Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti AA.C. 3885 e 3989 Elementi per l'istruttoria legislativa (n. 548/0)
Serie: Progetti di legge    Numero: 548
Data: 28/09/2011
Descrittori:
INFORMATICA   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     

 

28 settembre 2011

 

n. 548/0

Operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

AA.C. 3885 e 3989

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3885

A.C. 3989

Titolo

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Numero di articoli

1

1

Date:

 

 

presentazione alla Camera

19 novembre 2010

22 dicembre 2010

assegnazione

14 dicembre 2010

15 febbraio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Premessa: l’istituzione del SISTRI

Si ricorda che il SISTRI è il sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti speciali a livello nazionale e di rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, introdotto dall’art. 1, comma 1116, della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Successivamente con il d.lgs. 4/2008, che inseriva il comma 3-bis all’art. 189 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), veniva stabilito l’obbligo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dell’installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti speciali. Con l’art. 14-bis del decreto-legge 78/2009 sono state quindi dettate le modalità di finanziamento del SISTRI, nonché i criteri cui avrebbe dovuto attenersi il decreto ministeriale di istituzione del sistema.

Il SISTRI è stato, pertanto, istituito con il DM del 17 dicembre 2009 al quale hanno fatto seguito alcuni decreti correttivi[1] e, da ultimo, la normativa è stata riunificata in un Testo unico, nel DM 18 febbraio 2011, n. 52. Le norme sul sistema sanzionatorio del SISTRI sono state, invece, introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010 - di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti – come modificato dal D.Lgs. n. 121/2011 - di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

A causa delle difficoltà di funzionamento del sistema, numerose sono state le proroghe per l’entrata a regime del SISTRI. Dapprima il DM del 26 maggio 2011 ha introdotto diverse scadenze temporali in base alla tipologia ed alle dimensioni delle aziende interessate e, successivamente, con il decreto-legge 70/2011 (art. 6, comma 2, lett. f-octies) è stata prevista una specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del Codice ambientale2, per i quali l’operatività del SISTRI non può essere antecedente al 1° giugno 2012. Da ultimo è intervenuto il decreto-legge 138/2011 (art. 6, commi 2, 3 e 3-bis) che ha abolito l’entrata a regime a scaglioni disposta con il citato DM del 26 maggio 2011, prevedendo, invece, un’unica data dalla quale il SISTRI sarà operativo per tutti, ovvero dal 9 febbraio 2012 (ad eccezione dei piccoli produttori dei rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti). Le nuove disposizioni del decreto-legge n. 138 hanno, inoltre, introdotto anche alcune norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI che prevedono: un test di operatività delle componenti software e hardware fino al 15 dicembre 2011; la possibilità, per gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte dei vari consorzi, di delegare ad essi gli adempimenti relativi al SISTRI; l'individuazione, con apposito DM, di specifiche tipologie di rifiuti privi di criticità ambientale ai quali applicare le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Da ultimo si ricorda che nella G.U. n. 206 del 5 settembre 2011 è stato pubblicato l'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 raggiunto in sede di Conferenza unificata per consentire l’accesso al SISTRI alleregioni, agli enti locali ed all’ISPRA.

Contenuto

Le due proposte di legge, composte da un unico articolo di identico contenuto, attraverso una novella all’art. 14-bis del decreto legge 78/2009, dispongono che l’operatività del SISTRI non possa essere antecedente al 1° gennaio 2012, al fine di garantire un adeguato periodo transitorio volto a permettere agli operatori del settore di adeguarsi gradualmente ai nuovi adempimenti richiesti dal SISTRI.

 

Si osserva che la data prevista dalle due proposte di legge, ovvero il 1° gennaio 2012, è stata superata dalle nuove disposizioni introdotte dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 138/2011, che l’hanno fissata al 9 febbraio 20123.

 

Le due proposte di legge prevedono, inoltre, che durante il periodo transitorio, i soggetti che aderiscono su base volontaria al SISTRI siano comunque obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti, come previsto dagli artt. 190 e 193 del d.l.gs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), al fine di garantirne la tracciabilità.

Da ultimo entrambe le proposte di legge fanno salvo il contributo annuale eventualmente versato, disponendo la sua validità per il primo anno di integrale ed effettiva operatività del sistema.

Si rammenta che l’art. 7 del TU sul SISTRI  dispone che la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, sia assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, che deve essere versato al momento dell'iscrizione. L'importo e le modalità di versamento del contributo sono indicati nell'Allegato II allo stesso TU.

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento normativo si giustifica in considerazione del fatto che si tratta di una materia già disciplinata da fonti di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge sono riconducibili alla materia ambientale, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s,) alla competenza esclusiva dello Stato.

Formulazione del testo

Si osserva che, alla luce della nuova disciplina vigente, sarebbe opportuna una riformulazione del testo allo scopo di riferire la novella legislativa al D.L. 138 del 2011 anziché al D.L. 78 del 2009.

 

 

 

 

 

 

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2 L’art. 212, comma 8, del Codice ambientale fa riferimento ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

3 Si veda quanto detto in premessa.

 


Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

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File: Am0247a.doc



[1] DM 15 febbraio 2010, DM 9 luglio 2010, DM 28 settembre 2010, DM 22 dicembre 2010.