Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | Attuazione della Direttiva 2007/65/CE in materia di servizi audiovisivi in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna | ||||
Serie: | Appunti Numero: 1 Progressivo: 2010 | ||||
Data: | 01/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VII-Cultura, scienza e istruzione XIV - Politiche dell'Unione europea |
Camera dei deputati
XVI Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto 1/2010 1° febbraio 2010
Attuazione della Direttiva 2007/65/CE in materia di servizi audiovisivi in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
Francia
Il
provvedimento comporta principalmente una riforma del servizio pubblico della
comunicazione audiovisiva, recando in particolare modifiche alla legge n.
86-1067 del 30 settembre 1986 (Loi
Léotard) relativa alla libertà di comunicazione, e pone i principi essenziali
per la regolamentazione del settore. Il Titolo III della legge n. 2009-258 (artt.
36-70) è dedicato alla “Trasposizione di diverse disposizioni della Direttiva
89/552/CEE del 3 ottobre 1989 modificata dalla Direttiva 2007/65/CE dell’11
dicembre
L’art. 36 della legge contiene in primo luogo la definizione della comunicazione audiovisiva, intendendo per essa ogni comunicazione al pubblico di servizi radio e TV, di servizi di media audiovisivi a richiesta e di ogni comunicazione al pubblico per via elettronica, che non abbia il carattere di una corrispondenza privata e non corrisponda ad un pubblico scambio reciproco di informazioni tra il trasmettitore e il ricevente. Sono inoltre precisati più nel dettaglio quali siano i servizi di media audiovisivi a richiesta (nuovo art. 2 della Loi Léotard).
Con riguardo alla questione dei limiti per la diffusione di spot pubblicitari all’interno di programmi audiovisivi, l’art. 70 della legge dispone -in applicazione del nuovo art. 11 della Direttiva 89/552/CEE, come modificato dall’art. 1 della Direttiva 2007/65/CE - che le opere cinematografiche, le opere audiovisive (ad eccezione delle serie, degli sceneggiati e dei documentari) e i programmi per i giovani non possano essere interrotti dalla pubblicità se non dopo che sia trascorso un periodo programmato di trasmissione di trenta minuti.
L’art. 70 della legge stabilisce, inoltre, che un’opera cinematografica o audiovisiva, diffusa tramite un servizio televisivo, non possa essere oggetto di più di due interruzioni pubblicitarie (nuovo art. 73 della Loi Léotard).
Per quanto riguarda la disciplina dell’inserimento di prodotti all’interno di programmi audiovisivi (product placement), l’art. 40 della legge - in applicazione del nuovo art. 3 octies della Direttiva 89/552/CEE, come modificato dall’art.1 della Direttiva 2007/65/CE - reca le prescrizioni che devono essere rispettate dai programmi che contengono forme di promozione commerciale di determinati beni e servizi. L’art. 40 stabilisce in particolare che è compito del Conseil supérieur de l’audiovisuel –CSA[2]- fissare le condizioni in cui i programmi di servizi audiovisivi possano includere il placement du produit. Il CSA controlla che tali programmi rispettino le seguenti esigenze: 1) il loro contenuto e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la loro programmazione non devono essere influenzati in modo tale da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; 2) tali programmi non devono incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo ad essi specifici riferimenti promozionali; 3) i programmi non devono procurare indebito rilievo ai prodotti in questione; 4) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell’esistenza del product placement e i programmi che lo contengono devono essere adeguatamente identificati all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché quando questa riprende dopo un’interruzione pubblicitaria (nuovo art. 14-1 della Loi Léotard).
Con riferimento alla promozione
di opere audiovisive europee, la legge stabilisce - in applicazione del
nuovo art. 3 decies della Direttiva
89/552/CEE, come modificato dall’art.1 della Direttiva 2007/65/CE – alcune
disposizioni volte ad assicurarne produzione e diffusione con il contributo di
società francesi. L’art. 28 della legge stabilisce che, in specifici “contratti
di obiettivi e mezzi” conclusi tra lo Stato e alcune società che erogano
servizi pubblici di comunicazione audiovisiva (
L’art. 55 della legge dispone che un decreto del Consiglio di Statostabilisca, per i servizi di media audiovisivi a richiesta, distribuiti dalle reti che non utilizzano le frequenze assegnate dal CSA, le disposizioni che permettono di garantire l’offerta e di assicurare la valorizzazione delle opere cinematografiche europee (nuovo art. 33-2 della Loi Léotard).
Prima dell’intervento riformatore del 2009, nella Loi Léotard erano già previste alcune misure relative alla trasmissione di opere audiovisive europee in determinate fasce orarie. In particolare, l’art. 27 della Loi Léotard dispone che la trasmissione di opere cinematografiche e audiovisive, soprattutto nelle ore di grande ascolto, deve osservare le seguenti proporzioni: 60 % almeno di opere europee e 40 % almeno di opere francesi.
Con
riferimento al tema della tutela dei diritti d’autore di opere
cinematografiche e audiovisive,
Germania
In Germania i principi generali
riguardanti i servizi di informazione e comunicazione elettronici, compresi i
servizi radiotelevisivi e numerosi servizi Internet (Telemedien), sono contenuti nella Legge sui media audiovisivi (Telemediengesetz
- TMG)[3]
del 26 febbraio 2007, che, all’articolo 1, attua
Ulteriori disposizioni riguardanti, in particolare, il controllo e il contenuto dei media audiovisivi sono inserite nel Trattato interstatale sulla regolamentazione dell’emittenza radiotelevisiva e dei media audiovisivi (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien - (RStV) - (Rundfunkstaatsvertrag) dei Länder, che costituisce la base giuridica fondamentale per il sistema radiotelevisivo dualistico, basato cioè sulla coesistenza delle emittenti pubbliche e private[4].
Il 19 dicembre 2007 è entrata in vigore
In seguito all’entrata in vigore della Direttiva 2007/65/CE, il Governo federale tedesco ha approvato, il 13 gennaio 2010, il progetto di legge sulla Prima legge di modifica della legge sui media audiovisivi (Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes)[5], presentato dal Ministro federale per l’economia e la tecnologia e volto a recepire la succitata Direttiva nell’ordinamento nazionale.
Il progetto di legge di iniziativa governativa, trasmesso con urgenza al Bundesrat per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 76, comma 2, terzo capoverso, della Legge Fondamentale[6], è stato assegnato alle Commissioni Economia (competente per materia) e Affari culturali.
Il provvedimento consta di due articoli. L’articolo 1 modifica il Telemediengesetz, introducendo due nozioni: 1) quella di “media audiovisivi a richiesta” (audiovisuelle Mediendienste auf Abruf), consistenti nei servizi per la visione di programmi scelti al momento dall’utente, dietro sua richiesta specifica, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; 2) quella di “fornitore di servizi a richiesta” (Dienstanbieter auf Abruf), vale a dire la persona fisica o giuridica che controlla attivamente la scelta del contenuto audiovisivo e le modalità di organizzazione (articolo 1, comma 2, lettera a) e b)).
L’articolo 2 del progetto di legge ne dispone, infine, l’entrata in vigore.
Il progetto di legge in oggetto è il risultato di un accordo tra Federazione e Länder volto ad armonizzare le misure legislative contenute nella Direttiva 2007/65/CE all’interno della Telemediengesetz e del Rundfunkänderungsstaatsvertrag.
Il 30 ottobre 2009
Il nuovo Trattato, che entrerà in vigore nell’aprile 2010 dopo la ratifica da parte dei parlamenti regionali, contiene nuove disposizioni riguardanti, in particolare, il product placement (Produktplatzierung) e la durata della pubblicità televisiva negli organismi di emittenza pubblica e privata.
Per quanto concerne il product placement, vale a dire la citazione o la rappresentazione di prodotti, prestazioni di servizio, nomi, marchi o attività di un produttore di merci o di un fornitore di servizi, dietro pagamento o altro compenso, nel corso di una trasmissione, è prevista una differente disciplina tra tv pubblica e tv privata. Per le emittenze pubbliche il product placement sarà consentito in opere cinematografiche, film e serie tv, trasmissioni sportive e programmi di intrattenimento leggero che non siano prodotti dallo stesso titolare del marchio o da un’impresa collegata al marchio medesimo. Per le emittenze private il product placement sarà consentito in film, programmi di intrattenimento e trasmissioni sportive, indipendentemente dal fatto che siano o meno prodotti dallo stesso titolare del marchio.
Il product placement gratuito (Produktbeistellungen) - che non prevede il pagamento, ma soltanto la fornitura gratuita di beni o servizi (aiuti alla produzione e premi) in vista della loro inclusione all’interno del programma - è concesso alle emittenze sia pubbliche sia private, purché non si tratti di telegiornali, programmi di attualità politica e di pubblica utilità (servizi per i consumatori). Un generale divieto di product placement riguarda, infine, i programmi per i bambini.
I programmi che contengono l’inserimento del prodotto dovranno essere adeguatamente identificati all’inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un’interruzione pubblicitaria.
Per ciò che riguarda i limiti per la diffusione della pubblicità televisiva, il nuovo Trattato prevede, per le emittenze private, che la durata di spot televisivi pubblicitari e di televendita non possa eccedere il 20 per cento nell’arco di un’ora, con esclusione della sponsorizzazione e del product placement.
La nuova normativa prevede, altresì, che la trasmissione di film (ad eccezione delle serie e dei documentari), delle opere cinematografiche e dei notiziari possa essere interrotta da pubblicità televisiva o televendite solo una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
Infine, con riferimento alla promozione delle opere audiovisive europee, l’articolo 6 del Trattato interstatale attualmente in vigore, in applicazione della Direttiva 2007/65/CE, prescrive ai fornitori del servizio televisivo l’obbligo di dedicare la parte principale delle trasmissioni (lungometraggi, programmi per la televisione, serie, documentari) alle opere europee.
Regno Unito
Il Regno Unito ha recepito
Questa modalità “minima” di trasposizione, annunciata nel
documento di consultazione pubblica diffuso dal Governo nel luglio
In linea generale, le Regulations stabiliscono il quadro regolamentare e il contenuto minimo dei servizi di media audiovisivi a richiesta (definiti on-demand programme services); modificano la nozione normativa dei servizi di fornitura di contenuti televisivi, in modo da ricomprendervi le attività prestate attraverso Internet e da sottoporre le relative attività ad una disciplina uniforme, nonché alla previa autorizzazione dell’Autorità di regolazione del settore (Ofcom); estendono l’applicazione delle disposizioni di derivazione comunitaria ai servizi audiovisivi trasmessi via satellite con provenienza da Stati extracomunitari e fruibili nel Regno Unito attraverso stazioni di ricezione situate nel territorio nazionale. Ad un successivo provvedimento, non ancora adottato, è demandata la disciplina di ulteriori profili, quali gli obblighi di notificazione all’Ofcom da parte dei fornitori di servizi on-demand, la determinazione degli oneri economici per i soggetti licenziatari, le sanzioni applicabili in caso di violazione e l’obbligo, per i fornitori, di conservare copia dei materiali oggetto del servizio per 42 giorni dalla data della sua prestazione.
La
disciplina del product placement nelle trasmissioni televisive e nei servizi on-demand ha finora previsto, nel Regno
Unito, il divieto di tali forme di comunicazione pubblicitaria nel primo caso
(con talune eccezioni) e la loro ammissibilità nel secondo. Poiché
Sul tema è stata promossa una consultazione pubblica, i cui termini di riferimento, esposti nel documento introduttivo pubblicato dal Governo nel novembre 2009 [11], prefigurano minori restrizioni per il product placement nei programmi televisivi salvo alcune limitazioni poste nell’interesse generale, concernenti la pubblicità delle bevande alcoliche, degli alimenti nocivi per la salute (cosiddetti alimenti HFSS, high in fat or salt or sugar) nei programmi destinati all’infanzia e del gioco d’azzardo.
In attesa di
nuove regole in materia, vigono le previsioni del Broadcasting Code redatto dall’Ofcom in esercizio delle sue
competenze normative, le quali, recentemente aggiornate, mantengono il divieto
del product placement nei programmi
televisivi, con eccezioni individuate dalle Sections
9 e 10 del Codice. Nel confermare l’attuale vigenza di tali regole, l’Autorità
ha recentemente precisato, in occasione dell’entrata in vigore della versione
aggiornata del Codice (16 dicembre 2009), che le eventuali future modifiche non
dovrebbero in ogni caso consentire, in conformità con
Le regole attuali, contenute nel nuovo art. 368H del Communications Act 2003 (come modificato dalle Regulations del 2009), vietano dunque, all’interno dei programmi on-demand, ogni riferimento a prodotti, servizi o marchi commerciali ad eccezione del caso in cui esso vi sia stato incluso senza remunerazione e sia relativo a prodotti di valore irrisorio (si parla, al riguardo, di prop placement). I riferimenti pubblicitari di questa natura sono sempre vietati se relativi a prodotti derivati dal tabacco (o comunque pubblicizzati dalle industrie del settore), a prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione medica e, inoltre, a bevande alcoliche se i programmi che li contengono sono destinati a persone minorenni. Vigono, inoltre, i generali requisiti imposti ad ogni forma di comunicazione pubblicitaria, che mai deve arrecare pregiudizio alla dignità e alla salute delle persone, né indurle a comportamenti dannosi per sé stessi o per la società.
Per contro, il product placement è generalmente ammesso se il riferimento pubblicitario è contenuto in alcune tipologie di programmi (film prodotti all’estero, film originariamente destinati alla distribuzione cinematografica, film prodotti per il mercato televisivo ovvero per i servizi on-demand, programmi sportivi e di intrattenimento), purché siano rispettate determinate condizioni: il riferimento pubblicitario, in particolare, non deve condizionare il contenuto del programma al punto da limitare l’indipendenza editoriale dei suoi autori, o porvi in eccessiva preminenza i prodotti e i servizi pubblicizzati (undue prominence); non deve promuovere in modo diretto l’acquisto di beni o servizi, né per diffonderlo è possibile fare ricorso a tecniche surrettizie o subliminali; della presenza all’interno del programma di messaggi di “pubblicità occulta” deve, in ogni caso, essere dato esplicito avviso all’inizio e alla fine di esso e in corrispondenza di ogni altra eventuale interruzione pubblicitaria. In relazione alle possibili infrazioni di questi divieti le Regulations prevedono un articolato quadro sanzionatorio, la cui operatività è rimessa ai poteri di enforcement attribuiti alle autorità di settore (art. 368I della legge del 2003, come modificato dalle Regulations).
Il provvedimento normativo di recepimento della Direttiva comunitaria non pone regole quantitative sulle comunicazioni pubblicitarie nei programmi televisivi e nei servizi di programmi on-demand, ma, con riguardo a questi ultimi, devolve all’Ofcom la regolamentazione puntuale della materia, riservando inoltre all’Autorità la designazione di uno o più organismi di co-regolazione in rappresentanza dei settori industriali interessati. A conclusione di una consultazione pubblica introdotta con un documento del settembre 2009 [13], l’Autorità ha adottato, nel dicembre successivo, le prime determinazioni di sua competenza, individuando nell’Advertising Standards Authority (ASA) e nella Association for Television on Demand (ATVOD) gli organismi di co-regolazione per la definizione delle regole applicabili, rispettivamente, ai contenuti pubblicitari e a quelli editoriali dei servizi di programmi a richiesta [14].
Le quote
pubblicitarie nella programmazione televisiva, d’altra parte, trovano la
loro disciplina nell’apposito codice predisposto dall’Ofcom, aggiornato nel
maggio del
Le Regulations,
introducendo il nuovo art.
Come si è già anticipato, le Regulations recepiscono il criterio della neutralità tecnologica adottato nella disciplina comunitaria, e dunque sottopongono a regole uniformi i servizi di media audiovisivi indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la loro fornitura. Ciò comporta che ai programmi televisivi e ai servizi a richiesta, quale che sia la loro modalità di trasmissione, si applicano i requisiti minimi previsti dalla Direttiva, trasposti nel diritto interno mediante la modifica dell’art. 233 del Communications Act 2003.
Il testo normativo apporta, infine, alcune modifiche minori alla disciplina del diritto d’autore (dettata dal Copyright, Designs and Patents Act 1988), al fine di includere i programmi on-demand nel regime delle esenzioni previste per le registrazioni effettuate dalle autorità competenti a scopo di supervisione e di controllo delle trasmissioni.
Spagna
La legge del 2009 stabilisce ora l’eliminazione della pubblicità e delle televendite dai programmi radiotelevisivi pubblici in favore di un sistema di finanziamento basato su entrate pubbliche. Il taglio delle entrate pubblicitarie è compensato mediante il pagamento di una percentuale dello 0,9% sulle entrate a carico delle società di telecomunicazioni, del 3% per le emittenti private e dell’1,5% per gli operatori delle televisioni a pagamento. Inoltre RTVE non può offrire contenuti a pagamento o ad accesso condizionato. L’art. 4, comma 1, stabilisce che RTVE riceva una percentuale della tassa di concessione dello spettro elettromagnetico, fino ad un importo massimo di 330 milioni di euro all’anno (comma 2). L’art. 5 stabilisce gli oneri a carico degli operatori di telecomunicazioni in ambito nazionale o comunque più esteso di una singola Comunità autonoma: sono obbligati al versamento dell’0,9% delle entrate gli operatori dei servizi telefonici fissi, mobili e via internet. L’art. 6 concerne, invece, gli oneri a carico delle società concessionarie del servizio televisivo operanti in ambito nazionale o più esteso di una singola Comunità autonoma, fissandolo, rispettivamente, al 3% e all’1,5% delle entrate per le televisioni private a libero accesso e per quelle a pagamento.
L’art. 9 è relativo agli obblighi aggiuntivi di servizio pubblico. Si stabilisce, tra le varie disposizioni, che RTVE debba dedicare almeno 12 ore settimanali, opportunamente suddivise tra i diversi canali a seconda delle rispettive fasce orarie, a programmi in cui intervengano gruppi politici, sindacali e sociali; viene inoltre sancito l’obbligo per la radiotelevisione pubblica di informare periodicamente sulle attività parlamentari, nonché di trasmettere in diretta le sessioni parlamentari che rivestano un particolare interesse informativo e di programmare dibattiti elettorali in conformità alla relativa normativa. Per ciò che riguarda i minori, RTVE deve dedicare almeno il 30% dei programmi compresi nella fascia oraria 17-21 dei giorni feriali a trasmissioni riservate ai bambini tra i 4 e i 12 anni. Inoltre il 60% della programmazione della fascia di maggior ascolto deve essere composta da film, film televisivi, documentari, telefilm e programmi informativi, culturali e di attualità di produzione europea.
Nell’ottobre 2009 il Governo spagnolo ha presentato un Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, approvato in prima lettura dal Congresso dei deputati il 7 gennaio 2010[20] e trasmesso al Senato il 28 gennaio. Esso ha tra i suoi obiettivi la trasposizione nell’ordinamento spagnolo della direttiva 2007/65/CE. La nuova disciplina si applica ai servizi di comunicazione audiovisiva, in cui sono inclusi, ai sensi dell’art. 2, i servizi audiovisivi televisivi, televisivi a richiesta, televisivi mobili, radiofonici, radiofonici a richiesta, radiofonici mobili. L’art. 5 sancisce il diritto alla diversità linguistica e culturale: in tale ambito si prescrive ai fornitori del servizio televisivo con copertura nazionale o regionale l’obbligo di dedicare il 51% delle trasmissioni annuali ad opere europee, escludendo dal computo il tempo dedicato ad informazioni, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendita. A sua volta, la metà di questa percentuale deve essere riservata a produzioni europee in una delle lingue ufficiali spagnole. È fatto carico ai fornitori del servizio televisivo con copertura nazionale o regionale di finanziare in anticipo la produzione europea di film, film tv e serie televisive, documentari e film e serie di animazione, mediante l’utilizzo del 5% delle entrate (6% per i fornitori pubblici) nella produzione diretta oppure nell’acquisto dei diritti di sfruttamento di tali opere.
L’art. 14 del progetto di legge riconosce ai fornitori del servizio di comunicazione audiovisiva il diritto a trasmettere messaggi pubblicitari, precisando che gli operatori televisivi devono esercitare tale diritto nel limite di 12 minuti per ora di trasmissione. In tale limite rientrano la pubblicità e le televendite, con esclusione della sponsorizzazione (“patrocinio”) e del product placement(“emplazamiento de productos”). Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 17, che sancisce il diritto di inserimento di un marchio pubblicitario all’interno di lungometraggi, cortometraggi, documentari, film e serie televisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento. In altri programmi è consentito in cambio della fornitura gratuita di beni e servizi, mentre è del tutto proibito nelle trasmissioni destinate ai bambini.
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tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] Il testo della legge è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352071&fastPos=1&fastReqId=1236436646&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
[3] Il testo aggiornato della legge è consultabile all’indirizzo internet: http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/
[4] Il testo vigente è quello della versione consolidata risultante dal 12. Accordo interstatale di modifica in vigore dal 1° giugno 2009. Il testo completo del Trattato è consultabile all’indirizzo internet:
http://www.alm.de/fileadmin/Download/Gesetze/RStV_aktuell.pdf
[5] Il testo del progetto di legge è consultabile all’indirizzo internet: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/entwurf-gesetzes-fortentwicklung-bereich-neuer-dienste,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf.
[6] "Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane o, qualora il Bundesrat abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, dopo sei settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat come particolarmente urgente, anche se il parere del Bundesrat non gli è ancora pervenuto; esso deve trasmettere al Bundestag il parere del Bundesrat all'atto del ricevimento".
[7] Il testo completo del 13. Accordo interstatale di modifica è consultabile all’indirizzo internet:
http://www.rlp.de/fileadmin/staatskanzlei/rlp.de/downloads/medien/13._R%C3%84StV_10.09.2009.pdf
[8] Il testo delle Regulations è consultabile all’indirizzo:
[9] Il testo della legge, nella versione modificata, è disponibile all’indirizzo: http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=communications+act+&Year=2003&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&TYPE=QS&NavFrom=0&activeTextDocId=817413&PageNumber=1&SortAlpha=0
[10] Department for Culture, Media and
Sport, The Audiovisual Media Services
Directive. Consultation on proposals for implementation in the
http://www.culture.gov.uk/images/consultations/AVMS_Consultation_Document.pdf
[11] Department for Culture, Media and Sport, Consultation on Product Placement on Television (November 2008), consultabile all’indirizzo:
http://www.culture.gov.uk/images/consultations/Consultation_productplacement.pdf
[12] Ofcom Broadcasting Code (Revised December 2009), consultabile all’indirizzo: http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/codes/bcode/bcode.pdf
[13] Ofcom, Proposals for teh regulation of video on demand services, 14 september 2009, consultabile all’indirizzo:
[14] Tali determinazioni sono state rese note dall’Ofcom il 18 dicembre 2009 con il documento The regulation of video on demand services- Statement, all’indirizzo: http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/vod/statement/vodstatement.pdf
[15] Ofcom, Code on scheduling of TV advertising, all’indirizzo: http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/rada08/statement/costa.pdf
[16] I testi dei vigenti codici di autodisciplina sono consultabili all’indirizzo: http://cap.org.uk/Resource-Centre/Advice-and-guidance.aspx