Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Titolo: | Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica - Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 204 Progressivo: 6 | ||||||
Data: | 18/11/2011 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
Progetti di
legge |
|
Le leggi |
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica |
Schede di
lettura |
|
|
|
|
|
n. 204/6 |
|
|
|
|
18 novembre 2011 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei
deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: BI0136h.doc |
INDICE
§
1. Le modifiche operate
con la legge n. 39 del 2011
§
2. La disciplina recata
dalla nuova legge di contabilità
§
Articolo 1 (Princìpi di coordinamento e ambito di
riferimento)
§
Articolo 2 (Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili)
§
Articolo 3 (Rapporto sullo stato di attuazione della
riforma della contabilità e finanza pubblica)
§
Articolo 4 (Controllo parlamentare)
§
Articolo 5 (Criteri di nomina del Presidente
dell'ISTAT)
§
Articolo 6 (Accesso alle banche dati e pubblicità di
elementi informativi)
§
Articolo 7 (Ciclo e strumenti della programmazione e di
bilancio)
§
Articolo 8 (Coordinamento della finanza pubblica degli enti
territoriali)
§
Articolo 9 (Rapporti con l'Unione europea in tema di
finanza pubblica)
§
Articolo 10 (Documento
di economia e finanza)
§
Articolo 10-bis (Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza)
§
Articolo 11 (Manovra di finanza pubblica)
§
Articolo 12 (Relazione generale sulla situazione
economica del Paese)
§
Articolo 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
§
Articolo 14 (Controllo e monitoraggio dei conti
pubblici)
§
Articolo 15 (Disposizioni speciali e transitorie per il
monitoraggio dei conti pubblici)
§
Articolo 16 (Potenziamento del monitoraggio attraverso
attività di revisori e sindaci)
§
Articolo 20 (Anno finanziario)
§
Articolo 21 (Bilancio di previsione)
§
Le unità di voto
parlamentare (commi 2-4 e 9)
§
La distinzione tra spese
rimodulabili e non rimodulabili (commi 5-9)
§
La struttura del disegno
di legge di bilancio (commi 10-18)
§
Articolo 22 (Bilancio pluriennale)
§
Articolo 23 (Formazione del bilancio)
§
Articolo 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio)
§
Articolo 25 (Classificazione delle entrate e delle
spese)
§
Articolo 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
§
Articolo 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
§
Articolo 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa)
§
Articolo 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente)
§
Articolo 31 (Garanzie statali)
§
Articolo 32 (Esercizio provvisorio)
§
Articolo 33 (Assestamento e variazioni di bilancio)
§
Articolo 35 (Risultanze della gestione)
§
Articolo 36 (Elementi del conto del bilancio e del conto
del patrimonio)
§
Articolo 37 (Parificazione del rendiconto)
§
Articolo 38 (Presentazione del rendiconto)
§
Articolo 39 (Analisi e valutazione della spesa)
§
Articolo 41 (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni
dello Stato)
§
Articolo 43 (Copertura finanziaria per l'adeguamento dei
sistemi informativi)
§
Articolo 44 (Definizione dei saldi di cassa)
§
Articolo 45 (Tesoreria degli enti pubblici)
§
Articolo 46 (Programmazione finanziaria)
§
Articolo 48 (Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)
§
Articolo 51 (Disposizioni finali e transitorie)
§
Articolo 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)
§
Il completamento della riforma: l’attuazione delle deleghe
Quadro di sintesi
Con la legge n. 196 del 31 dicembre 2009,
recante la riforma della contabilità
generale dello Stato e delle norme di finanza pubblica, è stato definito un
quadro normativo unico volto ad
adeguare le regole di gestione del bilancio e di coordinamento della finanza
pubblica agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e ai nuovi
rapporti economici e finanziari tra Stato ed enti decentrati derivanti dal
processo di attuazione del federalismo fiscale.
La recente introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell’ambito del cosiddetto “Semestre europeo”, un più intenso coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri della UE ed una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macro-economico, nonché la revisione dei contenuti e dei tempi di presentazione dell’Aggiornamento del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, hanno indotto il Legislatore a regolamentare in modo nuovo i profili sostanziali e procedurali della normativa contabile nazionale.
Con la legge 7 aprile 2011, n. 39[1] sono state pertanto apportate talune modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica, volte, in via generale, ad assicurare la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure e i criteri stabiliti in sede europea.
A tal fine sono stati rivisitati il ciclo e gli strumenti della programmazione economico-finanziaria e sono state introdotte alcune disposizioni volte a rafforzare la disciplina fiscale, in linea con le indicazioni formulate dalle istituzioni comunitarie ai fini della riduzione del deficit e del debito.
Per quanto concerne il ciclo di bilancio, disciplinato nel Titolo III della legge n. 196/2009, alla luce dell'introduzione del “semestre europeo” le modifiche apportate alla legge di contabilità, allineandosi con il nuovo calendario stabilito in sede europea[2], hanno anticipato alla prima parte dell’anno l’intero processo di programmazione nazionale, fissando al 10 aprile la data di presentazione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, del Documento di Economia e Finanza (DEF) – introdotto dalla legge n.39 del 2011 in sostituzione della Decisione di finanza pubblica[3] - , che costituisce il principale strumento di programmazione economica e finanziaria.
La presentazione, nella prima metà del mese di aprile, del DEF, consente alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l’invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, contenuti nel DEF.
Al fine di assicurare, nel corso del Semestre europeo, un pieno e tempestivo coinvolgimento del Parlamento nell’esame dei progetti, degli atti e dei documenti elaborati dalle istituzioni dell’Unione europea, le modifiche apportate dalla legge n. 39/2011 prevedono che tali atti siano sottoposti all’esame delle Camere e che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca alle Commissioni parlamentari competenti in ordine alle linee guida di politica economica e di bilancio elaborate dal Consiglio europeo, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate, nonché delle loro implicazioni per il nostro Paese.
Sulla base del PNR e del Patto di stabilità, nel mese di giugno la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Entro il mese di luglio, il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, provvede ad esaminare ed approvare le raccomandazioni della Commissione, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno.
Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
A seguito delle modifiche apportate alla legge di contabilità, la Nota di aggiornamento ha assunto le caratteristiche di uno strumento obbligatorio, posto che la sua presentazione non è più eventuale e connessa al verificarsi di eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica.
Essa consente di procedere all'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra i diversi sottosettori del conto economico della pubblica amministrazione nonché di recepire le raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo nel corso del primo semestre dell’anno.
Quale norma di chiusura, la legge di contabilità prevede, infine, che il Governo, qualora per le medesime finalità di aggiornamento previste per la presentazione della Nota, o per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi tali da rendere necessari interventi correttivi, è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento, recante le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché l’indicazione degli interventi correttivi che si intendono adottare.
Per quanto concerne gli altri adempimenti del ciclo di bilancio, la riforma introdotta dalla legge n. 39 del 2011 non ha modificato la fase di attuazione degli obiettivi programmatici, che dovrà essere realizzata in autunno, attraverso la presentazione alle Camere, entro il 15 ottobre di ciascun anno, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato, che compongono la manovra di finanza pubblica su base triennale.
In particolare, la legge di
stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale, provvedendo alla regolazione annuale
delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli
effetti finanziari agli obiettivi. In particolare, la legge di stabilità
provvede alla fissazione dei saldi
(saldo netto da finanziare e livello massimo del ricorso al mercato); alle variazioni di aliquote fiscali e alle
altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione; alle norme recanti misure correttive delle leggi di spesa ovvero che comportino
aumenti di entrata o riduzioni di spesa; agli importi da iscrivere nei fondi
speciali e nelle tabelle, nonché da destinare ai rinnovi contrattuali del
pubblico impiego. Con riferimento al suo contenuto
proprio, la legge di contabilità ne ha operato una ridefinizione in senso restrittivo rispetto alla previgente
disciplina recependo le innovazioni introdotte in via sperimentale per gli
esercizi finanziari di bilancio 2009 e 2010. Viene pertanto stabilito che nella
legge di stabilità non possono essere incluse disposizioni che comportano
aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o
al rilancio dell’economia, e viene inoltre ribadito il divieto di inserimento
di norme di delega ovvero a carattere ordinamentale ed organizzatorio, fatta
salva la possibilità di introdurre le norme eventualmente necessarie a
garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché quelle volte a
realizzare il Patto di convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo (
di cui alla legge n.42 del 2009 sul federalismo fiscale).
E’ stata, invece, anticipata al mese di gennaio (anziché febbraio) la presentazione degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, che siano stati precedentemente indicati nel Documento di economia e finanza ovvero nella Nota di aggiornamento.
La tabella che segue espone
il ciclo e gli strumenti della programmazione previsti dalla legge n. 196/2009,
a seguito della legge di riforma n. 39/2011.
Ciclo di bilancio |
LEGGE n. 196/2009 |
10 aprile |
Documento di Economia e Finanza (DEF) |
entro il 30 giugno |
Allegato al DEF |
20 settembre |
Nota di aggiornamento
del DEF |
15 ottobre |
Disegno di legge di stabilità |
15 ottobre |
Disegno di legge del bilancio
dello Stato |
30 giugno |
Disegno di legge di assestamento |
entro gennaio |
Disegni di legge collegati |
Le
modifiche apportate dalla legge n. 39/2011 alla disciplina contabile non si
limitano ad incidere sul complessivo processo di programmazione economica di
medio termine, bensì introducono nuovi criteri
di prudenzialità della gestione finanziaria, finalizzati ad agevolare il
controllo degli andamenti ed il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
In tale
prospettiva, in coerenza con le richieste dell’Unione europea di destinare alla
riduzione del deficit e del debito le
eventuali maggiori entrate non previste a legislazione vigente, viene consente l’utilizzo di del risparmio pubblico a
copertura degli oneri correnti della legge di stabilità unicamente per finanziare riduzioni entrata e solo a condizione che
risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
Nella
medesima logica s’inscrive il comma 1-bis
introdotto all’art. 17 della legge di contabilità, recante il divieto di utilizzare a copertura di
nuovi oneri finanziari le maggiori
entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a
quelle iscritte nel bilancio di previsione, nonché l’espressa previsione che
l’eventuale “extra gettito” connesso
ad un miglioramento del quadro economico possa essere destinato solo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Una
ulteriore modifica volta a rafforzare la disciplina fiscale in conformità a uno
schema di programmazione e di bilancio ispirato a procedure e regole di tipo “top
down”, consiste, infine, nella previsione, introdotta nell’ambito di
una delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello
Stato contenuta nell’art. 40 della legge n. 196/2009, della possibilità di
fissare “tetti” di spesa all’intero
aggregato delle risorse iscritte nel bilancio, ivi comprese pertanto anche
quelle non rimodulabili, ferma restando la necessità di tenere conto della loro
peculiarità.
Armonizzazione dei sistemi contabili
Il Titolo I reca i principi di
coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili. L’articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro il
31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi – sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari - per l’armonizzazione
degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, finalizzata, tra
l’altro, all’adozione di regole
contabili uniformi e di un comune piano
dei conti integrato per il consolidamento e la rendicontazione dei conti
delle amministrazioni pubbliche, nonché schemi
di bilancio comuni, articolati per
missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale
comunitaria (COFOG). Tale disposizione garantisce un più trasparente e
tempestivo raccordo con le finalità della spesa e delle politiche pubbliche,
rappresentate dalle missioni e dai programmi di bilancio[4].
Si
prevede inoltre che il sistema di contabilità finanziaria sia affiancato da schemi di contabilità
economico-patrimoniale a fini conoscitivi e che venga definito un sistema
di indicatori per misurare i risultati di bilancio. Ai fini della
predisposizione dei predetti decreti, è prevista l’istituzione del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, che
dovrà operare in reciproco raccordo con la Commissione
tecnica paritetica per il federalismo fiscale, di cui alla legge n.
42/2009. Vengono infine novellati i criteri di delega in materia di adeguamento
dei sistemi contabili degli enti
territoriali contenuti nella citata legge n. 42, al fine di favorire un
processo unitario e coerente di armonizzazione dei bilanci pubblici.
In tale
ambito, l’obiettivo è quello di garantire
la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura
per i disavanzi eccessivi.
Le
disposizioni recate dalla legge di riforma e dai relativi decreti legislativi
di attuazione costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e sono finalizzate
alla tutela dell'unità economica
della Repubblica. Le amministrazioni pubbliche sono a tal fine chiamate a
concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei
princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica, e a condividerne le conseguenti
responsabilità.
Trasparenza, controllabilità della spesa e
monitoraggio dei conti pubblici
La
legge n. 196 prevede una serie di misure volte ad implementare il principio di
trasparenza, controllabilità e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica.
Per
quanto attiene al controllo parlamentare,
il Titolo II prevede, in
particolare, che il Governo fornisca alle Commissioni parlamentari competenti
tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull’attuazione della riforma in esame. Alla
luce delle informazioni ricevute e dell’attività istruttoria che potrà essere
svolta anche in forma congiunta sulla base di apposite intese da adottare tra i
Presidenti delle due Camere, le Commissioni
parlamentari competenti dei due rami del Parlamento sono chiamate a formulare
osservazioni ed esprimere valutazioni
utili alla migliore impostazione dei
documenti di bilancio e delle procedure
di finanza pubblica.
Inoltre,
al fine di favorire lo svolgimento
congiunto dell’attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di
potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità
e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, i Presidenti della Camera e del Senato
adottano intese volte a promuovere
le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture
di supporto tecnico, con riferimento ai diversi ambiti inerenti il
monitoraggio, il controllo e la verifica degli andamenti di finanza pubblica,
anche con l’avvalimento dell’ISTAT, sulla base di apposite convenzioni.
Ai fini
del controllo parlamentare, la proposta di legge stabilisce, inoltre, il
principio dell’accesso, da parte della Camera e del Senato,
sulla base di apposite intese, alle banche
dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa
gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza
pubblica.
Per
quanto attiene al monitoraggio da parte
degli organi amministrativi, nell’ambito del Titolo IV della legge n. 196, l’articolo 14 definisce alcune
funzioni della Ragioneria Generale dello
Stato, cui sono attribuite una serie di nuove attività ai fini del
monitoraggio e della valutazione della spesa. In tale ambito, la Ragioneria è
chiamata a predisporre una nuova Relazione mensile sul conto consolidato di cassa riferito all’amministrazione
centrale, ed una nuova Relazione sul conto consolidato di cassa riferito alle amministrazioni pubbliche, da
presentare alle Camere nel primo, secondo e terzo trimestre dell’anno.
Tra le
misure finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio
dei conti pubblici va altresì annoverata l’istituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo
13).
La
banca dati, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è
alimentata da una serie di dati di bilancio che le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad inserirvi e a cui potranno avere accesso secondo modalità da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Essa
reca altresì una apposita sezione nella quale sono contenuti tutti i dati
necessari a dare attuazione al federalismo fiscale.
Nell’ambito
del Titolo VI contenente norme sul
bilancio di previsione dello Stato, inoltre, il Capo IV introduce nuove
disposizioni in materia di analisi e
valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali.
Nell’ambito
di tale attività, il Ministero dell’economia svolge un ruolo di supporto, anche
attraverso una apposita sezione
della citata banca dati unitaria,
nonché di collaborazione, attraverso appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa.
Le
attività svolte da tali nuclei di analisi e valutazione della spesa sono
funzionali anche alla formulazione di proposte
di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa
in sede di predisposizione del progetto di bilancio. Si prevede inoltre
l’Istituzione, da parte del Ministero dell'economia, di una sezione della banca dati unitaria di cui all'articolo 13, diretta a raccoglie
tutte le informazioni necessarie alla verifica
dei risultati dell’azione amministrativa.
Un
apposito Rapporto sulla spesa delle
amministrazioni centrali, da presentare ogni tre anni a partire da quello
successivo all'istituzione della suddetta sezione della banca dati, illustra la
composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure
adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del
livello di efficienza delle amministrazioni, fornendo altresì la base analitica
per la definizione ed il monitoraggio degli indicatori di performance, utilizzati per la valutazione ex post del conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione,
nonché per accrescere la qualità dei servizi pubblici.
La
legge di riforma prevede, infine, una apposita delega al Governo – da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della riforma in esame – finalizzata al potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e al
riordino del sistema dei controlli di
regolarità amministrativa e contabile (articolo 49). Tra i principi previsti
dalla delega[5] vi sono il potenziamento delle strutture e
degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale per la
realizzazione periodica di un programma
di analisi e valutazione della spesa da svolgere anche in collaborazione
con le amministrazioni interessate; la condivisione
tra la Ragioneria generale, gli organismi indipendenti di valutazione della performance, nonché gli uffici di
statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati e delle altre informazioni necessarie alla
realizzazione della predetta attività di analisi e valutazione della spesa; la graduale estensione del programma di
tale attività all’intero comparto delle
amministrazioni pubbliche; il riordino
del sistema dei controlli preventivi e successivi, la loro semplificazione
e razionalizzazione, nonché la revisione dei termini previsti per il controllo.
Copertura finanziaria delle leggi
La
legge di riforma riserva l’intero Titolo
V alla definizione della copertura
finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, in ossequio
al disposto dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione. Nel ribadire che
ciascuna legge onerosa deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento previsto, la spesa
autorizzata, intesa quale tetto
massimo, ovvero le previsioni di
spesa, per le quali sono definite specifiche clausole di salvaguardia effettive e automatiche, l’articolo 17,
comma 1, conferma le consuete modalità di copertura finanziaria delle leggi
(utilizzo degli accantonamenti dei Fondi speciali, riduzione di precedenti
autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate),
nonché il divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante
utilizzo di entrate in conto capitale. Viene inoltre disposto che le maggiori
entrate - derivanti dagli andamenti a legislazione vigente - che dovessero
eventualmente prodursi rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione
non possono essere utilizzate per finalità di copertura, bensì destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Con
riferimento alle leggi di delega, inoltre, vale il principio dell’individuazione
nell’ambito delle stesse della copertura
degli oneri derivanti dai decreti legislativi. Qualora ciò non
sia possibile in sede di conferimento della delega, in ragione della
complessità della materia trattata, la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi è effettuata al momento dell’adozione di
ciascuno di essi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori
oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A
ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, che dà
conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
E’
inoltre previsto l’obbligo di relazione
tecnica sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, nonché l’obbligo
di aggiornare la relazione all’atto
del passaggio parlamentare. Le Commissioni
parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione tecnica
per tutte le proposte legislative e
gli emendamenti al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. Novità rilevante è che la relazione tecnica evidenzi
anche gli effetti di ciascuna
disposizione sugli andamenti tendenziali ai fini del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni
pubbliche (fabbisogno) e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
Si
prevede infine che le leggi e i provvedimenti con effetti onerosi a carico dei
bilanci delle amministrazioni pubbliche debbano contenere la previsione e la copertura dell’onere stesso
riferita ai bilanci, annuali e pluriennali. Anche le regioni e le province
autonome sono tenute a indicare la copertura finanziaria, utilizzando le
modalità di cui all’articolo 17, delle leggi onerose a carico della loro
finanza e di quella di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il
conferimento di nuove funzioni ovvero mediante la disciplina delle funzioni ad
esse attribuite.
Bilancio dello Stato
Il Titolo VI contiene le norme relative:
alla disciplina del bilancio di
previsione e del bilancio pluriennale dello Stato; alla classificazione
delle entrate e delle spese e dei
diversi fondi di bilancio, all’assestamento
e variazioni di bilancio, nonché alla procedura degli impegni di spesa; al rendiconto
generale dello Stato; all’analisi e
valutazione della spesa e completamento
della riforma del bilancio dello Stato; e, infine, al graduale passaggio al bilancio redatto per sola cassa.
La
riforma del bilancio si attuerà in più fasi: da un lato, infatti, la legge n.
196 conferma le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due
esercizi finanziari a legislazione vigente (art. 21 e 22), dall’altro delega il
Governo (art. 40) al completamento della riforma, prevedendo altresì il
graduale passaggio, attuato secondo i criteri della delega dell’articolo 42, da
una redazione del bilancio e degli altri documenti contabili in termini sia di
competenza e di cassa, ad una redazione in termini di sola cassa.
Viene
istituzionalizzata la classificazione
funzionale delle voci di spesa del
bilancio in missioni e programmi
applicata dal 2008 e, al fine di rendere più trasparente e significativo il
collegamento tra il ruolo di indirizzo del Parlamento e la funzione allocativa,
viene ampliata ulteriormente l’aggregazione delle voci che compongono l’unità di voto oggetto dell’approvazione
parlamentare, elevandola dai macroaggregati/U.P.B. (unità previsionali di base)
ai programmi, che costituiscono
insiemi omogenei di attività dirette al perseguimento degli obiettivi
strategici rappresentati dalle missioni. Nuova è altresì la previsione in base
alla quale la realizzazione di ciascun
programma dovrà essere affidata ad un unico
centro di responsabilità amministrativa. Anche dal lato dell’entrata, le
unità di voto vengono individuate ad un livello di aggregazione superiore, con
riferimento alle tipologie dei cespiti.
La
legge n. 196, inoltre, portando a regime le novità già introdotte a
legislazione vigente per il 2009, prevede una ripartizione delle risorse appartenenti ai programmi tra quota non rimodulabile
(corrispondente agli oneri inderogabili) e quota
rimodulabile (nella quale rientrano le spese da fattore legislativo e di
adeguamento al fabbisogno). Viene quindi confermata la rimodulabilità, con il disegno di legge di bilancio, delle dotazioni finanziarie all'interno di un
programma o tra programmi di ciascuna missione, anche relativamente alle
risorse derivanti da fattori legislativi. Tali rimodulazioni potranno essere
effettuate in via compensativa e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. In
apposito allegato allo stato di previsione della spesa dovranno essere indicate
le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica ed il
corrispondente importo.
La
legge definisce in dettaglio i contenuti
del bilancio di previsione, costituito dagli stati di previsione
dell’entrata e della spesa, distinti per Ministeri (art. 21, co. 10 e 11),
arricchendo gli elementi informativi
contenuti in ciascuno stato di previsione. Tra questi ultimi si evidenzia: la nota integrativa al bilancio di previsione,
che dal lato della spesa si compone di una prima
sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a
ciascun programma ed i relativi indicatori
di risultato, e di una seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie; le schede illustrative dei singoli
programmi (c.d. schede di programma)
e delle leggi che li finanziano; le schede
illustrative dei capitoli recanti i fondi
settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza
nazionale; il budget dei costi della relativa amministrazione.
La
legge disciplina anche il bilancio
pluriennale di previsione (art. 22), elaborato per un periodo di tre anni e
strutturato per missioni e programmi; esso è esposto a legislazione vigente e a
livello programmatico ed incorpora in sé gli effetti della legge di stabilità.
Viene inoltre ridefinita la
classificazione delle entrate e delle spese adattandola alle novità attuate
in via di prassi negli ultimi anni mediante il passaggio dalle funzioni obiettivo alle missioni, ferma restando la
conformità della classificazione economica e di quella funzionale ai criteri
adottati dalla contabilità nazionale ed il raccordo con le classi COFOG
individuate a livello internazionale.
Gli
articoli da 26 a 29 della legge, inoltre, disciplinano nel dettaglio i fondi speciali e di riserva istituiti
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Essi
costituiscono strumenti necessari a rendere più flessibile l’attività di
gestione e a far fronte alle maggiori esigenze finanziarie che possono
manifestarsi nel corso dell’esercizio; ciascuno di tali fondi va approvato con
apposite norme nell’ambito della legge di approvazione del bilancio. Nuove
norme sono previste inoltre in relazione alle leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali, le quali
possono anche stabilire, se la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalità di utilizzo mediante autorizzazione
a stipulare mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello
Stato. Tra le ulteriori novità previste dalla legge, da attuare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della legge, mediante la delega attribuita al
Governo dal comma 8 dell’articolo 30, vi è: l’introduzione dell’attività di valutazione, nella fase di
pianificazione delle opere, per la selezione dei progetti e la definizione
delle priorità, coerentemente con i criteri per l’attuazione delle deleghe
riferite alle infrastrutture strategiche; il potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull’efficacia e sull’utilità degli interventi
infrastrutturali; la garanzia di
indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l’utilizzo
di competenze interne agli organismi; la separazione
del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione del “fondo progetti” e del
“fondo opere”; l’adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al
finanziamento e ai costi delle opere; definanziamento automatico in caso di
mancato avvio delle opere.
Vengono
inoltre confermate le norme relative al rendiconto
generale dello Stato, costituito dalle due distinte parti del conto del
bilancio e del conto generale del patrimonio. Tra le innovazioni rilevanti
introdotte sotto il profilo dell’esame delle risultanze di gestione, si
sottolinea la presentazione di una nota
integrativa, anch’essa articolata per missioni e programmi, allegata al
rendiconto e riferita a ciascuna amministrazione. La nota è formulata in
coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa del bilancio di
previsione ed è composta da due sezioni:
un rapporto sui risultati, che
espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi
indicati nella prima sezione della nota integrativa al bilancio di previsione, nonché
una sezione che contiene l’analisi dei
risultati. E’ demandato ai regolamenti parlamentari il compito di stabilire
le modalità e i termini per l’esercizio del controllo, da parte delle
Commissioni competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e
delle relative risorse finanziarie.
Ai fini
del completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla
riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione
delle risorse, l’articolo 40 della proposta di legge reca una apposita delega Governo, da esercitarsi entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della riforma in esame.
I
principi e i criteri direttivi della delega prevedono, in particolare, la revisione delle missioni, nonché del numero e della struttura dei programmi
- che dovranno risultare omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in
termini di prodotti e servizi finali - al fine di assicurare, tra l’altro, la
univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture
assegnate, e ciascun Ministero, evitando, ove possibile, programmi condivisi
tra più Ministeri e fermo restando l’affidamento di ciascun programma di spesa
ad un unico centro di responsabilità amministrativa.
Si
prevede, inoltre, l’adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari
del bilancio dello Stato e l’individuazione, nell’ambito della programmazione
triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato, di
metodologie comuni di definizione di indicatori
di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio. Al sistema di contabilità
finanziaria sarà inoltre affiancato, a fini conoscitivi, un sistema di
contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti
dalle amministrazioni.
Quanto
all’esame degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, si
prevede l’adozione della procedura in base alla quale, qualora il Governo non
intenda conformarsi ai pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari –
da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissioni –, è tenuto a ritrasmettere
i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e
a rendere comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via
definitiva dal Governo.
L’articolo
42 della legge n. 196 dispone un’ulteriore delega
al Governo per il potenziamento della
funzione del bilancio di cassa,
disponendo che, ferma restando la redazione del bilancio anche in termini di
competenza, venga rafforzato il ruolo programmatorio del bilancio di cassa, sia
attraverso un raccordo tra
autorizzazioni di cassa e gestione di tesoreria, sia disponendo che i dirigenti
responsabili predispongano piani finanziari che tengano conto della fase
temporale delle obbligazioni, e dei connessi pagamenti. La delega, da esercitarsi
entro i quattro anni successivi a quello dell’entrata in vigore della riforma,
è accompagnata dalla previsione dell’avvio di un’apposita sperimentazione
presso alcune Amministrazioni della durata massima di due esercizi finanziari,
le cui risultanze dovranno essere esposte in un rapporto che il Ministro
dell'economia e delle finanze è tenuto a trasmettere alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Tesoreria degli enti pubblici e
programmazione dei flussi di cassa
Il Titolo VII reca una serie di
disposizioni in materia di tesoreria e flussi di cassa finalizzate a favorire
una efficiente gestione del debito e della liquidità del conto
“Disponibilità del Tesoro”.
La
legge di riforma prevede nuovi strumenti
di programmazione dei flussi, quali l’obbligo per le amministrazioni
statali di presentare mensilmente una previsione dell’evoluzione dei flussi di
cassa, nonché, a fine anno, una previsione dell’evoluzione dei flussi per
l’anno a venire. Vengono poi introdotte modifiche alla disciplina dei conti
intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide.
Sulla
base della delega per la riforma del bilancio contenuta nell’articolo 40, si
dispone altresì la progressiva
eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento
di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello
Stato, ad eccezione di alcune specifiche gestioni.
Fermo
restando quanto previsto da tale delega, la proposta dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni di
legge che autorizzano l'apertura di contabilità
speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del
bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque
riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali
contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne
disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.
Testo unico delle disposizioni in materia di
contabilità dello Stato e di tesoreria
Il Titolo IX dispone una delega al Governo
per l’adozione di un Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di
contabilità di Stato e di tesoreria, entro 4 anni dalla data di entrata in
vigore della legge di riforma (vale a dire il 2013), a carattere compilativo. I
principi alla base della delega sono in sintesi la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi
contabili; la riorganizzazione dei
conti di tesoreria e la disciplina della tesoreria unica; l’adeguamento
della disciplina in considerazione dell’adozione del bilancio di cassa e la
modifica ovvero l’abrogazione espressa delle norme preesistenti che risultano
incompatibili con le disposizioni della legge n. 196.
In
conseguenza del complessivo riassetto della disciplina contabile, il Titolo X della legge, oltre a prevedere
l’abrogazione espressa della legge n. 468/1978 di contabilità generale e di
altre norme in materia di contabilità, tra cui le disposizioni di legge che
autorizzano l’apertura di contabilità speciali di tesoreria (con le eccezioni
previste dall’articolo 40), prevede un regime
transitorio per le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di
legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate. Tra le
disposizioni finali, infine, si sottolinea la norma relativa all’applicazione
della legge di riforma alla Presidenza delle Repubblica, al Senato e alla
Camera dei deputati, nonché alla Corte costituzionale, solo in quanto
compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta a tali organi dalla
Costituzione.
Le deleghe previste per il completamento
della riforma[6]
La
legge n. 196/2009 prevede specifiche
deleghe, ai fini del completamento successivo della riforma, che
introducono significative novità
nell’ordinamento contabile:
-
il
principio dell’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche (art. 2, co. 2, 3 e 6);
-
la razionalizzazione delle procedure di spesa in conto capitale per la realizzazione delle opere pubbliche (art.
30, co. 8);
-
il
completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato, finalizzato ad assicurare maggiore certezza, trasparenza e flessibilità
della programmazione delle risorse
di bilancio, anche mediante la riorganizzazione dello stesso in missioni e
programmi di spesa (art. 40);
-
la predisposizione del bilancio annuale di
previsione e degli altri documenti contabili in termini di sola cassa, dopo un periodo di sperimentazione (art. 42);
-
il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e degli
strumenti di analisi e valutazione della
spesa, anche mediante la
condivisione delle banche dati dei
diversi soggetti coinvolti (art. 49);
-
l’adozione
di un testo unico delle disposizioni
in materia di contabilità dello Stato
e di tesoreria (art. 50).
1. Le amministrazioni
pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso
al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza
pubblica.
2. Ai fini della presente
legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti
che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT
con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre.
4. Le disposizioni recate
dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi
statuti.
La legge di riforma della contabilità
generale in esame, all’articolo 1, reca i principi di coordinamento e
l’ambito di riferimento delle norme della finanza pubblica.
Il comma 1 – come
sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 39/2011 – dispone
l’applicazione della legge all'intero perimetro della P.A., affermando,
in linea generale, il principio che tutte le amministrazioni pubbliche
concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dall’Unione europea
- sulla base dei principi dell'armonizzazione
dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne
condividono le responsabilità.
Il comma 2 definisce
l’ambito delle amministrazioni pubbliche come l’insieme degli enti e degli
altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall’ISTAT, sulla base dei
regolamenti comunitari. A norma del successivo comma 3, la ricognizione
delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza
annuale entro il 30 settembre[7], con proprio provvedimento da pubblicare in
Gazzetta ufficiale.
L’estensione
dell’ambito di applicazione della nuova disciplina appare coerente con
l'evoluzione più recente della finanza pubblica italiana, in virtù, da un lato,
degli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea (che fanno riferimento
al conto della P.A.), dall'altro della riforma in senso federale
dell'ordinamento dello Stato. Sotto il primo aspetto, le regole europee codificate
nel Patto di stabilità e crescita implicano il rispetto di una serie di
obiettivi economico-finanziari il cui raggiungimento dipende dalle scelte e dai
comportamenti di soggetti istituzionali diversi, caratterizzati da
significativi livelli di autonomia finanziaria. Sotto il secondo aspetto,
l'evoluzione in senso federale derivante dalla nuova legge di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, oltre ad una maggiore uniformità dei
sistemi contabili, rende necessario individuare sedi e procedure istituzionali
di coordinamento fra i diversi livelli di governo capaci di garantire il
perseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti a livello nazionale - e
concordati in sede comunitaria - garantendo nel contempo il coinvolgimento e la
responsabilizzazione delle autonomie territoriali nella realizzazione dei
medesimi obiettivi.
Al comma 4 viene
sancito il riconoscimento che le disposizioni recate dalla legge di contabilità
in esame e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica[8] ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione.
Per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano viene
riproposto il consueto dispositivo di salvaguardia, in base al quale le
disposizioni del testo in esame dovranno applicarsi nel rispetto di quanto
previsto dai rispettivi statuti (comma 5).
Articolo 2
(Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili)
1. Per consentire il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad
adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi
termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione,
gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di
cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) adozione di regole
contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di
consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione
e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;
b) definizione di una
tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini
del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni
schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti
comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al
fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di
codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa
riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini
conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di
contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio
consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o
altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Ai decreti legislativi
di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli
istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia
di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.
4. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono
comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi
che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della
predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza
pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche,
composto da ventitré componenti, così suddivisi:
a) quattro rappresentanti
del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di
presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico
dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del
Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati
permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;
c) un rappresentante
dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti
degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali
per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia
(UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e
uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome,
d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli
articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio
2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi
termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2,
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) adozione di regole
contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni
schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti
comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione
di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi
controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al
sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità
economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per
i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione
dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del
raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori
di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al
fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro
il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci
preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale
termine»;
c) all'articolo 2, il comma
6 è sostituito dal seguente:
«6. Almeno uno dei decreti
legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare
entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il
quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di
definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni
delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli
schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la
perequazione degli enti territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6,
terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le
seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1,
primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i
restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i
princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica
paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5
maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h),
della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive
ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate
entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo
anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e
42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità
previsti dal presente articolo.
L'articolo 2, commi da 1 a 5, contiene una delega legislativa al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali[9], nonché per l’armonizzazione della relativa tempistica di presentazione e approvazione.
Per ciò che riguarda l’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per gli enti territoriali, è prevista l’adozione di uno o più decreti legislativi attuativi della delega entro il 31 maggio 2011[10] (comma 1).
Disposizioni correttive ed integrative di questi possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi dell’articolo 40, in materia di completamento della riforma del bilancio, e dell’articolo 42, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e potenziamento della funzione del bilancio di cassa (comma 8).
La delega è esplicitamente finalizzata a consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della legge, cioè il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al governo della finanza pubblica.
Come evidenziato nel corso
dell’esame istruttorio del provvedimento, il governo unitario della finanza
pubblica ha, come premessa necessaria, la confrontabilità
dei dati di bilancio delle differenti amministrazioni[11].
In base alla normativa vigente,
ribadita dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge in esame, il perimetro
delle pubbliche amministrazioni è quello individuato annualmente dall'ISTAT
sulla base delle definizioni contenute negli specifici regolamenti comunitari
di contabilità. Secondo tali regolamenti, il perimetro della P.A. include tutti
i soggetti i quali, al di là della forma giuridica che rivestono, producono
prevalentemente servizi “non market”, cioè non destinabili alla vendita.
Allo stato attuale, per le Regioni e
le Province autonome, i relativi bilanci, pubblicati nei Bollettini ufficiali,
sono classificati con modalità tra loro non omogenee, avendo ciascuna Regione e
Provincia autonoma adottato un proprio schema contabile che non consente
l’agevole raccordo delle informazioni rilevate.
I bilanci degli Enti locali sono,
invece, classificati secondo uno schema omogeneo e sono oggetto di rilevazione
da parte del Ministero dell’Interno. Tuttavia, anche per essi, benché in
maniera molto più limitata, esistono dei problemi di disomogeneità: in
particolare, le differenti modalità di applicazione della classificazione
funzionale non consentono di rappresentare correttamente la spesa per le
singole funzioni.[12]
Si ricorda che, con il D.Lgs. n. 170
del 12 aprile 2006, il legislatore – all’indomani della riforma dell’assetto
costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali disciplinato
nella Parte seconda, Titolo V della Costituzione - aveva effettuato una Ricognizione dei principi fondamentali in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma della delega di cui all’articolo
1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 [13].
In particolare, ambito di
applicazione del citato D.Lgs. n. 170 è l'armonizzazione
dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile degli enti territoriali
(regioni ed enti locali) rispetto al bilancio dello Stato[14] (articolo 1).
La Corte Costituzionale, in sede di
giudizio di legittimità sollevato in via principale da talune regioni sulla
norma di delega legittimante il citato decreto legislativo n. 170[15] ha affermato che la normativa delegata da essa
scaturente ha carattere “meramente ricognitivo” e “di prima applicazione” dei
principi fondamentali vigenti, all’indomani della riforma del Titolo V della
Costituzione, nelle materie rientranti nella competenza legislativa concorrente
tra lo Stato e le regioni, a norma dell'art. 117 Cost.
Il citato articolo 1, comma 4 della
legge n. 131, infatti, dispone che spetta comunque al Parlamento la definizione
di "nuovi" principi quadro nelle materie di competenza concorrente,
tra le quali appunto rientrano l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La delega contenuta nella legge n.
196 del 2009 ha dunque portata più ampia, essendo volta alla fissazione da
parte del Parlamento dei “nuovi” principi fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici, ad eccezione che per le regioni e gli enti
locali, per la cui disciplina vale la delega contenuta nella legge di
attuazione del federalismo fiscale, legge n. 42/2009, articolo 2, comma 2, lettera
h), come novellata dai successivi commi dell’articolo in esame (cfr. infra).
I sistemi contabili e gli schemi di bilancio armonizzati devono essere raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi (comma 1).
Come evidenziato nella relazione
illustrativa al disegno di legge iniziale, si tratta in particolare di creare
un maggior raccordo tra tali sistemi e il SEC95, Sistema europeo dei conti
nazionali e regionali nella Comunità.
Principi e criteri direttivi della delega sono in particolare (comma 2):
§ l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato (lettera a);
§ l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale
individuata dai regolamenti comunitari (COFOG), nonché di un sistema unico di codifica dei singoli
provvedimenti di spesa correlati alle voci riportate nei bilanci (lettera c)).
In proposito si segnala che il Ragioniere generale
dello Stato ha osservato – nell’ambito di una audizione svoltasi presso la
Commissione 5° del Senato nel corso dell’iter del provvedimento - che “ il
piano dei conti non dovrà soddisfare solo le esigenze conoscitive della
contabilità finanziaria ma curare anche quelle della contabilità economica e
patrimoniale. Inoltre, è opportuno che esso sia concordato con le Istituzioni
competenti e che abbia nel Manuale SEC95 e nel sistema di classificazione
adottato dal Fondo monetario internazionale i suoi riferimenti principali e,
per esigenze di opportuna standardizzazione, sia inserito all’interno del
Programma Statistico Nazionale”.
Si osservi
inoltre che – nell’ambito della delega per il completamento della riforma del
bilancio statale – è specificamente previsto il raccordo dei programmi di spesa
con la classificazione COFOG di secondo livello[16] (articolo
40, comma 1, lett. b), n. 3);
§ adozione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi per le amministrazioni pubbliche (lettera b)).
Tale previsione sembra connettersi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 della legge, circa il perimetro delle pubbliche amministrazioni, che viene definito annualmente dall'ISTAT sulla base dei regolamenti comunitari di contabilità, che include - come già osservato - tutti i soggetti i quali, al di là della forma giuridica che rivestono, producono prevalentemente servizi cd. non market, cioè non destinabili alla vendita.
Il settore della pubblica amministrazione, pertanto, non comprende solo organismi pubblici, quali Stato, enti territoriali e enti previdenziali, bensì anche soggetti, ad esempio configurati sotto forma di società, che non adottano la contabilità finanziaria ma quella civilistica d'impresa (si pensi ad esempio ad ANAS S.p.a., ad Equitalia S.p.a., ecc.).
A questo riguardo, tra i principi e criteri direttivi, rientra l’adozione di un bilancio consolidato delle PP. AA con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema-tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali (lettera e)).
Come osservato in sede di audizioni tenutesi nel corso
dell’esame del provvedimento in esame, la necessità di procedere ad un bilancio
consolidato tra pubbliche amministrazioni e proprie aziende, si pone con
particolare rilevanza per gli enti locali, i quali sempre più sovente hanno
esternalizzato - attraverso il ricorso a forme societarie - taluni servizi
tipicamente pubblici[17];
§
affiancamento, in via sperimentale, a fini
conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni (lettera d)).
Si segnala che - nell’ambito della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio – è prevista la messa a regime di tale affiancamento, che sarà funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni (articolo 40, comma 2, lettera n));
§
definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti
ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse
amministrazioni, e individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (lettera f)).
Si osservi in
proposito che per - quanto riguarda le amministrazioni statali - il Rapporto
sulla spesa previsto dall’articolo 41, periodicamente presentato dal Ministero
dell’economia fornirà la base analitica per la definizione e il monitoraggio
degli indicatori di risultato, nonché specificamente proporrà, per i principali
programmi di spesa, gli indicatori di risultato da adottare (articolo 41, comma
3, lettere b) e c));
Gli schemi dei decreti legislativi, cui è allegato un nomenclatore
con le definizioni degli istituti contabili (comma 3) sono inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione, entro sessanta giorni, del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Decorsi i sessanta giorni, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, nell’ipotesi in cui non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni e rende comunicazioni in merito dinnanzi a ciascun ramo del Parlamento.
Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
I decreti legislativi aventi riflessi di ordine finanziario devono essere corredati di relazione tecnica (comma 4).
E’ prevista l’istituzione, con decreto del Ministero dell’economia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, del Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, al quale è affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione (comma 5).
Il Comitato, composto, come previsto dal comma 5, da ventitré componenti - rappresentanti di Governo, Parlamento, Corte dei Conti, ISTAT ed enti territoriali, nonché esperti in materie giuridico contabili - è stato istituito con il D.M. economia e finanza del 4 maggio 2010.
Il comma 6 introduce modificazioni all’articolo 2 della legge n. 42 del 2009 al fine di uniformare i principi ed i criteri direttivi della delega riguardante l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con i principi ed i criteri direttivi previsti per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche non territoriali recati dai commi precedenti.
Tra le modifiche che il comma in esame apporta alla legge n. 42/2009, vi è in primo luogo l’esplicitazione che tra le finalità della delega sul federalismo fiscale vi è l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica (comma 6, lett. a)).
Inoltre, specifiche modifiche sono apportate ai principi e criteri direttivi già dettati sulla materia dall’articolo 2, comma 2, lettera h) della legge n. 42, sostituendo tale lettera e in sostanza introducendo – per gli enti territoriali - i medesimi principi e criteri direttivi della delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle altre amministrazioni pubbliche, indicati al comma 1 dell’articolo in esame (comma 6, lettera b)).
Per gli enti territoriali, la lettera h, del comma 2 della legge n. 42/2009, come novellato dall’articolo in esame, prevede, dunque, come per le altre amministrazioni pubbliche, la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, nonché di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia; l’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione.
Rispetto alla precedente
formulazione dell’articolo 2, comma 2, lett. h), è confermato che in sede
attuativa della delega si debba procedere all’individuazione del termine entro
il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci
preventivi e consuntivi approvati, e l’introduzione di sanzioni, in caso di
mancato rispetto di tale termine.
Conseguentemente, viene soppressa l’originaria previsione di cui all’articolo 2 della legge n. 42 secondo la quale nel primo decreto legislativo attuativo della delega sul federalismo fiscale - da adottare entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 42/2009 – dovevano essere disciplinati i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali (co. 6, lett. c), primo periodo). Viene, inoltre, fissato al 30 giugno 2010 il termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, della relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali[18] Si precisa, altresì, che la presentazione di tale relazione deve, comunque, precedere la presentazione degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali.
Il comma 7, infine, con l’obiettivo di garantire coerenza tra i decreti legislativi di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali con quelli di tutti gli altri enti della P.A., prevede un raccordo tra il Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche - al quale affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche - e la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale (COPAFF) [19], cui l’articolo 4 della legge n. 42/2009 affida il compito di svolgere le attività relative all’esercizio della delega per l’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, con lo scambio di tutte le relative risultanze.
Tale attività di raccordo e scambio
di informazioni rappresenta lo strumento operativo volto a garantire
l’attuazione conforme e coordinata delle due distinte deleghe finalizzate a
realizzare il principio fondamentale dell’armonizzazione dei bilanci pubblici,
ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento in esame, il cui perseguimento è
garantito, sul piano normativo, dalla previsione di principi e criteri
direttivi omogenei.
Nel Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, disciplinato dall’articolo 3 della legge in esame, si darà inoltre conto anche dello stato di attuazione della delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali (art. 2, comma 2, lett. h), legge n. 42/2009).
Si ricorda che presso il Ministero
degli Interni, ai sensi dell’articolo 154 del TUEL (Testo Unico delle leggi
sugli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 2000) già opera l’Osservatorio sulla finanza e
la contabilità degli enti locali[20]. Tale organo ha il compito
di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed
umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei princìpi
contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione
di nuovi modelli contabili.
L'Osservatorio,
inoltre, adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad
agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme e presenta sullo stato
di applicazione di queste almeno una relazione annuale al Ministro
dell'interno, formulando altresì proposte di integrazione normativa e di
principi contabili di generale applicazione.
Si segnala che sia la
delega contenuta nell’articolo 2 in esame, relativa all’armonizzazione dei
sistemi contabili e di bilancio degli enti pubblici diversi dagli enti
territoriali, sia quella contenuta nell’articolo 2, comma 2, lett. h) della legge n. 42/2009 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali, hanno ricevuto attuazione
rispettivamente con il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011[21] e
con il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011[22].
Articolo 3
(Rapporto sullo stato di attuazione della
riforma della contabilità e finanza pubblica)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato al
Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, un rapporto sullo stato
di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività
volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e
dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento
tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle
amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto
dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo
2, comma 6, lettera b), della presente legge.
L’articolo 3 – come modificato all’articolo 7, comma 1, della legge n. 39/2011 - dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sia trasmesso un rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità, con particolare riferimento alle attività volte alla nuova organizzazione del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.
Per tale aspetto il rapporto dovrà evidenziare il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all’attuazione della legge n. 15 del 2009 (c.d. legge “Brunetta”).
In assenza di ulteriori indicazioni nel testo dell’articolo, è da presumere che ai fini del collegamento in questione si debba far riferimento, da un lato, alle disposizioni che nella legge di contabilità fanno riferimento, tra l’altro, ai compiti affidati alle unità dirigenziali in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, nell’ambito della delega al bilancio di cassa, ai compiti di programmazione ed alla connessa responsabilità finanziaria (articolo 21 e 42); dall’altro, alla nuova configurazione delle funzioni e delle responsabilità della dirigenza pubblica come previste nella legge n. 15 del 2009 (ad esempio all’articolo 6) e come specificate nella disciplina attuativa recata dal D.Lgs. n.150 del 2009.
Il rapporto dovrà altresì dar conto dello stato di attuazione della norma di delega sulla armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali recata nell’ambito della disciplina sul federalismo fiscale dettata dalla legge n.42 del 2009, in particolare all’articolo 2, comma 2, lettera h), come sostituito dalla presente legge (all’articolo 2, comma 6, lettera b)).
Deve in
proposito rammentarsi che l’articolo 3 della legge n. 42 del 2009, istitutivo
della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
prevede, tra le diverse funzioni affidate a tale Commissione, anche quella di
verificare lo stato di attuazione della legge stessa, riferendone ogni sei mesi
alle Camere.
Articolo 4
(Controllo parlamentare)
1. Il Governo, nel rapporto
di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti,
fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un
controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle
informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma
congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le
Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed
esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di
bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto
previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività
istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di
approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica
da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a
promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché
l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto
tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo
e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure
finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento
all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti
ai programmi di bilancio;
b) verifica dello stato di
attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del
bilancio, con particolare riferimento al potenziamento della funzione del
bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla
ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla
classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei
risultati;
c) analisi del contenuto
informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di
assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado
di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori,
livelli territoriali e tra i diversi documenti;
d) verifica delle
metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse
tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli
informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di
indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore
per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle
metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di
finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la
loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti
tendenziali e innovazioni legislative.
2-bis. Ai fini
dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di
apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni
necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
L’articolo 4 introduce una specifica disciplina finalizzata al potenziamento degli strumenti e dell’attività di controllo parlamentare sulla finanza pubblica, da svolgersi anche in forma congiunta tra i due rami del Parlamento, sulla base di metodologie di lavoro e obiettivi fissati da intese tra il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato.
In particolare, il comma 1 obbliga il Governo a fornire tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo parlamentare costante sull'attuazione della nuova legge di contabilità.
Tali informazioni sono contenute, in primo luogo, nel Rapporto sullo stato di attuazione della riforma, previsto dall’articolo 3, il quale viene presentato in allegato al Documento di economia e finanza; esse devono, inoltre, essere fornite dal Governo ogni qual volta le Commissioni parlamentari competenti, destinatarie delle stesse, le richiedano.
Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta tra i due rami del Parlamento, secondo le modalità definite dalle intese adottate tra i Presidenti di Camera e Senato, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica (comma 1).
Il comma 2 dispone, ai fini di quanto sopra previsto, l’adozione di intese tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica volte a promuovere l'integrazione delle attività svolte dalle strutture di supporto tecnico dei due rami del Parlamento[23] - al fine di favorire l’istruttoria congiunta tra i due rami del Parlamento e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Le intese devono essere, in particolare, rivolte ai seguenti ambiti operativi:
a) monitoraggio e verifica degli andamenti della finanza pubblica, anche attraverso l'individuazione di indicatori di risultato;
b) verifica dello stato di attuazione della riforma, con particolare riferimento al potenziamento della funzione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica[24];
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare l’omogeneità dei dati e la loro confrontabilità;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura e la quantificazione degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per schemi metodologici di valutazione degli effetti finanziari distinti per settori;
e) analisi delle metodologie per la costruzione dei quadri tendenziali di finanza pubblica, per il complesso della Pubblica Amministrazione e per i relativi settori, delle basi conoscitive per la loro verifica e del raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.
Inoltre, al fine di accrescere la disponibilità di
elementi di valutazione dei documenti di finanza pubblica, il comma 2-bis
– introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge n. 39/2011 - prevede che le Camere possano stipulare apposite convenzioni con l'ISTAT per l’acquisizione di dati
ed elaborazioni considerate
necessarie per l’esame dei documenti di finanza pubblica prodotte dall'Istituto
di statistica.
Si ricorda che, a livello
parlamentare, nella scorsa legislatura, al termine dell’indagine conoscitiva
sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio[25], svoltasi presso la V Commissione Bilancio della
Camera, congiuntamente all’omologa Commissione del Senato, l'Ufficio di
Presidenza della Commissione bilancio della Camera, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 maggio 2007, ha deliberato
all'unanimità di costituire al proprio interno un Comitato permanente per il
monitoraggio della finanza pubblica.
Il Comitato era chiamato a svolgere
un'attività conoscitiva sulle caratteristiche della spesa pubblica e le
dinamiche che regolano il suo andamento, e ad individuare i possibili soluzioni
a tal fine; nonché ad approfondire la tematica relativa all'andamento delle
entrate, con specifico riferimento a quelle tributarie. Il Comitato operava
congiuntamente all’analogo Comitato costituito dalla 5a Commissione
Bilancio del Senato[26].
Articolo 5
(Criteri di nomina del Presidente
dell'ISTAT)
1. All'articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere
all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere
favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti».
L’articolo 5 modifica i criteri di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT, disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 agosto 1989, n. 322[27], prevedendo che la proposta di nomina sia sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all’audizione della persona designata.
Il parere parlamentare ha
carattere vincolante: la
designazione del Presidente può infatti essere effettuata solo laddove sia
stato espresso dalle Commissioni parere favorevole con la maggioranza qualificata
dei due terzi dei componenti.
Il D.Lgs. n. 322/1989 prevede all’articolo 16, comma 1, che il Presidente dell'ISTAT, scelto
tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, sia
nominato, ai sensi dell'art. 3
della legge n. 400/1988[28], con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e
provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
L’articolo si inserisce all’interno delle norme relative ai rapporti istituzionali tra ISTAT e Parlamento, al fine di un rafforzamento del ruolo dell’Istituto di statistica quale organo ausiliare delle Camere nell’attività di controllo parlamentare. Tale attività è disciplinata dai regolamenti parlamentari.
Si ricorda in
proposito che l’articolo 145 R.C. prevede che l’Assemblea e le Commissioni
possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo,
l’ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa
definizione dell’oggetto e delle finalità.
Articolo 6
(Accesso alle banche dati e pubblicità di
elementi informativi)
1. Ai fini del controllo
parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle
banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa
gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza
pubblica.
2. Nel sito del Ministero
dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico
elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35
con i rispettivi allegati.
3. I decreti di variazione
al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti
legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle
finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della
Corte dei conti.
4. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via
telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della
registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia
prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.
L’articolo 6, al comma 1, riconosce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l’accesso, regolamentato sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte di informazioni – gestita da soggetti pubblici – rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.
A questo
proposito si osserva che la legge - proprio al fine del potenziamento delle
attività di controllo e monitoraggio dei conti pubblici - prevede l’istituzione
presso il Ministero dell’economia e finanze di una Banca dati delle
amministrazioni pubbliche, alimentata dalle stesse pubbliche amministrazioni
con i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti
consuntivi, le operazioni gestionali, e tutte le informazioni relative
all’attuazione della nuova legge di contabilità. Le suddette amministrazioni
hanno accesso alle informazioni secondo modalità da stabilire con appositi
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 13)[29].
La Ragioneria generale dello Stato provvede a consentire l’accesso e
l’invio in formato elettronico elaborabile dei dati delle amministrazioni
pubbliche contenuti nella citata banca dati alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica (articolo 14, comma 1, lett. e)).
Si ricordi
inoltre la banca dati SIOPE (Sistema
Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici), cui le amministrazioni pubbliche
(ad eccezione degli organi costituzionali) sono tenute a trasmettere
quotidianamente i dati relativi
agli incassi e pagamenti effettuati.
L’articolo 6 stabilisce, al comma 2, l’obbligo di pubblicazione sul sito web del Ministero dell’economia e finanze, in formato elettronico elaborabile, dei seguenti provvedimenti legislativi, anche nella loro forma iniziale di disegno di legge: legge di stabilità, legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dello Stato, legge di assestamento delle previsioni di bilancio e legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Al comma 3, è introdotto l’obbligo di rendere disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della registrazione da parte della Corte dei conti, i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza di provvedimenti legislativi.
Il comma 4 introduce l’obbligo per il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di trasmettere in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.
Si osserva che l’articolo 6 in
commento si inserisce nell’ambito di un complesso corpus normativo contenuto all’interno della nuova legge di
contabilità, volto ad implementare le fonti di informazione ed il controllo
sulla finanza pubblica, sia sul versante parlamentare, che su quello
governativo. Le fonti di informazione citate nell’articolo 6, infatti, vanno ad
aggiungersi a tutta la documentazione in materia di finanza pubblica che è
istituzionalmente previsto pervenga ai due rami del Parlamento, secondo lo
scadenziario definito in primo luogo dall’articolo 7, che fornisce
l’indicazione del ciclo e degli strumenti della programmazione e di bilancio,
nonché da una serie di altre norme che rendono il Parlamento destinatario di
numerose relazioni finalizzate a dar conto dello stato di attuazione della
riforma di contabilità e finanza pubblica (articolo 3), nonché alla verifica,
monitoraggio e controllo della spesa: si pensi al Rapporto triennale sulla spesa
delle amministrazioni dello Stato, che deve essere predisposto entro il 20
luglio dell’ultimo anno di ciascun triennio e inviato al Parlamento (articolo
41), nonché alle Relazioni previste dalla disciplina della cd. spending review introdotta dalla legge finanziaria
2008[30]: si tratta, in particolare, della Relazione sullo
stato della spesa per l’analisi dell’efficacia nell’allocazione delle risorse e
dell’efficienza dell’azione amministrativa, presentata annualmente alle Camere
entro il 15 giugno, e del Programma di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali, che è previsto si concluda con la presentazione al
Parlamento, da parte del Ministro dell’economia, di una relazione sui risultati
del programma e sulle conseguenti iniziative di intervento[31].
Articolo 7
(Ciclo e strumenti della programmazione e
di bilancio)
1. L'impostazione delle
previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si
conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della
programmazione sono:
a) il Documento di economia
e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento
del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) il disegno di legge di
stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
d) il disegno di legge del
bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni
anno;
e) il disegno di legge di
assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere
entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti
di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al
comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto
concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il
documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi
indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le
deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).
L’articolo 7 relativo al ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio è stato interamente sostituito dalla legge n. 39/2011, al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea alla luce dell'introduzione del “semestre europeo”.
Il semestre europeo consiste in un
ciclo di procedure volto ad assicurare un
coordinamento ex-ante delle
politiche economiche nell’Eurozona e nell’UE[32].
Il ciclo – che ha preso l’avvio nel 2011
- include le seguenti fasi:
-
gennaio: presentazione da parte della Commissione dell’indagine annuale sulla crescita;
-
febbraio/marzo: il Consiglio
europeo elabora le linee guida
di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;
-
metà aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR,
elaborati nell’ambito della nuova Strategia UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del
Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal
Consiglio europeo;
-
inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea
elabora le raccomandazioni di
politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;
-
giugno:
il Consiglio ECOFIN e, per la parte
che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione
europea;
-
seconda metà dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle
raccomandazioni ricevute. Nell’indagine annuale sulla crescita dell’anno
successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri
nell’attuazione delle raccomandazioni stesse.
L’obiettivo del
nuovo meccanismo, secondo quanto indicato dal Consiglio e dalla Commissione,
non è quello di sottoporre i bilanci nazionali ad una sorta di valutazione o
approvazione preventiva, prima che vengano presentati ai Parlamenti nazionali,
bensì di fornire elementi per una discussione ex-ante sulle politiche di bilancio.
L’articolo 7 enuncia, quale principio generale, che le previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche siano conformi al metodo della programmazione (comma 1).
Il nuovo ciclo della programmazione - delineato dal comma 2 come riformulato dall’articolo 2, comma 1, dalla legge n. 39/2011 - prevede la presentazione dei seguenti documenti:
a) entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF),
per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Il Documento – che, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione del
successivo articolo 10 della legge di contabilità che ne disciplina il
contenuto, incorpora lo schema di Programma di stabilità (nella prima sezione)
e lo schema del Programma Nazionale di riforma (nella terza sezione), nonché
un’analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni
pubbliche nell’anno precedente (seconda sezione) – sostituisce, quale strumento della programmazione economico
finanziaria su base almeno triennale, la Decisione
di finanza pubblica (DFP) prevista dall’originaria testo della legge di
contabilità.
Rispetto alla DFP, la cui presentazione alle Camere era prevista per il 15
settembre, il Documento di economia e finanza è presentato entro il 10 aprile,
in ragione della presentazione da parte dello Stato italiano alle Istituzioni
comunitarie, entro il 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma
nazionale di riforma, contenuti nel Documento di economia e finanza (cfr. a
tale riguardo la nuova formulazione dell’articolo 10 della legge di contabilità
relativo al contenuto del DEF).
Si segnala, inoltre, che il nuovo ciclo della
programmazione non prevede più la presentazione alle Camere - entro il 15
aprile di ogni anno - della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, che
è stata soppressa dalla legge n. 39/2011[33], i cui contenuti hanno trovato comunque parziale
trasposizione nel DEF, in particolare nella seconda sezione (cfr. infra, articolo 10).
b) entro il 20 settembre di ogni anno,
della Nota di aggiornamento del DEF,
per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Rispetto alla disciplina previgente, con le modifiche
apportate dalla legge n. 39/2011, la Nota di aggiornamento ha assunto le
caratteristiche di uno strumento
obbligatorio, posto che la sua presentazione non è più eventuale e connessa
al verificarsi di eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica[34].
c) entro il 15 ottobre di ogni anno, il disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato, così come previsto dalla previgente disciplina;
d) entro il 30 giugno di ogni anno, il disegno di legge di assestamento (anch’esso mantenuto fermo nella tempistica di presentazione rispetto alla previgente disciplina);
e) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui data di presentazione è fissata entro il mese di gennaio (anziché febbraio, come originariamente disposto dalla previgente legge di contabilità);
f) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, anch’essi confermati nell’ambito del ciclo e degli strumenti di bilancio.
L’articolo 7 prevede, inoltre, che i predetti documenti contabili vengano presentati dal Governo alle Camere su proposta del Ministero dell’economia e finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF relativa al Programma nazionale di riforma, il Ministro per le politiche europee.
Il Documento di economia e finanza, entro il termine ivi indicato, è inviato per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.
Articolo 8
(Coordinamento della finanza pubblica
degli enti territoriali)
1. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei
propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi
programmatici risultanti dal DEF.
2. Anche ai fini dell'attuazione
dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nella Nota di aggiornamento del DEF di
cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per
il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza,
conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli
enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali,
articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento
distintamente per regioni, province e comuni.
3. In sede di Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica vengono fornite
indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare
nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della
categoria di appartenenza.
4. Per la spesa in conto
capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Nota di
aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis e la legge di stabilità
individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e
successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per
regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera
pubblica amministrazione.
L’articolo 8[35] detta le norme per
il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali.
In
particolare, il comma 1 dispone che
le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci
annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal
Documento di economia e finanza.
Il
comma 2 prevede una procedura per la
definizione del quadro di riferimento normativo per il patto di stabilità interno,
nell’ambito della più generale procedura di inquadramento degli obiettivi della
finanza locale nel contesto di quelli complessivi di finanza pubblica. In
particolare viene previsto che, ai fini della predisposizione delle norme
necessarie a garantire l’attuazione del patto di stabilità interno, da
definirsi nell’ambito della legge di stabilità[36], il quadro di
riferimento normativo venga definito nell’ambito della Nota di aggiornamento
del DEF.
Il medesimo comma 2 stabilisce inoltre che il patto di stabilità interno definisca, distintamente per regioni, province e comuni, gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi, articolati per sottosettori, stabiliti nell’ambito del Documento di economia e finanza[37].
Il comma 3 prevede che in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica vengano fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati, da fissare nell’ambito del DEF, e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.
Il comma 4 dispone che, per la spesa in conto capitale, la Nota di aggiornamento del DEF e la legge di stabilità, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, individuino, nell’ambito degli obiettivi nazionali articolati per sottosettori, la quota di indebitamento delle amministrazioni locali e, al suo interno, di quella delle province e dei comuni, articolata per regioni.
La norma, che riguarda la
ripartizione del debito tra i livelli di governo, appare finalizzata a
garantire che, nell’ambito della fissazione degli obiettivi di debito
complessivi della P.A., si tenga conto della necessità di assicurare alle
amministrazioni locali la possibilità di finanziare la loro spesa in conto
capitale anche mediante l’accesso al credito.
Articolo 9
(Rapporti con l'Unione europea in tema di
finanza pubblica)
1. Il Programma di
stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio
dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque
nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione
del patto di stabilità e crescita.
2. Gli atti, i progetti di
atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito
del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal
Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti,
nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle
linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea
elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate
dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini
della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di
riforma.
L’articolo 9, come sostituito dalla legge n. 39/2011, stabilisce che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.
Si ricorda che il richiamato Codice di condotta è stato modificato dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 al fine di adeguare le scadenze, i contenuti e le modalità di presentazione del programma di stabilità alla scansione del semestre europeo.
In particolare, il Codice di
condotta, come modificato, prevede che per garantire un adeguato coordinamento
e un'adeguata sorveglianza delle politiche economiche ex ante è opportuno che i programmi di stabilità e convergenza
siano presentati nella prima quindicina
di aprile di ogni anno. L'intero
processo dovrebbe essere completato con l'adozione dei pareri del Consiglio
sui programmi, di regola entro la fine
di luglio di ogni anno.
Si segnala, peraltro, che la proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, presentata dalla Commissione europea il 29 settembre 2010 (COM(2010)526), approvata il 5 ottobre 2011, prevede espressamente, all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che i programmi di stabilità “sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30”.
La medesima proposta, modificando inoltre, l’articolo 3 del medesimo regolamento integra in misura significativa i contenuti del programma di stabilità.
Si ricorda che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma confluiscono, ai sensi del successivo articolo 10, all’interno, rispettivamente, della prima e della terza sezione del Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.
Va rammentato che prima della
riforma operata dalla legge n. 39/2011, secondo la previgente disciplina
contabile, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità non era contenuto
nel Documento di programmazione (prima, Decisione di finanza pubblica, ora
Documento di economia e finanza), bensì costituiva un documento che veniva presentato
dal Governo alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione del
documento medesimo al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea,
concordata in sede europea ai sensi dell’art. 4, Reg. Consiglio dell'Unione
Europea n. 1466/97[38].
L’aggiornamento del Programma di
stabilità, nella versione “definitiva” trasmessa dal Governo alle autorità
europee, veniva poi presentata alle Camere.
Articolo 10
(Documento
di economia e finanza)
1. Il DEF, come risultante
dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF
reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti
dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione
del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da
conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la
prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di
politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza
pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle
amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza
e assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle
previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto
al precedente Programma di stabilità;
c) l'indicazione
dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per
il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi
indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e
crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi
fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento
dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali
utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti
macroeconomici;
d) le previsioni per i
principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi
programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in
rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla
lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al
lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il
debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui
alla lettera a);
f) l'articolazione della
manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di
raggiungere i predetti obiettivi;
g) il prodotto potenziale e
gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche
amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
h) le previsioni di finanza
pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per
garantirne la sostenibilità;
i) le diverse ipotesi di
evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno
lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.
3. La seconda sezione del
DEF contiene:
a) l'analisi del conto
economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno
precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici
indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;
b) le previsioni
tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate
sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei
flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con
un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate
nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della
pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le
previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro
complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse
destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei
fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle
previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
d) le previsioni
tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore
statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
e) in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti,
l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle
amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di
dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di
spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli
relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul
debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota
metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti
analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al
comma 3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF
reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti
dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale
di riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento
delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i
risultati previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri
macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono
sulla competitività;
c) le priorità del Paese e
le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del
DEF;
d) i prevedibili effetti
delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento
della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.
6. In allegato al DEF sono
indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo
conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento
degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla
fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché all'attuazione del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso
interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e
sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i
termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo
economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo
dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare
riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla
ripartizione territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF è
presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di
avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF è
presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato
di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede
europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al
DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese
correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni,
con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti
correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento
e di Bolzano.
11. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione
del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per
le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di
bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati
gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.
L’articolo 10 è stato interamente sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 39/2011, al fine di ridefinire il contenuto del nuovo documento di programmazione, il Documento di economia e finanza (DEF), il quale sostituisce la Decisione di finanza pubblica (DFP), lo strumento programmatorio previsto dalla vigente normativa contabile, assorbendo altresì alcune parti della Relazione sull’economia e sulla finanza pubblica, di fatto soppressa dalla legge n. 39/2011.
Il documento, oltre a riprodurre sostanzialmente, dal punto di vista del contenuto, le informazioni già previste nella DFP ai sensi del testo originario dell’articolo 10 della legge n. 196/2009, presenta rilevanti elementi di novità.
In particolare, il nuovo Documento, come risultante dalle deliberazioni parlamentari, è articolato in tre sezioni:
La prima sezione reca lo schema del Programma di stabilità (PSC).
Lo schema di PSC contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell’Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno viene sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato alle istituzioni europee entro il 30 aprile, come previsto dall’articolo 9 della legge di contabilità, come novellato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 39/2011.
Sostanzialmente in linea con la disciplina previgente, il nuovo comma 2 dell’articolo 10 prevede che la prima sezione del DEF contenga:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo, articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di
riferimento; le previsioni
macroeconomiche per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati
dal Codice di condotta sull'attuazione
del patto di stabilità e crescita, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi
fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e
dell'andamento dei conti con l'estero;
l'esplicitazione dei parametri
economici essenziali utilizzati per
le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici.
Si segnala che, rispetto alla analoga disposizione
contenuta nell’originario art. 10, comma 2, lettera a), della previgente legge
di contabilità, non è più previsto che nel Documento di programmazione le
previsioni macroeconomiche vengano formulate in termini tendenziali e programmatici. Ciò sembra essere connesso con
la disciplina relativa alle previsioni macroeconomiche e di bilancio delineata
dalla proposta di direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri (COM(2010)523) e dalla Proposta di regolamento sulla
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)527), presentate
il 29 settembre 2010 ed approvate in via definitiva il 4 ottobre 2011.
La proposta di direttiva, all’articolo 4, richiede
agli Stati membri di assicurare che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio
realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. Più in
dettaglio, la proposta prevede che la programmazione di bilancio si deve basare
“sullo scenario macrofinanziario più
probabile o su uno scenario più
prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario
macrofinanziario più probabile”. La proposta sottolinea, inoltre, che le
previsioni macroeconomiche e di bilancio devono essere predisposte tenendo conto delle previsioni della
Commissione, che costituiscono un utile termine di riferimento per la
costruzione dello scenario macroeconomico centrale, rafforzando la validità
delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio, e che eventuali
differenze tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della
Commissione devono essere giustificate. Un elemento cruciale per garantire
l’uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è
la trasparenza. Gli Stati membri hanno l’obbligo di rendere pubbliche le
previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la
programmazione di bilancio, comprese le metodologie e i parametri utilizzati. È
inoltre previsto un audit periodico,
compresa la valutazione ex post delle previsioni macroeconomiche e di bilancio
per la programmazione.
Le previsioni
tendenziali sono peraltro ancora previste per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche (vedi di seguito quanto previsto alle
lettere d) ed e);
d) le previsioni
per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 3, lettere b) e c).
Le norme richiamate – relative ai contenuti della seconda sezione del DEF –
prevedono, per il conto economico della P.A., rispettivamente, la formulazione
di previsioni tendenziali a legislazione
vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei
sottosettori della P.A., di quelli del saldo di cassa delle P.A., nonché del
debito delle P.A. e dei suoi sottosettori), e di previsioni a politiche invariate (dei principali aggregati del conto
economico delle P.A.).
La portata della previsione recata da tale ultima lettera, che include tra i contenuti del DEF, accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente, anche previsioni a politiche invariate del conto economico delle amministrazioni pubbliche, rappresenta una evoluzione rispetto ai contenuti del precedente Documento di programmazione[39];
e) gli
obiettivi programmatici, indicati
per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno
lordo e tenuto conto della manovra di finanza pubblica cui alla successiva
lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa
e per il debito delle
amministrazioni pubbliche. Tali obiettivi devono essere indicati al netto e al lordo degli interessi e
delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche. Gli stessi, inoltre, vanno articolati
per i tre sottosettori delle pubbliche amministrazioni (cioè
amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza)[40].
Va rilevato che, secondo la
normativa previgente, nel Documento di programmazione doveva altresì essere
data indicazione degli obiettivi
programmatici, espressi in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale
nonché, a fini conoscitivi, l'obiettivo
di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello
massimo di spesa corrente. A seguito della riforma operata dalla legge n.
39/2011, gli obiettivi, in valore assoluto, del saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale vengono invece indicati nella Nota di
aggiornamento al DEF, ai sensi del nuovo articolo 10-bis, comma 1, lettera b).
Non risulta invece rientrare
tra i contenuti dei nuovi documenti di programmazione quello che nella DPF era
indicato come obiettivo di massima della
pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa
corrente;
f)
l'articolazione
della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla
lettera e), almeno per un triennio,
per i sottosettori della P.A. Devono, inoltre essere indicate - nell'ambito
dell'articolazione della manovra – un'indicazione
di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.
La normativa previgente prevedeva inoltre che la DFP desse anche conto delle misure atte a realizzare il percorso di convergenza di cui all'articolo 18 della legge-delega sul federalismo fiscale. Tale elemento risultava strettamente connesso alla previsione, di cui alla successiva lettera f), che la DFP riportasse anche il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest'ultimo.
La disciplina delineata
dalla legge n. 39/2011 prevede, invece, che tali contenuti (Patto di stabilità
interno e relative sanzioni, Patto di convergenza e misure atte a realizzare il
percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009)
rientrino tra quelli della Nota di
aggiornamento al DEF, ai sensi del nuovo articolo 10-bis, comma 1, lettera d).
g) il prodotto potenziale e gli indicatori
strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento.
L’introduzione di tale elemento è volto ad agevolare,
attraverso l'analisi degli andamenti di finanza pubblica in termini
strutturali, la corrispondenza con le previsioni e gli obiettivi assunti in
sede europea;
h) le
previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.
i)
le
diverse ipotesi di evoluzione
dell'indebitamento netto e del debito
rispetto a scenari di previsione
alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della
struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.
Le previsioni di scenari alternativi e le proiezioni di bilancio corrispondenti che completano lo scenario macroeconomico centrale consentono di analizzare come evolverebbero le variabili di bilancio in caso di ipotesi economiche diverse, riducendo notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.
Si segnala come la previsione dell’indicazione di
diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a
scenari di previsione alternativi costituisca un’innovazione rispetto alla legislazione nazionale vigente, che va
letta nel quadro di quanto stabilito dalla proposta di direttiva relativa ai
requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)523), del 29
settembre 2010. La proposta prevede espressamente, all’articolo 4, che le
previsioni macroeconomiche e di bilancio debbano ricomprendere scenari macroeconomici alternativi che
consentano di esaminare l’andamento delle variabili di bilancio in condizioni
economiche diverse.
Per quanto concerne i contenuti del Programma
di stabilità contenuto nella prima sezione del DEF, si segnala che le modifiche
apportate al Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e
crescita dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre incidono anche sulla struttura e
sui contenuti dei programmi di stabilità. In particolare, il codice stabilisce
che:
-
i programmi di
stabilità e convergenza si basino su previsioni
macroeconomiche realistiche e prudenti, spiegando dettagliatamente
eventuali divergenze di rilievo tra le previsioni nazionali e quelle della
Commissione;
-
i programmi
presentino le principali ipotesi sul
previsto andamento dell'economia e delle principali variabili economiche
rilevanti per la realizzazione dei propri programmi di bilancio, quali le spese per investimenti pubblici, la
crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione. È opportuno anche
corroborare le ipotesi sulla crescita reale del PIL con l'indicazione del
contributo previsto della domanda alla crescita. Occorre inoltre evidenziare i rischi di una revisione al
rialzo o al ribasso delle previsioni di crescita;
-
i programmi
dovrebbero fornire informazioni sufficienti sull'andamento del PIL per
permettere un'analisi della posizione ciclica dell'economia e delle fonti di
crescita potenziale. Occorrerà analizzare le prospettive dei saldi settoriali
e, soprattutto nei Paesi con un disavanzo esterno elevato, la bilancia con l'estero.
-
i programmi
dovrebbero contenere la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre
misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi
del programma nonché, per le misure più importanti della manovra di bilancio,
una stima dei loro effetti quantitativi
sul saldo delle amministrazioni pubbliche. Occorrerà individuare espressamente
i provvedimenti che hanno effetti
rilevanti una tantum;
-
i programmi
potrebbero comprendere anche informazioni sull'attuazione delle vigenti norme
nazionali in materia di bilancio (regola di spesa ecc.) nonché su altre
caratteristiche istituzionali delle finanze pubbliche, in particolare sulle
procedure di bilancio e sulla governance statistica delle finanze
pubbliche;
-
dovrebbero
illustrare le strategie nazionali adottate per garantire la sostenibilità delle
finanze pubbliche, in particolare alla luce dell'impatto dell'invecchiamento demografico sull'economia e sul
bilancio;
-
è opportuno che
le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo
(avanzo/disavanzo) di bilancio della pubblica amministrazione e il PIL, del
rapporto spesa/PIL e entrate/PIL e delle loro componenti, come pure del
rapporto tra debito pubblico e PIL, nonché delle principali ipotesi economiche,
siano espresse su base annua e
includano, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi, dando la facoltà
agli Stati membri di riferirsi a un periodo più lungo qualora lo desiderino.
Anche la
richiamata proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1466/97 integra in
misura significativa i contenuti del programma di stabilità, in coerenza con le
modifiche già apportate al Codice di condotta.
In particolare, sostituendo la
lettera a) del paragrafo 2 del
Regolamento (CE) n. 1466/97, la proposta prevede che il programma di stabilità,
oltre ad indicare l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di
avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in
percentuale del PIL, nonché il percorso previsto per il rapporto debito delle
amministrazioni pubbliche/PIL, debba anche riportare “il percorso programmato
di crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle
entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure
discrezionali programmate in materia di entrate”.
La seconda sezione del DEF contiene una serie di dati e di informazioni che il Governo era già tenuto a presentare in base alla normativa previgente, nell’ambito della Decisione di finanza pubblica (DFP) o della Relazione sull’economia e sulla finanza pubblica (REF), che la legge n. 39/2011 ha provveduto a sopprimere.
Ai sensi del nuovo comma 3, la seconda sezione del documento riporta:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento[41];
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo - basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte - dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori del conto delle P.A. (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale). Tali previsioni devono essere formulate al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche. Vanno inoltre indicate le previsioni tendenziali del saldo di cassa delle P.A., con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.
Ai sensi del successivo comma 4, i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente di cui alla presente lettera sono esposti analiticamente in un’apposita nota metodologica da allegare alla seconda sezione del DEF.
È inoltre previsto che nella seconda sezione del DEF sia data indicazione delle previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori, nonché delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche, riferite almeno al triennio successivo.
Come già detto con riferimento ai contenuti della
prima sezione del documento, l’inclusione tra i contenuti del DEF di previsioni
a politiche invariate del conto economico delle amministrazioni pubbliche,
accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente, rappresenta una
novità rispetto ai contenuti della Decisione di finanza pubblica, volta a
superare la rigidità formale del criterio della legislazione vigente;
d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale almeno per il triennio successivo e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
e) l’individuazione di regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l’esigenza, sottolineata anche in sede europea, di evidenziare forme efficaci di controllo dell’andamento della spesa pubblica anche attraverso la fissazione di tetti di spesa;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio[42].
La terza sezione contiene lo schema del Programma Nazionale di Riforma (PNR) (comma 5).
Si tratta del nuovo documento previsto nell’ambito della nuova Strategia UE 2020, che costituisce, insieme al Programma di stabilità, un elemento fondamentale della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri.
Lo schema di PNR riportato nella terza sezione del DEF deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell’Unione europea e dalle specifiche linee guida, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno venga sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato alle istituzioni europee entro il 30 aprile, come previsto dall’articolo 9 della legge di contabilità, come novellato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 39/2011.
Poiché il PNR, come elaborato nell’ambito della nuova Strategia UE 2020, è volto a dare conto in maniera puntuale degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti, la terza sezione del DEF, ai sensi del nuovo comma 5 dell’articolo 10, contiene:
a) lo stato
di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale
scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri
macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che
incidono sulla competitività;
c) le priorità
del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli
obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
d) i
prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita
dell’economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di
aumento dell’occupazione.
Il comma 6 è riferito ai provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui indicazione, ove previsti, viene fornita in allegato al DEF.
Il comma conferma che il contenuto dei disegni di legge collegati deve essere costituito da disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
Come già rilevato in sede di analisi del nuovo ciclo e dei nuovi strumenti della programmazione (cfr. supra, articolo 7), si ricorda che con la legge n. 39/2011 il termine di presentazione alle Camere dei disegni di legge collegati è stato anticipato entro il mese di gennaio di ogni anno (in luogo di febbraio, come fissato dalla previgente disciplina).
I successivi commi
prevedono la presentazione in allegato al DEF di una serie di ulteriori informazioni, come già
previsto dalla previgente normativa contabile:
§
la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali
addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione
sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale
degli interventi, che deve essere presentata alle Camere dal Ministro dello
sviluppo economico entro il 10 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF (comma 7)[43];
§
il programma di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici predisposto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge
obiettivo”), nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (comma 8).
Si ricorda che, ai sensi della
normativa richiamata, il Governo individua le infrastrutture e gli insediamenti
produttivi strategici mediante un apposito programma inserito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, recante l’indicazione dei relativi
stanziamenti. Nel disegno di legge finanziaria sono predisposte le risorse
necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili.
§
uno specifico
documento, predisposto dal Ministro
dell’ambiente, relativo allo stato di
attuazione degli impegni in materia di riduzione
dei gas ad effetto serra, già previsto con riferimento al protocollo di
Kyoto dall’articolo 26, comma 3 del D.L. n. 159 del 2007(comma 9);
§
per la
spesa del bilancio dello Stato, l’esposizione in apposito allegato al DEF, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse destinate alle singole regioni -
con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti
correnti e in conto capitale agli enti locali - e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale (comma 10)[44];
§
ad integrazione del DEF, un apposito allegato in
cui sono riportati i risultati del
monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le
entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di
bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; devono inoltre essere
Indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni. Tale allagato sarà trasmesso alle Camere dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il
30 giugno di ogni anno[45].
Articolo 10-bis
(Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza)
1. La Nota di aggiornamento
del DEF contiene:
a) l'eventuale
aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi
tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di
recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento;
b) in valore assoluto, gli
obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di
cassa del settore statale;
c) le osservazioni e le
eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni
del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma
nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;
d) in coerenza con gli
obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali
aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni
previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio
2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal
Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le
misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18
della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge.
2. Qualora si renda
necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro
il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente
legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse
alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.
3. La Nota di aggiornamento
di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di
investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle
relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per
ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione,
tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al
comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per
ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
5. In apposita sezione del
quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione
dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica
indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non
statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare
utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione
delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la
sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel
bilancio dello Stato.
6. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui
al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi
eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza
pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi
correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni
dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi
che si prevede di adottare.
7. In
allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali
disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.
L’articolo 10-bis, introdotto dalla legge n. 39/2011 (articolo 2, comma 3), disciplina i contenuti e gli allegati della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, la cui presentazione alle Camere – che deve avvenire entro il 20 settembre di ogni anno – ha carattere non più eventuale (come originariamente previsto dalla L. 196/2009[46]), ma necessario ed a contenuto predeterminato.
La nuova Nota di aggiornamento delineata dall’articolo in esame, non più prevista in via eventuale all’apertura della sessione autunnale, bensì nella veste di documento successivo e in logica prosecuzione rispetto agli elementi informativi contenuti nel nuovo Documento di economia e finanza (DEF) presentato i primi di aprile, deve in particolare contenere:
a) l'aggiornamento eventuale degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;
b) gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, esposti in valore assoluto;
c) le osservazioni, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF, in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;
d) il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale.
Si ricorda che la lettera e), comma 1, dell’art. 17 della legge n. 42 reca i criteri per la
definizione di un sistema premiante e sanzionatorio da applicare nei confronti
degli enti che risultano virtuosi o meno rispetto al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti. L’articolo 18 delle medesima legge
n. 42 introduce invece l'istituto denominato “Patto di convergenza” volto a
garantire un “coordinamento dinamico” della finanza pubblica finalizzato ad
agevolare, tra l’altro, il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.
Per rafforzare il coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria, il comma 2 prevede che qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, il Governo è tenuto ad inviare, entro il 10 settembre, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi. Le linee guida sono altresì trasmesse, entro il 10 settembre, alle Camere, cui è in seguito trasmesso anche il parere espresso su di esse dalla Conferenza.
Nella Nota di aggiornamento, inoltre, confluiscono alcuni elementi informativi precedentemente considerati a corredo del Documento di programmazione.
Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegati, sulla base dell’articolo 10-bis della legge di contabilità, i seguenti documenti, recanti:
a) le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (comma 3);
b) in allegato alle predette relazioni, un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato a presentare con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza e delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare (comma 4);
c) in apposita sezione del suddetto quadro riassuntivo, deve essere altresì esposta la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali[47] iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera, nonché dell’ammontare utilizzato (comma 5).
Si prevedono specifici obblighi di comunicazione, da
assolvere entro il 30 giugno di ciascun anno, in capo ai Ministeri competenti i
quali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti
i dati necessari alla predisposizione dell'allegato sopra illustrato.
Quale norma di chiusura, la legge di contabilità prevede, infine, che il Governo, qualora per le medesime finalità di aggiornamento previste per la presentazione della Nota di aggiornamento, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento, recante le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché l’indicazione degli interventi correttivi che si intendono adottare (comma 6).
Il comma 7 dell’articolo aggiuntivo prevede infine che, in allegato alla Nota di aggiornamento, vengano altresì indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità come modificata dalla legge n. 39/2011.
Ai sensi del
comma 6 dell’articolo 10, come formulato dalla legge n. 39/2011, il Documento
di economia e finanza deve riportare, in allegato, l’indicazione degli
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal
documento medesimo, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale,
organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia.
Secondo la normativa contabile, come
modificata dalla legge n. 39/2011, l’indicazione degli eventuali disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene rimessa al Documento di
economia e finanza (ai sensi dell’articolo 10, comma 6) ovvero alla nuova Nota di
aggiornamento del DEF, come previsto dall’articolo 10-bis, comma 7, in esame.
Articolo 11
(Manovra di finanza pubblica)
1. La legge di stabilità e
la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa
contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative
necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10,
comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,
della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso
di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti
delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per
gli anni successivi a quello in corso.
2. La legge di stabilità
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine
di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge di stabilità
contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può
contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio,
né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa
indica:
a) il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle
aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono
sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette
e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di
norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle
addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi
speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita
tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata
alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita
tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e
analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita
tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;
g) l'importo complessivo
massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per
la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei
residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o
all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni
meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano
aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera
m);
l) norme recanti misure
correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma
13;
m) le norme eventualmente
necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come
definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1, lettera d), nonché
a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge.
4. Al disegno di legge di
stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli
effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra
adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato
sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è
allegato alla legge di stabilità.
5. Per la spesa, le
disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per
missione e indicano il programma cui si riferiscono.
6. In attuazione
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre,
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori
spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai
sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle
riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini
di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a
legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio
precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle
riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti
assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
7. In ogni caso, ferme restando
le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte
con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di
evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale,
incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni
parlamentari.
8. In allegato alla
relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti
legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma
13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da
adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.
9. Il disegno di legge di
stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è
accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento
conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle
Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i
contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica
articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la
quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto
economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo
10, comma 3, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli
effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.
10. La relazione tecnica
allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di
cui all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, in relazione alle
autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.
L'articolo 11 – come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n. 39/2011 - delinea la nuova configurazione della manovra di finanza pubblica, la quale viene impostata su base triennale e composta esclusivamente da due provvedimenti: la legge di stabilità e la legge di bilancio[48].
Tale impostazione è volta a recepire
il metodo di programmazione di bilancio su base triennale, introdotto per la
prima volta dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nell’agosto
dello stesso anno[49], che ha sostanzialmente anticipato di un trimestre
l’approvazione delle misure contenute nella manovra finanziaria non solo per
l’anno successivo, ma anche per i due seguenti, preordinando pertanto gli
interventi oltre che per il raggiungimento dell’obiettivo del primo anno di
programmazione, anche per l’intero triennio 2009-2011, secondo gli obiettivi
programmatici identificati nel DPEF 2009-2013[50].
Il comma 1 stabilisce che la manovra
triennale di finanza pubblica contenga, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative che
vengono individuate come necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal
Documento di economia e finanze (DEF), con i loro eventuali aggiornamenti ai
sensi della Nota di aggiornamento di cui all’articolo 10-bis.
Si prevede inoltre che, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi che fossero necessari nel corso del periodo triennale considerato dalla manovra, ed in particolare per quelli conseguenti a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale possa rideterminare gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.
Si prefigura pertanto l’obbligo
della presentazione di una manovra triennale, salva la possibilità di
introdurre cambiamenti di politica economica all'interno della manovra definita
per il triennio, secondo l'evoluzione delle variabili macroeconomiche e di
finanza pubblica[51].
Ai sensi del comma 2, la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale è demandata alla legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – con la quale si provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
Il comma 3 provvede a definire il contenuto tipico della legge di stabilità, introducendo alcune innovazioni rispetto alla normativa previgente.
Una prima novità è correlata al carattere triennale della manovra di finanza pubblica: è introdotta la nuova previsione che la legge di stabilità debba contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale. In passato tale obbligo era previsto con decorrenza esclusivamente dal primo anno.
Sul piano del contenuto, inoltre, il comma 3 conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale.
Tra le innovazioni di rilievo vi è
poi la soppressione implicita di quanto previsto dalla lettera i-ter)
del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 (integralmente abrogata dalla
lett. c), co. 1, dell’art. 51 della
legge n. 196/2009), nella parte in cui si prevedeva la possibilità di inserire
nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia[52].
Il comma in esame, articolato in lettere, enuncia in dettaglio i contenuti che la legge di stabilità deve indicare. In particolare:
§ le lettere a) e b) ribadiscono che essa deve riportare, rispettivamente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa deve indicare altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. La lettera b) specifica inoltre che, in relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);
§ la lettera c) concerne i fondi speciali disciplinati dal successivo articolo 18 della legge in esame (v. relativa scheda);
Si tratta delle somme, ripartite per ministeri,
destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno
approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto
capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità. Si ricorda che
nella normativa previgente, tali importi venivano riepilogati, rispettivamente,
nelle Tabelle A e B allegate alla legge finanziaria; analogamente, il testo in
esame prevede l’esposizione di tali somme in “corrispondenti tabelle”;
§ le lettere d), e) ed f) individuano le nuove tabelle allegate alla legge di stabilità. In particolare, ne sono previste tre distinte, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
-
gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere
nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui
quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e
per missione, con l’esclusione delle
spese obbligatorie (lett. d)). Queste ultime, ai sensi del successivo
articolo 21, rientrano nell’ambito dei programmi di spesa oggetto di
approvazione parlamentare con la legge di bilancio.
La tabella corrisponde alla
Tabella C della vecchia legge finanziaria dalla quale sono espunte le spese
obbligatorie. In proposito si segnala il collegamento della norma in esame con
il successivo articolo 52, ove si
prevede che, in sede di prima applicazione della presente legge, la legge di
stabilità disponga la soppressione dalla tabella in commento delle spese
obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla medesima tabella;
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale[53] (lett. e)).
La tabella in questione dispone, in sostanza, l’unificazione delle tre tabelle della vecchia finanziaria che riepilogano gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale e di cui, più precisamente, dispongono il rifinanziamento (Tabella D), la riduzione (Tabella E, per la sola parte delle spese in conto capitale) e la rimodulazione delle disponibilità (Tabella F);
-
gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte
corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione (lett.
f)).
Si tratta in sostanza di una
parte della Tabella E della vecchia finanziaria, quella relativa alle sole
autorizzazioni legislative di
spesa di parte corrente.
Nelle nuove tabelle, pertanto, viene attuato il recepimento della nuova classificazione funzionale del bilancio dello Stato mediante l’aggregazione per programma e per missione delle autorizzazioni legislative di spesa;
§ la lettera g) – che ripropone il contenuto della lettera h) del comma 3 dell'articolo 11 della abrogata legge n. 468/1978 - prevede che la legge di stabilità indichi l’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[54] e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;
§ la lettera h) (che corrisponde alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 11 della abrogata legge n. 468) riguarda le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
§ la lettera i), nel prevedere che la legge di stabilità possa contenere norme “virtuose” comportanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa, conferma l’esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, come già stabilito al secondo periodo del comma 3 dell’articolo in esame, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno[55], nonché a realizzare il Patto di convergenza[56];
§ la lettera l) – che ripropone il disposto di cui alla lettera i-quater) dell’articolo 11 dell’abrogata legge di contabilità n. 468/78 -, prevede che nella legge di stabilità siano indicate le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo che è stato ridefinito, rispetto alla normativa previgente, al comma 13 del successivo articolo 17 relativo alla copertura finanziaria delle leggi (v. scheda).
In particolare, rispetto alla precedente lettera i-quater) la procedura di correzione degli effetti finanziari prevista dalla disposizione in esame riguarda non più gli scostamenti fra oneri e coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi, infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso di spese obbligatorie o vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per le previsioni di spesa deve avere carattere effettivo ed automatico;
§ la lettera m) amplia il contenuto della legge di stabilità per includervi le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del patto di stabilità interno, nonché a realizzare il patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge n. 42/2009 (cfr. sopra lett. i)).
Il comma 4 prevede inoltre che al disegno di legge di stabilità sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata[57]. Detto prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità, deve essere successivamente allegato alla legge di stabilità medesima[58].
Il comma 5 prevede che le disposizioni della legge di stabilità debbano, di norma, essere articolate per missione ed indicare il programma cui si riferiscono.
Si recepisce in tal modo la nuova
struttura relativa all’esposizione dei contenuti della legge finanziaria che
era stata attuata sulla base della nuova classificazione delle voci di bilancio
e presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il
2008.
Il comma 6 prevede che, in attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità possa disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente (oneri correnti), nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
Il comma – come modificato dall’articolo 3 comma 1, lettera a) della legge n. 39/2011 - dispone inoltre la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico (dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente) per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché ne venga comunque assicurato un valore positivo.
La norma in esame delimita,
quindi la tipologia di oneri correnti che possono essere coperti – nella legge
di stabilità – a valere sui margini di miglioramento del risparmio pubblico:
innovando rispetto alla legislazione previgente (precedente testo del medesimo
comma 6), tale utilizzo può ora avvenire esclusivamente per la copertura di
riduzioni di entrata, disposte dalla stessa legge di stabilità.
Si ricorda che il ricorso al
miglioramento del risparmio pubblico per finalità di copertura degli oneri
recati dalle leggi finanziarie è stato consentito in base alla prassi
interpretativa dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, sancita
dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni di approvazione del DPEF 1990-92.
In occasione dell’utilizzo di
tale mezzo di copertura sono stati tuttavia evidenziati alcuni aspetti
problematici soprattutto allorquando le quote di miglioramento portate a
copertura degli oneri correnti si sono dimostrate di rilevante entità. E’ stato
infatti rilevato che[59] il dato relativo al miglioramento del
risparmio pubblico a legislazione vigente è ricavato dal raffronto tra il
valore del saldo corrente riferito al bilancio dell’esercizio in corso - che
emerge dal provvedimento di assestamento - ed il corrispondente valore che lo
stesso saldo assume nel bilancio per il nuovo esercizio. Tale differenza può
risentire quindi del carattere provvisorio sia dei valori assestati riferiti
all’esercizio in corso, sia delle nuove previsioni di bilancio che, per quanto
affidabili, sono soggette presumibilmente a modificarsi in corso d’anno. I
margini di incertezza si accentuano con riferimento al secondo e terzo
esercizio del triennio di previsione, rispetto ai quali più probabile appare
l’eventualità di una successiva revisione delle stime iniziali di bilancio.
Inoltre, è stato evidenziato
come il ricorso a quote consistenti del miglioramento, a legislazione vigente,
del saldo corrente di bilancio dovrebbe in ogni caso essere suffragato da dati
ed elementi volti a confermare la stabilità del predetto miglioramento almeno
con riferimento alla parte utilizzata a fini di copertura di oneri che si
proiettano oltre il triennio.
Il comma 7 prevede che, ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità secondo quanto previsto al comma precedente, le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possono concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella risoluzione parlamentare sul Documento di economia e finanza.
Si segnala
che tale comma riproduce sostanzialmente
il contenuto del comma 6, articolo 11 dell’abrogata legge n. 468/1978.
Il comma 8 stabilisce che, in allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità, debbano essere indicati i provvedimenti legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati nel corso dell'esercizio conseguenti all’attuazione della procedura prevista all'articolo 17, comma 13 (v. scheda).
Si tratta, in particolare, delle iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
La norma prevede, inoltre, che nel suddetto allegato siano indicate anche le “ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l)” dell’articolo 11 in esame, il quale parallelamente richiama le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui al citato articolo 17, comma 13[60].
Il comma 9 prevede che al disegno di legge di stabilità sia allegata, oltre alla relazione tecnica (v. scheda articolo 17, comma 3), una nota tecnico-illustrativa, finalizzata ad illustrare il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni.
Tale nota espone i contenuti della manovra e gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento: essa contiene le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali del DEF, del conto del settore statale e del settore pubblico integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.
Il comma 10 dispone, infine, che la relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità debba altresì contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa rifinanziata con il medesimo disegno di legge, la valutazione del Ministro competente riguardo al permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare, prevista dall'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo.
Articolo 12
(Relazione generale sulla situazione
economica del Paese)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro
il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese
per l'anno precedente.
L’articolo 12 – come sostituito dalla legge n. 39/2011 (articolo 6, comma 1) – reca la previsione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno precedente, che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare alle Camere entro il mese di aprile di ogni anno.
Si segnala che la nuova formulazione dell’articolo 12 introdotta dalla legge n. 39/2011 non ricomprende più i commi relativi alla disciplina della Relazione sull’economia e la finanza pubblica (commi 1-6 del previgente articolo 12 della legge di contabilità) - con l’effetto di sopprimere, di fatto, tale Relazione, alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione.
Secondo la
normativa previgente, la REF doveva essere presentata alle Camere entro il 15 aprile
di ogni anno. Con riferimento ai contenuti della Relazione, si ricorda che essa
esponeva l’analisi dell'andamento dell'economia, del conto economico e del
conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente, con
evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nei
precedenti documenti programmatori; l’aggiornamento delle previsioni
macroeconomiche del conto economico delle P.A. e dei relativi sottosettori,
nonché del saldo di cassa delle P.A. per il relativo periodo di previsione; le indicazioni
sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura.
In merito alla soppressione delle
disposizioni che disciplinano la presentazione della Relazione sull’economia e
la finanza pubblica, si segnala come larga parte dei suddetti suoi contenuti
informativi siano confluiti nel nuovo Documento di economia e finanza, di cui
all’articolo 10, ed in particolare, nella seconda sezione del DEF.
Al DEF sono, inoltre, ricondotte le
informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei
principali comparti di spesa, con particolare riferimento a pubblico impiego,
protezione sociale, sanità, debito delle amministrazioni pubbliche e relativo
costo medio.
Sono inoltre riportati in allegato
al DEF una serie di documenti prima previsti in allegato alla Relazione
sull’economia e la finanza pubblica, quali: il documento unitario di sintesi
sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, il quadro delle risorse
destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento, i risultati
del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle
misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d’anno.
Con riferimento alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese (RGE), si segnala che la legge n. 39/2011 ha previsto un aggiornamento dei contenuti della RGE attraverso l’istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di una apposita commissione, composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze[61] (si veda il comma 3 dell'articolo 52 della legge di contabilità in esame, come sostituito dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 39/2011).
In particolare, l’articolo 52, comma 3, della legge in esame prevede che le proposte della commissione formulate in ordine ai criteri per la redazione della Relazione siano inviate, entro due mesi, alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2011, la Relazione generale sia presentata entro il 30 settembre, successivamente, dunque, alla conclusione dell'attività della predetta commissione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima.
Si ricorda che in attuazione di tale norma, è stato presentato alle Camere, in data 20 settembre 2011, lo schema di decreto ministeriale recante la “Relazione concernente i lavori della Commissione incaricata del riordino della Relazione generale sulla situazione economica del Paese” (Atto n. 405).
Su tale documento, la Commissione bilancio della Camera ha espresso in data 11 ottobre 2011, parere favorevole in ordine alla proposta - ivi contenuta - di snellimento e semplificazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
In particolare, la Relazione
presentata dalla Commissione incaricata dei lavori di riordino della RGE ha prospettato
due soluzioni alternative: una Relazione articolata in maniera più sintetica in
due volumi (anziché tre), corrispondenti agli attuali secondo e terzo volume,
rielaborati in una veste più omogenea, ovvero la eliminazione dell'obbligo di
presentazione della Relazione dall'anno 2012 e, di conseguenza, una completa
ricollocazione dei contenuti della RGE in pubblicazioni già esistenti, prodotte
dalle istituzioni competenti per materia.
La V Commissione della Camera, nel
proprio parere, ha optato per la prima ipotesi (semplificazione della RGE),
considerando non possibile sopprimere l'obbligo di presentazione della
Relazione, in quanto l’articolo 52, comma 3 è finalizzato esclusivamente a una
razionalizzazione della Relazione al fine di una migliore fruibilità. La
Commissione ha altresì espresso parere favorevole in ordine al contenuto
semplificato della RGE relativa all’anno 2010, che avrebbe dovuto essere
presentata a settembre 2011 ai sensi dell’art. 52, comma 3, della legge di
contabilità, e che non è stata ancora presentata in ragione dei lavori di
riordino pendenti.
Articolo 13
(Banca dati delle amministrazioni
pubbliche)
1. Al fine di assicurare un
efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di
cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo
fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati
unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità
da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i
conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le
informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita
intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla
banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è
individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione
della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche
mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione
del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4
e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati
avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente
agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche.
Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero
dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al
consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di
euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere
stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni
preposte alla realizzazione della banca dati.
L’articolo 13 contiene alcune disposizioni che regolano la disciplina delle banche dati e dei sistemi informativi inerenti la finanza pubblica sotto diversi aspetti:
A. l’aspetto dell’istituzione della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (comma 1, primo e terzo periodo, e comma 2);
B. l’aspetto delle modalità di funzionamento e di alimentazione della predetta banca dati (comma 3);
C. l’aspetto delle modalità di accesso ai dati e in generale della pubblicità degli elementi informativi (comma 1, primo e secondo periodo);
D. l’aspetto della quantificazione e copertura degli oneri inerenti l’istituzione e la gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche (comma 4).
A. Istituzione della banca dati delle amministrazioni
pubbliche
L’articolo 13, comma 1, primo periodo, dispone che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione delle pubbliche amministrazioni effettuata dall’ISTAT, di cui all’articolo 1, comma 3[62], nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ed accessibile all’STAT e alle Amministrazioni medesime, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione del provvedimento.
E’ demandato ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare la struttura dipartimentale del citato ministero, alla quale verrà attribuita la responsabilità della costituzione e della gestione della banca dati.
Per una ricognizione delle ragioni sottostanti l’esigenza
dell’istituzione di una banca dati unitaria della pubblica amministrazione
appare opportuno un breve richiamo in merito alla situazione dei sistemi informativi inerenti la finanza pubblica.
Da una ricognizione operata nel corso dell’esame parlamentare della legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale, con la collaborazione delle principali fonti istituzionali produttrici di dati di finanza pubblica[63], è emerso che le fonti istituzionali, primarie e secondarie[64], deputate a fornire informazioni di carattere quantitativo sulla finanza pubblica e territoriale, sono numerose e che la produzione di dati copre pressoché integralmente tutti gli aspetti finanziari di rilievo. Nel contempo, si è rilevata una frammentazione delle informazioni disponibili fra le diverse fonti, nessuna delle quali risulta autonomamente idonea a fornire un’informazione esaustiva sulla finanza pubblica in generale e sulla finanza territoriale in particolare.
Inoltre, le informazioni fornite dalle diverse fonti risultano
fortemente differenziate su molteplici aspetti che rendono scarsamente
comparabili i dati disponibili ed estremamente laboriosa la loro integrazione
ai fini di una ricostruzione dell’insieme dei flussi finanziari del comparto
della finanza locale[65].
Negli anni più recenti sono stati avviati importanti progetti, a partire dal sistema SIOPE, per il potenziamento e dall’implementazione di strumenti informatizzati per il monitoraggio degli andamenti finanziari dei diversi centri di spesa. A tal fine è stata operata una standardizzazione dei dati contabili e una loro codificazione.
Si segnala, infine, che l’articolo 13 in esame qualifica
la banca dati delle amministrazioni pubbliche, come “unitaria”. Peraltro non
viene prevista esplicitamente la confluenza, nell’istituenda banca dati, delle
altre banche dati attualmente esistenti, pur essendo previsto, al successivo
comma 3, un interscambio di flussi informativi fra le diverse amministrazioni
pubbliche. Non è pertanto esplicitamente definito il significato da attribuire
al carattere unitario della nuova banca dati e se esso debba intendersi nel
senso che, pur perdurando l’utilizzo delle altre banche dati attualmente
esistenti (conti pubblici territoriali, monitoraggio del patto di stabilità
interno, SIOPE[66], ecc.[67]), le relative informazioni debbano comunque confluire
all’interno della banca dati delle pubbliche amministrazioni, che fungerebbe da
collettore e centro di armonizzazione delle informazioni disponibili.
Il comma 2 prevede che, in apposita sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni siano contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica previste dalla legge per l’attuazione del federalismo fiscale (L. n. 42/2009).
La legge n. 42/2009 ha previsto[68] l’istituzione, presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio. A tal fine la Conferenza si avvale, quale segreteria tecnica, della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale la quale[69] costituisce la sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. A tal fine, la Commissione tecnica acquisisce dalle amministrazioni statali, regionali e locali, i necessari elementi informativi.
In merito ai profili di coordinamento, in materia di
banca dati, della legge 42/09 con la norma in esame, si sottolinea che
quest’ultima prevede che l’apposita sezione della banca dati di cui al comma 2
fornisca informazioni di carattere esaustivo rispetto alle esigenze informative
connesse all’attuazione del federalismo fiscale. Sembra pertanto doversi
ritenere che, pur in assenza di un’esplicita modifica delle citate norme della
legge 42, la banca dati ivi indicata debba intendersi assorbita da quella
individuata ai sensi del comma 2 in esame, la cui gestione è affidata al
Ministero dell’economia e delle finanze, pur restando impregiudicata la
funzione della Commissione COPAFF quale sede di condivisione delle basi
informative finanziarie, economiche e tributarie, da attuarsi mediante
l’accesso diretto alle informazioni della banca dati.
In merito alle caratteristiche delle informazioni
raccolte dalla banca
dati, mentre la legge 42 indica espressamente, fra le informazioni che andranno
raccolte, non solo dati di carattere finanziario, ma anche dati di carattere
fisico[70], necessari per definire i fabbisogni standard e gli
obiettivi di servizio, l’articolo 14 in esame elenca espressamente solo
informazioni di carattere finanziario (relative ai bilanci), lasciando ad una
categoria residuale[71] l’eventuale inclusione delle ulteriori informazioni
di carattere fisico espressamente individuate dalla legge 42. Non è chiaro
pertanto se la banca dati in esame sarà anche la sede di raccolta di tali
informazioni, presumibilmente necessarie alle valutazioni del livello delle
prestazioni erogate (in particolare per le funzioni soggette a LEP) e del
relativo grado di efficienza (rispetto ai costi standard).
Anche in merito
ai criteri di classificazione delle
informazioni finanziarie contenute nella banca dati, le norme non
specificano se tali criteri, la cui definizione è demandata alla normativa
secondaria, dovranno corrispondere essenzialmente a quelli già attualmente
oggetto di rilevazione (per categorie economiche, sotto i profili di competenza
e cassa), o se invece la rilevazione vada estesa anche al profilo della
classificazione per funzione, secondo il sistema COFOG, al fine di consentire
un collegamento delle variabili con diversi programmi di spesa.
Si sottolinea il
diverso impatto, sia sotto il profilo finanziario che nei tempi di
implementazione della banca dati, che discenderebbe dall’esercizio delle
diverse opzioni possibili nella definizione dei criteri di scelta e di
classificazione delle informazioni raccolte nella banca dati.
Infatti, mentre le informazioni di carattere finanziario espressamente elencate (bilanci), classificate per categorie economiche, risultano in larga misura già oggetto di rilevazione da parte di banche dati attualmente operanti[72], e potrebbero pertanto comportare un impegno finanziario contenuto, la relativa riclassificazione per funzione, nonché l’acquisizione di informazioni di carattere fisico, funzionali alle valutazioni dei livelli delle prestazioni e del grado di efficienza, darebbero origine ad operazioni di rilevazione e riclassificazione attualmente non sempre effettuate.
La norma non
specifica peraltro mediante quale
procedura potranno in futuro essere apportate variazioni alla tipologia di
informazioni raccolte dalla banca dati.
La norma,
infatti, formula un elenco[73], comprendente una categoria residuale, senza
individuare espressamente una procedura, legislativa o amministrativa, per la
modifica dell’elenco disposto. La questione potrebbe rivestire un rilievo per
la diversità delle esigenze che potrebbero essere rappresentate dalle diverse
amministrazioni utilizzatrici dei dati[74] e per l’eventuale necessità di definire un
procedimento in cui venga definito un ordine di priorità.
A titolo esemplificativo si evidenzia la diversità delle esigenze informative connesse alla funzione di controllo degli andamenti di finanza pubblica (Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, Ragioneria generale dello Stato), alle scelte dei policy maker (interessati in particolare alla valutazione di efficacia delle leggi), alle necessità di verifica della propria posizione da parte delle singole amministrazioni territoriali, sia a fini comparativi, sia al fine di individuare l’intero ventaglio dei riflessi delle proprie scelte di bilancio (esigenze di raccordo fra la contabilità analitica dei singoli enti e i corrispondenti riflessi in termini di saldi di finanza pubblica e di valutazione della propria performance in termini di LEP e costi standard).
B. Modalità di funzionamento e di alimentazione della
banca dati
Il comma
3 dispone che l’acquisizione dei
dati avvenga sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto
ministeriale, sentiti l’ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali,
anche attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni
pubbliche, fra cui la Banca d’Italia con riferimento alle informazione
necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.
Il coinvolgimento dell’ISTAT nell’ambito della definizione dei criteri di acquisizione delle informazioni raccolte, amministrazione cui è attualmente affidato il coordinamento del SISTAN[75], appare presumibilmente volto a garantire un coordinamento delle informazioni dell’istituenda banca dati di finanza pubblica rispetto all’insieme delle informazioni statiche ufficiali fornite dai diversi enti che fanno parte della rete statistica nazionale.
C. Accessibilità delle banche dati e pubblicità degli
elementi informativi
L’articolo 13, comma 1, primo periodo, - come modificato dalla legge n. 39/2011 (articolo 7, comma 1, lettera d) - prevede che la banca dati delle pubbliche amministrazioni sia accessibile, secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l’ISTAT e il CNIPA, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche chiamate ad alimentarla e dell’ISTAT. Il secondo periodo dello stesso comma dispone che, con apposita intesa in sede di conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati.
La tematica dell’accesso alla banca dati è trattata anche in altre disposizioni del provvedimento in esame. In particolare:
§ l’articolo 6 dispone che, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato abbiano accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile (comma 1). E’ inoltre previsto che i bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, siano resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato (comma 2) e che i decreti di variazione al bilancio, adottati in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi, siano resi accessibili via internet in tempi rapidi (comma 3);
§ l’articolo 14, comma 1, lettera e), dispone che la Ragioneria generale dello Stato provveda a consentire l’accesso e l’invio in formato elettronico elaborabile delle informazioni della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai due rami del Parlamento.
Si ricorda che la normativa vigente già disciplina le modalità di accesso a molteplici banche dati inerenti la finanza pubblica, esistenti o ancora da costruire. In particolare:
l’art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che le
informazioni relative al monitoraggio del patto
di stabilità interno siano messe a disposizione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, nonché dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sulla base di apposite
convenzioni.
La citata
disposizione, riguardante una banca dati già operante e gestita dalla
Ragioneria generale dello Stato, ha trovato sinora attuazione limitatamente
all’ANCI e all’UPI, mentre non ha ancora trovato attuazione nei confronti dei
due rami del Parlamento;
la legge delega sul federalismo fiscale[76] che prevede che gli elementi informativi raccolti dalla banca dati ivi disciplinata[77] siano messi a disposizione delle Camere, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome; è inoltre previsto[78] che la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale trasmetta su richiesta informazioni e dati alle Camere e ai Consigli regionali;
i decreti attuativi del SIOPE[79] che dispongono che gli enti coinvolti nella rilevazione SIOPE abbiano accesso, previa autorizzazione della Ragioneria generale dello Stato, alle informazioni relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.
D. Quantificazione e copertura degli oneri
Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dalla norma in esame in 10 milioni per il 2010, 11 milioni per il 2011 e 5 milioni a decorrere dal 2012, disponendone la relativa copertura a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica[80]. Le predette risorse potranno essere ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.
In merito ai profili
di carattere finanziario, connessi alla quantificazione dell’onere per
l’implementazione e la gestione della banca dati, va in primo luogo rilevato
che il provvedimento in esame riconosce espressamente, a differenza della legge
n. 42/2009, che le accresciute esigenze informative richiedono la destinazione
di specifiche risorse volte al rafforzamento delle strutture amministrative
incaricate di rilevare, elaborare e rendere disponibili le informazioni. In
merito ai profili di quantificazione, ferma restando la configurazione
dell’onere come un tetto di spesa, non si dispone di informazioni in merito
alla congruità dello stanziamento disposto rispetto alle esigenze finanziarie
connesse alla realizzazione e alla gestione della banca dati. Si richiama in
proposito quanto sopra evidenziato in merito al diverso impatto finanziario che
potrà discendere dalle diverse opzioni possibili nella definizione dei criteri
di individuazione e classificazione delle informazioni della banca dati.
Articolo 14
(Controllo e monitoraggio dei conti
pubblici)
1. In relazione alle
esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato provvede a:
a) consolidare le
operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti
con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
b) valutare la coerenza
della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione
con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a
consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
c) monitorare gli effetti
finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i
servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della
gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle
verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi
effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro
competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati
alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché
possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per
il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della
presente legge;
e) consentire l'accesso e
l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione
del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le
informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro
il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato
di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali
sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto
anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il
30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al
primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale
aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista
all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonché sulla consistenza del debito
pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento
della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche
e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte
informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente
del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e
sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla
classificazione economica e funzionale.
5. Il Dipartimento delle
finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente,
l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza
mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure
tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali
provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma
4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di
entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi,
anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attività accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono
quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con
criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non
possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
7. Gli enti di previdenza
trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con
criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con
propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione
stabilita.
9. Gli enti previdenziali
privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che
inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla
rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro
bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre
di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della
rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti
relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e
tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni
pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9
non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello
Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni
inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.
L’articolo 14 può essere esaminato in due parti distinte:
§ la prima, riguardante i commi da 1 a 5, dispone in materia delle attività di verifica e
monitoraggio posti a carico di diversi dipartimenti del Ministero dell’economia
e delle finanze, nonché degli obblighi informativi cui i medesimi dipartimenti
devono far fronte;
§ la seconda, riguardante i commi da 6 a 11, concerne le modalità di alimentazione della banca
dati SIOPE e le amministrazioni ad essa soggette.
Attività
di monitoraggio e di informazione (commi 1-5)
La normativa vigente
La legge finanziaria per il 2008 ha previsto un potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni, coinvolgendo una pluralità di soggetti istituzionali preposti al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività delle pubbliche amministrazioni. In particolare è previsto il coinvolgimento del Comitato scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Corte dei conti, del Governo e dell’Istat. Tale ultimo istituto è tenuto ad arricchire il programma statistico nazionale con una nuova sezione, concernente le statistiche sugli enti facenti parte o facenti capo a pubbliche amministrazioni. Tale nuova sezione è finalizzata a monitorare:
- il numero, la natura giuridica, il settore di attività, la dotazione di risorse umane e finanziarie e la spesa dei soggetti pubblici;
- i beni e i servizi prodotti, il rapporto tra costo e prodotto e ogni altro indicatore o dato utile a misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici, nonché la produttività del personale, anche in chiave comparativa;
- la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.
Con riferimento ai compiti di carattere informativo il citato provvedimento ha introdotto una procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione recante elementi conoscitivi in ordine:
- allo stato della spesa;
- all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza;
- al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.
L’articolo 5, comma 1, della legge n. 42/2009 ha inoltre previsto l’attribuzione di alcuni compiti in materia di monitoraggio e verifica degli andamenti di finanza pubblica alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla componente relativa agli enti territoriali. In particolare si prevede che la Conferenza:
- concorra alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- promuova l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del patto di convergenza di cui all’articolo 18 del medesimo provvedimento;
- verifichi l’attuazione e l’efficacia dei predetti interventi;
- vigili sull’applicazione e sull’efficacia dei meccanismi di premialità e sanzionatori.
Ulteriori compiti di monitoraggio e verifica attribuiti alla Conferenza riguardano la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario territoriale, ivi compresa la congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard, l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard, nonché agli obiettivi di servizio.
L’articolo 14, ai citati commi da 1 a 5, prevede in particolare quanto segue:
A) con riferimento alle attività di verifica e monitoraggio, compete alla Ragioneria generale dello Stato l’elaborazione delle analisi di seguito sintetizzate:
§ consolidamento delle operazioni delle amministrazioni pubbliche e valutazione della coerenza - in sede di previsione, nel corso della gestione e in sede di consuntivo - dei bilanci, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza (comma 1, lettere a) e b));
§ monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d’anno (comma 1, lettera c)).
In
proposito si segnala che non appare chiaro se la Ragioneria generale dello
Stato si debba occupare del monitoraggio degli effetti finanziari di tutte le
misure disposte nei principali provvedimenti adottati, come affermato dalla
lettera della disposizione in esame, ovvero del monitoraggio dei soli effetti
finanziari delle misure di spesa, dal momento che il monitoraggio di quelle di
entrata è affidato, ai sensi del successivo comma 5, al Dipartimento delle
finanze;
§ verifica, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, della regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano[81]. Per gli enti territoriali sono previste verifiche finalizzate ad accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica nonché per l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi del Governo[82]. I referti di tali verifiche sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l’opportunità di attivare il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all’articolo 18 della legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale[83] (comma 1, lettera d)).
Si osserva che la disposizione in commento va letta in combinato disposto con quanto previsto in materia di controllo di regolarità della gestione amministrativo contabile sugli enti territoriali dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011[84], che attua la legge delega sul federalismo fiscale nella parte relativa all’istituzione di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Il citato articolo 5 consente al Ministero dell'economia e delle finanze –Ragioneria Generale dello Stato di attivare, ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) in commento, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.
Si segnala che la
disposizione in esame sembra porre un collegamento tra le verifiche attivate ai
sensi della norma stessa, riferibili unicamente alla rispondenza tra i
risultati e gli obiettivi degli enti territoriali in materia di andamenti di
finanza pubblica, e l’attivazione del Piano per il conseguimento degli
obiettivi di convergenza, che attiene invece alla rispondenza tra risultati e
obiettivi in materia di livello delle prestazioni e di efficienza dei costi.
Con riferimento ai Servizi ispettivi di finanza
pubblica della Ragioneria generale dello Stato (I.G.F.) si ricorda che l’attività
di verifica amministrativo-contabile da questi svolta è stata recentemente
razionalizzata e sistematizzata dal D.lgs. n. 123/2011, il quale reca norme sul
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e sul riordino
dei controlli di regolarità amministrativo contabile, in attuazione della delega
di cui all’articolo 49 della legge in esame.
Gli artt. 23 e 24 del citato D.Lgs. stabiliscono che i
Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le verifiche
amministrativo-contabili in conformità agli obiettivi generali delineati nelle
direttive annuali del Ministro dell'economia e delle finanze, emanate ai sensi dell’articolo
14 della legge di contabilità in esame, e che l'attività ispettiva è
finalizzata a ricondurre ad economicità e regolarità amministrativo contabile
le gestioni pubbliche; a verificare la regolare produzione dei servizi; a suggerire
i provvedimenti dai quali possono derivare miglioramenti dei saldi delle
gestioni finanziarie pubbliche e della qualità della spesa. In particolare,
sono definite le modalità di svolgimento dei controlli ispettivi [85].
§ monitoraggio dei flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto delle risultanze del SIOPE (comma 1, lettera e));
§ monitoraggio delle entrate contributive (comma 5).
Il Dipartimento delle finanze è invece incaricato del monitoraggio dell’andamento delle entrate tributarie e degli effetti finanziari delle principali misure adottate in materia tributaria (comma 5).
Ai fini dell’attività di monitoraggio sopra descritta, l’Unità tecnica finanza di progetto[86] trasmette alla Ragioneria generale dello Stato e all’ISTAT le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato, raccolte[87] sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
B) con riferimento agli strumenti di carattere informativo:
§ compete alla Ragioneria generale dello Stato la pubblicazione mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento, di relazioni sul conto consolidato di cassa dell’amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli altri comparti della P.A., tenendo anche conto delle informazioni desunte dal SIOPE (comma 3);
§
compete al Ministro dell’economia e delle finanze
la presentazione alle Camere di relazioni trimestrali sul conto consolidato di
cassa delle amministrazioni pubbliche, con eventuale aggiornamento delle stime
per sottosettori, nonché sulla consistenza del debito pubblico. Nella relazione
del 30 settembre, riferita al primo semestre, sono altresì esposte informazioni
sull’aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa della P.A.
e sulle relative forme di copertura, nonché sulla consistenza dei residui alla
fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura
per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale (commi 4 e 5);
§ compete al Dipartimento delle finanze e alla Ragioneria generale dello Stato la pubblicazione mensile di un rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive. E’ inoltre prevista l’elaborazione di ulteriori allegati a corredo delle relazioni trimestrali di cassa riguardanti: a) il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate; b) l’analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all’andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all’attività accertativa e alla riscossione (comma 5).
Riguardo alla
disposizione che prevede l’elaborazione degli ulteriori allegati alle relazioni
di cassa trimestrali (comma 5 terzo periodo) si segnala che non è espressamente
indicato quale sia il soggetto amministrativo incaricato della relativa
predisposizione, anche se, dato il tenore fiscale delle informazioni contenute
negli allegati stessi, può ritenersi implicito che tale soggetto sia il
Dipartimento delle finanze.
Più in generale,
in merito ai profili di coordinamento tra le procedure di monitoraggio e
verifica previste dalle norme in esame e l’articolata struttura delle procedure
già contemplate dalla normativa vigente, si segnala che non appare chiaro se le
nuove procedure si aggiungano o si sostituiscano a quelle già previste dalla
normativa vigente, non espressamente soppresse.
La
banca dati SIOPE (commi 6-11)
I commi da 6 a 11 confermano l’obbligo di trasmissione quotidiana al SIOPE dei dati concernenti gli incassi e i pagamenti, codificati con criteri uniformi, effettuati dalle pubbliche amministrazioni già soggette al SIOPE e dispongono in merito alle modalità di trasmissione delle stesse informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni non ancora assoggettate alla suddetta banca dati.
E’ in particolare confermato l’obbligo di trasmissione dei dati alla Ragioneria generale dello Stato con cadenza mensile da parte degli enti di previdenza e con cadenza trimestrale da parte di altre amministrazioni. A titolo di sanzione, in caso di mancata osservanza dell’obbligo di trasmissione dei dati, è previsto il divieto di effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato.
Si ricorda che il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, dall'articolo 28 della legge n. 289/2002 ed attuato progressivamente in collaborazione dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'ISTAT.
Nella sua prima fase di attuazione, iniziata nel 2003, la rilevazione era limitata ai soli pagamenti del Bilancio dello Stato. Successivamente, mediante il previo avvio di fasi sperimentali, il SIOPE è stato esteso quasi alla totalità delle pubbliche amministrazioni.
Dal 2006 esso è stato esteso a regime a Regioni, Province e Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e alle Università.
Successivamente esso è stato esteso:
- ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi di enti locali (dal 1° gennaio 2007);
- agli Enti di ricerca (dal 1° luglio 2007);
- alle strutture sanitarie: aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (dal 1° gennaio 2008) e alle agenzie sanitarie regionali (con decorrenza dal 1° gennaio 2011).
Le informazioni del SIOPE risultano accessibili agli enti coinvolti nella rilevazione e ad altri enti o amministrazioni accreditate.
In considerazione del ruolo svolto dal sistema bancario, che gestisce il maggior numero di servizi di tesoreria o di cassa per gli enti pubblici, il compito di sviluppare e gestire il sistema informativo SIOPE è affidato alla Banca d'Italia, sulla base di un'apposita convenzione (sottoscritta il 1 marzo 2003).
Attualmente, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche[88].
Articolo 15
(Disposizioni speciali e transitorie per
il monitoraggio dei conti pubblici)
1. Nelle more della
realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di
monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche,
nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei
bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla
Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione,
alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni
necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e
modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle
disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici
territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi
vigilati.
2. A decorrere dalla data
di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non
trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
L’articolo 15 fissa disposizioni transitorie nelle more della realizzazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quelle territoriali e delle loro associazioni o organismi vigilanti, inviino in forma telematica alla Ragioneria generale dello Stato i bilanci di previsione, le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo gli schemi e le modalità indicate con determina del Ragioniere generale dello Stato, nonché le altre informazioni necessarie alle attività di monitoraggio di cui all’articolo 15.
A fini di coordinamento normativo è altresì previsto che, a decorrere della data di pubblicazione della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovino più applicazione le modalità di invio telematico delle informazioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
La citata disposizione, concernente la materia del controllo sulla gestione degli enti, ha previsto l’inoltro obbligatorio in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007, dei conti consuntivi, dei bilanci di previsione e delle relative variazioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti.
Articolo 16
(Potenziamento del monitoraggio
attraverso attività di revisori e sindaci)
1. Al fine di dare
attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli
andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela
dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa
vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo
restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
2. I collegi di cui al
comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive
emanate dalle amministrazioni vigilanti.
L’articolo 16 prevede che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle territoriali e degli enti ed organismi da queste ultime vigilati.
Tale esclusione non si applica ai collegi sindacali delle aziende sanitarie locali[89].
Resta comunque fermo il numero dei revisori e dei componenti dei collegi.
Articoli 17, 18 e 19
(Copertura finanziaria delle leggi. Fondi
speciali. Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)
Articolo 17
1. In attuazione
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti
nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite
massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una
specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al
comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni
medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la
corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori
oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli
accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di
parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di
precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni
fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la
Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di
previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni
legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa
la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo
dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di
previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non
possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
2. Le leggi di delega
comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei
relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla
determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori
oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema
di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi
del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo,
gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze
finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la
spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo
in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato
un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai
fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di
cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni
tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del
conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali
successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione
della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica
di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli
andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e
compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni
parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al
comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai
fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori
parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il
Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere
trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli
ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di
iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica
formulata secondo le modalità di cui al comma 3.
7. Per le disposizioni
legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui
al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti
beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei
destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne
conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con
lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici
omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le
ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per
la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi
idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già
esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità
indicate dalle disposizioni mede-sime. La relazione tecnica fornisce altresì i
dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati
dal comma 12.
8. La relazione tecnica di
cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono
aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami
del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la
Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle
coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la
Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate
nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra
le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura
recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che
comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è
accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni
recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni
dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono
agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia
di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le
misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del
ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine
della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio,
il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro
competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle
Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei
metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette
leggi.
13. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi
rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume
tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in
materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
14. Le disposizioni
contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le
missioni di spesa e i relativi programmi interessati.
Articolo 18
1. La legge di stabilità
prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di
quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle
allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte
corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura
dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione
illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono
indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento
proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e
cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la
pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Le quote dei fondi di
cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse
da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
3. Le quote dei fondi
speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già
approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate
entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso
di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria
pre-vista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza
dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle
Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio
successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi
vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle
finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento
dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio
dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma
3, lettera a).
Articolo 19
1. Le leggi e i
provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a
carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la
previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria
riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
2. Ai sensi dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi
che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della
finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di
nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine
utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.
L’articolo 17 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica. Tali disposizioni riproducono, con talune modifiche ed integrazioni, quelle prima contenute nell’articolo 11-ter della legge n. 468/1978.
Sempre in materia di copertura finanziaria delle leggi, l’articolo 18 riproduce, con limitate modifiche, la disciplina relativa ai fondi speciali, già dettata dall’art. 11-bis della citata legge n. 468, mentre l’articolo 19 detta disposizioni, in parte già contenute nell’art. 27 della stessa legge n. 468, relative all’indicazione e alla compensazione degli oneri posti a carico di amministrazioni ed enti pubblici.
Si esaminano, di seguito, suddivise per voci omogenee, le principali innovazioni recate dalle norme in esame rispetto alla previgente disciplina.
Mezzi di copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi (art. 17, co. 1 e art. 18)
Normativa previgente
In attuazione del disposto costituzionale dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, l’art. 11-ter della legge n. 468 del 1978, ha individuato, con carattere di tassatività, le seguenti tipologie di copertura ammissibili:
- utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla legge finanziaria (tabelle A e B);
- riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con esclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
Con specifico riferimento ai “fondi speciali” il cui importo, per ciascun anno ricompreso nel bilancio pluriennale, è indicato dalla legge finanziaria, l’art. 11-bis della legge n. 468/1978 detta una specifica disciplina che prevede, tra l’altro, l’iscrizione dei fondi medesimi nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, quelle di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni relative ai contratti per il pubblico impiego, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.
Le norme in esame innovano in parte la previgente normativa in materia dettata dalla legge n. 468 del 1978: in particolare, viene meno la possibilità di prevedere accantonamenti di segno negativo e si dispone un espresso collegamento degli accantonamenti ai programmi di spesa iscritti in bilancio (art. 18, co. 1).
E’ inoltre sancito il divieto di utilizzare gli accantonamenti per destinazioni difformi da quelle stabilite al fine di fornire copertura finanziaria a decreti-legge adottati dal Governo, fatti salvi i casi in cui tali provvedimenti d’urgenza riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria (art. 18, co. 2).
Infine, le spese relative ai contratti per il pubblico impiego o comunque al trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni[90] non sono più espressamente sottoposte al regime previsto per spese corrispondenti ad obblighi internazionali, in virtù del quale la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. (art. 18, comma 3).
Divieto di utilizzo di
entrate da extra-gettito (art. 17, co. 1-bis)
Il comma 1-bis dell’art. 17, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 39 del 2011, è volto ad escludere espressamente la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente. Tali entrate aggiuntive dovranno essere quindi finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
La norma in esame mira quindi
ad escludere la possibilità di utilizzo del cosiddetto “extragettito”, almeno
per quanto attiene a entrate di parte corrente che dovessero essere acquisite
in corso di esercizio in eccedenza rispetto a quelle contabilizzate nel
bilancio di previsione. Anche tali misure, quindi, rispondono ad esigenze di
prudenzialità più volte emerse nel dibattito parlamentare riguardante
provvedimenti che hanno disposto forme di utilizzo del gettito aggiuntivo
registrato in corso d’anno.
Inoltre esse appaiono
coerenti con gli indirizzi espressi in sede europea, in particolare,
nell’ambito dei criteri per l’applicazione del Patto di stabilità e crescita
(c.d. “codice di condotta”[91]), che raccomandano di destinare alla
riduzione del deficit e del debito le entrate non previste.
Si ricorda che la modalità di copertura di nuovi oneri mediante ricorso ad entrate non previste, pur non risultando pienamente riconducibile alla classificazione delle forme di finanziamento di nuovi oneri indicate, in via tassativa, dalla normativa in materia di contabilità pubblica, ha trovato in passato applicazione, riconoscendo il proprio presupposto giuridico in disposizioni delle leggi finanziarie succedutesi negli ultimi anni che hanno previsto che eventuali maggiori entrate, in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi programmati, fossero destinate a specifiche finalità di spesa[92].
La premessa per l’utilizzo delle maggiori risorse emerse dalle dinamiche spontanee rilevate nei flussi di entrata, è stata, in genere, individuata in una procedura contabile (accertamento del maggior gettito e conseguente variazione di bilancio, registrata, anche mediante emendamento, nel disegno di legge di assestamento), volta ad assicurare l’avvenuta acquisizione delle risorse stesse al bilancio, quale presupposto necessario per la loro utilizzazione ai fini di copertura.
In occasione dell’esame parlamentare di norme che hanno previsto l’utilizzo di tale forma di copertura, sono stati comunque evidenziati taluni profili di criticità.
In particolare, in conformità ad indirizzi emersi in sede europea, ai fini del predetto utilizzo è stata sottolineata l’esigenza di verificare i necessari requisiti di stabilità e di strutturalità del gettito aggiuntivo, per escludere la riconducibilità delle maggiori entrate esclusivamente ad andamenti non previsti del ciclo economico[93].
Inoltre, poiché le dinamiche rilevanti per il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica non riguardano esclusivamente i flussi di entrata, ma gli equilibri complessivi di bilancio, è stata evidenziata la necessità di considerare come condizione per l’utilizzo delle predette eccedenze di entrata la garanzia del rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati.
In tal senso, la legge finanziaria per il 2010, all’art. 1, comma
4, subordina l’utilizzo di maggiori disponibilità di finanza pubblica che
dovessero essere acquisite nell’esercizio 2010 alla verifica del loro carattere
aggiuntivo rispetto alle risorse necessarie per la realizzazione delle
previsioni inserite negli strumenti di programmazione economico-finanziaria.
Poiché il divieto posto dalla
norma in esame riguarda esclusivamente le eventuali maggiori entrate correnti,
non sono chiari i criteri per l’utilizzo di eventuali entrate di parte capitale
eccedenti quelle iscritte nei bilanci di previsione, tenuto conto che tale
eventuale gettito aggiuntivo non dovrebbe nella maggior parte dei casi
presentare caratteri di strutturalità.
Oneri
connessi a deleghe legislative (art. 17, co. 2)
Il comma 2 dell’art. 17 introduce specifiche disposizioni, relative alla copertura degli oneri recati dall’attuazione di deleghe legislative, non contenute nell’art. 11-ter della legge n. 468/1978.
In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell’adozione dei singoli decreti.
Il principio di carattere generale enunciato dalla norma risponde a quello da tempo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 226/1976), in base al quale, per il combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 Cost., spetta la legislatore delegante disporre in ordine alla copertura della spesa derivante dall’esercizio della delega. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato che, “qualora eccezionalmente non fosse possibile, in sede di conferimento della delega, predeterminare rigorosamente in anticipo i mezzi per finanziare le spese che l'attuazione della stessa comporta” è sufficiente che il Governo venga a ciò espressamente delegato, con determinazione di principi e criteri direttivi. Nei predetti casi, dando attuazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, il legislatore delegante ha, di volta in volta, stabilito criteri di delega, anche enunciati sotto forma di clausole di neutralità finanziaria, volti a definire gli equilibri finanziari interni a ciascun provvedimento da adottare nell’esercizio della delega.
Di recente si è assistito ad un’evoluzione nell’applicazione delle modalità di copertura delle deleghe legislative, con la possibilità anche di graduare nel tempo l’esercizio della delega, in ragione dell’ammontare delle risorse disponibili, stanziate nell’ambito delle manovre finanziarie annuali. In tali casi, tuttavia, il legislatore delegante ha comunque subordinato l’emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie (si veda la legge n. 53 del 2003 sull’istruzione, la legge n. 80 del 2003 sul sistema fiscale e la legge n. 243 del 2004 sul sistema previdenziale).
Le norme contenute nel testo in esame mirano a recepire sul piano legislativo alcuni dei criteri delineati dalla più recente prassi, sopra richiamata, di copertura delle leggi di delega. Si dispone in primo luogo che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Anche se dalla formulazione della norma non emerge con certezza, l’obbligo di predisposizione di una relazione tecnica a corredo di ciascuno schema di decreto sembra assumere portata generale, non limitata quindi alle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 dell’art. 17 (oneri non quantificati al momento dell’approvazione della legge delega).
Si dispone infine che l’individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l’entrata in vigore dei decreti medesimi, secondo quanto espressamente disposto da diverse, recenti leggi delega che hanno rinviato ad una fase successiva l’individuazione dei mezzi di copertura degli effetti connessi all’esercizio delle deleghe da esse stesse conferite.
Modalità
e termini di predisposizione delle relazioni tecniche (art. 17, commi 3, 5 e 7)
Normativa previgente
l citato articolo 11-ter della legge n. 468/1978 ha disposto:
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnica per tutti i disegni di legge del Governo, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino "conseguenze finanziarie";
- che le Commissioni parlamentari competenti possano richiedere al Governo la relazione tecnica anche sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare;
- che la relazione tecnica debba essere verificata in sede parlamentare secondo le norme dei regolamenti delle due Camere.
E’ stato inoltre individuato un contenuto necessario delle relazioni tecniche, che devono indicare i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare. Completano la definizione del contenuto necessario delle relazioni tecniche ulteriori prescrizioni recate dall’art. 11-ter, alcune delle quali aventi una valenza di carattere generale, altre riferite a specifiche tipologie di spese.
Si dispone infatti che la quantificazione debba dar conto anche della proiezione temporale dell’onere con riferimento ad un arco generalmente coincidente con quello del bilancio pluriennale, almeno per quanto riguarda la spesa in conto capitale, per la quale è richiesta anche un’indicazione dell’onere complessivo, in relazione agli obiettivi fisici previsti. Per la spesa corrente e per le minori entrate, la relazione tecnica deve considerare tutti gli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme.
Specifiche prescrizioni sono infine dettate con riferimento ai progetti di legge vertenti su particolari materie.
In particolare,:
- per le norme in materia di pensioni, va fornito un quadro analitico di proiezioni, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari;
- per le misure concernenti il pubblico impiego, vanno indicati i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti derivanti dalle norme fino alla loro completa attuazione, nonché sulle correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili;
- per gli interventi comportanti oneri a carico di enti del settore pubblico la relazione tecnica riporta le valutazioni espresse dagli enti interessati, fermo restando l’obbligo di prevedere la copertura degli oneri a carico degli enti, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 468/1978.
L’articolo 17 della legge n. 196/2009 in esame reca modifiche alla vigente disciplina riguardante i presupposti, le modalità ed i termini per la predisposizione delle relazioni tecniche nonché il contenuto delle stesse. Le principali innovazioni consistono:
§ nell’individuazione di precisi termini e modalità di trasmissione delle relazioni tecniche al Parlamento e nell’obbligo per il Governo di indicare le ragioni di eventuali ritardi. I regolamenti parlamentari potranno individuare ulteriori ipotesi di obbligatorietà della trasmissione della relazione tecnica (comma 5);
§ nell’obbligo di aggiornamento della relazione al momento del passaggio di un progetto di legge da un ramo all’altro del Parlamento (comma 8);
§ nella necessità di indicare nella relazione tecnica il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle pubbliche amministrazioni, nonché di allegare alla relazione un prospetto riepilogativo degli effetti di ciascuna disposizione sui diversi saldi di finanza pubblica (comma 3);
§ nell’integrazione dell’elenco degli elementi e dei dati che devono essere contenuti nelle
relazioni tecniche. In particolare, l’obbligo di predisporre un quadro
analitico di previsioni finanziarie a carattere almeno decennale, già previsto
per le disposizioni in materia previdenziale, è esteso ai casi in cui il
progetto legislativo contenga norme in materia di pubblico impiego (comma 7);
§ nell’obbligo, per le disposizioni corredate di una clausola di neutralità finanziaria, di riportare nella relazione tecnica i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti ed utilizzabili per le finalità indicate (comma 7);
§ nell’obbligo che la relazione tecnica fornisca i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia, sulla base dei requisiti indicati al successivo comma 12 (comma 7);
Al riguardo, si rileva che le
innovazioni introdotte appaiono suscettibili, in linea di principio, di
arricchire la base informativa e il complesso degli elementi di valutazione
contenuti nelle relazioni tecniche, finalizzati ad una più approfondita
verifica delle quantificazioni in sede parlamentare.
Valutazione
degli effetti delle norme sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto
(art. 17, co. 3 e 4)
Normativa previgente
Come già segnalato, l’articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468/1978 ha disposto che i provvedimenti governativi comportanti conseguenze finanziarie debbano essere corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Tale obbligo è stato tradizionalmente riferito agli effetti delle norme sul saldo netto da finanziare.
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2004, che ha introdotto il c.d. modello di “relazione tecnica standard”, da allegare a tutti i provvedimenti aventi effetti finanziari, ha previsto, tra l’altro, che detti effetti debbano essere valutati non solo in termini di saldo netto da finanziare, ma anche ai fini del fabbisogno di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. E’ stato altresì previsto che, in caso di differenze tra gli effetti stimati rispetto ai tre diversi aggregati, le relative motivazioni debbano essere adeguatamente esplicitate.
La necessità di valutare gli effetti dei provvedimenti sui tre saldi trova riscontro anche in una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata nel corso della XV legislatura, che, richiamando la precedente Direttiva del 2004, ha precisato che le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale scopo nella relazione tecnica va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all’indebitamento. Va in proposito segnalato che il modello standard per la predisposizione delle relazioni tecniche e gli obblighi di esplicitare il procedimento di quantificazione degli effetti sui tre diversi saldi non hanno finora trovato una sistematica applicazione.
Infine, il D.L. 112/2008, all’art. 60, comma 7, ha stabilito che, ai fini del rispetto dei parametri imposti in sede internazionale e del Patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e sull’indebitamento netto della P.A., il Ministero dell’economia e delle finanze fornisca i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all’art. 11-ter della legge n. 468/1978, con specifico riferimento agli effetti delle innovazioni sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi .
Le innovazioni alla vigente normativa, introdotte dall’articolo in esame consistono essenzialmente:
§ nell’individuazione di alcuni specifici obblighi informativi ai fini della predisposizione delle relazioni tecniche; come già segnalato, è stabilito l’obbligo di allegare alla relazione tecnica un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare (riferito al bilancio dello Stato), del saldo di cassa nonché dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; inoltre, la relazione tecnica deve sempre indicare il raccordo con le previsioni tendenziali riferite ai tre diversi quadri contabili di riferimento della finanza pubblica, contenute nella Decisione di finanza pubblica e negli eventuali successivi aggiornamenti (comma 3);
§ nell’obbligo che la relazione tecnica evidenzi sempre gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell’indebitamento netto, per verificare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ed indichi inoltre i criteri per la quantificazione e la compensazione di tali effetti (comma 4).
Rispetto alla preesistente normativa, prima richiamata, si evidenziano le seguenti differenze:
§ le disposizioni in esame - a differenza del citato art. 60, comma 7, del D.L. 112/2008, che si limita a prevedere obblighi di carattere informativo – richiedono che siano individuati nella relazione tecnica i criteri per la compensazione degli effetti dei provvedimenti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento “ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi”. Le disposizioni introdotte sembrano quindi implicitamente sancire un obbligo di compensare gli effetti delle disposizioni legislative anche sui predetti saldi, integrando a tal fine, ove necessario, la clausola di copertura finanziaria con le relative misure compensative;
§ l’art. 60 del D.L. 112/2008 demanda l’indicazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento alla relazione tecnica ovvero ad una specifica nota scritta; le disposizioni in esame pongono invece sempre a carico della relazione tecnica l’indicazione di tali effetti.
In ogni caso, qualora
trovasse conferma l’interpretazione in base alla quale la norma in esame
intende configurare un vero e proprio obbligo di provvedere sempre alla
compensazione dei provvedimenti legislativi anche ai fini dei saldi di
fabbisogno e di indebitamento, le relazioni tecniche non dovrebbero limitarsi
ad indicare gli effetti di ciascuna disposizione rispetto a tali saldi, ma
contenere anche elementi esaustivi riguardo ai metodi utilizzati per valutare
l’impatto dei provvedimenti sui predetti aggregati, ai dati utilizzati nonché
ogni altro elemento utile per la verifica in sede parlamentare delle relative
stime.
Tali informazioni appaiono indispensabili anche al fine di disporre di idonei parametri di riferimento per valutare l’entità delle compensazioni necessarie a corredo delle proposte emendative presentate nel corso dell’esame parlamentare dei progetti legislativi. Va considerato in proposito che l’obbligo di predisporre una relazione tecnica a corredo di proposte emendative è attualmente prescritto per gli emendamenti di iniziativa governativa. Per tutte le altre iniziative emendative, non dotate di tale strumento, potrebbero quindi mancare parametri di riferimento certi per l’individuazione dei relativi effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, ai fini della predisposizione della necessaria compensazione.
Clausole di salvaguardia (art. 17, co. 1 e 12)
Normativa previgente
Il D.L. n. 194/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002, integrando la disciplina recata dall’articolo 11-ter della legge 468/1978, ha individuato alcuni meccanismi volti a correggere eventuali effetti di maggiore spesa, rispetto a quelli quantificati nelle relazioni tecniche ed oggetto di copertura finanziaria, che dovessero verificarsi a seguito dell’applicazione di specifiche norme.
In linea generale, le disposizioni introdotte dal citato D.L. n. 194 prevedono che ogni legge, che comporti nuove o maggiori spese, debba indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa disposto, la spesa autorizzata, configurata come limite massimo di spesa, ovvero la relativa previsione di spesa. Al fine di mantenere nel tempo la coerenza tra onere e copertura, in relazione a tali due tipologie di spesa, il legislatore ha individuato meccanismi che intervengono nel caso di andamenti anomali della spesa stessa.
Più in particolare, in relazione a norme configurate come “autorizzazioni di spesa”, da intendere quindi come limiti massimi di spesa, sono stabilite procedure che, con notevole grado di automaticità, prevedono la disapplicazione in via amministrativa delle stesse, nel caso di accertato superamento delle risorse autorizzate.
In altri casi, allorquando la norma è suscettibile di configurare, in capo ai beneficiari, veri e propri diritti soggettivi, la relativa copertura finanziaria va formulata come previsione di spesa e deve essere prevista un’apposita clausola di salvaguardia, per la compensazione di eventuali effetti che eccedano le previsioni stesse.
Il decreto n. 194 non ha indicato un contenuto tipico della clausola di salvaguardia.
La prassi applicativa delle disposizioni richiamate ha consentito peraltro di elaborare un modello alquanto standardizzato di clausola di salvaguardia, che, in linea di massima, è riconducibile al seguente schema: a) monitoraggio degli oneri da parte del Ministero dell’economia; b) attivazione delle procedure per l’adozione dei necessari provvedimenti correttivi, consistenti nella presentazione di una relazione e di un’apposita iniziativa legislativa e/o nel rinvio alla legge finanziaria delle misure correttive; c) inoltre, in considerazione della specifica tipologia di intervento, è previsto la possibilità che il Ministro dell’economia attinga al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine , in attesa dell’adozione dei necessari provvedimenti correttivi.
Solo in pochi casi, la formulazione della clausola di salvaguardia si è discostata dal modello consolidato, prevedendo procedure caratterizzate da un certo automatismo, dirette a ripristinare, in via permanente e senza un nuovo intervento legislativo, la coerenza tra oneri effettivi e risorse stanziate. Si ricordano, tra gli altri: l’articolo 2 della L. n. 44/2006 che, nello stabilire i nuovi importi degli assegni spettanti ai soggetti aventi diritto all’accompagnatore militare, ha disposto che in caso di scostamenti rispetto alla previsione di spesa il Ministro dell’economia provvede a modificare l’importo degli assegni medesimi, e l’articolo 2 della legge n. 104/2006 che, nell’estendere l’indennità di maternità alle donne dirigenti, prevede che, qualora sulla base del monitoraggio sull’applicazione della legge emergano scostamenti rispetto alla relativa previsione di spesa, siano corrispondentemente rimodulate le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro di riferimento.
Va altresì evidenziato che l’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978 ha delineato una procedura di intervento per tutte le norme (anche se non dotate di clausola di salvaguardia) la cui attuazione determini scostamenti fra previsioni di spesa e fabbisogno effettivo. La procedura si basa su una relazione al Parlamento e sull’assunzione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze delle “conseguenti iniziative legislative”. Inoltre, con l’articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della stessa legge n. 468/1978, il contenuto tipico delle leggi finanziarie annuali è stato ampliato per ricomprendervi le misure correttive delle c.d. “eccedenze di spesa”, ossia di “norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7” della legge n. 468/1978.
Dal punto di vista procedurale le norme richiamate - pur essendo poste fra loro in correlazione dal testo della legge n. 468 – possono essere considerate come costitutive di due distinte possibilità di intervento, entrambe volte alla correzione di effetti finanziari che eccedano quelli previsti: da una parte, l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7 (“conseguenti iniziative legislative”), dall’altra l’inserimento nella legge finanziaria annuale di misure destinate a coprire le eccedenze di spesa (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater) .
In sostanza, sulla base dell’attuale prassi, al clausola di salvaguardia si configura come un intervento correttivo di carattere provvisorio , in vista della successiva attivazione di una delle predette procedure.
Le disposizioni in esame riproducono in parte la disciplina vigente in materia, procedendo inoltre ad una più puntuale definizione delle caratteristiche e delle finalità delle clausole di salvaguardia.
Si dispone che queste ultime debbano garantire la corrispondenza – anche dal punto di vista temporale - tra l’onere e la relativa copertura (comma 1, alinea).
Inoltre, innovando rispetto ai caratteri finora conferiti alle clausole, si stabilisce che esse debbano essere effettive ed automatiche (comma 12). La clausola deve indicare infatti le misure di riduzione delle spese o di aumento dell’entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, da adottare nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle leggi ai fini della copertura finanziaria.
In tali casi, sulla base di un apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta le misure indicate dalla clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione, che dovrà indicare le cause degli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per al quantificazione degli oneri autorizzati.
Quest’ultima previsione e quelle del successivo comma 13 ricalcano in parte la disciplina del comma 7 dell’art. 11-ter della legge n. 468/1978, ma, a differenza di quest’ultima, non prevedono più, per le norme corredate di clausola di salvaguardia (oggetto delle previsioni del comma 12) che, a fronte della presentazione della relazione al Parlamento, siano assunte, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, le conseguenti iniziative legislative: ciò presumibilmente in ragione del fatto che, per tale categoria di norme, dovranno operare in modo automatico i meccanismi correttivi prefigurati nella clausola di salvaguardia. Infatti, la previsione di clausole effettive ed automatiche che - senza ricorso al fondo di riserva - determinino misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata comporta la possibilità di adottare direttamente tali misure, senza la necessità di un ulteriore intervento parlamentare.
Il Parlamento è destinatario tuttavia della relazione del Ministro dell’economia e delle finanze, che dà conto delle cause degli scostamenti e fornisce altresì elementi “anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione”.
Non si rinviene nel testo un esplicito collegamento tra le informazioni che dovranno essere contenute nella relazione trasmessa al Parlamento ed eventuali procedure di revisione legislativa delle normative che hanno dato luogo agli scostamenti, atteso che le misure correttive dovranno operare in via automatica, secondo modalità definite in anticipo nella clausola di salvaguardia.
Resta inoltre da chiarire, in
base alla prassi applicativa, il coordinamento della predetta disciplina con le
disposizioni del comma 13, che prevede invece l’adozione di specifiche
“iniziative legislative” da parte del Ministro dell’economia, per assicurare il
rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, allorquando si
riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica.
Si osserva infine che, l’art. 11, comma 3, lett. l), della legge in esame indica, tra i contenuti della legge di stabilità, la definizione di “misure correttive” degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13 (leggi che rechino pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero effetti prodotti da sentenze di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale) senza quindi far espressamente riferimento alle leggi di cui all’art. 17, comma 12 (leggi corredate di clausole di salvaguardia).
Va tuttavia considerato che
la prassi applicativa delle norme in esame finora intervenuta ha ritenuto
applicabili le disposizioni dell’art. 11, comma 3, lett. l) anche alle norme
corredate di clausola di salvaguardia.
Infatti, alla data del 22 marzo 2010, le clausole di salvaguardia che richiamano esplicitamente il comma 12 dell’articolo 17 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica sono tre. In particolare, una clausola è contenuta nell’articolo 10-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Due ulteriori clausole sono inoltre contenute in disegni di legge all’esame del Parlamento: si tratta dell’articolo 3, comma 2, dell’A.S. 2003[94], e dall’articolo 3, comma 2, dell’A. S. 2004[95], già approvati in prima lettura dalla Camera. Negli ultimi due casi citati, le clausole, oltre a stabilire meccanismi di monitoraggio e a prevedere, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, riduzioni di determinati stanziamenti, hanno comunque “fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009”.
Monitoraggio
sull’attuazione delle leggi recanti oneri finanziari (art. 17, co. 11, 12 e 13)
Normativa previgente
Come già segnalato, il D.L. n. 194/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002, integrando la disciplina recata dall’articolo 11-ter della legge 468/1978, ha individuato alcuni meccanismi volti a correggere eventuali effetti di maggiore spesa rispetto a quelli previsti, derivanti da specifiche norme. A tal fine sono state disciplinate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari prodotte dalle leggi onerose.
In particolare, con i commi 6-bis e 6-ter introdotti nel citato art. 11-ter, è stata disciplinata una procedura volta a verificare il raggiungimento dei limiti di spesa autorizzati da norme legislative, ai fini dell’accertamento dei presupposti per la cessazione di efficacia delle norme medesime. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione di tali disposizioni. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Lo stesso D.L. 194/2002 ha modificato le disposizioni recate dal comma 7 dell’art. 11-ter della legge n. 468/1978, che, come prima segnalato, ha previsto una procedura di relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e l’adozione di specifiche iniziative legislative volte a far fronte agli scostamenti rilevati, nell’attuazione delle leggi, tra oneri e mezzi di copertura. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la medesima procedura allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Le modifiche apportate dalle norme in esame alla previgente disciplina consistono essenzialmente:
§ nella limitazione dell’obbligo di relazione al Parlamento – precedentemente previsto dall’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 469/1978 - ai soli casi di superamento delle previsioni di spesa e di conseguente attivazione della clausola di salvaguardia (comma 12). Per tali fattispecie – come già segnalato - non è tuttavia prevista l’adozione specifiche iniziative legislative;
§ nel venir meno, per le ulteriori fattispecie già contemplate dal citato art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, dell’obbligo di presentazione della relazione al Parlamento, essendo prevista esclusivamente l’adozione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze “delle conseguenti iniziative legislative” (comma 13);
§ nel venir meno dell’obbligo di segnalazione al Parlamento da parte degli organi interni di revisione e controllo degli enti pubblici non territoriali in merito al monitoraggio finalizzato all’accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa (comma 11). Viene comunque ribadito il rinvio a quanto previsto, in materia di pubblico impiego, dall’art. 61 del D.Lgs. n. 165/200.
La norma da ultimo citata, fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ha stabilito specifiche procedure di informazione del Parlamento e di adozione di misure correttive qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale e in caso di pronunce giurisdizionali suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, in merito alle
modifiche apportate dal comma 12 dell’art. 17 della legge in esame alla
disciplina precedentemente recata dall’art. 11-ter, comma 7, della legge n.
468/1978, si rinvia alle considerazioni già svolte nel precedente paragrafo,
riguardante le clausole di salvaguardia.
Con riferimento al comma 13,
si rileva altresì che, rispetto alla previgente normativa, viene meno
l’espresso obbligo di riferire al Parlamento circa le cause che hanno
determinato pregiudizi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o
in relazione agli effetti di decisioni di organi giurisdizionali; si presume
tuttavia che tali informazioni siano comunque rinvenibili nella documentazione
tecnica a corredo delle iniziative legislative che il Ministro dell’economia è
tenuto ad assumere.
Indicazione
delle missioni e dei programmi di spesa (art. 17, co. 14)
L’articolo 17, al comma 14, introduce l’obbligo di indicare, in caso di disposizioni di iniziativa governativa che prevedano l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio, anche le missioni di spesa ed i relativi programmi interessati (comma 14).
Oneri a
carico di amministrazioni ed enti pubblici (art. 19)
Sempre in materia di copertura finanziaria delle leggi, l’articolo 19, al comma 1, riproduce sostanzialmente le disposizioni dell’art. 27 della legge n. 468/1978, imponendo l’obbligo, in caso di leggi che comportino maggiori oneri a carico dei bilanci di amministrazioni pubbliche, di indicare espressamente tali oneri e la relativa copertura finanziaria, riferita ai medesimi bilanci, annuali e pluriennali.
Al comma 2 viene introdotta una disposizione, non contenuta nel testo della legge n. 468/1978, ma che sancisce che un principio già ampiamente recepito nell’ordinamento per effetto della giurisprudenza costituzionale.
Richiamando il disposto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, la norma dispone infatti espressamente un obbligo di copertura finanziaria anche per il legislatore regionale per gli oneri posti a carico della finanza regionale e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tali fini dovranno essere utilizzate le metodologie di copertura previste dal precedente articolo 17.
Articolo 20
(Anno finanziario)
1. La gestione finanziaria
dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in
termini di competenza e cassa.
2. L'unità temporale della
gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
L'articolo 20, confermando la
legislazione vigente, stabilisce che la gestione finanziaria dello Stato si
svolge in base al bilancio annuale
di previsione, il cui periodo di riferimento coincide con l’anno solare.
Il
bilancio annuale è redatto in termini di
competenza e di cassa.
Si ricorda, al riguardo, che le dotazioni di competenza quantificano
l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il
diritto di percepire (entrate che si
prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le
amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).
Le
dotazioni di cassa quantificano invece l’entità prevista delle entrate che
saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno
pagate (erogate dalla Tesoreria).
Articolo 21
(Bilancio di previsione)
1. Il disegno di legge del
bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera c), nel DEF.
2. Il disegno di legge del
bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la
spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente
alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le
unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con
la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro
di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di
primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo
livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in
parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la
relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare
presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni
singola unità di voto sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei
residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle
entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle
entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle
entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare
nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in
conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme
versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle
dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono
distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40,
in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per
ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese
rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun
programma le spese si ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non
rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali
l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo,
in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione,
allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri
inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese
obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni
e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui,
nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
7. Le spese rimodulabili di
cui al comma 5, lettera b), si dividono in:
a) fattori legislativi,
ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne
determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di
iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al
fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono
quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma
7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di
approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono,
rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di
previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di
previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per
Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni
autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di
previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al
bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per
ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente
carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative
vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti
esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli
obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:
1) la prima sezione,
concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i
relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche,
espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di
spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei
servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di
Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi
riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro
quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna
amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e
dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di
realizzazione contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione,
relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il
contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle
previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai
relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa
di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le
categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono
contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma,
nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese
correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate
semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché
delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le
variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono
analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma
l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un
riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa
dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche
pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti
stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei
provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti
stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione
vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è
aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate
agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi
ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia
e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla
fine del semestre di riferimento;
f) il budget dei costi
della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate
secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di
collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate
al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di
apposita nota di variazioni.
13. Il Ministro dello
sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di
legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla
destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di
investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli
interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello
stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è
disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi
previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma
della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale,
effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto
parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della
rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio
i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì
data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato
approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della
pubblica amministrazione.
18. Agli stati di
previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le
rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria.
L’articolo 21 reca la disciplina del
disegno di legge del bilancio annuale di previsione.
Come
già previsto nella precedente legge di contabilità, l’articolo conferma, al comma 1, che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono
formate sulla base della legislazione
vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di
economia e finanza (cfr. articolo
10).
Per
quanto riguarda l’individuazione delle
unità di voto parlamentare, il comma
2 introduce alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina
contabile. In luogo delle unità previsionali di base, il comma 2 prevede che le
unità di voto siano individuate:
a) per
le entrate, con riferimento alla tipologia;
b) per
le spese, con riferimento ai programmi,
intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni.
Queste ultime rappresentano le principali
funzioni e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da parte di ciascun
Ministero.
Le
nuove unità di voto fanno riferimento alla nuova classificazione delle voci di
entrata e di spesa, disciplinata dal successivo articolo 25 che, di fatto,
formalizza la struttura del bilancio applicata a decorrere dal 2008, fondata
sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle
entrate in base della ricorrenza (a seconda, cioè, che siano entrate riferite a
proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più
esercizi) e della tipologia dell’entrata medesima (cfr. la scheda di lettura relativa all’articolo 25).
Si ricorda che la classificazione del bilancio dello Stato attuata con
il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2008 aveva
operato, rispetto alla allora vigente legge di contabilità[96], una revisione in senso funzionale della struttura
delle voci di bilancio, riferita in particolare al versante della spesa:
capovolgendo l’impostazione precedente, erano state poste al centro le funzioni
che le Amministrazioni sono chiamate a svolgere. A tale scopo sono state
individuate le grandi finalità delle politiche perseguite nel lungo periodo con
la spesa pubblica - le “Missioni” - e le attività omogenee volte alla
realizzazione delle stesse mediante determinati “Programmi” di spesa.
Nell’ambito della riorganizzazione
del bilancio per missioni e programmi di spesa era tuttavia stata mantenuta,
come unità di voto parlamentare, l’unità previsionale di base (denominata
“macroaggregato”), codificata a seconda della natura della spesa. Nell’ambito
dei macroaggregati erano esposti i centri di responsabilità amministrativa cui
compete la gestione delle risorse, e specificamente l’assunzione degli impegni
di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento.
Per quanto concerne l’unità di voto della spesa, la norma in esame si limita a definire in termini generali i concetti di “missione” e “programma”, su cui è imperniata la nuova classificazione del bilancio, disciplinata dal successivo articolo 25, senza tuttavia specificare numero e qualifiche delle missioni e dei programmi medesimi.
Va peraltro osservato che
il successivo articolo 40, recante
delega al Governo ai fini del completamento della riforma della struttura del
bilancio, prevede la revisione sia delle missioni, in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, sia del numero e della struttura dei
programmi di spesa (cfr. la
scheda relativa all’articolo 40), al fine di renderli omogenei con
riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali,
da completarsi nell’arco di un periodo di tre
anni[97].
Va ricordato che nel corso del tempo
sono intervenute modificazioni nel numero e nella denominazione dei programmi,
per effetto delle quali alcuni di essi sono stati soppressi, altri accorpati o
riferiti a diverse strutture amministrative.
Il bilancio di previsione per il 2011,
ad esempio, risulta articolato in 34
Missioni, le medesime già individuate nei due anni precedenti, a loro volta
articolate in 173 programmi (rispetto
ai 168 della legge di bilancio per il 2008, ai 164 della legge di bilancio 2009
e ai 168 della legge di bilancio 2010).
Con riferimento ai programmi di spesa, il comma 2 dispone:
§
che la
realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di
responsabilità amministrativa, che deve corrispondere all’unità
organizzativa di primo livello dei Ministeri, individuata ai sensi
dell’articolo 3 del D.Lgs. 300/1999 (comma 2, ultimo periodo).
In base alla norma richiamata, nei Ministeri
costituiscono strutture di primo livello i dipartimenti ovvero le direzioni
generali.
La formulazione usata dalla norma, che affida
la “realizzazione” di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, sembra
indicare che, indipendentemente dal numero delle strutture amministrative
coinvolte nel programma (ed attualmente, infatti, la gran parte dei programmi
coinvolgono più centri di responsabilità amministrativa di uno stesso Ministero
ovvero, nell’ipotesi di programmi interministeriali, di Ministeri diversi), la
sua realizzazione dovrebbe comunque essere affidata alla responsabilità di un
unico soggetto.
La previsione dell’univocità tra programmi e centri di responsabilità amministrativa è
invece espressa nell’articolo 40,
tra i criteri della delega al Governo per il completamento della riforma del
bilancio (comma 2, lett. b), punto 2). La norma richiamata prevede,
inoltre, l'univoca corrispondenza tra il
programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, al fine di evitare, ove possibile, la
condivisione di programmi tra più Ministeri (comma 2, lett. b), punto 1)).
L’univoca corrispondenza tra programma di
spesa e centro di responsabilità e tra programma di spesa e ciascun Ministero
cui sembra tendere, in prospettiva, l’articolo 40, oltre a permettere di
superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che
ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del
bilancio, sembrerebbe
comportare, di conseguenza, l’eliminazione, ove possibile, di programmi di spesa interministeriali;
§
che i
programmi siano univocamente raccordati
alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government)
di secondo livello. Nei casi in cui il programma corrisponda in parte a due o
più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa
percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei
capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
Il raccordo dei
programmi alla classificazione COFOG di secondo livello è ribadito dall’articolo 40, tra i criteri della delega per il
completamento della riforma del bilancio (comma 2, lett. b, punto 3).
La classificazione COFOG, definita a livello internazionale dalle principali istituzioni che si occupano di contabilità nazionale, è articolata in tre livelli di analisi:
i) divisioni, in numero di 10, che rappresentano i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni;
ii) gruppi, in numero di 69, che rappresentano le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche;
iii) classi, in numero di 112, che identificano i comparti di attività in cui sono articolate le aree di intervento.
I programmi cui fa riferimento il testo in esame rappresentano a loro volta il secondo livello della classificazione del bilancio di previsione (“aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni”). La norma in esame sembra quindi prospettare un allineamento dei secondi livelli delle due classificazioni (gruppi-programmi)[98].
Poiché il testo stabilisce che il raccordo è “univoco” (ossia che ad un programma corrisponda un solo gruppo COFOG) e poiché i programmi sono attualmente 173 mentre i gruppi sono 69, potrà verificarsi un disallineamento fra livelli funzionali: in pratica, più programmi potrebbero contribuire a comporre un gruppo COFOG ovvero – come previsto dal testo - un programma potrebbe corrispondere a due o più funzioni COFOG di secondo livello.
La soluzione prospettata dal testo, di indicare la percentuale di attribuzione del programma, mira a soddisfare le esigenze conoscitive e di raccordo tra classificazioni diverse.
Un ulteriore strumento che potrà contribuire a chiarire i raccordi fra i diversi criteri di classificazione è previsto dal successivo articolo 25, comma 5, che dispone la presentazione (in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia) di appositi prospetti nei quali si darà conto degli “incroci tra i diversi criteri di classificazione” e del “raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi”.
Per
quanto concerne i contenuti dell’unità di
voto parlamentare, il comma 3
prevede che ogni singola unità di voto deve indicare:
§ l'ammontare
presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce (lett. a));
§
l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare (competenza) nell'anno cui
il bilancio si riferisce (lett. b));
§
le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale (lett. c)). L'introduzione
di previsioni di bilancio triennali per le unità di voto rappresenta una novità
rispetto alla precedente legge di contabilità[99].
Le previsioni triennali di bilancio dei programmi di
spesa risultavano, di fatto, già presenti nella struttura della legge di bilancio
a partire dal 2009: la legge di bilancio 2009 risulta infatti corredata, con
riferimento a ciascun stato di previsione, di un apposito allegato (allegato
1), che espone le proiezioni triennali degli stanziamenti di competenza delle
missioni e dei programmi di ciascun Ministero.
Nell'introdurre le previsioni pluriennali, la
lettera c) del comma 3 non specifica
peraltro se si tratti di previsioni di cassa o di competenza giuridica. Va però
considerato che l'articolo 22, relativo al bilancio pluriennale, prevede, al
comma 1, secondo periodo, che gli stanziamenti siano indicati sia in termini di
competenza che di cassa;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e
delle spese che si prevede di pagare
nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa),
che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza
che a quelle in conto residui (lett. d)). Si intendono per incassate le somme versate
in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
Costituiscono
oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, sia
di competenza che di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce,
nonché le previsioni relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale (comma 9).
Soltanto
le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia limite alle autorizzazioni
di impegno e pagamento.
Il principio della triennalità del bilancio (precedente comma 3, lett. c)) viene così contemperato, presumibilmente per tenere conto della possibilità che la manovra finanziaria subisca aggiornamenti o riallocazioni negli anni successivi al primo.
Con
riferimento all’unità di voto della spesa, individuata nei programmi, il comma 4 prevede che la dotazione
finanziaria venga distinta in spese
correnti (con indicazione specifica delle spese di personale) e spese d’investimento.
Inoltre,
formalizzando una novità già introdotta con il disegno di legge di bilancio per
il 2009, il comma 4 prevede che, sino all'esercizio della delega di cui
all'articolo 40, in appositi allegati
agli stati di previsione della spesa siano indicate per ciascun programma di
spesa, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non
rimodulabili.
Ai
sensi del comma 5, nell’ambito di
ciascun programma, le spese sono
ripartite tra le due tipologie di spese “rimodulabili” e “non
rimodulabili”.
La distinzione delle spese del bilancio
dello Stato in rimodulabili e non rimodulabili è stata effettuata, per la prima
volta, nel disegno di legge di bilancio per il 2009, a seguito delle
disposizioni introdotte dall’articolo 60 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato in modo
sostanziale il processo di definizione del progetto di bilancio a legislazione
vigente[100].
A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 di
competenza dei vari Ministeri operate dal citato decreto-legge, alle singole
Amministrazioni è stato concesso un più ampio margine di discrezionalità in
ordine alla allocazione delle risorse nei programmi di spesa di loro
pertinenza.
A seguito dei tagli lineari alle dotazioni
finanziarie delle missioni, è stata stabilita una procedura che ha modificato
il processo di definizione delle previsioni di bilancio, posto che è stato
fissato una sorta di plafond a
disposizione di ogni Amministrazione entro il quale ciascuna, in sede di
formazione del progetto di bilancio, ha potuto ripartire le risorse a
disposizione, per ogni missione, tra i relativi programmi di spesa ritenuti
prioritari.
Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le dotazioni
finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state distinte
nelle due categorie di “spese rimodulabili” e “spese non rimodulabili”, ora
formalizzate dal provvedimento in esame.
La
definizione delle suddette due tipologie di spesa è fornita dai successivi
commi 6 e 7:
§
le spese non rimodulabili sono quelle “per
le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo
controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese
definite come “oneri inderogabili”,
vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o
da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione (comma 6).
Ai sensi del
terzo periodo del comma 6, rientrano
tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese
obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente
elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse,
interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di
mutui. In via residuale, rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono
così identificate per espressa disposizione normativa.
Ai fini di una più corretta individuazione delle spese che rientrano nella categoria delle spese non rimodulabili del bilancio dello Stato, il D.L. n. 98/2011 ha introdotto, all’articolo 10, comma 15, una norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, in base alla quale nell’ambito degli oneri inderogabili rientrerebbero esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:
Ø le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
Ø le spese per interessi passivi;
Ø le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;
Ø le spese per ammortamento di mutui;
Ø
le spese vincolate a particolari meccanismi o
parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
§
le spese rimodulabili - delle quali non è
data una vera e propria definizione - sono individuate:
a) nelle spese
derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate
da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato
quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio (comma 7, lett. a)), la cui rimodulabilità, ai sensi del comma 8, è disciplinata da una apposita norma della legge di
contabilità (articolo 23, comma 3, cui si
rinvia);
b) nelle spese di adeguamento al fabbisogno,
ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto
delle esigenze delle amministrazioni (comma 7, lett. b)).
Per
quanto concerne la struttura del disegno
di legge di bilancio di previsione, il comma
10 conferma la struttura attuale del documento, costituito:
§
da un
unico stato di previsione dell’entrata;
§
dagli stati di previsione della spesa,
relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome;
§
dal quadro generale riassuntivo, che la
nuova legge di contabilità in esame estende
al triennio.
Ciascuno
stato di previsione deve essere corredato da una serie di elementi informativi:
a)
la nota integrativa al bilancio di previsione –
che sostituisce la nota preliminare prevista dalla precedente legge di
contabilità (art. 2, co. 4-quater,
della abrogata legge n. 468/1978) – contenente i seguenti elementi informativi
riferiti alle entrate e alle spese (comma
11, lett. a)):
-
per le entrate, la nota illustra i criteri
utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e
specifica, per ciascun titolo, la quota di risorse avente carattere ricorrente
o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti – con
separata indicazione delle disposizioni introdotte nell’esercizio - recanti
esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi
perseguiti[101];
-
per la spesa, in una prima sezione,
concernente il piano degli obiettivi
correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance,
la nota illustra il quadro di riferimento in cui l’amministrazione si trova ad
operare, le priorità politiche, le attività e gli obiettivi riferiti a ciascun
programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire, con espressa
indicazione delle risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e
degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché dei criteri e dei
parametri utilizzati per la loro quantificazione. In una seconda sezione, relativa ai
programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, la nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i
criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
b)
una scheda
illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con
indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con
l'articolazione per le categorie di spesa. Di tali schede è previsto un aggiornamento
semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso
d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti (comma
11, lett. b)).
Nell’ambito di ciascuno stato di previsione è inoltre richiesto, con riferimento ad ogni programma:
c)
l'elenco dei
capitoli, articoli e relativi stanziamenti (comma
11, lett. c));
d)
un riepilogo
delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale (comma
11, lett. d));
Rispetto
alla normativa precedente sono inoltre richieste, a corredo degli stati di
previsione:
e)
una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza
nazionale, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo analitico
dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti
stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione
vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. Anche in questo caso, è previsto un
aggiornamento semestrale di tali schede, in modo da tenere conto delle
modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le
variazioni di bilancio adottate in corso d'anno (comma 11, lett. e));
f)
la presentazione del budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, che in
precedenza costituiva un documento a se stante[102]. Il budget
riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il
prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a
quelle finanziarie di bilancio (comma
11, lett. f)).
Il comma 13 conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, alle aree di crisi occupazionale di cui alla 148/1993, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.
Per
quanto concerne l’approvazione del disegno di legge di bilancio, gli ulteriori
commi dell’articolo 21 confermano in larga parte quanto già previsto in merito
dalla precedente legge di contabilità, disponendo:
§ la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare (comma 12);
§ l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, nell'ordine detto, con riferimento alle dotazioni di competenza e cassa (comma 14);
§ l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità in esame: Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 26), Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale (art. 27), Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 28) e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 30) (comma 15).
Per quanto concerne la disciplina dei suddetti fondi
si rinvia alle indicate norme. È interessante qui segnalare, rispetto alla
precedente legge di contabilità, il venir
meno del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente e la costituzione
di due specifici fondi per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, uno per la parte corrente (attualmente ricompreso
nell'ambito del Fondo per le spese obbligatorie) e l'altro per la parte in
conto capitale;
§ la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale effettuata con la Nota di aggiornamento del DEF (comma 16);
§ la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 17).
La norma prevede, altresì, che venga data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
§ l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (comma 18).
Articolo 22
(Bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale
di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in
coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, e copre un periodo di tre anni. Il
bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e
programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:
a) l'andamento delle
entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale
a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
b) le previsioni
sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli
interventi programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico.
2. Il bilancio pluriennale
di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso
non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi
contemplate ed è aggiornato annualmente.
L'articolo 22 disciplina il bilancio
pluriennale di previsione, prevedendo – in linea con la precedente disciplina
(articolo 4 della abrogata legge n. 468/1978) - che esso sia elaborato dal
Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel
Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, con riferimento ad un
periodo di tre anni.
Il
bilancio pluriennale è redatto in
base alla legislazione vigente in
termini di competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza,
come previsto in passato) ed è organizzato per missioni e programmi.
La
norma prevede l’esposizione sia di un bilancio
pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le
previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno
degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10.
Il comma 2 prevede inoltre che il bilancio
pluriennale sia integrato con gli
effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.
E’
ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta
autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21, comma 9, secondo periodo, il quale esclude che le previsioni di
entrata e di spesa del secondo e del terzo anno del bilancio triennale costituiscono limiti
per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.
Oltre al bilancio pluriennale di previsione a legislazione vigente,
disciplinato dall’articolo in esame, va ricordato che la legge di contabilità
in esame ha altresì previsto l’introduzione, nell’ambito del bilancio annuale,
di previsioni triennali per ogni singola unità di voto (articolo 21, comma 3,
lettera c), nonché la predisposizione
di quadri generali riassuntivi riferiti al triennio (articolo 21, comma 10).
Articolo 23
(Formazione del bilancio)
1. In sede di formulazione
degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite
annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze,
i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della
gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le
risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di
rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima
missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione
vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica
incrementale.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza
tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la
loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi
in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota
integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze
delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché
del Rapporto di cui all'articolo 41.
3. Con il disegno di legge
di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via
compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione
le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei
saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato
di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si
propone la modifica e il corrispondente importo.
4. Gli schemi degli stati
di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al
comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente
predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La legge di bilancio è
formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni
determinate dalla legge di stabilità.
L’articolo 23 reca disposizioni in merito
alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la
quantificazione dei programmi di spesa.
Il comma 1 prevede che, in sede di
formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei
responsabili della gestione dei programmi, gli
obiettivi di ciascun Dicastero e
quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento.
A tal
fine, la norma prevede che i Ministri debbano tener conto delle istruzioni fornite annualmente, con
apposita circolare, dal Ministero dell’economia.
Al riguardo, si osserva che il rinvio
alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze formalizza una prassi esistente, in base alla quale la formazione
degli schemi da parte dei singoli Ministeri segue sempre gli indirizzi
contenuti nella circolare emanata dalla Ragioneria generale dello Stato[103].
Per
quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede che i Ministri
competenti, oltre a tener conto delle proposte formulate dai responsabili della
gestione dei programmi, possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa
missione di spesa.
La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo
della spesa storica incrementale[104].
Una
volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli
obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il
loro raggiungimento, l’articolo in esame, al comma 2, attribuisce al Ministro
dell’economia il compito di valutare
la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro
e le risorse richieste per la loro realizzazione.
Allo scopo il
Ministro tiene in considerazione:
-
lo stato di
attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni
precedenti in termini di efficacia ed efficienza della spesa;
-
le risultanze
illustrate nella nota integrativa al rendiconto relativamente all’analisi e
alla valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi di ciascuna
amministrazione;
-
le risultanze
delle attività di analisi dei nuclei di valutazione della spesa istituiti
dall’articolo 39;
-
il Rapporto sulla
spesa delle amministrazioni dello Stato, elaborato ogni tre anni dalla
Ragioneria generale dello Stato, previsto dall’articolo 41.
Per
motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio è possibile inoltre
effettuare rimodulazioni delle dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una
medesima missione (comma 3).
Resta
preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale
per il finanziamento di spese correnti.
In un
allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le
autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente
importo.
Con la disposizione introdotta dal comma 3 viene formalizzato nella legge di contabilità quanto era stato già previsto, in via sperimentale, per i soli anni 2009 e 2010, dall’articolo
60, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008 (come modificato dall’articolo 23, comma
21-quater, del D.L. n. 78/2009), il
quale, a fronte di consistenti
riduzioni delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio
2009–2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, ha introdotto un più ampio
margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del
bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo di rimodulare,
seppure con vari limiti[105], le dotazioni finanziarie
tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle
autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti. In ragione della possibilità di incidere, con le
rimodulazioni presentate a bilancio, sulla legislazione sostanziale di spesa,
in apposito allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e 2010
sono state esposte le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi
da utilizzare per ciascun programma, con le rimodulazioni effettuate dalle
Amministrazioni[106].
Con la possibilità di incidere sugli stanziamenti determinati da
specifiche autorizzazioni legislative di spesa, viene pertanto messa a regime
per il disegno di legge di bilancio un potere di intervento nelle scelte
allocative finora limitato allo strumento della legge finanziaria.
Si ricorda che, a partire dal 2010, con i decreti-legge di manovra sono state introdotte norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio derogatorie alla disciplina generale recata dalla legge 196/2009[107].
Si ricorda, in particolare, l’articolo 2 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Stabilizzazioni finanziarie e competitività
economica) il quale, a parziale compensazione di ingenti riduzioni degli
stanziamenti delle missioni di spesa dei Ministeri, ha introdotto, per il solo triennio 2011-2013, norme
di flessibilità degli stanziamenti di bilancio più estese di quelle definite
dalla legge 196/2009. In particolare, il citato articolo prevede che con il
disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate le dotazioni finanziarie
tra le missioni di ciascuno stato di
previsione. Tale facoltà può essere esercitata[108]
solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:
-
esclusivamente con riferimento alle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 7, della legge in esame;
-
nel rispetto dell’invarianza degli effetti
sui saldi di finanza pubblica;
-
restando precluso l’utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Più di recente, il D.L.13 agosto 2011 n. 138[109], ha disposto, all’articolo 1, comma 02, una nuova deroga alla norma di flessibilità delle dotazioni finanziarie di bilancio – di cui all’articolo 23 in esame della legge di contabilità - finalizzata a consentire alle Amministrazioni centrali maggiori margini di manovra per il conseguimento degli obiettivi di progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, fissati al comma 01 del medesimo articolo.
In questa direzione, è stato disposto che, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possano essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione con riferimento a tutte le spese del bilancio dello Stato, come indicate dall'articolo 21, commi 6 e 7, della legge in esame, comprese, dunque, anche le spese non rimodulabili quali, ad esempio, quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse. La misura della suddetta variazione delle dotazioni finanziarie dei Ministeri deve tuttavia essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali.
Essa, inoltre, non può comunque essere superiore:
· al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo;
·
al 5 per cento qualora siano interessate
le spese non rimodulabili.
Entro questi limiti, dunque, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere variate con atto amministrativo le dotazioni finanziarie degli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.
Tali variazioni, che non possono comunque disporre l’utilizzo di
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti, sono
disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente.
Il decreto di variazione deve essere trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere - entro quindici giorni - da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario; decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso detti pareri, i decreti possono essere adottati[110].
Gli
schemi degli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituiscono il
disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente
predisposto dal Ministro dell’economia (comma
4).
La
legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge le variazioni
determinate dalla legge di stabilità (comma
5).
Articolo 24
(Integrità, universalità ed unità del
bilancio)
1. I criteri
dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio
dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti,
tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna
riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri
dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40,
comma 2, lettera p).
4. È vietata altresì
l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i
proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e
simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la
riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.
L’articolo 24 – in linea con la precedente legge di contabilità
(articolo 5 dell’abrogata legge n. 468/1978) – conferma i principi
dell’integrità, universalità ed unità del bilancio dello Stato, attuativi
dell’articolo 81 della Costituzione.
In base al principio dell’integrità, tutte le entrate
debbono figurare in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione
per eventuali spese di riscossione o di qualsiasi altra natura ad esse
connesse. Allo stesso modo, le spese devono essere iscritte in bilancio per
intero, cioè senza apportarvi riduzioni per effetto di correlative entrate (comma 2).
Le entrate
vanno iscritte, pertanto, al lordo nella parte attiva del bilancio, mentre
nella parte passiva si iscrivono le spese di riscossione relative; le spese
vanno iscritte, parimenti, al lordo nella parte passiva del bilancio, mentre
nella parte attiva si iscrivono i proventi eventualmente corrispondenti.
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, tutte le entrate e tutte le spese, anche se di modesta entità, devono essere iscritte in bilancio (comma 3).
E’, di
conseguenza, vietato gestire fondi al di
fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo
40, comma 2, lett. p)).
Nell’ambito della delega al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, la
norma citata dispone la progressiva eliminazione, entro il termine di due anni, delle
contabilità speciali o dei conti correnti di tesoreria i cui fondi sono stati
comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Fanno eccezione: la gestione
relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio
istituite ai sensi della L. 1041/1971[111], le gestioni fuori bilancio
autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.
A tal
fine, si prevede il contestuale versamento all’entrata del bilancio delle
risorse delle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria eliminati,
per la nuova assegnazione delle somme, in conto competenza, alle voci di spesa
inerenti, ovvero, in mancanza di dette voci perché non più presenti in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite a tal fine.
Per le
gestioni che resteranno attive è previsto l'obbligo di rendicontazione annuale
delle risorse acquisite e delle spese effettuate.
È altresì vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato (comma 4).
In base a questa previsione, che si ricollega al principio dell’unità, tutte le entrate, da qualunque fonte provengano, devono formare una massa inscindibile di mezzi da destinare a tutte le spese iscritte in bilancio, nel senso che non può destinarsi il provento di determinate entrate a fronteggiare determinate spese. Una eccezione al divieto è ammessa solo nel caso di proventi o quote di proventi riscossi per conto di privati o enti estranei all’amministrazione dello Stato, o di proventi derivanti da lasciti, donazioni e simili, fatti a scopo determinato.
Disposizioni legislative possono prevedere la riassegnazione a capitoli di spesa di particolari entrate (comma 5).
Articolo 25
(Classificazione delle entrate e delle
spese)
1. Le
entrate dello Stato sono ripartite in:
a)
titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che
provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla
riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b)
ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui
acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c)
tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei
cespiti;
d)
categorie, secondo la natura dei cespiti;
e)
capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai
fini della rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a)
missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;
b)
programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti
all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per
spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri
trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito
pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri
comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di
passività finanziarie;
c)
capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il
contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini
della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.
3. La
classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati
in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
4. In
allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le
categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi
economica;
b) le
classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita
la spesa secondo l'analisi funzionale.
5. In
appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da
aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge
di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e
il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il
bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli
e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente
codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo
l'applicazione di criteri di prevalenza.
6. La
numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere
anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.
7. Nel
quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza
sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:
a) del
risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie
ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);
b) del
risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la
concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti
(«indebitamento o accrescimento netto»);
c) del
risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso
di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);
d) del
risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle
spese («ricorso al mercato»).
L’articolo 25 espone la nuova
classificazione delle entrate e delle spese dello Stato, in coerenza con la
struttura del bilancio attuata a partire dal 2008.
Rispetto
all’impostazione degli ultimi bilanci, la classificazione delle voci contabili
esposta dall’articolo 25 riflette le innovazione introdotte dall’articolo 21
del provvedimento in esame, che ha modificato le unità di voto parlamentare,
identificandole, per le entrate, con la tipologia dell’entrata stessa, e per le
spese, con programmi, e determinando pertanto il venir meno delle unità previsionali di base (o macroaggregati).
Sia per
le entrate che per le spese, l’unità di voto è spostata ad un livello superiore
di quello del macroaggregato.
La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:
a) al primo livello, le
entrate sono suddivise in titoli, a
secondo della loro natura:
titolo I: entrate tributarie;
titolo II: entrate
extra-tributarie;
titolo III: entrate derivanti da
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
titolo IV: entrate derivanti da
accensione di prestiti.
I primi tre titoli rappresentano
le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al
mercato finanziario;
b)
al secondo livello, le entrate sono suddivise in entrate ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero
limitata soltanto ad alcuni esercizi;
c)
nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini
dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti.
A titolo esemplificativo, nei bilanci per il 2008, 2009 e 2010, le voci che ora costituiscono l’unità di voto, sono costituite, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.);
d) al quarto livello, al di sotto dell’unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) capitoli, i quali rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.
Si
osserva che nell’ambito dei principi della delega per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato è previsto che il Governo
proceda alla revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la
denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia
chiaramente e univocamente individuabile (cfr.
articolo 40, comma 2, lettera d).
Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci
di bilancio individua una classificazione di tre livelli:
a) missioni,
che, in
base alla definizione fornita dall’articolo 21, comma 2, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi,
ossia
le unità di voto parlamentare,
definiti dall’articolo 21, comma 2, quali aggregati finalizzati al
perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
I
programmi sono presentati suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa
(spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri
trattamenti integrativi o sostitutivi, per oneri del debito pubblico, per oneri
comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto
capitale). Il rimborso di passività finanziarie è esposto in autonome
previsioni;
c) capitoli,
secondo
l’oggetto della spesa. I capitoli rappresentano le unità di gestione e
rendicontazione e sono classificati in base al loro contenuto economico e
funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in articoli (i quali
corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
Al
riguardo si osserva che mentre la classificazione contabile delle voci di
bilancio definita dall’articolo in esame conferma, in via di immediata
applicazione, i capitoli come unità elementari del bilancio, in sede di delega
per il completamento della riforma se ne prevede, invece, il superamento mediante l’introduzione delle
azioni, quali componenti del programma e unità elementari del bilancio
dello Stato affiancate
da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla
classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello (cfr. articolo 40, comma 2, lettera e).
Il comma 3 conferma la classificazione economica e funzionale
delle spese, richiedendo tuttavia che esse si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti
del settore della pubblica amministrazione.
Analogamente,
il comma 4 conferma la
presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero
dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui
viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al
terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si
articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene
ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
In
appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione
(comma 5).
Rispetto
alla precedente normativa contabile, è
richiesto altresì, in apposito prospetto il raccordo tra le classi
COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello
Stato e il sistema di contabilità nazionale.
Tutti i suddetti prospetti devono essere
aggiornati dopo
l’approvazione della legge di bilancio.
La
numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere
anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione (comma 6).
Il
successivo comma 7 conferma la
legislazione precedente in merito alla definizione dei principali saldi del bilancio (risparmio pubblico,
indebitamento netto, saldo netto da finanziarie, ricorso al mercato), di cui è
data distinta indicazione nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia
alle dotazioni di competenza che di cassa.
Si
tratta dei seguenti saldi:
§ risparmio
pubblico:
risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed
extratributarie ed il totale delle spese correnti (comma 7, lett. a));
§ indebitamento
o accrescimento netto:
risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la
concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti
(comma 7, lett. b));
§ saldo
netto da finanziare o da impiegare: risultato differenziale delle operazioni
finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (comma 7, lett. c));
§ ricorso
al mercato:
risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle
spese (comma 7, lett. d)).
Articolo 26
(Fondo di riserva per le spese
obbligatorie)
1. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito,
nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui
dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.
2. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di
competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per
aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge
del bilancio.
L’articolo 26 conferma,
all’interno della nuova disciplina contabile del bilancio statale, il Fondo
di riserva per le spese obbligatorie, la cui dotazione rimane determinata con apposito articolo della legge
di bilancio.
Il Fondo è istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
nella parte corrente (comma 1).
Per ciò che attiene alle
finalità del Fondo, esso è finalizzato ad incrementare le dotazioni sia di
competenza che di cassa dei capitoli di bilancio in cui sono iscritte spese
aventi carattere obbligatorio; e, per quanto concerne il funzionamento, decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare dalla Corte dei
conti, trasferiscono le risorse ai competenti capitoli (comma 2).
Le spese aventi carattere obbligatorio sono indicate al comma 6
dell’articolo 21 della legge di contabilità. Sono obbligatorie le spese
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed
altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali,
ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, così identificate
per espressa disposizione normativa. Si tratta, pertanto, di spese di natura
inderogabile, ovvero che non possono essere sospese o rinviate.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato (così come previsto dalla disciplina previgente) l’elenco dei capitoli di tutti i ministeri relativi alle spese obbligatorie, da approvare con apposito articolo della legge del bilancio.
La
disposizione corrisponde sostanzialmente all’abrogato articolo 7 della
legge n. 468 del 1978, che istituiva un fondo di parte corrente, relativo,
oltre che alle spese obbligatorie, anche alle spese d’ordine, cioè agli oneri
connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate (quali, ad esempio
gli aggi corrisposti agli agenti della riscossione). L’articolo 7 destinava le
risorse da trasferire, oltre che ad integrare le dotazioni dei capitoli
relativi alle spese aventi carattere obbligatorio e d’ordine, anche al pagamento dei residui
passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa. Nella nuova legge di contabilità di Stato tale ultima
previsione è confluita nel successivo articolo 27 (cfr.).
Si ricorda infine che nella legge n.
196/2009 in esame non è stato riproposta la norma di cui all’articolo 12 della
legge 468/1978, che consentiva di iscrivere in bilancio, con atti
amministrativi, somme destinate a specifiche finalità indicate dal testo[112].
L’elenco dei capitoli oggetto di
tali variazioni – allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro – doveva essere approvato con apposito articolo della legge di
bilancio, mentre al rendiconto dello Stato era successivamente allegato
l’elenco dei relativi decreti di assegnazione, con le indicazioni dei motivi
per i quali si era proceduto a tali integrazioni.
Attraverso l’istituto delle
riassegnazioni per via amministrativa si intendeva adeguare all’effettivo
fabbisogno le dotazioni relative a stanziamenti[113] la cui previsione fosse risultata insufficiente.
Tale meccanismo, consistendo
essenzialmente in un incremento dei capitoli di spesa sottodotati operato
direttamente sul bilancio, non assicurava il rispetto dei saldi approvati dal
Parlamento. Pertanto, come ripetutamente evidenziato dalla Corte dei conti,
sarebbe stato preferibile ovviare all’insufficienza degli stanziamenti disposti
in sede previsionale - invece che attraverso tale istituto - mediante
l’utilizzo[114] del Fondo di riserva per le spese obbligatorie
(oggetto di approvazione nell’ambito della complessiva manovra di bilancio).
Ciò avrebbe garantito la possibilità di fronteggiare le maggiori occorrenze di
spesa, di natura inderogabile, assicurando comunque la compensatività degli
effetti delle variazioni disposte.
Articolo 27
(Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)
1. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate,
con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di
somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai
capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le
dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
L’articolo 27 conferma,
all’interno della nuova disciplina contabile del bilancio statale, i due Fondi
speciali, uno di parte
corrente e uno di conto capitale, per la
riassegnazione dei residui passivi
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, le cui
dotazioni rimangono determinate con apposito articolo della legge di bilancio.
I due Fondi sono iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze (comma 1)[115].
Per ciò che attiene al
funzionamento dei due Fondi, il trasferimento di somme da essi e la
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio ha luogo mediante decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare dalla Corte dei conti, e
riguarda sia le dotazioni di competenza che le dotazioni di cassa dei capitoli
interessati (comma 2).
Ai fini dell’illustrazione delle
finalità dei Fondi in questione, si ricorda la disciplina dei residui passivi,
della loro “perenzione” agli effetti amministrativi e contabili e della
procedura di riassegnazione.
Le somme per le quali non si
è concluso entro la fine dell’esercizio finanziario il relativo procedimento di spesa vengono accertate al momento della chiusura
dell’anno finanziario ed iscritte nel rendiconto generale. Tali somme, secondo
specifici criteri e modalità fissati nella disciplina contabile[116], sono iscritte nella contabilità dell’anno successivo
quali residui.
Il Regio decreto di contabilità,
R.D. n. 2440/1923, disciplina, all’articolo 36, commi 1 e 3, i termini di
iscrizione in bilancio dei residui passivi, cioè i termini entro i quali per
tali somme si deve concludere la relativa procedura di pagamento. Decorsi tali
termini, i residui si intendono “perenti agli effetti amministrativi”, dunque
vengono eliminati dalle scritture contabili, sebbene ad essi faccia capo un
impegno giuridico della amministrazione. In tale caso, l’ordinamento contabile
prevede che le somme eliminate possono – con una specifica procedura a ciò
finalizzata - riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli
degli esercizi successivi[117].
Il “Regolamento di semplificazione
delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi
perenti” (D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270) disciplina il procedimento per
il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui
passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel
bilancio dello Stato, prevedendo, all’articolo 3, che, per i residui passivi
perenti in conto capitale, la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione
da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o
in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti. Accertata la
fondatezza della richiesta, il responsabile del competente ufficio di livello
dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro la reiscrizione
in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai
suddetti Fondi speciali (Fondo per la riassegnazione dei residui passivi
perenti di parte corrente, o Fondo per la riassegnazione dei residui passivi
perenti di conto capitale) al capitolo di provenienza dell'amministrazione
competente, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e finanze.
In caso di soppressione del capitolo
di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono
assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente
centro di responsabilità amministrativa.
Articolo 28
(Fondo di riserva per le spese
impreviste)
1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le
spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri
con carattere di continuità.
2. Il trasferimento di
somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai
capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le
dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le
quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.
4. Alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei
decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
L’articolo 28 conferma nella disciplina contabile del bilancio statale il Fondo di riserva per le spese impreviste, finalizzato a provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie (per le quali invece si provvede attraverso l’apposito Fondo di riserva previsto dall’articolo 26) e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità (comma 1).
Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, nella parte corrente.
Per ciò che attiene al trasferimento delle somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la corrispondente iscrizione delle stesse ai capitoli di bilancio, esso ha luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 2), diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente contenuta nell’abrogato articolo 9 della legge n. 468/1978, secondo la quale al trasferimento si provvedeva con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il trasferimento di somme riguarda sia le dotazioni di competenza sia le dotazioni di cassa.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è contenuto un elenco, da approvare con apposito articolo con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può ricorrere ai prelevamenti dal Fondo in oggetto (comma 3).
In allegato alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è contenuto un elenco dei decreti di trasferimento di somme dal Fondo ai competenti capitoli, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti (comma 4).
Articolo 29
(Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa)
1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è
annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed
iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli
stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a
provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi,
ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di
variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.
L’articolo 29 disciplina, così confermando nel nuovo assetto contabile statale, il Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, le risorse del Fondo sono trasferite in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, al fine di provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
La nuova disciplina del Fondo, contenuta nell’articolo in esame, prevede la comunicazione alla Corte dei conti dei decreti di trasferimento delle somme dal fondo in oggetto ai competenti capitoli.
E’ prevista la trasmissione dei decreti di variazione al Parlamento.
La normativa previgente, contenuta
nell’articolo 9-bis della legge n.
468/1978, disponeva, in deroga alla disciplina generale in materia di controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo da parte della Corte dei Conti, che i
decreti di variazione fossero trasmessi alla Corte al solo fine della parificazione
del rendiconto generale dello Stato.
Si segnala, inoltre, che la nuova
disciplina generale di contabilità non prevede più il “Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente”,
disciplinato dall’abrogato articolo 9-ter
della legge n. 468/1978, che conteneva le somme destinate ad integrare le
singole voci di spesa esposte nella tabella C della legge finanziaria.
Articolo 30
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente)
1. Le leggi pluriennali di
spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per
competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di
competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).
2. Le amministrazioni
pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti
indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque,
essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa che
autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono
anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di
utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa
al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di
mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico
dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede,
attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da
erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda
all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3,
lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che
erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di
ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della
quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a
iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di
passività finanziarie.
5. La disposizione di cui
al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in
bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore
della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a
carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a
regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono
rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è
superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la
copertura segue il profilo temporale dell'onere.
7. Il disegno di legge di
stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in
essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in
conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla
medesima data.
8. Il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione,
la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche.
9. I decreti legislativi di
cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) introduzione della
valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire
procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità,
in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri
adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte
del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza
e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze
esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni
particolarmente complesse;
d) potenziamento e
sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli
interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle
valutazioni ex ante;
e) separazione del
finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di
due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo
della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al
«fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione
definitiva;
f) adozione di regole
trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle
opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle
Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei
singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e
ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle
opere;
g) previsione di un sistema
di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati.
11. Per i tre esercizi
finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che
illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di
realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione
delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza
di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore
anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto
capitale.
L'articolo 30 reca norme in materia di:
§ leggi pluriennali di spesa in conto capitale (commi 1-2 e comma 7);
§ leggi che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali per investimenti (commi 3-5);
§ leggi di spesa a carattere permanente (comma 6);
§ procedure di realizzazione di opere pubbliche, con riferimento alle quali viene disposta un’apposita delega legislativa (commi 8-10);
§ conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale (comma 11).
I commi 1 e 2[118] prevedono che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantifichino gli effetti finanziari indicando sia la spesa complessiva sia gli oneri per competenza riferiti a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio pluriennale. Viene inoltre confermata la possibilità che, nell’ambito della legge di stabilità, siano rimodulate - senza modificare l’autorizzazione complessiva - le quote previste per ciascuna annualità considerata nel bilancio pluriennale (tabella F della precedente legge finanziaria).
Il comma 7[119] prescrive che siano esposte in un apposito allegato del disegno di legge di stabilità (ex allegato 6 del disegno di legge finanziaria) le informazioni contabili, per ciascuna legge pluriennale, relative a:
§ residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in corso;
§ giacenze, alla medesima data, in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria (ove siano previsti versamenti in tali contabilità).
Il comma 3, innovando quanto stabilito dalla legislazione previgente, prevede che le leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscano anche, ove richiesto dalla natura degli interventi, le relative modalità di utilizzo. In particolare può essere prevista una delle seguenti modalità:
a) autorizzazione al beneficiario a stipulare, a valere sul contributo pluriennale, operazioni di mutuo con oneri di ammortamento posti a carico dello Stato. Il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario, ad erogare il contributo direttamente all’istituto di credito. Ai sensi del successivo comma 4, al momento dell’attivazione dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo, con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero iscrive il contributo in parte tra le spese per interessi passivi e, in parte, come rimborso di passività finanziarie. Tale procedura si applica, in base al comma 5, anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative operazioni di mutuo;
b) “spesa ripartita”, da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
Si segnala che la nuova disciplina
di cui al comma 3, lettera a), ed ai commi 4 e 5 – con i quali la procedura di
attivazione dei mutui mediante contributi pluriennali viene sottoposta a
specifici obblighi di comunicazione
– va posta in relazione con le norme vigenti in materia di utilizzazione dei
contributi pluriennali, che subordinano l’utilizzo di tali contributi ad una
specifica procedura autorizzatoria,
finalizzata a garantire la compensazione, ai fini del fabbisogno e
dell’indebitamento netto, degli effetti finanziari derivanti da tali
operazioni.
Si ricorda che la richiamata normativa[120], in tema di utilizzazione dei contributi pluriennali, ha così disciplinato la materia:
-
per i mutui e le
operazioni finanziarie, l’utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati con
legge (nel cui costo sono da includere gli oneri per il rimborso sia del
capitale sia degli interessi) può essere disposto soltanto previa verifica
dell'assenza di effetti peggiorativi, rispetto a quelli previsti dalla
legislazione vigente, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. In esito a
tale verifica:
§
nel caso di
riscontro favorevole (=assenza di effetti peggiorativi), l’utilizzo è
autorizzato mediante decreto emanato dal Ministro competente;
§
nel caso di mutui
o operazioni finanziarie per i quali siano invece stati riscontrati effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, questi possono essere
compensati[121] a valere sulle disponibilità di un apposito “Fondo
per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei
contributi pluriennali” (recante una dotazione finanziaria in termini di sola
cassa), il cui utilizzo deve essere autorizzato dal Ministro dell’economia con
decreto, da emanare una volta acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Il Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali,
istituito dalla legge 296/2006, è stato più volte rifinanziato.
La procedura di attualizzazione
sopra descritta è finalizzata - alla luce dei differenti criteri che
disciplinano l’iscrizione delle spese per investimenti nei tre saldi di finanza
pubblica - ad evitare scostamenti fra le previsioni di spesa incorporate nei
conti tendenziali e le erogazioni contabilizzate in base ai criteri di
classificazione europei (Sec 95): in tale contesto, per individuare gli oneri
che devono essere registrati ai fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno,
occorre considerare - oltre alla durata del debito e al saggio di interesse
applicato - anche i fattori che determinano la fuoriuscita delle somme dalla
disponibilità della P.A. (per esempio, i soggetti destinatari del contributo o
gli esercizi finanziari nei quali gli importi andranno contabilizzati in
uscita), nonché le modalità di utilizzo delle somme (per es. la dinamica degli
esborsi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori finanziati).
In sintesi, per le operazioni
finanziarie con oneri a totale carico dello Stato, la spesa viene registrata
sul SNF in misura corrispondente all’importo del limite autorizzato per legge
(rate annuali)[122]. Nel caso in cui – in sede di previsione - i medesimi
effetti vengano riportati anche sui saldi di fabbisogno e di indebitamento[123], la predetta procedura dovrà in seguito autorizzare
la spesa (per la quota capitale):
-
nella misura
dell’effettivo utilizzo delle somme ricavate dal mutuo (=pagamenti
effettuati di anno in anno a fronte dello stato di avanzamento dei lavori): è
il caso dei mutuatari che siano soggetti interni al settore della P.A.;
-
nella misura
dell’intero ricavo netto del mutuo (che grava, in unica soluzione, sull’anno di
perfezionamento del mutuo)[124]: è il caso dei mutuatari che siano soggetti esterni
al settore della P.A.
Il comma 6, confermando la disciplina previgente (articolo 11-quater della legge n. 468 del 1978) prevede che le leggi di spesa a carattere permanente quantifichino gli effetti finanziari indicando sia l’onere annuale riferito a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio pluriennale sia l’onere a regime. Viene inoltre confermata la possibilità che la quantificazione dell’onere annuo sia rinviata alla legge di stabilità [articolo 11, comma 3, lett. d), della legge in esame] nel caso in cui non si tratti di spesa obbligatoria.
Il comma 6 inoltre, innovando rispetto alla legislazione previgente, introduce l’obbligo – per le leggi di spesa a carattere permanente - di rapportare la copertura all’onere più elevato nel caso in cui quest’ultimo si verifichi non nel periodo considerato nel bilancio pluriennale, ma in un anno finanziario successivo. In particolare il testo dispone che, nel caso considerato, “la copertura segue il profilo temporale dell'onere”.
La disposizione
sembra finalizzata a recepire un consolidato orientamento giurisprudenziale
della Corte costituzionale, in base al quale l’onere recato dalle leggi di
spesa pluriennali va individuato per tutto il periodo di effettiva durata della
legge e vanno indicati idonei mezzi finanziari garantendo la coerenza tra la
copertura nel triennio e gli oneri a regime.
Nel passato, in
conformità con tale orientamento, a fronte della previsione di apprezzabili
scostamenti tra l’onere massimo indicato nel bilancio pluriennale e gli oneri
stimati per gli esercizi successivi, sono stati seguiti due possibili criteri:
-
la copertura
necessaria a far fronte all’onere massimo, che si produce oltre il triennio, è
stata prudenzialmente anticipata all’ultimo anno del triennio di riferimento;
-
la copertura è
stata commisurata non già all’onere massimo previsto oltre il triennio, ma
all’onere medio ultratriennale. Ciò al fine di evitare che, in applicazione del
criterio cautelativo sopra richiamato, vengano predisposti mezzi di copertura destinati
a rimanere inutilizzati negli esercizi in cui l’onere si colloca ad un livello
inferiore rispetto al picco.
I commi 8, 9 e 10 recano una delega al Governo finalizzata a garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. La delega, da esercitarsi entro due anni[125] dalla data di entrata in vigore della legge, previa trasmissione dei relativi schemi di decreto legislativo al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti (anche per i profili finanziari), è subordinata al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere, al fine di consentire il confronto e la selezione dei progetti, nonché la definizione delle priorità.
Il testo precisa che, per quanto concerne le
infrastrutture strategiche, la valutazione nella fase di pianificazione delle
opere dovrà essere coerente con i criteri adottati nella definizione del
programma deliberato dal CIPE e allegato alla Decisione di finanza pubblica;
b) predisposizione, da parte del Ministero competente, di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e di professionalità dei valutatori.
Il testo precisa che l’indipendenza e la
professionalità dei valutatori possono essere assicurate anche attraverso
l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti e con
il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità
e per valutazioni particolarmente complesse;
d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post in ordine all’efficacia e all’utilità degli interventi infrastrutturali (riconoscendo carattere di pubblicità agli scostamenti che saranno verificati rispetto alle valutazioni ex ante);
e) separazione del finanziamento dei progetti rispetto al finanziamento delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi:
- il Fondo progetti, al quale si accede a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità;
- il Fondo opere, al quale si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere, prevedendo l’invio di relazioni annuali in formato telematico al Parlamento e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione dei singoli interventi, con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;
g) previsione di un sistema di verifica per
l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, con automatico definanziamento
in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
Si segnala che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle citate disposizioni sono stati presentati al Parlamento il 25 ottobre 2011 per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti[126].
Il comma 11 consente di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale. Tale facoltà può essere esercitata nell’ambito dei seguenti limiti e procedure:
- solo per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
- su proposta motivata dei Ministri competenti (con adeguata illustrazione dello stato di attuazione dei programmi di spesa e dei relativi tempi di realizzazione);
- su titolarità esclusiva del Ministro dell'economia e delle finanze;
- previa valutazione delle cause che rendono la proroga necessaria;
- con la finalità di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi, con conseguenti oneri.
Si osserva che il comma 11 riserva
la competenza primaria della procedura di proroga al Ministro dell'economia e
delle finanze, con la finalità principale di ridurre i rischi di insorgenza di
oneri da contenzioso. D’altra parte, il testo non prevede espressamente una
preliminare valutazione dei possibili effetti finanziari delle proroghe in esame,
anche con lo scopo di predisporre l’eventuale compensazione – ai fini dei saldi
di fabbisogno e di indebitamento netto – di effetti non previsti e, quindi, non
inclusi nei tendenziali di spesa.
Nella successiva fase applicativa
andrà chiarito se il testo faccia riferimento ai residui formati a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero anche a quelli
esistenti a tale data.
Egualmente andrà chiarito se la
proroga di un anno sia ripetibile, ovvero se per ciascuna generazione di
residui la proroga possa essere effettuata una sola volta. La limitazione della
facoltà ai tre esercizi finanziari successivi, come prevede la norma,
sembrerebbe connessa con il termine previsto per l'introduzione del bilancio di
cassa, la cui applicazione dovrebbe prefigurare il superamento del meccanismo
di formazione dei residui stessi.
Si
ricorda che la normativa vigente[127] in tema di mantenimento in bilancio di somme in conto
capitale non utilizzate prevede i seguenti termini:
-
le somme relative
a spese in conto capitale non impegnate e non erogate possono essere conservate
in bilancio come residui (residui di stanziamento) per un solo anno, ad
eccezione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, per i
quali il periodo di conservazione previsto è di due anni;
-
per le spese in
conto capitale che risultano impegnate, ma non erogate, è previsto il
mantenimento in bilancio dei relativi residui (residui propri) per due esercizi
successivi a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento.
Poiché la disciplina richiamata
incide sui criteri per la costruzione delle previsioni a legislazione vigente,
la deroga ai predetti termini può influire sulla dinamica delle spese,
determinando un impatto finanziario pari all’entità delle risorse che si decide
di riutilizzare negli esercizi successivi. In particolare, un’estensione dei
termini di utilizzo di somme non impegnate e/o non erogate è suscettibile di
determinare effetti finanziari sia sul saldo di fabbisogno[128] sia sull’indebitamento netto, rispetto ai quali
dovrebbe essere predisposta un’idonea compensazione.
Articolo 31
(Garanzie statali)
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
L’articolo 31 riproduce la disposizione già contenuta all’articolo 13 dell’abrogata legge n. 468/1978, prevedendo che in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze siano riportato l’elenco delle disposizioni legislative recanti le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
Articolo 32
(Esercizio provvisorio)
1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è
consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti
sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di
impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle
autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.
L’articolo 32 riproduce la legislazione
previgente[129] confermando la disciplina dell’esercizio
provvisorio.
In particolare, viene confermato che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
Articolo 33
(Assestamento e variazioni di bilancio)
1. Entro il mese di giugno
di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno
di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta
della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di
bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati
successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per
ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.
3. Con il disegno di legge
di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in
corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a
programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23,
comma 3.
4. Nel rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative
tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle
spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su
proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti
di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
L’articolo 33 disciplina la presentazione annuale alle Camere, entro il mese di giugno, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, del disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio.
Rispetto alla normativa previgente, rimangono sostanzialmente immutate le disposizioni che prevedono che:
§ il disegno di legge provvede all’assestamento delle previsioni di bilancio, anche in considerazione della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio precedente;
§ il Ministro dell’economia è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando per ciascun capitolo di spesa le dotazioni di competenza e di cassa.
Il comma 3 rinvia al nuovo sistema di flessibilità previsto all’articolo 23, comma 3, con riferimento alla possibilità di effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi, in modo analogo a quanto avviene per il disegno di legge di bilancio.
In sede di presentazione del disegno di legge di assestamento possono pertanto essere proposte, limitatamente all’esercizio in corso, variazioni tra le dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi compensative all’interno di un programma o tra programmi di spesa di una stessa missione, con le modalità indicate dal comma 3 del citato articolo 23[130].
Il comma 4 disciplina le forme di flessibilità amministrativa nella gestione di bilancio.
La norma prevede che, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, su proposta dei Ministri competenti, possa adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno e nell’ambito delle sole spese rimodulabili.
La norma precisa che resta precluso l’utilizzo di stanziamenti di spesa di conto capitale per finanziare spese correnti[131].
Si osserva che forme di flessibilità
amministrativa nella gestione delle dotazioni di bilancio erano già previste
dalla legislazione precedente.
Diversamente da quanto disposto in
precedenza, va però rilevato come l’esercizio della flessibilità venga ora
integralmente intestato al Ministro dell’economia, affidando ai ministri
competenti il solo potere di proposta[132].
La flessibilità amministrativa
considerata dalla nuova legge di contabilità risulta inoltre ampliata rispetto
a quella precedentemente prevista, in quanto consente lo spostamento di risorse
nell’ambito di un aggregato più ampio (il programma di spesa, nuova unità di
voto) rispetto all’unità previsionale di base. La flessibilità è limitata alle
sole spese di adeguamento al fabbisogno nell’ambito delle spese rimodulabili[133].
1. I dirigenti, nell'ambito
delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese
nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni
speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa
ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli
stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti
possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
4. Previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità
con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per
le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi
successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità
dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione
ne riconosca la necessità o la convenienza.
5. Le spese per stipendi ed
altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di
arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le
quali è consentita l'imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa
in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
7. Alla chiusura
dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a
carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti
di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno.
La norma disciplina l’istituto dell’impegno di spesa ossia la prima fase della procedura di esecuzione della spesa che si completerà con la successiva liquidazione di quanto dovuto sulla base dell’obbligazione assunta.
Si ricorda che, in generale, l’impegno implica l’assunzione dell’obbligo di pagare in relazione al quale si provvede all’accantonamento in bilancio delle somme occorrenti per onorare la spesa assunta. Tali somme diventano indisponibili per fini diversi da quelli prestabiliti e dunque l’impegno impone un vincolo di destinazione.
L’articolo prevede che soltanto i dirigenti possano impegnare ed ordinare le spese; lo scopo è quello di rendere netta la separazione di competenze tra politica ed amministrazione (comma 1).
Si conferma quanto già previsto dalla legislazione previgente relativamente alla definizione giuridica dell’istituto, ossia che costituiscono impegni sugli stanziamenti di bilancio le sole somme dovute dallo Stato a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate e che gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso (commi 2 e 3).
Si introducono alcuni elementi di novità con riferimento all’assunzione di impegni di spesa corrente estesi a carico di esercizi successivi. Detta assunzione necessita del preventivo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di garantire la salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l’indebitamento delle amministrazioni pubbliche e deve, altresì, avvenire nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale.
Andrebbe chiarito se possa comunque procedersi all’impegnabilità quando l'esigenza in tal senso superi il triennio del bilancio di riferimento, ovvero se, come potrebbe presumersi in base alla formulazione della norma, il limite del periodo triennale non possa in ogni caso essere superato.
Rimane comunque confermato quanto disposto dalla disciplina previgente ossia che gli impegni pluriennali di spesa corrente sono consentiti ove sussista la necessità di assicurare la continuità dei servizi, quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, ovvero se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza (comma 4).
Si conferma, altresì, che le spese per stipendi, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti puntualizzando, però, che le competenze dovute quali arretrati relativi ad annualità precedenti derivanti da rinnovi contrattuali devono essere imputati in conto residui anziché in competenza (comma 5).
La possibilità di imputare gli arretrati in conto residui non era contemplata dalla normativa previgente. Tale omissioni aveva generato problemi di natura contabile in sede di liquidazione degli arretrati riferiti ad anni finanziari chiusi. La nuova norma risolve detti problemi.
Gli impegni pluriennali di spesa in conto capitale continuano a poter essere assunti nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità[134]. I pagamenti riferiti a tali impegni devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio (comma 6).
Si prevede, infine, che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto e gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato si devono astenere dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno (comma 7).
Articolo 35
(Risultanze della gestione)
1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente,
articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato
di apposita nota preliminare generale.
2. Al rendiconto di cui al
comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa,
articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute
nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al
rendiconto si compone di due sezioni:
a) la prima sezione
contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del
grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in
coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al
bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico
e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a
ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate,
anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali
scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma
11, lettera a);
b) la seconda sezione
illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i
principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le
previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.
3. Allo stato di previsione
dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della
gestione.
4. I regolamenti
parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo,
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di
attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.
La legge di riforma conferma la funzione contabile del Rendiconto generale dello Stato quale strumento attraverso il quale il Governo adempie all'obbligo costituzionale di presentare il consuntivo della gestione del bilancio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’approvazione parlamentare[135].
L’articolo 35, al comma 1, ripropone nella sostanza la normativa previgente[136], precisando che il rendiconto si presenta articolato per missioni e programmi[137]. Viene specificato, inoltre, che il disegno di legge di rendiconto è corredato da un’apposita nota preliminare generale.
La nota preliminare già esistente
nella legislazione previgente, viene connotata del carattere di generalità.
I successivi commi da 2 a 4 introducono alcune innovazioni rilevanti sotto il profilo dell’analisi dei risultati di gestione.
Il comma 2 in particolare prevede che, in allegato al rendiconto, sia presentata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi, elaborata coerentemente con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione.
La nota è composta da due sezioni che contengono un’analisi dei risultati della gestione a livello, rispettivamente, di obiettivi e di programmi.
In particolare:
§ la prima sezione contiene un rapporto sui risultati (lett. a)), volto ad esaminare analiticamente e a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella prima sezione della nota integrativa al bilancio di previsione, come definiti alla lett. a), n. 1, del comma 11 dell’articolo 21 della legge di riforma in esame. Con tale nota ciascuna amministrazione è chiamata ad illustrare, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, nonché i risultati conseguiti e le corrispondenti risorse utilizzate, anche con l’indicazione dei residui accertati. In questa prima sezione devono essere altresì motivati gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella sopra richiamata nota al bilancio di previsione;
Si ricorda che tale disposizione è richiamata nel
disposto dell’articolo 39, comma 3, in relazione alla definizione delle
attività svolte dai nuclei di analisi e valutazione della spesa in seno a
ciascuna amministrazione centrale. Tali nuclei costituiscono l’ambito nel quale
si svolge la collaborazione tra Ministero dell’economia e l’amministrazione
dello Stato interessata, al fine di assicurare il monitoraggio e l’efficacia
delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di
promuovere livelli di maggiore efficienza delle amministrazioni e della spesa;
§ la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari e i principali fatti gestionali (lett. b)), motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.
Allo stato di previsione dell’entrata è invece allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione (comma 3).
Il comma 4 dispone infine che i regolamenti parlamentari stabiliscano le modalità e i termini per l'esercizio del controllo da parte delle Commissioni competenti per materia, relativamente allo stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.
Articolo 36
(Elementi del conto del bilancio e del
conto del patrimonio)
1. I
risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel
rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:
a) conto
del bilancio;
b) conto
generale del patrimonio.
2. Il
conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:
a) le
entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le
spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la
gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le
somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio
distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il
conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio
successivo.
3. Il
conto generale del patrimonio comprende:
a) le
attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti
dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la
dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e
quella patrimoniale.
4. Il
conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo
al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e
la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
5. In
apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono
illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti
sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma
e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione
include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche
con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del
bilancio.
6. Il
rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato,
l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi
natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate
per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione,
ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A
tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia
e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le
modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale
dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in
materia.
7. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad
assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.
L’articolo 36 ripropone, con qualche modifica ed integrazione, la legislazione previgente contenuta all’articolo 22 dell’abrogata legge n. 468 del 1978.
Il comma 1, relativo alle due parti che costituiscono il rendiconto generale, viene pressoché interamente riprodotto. Esso dispone che i risultati di gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto che consta del conto del bilancio (lett. a)) e del conto generale del patrimonio (lett. b)).
Si sottolinea che alla lett. b)
viene eliminata la specificazione “a valore” che connotava il conto generale
del patrimonio nella disposizione previgente.
Il comma 2 specifica inoltre le voci che compongono il conto del bilancio in relazione alla classificazione del bilancio stesso.
Nella nuova formulazione della
disposizione del comma 2 viene eliminata la specificazione “preventivo”
riferita al bilancio la cui classificazione è seguita per la predisposizione
delle voci che compongono il conto del bilancio.
L’elencazione delle voci contenute nel conto del bilancio rimane immutata rispetto a quanto precedentemente previsto dalla legge di contabilità generale. Esso comprende:
a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio con separata evidenza di quanto viene pagato in conto competenza ed in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che vengono rinviati all’esercizio successivo;
Il comma 3 espone l’elencazione di dettaglio delle voci che compongono il conto generale del patrimonio, la quale rimane immutata rispetto alle disposizioni previgenti. Esso comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio o da qualsiasi altra causa;
b)
la dimostrazione dei diversi punti di
concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità patrimoniale.
Al riguardo, si ricorda che rimane
fermo quanto disposto dal titolo IV (articoli 13 – 15) del D.Lgs. n. 279 del 1997 emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge
n. 94 del 1997 con particolare riferimento alla ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato. In particolare, rimane vigente quanto disposto
dal decreto interministeriale 18 aprile 2002 relativo alla nuova
classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato ed
ai loro criteri di valutazione. Tale documento, da un punto di vista
strettamente contabile, raggruppa le varie attività e passività come segue: attività finanziarie (attività
economiche che comprendono mezzi di pagamento, strumenti finanziari ed altre
attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari); attività non finanziarie prodotte
(attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione); attività non finanziarie non prodotte
(attività economiche non ottenute tramite processi di produzione); passività finanziarie (mezzi di
pagamento o strumenti finanziari e simili)[138].
Con riferimento al conto generale del patrimonio, inoltre, il comma 4 richiama in parte la normativa previgente che stabilisce che tale documento sia presentato unitamente al conto del dare ed avere relativo alla Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa, la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria. Rispetto a quanto precedentemente previsto dal comma 4 dell’articolo 22 dell’abrogata legge 468/78, pertanto, a corredo del conto generale del patrimonio non devono essere più presentati i conti: a) dell’istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale; b) del contabile del portafoglio; c) del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato.
Si ricorda che il riferimento al
conto del contabile del portafoglio era stato già implicitamente soppresso dal comma 1 dell'articolo 9
del D.P.R. n. 482 del 15 dicembre 2001.
Il comma 5 innova in parte la normativa previgente, riproponendo nella sostanza la disposizione che prevede l’allegato conoscitivo contenente l’illustrazione delle risultanze economiche con particolare riferimento ai costi sostenuti, ma precisando che l’analisi dovrà essere svolta per ciascun ministero e ne dovrà essere data una rappresentazione secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. Viene peraltro introdotto un prospetto di riconciliazione finalizzato a collegare le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese riportate nel conto del bilancio.
Si ricorda che al rendiconto
generale vengono altresì allegati[139] il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della
Patrimonio dello Stato S.p.A.[140], nonché il conto consolidato della gestione di
bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.A.
Ulteriore innovazione rispetto alla normativa contabile previgente è contenuta al comma 6, con il quale si dispone che, in apposito allegato al rendiconto, siano illustrate le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali. La finalità di tale illustrazione è quella di evidenziare le risorse impiegate per la protezione dell’ambiente che riguardano l’attività di tutela, conservazione, ripristino ed utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
Come si evince dal parere della V
Commissione bilancio del 28 ottobre 2009 sul disegno di legge di riforma della
contabilità, tale documento sembrerebbe coincidere con l’”eco-rendiconto” che è
stato presentato a perfezionamento del ciclo di esposizione dei dati contabili
del bilancio dello Stato, già a partire dal 2008, unitamente al Rendiconto
generale dello Stato, allo scopo di dare sistematica illustrazione delle
risultanze della gestione delle risorse finanziarie destinate alla tutela
dell'ambiente, peraltro in parallelo all’obbligo della presentazione in
allegato al disegno di legge di bilancio del c.d. “eco-bilancio” già previsto,
a partire dal 2000, dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF
2000-2003.
Per le finalità illustrative del predetto allegato al rendiconto generale, il comma in esame prevede altresì che le amministrazioni interessate forniscano al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione che vengono stabiliti con determina del Ragionerie generale dello Stato, in coerenza con gli indirizzi ed i regolamenti comunitari in materia.
L’articolo, infine, ripropone la disposizione già presente nella normativa contabile previgente secondo cui il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della gestione delle spese, è chiamato ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario (comma 7).
Articolo 37
(Parificazione del rendiconto)
1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del
direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del
bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30
aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31
maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere
generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale
dell'esercizio scaduto.
L’articolo 37 riproduce con alcune modifiche di carattere formale la normativa contabile previgente contenuta all’articolo 23 della abrogata legge n. 468 del 1978, in materia di parificazione del Rendiconto generale dello Stato.
Secondo
tale norma, al termine dell’anno finanziario, ciascun ministero, tramite il
direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del
bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione (comma 1).
La previgente normativa prevedeva il
tramite del direttore della competente ragioneria ai fini della compilazione
del bilancio e del conto del patrimonio di ciascun ministero.
Il conto del bilancio ed il conto del patrimonio sono trasmessi entro il 30 aprile, successivo al termine dell’anno finanziario, al Ministero dell’economia, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Successivamente, entro il termine del 31 maggio, Ministro dell’economia, per il tramite del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto.
Articolo 38
(Presentazione del rendiconto)
1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette
al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle
Camere.
L’articolo 38 riproduce la normativa contabile previgente contenuta all’articolo 24 della abrogata legge n. 468 del 1978, in materia di presentazione del Rendiconto generale dello Stato.
Si prevede infatti che la Corte dei conti, una volta parificato il rendiconto, trasmetta quest’ultimo al Ministro dell’economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere (che, si ricorda, ai sensi del precedente articolo 35, deve avvenire entro il mese di giugno).
Si ricorda in proposito che il
Regolamento della Camera dei deputati, all’articolo 119, comma 8,
detta la disciplina dei tempi e delle modalità per l’esame del disegno di legge
di approvazione del rendiconto generale dello Stato presso le Commissioni parlamentari.
Esso, in particolare, viene esaminato, unitamente al disegno di legge che
approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso,
entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge.
Articolo 39
(Analisi e valutazione della spesa)
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello
Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il
monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di
quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione
della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai
predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito
dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la
verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla
coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei
programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito
provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di
finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il
relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce
alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la
definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e
agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma
11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi
associati.
3. Le attività svolte dai
nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui
risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attività di cui
al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui
all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e
condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca
dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le
informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1
del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel
Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le
amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al
presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
L’articolo 39 apre il Capo IV del Titolo VI della legge di contabilità e reca norme sull’analisi e la valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.
Relativamente all’attività di “spending review”, si ricorda che, già a
partire dal 2007, era stato previsto dalla legge finanziaria per il 2007
(articolo 1, comma 480, legge n. 296/2006) l’avvio sperimentale di un programma
straordinario pluriennale di analisi e valutazione della spesa pubblica (c.d. “spending review”), affidato al Ministero
dell’economia e finanze, volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei
programmi di spesa delle Amministrazioni centrali, valutandone efficacia,
efficienza ed economicità di gestione. Tale riesame, effettuato dalla
Commissione tecnica per la finanza pubblica con il supporto del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ha avviato il processo di
riorganizzazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi.
Successivamente, la legge
finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), al comma 67 dell’articolo 3, ha
reso permanente il predetto programma di analisi della spesa, prevedendone la
prosecuzione e l’aggiornamento con riferimento alle missioni e ai programmi in
cui si articola il bilancio dello Stato. Il comma 68 ha introdotto una
specifica procedura parlamentare in base alla quale, entro il 15 giugno di
ciascun anno, ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini
dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione
recante elementi conoscitivi in ordine: a) allo stato della spesa; b)
all’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni di
rispettiva competenza; c) al grado di efficienza dell’azione amministrativa
svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il
bilancio dello Stato.
Il disposto del comma 68 è stato
osservato dalle amministrazioni dello Stato mediante la redazione del documento
presentato alle Camere denominato “Relazione sullo stato della spesa,
sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa svolta da ciascun Ministero” (Doc. CCVIII).
In particolare, l’articolo 39 in esame, al comma 1, dispone la collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato finalizzata alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al monitoraggio dell’efficacia delle misure rivolte al conseguimento dei medesimi obiettivi e al miglioramento del livello di efficienza delle amministrazioni.
Tale collaborazione si realizza nell’ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
Il comma rimette ad un decreto Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei nuclei, prevedendo che ai nuclei partecipi anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il D.M. 22 marzo 2010.
Il D.M. 22 marzo 2011 prevede che i
nuclei - istituiti per ciascuna amministrazione centrale dello Stato per la
durata di tre anni – siano costituiti da cinque rappresentanti del Ministero
dell’economia, da cinque rappresentanti dell’Amministrazione centrale
interessata e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio. Il
coordinamento dei nuclei è affidato al Servizio Studi dipartimentale della
Ragioneria generale dello Stato.
Ai sensi del comma 2, l’attività in seno ai nuclei è diretta a svolgere verifiche:
§ sull’articolazione dei programmi che compongono le missioni;
§ sulla coerenza delle norme autorizzatorie rispetto al contenuto dei medesimi programmi, con la possibilità di proporre, attraverso un apposito provvedimento legislativo, l’accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento allo scopo di renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma.
In tale ambito, il Ministero dell’economia fornisce altresì alle amministrazioni supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa prevista all’articolo 21, comma 11, lett. a) con riferimento alla formulazione del bilancio di previsione, nonché per l’individuazione degli indicatori di risultato associati ai predetti obiettivi (comma 2).
Si ricorda in proposito che il D.L.
n. 138/2011, all’articolo 01 prevede la presentazione al Parlamento, entro il
30 novembre 2011, di un programma di revisione integrale della spesa pubblica
che dovrà contenere le linee guida per la riorganizzazione e lo snellimento
della struttura dell’amministrazione dello Stato.
Il medesimo articolo, ai fini delle
attività di revisione della spesa di cui sopra, prevede, a partire dal 2012, che il Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
d'intesa con i Ministeri interessati, dia inizio ad un ciclo di «spending review»
mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato.
Ai sensi del comma 3, le attività svolte dai nuclei sono inoltre funzionali:
§ alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse da fattore legislativo iscritte in bilancio, secondo i meccanismi di flessibilità previsti dall’articolo 23, comma 3 della legge in esame (v. scheda);
§ alla predisposizione del rapporto allegato al Rendiconto generale del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 35, comma 2, lett. a)) concernente i risultati e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi correlati a ciascun programma di spesa.
Il comma 4 prevede – a supporto dell’ attività dei nuclei di valutazione e per la realizzazione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 41 (v. scheda) - l’istituzione di un’apposita sezione all’interno della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13, destinata a raccogliere le informazioni necessarie per l’espletamento delle attività di analisi e verifica dei nuclei e delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto sulla spesa.
Il comma prevede che le informazioni contenute in tale sezione siano condivise con le amministrazioni centrali e demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della procedura attraverso cui la banca dati raccoglie le informazioni che le predette amministrazioni sono tenute a fornire.
Si stabilisce infine che le informazioni siano trasmesse dal Ministero dell’economia al dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Detta trasmissione è finalizzata all’esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione.
La trasmissione avviene secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione.
Come sopra accennato, l’articolo 39 in esame deve esser letto in combinato disposto con l’articolo 49 (v. scheda), recante la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa.
Il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123[141] , che ha dato attuazione alla delega sopra citata, nell’enunciare i principi fondamentali dell’attività di analisi e valutazione della spesa, conferma infatti i nuclei quale sede propria entro cui svolgere le attività di verifica, completando, per così dire, la disciplina relativa alle modalità operative e ai compiti attribuiti ai medesimi nuclei.
In particolare, l’articolo 4, comma
4 stabilisce – ricalcando sostanzialmente il
disposto del D.M. 22 marzo 2010 - che ciascun nucleo è costituito da
rappresentanti del Ministero interessato e del Ministero dell'economia -
Dipartimento della Ragioneria, che ne cura il coordinamento. Ai nuclei
partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
L’attività di analisi e valutazione della spesa svolta dai nuclei trova disciplina nell’articolo 25 del citato
D.lgs., il quale ne prevede una programmazione periodica secondo un programma di lavoro
triennale, concordato nell'ambito dei medesimi nuclei.
L’articolo
consente ai nuclei di avvalersi delle competenze di rappresentanti di altre
amministrazioni e istituzioni pubbliche, tramite la costituzione di appositi
gruppi di lavoro.
I nuclei
sono tenuti a predisporre annualmente una relazione che illustra le attività
svolte e gli esiti raggiunti. Sia il programma che le relazioni sono trasmessi
annualmente ai Ministri competenti.
I
risultati conseguiti possono, inoltre, essere utilizzati ai fini
dell'elaborazione del Rapporto triennale sulla spesa predisposto dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità (vedi scheda).
L’articolo 25 riconduce, inoltre,
esplicitamente, ai nuclei le attività di verifica in ordine alla formazione dei
debiti pregressi, prevista dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 2009 (legge n. 102/2009),
con riferimento all'analisi delle cause di formazione dei debiti e alle
proposte di revisione delle correlate procedure di spesa.
I nuclei, inoltre, collaborano al
completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40
della legge di contabilità (vedi scheda),
mediante la formulazione di proposte sulla revisione della struttura del
bilancio statale, come peraltro già previsto dal citato D.M. 22 marzo 2010.
Per quanto
concerne le basi informative utilizzate nelle attività di analisi e valutazione
della spesa, l’articolo 27 del Decreto legislativo prevede:
§ che il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del
D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) assicurino lo
scambio dei dati utili all'analisi e trovino soluzioni per semplificare gli
adempimenti delle amministrazioni centrali in materia di misurazione di performance;
§ che gli uffici di statistica delle amministrazioni
centrali dello Stato rendano disponibili al Ministero dell'economia -
Dipartimento della Ragioneria i dati utili alla realizzazione dell'attività di
analisi, facilitando l'accesso ai dati provenienti dal SISTAN (Sistema
statistico nazionale);
§ che le amministrazioni centrali implementino i sistemi
informativi esistenti;
§ che tutti i dati utili al monitoraggio e all'analisi e
valutazione della spesa confluiscano nell'apposita sezione della banca dati
unitaria delle pubbliche amministrazioni, sopra citata.
In caso di mancata comunicazione dei
dati, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie rivolte ai dirigenti
responsabili delle amministrazioni interessate e commisurate ad una percentuale
della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e
un massimo del 7 per cento.
Articolo 40
(Delega al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato
ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla
riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione
delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni
in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed
enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e
della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da
assicurare:
1) l'univoca corrispondenza
tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di
ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi
tra più Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun
programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei
programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;
c) revisione degli
stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in
coerenza con gli obiettivi da perseguire;
d) revisione, per
l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la
denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia
chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa,
anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano
dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e
alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del
precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012,
un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo
3;
f) previsione che le nuove
autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della
programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni
dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori
di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via
sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro,
servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri
e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I
predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la
successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza
con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati
gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che
autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi
di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini
conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle
amministrazioni;
o) revisione del conto
riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e
significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione
dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;
p) progressiva
eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili
operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui
fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme
originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre
1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei
programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati,
nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il
contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio,
per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti
imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime
non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente
istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive,
dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese
effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio
dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente
elevato;
q) previsione della
possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello
Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e
alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di
rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette
i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e
rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via
definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono
essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse
modalità previsti dal presente articolo.
L’articolo 40, come riformulato dalla legge n. 39/2011[142], fermo restando quanto previsto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 2, definisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da attuare con l’adozione di uno o più decreti legislativi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità (ossia entro il 1° gennaio 2013)[143], ai fini del completamento della riforma che riguarda la struttura del bilancio dello Stato in senso funzionale, secondo i caratteri di certezza, di trasparenza e di flessibilità. Tali criteri informano il processo di riorganizzazione dei programmi e delle missioni di spesa, nonché la programmazione delle risorse.
Il comma 2 definisce i principi di delega relativi alla riorganizzazione di programmi e missioni, che sono riassumibili come segue:
§ revisione delle missioni, in funzione di una migliore correlazione tra missioni e ministeri ed enucleazione di missioni trasversali (lett. a)): la revisione delle missioni deve essere effettuata in relazione alle funzioni principali dei diversi ministeri e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, in modo tale da definirne un’opportuna correlazione ed individuando eventuali missioni trasversali;
§ revisione dei programmi (lett. b)): la revisione del numero e della struttura dei programmi, definiti in maniera omogenea rispetto ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, è volta ad assicurare:
- la corrispondenza univoca fra programma, risorse e strutture ad esso assegnate, e ciascun Ministero in base alle proprie funzioni peculiari, evitando, ove possibile, la definizione di programmi condivisi tra più Ministeri (punto 1);
- l’affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa (punto 2);
In proposito la circolare del Ministero dell’economia
e delle finanze[144] emanata con riferimento alla revisione dei programmi
di spesa per l’anno 2011 ha affermato che la previsione di tale principio di
delega ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la responsabilizzazione delle
strutture amministrative. Peraltro, il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, il quale prevede una più ampia
riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa, potrà costruire
un’occasione di ulteriore consolidamento e razionalizzazione del numero e della
struttura dei programmi del bilancio dello Stato, anche con riferimento ai
compiti ed alle funzioni trasversali[145] svolti dalle diverse amministrazioni.
- il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG[146] di secondo livello (punto 3);
§ stanziamenti di programma coerenti con gli obiettivi (lett. c)): la revisione deve riguardare gli stanziamenti iscritti in ciascun programma e la relativa legislazione sottostante in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
§ fonte di gettito chiaramente e univocamente individuabile per le voci di entrata (lett. d)): la revisione delle unità elementari di bilancio dovrà assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l’oggetto e la ripartizione delle unità promiscue in articoli;
§ definizione delle azioni quali componenti del programma e unità elementari di bilancio, per le voci di spesa (lett. e)): le azioni quali unità elementari della spesa vengono adottate anche ai fini gestionali e di rendicontazione. Esse sono inoltre affiancate da un piano dei conti integrato in modo tale da assicurare il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. La legge n. 39/2011[147] ha previsto, a tal fine, che il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvii, per l’esercizio finanziario 2012, un’apposita sperimentazione di cui di cui deve essere dato conto nel Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica, di cui all’articolo 3 della legge in esame;
§ definizione della formulazione delle nuove autorizzazioni legislative di spesa (lett. f)): la formulazione deve evidenziare l’autorizzazione legislativa espressa in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
§ programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi (lett. g)): il criterio conferma l’introduzione della programmazione delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato per un arco temporale di un triennio e l’individuazione delle metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
§ introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere (lett. g-bis) introdotta dall’articolo 7, comma 1, lett. m), punto 3) della legge n. 39/2011), per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
§ limiti alle spese del bilancio dello Stato (lett. h) come modificata dall’articolo 3, comma 1, lett. c) della legge n. 39/2011): si prevede l’introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per tutte le spese del bilancio dello Stato - ivi comprese, quindi, quelle non rimodulabili, tenendo conto, per queste ultime, delle relative peculiarità -, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio.
Si rammenta che il testo originario della lettera h) in esame prevedeva che la fissazione di limiti alle spese del bilancio dello Stato potesse riguardare esclusivamente le spese rimodulabili. L’attuale formulazione sopra richiamata, derivante dalla legge n. 39 del 2011, consente invece la estensione di tale meccanismo anche alle spese non rimodulabili, purché si tenga conto delle peculiarità riguardanti tale tipologia di spese.
Si ricorda inoltre che l’art. 21, comma 6, della legge n. 196 definisce le spese non rimodulabili quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
Si ricorda in merito che il D.L. n. 98/2011[148] ha introdotto, una norma interpretativa[149], in base alla quale nell’ambito degli oneri inderogabili rientrerebbero esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:
- le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- le spese per interessi passivi;
- le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;
- le spese per ammortamento di mutui;
- le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
La norma appare finalizzata a consentire
l’intervento della disciplina delegata nella determinazione dei limiti
all’evoluzione della spesa iscritta nel bilancio dello Stato.
Al riguardo si osserva che, a fronte di tale
previsione, non sono state introdotte precisazioni volte a dettagliare i
criteri per la definizione di tali
limiti, fatto salvo il richiamo alla necessità di tener conto della peculiarità
delle spese non rimodulabili.
Poiché tali spese, almeno in parte, sono
dirette a soddisfare pretese derivanti da diritti soggettivi e quindi non
comprimibili, non risultano chiare le modalità con le quali assicurare, pur in
presenza di tali situazioni soggettive, l’applicazione dei predetti limiti
finanziari.
§ accordi sugli obiettivi da conseguire nel triennio (lett. i)): coerentemente con i limiti di spesa stabiliti, si prevede l’adozione di accordi triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri, al fine di concordare gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi di attuazione;
§ riordino delle norme che autorizzano variazioni di bilancio (lett. l)): si prevede tale criterio per le norme che autorizzano provvedimenti di variazioni di bilancio in corso d’anno;
§ accorpamento fondi (lett. m)): si afferma il principio dell’accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
Tale criterio direttivo dovrà conciliarsi con la nuova
disciplina relativa ai fondi di bilancio contenuta agli articoli da 26 a 29
della legge in esame, la quale, tra l’altro, non prevede più, rispetto alla
disciplina contabile previgente, il “Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente”.
§ affiancamento di un sistema di contabilità economico-patrimoniale (lett. n)): si prevede, a fini conoscitivi, che al sistema di contabilità finanziaria sia affiancato un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni.
§ revisione del conto riassuntivo del tesoro (lett. o)): tale revisione è prevista allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni riportate in tale documento mediante l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli di tesoreria;
§ progressiva eliminazione delle contabilità speciali (lett. p)): tale criterio prevede che, entro il termine di 24 mesi[150], siano eliminate le gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di risorse che in origine erano iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione dei seguenti casi:
- la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041/1971, la quale reca la disciplina di tali gestioni nei casi in cui le stesse siano operate nell’ambito delle amministrazioni dello Stato;
- altre gestioni fuori bilancio (diverse da quelle operate nell’ambito delle amministrazioni dello Stato) che vengono autorizzate per legge;
- i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati;
- casi di urgenza e necessità.
Il criterio di delega prevede altresì il contestuale versamento all’entrata del bilancio delle disponibilità derivanti delle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria eliminati e la loro assegnazione, in conto competenza, alle inerenti voci di spesa che hanno dato origine alle imputazioni contabili, ovvero, in mancanza di dette voci, qualora non più presenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite a tal fine.
Con riferimento alle gestioni fuori bilancio che resteranno attive[151], si prevede in ogni caso l’obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato. Tali schemi devono presentarsi altresì aggregabili a quelli del bilancio con un livello di dettaglio sufficientemente elevato.
Si segnala peraltro che il divieto di gestire fondi al
di fuori del bilancio, in virtù dei criteri di universalità ed unità del
bilancio, è sancito dall’articolo 24, comma 3, della legge in esame che fa
esplicito riferimento alle eccezioni contemplate per l’appunto alla lett. p), co. 2, dell’articolo 40;
§ identificazione dei contributi speciali (lett. q)): tale criterio prevede la possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato e che risultano finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione e destinati a regioni e ad enti locali.
Si ricorda che ai sensi del citato comma 5
dell’articolo 119, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare
interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città
metropolitane e regioni per gli obiettivi della promozione dello sviluppo
economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli
squilibri economici e sociali, dell’effettivo esercizio dei diritti della
persona ovvero per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni.
Gli schemi dei citati decreti legislativi, ai sensi del comma 3, sono sottoposti all’esame delle Camere, da parte delle Commissioni competenti per materia, e pertanto vengono trasmessi ad esse ai fini dell’espressione del parere che deve essere reso entro 60 giorni, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse e per i profili finanziari. Oltre tale termine, nulla osta all’adozione dei decreti.
Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Camere sui decreti, ne ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo le proprie comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Oltre il termine di ulteriori trenta giorni dalla nuova trasmissione dei testi, i decreti possono essere comunque adottati definitivamente dal Governo.
Il comma 4 prevede infine la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, eventuali disposizioni a correzione ovvero ad integrazione dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dall’articolo in esame.
Articolo 41
(Rapporto sulla spesa delle
amministrazioni dello Stato)
1. Ogni tre anni, a partire
da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui
all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello
Stato.
2. Il Rapporto di cui al
comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati
conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi
al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.
3. Il Rapporto, in
particolare, per i principali settori e programmi di spesa:
a) esamina l'evoluzione e la
composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di
inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
b) propone gli indicatori di
risultato da adottare;
c) fornisce la base analitica
per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b)
verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento
degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei
servizi pubblici;
d) suggerisce possibili
riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di
spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
e) fornisce la base analitica
per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su
obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei
risultati.
4. Il Rapporto di analisi e
valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di
ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.
5. All'articolo 3, comma
67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.
L’articolo 41 detta la
disciplina per l’elaborazione e la presentazione, da parte del dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze, di un Rapporto sulla spesa
delle amministrazioni dello Stato.
Il comma 1 stabilisce che tale Rapporto è elaborato ogni tre anni, a partire da quello successivo all’istituzione della banca dati di cui all’articolo 13 della legge in esame, da parte del dipartimento della Ragioneria generale del Ministero dell’economia, sentito il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza dei Consiglio dei ministri, anche sulla base delle attività di cui all’articolo 39 (v. scheda), riguardanti la collaborazione tra Ministero dell’economia e amministrazioni centrali, per il tramite dei nuclei di analisi e valutazione della spesa.
Si ricorda che la suddetta banca
dati, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ha carattere
unitario e viene alimentata da dati inseriti dalle amministrazioni pubbliche
riguardanti i bilanci di previsione e i consuntivi, le operazioni gestionali e
tutte le informazioni necessarie a dare attuazione alla presente legge, con
particolare riferimento al controllo e al monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica e all’attuazione del federalismo fiscale. Con decreto del
Ministero dell’economia e finanze del marzo 2009 la Ragioneria generale dello
Stato è stata individuata quale dipartimento responsabile della Banca dati.
Il Rapporto è chiamato ad illustrare la composizione e l’evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del controllo della stessa, nonché i risultati relativi al miglioramento del livello di efficienza delle amministrazioni (comma 2);
Per i principali settori e programmi di spesa, inoltre, il comma 3 prevede che il Rapporto presenti i seguenti contenuti:
a) l’esame dell’evoluzione e della composizione della spesa, identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati delle serie storiche a consuntivo;
b) gli indicatori di risultato che si propone di adottare;
c) la base analitica per la definizione ed il monitoraggio dei predetti indicatori verificabili ex post, ai fini della valutazione del conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e per accrescere la qualità dei servizi pubblici;
d) le possibili riallocazioni della spesa, finalizzate a liberare risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative di carattere prioritario;
e) la base analitica per la programmazione triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.
Il termine per la predisposizione del Rapporto di analisi e valutazione, che è successivamente inviato al Parlamento, è fissato entro il 20 luglio dell’ultimo anno di ciascun triennio (comma 4).
L’articolo dispone, infine, al comma 5, la soppressione dell’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 67, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), in base al quale il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del “Programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali” in un allegato al vecchio Documento di programmazione economico-finanziaria, nell’ambito della disciplina della cd. spending review introdotta dalla legge finanziaria 2008[152].
Tale allegato al DPEF relativo al Programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali deve, dunque, intendersi sostituito dal Rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.
Articolo 42
(Delega al Governo per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa)
1. Ai
fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e
del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la
redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare,
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e
dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al
regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una
maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe
fattispecie contabili;
b) ai
fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del
raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del
bilancio statale e la gestione di tesoreria;
c) ai
fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa,
previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un
apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione
delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;
d)
revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e
amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del
pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);
e)
previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;
f)
considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al
presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma
2;
g)
previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in
applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche,
anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42, nonché dall'articolo 2 della presente legge;
h)
rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con
i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.
2. Ai
fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita
sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di
sperimentazione.
3. Lo
schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il
termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può
essere comunque adottato dal Governo.
4.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive
del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le
medesime modalità previsti dal presente articolo.
L'articolo 42, come
sostituito dalla legge n. 39/2011, reca una delega al Governo per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo
la redazione anche in termini di competenza.
Si ricorda che l’articolo in esame, nel suo testo originario, prevedeva una delega al Governo per il passaggio dalla redazione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa. Tale testo è stato interamente sostituito dall’articolo 5 della legge n. 39/2011, con la nuova delega in commento.
Il comma 1 prevede che la delega deve essere esercitata entro il 1 gennaio 2014 (quattro anni dall’entrata in vigore della legge in esame) in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
§ razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella sulla formazione ed il regime contabile dei residui, attivi e passivi (lett. a));
§ ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria (lett. b));
§ ai fini del potenziamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un piano finanziario (cd. crono-programma) che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordinare e pagare le spese (lett. c));
§ revisione del sistema dei controlli preventivi di legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo conto anche di quanto previsto in ordine dell’obbligo di predisposizione del crono-programma (lett. d));
§ rilevazione delle informazioni necessarie per il raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell’ambito dell’Unione europea con il Sec95 (lett. h));
§ un periodo transitorio per l’attuazione della nuova disciplina (lett. e));
§ previsione della graduale estensione alle altre amministrazioni pubbliche delle disposizioni adottate in attuazione della delega ed in particolare di quelle adottate in attuazione dei criteri direttivi che impongono la razionalizzazione del regime contabile dei residui, l’obbligo di predisposizione da parte del dirigente responsabile del piano finanziario, la revisione del sistema dei controlli preventivi di legittimità contabile e amministrativa sull'obbligazione assunta dal dirigente responsabile (lett. f)).
A tale proposito si ricorda che il
D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011[153] , recante norme di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, prevede
all’articolo 2, comma 4, che l’estensione agli enti territoriali in regime di
contabilità finanziaria della disciplina della disciplina che sarà adottata in
applicazione dell’articolo 42 della legge di contabilità dovrà avvenire in modo
graduale, dopo un periodo di sperimentazione.
Il comma 2 prevede che il Ministero dell’economia – Dipartimento della Ragioneria generale, avvii un’apposita sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari, propedeutica alla predisposizione del decreto legislativo di attuazione della delega (lett. e))
Il Ministro dell'economia trasmette poi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.
Il comma 3 definisce la procedura per l’esercizio della delega, prevedendo il meccanismo del doppio parere parlamentare: i citati decreti legislativi sono trasmessi alle Camere e sottoposti all’esame da parte delle Commissioni competenti per materia, ai fini dell’espressione del parere che deve essere reso entro 60 giorni. Oltre tale termine, nulla osta all’adozione dei decreti.
Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Camere sui decreti, ne ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo le proprie comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Oltre il termine di ulteriori trenta giorni dalla nuova trasmissione dei testi, i decreti possono essere comunque adottati definitivamente dal Governo.
Il comma 4 prevede infine che possano essere adottate dal Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali disposizioni correttive e integrative dei decreti medesimi, nel rispetto dei sopra illustrati criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.
Articolo 43
(Copertura finanziaria per l'adeguamento
dei sistemi informativi)
1. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000
di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 2.000.000 di euro
per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 3.000.000 di euro
per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 43 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VI, relativo al bilancio dello Stato, quantificati in 2 milioni di euro per l’anno 2010 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
L’articolo in esame non specifica a
quali delle disposizioni del Titolo VI siano riconducibili gli oneri di
adeguamento dei sistemi informativi previsti dalla disposizione. Il titolo VI
(Bilancio dello Stato) riguarda le norme in materia di: bilancio di previsione
dello Stato (articoli 20-24); entrate e le spese dello Stato (articoli 25-34); rendiconto
generale dello Stato (articoli 35-38); analisi e valutazione della spesa e
completamento della riforma del bilancio dello Stato (articoli 39-41); potenziamento
della funzione del bilancio di sola cassa (articoli 42).
Gli oneri ai quali fa riferimento il testo (“disposizioni contenute nel presente titolo”) sembrerebbero tuttavia connessi all’attuazione degli articoli da 39 a 41, relativi all’analisi e valutazione della spesa.
Alla relativa copertura si provvede:
a) per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione del fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, poi integrato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93 del
2008 l'utilizzo del fondo (istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze nell’ambito della missione “Politiche economico
finanziarie e di bilancio”, cap. 3076), è disposto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282.
Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal predetto comma 5, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
Articolo 44
(Definizione dei saldi di cassa)
1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del
consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria
statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di
titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del
consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i
menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.
L’articolo 44 reca la definizione del saldo di cassa del settore statale e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche.
Il primo è definito come risultante del consolidamento tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale: esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
Il secondo rappresenta la risultante del consolidamento dei flussi di cassa tra i diversi sottosettori del comparto.
La definizione degli aggregati sottostanti tali saldi ed i criteri metodologici per il calcolo di tali aggregati sono demandati ad un decreto del MEF, in coerenza con le regole internazionali.
Si segnala che la previgente
normativa contabile si limitava a definire gli adempimenti dei tesorieri in
ordine agli obblighi di trasmissione dei dati periodici di cassa ed ad indicare
le modalità tecniche di raccolta dei dati periodici della gestione di cassa dei
bilanci degli enti decentrati ai fini della loro normalizzazione e della presentazione
al Parlamento, da parte del Ministro del tesoro, delle stime consolidate sul
fabbisogno del settore statale (articoli 29 e 30 della legge n. 468 del 1978).
Non erano, pertanto, indicati normativamente i criteri di consolidamento dei
flussi di cassa né definita la metodologia riguardante la natura ed il
contenuto dei saldi di cassa. La definizione normativa del contenuto di tali
saldi e, soprattutto, la regolamentazione delle modalità di determinazione e
della metodologia di calcolo degli ammontari elementari che concorrono alla formazione
dei medesimi appaiono garantire, in primo luogo, omogeneità nei criteri di
calcolo dei dati oggetto di successivo consolidamento, nonché maggiore
trasparenza e conoscibilità al processo di formazione degli aggregati di
finanza pubblica.
Articolo 45
(Tesoreria degli enti pubblici)
1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici
restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.
La legge di contabilità in esame conferma il regime di tesoreria previsto, per gli enti ed organismi pubblici, dalla legge n. 720/1984, recante “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”.
Si segnala, peraltro, che il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l’emanazione, entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge in esame, di un testo unico in tale materia (cfr. articolo 50, comma 1).
Nel corso degli anni '80 e '90 si è considerevolmente accresciuto il ruolo della tesoreria statale nell'assetto finanziario del settore pubblico, anche in relazione alla configurazione dei rapporti fra Stato e enti territoriali in termini di "finanza derivata", con il progressivo accentramento della potestà tributaria nello Stato, che si è fatto carico di assicurare le risorse necessarie agli altri enti mediante trasferimenti. Tali enti, liberi inizialmente di depositare le disponibilità derivanti dai suddetti trasferimenti e dalle entrate proprie presso il sistema bancario, sono stati infatti via via obbligati a depositarle presso la tesoreria.
Ciò rispondeva all'esigenza di contenere i costi dell'indebitamento da parte dello Stato, potenziando le disponibilità di tesoreria e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Si intendeva, inoltre, conferire ai flussi finanziari dell'intero settore pubblico una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo al tempo stesso un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.
Il sistema di tesoreria unica si è andato formando per il concorso di successivi interventi legislativi a partire dal 1980, di cui i più significativi sono rappresentati dall'articolo 40 della legge n. 119/1981 (legge finanziaria per il 1981), che limitava le disponibilità che gli enti pubblici potevano detenere presso le aziende di credito, e dalla legge n. 720/1984 che ha fissato i criteri generali per l'istituzione della tesoreria unica e per l'individuazione degli enti sottoposti ad essa[154].
Rispetto al regime generale delineato dalla legge n. 720/1984, tuttora in vigore, l’articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) ha ridefinito il sistema di tesoreria unica per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali con popolazione fino a 10.000 abitanti, prefigurandone comunque il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento a tali enti di ulteriori funzioni ed entrate proprie. Secondo tale regime, sono trattenute in tesoreria, in conti infruttiferi, soltanto le somme provenienti direttamente dal bilancio statale. Le altre entrate sono escluse dal riversamento e affluiscono direttamente presso i tesorieri degli enti, che le utilizzano prioritariamente rispetto alle giacenze di tesoreria.
Tale disciplina è stata modificata dall’articolo 77-quater del D.L. n. 112/2008[155], che l’ha estesa alle regioni a statuto speciale, a tutti gli enti locali (senza distinzione in base alla classe demografica) e agli enti del settore sanitario. La norma, inoltre, disciplina e coordina i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e dei trasferimenti perequativi che finanziano la spesa sanitaria corrente[156].
Per quanto riguarda, infine, le società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, e gli enti pubblici economici non assoggettati al sistema di tesoreria unica, l’articolo 2, comma 136, della legge n. 662/1996 ha disposto che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato siano versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la tesoreria centrale dello Stato. Rispetto a tale regime è intervenuto, da ultimo, il D.L. n. 78/2009 che, all’articolo 18, prevede l’adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all’indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente e indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. In particolare, i decreti ministeriali dovranno definire i criteri, le modalità e la tempistica per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento possa essere effettuato solo in assenza di disponibilità sui conti di tesoreria e per effettive esigenze di spesa. Inoltre, i decreti potranno stabilire che i predetti soggetti debbano tenere le disponibilità finanziarie in appositi conti presso la tesoreria, prevedendo una remunerazione per la quota non proveniente dal bilancio dello Stato.
Articolo 46
(Programmazione finanziaria)
1. Ai fini dell'efficiente
gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le
amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni
pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi
di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata
ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di
responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti
territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di
monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati
dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento
della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale
da parte degli enti di cui al comma precedente e eventualmente ridefinite le
sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal
presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme
contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della
Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la
prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i
versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale
d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure
diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo
rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie,
nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura
di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di
riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data
di regolamento.
5. In caso di mancato
rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti
inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi
legali calcolati per un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalità di cui
al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì
autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.
L’articolo 46 – come sostituito dall’articolo 22, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[157] - introduce una serie di interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili), conto il cui tasso di remunerazione è disciplinato dal successivo articolo 47 della legge.
Con la riformulazione disposta dal D.L. n. 98/2011 sono stati modificati in modo significativo gli obblighi informativi - introdotti dalla originaria legge di contabilità – finalizzati a garantire un’adeguata programmazione dei flussi di cassa ai fini di una gestione ottimale del debito e della liquidità del conto “Disponibilità del Tesoro” presso la Banca d’Italia.
In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell’articolo in esame prevede che le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato devono comunicare telematicamente al Ministero dell’economia e finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri; modalità e cadenze della suddetta comunicazione saranno individuate con decreto del MEF.
E’ stata inoltre introdotta la previsione di una sanzione pecuniaria, pari al 5 per cento della retribuzione di risultato, per il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di comunicazione (comma 2).
Si ricorda che, ai sensi del
previgente articolo 46, era invece previsto che le amministrazioni statali
dovessero presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una previsione
dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno seguente, con
relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno
schema predefinito, oggetto di apposito decreto del MEF. Era affidata ad un
ulteriore decreto del MEF l’individuazione delle cadenze giornaliere per
l’effettuazione di pagamenti di natura ricorrente, nonché le modalità ed i
tempi di trasmissione da parte delle amministrazioni statali delle informazioni
sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria
statale, ai fini di una ottimale gestione della liquidità del conto
“Disponibilità”.
Ad uno specifico provvedimento,
adottato previa consultazione della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, era affidata la definizione dei tempi e delle modalità
di trasmissione delle informazioni a fini previsionali sui flussi di cassa da
parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno.
Era infine prevista la possibilità
per il MEF di adottare protocolli di intesa con gli enti pubblici che detengono
conti presso la Tesoreria dello Stato.
Con riferimento agli enti territoriali diversi dallo Stato, il comma 3 dispone che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[158] svolgano con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, un’attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati.
In sede di Conferenza
permanente sono adottati gli interventi necessari per migliorare la previsione
giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli
enti territoriali e,
eventualmente, ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo
di comunicazione.
Viene precisato che per i medesimi enti territoriali le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione; esse si applicano altresì alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, il comma 4 stabilisce che tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale superiori a 500.000 euro devono essere eseguiti con l’utilizzo di bonifici di importo rilevante (B.I.R.), regolati attraverso il sistema Target[159].
Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997[160], gli ordini di riversamento alla Tesoreria statale devono essere immessi nella procedura nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.[161]
Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l’obbligo di versare al bilancio dello Stato gli interessi legali calcolati per un giorno sull’importo versato (comma 5).
Come già previsto nella originaria formulazione dell’articolo in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato (comma 6).
Si ricorda che l’articolo 22 del D.L. n. 98/2011, oltre ad aver sostituito, al comma 1, il contenuto dell’articolo 46 in esame, ha introdotto una serie di disposizioni volte a disciplinare ulteriormente la materia.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 22 del D.L. n. 98/2011 prevede l'adeguamento delle convenzioni con cui sono disciplinate modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato alle disposizioni recate dall’articolo 46 della legge di contabilità.
È previsto, in particolare, che le convenzioni con cui è regolato il servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997[162], possano prevedere, oltre all’applicazione dell’interesse determinato ai sensi della legge di contabilità, anche ulteriori penalità per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo in commento.
Il comma 3 prevede l'avvio di una sperimentazione finalizzata:
§ all’ottimizzazione dell’attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità;
§ al monitoraggio dell’efficacia degli strumenti adottati a tal fine.
E’ previsto che tale sperimentazione, la cui durata è di diciotto mesi, abbia inizio il 1° agosto 2011.
Il comma 4 dell’articolo 22, infine, detta una disciplina transitoria con riferimento alle sanzioni e agli interessi introdotti, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 5 dell’articolo 46 della legge di contabilità come novellata dal D.L. n. 98/2011, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi ivi previsti. In particolare dette sanzioni ed interessi:
§ non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione;
§ sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.
Tale disposizione non si applica tuttavia ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Per tali soggetti in particolare il versamento degli interessi previsto dal comma 5 citato si applica a partire dal 1° agosto 2011.
Il D.M. 13 luglio 2011[163], ha dato attuazione all’articolo 46 in commento, come modificato dall’articolo 22 del decreto legge n. 98/2011, disciplinando le modalità operative della programmazione finanziaria dei Ministeri e delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della P.A.
Si evidenzia che le disposizioni recate
dall’articolo 46 in esame hanno la finalità di avviare un’attività informativa
finalizzata sia a pianificare i pagamenti ricorrenti effettuati dalle
amministrazioni statali, sia a prevedere la probabile tempistica dei flussi di
cassa. Ciò con riferimento sia agli incassi e ai pagamenti - che, per effetto
della disciplina vigente sulla tesoreria unica, transitano attraverso i conti
correnti detenuti dalle amministrazioni presso il sistema della tesoreria
statale - sia a quelli posti in essere dalle medesime, esterni a tale sistema.
Le misure dovrebbero svolgere,
pertanto, attraverso una previsione accentrata dei flussi, la funzione
operativa di ridurre la possibilità del verificarsi di inattesi squilibri di
cassa, con la conseguente necessità di dover reperire liquidità sul mercato, in
condizioni che potrebbero risultare non favorevoli ai fini di un efficiente
gestione del debito.
Tali misure appaiono inserirsi in un
più ampio processo, con finalità conoscitive, di controllo e monitoraggio dei
conti pubblici, destinato a migliorare la rilevazione dei flussi di cassa, sia
per il profilo quantitativo che per quello della tempestività e fruibilità
delle informazioni.
Parte di tale processo ha trovato
attuazione, da un lato, attraverso le innovazioni e le procedure di
dematerializzazione che consentono ormai di acquisire, con finalità operative e
di monitoraggio, la rendicontazione giornaliera telematica dei movimenti dei
conti della Tesoreria dello Stato; dall’altro, attraverso l’istituzione e la
progressiva implementazione del Sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE), che ha lo scopo di consentire la rilevazione telematica degli
incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni
pubbliche.
La stessa legge in esame, inoltre,
interviene, con l’articolo 14, riguardante il controllo ed il monitoraggio dei
conti pubblici (cfr. scheda relativa),
ad implementare in termini di tempestività, uniformità e completezza la
rilevazione e la rendicontazione periodica in termini consolidati dei flussi di
cassa delle amministrazioni pubbliche.
Si segnala, inoltre, che sembra
potersi leggere in termini strumentali ai fini di un maggior controllo dei
flussi di cassa anche la disposizione di cui all’articolo 40, comma 2, lettera
p), che prevede, nell’ambito della delega per il completamento della revisione
della struttura del bilancio dello Stato, la progressiva eliminazione, entro il
termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su
contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati
costituiti a valere su stanziamenti originariamente iscritti in bilancio.
Le norme in esame appaiono, infine,
collegarsi, con riguardo in particolare agli obblighi di previsione dei flussi
imposti alle amministrazioni statali, alle disposizioni di cui all’articolo 42
del provvedimento in esame, riguardanti la delega al Governo per il
potenziamento della funzione del bilancio di sola
cassa. In particolare, tra i principi e criteri direttivi della delega - la cui
attuazione è disposta nel termine di quattro anni dalla data di entrata in
vigore della legge, dopo l’avvio di una fase di sperimentazione - è previsto, ai fini del rafforzamento
del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, l’obbligo a carico del dirigente responsabile, di
predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di
assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese.
Articolo 47
(Modifiche alla disciplina dei conti
intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)
1.
All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti
dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto
intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e
dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia
corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato
monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di
trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione
della liquidità e di selezione delle controparti».
2. La
convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1
del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3.
Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal
Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le
modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel
periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3,
comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del
decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di
prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla
remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso
la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.
4.
All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso
pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il
servizio di tesoreria" (L)».
5. Con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e
criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni
di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei
fondi presso la Tesoreria statale.
L’articolo 47 reca modifiche alla disciplina riguardante le condizioni di remunerazione delle giacenze detenute dal Tesoro presso la Banca d’Italia sul conto per il servizio di tesoreria, di cui all’articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 398 del 2003[164], e del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 44 del medesimo decreto.
La legge n. 483 del 1993 (successivamente confluita nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al D.P.R. n. 398 del 2003) ha modificato la regolamentazione dei rapporti tra la Banca d’Italia ed il Tesoro per lo svolgimento del servizio di tesoreria, con particolare riguardo al finanziamento che attraverso tale servizio la Banca forniva al Tesoro, mediante anticipazioni sul Conto corrente di Tesoreria. Tale modifica si è inserita nel processo di separazione tra gestione della politica monetaria e finanziamento della tesoreria statale, iniziato nei primi anni ’80 con l’abbandono della prassi, da parte della Banca d’Italia, di provvedere all’acquisto residuale, sul mercato primario, dei BOT emessi dal Tesoro e la successiva introduzione del sistema dell’asta competitiva per l’aggiudicazione dei BOT.
La modifica si è, altresì, resa necessaria a seguito dell’adesione al trattato di Maastricht, che vieta qualsiasi forma di finanziamento al Tesoro, ivi compreso l’acquisto di titoli pubblici sul mercato primario, da parte delle Banche centrali dei Paesi membri dell’Unione economica e monetaria. A seguito di tale divieto, la legge n. 483 del 1993 ha, pertanto, stabilito il principio che la Banca d’Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro (art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 398 del 2003) ed ha soppresso il Conto corrente di tesoreria. Tuttavia, per garantire la necessaria flessibilità della gestione, è stato istituito presso la Banca D’Italia il “Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria”, inizialmente alimentato dal controvalore di un’emissione di titoli per circa 15,5 miliardi di euro collocati presso la Banca stessa.
L’articolo 47, commi 1 e 2, dispone, in particolare, che il MEF e la Banca d’Italia stabiliscano mediante convenzione - da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, nonché il saldo massimo su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro dell’economia sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività.
Il comma 3 reca la disciplina transitoria in merito alla remunerazione del Conto relativamente al periodo antecedente l’entrata in vigore della convenzione, stabilendo, in particolare che fino all’entrata in vigore della convenzione la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 5, comma 5, del citato testo unico sul debito pubblico, nel testo previgente alla modifica introdotta dall’articolo in esame.
In particolare, sensi dell’ articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 398 del 2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalle norme in esame, sul conto per il servizio di tesoreria, la Banca d’Italia, all’inizio di ogni semestre, corrisponde un tasso di interesse uguale al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente. Tale remunerazione non si applica alle somme eccedenti il saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il MEF e la Banca d’Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto, sono stabilite, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti.
Analogamente, l’articolo 46 del medesimo D.P.R. n. 398 del 2003 dispone che, sulle giacenze del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, la Banca d’Italia corrisponda semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei BOT emessi nel semestre precedente.
La convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia è stata stipulata in data 22 marzo 2011.
Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 19080 del 29 luglio 2011, successivamente modificato dal D.M. 29 settembre 2011, ha dato attuazione alla Convenzione, stabilendo che l’entrata in vigore della stessa deve essere preceduta da un periodo di sperimentazione tra le parti, avente termine il 29 novembre 2011.
L’entrata in vigore della Convenzione è stata pertanto fissata al 30 novembre 2011. Fino a tale data opera il regime transitorio di remunerazione del conto di cui al comma 3.
Il comma 4 dispone, infine, che sulle giacenze del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, la Banca d’Italia corrisponda semestralmente un tasso d’interesse pari a quello applicato per il conto per il servizio di tesoreria.
L’articolo appare finalizzato ad allineare maggiormente le condizioni di remunerazione delle giacenze liquide detenute dal Tesoro presso la Banca d’Italia alle condizioni del mercato monetario. Tale allineamento appare conformarsi all’osservanza dei principi imposti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali il principio di indipendenza della banca centrale ai sensi dell’articolo 130 e, più in particolare, il divieto di finanziamento monetario, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1[165].
Articolo 48
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei contratti stipulati
per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore
un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico
degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro
trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di
finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del
relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per
quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a
comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
successive modificazioni.
2. In caso di mancata o
tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a
carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per
cento dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro.
L’articolo 48, modificato dalla legge n. 39/2001[166] dispone, al comma 1, che, nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedano quale soggetto debitore un’Amministrazione pubblica, sia inserita un’apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l’obbligo di comunicare, in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al MEF-RGS, all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria, con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi.
Il medesimo comma 1 esclude dall’obbligo di comunicazione le operazioni di emissione di titoli del debito previste dall’articolo 3 del T.U. in materia di debito pubblico D.P.R. n. 398/2003.
In caso di inadempienza, all’istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione, fino ad un massimo di 50.000 euro.
La ratio della norma è quella di monitorare in modo puntuale l’assunzione a totale carico delle pubbliche amministrazioni del complesso delle operazioni finanziarie che gravano sul debito pubblico (e sul deficit per la parte relativa agli interessi) che talvolta possono essere di difficile rilevazione[167].
Con riferimento a tale disposizione,
la Ragioneria generale dello Stato ha osservato come vi sia una correlazione
tra l’articolo 48 in esame e l’articolo
30, commi 3-5, della legge, relativamente alla disciplina ivi contenuta
relativa alle leggi di spesa che autorizzano in bilancio contributi
pluriennali. Infatti, nell’ipotesi in cui il contributo pluriennale venga
utilizzato dal beneficiario per stipulare operazioni di mutuo il cui onere di
ammortamento è posto a carico dello Stato, vi è, in capo all’amministrazione che
eroga il contributo, l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze, in modo da consentire la corretta contabilizzazione nel bilancio
dello Stato dell’importo del contributo che viene ripartito tra quota interessi
e rimborso di passività finanziarie.
L’articolo 48 e l’articolo 30, commi
3-5 – osserva la Ragioneria - disciplinano in realtà due fattispecie
parzialmente sovrapponibili: in caso di attualizzazione di contributo
pluriennale vi sarebbero due comunicazioni aventi medesimo contenuto, una a
carico dell’amministrazione che eroga il contributo e una, parallela, da parte
dell’istituto finanziatore.
Articolo 49
(Delega al Governo per la riforma ed il
potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi
e valutazione della spesa)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di
analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità
amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle
strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria
generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di
analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui
all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in
collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del
comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini
della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;
b) condivisione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche
dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre
informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e
valutazione della spesa;
c) previsione di sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla
lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni
interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di
risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del
programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni
pubbliche;
e) riordino del sistema dei
controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e
razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il
controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli
atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia
dell'esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino
riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica
di cui all'articolo 17, comma 3.
L’articolo 49, come modificato dalla legge n. 39/2011[168] delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) e all’articolo 2 del D.Lgs. 286 del 1999.
Il termine originariamente previsto per l’esercizio della delega era di un anno dall’entrata in vigore della legge in esame. Esso è stato portato a diciotto mesi dall’intervento modificativo operato dalla legge n. 39/2001.
L’articolo 49 detta, in particolare, i seguenti principi e i criteri direttivi di delega:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato preposte:
§ alla realizzazione periodica del programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, previsto all’articolo 3, comma 67, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244 del 2007), come modificato dall’articolo 41, comma 5 del provvedimento in esame (cfr. scheda).
Il programma di analisi e valutazione della spesa, da attuarsi periodicamente, si dovrà svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni di cui al comma 69 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, quali il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (istituito presso la Presidenza del Consiglio) e i servizi per il controllo interno;
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 (legge
n. 244/2007), al comma 67 dell’articolo 3, ha reso permanente il programma di
analisi della spesa, avviato in via sperimentale nel 2007 dall’articolo 1,
comma 480, legge n. 296/2006, prevedendone la prosecuzione e l’aggiornamento
con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio
dello Stato. Il comma 68 ha introdotto una specifica procedura parlamentare in
base alla quale, entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro è tenuto a
trasmettere alle Camere, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza
ordinamentale e finanziaria, una relazione recante elementi conoscitivi in
ordine: a) allo stato della spesa; b) all’efficacia nell’allocazione delle
risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza; c) al grado di
efficienza dell’azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e
ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[169].
Il comma 68 è stato attuato dalle amministrazioni
dello Stato mediante la redazione del documento presentato alle Camere
denominato “Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione
delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta da
ciascun Ministero” (Doc. CCVIII).
Si osserva il programma di analisi e
valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, trova
altresì disciplina nell’articolo 39 della legge in esame, cui si rinvia;
§ alla elaborazione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 41;
b) condivisione delle rispettive banche dati tra il Ministero dell’economia e delle finanze-RGS, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri;
c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla precedente lett. b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate. Le sanzioni sono commisurate ad una percentuale della retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento ed un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
Il comma 2 prevede, infine, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega siano trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. In particolare, i decreti che rechino effetti finanziari devono essere corredati della relazione tecnica richiamata all’articolo 17 comma 3 della legge in esame.
La delega in esame è stata attuata con il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123[170], il quale contiene disposizioni di riforma della normativa in materia di controlli interni di regolarità amministrativa contabile svolto dal Sistema delle ragionerie, disciplina il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, stabilendo altresì le modalità per la graduale estensione di tale attività alle altre amministrazioni pubbliche.
In sintesi, tale Decreto
legislativo, relativamente al potenziamento dell’attività di anali e
valutazione della spesa (artt. 4 e 25-28), sviluppa e specifica la disciplina
contenuta nell’articolo 39 della legge in commento, individuando nei nuclei di
analisi e valutazione della spesa la sede propria entro cui svolgere le attività
di verifica della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato e completando,
per così dire, la disciplina relativa alle modalità
operative e ai compiti attribuiti ai
medesimi nuclei (cfr. più
diffusamente, sul punto, la scheda di lettura dell’articolo 39 in cui è fornita
una sintesi del D.Lgs. in esame).
Il D.Lgs. prevede che il programma
di analisi e valutazione della spesa inizialmente previsto per le sole
amministrazioni centrali dello Stato, sia progressivamente - ed in via
sperimentale - esteso alle altre amministrazioni sottoposte alla vigilanza dei
Ministeri, in collaborazione con le amministrazioni vigilanti.
Per quanto
concerne il controllo di regolarità amministrativo contabile preventivo e
successivo (artt. 2 e artt.5-18), il D.lgs. razionalizza e riorganizza la
disciplina tecnico procedurale ad esso sottesa, mantenendo fermo il controllo
di legittimità della Corte dei Conti, che risulta, pertanto, non toccato dal
decreto in oggetto. Il provvedimento in particolare indica:
-
quale oggetto del controllo di regolarità amministrativo contabile, gli
“atti aventi riflessi finanziari”, sebbene vengano poi indicati un elenco di
atti (delle amministrazioni statali) in ogni caso soggetti a controllo, in
quanto di particolare rilievo e complessità.
-
la regola per cui il controllo è esercitato dai soggetti titolari di
tale funzione, secondo i rispettivi ambiti amministrativi e di competenza
territoriale[171];
-
relativamente al controllo di regolarità amministrativo e contabile
preventivo sugli atti delle amministrazioni statali, il provvedimento normativizza nuove ipotesi per cui
gli atti di spesa non possono avere registrazione: violazione delle
disposizioni recanti specifici limiti a talune categorie di spesa; non
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di
bilancio. Inoltre, il termine ordinario entro cui l’ufficio di controllo è tenuto
a concludere il procedimento è stabilito in trenta giorni;
-
relativamente al controllo di regolarità successivo sugli atti delle
amministrazioni statali, viene compiutamente disciplinata la procedura di
controllo dei rendiconti, a partire dalla presentazione all'ufficio di
controllo, fino al loro discarico in caso di esito positivo della verifica; è inoltre
introdotta la rendicontazione per progetto, che i funzionari delegati, i
commissari delegati, i commissari di Governo o in qualunque altro modo denominati,
oltre al rendiconto amministrativo, devono presentare.
Il D.Lgs. reca poi specifiche disposizioni (artt. da 19 a 22) sui controlli
dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi
pubblici, nonché reca specifiche disposizioni (artt. 23-24) in materia di
Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di razionalizzarne compiti e funzioni (per un esame di tali ultime
disposizioni si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 14 della
legge in esame).
Articolo 50
(Delega al Governo per l'adozione di un
testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di
tesoreria)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in
materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo
di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di
assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità
dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti
di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori
adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della
disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della
disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità
pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di
cassa;
e) modifica o abrogazione
espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della
presente legge.
3. Lo schema del decreto
legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso
tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva
dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può
adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e
correttive del decreto medesimo.
L'articolo 50 contiene una delega legislativa al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
Il decreto legislativo attuativo della delega deve essere adottato entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Disposizioni correttive ed integrative possono essere adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Principi e criteri direttivi della delega sono in particolare (comma 2):
§ la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, coordinando le disposizioni in materia di responsabilità dei dirigenti (lett. a));
§
la riorganizzazione dei conti di tesoreria ed il
loro raccordo con gli schemi di classificazione del bilancio dello Stato (lett.
b));
§
la razionalizzazione della disciplina della
tesoreria unica (lett. c));
§ l’adeguamento della disciplina contabile e della
normativa di finanza pubblica in considerazione del potenziamento della
funzione del bilancio di cassa (lett. d));
§
la modifica o l’abrogazione delle norme
preesistenti incompatibili con la presente legge (lett. e)).
Lo schema di decreto legislativo è inviato alla Camera e al Senato per l’espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).
Decorsi i sessanta giorni, il decreto può essere comunque adottato.
Il Governo, nell’ipotesi in cui non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere e rende comunicazioni in merito.
Decorsi trenta giorni, il decreto può essere adottato in via definitiva.
Articolo 51
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 80 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) l'articolo unico della
legge 21 agosto 1949, n. 639;
c) la legge 5 agosto 1978, n.
468.
2. Con le eccezioni
previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le
disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di
tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e
riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla
amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non
siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano
l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire,
nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, l'operatività dello
strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di
legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano
fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa
sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).
3. All'articolo 18, comma
1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «legge
finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica»;
b) le parole da: «e a
stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.
L’articolo 51 dispone l’abrogazione di alcune norme riguardanti la contabilità generale dello Stato, tra cui la legge n. 468 del 1978 che era stata introdotta al fine di riformare il sistema normativo relativo alla contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Tali norme risultano infatti superate dal complesso delle disposizioni recate dalla presente legge di riforma.
Vengono inoltre modificate, per ragioni di coordinamento, talune disposizioni contenute nella legge n. 42 del 2009 concernente il federalismo fiscale.
Il comma 1 dispone, anzitutto, l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 80 del R.D. n. 2440 del 1923, in base al quale si prevedeva che, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre, il Ministro per il bilancio fosse chiamato all’esposizione economico-finanziaria ed il Ministro per il tesoro all'esposizione relativa al bilancio di previsione.
Si ricorda
peraltro che le citate competenze risultavano ormai assorbite dall’attuale
Ministro dell’economia e delle finanze;
b) l’articolo unico della legge n. 639 del 1949[172], in base al quale si prevedeva che il Ministro per il bilancio ed il Ministro per il tesoro presentassero ogni anno al Parlamento la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, entro il mese di marzo, e la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, entro il mese di settembre.
Si ricorda al riguardo che, la presentazione della
Relazione generale sulla situazione economica del paese viene ora disciplinata
dall’articolo 12 della legge di contabilità, in base al quale il Ministro
dell’economia e delle finanze presenta alla Camera, entro il mese di aprile di
ogni anno, la predetta Relazione per l’anno precedente.
Con riferimento
alla Relazione previsionale e programmatica (RPP), la quale aveva il compito di
aggiornare il quadro di previsione macroeconomico e di finanza pubblica,
l’obbligo della presentazione è venuto meno considerato anche che, in base alla
legge di contabilità nel teso previgente le modifiche introdotte dalla legge n.
39/2011, il termine della presentazione della Decisione di finanza pubblica
(DFP), sostitutiva del precedente documento di programmazione
economico-finanziaria, era stato posticipato dalla legge medesima al 15
settembre di ciascun anno. A seguito delle modifiche apportate dalla legge n.
39/2011, la data di presentazione del nuovo Documento di economia e finanza
(DEF) è stata anticipata ad aprile, ma è prevista la presentazione entro il 20
settembre di ogni anno della Nota di aggiornamento del DEF;
c) la legge n. 468 del 1978, recante la “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.
Si ricorda che
la legge n. 468, la quale per prima introdusse una riforma organica delle norme
di contabilità generale, è stata più volte modificata. Al riguardo, in
particolare, si citano: la legge 362 del 1988, recante nuove norme in materia
di bilancio e di contabilità dello Stato; il D.Lgs. n. 279 del 1997, con il
quale sono state attuate alcune deleghe contenute nella legge n. 94 del 1997 di
modifica della citata legge n. 468, con particolare riferimento
all’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,
al riordino del sistema di tesoreria unica ed alla ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato; la legge 208 del 1999, recante disposizioni in
materia finanziaria e contabile; e, da ultimo, il D.L. n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
Al comma 2 è inoltre prevista l’abrogazione, con le eccezioni previste dall'articolo 40, comma 2, lett. p) (v. scheda), delle disposizioni di legge che autorizzano l’apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e che siano riferibili alla gestione di soggetti ed organi in ogni caso riconducibili all’amministrazione centrale e periferica dello Stato. L’abrogazione è prevista a condizione che tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l’autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.
Si ricorda che la richiamata lettera
p) prevede la progressiva
eliminazione delle contabilità speciali, con le esplicite eccezioni relative: a) alla gestione della Presidenza del
Consiglio dei ministri; b) alle
gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041/1971 (gestioni
autorizzate nell’ambito delle amministrazioni dello Stato); c) alle altre gestioni fuori bilancio
autorizzate per legge (non nell’ambito delle amministrazioni dello Stato); d) ai programmi comuni tra più
amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati; e) ai casi di urgenza e necessità.
Si prevede inoltre, come ulteriore eccezione al sopra indicato principio di abrogazione di tutte le disposizioni di legge che autorizzano contabilità speciali di tesoreria, al fine di garantire l’operatività dello strumento militare nel rispetto dei principi generali della presente legge, una prosecuzione delle contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate. Tali contabilità speciali continueranno ad operare fino all’adeguamento delle procedure di spesa in conseguenza del potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articolo 42, comma 1, lett. f)), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla citata lettera f).
Si ricorda che la richiamata lett. f), prevede un periodo transitorio per
l’attuazione della nuova disciplina volta al potenziamento del bilancio di
cassa. Si sottolinea al riguardo che la lettera f) non stabilisce esplicitamente un termine per l’effettuazione del
passaggio al bilancio di cassa.
Il comma 3 prevede inoltre alcune modificazioni alla legge n. 42 del 2009 con particolare riferimento all’articolo 18, comma 1, primo periodo, riguardante la proposta, da parte del Governo, di norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica, finalizzate a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard.
Al riguardo si prevede:
§ che le predette norme, oltre che nell’ambito del disegno della legge di stabilità[173], possano essere contenute anche in un apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (lett. a));
§ la soppressione della disposizione che prevedeva, per ciascun livello di governo territoriale, che il Governo stabilisse il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l’obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell’autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (lett. b)).
Articolo 52
(Disposizioni finali ed entrata in
vigore)
1. In sede di prima
applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la
soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle
spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali
spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al
Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge
finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di
legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di
economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge
di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
3. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in
discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della
commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione
valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12,
individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione
trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà
conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente
periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 è presentata
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni di cui
alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale
in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente
riconosciuta a tali organi.
5. Fino all'istituzione
della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni.
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
L'articolo 52, modificato dalla legge n. 39/2011, reca le disposizioni finali e l'entrata in vigore del provvedimento, che viene fissata esplicitando la data del 1° gennaio 2010 (comma 6).
Il comma 1 prevede che nella legge di stabilità, in sede di prima applicazione della legge di riforma in esame, si disponga la soppressione delle voci relative alle spese obbligatorie contenute alla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d) (vale a dire la Tabella C), la quale elenca gli importi delle quote da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità medesima. La norma precisa quindi che tali spese obbligatorie restano determinate nella legge di bilancio.
La disposizione si collega con
quanto previsto alla lett. d), comma
3, dell’articolo 11 della legge in esame, ove si stabilisce l’esclusione di
tali spese obbligatorie dagli importi relativi alla quota, da iscrivere nel
bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le
leggi di spesa permanente[174], la cui quantificazione è rinviata alla legge di
stabilità (v. scheda articolo 11).
Si ricorda peraltro che l’articolo
21, comma 6 dispone che rientrano tra gli oneri inderogabili le “cosiddette
spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni,
pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti
da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui,
nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa”.
Con riferimento a tale tipologia di
spese, si ricorda che l'articolo 10, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98[175], ha introdotto una disposizione interpretativa del
secondo e terzo periodo del citato comma 6 dell’articolo 21, finalizzata a
precisare che nell'ambito degli “oneri inderogabili” rientrano esclusivamente
le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di
stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi
passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o
parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
Viene inoltre specificato che ogni richiamo al DPEF (Documento di programmazione economico-finanziaria) contenuto in disposizioni di legge o aventi forza di legge deve intendersi riferito alla “decisione di finanza pubblica” prevista all’articolo 10 della presente legge di riforma. Analogamente ogni riferimento relativo alla “legge finanziaria” deve intendersi riferito alla “legge di stabilità” prevista all’articolo 11 (comma 2).
Il comma 3 prevede una procedura finalizzata al riordino dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del paese, documento la cui presentazione alle Camere è prevista dall’articolo 12 della legge in esame.
In particolare, il comma 3 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Commissione - composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT - avente il compito di valutare le informazioni da far confluire nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. La Commissione, entro due mesi dalla sua costituzione, è tenuta a trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dare conto dell'attività svolta. A sua volta il Ministro dell’economia è tenuto ad inviare la relazione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma, infine prevede che, per l'anno 2011, la RGE sia presentata entro il 30 settembre.
La Commissione incarica del riordino della RGE è stata istituita con Decreto del Ministro dell’economia e finanze 16 maggio 2011 e ha terminato i suoi lavori con la presentazione della relazione prevista.
Lo schema di decreto ministeriale recante la “Relazione concernente i lavori della Commissione incaricata del riordino della Relazione generale sulla situazione economica del Paese” (Atto n. 405) è stato presentato alle Camere il 20 settembre 2011.
Su tale documento, la Commissione bilancio della Camera ha espresso, in data 11 ottobre 2011, parere favorevole in ordine alla proposta - ivi contenuta - di snellimento e semplificazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
In particolare, la Relazione
presentata dalla Commissione incaricata dei lavori di riordino della RGE ha
prospettato due soluzioni alternative: una Relazione articolata in maniera più
sintetica in due volumi (anziché tre), corrispondenti agli attuali secondo e
terzo volume, rielaborati in una veste più omogenea, ovvero la eliminazione
dell'obbligo di presentazione della Relazione dall'anno 2012 e, di conseguenza,
una completa ricollocazione dei contenuti della RGE in pubblicazioni già
esistenti, prodotte dalle istituzioni competenti per materia.
La V Commissione della Camera, nel
proprio parere, ha optato per la prima ipotesi (semplificazione della RGE),
considerando non possibile sopprimere l'obbligo di presentazione della
Relazione, in quanto l’articolo 52, comma 3 è finalizzato esclusivamente a una
razionalizzazione della Relazione al fine di una migliore fruibilità. La
Commissione ha altresì espresso parere favorevole in ordine al contenuto
semplificato della RGE relativa all’anno 2010, che avrebbe dovuto essere
presentata a settembre 2011 ai sensi dell’art. 52, comma 3, e che non è stata
ancora presentata in ragione dei lavori di riordino pendenti.
Si ricorda che il testo originario del comma 3 recava norme relative all’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, originariamente disciplinata dall’articolo 12 della legge in commento. In ragione della soppressione di tale Relazione operata dalla legge n. 39/2011, la medesima legge n. 39 ha provveduto a sostituire il comma 3, introducendo la procedura, sopra commentata, volta al riordino della RGE.
Il comma 4 specifica che le disposizioni della legge di riforma in esame sono applicate anche alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale, in quanto compatibili con la rispettiva sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione.
Infine il comma 5 prevede che fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, come disciplinata dall’articolo 5 della legge n. 42/2009[176], i compiti ad essa attribuiti dalla legge in esame siano svolti dalla Conferenza unificata[177].
Gennaio |
Inizio
dell'esercizio finanziario (art. 20). Entro il
mese di gennaio il Governo
presenta alle Camere gli eventuali disegni
di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (art. 7, co. 2, lett.
f). A partire da gennaio, è prevista la presentazione da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF) di una Relazione mensile sul conto consolidato
di cassa riferito alla amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle PA, tenendo conto anche
delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE) (art. 14, co. 3). E’ altresì prevista la pubblicazione mensile da parte del
Ministero dell’economia di un Rapporto sull’andamento delle entrate
tributarie e contributive (art. 14, co. 5). In via
di prassi, entro il mese di gennaio,
il Governo trasmette alle Camere il documento sulla “Analisi annuale della crescita”, predisposto dalle
istituzioni della UE nell’ambito del semestre europeo (art. 9, co. 2). |
Marzo |
Il 1° marzo di ogni anno, di prassi, l’ISTAT comunica le stime del PIL e dell’indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni dell’anno precedente. |
Aprile |
Entro il
10 aprile il Ministro
dell’economia presenta alle Camere il Documento
di economia e finanza (DEF) (art. art. 7, co. 2, lett. a) e art. 10). Il
documento è inoltre inviato, entro il termine sopra indicato, per il relativo
parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni
parlamentari. Il DEF è
composto da tre sezioni (art. 10): a) la prima sezione del DEF reca lo schema
del Programma di stabilità, che
contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con
evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori,
dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti
con l'estero; gli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il
saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosettori della
PA; l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli
obiettivi (co. 2); b) la seconda sezione del DEF contiene
l'analisi del conto economico e del conto
di cassa delle PA nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento; le previsioni tendenziali
a legislazione vigente e a politiche invariate per i principali aggregati del
conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo; le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del
saldo di cassa del settore statale (co. 3); c) la terza sezione del DEF reca lo schema
del Programma nazionale di riforma,
che contiene lo stato di avanzamento delle riforme avviate, gli squilibri
macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla
competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i
prevedibili effetti delle riforme in termini di crescita economica, di
competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione. In
apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono
esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali
(co. 4). In allegato al DEF sono indicati
gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
(co. 6). In
allegato al DEF sono inoltre presentati: - il Rapporto sullo stato di attuazione della
nuova legge di contabilità e sullo stato di attuazione delle norme
finalizzate all’armonizzazione delle regole contabili degli enti
territoriali, prevista dalla legge sul federalismo (art. 3); - la Relazione di sintesi sugli interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (co. 7); - i programma delle infrastrutture
strategiche (co. 8); - il documento, predisposto dal Ministro
dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra (co. 9); - per la spesa del
bilancio dello Stato, l’esposizione delle risorse destinate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in
conto capitale (co. 10). Entro il
30 aprile il Programma di stabilità e il Programma
nazionale di riforma sono presentati
al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione
europea (art. 9, co. 1). Entro il
mese di aprile di ogni anno il Ministro dell’economia presenta al Parlamento
la Relazione generale sulla situazione
economica del Paese per l'anno precedente (art. 12). Entro il
30 aprile ciascun Ministero, a
cura del proprio Ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria
generale dello Stato il conto del
bilancio e il conto del patrimonio
relativi all’anno precedente per la redazione del Rendiconto (art. 37, co. 1). |
Maggio |
Entro il 31 maggio, il Ministro dell’economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa
riferito alle amministrazioni pubbliche (I trimestre), con eventuale aggiornamento delle stime tendenziali
secondo l'articolazione per sottosettori, nonché sulla consistenza del debito pubblico (art. 14, co. 4). Entro il 31 maggio,
il Ministro dell’economia trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato
relativo all’esercizio precedente, per il giudizio di parificazione (art. 37,
co. 2). |
Giugno |
Entro il 15 giugno ciascun Ministero trasmette alle Camere, per l’esame da
parte delle Commissioni di merito, una Relazione
sullo stato della spesa per l’analisi dell’efficacia nell’allocazione
delle risorse e dell’efficienza dell’azione amministrativa rispetto alle
missioni e ai programmi del bilancio dello Stato (art. 3, co. 68, legge n.
244/2007). Entro il 30 giugno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di assestamento delle
previsioni del bilancio dello Stato per l’anno in corso (art. 7, co. 2, lett.
e) e art. 33). Con il disegno di legge di
assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie anche relative a fattori
legislativi, all’interno di programmi di una stessa missione di spesa (art.
33, co. 3). Entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, il Ministro
dell’economia trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono
riportati i risultati del monitoraggio
degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno (art. 10, co. 11). Entro il mese di giugno, il Ministro dell’economia
presenta alle Camere il disegno di
legge di approvazione del Rendiconto per l’esercizio precedente (con il
giudizio di parificazione della Corte dei conti) (art. 35, co. 1). |
Luglio |
Entro il
20 luglio di ogni triennio, il MEF predispone ed invia al Parlamento
un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, che ne
illustra la composizione e l’evoluzione, i risultati conseguiti ai fini del
suo controllo e il livello di efficienza raggiunto dalle amministrazioni
(art. 41). Tale Rapporto triennale
sostituisce il Programma di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali previsto dall’art. 3, co. 67, della legge n. 244/2007,
abrogato dall’art. 41, co. 5, della legge di contabilità. Il Rapporto si
configura peraltro come un documento ulteriore rispetto alla Relazione sullo
stato della spesa per l’analisi dell’efficacia nell’allocazione delle risorse
e dell’efficienza dell’azione amministrativa, presentata annualmente alle
Camere entro il 15 giugno di ogni anno da parte di ciascun Ministro (di cui
all’art. 3, co. 68, legge n. 244/2007). |
Settembre |
Entro il 20 settembre il Governo presenta alle Camere, per le conseguenti
deliberazioni parlamentari, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) (art. 7, co. 2,
lett. b) e art. 10-bis). La Nota contiene (art. 10-bis): a)
l’eventuale aggiornamento
delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l’anno in
corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali modifiche e
integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo
relative al Programma di stabilità e al PNR, b)
l’eventuale aggiornamento
degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere
una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali
ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni
eventualmente formulate dalla Commissione europea; c)
l’obiettivo di saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; d)
il contenuto
del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di
mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di
convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza
previsto dall'art. 18 della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo
fiscale. Qualora il Governo intenda procedere a una modifica degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, è tenuto ad inviare, preventivamente alla presentazione della Nota,
entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli
obiettivi alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, per il relativo parere
da esprimere entro il 15 settembre. Le linee guida sono altresì trasmesse,
entro il 10 settembre, alle
Camere, cui è in seguito trasmesso anche il parere espresso su di esse dalla
Conferenza (art. 10-bis, co. 2). Alla Nota di aggiornamento del
DEF sono allegati una serie di
documenti, recanti: §
le relazioni programmatiche
sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio
dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (co.
3); §
in allegato alle relazioni, un quadro riassuntivo delle leggi di spesa
a carattere pluriennale (co. 4); § in apposita sezione del suddetto quadro riassuntivo, la ricognizione di tutti i contributi
pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti
comunicano al MEF i dati necessari alla suddetta ricognizione (co. 5). In
allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica (co. 6). Entro il 30
settembre, il Ministro dell’economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa
riferito alle amministrazioni pubbliche (I semestre), con eventuale aggiornamento delle stime tendenziali
secondo l'articolazione per sottosettori, nonché sulla consistenza del debito pubblico (art. 14, co. 4). La
Relazione presentata nel mese di settembre riporta, rispetto alle altre di
maggio e novembre, l’aggiornamento della stima annuale del conto consolidato
di cassa delle PA e delle relative forme di copertura (art. 14, co. 4). Entro il 30 settembre è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'ISTAT
ricognitivo delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico
consolidato della P.A. (art. 1, co. 3). |
Ottobre (sessione di bilancio) |
Entro il 15 ottobre il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di stabilità (ex
disegno di legge finanziaria) e il disegno
di legge di bilancio, che sono i provvedimenti che compongono la manovra triennale
di finanza pubblica che contiene, per il triennio di riferimento, le misure
qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici (art. 7, co. 2, lett. c) e
d) art. 11). La legge di stabilità contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi
di natura localistica o microsettoriale. (art. 11, co. 3). Al disegno di legge di stabilità è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui
saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata (co. 4), nonché
l’indicazione dei provvedimenti legislativi adottati nel corso
dell'esercizio, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure
correttive da adottare (co. 8). Il ddl di stabilità è inoltre accompagnato da
una Relazione tecnico illustrativa,
la quale costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche (co. 9). Il disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e per la spesa
le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di
entrata e ai programmi. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono
essere rimodulate in via compensativa all'interno di un
programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie
relative ai fattori legislativi. In allegato allo stato di previsione della
spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la
modifica e il corrispondente importo (art. 23, co. 3). Inoltre, nella fase
gestionale, con decreto del Ministro dell'economia e finanze possono essere
adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a
ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno
nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. In allegato al disegno di legge di bilancio, il Ministero
dello sviluppo economico presenta alle Camere una Relazione sulla destinazione delle spese di investimento alle aree
sottoutilizzate (art. 21, co. 13). |
Novembre (sessione
di bilancio) |
Entro il 30
novembre, il Ministro dell’economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa
riferito alle amministrazioni pubbliche (riferita ai primi nove mesi dell’anno), con eventuale aggiornamento delle
stime tendenziali secondo l'articolazione per sottosettori, nonché sulla consistenza del debito pubblico (art.
14, co. 4). |
Dicembre (sessione
di bilancio) |
Il 31 dicembre termina l’esercizio
finanziario (art. 20). Al termine dell'anno finanziario
ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del
bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi
alla propria amministrazione (art. 37, co. 1). |
Il completamento della
riforma: l’attuazione delle deleghe
Termine per l’esercizio delle
deleghe |
Oggetto delle deleghe |
Attuazione |
31/5/2011 |
Entro il 31 maggio 2011 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali (art. 2).
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono
essere adottate entro tre anni. |
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 |
1/6/2011 |
Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
n. 196/2009, il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi
per il potenziamento dell'attività
di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di
regolarità amministrativa e contabile (art. 49). |
D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 |
1/1/2012 |
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
n. 196/2009, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione, trasparenza, efficienza delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche (art. 30, co. 8). Sugli schemi è
previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni
dalla trasmissione. |
Schemi di decreto presentati alle Camere il 25 ottobre
2011 |
1/1/2013 |
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge
n. 196/2009, il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti
legislativi per il completamento
della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla
programmazione delle risorse (art. 40). Sugli
schemi è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro
60 giorni dalla trasmissione. Disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi possono essere adottate entro due anni. |
|
1/1/2014 |
Entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della legge n. 196/2009, il Governo è delegato ad adottare: -
uno
o più decreti legislativi per il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa di previsione e degli
altri documenti contabili dello Stato. A tal fine, il MEF avvia un'apposita
sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari (art. 42). Sugli schemi è previsto il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione.
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere
adottate entro un anno. -
un
decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia
di tesoreria (art. 50). Sugli schemi è
previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni
dalla trasmissione. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi possono essere adottate entro un anno. |
|
[1] Recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2011).
[2] Il ciclo delle procedure volte ad assicurare un coordinamento ex-ante delle politiche economiche nell’Eurozona e nell’UE, previsto dal Semestre europeo, si articola nelle seguenti fasi:
- gennaio: presentazione da parte della Commissione dell’analisi annuale della crescita;
- febbraio/marzo: il Consiglio europeo stabilisce le priorità di politica economica e di bilancio a livello UE e per gli Stati membri;
- entro il 30 aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;
- inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione presenta le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati;
- giugno: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno.
Nella seconda metà dell’anno gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell’indagine annuale sulla crescita dell’anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell’attuazione delle raccomandazioni stesse.
[3] Si ricorda che la Decisione di finanza pubblica (DFP) era stata introdotta dalla legge n.196 del 2009 in sostituzione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). La legge n.196 medesima aveva posticipato al 15 settembre il termine di presentazione al Parlamento dello schema di Decisione di finanza pubblica, al fine di disporre di un quadro previsionale, economico e di finanza pubblica più aggiornato di quello disponibile al 30 giugno (data di presentazione del previgente DPEF).
[4] In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91.
[5] Per la cui attuazione è intervenuto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.23.
[6] In ordine all’attuazione delle deleghe finora intervenuta al momento di pubblicazione del presente dossier (novembre 2011) si rinvia all’apposito allegato al dossier medesimo.
[7] Si ricorda che il testo originario della legge di stabilità fissava al 31 luglio il termine per la pubblicazione del provvedimento dell’ISTAT ricognitivo delle pubbliche amministrazioni. Il termine è stato posticipato al 30 settembre dall’articolo 10, comma 16, del D.L. n. 98/2011, recante misure di stabilizzazione finanziaria.
[8] Al riguardo, si sottolinea che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 42/2009 afferma peraltro che le disposizioni ivi contenute sono volte a stabilire “in via esclusiva” i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.
[9] Si ricorda che nel testo originario del disegno di legge la delega riguardava l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di tutte le amministrazioni appartenenti al perimetro delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti territoriali. Nel testo definitivamente approvato si esclude, invece, dall’ambito applicativo della delega gli enti territoriali in quanto la legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale già disponeva all’articolo 2, lettera h), che il Governo procedesse, attraverso i decreti legislativi delegati, all’individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.
L’articolo 2 della legge di contabilità procede peraltro ad introdurre, al comma 6, integrazioni all’articolo 2 della legge n. 42 del 2009, al fine di uniformare i principi ed i criteri attuativi della delega riguardante gli enti territoriali a quelli previsti dall’articolo in esame per l’attuazione della delega riguardante l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni non territoriali. Pertanto, il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche si realizza attraverso due deleghe distinte (contenute, rispettivamente, nella legge di contabilità in esame e nella legge n. 42 del 2009), ma ispirate a principi e criteri generali di contenuto uniforme.
[10] Il termine, originariamente fissato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è stato posticipato al 31 maggio 2011 dall’articolo 1, comma 2, della legge 1 ottobre 2010, n. 163.
[11] Vedi, in particolare, sul punto, l’intervento del Ragioniere generale dello stato, Mario Canzio, svoltosi in data 1 aprile 2009, in occasione dell’indagine conoscitiva sulla riforma del bilancio condotta dalla Commissione 5° del Senato.
[12] A livello europeo, secondo la Ragioneria generale dello Stato “non esiste alcun Paese in cui le amministrazioni decentrate dello Stato, che godono di un elevato grado di autonomia di gestione, adottano criteri e principi contabili diversi, o non armonizzati, rispetto a quelli stabiliti dai rispettivi Ministeri finanziari e adottati a livello di Amministrazioni Centrali”.
[13] Legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”cd. “legge La Loggia”. L’articolo 1, comma 4 della legge n. 131 ha previsto una delega nei confronti del Governo per la ricognizione dei principi fondamentali relativi alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Tale ricognizione, come afferma il citato articolo 1, opera In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali.
[14] Il primo capo del decreto legislativo riguarda i principi generali di armonizzazione dei bilanci pubblici, il secondo i bilanci regionali, il terzo i bilanci degli enti locali.
[15] Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 28 luglio 2004.
[16] Il sistema COFOG - relativo alla classificazione delle funzioni di governo comune a tutti i paesi dell’Unione Europea e a livello OCSE - è articolato secondo il sistema dei conti SEC95 (Sistema europeo di contabilità nazionale) con la classificazione delle funzioni obiettivo risultante dalla ricognizione delle attività e dei servizi. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su tre livelli, che esprimono la classificazione COFOG adottata in sede comunitaria:
- il primo livello, rappresentato dalle divisioni (n. 10), rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni ;
- il secondo livello, rappresentato dai gruppi (n. 69), esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche;
- il terzo livello, rappresentato dalle classi (n. 112), identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente.
L’importo relativo a ciascuna funzione non è oggetto di autonoma decisione, ma si determina dal totale delle risorse attribuite alle u.p.b. facenti capo a quella funzione.
La classificazione per funzioni-obiettivo delle spese complessive del bilancio dello Stato è esposta nel quadro generale riassuntivo della legge di bilancio (allegato A). Vi sono poi, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia, degli allegati specifici dell’intero bilancio dello Stato che espongono, rispettivamente, il quadro riassuntivo per COFOG fino al secondo livello.
[17] Vedi sul punto, l’intervento del Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, tenutosi in data 1 aprile 2009.
[18] il termine originario era il 21 maggio 2010, cioè contestualmente alla presentazione del primo schema di decreto legislativo.
[19] In attuazione della citata norma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (G.U. n. 160 del 13 luglio 2009) è stata istituita la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. La Commissione è composta da 32 membri.
Sono legittimati a partecipare alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato, nominati dai rispettivi Presidenti, e un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, designato d’intesa tra di loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.
Compito della Commissione è acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per l’attuazione della delega in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali, e in particolare:
- operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni statali, regionali e locali;
- promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;
- svolgere attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
- trasmettere informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, nonché ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
La Commissione opera quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie.
[20] Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali è stato adottato con Decreto del Ministro degli Interni n. 220 del 2005. L'Osservatorio è composto, oltre al Presidente, da un numero di componenti non superiore a diciotto nominati dal Ministero dell'interno con proprio decreto. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno, e si avvale, per il suo regolare funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla quale sono trasmesse tutte le deliberazioni da cui discendono esigenze operative ed oneri finanziari.
[21] D.Lgs. n. 91/2011, “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”.
[22] D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
[23] L’integrazione delle attività svolte dalle strutture di supporto tecnico dei due rami del Parlamento è stata introdotta dalla legge n. 39/2011 (art. 4, comma 1, lett. a)), laddove l’originale formulazione dell’articolo 4 della legge di contabilità prevedeva soltanto la collaborazione tra le suddette strutture.
[24] Lettera così modificata dall’articolo 5, comma 3, della legge n. 39/2011, in relazione alla nuova formulazione dell’articolo 42 della legge di contabilità recata dalla legge n. 39, che ha sostituito la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nell’originario articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza (cfr. la scheda di lettura relativa all’articolo 42).
[25] In data 13 febbraio 2007, a breve distanza dalla conclusione della sessione di bilancio, le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta dell’8 maggio 2007, ha terminato i propri lavori, approvando il documento conclusivo dell’indagine, contenente gli elementi di rilievo e i risultati emersi.
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il proprio documento conclusivo in data 16 maggio 2007, di contenuto sostanzialmente identico a quello approvato alla Camera, se non per taluni punti riconducibili alla diversità delle norme procedurali parlamentari in materia di finanza pubblica contenute nei due regolamenti di Camera e Senato.
[26] Quanto alla composizione, vista la funzione conoscitiva del Comitato, l'Ufficio di presidenza ha convenuto che lo stesso avesse, così come l'omologo organismo al Senato, una composizione paritetica tra maggioranza e opposizione, ferma restando la partecipazione allo stesso di rappresentanti di tutti i gruppi. Tale organismo era presieduto dal Presidente della Commissione.
[27] Recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.
[28] L’articolo 3 della legge n. 400/1988 reca norme sulle nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale, stabilendo che, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, esse sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
[29] La banca dati reca, inoltre, una apposita sezione nella quale sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale, i quali sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l’espletamento delle attività di competenza di tali organi .
[30] Articolo 3, commi 67 e 68, legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).
[31] L’articolo 3, comma 67 richiama infatti la disciplina del Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa dettata per il solo 2007 dall’articolo 1, comma 480 della legge finanziaria per il 2007, legge n. 296/2006.
[32] Il meccanismo
per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell’ambito del c.d.
“semestre europeo”, di cui il Consiglio ECOFIN ha deciso l’avvio a partire
dal 2011, rappresenta il primo dei cinque pilastri in cui è articolato il nuovo
sistema di governance economica, che
si è delineato, in base agli indirizzi formulati dal Consiglio europeo e alle
proposte della Commissione europea, a seguito delle iniziative presentate dalle
Istituzioni dell’UE volte ad un più forte coordinamento delle politiche
economiche e di bilancio dell’Unione europea e degli Stati membri, a seguito
dell’ampio dibattito sviluppatosi in relazione all’acuirsi della crisi
economica e finanziaria e alla definizione della nuova strategia dell’Unione
per la crescita e l’occupazione (Europa 2020). Gli ulteriori quattro pilastri
in cui è articolato il nuovo sistema di governance
consistono in:
1) un’applicazione più rigorosa del Patto di
stabilità e crescita;
2) una più forte sorveglianza macroeconomica, che
include meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di
competitività;
3) l’introduzione di requisiti minimi comuni per i
quadri nazionali di bilancio;
4) un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro.
[33] La Relazione sull’economia e la finanza pubblica (RUEF) conteneva l’analisi dell’andamento dell’economia, del conto economico e di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno precedente, nonché l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per il periodo di previsione della Decisione di finanza pubblica. La Relazione è stata soppressa dall’articolo 4 della legge n. 39/2011 che ha interamente sostituito l’articolo 12 della legge di stabilità che ne recava la disciplina, alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione.
[34] Si ricorda che la disciplina previgente (articolo 10, comma 4, del testo originario della legge n. 196/2009) disponeva, infatti, che il Governo dovesse presentare una Nota di aggiornamento solo qualora intendesse modificare gli obiettivi esposti nella DFP ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi.
Laddove ciò si verifichi, la legge di contabilità prevede - all’articolo 10-bis comma 6, introdotto dalla legge n. 39/2011, cui si rinvia - la presentazione da parte dell’Esecutivo al Parlamento di una apposita relazione nella quale sono indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si intendono adottare.
[35] Modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 39/2011.
[36] Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera m) del provvedimento in esame.
[37] Ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e).
[38] Il calendario comunitario non prevedeva una data fissa per la presentazione degli aggiornamenti annuali da parte dei Paesi membri. Essa, di norma, avveniva entro il mese di dicembre. Per l’anno 20019, a seguito della crisi che ha investito l’economia mondiale e dei suoi pesanti riflessi sui bilanci pubblici, la Commissione europea ha modificato i termini per la presentazione dell’Aggiornamento dei Programmi di stabilità 2009, posticipandoli al gennaio 2010.
[39] Si ricorda, tuttavia, che già l’originario art. 10, co. 2, lettera d) della previgente normativa contabile, prevedeva, tra i contenuti della Decisione di finanza pubblica, una “indicazione di massima” delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente le scelte di politica di bilancio adottate negli esercizi precedenti, sottolineando, dunque, la necessità di un'analisi degli andamenti di finanza pubblica sostanzialmente assimilabile a quella a politiche invariate.
[40] L’individuazione di obiettivi programmatici in termini di indebitamento netto, fabbisogno e debito differenziati per ciascuno dei sottosettori istituzionali era già previsto nella DFP, al fine di rafforzare il valore programmatico del Documento stesso di programmazione, ora DEF, alla luce della necessità di evidenziare con maggiore trasparenza il contributo dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.
[41] Tali informazioni prima rientravano tra i contenuti della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, ai sensi del previgente articolo 12, co. 1, lettera a) della legge n. 196/2009.
[42] Si tratta di contenuti che la previgente normativa contabile ricomprendeva tra quelli propri della soppressa Relazione sull'economia e la finanza pubblica.
[43] La relazione era prima prevista in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, ora soppressa dalla legge n. 39/2011.
[44] Anche in questo caso, si tratta di informazioni già previste dalla previgente normativa contabile da presentarsi in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica.
[45] Anche tali informazioni erano già previste dalla previgente disciplina contabile, quale allegato da presentarsi entro il 1° luglio di ogni anno ad integrazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica.
[46] Si ricorda che in base all’originario testo dell’articolo 10, comma 3, della legge di contabilità, la Nota di aggiornamento doveva essere presentata ogniqualvolta il Governo intendeva modificare gli obiettivi programmatici ovvero in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi tali da rendere necessari interventi correttivi. Pertanto, consentendosi la presentazione della Nota anche fuori dai vincoli temporali della sessione di bilancio era possibile prefigurarne l’esame anche al di fuori della sessione medesima, al fine di un aggiornamento preventivo del quadro delle previsioni delle grandezze di finanza pubblica.
[47] Ai
sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria
per il 2004), e successive modificazioni. Si ricorda che le disposizioni del
richiamato comma 177 prevedono in particolare la definizione dei limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative, quali contributi pluriennali per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire
il trasporto delle merci con modalità alternative. Nel costo degli stessi sono
inclusi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari,
ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri
derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti
interessati (che siano diversi dalle PA definite secondo i criteri di
contabilità nazionale SEC 95), sono autorizzati ad effettuare per la
realizzazione di investimenti.
[48] In base alla volontà del legislatore viene quindi escluso il riferimento ad eventuali disegni di legge collegati quali ulteriori componenti della manovra di finanza pubblica. Tali provvedimenti rientrano comunque, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera f), fra gli strumenti della programmazione finanziaria.
[49] Legge n. 133 del 2008.
[50] Nel passato la manovra annuale, pur risultando impostata su base triennale, individuava esclusivamente la correzione necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del primo anno di programmazione, mentre la proiezione triennale delle misure adottate avvicinava il saldo di ciascuno degli esercizi successivi all’obiettivo programmatico fissato per l’esercizio, senza colmare l’intera differenza tra andamenti tendenziali e valori programmatici per gli anni successivi al primo.
[51] In relazione alla tematica della triennalizzazione della manovra, si ricorda che la Commissione europea (Cfr. Public finances in EMU, n. 3, 2007) ha sollecitato gli Stati ad adottare efficaci strumenti di programmazione finanziaria. In particolare sono stati evidenziati i molteplici aspetti virtuosi associati alla programmazione di medio termine: in primo luogo, la dimensione temporale di medio periodo risulta più prossima a quella necessaria alla concretizzazione degli effetti economici delle misure predisposte; inoltre, nel perseguimento delle politiche fiscali, risulta facilitato il commitment politico del Governo, il quale può impegnarsi in un percorso predefinito nell'ambito di uno scenario pluriennale; un aspetto di rilievo è infine costituito dall'individuazione di uno scenario pluriennale che sia legislativamente vincolante. Tra gli aspetti virtuosi che possono associarsi alla programmazione di medio termine può inoltre essere ricompreso il miglior ancoraggio con il metodo di programmazione sotteso al Patto di stabilità e crescita europeo, nonché il fatto che tale metodo potrebbe apparire particolarmente efficace rispetto alle finalità di sanare precedenti squilibri esistenti nella gestione del bilancio, come nel caso dell’Italia. Secondo le prime analisi effettuate anche nell'ambito della Commissione europea, per alcuni Paesi (segnatamente Regno Unito e Olanda) tali innovazioni si sono rivelate efficaci rispetto alle finalità di sanare precedenti squilibri esistenti nella gestione del bilancio.
[52] Tale soppressione rende pertanto permanente quanto previsto in via sperimentale dal co. 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 112/2008 (conv. L. 133/08), in relazione alla legge finanziaria per il 2009, e confermato dal co. 21-ter, art. 23 del D.L. n. 78/2009 (conv. L. 102/09) anche per la legge finanziaria 2010, che avevano introdotto il divieto di inserire nel ddl finanziaria qualsiasi disposizione volta al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale o localistico.
[53] Sulla materia delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, si rinvia alla successiva scheda relativa all’articolo 30.
[54] Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, concernente le disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la loro verifica.
[55] Secondo quanto disposto ai sensi degli articolo 8, comma 2, e 10, comma 2, lett. f) della legge in esame.
[56] Come disciplinato dall’articolo 18 della legge n. 42/2009 e come successivamente modificato dall’articolo 51, comma 3, della legge di riforma in esame (v. scheda).
[57] Analogo prospetto, c.d. Allegato 7, veniva presentato con il disegno di legge finanziaria esclusivamente al momento della presentazione dello stesso, in prima lettura.
[58] Si segnala che non viene riprodotto nell’articolo in esame il comma 4 dell'articolo 11 dell’abrogata legge di contabilità n. 468/1978, che includeva tra i contenuti tipici della legge finanziaria anche l’indicazione della quota delle nuove o maggiori entrate non utilizzabili a copertura di nuove o maggiori spese. Al riguardo occorre sottolineare che la disposizione richiamata, la cui interpretazione e applicazione è risultata controversa, è stata in passato considerata rilevante per l'individuazione di un limite all'utilizzo di maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente ai fini della copertura di nuovi o maggiori oneri. Infatti, il quadro contabile di riferimento che ha consentito di realizzare manovre con effetto espansivo - al di fuori della manovra annuale di finanza pubblica, vale a dire in corso d’anno - è stato individuato per l’appunto nel richiamato comma 4 dell’articolo 11 e interpretato nel senso che è ipotizzabile destinare eventuali miglioramenti delle previsioni di bilancio (soprattutto se derivanti da un miglior andamento delle entrate), in tutto o in parte, alla copertura di nuovi interventi. Sulla base di tale impostazione veniva inserita ogni anno nella legge finanziaria una norma “di chiusura”, volta a specificare limiti e condizioni relativi alla possibilità di utilizzare in corso d’anno, con finalità di copertura, gli eventuali andamenti di bilancio più favorevoli rispetto alle previsioni, ovvero gli errori di previsione positivi.
[59] Cfr., da ultimo, Dossier del Servizio Bilancio dello Stato del maggio 2008 “Documentazione di inizio legislatura – Analisi degli effetti finanziari delle norme e dei principali andamenti di finanza pubblica”.
[60] Si segnala che il comma riproduce sostanzialmente il comma 6-bis, articolo 11, dell’abrogata legge n. 468/1978. In proposito, si ricorda che la disposizione relativa alle cosiddette "eccedenze di spesa", a cui si riferisce anche la lettera l) del comma 3 (corrispondente alla lettera i-quater) dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978) è stata attuata in concreto solo parzialmente, in quanto l'allegato ivi richiamato ha contenuto, nell'applicazione concreta, solo il rifinanziamento delle leggi di spesa nella misura corrispondente alla correzione degli effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli definiti ex ante; non è mai stato prodotto, invece, un elenco dei provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio per la correzione dei citati effetti, presumibilmente perché in concreto gli interventi correttivi delle leggi di spesa sono consistiti solo nell'incremento dello stanziamento rispetto alle previsioni iniziali, piuttosto che nella modifica della normativa sostanziale di spesa sottostante l'autorizzazione legislativa, finalizzata a ricondurre l'onere effettivo all'importo previsto in fase di previsione.
[61] La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell’economa 16 maggio 2011.
[62] Si ricorda che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.
[63] Cfr. il “Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea” – Tomo I, a cura dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, nonché il Dossier n. 3/XVI legislatura, redatto a cura del Servizio bilancio del Senato e dei Servizi Bilancio dello Stato e Studi della Camera dei deputati, avente ad oggetto “L’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione: il federalismo fiscale”. Il risultato di tale rilevazione condotta, riportato nelle citate pubblicazioni, è stato, in particolare, condiviso con gli uffici del Senato della Repubblica, della Corte dei Conti, della Ragioneria generale dello Stato, della Banca d’Italia, dell’Istat, dell’ISAE, dell’Issirfa e del segretariato della conferenza delle Assemblee regionali, nonché da alcuni istituti di ricerca economica quali il CER ed Economia pubblica.
[64] Le cd. banche dati primarie forniscono dati quantitativi, in genere non reperibili presso altre fonti, direttamente rilevati presso le singole amministrazioni o imputati alle stesse secondo gli specifici criteri di classificazione di ciascuna banca dati. Le fonti di origine derivata forniscono una rappresentazione analitica delle informazioni ricavate dalle banche dati primarie, a seguito di rielaborazioni condotte per offrire gli specifici contributi informativi previsti in relazione ai fini istituzionali di ciascuna amministrazione.
[65] In particolare, dal punto di vista delle metodologie adottate, le diverse fonti risultano differenziate sui seguenti aspetti: il criterio contabile adottato, il comparto territoriale di riferimento, il grado di esaustività della rilevazione, il livello di disaggregazione dei dati, la flessibilità della banca dati e la conseguente possibilità di formulare interrogazioni, le modalità di accesso ai dati e il relativo supporto informatico, il grado di aggiornamento dei dati.
[66] Si ricorda che il successivo articolo 14, commi 6-11, espressamente prevede la prosecuzione dell’alimentazione e dell’utilizzo della banca dati SIOPE.
[67] Cfr. supra per il riferimento alle pubblicazioni in cui è contenuta una ricognizione delle banche dati di interesse per la finanza pubblica.
[68] Cfr. l’art. 5, comma 1, lettera g).
[69] Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata legge n. 42/09.
[70] E’ infatti prevista la raccolta di informazioni inerenti indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio.
[71] “… tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge”.
[72] Cfr. in particolare, con riferimento agli enti locali, la banca dati dei certificati di consuntivo.
[73] Cfr. il comma 1, primo periodo, che prevede la rilevazione dei “dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge”.
[74] Cfr. infra in merito ai profili di incertezza sulla platea dei soggetti aventi accesso ai dati.
[75] Il SISTAN, Sistema statistico nazionale, è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l’informazione statistica ufficiale in Italia.
[76] Cfr. la L. n. 5 maggio 2009, n. 42.
[77] Cfr. l’articolo 5, comma 1, lettera f).
[78] Cfr. l’art.
4, comma 4.
[79] Cfr. i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005.
[80] Di cui all’articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004.
[81] Con accessibilità dei referti delle verifiche, su richiesta delle amministrazioni, nei limiti e con le modalità della legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241).
[82] Mediante attivazione della procedura di cui all’articolo 8 della Legge n. 131/2003, di attuazione dell’art.. 120 della Costituzione.
[83] Legge n. 42/2009. L’articolo 18 riguarda le misure volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali. In particolare è previsto che, nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attivi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere.
[84] D.Lgs. n. 149/2011, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
[85] L’articolo 24 del citato D.lgs. n. 123 prevede che le amministrazioni destinatarie degli accertamenti ispettivi, oltre a consentire l'accesso ispettivo, devono esibire e rilasciare copia, all'ispettore incaricato, di tutti gli atti ed i documenti, anche desunti dai sistemi informatici, ritenuti utili ai fini della verifica. A seguito della verifica, l'ispettore incaricato predispone la relazione ispettiva.
Le criticità eventualmente riscontrate, unitamente alla relazione, sono comunicate ai soggetti sottoposti a verifica ed alle amministrazioni vigilanti, ai fini dell'adozione delle opportune misure correttive. Vi è l'obbligo degli enti ispezionati di fornire risposte ai rilievi formulati in sede ispettiva. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di danno erariale, è effettuata una apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai sensi della disciplina vigente.
[86] Di cui all’art. 7, della legge n. 144/1999.
[87] Ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis, del DL n. 248/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008.
[88] Oggetto di presentazione alle Camere ai sensi dell’art. 14 , comma 4, delle legge n. 196/2009.
[89] Di cui all'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tale disposizione prevede che il collegio sindacale delle ASL si componga di 5 membri, di cui uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
[90] In
merito al regime degli impegni da assumere su tali stanziamenti, si rinvia alla
scheda relativa all’art. 34 della legge in esame.
[91] Cfr.
Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and
guidelines on the format and content of stability and convergence programmes,
nella versione approvata dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.
[92] Si veda, da
ultimo, l’art. 1, comma 4, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) che
ha stabilito che le maggiori disponibilità realizzate nel 2010 rispetto alle
previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013,
fossero destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di redditi medio-bassi, con priorità per i
lavoratori dipendenti ed i pensionati.
[93] Cfr., da ultimo, il citato Dossier del Servizio Bilancio dello Stato del
maggio 2008, contenente la documentazione di inizio legislatura, in cui si
osserva che “poiché l’utilizzo dei predetti miglioramenti a compensazione di
oneri comporta la rinuncia ad un maggior margine di certezza nel raggiungimento
degli obiettivi programmati di saldo - tenuto conto dell’incidenza di ineliminabili
elementi di rischio, connessi a fattori esogeni o ad errori di stima - tale
scelta esige una verifica della tenuta complessiva del quadro delle previsioni,
sia macroeconomiche che di finanza pubblica”.
[94] Ratifica
ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell’imposta sul
valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo,fatto a
Roma il 31 ottobre 2006.
[95] Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
[96] Si ricorda che il progetto di bilancio annuale di previsione previsto dall’articolo 2 della abrogata legge n. 468/1978 era ripartito, per l’entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, oggetto di voto parlamentare, articolate, al primo livello, sulla base di centri di responsabilità amministrativa.
[97] Per quanto concerne i criteri per la revisione dei programmi di spesa si veda la circolare del Ministero dell’economia e finanze 22 marzo 2010, n. 14.
[98] Nella medesima direzione, v. quanto previsto dal successivo articolo 40, comma 2, lett. b), n. 3 (delega per la revisione della struttura del bilancio).
[99] L'introduzione
per ciascuna unità di voto di previsioni di bilancio relative al triennio
rappresenta, in realtà, la formalizzazione di un fatto già presente
nell'esperienza passata, risultando il disegno di legge di bilancio, a partire
dal 2008, corredato, a scopo conoscitivo, delle proiezioni triennali degli
stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base, che rappresentano
le unità di voto.
[100] Cfr. al riguardo
quanto indicato nella Circolare del Ministero dell’economia n. 21 del 24 luglio
2008, che definisce i criteri
generali per l'impostazione delle previsioni del bilancio per il 2009 e per il triennio
2009-2011.
[101] La richiesta di un elenco relativo alle agevolazioni fiscali, sebbene limitato soltanto a quelle autorizzate nell’esercizio di riferimento, era un elemento informativo richiesto già dalla precedente legge di contabilità, nell’ambito della nota preliminare dello stato di previsione dell’entrata.
[102] Si ricorda che il budget economico è stato
introdotto con la riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato del
1997, specificamente con l’introduzione della contabilità economica analitica
per centri di costo, in aggiunta a quella finanziaria. Il principio
fondamentale del sistema di contabilità economica è la rilevazione dei costi,
intesa come valorizzazione monetaria dell’utilizzazione delle risorse, mentre
la spesa (rectius, uscita), che
caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario
legato all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i
costi (valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di
sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari
(spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento.
Finora il budget ha costituito
un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al
disegno di legge di bilancio (Doc.
CLVIII).
[103] A tale riguardo si ricorda che la legge di contabilità del 1923 (legge n. 2440), all'articolo 25 non menziona tale circolare, ma pone in primo piano le richieste dei Ministeri, in base alle quali la Ragioneria generale predispone poi il progetto di bilancio; analogamente, il decreto legislativo n. 279/97, approvato dopo la riforma del bilancio del 1997, all’articolo 2 stabilisce che gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio da ciascuna amministrazione.
[104] Si ricorda che la problematica relativa alla necessità di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa è stata già affrontata con la riforma del bilancio realizzata nel 1997. L’articolo 2 del D.Lgs. n. 279 del 1997, relativo ai criteri di formazione delle previsioni di bilancio, prevede espressamente che, in sede di determinazione degli stanziamenti dei singoli stati di previsione è “preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale”.
[105] Quali:
il rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, il limite del 10%
delle risorse stanziate per interventi in caso di rimodulazione tra spese di
funzionamento e spese per interventi; il divieto di utilizzo degli stanziamenti
in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
[106] In
particolare, nell’ “Allegato 1” a ciascun stato di previsione della spesa della
legge di bilancio (“Prospetto delle
autorizzazioni di spesa per programmi”), è indicato, con riferimento a
ciascuna autorizzazione legislativa, l’importo a legislazione vigente,
l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del
triennio e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.
[107] Circa le regole di flessibilità del bilancio dello Stato nella fase della formazione delle previsioni, introdotte dalla legge di contabilità in esame, si veda anche la Circolare esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2011.
[108] Analogamente a quanto indicato dall’articolo 23, comma 3, in esame (il quale però, come detto, riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).
[109] Recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
[110] In
conseguenza di tale nuova e più estesa configurazione della flessibilità di
bilancio, l’articolo 1, comma 02, del D.L. n. 138/2011 ha soppresso la
previgente disciplina sperimentale di flessibilità di bilancio, che era stata
introdotta dall'articolo 10, comma 14, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (legge
15 luglio 2011, n. 111). Si ricorda che
tale ultima disposizione, pur derogando anch’essa alla disciplina ordinaria
della flessibilità di bilancio prevista dalla legge di contabilità, presentava una
portata più limitata rispetto al comma 02 sopra illustrato, in quanto
consentiva in via sperimentale, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la possibilità
di adottare variazioni di carattere compensativo tra le dotazioni finanziarie
relative alle sole spese rimodulabili nell'ambito di ciascun Ministero, anche
se tra programmi diversi. Occorre, inoltre, ricordare come in considerazione
della possibilità di effettuare, attraverso decreti ministeriali, seppur entro
determinati limiti, rimodulazioni concernenti anche spese derivanti da
disposizioni di legge, il comma 14 del D.L. n. 98/2011 prevedeva delle clausole
di garanzia. Infatti, nell’ipotesi in cui fossero state interessate
autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, i relativi decreti di
variazione dovevano essere adottati previo parere favorevole delle competenti
commissioni parlamentari; inoltre, qualora il Parlamento non avesse approvato
le variazioni corrispondenti in sede di esame del disegno di legge di
assestamento, i relativi decreti avrebbero perso efficacia fin dall’inizio.
[111] Si
tratta, in particolare, delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato non autorizzate da leggi speciali.
[112] Restituzioni di tributi indebitamente riscossi, pagamenti per i giochi pubblici o relativi al debito pubblico, integrazioni di stipendi o pensioni, obblighi di contribuzione alle Comunità europee, devoluzione di entrate ad enti o istituti etc.
[113] In quanto tali, già autorizzati per legge.
[114] E, se del caso, mediante l’incremento anche in corso d’anno (bilancio di assestamento).
[115] L’articolo in esame ripropone i due Fondi speciali previsti dalla abrogata legge di contabilità nazionale n. 468/1978, rispettivamente, all’articolo 7, secondo comma, punto 1), Fondo per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto corrente, e all’articolo 8, Fondo per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.
[116] In particolare, per ogni
capitolo di bilancio,è determinata con decreto ministeriale, da registrarsi
alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni
riferibili all'esercizio scaduto. L'accertamento di tale somma è fatto a cura
delle ragionerie centrali (R.D. n. 2440/1923, articolo 53).
[117] Ai sensi del citato articolo 36 – come modificato dall’articolo 10, comma 8, del D.L. n. 98/2011 e, successivamente dall’articolo 1, comma 33-bis, del D.L. n. 138/2011 - i residui “propri” relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale, impegnate ma non ancora pagate sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate, mentre le somme stanziate e non impegnate nell’esercizio di competenza (residui di stanziamento di parte corrente) sono registrate in economia. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale, in generale, è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, tali spese non sono state impegnate (residui di stanziamento). Secondo la normativa vigente, le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in virtù di norme di legge nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno.
Con riferimento ai residui passivi propri in conto capitale, va inoltre ricordato che la legge finanziaria per il 2008 (art. 3, comma 37-39, legge n. 244/2007) ha previsto che, con cadenza triennale, si proceda ad un programma di ricognizione dei residui passivi del bilancio dello Stato, al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio.
[118] I due commi confermano la legislazione previgente di cui all’articolo 11-quater della legge n. 468 del 1978.
[119] Anche il comma 7 conferma la legislazione previgente (articolo 11-quater, comma 4, della legge n. 468 del 1978).
[120] Legge 350/2003 (articolo 4, commi 177, 177-bis e 178); legge 296/2006 (articolo 1, commi 511 e 512); D.L. n. 154/2008 (articolo 6, comma 2). V. anche la circolare della RGS n. 15 del 28 febbraio 2007.
[121] La compensazione è facoltativa in quanto è subordinata all’effettiva sussistenza delle necessarie dotazioni finanziarie nel Fondo. In assenza delle necessarie disponibilità, le operazioni di attualizzazione dei contributi con onere a totale carico dello Stato non possono essere autorizzate [v. documentazione del Governo trasmessa nel corso dell’esame parlamentare della legge 296/2006 in: Camera dei deputati - Servizio Bilancio dello Stato - Andamenti di finanza pubblica n. 10 - Legge finanziaria 2007. Tomo I: articolo 1, commi 1-604 (maggio 2007)].
[122] Tale importo corrisponde alla somma totale necessaria al rimborso del mutuo (capitale + interessi e altri oneri), suddivisa in quote costanti solitamente distribuite in un periodo di quindici anni.
[123] La documentazione RGS trasmessa alla Commissione bilancio della Camera in data 28 gennaio 2010 dà conto di alcuni casi nei quali, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, gli importi dei contributi pluriennali sono stati registrati in sede previsionale come rate (v. nota precedente) e non come netto ricavo derivante dall’utilizzo dei finanziamenti. In tali circostanze la procedura autorizzatoria è finalizzata appunto a dare copertura, ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento, alla differenza fra il (più basso) valore iscritto nelle previsioni (contributo quale rata annuale) e il (più elevato) valore che sarà attribuito alla spesa in sede di registrazione dei conti secondo i criteri europei (contributo quale ricavo netto che si scarica interamente sull’anno di stipula del mutuo).
[124] Per entrambe le tipologie di soggetti autorizzati alla stipula, non risultano tuttavia chiare le modalità di contabilizzazione della quota interessi sui predetti saldi di fabbisogno e di indebitamento.
[125] Il termine, originariamente fissato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è stato aumentato fino a ventiquattro mesi dall’articolo 7, comma 1, lettera l), della legge n. 39/2011.
[126] Si tratta dei seguenti schemi: Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (Atto del Governo n. 414) e Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del “Fondo opere” e del “Fondo progetti”.
[127] Articolo 36, comma 2, del R.D. 2440/1923, come modificato dall’art. 10, comma 8, del D.L. n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 33-bis, del D.L. n. 138/2011.
[128] Sul versante della spesa di cassa occorre considerare sia l’effetto corrispondente all’importo delle erogazioni sia la connessa spesa corrispondente al costo della relativa provvista finanziaria (spesa per interessi).
[129] Articolo 16 della abrogata legge n. 468/1978.
[130] In merito alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie di bilancio che possono essere effettuate in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento, si ricorda che per il solo anno finanziario del 2009 è stata applicata una disciplina sperimentale prevista al comma 5 dell’articolo 60 del D.L. n. 112/2008 che ha previsto per le rimodulazioni in assestamento una disciplina analoga alle rimodulazioni effettuate con la presentazione del disegno di legge di bilancio (comma 3 del citato articolo 60). Le rimodulazioni relative all’esercizio finanziario 2009 hanno riguardato le dotazioni finanziarie dei programmi di ciascuna missione di spesa, ivi comprese le spese predeterminate per legge e con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito, con i seguenti limiti:
- il rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica;
- un limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per il macroaggregato “Interventi” e tra queste ultime e le risorse destinate al macroaggregato “funzionamento”;
- il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti, in quanto intervento di dequalificazione della spesa.
[131] Circa le regole di flessibilità del bilancio dello Stato nella fase gestionale, introdotte dalla legge di contabilità in esame, si veda anche la Circolare esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2011.
[132] L’abrogata legge n. 468/1978 prevedeva all’art. 2, comma 4-quinquies, quarto periodo che, su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare al Ministro dell’economia e alle Commissioni parlamentari competenti, potevano essere effettuate variazioni compensative tra capitoli all’interno della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate per legge.
[133] Si segnala, infine, che non viene qui riproposta la disposizione secondo cui ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa potevano essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ciascun anno (articolo 17, comma 2, della abrogata L. 468/1978). Analogamente, non è riproposta la disposizione che prevedeva l’autorizzazione del Ministro dell’economia ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione ai titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell’esercizio precedente e che non presentano sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.
[134] Che sostituisce la legge finanziaria.
[135] Articolo 81, comma 1: “Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”.
[136] Articolo 21, comma 1, dell’abrogata legge n. 468 del 1978.
[137] La presentazione del rendiconto articolato per missioni e programmi è già stata attuata a legislazione previgente a partire dal rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2008.
[138] Questa impostazione del
Conto generale del patrimonio è finalizzata a dare maggiore significatività in
riferimento all’economicità della gestione patrimoniale, in quanto espone
distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi del patrimonio
dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive
riportate nel SEC ’95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell’Unione Europea
del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
della Comunità).
[139] Come disposto dall’articolo 7, comma 12-bis, del D.L. n. 63 del 2002 (convertito dalla legge n. 112 del 2002)
[140] Dal
2006 inglobata in Fintecna S.p.A.
[141] D.Lgs. n. 123/2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
[142] In particolare, dall’articolo 3, comma 1, lettera c) e dall’articolo 7, comma 1, lettera m).
[143] Il termine per l’attuazione della delega, originariamente fissato entro i due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità, è stato posticipato di un ulteriore anno dall’articolo 7, comma 1, lettera m), punto 1), della legge n. 39/2011.
[144] MEF – Circolare n. 14 del 22 marzo 2010.
[145] Tra questi si ricordano i programmi di Indirizzo politico, Servizi e affari generali, Ricerca e Fondi da assegnare.
[146] Si ricorda che la classificazione COFOG delle funzioni di governo è un sistema comune a tutti i paesi dell’Unione europea e a livello OCSE, articolato secondo il sistema dei conti SEC 95 (Sistema europeo di contabilità nazionale) in base a funzioni obiettivo che definiscono le politiche pubbliche articolate su quattro livelli: i primi tre esprimono la classificazione COFOG adottata in sede comunitaria, mentre il quarto livello di codificazione, relativo alle “missioni istituzionali” definite a livello nazionale in numero variabile, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre amministrazioni. Il primo livello, costituito dalle divisioni (n. 10), rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo livello, costituito dai gruppi (n. 63), esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo livello, rappresentato dalle classi (n. 112), identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente.
[147] Si veda l’art. 7, co. 1, lett. m), punto 2, della legge n. 39/2011.
[148] Articolo 10, comma 15.
[149] Riferita all’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità.
[150] La norma non specifica la data a partire dalla quale decorre il termine di 24 mesi, tuttavia è presumibile che esso decorra a far data dall’approvazione del decreto legislativo attuativo del criterio di delega.
[151] Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), all’articolo 93, comma 8, al fine di ricondurre unitariamente al bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, ha previsto in capo alle amministrazioni statali l’obbligo di individuare le gestioni fuori bilancio ed in particolare quelle per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003, pertanto, le gestioni fuori bilancio diverse da quelle attuate tramite i fondi di rotazione, con alcune eccezioni definite dagli articoli da 1 a 20 della legge n. 559 del 1993, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal citato articolo 93, comma 8, della legge per il 2003, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si è proceduto all’individuazione, per ministeri, delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono caratteristiche dei Fondi di rotazione.
[152] Si ricorda, in proposito, che, a partire dal 2007, è stato previsto
dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, co. 480, legge n. 296/2006)
l’avvio sperimentale di un programma straordinario pluriennale di analisi e
valutazione della spesa pubblica (c.d. “spending review”), affidato al
Ministero dell’economia e finanze, volto a riesaminare in modo sistematico
l’insieme dei programmi di spesa delle Amministrazioni centrali, valutandone
efficacia, efficienza ed economicità di gestione. La successiva legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007),
al comma 67 dell’articolo 3, ha reso permanente il predetto programma di
analisi della spesa, prevedendone la prosecuzione e l’aggiornamento con
riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello
Stato. Il comma 68 ha introdotto una specifica procedura parlamentare in base
alla quale, entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini
dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione
recante elementi conoscitivi in ordine: a) allo stato della spesa; b)
all’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni di
rispettiva competenza; c) al grado di efficienza dell’azione amministrativa
svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il
bilancio dello Stato. Il disposto normativo del comma 68 è stato osservato
dalle amministrazioni dello Stato mediante la redazione del documento
presentato alle Camere denominato “Relazione sullo stato della spesa,
sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa svolta da ciascun Ministero” (Doc. CCVIII).
[153] D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”
[154] Gli enti
sottoposti al regime di tesoreria unica, aventi tutti natura pubblicistica,
sono distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta,
rispettivamente, nella legge 720/1984 e nell'art. 40 della legge 119/1981, come
modificata dalla legge 720 medesima.
Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità
liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di
interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti
affluiscono alle due contabilità speciali attraverso due canali distinti a
seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali
"fruttifere" vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate
proprie (introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e
servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e altri introiti provenienti dal
settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i
trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del
settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a
contabilità speciali "infruttifere", mediante operazioni di giroconto
che non transitano dalla tesoreria dell'Ente. Le aziende di credito, in qualità
di tesorieri e cassieri degli enti pubblici, eseguono i pagamenti disposti dagli
enti, utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi, e
quindi le disponibilità delle contabilità fruttifere. Con decreti del Ministro
dell’economia viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali
fruttifere, nonché i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni
e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire
agli enti interessati la disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti
in tesoreria.
Agli enti inclusi nella tabella B
si applica un regime di limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il
proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3 per cento
dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza; le somme
eccedenti sono versate in conti correnti aperti presso la tesoreria centrale
dello Stato. Nei conti suddetti affluiscono direttamente gli stanziamenti
provenienti dal bilancio dello Stato. Anche in questo caso, i conti sono
fruttiferi o infruttiferi a secondo che si tratti o meno di entrate proprie
dell’ente o provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico.
[155] Recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
[156] Ai
sensi dell’articolo 77-quater, le
somme rivenienti dal gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF
sono accreditate ai tesorieri delle regioni e province autonome entro il quinto
giorno lavorativo di ciascun mese (secondo la normativa pre-vigente, solo
l’addizionale IRPEF veniva riversata dalla tesoreria centrale ai tesorieri,
mentre l’IRAP affluiva ad apposite contabilità speciali infruttifere presso le
sezioni delle tesorerie provinciali). Resta confermato, fino alla
determinazione definitiva della quota di compartecipazione all’IVA, il sistema
di compensazione/riversamento del gettito rispetto all’aliquota standard. La
compensazione di minore o maggiore gettito è confermata anche nei confronti
della Regione siciliana. E’ consentito inoltre alle regioni di non effettuare
immediatamente l’eventuale riversamento all’Erario delle somme eccedenti . La
norma disciplina l’accreditamento alle regioni di somme in acconto su quelle
che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale.
Secondo la nuova disciplina, il versamento delle anticipazioni é determinato in
relazione all’effettivo gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale
all’IRPEF che affluiscono direttamente – mensilmente – sui conti delle regioni
presso i rispettivi tesorieri e alla compartecipazione IVA corrisposta nella
misura risultante dal riparto. Alla Regione siciliana le anticipazioni sono
assegnate al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla
verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.
[157] Recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
[158] Si ricorda che la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo
5 della legge n. 42 del 2009 è istituita, nell’ambito della Conferenza
unificata, come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di
cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.
In attuazione di tale norma di delega, la Conferenza permanente medesima è
stata istituita con il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (recante
disposizioni in tema di autonomia di entrata delle regioni e delle provincie,
nonché in materia di spesa sanitaria), articoli da 33 a 37.
[159] Il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
System) è composto dai sistemi di regolamento lordo degli Stati membri
dell'UE e della Banca Centrale Europea, tra loro collegati.
[160] Il citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che
i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo,
nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle
denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
[161] Tali disposizioni dovrebbero essere finalizzate a consentire al Ministero dell’economia di disporre già in prima mattinata di informazioni relative alla liquidità necessaria per assicurare i pagamenti nel corso della giornata, e di impiegare alle migliori condizioni nel mercato la liquidità eccedente.
[162] L’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997
prevede che attraverso apposita convenzione, approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, siano stabilite: le modalità per il conferimento della
delega ad una banca per il versamento delle imposte; le modalità per lo
svolgimento del servizio; i dati delle operazioni da trasmettere e le relative
modalità di trasmissione e di conservazione; le penalità per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per
il servizio svolto dalle banche.
[163] D.M. 13 luglio 2011 “Conto disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze con Banca d'Italia per il servizio di tesoreria statale”. Si veda anche la Circolare 19 settembre 2011, n. 26, recante “Linee di indirizzo ai sensi dell’articolo 4 del decreto del 13 luglio 2011 del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98”.
[164] Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico.
[165] In proposito si segnala che, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione del provvedimento in esame, le disposizioni in commento sono state sottoposte dal MEF al parere della Banca centrale europea. Nel parere, espresso il 1 settembre 2009, la BCE ha accolto favorevolmente la modifica all’articolo 5, comma 5, del DPR n. 398 del 2003, con particolare riferimento alla previsione di un tasso di remunerazione del Conto disponibilità commisurato a parametri di mercato monetario, ritenendo che tale modifica potesse comportare il superamento dell’incompatibilità della normativa italiana con il divieto di finanziamento monetario da parte della Banca centrale nazionale.
Il citato articolo 123, paragrafo 1 del TFUE vieta infatti la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
[166] L’articolo 7, comma 1, lett. n), nn. 1 e 2 della legge n. 39/2011 ha sostituito il comma 1 dell’articolo in esame e modificato il comma 2.
[167] Cfr. sul punto, MEF- RGS, “La riforma della contabilità e finanza pubblica” , 2010, pg. 56 e ss. In tale lavoro.
[168] L’articolo 7, comma 1, lett. o) della legge n. 39/2011 ha modificato il comma 1, alinea, dell’articolo in esame.
[169] Il comma 69 dell’articolo 3 della citata legge finanziaria per il 2008 dispone che, entro il mese di gennaio, il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico istituito presso la Presidenza del Consiglio, indichi ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell’attività istruttoria svolta per la preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere al Parlamento ai sensi al citato comma 68. Il medesimo Comitato è chiamato inoltre a riassumere gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, nonché a cooperare con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.
[170] D.Lgs. n. 123/2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. Si veda, anche, la Circolare MEF-RGS del 7 settembre 2011, n. 25. La circolare fornisce utili indicazioni relativamente al controllo amministrativo-contabile svolto dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti ed alla attività di analisi e valutazione della spesa (spending review).
[171] Si prevede che il controllo di regolarità amministrativo contabile è esercitato dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonché dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici (art.2).
In particolare, il controllo di regolarità sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza (art. 3).
[172] L’articolo è stato prima modificato dalla legge n. 26 del 1951, articolo 2, e successivamente dall’articolo 4 della legge n. 62 del 1964 che ne ha definito il testo oggetto di abrogazione.
[173] Nel testo del citato articolo 18, co. 1, della legge 42 rimane la denominazione di “legge finanziaria”. La denominazione di legge finanziaria è in ogni caso da intendersi come “legge di stabilità” in virtù del comma 2 dell’articolo 52 della presente legge.
[174] Anche se la disposizione non lo specifica espressamente, come nella versione della abrogata lett. d), comma 3, articolo 11 della legge 468/78, le leggi di spesa cui si fa riferimento riguardano importi sia di parte corrente, sia di conto capitale. Si ricorda infatti che nel testo iniziale della disegno di legge di riforma le autorizzazioni di spesa permanenti di parte corrente da inserire nella nuova Tabella C erano previste limitatamente ai soli importi di parte corrente.
[175] - Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
[176] Si ricorda, in proposito che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica è stata istituita dagli artt. 33-37 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
[177] La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 8, inoltre, è previsto che la Conferenza unificata venga convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.