Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio Schema di D.Lgs. n. 469 (artt. 14 e 24, comma 1, L. 217/2011) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 469/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 424
Data: 31/05/2012
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

31 maggio 2012

 

n. 424/0

 

 

Attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Schema di D.Lgs. n. 469
(artt. 14 e 24, comma 1, L. 217/2011)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

469

Titolo

Attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Norma di delega

(artt. 14 e 24, comma 1, L. 217/2011)

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

8 maggio 2012

assegnazione

8 maggio 2012

termine per l’espressione del parere

28 maggio 2012

termine per l’esercizio della delega

15 agosto 2012

Commissioni competenti

VIII Commissione (Ambiente) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in titolo è emanato in attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre, sulla fase II del recupero di vapori di benzina[1]durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, la cui delega al Governo per il recepimento è contenuta nell’art. 14 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge comunitaria 2010).

Si ricorda, infatti, che l’art. 14, comma 1, della legge comunitaria 2010ha delegato il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge[2], uno o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2009/126/CE[3]. Il comma 2 prevede che tali decreti integrino la le disposizioni previste nella parte V del D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale, d’ora in poi Codice) e siano adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze (MEF) e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 ha, infine, disposto che un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MATTM e dello sviluppo economico, debba disciplinare i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE[4] e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, non si applichi il punto 3 dell'allegato VIII alla Parte V del Codice (che ora viene modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b, c, d ed e dello schema di decreto). La disposizione recata da tale comma 3 era già stata prevista dall’art. 3, comma 33, del D.Lgs. 128/2010 (cd. terzo correttivo al Codice) che prevedeva però la soppressione del punto 3 a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell’interno.

L'articolo 1, sulla scorta di quanto già contenuto nella norma di delega, prevede che il recepimento della direttiva 2009/126/CE avvenga attraverso alcune modifiche alla parte V (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) del Codice ambientale, contenute negli articoli 2 e 3 dello schema.

L'articolo 2 modifica gli articoli 268 e 277 del Codice.

In particolare il comma 1, con alcune novelle all’art. 268, comma 1, del Codice, è volto a recepirele definizioni dell’art. 2 della direttiva2009/126/CE rilevanti per l’applicazione del decreto: impianti di distribuzione, sistema di recupero dei vapori di benzina, sistema di recupero di fase II, flusso e vapori di benzina.

Rispetto alle disposizioni recate dall’art. 2 e dall’art. 3 della direttiva si segnala la diversa denominazione delle “stazioni di servizio”, che vengono identificate come “impianti di distribuzione”, e l’equiparazione agli impianti nuovi, di quelli che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni. Alcune definizioni, nuove rispetto a quelle indicate nell’art. 3 della direttiva, quali quelle relative al “distributore” ed all’”impianto di deposito” erano già contenute nell’art. 277, comma 2, del Codice ambientale ed ora vengono lievemente modificate per adeguarle alle norme della direttiva medesima.

Il comma 2 sostituisce l’art. 277 del Codice relativo al recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti, per adeguarlo al dettato della direttiva comunitaria, mentre rimangono immutate le disposizioni sulle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero che prevedono l’omologazione o il riconoscimento (se omologati in altri Paesi europei) obbligatorio da parte del Ministero dell’interno (commi 8 e 9 dell’art. 277, che riproducono il contenuto dei commi 3 e 4 vigenti). Rimangono altresì immutate anche le disposizioni che recano l’obbligo, per i gestori degli impianti di distribuzione, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento (comma 10 che riproduce il contenuto del vigente comma 5).

Vengono, pertanto, introdotti sette nuovi commi all’art. 277 volti ad avviare la fase II del recupero dei vapori di benzina, attraverso l'utilizzo di un’idonea attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio.

Si ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, i sistemi della fase II dovranno catturare almeno l'85% dei vapori di benzina e, laddove i valori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è compreso tra 0,95 e 1,05. Attualmente, la normativa nazionale prevista nell’art. 277 e nell’allegato VIII al Codice, sottopone gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero di vapori aventi determinati requisiti di efficienza indicati nell’allegato VIII del Codice che però hanno un’efficienza di cattura dei vapori di benzina inferiore a quella prevista dai sistemi di fase II della direttiva, ovvero pari o superiore all'80%.

Conseguentemente il comma 1 dell’art. 277 ribadisce l'obbligo, per tutti i distributori degli impianti di distribuzione di benzina, di dotarsi di sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.

Il comma 2 prevede che gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o soggetti a completa ristrutturazione debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero della fase II.

Il comma 3 dispone, in conformità all’art. 3, par. 3 della direttiva, che tale obbligo relativo ai requisiti di efficienza della fase II deve estendersi, entro il 2018, agli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno.

Il comma 4 reca disposizioni transitorie per le fattispecie non contemplate dalla direttiva comunitaria che sono tenute, fino all’adeguamento previsto, ad usare i sistemi di recupero dei vapori vigenti indicati nell’Allegato VIII alla parte V del Codice. Viene, infine, precisato che tale norma transitoria non si applica ai distributori di benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli.

Si osserva che tale ultima disposizione non è contemplata nelle previsioni della direttiva comunitaria.

Il comma 5, conformementeall’art. 3, par. 4 della direttiva, elenca i casi di non applicazione dei sistemi della fase II, comprendendovi, oltre agli impianti di distribuzione utilizzati esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore, anche quelli con un flusso inferiore a 500 m3/anno o un flusso inferiore a 100 m3/anno se gli impianti sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

Le disposizioni dell’art. 3, par. 1 e 2 della direttiva, fanno riferimento anche al fatto che tale flusso può essere sia effettivo che previsto.

I sistemi di recupero di tali ultime tipologie di impianti devono comunque rispettare, ai sensi del comma 6, i requisiti di efficienza ed i sistemi di controllo previsti dall’allegato VIII alla parte V del Codice per i sistemi di recupero diversi da quelli della fase II.

Il comma 7indica le modalità di calcolo del flusso previsto dai commi 3 e 5.

Si osserva che la direttiva non reca indicazioni in ordine alle modalità di calcolo del flusso, limitandosi alla sua definizione.

Come rilevato precedentemente rimangono invariate le procedure amministrative relative ai sistemi di recupero indicate nei nuovi commi 8 e 9 e quelle del comma 10 relative all’obbligo, per i gestori, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 5, par. 3, della direttiva, il comma 11 indica le forme di pubblicità rivolte ai consumatori su tali sistemi di recupero della fase II.

Da ultimo il comma 3 dello schema di decreto ribadisce le sanzioni vigenti recate dall’art. 279, comma 7, del Codice 7 che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte della regione, da 15.493 euro a 154.937 euro e, in caso di recidiva, anche la sospensione delle autorizzazioni in essere. In proposito, si segnala che l’art. 6 della direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nella determinazione delle sanzioni precisando che esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

In proposito, appare opportuno valutare la portata della norma, che sembra avere carattere ricognitivo.

L'articolo 3 modifica conseguentemente anche l’allegato VIII alla parte V del Codiceintroducendo:

- nuovi requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II e mantenendo i sistemi di recupero dei vapori vigenti per la fase transitoria (paragrafi 2 e 2-bis);

- la certificazione dell’efficienza dei sistemi di recupero della fase II e di quelli relativi alla fase transitoria (paragrafi 2-ter, 2-quater). Rimangono immutate le certificazioni relative ai prototipi (paragrafo 2-quinquies), nonché restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure di conformità previste dal DPR 23 marzo 1998, n. 126.

Si ricorda che con il DPR 126/1998 è stato approvato il regolamento che ha dato attuazione alla direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e che l’art. 6 individua le procedure di valutazione della conformità di tali apparecchi.

- alcune modifiche ai requisiti costruttivi e di installazione (paragrafo 3);

- nuove e più articolate modalità di controllo dei dispositivi di recupero dei vapori molto rispondenti ai criteri dettati dall’art. 5 della direttiva che prevedono controlli periodici - annuali o trimestrali - per sistemi di controllo automatici (paragrafo 4).

Vengono infine novellate anche le disposizioni del paragrafo 5 relativo agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal citato D.P.R. 126/1998. La relazione illustrativa evidenzia che l’allegato VIII, nel testo vigente, prevede, infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il D.P.R. n. 126/98. Con il nuovo paragrafo 5.4 vengono anche integrate le informazioni che devono essere indicate nel registro di impianto custodito dal gestore: esso deve riportare non solo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull’impianto, ma anche i risultati dei controlli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti nei casi di anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina previsti dal paragrafo 4.2. Infine, come rilevato dalla relazione tecnico-finanziaria, vengono eliminati alcuni obblighi “superflui” (come ad es. la soppressione del paragrafo 5.5 che prevede che nel caso di interventi che comportino una sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato), nonché la soppressione dell’appendice recante i metodi di prova.

L'articolo 4 specifica che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema in titolo sono allegati: la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l’analisi tecnico normativa (A.T.N.), l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e il parere favorevole con condizioni della Conferenza unificata.

 

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto appare conforme con quanto stabilito dalla norma di delega atteso che, come sopra evidenziato, il comma 2 dell’articolo 14 della legge 217/2011 prevede che i decreti legislativi integrino la le disposizioni previste nella parte V del D.lgs. 152/2006. Lo schema di decreto, infatti, provvede a novellare gli articoli 268, 277 e l’Allegato VIII della Parte V. Le modifiche e le integrazioni all’Allegato sono, pertanto riconducibili alla necessità di adeguarne il contenuto alla direttiva 2009/126/CE. Con riguardo alle modifiche al paragrafo 5 dell’Allegato VIII, concernenti l’aggiornamento degli obblighi documentali, appare opportuno un chiarimento al fine di verificare se tali modifiche, finalizzate a richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità del D.P.R. n. 126/98 in attuazione della direttiva 94/9/CE, siano riconducibili all’attuazione della direttiva 2009/126/CE.

Si fa presente, inoltre, che lo schema di decreto è stato emanato di concerto anche con il Ministro della salute, il cui coinvolgimento nella procedura non era previsto nella norma di delega.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto dello schema di decreto è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto è emanato in attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Si rinvia alla descrizione del contenuto dello schema in cui si fornisce un raffronto tra le disposizioni in esso contenute e le corrispondenti norme della direttiva.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (p.i. 2012/84) contestandole il mancato recepimento, entro il termine previsto del 1° gennaio 2012, della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto ricorre alla tecnica della novella legislativa al fine di modificare gli articoli 268, 277, nonché l’Allegato VIII alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che è in corso di esame presso l’VIII Commissione la proposta di legge recante Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (A.C. 4240), che non incide sulle disposizioni modificate da parte dello schema in titolo.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Nell’analisi di impatto della regolamentazione si precisa che destinatari dell’intervento normativo sono, quanto agli obblighi, i gestori degli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore per i quali sono previsti obblighi informativi e documentali.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

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File: Am0290a



[1] Si ricorda che la precedente direttiva 94/63/CE, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, ha disposto misure finalizzate al recupero dei vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminali petroliferi e le stazioni di servizio (la cd. "fase I" del recupero dei vapori di benzina), pertanto si applicava a fattispecie diverse dagli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore.

[2] La legge comunitaria 2010 è entrata in vigore il 17 gennaio 2012.

[3] Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 1° gennaio 2012.

[4] La direttiva 94/9/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, è stata attuata con il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126 e con alcuni DM che hanno trasposto nell’ordinamento nazionale le norme armonizzate previste dalla stessa direttiva.