Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici (Doc. XXII n. 9) Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 554 | ||||||
Data: | 11/10/2011 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
SIWEB
11 ottobre 2011 |
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n. 554/0 |
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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici(Doc. XXII n. 9)Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del provvedimento |
Doc. XXII n. 9 |
Titolo |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
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presentazione |
5 maggio 2009 |
assegnazione |
12 ottobre 2009 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II e V Commissione |
Il documento in esame (Doc. XXII, n. 9) è volto ad istituire una Commissione di inchiesta parlamentare monocamerale sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici.
L’art. 1 prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 140 e seguenti del Regolamento della Camera dei deputati. Alla citata Commissione vengono assegnati i seguenti compiti:
a) acquisire dai soggetti competenti informazioni, dati e documenti sugli indirizzi e sui risultati delle attività svolte dalle p.a. e dagli altri soggetti che si occupano della ricostruzione e dello sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009;
b) vigilare sull'attuazione degli impegni legislativi e governativi relativi alle misure riguardanti le attività produttive, commerciali e professionali insediate nei territori colpiti dal sisma del 2009;
c) controllare l'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per il recupero dei beni culturali danneggiati e per la promozione delle attività culturali e artistiche;
d) verificare la congruità della normativa vigente in materia e segnalare le iniziative utili per la migliore garanzia dei servizi essenziali e dei diritti alla salute, allo studio, alla sicurezza e all'accesso alla giustizia;
e) acquisire, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in merito all'efficacia dei progetti di ricostruzione e agli eventuali ritardi o disfunzioni, nonché ai soggetti responsabili;
f) indicare le misure più adeguate per la prevenzione del rischio sismico.
Con
riferimento ai poteri e ai limiti della Commissione, si valuti l’opportunità di
riprodurre esplicitamente la disposizione costituzionale e regolamentare in
base alla quale
L’art. 2 disciplina la composizione della Commissione e le modalità per la nomina dei componenti e l’elezione del proprio ufficio di presidenza.
In
particolare viene previsto che
L’art. 3 disciplina l’acquisizione di atti e documenti.
Il comma 1 consente alla Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto, garantendone però, in tal caso, il mantenimento del regime di segretezza.
Il comma 3 prevede che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti.
Il comma 4 prevede, in capo alla Commissione, il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Ai
sensi del comma 2 poi
Relativamente agli atti e documenti disciplinati dal comma 2 viene posto l’obbligo del segreto dal successivo art. 4.
L’art. 5
disciplina l’organizzazione interna
della Commissione. In particolare, ai sensi del comma
I commi 2, 3 e 4 consentono alla Commissione di:
§ organizzarsi in uno o più comitati;
§ riunirsi in seduta segreta;
§ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie.
Relativamente
alle risorse, il comma 5 dispone che
Si osserva in proposito l’opportunità di aggiornare i riferimenti temporali, ormai trascorsi, previsti dalla norma in esame.
Lo stesso comma 6 prevede che il Presidente della Camera dei deputati possa autorizzare un incremento delle spese fino al 30%, a seguito di richiesta del presidente della Commissione formulata per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Il documento in esame è corredato della relazione illustrativa.
Il documento in esame trova il suo fondamento nell’articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.
Ai
sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione,
Dipartimento Ambiente ( 67609253 - *st_ambiente@camera.it
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di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
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