Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||||
Titolo: | Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale - Schema di D.P.R. n. 526 (art. 17, co. 2 , L. 400/1988 e art. 23, D.L. 5/2012) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 469 | ||||||||
Data: | 21/01/2013 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
21 gennaio 2013 |
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n.
469/0 |
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Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientaleSchema di D.P.R. n. 526
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Numero dello schema di regolamento |
526 |
Titolo |
Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale |
Ministri competenti |
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Ministro dello sviluppo economico |
Norma di riferimento |
(art. 17,
co. 2 , L. 400/1988 e art. 23, D.L. 5/2012) |
Numero di articoli |
12 |
Date: |
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presentazione |
13 dicembre 2012 |
assegnazione |
13 dicembre 2012 |
termine per l’espressione del parere |
11 febbraio 2013 |
termine per l’emanazione del regolamento |
10 agosto 2012 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) |
L’art. 23
del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla L. 35/2012), al fine di
semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI)
e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare - entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge - un regolamento di
delegificazione volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti
non soggetti ad AIA. La stessa norma ha previsto che il nuovo regolamento deve
essere emanato in base ai seguenti principi
e criteri direttivi:
§
l'AUA è rilasciata da un unico ente e sostituisce ogni atto di
comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione ambientale;
§
il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità
degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al
settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e
non deve comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
Il regolamento deve essere, altresì, emanato nel
rispetto dei criteri generali dettati dagli artt. 20, 20-bis e 20-ter, della L.
59/1997, rispettivamente per l’adozione dei decreti legislativi e dei regolamenti
di delegificazione emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, e per il perseguimento delle finalità di
miglioramento della qualità normativa.
L’art. 23 dispone altresì che la semplificazione
prevista deve avvenire:
§
ferme restando le
disposizioni in materia di AIA recate dal titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale);
Si ricorda
che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), disciplinata dal citato titolo
III-bis (artt. da 29-bis a 29-quattuordecies) ha per oggetto – ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. c), del D.Lgs. 152/2006 - la “prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede
misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire
un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla
valutazione di impatto ambientale”. Ai sensi dell’art. 6, comma
§
e, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle
attività di misurazione degli oneri
amministrativi di cui all'art. 25 del D.L. 112/2008.
Nella relazione illustrativa che accompagnava il
D.L. 5/2012 il Governo sottolineava che l’AUA sostituirà gli attuali adempimenti di competenza di
diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.).
Si ricorda, inoltre, che con il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227
(pubblicato nella G.U. 3 febbraio 2012, n. 28) è stato emanato, in attuazione
dell'art. 49, comma 4-quater, del
D.L. 78/2010, il regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI, come definite dall’art.
2 del D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
L’art. 1 definisce,
al comma 1, il campo di applicazione
del regolamento che, in linea con il disposto dell'art. 23 del D.L. 5/2012, interessa:
§
le
categorie di imprese definite PMI dall'art.
2 del D.M. attività produttive 18 aprile 2005;
L’art. 2, comma 1, del D.M. 18 aprile 2005 dispone che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
§
nonché
gli impianti non soggetti ad AIA.
Si fa notare che il campo di applicazione della disciplina relativa all’AIA è piuttosto limitato in termini numerici sia perché l’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (che elenca le attività soggette alla disciplina in materia di AIA) riguarda solo alcune tipologie di attività industriali, sia perché vi sono ulteriori limitazioni relative alla capacità produttiva che deve essere superiore alle soglie indicate dall’allegato stesso.
Il comma 2 indica le modalità da
utilizzare per attestare l'appartenenza
alle categorie di imprese di cui al comma 1.
Viene infatti
prevista, a tal fine, la presentazione, da parte dell’impresa, di autocertificazione ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. 445/2000.
Il comma 3 prevede l'esclusione dei progetti sottoposti a VIA (valutazione d'impatto
ambientale) allorquando tale valutazione
(per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri
atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.
Nel
parere delle Regioni e delle Province autonome viene auspicata la sostituzione
del rinvio all’art. 10 del D.Lgs. 152/2006, con un più appropriato richiamo
dell’art. 26, comma 4.
Si ricorda infatti che, ai sensi del citato comma 4 dell’art. 26, il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”.
L’art. 2 introduce,
oltre alla definizione di AUA
(intesa come provvedimento che sostituisce
gli atti in materia ambientale indicati dall’art. 3), alcune definizioni
funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione
unica. In particolare, sono introdotte le definizioni di autorità competente,
soggetti competenti in materia ambientale e sportello unico per le attività
produttive (SUAP), che, in ragione
delle funzioni attribuite ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è il
tramite unico per il rilascio dell'AUA.
L’art.
2 del D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) individua il SUAP
quale unico referente territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l'esercizio di attività produttive e la loro localizzazione,
trasformazione, ecc. Lo stesso articolo prevede che le domande e le
comunicazioni concernenti le citate attività siano presentate esclusivamente in
modalità telematica al SUAP competente per il territorio, che provvede
all'inoltro telematico agli enti competenti.
Ai
sensi del comma 4 dell’art. 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione del
D.P.R. 160/2010 gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività
connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e materie
radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le
infrastrutture strategiche.
L’art.
4, comma 1, dispone che il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica
unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese, tra le altre, quelle preposte alla
tutela ambientale.
Il
successivo comma 5 prevede che i comuni possono esercitare le funzioni inerenti
al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere
di commercio.
UPI
e ANCI subordinano il proprio favorevole allo schema in esame alla riscrittura
della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 finalizzata ad attribuire la qualifica
di autorità competente alla provincia o alla città metropolitana e alla
conseguente soppressione della lettera c).
Le Regioni
e le Province autonome sottolineano l’opportunità di inserire la definizione di
“gestore” con un emendamento accettato in sede tecnica.
L’art. 3 individua
i soggetti che possono presentare
domanda di AUA e i titoli
abilitativi ambientali sostituiti dal rilascio dell’autorizzazione.
Il comma 1 prevede, infatti, che le
imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai
sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o
all'aggiornamento di almeno due dei
seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui agli
artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del D.Lgs.
152/2006;
L’art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli
scarichi di acque reflue industriali, mentre l’art. 126 disciplina
l’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane. L’art. 127, invece, riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue.
b) comunicazione preventiva di cui all'art.
112 del D.Lgs. 152/2006, per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende
ivi previste;
Si tratta
delle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), e delle
piccole aziende agroalimentari individuate dall’art. 17 del D.M. politiche
agricole e forestali 7 aprile 2006.
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
Tale
autorizzazione alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto
dall’art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri
impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e
gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli
impianti in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1 e 5, del D.Lgs. 152/2006.
d) autorizzazione generale di cui all'art. 272
del D.Lgs. 152/2006;
Tale articolo consente, in deroga all’art. 269, l’adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione.
e) nulla osta relativo alle emissioni sonore, di cui all'art. 8,
commi 4 e 6, della L. 447/1995;
Il citato comma 4 prevede che le domande di concessioni edilizie o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Il successivo comma 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi
derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/1992;
g) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti
ammesse alle procedure semplificate
di cui agli artt. 215-216 del D.Lgs. 152/2006.
L’art. 215 riguarda l’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l’art. 216 le operazioni di recupero.
La relazione
illustrativa sottolinea che il suddetto elenco
dei titoli abilitativi non è tassativo, essendo comunque
riconosciuta, al comma 2, la possibilità per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di
individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in
materia ambientale da ricomprendersi
nell'AUA.
Il comma 3, prevede:
§
la facoltà di avvalersi dell’AUA anche nel caso
in cui sia richiesto all’impresa un solo
titolo abilitativo di quelli elencati al comma 1;
§
la possibilità di non avvalersi dell’AUA per
le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione (ferma restando
la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP).
Con
riferimento a tale ultima possibilità le Regioni e le Province autonome propongono di allargarla al
caso in cui le attività siano soggette solo ad autorizzazione di carattere
generale. In proposito, si rinvia anche al contenuto dell’articolo
Il comma 4 disciplina l’eventuale istanza di AUA nei casi di
verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo che solo nei casi di non
assoggettamento a VIA si proceda con l’AUA.
Il comma 5 disciplina il contenuto dell’AUA, che comprende
elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioni ambientali. Nel
caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, viene prevista la presentazione,
almeno ogni 4 anni, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli
autocontrolli.
Le Regioni
e le Province autonome propongono di inserire, nel predetto comma, un periodo
volto a specificare che le competenze attribuite ai soggetti competenti in via
ordinaria all’emanazione degli atti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, si
intendono trasferite all’autorità competente.
Ai sensi del comma 6 la durata dell’AUA è pari a 15
anni dalla data di rilascio.
Al
riguardo, il Consiglio di Stato osserva che “pur nel quadro di un condivisibile
intento di semplificazione, una previsione di durata siffatta suscita
perplessità in ragione, anche, dell'assenza di modalità di autocontrollo"
e ne auspica una rideterminazione.
Ai fini di una valutazione circa la durata
fissata dalla norma, anche alla luce di quanto rilevato dal Consiglio di Stato,
si segnala che alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA hanno una durata
inferiore a quindici anni.
É il caso, ad esempio, dell’autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (5 anni, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 99/1992) o agli scarichi idrici (4 anni, ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006).
L’art. 4
disciplina il procedimento di
rilascio dell'AUA, sintetizzabile a grandi linee nello schema seguente:
In
particolare, il comma 1 individua le
modalità di presentazione e i contenuti della domanda, mentre i
successivi commi 2-5 disciplinano le
fasi istruttorie e decisorie del procedimento prevedendo in particolare:
§
l'applicazione dell'art. 2, comma 7, della L. 241/1990 per l'ipotesi di
integrazione successiva della documentazione da allegare alla domanda con
facoltà per il richiedente di ottenere una proroga del temine a tal fine
stabilito;
§
l'introduzione di un termine massimo di 30 giorni per la conclusione
delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione
presentata, assicurando in tal modo ulteriore celerità e certezza al
procedimento;
§
il ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi (CdS) solo qualora
l’AUA sostituisca il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei
termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90
giorni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, oltre che nei casi previsti
dalla L. 241/1990 e dalle normative regionali e di settore relative ai singoli
titoli abilitativi richiesti.
Le Regioni
e le Province autonome propongono di modificare la disposizione (recata dal
comma 2) relativa alle richieste di integrazioni avanzate dall’autorità
competente, prevedendo che essa indichi, nel richiederle, il termine per il
deposito delle integrazioni stesse con un emendamento accettato in sede tecnica.
Un’ulteriore proposta emendativa relativa al comma 5 e accettata in sede
tecnica riguarda il comma 5 attraverso la
correzione della locuzione “si esprime” al fine di chiarire che l’autorità
competente provvede non tanto ad esprimersi quanto ad adottare l’AUA.
Il comma 6 contempla una modalità semplificata di rilascio dell’AUA,
qualora l’oggetto riguardi l'acquisizione
esclusiva di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati.
Il comma 7 individua il SUAP quale soggetto unico per la comunicazione di informazioni e
documentazione tra soggetto richiedente
e autorità competente.
L’art. 5 disciplina
il rinnovo dell’AUA, prevedendo che,
almeno 6 mesi prima della scadenza,
il titolare della stessa provveda alla presentazione
all’autorità competente, tramite il SUAP:
§
di
un’istanza corredata di autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000) che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio (modalità semplificata di rinnovo, comma 1);
§
di
un’istanza di rinnovo secondo il procedimento delineato dall’art. 4 (modalità ordinaria di rinnovo, comma 3).
Il comma 2 elenca i seguenti casi in cui è obbligatoria la modalità
ordinaria:
a) impianti che, pur se non soggetti ad AIA, svolgono attività corrispondenti alle categorie assoggettate
ad AIA;
b) scarichi idrici contenenti
sostanze pericolose;
c) emissione di sostanze
cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla
parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
d) utilizzo,
nell'impianto o nell'attività, delle sostanze o dei preparati classificati dal D.Lgs. 52/1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la
riproduzione, a causa del loro tenore di
composti organici volatili (COV), e ai quali sono state assegnate o devono
essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.
Il comma 4 consente di continuare l’esercizio dell’attività nelle
more del rilascio del provvedimento di rinnovo,
mentre il comma 5 consente all’autorità competente di imporre
comunque il rinnovo prima della scadenza qualora le prescrizioni dell’AUA
non garantiscano il raggiungimento degli obiettivi ambientali o in seguito a
mutamenti legislativi che lo richiedano.
L’art. 6 disciplina
le modalità per procedere a modifiche
dell’attività o dell’impianto, distinguendo tra:
§
modifiche sostanziali, che richiedono il rilascio di una nuova AUA;
§
modifiche non sostanziali, per le quali è sufficiente la comunicazione all’autorità competente e
il trascorrere del termine di 60 gg. per
il perfezionarsi dell’ipotesi di
silenzio-assenso prevista dal comma 1. Se l’autorità competente ritiene che
la modifica comunicata sia sostanziale allora richiederà al titolare, nei 30
gg. successivi alla comunicazione, di presentare una domanda di AUA.
Le Regioni e le
Province autonome possono definire ulteriori criteri per la qualificazione
delle modifiche sostanziali e definire modifiche non sostanziali per le quali
non vi è obbligo di comunicazione.
Con
riferimento all’ipotesi di silenzio-assenso le Regioni e le Province autonome
propongono di aggiungere, quale condizione necessaria per il perfezionamento
dell’ipotesi stessa, che vi sia la previa diffida ad adempiere nel termine
perentorio di 30 giorni.
L’art. 7 disciplina
il caso di imprese che svolgono attività
assoggettate alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera previste dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. In primo luogo,
si fa salva la facoltà dell’impresa o del gestore dell’impianto interessato di
richiedere, tramite IL SUAP, l’adesione alle predette autorizzazioni. Viene,
altresì, previsto che, nelle more dell’emanazione delle anzidette
autorizzazioni di carattere generale, gli stabilimenti in cui sono presenti gli
impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta
del decreto legislativo 152/2006 comunicano
la propria adesione alle autorizzazioni
generali riportate nell'allegato I al regolamento.
Secondo
la relazione illustrativa, tale previsione è finalizzata ad ovviare ad alcuni
ritardi nell'applicazione del citato art. 272, comma 2, “da parte di alcune
regioni, che non hanno ancora provveduto ad emanare le autorizzazioni di
carattere generale, che rappresentano un importante strumento di
semplificazione”. E' stato pertanto previsto che l'allegato trovi applicazione
in ciascuna regione fino all'adozione della pertinente disciplina regionale.
L’art. 8 pone
a carico del richiedente le spese di
istruttoria delle domande di AUA. Si applicano al riguardo le tariffe
previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall'AUA.
Per evitare aggravi di costo sulle imprese
viene stabilito che la misura complessiva degli oneri non possa superare quella
complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore
del regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti
dall'AUA.
Secondo
la relazione illustrativa, poiché l'autorizzazione unica sostituirà almeno
sette tipologie di autorizzazioni, “si avrà un risparmio di costi stimabile
intorno al 30% (una sola domanda, un unico progetto, ecc.)” e “il risparmio
così ottenuto potrà andare a coprire le attività connesse agli eventuali
diritti di istruttoria istituiti, e quindi far sì che per le imprese
interessate le spese da affrontare rimangano complessivamente invariate nei
termini in precedenza descritti”.
In proposito, si ricorda che
l’art. 23 del D.L. 5/2012 autorizza l’emanazione della disciplina oggetto della
regolazione allo scopo di ridurre gli oneri per le PMI e che, come elencato
alla lett. c) tra i principi e i criteri direttivi alla base
dell’autorizzazione, il procedimento non dovrà comportare l'introduzione di
maggiori oneri a carico delle imprese.
Con
riferimento all'articolo 8, le Regioni e le Province autonome propongono di
indicare quale sia il soggetto (individuato nelle Regioni stesse) che può
prevedere diritti di istruttoria.
L’art. 9 stabilisce
che l'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento dovrà essere
sottoposta ad un'attività di monitoraggio
almeno annuale (nelle forme predisposte dai Ministri dell'ambiente, dello
sviluppo economico, e della pubblica amministrazione e semplificazione, in raccordo
con
Le Regioni
e le Province autonome propongono di inserire nel testo un articolo 9-bis volto a disciplinare i poteri di
controllo e sanzionatori. Il comma 1 di tale articolo prevede che l’autorità
competente vigili sull’applicazione delle disposizioni del regolamento nonché
delle prescrizioni contenute nell’AUA. Per effettuare i controlli l’autorità
competente si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente
(ARPA). Il comma 2 dispone che, qualora si accertino violazioni alle
disposizioni del regolamento nonché delle prescrizioni contenute nell’AUA,
l’autorità competente applica le sanzioni previste dalle pertinenti normative
di settore violate.
L’art. 10 detta
disposizioni per regolamentare i procedimenti
in corso (comma 1), stabilendo
altresì che l'AUA può essere richiesta
allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito (comma 2). Viene altresì previsto (al comma 3) che con apposito decreto
interministeriale, adottato d'intesa con
L’art. 11 disciplina
l’esercizio dei poteri sostitutivi
in caso di mancata pronuncia dell’amministrazione nei termini previsti per la
conclusione del procedimento di AUA, prevedendo l’applicazione dell’art. 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della
L. 241/1990 (comma 1).
Ai sensi del comma 9-bis, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia e, nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Il successivo comma 9-ter prevede che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato possa rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
In particolare, in
materia di emissioni in atmosfera, ciò comporta l’attribuzione al soggetto
indicato dall’art. 2 della L. 241 dei poteri sostitutivi attribuiti al Ministro
dell'ambiente (comma 2).
In forza del
disposto del comma 2 dell'art. 23 del D.L. 5/2012, con il comma 4 sono individuate le disposizioni
normative soppresse a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento in
conseguenza delle precedenti disposizioni.
Si ricorda che il citato comma 2 dell’art.
23 del D.L. 5/2012 prevede che “dalla data di entrata in vigore del regolamento
sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti
che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento”.
L’art. 12 reca
la clausola di
invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nell'Allegato 1 al regolamento viene
definito conformemente a quanto stabilito dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs.
152/2006, il contenuto delle autorizzazioni generali per le tipologie di
impianti ed attività richiamate nella parte II (Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2) dell'Allegato
IV (Impianti e attività in deroga) alla
parte quinta (Norme in materia di tutela
dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del medesimo decreto
legislativo. Per ciascuna delle attività l’allegato elenca l’ambito di
applicazione, le prescrizioni e le considerazioni di carattere generale, nonché
il facsimile di relazione tecnica semplificata. Le uniche due categorie cui l’allegato
non fa riferimento sono :
§
gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non
inferiore a 3 MW e non inferiore a 10-50 MW (lettera ll della parte II
dell’All. IV alla parte quinta del d.lgs 152/2006);
§
gli allevamenti in ambienti confinati in cui il numero di capi
potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse
categorie di animali, nella tabella ivi riportata (lettera nn della parte II
dell’All. IV alla parte quinta del d.lgs 152/2006).
Lo schema è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi
tecnico-normativa (A.T.N.), dell’analisi di impatto della regolamentazione
(A.I.N.). Allo schema sono, altresì, allegati il parere del Consiglio di Stato
espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell’8
novembre 2012 e il parere della Conferenza unificata del 22 novembre 2012 corredato
delle proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome, nonché dell’ANCI
e dell’UPI.
Per la descrizione dei presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento, basati sull’art. 23 del D.L. 5/2012, si rinvia alla premessa.
Si tratta di un regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 sul quale sono stati già stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che sono stati richiamati nella descrizione del contenuto del provvedimento.
Sullo schema di decreto si è altresì espressa la 13a Commissione ambiente del Senato che ha formulato un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 18 dicembre 2012.
Si ricorda che in riferimento alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale
(VIA) - come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/UE[1]
-
In particolare,
Il 26 ottobre 2012
In particolare,
· semplificare
la procedura di verifica dell’assoggettabilità (c.d. procedura di screening) al fine di applicare le VIA solo in presenza di impatti ambientali
chiaramente significativi, ed evitare inutili oneri amministrativi per progetti
di piccole dimensioni;
·
rafforzare
la qualità del processo di valutazione;
·
precisare le scadenze delle fasi principali stabilite
dalla direttiva (consultazione pubblica, decisione successiva allo screening,
decisione definitiva in merito alla VIA);
·
introdurre
un meccanismo simile a uno sportello
unico per garantire il coordinamento con quanto richiesto da altre
legislazioni UE pertinenti.
L’art. 10, comma 3, demanda a un decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa con
I destinatari della disciplina oggetto della regolazione sono, in primo luogo, le microimprese e le piccole e medie imprese definite dall’art. 2 del D.M. attività produttive 18 aprile 2005, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA. Le disposizioni sono ovviamente destinate anche alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali (Stato, regioni ed enti locali).
L’obiettivo dello schema è la semplificazione degli oneri burocratici in materia di autorizzazioni ambientali che gravano sulle imprese considerato che, come segnalato nell’analisi di impatto della regolamentazione, le attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e con l’assistenza tecnica dell’ISTAT hanno consentito di stimare gli oneri amministrativi dei titoli abilitativi su cui l’AUA incide rilevando che il costo stimato complessivo per le PMI è pari a oltre un miliardo e trecento milioni.
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4 Si ricorda che il 17 febbraio 2012 è entrata in vigore
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