Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa Schema di D.Lgs. n. 502
Riferimenti:
SCH.DEC 502/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 447
Data: 03/10/2012
Descrittori:
EUROPA   INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L 2009 0088     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Schema di D.Lgs. n. 502

(art. 1, commi 3 e 5, e 10 L. 88/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 447

 

 

 

3 ottobre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento ambiente

( 066760-4548 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

 066760-2145 –  cdrue@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0305


INDICE

Elementi per l’istruttoria normativa

§      Premessa  3

§      Contenuto  3

§      Relazioni e pareri allegati8

§      Conformità con la norma di delega  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

Testo a fronte tra il D.Lgs. n. 155 del 2010 e lo schema n. 502

 

 


Elementi per l’istruttoria normativa

 


Premessa

Lo schema di decreto apporta correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 (di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), in attuazione dell'art. 1, comma 5, della L. 88/2009 (comunitaria 2008), che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore.

La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticità emerse nel primo anno di applicazione del D.Lgs. 155 e all'esito del confronto tecnico avvenuto nell'ambito del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (d’ora in avanti Coordinamento), istituito ai sensi dell'art. 20 del citato decreto.

La stessa relazione sottolinea che lo schema introduce, nel rispetto dei limiti definiti dalla delega parlamentare, modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale del decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche. Le novelle sono altresì finalizzate a consentire un miglior recepimento della direttiva e ad assicurare un maggiore raccordo fra regioni e province autonome ed il Ministero dell'ambiente.

Contenuto

Di seguito si dà conto delle modifiche più rilevanti, mentre si tralasciano quelle volte alla correzione di refusi o a dare maggiore coerenza o migliore comprensibilità al testo. Il testo a fronte tra il decreto legislativo n. 155 e lo schema consente, infatti, di raffrontare e di individuare le modifiche apportate alla normativa vigente con riferimento agli articoli da 1 a 13.

L’art. 1 novella l’art. 2 del D.Lgs. 155/2010 al fine - dichiarato nella relazione illustrativa – di rendere le definizioni maggiormente aderenti a quelle recate dalla normativa comunitaria. E’ questa la finalità delle novelle alle lettere h), u) e v).

Relativamente alla lettera u), le regioni e le province autonome propongono di sopprimere ulteriori parti della definizione di “misurazioni indicative” al fine di renderla esattamente identica a quella recata dalla direttiva. In tal modo, nella definizione rientrerebbero anche “le misure fatte con campionatori passivi”.

La novella alla lettera ee), invece, è stata inserita su richiesta del Coordinamento, al fine di chiarire – come ricorda la relazione illustrativa – che le attività legate al controllo dell'applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse e non un elemento a sè stante.

L’art. 2 novella l’art. 3 del D.Lgs. 155/2010 al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di coordinare la disposizione in esso prevista con quella recata dall’art. 1, comma 5, del medesimo decreto n. 155, così che in entrambe le norme sia prevista la possibilità e non l'obbligo per il Ministero dell’ambiente di avvalersi del supporto dell'ISPRA.

L’art. 3 novella in più punti l’art. 5 del D.Lgs. 155/2010.

La modifica principale è quella al comma 6, che prevede lo slittamento al 30 settembre 2012 del termine di presentazione (al Ministero, all'ISPRA e all'ENEA), da parte delle regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura.

Tale slittamento viene giustificato dalla relazione illustrativa in considerazione della tempistica che si è resa necessaria per l'esame congiunto dei progetti di zonizzazione elaborati dalle regioni nell'ambito del Coordinamento, che sono propedeutici al progetto di adeguamento delle reti di misura.

Il testo vigente del comma 6 dispone infatti che i progetti, che le regioni avrebbero dovuto presentare entro il 30 maggio 2011, devono prevedere l’adeguamento delle reti di misura alle disposizioni del decreto n. 155, “in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame, ed in conformità alla connessa classificazione”.

Le regioni e le province autonome propongono di posticipare il termine al 31 dicembre 2012, richiesta che appare opportuna in considerazione dell’imminenza del termine indicato nello schema.

Le altre modifiche al comma 6 hanno invece finalità di coordinamento del testo. In particolare la relazione illustrativa sottolinea che l'ultimo periodo del comma 6 é stato eliminato in quanto, con l'integrazione apportata all'articolo 18 dallo schema, le informazioni inerenti i progetti di rete sono comunque rese pubbliche.

Le novelle al comma 9 hanno la finalità di esplicitare meglio la finalità della norma, chiarendo, con riferimento alle stazioni di misurazione che possono essere previste nelle decisioni di VIA ed AIA, che tali stazioni hanno l'esclusiva finalità di verificare gli effetti degli impianti autorizzati da tali provvedimenti.

Le novelle ai commi 10 e 12 non hanno carattere sostanziale.

L’art. 4 novella in più punti l’art. 6 del D.Lgs. 155/2010.

Si ricorda che il citato art. 6 prevede l’individuazione interministeriale di stazioni di misurazione finalizzate a valutare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni degli inquinanti.

Le novelle in esame eliminano il vincolo, presente nel testo vigente, di appartenenza di tali stazioni alle reti di misura regionali.

L’art. 5 novella in più punti i commi 6 e 7 dell’art. 8 del D.Lgs. 155/2010 relativi alle stazioni di misurazione dell’ozono e dei suoi precursori.

La modifica principale è quella che prevede l’introduzione di un periodo, in entrambi i commi, volto a stabilire che i decreti interministeriali di individuazione delle stazioni di misurazione dovranno disciplinare anche tempi e modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle regioni e alle province autonome. Ciò in quanto, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tali stazioni rispondono ad un'esigenza di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale.

L’art. 6 novella in più punti l’art. 9 del D.Lgs. 155/2010, ma l’unica modifica sostanziale riguarda il comma 9.

Il testo vigente del primo periodo del comma 9 prevede che, nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento, risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale.

Dopo tale periodo ne viene inserito uno volto a chiarire, come sottolinea la relazione illustrativa, che la “regione proponente deve fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta”. Ulteriori modifiche al comma 9 riguardano l’introduzione della facoltà di avvalersi di ISPRA ed ENEA nello svolgimento delle attività ivi indicate.

Le regioni e le province autonome chiedono che l’esigenza di tale congruo corredo di documentazione tecnica sia esplicitata nella disposizione, in luogo della previsione (recata dallo schema) secondo cui la richiesta deve essere “motivata sotto il profilo tecnico”.

La riscrittura del comma 11, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, non altera il contenuto della disposizione, migliorandone la comprensione. La disposizione fa riferimento alla necessità che le regioni e le province autonome assicurino la coerenza tra tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale con i piani di qualità dell’aria previsti dall’articolo 9. 

In sede di Conferenza unificata le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottolineato l’esigenza – in linea con quanto sancito dall’art. 10, comma 1, lett. d), della legge delega (L. 88/2009) – di introdurre un comma 1-bis all’art. 9 del D.Lgs. 155 volto a prevedere l’adozione di un piano nazionale per il superamento della particolare situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana.

Si ricorda che la citata lett. d) prevede, quale criterio di delega, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana, l’adozione di specifiche strategie di intervento nell’area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

L’art. 7 novella il comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 155/2010, prevedendo, in luogo del potere dei sindaci di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni, che la disciplina delle limitazioni alla circolazione degli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni sia fissata dai piani regionali. In proposito, si segnala che le regioni e le province autonome propongono la soppressione del comma 3 in considerazione di quanto disposto a proposito del bollino blu dal D.L. 5/2012, come convertito dalla legge 35/2012, in base al quale il controllo dei gas di scarico avverrà esclusivamente in occasione della revisione del veicolo.

Gli artt. 8 e 9 novellano, rispettivamente, gli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 155/2010 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di correggere dei refusi.

L’art. 10 novella l’art. 17 del D.Lgs. 155/2010. Le modifiche recate dal comma 1, lett. a) e b), introducono (al comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 155/2010) il parere della Conferenza unificata nell’iter di emanazione dei decreti volti a definire le procedure di garanzia di qualità e per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria. Inoltre viene chiarito, da un lato, il ruolo di supporto tecnico dell’ISPRA e, dall’altro, la funzione delle linee guida emanate dall’ISPRA, in coerenza con quanto previsto dalla delega dettata dalla comunitaria 2008 (L. 88/2009) per il recepimento della direttiva 2008/50/CE.

Si ricorda, infatti, che l’art. 10, comma 1, lett. c), della L. 88/2009 prevede. “al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.

Relativamente alle modifiche al comma 5, la relazione illustrativa evidenzia che “si propongono di garantire una migliore attuazione delle disposizioni relative all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura e dei metodi di analisi della qualità dell'aria (si segnala, in proposito, che la competenza al rilascio delle approvazioni degli strumenti di campionamento viene attribuita, oltre che ai laboratori previsti dal testo vigente, anche all’ISPRA e al CNR); vengono introdotte inoltre alcune indicazioni circa le procedure da seguire per il rilascio delle approvazioni e sugli accreditamenti di cui devono disporre i produttori degli strumenti”.

La relazione illustrativa sottolinea inoltre che la modifica al comma 9 individua l'ISPRA “come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione in coerenza con quanto già svolto da tale istituto negli ultimi anni”.

L’art. 11 integra il disposto del comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. 155/2010 al fine di includere nell’elenco delle informazioni che devono essere diffuse al pubblico sia i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio (previsti dall’art. 3, comma 3), sia dei progetti di adeguamento della rete (art. 5, comma 6), sia della documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio dove sono installate le stazioni fisse (documentazione di cui al par. 5 dell’Allegato III).

L’art. 12 novella in più punti l’art. 19 del D.Lgs. 155/2010 al fine precipuo, ribadito nella relazione illustrativa, di semplificare le “procedure per lo scambio di dati ed informazioni ed il reporting a livello nazionale e nei confronti della Commissione Europea”. In proposito, le novelle in esame sembrano meglio specificare le informazioni da trasmettere e le competenze dei soggetti coinvolti. Quest’ultimo caso si riscontra nel nuovo testo del comma 14 che definisce in maniera più precisa i ruoli del Ministero e dell’ISPRA nel processo di trasmissione dei dati alla Commissione europea. Vengono poi introdotti precisi obblighi di notifica in capo all’ISPRA (con due novelle al comma 17) nei confronti del Ministero, nell’ambito delle procedure di trasmissione dei dati.

In merito al novero delle informazioni da comunicare interviene invece il nuovo comma 2-bis che prevede l’inclusione nella comunicazione alla Commissione UE anche delle informazioni relative alle misure di cui all’art. 9, comma 9, vale a dire le misure di carattere nazionale elaborate nei casi di impossibilità da parte delle regioni e delle province autonome di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.

Con riferimento alla modifica dell’art. 19 le regioni e le province autonome propongono due ulteriori modifiche.

Una prima modifica riguarda l’obbligo (previsto dal numero 3) della lett. a) del comma 1 dell’art. 19) di trasmissione (entro 18 mesi) al Ministero e all’ISPRA, da parte delle regioni, dei piani (previsti dall’art. 9, comma 1) per il raggiungimento dei valori limite che sono stati superati. Tale obbligo dovrebbe scattare (secondo la formulazione proposta dalle regioni) solo qualora i piani già presentati non fossero considerati idonei a contrastare i superamenti predetti al fine di evitare problemi alle regioni che, pur avendo un piano ai sensi del d.lgs. 351/1999 (sostituito dal decreto 155), non ne hanno adottato e trasmesso uno nuovo nel termine dei 18 mesi indicati.

Un’ulteriore modifica è volta a sottolineare (al numero 4) della lett. a) del comma 1 dell’art. 19) l’eventualità delle modifiche, delle integrazioni e degli aggiornamenti dei piani che devono essere trasmessi entro due mesi dalla loro adozione. Tale modifica, secondo quanto evidenziato nel documento, dovrebbe chiarire che le regioni in cui si verificano annuali superamenti dei livelli indicati non sono tenute ad aggiornare il piano vigente con una cadenza prefissata, ma devono adottare misure integrative idonee a raggiungere i limiti nel più breve termine possibile.

L’art. 13 integra il comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 155/2010. al fine di estendere l’ambito di lavoro del Coordinamento all’esame congiunto e all’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. Tale estensione, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, deriva dall’accoglimento di una “specifica segnalazione da parte delle regioni emersa nel primo anno di operatività del Coordinamento”.

Gli artt. 14-18 modificano allegati e appendici del D.Lgs. 155/2010.

Le modifiche principali sono recate dall’art. 14, che sostituisce i metodi di riferimento previsti dal testo vigente con quelli recati dalle norme UNI EN, e dall’art. 16 che introduce una nota all’allegato XI volta a fare rinvio alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM2,5 fino al 2015.

L’art. 17 sostituisce l'appendice X in considerazione, così si legge nella relazione illustrativa, “della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente; in sostituzione si introduce in allegato al presente schema di decreto correttivo una nuova appendice X in quanto, in virtù di un mero errore materiale, la prima formulazione del decreto 155/10 non riportava i metodi da utilizzare per la misurazione dei COV, già individuati a livello nazionale dal d.lgs. 21 maggio 2004, n.183, recante l'attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria (abrogato dal decreto 155/10)”. L’articolo 15 integra l’allegato X rinviando, tra l’altro, alla nuova appendice X con riguardo al metodo di riferimento per la misurazione dei COV.

L’art. 18 sopprime l'appendice XI in considerazione della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.

Ulteriori modifiche vengono proposte all’appendice I dalle regioni e dalle province autonome, che richiedono la specificazione (nel comma 1) che il processo di zonizzazione, avendo rilievo per gli agglomerati, deve far riferimento alla protezione della salute umana. Le regioni osservano inoltre la necessità di chiarire, al comma 4, che il processo descritto in tale comma non può che riferirsi, per gli inquinanti secondari come l’ozono, alle zone diverse dagli agglomerati.

L’art. 19 specifica che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa, l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.). Allo schema è altresì allegato il parere favorevole della Conferenza unificata in cui in premessa si dà conto delle posizioni espresse dalle regioni e dalle province autonome, dall’ANCI, nonché dal rappresentante della Regione Lombardia in rappresentanza anche delle regioni Piemonte e Veneto. Di tali posizioni si è dato conto nella descrizione del contenuto.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto, come rilevato nella premessa, è stato emanato sulla base dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 88/2009, che consente al Governo di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati sulla base della procedura di cui ai commi da 2 a 4 dell’articolo 1 della medesima legge. In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsto per l’emanazione dei decreti legislativi o successivamente, tali termini sono prorogati di novanta giorni. Questa disposizione si applica al caso dello schema di decreto per la cui emanazione il termine scadrebbe il 30 settembre 2012.

L’articolo 10 della legge n. 88/2009 disciplina l’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell’ambiente, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 24 settembre l’Agenzia europea per l’ambiente ha pubblicato la relazione 2012 sulla qualità dell’aria in Europa che evidenzia una generale riduzione dei principali agenti inquinanti nel periodo 2001-2010. I dati forniti mostrano come la rete di stazioni di rilevamento in Italia risulti tra le più articolate in Europa. In un numero apprezzabile di esse sono stati rilevati valori superiori a quelli previsti dalla normativa di riferimento con particolare riguardo a PM2,5, PM10, ozono, nickel, benzene, benzoapirene.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento ricorre alla tecnica della novella legislativa al fine di modificare talune disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo n. 155 del 2010.

Impatto sui destinatari delle norme

Secondo quanto indicato nell’analisi di impatto della regolamentazione, destinatari principali dell’intervento normativo sono le regioni e le province e autonome a cui è demandato l'espletamento di tutte le attività amministrative preordinate alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria, ed i soggetti incaricati, a livello nazionale, del rilascio delle certificazioni dei metodi e degli strumenti di misura della qualità dell'aria. Considerato che la finalità del provvedimento è quella di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, destinatari dell'intervento legislativo sono tutti i cittadini.

 


Testo a fronte tra il D.Lgs. n. 155 del 2010 e lo schema n. 502

 


 

D.Lgs. 155/2010

Schema 502

ART. 2
(Definizioni)

ART. 1
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato;

a) h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;

u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;

b) u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;

v) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici per calcolare le concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni;

c) v) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici per calcolare le concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni;

ee) garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute;

d) ee) garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute; le attività di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi stessi".

 

 

ART. 3
(Zonizzazione del territorio)

ART. 2
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

3. Ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 8, commi 2 e 5, è trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione. La trasmissione del progetto è effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.

1. 3. Ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 8, commi 2 e 5, è trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione. La trasmissione del progetto è effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.

 

 

ART. 5
(Valutazione della qualità dell'aria ambiente)

ART. 3
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione. Il progetto indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati.

a) 6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro il 30 settembre 2012, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione. Il progetto indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati.

Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, valuta, entro i successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame congiunto del Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento.

b) Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, valuta, entro i successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame congiunto del Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento.

In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento. Tale procedura si applica anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di misura.

c) In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento. Tale procedura si applica anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di misura. o del programma di valutazione.

La trasmissione del progetto è effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto. Al fine di ottimizzare il coordinamento tra le reti, i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle reti di misura regionali sono altresì inviati dalle regioni o province autonome a quelle confinanti.

d) La trasmissione del progetto è effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto. Al fine di ottimizzare il coordinamento tra le reti, i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle reti di misura regionali sono altresì inviati dalle regioni o province autonome a quelle confinanti.

9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono disporre l'installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente valuti tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione. In tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale o l'autorizzazione prescrivono che la stazione di misurazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano l'installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente, l'autorità competente autorizza la permanenza di tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto dal comma 7.

e) f) g) 9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono disporre, al fine di valutarne gli effetti, l'installazione o l'adeguamento nonché la gestione di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente consideri tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione. In tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale o l'autorizzazione prescrivono che la stazione di misurazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano l'installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente, l'autorità competente autorizza la permanenza di tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto dal comma 7.

10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto attività produttive, attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed a valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria, devono essere messi a disposizione del Ministero dell'ambiente, delle regioni o delle province autonome o delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che li richiedano, a cura dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi, tenuti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non può essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche. Nel caso in cui una richiesta formulata da una regione o provincia autonoma per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto non sia stata accolta, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005, il Ministero dell'ambiente, sentita tale regione o provincia autonoma, può promuovere forme di consultazione con l'autorità che non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, per accertare se esistano modalità atte ad assicurare la messa a disposizione dei dati e delle informazioni senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta da un'autorità competente alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari.

h) 10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto attività produttive, attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed a valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria, devono essere messi a disposizione del Ministero dell'ambiente, delle regioni o delle province autonome o delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che li richiedano, a cura delle autorità pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non può essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche. Nel caso in cui una richiesta formulata da una regione o provincia autonoma per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto non sia stata accolta, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005, il Ministero dell'ambiente, sentita tale regione o provincia autonoma, può promuovere forme di consultazione con l'autorità che non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, per accertare se esistano modalità atte ad assicurare la messa a disposizione dei dati e delle informazioni senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta da un'autorità competente alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio.

i) 12. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio.

 

 

ART. 6
(Casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente)

ART. 4
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

1. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni:

a) 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni:

a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto di individuazione può altresì stabilire forme di coordinamento con le attività svolte in attuazione del programma denominato «monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, II, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale;

b) a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto di individuazione può altresì stabilire forme di coordinamento con le attività svolte in attuazione del programma denominato «monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale;

b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua la misurazione delle concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;

c) b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua la misurazione delle concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;

c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali e di quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e la misurazione indicativa della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresì ad oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;

d) c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, anche nell'ambito delle reti di misura regionali e di quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e la misurazione indicativa della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresì ad oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;

 

 

ART.8
(Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono)

ART. 5
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, nell'ambito delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale, è compreso tra sei e dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 2, ed è pari ad almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5.

a) b) c) 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, nell'ambito delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale, è compreso tra sei e dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 2, ed è pari ad almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5.

I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.

7. La misurazione dei precursori dell'ozono è svolta nei modi indicati all'allegato X. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio nazionale, nell'ambito delle reti di misura regionali, almeno tre stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le modalità di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea.

d), e), f), g) 7.  La misurazione dei precursori dell'ozono è svolta nei modi e secondo i metodi indicati all'allegato X. Con un o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio nazionale, nell'ambito delle reti di misura regionali, almeno tre stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le modalità di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea.

I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.

 

 

ART. 9
(Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto)

ART. 6
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

a) 2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. In tali casi è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.

b) c) 9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale.

La richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.

In tali casi è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma.

Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell'ambiente si può avvalere del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.

10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione europea conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE secondo la procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si applicano a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione e i valori limite previsti dall'allegato XI per il PM10 si applicano a partire dall'11 giugno 2011. Il Ministero dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale procedura in collaborazione con le regioni e le province autonome, coordinando le attività istruttorie finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il Ministero dell'ambiente coordina, in particolare, l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei vigenti piani di qualità dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo previsti dall'allegato XI.

d) 10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione europea conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE secondo la procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si applicano a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione e i valori limite previsti dall'allegato XI per il PM10 si applicano a partire dall'11 giugno 2011. Il Ministero dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale procedura in collaborazione con le regioni e le province autonome, coordinando le attività istruttorie finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il Ministero dell'ambiente coordina, in particolare, l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei vigenti piani di qualità dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente si può avvalere dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo previsti dall'allegato XI.

11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo è assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell'aria previsti dal presente articolo.

e) 11. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale con i piani di qualità dell'aria previsti dal presente articolo.

 

 

ART. 11
(Modalità e procedure di attuazione dei pian)i

ART. 7
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

3. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I sindaci possono comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure fissate dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.

 

1. 3. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I piani disciplinano i casi in cui introdurre, mantenere o rimodulare le limitazioni della circolazione degli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni con la frequenza prevista dalla normativa vigente.

 

 

ART. 12
(Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,5)

ART. 8
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di esposizione media di cui all'allegato XIV. Tale indicatore è fissato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati dell'intero territorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni.

1. 2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di esposizione media di cui all'allegato XIV. Tale indicatore è fissato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati dell'intero territorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni.

 

 

ART. 15
(Esclusioni)

ART. 9
(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del contributo di cui al comma 1.

1. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del contributo di cui al comma 1.

 

 

ART. 17
(Qualità della valutazione in materia di aria ambiente)

ART. 10
(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle linee guida tecniche dell'ISPRA, sono stabilite:

1. a) 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di Concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite:

 

a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;

b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria.

a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;

b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria.

 

b) 1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.

 

1-ter, L’ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale.

4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della intercalibrazione per una o più stazioni non siano conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le correzioni da apportare.

c) 4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della intercalibrazione per una o più stazioni non siano conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le correzioni operative da apportare.

5.  Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b) e l'approvazione dei metodi di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall'allegato VI, competono ai laboratori pubblici accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali laboratori accettano, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Non è ammessa l'approvazione di strumenti e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui medesimi; il laboratorio che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato.

d) 5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall'allegato VI competono, anche sulla base dì specifiche intese, all’ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/1EC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori siti nel territorio dell'Unione europea accreditati secondo le procedure stabilite dalla nonna ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che il produttore sia accreditato secondo la norma EN 15267 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento di tali prove. Non è ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attività di approvazione e di controllo.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono individuati uno o più laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente.

e) 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente sono individuati uno o più laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente.

9.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dai soggetti a tal fine competenti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 20 settembre 2002.

f) 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall 'ISPRA.

 

 

ART. 18
(Informazione del pubblico)

ART. 11
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

e) le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all'articolo 17.

a)

 

e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 6;

e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5.

 

 

ART. 19
(Relazioni e comunicazioni)

ART. 12
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

 

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:

a) 1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7 e 8, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:

a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza o che superano i valore limite degli inquinanti per i quali non è stabilito un margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, nonché le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;

4) entro due mesi dalla relativa adozione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);

b) a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i valori o i livelli critici oltre il margine di tolleranza o che superano i valore limite degli inquinanti per i quali non è stabilito un margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, nonché le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;

4) entro due mesi dalla relativa adozione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);

f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI.

c) f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI, nonché le altre informazioni previste da tale appendice.

2 (omissis)

d) 2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2, lettera h), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall'appendice VII; le informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9;

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 e, ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

e) 4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 le altre informazioni previste dall'appendice VI e, ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma 3, nonché la conformità del formato, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso.

f) 12.  L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma 3, nonché la conformità del formato, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso.

14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati appositamente individuata dall'Agenzia europea per l'ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.

g) 14. Ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il Ministero dell'ambiente o, su richiesta, l'ISPRA carica sulla banca dati appositamente individuata dall'Agenzia europea per l'ambiente i dati e le informazioni di cui ai commi 2, 6 e 9. In tal caso l’ISPRA, notifica tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuto caricamento. Resta fermo, comunque, l'obbligo del Ministero dell'ambiente di comunicare tempestivamente alla Commissione europea l'avvenuto caricamento.

17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonché le correlate informazioni.

La successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6.

h) 17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonché le correlate informazioni.

In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data del 30 luglio di ciascun anno., l'ISPRA informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente.

La successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6.

i) L 'ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuta trasmissione.

 

 

ART. 20
(Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente)

ART. 13
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

1. 2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

(omissis)

(omissis)