] L’obiettivo di stabilità di bilancio per il
triennio 2012-2014 è stato fissato dal Governo al 4,4% per l’anno 2012 e al 3%
per il 2013 (comunicato stampa del 24 giugno 2011). Per ulteriori informazioni
è consultabile il testo del Programa de
Estabilidad 2011-2014.