Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Stoccaggio geologico di biossido di carbonio Schema di D.Lgs. n. 367 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 317 | ||||
Data: | 14/06/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo |
15 giugno 2011 |
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n. 317/0 |
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Stoccaggio geologico di biossido di carbonioSchema di D.Lgs. n. 367
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Numero dello schema di decreto legislativo |
367 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento CE/1013/2006 |
Norma di delega |
artt. 1 e |
Numero di articoli |
36 |
Date: |
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presentazione |
30 maggio 2011 |
assegnazione |
31 maggio 2011 |
termine per l’espressione del parere |
10 luglio 2011 |
Commissioni competenti |
VIII (Ambiente), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo è volto ad istituire un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio (CO2) in formazioni geologiche profonde, da realizzarsi con il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, al fine di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera.
Lo schema di decreto in esame si compone di 36 articoli e tre allegati. Di seguito si dà conto sinteticamente delle principali disposizioni dello schema rinviando per la trattazione più completa alle schede di lettura.
Il Capo I (artt. 1-6) reca le norme relative alle finalità ed all’ambito di applicazione del decreto, le disposizioni sulle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e delle attività di monitoraggio, nonché per le attività di vigilanza e controllo.
In particolare, gli artt. 1, 2 e 3 recano rispettivamente l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni.
Per le istruttorie tecniche e le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, l’art. 4, comma 1, 4 e 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (d’ora in poi MSE) e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in poi MATTM) si avvalgano, quale organo tecnico, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (d’ora in poi Comitato). I commi 2 e 3 riguardano, invece,l’istituzione e la composizione dell’apposita Segreteria tecnica istituita nell’ambito del Comitato.
Il Comitato gestisce e aggiorna il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2(d’ora in poi Registro), istituito dall’art. 5.
L’art. 6, comma 1, prevede l'istituzione, presso il MSE, di una banca dati, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio statale, nella quale dovranno confluire tutti i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2.
Le disposizioni dei capi II e III (artt. 7-17) disciplinano l’analisi e la valutazione del potenziale di stoccaggio permanente del territorio nazionale, nonché le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.
L’art. 7, comma 1, prevede l’individuazione - entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto - delle aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree escluse. I commi 2 e 3 prevedono che, nelle more dell’individuazione delle suddette aree, è prevista una fase transitoria in cui eventuali licenze di esplorazione ed eventuali autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate in via provvisoria. Il comma 4 prevede che i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente effettuino, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, qualora non sia possibile una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni possono essere acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza di esplorazione di cui i commi 3 e 7 prevedono le condizioni per il rilascio. Il comma 2 dispone che la licenza di esplorazione è rilasciata al soggetto richiedente, su parere del Comitato, dal MSE di concerto con il MATTM, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui all'art.11. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, la durata della licenza è di 3 anni. La stessa norma prevede che tale durata sia prorogabile - a richiesta del soggetto interessato - per un ulteriore termine massimo di 2 anni. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 8, la licenza di esplorazione è soggetta alle norme in materia di VIA.
L’art. 9, comma 1, dispone che le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri).
L’art.10, commi 1 e 2, disciplina le modalità di revoca della licenza.
In base all’art.12, comma 1, sono soggette a preventiva autorizzazione la realizzazione, la gestione, il monitoraggio e la chiusura di un sito di stoccaggio di CO2. Il comma 7 dell’articolo 12 prevede che lo stoccaggio geologico di CO2 per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con le procedure semplificate previste dal comma 11 dell'art. 16.
L’art.13 disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione,
L’art.14 reca le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.
L’art. 15 disciplina il contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio.
L’art. 16 reca norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio e l’esame dei progetti di stoccaggi da parte della Commissione europea.
L’art. 17, unitamente all’art. 12, comma 6, disciplina i casi di modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell’autorizzazione. Il comma 3 dell’art. 17 elenca i casi in cui, previa diffida, il MSE dichiara, anche su proposta del Comitato, la decadenza del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio.
Le norme contenute nel Capo IV (artt. 18-27) riguardano gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all’autorità competente.
L’art. 18, commi da
L’art. 19, comma 1, pone al gestore l’obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO2 prima dello stoccaggio permanente e di fornirne la relativa certificazione al Comitato.
L’art. 20, comma 1, prevede, inoltre, che il gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenti al Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente.
L’art. 21 istituisce un sistema di vigilanza e controllo, attraverso la previsione di ispezioni periodiche ed occasionali,
L’art. 22 disciplina le azioni da intraprendere in caso di fuoriuscite o rilevanti irregolarità.
L’art. 23 disciplina la fase di chiusura e post-chiusura del sito di stoccaggio di CO2. I commi 3 e 4 introducono, infatti, una specifica disciplina per la fase di post-chiusura consistente in una serie di obblighi a carico del gestore, quali la sigillazione del sito e lo smantellamento degli impianti di iniezione, secondo un piano provvisorio di post- chiusura.
L’art. 24 reca le disposizioni che regolano il trasferimento della responsabilità del complesso di stoccaggio dal gestore all’autorità competente, che viene individuata nel MSE, una volta chiuso ilsito di stoccaggio nei casi previsti dall’art. 23, comma 2, lett. a) e b), ovvero se sono soddisfatte le condizioni indicate nell'autorizzazione alla chiusura oppure su richiesta motivata del gestore.
L’art. 25 disciplina l’obbligo di prestazione di apposita garanzia finanziaria da parte del soggetto autorizzato allo stoccaggio del CO2.
Prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità con le modalità indicate nell’articolo 24, l’art. 26, comma 1, impone al gestore di versare all’autorità competente un contributo finanziario.
L’art. 27, comma 1, prevede la tariffazione, a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio, per la copertura degli oneri relativi a talune attività.
Le disposizioni dei Capi V e VI (artt. 28-33) recano una serie di norme relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transnazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all’istituzione di un apposito sistema sanzionatorio.
L’art. 35 reca alcune modifiche al Codice ambientale. L’art. 36 prevede l’entrata in vigore dello schema in esame il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Gli allegati allo schema in esame riguardano:
Allegato I - Criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area circostante;
Allegato II - Criteri per la preparazione e l’aggiornamento del piano di monitoraggio (previsto dall’art. 19, comma 2) e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura;
Allegato III – Requisiti necessari per i soggetti richiedenti il rilascio di una licenza di esplorazione o di un’autorizzazione allo stoccaggio.
L’art. 34 consente la modifica degli allegati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.
Allo schema in esame sono allegati:
- la relazione illustrativa;
- la relazione tecnico-finanziaria;
- l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.);
- la relazione tecnico-normativa;
- il parere della Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il parere della Conferenza è condizionato all’accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento allegato, di cui si dà conto in dettaglio nelle schede di lettura.
L'art. 16 della legge 96/2010 (legge comunitaria 2009) detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell’allegato B della medesima legge.
In particolare, il comma 1 dell'articolo citato prevede che nell’esercizio della delega il Governo rispetti sia i principi e criteri generali previsti dall’art. 2 della legge, sia i criteri specifici indicati al comma 2 dell’art. 16 citato. Lo schema di decreto in esame è sostanzialmente conforme alla norma di delega, per una disamina specifica delle singole diposizioni e la loro conformità ai criteri specifici di delega si rinvia alle schede di lettura. Si segnala che il criterio di delega di cui alla lett. f) prevede forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO2, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura, e che l’art. 31 dello schema demanda al MSE ed al MATTM il compito di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali sullo stoccaggio geologico di CO2. Si osserva che la formulazione, che è in linea con il disposto della direttiva, non sembrerebbe indicare le modalità con cui assicurare forme continue e trasparenti di informazione al pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio come previsto dai criteri di delega e che sul punto, potrebbe essere opportuno un chiarimento.
Con riferimento al termine per l’emanazione dello schema in esame, si segnala che l’art. 1, comma 1, della legge 96 del 2010 prevede che il termine per l’emanazione dei decreti delegati sia lo stesso fissato dalla direttiva per il suo recepimento; pertanto, in questo caso, il termine è fissato al 25 giugno 2011. Considerato però che il termine per l’espressione del parere parlamentare scade successivamente al termine previsto per l’emanazione del decreto, quest’ultimo è prorogato di 90 giorni e, pertanto, il termine per l’emanazione del decreto in esame è prorogato al 23 settembre 2011.
Lo schema in esame è prevalentemente riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall’articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost. alla competenza esclusiva dello Stato.
In una relazione (COM(2011)217) presentata il 20 aprile 2011,
In particolare, sono stati considerati ammissibili al finanziamento totale di 1 miliardo di euro sei progetti dimostrativi per la cattura e lo stoccaggio di CO2 destinati a diventare operativi entro il 2015 secondo gli auspici del Consiglio dell’Unione europea.
L’individuazione delle aree in cui
selezionare i siti di stoccaggio, di cui all’articolo 7, comma 1, è demandata ad apposito decreto dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, che
dovrà essere emanato sulla base dei dati elaborati dal Comitato e d'intesa con
Un decreto interministeriale dovrà periodicamente aggiornare i criteri per l’ammissione e la conseguente iniezione del flusso di CO2 nei siti di stoccaggio di cui all’art. 18, commi 1-3.
Il comma 4 dell’art. 24 rinvia ad un decreto interministeriale la determinazione dei termini e delle modalità di trasferimento di responsabilità, da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'individuazione delle aree di cui all'art. 7 comma 1.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria di cui al comma 1 dell’art. 25.
A un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, è demandata la determinazione dell’entità del contributo finanziario che il gestore deve versare all’autorità competente (art. 26, comma 1).
Il comma 2 dell’art. 27 prevede che le tariffe e le relative modalità di versamento siano determinate con decreto interministeriale, emanato dal MSE e dal MATTM di concerto con il Ministero dell’economia entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Con decreto interministeriale vengono, altresì, disciplinate le modalità per garantire l’accesso di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio di cui all’art. 28.
L’articolo 2, comma 2, è identico al comma 7 dell’articolo 12 e, pertanto, sarebbe opportuno sopprimere uno dei due commi
Si rileva l’opportunità di correggere il
riferimento normativo indicato nel comma
4 dell’articolo 4 - ovvero il comma 4 dell’art. 8 del decreto
legislativo 216/2006 - con il comma 10 dell’art. 3-bis dello stesso decreto legislativo
Si fa notare che la lettera c) del comma 2 dell’art. 23 rinvia al comma 3 dell’art. 17, che disciplina i casi di decadenza, indicandolo come caso di revoca.
All’art. 21, comma 5, è opportuno sostituire il rinvio all’art. 25 con quello all’art. 24 sul trasferimento di responsabilità come, tra l’altro, suggerito anche in un emendamento delle regioni accolto dal Governo.
All’art. 23, sembra opportuno sostituire, al comma 5, il rinvio al comma 3 con il comma 4 sul piano provvisorio di post chiusura e al comma 6, come tra l’altro segnalato anche nel parere della Conferenza Stato-Regioni, il rinvio al comma 4 con il comma 5 sull’imputazione dei costi di post-chiusura sostenuti dal MSE.
Confrontando le disposizioni dell’art. 32 con quelle previste dall’art. 27 della direttiva, sembrerebbe opportuno, infine, modificare il rinvio normativo indicato con quello più appropriato, ovvero con l’art. 5, comma 2, lett. c).
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File: Am0229a.doc