Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (art. 2, co. 2, lettera f), art. 11, co. 1, lettera b), art. 13, co. 1, lettere c) e d), art. 21, co. 1, lettere c) ed e), 2, 3 e 4, e art. 22, co. 2, L. n. 42/2009) - Esito dei pareri al Governo
Serie: Atti del Governo    Numero: 216    Progressivo: 1
Data: 13/01/2011
Descrittori:
AREE METROPOLITANE   COMUNI
DL 2010 0216   FABBISOGNO DEL SETTORE PUBBLICO
FINANZA LOCALE   PROVINCE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

 

Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216

(art. 2, co. 2, lettera f), art. 11, co. 1, lettera b),
art. 13, co. 1, lettere c) e d), art. 21, co. 1, lettere c)
ed e), 2, 3 e 4,e art. 22, co. 2, legge n. 42/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 216/1

 

 

13 gennaio 2011

 


Servizio responsabileServizio Studi:

Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

 

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File: BI0303a.doc


INDICE

Schede di lettura

Norme di delega.................................................................................................. 3

Sintesi del provvedimento................................................................................... 6

Articolo 1 (Oggetto)............................................................................................. 9

Articolo 2 (Obiettivi di servizio).......................................................................... 13

Articolo 3 (Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)......... 17

Articolo 4 (Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard).......... 23

Articolo 5 (Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)............. 27

Articolo 6 (Pubblicazione dei fabbisogni standard)........................................... 35

Articolo 7 (Revisione a regime dei fabbisogni standard).................................. 39

Articolo 8 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)............................................ 41

Testo a fronte

Testo a fronte tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 240) e il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 294/2010).............................................. 43

Pareri delle Commissioni parlamentari

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale............... 57

Camera dei deputati - V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). 67

Senato della Repubblica - 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio)   77

Normativa di riferimento

L. 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (art. 2, co. 2, lett. f), art. 11, co. 1, lett. b), art. 13, co. 1, lett. c) e d),  art. 21, co. 1, lett. c) e d), 2-4, art. 22, co. 2)........................................................................... 87

 

 


Schede di lettura


Norme di delega

I principi e criteri direttivi della legge delega cui fa riferimento il preambolo dello schema di decreto sono i seguenti:

§      articolo 2, comma 2, lettera f), ai sensi del quale ai decreti legislativi è demandata la “determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica”, nonché la “definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione”;

§      articolo 11, comma 1, lettera b), in base al quale i decreti legislativi dovranno definire le modalità per cui il finanziamento delle spese relative a comuni, province e città metropolitane riconducibili alle funzioni fondamentali - ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale - e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avvenga “in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard”, da assicurare attraverso tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tali tributi - la cui “manovrabilità” dovrà essere stabilita “tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce – nonché dal fondo perequativo;

§      articolo 13, comma 1, lettera c), ai sensi del quale i decreti legislativi, con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, dovranno essere adottati assicurando che la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali come individuate dalla legislazione statale, avvenga in base a:

-       un “indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale”;

-       indicatori di fabbisogno di infrastrutture”, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale, tenendo conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

§      articolo 13, comma 1, lettera d), ai sensi del quale i decreti legislativi, sempre con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, dovranno definire modalità per cui la “spesa corrente standardizzata” è computata, ai fini di cui alla precedente lettera c), sulla base di una “quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti”. La medesima lettera d) precisa altresì che il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

§      articolo 21, comma 1, lettere c) ed e), ai sensi del quale in sede di prima applicazione, i decreti legislativi recano norme transitorie per gli enti locali volte:

-        a considerare, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, “l’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati”;

-       a definire regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1)      il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l’80% delle spese come fondamentali ed il 20% di esse come non fondamentali;

2)      per comuni e province le spese fondamentali (80%) sono finanziate dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; le spese non fondamentali (20%) sono finanziate dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3)      per la determinazione delle spese si dovrà prende a riferimento l’ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

§      articolo 21, commi 2, 3 e 4, che recano l’individuazione provvisoria delle funzioni di comuni e province da considerare in sede di prima applicazione della delega, in particolare ai fini della determinazione dell’entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale;

§      articolo 22, comma 2, ai sensi del quale nella fase transitoria, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, debbono essere individuati interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard; tali interventi, da effettuare nelle aree sottoutilizzate, sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto, ai sensi della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, Decisione di finanza pubblica).

 


Sintesi del provvedimento

Fabbisogno standard: funzione e contenuti

Nel decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

 

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

 

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono a tal fine il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il “fabbisogno standard”, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la “perequazione della capacità fiscale”, per il finanziamento delle altre funzioni.

 

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

 

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, il fabbisogno standard “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica”. Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni

Il computo delle occorrenze finanziarie derivante dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che vengono espressamente individuate nel provvedimento, sia per i comuni che per le province (funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, viabilità, istruzione pubblica ed altre). A tal fine andranno altresì stabiliti gli obiettivi di servizio connessi ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

§      l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

§      l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

§      l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

§      la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

 

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell’ Istituto per la finanza e per l’economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

 

Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (o, se nel frattempo istituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

 

E' inoltre previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente medesimo.

 

Viene infine stabilito un periodo transitorio, dall’anno 2011 all’anno 2013, per l’applicazione del criterio di finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le funzioni fondamentali, cui segue poi un successivo triennio per l’entrata a regime del nuovo sistema. In ciascuno degli anni predetti i fabbisogni individuati, relativi per ognuno degli anni medesimi ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conclusione dell'entrata a regime, quindi, decorso il triennio transitorio, al 2017.


Articolo 1
(Oggetto)

 


1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbi­sogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restan­do che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente


 

 

L’articolo 1 specifica le finalità del decreto legislativo in esame, diretto a disciplinare la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti locali, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

 

Il superamento graduale, per tutti i livelli di governo, del criterio della spesa storica costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il “fabbisogno standard”, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la “perequazione della capacità fiscale”, per il finanziamento delle altre funzioni.

 

Ai fini della individuazione dei fabbisogni standard, i principi e criteri direttivi della legge delega demandano ai decreti legislativi attuativi:

§      la “determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica” (art. 2, comma 2, lett. f) della legge n. 42/2009) espressamente considerato nella premessa del decreto legislativo n. 216/2010 in esame tra quelli cui si propone di dare attuazione;

§      il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell’attribuzione di risorse basate sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 2, comma 2, lett. m), punto 1), della legge n. 42/2009, peraltro non riportato nella premessa del decreto legislativo.

 

Con riferimento specifico alle regioni, il comma 6 del medesimo articolo 2 della legge delega prevede altresì l’adozione di un apposito decreto legislativo che disciplini la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni[1].

 

Il decreto legislativo in esame non provvede direttamente alla puntuale determinazione dei fabbisogni standard, come previsto dal criterio di delega di cui all’art. 2, comma 2, lett. f), ma detta norme volte a disciplinare il metodo (articolo 4) e le procedure (articolo 5) attraverso i quali i fabbisogni standard saranno oggetto di definizione da parte della Società per gli studi di settore (SOSE Spa), appositamente abilitata all’esercizio di tale funzione anche sulla base dell’Accordo siglato tra Ministero dell’economia, ANCI e UPI nel luglio 2010, le cui determinazioni saranno successivamente adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (articolo 6).

 

Il comma 2 afferma che i fabbisogni standard, come determinati in base alle modalità stabilite dal decreto legislativo in esame (cfr. i successivi articoli), costituiscono il parametro di riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e poi a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali ed ai livelli essenziali delle prestazioni[2].

Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.

La norma conferma inoltre quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale, ai fini del finanziamento integrale, nella fase transitoria, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi.

 

Le disposizioni del comma 2 risultano in linea con l’impianto generale della legge delega che, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, distingue tra le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. p) Cost. - per le quali si prevede l’integrale finanziamento in base al fabbisogno standard – e le altre funzioni, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali.

Per quanto concerne gli enti locali, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 42/2009, richiamato nella premessa del decreto legislativo, il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali con riferimento al fabbisogno standard è assicurato, in via prioritaria, dai tributi propri, dalle compartecipazioni e da addizionali al gettito di tributi erariali e regionali[3] nonché dall’intervento del fondo perequativo[4].

Per il finanziamento delle spese relative alle funzioni "non fondamentali", per le quali non è stabilito il finanziamento integrale, l’articolo 11, comma 1, lettera c) ne prevede il finanziamento con i tributi propri, con le compartecipazioni al gettito di tributi e con le risorse provenienti dal fondo perequativo, il cui intervento è riferito espressamente alla capacità fiscale per abitante.

A regime, l’ammontare della spesa per le funzioni fondamentali sarà stabilito attraverso il calcolo del fabbisogno standard, che rappresenta, secondo le indicazioni del Governo, il parametro idoneo a superare le distorsioni insite nel modello attuale, quello della spesa storica, e a garantire il rafforzamento dell’efficienza delle amministrazioni locali.

 

Il comma 3 dispone la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno[5], dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.


Articolo 2
(Obiettivi di servizio)

 


1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiet­tivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di conver­genza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordina­mento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 4, sulle funzioni fondamentali effettivamente eser­citate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione econo­mica.

3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempi­stica di cui ai commi 4 e 5.

4. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tem­pistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.


 

 

L’articolo 2, introdotto nel testo del decreto all’esito dell’esame svolto in sede parlamentare, individua un procedimento per realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Nonostante la rubrica riguardi solo gli obiettivi di servizio, tale articolo reca anche la scansione temporale della fase transitoria di superamento del criterio della spesa storica a vantaggio del criterio dei fabbisogni standard, prevista da disposizioni che riproducono, sostanzialmente, quelle contenute nell’art. 6 dello schema di decreto trasmesso alle Camere per il0 parere, non più contenuto nel testo in esame.

Il comma 1 impernia il suddetto procedimento di convergenza sulla predisposizione, da parte del Governo, di disposizioni di coordinamento dinamico della finanza pubblica nell’ambito del disegno di legge di stabilità o di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Tali disposizioni, da sottoporre a previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, devono essere coerenti con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati dalla decisione di finanza pubblica.

Tale previsione attua i criteri e principi direttivi di delega previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, richiamato dalle premesse del provvedimento in esame, in base al quale è demandata ai decreti legislativi adottati dal Governo non solo la «determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica», ma anche la «definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».

Il comma 2 prevede che, ai fini della predisposizione delle norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica, il Governo tenga conto: delle informazioni e dei dati raccolti con la metodologia stabilita dall’articolo 4, in merito alle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e ai servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale; nonché dell’incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

 

Il comma 3 dispone che gli obiettivi di servizio siano stabiliti in modo da garantire il rispetto della scansione temporale della fase transitoria prevista dai commi successivi dell’articolo in esame per il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard.

 

I commi 4 e 5 delineano i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard.

 

Sebbene non riceva esplicito richiamo all’interno delle disposizioni in esame, la fase transitoria trova il suo principio fondante, in primo luogo, nell’articolo 2, comma 2, lett. m), della legge n. 42 del 2009, il quale dispone che il superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica sia graduale, nonché, con riferimento specifico agli enti del comparto locale, nell’articolo 21, comma 1, lett. e), della medesima legge, il quale demanda al legislatore delegato la definizione di regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese.

Secondo le norme transitorie dettate dall’articolo 21, il superamento del criterio della spesa storica in favore del finanziamento dei fabbisogni standard dovrà realizzarsi in un periodo di cinque anni, a partire dal termine che verrà fissato dai decreti legislativi delegati.

Nel frattempo, e fino all’entrata in vigore delle norme di legge che provvederanno alla individuazione delle funzioni fondamentali, il finanziamento del fabbisogno degli enti locali verrà effettuato considerando l’80% delle spese come fondamentali e il restante 20% di esse come non fondamentali.

L’articolo 3 (cfr infra) del decreto reca, ai sensi dell’articolo 21 della legge delega n. 42 del 2009, un elenco, per i comuni e le province, delle funzioni da considerarsi, in via provvisoria, come fondamentali.

 

Il comma 4 indica l’anno 2012 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

 

L’approccio che il legislatore delegato sembra adottare nel definire la fase transitoria consiste nell’applicazione progressiva del criterio del fabbisogno standard, quale parametro di riferimento per il finanziamento degli enti locali, ad un numero sempre maggiore di funzioni fondamentali.

 

Le fasi e la tempistica in cui si struttura la fase transitoria prevedono che nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2012 con riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali per i Comuni e le Province, quali definite all’articolo 3, comma 1, con un processo di gradualità tale da garantire l’entrata a regime nel corso del triennio successivo.

 

Nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con un’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

 

Nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014 con riguardo a tutte le funzioni fondamentali, sempre con un processo di gradualità che, come nelle fasi precedenti, deve comunque assicurare l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

 

In sostanza, nel periodo di transizione, la norma sembra indicare una sorta di “convivenza” tra il criterio della spesa storica e quello del fabbisogno standardizzato per il finanziamento dei vari gruppi di funzioni fondamentali.

La progressiva sostituzione del criterio della spesa storica in favore del fabbisogno standard dovrebbe inoltre comportare, secondo i principi del federalismo fiscale, una graduale sostituzione dei trasferimenti statali con entrate proprie.

 

Si ricorda, infatti, che l’attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese degli enti locali determinerà la soppressione dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento degli enti locali. Dalla soppressione sono esclusi soltanto gli stanziamenti destinati agli interventi speciali ex art. 119, comma 5, Cost., alla costituzione dei fondi perequativi e quelli ancora in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 42/2009, nella fase transitoria i decreti legislativi attuativi della delega dovranno fornire adeguata garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate, derivanti dall’autonomia finanziaria e dai trasferimenti perequativi, sia, per il complesso dei comuni e delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti che vengono soppressi, in maniera tale da garantire che nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema il comparto riceva, nel complesso, lo stesso ammontare di risorse di cui dispone nella situazione attuale. A parità di trasferimenti soppressi, l’entità del fondo perequativo dipende pertanto dalla quota di risorse proprie assegnate a ciascun comparto.

Nel processo di determinazione del fabbisogno standard, cui sarà ancorato nel nuovo sistema, il finanziamento delle funzioni, la norma transitoria sottolinea l’esigenza di un riequilibrio delle risorse tra gli enti che in base alla normativa vigente risultano sottodotati, in termini di trasferimenti erariali, ovvero sovradotati.

Infine, è previsto che, nella fase di transizione, i fondi perequativi siano quantificati, per ciascun livello di governo, in misura pari alla differenza tra i trasferimenti statali soppressi e le maggiori entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, spettanti a comuni e province in sostituzione di tali trasferimenti.


Articolo 3
(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)

 


1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropo­litane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di ammi­nistrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta ecce­zione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni del settore sociale;

b) per le Province:

1) le funzioni generali di ammini­strazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.


 

 

L’articolo 3 individua le funzioni fondamentali individuate per i Comuni e le Province ai sensi dell’articolo 21 della legge di delega, che detta le norme transitorie in materia di finanziamento delle funzioni degli enti locali.

Si tratta di una disciplina provvisoria – come precisato dalla stessa disposizione in commento – in attesa dell’entrata in vigore della legge statale che individuerà in via stabile le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.

 

L’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione individua, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.

L’attuazione del dettato costituzionale è stata tentata una prima volta con la legge n. 131 del 2003[6] che recava la delega, mai esercitata, «per l’individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento» (art. 2).

Più di recente, nel corso dell’attuale legislatura, il Governo ha presentato un ampio disegno di legge volto a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il Governo per l’adozione di una “Carta delle autonomie locali”, dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia, che prevede anche l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali secondo il dettato costituzionale. Tale ddl è stato approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) ed è ora all’esame del Senato (A.S. 2259).

 

Peraltro, la definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali risulta rilevante ai fini del federalismo fiscale.

Infatti, l’art. 119, comma quarto, Cost. stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle regioni) – ossia tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo – devono consentire il finanziamento integrale delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. L’individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione dell’entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali.

L’importanza dell’individuazione delle funzioni territoriali è confermata dalla legge n. 42 del 2009, di attuazione dell’art. 119 Cost. Tale legge, nell’indicare i princìpi e i criteri direttivi della delega relativa al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane (art. 11, co. 1, lett. a)), prevede una classificazione delle spese degli enti locali ripartite in:

-        spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale;

-        spese relative alle altre funzioni;

-        spese finanziate con contributi speciali.

 

In particolare, la legge n. 42 prevede l’integrale finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, la cui individuazione è rinviata alla legislazione statale di attuazione dell’articolo 117, comma secondo, lett. p), mediante tributi propri, compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali e fondo perequativo, che andranno a sostituire integralmente i trasferimenti statali. La garanzia del finanziamento integrale delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse eventualmente implicate deve avvenire con modalità definite in base al “fabbisogno standard”, modalità che consente di superare il vigente criterio di finanziamento, basato sulla spesa storica (art. 11, co. 1, lett. b)).

La fase transitoria, riconducibile ad un periodo di cinque anni per consentire il superamento definitivo del criterio della spesa storica, è disciplinata dall’art. 21 della legge sul federalismo che contiene principi e criteri direttivi per l’attuazione con decreti legislativi da parte del governo. In particolare, l’art. 21, co. 1, lett. e), dispone che, fin tanto che non saranno in vigore le disposizioni concernenti le funzioni fondamentali, il finanziamento delle spese degli enti locali avviene sulla base di alcuni specifici criteri. In particolare:

-        il fabbisogno delle funzioni di comuni e province viene finanziato assumendo l’ipotesi che l’80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali (punto 1);

-        l’80 per cento delle spese di comuni e province (cioè quelle di cui al punto 1), afferenti alle funzioni fondamentali, viene finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il residuo 20 per cento delle spese di cui al punto 1, relative alle altre funzioni, è finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo (punto 2).

-        a tal fine, il punto 3 prevede che venga preso a riferimento l’ultimo bilancio degli enti locali certificato a rendiconto, disponibile alla data di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega.

 

L’articolo in commento considera, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni e delle province le funzioni già individuate in via provvisoria come tali dall’articolo 21, comma 3 e 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Ancora per il periodo transitorio e ai soli fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali, l’articolo 21, comma 2, prevede che nei decreti legislativi di attuazione siano provvisoriamente considerate, in sede di prima applicazione, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento sui modelli contabili degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194[7]. I successivi commi 3 e 4 recano, rispettivamente, per i comuni e per le province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2.

Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono:

a)       funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame[8];

b)       funzioni di polizia locale;

c)       funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d)       funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)       funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f)         funzioni del settore sociale[9].

Rispetto alle funzioni individuate dal D.P.R. n. 194/1996 non risultano dunque comprese le funzioni relative ai seguenti ambiti: giustizia; cultura e beni culturali; settore sportivo e ricreativo; turismo; sviluppo economico; servizi produttivi (oltre alle funzioni concernenti edilizia residenziale pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico integrato, espressamente escluse).

 

Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono:

a)       funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;

b)       funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c)       funzioni nel campo dei trasporti;

d)       funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e)       funzioni nel campo della tutela ambientale;

f)         funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Rispetto alle funzioni individuate dal citato D.P.R. n. 194/1996 non risultano dunque comprese le funzioni relative ai seguenti ambiti: cultura e beni culturali; settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; sviluppo economico, relativamente ai servizi per l’agricoltura e per l’industria, il commercio e l’artigianato.

I decreti legislativi prevedono altresì che l'elenco provvisorio delle funzioni possa essere adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata (comma 5).


Articolo 4
(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)

 


1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati con­tabili;

b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi defi­niti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera e).


 

 

L’articolo 4 definisce la metodologia attraverso la quale si perfeziona la definizione dei fabbisogni standard, per ciascuna funzione fondamentale e per i relativi servizi, considerata la specificità dei comparti dei Comuni e delle Province.

La metodologia delineata per la definizione dei fabbisogni standard presuppone (comma 1):

a)      l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali, nonché attraverso la partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento, che si realizza con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche al fine di una riclassificazione o integrazione delle informazioni dei certificati contabili;

b)      l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi.

Relativamente alla individuazione dei modelli organizzativi, la lettera sembra riferirsi all’individuazione delle forme giuridico - organizzative attraverso le quali vengono prestati i servizi connessi ad una data funzione fondamentale, in particolare, ad esempio, verificando se i suddetti servizi sono prodotti in house ovvero esternalizzati.

In effetti, nell’ambito dei criteri indicati per la individuazione dei fabbisogni standard da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., nell’articolo 5, lettera a), si stabilisce esplicitamente che per la determinazione dei valori di fabbisogno ci si basa sui dati di spesa storica tenendo “altresì conto della spesa relativa ai servizi esternalizzati o svolti in forma associata”.

Relativamente ai livelli quantitativi delle prestazioni, la successiva lettera e) prevede la definizione di un sistema di indicatori per valutare l’adeguatezza dei servizi. Il sistema degli indicatori dunque è finalizzato ad una valutazione sia quantitativa che qualitativa del livello dei servizi al fine di consentire agli enti locali di migliorarli;

c)      l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

d)      l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

e)      la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

 

Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio, o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali, tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

La citata legge n. 42/2009, all’articolo 21, comma 2 prevede che siano provvisoriamente considerate, per il periodo transitorio, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194[10].

I commi 3 e 4 del citato articolo 21 recano poi, rispettivamente, per i comuni e per le province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, per la cui elencazione si rinvia a quanto riporta l’articolo 3 del decreto legislativo in esame.

Rispetto alle funzioni individuate dal DPR n. 194/1996 non risultano comprese le funzioni relative ai seguenti ambiti: giustizia; cultura e beni culturali; settore sportivo e ricreativo; turismo; sviluppo economico; servizi produttivi (oltre alle funzioni concernenti edilizia residenziale pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico integrato, espressamente escluse).

Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono, anche esse elencate all’articolo 3 predetto, cui si rinvia.

Rispetto alle funzioni individuate dal citato D.P.R. n. 194/1996 non risultano comprese le funzioni relative ai seguenti ambiti: cultura e beni culturali; settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; sviluppo economico, relativamente ai servizi per l’agricoltura e per l’industria, il commercio e l’artigianato.

 

La metodologia dovrà inoltre tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, o l'esercizio di funzioni in forma associata (comma 3).

Il fabbisogno standard è altresì determinato con riferimento ai livelli di servizio determinati sulla base del sistema degli indicatori, di cui alla lettera e), che saranno identificati come significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi.


Articolo 5
(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

 


1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

a) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclu­sivamente tecnico, predispone le meto­dologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche indivi­duali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenen­do conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territo­riali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfa­zione degli utenti;

b) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggior­namento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni stan­dard;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può predisporre appositi questio­nari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e sommini­strati, i Comuni e le Province restituì­scono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodo­logia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adegua­tezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e forma­zione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commis­sione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza perma­nente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osser­vazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successi­vamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commis­sione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza perma­nente per il coordinamento della finanza pubblica;

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


 

 

L’articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si articola il procedimento di determinazione del fabbisogno standard da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a.

L’impegno del Ministero dell’economia di avvalersi della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., non direttamente esplicitato nel decreto legislativo in esame, risulta espresso nell’Accordo di mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni standard siglato il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato–città ed autonomie locali, tra il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ANCI e l’UPI. In tale accordo, il Governo si impegna altresì ad assicurare le iniziative necessarie ad assicurare a SOSE S.p.a. e all’IFEL - indicato nell’Accordo quale partner scientifico di supporto per l’elaborazione della metodologia necessaria per la determinazione dei fabbisogni standard – gli adeguamenti normativi e finanziari occorrenti per il perseguimento degli obietti dell’Accordo.

La scelta di avvalersi della SOSE S.p.a. per la costruzione dei fabbisogni standard - la cui attività, è precisato nel decreto, ha carattere esclusivamente tecnico - è ampiamente motivata nella relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto presentato in Parlamento per il parere (Atto n. 240), nella quale il Governo conferma, quale ipotesi innovativa per la determinazione dei fabbisogni, l’utilizzo della metodologia attualmente applicata per gli studi di settore.

 

La Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a.

So.Se. è una società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146 per l'affidamento, in concessione, della elaborazione degli Studi di Settore e di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. Essa è partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'89 per cento e della Banca d'Italia per l'11 per cento.

La società ha iniziato ad operare dal mese di marzo 2002, in forza di una convenzione della durata di nove anni con il Dipartimento delle Politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle Finanze. La predetta convenzione ha affidato alla So.Se. il compito di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di supporto metodologico all’Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d’impresa.

 

Con riguardo alla metodologia di individuazione dei fabbisogni standard, si segnala che nella Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti locali, presentata dal Ministro dell’economia il 30 giugno 2010[11], già si accennava all’ipotesi di adottare, quale metodologia possibile per arrivare alla determinazione dei fabbisogni standard, la metodologia già applicata da tempo per gli studi di settore e di avvalersi, di conseguenza, della gestione operativa della SOSE S.p.a., società interamente pubblica[12] con una esperienza ormai decennale nell’applicazione delle suddette metodologie.

In particolare, nell’Approfondimento tecnico n. 4, relativo all’analisi delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard di province e comuni, sono stati evidenziati i vantaggi che potrebbero derivare dall’utilizzo, ai fini della costruzione del federalismo fiscale, di una metodologia mutuata dai criteri di determinazione degli studi di settore. Tali vantaggi, ribaditi nella relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, sono individuati, in particolare, nel fatto che la metodologia applicata agli studi di settore si basa sulla condivisione delle scelte tecniche nelle diverse fasi della procedura di costruzione dello studio di settore, mediante un confronto tra gli esperti di settore, avvalendosi della collaborazione dell’IFEL, nonché nel fatto che, mediante l’aggiornamento periodico degli studi di settore, si determina un graduale processo di miglioramento dell’efficienza degli enti locali (in campo fiscale, lo studio di settore determinerebbe, infatti, una progressiva emersione degli imponibili dichiarati). Tale aspetto, applicato al federalismo fiscale, consentirebbe di definire un processo di perseguimento dell’efficienza graduale, come obiettivo di medio-lungo periodo, e dinamico, che prevede una rideterminazione periodica degli standard al fine di tener conto dei cambiamenti nel contesto di riferimento nonché delle innovazioni nelle tecniche di produzione dei servizi.

In sostanza, così come gli studi di settore si prefiggono l’obiettivo di determinare i livelli presuntivi di ricavo, considerati coerenti con un livello accettabile di compliance fiscale, partendo da una situazione di fatto, come rilevata dai dati contabili e strutturali delle imprese raccolti attraverso appositi questionari, così, traslando questa metodologia nel campo del federalismo fiscale, l’obiettivo diviene – come riportato nella relazione illustrativa - la determinazione dei livelli presuntivi di fabbisogno finanziario da considerare coerenti con un livello accettabile di efficienza, partendo non solo dai dati contabili, ma anche dagli aspetti strutturali dei servizi erogati.

A ulteriore supporto di tale scelta, la Relazione ricorda, infine, come i precedenti tentativi legislativi di superamento del criterio della spesa storica per il finanziamento delle spese degli enti locali – criterio che presuppone la determinazione dei trasferimenti statali a favore dei singoli enti in misura pari alla spesa sostenuta l’anno precedente, aumentata di una certa percentuale fissa – messi in campo nel corso degli anni ’90 parallelamente al processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria locale siano, di fatto, falliti. In particolare, si ricorda il D.L. n. 41/1995 (c.d. manovra Dini), con il quale si è cercato di introdurre il cd. "fabbisogno teorico standardizzato" ai fini di una progressiva perequazione dei trasferimenti erariali tra gli enti, che metteva a confronto fabbisogni e risorse godute. L’applicazione del meccanismo di riequilibrio ivi previsto, criticato da una parte degli enti locali, è stato subito sospeso. Successivamente, con il decreto legislativo n. 244/1997 è stata impostata una nuova disciplina dei trasferimenti erariali che, in relazione all’ampliamento dell’autonomia impositiva, si caratterizzava per l'introduzione di un principio diretto a premiare, a fini di riequilibrio e perequazione dei finanziamenti ordinari da parte dello Stato, lo sforzo fiscale e tariffario. Anche tale sistema, tuttavia, non è mai stato applicato.

 

La procedura delineata dall’articolo 5 risulta così articolata:

§       alla SOSE S.p.a. - la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico - spetta il compito di predisporre le metodologie necessarie per l’individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei Comuni e delle Province, in maniera conforme a quanto previsto, in merito, dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge delega (lettera a)).

Al riguardo, la lettera d) dell’articolo 13 precisa che il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno sia determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.

A tal fine, la norma prevede che la Società utilizzi i dati di spesa storica, tenendo conto dei gruppi omogenei nonché della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione ai specifici fattori, espressamente indicati, quali:

-        l’ampiezza demografica,

-        le caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e alla presenza di zone montane,

-        le caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti,

-        il personale impiegato,

-        l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione degli utenti.

I criteri elencati dalla norma corrispondono sostanzialmente a quelli indicati dalla legge delega per il calcolo della spesa corrente standardizzata ai fini del riparto dei fondi perequativi per la parte afferente alle funzioni fondamentali (articolo 13, lettera d), legge n. 42/2009). La norma richiamata, infatti, nel demandare ai decreti attuativi la definizione delle modalità, stabilisce che la spesa corrente standardizzata è calcolata appunto sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per “tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti”.

In aggiunta, vengono qui considerati, ai fini della individuazione del fabbisogno standard, oltre al livello di infrastrutturazione del territorio, anche i fattori dell’efficienza, dell’efficacia, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione degli utenti;

§       la SOSE S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard (lettera b)). Il monitoraggio della fase applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni è seguito anche dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, ovvero, dopo la sua istituzione, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (lettera e), secondo periodo);

§       ai fini della predisposizione delle metodologie e della determinazione dei valori dei fabbisogni standard, la SOSE può predisporre appositi questionari indirizzati agli enti locali, finalizzati a raccogliere dati contabili e strutturali che, qualora inviati, le Province ed i Comuni sono tenuti a restituire in via telematica, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico, entro 60 giorni dal ricevimento.

La mancata restituzione nel termine prescritto del questionario integralmente compilato è sanzionata con la sospensione dei trasferimenti a qualunque titolo spettanti agli enti, fino al regolare adempimento dell’obbligo di invio.

In alternativa ai questionari, la Società può far riferimento ai dati contenuti nel certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del D.Lgs. n. 267/2000, che, secondo il dettato della norma, “contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard” (lettera c));

§       per le sue attività, la SOSE S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell’Istituto per la finanza e l’economia locale – IFEL[13], in base all’accordo siglato il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, con ANCI ed UPI. Tale istituto fornisce studi ed analisi in materia di contabilità e finanza locale, collabora nella fase di predisposizione e somministrazione dei questionari, concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard e ne valuta l’adeguatezza; partecipa inoltre al monitoraggio del processo di applicazione dei suddetti fabbisogni e fornisce assistenza tecnica e formativa agli enti locali interessati (lettera d)).

Si segnala che il testo dell’accordo siglato il 15 luglio 2010 prevede che la mutua collaborazione fra l’ANCI, l’UPI e il Ministero dell’economia e delle finanze sia disciplinata entro il 31 dicembre 2010 attraverso un’apposita convenzione. Entro quindici giorni dalla data dell’accordo IFEL e SOSE S.p.a. concordano il piano operativo delle attività. E’ previsto, altresì, come già ricordato, che il Governo si impegni ad assicurare a SOSE S.p.a. ed IFEL gli adeguamenti normativi e finanziari occorrenti per il perseguimento degli obiettivi dell’accordo stesso.

La Sose può altresì avvalersi della collaborazione dell’ISTAT, per la realizzazione dei compiti, indicati alle lettere a), b) e c), concernenti la predisposizione delle metodologie la determinazione dei valori dei fabbisogni standard, il monitoraggio e la predisposizione dei questionari;

§       le metodologie predisposte per l’individuazione dei fabbisogni standard, in base ai criteri indicati nella lettera a), sono sottoposte all’approvazione della Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, ovvero della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, dopo la sua istituzione. In assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento (lettera e), primo periodo).

§       i risultati predisposti con le metodologie approvate dalla Commissione tecnica paritetica sono trasmessi dalla SOSE S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla stessa Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, ovvero, come già detto, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, dopo la sua istituzione (lettera e), ultimo periodo).;

§       infine, i dati così raccolti ed elaborati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge n. 196/2009, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, contenente i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali delle P.A., nonché in quella di cui all’articolo 5, lettera g) della legge delega n. 42/2009, comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio (lettera f)).

 

In relazione ai compiti di natura tecnica affidati alla SOSE ed all’IFEL ai fini della determinazione dei fabbisogni standard dal decreto legislativo in esame, vanno considerate le disposizioni relative alla Sose spa contenute nella legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220).

In particolare, il comma 23 dell’articolo unico affida alla SOSE spa, al fine di favorire l’attuazione del federalismo fiscale, gli ulteriori compiti:

§       di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi da quello della sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

§       di realizzare, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese.

A tal fine, per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, è autorizzata in favore della Sose SpA la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (comma 23, lettera a).

 

Il comma 23 affida inoltre all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), attraverso una novella all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 504/1992, il compito di provvedere, mediante l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

Per lo svolgimento di tali compiti, è aggiornato l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione – in relazione all’attività di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 – devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), quale contributo annuale.

Con la disposizione in commento viene modificato il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005, elevando dallo 0,8 per mille all’1 per mille del gettito ICI il contributo da versarsi all’IFEL da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione (comma 23, lettera b).

 

Il citato articolo 10, comma 5, prevede che - con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani - siano approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2)[14] del codice civile, e sono determinati i dati e gli ulteriori elementi che essa deve contenere.

Allo scopo di consentire l’azione accertativa dei comuni l'ANCI organizza le relative attività strumentali. A tal fine è stato previsto un contributo originariamente pari allo 0,6 per mille del gettito ICI. Tale percentuale, da versarsi all’IFEL da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, è stata elevata allo 0,8 per mille del gettito ICI dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).


Articolo 6
(Pubblicazione dei fabbisogni standard)

 


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bica­merale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, tra­smette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio­neria generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa diretta­mente alle attività di cui all'articolo 5.

3. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.


 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, il compito di adottare:

§      la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti;

§      il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia.

Tale adozione deve avvenire previa una verifica degli effetti finanziari da parte della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, volta d assicurare il rispetto della prescrizione, prevista all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo in esame, che prevede che da esso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al fine di garantire la suddetta verifica, il successivo comma 2 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipi direttamene alle attività di cui all’articolo 5.

Viene infine prevista la pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Lo schema di decreto deve essere infatti corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, del Ministro dell’economia e delle finanze che ne evidenza gli effetti finanziari.

Si ricorda che il richiamato comma 3 stabilisce che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predi­sposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Decorsi ulteriori 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

 

La norma precisa inoltre che ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province deve indicare in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

 

Il comma 3 dispone ulteriori forme di pubblicità, prevedendo che ciascun Comune e Provincia pubblichino adeguatamente i contenuti del DPCM sul proprio sito istituzionale e ne diano ulteriore comunicazione nel proprio bilancio secondo le forme previste.


 

Procedura per la determinazione dei fabbisogni standard

 

Casella di testo: IFEL 
collabora con Sose SpA come partner scientifico
Casella di testo: Predisposizione facoltativa di questionari funzionali alla raccolta dei dati contabili e strutturali di Comuni e province
Casella di testo: Sose SpA
-	predispone le metodologie per l’individuazione dei fabbisogni standard 
-	ne determina i valori con tecniche statistiche
- 	provvede al monitoraggio nella loro fase applicativa e al loro aggiornamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo 7
(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

 


1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel presente decreto.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordina­mento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.


 

 

L’articolo 7, dispone, al comma 1, al fine di garantire continuità efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, che i fabbisogni standard vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminati – con le modalità previste dal decreto in esame - non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.

Il comma 2 dispone che le relative determinazioni siano trasmesse alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - dal momento della sua istituzione - di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

Si ricorda che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica è un organismo, da istituirsi nell’ambito della Conferenza Unificata, di cui fanno parte i diversi livelli istituzionali di governo. La Conferenza si avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie alla sua attività (articolo 1, lett. g)).

Tra i compiti istituzionali, previsti dall’articolo 5 della legge n. 42/2009, vi è quello di proposta dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza, nonché di verifica della loro applicazione (comma 1, lett. b)), e quello di verificare periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard, nonché agli obiettivi di servizio (comma 1, lett.h))

A tali fini, è prevista l’istituzione di una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio (comma 1, lett.g)).


Articolo 8
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

 


1. I fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 6, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la diffe­renza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.

3. La Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'am­bito delle rispettive risorse.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

 

L’articolo 8, al comma 1, estende le modalità di individuazione dei fabbisogni standard recate dal provvedimento in esame, in quanto compatibili, alla determinazione dei fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate dalla legge delega n. 42/2009.

 

L’articolo 23, comma 6 della citata legge n. 42/2009, prevede : alla lettera e) che ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l’attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi; alla lettera f) che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

1)       la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2)       la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

3)       la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Si ricorda, inoltre, che l’ordinamento transitorio di Roma Capitale trova disciplina nel Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, in attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Il comma 2 prevede, mantenendo fermo il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che la differenza positiva eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva risultante dal bilancio dell’ente locale, è acquisita dal bilancio dell’ente medesimo.

Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all’atto costitutivo.

 

Il comma 3 prevede che la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a. e l’Istituto per la finanza e per l’economia locale (IFEL) provvedono - nell’ambito delle rispettive risorse - alle attività previste dal decreto. In proposito si rammenta che con l’articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) sono state aumentate le dotazioni finanziarie sia della SOSE che dell’IFEL, come illustrato in relazione all’articolo 5 del decreto legislativo in esame, cui si rinvia.

 

Il comma 4, mantenendo fermo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di concorso all’attuazione del federalismo fiscale da parte delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano tramite norme di attuazione degli statuti speciali, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti per tale attuazione, prevede che il provvedimento in esame non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 5 dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento in esame, fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo a fronte

tra lo Schema di decreto legislativo (Atto n. 240) e il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2010, n. 294


Schema Atto n. 240

D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216

 

 

Articolo 1
(Oggetto)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare pro­gressivamente nella fase transitoria, e succes­sivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventual­mente da esse implicate.

2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare pro­gressivamente nella fase transitoria, e succes­sivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

 

 

 

Articolo 2
(Obiettivi di servizio)

 

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pub­blica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi

di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell’articolo 4, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell’incrocio tra i dati relativi alla classifica­zione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

 

3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.

Vedi art. 6, co. 1

4. L’anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

Vedi art. 6, co. 2

5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

 

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

 

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b),del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio succes­sivo;

 

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio succes­sivo.

Articolo 2
(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)

Articolo 3
(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)

1. Ai fini del presente decreto, fino all’entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamen­tali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

1. Ai fini del presente decreto, fino all’entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamen­tali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura comples­siva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni nel settore sociale.

6) le funzioni del settore sociale.

b) per le Province:

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura comples­siva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo eco­nomico relative ai servizi del mercato del lavoro.

6) le funzioni nel campo dello sviluppo eco­nomico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Articolo 3
(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)

Articolo 4
(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province è determinato attraverso:

 

a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle infor­mazioni contenute nei certificati contabili;

a) l’individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;

b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

b) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

c) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

c) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard.

d) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimen­tazione di diverse tecniche statistiche;

 

e) la definizione di un sistema di indi­catori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, signi­ficativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

 

2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

 

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera e).

Articolo 4
(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

Articolo 5
(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

a) Società per gli studi di settore – Sose S.p.a. predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

a) la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

b) Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell’interno dell’ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell’interno dell’ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

d) tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il Ministero dell’econo­mia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell’Istituto per la finanza e per l’economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell’adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all’analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard, propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;

d) tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il Ministero dell’economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell’Isti­tuto per la finanza e per l’economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell’adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all’analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l’approvazione, alla Commissione tecnica paritetica per l’attua­zione del federalismo fiscale; in assenza di os­servazioni, le metodologie si intendono appro­vate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l’attua­zione del federalismo fiscale segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi settore-Sose S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l’approvazione, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Confe­renza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

 

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

 

Articolo 5
(Pubblicazione dei fabbisogni standard)

Articolo 6
(Pubblicazione dei fabbisogni standard)

1. La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa loro verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 3, e deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

 

2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamene alle attività di cui all’articolo 5.

2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

3. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

 

 

Articolo 6
(Gradualità)

Soppresso

1. L’anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

Vedi art. 2, commi 4 e 5

2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

 

a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

 

b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

 

c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

 

 

 

Articolo 7
(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

Articolo 7
(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono rideterminati, con le modalità previste nel presente decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel presente decreto.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

 

 

Articolo 8
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

Articolo 8
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. I fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell’articolo 23, comma 5, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

1. I fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell’articolo 23, comma 6, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

 

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell’ente locale, è acquisita dal bilancio dell’ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all’atto costitutivo.

2. La Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. e l’Istituto per la finanza e per l’economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell’ambito delle rispettive risorse.

3. La Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. e l’Istituto per la finanza e per l’economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell’ambito delle rispettive risorse.

 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Pareri delle Commissioni parlamentari


XVI LEGISLATURA

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale

(10 novembre 2010)

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni in
materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni,
città metropolitane e province

(Atto n. 240)

 

PARERE APPROVATO

 

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

 

premesso che:

 

il processo di determinazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l’individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l‘adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;

 

in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;

 

a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è nell’ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;

 

analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;

 

rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;

 

valutato positivamente l’innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A., con la collaborazione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

 

considerata l’opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;

 

considerata altresì l’opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall’articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l’esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore- SOSE S.p.A. possa avvalersi, per l’assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

 

rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione dovrebbe riguardare l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

 

sottolineata, infine, l’esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 – che valorizza il ruolo del Parlamento delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione – prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell’espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni standard per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzi gli effetti finanziari;

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

1)      all’articolo 1, comma 2, le parole “eventualmente da esse implicate” siano sostituite dalle seguenti “, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente”;

 

2)      dopo l’articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo “Art. 1-bis. (Obiettivi di servizio). 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell’articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell’incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.

3. L’anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.”;

 

3)      All’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole “, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 

4)      All’articolo 3, comma 1, prima della lettera a) sia inserita la seguente lettera “0a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;”;

 

5)      All’articolo 3, comma 1, alla lettera a), dopo le parole “modelli organizzativi” siano aggiunte le seguenti “e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori” e dopo le parole “in relazione” siano inserite le seguenti “a ciascuna”;

 

6)      All’articolo 3, comma 1, la lettera c), sia sostituita dalla seguente “c) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;”;

 

7)      All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: “c-bis) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.”;

 

8)      All’articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi “2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera c-bis).”

 

9)      All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “Società per gli studi di settore– SOSE S.p.A.” siano inserite le seguenti “, la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,”;

 

10)  All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “singoli Comuni e Province,” siano inserite le seguenti “conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,”;

 

11)  All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “utilizzando i dati di spesa storica” siano inserite le seguenti “tenendo conto dei gruppi omogenei”;

 

12)  All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “con particolare riferimento” inserire le seguenti “al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,”;

 

13)  All’articolo 4, comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole “processo di attuazione dei fabbisogni standard” siano aggiunte le seguenti “; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard”;

 

14)  All’articolo 4, comma 1, lettera d), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole “la Società per gli studi di settore– SOSE S.p.A. può avvalersi altresì della collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.”;

 

15)  All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente “e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l’approvazione ai fini dell’ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore– SOSE S.p.A. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.”;

 

16)  All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente “f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

 

17)  All’articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenza gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

1-bis. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamene alle attività di cui all’articolo 4.”;

 

18)  Sia soppresso l’articolo 6;

 

19)  All’articolo 7, comma 1, dopo le parole “i fabbisogni standard vengono” siano inserite le seguenti “sottoposti a monitoraggio e”;

 

20)  All’articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole “, con le modalità previste nel presente decreto.”;

 

21)  All’articolo 8, comma 1, sostituire le parole “comma 5” con le seguenti parole “comma 6”;

 

22)  All’articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente “1-bis. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell’ente locale, è acquisita dal bilancio dell’ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all’atto costitutivo.”;

 

23)  All’articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente “2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

 

e con le seguenti osservazioni:

 

a)             valuti il Governo l’opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;

b)             all’articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni standard, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all’infanzia;

c)              valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d)             assicuri il Governo, in ottemperanza al dettato costituzionale, la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia dell’effettività della tutela dei diritti civili e sociali che debbano essere assicurati su tutto il territorio nazionale;

e)             valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nell’attuazione dell’articolo 27 della legge n. 42 del 2009, per scopi conoscitivi, i questionari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), possano essere predisposti e somministrati dalla Società per gli studi di settore – SOSE S.p.A anche agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti non trovino pertanto applicazione le disposizioni di carattere sanzionatorio di cui al secondo periodo dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

 


CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

(11 novembre 2010)

 

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni in
materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni,
città metropolitane e province

(Atto n. 240)

 

PARERE APPROVATO

 

"La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (atto n. 240),

 

premesso che:

 

il processo di determinazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l’individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l‘adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;

 

in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;

 

a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è nell’ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;

 

analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;

 

rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d) della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;

 

valutato positivamente l’innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a, con la collaborazione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

 

considerata l’opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;

 

considerata altresì l’opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall’articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l’esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a possa avvalersi, per l’assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

 

rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione dovrebbe riguardare l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

 

sottolineata, infine, l’esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 – che valorizza il ruolo del Parlamento delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione – prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell’espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni standard per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzi gli effetti finanziari;

 

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

1)      all’articolo 1, comma 2, le parole “eventualmente da esse implicate” siano sostituite dalle seguenti “, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente”;

 

2)      dopo l’articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo “Art. 1-bis. (Obiettivi di servizio). 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell’articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell’incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.

3. L’anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.”;

 

3)      All’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole “, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 

4)      All’articolo 3, comma 1, prima della lettera a) sia inserita la seguente lettera “0a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;”

 

5)      All’articolo 3, comma 1, alla lettera a), dopo le parole “modelli organizzativi” siano aggiunte le seguenti “e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori” e dopo le parole “in relazione” siano inserite le seguenti “a ciascuna”;

 

6)      All’articolo 3, comma 1, la lettera c), sia sostituita dalla seguente “c) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;”;

 

7)      All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: “c-bis) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

 

8)      All’articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi “2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera c-bis).”

 

9)      All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “Società per gli studi di settore–Sose s.p.a” siano inserite le seguenti “, la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,”;

 

10)  All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “singoli Comuni e Province,” siano inserite le seguenti “conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,”;

 

11)  All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “utilizzando i dati di spesa storica” siano inserite le seguenti “tenendo conto dei gruppi omogenei”;

 

12)  All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “con particolare riferimento” inserire le seguenti “al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 25 maggio 2009, n. 42”;

 

13)  All’articolo 4, comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole “processo di attuazione dei fabbisogni standard” siano aggiunte le seguenti “; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard”;

 

14)  All’articolo 4, comma 1, lettera d), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole “la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

 

15)  All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente “e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l’approvazione, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

 

16)  All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente “f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

 

17)  All’articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenza gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

1-bis. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamene alle attività di cui all’articolo 4.”

 

18)  Sia soppresso l’articolo 6;

 

19)  All’articolo 7, comma 1, dopo le parole “i fabbisogni standard vengono” siano inserite le seguenti “sottoposti a monitoraggio e”;

 

20)  All’articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole “, con le modalità previste nel presente decreto”;

 

21)  All’articolo 8, comma 1, sostituire le parole “comma 5” con le seguenti parole “comma 6”;

 

22)  All’articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente “1-bis. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell’ente locale, è acquisita dal bilancio dell’ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all’atto costitutivo.”;

 

23)  All’articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente “2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

 

e con le seguenti osservazioni:

 

f)          valuti il Governo l’opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;

g)      all’articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni standard, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all’infanzia;

h)      all’articolo 8, comma 2-bis, dopo le parole “in ordine”, siano aggiunte le seguenti “alle competenze e”;

i)        valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovra dotati;

j)        valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nell’attuazione dell’articolo 27 della legge n. 42 del 2009, per scopi conoscitivi, i questionari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), possano essere predisposti e somministrati dalla Società per gli studi di settore – Sose s.p.a. anche agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti non trovino pertanto applicazione le disposizioni di carattere sanzionatorio di cui al secondo periodo dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;

k)       assicuri il Governo, in ottemperanza al dettato costituzionale, la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia dell’effettività della tutela dei diritti civili e sociali che debbono essere assicurati su tutto il territorio nazionale.”

 


LEGISLATURA 16A - SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio)

(Seduta del 10 novembre 2010)

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 240

 

 

La Commissione Programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

 

il processo di determinazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l’individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l‘adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;

 

in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;

 

a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è nell’ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;

 

analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;

 

rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d) della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;

 

valutato positivamente l’innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a, con la collaborazione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

 

considerata l’opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;

 

considerata altresì l’opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall’articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l’esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a possa avvalersi, per l’assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

 

rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione dovrebbe riguardare l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

 

sottolineata, infine, l’esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 – che valorizza il ruolo del Parlamento delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione – prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell’espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni standard per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzi gli effetti finanziari;

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

1) all’articolo 1, comma 2, le parole "eventualmente da esse implicate" siano sostituite dalle seguenti ", fermo restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente";

 

2) dopo l’articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo "Art. 1-bis. (Obiettivi di servizio). 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell’articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell’incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.

3. L’anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.";

 

3) All’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole ", nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42";

 

4) All’articolo 3, comma 1, prima della lettera a) sia inserita la seguente lettera "0a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;"

 

5) All’articolo 3, comma 1, alla lettera a), dopo le parole "modelli organizzativi" siano aggiunte le seguenti "e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori" e dopo le parole "in relazione" siano inserite le seguenti "a ciascuna";

 

6) All’articolo 3, comma 1, la lettera c), sia sostituita dalla seguente "c) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;";

 

7) All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: "c-bis) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

 

8) All’articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi "2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera c-bis)."

 

9) All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole "Società per gli studi di settore–Sose s.p.a" siano inserite le seguenti ", la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,";

 

10) All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole "singoli Comuni e Province," siano inserite le seguenti "conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,";

 

11) All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole "utilizzando i dati di spesa storica" siano inserite le seguenti "tenendo conto dei gruppi omogenei";

 

12) All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole "con particolare riferimento" inserire le seguenti "al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 25 maggio 2009, n. 42";

 

13) All’articolo 4, comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole "processo di attuazione dei fabbisogni standard" siano aggiunte le seguenti "; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard";

 

14) All’articolo 4, comma 1, lettera d), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole "la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

 

15) All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente "e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l’approvazione ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

 

16) All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente "f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

 

17) All’articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenza gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

1-bis. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamene alle attività di cui all’articolo 4."

 

18) Sia soppresso l’articolo 6;

 

19) All’articolo 7, comma 1, dopo le parole "i fabbisogni standard vengono" siano inserite le seguenti "sottoposti a monitoraggio e";

 

20) All’articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole ", con le modalità previste nel presente decreto";

 

21) All’articolo 8, comma 1, sostituire le parole "comma 5" con le seguenti parole "comma 6";

 

22) All’articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente "1-bis. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell’ente locale, è acquisita dal bilancio dell’ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all’atto costitutivo.";

 

23) All’articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente "2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

 

e con le seguenti osservazioni:

 

a) valuti il Governo l’opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;

 

b) all’articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni standard, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all’infanzia;

 

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

 

d) valuti il Governo, considerata la necessità di potenziare la dotazione di risorse umane e strumentali a disposizione della SOSE S.p.A. finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard, eventualmente in sede di disegno di legge di stabilità 2011, l'opportunità di prevedere appositi stanziamenti aggiuntivi volti al potenziamento della dotazione finanziaria a disposizione della SOSE S.p.A. al fine di garantire l'attuazione del decreto legislativo in tema di determinazione dei fabbisogni standard dei comuni, delle città metropolitane e delle province;

 

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nell'ambito delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tenga conto altresì della collocazione nell'ambito delle isole minori.

 


Normativa di riferimento


L. 5 maggio 2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
(art. 2, co. 2, lett. f), art. 11, co. 1, lett. b), art. 13, co. 1, lett. c) e d),
art. 21, co. 1, lett. c)
e d), 2-4, art. 22, co. 2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

 

 

Art. 2.
(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. (3)

2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’ articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; (4)

i) previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all’ articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l’ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all’ articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all’entità di tali scostamenti e possono comportare l’applicazione di misure automatiche per l’incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all’ articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall’ articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’ articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. (2)

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 (5) .

 

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(2) Comma modificato dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 6, lett. c), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, lett. a), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 6, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009.

(5) Vedi, anche, il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

 

 

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis)

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo (12);

 

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(12) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825.

 

 

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis)

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

 

Art. 21.
(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all’ articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis)

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

(omissis)

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l’80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l’80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l’ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all’ articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell’attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell’entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all’ articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro (19).

 

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(19) Vedi, anche, i commi da 26 a 31 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

 


Art. 22.
(Perequazione infrastrutturale)

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’ articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.


 



[1]     Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 42/2009, è la legge statale che stabilisce i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni; fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni quelli già fissati in base alla legislazione.

[2]     In merito alla nozione di "fabbisogno standard" – quale criterio cui ancorare il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali – va rilevato che, secondo la formulazione espressa nell’articolo 8, comma 1, lettera g) della legge n. 42/2009, relativa al finanziamento delle regioni, questo sembrerebbe corrispondere a quello di "fabbisogno corrispondente ai LEP (o alle funzioni fondamentali, nel caso degli enti locali) valutati” ai costi standard, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale.

      In questa sede si può rilevare come sulla definizione di fabbisogno standard si innestino diversi concetti che spaziano dal concetto di spesa efficiente a quello di esborso necessario o ottimale, passando per quello di livello minimo o essenziale della prestazione, pure citato dal comma 2 dell’articolo in esame.

      A seconda del concetto adottato, si giunge ad una diversa valutazione di tale definizione.

      Ad esempio, il fabbisogno standard inteso come livello ottimale di un servizio valutato a costi standard – inteso, cioè, come espressione delle esigenze della collettività rispetto alla quantità erogata di un servizio, valutandone il suo costo in modo uniforme lungo il territorio, salvo tener conto di fattori oggettivi che giustificano eventuali scostamenti – si pone in netta contrapposizione con la definizione di fabbisogno standard quale livello della spesa di un servizio storicamente osservata, ma valutata a costi standard o medi.

      Nel primo caso, infatti, sia il livello del servizio quanto il suo costo sono sottoposti a stima e sottratti alla discrezionalità; nel secondo caso, sia il livello del servizio che il suo costo dipendono dalla storia e dalla discrezionalità (sul punto, si veda il Rapporto IFEL 2008).

[3]     L’articolo 12 individua specificamente quali entrate dei comuni e delle province devono essere destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle funzioni fondamentali: per icomuni è fatto riferimento al gettito della compartecipazione all’IVA, alla compartecipazione all’IRPEF e alla imposizione immobiliare, con esclusione dell'abitazione principale; per le province, al gettito di tributi relativi al trasporto su gomma e alla compartecipazione a un solo tributo erariale. E’ rimessa, invece, alla facoltà delle città metropolitane la scelta circa l’applicazione dei tributi in relazione al finanziamento delle spese fondamentali.

[4]     L’articolo 13 prevede l’istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l’altro a favore delle province e delle città metropolitane, iscritti nel bilancio delle singole regioni ed alimentati attraverso un apposito fondo perequativo dello Stato. La dimensione del fondo perequativo è determinata, per ciascuna tipologia di ente, in misura pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate spettanti ai comuni e alle province, intendendosi come tali le entrate derivanti dai tributi propri valutati ad aliquota standard.

[5]     Si ricorda che la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2011-2013 è contenuta all’articolo 1, commi 87-124 , della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010).

[6]     L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[7]     D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. In merito, si segnala che la stessa legge n. 42 contiene una delega al Governo – che non è stata ancora esercitata – per armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti locali e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica (articolo 2, co. 1). I principi e criteri generali della delega prevedono l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; l’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali (art. 2, co. 2, lett. h), come modificato dalla L. n. 196/2009).

[8]     Si rammenta che il testo iniziale dello schema di decreto considerava le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, sia dei comuni che delle province, nella misura piena, ossia senza il limite del 70 per cento delle spese come certificate nell’ultimo bilancio, previsto invece esplicitamente dall’art. 21, co. 3 e 4 della L. n. 42/2009. In seguito al rilievo contenuto nel parere parlamentare circa la difforme considerazione delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo degli enti locali, operata dalla norma delegata rispetto alla norma di delega, il testo della disposizione è stato modificato riproducendo il limite percentuale delle suddette funzioni previsto dalla delega.

[9]     Si ricorda che nell’ambito della manovra economica per l’anno 2011 sono state introdotte alcune disposizioni (articolo 14, commi 25-31, D.L. 78/2010) che vincolano i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, per la cui individuazione si rinvia all’elenco di cui all’articolo 21, co. 3, della L. n. 42/2009.

[10]    D.P.R. n. 194/1996, recante Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

[11]    Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse” (Doc. XXVII, n. 22).

[12]    La Società è per l’88 per cento di proprietà del MEF e, per la restante quota, di proprietà della Banca d’Italia. In base alle informazioni fornite nella Relazione, la società gestisce ed aggiorna circa 206 studi di settore, relativi a una platea di 3,5 milioni di contribuenti.

[13]    La Fondazione IFEL- Istituto per la finanza e l’economia locale è stata costituita in data 16 marzo 2006, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter del decreto legge n. 7 del 2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti. Conformemente quanto previsto dal successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, l’IFEL succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994, sulla base del decreto legislativo 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili.

      Il Consorzio ANCI-CNC aveva attuato, in dieci anni di attività, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, assicurando informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di dati, elaborazioni ed elementi utili per l'applicazione dell’ICI.

[14]    Trattasi delle parti comuni dei condomini: locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.