Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale - Schema di D.P.R. n. 526 (art. 17, co. 2 , L. 400/1988 e art. 23, D.L. 5/2012) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 526/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 469
Data: 21/01/2013
Descrittori:
AMBIENTE   AUTORIZZAZIONI
DECRETO LEGGE 2012 0005   IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI
IMPRESE MEDIE E PICCOLE   L 1988 0400
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   DL N. 5 DEL 09-FEB-12

SIWEB

 

21 gennaio 2013

 

n. 469/0

 

Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale

Schema di D.P.R. n. 526
(art. 17, co. 2 , L. 400/1988 e art. 23, D.L. 5/2012)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

526

Titolo

Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale

Ministri competenti

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Ministro dello sviluppo economico

Norma di riferimento

(art. 17, co. 2 , L. 400/1988 e art. 23, D.L. 5/2012)

Numero di articoli

12

Date:

 

presentazione

13 dicembre 2012

assegnazione

13 dicembre 2012

termine per l’espressione del parere

11 febbraio 2013

termine per l’emanazione del regolamento

10 agosto 2012

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 


Premessa

L’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla L. 35/2012), al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge - un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti ad AIA. La stessa norma ha previsto che il nuovo regolamento deve essere emanato in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

§      l'AUA è rilasciata da un unico ente e sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione ambientale;

§        il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non deve comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Il regolamento deve essere, altresì, emanato nel rispetto dei criteri generali dettati dagli artt. 20, 20-bis e 20-ter, della L. 59/1997, rispettivamente per l’adozione dei decreti legislativi e dei regolamenti di delegificazione emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, e per il perseguimento delle finalità di miglioramento della qualità normativa.

L’art. 23 dispone altresì che la semplificazione prevista deve avvenire:

§      ferme restando le disposizioni in materia di AIA recate dal titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale);

Si ricorda che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), disciplinata dal citato titolo III-bis (artt. da 29-bis a 29-quattuordecies) ha per oggetto – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 152/2006 - la “prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, l'AIA è necessaria per i progetti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del Codice nonché per le successive modifiche sostanziali.

§      e, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del D.L. 112/2008.

Nella relazione illustrativa che accompagnava il D.L. 5/2012 il Governo sottolineava che l’AUA sostituirà gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.).

Si ricorda, inoltre, che con il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (pubblicato nella G.U. 3 febbraio 2012, n. 28) è stato emanato, in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 78/2010, il regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI, come definite dall’art. 2 del D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Contenuto

L’art. 1 definisce, al comma 1, il campo di applicazione del regolamento che, in linea con il disposto dell'art. 23 del D.L. 5/2012, interessa:

§      le categorie di imprese definite PMI dall'art. 2 del D.M. attività produttive 18 aprile 2005;

L’art. 2, comma 1, del D.M. 18 aprile 2005 dispone che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

§      nonché gli impianti non soggetti ad AIA.

Si fa notare che il campo di applicazione della disciplina relativa all’AIA è piuttosto limitato in termini numerici sia perché l’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (che elenca le attività soggette alla disciplina in materia di AIA) riguarda solo alcune tipologie di attività industriali, sia perché vi sono ulteriori limitazioni relative alla capacità produttiva che deve essere superiore alle soglie indicate dall’allegato stesso.

Il comma 2 indica le modalità da utilizzare per attestare l'appartenenza alle categorie di imprese di cui al comma 1.

Viene infatti prevista, a tal fine, la presentazione, da parte dell’impresa, di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Il comma 3 prevede l'esclusione dei progetti sottoposti a VIA (valutazione d'impatto ambientale) allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Nel parere delle Regioni e delle Province autonome viene auspicata la sostituzione del rinvio all’art. 10 del D.Lgs. 152/2006, con un più appropriato richiamo dell’art. 26, comma 4.

Si ricorda infatti che, ai sensi del citato comma 4 dell’art. 26, il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”.

 

L’art. 2 introduce, oltre alla definizione di AUA (intesa come provvedimento che sostituisce gli atti in materia ambientale indicati dall’art. 3), alcune definizioni funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione unica. In particolare, sono introdotte le definizioni di autorità competente, soggetti competenti in materia ambientale e sportello unico per le attività produttive (SUAP), che, in ragione delle funzioni attribuite ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è il tramite unico per il rilascio dell'AUA.

L’art. 2 del D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) individua il SUAP quale unico referente territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e la loro localizzazione, trasformazione, ecc. Lo stesso articolo prevede che le domande e le comunicazioni concernenti le citate attività siano presentate esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio, che provvede all'inoltro telematico agli enti competenti.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010 gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche.

L’art. 4, comma 1, dispone che il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese, tra le altre, quelle preposte alla tutela ambientale.

Il successivo comma 5 prevede che i comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

UPI e ANCI subordinano il proprio favorevole allo schema in esame alla riscrittura della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 finalizzata ad attribuire la qualifica di autorità competente alla provincia o alla città metropolitana e alla conseguente soppressione della lettera c).

Le Regioni e le Province autonome sottolineano l’opportunità di inserire la definizione di “gestore” con un emendamento accettato in sede tecnica.

 

L’art. 3 individua i soggetti che possono presentare domanda di AUA e i titoli abilitativi ambientali sostituiti dal rilascio dell’autorizzazione.

Il comma 1 prevede, infatti, che le imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:

a)   autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del D.Lgs. 152/2006;

L’art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, mentre l’art. 126 disciplina l’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. L’art. 127, invece, riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.

b)   comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

Si tratta delle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall’art. 17 del D.M. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

c)   autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

Tale autorizzazione alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall’art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1 e 5, del D.Lgs. 152/2006.

d)   autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

Tale articolo consente, in deroga all’art. 269, l’adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione.

e)   nulla osta relativo alle emissioni sonore, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;

Il citato comma 4 prevede che le domande di concessioni edilizie o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Il successivo comma 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

f)    autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/1992;

g)   comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del D.Lgs. 152/2006.

L’art. 215 riguarda l’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l’art. 216 le operazioni di recupero.

La relazione illustrativa sottolinea che il suddetto elenco dei titoli abilitativi non è tassativo, essendo comunque riconosciuta, al comma 2, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da ricomprendersi nell'AUA.

Il comma 3, prevede:

§      la facoltà di avvalersi dell’AUA anche nel caso in cui sia richiesto all’impresa un solo titolo abilitativo di quelli elencati al comma 1;

§      la possibilità di non avvalersi dell’AUA per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione (ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP).

Con riferimento a tale ultima possibilità le Regioni e le  Province autonome propongono di allargarla al caso in cui le attività siano soggette solo ad autorizzazione di carattere generale. In proposito, si rinvia anche al contenuto dell’articolo 7 a proposito delle autorizzazioni di carattere generale.

Il comma 4 disciplina l’eventuale istanza di AUA nei casi di verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo che solo nei casi di non assoggettamento a VIA si proceda con l’AUA.

Il comma 5 disciplina il contenuto dell’AUA, che comprende elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioni ambientali. Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, viene prevista la presentazione, almeno ogni 4 anni, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Le Regioni e le Province autonome propongono di inserire, nel predetto comma, un periodo volto a specificare che le competenze attribuite ai soggetti competenti in via ordinaria all’emanazione degli atti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, si intendono trasferite all’autorità competente.

Ai sensi del comma 6 la durata dell’AUA è pari a 15 anni dalla data di rilascio.

Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva che “pur nel quadro di un condivisibile intento di semplificazione, una previsione di durata siffatta suscita perplessità in ragione, anche, dell'assenza di modalità di autocontrollo" e ne auspica una rideterminazione.

Ai fini di una valutazione circa la durata fissata dalla norma, anche alla luce di quanto rilevato dal Consiglio di Stato, si segnala che alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA hanno una durata inferiore a quindici anni.

É il caso, ad esempio, dell’autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (5 anni, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 99/1992) o agli scarichi idrici (4 anni, ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006).

 

L’art. 4 disciplina il procedimento di rilascio dell'AUA, sintetizzabile a grandi linee nello schema seguente:

 

In particolare, il comma 1 individua le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, mentre i successivi commi 2-5 disciplinano le fasi istruttorie e decisorie del procedimento prevedendo in particolare:

§      l'applicazione dell'art. 2, comma 7, della L. 241/1990 per l'ipotesi di integrazione successiva della documentazione da allegare alla domanda con facoltà per il richiedente di ottenere una proroga del temine a tal fine stabilito;

§      l'introduzione di un termine massimo di 30 giorni per la conclusione delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione presentata, assicurando in tal modo ulteriore celerità e certezza al procedimento;

§      il ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi (CdS) solo qualora l’AUA sostituisca il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, oltre che nei casi previsti dalla L. 241/1990 e dalle normative regionali e di settore relative ai singoli titoli abilitativi richiesti.

 

Le Regioni e le Province autonome propongono di modificare la disposizione (recata dal comma 2) relativa alle richieste di integrazioni avanzate dall’autorità competente, prevedendo che essa indichi, nel richiederle, il termine per il deposito delle integrazioni stesse con un emendamento accettato in sede tecnica. Un’ulteriore proposta emendativa relativa al comma 5 e accettata in sede tecnica riguarda il comma 5  attraverso la correzione della locuzione “si esprime” al fine di chiarire che l’autorità competente provvede non tanto ad esprimersi quanto ad adottare l’AUA.

Il comma 6 contempla una modalità semplificata di rilascio dell’AUA, qualora l’oggetto riguardi l'acquisizione esclusiva di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati.

Il comma 7 individua il SUAP quale soggetto unico per la comunicazione di informazioni e documentazione tra soggetto richiedente e autorità competente.

 

L’art. 5 disciplina il rinnovo dell’AUA, prevedendo che, almeno 6 mesi prima della scadenza, il titolare della stessa provveda alla presentazione all’autorità competente, tramite il SUAP:

§        di un’istanza corredata di autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio (modalità semplificata di rinnovo, comma 1);

§        di un’istanza di rinnovo secondo il procedimento delineato dall’art. 4 (modalità ordinaria di rinnovo, comma 3).

 

Il comma 2 elenca i seguenti casi in cui è obbligatoria la modalità ordinaria:

a)    impianti che, pur se non soggetti ad AIA, svolgono attività corrispondenti alle categorie assoggettate ad AIA;

b)    scarichi idrici contenenti sostanze pericolose;

c)    emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

d)    utilizzo, nell'impianto o nell'attività, delle sostanze o dei preparati classificati dal D.Lgs. 52/1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili (COV), e ai quali sono state assegnate o devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.

Il comma 4 consente di continuare l’esercizio dell’attività nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo, mentre il comma 5 consente all’autorità competente di imporre comunque il rinnovo prima della scadenza qualora le prescrizioni dell’AUA non garantiscano il raggiungimento degli obiettivi ambientali o in seguito a mutamenti legislativi che lo richiedano.

 

L’art. 6 disciplina le modalità per procedere a modifiche dell’attività o dell’impianto, distinguendo tra:

§      modifiche sostanziali, che richiedono il rilascio di una nuova AUA;

§      modifiche non sostanziali, per le quali è sufficiente la comunicazione all’autorità competente e il trascorrere del termine di 60 gg. per il perfezionarsi dell’ipotesi di silenzio-assenso prevista dal comma 1. Se l’autorità competente ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale allora richiederà al titolare, nei 30 gg. successivi alla comunicazione, di presentare una domanda di AUA.

Le Regioni e le Province autonome possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e definire modifiche non sostanziali per le quali non vi è obbligo di comunicazione.

Con riferimento all’ipotesi di silenzio-assenso le Regioni e le Province autonome propongono di aggiungere, quale condizione necessaria per il perfezionamento dell’ipotesi stessa, che vi sia la previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni.

 

L’art. 7 disciplina il caso di imprese che svolgono attività assoggettate alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera previste dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. In primo luogo, si fa salva la facoltà dell’impresa o del gestore dell’impianto interessato di richiedere, tramite IL SUAP, l’adesione alle predette autorizzazioni. Viene, altresì, previsto che, nelle more dell’emanazione delle anzidette autorizzazioni di carattere generale, gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006  comunicano la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al regolamento.

Secondo la relazione illustrativa, tale previsione è finalizzata ad ovviare ad alcuni ritardi nell'applicazione del citato art. 272, comma 2, “da parte di alcune regioni, che non hanno ancora provveduto ad emanare le autorizzazioni di carattere generale, che rappresentano un importante strumento di semplificazione”. E' stato pertanto previsto che l'allegato trovi applicazione in ciascuna regione fino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

 

L’art. 8 pone a carico del richiedente le spese di istruttoria delle domande di AUA. Si applicano al riguardo le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall'AUA.

Per evitare aggravi di costo sulle imprese viene stabilito che la misura complessiva degli oneri non possa superare quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall'AUA.

Secondo la relazione illustrativa, poiché l'autorizzazione unica sostituirà almeno sette tipologie di autorizzazioni, “si avrà un risparmio di costi stimabile intorno al 30% (una sola domanda, un unico progetto, ecc.)” e “il risparmio così ottenuto potrà andare a coprire le attività connesse agli eventuali diritti di istruttoria istituiti, e quindi far sì che per le imprese interessate le spese da affrontare rimangano complessivamente invariate nei termini in precedenza descritti”.

In proposito, si ricorda che l’art. 23 del D.L. 5/2012 autorizza l’emanazione della disciplina oggetto della regolazione allo scopo di ridurre gli oneri per le PMI e che, come elencato alla lett. c) tra i principi e i criteri direttivi alla base dell’autorizzazione, il procedimento non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Con riferimento all'articolo 8, le Regioni e le Province autonome propongono di indicare quale sia il soggetto (individuato nelle Regioni stesse) che può prevedere diritti di istruttoria.

 

L’art. 9 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento dovrà essere sottoposta ad un'attività di monitoraggio almeno annuale (nelle forme predisposte dai Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico, e della pubblica amministrazione e semplificazione, in raccordo con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni imprenditoriali), finalizzata a verificare il numero delle domande presentate ed il rispetto dei tempi previsti. Tale monitoraggio dovrà essere attuato con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le Regioni e le Province autonome propongono di inserire nel testo un articolo 9-bis volto a disciplinare i poteri di controllo e sanzionatori. Il comma 1 di tale articolo prevede che l’autorità competente vigili sull’applicazione delle disposizioni del regolamento nonché delle prescrizioni contenute nell’AUA. Per effettuare i controlli l’autorità competente si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA). Il comma 2 dispone che, qualora si accertino violazioni alle disposizioni del regolamento nonché delle prescrizioni contenute nell’AUA, l’autorità competente applica le sanzioni previste dalle pertinenti normative di settore violate.

 

L’art. 10 detta disposizioni per regolamentare i procedimenti in corso (comma 1), stabilendo altresì che l'AUA può essere richiesta allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito (comma 2). Viene altresì previsto (al comma 3) che con apposito decreto interministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, verrà definito un modello unificato e semplificato per la richiesta dell'AUA; nelle more di tale adozione la domanda sarà presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.

 

L’art. 11 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata pronuncia dell’amministrazione nei termini previsti per la conclusione del procedimento di AUA, prevedendo l’applicazione dell’art. 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della L. 241/1990 (comma 1).

Ai sensi del comma 9-bis, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia e, nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Il successivo comma 9-ter prevede che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato possa rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

In particolare, in materia di emissioni in atmosfera, ciò comporta l’attribuzione al soggetto indicato dall’art. 2 della L. 241 dei poteri sostitutivi attribuiti al Ministro dell'ambiente (comma 2).

In forza del disposto del comma 2 dell'art. 23 del D.L. 5/2012, con il comma 4 sono individuate le disposizioni normative soppresse a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento in conseguenza delle precedenti disposizioni.

Si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 23 del D.L. 5/2012 prevede che “dalla data di entrata in vigore del regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento”.

 

L’art. 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nell'Allegato 1 al regolamento viene definito conformemente a quanto stabilito dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il contenuto delle autorizzazioni generali per le tipologie di impianti ed attività richiamate nella parte II (Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2) dell'Allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del medesimo decreto legislativo. Per ciascuna delle attività l’allegato elenca l’ambito di applicazione, le prescrizioni e le considerazioni di carattere generale, nonché il facsimile di relazione tecnica semplificata. Le uniche due categorie cui l’allegato non fa riferimento sono :

§      gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e non inferiore a 10-50 MW (lettera ll della parte II dell’All. IV alla parte quinta del d.lgs 152/2006);

§      gli allevamenti in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella ivi riportata (lettera nn della parte II dell’All. IV alla parte quinta del d.lgs 152/2006).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (A.T.N.), dell’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.N.). Allo schema sono, altresì, allegati il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell’8 novembre 2012 e il parere della Conferenza unificata del 22 novembre 2012 corredato delle proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome, nonché dell’ANCI e dell’UPI.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Per la descrizione dei presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento, basati sull’art. 23 del D.L. 5/2012, si rinvia alla premessa.

Si tratta di un regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 sul quale sono stati già stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che sono stati richiamati nella descrizione del contenuto del provvedimento.

Sullo schema di decreto si è altresì espressa la 13a Commissione ambiente del Senato che ha formulato un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 18 dicembre 2012.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Si ricorda che in riferimento alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) - come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/UE[1] - la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia[2] contestando il non corretto recepimento delle disposizioni relative alla disciplina del c.d. screening o verifica di assoggettabilità a VIA (articolo 4, paragrafi da 1 a 3 della direttiva in combinato con gli allegati I e II - progetti cui si applica la direttiva - e III - criteri di selezione dei progetti cui si applica la procedura di screening[3].

In particolare, la Commissione ritiene che ai fini della determinazione dell’assoggettabilità a VIA  la legislazione italiana (articolo 6, commi 6,7,8,9 nonché articolo 20 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008, in collegamento con gli allegati II, III, IV e V della parte seconda) stabilisca soglie e/o criteri che tengono conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione tutti gli altri criteri elencati nell’allegato III della direttiva, eccedendo in tal modo i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articolo 2(1) e 4(2) della direttiva stessa.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 26 ottobre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2012)628) intesa ad adeguare alle nuove priorità strategiche dell’UE la versione codificata della direttiva VIA4, approvata nel dicembre 2011, con particolare riferimento all’uso efficiente delle risorse, alla prevenzione del cambiamento climatico e alla tutela della biodiversità.

In particolare, la Commissione propone di:

·     semplificare la procedura di verifica dell’assoggettabilità (c.d. procedura di screening) al fine di applicare le VIA solo in presenza di impatti ambientali chiaramente significativi, ed evitare inutili oneri amministrativi per progetti di piccole dimensioni;

·     rafforzare la qualità del processo di valutazione;

·     precisare le scadenze delle fasi principali stabilite dalla direttiva (consultazione pubblica, decisione successiva allo screening, decisione definitiva in merito alla VIA);

·     introdurre un meccanismo simile a uno sportello unico per garantire il coordinamento con quanto richiesto da altre legislazioni UE pertinenti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

L’art. 10, comma 3, demanda a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata l’adozione di un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.

Impatto sui destinatari delle norme

I destinatari della disciplina oggetto della regolazione sono, in primo luogo, le microimprese e le piccole e medie imprese definite dall’art. 2 del D.M. attività produttive 18 aprile 2005, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA. Le disposizioni sono ovviamente destinate anche alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali (Stato, regioni ed enti locali).

L’obiettivo dello schema è la semplificazione degli oneri burocratici in materia di autorizzazioni ambientali che gravano sulle imprese considerato che, come segnalato nell’analisi di impatto della regolamentazione, le attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e con l’assistenza tecnica dell’ISTAT hanno consentito di stimare gli oneri amministrativi dei titoli abilitativi su cui l’AUA incide rilevando che il costo stimato complessivo per le PMI è pari a oltre un miliardo e trecento milioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4   Si ricorda che il 17 febbraio 2012 è entrata in vigore la Direttiva 2011/92/UE che ha codificato, riunendolo in un unico testo, la legislazione UE vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

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File: Am0325a



[1] Vedi nota 1.

[2] Lettera di messa in mora complementare del 27 febbraio 2012 - p.i. 2009/2086.

[3] La Commissione rileva profili di non conformità anche in relazione all’articolo 1, par. 2 (nozione di progetto) e all’articolo 6, paragrafo 2 (informazione del pubblico) della direttiva VIA.