Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 (art. 24, L. 42/2009)
Riferimenti:
SCH.DEC 425/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 381    Progressivo: 1
Data: 07/06/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale

D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61

(art. 24, L. 42/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 381/1

 

 

 

 

7 giugno 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: BI0477a.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Oggetto)........................................................................................ 3

§      Articolo 2 (Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)8

§      Articolo 3 (Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)     10

§      Articolo 4 (Raccordi istituzionali).................................................................. 17

§      Articolo 5 (Conferenza delle Soprintendenze).............................................. 19

§      Articolo 6 (Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)............. 29

§      Articolo 7, comma 1 (Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali)........ 34

§      Articolo 7, comma 2 (Funzioni in materia di beni paesaggistici).................. 37

§      Articolo 8 (Funzioni in materia di fiere)......................................................... 40

§      Articolo 9 (Funzioni in materia di turismo).................................................... 42

§      Articolo 10 (Funzioni in materia di protezione civile).................................... 44

§      Articolo 11, comma 1 (Organizzazione)....................................................... 46

§      Articolo 11, commi 2 e 3 (Personale)........................................................... 49

§      Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)............................................................. 54

§      Articolo 13 (Rendicontazione della gestione commissariale)...................... 62

§      Articolo 14 (Disposizioni finali)...................................................................... 66

Testo a fronte tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 425) e il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115/2012).................................................................................. 71

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Oggetto)

 


1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentite la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 1 individua l’oggetto del decreto legislativo nella disciplina del conferimento di funzioni amministrative all’ente Roma capitale, specificando che tale disciplina troverà applicazione anche alla città metropolitana di Roma capitale, quando istituita, e potrà essere integrata con disposizioni relative a funzioni di area vasta. Lo stesso articolo attribuisce a legge regionale la competenza a conferire ulteriori funzioni amministrative, purché di competenza regionale.

Analisi normativa

 

Il comma 1, enuncia l’oggetto del decreto legislativo, costituito dalla disciplina del conferimento di funzioni amministrative all’ente Roma capitale. Il conferimento riguarda esclusivamente le funzioni, mentre nel testo presentato alle Camere erano oggetto di conferimento anche i compiti amministrativi.

Tale disciplina è disposta ai sensi dell’articolo 24 commi 3 e 5, della legge 42/2009[1]

 

L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione prevede che "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento." La disciplina che regola l'assetto vigente che interessa il comune di Roma è contenuta principalmente nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (TUEL).

 A seguito della riforma disposta dalla legge costituzionale n. 3/2001, l’articolo 24 della legge 42/2009 ha previsto, nelle more dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale.

In attuazione di tale delega è stato adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nel presente schema di decreto legislativo. Il citato decreto legislativo mira, così, ad individuare gli organi di governo di Roma Capitale: l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco, nonché, in ossequio a quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 24, disciplina lo status degli amministratori di Roma Capitale.

In particolare, si è previsto un nuovo ente territoriale, denominato “Roma capitale”, il cui ordinamento è in parte direttamente introdotto dall’articolo 24 medesimo (commi 2-4); in parte è rimesso ad uno o più decreti legislativi del Governo (commi 5-7) ed in parte è definito mediante richiamo ad altre leggi, vigenti o da adottare (commi 8-10). Le disposizioni recate dall’articolo 24 hanno carattere transitorio o, per meglio dire, costituiscono una “normativa-ponte” in vista dell’attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa L. n. 42/2009, sarà determinata con apposito decreto legislativo. A decorrere da allora, le disposizioni recate dall’articolo 24 non perderanno efficacia ma andranno, per così dire, a regime, intendendosi riferite alla città metropolitana di Roma capitale[2].

Più specificamente, il comma 3 dell’articolo 24 dispone l’attribuzione a Roma capitale, oltre che di quelle attualmente spettanti al comune di Roma, delle seguenti ulteriori funzioni amministrative:

§       concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali (lettera a));

§       sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico (lettera b));

§       sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera c));

§       edilizia pubblica e privata (lettera d));

§       organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera e));

§       protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio[3] (lettera f));

§       ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 118, comma secondo, Cost. (lettera g)).

Il comma 4 attribuisce, poi, la disciplina dell’esercizio delle sopra elencate funzioni amministrative ad appositi regolamenti adottati dal consiglio comunale di Roma che, divenuto organo del nuovo ente territoriale, assumerà la denominazione di Assemblea capitolina. I commi da 5 a 7 delegano ad uno o più decreti legislativi, da adottarsi ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge n. 42/2009, la disciplina dell’ordinamento transitorio di Roma capitale[4]. L’esercizio della delega, ai sensi del comma 5, deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

§       specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale in base al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento all’ente delle risorse umane e dei mezzi necessari (lettera a));

§       assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie, parametrate sulle nuove funzioni amministrative attribuite, nonché sulle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, ferme restando le norme di legge sul finanziamento dei comuni (lettera b)).

Il provvedimento in esame,oltre a dettare norme in tema di programmazione, anche finanziaria, degli interventi infrastrutturali connessi al ruolo di Roma capitale della Repubblica, concerne in modo particolare le funzioni relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, alle manifestazioni fieristiche, al settore turistico, nonché alla protezione civile di Roma capitale. Si ricorda, altresì, ricordare che, in attuazione del medesimo comma 5, è stato adottato il D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 recante l’assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito l’apparato ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nel provvedimento in esame.

 

L’incipit del comma 1 reca un inciso che riferisce la suddetta disciplina ad una fase di prima applicazione, da concludere con l’istituzione della città metropolitana di Roma capitale. Tuttavia, una volta effettuata tale istituzione, ai sensi del secondo periodo del comma 1 la disciplina in questione dovrà intendersi riferita alla città metropolitana di Roma capitale; inoltre essa potrà essere integrata con riferimento alle funzioni di area vasta.

Il testo non reca una definizione di funzioni di area vasta, da individuare, pertanto, nell’ambito della vigente normativa.

In merito si rileva che, in tema di province, l’art. 19 del D.Lgs. n.267/2000 (testo unico per gli enti locali, c.d. TUEL) attribuisce alle province funzioni amministrative per settori specificamente indicati che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale. In tema di città metropolitane l’art. 22 dello stesso Tuel, nell’indicare le zone ai fini delle aree metropolitane, si riferisce a quelle i cui insediamenti abbiano rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

Quanto alle città metropolitane si evidenzia che, nell’ordinamento, si riscontrano due diversi procedimenti per la loro istituzione, nonché differenti modalità di individuazione delle relative funzioni.

Infatti, da un lato l’art. 23 del TUEL prevede un procedimento a regime che presuppone l’iniziativa degli enti locali, confermata da un positivo esito referendario presso le popolazioni interessate, cui fa seguito la presentazione di conforme proposta da parte della regione interessata alle Camere, da approvare con legge; dall’altro, l’art. 23 della legge 42/2009 prevede, con riferimento alle aree in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, un procedimento, destinato ad esaurirsi nel termine di 48 mesi dall’entrata in vigore della legge, che presuppone l’iniziativa degli enti locali, il parere della regione interessata, il referendum confermativo delle popolazioni interessate, nonché l’emanazione, ai sensi del comma 6, nel suddetto termine, di decreti legislativi istitutivi. Tale procedimento è configurato come temporaneo in vista dell’emanazione di una legge di disciplina delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lett. p), Cost..

L’art. 23 della legge 42/2009 non reca disposizioni regolatrici dei rapporti con l’art. 23 TUEL, ma l’art. 29 della legge 42/2009 stabilisce che i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe in essa contenute individuino le disposizioni incompatibili da abrogare.

 

Il comma 2 prevede che, oltre alle funzioni di cui all’art. 24, commi 3 e 5, della legge 42/2009, possano essere conferite a Roma capitale, con legge regionale, ulteriori funzioni amministrative relative a materie di competenza legislativa della Regione.

Tuttavia, va considerato che l’art. 114 Cost. prevede, al comma terzo, che spetti alla legge dello Stato disciplinare l’ordinamento di Roma capitale; invece, per effetto della disposizione in esame, contenuta nel comma 2, rimane demandato alla legge regionale il conferimento delle ulteriori funzioni, relative allo sviluppo urbano e alla pianificazione territoriale, all’edilizia pubblica e privata, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi urbani di trasporto e mobilità. Tali funzioni ulteriori sono previste dall’art. 24 comma 3, della legge 42/2009, ma non vengono disciplinate dal provvedimento in esame,.

In materia il 20 ottobre 2011 è stato concluso un Protocollo d’intesa, tra la Regione Lazio e il Comune di Roma.

In merito al conferimento da effettuare con legge regionale, si fa presente che i rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, il 29 marzo 2012, evidenziavano che lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere delineava “un duplice concorso di fonti normative, statale e regionale, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale”; pertanto si rilevava che “qualora si confermi la previsione del concorso di fonti, statale e regionale, per il trasferimento delle funzioni amministrative, si consideri l'opportunità di un termine molto più ampio di quello stabilito nel testo”. Lo schema di decreto prevedeva infatti che la legge regionale dovesse intervenire nel termine di 90 giorni, ma nel testo definitivo tale termine è venuto meno.


 

Articolo 2
(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)

 


1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 2 reca le indicazioni per la determinazione dei costi connessi al ruolo di Roma capitale, rinviando a tal fine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la determinazione del maggior onere derivante per il comune di Roma dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.

Analisi normativa

 

L’articolo 2 reca le indicazioni per la determinazione dei costi connessi al ruolo di Roma capitale.

In particolare, il comma 1, prevede, in attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega n. 42/2009, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, venga determinato il maggior onere derivante per il comune di Roma dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

L’articolo 24 della legge n. 42/2009 - che reca la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell’art. 114, terzo comma, Cost[5]., in vista della sua costituzione in città metropolitana e in attesa dell’adozione ed attuazione di una disciplina ordinaria sulle città metropolitane – rimette, al comma 5, ad uno o più decreti legislativi la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, di Roma capitale. L’esercizio della delega deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

§      specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale e definizione delle modalità per il trasferimento all’ente delle risorse umane e dei mezzi necessari (lettera a));

§      ferme restando le norme di legge sul finanziamento dei comuni, assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie, parametrate sulle nuove funzioni amministrative attribuite, nonché sulle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica (lettera b)).

 

Si ricorda che le prime norme di attuazione dell’articolo 24 della legge delega sono state emanate con il D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156, recante le disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale.

 

Sullo schema di decreto, che deve essere trasmesso alle Camere, è previsto il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

Del D.P.C.M. è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La determinazione dei suddetti maggiori oneri contenuta nel DPCM è effettuata sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (comma 2).

Per tale attività di proposta, la Commissione tecnica paritetica si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.


 

Articolo 3
(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)

 


1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonché l'ente Roma capitale ove interessato,»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonché con Roma capitale se competente,»;

c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».

5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.

6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 3 dispone che Roma capitale adotti, ai fini dell’individuazione e dell’attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, il metodo della programmazione pluriennale.

Al fine di attuare in modo organico gli interventi individuati, Roma capitale stipula un’apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti.

Viene, inoltre, disposto che gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possano essere inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. “legge obiettivo”) e, conseguentemente, la loro realizzazione potrà avvenire secondo le norme contenute nel Codice dei contratti pubblici e riguardanti le infrastrutture strategiche.

Sono, infine, dettate disposizioni anche per il finanziamento degli interventi stessi.

Analisi normativa

 

Il comma 1 prevede che Roma capitale adotti il metodo della programmazione pluriennale per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica ai fini dell’individuazione e dell’attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, inclusi quelli relativi all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 24, comma 3, della legge delega n. 42/2009.

Il riferimento alle risorse finanziarie “spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica ai fini dell’individuazione e dell’attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale” sembra essere relativo alle opere e alle relative somme stanziate per esse come risultanti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. “legge obiettivo, vedi infra), allegato al Documento di economia e finanza (DEF). Si ricorda che la legge n. 443 del 2001 ha costituito il punto d’avvio di una legislazione speciale volta ad accelerare, snellire e razionalizzare le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, con l’obiettivo di superare il ritardo infrastrutturale del Paese. Uno dei punti fondamentali del nuovo regime normativo è stata l’introduzione di una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni.

Merita, inoltre, ricordare in questa sede la disciplina della programmazione dei lavori pubblici che, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), si applica ai lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e che è articolata su un orizzonte pluriennale. In particolare l’art. 128 reca modalità applicative di tale disposizione prevedendo che l'attività di realizzazione di tali lavori si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali (commi da 1 a 5). Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali devono avere adeguata pubblicità.

In relazione alle funzioni amministrative attribuite a Roma capitale, l’art. 24, comma 3, della legge delega n. 42/2009 le individua nelle seguenti:

a)    concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b)    sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c)    sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d)    edilizia pubblica e privata;

e)    organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f)      protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g)    ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’ articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

 

Il comma 2, al fine di attuare gli interventi di cui sopra, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, stabilisce che Roma capitale stipuli una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione di accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lett. c), della legge n. 662/1996, e, in quanto applicabile, di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 88/2011.

 

Il citato art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla lett. c) prescrive che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi volti ad attuare un’intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e definiti Accordo di programma quadro. Con tale espressione si vuole intendere l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dall’amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 88/2011 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al suddetto decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un contratto istituzionale di sviluppo teso a destinare risorse assegnate dal CIPE e a individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

 

Ai sensi del primo periodo del comma 3 l'intesa istituzionale di programma sopra esposta è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.

Il secondo periodo dispone che gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possano essere inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis dello stesso art. 1.

Conseguentemente, con il successivo comma 4, con alcune novelle agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 443/2001, si provvede a coordinare le disposizioni del precedente comma 3 con quelle recate dalla stessa legge n. 443.

Pertanto, con la novella al comma 1 della legge n. 443/2001, si stabilisce che il PIS debba essa predisposto anche con l’intesa dell'ente Roma capitale ove interessato.

Le novelle al comma 2 prevedono a loro volta:

§      in relazione alla localizzazione dell'opera da adottare d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che si debba sentire preventivamente anche Roma capitale se competente;

§      l’integrazione del CIPE, organo deputato ad approvare il progetto preliminare e definitivo, anche con il Sindaco di Roma capitale ove interessato che dovrà anche collaborare con il MIT che ha il compito di curare l’istruttoria, formulare proposte ed assicurare il supporto necessario per l'attività dello stesso CIPE.

 

L’individuazione delle opere strategiche è effettuata mediante un Programma, il Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF ora DEF[6]), con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Pertanto, lo stesso Parlamento si pronuncia sul programma in sede di esame del DEF. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere (comma 1).

Ai sensi del successivo comma 1-bis, il PIS deve contenere i seguenti dati:

a)    l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

b)    i costi stimati per ciascuno degli interventi;

c)    le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

d)    lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e)    il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

Inoltre, il comma 2, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a definire una legislazione speciale per le opere strategiche seguendo una serie di principi e criteri direttivi tra i quali quelli indicati alle novellate lettere b) e c) che prevedevano rispettivamente:

b)    la definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; la definizione della durata delle stesse non superiore a sei mesi per l’approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati; la definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l’approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; la definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati;

c)    l’attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sull’esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il MIT, a sua volta, cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale ulteriore collaborazione offerta dalle regioni o province autonome interessate.

In attuazione di tale delega sono stati emanati dapprima il D.Lgs. 1° agosto 2002, n. 190, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 9 e dal D.Lgs. 17 agosto 2005, n. 189, ora tutti confluiti nel citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel Capo IV del Titolo III, artt. 161-193, recanti norme specifiche relative alle infrastrutture strategiche ed agli insediamenti produttivi.

 

Il comma 5 stabilisce che - nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma di cui ai precedenti commi 2 e 3 - le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle autorizzate allo scopo ai sensi dell'art. 10 della legge su Roma Capitale n. 396/1990, anche in coerenza con quanto previsto dal D.M. dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010 in materia di perequazione infrastrutturale.

 

L’art. 10 della legge n. 396/1990 reca la norma di copertura finanziaria degli interventi nella medesima legge previsti per Roma Capitale. In particolare, il comma 1 di tale articolo, per la realizzazione del Programma degli interventi per Roma Capitale, ha istituito un apposito Fondo intestato a Roma Capitale presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è stato inizialmente dotato di 260 miliardi di lire per il 1990, di 30 miliardi di lire per il 1991 e di 50 miliardi di lire per il 1992. Per gli anni successivi, la dotazione del Fondo è stata determinata in Tabella C e in Tabella D dalla legge finanziaria[7]. L’ultimo finanziamento della legge n. 396/1990 è avvenuto nell’articolato della legge finanziaria, ed in particolare nell’art. 1, comma 949, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), il quale ha disposto un finanziamento per il triennio 2007-2009 (pari a 212,5 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2007 e 2008 e a 170 milioni di euro per il 2009).

Dai suddetti stanziamenti, riferiti al capitolo di spesa 7657 del MIT risulta poi essere stato scorporato un importo di 40,37 milioni di euro resi disponibili sul capitolo 7369 di nuova istituzione, per la parte di interventi previsti per sistemi ferroviari locali nell’ambito degli interventi per Roma capitale.

Successivamente, la legge finanziaria, ora legge di stabilità, non ha più recato rifinanziamenti della legge n. 396/1990.

Si segnala che nel bilancio di previsione del MIT del 2012 sul capitolo 7369 risultano allocati in conto cassa 50,1 milioni di euro[8].

Si ricorda, altresì che con il D.M. 22 luglio 2011 il MIT ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale rimodulando alcuni stanziamenti ed individuando nuovi interventi cui assegnare risorse derivanti, tra l’altro, da definanziamenti ed economie di gara.

In relazione al citato DM 26 novembre 2010, si ricorda che esso ha dato attuazione all’art. 22 della legge n. 42/2009 in materia di perequazione infrastrutturale. Tale provvedimento è volto, infatti, a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell’art. 16 della stessa legge n. 42. Per la ripartizione di tali risorse è stato quindi emanato il D.Lgs. n. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

 

Contestualmente, il comma 6 abroga la citata legge su Roma capitale n. 396 del 1990, ad eccezione del citato articolo 10.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che la legge n. 396 del 1990 "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", approvata nel corso della X legislatura, aveva disposto una serie di interventi sul tessuto urbano ed extra-urbano della città di Roma, al fine di adeguarne l'assetto e le strutture all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica. In particolare, l'art. 1 aveva individuato e qualificato di "preminente interesse nazionale" sette categorie di interventi:

§       la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (SDO) e la rilocalizzazione delle sedi delle pubbliche amministrazioni;

§       la conservazione, la valorizzazione e il restauro del patrimonio artistico-monumentale;

§       l'esecuzione di alcuni interventi di risanamento ambientale, di recupero urbano e di riqualificazione delle periferie, l'adeguamento dei servizi di trasporto e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche mediante la definizione di un sistema di raccordi intermodali;

§       la qualificazione delle università, dei centri di studio e di ricerca nonché la creazione di nuove strutture;

§       la costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e dell'informazione e la realizzazione di un sistema congressuale-espositivo;

§       l'adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e aventi sede nella capitale.

La stessa legge aveva disposto inoltre l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e di un apposito Ufficio per l’elaborazione del Programma di interventi (artt. 2 e 5) prevedendo anche procedure semplificate per l'attuazione degli interventi stessi, come la conferenza di servizi e l'accordo di programma (artt. 3 e 4), nonché disposizioni in relazione alle espropriazioni (art. 7). L’art. 6 disponeva quindi la presentazione al Parlamento di una relazione analitica sullo stato di attuazione del Programma degli interventi per Roma capitale (l’ultima Relazione è stata trasmessa al Parlamento il 15 luglio 2002, Doc.LXXXIV, n. 1)[9]. Gli articoli 8 e 9 recavano rispettivamente norme per la realizzazione dello SDO e disposizioni varie. Si ricorda, infine, che il Programma degli interventi per Roma capitale della Repubblica, approvato con il D.M. 1° marzo 1992, è stato modificato più volte da una serie di decreti ministeriali anche per adeguarlo alle esigenze del Giubileo del 2000. Con tali decreti sono stati rimodulati anche gli stanziamenti del programma ripartendo le relative risorse iscritte in bilancio. Le ultime modifiche al Programma degli interventi sono state apportate dal MIT con il citato D.M. 22 luglio 2011.


 

Articolo 4
(Raccordi istituzionali)

 


1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 4 istituisce un’apposita sessione nell’ambito della Conferenza Unificata al fine di garantire il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma assicurando, altresì, la partecipazione del Sindaco di Roma capitale ogniqualvolta vengano trattate materie e compiti di interesse comune a tele ente.

Analisi normativa

 

L’articolo 4, con riferimento alle funzioni conferite in attuazione dell’art. 24, co. 3 della legge 42/2009, prevede, al comma 1, l’istituzione di un’apposita sessione nell’ambito della Conferenza Unificata onde garantire il necessario raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma; in tale contesto alla Conferenza, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, partecipano il Sindaco di Roma capitale, il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della provincia di Roma nonché il Ministro competente per materia.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 42/2009, i decreti legislativi volti a disciplinare l’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, di Roma capitale, devono assicurare, in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 3, i raccordi istituzionali, nonché le modalità di coordinamento e di collaborazione tra il nuovo ente e lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nonché lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.

 

Il comma 2 precisa che il Sindaco di Roma capitale partecipa, quale componente, alle sedute della Conferenza Unificata ogniqualvolta questa svolga le funzioni ex articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 relativamente a materie e compiti di interesse di Roma capitale.


 

Articolo 5
(Conferenza delle Soprintendenze)

 


1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;

d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 5 istituisce la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale (c.d. Sovraintendenza capitolina)e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali che hanno competenza sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

Analisi normativa

 

L’articolo 5 dispone l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici (come definiti all’art. 6, co. 3, e sui quali si veda infra, la successiva scheda)[10].

 

Si segnala che il titolo del Capo II del D.Lgs. non cita i beni artistici.

 

La funzione amministrativa del concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici è stata attribuita all’ente territoriale Roma capitale dall’art. 24, co. 3, lett. a), della legge delega (L. n. 42 del 2009). Inoltre, il co. 6 del medesimo art. 24 ha disposto che il D.Lgs. “assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3”.

E’ peraltro utile ricordare che la relazione illustrativa dello schema di D.Lgs. (Atto 425) evidenziava che la Conferenza non costituirà un nuovo ente, ma soltanto una sede di coordinamento – parificabile ad una conferenza di servizi – per l’esercizio di compiti amministrativi spettanti ad amministrazioni diverse (si veda, più ampiamente, infra).

 

In particolare, la Conferenza, istituita dal comma 1, è chiamata - ai sensi del medesimo comma - a coordinare le attività di valorizzazione di tre distinte tipologie di soggetti. Si tratta della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale (c.d. Sovraintendenza capitolina)e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali che hanno competenza sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

 

I componenti della Conferenza sono dettagliati nel comma 3: si tratta della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale – organo centrale del Mibac –, della già citataSovraintendenza capitolina– che fa capo al comune di Roma –, nonché della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e delle altre Soprintendenze statali che hanno competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale, tutti organi periferici del Mibac.

 

Al riguardo si evidenzia che l’inserimento tra i componenti della Conferenza della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, così come la specifica che le altre Soprintendenze statali coinvolte sono quelle aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale e non già – come nel testo dello schema di D.Lgs. – “le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale”, sono derivati dal parere reso dalla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale.

 

La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

Peraltro, il comma 7 dispone che tutte le attività di cui all’art. 5 sono svolte nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

La Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale[11], come ricordava anche la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, gestisce, mantiene, valorizza i beni archeologici, storico-artistici e monumentali di proprietà di Roma Capitale[12].

Per quanto concerne l’amministrazione centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, si ricorda che, in base al Capo I del D.P.R. 233/2007, essa si articola in un segretariato generale e in 9 direzioni generali, tra le quali la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, costituita con il D.P.R. 91/2009, che ha novellato il D.P.R. 233/2007.

Gli organi periferici del Ministero sono costituiti, in base all’art. 16 del D.P.R. 233/2007, dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici - che, ai sensi dell’art. 17, hanno compiti di coordinamento delle altre strutture periferiche presenti nel territorio regionale -,dalle Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, nonché per i beni storici, artistici ed etnoantropologici[13], dalle Soprintendenze Archivistiche, dagli Archivi di Stato, dalle Biblioteche statali e dai musei. L’art. 15del medesimo D.P.R. 233/2007 ha poi individuato una serie di istituti dotati di autonomia speciale, tra i quali figura anche la citata Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma[14].

Tra le Soprintendenze statali che hanno competenza sul territorio di Roma capitale si annoverano le seguenti:

§       Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma;

§       Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma (art. 15, c. 3, lett. e), D.P.R. 233/2007);

§       Soprintendenza archivistica per il Lazio[15];

§       Soprintendenza al museo nazionale preistorico etnografico "L. Pigorini"[16];

§       Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea[17].

 

 

I commi 2 e 4 definiscono gli ambiti di intervento della Conferenza, prevedendo, per un verso, funzioni decisorie, ma anche attività di coordinamento e di promozione, per l’altro avendo ad oggetto non solo i beni storici e artistici, ma anche la più ampia categoria dei “beni culturali”.

In particolare, il comma 2 attribuisce alla Conferenza la decisione del piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l’immagine di Roma capitale.

 

La Conferenza, dunque, deciderà non ogni e qualsiasi piano di intervento di valorizzazione dei beni storici e artistici caratterizzanti l’immagine di Roma capitale, ma solo quelli riferiti ad interventi di particolare rilievo.

 

E’, infatti, specificato che l’individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante accordi (tra Stato, regione e Roma capitale), da stipulare ai sensi dell’articolo 112, co. 4, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)[18].

Il comma 4 dell’articolo 112 del D.Lgs. 42/2004 prevede che possono essere definiti accordi tra lo Stato – per il tramite del Ministero –, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica[19].

 

Inoltre, la Conferenza si pronunciasul rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del medesimo comma 2.

 

A titolo esemplificativo, si ricorda che sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, la rimozione o demolizione (anche con successiva ricostituzione) dei beni culturali; lo spostamento (anche temporaneo) dei beni culturali mobili[20]; lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; lo scarto di documenti o di materiale bibliografico delle biblioteche o degli archivi pubblici, ovvero delle biblioteche o degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale; il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici o di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale; l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali.

 

Ulteriori compitiaffidati alla Conferenza sono indicati nel comma 4.

 

Preliminarmente,appare utile evidenziare che alcuni di tali compiti attengono ad un ambito più vasto di quello finora visto, riguardando la categoria dei “beni culturali”, più ampia di quella dei “beni storici e artistici” prevista nella legge delega, e alla quale fanno riferimento i co. 1 e 2 dell’art. 5 del decreto legislativo.

 

Al riguardo si ricorda che durante l’esame parlamentare è stata da più parti evidenziata la differenza fra il concetto di “beni storici e artistici” e quello, più ampio, di “beni culturali”, pervenendosi, nel menzionato parere condizionato reso dalla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, alla puntualizzazione del riferimento al primo concetto in vari passaggi del testo, ma non nell’attuale art. 5, co. 4.

 

 

L’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al comma 1, definisce beni culturali le cose immobili e mobili[21] appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale)[22].

Il comma 2 del medesimo articolo considera, inoltre, “beni culturali”, laddove siano di appartenenza pubblica[23]:

a)       le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;

b)       gli archivi e i singoli documenti;

c)       le raccolte librarie delle biblioteche[24].

A sua volta, il comma 3 ricomprende nella categoria dei “beni culturali” i beni a chiunque appartenenti, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 13 ss. del Codice[25]). Si tratta, in particolare, di:

a)       cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;

b)       archivi e singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c)       raccolte librarie di eccezionale interesse culturale;

d)       cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e)       collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.

 

 

In particolare, il comma 4 dispone che la Conferenza,nel rispetto del principio di leale collaborazione e ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 42/2004[26]:

§      definisce le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, in relazione ai beni culturali di pertinenza pubblica (lett. a));

§      esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali che sono rimessi alle rispettive competenze (lett. b));

§      promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei predetti beni (lett. c));

§      adotta piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale (lett. d))[27].

Al riguardo si ricorda che la L. 77/2006, al fine di assicurare la conservazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e creare le condizioni per la loro valorizzazione, ha previsto la redazione, fra l’altro, di piani di gestione che definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari, disponendo che gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal D.Lgs. 42/2004.

Ha, altresì, previsto l’istituzione presso il Mibac di una Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali.

La Commissione consultiva ha elaborato le Linee guida per la redazione e l’attuazione dei pianti di gestione, mentre l’Ufficio Lista Patrimonio mondiale Unesco ha definito la metodologia e un modello per la redazione degli stessi piani[28].

Nella lista del patrimonio Unesco è stato inserito, per quanto qui interessa, il sito “Centro storico di Roma, proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città[29] e San Paolo fuori le Mura”[30].

 

Ai sensi del comma 5, la disciplina del funzionamento della Conferenza e degli effetti delle determinazioni assunte seguono la normativa disposta dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in materia di Conferenza di servizi[31]. E’ peraltro prevista la possibilità della stipula di accordi tra Roma capitale ed il Mibac volti a definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza stessa.

 

Ai sensi degli artt. da 14 a 15 della L. 241/1990, la Conferenza di servizi è uno strumento organizzativo volto ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte quando risulti opportuno esaminare contestualmente più interessi pubblici ovvero sia necessario acquisire una pluralità di atti di intesa (concerti, nulla osta, pareri, etc.). In tali casi le decisioni assunte nella conferenza di servizi indetta dall’amministrazione procedente sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni atto di tutte le amministrazioni partecipanti. Con riguardo al funzionamento della Conferenza, l’art. 14-ter della L. 241/1990 consente, in particolare, la possibilità che la stessa possa svolgersi per via telematica.

 

La relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. sottolineava che dal richiamo alle disposizioni della L. 241/1990 discendono alcune importanti conseguenze, tra le quali l’applicabilità della disciplina in materia di superamento del dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla cura di interessi costituzionalmente primari, quale si configura il MIBAC, dovendosi attivare, ove necessario, le apposite procedure previste.

Al riguardo, si ricorda che gli effetti del dissenso sono disciplinati dall’art. 14-quater della L. 241/1990 che richiede che esso sia manifestato nella Conferenza di servizi, sia congruamente motivato, non possa riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima, e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

Il medesimo articolo disciplina la procedura da seguire nell’ipotesi che si manifesti il dissenso, che vede chiamati in causa, a seconda delle circostanze, il Consiglio dei ministri, la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata. In particolare, se il motivato dissenso tra amministrazioni statali è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente al Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 6 stabilisce che, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all’accordo per la verifica preventiva dell’interesse archeologico previsto dall’articolo 96, co. 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

 

Si dispone, in tal modo, la partecipazione di un soggetto che fa capo al comune di Roma agli accordi che, di regola, intervengono fra stazione appaltante e organi del Mibac, non esplicitando le modalità di tale partecipazione.

 

In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, l’art. 95 del D.Lgs. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente (dunque, alla struttura periferica del Mibac), prima dell’approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici.

Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi e delle ulteriori informazioni disponibili ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può motivatamente richiedere la sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Ai sensi dell’art. 96, tale procedura consiste sostanzialmente nel compimento di indagini (carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici) e nella redazione dei documenti integrativi del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) e si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva con i relativi esiti e prescrizioni, approvata dal soprintendente archeologico territorialmente competente.

Il co. 7 dell’art. 96 prevede che, per gli interventi soggetti alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, il direttore regionale competente per territorio del Mibac, su proposta del soprintendente archeologico, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell’amministrazione procedente[32].

Si ricorda, infine, che l’art. 4, co. 2, lett. b), dello schema di D.Lgs. prevedeva che fosse Roma capitale a partecipare all’accordo per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, “anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministrazione appaltante”.


 

Articolo 6
(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)

 


1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 6 disciplina il conferimento a Roma Capitale delle funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel suo territorio e appartenenti allo Stato.

Analisi normativa

 

L’articolo 6 disciplina il concorso di Roma capitale alla valorizzazione dei beni storici e artistici.

 

In particolare, il comma 1 dispone che il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel suo territorio e appartenenti allo Statoavviene, oltre che previa definizione dell’accordo con il Mibac previsto dall’art. 24, co. 3, lett. a), della L. n. 42/2009, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze, nonché con la disciplinae i limiti stabiliti dallo stesso decreto legislativo[33].

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo precisava che lo stesso “disciplina il conferimento delle sole funzioni rientranti nella competenza dello Stato” tra quelle previste dalla legge di delega, ricordando che viene demandato ad una legge della regione Lazio il conferimento delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza legislativa regionale, al fine di garantire l’autonomia riconosciuta agli enti territoriali (al riguardo, si veda l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo).

Era la stessa relazione, infatti, a ricordare la netta distinzione, nel sistema ordinamentale delineato dalla Costituzione, tra la funzione di tutela e quella di valorizzazione dei beni culturali e ambientali: la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)[34], mentre la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” è inclusa tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), nelle quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Dal canto suo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio disegna una precisa architettura – come rammentava la relazione, “più volte confermata dalla Corte costituzionale e da questa ritenuta coerente con l’impianto costituzionale” – del riparto delle competenze in materia, stabilendo che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono essenzialmente riservate allo Stato (e per esso al MIBAC) (art. 4 del Codice), mentre le funzioni inerenti alla valorizzazione sono esercitate da tutti i soggetti pubblici e sono affidate alla relativa responsabilità sostanzialmente in base al regime di appartenenza dei beni[35].

Si ricorda, infatti, che il Codice – che all’art. 7, comma 1, ribadisce quanto enunciato nell’art. 117, terzo comma, della Costituzione –, con l’articolo 112 dispone che la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli “istituti e nei luoghi della cultura”[36] non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità (comma 2)[37]. In questo modo, la potestà legislativa regionale risulta non solo condizionata dal rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato, ma anche limitata in relazione ai beni.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede – come già ricordato nella scheda relativa all’art. 5 del decreto legislativo – che possono essere definiti accordi tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Per l’elaborazione e lo sviluppo dei piani, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire appositi soggetti giuridici (comma 5)[38]. Le modalità e i criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici o vi partecipa sono definiti con decreto ministeriale (comma 7).

In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità (comma 6).

Ai sensi del comma 9, possono anche essere stipulati accordi tra lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con i medesimi accordi possono essere istituite, altresì, forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni[39].

 

Il comma 2 dispone che l’attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con riferimento al primo concetto enunciato nel comma 2, si tratta, sostanzialmente, di quanto già previsto, in linea generale, dall’art. 6, co. 2, del Codice.

L’art. 6, co. 1, del D.Lgs. 42/2004 dispone, fra l’altro, che la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione[40] del patrimonio culturale. Il co. 2 prevede che la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

 

Il comma 3 precisa che per beni storici e artistici si intendono le cose mobili e immobili di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 (v. ante, scheda art. 5).

 

Il comma 4 dispone che resta ferma la facoltà del Mibac e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, ai sensi dell’art. 112, co. 4, del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica (v. ante).

 

Il comma 5 esclude dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse alla tutela – che, peraltro, non rientrano negli ambiti definiti dall’art. 24 della legge delega[41]e alla valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC).

 

A seguito dei nuovi Accordi Concordatari, stipulati nel 1985 tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica, il Fondo edifici di culto, ente dotato di personalità giuridica, è subentrato nei rapporti patrimoniali ai preesistenti Fondo per il Culto, Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, e alle Aziende speciali di culto. Ai sensi degli artt. 54 e ss. della legge n. 222 del 1985, il Fondo ha il compito di provvedere a conservazione, restauro, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio, proveniente dagli enti religiosi disciolti dalla c.d. “legislazione eversiva” della seconda metà del XIX secolo, e costituito principalmente da edifici sacri (oltre settecentocinquanta)[42], nonché opere d'arte e arredi in essi custoditi, da immobili produttivi di rendite (appartamenti, negozi, caserme, cascine), da aree boschive, tra cui il vasto complesso forestale di Tarvisio (UD) e da un fondo librario antico, conservato presso la Biblioteca della Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo Edifici Culto. Il Fondo è amministrato dal Ministero dell’interno[43].

 

E’ peraltro utile ricordare che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica (o di altre confessioni religiose), l’art. 9 del D.Lgs. n. 42 del 2004 dispone che il MIBAC e, per quanto di competenza, le regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità. La medesima norma richiama, altresì, l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense (legge n. 121 del 1985), ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni diverse dalla cattolica. L’intesa con la Chiesa cattolica in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche è stata adottata e resa esecutiva con D.P.R. n. 78 del 2005[44].

In base alla formulazione del testo, dunque, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beniculturali di interesse religiosoappartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiosesembra restare ferma la disciplina prevista dall’articolo 9 del Codice.


 

Articolo 7, comma 1
(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali)

 

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 7, comma 1, attribuisce a Roma Capitale le funzioni amministrative relative all’individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione è affidata a Roma Capitale, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato.

Analisi normativa

 

Il comma 1 conferisce a Roma Capitale le funzioni amministrative relative all’individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione è affidata a Roma Capitale, sulla base dei criteri di cui all’art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, stabiliti d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato.

 

Si ricorda, in primo luogo, che il decreto legislativo in commento, in attuazione dell’art. 24, commi 3 e 5 della legge 42/2009, specifica il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale. In particolare, il comma 3 dell’art. 24 della legge delega dispone, alla lett. a), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi relativi alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali previo accordo con il Ministero competente, mentre la lett. g) dispone l’attribuzione di ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’ articolo 118, secondo comma, della Costituzione. L’articolo in commento è ricompreso nel capo II del decreto che riguarda i beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali.

Si segnala che l’art. 4 del citato D.Lgs. n. 112/1998 ha conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con lo stesso D.Lgs. Tale potere deve essere esercitato secondo le disposizioni recate dall'art. 8 della legge n. 59/1997 che prevede che gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

Inoltre, il citato art. 78 dello stesso D.Lgs., relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali, prevede, al comma 1, che tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'art. 77 - relativo ai compiti di rilievo nazionale - siano conferite alle regioni e agli enti locali. Si fa presente che, sulla base dell’art. 77, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 . Il comma 2 dell’art. 78 dispone, inoltre, che le riserve statali non collocate nei parchi nazionali siano individuate, con un atto di indirizzo e coordinamento, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e gestite dalle regioni stesse o dagli enti locali.

Si ricorda che, ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, le riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (art. 2, comma 3). Per quanto riguarda l'istituzione delle riserve naturali statali essa è effettuata d'intesa con le regioni (art. 2, comma 7). Il successivo art. 17 disciplina nel dettaglio le riserve naturali statali, prevedendo che il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione delle riserve ed il relativo regolamento attuativo.

Per quanto concerne le riserve statali non collocate nei parchi nazionali nella regione Lazio, sembrerebbe[45] che nel territorio della Provincia di Roma l’unica riserva naturale statale non collocata nei parchi è la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano istituita con D.M. 29 marzo 1996 [46] , che è già gestita dai comuni di Roma e Fiumicino, considerato che le altre aree dovrebbero essere riserve naturali regionali e parchi regionali. Si fa presente, inoltre, che la Tenuta di Castelporziano, facente parte della dotazione del Presidente della Repubblica, è stata considerata ad ogni effetto area naturale protetta (Riserva naturale statale), ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal D.M. 12 maggio 1999 e che, secondo quanto previsto nel medesimo decreto, le modalità di gestione della Tenuta sono fissate dal decreto presidenziale n. 136/N del 5 maggio 1999.

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge n. 42/2009, Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, a seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

 

In considerazione di quanto sopra illustrato, si osserva che non appare chiara la portata della norma e la sua applicazione, con riguardo in particolare alla procedura di individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, rispetto al vigente potere statale di indirizzo e coordinamento, e alla concreta attuazione della disposizione, considerato che l’unica riserva statale interessata dalla norma risulterebbe essere (in disparte la Tenuta di Castelporziano) la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ricadente già in parte nel territorio e nella gestione del Comune di Roma.


 

Articolo 7, comma 2
(Funzioni in materia di beni paesaggistici)

 


2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 7, comma 2, prevede che Roma Capitale concorra, con il Ministero per i beni e attività culturali, la regione Lazio e gli altri enti preposti, alla definizione delle politiche e dei criteri riguardanti la tutela e la valorizzazione del paesaggio di Roma Capitale, nonché alla vigilanza sui beni paesaggistici ricadenti nel suo territorio.

Analisi normativa

 

Il comma 2 dispone che Roma Capitale concorra, con il Ministero per i beni e attività culturali, la regione Lazio e gli altri enti preposti, all’esercizio di una serie di funzioni relative ai beni paesaggistici, quali:

§      la definizione di politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale[47], tenendo in considerazione anche gli studi e le proposte dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché degli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma Capitale con le medesime finalità ai sensi dell’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali, d’ora in avanti Codice);

Si ricorda che l’art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 sulla cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 63/2008, prevede che le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio siano definite dal Ministero d’intesa con le regioni, tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. L’Osservatorio nazionale è stato quindi istituito con DM del 25 settembre 2008 e con successivi decreti del 14 ottobre e del 28 novembre 2008 ne sono stati nominati i componenti[48].

§      la definizione di criteri ed indirizzi relativi all'attività di tutela, recupero, riqualificazione, valorizzazione e pianificazione del paesaggio, nonché la gestione dei conseguenti interventi, come disposto dal citato art. 133, comma 2, del Codice;

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, è prevista la cooperazione tra il Ministero e le regioni anche per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'art. 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, tali indirizzi e criteri devono considerare anche la finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

§      le attività di formazione e di educazione volte alla diffusione e all’incremento della conoscenza del paesaggio;

§      le attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati.

Si rammenta che attualmente l’attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati viene esercitata congiuntamente, ai sensi dell’art. 155, dal Ministero e dalle regioni. Spetta alle regioni vigilare sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio, mentre il Ministero interviene con poteri sostitutivi nei casi di inottemperanza o persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze da parte delle regioni.

Le funzioni precedentemente citate, in particolare quelle di cui alle lettere a) e b), fanno riferimento anche alla definizione delle politiche di tutela del paesaggio e alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le medesime. Si ricorda, in proposito, che la tutela del paesaggio rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si fa presente, inoltre, che l’articolo 5, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla parte terza del Codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

 

Si ricorda che le disposizioni contenute nella parte terza del decreto D.Lgs. n. 42/2004 - intitolata ai beni paesaggistici – hanno riprodotto, innovandole, le norme del titolo II del T.U. di cui al D.Lgs. n. 490/1999, tenendo conto della riforma del titolo V della Costituzione, della Convenzione europea del paesaggio ratificata da parte dell’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché dell’Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio[49], concluso il 19 aprile 2001. In estrema sintesi il Capo I (artt. 131- 135) reca la definizione di paesaggio e di beni paesaggistici, nonché le citate norme sulla cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio. Il Capo II (artt. 136-142) individua i beni paesaggistici ed i procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Capo III (artt. 143-145) è dedicato alla pianificazione paesaggistica quale strumento di tutela e di disciplina del territorio, mentre il Capo IV (artt. 146-155) riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e le varie forme di vigilanza e controllo.


 

Articolo 8
(Funzioni in materia di fiere)

 

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 8 conferisce a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale.

Analisi normativa

 

Il comma unico dell’articolo 8 provvede a conferire a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, di cui all’articolo 40 del D.Lgs. n. 112/1998, promosse sul relativo territorio.

Si ricorda che l’articolo 40 del D.Lgs. n. 112/1998, con cui sono state conferite le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, elenca le funzioni e i compiti amministrativi conservati allo Stato. Fra questi rientrano quelli concernenti, fra l’altro,

§       il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale,

§       la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale

§       il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

Si ricorda inoltre che, a seguito dell’avvio di una procedura di infrazione comunitaria[50] sul settore fieristico, era stata emanata la legge quadro 11 gennaio 2001, n 7, che recava la disciplina, a livello statale, dei principi fondamentali che regolamentano l’attività fieristica. Successivamente, la citata legge quadro è stata abrogata dalla legge comunitaria 2004, 18 aprile 2005, n. 62, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99, secondo cui i requisiti richiesti in Italia agli organizzatori di fiere e di esposizioni da norme statali, regionali e provinciali, violano il principio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.

La competenza sulle manifestazioni fieristiche, che in base al vecchio articolo 117 della Costituzione rientrava nell’ambito di quella legislativa concorrente, sembra ora rientrare nella competenza residuale delle regioni sulla base della nuova formulazione del quarto comma dell’articolo citato.

Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che prevede l’esclusione dell’applicabilità “delle disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni” (Disciplina del commercio) alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, riconoscendo tale disposizione come inerente alla potestà legislativa “residuale” attribuita dall’articolo 117, quarto comma, della Costituzione alle Regioni, che possono autonomamente valutare l’opportunità di esercitare in tale materia la propria competenza legislativa.


 

Articolo 9
(Funzioni in materia di turismo)

 


1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.».


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 9 assegna a Roma capitale funzioni in ambito di promozione all’estero del turismo. A tal fine è previsto che il sindaco partecipi di diritto alla Conferenza nazionale del turismo ed attui le linee guida relativa alla specifica sezione dedicata a Roma capitale.

Analisi normativa

 

L’articolo 9 prevede che, per la promozione turistica all’estero, Roma capitale agisca insieme allo Stato e alla Regione. Le attività sono svolte dagli uffici di cui all’articolo 58 del D.P.R. n. 616/1977, ove istituiti e senza oneri per la finanza pubblica (comma 1).

L’articolo 58 del D.P.R. n. 616/1977 prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti:

1)       il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico;

2)       il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;

3)       l’istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, con esclusione di quelli relativi a Roma capitale, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;

4)       la vigilanza sull'organo centrale del Club Alpino Italiano e dell'Automobile Club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

 

Lo stesso articolo inoltre reca alcune modifiche ed integrazioni all’articolo 56 del Codice del turismo[51], prevedendo che:

§      il sindaco di Roma sia tra i soggetti convocati per la Conferenza nazionale del turismo (comma 2);

§      le linee guida del piano strategico nazionale abbiano una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma Capitale;

§      dette linee guida siano attuate dal Sindaco di Roma capitale d’intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni sentite anche le associazioni che partecipano alla Conferenza nazionale del turismo (comma 3).

Si ricorda che la Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni, ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla conferenza partecipano i rappresentanti: della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato; della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM); del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); di UNIONCAMERE; dell’ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali; delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale. Verifica, inoltre, l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e favorisce il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.


 

Articolo 10
(Funzioni in materia di protezione civile)

 

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 10 attribuisce a Roma Capitale le funzioni amministrative relative all’emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti ad alcuni degli eventi previsti dalla legge n. 225/1992, ossia ad eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo fronteggiabili con interventi ordinari, a condizione che essi si verifichino nell’ambito del suo territorio[52] e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analisi normativa

 

L’articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni amministrative relative all’emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell’ambito del suo territorio[53] e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta sostanzialmente di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria e non le calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.

 

Restano comunque salve le competenze attribuite, in tali circostanze, al prefetto di Roma ai sensi dell’art. 14 della stessa legge n. 225.

 

Si rammenta che l’art. 24, comma 3, lett. f), della legge n. 42/2009 prevede l’attribuzione a Roma Capitale delle funzioni amministrative riguardanti la protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio.

Il citato art. 2, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 225/1992 considera, ai fini dell'attività di protezione civile, una serie di eventi, tra i quali:

§       gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (lett. a);

§       gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (lett. b)).

Si segnala invece che la successiva lett. c), che è stata recentemente modificata dal decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile[54], riguarda le calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Si fa presente, infine, che ai sensi dell’art. 14 della stessa legge n. 225, modificate da parte del citato decreti legge n. 59/2012, il prefetto esercita una serie di funzioni, al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alla lett. b) – nonché della lett. c) – del comma 1 dell'art. 2, tra le quali:

a)    informare il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;

b)    assumere la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, in raccordo con la regione;

c)    adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d)    vigilare sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.


 

Articolo 11, comma 1
(Organizzazione)

 

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 11, comma 1, reca disposizioni in materia di organizzazione di uffici e servizi nonché in merito al personale della polizia locale.

Analisi normativa

 

L’articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale.

 

Il comma 1 dispone l’obbligo, per Roma capitale, di disciplinare, con propri regolamenti ed in conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità.

 

L’adozione dei regolamenti presuppone dunque la previa adozione dello Statuto di Roma capitale.

 

Il comma 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010 n. 156 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale” prevede che l'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I successivi commi da 5 a 9 dettano ulteriori norme riguardanti il contenuto e le procedure di approvazione dello Statuto.

Le disposizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 156/2010 riprendono quanto previsto dall’articolo 24, comma 4, secondo periodo, L. 42/2009, secondo il quale l’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attribuzione delle ulteriori funzioni, approva, ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, TUEL, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale.

Più in generale, in materia di potestà statutaria degli enti locali si ricorda l’art. 4, L 131/2003, relativo all’attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali. I commi 1 e 2 di tale articolo prevedono, in particolare, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

 

Il medesimo comma 1, al secondo periodo, demanda ad appositi regolamenti adottati dall’Assemblea capitolina, la disciplina dell’ordinamento del personale delle polizie locali nonché dell’organizzazione dei relativi uffici, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Si ricorda che la legge 7 marzo 1986 n. 65- Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale – all’articolo 7, prevede che i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento.

Con riferimento all’assetto costituzionale delle competenze in materia di polizia amministrativa locale, la Corte costituzionale si è da ultimo pronunciata con le sentenze n. 167 del 2010 e n. 35 del 201, affermando che “A seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, è riconosciuta alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa residuale in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h), Cost.)” (sen. 167/2010). La Corte sottolinea al riguardo che rientrano fra i compiti di polizia amministrativa, di competenza regionale (sentenza n. 196 del 2009), le «misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze [...] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica» (sentenza n. 290 del 2001).

 

Il testo presentato alle Camere per il parere prevedeva, all’art. 11, comma 1, che all’organizzazione degli uffici si provvedesse sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 118, terzo comma Cost.. In merito a tale formulazione, non riprodotta nel testo definitivo, la I Commissione affari costituzionali della Camera, il 29 febbraio scorso, aveva rilevato l’opportunità di un chiarimento, in quanto il terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione attribuisce alla legge statale sia la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale, sia la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella specifica materia della tutela dei beni culturali.


 

Articolo 11, commi 2 e 3
(Personale)

 

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 11, commi 2 e 3 recano disposizioni in materia di personale.

In particolare, si dispone che la potestà regolamentare attribuita a Roma capitale avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e della contrattazione collettiva (nazionale e decentrata), nonché l’obbligo, per la Giunta capitolina, di provvedere alla determinazione di fabbisogno di personale e della relativa dotazione organica in relazione alle funzioni conferite nel rispetto della vigente normativa sul personale degli enti locali.

Analisi normativa

 

Il comma 2 stabilisce che l’esercizio della potestà regolamentare attribuita a Roma capitale in materia di organizzazione del personale e di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, avviene nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[55], nonché delle ulteriori disposizioni in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa.

 

La disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni è stata di recente interessata da importanti modifiche ed innovazioni, in gran parte apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[56]. Per quanto attiene ai profili più di interesse in ordine alle disposizioni in esame, tra i principi generali sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni si segnala il nuovo testo dell’articolo 2, comma 2, ai sensi del quale le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche diversamente rispetto alla disciplina generale costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge[57].

 

Ulteriori importanti modifiche si hanno anche riguardo al potere di organizzazione nella P.A., di cui all’articolo 5 del DLgs 165/2001, il nuovo testo del quale precisa che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro degli organi preposti alla gestione sono assunte in via esclusiva, fatta salva l‘informazione ai sindacati se prevista nei contratti collettivi nazionali[58].

 

Per quanto attiene, infine, al rapporto tra legge e contrattazione collettiva, il nuovo testo dell’articolo 40 del D.Lgs. 165/2001 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina, al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e alla determinazione autonoma dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva. In particolare, operando una rilegificazione in materie precedentemente regolate dalla contrattazione collettiva, sono stati ridefiniti gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati alla contrattazione collettiva e alla legge. In ogni caso, è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, è stata disposta la salvaguardia delle disposizioni concernenti la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva alle discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché la disciplina applicabile al personale in regime di diritto pubblico, di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del D.Lgs. 165.

 

Tra le novità del richiamato articolo 40 si segnala la riduzione dell’ambito di applicazione della contrattazione collettiva, che, in luogo di svolgersi su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni sindacali, nonché l’esclusione dalla contrattazione collettiva su specifiche materie[59]. Inoltre, la possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva è consentita solamente nei limiti previsti dalla legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità e alle progressioni economiche[60].

 

In tema di mobilità volontaria, il nuovo articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 ha disposto che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro dei dipendenti con stessa qualifica presso altre amministrazioni, nonché l’adozione di misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni con carenze di organico, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo 30, comma 2 .

 

Il successivo articolo 33, così come da ultimo modificato dall’articolo 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183[61], ha inoltre stabilito la nuova disciplina in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva[62].

In particolare, viene definita una specifica procedura da seguire nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche nel corso della ricognizione annuale prevista all’articolo 6 dello stesso D.Lgs. 165/2001[63]. Tale procedura prevede l’informazione preventiva, da parte del dirigente responsabile, alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area. Trascorsi 10 giorni da tale comunicazione si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente con anzianità massima contributiva di 40 anni ai sensi dell’articolo 72, comma 11, D.L. 112/2008[64]. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza, ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, nell’ambito della stessa amministrazione ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale[65].

I contratti collettivi nazionali possono altresì stabilire criteri generali e procedure per consentire, secondo le caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro. Si applica in questo caso l’articolo 30 dello stesso D.Lgs. 165.

Lo stesso articolo prevede altresì il collocamento in disponibilità, entro 90 giorni dalla richiamata comunicazione, del personale non impiegabile diversamente. Dalla data di tale collocamento restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, per la durata massima di ventiquattro mesi.

 

Il comma 3, infine, prevede l’obbligo, per la Giunta - nell’esercizio dell’autonomia normativa, finanziaria ed organizzativa di Roma capitale – di provvedere alla determinazione di fabbisogno di personale nonché della relativa dotazione organica, in relazione alle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa sul personale degli enti locali.

 

La disciplina sull’organizzazione e sul personale degli enti locali è contenuta nel Titolo IV (articoli 88-111) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267[66], dove il Capo I (articoli 88-96) reca le norme in materia di uffici e personale, il Capo II (articoli 97-106) la disciplina riguardante i segretari comunali e provinciali ed il capo III (articolo 107-111) quella relativa alla dirigenza ed agli incarichi.

In particolare, l’articolo 88 prevede l’applicazione delle norme del D.Lgs. 29/1993[67] (attualmente confluite nel D.Lgs. 165/2001) agli uffici ed al personale degli enti locali, compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali. L’articolo 91, in materia di assunzioni, specifica che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità destinate al collocamento obbligatorio ai sensi della L. 68/1999[68], finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Inoltre, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, ai sensi dell’articolo 39 della L. 449/1997[69], per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Il successivo articolo 92 disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, specificando che i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possano prestare attività lavorativa presso altri enti. L’articolo 94 reca disposizioni in materia di responsabilità disciplinare..


 

Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)

 


1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 12, ai commi 1 e 2, prevede una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, prevedendo che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 3 prevede l’erogazione diretta a Roma capitale delle risorse c.d. aggiuntive destinate dallo Stato ad interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio.

Al fine di finanziare il programma di investimenti previsto dall’articolo 3, i commi 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la possibilità di istituire un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero, e di destinare a tale fine parte del gettito derivante dall’imposta di soggiorno.

Analisi normativa

 

L’articolo 12 prevede una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica.

In particolare, si prevede che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia.

La procedura definita dalla norma in esame, che ricalca quella stabilita per le autonomie speciali, corrisponde a quella già introdotta, a partire dal 2011 in attesa della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge delega n. 42, dall’articolo 1, comma 112, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011)e da ultimo confermata, per il triennio 2012-2014, dall’articolo 31, comma 22, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Per quanto concerne l’applicazione delle regole del patto di stabilità al Comune di Roma, si ricorda che per gli anni 2009 e 2010 il Comune è stato di fatto escluso all’applicazione del Patto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dall’articolo 18, comma 4-quater, del D.L. n. 185/2008.

 

Il comma 1 prevede, inoltre, rispetto alla disciplina contenuta nella recente legge di stabilità 2012, che in caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

 

Il comma 2 reca alcune specificazioni in merito alle modalità di computo del saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, prevedendo che siano escluse dal saldo:

§      le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega n. 42 e del presente decreto legislativo attuativo;

§      le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo in esame. Si tratta, in particolare, delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, di cui all’articolo 2 del presente decreto, e di quelle inerenti gli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all’articolo 24, comma 3, della legge delega n. 42.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 24 della legge delega n. 42/2009 dispone l’attribuzione a Roma capitale, in aggiunta alle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di una serie dettagliata di ulteriori funzioni amministrative:

a)       concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b)      sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c)       sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d)       edilizia pubblica e privata;

e)       organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f)        protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio[70];

g)       ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Per l’esclusione di tali spese dal patto, è tuttavia necessario che venga previamente individuata, nella legge di stabilità, la copertura degli eventuali effetti finanziari che derivano dall’esclusione.

Il comma 3 prevede l’erogazione diretta a Roma capitale delle risorse destinate dallo Stato a finanziare gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (c.d. risorse aggiuntive e interventi speciali) ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[71].

 

In base alla disposizione costituzionale citata, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Si ricorda che con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 - con il quale è stata data attuazione all’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 conformemente al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione - sono state definite le modalità per la destinazione delle risorse aggiuntive, nonché per l’individuazione e l’effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

Si tratta di interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, finalizzato alla realizzazione di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l’impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l’equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea[72].

Tra i principi e criteri direttivi per l’utilizzo delle predette risorse sono indicati la leale collaborazione istituzionale tra Stato, regioni e autonomie locali, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale; il metodo della programmazione pluriennale delle risorse; il criterio dell’aggiuntività delle risorse rispetto alle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati (nel rispetto del principio di addizionalità previsto dalla disciplina dei fondi strutturali europei).

 

Per quanto concerne il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio, si ricorda che il citato articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, reca una serie di disposizioni volte a favorire la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni nella materie diverse dalla sanità e a realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali.

 

Per quanto concerne l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il comma 2 dell’articolo 13 specifica che i LEP sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, ciascuna delle quali caratterizzata al proprio interno dalla omogeneità nella tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree (individuate dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 nella sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale) sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.

Ai sensi del comma 3, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Tali norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica sono adottate previo parere in sede di Conferenza unificata e devono risultare coerenti con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di effettuare una ricognizione dei LEP nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale.

Con il medesimo decreto è altresì effettuata la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

Il comma 5 stabilisce che fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i “servizi da erogare” e il relativo fabbisogno. La norma specifica che la determinazione di tali servizi, che devono avere caratteristiche di generalità e permanenza, e del fabbisogno finanziario necessario ad erogarli, va effettuata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Per agevolare la definizione con legge statale delle “modalità di determinazione” dei LEP e dei LEA nelle materie diverse dalla sanità, il comma 6 demanda alla Società per gli studi di settore (SOSE S.p.a.) il compito di effettuare una ricognizione dei LEP che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi.

Al fine di innestare il processo di definizione dei LEP nell’ambito del sistema ordinario delle decisioni di bilancio, il comma 6 dispone inoltre che, sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo, in apposito allegato al Documento di economia e finanza, adotti linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.

La norma specifica, con riferimento ai LEP, che tali linee d’indirizzo sono volte a consentire l’attuazione dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009, il quale, come già ricordato, dispone che la legge statale “disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni”, precisando che “fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale”.

 

L’indicazione delle modalità per l’erogazione diretta di tali risorse a Roma capitale sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 4 introduce la possibilità di Roma capitale di istituire, per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi pluriennali di sviluppo infrastrutturale, di cui all’articolo 3, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

 

L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita nella misura di 1 euro dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), inizialmente per il solo anno 2004 e successivamente resa permanente dall’articolo 7-quater del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, ammonta attualmente, a livello nazionale, a 4,5 euro per passeggero.

 

Si ricordano altresì i provvedimenti che, in momenti successivi, hanno variato la misura dell’addizionale e che hanno anche disposto in merito alla destinazione delle relative entrate[73]. Si tratta dei seguenti:

§       l’articolo 6-quater del D.L. n. 7 del 2005[74]ha aumentato di un euro l’addizionale, portandola così a 2 euro, destinando le relative risorse Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del D.L. n. 249 del 2004[75], avente la finalità di favorire il mutamento o il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del menzionato settore;

§       l’articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ha incrementato l’addizionale di cinquanta centesimi di euro al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;

§       l’articolo 2, comma 5-bis del D.L. 134/2008 ha modificato, novellando l’art. 6-quater del D.L. n. 7/2005, la misura dell’incremento dell’addizionale da 1 a 3 euro, portando in sostanza l’addizionale da 2,5 a 4,5 euro.

 

Tale misura è però maggiore per gli aeroporti della capitale, in quanto il D.L. n. 78 del 2010 ha previsto (art. 14, co. 14, lett. a) e co. 14-quater, aventi ad oggetto il Finanziamento del Piano di rientro dall’indebitamento pregresso e misure per l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del Comune di Roma)l’istituzione di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco nella misura massima di 1 euro, da istituirsi previa delibera della giunta comunale di Roma. L’addizionale è stata istituita nella misura di 1 euro con delibera della Giunta comunale del 27 ottobre 2010, n. 36.

Pertanto, i diritti di imbarco per i passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma capitale ammontano attualmente a 5,5 euro per passeggero.

 

Si ricorda che recentemente, l’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 (c.d. Federalismo regionale) ha attribuito in generale alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali.

 

Si segnala che in materia di diritti aeroportuali interviene anche l’articolo 2, commi da 47 a 50, del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (A.C. 5256 in corso di esame parlamentare), il quale dispone, a decorrere dal 1° luglio 2013, un ulteriore incremento di 2 euro a passeggero della misura di base dell’addizionale sui diritti di imbarco, che passerebbe così a 6,5 euro a livello nazionale, a 7,5 euro per gli aeroporti di Roma capitale, eventualmente aumentabili di 1 euro qualora fosse esercitata per gli aeroporti di Roma capitale la facoltà prevista dal comma 4 dell’articolo 12 in commento.

 

Il comma 5 prevede che gli investimenti per Roma capitale ricompresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto possano essere finanziati anche a valere sul gettito derivante dall’imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, anche se limitatamente al periodo di ammortamento delle opere.

La disposizione mantiene ferma la disposizione di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale Roma capitale può introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

 

Con delibera n. 67 del luglio 2010, la Giunta comunale di Roma ha fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, una imposta di soggiorno nella misura massima di 3 euro, differenziandola per tipologia della struttura ricettizia.

 

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

L’imposta può essere istituita da:

§       comuni capoluogo di provincia;

§       unioni dei comuni;

§       comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

L’imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sinoa 5 euro per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a:

§       interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;

§       interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;

§       relativi servizi pubblici locali.

Il comma 3 affida a un regolamento governativo (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988[76], d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno.

I comuni, con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive), hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo, i comuni possono comunque adottare gli atti necessari per l’applicazione dell’imposta.


 

Articolo 13
(Rendicontazione della gestione commissariale)

 

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente:

«13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.».

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 13 interviene sulle modalità di rendicontazione della gestione commissariale di Roma Capitale, introducendo l’obbligo per il Commissario straordinario di inviare annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una apposita relazione contenente l’illustrazione delle attività svolte (comma 1), fermi restando gli obblighi di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale (comma 2).

Analisi normativa

 

L’articolo 13 interviene sulle modalità di rendicontazione della gestione commissariale di Roma Capitale.

In particolare, il comma 1 - attraverso l’aggiunta di un nuovo comma 13-quater all’articolo 14 del decreto legge n. 78/2010[77] - introduce l’obbligo per il Commissario straordinario di inviare annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una apposita relazione contenente l’illustrazione delle attività svolte (comma 1).

Il comma 2 mantiene fermi gli obblighi di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale previsti in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008)[78].

 

Si ricorda che l’articolo 78 del citato decreto legge n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma, aveva originariamente disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario ed approvato con D.P.C.M. il 5 dicembre 2008. A tal fine, il Commissario straordinario del Governo è stato parificato all’organo straordinario di liquidazione, organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario. Va sottolineato, che ai sensi del comma 5 dell’art. 78, è esclusa la possibilità di procedere alla deliberazione di dissesto durante il regime commissariale.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 78, la gestione commissariale del comune ha assunto, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, rimanendo, pertanto, nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e degli anni successivi sono invece attribuite alla gestione corrente di competenza degli organi istituzionali dell’ente.

 

Con il D.L. n. 2/2010 (art. 4, comma 8-bis) si è provveduto a modificare l’art. 78 del D.L. n. 112/2008 al fine di evitare che il Commissario straordinario dovesse necessariamente essere il Sindaco del Comune stesso e disponendo la nomina, con D.P.C.M., di un nuovo Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro.

 

Sul punto è infine intervenuto il D.L. n. 138/2011[79] (articolo 1, comma 26-quater), che ha precisato che il Commissario straordinario non può essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale.

 

Successivamente, con il D.L. n. 78/2010, articolo 14, comma 13-bis,è stato disposto che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il nuovo piano di rientro delle passività pregresse del Comune aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-bis, è stato effettuato con il Documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo concernente l'accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010.

 

A seguito di successive modifiche apportate alla suesposta normativa con il D.L. n. 225/2010 (articolo 2, comma 7), il nuovo Commissario straordinario di Governo è stato ulteriormente autorizzato ad accertare, con propri provvedimenti, le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie della gestione commissariale, rispetto alla rilevazione già certificata nel documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78/2010, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, approvato con effetti decorrenti dalla data del 29 dicembre 2010.

Inoltre, il già citato D.L. n. 138/2011[80] ( articolo 1, commi 26, 26-bis) consente di procedere alla liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Roma inseriti nel piano di rientro, con determina dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale; nonché di affidare a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro, con apposita convenzione.

 

Per ciò che riguarda le condizioni in presenza delle quali il Commissario straordinario può procedere alla estinzione dei debiti, esse sono state riformulate dal D.L.: n. 138/2011 (articolo 1, comma 27, che ha novellato l’articolo 14, comma 17 del D.L. n. 78/2010[81]) e sono l’avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013, con la quale deve essere dato espressamente atto dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché uno specifico motivato giudizio sull’adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell’organo di revisione, nell’ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione.

 

Per quanto concerne il finanziamento del piano di rientro, negli anni 2008-2010, è stato assegnato al Commissario straordinariodel Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro annui[82].

A decorrere dal 2011, il D.L. n. 78/2010 (art. 14, comma 14) ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l’istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco ovvero l’incremento dell’addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%.

Il comma 13-ter dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010 dispone che la gestione commissariale abbia termine con l’esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria. Alle residuali attività di carattere meramente esecutivo e adempimentale vi provvederanno, invece, gli uffici di Roma Capitale.


 

Articolo 14
(Disposizioni finali)

 


1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 14 reca disposizioni transitorie circa le modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, istituendo un tavolo di raccordo istituzionale per il necessario coordinamento e rimettendo alla Regione Lazio la disciplina del conferimento in ordine alle materie di competenza legislativa regionale.

Analisi normativa

 

L’articolo 14 demanda le modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite da provvedimento in esame ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data dì entrata in vigore del decreto in commento.

I suddetti decreti, che dovranno essere adottati sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, definiscono le forme e i meccanismi procedurali del medesimo trasferimento.

E’, inoltre, stabilito che, in relazione alle amministrazioni interessate al conferimento, gli stessi atti provvedano alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale, al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

 

Il comma 2 attribuisce alla Regione Lazio la disciplina del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative nell’ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

 

Le funzioni di coordinamento per il trasferimento dei compiti in precedenza individuati sono demandate ad un tavolo di raccordo istituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche allo scopo di monitorare le relazioni sindacali previste ex lege, con il concorso delle amministrazioni coinvolte (comma 3).

 

Il comma 4 precisa che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della L. 42/2009, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Infine, il comma 5 abroga l’art. 4 (Sindaco e Giunta capitolina), comma 5, secondo e terzo periodo, e, di conseguenza, l'art. 7 (Disposizioni transitorie e finali), comma 4, del D.Lgs. n. 156/2010.

 

L’art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 156/2010 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale), oggetto dell’intervento abrogativo, prevedeva che la nomina ad assessore comportasse la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Tale supplenza terminava con la cessazione della sospensione e non comportava pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente nell'ambito di Roma Capitale.

Il comma 4 dell’art. 7, che recepiva una condizione posta dal parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, recava, a sua volta, una disposizione transitoria per la previsione di cui al suddetto art. 4, comma 5, prevedendone l’applicazione a decorrere dalla prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Testo a fronte tra
lo schema di decreto (Atto n. 425) e
il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012

 


Le parti del testo riportate in carattere grassetto nella prima colonna risultano soppresse nella versione finale.

 

Atto n. 425

D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61

 

 

Capo I
Disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Oggetto)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell’articolo 24, commi 3 e 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata legge delega, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale.

1. In sede di prima applicazione, fino all’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell’articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata “legge delega”, il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell’articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell’ambito delle materie di competenza legislativa della Regione, è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

 

 

 

Articolo 2
(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)

 

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

 

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

 

 

 

Articolo 3

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)

 

1. Ai fini dell’individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

 

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

 

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

 

4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonché l'ente Roma capitale ove interessato,»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonché con Roma capitale se competente,»;

c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».

 

5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

 

6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 2
(Raccordi istituzionali)

Articolo 4
(Raccordi istituzionali)

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell’articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un’apposita sessione nell’ambito della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio e dal Ministro competente per materia e, per le materie di competenza della Provincia di Roma, dal Presidente della medesima.

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell’articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un’apposita sessione nell’ambito della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

 

 

 

Capo II
Beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali

Articolo 2 (segue)

Articolo 5
(Conferenza delle Soprintendenze)

3. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell’ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale.

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l’immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell’articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, successive modificazioni, di seguito denominato “codice dei beni culturali e del paesaggio”.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

4. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

5. La Conferenza delle Sopraintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell’articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;

d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

6. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovraintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

 

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Articolo 3
(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali)

Articolo 6
(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)

1. Sono conferite a Roma capitale per l’esercizio, attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all’articolo 2, comma 3, le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dal presente decreto legislativo.

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 4
(Funzioni e compiti in materia di beni culturali)

Articolo 6 (segue)

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valoriz­zazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferiti a Roma capitale, previa definizione dell’accordo di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all’articolo 2, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

Vedi articolo 6, comma 1.

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all’articolo 2, comma 3, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all’articolo 7, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante la stipula degli accordi di cui all’articolo 96, comma 7, del medesimo decreto legislativo, ai quali Roma partecipa anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministrazione appaltante;

 

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all’articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

 

d) la definizione di modalità procedimentali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l’applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:

Soppresso

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell’articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

 

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell’articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

 

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

 

d) alla stipulazione di intese per coordinare l’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell’articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

 

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell’articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

 

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 6 (segue)

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 5
(Teatro dell’Opera di Roma)

Soppresso

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell’Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale,finanziaria e patrimoniale, sonoconferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell’Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma è adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione.

 

 

 

Articolo 7
(Funzioni e compiti in materia di beni ambientali)

Articolo 7
(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali)

1. Fermo restando il potere statale d’indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti l’individuazione, sulla base di criteri di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabiliti d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

 

 

Articolo 6

(Funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici)

Articolo 7 (segue)

1. Roma capitale, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, alla:

2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

a) definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell’articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell’articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

d) attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

 

CAPO III
(Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico)

CAPO III
(Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico)

Articolo 8
(Funzioni e compiti in materia di fiere)

Articolo 8
(Funzioniin materia di fiere)

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

 

 

Articolo 9
(Funzioni e compiti in materia di turismo)

Articolo 9
(Funzioni in materia di turismo)

1. Sono conferiti a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l’istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma capitale nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: “ della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,” sono inserite le seguenti: “del Sindaco di Roma capitale,”.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».

3. All’articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d’intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.”

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.».

 

 

CAPO IV
Protezione civile

CAPO IV
Protezione civile

Articolo 10
(Funzioni e compiti in materia di protezione civile)

Articolo 10
(Funzioni in materia di protezione civile)

1. A Roma capitale, nell’ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferiti le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dall’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

1. A Roma capitale, nell’ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

 

CAPO V
Disposizioni in materia di organizzazione

CAPO V
Disposizioni in materia di organizzazione

Articolo 11
(Organizzazione e personale)

Articolo 11
(Organizzazione e personale)

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l’ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché nelle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione del fabbisogno di personale dell’Ente e della relativa dotazione organica in ragione dell’acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

 

 

CAPO VI
Disposizioni finali

CAPO VI
Disposizioni finanziarie e finali

 

Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)

 

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

 

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

 

3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

 

4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

 

5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

 

Articolo 13
(Rendicontazione della gestione commissariale)

 

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.»

 

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Articolo 12
(Disposizioni finali)

Articolo 14
(Disposizioni finali)

1. Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale.

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'ammini­strazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell’articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.

 


 

 



[1]     Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione,delega sul federalismo fiscale.

[2]     Pertanto, si desume che, in via transitoria, l’ente “Roma capitale” è destinato ad assorbire il comune di Roma, mentre – a regime – esso rientrerà nel genus delle città metropolitane, ampliando le sue dimensioni territoriali con presumibile assorbimento della provincia.

[3]     L'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile è composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Con la legge cost. n. 3 del 2001, la protezione civile è considerata materia di legislazione concorrente e, quindi di competenza regionale, nell'ambito dei principi fondamentali di indirizzo dettati dalla legge statale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento della protezione civile.

[4]     Il testo originario della legge n. 42 prevedeva l’emanazione di “uno specifico decreto legislativo”. L’attuale formulazione della disposizione che prevede “uno o più decreti legislativi” è stata successivamente introdotta dall’articolo 1, comma 21, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25).

[5]     Ai sensi dell’art. 114, terzo comma, Cost., “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

[6]     La legge di contabilità e di finanza pubblica n. 196/2009 semplifica e razionalizza il complesso delle procedure che presiedono le decisioni di finanza pubblica, tenendo conto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. In tale ambito, il DPEF è stato sostituito prima dalla Decisione di finanza pubblica e successivamente – a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 39/2011 – dal Documento di economia e finanza (DEF), che prevede, ai sensi dell’art. 10, comma 8, l’Allegato Infrastrutture, in cui è altresì riportato lo stato di avanzamento del Programma delle infrastrutture strategiche relativo all'anno precedente.

[7]     Con riguardo alle risorse stanziate per Roma Capitale ai sensi della legge n. 396/1990 è stato previsto che le somme non utilizzate entro l'anno di competenza, possono essere utilizzate negli anni successivi.

[8]     http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-d/Bilancio-finanziario/2012/Decreto-di/Ministero_delle_infrastrutture_e_dei_trasporti.pdf

[9]     http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/084/elenco.htm

[10]    La relazione illustrativa dello schema di d.lgs. (Atto 425) sottolineava che l’istituzione della Conferenza delle Soprintendenze rappresenta la risposta alla norma di delega nella parte in cui essa ha inteso conferire a Roma capitale non tanto il compito di valorizzare tutti i beni del patrimonio culturale presenti sul suo territorio, bensì il concorso nell’esercizio dei compiti di valorizzazione spettanti allo Stato sui beni di propria pertinenza, previo accordo con il competente Ministero per i beni e le attività culturali.

[11]    http://www.sovraintendenzaroma.it.

[12]    Essa è, nell’ambito dell’organizzazione capitolina, una “Struttura di Linea”, articolata in tre Direzioni e in diverse unità organizzative che operano ciascuna in specifici settori.

Tra le funzioni attribuite alla Sovrintendenza dall’ordinanza del sindaco n. 182 del 3 aprile 1997, si ricordano:

§       la cura dei progetti di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico monumentale e paesistico del Comune di Roma;

§       la cura dei progetti di sistemazione, classificazione e catalogazione e musealizzazione dei materiali attinenti ai beni archeologici e storico-artistici;

§       la predisposizione ed attuazione di proposte di valorizzazione delle aree archeologiche e di valore storico-artistico, monumentale e paesistico del sistema museale, anche attraverso la predisposizione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione;

§       la predisposizione ed attuazione di proposte riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il recupero, la salvaguardia e il restauro del patrimonio archeologico e storico-artistico.

[13]    Le funzioni e i compiti di tali organi sono regolati all’art. 18 del D.P.R. n. 233/2007.

[14]    La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma esercita i compiti di tutela e valorizzazione nel territorio del comune di Roma, ad eccezione dell’area del Parco di Veio. In particolare, essa si occupa, fra l’altro, di:

§       controllo e verifica, con autorizzazione preventiva, di qualsiasi attività che riguardi monumenti, opere d’arte e manufatti (sia di proprietà privata, che appartenenti a enti pubblici) antichi, ovvero – convenzionalmente – compresi nell’arco cronologico che va dalla preistoria alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente;

§       manutenzione, conservazione e restauro dei monumenti, delle opere d’arte e dei manufatti antichi, ovvero – convenzionalmente – compresi nell’arco cronologico predetto, in consegna alla Soprintendenza;

§       attività di studio, conoscenza, catalogazione e conservazione del patrimonio proveniente dalle attività di scavo e di indagine archeologica, facente parte per legge del demanio dello Stato. http://archeoroma.beniculturali.it/chi-siamo/competenze.

[15]    Tra gli altri organi periferici aventi competenze sul patrimonio presente nel territorio di Roma si possono citare l’Archivio centrale dello Stato, l’Archivio di Stato di Roma, nonché le seguenti Biblioteche statali (aventi sede in Roma): Biblioteca Alessandrina, Biblioteca Angelica, Biblioteca Casanatense, Biblioteca di archeologia e storia dell'arte, Biblioteca di storia moderna, Biblioteca medica statale, Biblioteca nazionale centrale, Biblioteca statale ''A. Baldini'', Biblioteca Vallicelliana.

[16]    La Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico si occupa di ricerca e promozione del patrimonio paletnologico ed etnoantropologico conservato in Italia. http://www.pigorini.beniculturali.it/

[17]    La Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea è un sistema museale che fa capo alla Galleria nazionale d'arte moderna e coordina altri quattro musei: la Casa museo Mario Praz, il museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, costume e moda, la Raccolta Manzù e il museo Hendrik Christian Andersen. http://www.ufficignam.beniculturali.it/

[18]   Può essere utile ricordare che molto diversa era, sul punto, l’impostazione dello schema di D.lgs. Infatti, come spiegato dalla relazione illustrativa dello stesso, la Conferenza sarebbe stata chiamata a pronunciarsi su due distinte tipologie di interventi:

§       attività di valorizzazione di beni culturali ad iniziativa di Roma Capitale. Rientravano in tale fattispecie gli interventi aventi ad oggetto beni appartenenti allo Stato che il predetto ente territoriale avrebbe avuto facoltà di proporre in sede di Conferenza per essere condivisi con gli organi dell’Amministrazione statale, nonché gli interventi di valorizzazione di beni appartenenti a Roma Capitale e su cui quest’ultima già attualmente esercita compiti di valorizzazione. In questo caso il predetto ente avrebbe visto coordinate tali iniziative con quelle aventi ad oggetto i beni culturali appartenenti allo Stato, ottenendo presso la stessa sede della Conferenza tutti gli eventuali atti di assenso strettamente funzionali allo specifico intervento di valorizzazione proposto;

§       specifici interventi di valorizzazione di beni culturali statali considerati di particolare rilievo e ritenuti “caratterizzanti” l’immagine di Roma capitale, da individuare con accordo tra Roma Capitale ed il Mibac, ai sensi dell’art. 112 (in particolare, comma 4) del Codice.

[19]    Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Essi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati.

[20]    Ad eccezione dello spostamento dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore (che, invece, deve essere preventivamente denunciato al soprintendente, il quale può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto) e dello spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici (che, invece, comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero).

[21]    Ai sensi del comma 4 dell’art. 10, le cose di cui all’art. 10, comma 1 (come pure quelle indicate al comma 3, lettera a), per le quali si veda infra) includono:

a)    cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b)    cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c)     manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d)    carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e)    fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f)      ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g)    pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h)    siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i)      navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

j)      architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

[22]    Le cose indicate all’art. 10, co. 1, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni di tutela (di cui al Titolo I della parte II del Codice) – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. La verifica dell’interesse culturale (interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) è effettuata – d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono – da parte dei competenti organi del MIBAC. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, in caso di esito negativo della verifica, essi vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina (art. 12 del Codice).

      Per completezza si ricorda che il co. 5 dell’art. 10 –modificato dall’art. 4, co. 16, lett. a), del D.L. n. 70/2011 (L. 106/2011) – dispone che non sono soggette alle disposizioni di tutela le cose indicate all’art. 10, co. 1, opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga, se mobili, a meno di cinquanta anni o, se immobili, a meno di settanta anni, nonché le cose indicate al co. 3, lett. a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni.

[23]    Appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico.

[24]    La norma esclude esplicitamente da tale categoria le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, di cui all’art. 47, co. 2, del D.P.R. n. 616 del 1977.

[25]    In base all’art. 13 del Codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3, ai fini della definizione dei “beni culturali”. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’art. 10, co. 2, i quali rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino la natura giuridica.

La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

[26]    La relazione illustrativa dello schema di d.lgs. precisava che il riferimento specifico era ai co. 4 e 9 dell’art. 112 del d.lgs. 42/2004 (si veda infra, scheda art. 6).

[27]    La previsione recata dalla lett. d) è stata introdotta a seguito del parere parlamentare.

[28]    Entrambi i documenti sono disponibili all’indirizzo http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/14/il-piano-di-gestione. Si veda anche http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/15/metodologia.

[29]    http://www.vaticanotours.com/santa-sede.html.

[30]    http://www.unesco.it/cni/index.php/siti-italiani. In particolare, nel 1980 sono stati iscritti nella lista il centro storico, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di San Paolo fuori le Mura; nel 1990 c’è stata l’estensione ai beni compresi entro le mura di Urbano VIII. http://www.sitiunesco.it/roma-la-citta-storica.html.

[31]    Nel testo del d.lgs. non si fa più riferimento, a seguito del parere parlamentare, ai soggetti che possono indire la Conferenza delle Soprintendenze (che lo schema di d.lgs. individuava nel Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, ovvero nel Sovraintendente dei beni culturali di Roma capitale).

[32]    Il co. 7 dispone, infine, che nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

[33]    Il comma 3 dell’articolo 4 dello schema di decreto elencava specificamente una serie di attività concernenti il patrimonio culturale presente sul proprio territorio alle quali Roma capitale era chiamata a concorrere insieme con il Mibac, la Regione Lazio e altri enti preposti.

[34]    L’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

[35]    Sull’argomento, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 26/2004 (http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/2/26.htm), nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 33 della L. 448/2001 (L. finanziaria 2002), ha rigettato le censure proposte, evidenziando che “La norma censurata, rinviando all’art. 152 del D.Lgs. n. 112 del 1998 il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che Stato, regioni ed enti locali esercitano le relative attività ‘ciascuno nel proprio ambito’, presuppone un criterio di ripartizione di competenze, che viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità. Tale criterio, pur essendo inserito nel decreto legislativo n. 112 del 1998, anteriore alla modifica del Titolo V della Costituzione, conserva tuttora la sua efficacia interpretativa non solo perché è individuabile una linea di continuità fra la legislazione degli anni 1997-98, sul conferimento di funzioni alle autonomie locali, e la legge costituzionale n. 3 del 2001, ma soprattutto perché è riferibile a materie-attività, come, nel caso di specie, la tutela, la gestione o anche la valorizzazione dei beni culturali, il cui attuale significato è sostanzialmente corrispondente con quello assunto al momento della loro originaria definizione legislativa”.

[36]    L’art. 101 del Codice dispone che sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

[37]    La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi della cultura è assicurata compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati (art. 112, comma 3).

[38]    A tali soggetti possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia previsto dalla legge o dallo statuto (art. 112, comma 8).

[39]    Per le stesse finalità possono essere stipulati ulteriori accordi dal Ministero, dalle regioni, dagli alti entri pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico, nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza di beni culturali.

[40]    Il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.Ai sensi dell’art. 29 del Codice, la conservazione è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

[41]    Come evidenziato anche dalla I Commissione Affari costituzionali nei rilievi formulati il 29 febbraio 2012.

[42]    In questa sede si ricordano, in particolare, le chiese di Santa Maria in Aracoeli, Santa Maria del Popolo, Sant'Andrea delle Fratte, Santa Maria della Vittoria, Sant'Ignazio, Santa Francesca Romana, Santa Maria sopra Minerva, Sant'Andrea della Valle e la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio (tutte site in Roma). Appartengono al F.E.C. anche interessantissime aree museali, quali: le "case romane" sottostanti la già ricordata Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, ricco sito archeologico il cui nucleo principale è costituito da una domus su due livelli, del II secolo d.C.

[43]http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip_immigrazione/dc_fec/

[44]    L’intesa delinea specifiche modalità di collaborazione tra gli organi del Ministero ed i rappresentanti della CEI. In particolare, per la programmazione degli interventi e dei relativi piani di spesa, l’amministrazione statale indice apposite riunioni con gli organi ecclesiastici dai quali acquisisce proposte ed informazioni sui progetti in corso di adozione. Sono previsti, inoltre, accordi per realizzare iniziative congiunte con la partecipazione organizzativa e finanziaria dello Stato, di enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché, eventualmente, di altri soggetti. Si stabilisce, infine, che il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione.

[45]    Nel portale delle aree protette del Lazio consultabile al link http://www.parchilazio.it/home~nomepagina-home_aree+provincia-RM+vedi.htm è disponibile un elenco delle aree protette nella provincia di Roma Si veda anche il sito http://www.parchilazio.com/. Si veda anche l’allegato al D.M. 27 aprile 2010 concernente il 6° aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree protette (G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.).

[46]    http://www.riservalitoraleromano.it/decreto.htm.

[47]    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge 42/2009, Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, a seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

[48]    http://www.parc.beniculturali.it/ita/paesaggio/temi/osservatorio.htm

[49]    Pubblicato nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2001.

[50]    La Commissione UE aveva aperto la procedura di infrazione 94/5095 nei confronti dell'Italia, ritenendo incompatibile con i principi fondamentali della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi sostanzialmente l'intero complesso della normativa nazionale e regionale in materia a suo tempo vigente. Successivamente, l'iter della procedura di infrazione è rimasto assorbito dalla Comunicazione interpretativa sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni (98/C 143/02), che riassume gli orientamenti comunitari rilevanti per la materia.

[51]    Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

[52]    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge 42/2009, Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, a seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

[53]    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge 42/2009, Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, a seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

[54]    Attualmente all’esame del Parlamento (A.C. 5203).

[55]    “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[56]    “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

[57]    Il carattere imperativo delle norme implica la nullità delle clausole contrattuali ad esse contrarie. Il nuovo comma 2 va comunque letto congiuntamente con il nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 del D.Lgs. 165/2001, contestualmente introdotto dallo stesso D.Lgs. 150/2009, che richiama gli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., in caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva. Si ricorda che l’art. 1339 c.c. prevede che le clausole e i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, mentre l’art. 1419, secondo comma, c.c. prevede che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

[58]    Tale disposizione si integra con le nuove disposizioni di cui agli articoli 9 e 40 del D.Lgs. 165/2001, che sottraggono alla contrattazione collettiva la disciplina degli atti interni di organizzazione degli uffici. Al riguardo, l’organizzazione interna degli uffici risulta infatti integralmente rimessa agli organi dirigenziali, e ai sindacati può essere riconosciuto dai contratti collettivi solo un diritto di informativa (articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001). Inoltre, le materie che i contratti collettivi nazionali identificano come oggetto di partecipazione sindacale sono escluse dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, D.Lgs. 165/2001.

[59]    Quali, ad esempio, quelle attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165/2001, alle prerogative dirigenziali relative ai poteri di organizzazione, all'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti

[60]    Viene invece rimessa sostanzialmente alla contrattazione collettiva, la deroga alla distribuzione del personale in differenti livelli di performance; la disciplina, in coerenza con il settore privato, della struttura contrattuale, dei rapporti tra i diversi livelli di contrattazione, la durata dei contratti nazionali ed integrativi, la quale viene comunque stabilita sulla base di una coincidenza tra vigenza giuridica ed economica del contratto stesso; la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio; la regolamentazione dei soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa disciplinare, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e ss., dello stesso D.Lgs. 165, sempre fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

[61]    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”.

[62]    Ai sensi del richiamato articolo 16, la nuova disciplina dell’articolo 33 si applica anche nei casi di liquidazione degli enti dissestati sottoposti alla vigilanza dello Stato, indicati all’articolo 15 del D.L. 98/2011, con eccezione per gli enti territoriali e quelli del S.S.N.. Infine, la nuova disciplina non si applica per i concorsi già banditi e le assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2011.

[63]    E’ inoltre preclusa la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata, mentre la mancata attivazione da parte del dirigente responsabile delle procedure è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

[64]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[65]    Si ricorda, inoltre, che i dipendenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 29, del D.L. 138/2011, possono essere sempre impiegati presso luoghi e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

[66]    “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

[67]    D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

[68]    L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

[69]    L. 27 dicembre 1997 n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

[70]    L'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile è composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Con la legge cost. n. 3 del 2001, la protezione civile è considerata materia di legislazione concorrente e, quindi di competenza regionale, nell'ambito dei principi fondamentali di indirizzo dettati dalla legge statale. Al coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento della protezione civile.

[71]    Recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[72]    Si tratta delle fonti di finanziamento previste nell’ambito del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, di attuazione della politica di coesione e regionale. Nel quadro finanziario unico (QFU) esposto nel documento, infatti, si evidenziano le diverse fonti di finanziamento: comunitaria, cofinanziamento nazionale e Fondo per le aree sottoutilizzate.

[73]    La legge istitutiva n. 350 del 2003, ha previsto la seguente assegnazione delle entrate:

§       quanto a 30 milioni di euro: versamento in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di compensare l’ENAV dei costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa;

§       per la parte eccedente 30 milioni di euro: versamento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno, che viene ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale:

§       per il 40 per cento a favore di comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, in base a determinati criteri;

§       per l’60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

[74]    D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, recante “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[75]    D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, recante “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

[76]    Ovvero nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

[77]    D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni in legge n.122/2010.

[78]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

[79]    D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

[80]    D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

[81]    L’articolo 14, comma 17, del D.L. n. 78/2010 - come modificato dall’articolo 2, comma 9, lettera e) del D.L. n. 225/2010 (c.d. milleproroghe) - condizionava la possibilità di procedere all’estinzione dei debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale alla verifica positiva da parte del Ministero dell’interno circa l’adeguatezza e l’attuazione delle misure messe in atto dal comune per il reperimento delle risorse occorrenti alla copertura degli oneri di attuazione del piano di rientro nonché di quelle necessarie per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del comune.

[82]    Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008.

      Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

      Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

      Anche per l’anno 2010, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha pertanto attribuito al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro.