Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale - Schema di Regolamento n. 369
Riferimenti:
SCH.DEC 369/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 322
Data: 27/06/2011
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2010 0078
L 1997 0059   REGOLAMENTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

27 giugno 2011

 

n. 322/0

 

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale

Schema di Regolamento n. 369
(art. 20, L. 1997/59, e art. 49, comma 4-quater, D.L. 78/2011)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

369

Titolo

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale

Ministro competente

Ministro per i rapporti con il Parlamento

Norma di riferimento

(art. 20, L. 59/1997,  e art. 49, comma 4-quater, D.L. 78/2010)

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione

1° Giugno 2011

assegnazione

7 giugno 2011

termine per l’espressione del parere

6 agosto 2011

termine per l’emanazione del regolamento

31 luglio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)


Contenuto

Lo schema di regolamento, articolato in quattro Capi e sei articoli, introduce delle semplificazioni per le PMI relative ad alcuni adempimenti amministrativi in materia di acque reflue e di impatto acustico, senza modificare tuttavia la normativa di settore contenuta rispettivamente nel D.Lgs.152/2006 e nella legge 447/1995.

Il Capo I, con l’art. 1, dispone l’applicazione del presente schema alle micro, piccole e medie imprese (nel complesso, appunto, PMI), come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, che recepisce nell’ordinamento nazionale la definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE.

Si ricorda che tale raccomandazione ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE [1].   

L’articolo 1 prevede l’attestazione da parte delle imprese dell’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La relazione illustrativa sottolinea come le PMI, secondo dati citati nel Rapporto 2010 sulle politiche di attuazione dello Small business act (Sba)[2], elaborato dal Ministero dello sviluppo economico (MSE), costituiscono il 99,9 % delle imprese italiane e, di queste, il 94,6% è rappresentato da microimprese (1-9 addetti).

Il Capo II reca disposizioni relative ad alcune semplificazioni relative alla disciplina delle acque reflue.

In particolare l’art. 2 riguarda i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche.

Il comma 1 prevede infatti che, fermo restando quanto disposto dall'art. 101, comma 7, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che, prima di ogni trattamento depurativo, presentino le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da una serie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A.

La tabella 1 indica direttamente le caratteristiche qualitative di alcune sostanze presenti nelle acque ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche. Per le sostanze non comprese nella tabella, si fa rinvio ai valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice ambientale, con riferimento alle emissioni in acque superficiali.

La tabella 2 individua, invece, una serie di attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ulteriori rispetto a quelle indicate dall’art. 101, comma 7, del Codice ambientale [3].

 

In estrema sintesi si ricorda che i criteri generali della disciplina degli scarichi sono fissati all’art. 101 del Codice ambientale e seguenti. In particolare l’art. 101, comma 1, prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del Codice. Il comma 2 dispone che le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del Codice, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Da ultimo, il comma 7, lett. e), prevede che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Si ricorda, infine, che il citato comma 7, alle lett. a), b), c) e f) individua, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, una serie di attività che generano acque reflue assimilate alle domestiche, che il provvedimento in esame integra con l’elenco della tabella 2.

Il comma 2 dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lett. e), del Codice ambientale, in assenza della disciplina regionale, vengano applicati i criteri di assimilazione indicati nel comma 1.

 

L’art. 3, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del Codice ambientale, introduce una modalità semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali se non si siano, nel frattempo, verificate delle modifiche rispetto all’autorizzazione a suo tempo concessa [4].

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità di tale disposizione è quella di semplificare la procedura di rinnovo dell'autorizzazione che attualmente risulta onerosa quanto una nuova autorizzazione.

Il comma 1 prevede che, laddove non si siano verificate modifiche nell’impianto e nelle sostanze utilizzate nel processo produttivo rispetto ai presupposti della precedente autorizzazione, il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, possa presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 che dovrà attestare che sono rimaste immutate, rispetto alla precedente autorizzazione, una serie di caratteristiche relative allo scarico ed al ciclo produttivo.

Il comma 2 esclude dalla prevista semplificazione gli scarichi di sostanze pericolose la cui disciplina – ovviamente più restrittiva - è contenuta nell’art. 108 del Codice ambientale.

 

Per quanto riguarda il regime autorizzatorio relativo agli scarichi, si ricorda che esso prevede gli stessi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell’attività svolta e che per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è prevista una procedura identica a quella necessaria per il rilascio della prima autorizzazione. L’art. 124, commi 1 e 2, del Codice dispone, infatti, che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Il comma 7 prevede che, salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione venga presentata alla provincia o all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. Il comma 8 fissa la validità dell’autorizzazione in quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

 

Il Capo III, con lart. 4, introduce alcune semplificazioni documentali in materia di impatto acustico volte, come evidenzia la relazione illustrativa, ad introdurre il criterio di proporzionalità degli adempimenti in relazione al settore di attività ed alla tutela degli interessi pubblici.

Il comma 1 prevede che le attività a bassa rumorosità, individuate nell'allegato B, non siano soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall’art. 8, commi 2-4, della legge quadro 447/1995. L'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico permane qualora alcune di tali attività (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre, stabilimenti balneari) utilizzino impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva qualora non vengano superati i limiti di emissione di rumore indicati nel successivo comma 2.

Le disposizioni dei commi 2 e 3 garantiscono, come sottolinea la relazione illustrativa, effettività allo strumento dell'autocertificazione riducendo gli oneri a carico delle imprese, dato che è stato rilevato che il costo unitario medio degli adempimenti in materia di impatto acustico è di oltre 3.000 euro. Pertanto vengono chiariti i casi in cui è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (comma 2) e quelli per i quali è invece necessaria la documentazione di impatto acustico come previsto dall’art. 8, comma 6, della legge 447/1995 (comma 3)[5].

Si ricorda che la legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995 prevede l’obbligo di presentare una documentazione di impatto acustico per la realizzazione o modifica di una serie di opere elencate dall’art. 8, comma 2 (aeroporti, aviosuperfici, eliporti, autostrade, strade extraurbane, urbane e locali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia), ma anche per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (comma 4). Il comma 3 prevede inoltre, l’obbligo di presentare una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione per una serie di insediamenti quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. Il comma 5 prevede che la documentazione di impatto acustico sia presentata mediante una autocertificazione del titolare, rinviando alle regioni la definizione delle modalità applicative. Da ultimo il comma 6 dispone che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati con DPCM 14 novembre 1997, deve contenere la documentazione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti..

Le disposizioni deI Capo IV recano le disposizioni attuative.

L’art. 5 riguarda la modalità di presentazione da parte delle imprese delle istanze di autorizzazione, della documentazione, delle dichiarazioni e delle altre attestazioni richieste in materia ambientale, e ne dispone l’invio esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, ai sensi del regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo SUAP (D.P.R. 160/2010), che concepisce il SUAP come unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’impresa [6].

L’art. 6 affida, infine, ai Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, la predisposizione di forme di monitoraggio sull'attuazione del regolamento in esame, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con le associazioni imprenditoriali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema in esame sono allegati:

-          la relazione illustrativa;

-          la relazione tecnica;

-          l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.);

-          l’analisi tecnico-normativa (A.T.N.);

-          il parere favorevole della Conferenza unificata;

-          il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Allo schema sono, altresì,  allegati i pareri della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI in cui si propongono alcune modifiche allo schema di regolamento in esame, di cui si è dato conto in precedenza. Allo schema di regolamento sono, infine, allegati, un documento recante la misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.) delle imprese  in materia ambientale e le proposte avanzate dalle associazioni imprenditoriali, di talune delle quali si è dato conto precedentemente.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Lo schema di decreto dà attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto legge 78/2010 ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, il Governo adotti, previa consultazione delle associazioni imprenditoriali, uno o più regolamenti per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni e certificazioni, comunque denominati, e degli adempimenti amministrativi non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell'autocertificazione e delle attestazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese certificate ISOo equivalente;

f) coordinamento delle attività di controllo per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Si ricorda inoltre che il comma 4-quinquies dell’art. 49 dispone che i regolamenti autorizzati dal comma 4-quater sono emanati entro il 31 luglio 2011 ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella G.U7.

L’intervento regolamentare si colloca, inoltre, anche nell’ambito del più ampio processo di semplificazione amministrativa avviato dalla legge 59/1997 nel quale confluiscono gli interventi relativi alla riduzione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto legge 112/2008 (cd. “taglia oneri amministrativi”).

 

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo Small Business Act (Sba) 8definisce le linee di azione dell’UE a favore delle PMI che devono essere proporzionate alla dimensione ed alle attività delle PMI stesse. Lo schema di regolamento è, pertanto, coerente con lo Small business act della Commissione europea. Si ricorda, altresì, che con la comunicazione della Commissione europea relativa al riesame dello SBA9 sono state delineate nuove misure per dare una risposta ai problemi posti dalla crisi economica e proposte alcune soluzioni per attuare con maggiore efficacia lo SBA.

Impatto sui destinatari delle norme

   Nell’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), si precisa che lo schema di regolamento produce effetti sulle imprese tenute a rispettare gli adempimenti in materia di scarico delle acque reflue industriali ed impatto acustico; si tratta, pertanto, di una platea di destinatari molto vasta.    

   La medesima A.I.R. segnala che il risparmio derivante dalle disposizioni del presente regolamento è stato stimato in circa 800 milioni di euro annui per le PMI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7La norma fissa infatti il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010. Si ricorda che la L. 122/2010, di conversione del citato decreto, è stata pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O. ed è entrata in vigore il giorno successivo.

8http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

9COM(2011) 78 definitivo, disponibile al link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0078:FIN:IT:HTML.

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

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File: Am0230a.doc



[1]Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare i seguenti requisiti:

- media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

- piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

[2] “Le iniziative a sostegno delle PMI in Italia e nell’Europa a 27”, http://www.cliclavoro.gov.it/SondaggiStatistiche/Documents/Rapportosba2010DEF.pdf

[3] Nel parere predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si rileva l’opportunità  di integrare l’elenco delle acque reflue assimilate alle domestiche, mentre l’ANCI segnala un emendamento che prevede, ai fini dell’assimilazione alle acque reflue domestiche, la sostituzione della tabella 1 dello schema in esame con la tabella 3 (valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell’allegato 5 alla parte terza del Codice ambientale. Analoga proposta è stata avanzata dalle associazioni aderenti a Rete Impresa Italia. Tra le proposte della Confindustria si ricorda: l’estensione a 10 anni della validità dell’autorizzazione agli scarichi; la sostituzione dell’autorizzazione con un’autocertificazione nella quale si attesta il rispetto dei limiti di cui all’allegato 5 della parte terza del Codice ambientale. Alcune delle associazioni imprenditoriali -Rete Impresa Italia, Confartigianato, Confederazione Nazionale (CNA), Confindustria –propongono, inoltre, di estendere l’assimilazione alle acque reflue domestiche a talune attività di impresa non incluse nello schema in esame, soprattutto in considerazione dell’effettivo consumo di acqua all’interno del processo produttivo.

 

[4] Nel parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si rileva l’opportunità di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione “almeno” sei mesi prima della scadenza.

 

[5] Le regioni e l’ANCIrilevano l’opportunità di una modifica del comma 1, della soppressione dei commi 2 e 3 e dell’integrazione della tabella B. Si propone di modificare il comma 1 prevedendo che siano escluse dalla certificazione acustica le attività a bassa rumorosità come descritte con maggior precisione nella nuova tabella B. Analoga proposta volta a circoscrivere con maggiore precisione le attività a bassa rumorosità esentate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico è stata avanzata dalle associazioni aderenti a Rete Impresa Italia. Confindustria propone invece la definizione di un elenco delle attività soggette alla previsione di impatto acustico, piuttosto che un elenco delle attività escluse, considerando anche il contesto in cui è destinata ad operare l’attività (per es. in zone residenziali o destinate ad attività produttive).

[6] L’UPI rileva la necessità che il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali sia disposto dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, considerato che le Province sono in gran parte competenti al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali. Inoltre, per uniformare le procedure di autorizzazione, rileva l’opportunità di predisporre un modello unificato quale unico strumento utilizzabile dalle imprese, da predisporre con decreto interministeriale.