Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: La decisione di bilancio per il 2013 - A.C. 5534 'bis e A.C.5535 - Commissione Ambiente
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS/XVI   AC N. 5535/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 709    Progressivo: 8
Data: 23/10/2012
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

La decisione di bilancio per il 2013

A.C. 5534 –bis e A.C.5535

Commissione Ambiente

 

 

 

 

 

 

n. 709/8

 

 

 

23 ottobre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Am0313.doc

 


INDICE

PARTE I - Il disegno di legge di stabilità 2013

La manovra nel disegno di legge di stabilità 2013  3

§      Premessa  3

§      L’articolazione della manovra  4

PARTE II - Ambiti di competenza dell’VIII Commissione

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI13

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2013 (Tabella 10)13

§      Premessa  13

§      Il bilancio di competenza  13

§      Analisi per programmi16

§      Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)18

Il ddl di stabilità 2013  21

§      Articolo 3, commi 49-57 (Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)21

§      Articolo 8, comma 3 (Contratto di programma con RFI)29

§      Articolo 8, comma 5 (Contratto di programma con ANAS)33

§      Articolo 8, comma 6 (Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE.)35

§      Articolo 8, comma 7 (Linea ferroviaria Torino-Lione)36

§      Articolo 8, comma 8 (Assegnazione di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per transazioni riguardanti opere pubbliche di interesse nazionale)38

Le tabelle del ddl di stabilità 2013  41

§      Tabella B   41

§      Tabella E   41

AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE   45

Lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario 2013 (Tabella 9)45

§      Premessa  45

§      Il bilancio di competenza  45

§      Analisi per missioni e programmi46

§      Stanziamenti nello stato di previsione degli altri Ministeri49

§      L’ecobilancio  50

Il ddl di stabilità 2013  53

§      Articolo 7, commi 25 e 26 (Misure per lo spegnimento o l’affievolimento delle fonti di illuminazione pubblica)53

§      Articolo 8, commi 1 e 2 (Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente)55

§      Articolo 8, comma 9 (Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino)59

§      Articolo 8, comma 13 (Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)61

Le tabelle del ddl di stabilità 2013  63

§      Tabella B   63

§      Tabella C   63

§      Tabella E   64

PROTEZIONE CIVILE   65

Stanziamenti relativi alla Protezione civile e alle calamità naturali che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)65

Il ddl di stabilità 2013  67

§      Articolo 8, comma 21 (Fondo interventi urgenti)67

§      Articolo 12, comma 13 (Aliquote di accisa dei carburanti)69

Le tabelle del ddl di stabilità 2013  71

§      Tabella C   71

§      Tabella E   72

 

 


SIWEB

PARTE I -
Il disegno di legge di stabilità 2013


La manovra nel disegno di legge di stabilità 2013

Premessa

Il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo, al contempo, il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili.

 

Nel 2013, le misure contenute nel disegno di legge di stabilità prevedono, in particolare, l'allocazione (per circa 2,9 miliardi) del margine (due decimi di punto del PIL, pari a circa 3,1 miliardi) indicato nella Nota di aggiornamento tra la previsione tendenziale dell’indebitamento netto (-1,6%, che in termini strutturali si traduce in un avanzo pari allo 0,2% del PIL) e l'obiettivo programmatico (-1,8%, che in termini strutturali configura il pareggio di bilancio).

 

Si ricorda che la citata Nota di aggiornamento, trasmessa alle Camere il 21 settembre 2012, ha modificato le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza (DEF) dell'aprile 2012. In particolare, la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime formulate nel DEF sull’andamento dell’economia italiana per l’anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell’anno, a seguito dell’acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell’incertezza che ha caratterizzato il contesto dell’area dell’euro.

La Nota rivede quindi il quadro macroeconomico indicando per il 2012 una contrazione del PIL del -2,4% (rispetto all’1,2% precedentemente indicato). Una contrazione è attesa anche per il 2013, anno in cui il PIL è previsto ridursi dello -0,2%, principalmente per l’effetto di trascinamento del calo registrato l’anno precedente. Negli anni successivi l’attività economica tornerebbe a crescere, dell’1,1% nel 2014 e dell’1,3% nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale e dell’emergere degli effetti positivi determinati dai provvedimenti varati dal Governo nella prima parte dell’anno.

Per quanto concerne la finanza pubblica, la Nota registra gli effetti dell’evoluzione congiunturale, dei provvedimenti normativi adottati di recente e delle risultanze dell’attività di monitoraggio, aggiornando al contempo il quadro programmatico e confermando in tale ambito l’obiettivo del pareggio strutturale di bilancio nel 2013.

In particolare, nel 2012 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente è stimato al 2,6% del PIL, superando di 0,9 punti percentuali il valore indicato nel DEF. Negli anni 2013-2015, il deficit tendenziale è previsto ridursi progressivamente (-1,6 nel 2013, -1,5 nel 2014 e -1,4 nel 2015), mentre in termini programmatici si registra un lieve scostamento al rialzo nel 2013 (-1,8%) e un lieve ritocco al ribasso nel 2015 (-1,3%).

In termini strutturali, ossia al netto della componente ciclica e delle misure una tantum, il percorso di risanamento delle finanze pubbliche appare in linea rispetto a quanto indicato nel DEF. Il quadro di finanza pubblica riportato nel DEF dell’aprile 2012, che prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013 (con surplus strutturale pari allo 0,6% del Pil,) viene quindi sostanzialmente confermato nella Nota di aggiornamento pur in presenza di un deterioramento dei dati finanziari.

L’indebitamento netto strutturale tendenziale dovrebbe, in particolare, ridursi di 2,8 punti percentuali nell’anno in corso attestandosi intorno al -0,9 per cento del PIL; nel 2013 il saldo mostrerebbe un avanzo di 0,2 punti percentuali di PIL, mentre negli anni 2014 e 2015 esso assumerebbe un segno negativo – rispettivamente -0,2% e -0,5% - attestandosi comunque su un livello in linea con l’obiettivo di medio termine.

In termini programmatici, il saldo strutturale conferma l’obiettivo del bilancio in pareggio nel 2013, malgrado che l’impatto di eventi naturali avversi - quali il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012 – e la presenza di un rallentamento dell’economia più significativo di quanto previsto nel DEF, determinino l’esigenza di assumere spese incomprimibili. Negli anni successivi l’indebitamento netto strutturale programmatico dovrebbe rimanere in linea con l’obiettivo di medio periodo concordato in sede europea (-0,2% nel 2014 e -0,4% nel 2015).

 

Nel 2013 le misure previste nella legge di stabilità determinano, pertanto, un incremento dell’indebitamento netto pari a circa 2,9 miliardi di euro, mentre nei due esercizi successivi (2014-2015) gli effetti complessivi sull'indebitamento e sul fabbisogno risultano marginali e in linea con l’obiettivo di medio termine concordato in sede europea, come di seguito si illustra più diffusamente.

L’articolazione della manovra

§      Gli effetti sui saldi nel triennio 2013-2015

L’effetto complessivo delle misure recate dalla legge di stabilità (articolato e tabelle), nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, determinano per il 2013, un effetto di miglioramento del saldo netto da finanziare (216,5 milioni) a fronte di un peggioramento di circa 3 miliardi per il fabbisogno e l’indebitamento netto. Nel biennio successivo gli effetti si invertono, comportando un peggioramento del SNF (rispettivamente 1,3 miliardi nel 2014 e 7,7 miliardi nel 2015), a fronte di un miglioramento degli altri saldi (9,4 milioni e 130 milioni nei due anni).

Per quanto riguarda i rifinanziamenti disposti in Tabella E, si segnala la maggiore spesa per 5,5 miliardi nel 2015[1] concernente il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie che si riflette pienamente sul SNF, mentre ha un effetto nullo su fabbisogno e indebitamento: trattandosi di un obbligo internazionale, i relativi effetti sono infatti già scontati nel conto economico tendenziale della pubblica amministrazione. Analoghe considerazioni valgono poi per il rifinanziamento del programma FREMM, per il quale sono autorizzate risorse aggiuntive pari a 321 milioni nel 2013, 261 milioni nel 2014 e 268 milioni nel 2015, cui si aggiungono 1,2 miliardi per gli anni 2016-2019.

Per quanto riguarda le rimodulazioni, si sottolinea per la rilevanza degli importi quella relativa agli stanziamenti del FAS: la Tabella E prevede la riduzione dello stanziamento relativo al 2013 per 2,5 miliardi, a fronte di un incremento negli anni successivi in misura pari a 1 miliardo nel 2014 e a 1,5 miliardi nel 2015.

 

 

§      L’indebitamento netto

 

Per quanto riguarda in particolare l’indebitamento netto, si rileva che la variazione complessiva determinata dalla legge di stabilità per il 2013 (aumento del deficit per 2,9 miliardi), corrispondente ad un aumento di 1,8 decimi di punto di incidenza sul PIL, si pone all’interno del margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche (due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi). Margine soggetto, da un lato, alla stessa evoluzione del PIL (effetto denominatore) e, dall’altro, alla piena efficacia delle misure adottate insieme alla correttezza delle previsioni a legislazione vigente delle grandezze di finanza pubblica oggetto del conto economico della PA (effetto numeratore).

Non incidono invece significativamente sul rapporto indebitamento netto/PIL le variazioni migliorative di tale saldo osservate nel 2014 e 2015, esercizi per i quali nella Nota di aggiornamento i saldi tendenziali risultano allineati a quelli programmatici (2014) o evidenziano un lieve miglioramento, peraltro riconducibile alla spesa per interessi (2015).

 

 

§      La revisione della spesa dei Ministeri (art. 7 del D.L. 95/2012)

 

Gli effetti sui saldi finora illustrati non scontano le norme di riduzione di spesa proposte dai Ministeri per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui all’articolo 7, commi 12-15 del D.L. 95/2012, evidenziate in calce all’allegato 3. Come specificato dalla Nota tecnico illustrativa al ddl di stabilità, tali misure sono state, infatti, già considerate nei tendenziali a legislazione vigente della Nota di aggiornamento al DEF. Poiché tuttavia, rispetto agli effetti attesi dal D.L. 95/2012, il complesso delle variazioni proposte determina minori risparmi in termini indebitamento netto e di fabbisogno nel 2013 (-33 milioni), in tale esercizio si determina un corrispondente peggioramento dei suddetti saldi rispetto alla legislazione vigente: in particolare l’aumento complessivo dell’indebitamento risulterebbe pari a 2.940 milioni, inferiore comunque al suddetto margine di 3.165 milioni.

Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, le modifiche degli stanziamenti disposte in conseguenza delle citate misure saranno apportate con la prima Nota di variazione al bilancio in occasione del passaggio del testo tra i due rami del Parlamento. Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo  degli effetti finanziari, la revisione della spesa dei Ministeri determina nel 2013 un miglioramento di 57,6 milioni in termini di SNF rispetto a quanto previsto dal D.L. 95/2012 (irrilevanti, invece, gli effetti migliorativi nel biennio successivo: rispettivamente 0,4 e 0,3 milioni).

 

 

§      Gli effetti sui saldi dello stralcio

 

A seguito dell’esame del disegno di legge di stabilità ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del regolamento, nella seduta del 18 ottobre 2012 sono state oggetto della pronuncia di stralcio alcune disposizioni di carattere ordinamentale, micro settoriali e localistico.

Secondo quanto risulta dal prospetto riepilogativo, le norme stralciate di seguito indicate risultavano avere effetti finanziari complessivamente peggiorativi dei saldi per  46 milioni nel 2013, 35,8 milioni nel 2014 e 58,9 milioni nel 2014.

 

Tavola 1

Effetti finanziari delle norme oggetto della pronuncia di stralcio

(milioni di euro)

 

Lo stralcio comporta pertanto un miglioramento dei saldi di corrispondente importo. Conseguentemente gli effetti complessivi sui saldi del disegno di legge di stabilità risultano così rideterminati:

 


 

Tavola 2

Effetti della Legge stabilità sui saldi di finanza pubblica dopo lo stralcio

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Saldo Netto da Finanziare

262,5

-1230,8

-7658,8

Fabbisogno

-3023,5

45,2

189,2

Indebitamento netto

-2861,5

45,2

189,2

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo

 

 

 

 

 

L’analisi che segue, in termini di indebitamento netto, si riferisce agli effetti della legge di stabilità al netto delle norme oggetto dello stralcio.

 

 

§      La composizione della manovra

 

Dalla composizione della manovra lorda (tavola 3), si osserva che le risorse (date dalla somma delle maggiori entrate e minori spese) vengono reperite prevalentemente dal lato delle entrate, pari a 6,4 miliardi nel 2013, 6,2 miliardi nel 2014 e 5,7 miliardi nel 2015 a fronte di un contenimento della spesa di 3,8 miliardi nel 2013 e nel 2014 e di 3,7 miliardi nel 2015. All’interno di quest’ultima  nettamente prevalente è la componente di parte corrente: ciò, tuttavia, è anche conseguenza del fatto che i risparmi derivanti dalle misure a carico degli enti territoriali relative al patto di stabilità interno (2,2 miliardi annui) sono interamente contabilizzati ex-ante tra le minori spese correnti, anche se ex-post una quota significativa dei tagli si traduce in minori spese in conto capitale.

Dal lato degli impieghi (dati dalla somma delle minori entrate e delle maggiori spese), le risorse vengono riallocate in larga parte a compensazione delle minori entrate, previste in 8,7 miliardi nel 2013, 7,3 miliardi nel 2014 e 6 miliardi nel 2015. La manovra determina pertanto una riduzione netta delle entrate rispetto alla legislazione vigente. All’interno delle maggiori spese (4,3 miliardi nel 2013, 2,8 miliardi nel 2014 e 3,2 miliardi nel 2015), le risorse sono ripartite per circa il 55-60% tra le spese correnti, a fronte del 40-45% delle spese in conto capitale.

Tavola 3

Articolazione della manovra per risorse e impieghi(1)

 

 

§      I settori di intervento

 

Guardando ai settori di intervento (Tavola 4), dal lato delle risorse, le minori spese sono riconducibili alla riduzione di spesa degli enti territoriali attraverso il rafforzamento degli obiettivi richiesti dal patto di stabilità interno (complessivamente -2,2 miliardi annui nel triennio), al comparto sanitario (-600 milioni nel 2013 e -1 miliardo annuo a decorrere dal 2014) e a misure di riordino degli enti previdenziali e assistenziali (-300 milioni annui).

Le maggiori entrate derivano, tra l’altro, dalla revisione delle deduzioni e detrazioni Irpef (complessivamente, 2.156 milioni nel 2013, 1.366 milioni nel 2014 e 1.359 milioni nel 2015), dall’introduzione dell’imposta da bollo dello 0,05% sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) (1.088 milioni annui), dal riallineamento dei valori contabili (200 milioni nel 2013, 1 miliardo del 2014 e oltre 507 milioni nel 2015); dalla stabilizzazione dell’incremento delle accise sui carburanti (1.107 milioni annui), dall’incremento dell’acconto sulle riserve tecniche per le imprese assicurative (623 milioni nel 2013 e 374 milioni a decorrere dal 2014) e dalle riduzioni delle agevolazioni all’acquisto di auto aziendali (412 milioni nel 2013, 549 milioni nel 2014 e 532 milioni nel 2014).

Dal lato degli impieghi, tra le maggiori spese correnti si ricorda l’istituzione di un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari (500 milioni nel 2013 e 900 milioni annui nel biennio successivo); la creazione di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale in cui confluiscono le risorse statali e regionali destinate a tale finalità, con un incremento di risorse pari a 465 milioni nel 2013, 443 milioni nel 2014 e 506 milioni nel 2015. Tra gli altri interventi si ricorda l’istituzione di un fondo per  interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, con una dotazione di 900 milioni nel 2013.

Tra le maggiori spese in conto capitale, vi sono le nuove risorse da trasferire a RFI s.p.a. per la manutenzione straordinaria e per gli investimenti nella rete ferroviaria (250 milioni nel 2013 e 300 milioni annui nel 2014 e 2015) e ad ANAS per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale (200 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014). La manovra autorizza, inoltre, uno stanziamento di 850 milioni per il triennio 2013-2015 più ulteriori 400 milioni nel 2016 per la realizzazione del sistema MOSE (con un profilo in termini di indebitamento netto di 50 milioni nel 2013, 200 milioni nel 2014 e 300 milioni nel 2015), la spesa di 690 milioni per la realizzazione della linea ferroviaria Lione-Torino (con un profilo in termini di indebitamento netto di 20 milioni nel 2013, 150 milioni nel 2014 e 400 milioni nel 2015); e il rifinanziamento dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l’Ambiente (295 milioni a decorrere dal 2013).

Tra le minori entrate, si ricordano la sterilizzazione per un punto percentuale dell’incremento delle aliquote IVA previsto dal 1° luglio 2013 (-3.280 milioni nel 2013), la proroga di misure agevolative per l’incremento della produttività del lavoro (-1,2 miliardi nel 2013 e -400 milioni nel 2014), il parziale riordino della tassazione dei redditi delle persone fisiche con la riduzione delle aliquote dei primi due scaglioni (rispettivamente dal 23 al 22 per cento e dal 27 al 26 per cento) e la rimodulazione di alcune deduzioni e detrazioni fiscali (circa -4,3 miliardi nel 2013, -6,6 miliardi nel 2014 e -5,9 miliardi nel 2014).

Tavola 4

Articolazione della manovra per settori di intervento(1)

 


PARTE II -
Ambiti di competenza dell’VIII Commissione

 


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2013 (Tabella 10)

Premessa

Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta articolato per missioni e programmi.

Secondo le disposizioni di organizzazione recate dalD.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, il Ministero risulta articolato, a livello centrale, in diciotto direzioni generali, incardinate in due dipartimenti: il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

A livello periferico, invece, il citato regolamento prevede, quali organi decentrati del Ministero, 9 provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, e 5 direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti.

Nell’assetto organizzativo del Ministero è inoltre incardinato il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con D.M. 29 aprile 2011, n. 167 si è proceduto alla rimodulazione degli uffici dirigenziali non generali ai fini di una riduzione del loro numero e delle rispettive piante organiche in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell’applicazione delle norme recate dal D.L. 112/2008.

Il bilancio di competenza

L’analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 viene svolta con riferimento alle principali missioni di competenza dell’VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico).

Lo stanziamento di competenza relativo alle citate missioni reca previsioni di spesa per complessivi 3.920,1 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2012, di 174,4 milioni di euro, pari al 4,7%. Tale stanziamento è attribuibile per la quasi totalità (97%) alla missione 14.

Il grafico seguente evidenzia come lo stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19 copra circa il 53% dello stanziamento complessivo del Ministero.

 

 

Composizione per missioni dello stanziamento di competenza del MIT

 

La variazione dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19 rispetto alle previsioni assestate è in realtà il risultato di due variazioni di segno opposto: la variazione positiva nello stanziamento della missione 14, che registra un incremento di 245,9 Meuro (+6,9%), viene in parte erosa dalla diminuzione di 71,5 Meuro (-38%) nella missione 19.

La maggior parte dello stanziamento di competenza per il 2013 è rappresentato da spese in conto capitale, le quali costituiscono il 95,6% del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19. In realtà anche in questo caso la percentuale registrata è il risultato di due tendenze opposte: mentre nella missione 14 le spese in conto capitale sono circa pari al 97,5%, nella missione 19 scendono addirittura al 34%. Ovviamente il dato registrato complessivamente è più vicino alla percentuale registrata nella missione 14 a causa della diversa entità di grandezza delle due missioni (lo stanziamento complessivo della missione 14 è pari a circa 32 volte quello della missione 19).

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2013 è valutata in 1.260,3 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2012, si registra una diminuzione dei residui, pari a 3.132,9 milioni di euro, corrispondente al 71,3%.

Si fa notare che mentre in termini di competenza la missione 19 ha uno stanziamento decisamente inferiore a quello della missione 14, i residui risultano pressoché equidistribuiti nelle missioni. La quasi totalità della diminuzione registrata nei residui passivi deriva dalla variazione negativa (di quasi 3 miliardi di euro) nella missione 14.

 

Data una massa spendibile[2] di 5.180,4 milioni di euro ed autorizzazioni di cassapari a 4.480,1 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione[3] risulta essere pari all’86,5% e rappresenta la capacità di spesa relativa alle due missioni congiuntamente considerate, che registra un aumento considerevole (era pari al 55,4% nell’assestato 2012) proprio in virtù del crollo dei residui.

 

La tabella ed il grafico seguenti illustrano la serie storica dal 2008 al 2013 degli stanziamenti previsti per le missioni 14 e 19 che costituiscono la parte principale della politica infrastrutturale di competenza dell’VIII Commissione (Ambiente):

 

Missioni

2008 R

2009 R

2010 R

2011 R

2012 A

2013 B

14 Infrastrutture e log.

3.402,9

4.249,6

5.926,2

3.575,5

3.948,7

3.865,9

(di cui quota MIT)

2.610,9

3.068,5

3.792,9

2.842,8

3.557,6

3.803,5

19 Casa e ass.urb.

1.292,3

2.290,4

1.040,7

499,8

465,4

419,6

(di cui quota MIT)

1.166,7

2.176,5

770,8

302,2

188,2

116,6

Totale (14+19)

4.695,2

6.540,0

6.966,9

4.075,3

4.414,1

4.285,5

Stanziamenti di competenza (milioni di euro) - Eventuali incongruenze sono dovute agli arrotondamenti

R = Rendiconto; A = Assestamento; B = Bilancio di previsione

 

Serie storica degli stanziamenti di competenza delle missioni 14 e 19

 

L’analisi della serie storica evidenzia il forte ridimensionamento, a decorrere dal 2011, delle risorse allocate complessivamente nelle missioni 14 e 19 rispetto agli stanziamenti del periodo 2009-2010. Concentrando l’attenzione sulla quota MIT della missione 14 (la cui determinante principale, come si vedrà in seguito, è il finanziamento delle opere strategiche) si nota invece come la previsione per il 2013 confermi un andamento crescente che si registra dal 2012 e che rappresenta il valore più elevato dal 2008. L’incremento di risorse nella quota MIT della missione 14 è però compensato da una consistente riduzione (quasi 330 Meuro) nella quota MEF della medesima missione. Osservando il grafico si vede chiaramente che delle quattro componenti evidenziate, la quota MIT della missione 14 è preponderante (lo stanziamento iscritto nella missione 14 del MIT copre quasi il 90% dei 4.285,5 Meuro complessivamente allocati nelle missioni 14 e 19 congiuntamente considerate).

Relativamente alle quote MIT e MEF della missione 19, si fa notare come, a decorrere dal 2011, si registrino due tendenze opposte: la quota MEF passa da 197,5 Meuro del 2011 a 303 Meuro nel 2013 (+53,4%), ma tale aumento è più che compensato da una forte diminuzione nella quota MIT, che passa da 302,2 Meuro nel 2011 a 116,6 Meuro nel 2013 (-61,4%).

Analisi per programmi

Di seguito viene fornita un’analisi di dettaglio dei principali programmi contenuti nelle missioni di competenza pressoché esclusiva della VIII Commissione (Ambiente).

Missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)

Lo stanziamento relativo alla missione 14 per l’anno 2013 è pari a 3.803,5 milioni di euro, che registra un aumento di 245,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012 (pari a circa il 7%).

Nell'ambito di tale missione, il 70,3% delle risorse è concentrato nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) con 2.674 milioni di euro.

Programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici)

Le risorse iscritte in tale programma sono pari a 36,1 milioni di euro (+6,4 milioni di euro rispetto all’assestato 2012).Si segnala il capitolo 7156 recante contributi a favore dell’ente autonomo acquedotto pugliese con 15,5 milioni di euro (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E).

Programma 14.9 (Sicurezza, vigilanza e regolamentazione oo.pp.)

Le risorse iscritte in tale programma ammontano a 5,5 milioni di euro (-1,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012)quasi interamente destinati al funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale e calamità)

La gran parte degli stanziamenti di competenza riguarda le spese per investimenti collocate sul capitolo 7060 Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”[4] (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E). La dotazione di competenza, pari a 1.693milioni di euro, pressoché invariato rispetto allo stanziamento dell’anno precedente.

Le restanti risorse iscritte nel programma sono concentrate principalmente sui seguenti capitoli:

·         capitolo 7187 con risorse pari a 79,3 milioni di euro destinate all’aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia, con particolare riguardo ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a studi ed opere volti al riequilibrio idrogeologico della laguna stessa (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E);

·         capitolo 7188 con risorse pari a 82,7 milioni di euro per annualità per gli interventi di competenza degli enti locali (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E);

·         capitoli 7340 - 7341 relativi alle spese per immobili demaniali o privati in uso agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte costituzionale) e ad altri organismi internazionali nonché alle spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali o altri immobili destinati a sede di pubblici uffici, in cui sono iscritti complessivamente 53,7 milioni di euro;

·         capitolo 7606 relativo ad opere di edilizia ospedaliera con 22,6 milioni di euro;

·         capitolo 7695 relativo alle spese per lo svolgimento dell’Expo Milano 2015, con uno stanziamento pari a circa 569 milioni di euro (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E).

Programma 14.11(sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali)

Le risorse di tale programma sono pari a 1.087,9 milioni di euro (-88,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

Quasi la metà dello stanziamento del programma è concentrato nei seguenti capitoli:

·         capitolo 7500, relativo al “Fondo per la realizzazione di interventi per il sistema autostradale”, con uno stanziamento di 129,3 milioni di euro invariato rispetto all’anno precedente;

·         capitolo 7514Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico(esposto in Tabella E), con una dotazione di 390,5 milioni di euro. Tale stanziamento si riduce, rispetto all’assestato 2012, di ben 539,5 milioni di euro (-58%). Nella nota riportata nello stato di previsione si legge che tale variazione “si apporta in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 32, comma 1, concernente la ripartizione da parte del CIPE, delle risorse del fondo medesimo”. La maggior parte delle risorse così ripartite è stata allocata nei capitoli 7515 “Somme da assegnare a RFI per la linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia - II lotto” (con una dotazione di 184 milioni di euro) e 7518 “Somme da assegnare a RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei giovi - II lotto” (con una dotazione di 200 milioni). Tali capitoli sono esposti in Tabella E.

Missione 19 (Casa e assetto urbanistico)

Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l’anno 2013 è pari a 116,6 milioni di euro.

Come già segnalato, tale missione ha subito una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestato 2012 (-71,5 milioni di euro, pari al 38%).

Nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è attribuito all’unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali).

 

Programma 19.2(Politiche abitative, urbane e territoriali)

Relativamente a tale programma, la cui dotazione di competenza è pari a 116,6 milioni di euro, si segnalano gli stanziamenti insistenti prevalentemente sui seguenti capitoli:

§      capitolo 1701 con 74,2 milioni di euro quali contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni;

§      capitolo 7437 relativo a Programmi di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato con 35,5 milioni di euro;

§      capitolo 7440 recante il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa con circa 4 milioni di euro.

Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)

Come anticipato, all’interno della missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e della missione 19 (Casa e assetto urbanistico)vi sono programmi collocati nellostato di previsione del MEF (Tabella n. 2).

Lo stanziamento di competenza relativo al programma 14.8 è pari a 62,4 milioni di euro (-328,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012), mentre lerisorse assegnate al programma 19.1 ammontano a 303 milioni di euro (+25,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

Per quanto riguarda il programma 19.1, la maggior parte degli stanziamenti è concentrata nel capitolo 7817 con 292,5 milioni di euro quali somme occorrenti alla concessione di contributi anche sotto forma di crediti d’imposta alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo (capitolo esposto in Tabella E).

 

Si segnala, inoltre, che all’interno della missione 13 (Diritto alla mobilità)[5],nell’ambito del programma 13.8 (Sostegno allo sviluppo del trasporto) figurano i capitoli relativi all’ANAS Spa:

§      capitoli 1872 e 7374 riguardanti le somme da erogare all’ANAS per il pagamento delle rate di ammortamento, e dei relativi interessi, delle operazioni finanziarie attivate per la realizzazione di opere stradali da parte della stessa Anas. In tali capitoli sono allocati complessivamente 55,5 milioni di euro;

§      capitolo 7365 “Somma da corrispondere all’ANAS in conseguenza della presa in carico dei tratti stradali dismessi dalle regioni a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale”, con 7,6 milioni di euro;

§      capitolo 7372 “Contributi in conto impianti da corrispondere all’ANAS per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture” (capitolo esposto in Tabella E). Tale capitolo viene segnalato poiché, pur avendo una dotazione di 483 milioni di euro, la nota al capitolo sottolinea come la variazione apportata deriva dall’applicazione dell’art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011 (+108 milioni di euro), nonché in relazione ai residui caduti in perenzione negli anni precedenti (+375 milioni di euro).

Si ricorda, infine, che nel capitolo citato confluiscono le risorse previste, fino al 2009, dal comma 1026 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che aveva autorizzato la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore di ANAS Spa per gli investimenti inclusi nel relativo contratto di programma.


Il ddl di stabilità 2013

Articolo 3, commi 49-57
(Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)

 

49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57.

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

53. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

54. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

57. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

 

 

I commi da 49 a 57 dell’articolo 3 definiscono le misure di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo in particolare la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione della Pedemontana di Formia (comma 50), al fondo per gli investimenti ferroviari nei servizi di trasporto pubblico locale (comma 51), alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (comma 52), alla gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 53), alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, rideterminando conseguentemente numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto (commi 54-56), al registro italiano dighe (comma 57)

 

Il comma 49 dispone checoncorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una serie di disposizioni introdotte dai commi da 50 a 57.

 

Il comma 50 riduce l’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l’art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Tale riduzione viene quantificata in 5 milioni di euro per il 2013, 3 milioni di euro per il 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

La relazione tecnica motiva tale riduzione con il fatto che, anche se con decreto interministeriale MIT/MEF n. 299 del 30 dicembre 2008 è stato autorizzato l’utilizzo, da parte dell’ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo, l’ANAS non ha ancora stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto ad alcuna erogazione. Pertanto tale contributo viene ridotto per coprire le riduzioni di spesa di cui all’art. 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95 del 2012, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 981, della richiamata legge n. 296 del 2006 ha autorizzato, tra l’altro, uno stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, “per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia”.

Successivamente con l’art. 2, comma 257 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) è stato autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009 per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui al richiamato art. 1, comma 981, della legge n. 296 del 2006.

La “Pedemontana di Formia” rientra tra le infrastrutture strategiche della legge obiettivo e riguarda la variante stradale alla statale S.S. 7 Appia, che inizia ad est di Gaeta e termina ad est di Formia, interamente esterna ai centri abitati. La nuova strada è di categoria B ed è lunga circa 11 km. In merito all’opera in questione il Cipe ha emanato la delibera n. 98 del 29 marzo 2006 con cui ha approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia” ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l’ANAS S.p.A.

Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera, si rinvia alla scheda n. 50 del 6° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del settembre 2011[6], che riporta i dati sullo stato di attuazione al 30 aprile 2011.

Si segnala, infine, che l’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone, per la variante alla S.S. 7 Appia nel comune di Formia, un costo totale dell’opera di 734,43 milioni di euro, di cui 79,75 disponibili.

 

Il comma 51 prevede la riduzione, per un importo di 24.138.218 euro a decorrere dall’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986[7]. Tale autorizzazione di spesa incrementa di 800 miliardi di lire per il quinquennio 1987-1991 la dotazione del fondo per gli investimenti nei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 11 della legge n. 151/1981[8] ed individua una nuova specifica finalità per lo stanziamento: l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi di lire, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari

 

In base alla relazione tecnica, la riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul capitolo n. 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale).

 

Il bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) prevede al citato capitolo 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa di 336.250.459 euro. Il disegno di legge di assestamento 2012 (A.S. 3774), approvato in via definitiva dal Senato il 9 ottobre 2012, non ha inciso sull’entità dello stanziamento mentre ha ridotto l’entità dei residui, passati da 322.594.614 euro a 178.257.791 euro. Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone una riduzione dello stanziamento di 169.720.212 euro in termini di competenza e di 167.378.488 euro in termini di cassa.

 

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che la riduzione proposta è conseguente alla disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012. Tale disposizione prevede la compensazione delle minori entrate derivanti dall’istituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti delle autorità portuali alimentato con una quota dell’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della legge n. 67/1988[9], che appunto prevede il rifinanziamento dei progetti di investimento ex l. 910/1986

 

Il comma 52 riduce di 45.000.000 euro a decorrere dall’anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 611/1996[10]. Tale disposizione autorizza per l’anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi di lire per il contributo statale all’accensione di mutui da parte degli enti locali e degli altri soggetti attuatori destinati a finanziare la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992[11]

 

Si tratta in particolare degli interventi di installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge.

 

In proposito, la relazione tecnica precisa che “la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie”

 

Lo stanziamento relativo all’autorizzazione di spesa sopra richiamata è iscritto nel capitolo n. 7403 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale). Tale stanziamento risulta pari, sia nel bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) sia nel disegno di legge di assestamento 2012 (A.S. 3774) approvato in via definitiva dal Senato il 9 ottobre 2012, a 182.033.007 euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone un incremento dello stanziamento di 43.190.395 euro in termini di competenza e di 44.190.395 euro in termini di cassa.

 

Il comma 53 riduce di euro 6.971.242, per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016 l’autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002[12]. In particolare, tale disposizione ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 al fine di promuovere i sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose.

 

Al riguardo, la relazione tecnica ascrive gli effetti di risparmio al capitolo 7838 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al sistema integrato di controllo del traffico marittimo (programma 4.1: sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste). In proposito merita osservare che gli altri capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconducibili alla gestione di sistemi automatizzati (capitoli 7123 e 7124 del programma 2.1: sviluppo e sicurezza della mobilità stradale; capitolo 7102 del programma 2.4: autotrasporto ed intermodalità; capitolo 7104 del programma 2.5: sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; capitolo 7103 del programma 2.7: sviluppo e sicurezza della mobilità locale) non hanno risorse sufficienti per operare la riduzione. La relazione tecnica afferma che la riduzione sul capitolo 7838 è operata ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto n. 1440/1923[13]: tale disposizione consente, nel corso di esecuzione di un contratto di appalto, una diminuzione nelle opere, lavori o forniture messe a disposizione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, senza che l’appaltatore possa rivendicare il diritto alla risoluzione del contratto. In tal senso, la relazione rileva che una rimodulazione delle prestazioni del sistema integrato di controllo del traffico marittimo appare possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dai mutamenti tecnologici avvenuti negli ultimi anni.

 

Lo stanziamento del capitolo 7838 risulta pari, sia nel bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) sia nel disegno di legge di assestamento 2012 (A.S. 3774) approvato in via definitiva dal Senato il 9 ottobre 2012, a 10.228.000 euro in termini di competenza (mentre in termini di cassa il bilancio di previsione 2012 prevede uno stanziamento di 10.228.000 euro e il disegno di legge di assestamento di 10.227.999 euro) Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone un incremento dello stanziamento di 8.000.000 euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa

 

Il comma 54 interviene sugli stanziamenti che l’articolo 585 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativi agli oneri attinenti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) ha disposto che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585 del Codice, oggetto di novella dal comma in esame.

 

Nello specifico, la disposizione in esame prevede:

§      limitatamente all’anno 2013, una riduzione di 10.249.763 euro dell’attuale stanziamento di 74.943.322 euro;

§      limitatamente all’anno 2014, una riduzione di 7.053.093 euro dell’attuale stanziamento di 74.867. 621 euro.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame, a seguito della rimodulazione degli stanziamenti sopra richiamati vengono conseguentemente ridefinite le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, in modo da:

§      non arruolare per l’anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a 3.196.670,00);

§      non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093.,00).

 

Il successivo comma 55 ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall’anno 2014.

 

Come precisato nella richiamata relazione tecnica, la disposizione in esame comporta la riduzione del numero massimo di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio di 40 unità per il 2013 e di 50 per l’anno 2014 con un risparmio pari a 2.013.120,00 per l’anno 2013 e 2.516.400,00 per l’anno 2014.

 

Il comma 56 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall’anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.

 

Come precisato anche in questo caso nella relazione tecnica, con la disposizione in esame il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 201, di due per l’anno 2014 e, a regime di tre a decorrere dal 2015.

 

Il comma 57, con una novella all’art. 2, comma 172, secondo periodo, del decreto-legge 262/2006, incrementa la quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID) e che viene acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l'importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato è pari a 2.673.000 di euro per l'anno 2013, 3.172.000 per l'anno 2014 e 3.184.000 annui a decorrere dal 2015.

In considerazione del fatto che la norma vigente reca un importo di 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, l’incremento delle risorse da acquisire al bilancio dello Stato risulta pari a1.159.000 di euro per il 2013, 1.658.000 di euro per il 2014 e 1.670.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda innanzitutto che il citato art. 2, comma 172, del decreto legge 262/2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” prevede che per il finanziamento delle attività già facenti capo al soppresso RID[14] le spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. n. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato.

Tale comma 172 è stato modificato dapprima dall’art. 55, comma 1-ter del decreto legge n. 1 del 2012 che ha previsto un importo pari a 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, specificatamente per finanziare l’attività del MIT concernente lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, mediante l’assunzione, a tempo indeterminato, di 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni.

Successivamente è intervenuto anche l'art. 7, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012 che ha previsto l’acquisizione al bilancio dello Stato di un’ulteriore quota pari a 2.500.000 per l’anno 2012.

Si ricorda, infine, che in attuazione del successivo comma 173 del decreto legge n. 262, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).

 


Articolo 8, comma 3
(Contratto di programma con RFI)

 

3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 3, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

 

In proposito si ricorda che i rapporti tra lo Stato e la società RFI Spa, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sono definiti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188[15], da un atto di concessione e dal contratto di programma.

 

In particolare, il contratto di programma individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce:

§      gli interventi e le opere da realizzare;

§      il loro ordine di priorità;

§      il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

 

L’articolo 4 del D.M. 138/T del 31 ottobre 2000, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente

 

Ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE. Le commissioni parlamentari competenti esprimono parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

 

La società RFI Spa è individuata dall’atto di concessione (art. 1, comma 3, D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T) come gestore dell’infrastruttura ferroviaria e destinataria finale del Contratto di programma.

La società, controllata al 100% dal Gruppo Ferrovie dello Stato, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto.

 

Il contratto di programma vigente è quello relativo al periodo 2007-2011. Di tale contratto è stato da ultimo predisposto uno schema di aggiornamento per la parte investimenti con riferimento al biennio 2010-2011. L’aggiornamento 2010-2011 contiene anche (articolo 3) la proroga, fino al perfezionamento del nuovo Contratto, della validità del vigente Contratto 2007-2011.

 

Al riguardo si segnala che la IX Commissione trasporti nel parere sullo schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 reso nella seduta del 3 luglio 2012 evidenziava che lo schema di aggiornamento (trasmesso al Parlamento il 28 maggio 2012) “non solo dava conto degli aggiornamenti relativi ad un periodo ormai trascorso, ma prorogava la validità del contratto di programma in vigore, scaduto il 31 dicembre 2011, fino al perfezionamento del nuovo contratto, senza indicare un termine ultimo della proroga; tale meccanismo, per quanto dettato dalla necessità di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e gestore dell'infrastruttura e di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione, rischiava di determinare incertezza, in mancanza della previsione di un termine di scadenza della proroga, sull'effettiva scadenza del contratto in corso e di assecondare eventuali tendenze al prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle procedure amministrative previste per la stipulazione del nuovo contratto”. In tal senso, la Commissione ha subordinato il parere favorevole, tra le altre cose, alla condizione che venisse stabilito “un termine certo e ragionevole del periodo di proroga”.

 

L’aggiornamento, successivamente sottoscritto dalle parti risulta attualmente in fase di registrazione da parte della Corte dei conti..

 

Nella tabella sottostante si riporta quindi la classificazione delle spese operate dal contratto di programma 2007-2011 come risultante dalle modifiche proposte nello schema di aggiornamento 2010-2011, confrontata con la classificazione delle medesime spese operata dal contratto di programma 2007-2011 come modificato dall’ultimo aggiornamento relativo all’anno 2009.

 

 

Voce

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2009
(in milioni di euro)

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2010-2011
(in milioni di euro)

Investimenti

79.082

75.228 (+ 7792 impegni programmati per lotti co-struttivi a completamento= 83.020)

Di cui: opere in corso (Tabella A)

Di cui: AV Torino-Milano-Napoli

76.503

32.000

70.630

32.000

Di cui: Investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali (Tabella A1)

2.579

4.598 (+ 7792 impegni programmati per lotti costruttivi a completamento = 12.390)

Interventi ultimati (Tabella E)

10.955

18.716

 

Con riferimento alla tabella A1 si segnala che in linea generale la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006 consente la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore previste dal codice medesimo. Con l’espressione “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” si fa riferimento invece alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), introdotta per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi”. I relativi progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In tal senso nella tabella laddove si indicano “impegni programmati per lotti costruttivi a completamento” si fa riferimento non ad investimenti già effettuati ma ad impegni da assumere per garantire la realizzazione dei lotti successivi negli interventi già finanziati per il primo lotto.

In particolare si evidenzia quindi:

          una diminuzione degli investimenti operati da 79.082 a 75.228 milioni di euro, con una diminuzione degli investimenti in opere in corso; la diminuzione degli investimenti complessivi diviene però un aumento a 83.020 milioni di euro laddove si considerino i 7.792 milioni di impegni programmati per lotti costruttivi a completamento;

          la conferma dell’entità del finanziamento della tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli;

          l’aumento degli investimenti già realizzati per lotti costruttivi (aumento che diviene significativo se si considerano gli impegni programmati per lotti costruttivi a completamento);

In particolare dalla tabella A1 si evince che:

1)   per la realizzazione della linea alta velocità Milano-Genova terzo valico dei Giovi a fronte di risorse già stanziate pari a 1.820 ml di euro, risultano impegni programmatici per 4.380 ml di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato;

2)    per la realizzazione del nuovo valico del Brennero – quota italiana, a fronte di risorse già stanziate pari a 728 ml di euro risultano impegni programmatici per 3.412 ml di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato.

          l’aumento degli interventi ultimati.

 

Si ricorda in fine che l’articolo 37 del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni)[16] ha inserito tra i compiti dell’Autorità dei trasporti anche l’analisi dell'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'UE e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare. In esito a tale analisi l’Autorità dovrà predisporre, entro il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.

 


Articolo 8, comma 5
(Contratto di programma con ANAS)

 

5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 5, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

 

Si ricorda che il contratto di programma è l’atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l’ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si segnala che il CIPE, con delibera n. 32/2012 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 133 del 9-6-2012), ha assegnato all’ANAS, per il finanziamento del Contratto di programma, annualità 2012, 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011, ossia alle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016. L'efficacia dell’assegnazione è subordinata alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012.

Nella seduta dell’11 luglio 2012 lo stesso CIPE ha espresso parere favorevole sull’atto aggiuntivo al Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte investimenti”, che prevede 33,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, nonché sul Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte servizi”, che prevede 608,5 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, sicurezza, vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità. Nella stessa seduta il CIPE ha altresì espresso parere favorevole sul Contratto di programma MIT-ANAS 2012, che prevede 315 milioni per la “Parte investimenti” e 629 milioni di euro per la “Parte servizi”.

Relativamente al Contratto di programma 2011 si ricorda che il CIPE, con la delibera n. 84/2011 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'assegnazione di 598 milioni di euro a favore del Contratto di programma ANAS 2010 e 2011 a valere sulle risorse del citato Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. Con le delibere n. 12 e n. 13 del 2011 il CIPE aveva precedentemente approvato il Contratto di programma ANAS 2011 (e in tale sede prescritto al MIT di trasmettere un quadro complessivo dei Contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione agli investimenti realizzati e alle risorse percepite da ANAS S.p.A. anche a seguito dei provvedimenti normativi: legge n. 296/2006, decreto-legge n. 78/2009 e decreto-legge n. 78/2010) e assegnato, a carico delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, 330 milioni di euro ad ANAS per il finanziamento del Contratto di programma 2011.

 

 

 


Articolo 8, comma 6
(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE.)

 

6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

 

L’articolo 8, comma 6, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema Mo.S.E., autorizza la spesa complessiva di 1.250 milioni di euro, così ripartiti: 50 milioni per l’anno 2013; 400 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Nel ricordare che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”), si segnala che, secondo quanto riportato nell’aggiornamento del Programma presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente nella Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, il costo totale dell’opera è indicato in 5.493,16 milioni di euro, di cui 4.258,89 disponibili. Pertanto il fabbisogno residuo sarebbe pari a 1.234,27, vale a dire ad un importo pressoché coincidente con lo stanziamento recato dal comma in esame.

 

Per approfondimenti sullo stato di attuazione dell’opera (con dati al 30 aprile 2011) e sulle sue caratteristiche si rinvia alla relativa scheda n. 64 “Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.” tratta dal VI Rapporto sullo stato di avanzamento della “legge obiettivo”, curato dal Servizio Studi della Camera, presentato all’VIII Commissione nel mese di settembre 2011. Si segnala, inoltre, che con la delibera del CIPE n. 87/2011 (pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2012) è stato autorizzato l’utilizzo dell’incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e sono stati assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, e successive modificazioni, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l’anno 2016.

 


Articolo 8, comma 7
(Linea ferroviaria Torino-Lione)

 

7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.

 

 

L’articolo 8, comma 7 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

 

La linea ferroviaria Torino-Lione risulta attualmente collocata nel corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T. Da ultimo, la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) presentata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, nel riorganizzare la rete, colloca il collegamento nel corridoio 3 Mediterraneo della Rete centrale: il corridoio 3 va da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese e comprende, per la parte italiana, anche i collegamenti Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača.

 

Si ricorda che la citata proposta di regolamento ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.

 

Il nuovo collegamento ferroviario Torino Lione risulta inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”) nel “Sistema Valichi”[17].

 

L’articolo 19, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), al fine di assicurare le realizzazione della linea ferroviaria Torino/Lione e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, ha disposto che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

Il 30 gennaio 2012 i governi italiano e francese hanno firmato a Roma un nuovo accordo intergovernativo per la realizzazione della linea Torino-Lione, che specifica, tra l’altro, il tracciato del progetto e la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera.

Per quanto concerne le più recenti deliberazioni del CIPE, si segnala che, con delibera n. 6 del 20 gennaio, nell’ambito della ridefinizione del quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015, l'opera è stata inserita nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture", con una riduzione di 12 milioni pari all'intero importo assegnato con delibera CIPE 86/2010, e nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)", con una assegnazione di importo pari alla riduzione.

Il CIPE, con delibera n. 23 del 23 marzo 2012, ha assegnato 10 milioni per le opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale dell’opera e, con delibera n. 22 dello stesso giorno, 20 milioni per lavori relativi alla Stazione di Rebaudengo, nell’ambito delle opere prioritarie connesse con la detta linea, a valere sul Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011.

 

Si segnala, infine, che l’Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (doc. LVII-5-bis), trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2012, prevede nella Tabella 0:

§      per la parte italiana del tunnel ferroviario del Frejus, che risulta allo stadio di progetto preliminare, un costo di 4.272 milioni di euro; di tale importo risultano disponibili 916 milioni e pertanto il conseguente fabbisogno è di 3.356 milioni di euro;

§      per il cunicolo esplorativo de La Maddalena, che risulta in fase di realizzazione, un costo di 143 milioni di euro, che risulta totalmente coperto dai finanziamenti disponibili.

 


Articolo 8, comma 8
(Assegnazione di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per transazioni riguardanti opere pubbliche di interesse nazionale)

 

8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

 

 

L’articolo 8, comma 8, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

 

Si osserva che la norma è formulata in termini generici, ma la relazione illustrativa precisa che si tratta, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

 

Per quanto riguarda il Ponte sullo stretto, si segnala che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”). Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera e dello stato di attuazione al 30 aprile 2011 si rinvia alla scheda n. 65 tratta dalla sesta edizione del Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, curata dal Servizio Studi della Camera e presentata alla Commissione ambiente nel mese di settembre 2011[18]. Si segnala, inoltre, che la tabella E della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha, tra l’altro, integralmente ridotto le risorse di cui art. 2, comma 204, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), pari a 470 milioni di euro per l’anno 2012, quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l’esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società Stretto di Messina S.p.A. per lo studio, la progettazione, la gestione e l'esercizio del solo collegamento viario, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Si fa presente, inoltre, che il CIPE, con delibera n. 6 del 20 gennaio, ha ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015. Per quanto riguarda il Ponte, nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture" risulta: una riduzione di spesa di 1.287,324 milioni sui 1.300,000 assegnati con delibera CIPE 102/2009; una riduzione di spesa di 337 milioni (l'intero importo assegnato con Delibera CIPE 121/2009) di cui 330 relativi all'aumento di capitale ANAS e RFI nella Società Stretto di Messina e 7 alla Variante di Cannitello. Questi ultimi sono gli unici riassegnati dalla delibera nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)". L’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone un costo totale dell’opera di 8.549,90 milioni di euro, di cui 1.227,20 disponibili.

Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione."[19].

 

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria del FSC, si segnala che la tabella E espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2,5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

Considerando anche l’incremento della dotazione per il 2013 di 300 milioni disposta dal comma in esame le disponibilità del FSC risulterebbero così determinate:

(migliaia di euro)

Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

 

2013

2014

2015

BLV

10.267.128

4.863.635

7.057.325

Riduzione Tab. E

-30.000

-15.000

-

Rimodulazione Tab. E

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

Art. 8, co. 8, ddl Stabilità 2013

+300.000

-

-

Disponibilità in bilancio

8.037.128

5.848.635

8.557.325

 

 

 

 


Le tabelle del ddl di stabilità 2013

Tabella B

La Tabella B reca, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2015, mentre non risultano stanziamenti per il 2013 e il 2014.

La relazione al disegno di legge di stabilità fa presente che l'accantonamento è finalizzato alla realizzazione di interventi per opere infrastrutturali.

Tabella E

La Tabella E determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, esposte per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Di seguito sono riportati gli stanziamenti più consistenti, con l’eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, iscritti nello stato di previsionedel MIT e del MEF e concentrati nell’ambito delle seguenti missioni:

§         missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), rispetto alla quale si segnalano in particolare:

·         nell’ambito del Programma “sistemi idrici, idraulici ed elettrici”, un finanziamento di 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio per la legge n. 398/1998 (capitolo 7156) relativa all’Ente autonomo acquedotto pugliese, con uno stanziamento invariato rispetto all’anno precedente;

·         nell’ambito del Programma “opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità”, il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per un importo complessivo di 943,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 (quasi invariato rispetto ai 943,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 previsti nella legge di stabilità dell’anno scorso). Tali finanziamenti confluiscono tutti nel capitolo 7060/p;

·         nell’ambito del predetto Programma concernente le opere strategiche, l’edilizia e le calamità, la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia con complessivi 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7187 e 7188/P), con uno stanziamento invariato rispetto all’anno precedente;

·         nell’ambito dello stesso Programma concernente le opere strategiche, l’edilizia e le calamità, spese per opere e attività dell’Expo Milano 2015, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 (capitolo 7695), con circa 569 milioni di euro per il 2013, circa 450 milioni di euro per il 2014 e circa 120 milioni di euro per il 2015;

·         nell’ambito del Programma “sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali”, il potenziamento del sistema stradale ed autostradale, con una serie di interventi per i quali vengono destinate pressoché le stesse risorse rispetto ai due esercizi precedenti:

o        il raddoppio dell’A6 Torino-Savona e della variante di valico Bologna-Firenze, iscritte rispettivamente nei capitoli 7483 e 7484, ciascuna con 10,3 milioni di euro per ognuno degli anni del triennio, con uno stanziamento invariato rispetto all’anno precedente;

o        realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (capitolo 7485) previsti dall’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, in cui sono iscritti 51,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio;

o        gli interventi di viabilità Italia Francia (capitolo 7481) previsti dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 452, per cui sono previsti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, con uno stanziamento invariato rispetto all’anno precedente;

·         nell’ambito del Programma “sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali”, lo stanziamento del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, relativamente alle risorse destinate ad interventi diversi iscritte nel capitolo n. 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale si registra una riduzione di 111,844 milioni di euro per l’anno 2013, di 100,125 milioni di euro per l’anno 2014 e di 115,201 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (si veda quanto detto a proposito del disegno di legge di bilancio). Conseguentemente le risorse sono pari a 278.657 milioni per il 2013, 323.194 milioni per il 2014, 119.911 milioni per il 2015 e 272.042 milioni per il 2016;

·         ulteriori interventi rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche finanziati con il citato Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di seguito elencati:

o        la linea AV/AC Milano Genova-Terzo Valico dei Giovi –II lotto, per un importo pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nonché a 288 milioni per il 2015;

o        la variante di Morbegno II° stralcio, relativamente all’accessibilità alla Valtellina,per un importo pari a 3 milioni per il 2013, 20 milioni per il 2014 e 4 milioni per il 2015;

o        il nodo di Torino e l’accessibilità ferroviaria con riguardo alle opere di prima fase – Stazione di Rebaudengo, per un importo pari a 2 milioni per il 2013, 3 milioni per il 2014 e 12 milioni per il 2015;

o        la realizzazione dell’intervento dell’asse stradale Lioni Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro, per un importo pari a 5 milioni per il 2013, 15 milioni per il 2014 e 25 milioni per il 2015;

§         missione 19 (Casa e assetto urbanistico), programma “edilizia abitativa e politiche territoriali”, con gli interventi che riguardano le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009 (capitolo 7817), per un importo pari a 292,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 238 milioni di euro per il 2015.

 

Si segnala, infine, che,nell’ambito della missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (capitolo 7253 di competenza del Ministero dell’interno),si dispone un rifinanziamento di 15 milioni per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005.

 


AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario 2013 (Tabella 9)

Premessa

Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) risulta articolato per missioni e programmi.

Ad oggi il Ministero risulta articolato in 5 direzioni generali ed in una struttura di vertice con compiti di coordinamento e vigilanza rappresentata dal Segretario generale, secondo quanto disposto dal decreto di riorganizzazione del Ministero, approvato con D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140. Con l’art. 17, comma 2, del D.L. 195/2009 è stato inoltre istituito un Ispettorato generale per il coordinamento degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e di salvaguardia delle sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Con il decreto ministeriale GAB/DEC/2010/119 del 12 luglio 2010 è stata definita l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

Il bilancio di competenza

Lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il 2013 ammonta a 490,2 milioni di euro. Rispetto al dato assestato si registra, quindi, una diminuzione di 54,7 milioni di euro (pari al 10%).

Lo stanziamento previsionale per il 2013 è composto per il 63,3% da spese correnti, mentre le spese in conto capitale coprono una quota pari al 34,7%. Il restante 2% riguarda il rimborso delle passività finanziarie.

 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2013 è valutata complessivamente in 544,9 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2012, si registra una consistente riduzione dei residui, pari a 355,9 milioni di euro (pari al 39,5%).

Data una massa spendibile[20] di 1.035,1 milioni di euro ed autorizzazioni di cassapari a 621,1 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione[21] risulta essere pari al 60% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero, che diminuisce leggermente rispetto alle previsioni assestate 2012, in cui tale coefficiente era pari al 61,3%.

Analisi per missioni e programmi

In seguito alla riclassificazione del bilancio dello Stato operata a partire dall’esercizio finanziario 2008, al Ministero dell’ambiente sono assegnate quattro missioni:

§         missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente);

§         missione 17 (Ricerca e innovazione);

§         missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche);

§         missione 33 (Fondi da ripartire).

Di seguito si dà conto nel dettaglio delle due missioni che assorbono la quasi totalità (91,8%) dello stanziamento di competenza del Ministero.

L’analisi per missioni evidenzia, infatti, che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) con 367,3 milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione) con 82,5 milioni di euro.

 

L’analisi della serie storica, presentata nella tabella e nel grafico seguenti, evidenzia l’accentuata contrazione degli stanziamenti destinati alla missione 18 che ha caratterizzato l’intera legislatura. Rispetto al dato di rendiconto del 2008, lo stanziamento di competenza per il 2013 sconta una riduzione del 73% (pari a circa 1,6 miliardi di euro). Tale riduzione è ancora più accentuata considerando la quota MATTM della missione 18, che scende addirittura dell’81%. Variazioni più contenute si registrano nella quota della missione 18 destinata agli altri Ministeri (che rispetto al 2008 registra una diminuzione del 17,4%) e nel programma 17.3 (-29,2%).

 

Missioni

2008 R

2009 R

2010 R

2011 R

2012 A

2013 B

17.3 Ricerca amb.

116,6

125,4

89,3

92,6

86,3

82,5

18 Sviluppo sostenib.

2.234,7

1.660,7

1.203,6

1057,0

679,8

602,1

(di cui quota MATTM)

1.950,4

1.291,2

880,8

750,9

424,2

367,3

Totale (18 + 17.3)

2.351,3

1.786,1

1.292,9

1.149,6

766,1

684,6

Stanziamenti di competenza (milioni di euro) - Eventuali incongruenze sono dovute agli arrotondamenti

R = Rendiconto; A = Assestamento; B = Bilancio di previsione

 

Serie storica degli stanziamenti di competenza della missione 18 e del programma 17.3

 

Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)

Gli stanziamenti attribuiti alla missione 18, pari a 367,3 milioni di euro, registrano una diminuzione di 56,9 milioni di euro (pari al 13,4%) .

Il grafico seguente evidenzia la ripartizione in programmi dello stanziamento di competenza della missione 18. L’86% dello stanziamento iscritto nella missione 18 del MATTM risulta concentrato nei tre programmi 18.5, 18.12 e 18.13.

 

Composizione per programmi delle risorse di competenza della missione 18 del MATTM

 

Programma 18.3 (Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)

Le risorse di tale programma ammontano a 8,1 milioni di euro, con una riduzione di 4,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012 (-36,2%).

 

Programma 18.5 (Sviluppo sostenibile)

Le spese attinenti a tale programma, pari a 47,9 milioni di euro, che registrano un aumento di 6,5 milioni di euro (+15,7%), insistono prevalentemente sui seguenti capitoli:

§      capitolo 2211 relativo alle spese per l’esecuzione di convenzioni internazionali con 24,1 milioni di euro;

§      capitolo 8407, con 13,8 milioni di euro per il fondo per l’efficientamento energetico e per la produzione di energie rinnovabili, in particolare quella solare termodinamica.

 

Programma 18.8 (Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale)

La dotazione del programma, pari a 17,3 milioni di euro, sconta una riduzione rispetto al dato assestato di 9,8 milioni (-36,2%).

 

Programma 18.11 (Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale)

La dotazione del programma è di 24,3 milioni di euro, pressoché invariata rispetto al dato assestato.

La gran parte delle risorse del programma è concentrata nei due capitoli 7085 e 8532 destinati all’attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela dell’ambiente e del rischio idrogeologico, ove sono allocati 18,8 milioni di euro.

 

Programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche)

La dotazione di competenza di tale programma è pari a 149,7 milioni di euro, con una variazione negativa di 46,7 milioni di euro (pari al 23,8%), suddivisa tra i seguenti capitoli:

§      capitolo 7081 con 19,6 milioni di euro per l’estinzione dei mutui contratti dagli enti territoriali e locali e per gli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione, dal programma nazionale di bonifica dei siti inquinati, dai contratti di programma relativi al ciclo di gestione dei rifiuti, per l’attuazione del protocollo di Kyoto;

§      capitolo 7503 “Piani di disinquinamento per il recupero ambientale”, con 12,8 milioni di euro;

§      capitolo 7510 “Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti  e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento”, con 10,1 milioni di euro;

§      capitolo 7645 “Spese per il finanziamento degli interventi relativi all’attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue”, con 20 milioni di euro;

§      capitolo 8531 con 31,3 milioni di euro per interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;

§      capitolo 8551 con 6,5 milioni di euro per la costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche e per interventi di sistemazione del suolo, nonché per l’apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

 

Programma 18.13 (Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino)

La dotazione del programma ammonta a 119,9 milioni di euro e registra una lieve riduzione (-1,9 milioni di euro, pari all’1,6%) rispetto all’assestato 2012.

Gli stanziamenti principali sono iscritti nei seguenti capitoli:

§      capitoli 1551 e 1552, relativi alle spese per enti, istituti, associazioni ed altri organismi (cd. contributo agli enti parco), con una dotazione complessiva di 75,9 milioni di euro. Il capitolo 1551 è esposto in Tabella C.

§      capitoli 1644 e 1646, relativi alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti e per la gestione e promozione delle riserve marine, con una dotazione complessiva di 21,2 milioni di euro. I capitoli citati sono esposti in Tabella C.

Missione 17 (Ricerca e innovazione)

Le risorse che, nell’ambito della missione 17, riguardano il Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 (ricerca in materia ambientale). Lo stanziamento di competenza per tale programma è pari a 82,5 milioni di euro, con una riduzione di 3,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012 (pari al 4,4%).

All’interno del programma 17.3 si segnalano i capitoli 3621, 3623 e 8831, con complessivi 80,3 milioni di euro, relativi all’ISPRA. I capitoli 3621 e 8831 sono esposti in Tabella C.

Stanziamenti nello stato di previsione degli altri Ministeri

All’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi alla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) sono pari a 37,5 milioni di euro. Tale importo, iscritto nel programma 18.14 (Sostegno allo sviluppo sostenibile), è pressoché identico a quello previsto dal dato assestato 2012.

Tale stanziamento insiste prevalentemente sul capitolo 7328 “Annualità quindicennali per mutui per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale da parte dei consorzi ed enti irrigui”, ove sono allocati 34,6 milioni di euro.

 

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) gli stanziamenti insistono all’interno del programma 18.7 (Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità), con 196,3 milioni di euro destinati al Corpo forestale dello Stato.

 

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MSE) reca uno stanziamento di 1,1 milioni di euro all’interno del Programma 18.10 (Prevenzione e riduzione dell’inquinamento elettromagnetico), destinato al funzionamento del Dipartimento per le comunicazioni.

L’ecobilancio

In attuazione dell’art. 36, comma 6, della L. 196/2009 (che ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le “risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali” definite come “le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale”), una apposita sezione della relazione al disegno di legge di bilancio accoglie le risultanze delle spese ambientali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011.

In tale sezione viene evidenziato che le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali secondo il ddl di bilancio ammontano a circa 1,6 miliardi di euro nel 2013, pari allo 0,35% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse ammontano a 1,5 miliardi di euro nel 2014 e nel 2015 (0,33% del bilancio dello Stato). Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2012, pari a circa 1,9 miliardi di euro, nel 2013 si registra un decremento del 14%.

I settori di intervento cui nel complesso afferiscono circa il 55% delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale sono quelli della “protezione della biodiversità e del paesaggio”, della “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, e dell’“uso e gestione delle acque interne” che assorbono rispettivamente il 23,8%, il 20% e l’11,2% degli stanziamenti iniziali nel 2013.

Osservando la distribuzione delle risorse tra i Ministeri, si nota che la maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali è assegnata al Ministero dell’ambiente (29% nel 2013) e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (25%).

L’analisi per missioni evidenzia invece che la quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (36,3% nel 2013), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell’ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto e le risorse del Ministero dell’economia e delle finanze destinate prevalentemente alla concessione di mutui per attività di natura ambientale.

 


Il ddl di stabilità 2013

Articolo 7, commi 25 e 26
(Misure per lo spegnimento o l’affievolimento delle fonti di illuminazione pubblica)

 

25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:

a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;

b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;

c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi e archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure di cui alla lettera b);

d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 25. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come princípi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarsi agli stessi secondo i rispettivi ordinamenti.

 

 

L’articolo 7, comma 25, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la definizione di misure per lo spegnimento ovvero l’affievolimento dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne, per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio energetico, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione medesima.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è volto a stabilire gli standard tecnic  i delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici e le misure per la riduzione del loro utilizzo.

Il provvedimento riguarderà lo spegnimento o la riduzione dell’illuminazione di edifici pubblici e di strade urbane ed extraurbane nelle ore notturne. Nello specifico esso dovrà prevedere:

§      lo spegnimento o la riduzione dell’illuminazione con appositi dispositivi durante le ore notturne o parte di esse;

§      l’individuazione della rete viaria o delle aree urbane o extraurbane, o di parti di esse, nelle quali adottare le misure di riduzione o di spegnimento dell’illuminazione, anche combinate tra di loro;

§      l’individuazione di tratti di rete viaria, o di aree urbane o extraurbane, sottratti a tale disciplina;

§      l’individuazione di modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti in modo da introdurre tecnologie innovative e di pervenire progressivamente a una maggiore efficienza energetica[22]

 

Il comma 26 precisa che gli enti locali dovranno adottare misure per adeguarsi alle disposizioni contenute nel predetto D.P.C.M. Tali disposizioni costituiscono in ogni caso principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti delle regioni che saranno tenute ad adeguarvisi secondo i rispettivi ordinamenti.

 

Si ricorda che la materia “coordinamento della finanza pubblica” rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni comprese nell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di configurare in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica disposizioni che, in quanto contenute in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avranno portata attuativa ed eventualmente di dettaglio. Si rileva, peraltro, che per l’adozione di tale decreto non è previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata.

 


Articolo 8, commi 1 e 2
(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente)

 

1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) International Development Association (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

 

 

I commi 1 e 2 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

 

Il comma 1 è specificamente dedicato ad autorizzare la spesa complessiva di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

La relazione tecnica chiarisce come gli impegni dell'Italia verso i fondi multilaterali di sviluppo alla fine del 2012 possano essere quantificati approssimativamente in 1.750 milioni di euro, 1.090 milioni come quote in arretrato. La rimanente parte, ovvero 660 milioni, si dovrà corrispondere entro il 2016, ma la maggior parte delle scadenze si verificherà tra il 2013 e il 2014.

Viene peraltro precisato che nel periodo 2013-2016 verranno erogate ai Fondi di cui appresso le rate dovute per impegni già assunti, mentre a partire dal 2017 le somme autorizzate in bilancio si utilizzeranno sia per corrispondere ad impegni già sottoscritti che per coprire impegni futuri del nostro Paese nei confronti dei fondi multilaterali di sviluppo.

 

Il comma 2 stabilisce una serie di contributi dovuti dal nostro Paese a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse - e dunque rispetto alle quali l'Italia è in ritardo nei pagamenti -ricostituzioni non coperte da quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

L'articolo 7 in questione ha tra l'altro stanziato fondi per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, compresa la partecipazione ad aumenti di capitale, senza specifiche finalizzazioni.

In concreto, il comma 2 stanzia somme a favore di sei diversi fondi multilaterali di sviluppo:

a)   l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del gruppo della Banca mondiale, cui sono destinati 1.084.314.640 euro relativi a tre diverse ricostituzioni del Fondo, ossia la quattordicesima, la quindicesima e la sedicesima. La relazione tecnica precisa che le tre ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L’importo stanziato dalla lett. a) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno all’IDA -, ma la quota di 413 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

La Banca mondiale è stata istituita nel 1944 e rappresenta uno dei maggiori organismi internazionali preposti all’assistenza allo sviluppo. Il Gruppo comprende un nucleo centrale, formato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBDR) e dall’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la quale assiste i PVS più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della IBRD. L’IDA ha raggiunto nel 2010 un volume di risorse impegnate pari a 14,5 miliardi di dollari, di cui 2,7 miliardi a dono, ripartiti su 190 operazioni. La maggior parte delle risorse, pari al 49%, è andata all'Africa, e subito dopo al sud-est asiatico. Oltre che con prestiti e doni, l’IDA interviene nei paesi più poveri attraverso due iniziative: l’HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) che prevede la riduzione del debito nei paesi più poveri e indebitati fino ad un livello sostenibile e la MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) che cancella totalmente il debito contratto con l’IDA e altri Fondi al raggiungimento del c.d. “completion point”.

b)   il Fondo globale per l’ambiente (GEF), anch’esso collegato alla Banca mondiale, cui sono destinati 155.990.000 euro relativi alla quarta e alla quinta ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2006 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. b) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al GEF -, ma la quota di 46 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

Il Fondo Globale per l’ambiente, amministrato dalla Banca mondiale, è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell’ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Nel 2010 il GEF ha finanziato 202 progetti per un ammontare di 552,4 milioni di dollari, che hanno generato cofinanziamenti per ulteriori 2,5 miliardi di dollari. L’Italia è stata fra i più forti sostenitori del GEF fin dalla sua adesione (nel 1994) e la sua quota di contribuzione si è mantenuta stabile negli anni intorno al 4,39% del capitale sottoscritto. Sono terminati nel maggio 2010 i negoziati per la V ricostituzione del Fondo (2010-2014): con 3,5 miliardi di nuovi contributi, l’ammontare totale di risorse per il GEF è salito a 4,25 miliardi di dollari. L’Italia ha annunciato un contributo di 92 milioni di dollari che, seppure lievemente superiore al precedente, fa scendere la sua quota di partecipazione al 3,64%.

c)   il Fondo africano di sviluppo (AfDF), cui sono destinati 319.794.689 euro relativi alla undicesima e dodicesima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2007 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. c) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al AfDF -, ma la quota di 72,7 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2013.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, opera attraverso prestiti a valere sul capitale ordinario a condizioni quasi di mercato. Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) è stato creato nel 1972 al fine di ridurre la povertà nella regione africana tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano. Analogamente a quanto avviene per l’IDA, l’AfDF è lo sportello della Banca africana che finanzia a condizioni agevolate progetti a favore dei Paesi più poveri (quasi tutti nell’Africa sub-sahariana) che non hanno la possibilità di accedere ai prestiti ordinari della Banca. Oltre ai prestiti, il Fondo concede poi risorse a dono, che finanziano operazioni di assistenza tecnica, interventi nel settore sociale e nei Paesi che escono da conflitti armati. Le risorse dell’AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori, appartenenti per la maggior parte all’OCSE. Nel 2010 il Fondo ha approvato operazioni per 1,46 miliardi di unità di conto, in diminuzione rispetto ai 2,43 miliardi del 2009.

d)   il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), cui sono destinati 127.571.798 euro relativi alla nona e alla decima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2008 e nel 2012. L’importo stanziato dalla lett. d) del comma 2 è in arretrato per una quota pari a 59,6 milioni di euro.

La Banca asiatica di sviluppo (AsDB), con sede a Manila, è un’istituzione finanziaria che ha la missione di assistere i paesi membri in via di sviluppo dell’Asia e del Pacifico. Nel 1974 è stato creato il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), che interviene nei paesi più poveri della regione, con risorse a dono e prestiti a condizioni agevolate. Vi sono inoltre altri sei fondi speciali e un organo ausiliario; il principale è il Fondo è Speciale per l’Assistenza Tecnica, gli altri sono: il Fondo speciale per il Giappone, il Fondo per la risposta ai disastri nel Pacifico asiatico (il Fondo tsunami), il Fondo per il terremoto in Pakistan, il Fondo per la cooperazione e l'integrazione regionale ed il Fondo per il cambiamento climatico. L’organo ausiliario è l’Istituto per la Banca asiatica di sviluppo, con sede a Tokio, con compiti ausiliari nella messa a punto di strategie soprattutto rivolte al settore sociale ed alla formazione.

e)   il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell’ONU - insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale) costituisce il “polo romano” delle Nazioni Unite - cui sono destinati 58 milioni di euro relativi alla nona ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che l’Italia intende confermarsi, anche in considerazione della sede dell’IFAD nel nostro Paese, quale secondo contributore del Fondo (dopo gli USA): la somma di 58 milioni sarà erogata dal 2013 al 2015.

L’IFAD è un'Istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate e si basa su risorse fornite da donatori bilaterali e multilaterali, ma anche in parte dagli stessi paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell’IFAD 168 paesi, suddivisi in tre “liste” a seconda che siano membri dell’OCSE, dell’OPEC o paesi in via di sviluppo. Nel corso del 2010 l’IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009.

f)     il Fondo speciale per lo sviluppo (SDF) della Banca di sviluppo dei Caraibi,cui sono destinati 4.753.000 euro relativi alla settima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che gli impegni dell’Italia nei confronti del SDF, pari a 4,8 milioni di euro nel periodo 2009-2012, sono da considerare già scaduti, e la norma in commento dovrebbe render possibile il pagamento entro il 2013.

La Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) è un’istituzione finanziaria regionale operativa del 1970, con sede nell’isola di Barbados. Scopo della Banca è di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile dei paesi membri della regione caraibica e di promuovere la cooperazione economica e l’integrazione regionale, con particolare attenzione agli stati meno sviluppati. La Banca conta 26 paesi membri e l’Italia è uno dei cinque membri non regionali. La Banca fornisce assistenza altamente agevolata ai paesi più poveri tra i suoi membri tramite il Fondo Speciale di Sviluppo. I Paesi membri della Banca contribuiscono al Fondo in maniera proporzionata alla loro partecipazione alla Banca stessa; del Fondo fanno parte anche paesi non membri della Banca. I maggiori contributori del Fondo sono i membri non regionali (Italia, Francia, Germania, Canada e Cina).

 

 

 


Articolo 8, comma 9
(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino)

 

9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

L’articolo 8, comma 9, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 al fine di consentire l’attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010[23].

 

Come precisato nella relazione tecnica, l’autorizzazione di spesa è volta a rifinanziare gli oneri correlati all’articolo 11 del citato decreto legislativo per l’attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 190 del 2010 ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, cd. "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino", volta a definire principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. L’attuazione di tale direttiva era prevista dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), all’allegato B.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 190, il Ministero dell’ambiente definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio tenendo conto degli elementi contenuti negli allegati III (elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti) e V (elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio) e delle attività di monitoraggio effettuate da altri ministeri e autorità competenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11, l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.

In base all’articolo 12 del decreto, il Ministero dell’ambiente è, altresì, tenuto ad elaborare, per ogni regione o sottoregione marina interessata, programmi di misure concrete volti a conseguire o mantenere un buono stato ambientale nelle acque in questione, integrandole anche con la vigente legislazione comunitaria e facendo altresì riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali. Tali accordi vengono, pertanto, richiamati nella premessa allo stesso D.Lgs e sono:

§       la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay), ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

§       la Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30;

§       la Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione di Barcellona del 1976, i cui atti sono stati ratificati con legge 27 maggio 1999, n. 175, recante appunto “Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995”.

 

Si ricorda che in allegato all’Atto finale della Conferenza di Barcellona del giugno 1995, figura una risoluzione sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo, la quale a sua volta reca due appendici: la prima, concernente il Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (cosiddetto PAM fase 2), e la seconda, riguardante i settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo venne approvato a Barcellona già nel 1975, con lo scopo di salvaguardare l'ambiente e promuovere lo sviluppo. Il quadro giuridico in cui si inserisce il PAM è costituito dalla Convenzione di Barcellona del 1976, come revisionata nel 1995, nonché da sei Protocolli su specifici aspetti della protezione ambientale del Mediterraneo:

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982);

§       il Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del sottosuolo (Madrid, 1994);

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dal movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché sul loro smaltimento (Smirne, 1996).

La Conferenza dei plenipotenziari del 1995 approvò inoltre due strumenti di emendamento, relativi il primo alla Convenzione di Barcellona del 1976, e il secondo al Protocollo, adottato contestualmente, sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi

Infine, la Conferenza dei plenipotenziari del 1995 ha adottato un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo, sostituendo il precedente Protocollo adottato a Ginevra il 3 aprile 1982.

 

 


Articolo 8, comma 13
(Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)

 

13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 13, istituisceun apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal l’anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita, con l’art. 7, comma 2-bis, della legge 353/2000, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Si ricorda che il richiamato comma 2-bis dell’art. 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000 è stato recentemente introdotto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 59 del 2012[24] recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Tale disposizione ha disposto il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile[25] al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre il comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 353 del 2000, che non è stato modificato, prevede che il Dipartimento della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della Flotta, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988[26] su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell’interno (per il quale non è indicato un termine per l’adozione). Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 21, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011[27].

Da ultimo, si segnala che l’articolo 3-bisdel decreto legge n. 79 del 2012[28] stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicurerà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. La norma, mantenendo fermo quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 7 della legge n. 353 del 2000, dispone, altresì, che il Dipartimento dei vigili del fuoco si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime.

Si ricorda, infine, che la proposta di legge n. 3869, all’esame dell’VIII Commissione (Ambiente), reca modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

 


Le tabelle del ddl di stabilità 2013

Tabella B

Per il Ministero dell’ambiente si registra uno stanziamento di 87,1 milioni di euro per il 2013, 107,4 milioni di euro per il 2014 e circa 90 milioni di euro per il 2015.

La relazione illustrativa fa presente che l'accantonamento è finalizzato, come l’anno precedente, a interventi per la difesa del suolo e di ripristino e bonifica dei siti inquinati, nonché per l’attuazione della “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche” (A.C. 3681 e A.S. 3257).

 

Si ricorda che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 3681-4296-A è stato approvato dalla Camera il 12 aprile 2012 ed è attualmente in corso di esame in sede referente presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato (A.S. 3257).

Tabella C

Si ricorda preliminarmente che la Tabella C reca la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare risultano ripartiti tra la missione 17 (Ricerca e innovazione) e la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente).

Relativamente alla missione 17 lo stanziamento di 25,8 milioni di euro per il 2013, 25,5 milioni di euro per il 2014 e 24,9 milioni di euro per il 2015 insiste interamente sui capitoli 8831 e 3621 per il finanziamento di interventi ed investimenti dell’ISPRA, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 112/2008.

Per quanto riguarda, invece, la missione 18, la quasi totalità degli stanziamenti pari a 27,2 milioni di euro per il 2013, 36,5 milioni di euro per il 2014 e 41,2 milioni di euro per il 2015 è attribuita ai capitoli 1644 e 1646 per la difesa del mare (con 21,2 milioni di euro per il 2013, 30,5 milioni di euro per il 2014 e 35,4 milioni di euro per il 2015) e al capitolo 1551 quale contributo a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi della legge n. 549/1995, che corrispondono, in buona sostanza, ai contributi per i parchi nazionali, con circa 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2013-2014 e 5,7 milioni di euro per il 2015.

 

Si cita, da ultimo, lo stanziamento di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio per l’attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (MEF, Programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali - capitolo 2820).

Tabella E

Si segnala che la missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7499),dispone un rifinanziamento per il 2013 di 160 milioni di euro degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

 


PROTEZIONE CIVILE

Stanziamenti relativi alla Protezione civile e alle calamità naturali che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)

Fanno parte della missione 8 (Soccorso civile) due soli programmi di interesse dell’VIII Commissione (Ambiente) - 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile) - collocati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze(Tabella n. 2).

Per tali programmi è prevista una dotazione complessiva di 2.291,1 milioni di euro, con un incremento di 369,5 milioni di euro rispetto all’assestato 2012 (pari al 19,2%).

Programma 8.4 (Interventi per pubbliche calamità)

La dotazione del programma, pari a 118,5 milioni di euro, sconta una leggera riduzione rispetto all’assestato 2012 (5,7 milioni, pari al 4,6%).

Le principali voci di spesa, relative ad investimenti, sono ripartite nei seguenti capitoli:

§      capitolo 7095 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1980-1982, con uno stanziamento, invariato rispetto al dato assestato, di 75,4 milioni di euro;

§      capitolo 7411 “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”, con uno stanziamento di 43,1 milioni di euro (+13,1 milioni rispetto all’assestato, pari al 43,7%).

Programma 8.5 (Protezione civile)

La dotazione complessiva del programma è pari a 2.172,6 milioni di euro, con un incremento di 375,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012 (pari al 20,9%). Tale incremento è dovuto all’istituzione del capitolo 2177 “Fondo per la ricostruzione delle zone (dell’Emilia, della Lombardia e del Veneto) colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012”, su cui è allocato uno stanziamento di 550 milioni di euro. Ciò detto, lo stanziamento complessivo del programma risulta ripartito, principalmente, tra i seguenti capitoli:

§      capitolo 2177, istituito ai sensi dell’art. 7, comma 21, del D.L. 95/2012, relativo al “Fondo per la ricostruzione delle zone (dell’Emilia, della Lombardia e del Veneto) colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012”, con una dotazione di 550 milioni di euro;

§      capitoli 2179 e 2184 relativi alle spese di funzionamento del Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 42,4 milioni di euro (si noti che il capitolo 2184 è esposto in Tabella C);

§      capitolo 7439, che accoglie la somma di 20,1 milioni di euro destinata al “Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania” dall’art. 7, comma 6, e dall’art. 18 del D.L. 195/2009. L’importo è leggermente incrementato rispetto al dato assestato (+1,8 milioni, pari al 9,8%);

§      capitolo 7443 “Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi”, con una dotazione di 795,9 milioni di euro, pressoché invariata rispetto al dato assestato (tale capitolo è esposto in Tabella E);

§      capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità con 135,7 milioni di euro. Lo stanziamento registra una riduzione di 162,1 milioni di euro rispetto all’assestato 2012 (-54,4%) (capitolo esposto in Tabella C);

§      capitolo 7447Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile”, con 391,3 milioni di euro, invariato rispetto alle previsioni assestate 2012;

§      capitolo 7449 “Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico“ con 33,1 milioni di euro, invariati rispetto alle previsioni assestate 2012 (capitolo esposto in Tabella E);

§      capitolo 7459 Fondo per la prevenzione del rischio sismico” (si tratta del fondo istituito dall’art. 11, comma 1, del D.L. 39/2009 in seguito al sisma in Abruzzo), con 195,6 milioni di euro, invariati rispetto alle previsioni assestate 2012 (capitolo esposto in Tabella E). Relativamente al medesimo sisma si segnala la soppressione del capitolo 7462 “Somme da erogare per interventi di ricostruzione e altre misure a favore della popolazione colpita dal sisma dell’aprile 2009 in Abruzzo” (che nell’assestato 2012 aveva uno stanziamento di 30 milioni di euro), per cessazione della spesa in applicazione dell'art. 14, comma 5, del D.L. 39/2009.

 


Il ddl di stabilità 2013

Articolo 8, comma 21
(Fondo interventi urgenti)

 

21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

L’articolo 8, comma 21, prevede l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi urgenti di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma de L’Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali.

 

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità.

 

Si osserva che la norma non reca alcun termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto DPCM.

Si osserva, inoltre, come la disposizione conferisca un ambito di discrezionalità amministrativa all’Esecutivo in sede d’individuazione delle modalità di utilizzo e riparto del fondo più ampio rispetto ad analoghe fattispecie, di recente introdotte nell’ordinamento, di istituzione di fondi per l’assolvimento esigenze di carattere eterogeneo. Si ricorda, ad esempio, come l’articolo 33, comma 1, della legge di stabilità 2012[29], nel rifinanziare la dotazione del fondo per interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[30], abbia stabilito che tale dotazione fosse ripartita, con DPCM, tra alcune finalità predeterminate indicate nell'elenco n. 3 allegato alla legge; la medesima norma, nel prevedere altresì che una quota di risorse del fondo fosse destinata, per l'anno 2012, al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, precisava, in particolare, che alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si dovesse provvedere con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario[31].

Diversamente, la norma in esame prevede l’utilizzo di risorse di importo rilevante per interventi urgenti in settori diversi al di fuori di forme d’indirizzo e controllo parlamentare, atteso che essa non dispone alcuna forma comunicazione o di trasmissione al Parlamento del predetto DPCM.

Sul piano contabile si osserva, inoltre, come la norma rinvii a una fonte di rango secondario il finanziamento di interventi in settori ampi ed eterogenei – come ad esempio la “materia sociale” - nei quali già sussistono esplicite autorizzazioni legislative di spesa, senza tra l’altro indicare espressamente il quantum di risorse riferito a ciascuna finalità e non consentendo pertanto di valutare la congruità dei finanziamenti rispetto alle medesime finalità.

 

 


Articolo 12, comma 13
(Aliquote di accisa dei carburanti)

 

13. A decorrere dal 1o gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

 

 

Il comma 13 intende stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

 

Con la disposizione in commento si intende innalzare la misura delle accise sui carburanti applicabili dal 1° gennaio 2013, la quale attualmente ammonterebbe, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.L. 201 del 2011:

§      a 704,70 euro per mille litri per benzina e benzina con piombo;

§      a euro 593,70 per mille litri per il gasolio utilizzato come carburante.

 

Un temporaneo incremento delle accise sui carburanti è stato disposto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetto eventi sismici), il cui gettito è stato destinato al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 nel limite di 500 milioni di euro. L’incremento fissato dal D.L. 74 è stato di 2 centesimi al litro con operatività limitata al 31 dicembre 2012. La determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 69805/RU del 7 giugno 2012 ha provveduto a rimodulare in tal senso l’accisa sui carburanti (cfr. tabella successiva).

Successivamente, con la determinazione n. 88789 del 9 agosto 2012 richiamata dalla norma si è provveduto a rimodulare le aliquote di accisa su benzina e gasolio per carburazione in ottemperanza a quanto ulteriormente disposto dall’articolo 33, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Il richiamato comma 30, in relazione alla necessità di fornire copertura agli oneri connessi alle varie disposizioni contenute nel citato articolo 33 (tra le quali quella relativa al rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009), ha previsto che l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante debba determinare, per l’anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. Di conseguenza, anche tenendo conto degli aumenti disposti in rapporto al sisma del maggio 2012, si è nuovamente provveduto a incrementare temporaneamente le aliquote dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 4,20 per mille litri di prodotto.

La seguente tabella espone le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, nonché l’eventuale misura “stabilizzata” con il disegno di legge in esame. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

1° novembre-
6 dicembre 2011
[32]

7 dicembre 2011 -
7 giugno 2012

8 giugno - 10 agosto 2012

11 agosto -31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

728,40

728,40

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

617,40

617,40

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, il maggior onere, derivante all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, sarà rimborsato agli esercenti le attività di trasporto di merci (con veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate) e alle categorie di soggetti operanti nel settore del trasporto di passeggeri.

 

 

 

 


 Le tabelle del ddl di stabilità 2013

Tabella C

La relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2013 evidenzia che la Tabella C, come le Tabelle A, B ed E, concorre alla realizzazione degli effetti di riduzione della spesa disposti dall’articolo 3 del medesimo disegno di legge.

Pertanto, le riduzioni alle autorizzazioni di spesa disposte dalla Tabella C ricomprendono i tagli apportati alle spese dei singoli ministeri rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Ciò vale per i due stanziamenti di seguito indicati con riferimento alla protezione civile per i quali si registrano variazioni in diminuzione per la gran parte dovute al D.L. 95/2012.

Nella tabella C del disegno di legge di stabilità, e precisamente nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per complessivi circa 75,6 milioni di euro per il 2013, 81,6 milioni di euro per il 2014 e 83,4 milioni di euro per il 2015.

Si tratta di finanziamenti finalizzati:

§      al reintegro del Fondo di protezione civile (cap. 7446) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta nella Tabella C, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 73,2 milioni di euro per il 2013, circa 79 milioni di euro per il 2014 e 80,8 milioni di euro per il 2015;

§      per il Servizio nazionale della protezione civile (cap. 2184), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 90/2005, con 2,4 milioni di euro per il 2013, 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014 e 2015.

 

A tali finanziamenti occorre aggiungere anche quelli previsti, nella Tabella 2 del ddl di bilancio del MEF, all’interno della missione 8 (Soccorso civile), nel programma 8.5 (Protezione civile)nel capitolo 2179 “Spese di natura obbligatoria del dipartimento della protezione civile” ove sono confluite le spese obbligatorie dal citato capitolo 2184 e su cui insistono 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015.

Si ricorda anche il capitolo 7447 ove sono previsti gli oneri di conto capitale per attività e compiti di protezione civile (art. 3 della legge 225/1992) con 391,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, con uno stanziamento invariato rispetto all’anno precedente.

Tabella E

I principali importi riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile (missione 8 - Soccorso civile; programma: Protezione civile): essi assommano a complessivi 391,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2013-2014 e 341,2 milioni di euro per il 2015.

Gli stanziamenti riguardano la prosecuzione degli interventi di ricostruzione per una serie di calamità naturali ed ulteriori interventi (tra i quali anche alcuni “grandi eventi”) disposti da precedenti decreti legge e leggi finanziarie che riportano stanziamenti pressoché invariati rispetto a quelli previsti nella legge di stabilità per il 2012:

§      decreto legge 6/1998, art. 21, comma 1, relativo ai contributi straordinari per la regione Emilia Romagna e la provincia di Crotone, con 18,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

§      decreto legge n. 132 del 1999:

·            art. 4, comma 1 (contributi per le regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi), con 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

·            art. 4, comma 2 (contributi per il recupero degli edifici monumentali privati), con 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

·            art. 7, comma 1 (contributi per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi), con circa 17 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

§      legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), art. 1, comma 203 (prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei seguenti territori colpiti da calamità naturali: comune di San Giuliano di Puglia, regioni Marche ed Umbria, Brescia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Campania), con 58,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

§      decreto legge n. 35 del 2005, art. 5, comma 14 (bonifica acciaierie di Genova-Cornigliano), con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);

§      decreto legge n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 1 (Campionati mondiali di nuoto di Roma) con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, e comma 2 (Giochi del Mediterraneo diPescara) con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);

§      legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 1292 (Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo diPescara), con 3 milioni di euro per entrambi gli eventi e per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);

§      legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 100 (interventi per la prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per i quali sia stato dichiarato negli ultimi dieci anni lo stato di emergenza, tra essi il sisma del Molise, quello delle Marche ed Umbria, gli eventi sismici nei comuni della provincia di Brescia del novembre 2004 e gli eventi sismici del 1980-81 nei comuni del subappenino Dauno in provincia di Foggia), con 26 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

§      legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008):

§      art. 2, comma 113 (sospensione pagamenti sisma Marche e Umbria), con 22,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

§      art. 2, comma 115 (interventi ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982) con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7444) (la tabella fa invece erroneamente riferimento alla sospensione dei pagamenti per le Marche e Umbria);

§      art. 2, comma 257 (interventi di ricostruzioni nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002 nel territorio del Molise e della provincia di Foggia), con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);

§      art. 2, comma 263 (Giochi del Mediterraneo di Pescara), con 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);

§      art. 2, comma 271 (Mondiali di nuoto di Roma), con 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);

§      decreto legge n. 39 del 2009 (decreto Abruzzo):

·            art. 11, comma 1 (Fondo per la prevenzione del rischio sismico) con 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2012-2013 e 145,1 milioni di euro per il 2015 (capitolo 7459).

 

Si segnala, infine, che la tabella E dispone una riduzione per il 2013 di oltre 1 milione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 39, comma 4-ter, del D.L. n. 78 del 2010, relativamente al finanziamento delle zone franche urbane dell’Abruzzo, nell’ambito della missionePolitiche economico-finanziarie e di bilancio; programma: Regolazioni contabili, restituzioni e crediti di imposta. Conseguente l’importo esposto nella tabella E è pari a 13, 8 milioni di euro per il 2013.



[1]    Importo analogo è autorizzato dalla legislazione vigente per il 2013 e il 2014.

[2]    Calcolata sommando i residui alla competenza.

[3]    Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

[4]    La restante parte dello stanziamento relativo al Programma 14.3 è iscritta nel capitolo 1080 “Spese per il funzionamento della Struttura tecnica di missione e per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alle infrastrutture strategiche”, per un importo di 3,8 milioni di euro.

[5]    Di competenza della IX Commissione (Trasporti).

[6]     La scheda n. 50 è consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/temiap/2011scheda[050].pdf

[7]     Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

[8]     Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

[9]     Legge finanziaria 1988.

[10]    Recante interventi nel settore dei trasporti convertito con modificazioni dalla L. n. 611/1996.

[11]    Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[12]    Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[13]    Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[14]    Si ricorda che il RID è stato soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del citato decreto legge n. 262/2006 e che le relative funzioni sono state trasferite al MIT. Con il D.P.R. n. 211/2008 di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

[15]    Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[16]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[17]    Per una descrizione della storia dell’opera e del suo stato di attuazione al 30 aprile 2011 è possibile consultare la relativa scheda allegata al 6° rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, a cura del Servizio Studi della Camera, al link:

www.camera.it/temiap/2011scheda%5B002%5D.pdf

[18]    http://xvi.intra.camera.it/temiap/2011scheda%5B065%5D.pdf

[19]    Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.

[20]   Calcolata sommando i residui alla competenza.

[21]   Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

[22]   Tali disposizioni, secondo quanto emerge dal comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2012, recepiscono le proposte di oltre 8 mila cittadini (su 135 mila) raccolte dal Commissario straordinario per la spending review attraverso una consultazione pubblica svoltasi lo scorso maggio e volta a segnalare sprechi e inefficienze. Il comunicato specifica che la reingegnerizzazione della rete di illuminazione pubblica, oltre a essere segnalata da molti cittadini, è stata predisposta anche con il contributo dell’associazione Cielobuio.

 

 

[23]    D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino,pubblicato nella G. U. 18 novembre 2010, n. 270.

[24]    D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2012.

[25]    La flotta aerea antincendio boschiva Canadair è attualmente composta da 19 velivoli Bombardier CL-415:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?contentId=COM26887 .

[26]    Tale articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

[27]    L’art. 21, comma 9, del decreto legge n. 98/2011 ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare appositamente alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell’IRPEF.

[28]    D.L. 20 giugno 2012, n. 79, Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2012.

[29]    Legge. 12 novembre 2011, n. 183.

[30]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[31]    In materia di fondi a ripartizione, può essere altresì richiamato l’articolo 13, comma 3-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale ha disposto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi. Anche in tal caso, alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari del Fondo, il citato comma 3-quater ha previsto che si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

[32]    Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.