Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Esito dei pareri al Governo - Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali - D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (art. 2, L. n. 42/2009) - Schede di lettura
Serie: Atti del Governo    Numero: 302    Progressivo: 1
Data: 15/09/2011
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   DL 2011 0088
POLITICA ECONOMICA   SICUREZZA SOCIALE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

 

Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri
economici e sociali

D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88

(art. 2, L. n. 42/2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 302/1

 

 

15 settembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento bilancio

( 066760-2233 – *st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: BI0391a.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Oggetto)........................................................................................ 3

§      Articolo 2 (Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)9

§      Articolo 3 (Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea).... 20

§      Articolo 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione).......................................... 22

§      Articolo 5 (Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)....... 30

§      Articolo 6 (Contratto istituzionale di sviluppo).............................................. 36

§      Articolo 7 (Relazione annuale)...................................................................... 45

§      Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali).................................................... 46

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica italiana (Art. 119).......................................... 51

§      L. 5 maggio 2009, n. 42Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Artt. 16, 22)............................................................. 52

§      D.M. 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42............................................................. 54

§      Del. 11 gennaio 2011, n. 1/2011 Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011)............................................................................. 58

Testo a fronte tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 328) e il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88................................................................... 71

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Oggetto)

 


1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l’individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell’ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all’articolo 5.

2. Gli interventi individuati ai sensi delpresente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.


 

 

L’articolo 1 illustra le finalità del decreto, volto a dare attuazione all’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009, conformemente al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, definendo le modalità per la destinazione delle risorse aggiuntive, nonché per l’individuazione e l’effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativie di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

 

A seguito del parere parlamentare si specifica che la programmazione e l’attuazione di tali interventi dovrà essere coordinata con gli interventi di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente, escludendo tuttavia le risorse finalizzate dallo stesso decreto legislativo, secondo criteri e meccanismi che saranno determinati nell’ambito del Documento di indirizzo strategico previsto al successivo articolo 5.

 

Il comma 2 stabilisce che gliinterventi individuati ai sensi delpresente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale(Cfr. scheda articolo 4).

 

In sostanza, il provvedimento sembrerebbe volto ad individuare gli strumenti procedurali idonei a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e a stabilire le regole di programmazione per conseguire risultati più incisivi in materia di interventi speciali.

 

Si ricorda che l’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscalestabiliscei principi e criteri direttivi per l’attuazione del quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, in base al quale si prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

I principi e criteri direttivi a cui si deve attenere il legislatore delegato sono i seguenti:

-        definizione delle modalità per cui gli interventi sopra citati saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell’Unione europea e con cofinanziamenti nazionali secondo il metodo della programmazione pluriennale. Viene altresì specificato che i finanziamenti comunitari non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato.

Attualmente, sono principalmente ascrivibili a questa categoria di interventi economici, come più avanti esaminato in dettaglio, i Fondi strutturali europei destinati a specifiche aree territoriali individuate a livello comunitario, nonché il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie destinato a erogare le risorse per il cofinanziamento degli interventi finalizzati alle predette aree territoriali ed il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

-        confluenza dei contributi statali speciali in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, fermo restando il vincolo finalistico di tali contributi.

Si ricorda che il “vincolo finalistico” è considerato legittimo dalla giurisprudenza costituzionale sulla base della lettura dell’art. 119, quinto comma, Cost.[1].

-        considerazione delle specificità territoriali, del deficit infrastrutturale[2], dei diritti della persona, della collocazione geografica degli enti, della loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni ad autonomia speciale[3], del carattere montano dei territori[4], della specificità delle isole minori[5] e dell'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale[6];

-        individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economico-sociali e a favorire l’esercizio effettivo dei diritti della persona. Viene inoltre specificato che l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

-        previsione di apposite intese in sede di Conferenza unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) e rinvio della disciplina di dettaglio (compresi i criteri di utilizzazione delle risorse) ai provvedimenti annuali della manovra finanziaria. È altresì rimessa ai suddetti provvedimenti anche la determinazione dell’entità delle risorse stanziate.

 

Appare opportuno ricordare che la disciplina dell’utilizzazione delle risorse aggiuntive e dell’effettuazione degli interventi speciali di cui al quinto comma dell’articolo 119 Cost., al fine di perseguire lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del dualismo economico del Paese, è peraltro richiamata tra i contenuti necessari della citata legge delega e nell’ambito d’intervento definito al comma 1 dell’articolo 1; un riferimento alla “fiscalità di sviluppo” è inoltre incluso all’articolo 2, comma 2, lett. mm), tra i principi e criteri direttivi chiamati ad informare i decreti legislativi generali di attuazione della citata legge n. 42, oltre che all’articolo 27, comma 3, lett. c), in ordine ai contenuti delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale.

Si ricorda inoltre che la Corte costituzionale è intervenuta, in particolare con le sentenze n. 16/2004 e n. 49/2004, mettendo a fuoco le condizioni e i limiti degli interventi speciali e delle risorse aggiuntive dello Stato a favore di determinati enti territoriali e per determinate finalità ex art. 119, quinto comma, della Costituzione, specificando che tali interventi devono essere:

-        esterni all’ambito delle materie e delle funzioni di competenza della legge regionale ovvero tali da prevedere, nel caso di intervento in ambiti di competenza anche concorrente delle regioni, compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi all’interno del proprio territorio;

-        aggiuntivi rispetto al finanziamento diretto alle funzioni degli enti territoriali;

-        rispondere alle finalità di perequazione e garanzia sociale enunciate nella norma costituzionale;

-        indirizzati a determinati comuni, province, città metropolitane o regioni o ad una specifica categoria di enti.

In base alla giurisprudenza costituzionale richiamata, “ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza”.

 

Come chiarito nella relazione illustrativa allo schema (atto 328), le risorse e gli interventi destinati in favore di determinati enti territoriali non devono essere prefigurati in modo da assumere carattere risarcitorio, bensì volti a configurarsi come promotori dello sviluppo. In tal senso, il decreto va inserito nel più generale quadro normativo dell’ambito comunitario.

A tal proposito, si sottolinea che il decreto interviene in una fase di ampio confronto a livello europeo che, nell’ambito della strategia Europa 2020, è volto a tracciare il nuovo ruolo della politica di coesione.

 

Si ricorda, al riguardo, che nel Progetto di Programma nazionale di riforma (PNR) presentato al Parlamento lo scorso 5 novembre 2010[7], al fine di contribuire alla definizione degli obiettivi nazionali e delle relative politiche di attuazione della strategia Europa 2020, il Governo indica quattro obiettivi relativi ad altrettanti questioni: meridionale; fiscale; nucleare; legale.

Per quanto riguarda la “questione meridionale”, dopo aver ricordato che l’Italia è un paese ad economia duale e aver illustrato le caratteristiche delle regioni del centro-nord, nella Nota aggiuntiva del Progetto di PNR si sottolinea che “il Sud non ha un modello di sviluppo di successo e quindi in suo non può essere un processo nella continuità, ma basato sulla discontinuità. Rispetto allo sviluppo è un pre-requisito la normalizzazione del territorio, attraverso la lotta alla criminalità”.

In particolare, si evidenziano tre logiche su cui concentrare le politiche di sviluppo:

-        una sede di regia nazionale degli interventi, con l’abbandono dell’esclusiva competenza regionale su essi;

-        la concentrazione degli interventi su grandi infrastrutture di unificazione nazionale;

-        l’automatica assunzione, ove possibile, della forma dei crediti di imposta e più in generale della fiscalità di vantaggio per tali interventi.

Il rilancio della politica di sviluppo del Mezzogiorno deve, dunque, essere accompagnato da interventi diretti a incidere sui divari infrastrutturali, attraverso una maggiore concentrazione delle risorse su grandi progetti - in particolare per i servizi di trasporto -, e ad aumentare l’efficacia degli investimenti in ricerca e innovazione tramite politiche sempre più qualificate e legate ai territori e incentivi alle imprese basati su un equilibrio tra meccanismi automatici e processi valutativi.

In particolare, a seguito di una ricognizione delle risorse aggiuntive disponibili, il Governo ha espresso l’intenzione di procedere – attraverso il Piano per il Sud - ad una loro riprogrammazione finalizzata alla realizzazione di sette punti prioritari:

1.       grandi progetti di infrastrutture e segnatamente sulla realizzazione di grandi assi ferroviari nelle regioni del Sud;

2.       programma straordinario di miglioramento del sistema scolastico meridionale e creazione da parte delle università di rapporti con imprese e reti di formazione internazionali;

3.       azioni di adeguamento dei servizi pubblici locali con particolare riferimento alle reti idriche e al trattamento dei rifiuti solidi urbani;

4.       rafforzamento degli strumenti a presidio di sicurezza e legalità;

5.       riforma del sistema degli incentivi mediante la concentrazione delle risorse provenienti a livello comunitario e nazionale;

6.       Banca del Mezzogiorno finalizzata ad aumentare l’offerta di credito con modalità più vicine ai territori;

7.       riqualificazione della Pubblica amministrazione, con l’introduzione di meccanismi per incentivare l’efficienza dei procedimenti amministrativi.

 

In aggiunta a quanto previsto nel PNR, il Piano per il Sud, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, prevede che, oltre al completamento delle verifiche previste dalla delibera del CIPE n. 79 del 30 luglio 2010[8], relativa alla ricognizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate 2000-2006 ancora disponibili, il Piano per il Sud verrà realizzato attraverso le seguenti fasi:

-        l’avvio della riprogrammazione dei fondi per il Sud di fonte nazionale e comunitaria, secondo distinte modalità (vedi deliberazione CIPE n. 1 del 2011);

-        l’approvazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 16 della legge n. 42 del 2009 (cioè il decreto legislativo n. 88 del 2011 in commento);

-        l’adozione del decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (vedi il decreto interministeriale 26 novembre 2010 sulla perequazione infrastrutturale).

 

Come riportato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo (atto n. 328), si tiene altresì conto delle indicazioni contenute nelle conclusioni della Quinta Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, sul futuro della politica di coesione per il 2014-2020[9].

 

In coerenza con tali indicazioni e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al richiamato articolo 16 della legge delega, la relazione illustrativa afferma che lo schema in esame intende perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

-        concentrazione della strategia, della programmazione e delle risorse su pochi obiettivi prioritari;

-        maggiore orientamento dei risultati, sostenuto da un rafforzamento della valutazione e dalla definizione di indicatori di risultato misurabili;

-        attenzione specifica ai progressi che occorre promuovere e garantire per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati.


 

Articolo 2
(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

 


1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclu­sivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l’impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l’equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato econo­mico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità program­matiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzati ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo consegui­mento dei risultati, attraverso il condiziona­mento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

 


 

 

L’articolo 2 detta i principi e i criteri della politica di riequilibrio economico e sociale in base ai qualisono perseguite le finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all’articolo 1, individuando, altresì, le risorse attraverso le quali tali finalità possono essere perseguite.

 

Per quel che concerne le risorse, la norma fa riferimento all’utilizzo delle risorse derivanti prioritariamente:

§      dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 (nuova denominazione per indicare l’attuale Fondo per le aree sottoutilizzate);

§      dai finanziamenti a finalità strutturale dell’Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, per la parte esclusivamente destinata alla spesa in conto capitale per investimenti, nonché alle spese per lo sviluppo ammesse ai sensi dei regolamenti comunitari.

Si tratta delle fonti di finanziamento previste nell’ambito del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, di attuazione della politica di coesione e regionale. Nel quadro finanziario unico (QFU) esposto nel documento, infatti, si evidenziano le diverse fonti di finanziamento: comunitaria, cofinanziamento nazionale e Fondo per le aree sottoutilizzate. Per una analisi del quadro finanziario del QSN, si rinvia al successivo paragrafo “Le risorse per la politica di coesione e regionale”.

 

I principi e i criteri direttivi per l’utilizzo delle predette risorse sono i seguenti:

a)   leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e autonomie locali, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale finalizzato all’individuazione delle priorità e l’attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

Nella delibera del CIPE n. 174 del 2006, di approvazione del QSN 2007-2013, che ha riassunto le linee politiche fondamentali alla base del Quadro strategico, viene sottolineato come tale documento rappresenti “il risultato condiviso del percorso partenariale fra amministrazioni centrali e regionali, esponenti del partenariato istituzionale e di quello economico e sociale avviato il 3 febbraio 2005 con l’approvazione, da parte della Conferenza Unificata, delle “Linee guida per l’elaborazione del QSN 2007-2013” .

Nella successiva delibera CIPE n. 166 del 2007 si chiarisce ulteriormente che il coinvolgimento del partenariato economico e sociale[10] rientra tra i principi c.d.“orizzontali” per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, secondo cui la politica regionale unitaria programmata dovrebbe basarsi su protocolli d’intesa, o atti equivalenti, finalizzati a definire la strategia e gli strumenti di intervento, l’individuazione di criteri di ammissibilità e selezione, monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché consultazioni promosse per costruire e attuare gli interventi nel rispetto dei criteri enunciati dal QSN medesimo. Il principio partenariale deve essere integrato nel ciclo di programmazione e, a tal fine, le amministrazioni interessate individuano modalità e strumenti attuativi[11] con riferimento alla:

-       definizione di momenti di esplicazione dell’attività partenariale;

-       adozione delle migliori esperienze su base nazionale quali benchmark di riferimento;

-       miglioramento della partecipazione del partenariato nella fase attuativa anche attraverso procedure codificate;

-       rafforzamento dell’efficienza ed efficacia delle sedi di confronto;

-       miglioramento dell’informazione messa a disposizione per le parti;

-       valorizzazione dell’approccio partecipativo alla valutazione della politica regionale.

b)   metodo della programmazione pluriennale delle risorse: l’utilizzazione delle risorse deve avvenire tenendo conto delle priorità programmatiche che vengono individuate dall’Unione europea nell’ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione. Gli obiettivi di sviluppo devono essere contemperati con quelli della stabilità finanziaria, assicurando in ogni caso una ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4, nella percentuale dell’85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori.

Si ricorda che con il QSN 2007-2013 è stato esteso da 5 a 7 anni il periodo di programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzare, allo scopo di renderlo sovrapponibile al periodo di programmazione dei fondi comunitari, per il raggiungimento di quattro macrobiettivi (sviluppare i circuiti della conoscenza; accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori; potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza; internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e le amministrazioni). Questi ultimi vengono declinati in dieci priorità tematiche[12], volte al miglioramento della produttività, della competitività e dell’innovazione nelle due macroaree geografiche di riferimento, vale a dire Centro-Nord e Mezzogiorno, “mappati” nei tre obiettivi comunitari della Convergenza, della Competitività regionale e occupazione e della Cooperazione territoriale, secondo i criteri definiti nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006.

Appare opportuno rammentare che gli interventi del QSN 2007-2013 sono attuati attraverso specifici Programmi Operativi, vale a dire documenti di programmazione che definiscono le priorità strategiche per settori e territori. Nel ciclo di programmazione 2007-2013 sono previsti 66 Programmi Operativi. In base alle tematiche affrontate e ai soggetti istituzionali competenti, i programmi possono essere: nazionali (PON), per quei settori con particolari esigenze di integrazione a livello nazionale e la cui Autorità di gestione è una amministrazione centrale; regionali (POR), a carattere multisettoriale riferiti alle singole regioni e gestiti dalle amministrazioni regionali; interregionali (POIN), su tematiche in cui risulta particolarmente efficace un’azione fortemente coordinata fra regioni che consenta economie di scala e di scopo nell’attuazione degli interventi (energia, attrattori culturali naturali e turismo) e che sono gestiti dalle regioni, con la partecipazione di centri di competenza nazionale o delle amministrazioni centrali.

Per quanto riguarda il riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con regioni a statuto speciale e alle isole minori si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 8 (cfr. infra).

c)   aggiuntività delle risorse: le risorse non possono essere sostitutive delle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, coerentemente e nel rispetto del principio di addizionalità che è previsto con riferimento alla disciplina dei fondi strutturali dell’Unione europea.

Tale principio deriva dalle disposizioni comunitarie di cui agli articoli 158 e ss. del TCE sulla politica di coesione e dall’articolo 119, comma quinto, della Costituzione che prevedono politiche e interventi esplicitamente volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali, da realizzare in specifiche aree territoriali, e da attuare con risorse appositamente previste che si “aggiungono” agli strumenti ordinari di bilancio. La politica regionale è finanziata da risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, provenienti, rispettivamente, dal bilancio europeo (Fondi strutturali) e nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale[13] e Fondo per le aree sottoutilizzate).

Per ciascuna delle dieci priorità sopra delineate, a salvaguardia del principio dell’addizionalità strategica della politica regionale, è stata identificata la modalità di integrazione delle risorse finanziarie ordinarie.

d)   programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzati ad assicurare qualità, tempestività, effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali; la programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, al ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, nel caso in cui ciò sia appropriato, alla previsione di riserve premiali e a meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria, assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti,le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

Si ricorda che la sopra citata delibera CIPE n. 166/2007 ha previsto, tra l’altro, l’accantonamento di quote di risorse per destinazioni particolari e, specificamente, per un meccanismo incentivante che prevede uno stanziamento di circa 3 miliardi di euro per il raggiungimento degli “obiettivi di servizio” riservato alle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). A tale scopo con la delibera CIPE n. 82/2007 è stato approvato un documento concernente le regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato al conseguimento di obiettivi di servizio[14], valutato in termini di disponibilità e qualità dei servizi offerti e verificato sulla base di undici indicatori statistici, cui sono associati espliciti target. La scadenza per la verifica del raggiungimento dei target è fissata al 30 novembre del 2013, preceduta da una verifica intermedia fissata al 30 novembre 2009. E’ inoltre prevista una riserva di premialità (circa 1,5 miliardi di euro) per progetti innovativi e di qualità e per progetti di eccellenza per la salute, con caratteristiche di interregionalità o di valenza sovraregionale. Le predette risorse derivano da quota- parte della riserva generale pari al 30% delle risorse FAS attribuita per il periodo 2007-2013 al Mezzogiorno di cui alpunto 5 della delibera CIPE n. 174 del 2006.

Le risorse per la politica di coesione e regionale

Per quanto concerne l’individuazione delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo in esame, al perseguimento delle finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all’articolo 1, può farsi riferimento al quadro finanziario esposto nel QSN 2007-2013.

Complessivamente, le risorse delle politiche di coesione (comunitaria e nazionale) e regionale ammontano, per l’intero periodo 2007-2013, a circa 124,9 miliardi di euro, di cui 64,4 miliardi di risorse FAS[15], 28,8 miliardi di fondi strutturali della UE e 31,7 miliardi di risorse di cofinanziamento nazionale, iscritte, nel bilancio dello Stato, sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie previsto dalla legge n. 183/1987. Le risorse sono ripartite per area-obiettivo secondo le misure di seguito indicate:

 

QSN 2007-2013 – Dotazioni finanziarie complessive
(in mld di euro indicizzati al 2006)

 

Fondi strutturali

Cofinanz. Nazionale

FAS Totale*

TOTALE

QSN 2007-2013 (risorse complessive)

28,8

31,7

64,4

124,9

Obiettivo Convergenza

21,7

21,9

 

43,6

Obiettivo Competitività regionale e occupazione

6,3

9,6

 

15,9

Obiettivo Cooperazione territoriale

0,8

0,2

 

1

* Ai sensi della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006, art. 1, co. 836-864).

Le risorse dei Fondi strutturali

Per quanto concerne le risorse dei fondi comunitari, risultano assegnate all’Italia (su un importo complessivo di 251,2 miliardidi euro messo a disposizione dalla UE nel settennio di programmazione 2007-2013, secondo la Decisione della Commissione 2006/594/CE del 4 agosto 2006),28,8 miliardi di euro, con valore indicizzato al 2006 .

 

Il 75 per cento delle stesse (circa 21 miliardi di euro nel settennio) sono destinate all’obiettivo Convergenza (aree in cui il PIL procapite risulta inferiore al 75 per cento della media comunitaria), che include, per l’Italia: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Nell’ambito dello stesso obiettivo si aggiunge la Regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (c.d. di phasing-out) per favorirne l’uscita dall’obiettivo.

All’obiettivo Competitività regionale e occupazione è destinato circa il 20 per cento delle risorse. L’obiettivo Competitività riguarda le altre regioni del territorio italiano diverse da quelle dell’obiettivo Convergenza. Tra queste è inclusa anche la regione Sardegna che, esclusa dall’obiettivo convergenza, beneficia di un regime transitorio (c.d. di phasing-in) a sostegno del suo ingresso nell’obiettivo Competitività.

 

Le restanti risorse sono attribuite all’obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quale rientrano aree territoriali a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale quali lo spazio alpino, le zone di confine con l’Europa centrosettentrionale e con l’Europa orientale e balcanica, nonché il bacino del Mediterraneo.


Ripartizione delle risorse dei fondi comunitari per anno e per obiettivo
(importi in mln di euro*)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Convergenza
(Calabria Campania, Puglia, Sicilia)

2.853

2.910

2.969

3.028

3.088

3.150

3.213

21.211

Phasing-out (Basilicata)

90

81

73

62

53

41

30

430

Competitività regionale e occupazione (regioni del Centro-Nord, Abruzzo e Molise)

720

734

749

764

780

795

811

5.353

Phasing-in (Sardegna)

229

196

160

124

86

88

89

972

Cooperazione territoriale
(
aree di interesse transfrontaliero, transnazionale e interregionale)

111

113

117

120

125

128

132

846

Totale

4.003

4.034

4.068

4.098

4.132

4.202

4.275

28.812

* Gli importi sono comprensivi di indicizzazione.

 

Il cofinanziamento nazionale

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con lalegge 16 aprile 1987, n. 183 presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è finalizzato a garantire il coordinamento degli interventi previsti dalla normativa comunitaria con quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione, e il proficuo utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali[16].

Nel Fondo transitano le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali. Nel bilancio per il 2011 il Fondo è iscritto nell’ambito del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” (cap. 7493/Economia).

Il Fondo, la cui funzione è dunque quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria, al fine di iscrivere in bilancio le quote annuali di cofinanziamento nazionale.

A seguito dei rifinanziamenti autorizzati dalle leggi finanziarie degli ultimi anni[17], nel bilancio di previsione per il 2011 (legge n. 221/2010) sono stanziate sul Fondo di rotazione risorse pari a 5.295 milioni per il 2011, a 5.534 milioni per il 2012 e a 5.500 milioni per il 2013.

 

Con riferimento ai dati relativi all’attuazione dei Fondi strutturali in Italia, si ricorda che, in base ai dati forniti dell’Ispettorato generale per il rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato[18] del Ministero dell’economia e finanze, nel corso dell’audizione del 29 marzo 2011 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, l’attuazione a tutto il 2010 di tali Fondi,divisi per obiettivo, per il periodo di programmazione 2007-2013, risulta realizzata nelle percentuali che seguono:

Dati di attuazione dei Fondi comunitari per obiettivo a tutto il 2010
(in mln di euro)

Obiettivo

Fondo

Programmato 2007-2013 (A)*

Impegni
(B)

Pagamenti
(C)

B / A %

C / A %

Convergenza

FESR

35.916

6.801

3.349

18,93

9,32

FSE

7.683

1.272

830

16,56

10,80

Competitività

FESR

8.176

2.417

1.366

29,56

16,70

FSE

7.638

2.730

1.591

35,74

20,83

Coop. territoriale

FESR

706

229

61

32,51

8,58

*     Comprensivo della quota di cofinanziamento dello Stato mediante Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Secondo quanto rilevato dal monitoraggio degli interventi comunitari del predetto Ispettorato, pertanto, i pagamenti delle somme complessive destinate alla Convergenza, pari a circa 43,6 miliardi di euro, hanno fatto registrare un livello di attuazione, al 31 dicembre 2010, pari al 9,32 per cento delle risorse previste per l’obiettivo derivanti dal FESR e al 10,8 per cento di quelle derivanti dal FSE.

Con riferimento all’ammontare complessivo delle somme destinate alla Competitività, le quali superano i 15,8 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013, risultano invece pagamenti pari al 16,7 per cento delle risorse previste per l’obiettivo derivanti dal FESR e al 20,83 per cento di quelle derivanti dal FSE.

La percentuale di attuazione dell’obiettivo della Cooperazione territoriale, infine, risulta pari all’8,58 per cento con risorse derivanti dal solo FESR.

 

Nelle tabelle seguenti è riportata la ripartizione regionale delle risorse dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013 relative ai tre obiettivi, con specifico riferimento alle quote del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo, con i relativi impegni e pagamenti alla data del 31 dicembre 2010.

Le informazioni sono state fornite dall’Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell’audizione del 29 marzo 2011 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

 

 

OBIETTIVO CONVERGENZA

Dati al 31 dicembre 2010

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

Programmi

Fondo

Programmato 2007/2013

IMPEGNI

PAGAMENTI

Impegni/
Programmato (%)

Pagamenti/
Programmato (%)

Basilicata

FESR

752,2

221,4

129,6

29,4

17,2

FSE

322,4

93,8

58,8

29,1

18,1

Calabria

FESR

2.998,2

919,9

271,2

30,7

9,0

FSE

860,5

120,1

79,7

14,0

9,3

Campania

FESR

6.864,8

647,1

451,0

9,4

6,6

FSE

1.118,0

74,6

26,5

6,7

2,4

Puglia

FESR

5.238,0

1.216,9

462,5

23,2

8,8

FSE

1.279,2

121,7

121,4

9,5

9,5

Sicilia

FESR

6.539,6

690,1

500,8

10,6

7,7

FSE

2.099,2

90,3

77,9

4,3

3,7

PON e POIN
(Programmi Nazionali e multiregionali)

FESR

13.523,3

3.231,9

1.534,1

23,9

11,3

FSE

2.003,9

813,7

465,7

40,6

23,2

Totale Obiettivo Convergenza

43.599,3

8.241,5

4.179,2

18,9

9,6


 

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE

Dati al 31 dicembre 2010

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

Programmi

Fondo

Programmato 2007/2013

IMPEGNI

PAGAMENTI

Impegni/
Programmato
(%)

Pagamenti/
Programmato
(%)

Abruzzo

FESR

345,4

93,0

54,0

26,9

15,6

FSE

316,6

30,4

30,4

9,6

9,6

Emilia Romagna

FESR

346,9

90,6

43,1

26,1

12,4

FSE

806,5

384,1

262,6

47,6

32,6

Friuli Venezia Giulia

FESR

303,0

45,9

26,7

15,1

8,8

FSE

319,2

138,8

92,9

43,5

29,1

Lazio

FESR

743,5

238,6

85,9

32,1

11,6

FSE

736,1

136,5

88,9

18,5

12,1

Liguria

FESR

530,2

126,3

54,2

23,8

10,2

FSE

395,1

149,9

66,5

38,0

16,8

Lombardia

FESR

532,0

195,2

103,9

36,7

19,5

FSE

798,0

269,8

165,7

33,8

20,8

Marche

FESR

288,8

99,9

82,3

34,6

28,5

FSE

281,6

81,9

50,8

29,1

18,0

Molise

FESR

192,5

21,0

18,7

10,9

9,7

FSE

102,9

25,1

18,1

24,4

17,6

P.A. Bolzano

FESR

74,9

26,7

12,9

35,6

17,3

FSE

160,2

77,5

40,1

48,4

25,0

P.A. Trento

FESR

64,3

38,1

15,3

59,2

23,7

FSE

218,6

168,1

78,7

76,9

36,0

Piemonte

FESR

1.076,9

583,4

230,7

54,2

21,4

FSE

1.007,8

354,3

222,6

35,2

22,1

Sardegna

FESR

1.701,7

351,8

324,5

20,7

19,1

FSE

729,3

175,6

149,5

24,1

20,5

Toscana

FESR

1.126,6

288,0

177,5

25,6

15,8

FSE

664,7

239,5

91,7

36,0

13,8

Umbria

FESR

348,1

140,2

59,2

40,3

17,0

FSE

230,4

77,1

50,3

33,4

21,9

Valle d'Aosta

FESR

48,8

18,1

13,9

37,1

28,4

FSE

82,3

34,2

12,4

41,6

15,1

Veneto

FESR

452,7

163,4

91,4

36,1

20,2

FSE

716,7

350,8

160,6

48,9

22,4

PON Azioni di Sistema

FSE

71,9

35,7

9,4

47,9

13,1

Totale Obiettivo Competitività

15.814,2

5.249,5

2.985,4

33,2

18,9

 


 

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Dati al 31 dicembre 2010

 

 

 

 

 

(importi in €)

Programmi

Fondo

Programmato 2007/2013

IMPEGNI

PAGAMENTI

Impegni/
Programmato
(%)

Pagamenti/
Programmato
(%)

Obiettivo cooperazione territoriale europea

FESR

705,6

229,4

60,5

32,5%

8,6%

 

 

Si ricorda che in attuazione dell’articolo 6-quater del D.L. n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008)[19] il CIPE con delibera n. 79 del 30 luglio 2010 (G.U. n. 277 del 26 novembre 2010) ha effettuato una ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1). In particolare il CIPE ha disposto che le risorse del FAS assegnate dal CIPE con delibere di riparto antecedenti la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007, che alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore della manovra finanziaria di cui al decreto-legge n. 78/2010), fossero risultate non programmate e non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti oppurederivanti da economie e accantonamenti a qualunque titolo prodottisi, sarebbero state oggetto di riprogrammazione secondo regole, indirizzi e criteri da definire con successiva delibera. Negli allegati 1 (regioni) e 2 (amministrazioni statali) alla delibera sono riportate le informazioni circa l’ammontare, rispettivamente, delle risorse FAS destinate alle intese istituzionali di programma e delle risorse dei fondi comunitari, ed il relativo stato di avanzamento, indicando il valore minimo su “dati certi”, l’ammontare delle risorse ancora da verificare e il valore massimo (comprensivo dei dati ancora da verificare). Il valore minimo viene indicato nella delibera in 6.780 milioni (di cui 5.336 milioni relativi ai fondi comunitari), mentre il valore massimo risulta pari a 19.292 milioni (di cui 18.455 milioni relativi alle regioni del Mezzogiorno). Per quanto riguarda le amministrazioni centrali, su assegnazioni pari a 42.699 milioni, risultano disponibilità residue per 1.306 milioni.


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

 


1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello svilup-po economico e, per quanto di compe­tenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza comples-siva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. AI fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.


 

 

L’articolo 3 reca disposizioni di carattere procedurale che riguardano: il coordinamento della politica di coesione economica sociale e territoriale e i fondi (rectius le modalità di utilizzo di detti fondi) a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché la relazione con i competenti organi dell’Unione (commi 1 e 2); la tempestiva attuazione e l’accelerazione degli interventi relativi ai programmi cofinanziati (comma 3).

La competenza in materia è individuata in capo al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale.

Viene specificato che il “Ministro delegato” esercita, ai sensi della disposizione in commento, la funzione di coordinamento e di relazione con l’Unione europea d’intesa con il Ministro dell’economia e gli atti di indirizzo da emanare nell’esercizio di tali funzioni sono adottati di concerto con lo stesso Ministro, nonché con quello dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri ministri eventualmente interessati.

 

Al Ministro per i rapporti con le regioni, incaricato l’8 maggio 2008, è stato conferito, con il D.P.C.M. 10 giugno 2010, l’incarico per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. I presupposti normativi di tale conferimento sono costituiti dalle previsioni contenute nell'articolo 7, comma 26, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. In tali funzioni, previste dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

Il comma 27 dell’articolo 7 del citato D.L. n. 78/2010 ha previsto che il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato si avvalgano del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, e il successivo comma 28, che detta disposizioni in materia di ricognizione delle risorse, prevede che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Pertanto, il citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, nel disporrela delega per l’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, commi 26, 27 e 28, del citato D.L. n. 78/2010 ivi comprese le connesse iniziative di carattere amministrativo e normativo, ha stabilito che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del medesimo decreto-legge, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, che se ne avvale unitamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ed al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, limitatamente alle funzioni delegate dal decreto stesso.

 

Ai sensi del comma 2, gli atti di indirizzo e di programmazione rimessi dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri sono adottati dal Ministro delegato nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle regioni e delle autonomie locali. Tale disposizione, che non definisce snodi concertativi finalizzati al rispetto di tali poteri e prerogative, è diretta adassicurare la coerenza complessiva dei documenti di programmazione operativa che devono essere adottati da parte delle amministrazioni centrali e regionali .

Il comma 3 stabilisce la possibilità di adottare opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1, nonché l’integrale utilizzo delle relative risorse dell’Unione europea assegnate allo Stato membro. Tali misure possono essere adottate su iniziativa del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico anche nei confronti delle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.


 

Articolo 4
(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

 


1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito "Fondo". Il Fondo è finalizzalo a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l’unitarie­tà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.


 

 

L’articolo 4 modifica la denominazione del “Fondo per le aree sottoutilizzate” che viene trasformata in “Fondo per lo sviluppo e la coesione”,

Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate

L’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un Fondo di carattere generale (FAS). Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici[20]. Le risorse del Fondo sono ripartite dal CIPE.

In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), all’articolo 18 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana.

A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:

§      Fondo infrastrutture, istituito ai sensi del D.L. n. 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari[21];

§      Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, del D.L. n. 5/2009 (legge n. 33/2009), attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. n. 185/2008;

§      Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anti-crisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono state stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 miliardi provenienti dal FAS.

Conseguentemente le residuali risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sono destinate agli interventi delle Amministrazioni regionali.

 

Le aree di intervento

L’ambito territoriale delle aree sottoutilizzate coincide con quello delle aree depresse, già individuate dall’art. 1, co. 1, lettera a-bis), del D.L. n. 32 del 1995 (legge n. 104/1995). Ai sensi di tale disposizione, in tale ambito vi rientrano le aree individuate dalla Commissione UE come:

§       ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari 2000-2006, obiettivi 1 e 2 e le aree ammesse al sostegno transitorio(in quanto fuoriuscite dagli obiettivi al 31 dicembre 1999).

Il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 ha individuato nuovi obiettivi di intervento della politica comunitaria di coesione, che, in base alla nuova “zonizzazione”, insistono su aree diverse rispetto agli obiettivi della programmazione 2000-2006. I nuovi obiettivi sono: Obiettivo “Convergenza”, che, per l’Italia, interessa le regioni Calabria, Campania, Puglia e la Sicilia. La Basilicata beneficia di un sostegno transitorio per l’uscita dall’Obiettivo (c.d. “effetto statistico”); Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” che include l’intero territorio che non rientra nell’obiettivo “Convergenza”, per l’Italia, vi rientra l’intero territorio del Centro-Nord, nonché la Sardegna, in quanto regione ex Obiettivo 1 che beneficia di un sostegno transitorio.

§       ammissibili al regime in deroga per gli aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dall’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le aree in questione sono quelle individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, recepita nell’ordinamento italiano con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 dicembre 2007, come modificato dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 27 marzo 2008.

 

Va pertanto rilevato che la definizione normativa recata dal D.L. n. 32/1995 fa riferimento al periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, valido fino al 31 dicembre 2006 e pertanto, ovviamente, non appare aggiornata alla modifica dei nuovi obiettivi della politica di coesione comunitaria per il settennio 2007-2013, ridenominati e ridefiniti dalRegolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che ha abrogato la disciplina relativa agli Obiettivi 1 e 2 della precedente programmazione 2000-2006, a partire dal 1° gennaio 2007.

 

Il comma 2 dell’articolo 4 dispone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione abbia carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione del Fondi strutturali dell’Unione europea, ed volto a garantire l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse corrispondentemente a quelle previste per i fondi strutturali dell’Unione europea.

Si ricorda che già con il QSN 2007-2013 è stato esteso da 5 a 7 anni il periodo di programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzare, allo scopo di renderlo sovrapponibile al periodo di programmazione dei fondi comunitari.


Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

Istituito con la legge finanziaria per il 2003, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato dotato di risorse aggiuntive dalle leggi finanziarie che si sono succedute.

In particolare l’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), ha stanziato risorse FAS per un importo complessivo pari a 64,379 miliardi di euro[22]. Tale rifinanziamento pluriennale era finalizzato in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 3 febbraio 2005[23].

La programmazione finanziaria di tali risorse è stata adottata dal CIPE con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007[24]. Con tale delibera la somma complessiva è stata ripartita tra le due macroaree del Mezzogiorno e del Centro Nord, secondo il tradizionale criterio dell’85% (53.782 milioni) e del 15% (9.491 milioni) per ciascuna area.

Nel corso dell’anno 2008, in attuazione di alcune disposizioni legislative adottate nel corso dell’anno, sono state apportate numerose riduzioni a carico delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo complessivo pari a 12,9 miliardi.

Pertanto, il CIPE, con delibera 18 dicembre 2008, n. 112, ha provveduto ad aggiornare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate e, di conseguenza, a riprogrammare la destinazione delle risorse relative al periodo di programmazione 2007-2013, rispetto al profilo finanziario indicato nella precedente delibera n. 166 del dicembre 2007.

In base alla delibera n. 112/2008, dei complessivi 12,9 miliardi di riduzioni, 2,4 miliardi sono stati imputati al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 e 10,5 miliardi sono stati portati in riduzione del ciclo di programmazione 2007-2013 (di cui 8,9 miliardi a valere sulla quota assegnata al Mezzogiorno e 1,6 miliardi su quella assegnata al Centro-Nord, nel rispetto della percentuale di riparto dell’85% e del 15%).

Conseguentemente, la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013 ammonta, in base alla delibera CIPE n. 112/2008, a 52.768 milioni di euro (rispetto ai 63.273 milioni considerati nella delibera n. 166/2007).

 

Tabella profilo finanziario pluriennale programmazione 2007-2013

(milioni di euro)

2007

2008

2009

2010

2011

2012 e succ.

TOTALE

100

300

1.361

5.390

5.504

40.113

52.768

 

Con la successiva delibera n. 1 del 6 marzo 2009, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate è stata ulteriormente aggiornata alla luce sia delle integrazioni dovute alla ricognizione delle risorse disponibili, effettuata ai sensi dell’articolo 6-quater[25] del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, sia delle ulteriori riduzioni delle risorse Fondo, disposte ai sensi di disposizioni legislative approvate nel 2008, ma che la delibera di dicembre n. 112/2008 non aveva ancora contabilizzato.

Conseguentemente le risorse disponibili del FAS a marzo 2009 risultavano pari a 52,4 miliardi di euro[26].

Con una serie di delibere adottate nel marzo 2009, le risorse disponibili sono state così assegnate dal CIPE:

§       27 miliardi alle Amministrazioni regionali, per la realizzazione dei Programmi di interesse strategico regionale, nella quota di 21,8 miliardi al Mezzogiorno e 5,2 miliardi al Centro-Nord, sulla base della percentuale di riparto tra Mezzogiorno e Centro-Nord, rispettivamente, dell’85% e 15%;

§       25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali. Tale quota è stata successivamente ripartita dal CIPE tra i tre fondi settoriali appositamente istituiti con il D.L. n. 112/2008 e il D.L. n. 185/2008. Il riparto delle risorse FAS tra i tre Fondi è stato effettuato dal CIPE nel rispetto del criterio di ripartizione dell’85% delle risorse al Mezzogiorno e del 15% Centro-Nord, nei seguenti importi:

-       Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;

-       Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;

-       Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.

 

Rispetto al quadro programmatico degli interventi a valere sulle risorse del FAS definito dal CIPE per le annualità 2007-2013, nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2011-2013 (legge n. 221/2010) e nella legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010) sono riportate le seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa: 9,1 miliardi per il 2011, 7,1 miliardi per il 2012 e 13,9 miliardi per il 2013. Ulteriori 14,8 miliardi sono relativi al 2014 e anni successivi[27].

Risultano pertanto presenti nel bilancio dello Stato per le annualità 2011-2014 ancora 44,9 miliardi di euro, rispetto ai 64,4 miliardi finanziati dalla legge finanziaria per il 2007 per il periodo 2007-2013.

 

Ai sensi del comma 3 in esame il Fondo - che, come richiamato al comma 1, è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a carico del bilancio statale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree territoriali - destina le proprie risorse al finanziamento degli interventi speciali dello Stato previsti dal quinto comma dell’articolo 119 Cost., attraverso l’erogazione di contributi speciali (in base a quanto disposto dall’articolo 16 della legge n. 42) e secondo le modalità indicate dal presente provvedimento.

La disposizione specifica inoltre le caratteristiche degli interventi che il Fondo provvede a finanziare, prevedendo che debba trattarsi di:

§      progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale, sia di carattere immateriale,

§      aventi rilievo nazionale, interregionale e regionale;

§      aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati che siano quantificabili e misurabili, anche per ciò che riguarda il profilo temporale degli interventi stessi.

 

La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione dovrà essere realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.

La perequazione infrastrutturale

Per quanto riguarda i progetti strategici infrastrutturali si ricorda che l’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 reca le modalità per l’individuazione di interventi per il recupero del deficit infrastrutturale.

In particolare il comma 1 prevede, in sede di prima applicazione, una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riguardanti:

-        la rete stradale, autostradale e ferroviaria;

-        la rete fognaria;

-        la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas;

-        le strutture portuali ed aeroportuali;

-        le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Lo stesso comma dispone che tale ricognizione venga concertata tra il Ministro dell’economia e delle finanze, incaricato della sua predisposizione, ed i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia.

L’ultimo periodo del comma 1 elenca i seguenti elementi di cui occorre tener conto, in particolare, nell’effettuazione della citata ricognizione:

-        estensione delle superfici territoriali;

-        densità della popolazione e delle unità produttive;

-        particolari requisiti delle zone montane;

-        carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio;

-        valutazione della specificità dei territori insulari.

-        deficit infrastrutturale e di sviluppo;

-        valutazione della rete viaria, soprattutto quella del Mezzogiorno.

 

In base al successivo comma 2, nella fase transitoria quinquennale di passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard e delle capacità fiscali, prevista dagli articoli 20 e 21, occorre procedere all’individuazione, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, quinto comma, Cost.

Viene altresì disposto che tale individuazione sia finalizzata al recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, e debba essere calibrata sulla base della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard.

L’ultimo periodo del comma 2 prevede l’inserimento degli interventi infrastrutturali così individuati - da effettuare nelle aree sottoutilizzate - nel Programma delle infrastrutture strategiche, che viene annualmente allegato al documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 443 del 2001 (c.d. legge obiettivo).

Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente ai rispettivi statuti, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio.

 

Per quanto riguarda la ricognizione prevista in sede di prima applicazione (comma 1 dell’art. 22, della legge n. 42/2009), si segnala che in data 26 novembre 2010 è stato emanato un decreto interministeriale[28] volto a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l’individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42.

 

Il particolare, l’articolo 2 del decreto interministeriale interviene sulle modalità con cui effettuare la ricognizione infrastrutturale, prevedendo che venga effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto dovrà avvenire avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario. Il decreto specifica che per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese ricadenti nei settori individuati, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni. L’articolo 3 riguarda la determinazione del fabbisogno strutturale, mentre l’articolo 4 interviene circa la determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard (comma 1) e la metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale (comma 2). L’articolo 5 infine reca norme circa la ricognizione degli interventi.


 

Articolo 5
(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

 


1. Il Documento di economia e finanza determina all’inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 4 tenendo conto anche dell’andamento del PIL. L’ammontare delle risorse così definito può essere rideterminato negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, e valuta l’impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestual­mente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

3. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro il mese di ottobre dell’anno che precede l’avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Ammini­strazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli inter­venti al finanziamento riferiti in particolare:

     1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

     2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'inter­vento, tempestività di rilevazione, pubbli-cità dell' informazione;

     3) all’individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

     4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

     5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell’intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all’attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all’affidamento ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l’apporto di capitali privati;

f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l’utilizzo delle risorse per le rispettive finalità.

5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.


 

 

L’articolo 5 definisce le modalità di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In particolare il comma 1 stabilisce che il Documento di economia e finanza (DEF) determina all’inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenendo conto anche dell’andamento del PIL.

L’ammontare delle risorse così definito può essere rideterminato negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del DEF, anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi.

Il DEF indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale, nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, e valuta l’impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

 

Conseguentemente, sulla base di quanto indicato nel DEF, la legge di stabilità relativa all’esercizio finanziario che precede l’avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione ha il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo (comma 2).

Pertanto, in sede di prima applicazione, la legge di stabilità per il 2013 stanzierà le risorse adeguate per le esigenze del periodo di programmazione 2014-2020, sulla base della quantificazione che verrà proposta dal Ministro delegato, in misura compatibile con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica.

Contestualmente la legge di stabilità provvederà alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per quote annuali, in base all’andamento stimato della spesa.

 

Come già illustrato nella scheda di lettura sull’articolo 4, per il finanziamento pluriennale del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013 l’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), ha stanziato ulteriori risorse FAS per un importo complessivo pari a 64,4 miliardi di euro, ripartendoli in quote annuali.

 

Il comma 3, al primo periodo, stabilisce che, anche in base alle risultanze del sistema di monitoraggio unitario disciplinato al successivo articolo 6, l’annuale legge di stabilità può aggiornare l’articolazione annuale delle quote (c.d. rimodulazione), ferma restando la dotazione complessiva del Fondo.

 

La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha confermato l’importo complessivo delle risorse aggiuntive del FAS, stanziato dalla legge finanziaria 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013, rimodulando, tuttavia, tale importo tra le varie annualità 2008-2015. In particolare, gli importi annuali sono stati fissati in 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni per il 2011, 11.000 milioni per il 2012, 11.000 milioni per il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015.

Ulteriori rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa sono state effettuate dalle successive leggi finanziarie e, da ultimo, dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010)[29]

 

Trascorso il primo triennio del periodo, la riprogrammazione può essere effettuata solo previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali (comma 3, secondo periodo).

Mentre il primo periodo del comma considera la strumento della diversa allocazione annuale delle risorse (rimodulazione) senza che venga ridotta la dotazione complessiva, in questo caso la disposizione fa riferimento alla “riprogrammazione” del Fondo, cioè ad una diversa destinazione delle risorse rispetto a quanto definito nel Documento di indirizzo strategico e nella relativa delibera CIPE (cfr. successivi commi 4 e 5).

 

La rimodulazione delle risorse è stata sempre considerata nei precedenti cicli di programmazione (per quello 2000-2006 veniva definito “middle term review”). La delibera CIPE n. 166 del 2007 relativa all’attuazione del QSN 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, al punto 7.3 dispone in merito alla “Riprogrammazione e programmazione delle risorse ulteriormente assegnate sulla quota accantonata a titolo di riserva di programmazione”.[30]

 

Il comma 4 prevede che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) da approvare entro il mese di ottobre dell’anno che precede l’avvio del ciclo pluriennale di programmazione (in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013) siano definiti i contenuti di un Documento di indirizzo strategico, tenendo altresì conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi alla Documento di economia e finanza e relativi allegati.

Il documento sarà predisposto dal Ministro delegato, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, nonché d’intesa con la Conferenza unificata, sentiti gli altri ministri eventualmente interessati.

I contenuti del Documento di indirizzo strategico dovranno indicare:

a)   gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l’identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

b)   i principi di condizionalità, in base ai quali devono essere riportate le condizioni istituzionali e generali, relative a ogni settore di intervento, da soddisfare per l’utilizzo dei Fondi;

c)   i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento che, in particolare, devono indicare:

1)   i tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia di intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

2)   i risultati attesi che devono poter essere misurati mediante indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità dell’intervento, tempestività di rilevazione e pubblicità dell’informazione;

3)   l’individuazione anticipata di metodologie rigorose per la valutazione degli impatti;

4)   la sostenibilità dei piani di gestione;

5)   il possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell’intervento di un rating, che sarà individuato secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto dovrà indicare un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati. In assenza di tale livello, con il medesimo D.P.C.M., sono individuate le misure necessarie all’attuazione degli interventi, a partire da forme di affiancamento fino all’affidamento ai commissari straordinari previsti dal successivo articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d)   eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca anche parziale dei finanziamenti relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del crono programma;

e)   la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari anche attraverso l’apporto di capitali privati;

f)     la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici (ANAS, Ferrovie) fermo restando l’utilizzo delle risorse per le rispettive finalità.

 

Il comma 5, infine, stabilisce che entro il 1° marzo dell’anno successivo (in sede di prima applicazione il termine sarà il 1° marzo 2014) il Ministro delegato, attuando gli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla predetta delibera del CIPE, propone al Comitato stesso ai fini della conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, oltre che con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziarie con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In sostanza, con delibera del CIPE sono individuati gli interventi e i programmi da finanziare. Il termine del 1° marzo sembra riferito all’attività propositiva del Ministro delegato e non quale termine per la deliberazione da parte del CIPE.

 

Si ricorda che relativamente al ciclo di programmazione 2007-2013 il CIPE ha approvato le seguenti delibere:

-        n. 77 del 15 luglio 2005 “Attuazione delle Linee Guida per l’impostazione del Quadro Strategico Nazionale”;

-        n. 174 del 22 dicembre 2006 “Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013”;

-        n. 36 del 15 giugno 2007 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”;

-        n. 82 del 3 agosto 2007 “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio“;

-        n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate”.


 

Articolo 6
(Contratto istituzionale di sviluppo)

 


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all’intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006n.163 in quanto applicabili. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazio-ne degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

5. L’attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito “Dipartimento”, che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell’ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell’intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l’accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario anche in conformità con la disciplina comunitaria al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.


 

 

L’articolo 6 introduce nell’ordinamento lo strumento del c.d. “contratto istituzionale di sviluppo”.

Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti tale contratto, con cui si provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

 

Con l’articolo 6 si provvede in realtà a “normare” il contratto istituzionale di sviluppo, che era già stato previsto dalla delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011.

La delibera n. 1/2011 ha lo scopo di definire obiettivi, criteri e modalità per la programmazione delle risorse considerate dalla delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010[31], per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, e di stabilire indirizzi e orientamenti per l’accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico.

Al punto 5) della delibera n. 1/2011 si specifica che tutti gli interventi saranno attuati mediante gli strumenti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti (Accordi di programma quadro[32], attuazione diretta e regole di utilizzo delle risorse liberate).

Gli interventi prioritari e/o di maggiore complessità attuativa saranno oggetto di appositi atti negoziali, denominati «contratti istituzionali di sviluppo», volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, e condizionalità secondo quanto sarà disciplinato con il decreto legislativo di attuazione dell’ art. 16 della legge n. 42/2009.

In sede di prima applicazione, e in via sperimentale, il contratto potrà riguardare:

§       le risorse FAS 2000-2006 oggetto di riprogrammazione già individuate in sede di ricognizione del loro stato di attuazione (punto 1.1, delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010), nella misura che sarà determinata all’esito delle attività di verifica di cui alla stessa delibera n. 79/2010;

§       interventi in corso che a seguito delle verifiche UVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici)rivelino criticità in fase di attuazione.

Potrà riguardare altresì le risorse liberate, nella misura in cui saranno quantificate sulla base degli ulteriori rimborsi generati in seguito alla rendicontazione dei Programmi comunitari 2007-2013, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 6-sexies del D.L. n. 112/2008 e le pertinenti disposizioni comunitarie.

Il contratto istituzionale viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici.

Il contratto, atto idoneo a produrre effetti giuridici, definisce l’accordo delle parti e prevede l’individuazione puntuale e specifica degli interventi da realizzare, i fabbisogni a cui intende rispondere, gli elementi che ne assicurano la sostenibilità finanziaria, economica e gestionale; gli obiettivi di realizzazione (efficienza) e di produzione di effetti di sviluppo (efficacia), in termini dei menzionati indicatori di risultato; la definizione del cronoprogramma degli impegni e delle responsabilità dei contraenti e delle fasi di realizzazione; le eventuali condizionalità, comprese modifiche istituzionali alla cui realizzazione è subordinato il trasferimento dei fondi; l’eventuale sistema degli incentivi e delle penalità collegati al rispetto/inadempimento delle clausole; le modalità di monitoraggio e di valutazione degli impatti necessarie a garantire trasparenza e tempestività per le decisioni e la verifica degli effetti.

 

Il comma 2 definisce i contenuti del contratto istituzionale di sviluppo, al quale possono partecipare oltre che le regioni e le amministrazioni centrali anche i concessionari di servizi pubblici (ANAS, Ferrovie, ecc).

Per ogni intervento o categoria di interventi ovvero programmi il contratto:

§      individua il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c);

§      indica la tempistica (cronoprogramma);

§      definisce le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l‘attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

§      prevede la possibilità che le amministrazioni centrali e regionali di avvalersi di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

Nel caso di partecipazione al contratto dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza.

 

Il comma 3 specifica che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute nella parte II, Titolo III, Capo IV del D.Lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici). In caso di controversie, si applicano le disposizioni processuali previste dall'art. 125 del D.Lgs. n. 104 del 2010 (sul riordino del processo amministrativo) per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Per i tali interventi il comma 3 prevede l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

Si ricorda che nel citato D.Lgs. n. 163/2006 sono confluite anche le disposizioni introdotte con la cd. legge obiettivo n. 443 del 2001 che ha introdotto, sostanzialmente, una legislazione speciale rivolta ad accelerare, snellire e razionalizzare le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Gli interventi, definiti sostanzialmente nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) - il cui stato di avanzamento è allegato ciascun anno alla Decisione di finanza pubblica - riguardano, per la quasi totalità dei progetti, le opere di realizzazione delle reti di trasporti europeo (TEN-T) e dei corridoi paneuropei. Si tratta degli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell'UE, la cui realizzazione è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale.

L'articolo 125 del D.Lgs. n. 104 del 2010 detta ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche,prevedendo che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tenga conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera. Inoltre, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si dovrà valutare anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Inoltre, al di fuori dei casi contemplati dagli artt. 121 e 123 dello stesso D.Lgs. (relativi rispettivamente all'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni ed alle sanzioni alternative), la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

 

Il comma 4 stabilisce che le risorse del Fondo siano trasferite ai soggetti assegnatari in relazione allo stato di avanzamento della spesa e fatti affluire in appositi fondi a destinazione vincolata rispetto alle finalità approvate.

Tali finalità devono garantire la piena tracciabilità delle risorse attribuite anche in linea con le procedure previste dall’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 volte a impedire infiltrazioni criminali mafiose, nonché dell’articolo 30 della legge n. 196 del 2009, che reca la disciplina contabile delle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.

Il richiamato articolo 3 della legge n. 136 del 2010 stabilisce che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (comma 1)[33].

 

Il comma 5 attribuisce il coordinamento e la vigilanza dell’attuazione degli interventi al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, incaricato di controllare, monitorare e valutare gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.

 

L’articolo 1 della legge n. 144 del 1999 ha stabilito che, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell’economia e delle finanze, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione[34].

 

Si prevede inoltre che le amministrazioni interessate effettuino i controlli necessari per garantire la correttezza e la regolarità della spesa e la partecipazione delle stesse al sistema di monitoraggio unitario stabilito dal Quadro strategico nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013 svolto presso la Ragioneria generale dello Stato e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si specifica inoltre che i sistemi informativi devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

 

Il QSN 2007-2013 (vedi pag. 275 del QSN[35]) specifica che la “Commissione europea ha realizzato il nuovo sistema informativo per la gestione dei fondi per il periodo di programmazione 2007-2013. Il sistema, denominato SFC2007, sarà l’unico mezzo per lo scambio di informazioni con la Commissione relativamente al Quadro Strategico Nazionale, ai Programmi Operativi, ai dati di monitoraggio, alle certificazioni di spesa e alle domande di pagamento. Il coordinamento dei flussi informativi verso il sistema SFC2007 è attribuito all’Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione Europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, operante nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze”.

 

Il comma 6, infine, dispone le norme in caso di inerzia e inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi oggetto del decreto in oggetto, anche nell’ipotesi del mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea. Il Governo, in tali casi, esercita il potere sostitutivo previsto dalle norme della Costituzione (art. 120, comma 2)[36], secondo le modalità procedurali individuate allo scopo dall’articolo 8, della legge n. 131 del 2003, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del paese[37] e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 sulla nomina di commissari straordinari e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici.

A tal fine è prevista la possibilità di nomina, senza nuovi o maggiori oneri, di un commissario straordinario che cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.


 

Articolo 7
(Relazione annuale)

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza unificata.

 

 

L’articolo 7 specifica che la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Nuova legge di contabilità), fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, anche alla Conferenza unificata.

 

La richiamata disposizione stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF (Documento di economia e finanza), un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

 

Si ricorda che già la precedente legge di contabilità (legge n. 468 del 1978) prevedeva una analoga disposizione all’articolo 15, quinto comma, che era stata introdotta dall'art. 51, comma 1-quater, D.L. n. 269 del 2003, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 326 del 2003[38].


 

Articolo 8
(Disposizioni transitorie e finali)

 


1. In sede di prima attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all’articolo 1. Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

2. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato.

3. Fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Ministro delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto.


 

 

L’articolo 8 reca una disposizione transitoria, disponendo che, in sede di prima attuazione degli interventi speciali disciplinati dal presente provvedimento ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 42, siano mantenute ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle indicate al precedente articolo 1.

 

Per quanto concerne le tipologie di interventi citate nelle norme in esame, si rammenta quanto segue:

-       Territori confinanti con RSS: l’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 81/2007 (legge 127/2007) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale. Per il 2011, nel bilancio della Presidenza del Consiglio (cap. 446) lo stanziamento risulta pari a 17,6 milioni di euro.    Inoltre le province autonome di Trento e di Bolzano destinano annualmente 40 milioni di euro in favore dei comuni della Lombardia e del Veneto con esse confinanti (legge n. 191/2009, articolo 2, commi 106-125). Le modalità di riparto dei fondi sono state disciplinate con il DPCM 14 gennaio 2011 (G.U. n. 66 del 22 marzo 2011).

-        Fondo per la montagna: previsto dall’articolo 2 della legge n. 97/1994, attualmente gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali (cap. 445). La dotazione del Fondo per la montagna per il 2010 è pari a circa 44 milioni di euro, mentre nel bilancio per il 2011 non sono presenti risorse.

-        Isole minori: la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), all’articolo 2, comma 41, aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione a decorrere dal 2008 pari a 20 milioni. Tale finanziamento è stato è stato successivamente azzerato a decorrere dal 2010 dal D.L. n. 93/2008 (legge n. 126/2008). Con il DPCM 1° ottobre 2010 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2011) sono stati dettati i criteri per l’erogazione delle risorse relative agli anni 2008 e 2009.

 

Con riguardo alle finalità indicate dal quinto comma dell’articolo 119 Cost., si tratta delle seguenti:

§      promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;

§      rimuovere gli squilibri economici e sociali;

§      favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona;

§      provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni di comuni, province, città metropolitane e regioni.

 

Le finalità indicate all’articolo 1 del decreto legislativo in oggetto sono:

§      promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;

§      rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese;

§      favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

 

Il secondo periodo del comma in oggetto prevede la possibilità, con riferimento ai predetti contributi e interventi, che siano introdotte ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009, mediante uno o più decreti legislativi integrativi adottati secondo la procedura prevista dalla medesima legge.

 

Il comma 2 dell’articolo 8 reca una disposizione interpretativa, disponendo che in attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (manovra 2010) le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferite al Ministro delegato.

Il comma in esame non reca specifiche indicazioni o precisazioni che consentano di individuare quali siano le attribuzioni in questione, né queste appaiono desumibili dal rinvio al D.L. n. 78 del 2010.

 

Infine il comma 3 prevede che il Ministro delegato riferisca alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto alla conclusione della fase transitoria prevista agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ivi indicata in un periodo di cinque anni.


Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica italiana
(Art. 119)

 

 

Articolo 119

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (169).

 

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(169) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.


L. 5 maggio 2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(Artt. 16, 22)

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Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

 

 

Capo V

INTERVENTI SPECIALI

 

Art. 16. (Interventi di cui al quinto comma dell’ articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’ articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell’Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L’entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

 

(omissis)

 

Art. 22. (Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’ articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (35) .

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(35) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 e il D.M. 26 novembre 2010.


D.M. 26 novembre 2010
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale,
ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2011, n. 75.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

d'intesa con

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E PER LA COESIONE TERRITORIALE

IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Visto l'art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare riferimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ivi prevista in ordine all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

Visto l'art. 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonché alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Tenuto conto che gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Tenuto conto che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale è necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese;

Tenuto conto della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;

Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali;

Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011-2013 di cui all'art. 10, comma 9, della legge n. 196/2009, identifica interventi che si candidano a soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo;

Considerato che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese;

 

Decreta:

 

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

 

Art. 2 Ricognizione infrastrutturale

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 42/2009 è effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario.

2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art. 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

 

 

Art. 3 Determinazione del fabbisogno infrastrutturale

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture così come individuato dall'art. 2, comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di servizi.

2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorità a quelli per i quali più elevato è l'impatto atteso sui livelli di servizio.

 

 

Art. 4 Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale

1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard, è effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine e di riduzione dei divari territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla mobilità della popolazione e sui parametri indicati dall'art. 22, comma 1, della legge n. 42/2009.

2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale è effettuato ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa che, sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'art. 5, comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero raccolte allo scopo, sia in grado di stabilire, date le caratteristiche del territorio e demografiche colte da opportuni indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per territorio, a colmare i deficit di servizio individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, è possibile avvalersi di dati in possesso delle Autorità portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a., di Sogesid s.p.a. e di altre aziende pubbliche che gestiscono infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della ricognizione confluiscono nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

Art. 5 Identificazione degli interventi

1. Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi di cui all'art. 1 necessaria all'avvio della fase di riduzione dei deficit infrastrutturali di cui all'art. 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009. La ricognizione di cui al presente comma è effettuata utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale nonché con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del fabbisogno ed alla capacità di detti territori di razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica.

 

 

Art. 6 Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi gli impegni assunti per la realizzazione di interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN.

2. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali.


Del. 11 gennaio 2011, n. 1/2011
Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2011, n. 80.

(2) Emanata dal C.I.P.E.

 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289(legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’ art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’ articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (3), che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’ articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l’ articolo 6-quater della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del FAS prevede, fra l’altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, relativamente alle risorse non impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di Programma Quadro alla data del 31 maggio 2008, demandando altresì allo stesso Comitato la definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse che si rendono così disponibili ed estendendo tale previsione, in via di principio, alle analoghe risorse assegnate a Regioni e Province autonome;

Visto il successivo articolo 6-quater, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale, delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto inoltre l’articolo 6-sexies della medesima legge n. 133/2008, che, nel prevedere la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all’ articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cd. «risorse liberate»), stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego di tali risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN);

Visto in particolare l’ articolo 18 della citata legge n. 2/2009, che prevede l’assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione;

Visto in particolare l’ articolo 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all’ articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l’attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto inoltre il successivo articolo 22, il quale prevede la ricognizione degli interventi infrastrutturali, al fine di promuovere il recupero del relativo deficit e conseguentemente la realizzazione degli obiettivi di cui all’ articolo 119 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l’ articolo 2, comma 90 della stessa legge, che prevede la possibilità, da parte delle Regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d’intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto in particolare l’ articolo 30, commi 8 e 9, della predetta legge n. 196/2009 che, fra l’altro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche e stabilisce i principi e criteri direttivi per l’emanazione dei decreti stessi;

Visto l’ articolo 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l’altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la missione di spesa sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS;

Considerato che la suddetta riduzione lineare a carico del FAS è stata quantificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, con propria specifica nota n. 97018 del 17 novembre 2010, in complessivi 4.990.717.442 euro, di cui 897.079.644 euro per l’anno 2011, 459.723.950 euro per l’anno 2012, 1.100.000.000 euro per l’anno 2013 e 2.533.913.848 euro per le annualità successive al 2013;

Visto inoltre l’ articolo 7, commi 26 e 27, della predetta legge n. 122/2010, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro Strategico nazionale 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166(G.U. n. 123/2008) relativa all’attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all’adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l’altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U. n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l’adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Considerato che, nella seduta del 26 novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione dell’ articolo 16 della richiamata legge-delega n. 42/2009, relativo alle risorse aggiuntive destinate ad interventi speciali finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, schema sul quale è in corso di acquisizione la prescritta intesa da parte della Conferenza unificata;

Vista la nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 3278 del 26 novembre 2010, con la quale viene sottoposta all’approvazione del Comitato, in attuazione della richiamata delibera n. 79/2010, la proposta concernente l’individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità di riprogrammazione delle risorse nazionali e comunitarie disponibili con riferimento ai periodi 2000-2006 e 2007-2013, anche ai fini dell’accelerazione degli interventi e della concentrazione su priorità di rilevanza strategica;

Condivisa l’esigenza, anche in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies della legge n. 133/2008, di concentrare su interventi di rilevanza strategica nazionale le risorse del FAS relative ai sopracitati cicli di programmazione e quelle dei programmi comunitari;

Considerato che, al fine di garantire il consolidamento della ripresa economica, occorre perseguire l’ottimizzazione degli investimenti pubblici attraverso la loro concentrazione su progetti di rilevanza strategica, sia di carattere infrastrutturale che immateriale, di livello nazionale, interregionale e regionale;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 26 novembre 2010, ha approvato la richiamata proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale del 26 novembre 2010, subordinando l’efficacia della relativa delibera all’acquisizione della prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;

Vista la nota della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, n. 6253 del 31 dicembre 2010, con la quale viene trasmesso l’atto approvato nella seduta del 16 dicembre 2010 che ha sancito, ai sensi dell’ articolo 6-quater sopra richiamato, l’intesa relativamente ai punti da 1 a 8 del testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010 ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente ai punti 9 e 10 del medesimo testo;

Ritenuto di dover procedere all’adozione della presente delibera che, alla luce del documento finale oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepisce alcune modifiche al testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010;

Considerato che Stato e Regioni intendono affidarsi al rispetto del principio di leale collaborazione e di reciproca assunzione dei rispettivi impegni e della relativa tempistica;

 

Delibera

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(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legge 8 maggio 2006, n. 181».

 

[Testo della deliberazione]

 

1) Contenuti

La presente delibera definisce obiettivi, criteri e modalità per la programmazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, e stabilisce indirizzi e orientamenti per l’accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico. L’eventuale riprogrammazione avverrà secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dal Quadro Strategico Nazionale, per quanto applicabili, e con il rispetto del vincolo di territorialità delle risorse, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 7.

La programmazione tiene conto dell’insieme delle risorse ordinarie, nazionali e regionali, disponibili per investimenti pubblici e per lo sviluppo di ciascun territorio, ivi comprese quelle previste dai contratti di programma, parte investimenti, degli Enti nazionali, che dovranno assicurare il loro pieno coinvolgimento nelle modalità di attuazione e garantire l’aggiuntività rispetto alla spesa ordinaria, coerentemente con le disposizioni dei regolamenti comunitari.

I contenuti della presente delibera pongono le basi per l’attuazione degli articoli 16 e 22 della legge n. 42 del 2009, i cui decreti legislativi sono stati sottoposti all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010.

2) Obiettivi

Nell’ambito del quadro strategico vigente e dei relativi strumenti di programmazione, la delibera interviene sul rafforzamento delle regole di responsabilizzazione, sull’assunzione e sul rispetto degli impegni e sugli strumenti per assicurare i risultati, sulla concentrazione delle risorse, sulla qualità e sull’accelerazione degli interventi, prevedendo uno strumento di attuazione rafforzata di tipo contrattuale per quelli prioritari o di maggiore complessità attuativa.

3) Requisiti di individuazione degli interventi strategici

Le risorse saranno finalizzate a interventi coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale in grado di determinare un progresso significativo verso l’obiettivo rilevante per tale priorità.

In particolare saranno finanziati progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di cui alle seguenti categorie:

- interventi di rilievo nazionale;

- interventi di rilievo interregionale;

- interventi di rilevanza strategica regionale,

ovvero grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

I requisiti di ammissibilità degli interventi, in coerenza con i nuovi indirizzi comunitari per il prossimo ciclo di programmazione e con gli indirizzi di cui agli articoli 13, 16 e 22 della legge n. 42/2009, riguarderanno:

- identificazione dei fabbisogni a cui intendono rispondere e dei risultati attesi espressi in termini di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all’intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell’informazione;

- tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d’intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

- programmazione/previsione ex-ante del metodo per la successiva valutazione di impatto degli interventi.

Inoltre, gli investimenti infrastrutturali dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:

- previsione e/o inclusione dei progetti negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti da norme che regolano gli specifici settori;

- progettazione preliminare approvata (ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006, completa della documentazione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e ss.mm.ii ed approvata ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e, relativamente agli interventi di cui alla legge obiettivo, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006) e sostenibilità gestionale analiticamente dimostrata.

Allo scopo di migliorare la qualità della progettazione, accelerare l’affidamento delle opere e l’avvio dei lavori per i progetti strategici che rispondono ai suddetti requisiti, per un limitato numero di interventi e secondo modalità da concordare e prevedere nel contratto istituzionale di cui al successivo punto 5, nella fase di passaggio dalla progettazione preliminare alla progettazione definitiva/esecutiva fino alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l’affidamento dei lavori, potranno realizzarsi forme di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni e le società pubbliche interessate.

4) Modalità di selezione degli interventi strategici

Per il Sud, gli interventi verranno individuati prendendo a riferimento le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali contenute nel Piano Nazionale per il Sud.

La selezione degli interventi strategici di competenza delle amministrazioni centrali e regionali avviene attraverso un processo di concertazione istituzionale e tecnica promosso dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Gli esiti di tale concertazione costituiscono revisione e aggiornamento dei Programmi attuativi regionali (PAR).

In tale contesto, gli interventi strategici nazionali sono altresì inseriti in documenti programmatici sottoposti dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri competenti per ciascun settore, all’approvazione del CIPE ai fini del riparto delle risorse disponibili con carattere prioritario. In caso di mancato accordo con la Regione interessata, l’individuazione dei relativi interventi strategici nazionali avviene previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’ art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e comunque coerentemente con i contenuti del Piano Nazionale per il Sud.

L’aggiornamento degli strumenti settoriali di programmazione infrastrutturale terrà conto degli interventi strategici nazionali così individuati.

Nella selezione degli interventi si terrà conto degli esiti della ricognizione infrastrutturale di cui all’ art. 22 della legge n. 42/2009.

5) Attuazione rafforzata: il contratto istituzionale di sviluppo

Tutti gli interventi saranno attuati mediante gli strumenti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti (Accordi di programma quadro, attuazione diretta e regole di utilizzo delle risorse liberate).

Gli interventi prioritari e/o di maggiore complessità attuativa saranno oggetto di appositi atti negoziali, denominati «contratti istituzionali di sviluppo», volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, e condizionalità secondo quanto sarà disciplinato con il decreto legislativo di attuazione dell’ art. 16 della legge n. 42/2009.

In sede di prima applicazione, e in via sperimentale, il contratto potrà riguardare:

- le risorse FAS 2000-2006 oggetto di riprogrammazione già individuate in sede di ricognizione del loro stato di attuazione (punto 1.1, delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010), nella misura che sarà determinata all’esito delle attività di verifica di cui alla stessa delibera n. 79/2010;

- interventi in corso che a seguito delle verifiche UVER rivelino criticità in fase di attuazione.

Potrà riguardare altresì le risorse liberate, nella misura in cui saranno quantificate sulla base degli ulteriori rimborsi generati in seguito alla rendicontazione dei Programmi comunitari 2007-2013, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 6-sexies del decreto-legge n. 112/2008 e le pertinenti disposizioni comunitarie.

Il contratto istituzionale viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici.

Il contratto, atto idoneo a produrre effetti giuridici, definisce l’accordo delle parti e prevede l’individuazione puntuale e specifica degli interventi da realizzare, i fabbisogni a cui intende rispondere, gli elementi che ne assicurano la sostenibilità finanziaria, economica e gestionale; gli obiettivi di realizzazione (efficienza) e di produzione di effetti di sviluppo (efficacia), in termini dei menzionati indicatori di risultato; la definizione del cronoprogramma degli impegni e delle responsabilità dei contraenti e delle fasi di realizzazione; le eventuali condizionalità, comprese modifiche istituzionali alla cui realizzazione è subordinato il trasferimento dei fondi; l’eventuale sistema degli incentivi e delle penalità collegati al rispetto/inadempimento delle clausole; le modalità di monitoraggio e di valutazione degli impatti necessarie a garantire trasparenza e tempestività per le decisioni e la verifica degli effetti.

6) Valutazione, monitoraggio e verifica dell’avanzamento e dell’efficacia della programmazione 2007/2013

I processi di riprogrammazione e di selezione e attuazione dei progetti strategici sono accompagnati con attività di verifica e di valutazione.

E’ assicurato il completo e regolare monitoraggio periodico degli interventi mediante procedure e sistemi informatici previsti a legislazione vigente anche in coerenza con l’ articolo 30 della legge n. 196/2009; il mancato rispetto di questi requisiti è sanzionato con la sospensione dei trasferimenti delle risorse.

Nell’ambito dei controlli previsti nella delibera n. 166/2007, le attività di controllo effettuate dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica collegate ai casi di stallo o mancato completamento degli interventi o di non entrata in esercizio degli stessi potranno portare alla formulazione di proposte per il superamento delle criticità rilevate ovvero di revoca dei finanziamenti.

Le amministrazioni titolari di risorse FAS devono assicurare un documentato sistema di controlli, che garantisca la correttezza e la regolarità della spesa presentata alla certificazione. L'importo delle spese certificate e riscontrate irregolari a seguito dei controlli previsti dalla delibera CIPE n. 166/2007 sarà decurtato dalle assegnazioni disposte a favore del Programma.

7) Indirizzi per l’accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013

Premesso che:

- le modifiche alla cosiddetta regola del disimpegno automatico (introdotte dal Regolamento CE 539/2010 che ha emendato il Regolamento CE 1083/2006) hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d’anno nel 2011 e in ognuno degli anni successivi;

- è fortissimo il ritardo, salvo poche Amministrazioni di eccellenza, nell’utilizzo dei fondi comunitari, con gravi rischi di disimpegno;

- si è fortemente modificato il contesto economico e sociale rispetto a quello nel quale era stata costruita la programmazione dei fondi per il periodo 2007-2013;

- il cambiamento di priorità strategiche che ne deriva è riflesso per il Sud nel Piano Nazionale per il Sud;

la riprogrammazione delle risorse deve estendersi ai fondi comunitari.

La riprogrammazione verrà avviata, secondo la prassi comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal QSN, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale d’intesa con il Ministro dell’economia e finanze e in concertazione con la Commissione Europea.

Valgono quale riferimento per le aree del Sud le priorità fissate dal Piano Nazionale per il Sud.

Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

I Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a favore di altri Programmi nell’ambito dello stesso Obiettivo Comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo Strutturale.

Faranno fede per quanto riguarda gli impegni i dati pubblicati dal Ministero dell’economia e delle finanze - RGS - IGRUE al 31 maggio 2011 e al 31 gennaio 2012, le riduzioni degli stanziamenti dei programmi oggetti di rimodulazione si attueranno sugli importi relativi all’annualità 2013 dei piani finanziari in vigore al 31 dicembre 2010.

Eventuali altre misure di accelerazione saranno definite secondo le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale.

Relativamente all’obbligo, previsto nel Quadro Strategico Nazionale di alimentare su base bimestrale il sistema nazionale di monitoraggio, l’erogazione della quota nazionale di cofinanziamento a carico del bilancio dello Stato è subordinata alla corretta e puntuale alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, coerente con le spese certificate alla Commissione europea.

I grandi progetti non confermati entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera sono considerati non realizzabili nel presente ciclo di programmazione e saranno quindi oggetto di riprogrammazione.

L’attuazione dei Grandi progetti potrà essere disciplinata nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo.

I processi di riprogrammazione delle risorse comunitarie dovranno essere sostenuti da valutazioni operative, in coerenza con i regolamenti comunitari, su metodologia individuata dall’Unità di valutazione degli investimenti pubblici e condivisa con i Nuclei di valutazione e con tutte le amministrazioni titolari di Programma.

8) Nuovi progetti strategici

In riferimento all’aggiornamento degli interventi strategici (di cui al punto 4) e a seguito delle attività di valutazione finalizzate alla riprogrammazione delle risorse (di cui al punto 6), anche in coerenza con l’ articolo 30, commi 8 e 9 della legge n. 196/2009, potrà essere prevista l’attivazione (con modalità da definire) di un fondo per finanziamento di studi di fattibilità sino alla progettazione preliminare, con particolare riferimento ai progetti di rilievo interregionale.

9) Riduzione delle assegnazioni FAS 2000-2006 e 2007-2013

Per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale», come disposta dall’ art. 2 del decreto-legge n. 78/2010, allegato 1, per un valore pari a 4.990,717 milioni di euro, le assegnazioni FAS di cui alle delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 sono ridotte come da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Per le regioni interessate ai piani di rientro che intendono utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS come disposto dall’ art. 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni corrisponda ad un ammontare pari a quello indicato nell’allegata tabella, concorrono alla riduzione anche le risorse FAS oggetto della ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010 di questo Comitato.

Per quanto riguarda la riduzione imputata sulla programmazione FAS 2000-2006, si specifica che tale riduzione è prioritariamente imputata alla programmazione nazionale.

Laddove non emergessero sufficienti disponibilità in esito alla definitiva ricognizione, si utilizzeranno le ulteriori risorse FAS derivanti dalla ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010.

10) Programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013

Il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze esprimono l’assenso sulla revisione del quadro finanziario dei programmi regionali FAS, già oggetto di presa d'atto da parte del CIPE, conseguentemente alla riduzione delle assegnazioni di cui al punto 9. Fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009 sulla impegnabilità della percentuale di riduzione delle risorse come previsto nell’Accordo del 12 febbraio 2009, le Regioni possono coprire la differenza tra la dotazione finanziaria originaria del programma e le risorse statali disponibili, ovvero adeguare il programma al nuovo quadro finanziario, indicando i relativi criteri.

Sulla base della revisione così comunicata, da compiersi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di assunzione della presente delibera, sarà adottato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il provvedimento di messa a disposizione delle risorse (delibera CIPE n. 166/2007, punto 3.1.3). Nel caso in cui le Regioni comunichino di avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso di lasciare inalterato il valore del programma provvedendo alla copertura della differenza con risorse diverse dal FAS, il suddetto Dipartimento provvederà direttamente alla adozione del provvedimento di messa a disposizione delle risorse ai sensi del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007.

Tale revisione nel medesimo termine è condotta sui programmi regionali FAS che non siano stati oggetto di presa d’atto da parte del CIPE, cui saranno sottoposti entro 15 giorni dalla conclusa revisione.

Resta fermo per le Regioni del Mezzogiorno, tenuto conto delle linee guida per la realizzazione del Piano nazionale per il Sud, che i programmi FAS sono sottoposti, entro 30 giorni, a revisione per essere resi coerenti con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali del Piano e per individuare gli interventi strategici. Gli stessi Programmi sono sottoposti al CIPE entro 15 giorni dalla conclusa revisione.


Allegato

Copertura delle riduzioni del FAS disposte dalla legge n. 122/2010

 

Allegato

Copertura delle riduzioni del FAS disposte dalla legge n. 122/2010

 

REGIONI

Area

Regioni

Valore PAR (delibera CIPE n. 1/2009)

Taglio valore assoluto

Nuovo valore PAR

Mezzogiorno

Abruzzo

811,128

81,113

730,015

 

Molise

452,316

45,232

407,084

 

Campania

3.896,401

389,640

3.506,761

 

Puglia

3.105,064

310,506

2.794,558

 

Basilicata

854,412

85,441

768,971

 

Calabria

1.773,267

177,327

1.595,940

 

Sicilia

4.093,784

409,378

3.684,406

 

Sardegna

2.162,486

216,249

1.946,237

Totale

 

17.148,858

1.714,886

15.433,972

Centro Nord

Piemonte

833,358

83,336

750,022

 

Valle d'Aosta

38,967

3,897

35,070

 

Lombardia

793,353

79,335

714,018

 

Bolzano

80,531

8,053

72,478

 

Trento

54,034

5,403

48,631

 

Veneto

570,466

57,047

513,419

 

Friuli-Venezia Giulia

178,207

17,821

160,386

 

Liguria

320,563

32,056

288,507

 

Emilia-Romagna

268,088

26,809

241,279

 

Toscana

709,705

70,971

638,735

 

Umbria

237,435

23,744

213,692

 

Marche

225,486

22,549

202,937

 

Lazio

885,313

88,531

796,782

Totale

 

5.195,506

519,551

4.675,955

TOTALE

 

22.344,364

2.234,436

20.109,928

PAIN ATTRATTORI CULTURALI

 

898,095

89,810

808,286

PAIN ENERGIE RINNOVABILI

 

772,541

77,254

695,287

OBIETTIVI DI SERVIZIO

 

3.012,000

602,400

2.409,600

TOTALE REGIONI

 

27.027,000

3.003,900

24.023,100


AMMINISTRAZIONI CENTRALI

FAS 2000-2006

Valore voce programmazione

Taglio

Valore residuo

Ricognizione 6-quater, L. n. 133/2008

Prioritariamente quota nazionale

1.306,000

1.200,000

106,000

FAS 2007-2013

 

 

 

Fondo Strategico per il Paese

Programma Banda Larga (*)

800,000

400,000

400,000

 

Zone Franche Urbane

150,000

150,000

0,000

Fondo Strategico per il Paese

Residuo ancora da assegnare

250,658

50,000

200,658

Fondo Infrastrutture

Residuo ancora da assegnare

763,865

186,817

577,048

TOTALE AA.CC

3.270,523

1.986,817

1.283,706

(*) Programma Banda Larga da sottoporre all’approvazione del CIPE ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, della legge n. 69/2009.

 



Testo a fronte tra
lo schema di decreto legislativo (Atto n. 328) e
il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143

 


 

Schema (Atto 328)

D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88

 

 

Art. 1
(Oggetto)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese.

1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l’individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell’ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all’articolo 5.

 

2. Gli interventi individuati ai sensi delpresente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.

 

 

Art. 2
(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

Art. 2
(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l’impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l’equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l’individuazione delle priorità e per l’attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall’Unione europea, nell’ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell’85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio deIl'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell’addizionalità previsto per i fondi strutturali dell’Unione europea;

d) programmazione e attuazione degli interventi finalizzati ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzati ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

 

 

Art. 3
(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

Art. 3
(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità dicui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

2. Per le finalità dicui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. AI fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l’integrale utilizzo delle relative risorse dell’Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.

 

 

Art. 4
(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Art. 4
(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito "Fondo". Il Fondo è finalizzalo a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito “Fondo”. Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell’Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.

 

 

Art 5
(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Art 5
(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

 

1. Il Documento di economia e finanza determina all’inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 4 tenendo conto anche dell’andamento del PIL. L’ammontare delle risorse così definito può essere rideterminato negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, e valuta l’impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

1. La legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibil-mente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all’esercizio finanziario che precede l’avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell’intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all’andamento stimato della spesa.

2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 6, può aggiornare l’articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ClPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. nonché con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

4. Entro il mese di ottobre dell’anno che precede l’avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

    1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

    1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

    2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell' informazione;

    2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell' informazione;

    3) alla previsione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

    3) all’individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

    4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

    4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

 

    5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell’intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all’attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all’affidamento ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l’apporto di capitali privati.

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l’apporto di capitali privati.

 

f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l’utilizzo delle risorse per le rispettive finalità.

4. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 

Art. 6
(Contratto istituzionale di sviluppo)

Art. 6
(Contratto istituzionale di sviluppo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un “contratto istituzionale di sviluppo” che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma e le responsabilità dei contraenti, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all’intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006n. 163 in quanto applicabili. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

3. La progettazione, l’approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009 n.196.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall’articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

5. L’attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, diseguito "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013previsto, a legislazione vigente. presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri.

5. L’attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito “Dipartimento”, che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell’ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell’intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l’accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi di cui al presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario anche in conformità con la disciplina comunitaria al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

 

 

 

Art. 7
(Relazione annuale)

 

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza unificata.

 

 

Art. 7
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi integrativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

1. In sede di prima attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all’articolo 1. Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

 

2. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato.

 

3. Fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Ministro delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto.

 



[1]     Si sottolinea che la legge delega n. 42/2009, per converso, non prevede il vincolo di destinazione in tema di assegnazione delle quote del fondo perequativo (articolo 9), nonché in tema di gettito delle compartecipazioni spettanti agli enti locali (articolo 11).

[2]     Per una disamina delle questioni relative alla perequazione infrastrutturale, vedi scheda di lettura relativa all’articolo 4.

[3]     L’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 81/2007 (legge 127/2007), come novellato dall’articolo 2, comma 45, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale. Per il 2011, nel bilancio della Presidenza del Consiglio (cap. 446) lo stanziamento risulta pari a 17,6 milioni di euro.

      Si ricorda, inoltre, che la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, articolo 2, commi 106-125), ha previsto, nell’ambito della revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province, a partire dall’esercizio 2010 (comma 117). Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro. In merito alle modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano è stato emanato il DPCM 14 gennaio 2011 (G.U. n. 66 del 22 marzo 2011).

[4]     Uno strumento finanziario di intervento per lo sviluppo delle aree montane è riconducibile al Fondo nazionale per la montagna, previsto dall’articolo 2 della legge n. 97/1994, attualmente gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali (cap. 445). La dotazione del Fondo per la montagna per il 2010 è pari a circa 44 milioni di euro, mentre nel bilancio per il 2011 non sono presenti risorse.

[5]     Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), all’articolo 2, comma 41, aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione a decorrere dal 2008 pari a 20 milioni. Tale finanziamento è stato è stato successivamente azzerato a decorrere dal 2010 dal D.L. n. 93/2008 (legge n. 126/2008). Con il DPCM 1° ottobre 2010 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2011) sono stati dettati i criteri per l’erogazione delle risorse relative agli anni 2008 e 2009.

[6]     Con riferimento all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, si segnala che, a partire dall’anno 2005, è stata prevista l’assegnazione di appositi contributi, a carico del bilancio dello Stato, per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio (da ultimo, si ricorda l’articolo 13, comma 3-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha finanziato il relativo “Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali” di 60 milioni di euro per il 2009 e di 30 milioni per ciascun anno del biennio 2010-2011). Il riparto delle risorse tra gli enti locali (iscritte nel capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell’economia) è stato annualmente effettuato con decreti del Ministro dell’economia e finanze, in coerenza con appositi atto di indirizzo parlamentare.

[7]     Cfr. Camera deputati, Doc. CCXXXVI n. 1, pp. 55 e 56.

[8]     Per una analisi della delibera n. 79/2010, vedi scheda di lettura relativa all’articolo 6.

[9]     In occasione di tale documento è stato avviato nel mese di novembre 2010 un periodo di consultazioni pubbliche per la formulazione di proposte legislative, da presentare entro il primo semestre 2011, finalizzate ad allineare più strettamente la politica di coesione alla strategia Europa 2020 mediante un quadro strategico comune, un contratto di partnership sullo sviluppo tra Stati membri e Commissione derivante dalle strategie presentate nei programmi nazionali di riforma, nonché mediante i programmi operativi quale principale strumento di gestione per tradurre i documenti strategici in priorità di investimento corredate da obiettivi misurabili.

[10]    Compongono il partenariato le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, incluse quelle del credito; le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, di rappresentanza del volontariato e del no-profit (terzo settore), ambientaliste e di promozione delle pari opportunità. In attuazione degli artt. 11 e 64 del Regolamento 1083/2006 sulle procedure di spesa dei fondi comunitari si prevede infatti che partecipi ai lavori dei Comitati di Sorveglianza dei programmi cofinanziati una idonea rappresentanza del partenariato socio-economico. Analogamente tale partecipazione è assicurata nelle sedi di sorveglianza della politica regionale nazionale.

[11]    La citata delibera CIPE n. 166/2007 prevede inoltre che sia svolta una sessione annuale sulla politica di coesione per il confronto sull’impostazione strategica della politica regionale unitaria, sui risultati conseguiti sul territorio, sull’avanzamento finanziario dei programmi e sull’integrazione delle fonti finanziarie. Ogni amministrazione interessata è chiamata a dotarsi di una segreteria tecnico-organizzativa per assicurare, nell’ambito del proprio sito istituzionale, una sezione dedicata al partenariato. Nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, nonché Basilicata in phasing-out), infine, le parti economiche e sociali possono beneficiare di specifici progetti regionali di assistenza tecnica.

[12]    In termini percentuali, l’allocazione programmatica delle risorse stabilita dalla politica di coesione regionale nel ciclo di programmazione 2007-2013 è diretta prioritariamente alle reti e alla mobilità (17%) e la competitività dei sistemi produttivi (16%), all’energia sostenibile ed ambiente (15,8%) per l’uso più efficiente delle risorse ambientali, dalla ricerca ed innovazione (14%) e dalle risorse umane (9%). Le restanti priorità riguardano la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, l’inclusione sociale e servizi per la qualità della vita, la competitività e attrattività delle città, la governance e i mercati concorrenziali e infine l’apertura internazionale.

[13]    Il QSN 2007-2013 prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale, che transita dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

[14]    Tali obiettivi riguardano: miglioramento delle competenze in ambito scolastico; incremento dei servizi per l’infanzia e cura degli anziani; tutela della qualità dell’ambiente in relazione al ciclo integrato dei rifiuti urbani e in relazione al servizio idrico integrato.

[15]    Per il quale si rinvia a quanto illustrato nell’articolo 4 del provvedimento in esame.

[16]    Con il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, è stato dettato il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Fondo. Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi (comunitari e nazionali) per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, si ricorda che il Fondo di rotazione si avvale, per il suo funzionamento, di due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato, nei quali vengono versate, rispettivamente, le somme erogate dalle Istituzioni della Comunità europea a favore dell'Italia, e le somme annualmente determinate con la legge di bilancio (articolo 5 della legge n. 183/1987).

      In caso di mancata attuazione del progetto, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato (art. 6, comma 3, della legge n. 183/1987).

[17]    Con riferimento agli ultimi anni, si segnala che:

-        la legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per l’esercizio 2011, pari a 5.271 milioni di euro;

-        la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012;

-        la legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ha disposto nella nuova Tavella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni nel 2013.

[18]    Si ricorda che l‘IGRUE, ai sensi della delibera CIPE n. 36 del 2007, rappresenta in particolare un organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di audit designate per ciascun programma operativo. Essa svolge un’azione di orientamento e di impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l’emanazione di linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.

[19]    Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l’articolo 6-quater del D.L. n. 112/2008 stabilisce che, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord. Le risorse oggetto della revoca che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

[20]    Si trattava, inizialmente, delle risorse relative all’intervento straordinario nel Mezzogiorno, all’intervento ordinario nelle aree depresse, al Fondo per l’imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni. Successive diverse disposizioni legislative hanno previsto la destinazione delle risorse FAS anche ad altri settori, quali, ad esempio, l’attrazione di investimenti, la filiera agroalimentare, ecc.

      Si ricorda che precedentemente, a seguito della soppressione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, l’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 96 del 1993 aveva istituito il Fondo per le aree depresse, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per le aree sottoutilizzate.

[21]    Si ricorda che a partire dal DPEF 2009-2013 il Fondo infrastrutture è stato utilizzato prioritariamente per finanziare i progetti inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla cd. legge obiettivo (L. 443 del 2001) e il cui stato di avanzamento è contenuto in un allegato alla Decisione di finanza pubblica (che ha sostituito il DPEF a partire dal 2010), cd. Allegato infrastrutture.

[22]    La legge finanziaria dell’anno successivo (legge n. 244/2007) ha confermato l’importo complessivo delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), stanziato dalla legge finanziaria 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013, rimodulando, tuttavia, tale importo tra le varie annualità 2008-2015. In particolare, gli importi annuali sono stati fissati in 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni per il 2011, 11.000 milioni per il 2012, 11.000 milioni per il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015.

[23]    Il successivo comma 864 specificava che il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

[24]    Si segnala che nella delibera CIPE n. 166 il riparto è stato effettuato per un importo leggermente inferiore rispetto a quello indicato dalla legge finanziaria 2007, per 63.273 milioni di euro, al netto rispetto all’importo complessivo sopraindicato, di 1.106 milioni di euro già assegnato dal CIPE con precedente delibera n. 50 del 2007.

[25]    L’articolo 6-quater del D.L. n. 112/2008 ha disposto il recupero delle risorse relative al periodo di programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE in favore di amministrazioni centrali e regionali che alla data del 31 maggio 2008 non risultavano ancora impegnate, disponendo la revoca di tali assegnazioni ed imponendo ai soggetti assegnatari il versamento delle somme revocate all’entrata nel bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione al FAS.

[26]    Per una analisi dettagliata dell’utilizzo delle risorse, vedi, Dossier Camera dei deputati “Il riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate - Ciclo di programmazione 2007-2013”, serie Documentazione e ricerche, n. 169 del 5 novembre 2010.

[27]    Rispetto al bilancio a legislazione vigente la legge di stabilità per il 2011 ha effettuato in Tabella E una rimodulazione delle risorse FAS, anticipando complessivi 8 miliardi di euro del 2014 al 2011 (+1 miliardo), al 2012 (+3 miliardi) e al 2013 (+4 miliardi).

[28]    Pubblicato nella G.U. 1° aprile 2011, n. 75.

[29]    La tabella E delle legge di stabilità 2011 ha disposto una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate attraverso un incremento delle relative risorse di 1 miliardo nel 2011, di 3 miliardi nel 2012, di 4 miliardi nel 2013, con una riduzione compensativa delle risorse di 8 miliardi relativamente agli anni 2014 e successivi.

[30]    In particolare si dispone che le riprogrammazioni relative ai Programmi attuativi FAS sono approvate dal Comitato di sorveglianza o dall’organismo assimilato e trasmesse al MISE-DPS. La riprogrammazione dei Programmi attuativi FAS che comporti una modifica del riparto delle risorse viene portata a conoscenza del MISE-DPS, e, per quanto di competenza, del CIPE, prima dell’approvazione della riprogrammazione stessa, per l’esame della sua rilevanza in termini di impatto sull’attuazione della strategia del QSN e, nel caso dei Programmi attuativi FAS nazionali, per l’eventuale approvazione. Entro il primo semestre del 2011 e secondo le modalità previste in una successiva delibera del CIPE:

-        il CIPE procede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad una verifica di metà periodo sullo stato di attuazione della programmazione complessiva;

-        le Amministrazioni procedono all’eventuale aggiornamento dell’impostazione e dell’attuazione della strategia del QSN;

-        il CIPE procede, anche sulla base delle proposte di aggiornamento della strategia e degli esiti della verifica del rispetto della congrua destinazione delle risorse del FAS al potenziamento delle infrastrutture del Mezzogiorno, all’allocazione delle quote accantonate a titolo di riserva di programmazione.

[31]    Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (Ob. 1).

[32]    Nell’ordinamento era già presente un analogo strumento operativo: si tratta della “intesa istituzionale di programma”, costituita dall'accordo con il quale l’amministrazione centrale e le amministrazioni regionali (o province autonome) con cui tali soggetti si impegnano a collaborare, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti. L’intese, istituita con legge n. 662/1996, rappresenta uno strumento di programmazione degli investimenti pubblici che, attraverso una stretta collaborazione tra Governo centrale e regioni (o province autonome), mira a coordinare le molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati. In sostanza, l’intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma. L’intesa istituzionale di programma prevede, per ciascun settore d’intervento, la stipula di un Accordo di Programma Quadro, rimandando a quest’ultimo la definizione puntuale delle opere e dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti. L’istituto dell’accordo di programma quadro si configura, pertanto, come lo strumento di attuazione dell’intesa istituzionale di programma.

      Per accordo di programma quadro si intende l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dall’amministrazione centrale, regionale o delle province autonome, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.

[33]    I commi successivi prevedono che I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. (comma 2)

      I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. (comma 3).

      Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. (comma 4)

      Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (comma 5).

      I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (comma 7).

      La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (comma 8).

      La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge (comma 9).

      Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (comma 9-bis).

[34]    I nuclei di valutazione e verifica operano all'interno delle rispettive amministrazioni ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a)    l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b)    la gestione del Sistema di monitoraggio, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c)     l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

[35]    http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/QSN2007-2013_giu_07.pdf

[36]    L’articolo 120 Cost. - come sostituito dall'articolo 6 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - al comma 2, stabilisce che Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

[37]    L’articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al comma 1, dispone che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

[38]    Art. 15, quinto comma, legge n. 468/1978: Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.