Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici (Doc. XXII n. 9) Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DOC XXII, N. 9     
Serie: Progetti di legge    Numero: 554
Data: 11/10/2011
Descrittori:
ABRUZZI   COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI
INCHIESTE PARLAMENTARI   RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI
TERREMOTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

SIWEB

 

11 ottobre 2011

 

n. 554/0

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici

(Doc. XXII n. 9)

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del provvedimento

Doc. XXII n. 9

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione

5 maggio 2009

assegnazione

12 ottobre 2009

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II e V Commissione

 


Contenuto

Il documento in esame (Doc. XXII, n. 9) è volto ad istituire una Commissione di inchiesta parlamentare monocamerale sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici.

L’art. 1 prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 140 e seguenti del Regolamento della Camera dei deputati. Alla citata Commissione vengono assegnati i seguenti compiti:

a) acquisire dai soggetti competenti informazioni, dati e documenti sugli indirizzi e sui risultati delle attività svolte dalle p.a. e dagli altri soggetti che si occupano della ricostruzione e dello sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009;

b) vigilare sull'attuazione degli impegni legislativi e governativi relativi alle misure riguardanti le attività produttive, commerciali e professionali insediate nei territori colpiti dal sisma del 2009;

c) controllare l'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per il recupero dei beni culturali danneggiati e per la promozione delle attività culturali e artistiche;

d) verificare la congruità della normativa vigente in materia e segnalare le iniziative utili per la migliore garanzia dei servizi essenziali e dei diritti alla salute, allo studio, alla sicurezza e all'accesso alla giustizia;

e) acquisire, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in merito all'efficacia dei progetti di ricostruzione e agli eventuali ritardi o disfunzioni, nonché ai soggetti responsabili;

f) indicare le misure più adeguate per la prevenzione del rischio sismico.

La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.

La Commissione è tenuta a riferire alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e a formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente.

Con riferimento ai poteri e ai limiti della Commissione, si valuti l’opportunità di riprodurre esplicitamente la disposizione costituzionale e regolamentare in base alla quale la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, analogamente a quanto previsto nei documenti relativi all’istituzione di commissioni monocamerali di inchiesta approvati nella presente legislatura (si vedano l’articolo 4, comma 1, del Doc.XX nn. 1-2-4 A, concernente l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario, e l’articolo 3, comma 1, del Doc. XX nn. 12-16 A, concernente l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale).

 

L’art. 2 disciplina la composizione della Commissione e le modalità per la nomina dei componenti e l’elezione del proprio ufficio di presidenza.

In particolare viene previsto che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

 

L’art. 3 disciplina l’acquisizione di atti e documenti.

Il comma 1 consente alla Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto, garantendone però, in tal caso, il mantenimento del regime di segretezza.

Il comma 3 prevede che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti.

Il comma 4 prevede, in capo alla Commissione, il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Ai sensi del comma 2 poi la Commissione stabilisce quali siano gli atti e i documenti non divulgabili, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Relativamente agli atti e documenti disciplinati dal comma 2 viene posto l’obbligo del segreto dal successivo art. 4.

L’art. 5 disciplina l’organizzazione interna della Commissione. In particolare, ai sensi del comma 1, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

I commi 2, 3 e 4 consentono alla Commissione di:

§         organizzarsi in uno o più comitati;

§         riunirsi in seduta segreta;

§         avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie.

 

Relativamente alle risorse, il comma 5 dispone che la Commissione si avvale di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati, mentre il comma 6 pone le spese per il funzionamento della Commissione a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Per le citate spese viene poi stabilito un limite massimo di 50.000 euro per il 2009 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

Si osserva in proposito l’opportunità di aggiornare i riferimenti temporali, ormai trascorsi, previsti dalla norma in esame.

Lo stesso comma 6 prevede che il Presidente della Camera dei deputati possa autorizzare un incremento delle spese fino al 30%, a seguito di richiesta del presidente della Commissione formulata per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

 

Relazioni allegate

Il documento in esame è corredato della relazione illustrativa.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il documento in esame trova il suo fondamento nell’articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

 


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