Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Stoccaggio geologico di biossido di carbonio Schema di D.Lgs. n. 367 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 367/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 317
Data: 14/06/2011
Descrittori:
L 2010 0096   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SCARICHI E DISCARICHE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Stoccaggio geologico di biossido di carbonio

Schema di D.Lgs. n. 367

(art. 1 e 16, L. 4 giugno 2010, n. 96)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 317

 

 

 

14 giugno 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-4558 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

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File: Am0229.doc


INDICE

PREMESSA  1

§      Lo stoccaggio geologico della CO2  1

§      Il quadro normativo vigente  4

§      Lo schema n. 367 in esame  7

SCHEDE DI LETTURA  3

§      Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (artt. 1-3)3

§      Amministrazioni competenti (artt. 4-6)5

§      Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente (art. 7)8

§      Licenze di esplorazione (artt. 8-11)12

§      Autorizzazioni allo stoccaggio (artt. 12-17 e 20)19

§      Obblighi in materia di gestione (artt. 18-22)31

§      Chiusura del sito e trasferimento di responsabilità (artt. 23, 24 e 26)38

§      Garanzie finanziarie (art. 25)44

§      Disposizioni finanziarie (art. 27)47

§      Accesso da parte di terzi (artt. 28 e 29)49

§      Disposizioni generali (art. 30-32)50

§      Sanzioni (art. 33)51

§      Allegati (e art. 34)52

§      Modifiche alla normativa vigente (art. 35)53

§      Competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (art. 35-bis)56

§      Entrata in vigore (art. 36)56

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   57

Testo a fronte

§      Raffronto tra lo schema D.Lgs. 367 e la direttiva 2009/31/CE   61

 

 


PREMESSA

Lo stoccaggio geologico della CO2

Aspetti tecnici ed economici

Nata negli anni ‘80 per massimizzare la produzione di giacimenti di petrolio quasi esauriti, la tecnica di iniezione in profondità e immissione in cavità profonde della CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio) è da alcuni anni oggetto di interesse per le significative potenzialità che può presentare in termini di riduzione dei rilasci in atmosfera. L’esigenza di adottare tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio (solitamente indicate con l’acronimo anglosassone CCS, Carbon Capture and Storage) deriva dal fatto che l’attuale domanda di energia viene oggi soddisfatta per oltre l’80% da combustibili fossili “e tutto lascia prevedere che – per quanti sforzi si facciano nello sviluppo di tecnologie alternative – nei prossimi 20 anni la situazione non cambierà di molto”[1]. L’adozione di tecnologie CCS dovrebbe quindi rendere più sostenibile l’utilizzo dei combustibili fossili, riducendone drasticamente le emissioni di carbonio in atmosfera, responsabili del riscaldamento globale del pianeta.

Lo stoccaggio della CO2 rappresenta l’ultima delle tre fasi del processo di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS): in estrema sintesi, la CO2 emessa da centrali termoelettriche o raffinerie viene separata dai fumi di scarico mediante processi fisico-chimici, concentrata e compressa (cd. fase di cattura), e successivamente trasportata allo stato liquido o “super-critico”[2], mediante tubazioni (fase di trasporto), dalla centrale al luogo di stoccaggio, dove viene iniettata nel sottosuolo in idonei depositi naturali profondi e permanenti (cd. fase di confinamento o stoccaggio).

La forma di confinamento più nota, in quanto già sperimentata con successo, è rappresentata dallo stoccaggio, previa iniezione, in formazioni geologiche profonde[3]. Le attuali esperienze “hanno confermato l’affidabilità e la sicurezza delle operazioni di confinamento geologico della CO2; lo stoccaggio a profondità maggiori degli 800 m, infatti, esclude la possibilità di fuoriuscite consistenti di CO2 tali da comportare danni agli esseri viventi”[4].

In termini di efficienza, si fa notare che le tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio (d’ora in avanti denominate CCS, Carbon Capture and Storage) attualmente disponibili permettono di catturare circa il 90% delle emissioni di CO2 di un impianto.

Secondo l’IEA (International Energy Agency), le tecnologie CCS applicate alla generazione elettrica e alla produzione industriale potranno contribuire per il 20-28% alla riduzione delle emissioni mondiali entro il 2050[5]. Secondo le stime preliminari effettuate dalla Commissione UE – citate nel 5° considerando della direttiva – “si potrebbero stoccare 7 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2020 e fino a 160 milioni di tonnellate entro il 2030, ipotizzando una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e a condizione che la CCS ottenga sostegno privato, nazionale e comunitario e si dimostri una tecnologia ambientalmente sicura. Le emissioni di CO2 evitate nel 2030 potrebbero corrispondere al 15% circa delle riduzioni richieste nell'Unione”.

Per quanto riguarda l’Italia, si stima una capacità di stoccaggio geologico della CO2 negli acquiferi profondi, ivi incluse le aree geotermiche, di 440 Mt, mentre per quanto riguarda i giacimenti di olio e gas il valore stimato è di 1.790 Mt. Pertanto complessivamente in Italia si potrebbero sequestrare 2.230 Mt di biossido di carbonio[6].

Relativamente ai costi connessi all’utilizzo delle tecnologie di CSS, l’ENEA sottolinea che “è difficile fare stime sui costi delle tecnologie CCS applicate alle centrali a carbone a causa del numero ancora ristretto di impianti in esercizio e per le ricerche ancora in atto sulle varie opzioni tecnologiche applicabili. L’IEA stima che attualmente il costo dei sistemi CCS sia compreso tra i 30 e i 90 $/tCO2, a seconda della tecnologia, della purezza della corrente di CO2 separata e dal sito di produzione. Questi costi comprendono la fase di cattura (20-80 $/t CO2), trasporto (1-10 $/tCO2 per 100 Km), stoccaggio e monitoraggio (2-5 $/tCO2). L’impatto sul costo dell’elettricità sarebbe pertanto di 2-3 cent di $ per kWh”[7].

Iniziative in corso

Prima ancora che la direttiva europea fosse definitivamente approvata, Eni ed Enel hanno concluso (il 21 ottobre 2008) un accordo strategico per la realizzazione di un «progetto pilota» derivante dall’integrazione di due iniziative già avviate separatamente dalle due aziende: si tratta dell’impianto per la cattura del carbonio presso la centrale termoelettrica di Brindisi[8] e del progetto di stoccaggio geologico che consentirà l’iniezione di circa 8.000 ton/anno l’anno di CO2 presso il giacimento esaurito di Stogit di Cortemaggiore (Piacenza)[9]. Contestualmente alla stipula dell'accordo, le stesse società hanno firmato un Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'ambiente[10] finalizzato alla verifica e diffusione delle tecniche di cattura della CO2 e alla promozione delle fonti rinnovabili.

Si ricorda, inoltre, che l’Enel sta portando avanti progetti[11] per il sequestro geologico della CO2, con l’obiettivo di valutare il potenziale di stoccaggio di CO2 del territorio italiano. Le indagini esplorative, svolte nelle vicinanze di impianti termoelettrici a carbone, “saranno avviate nella zona dell’Alto Adriatico, nel Sud Italia e nell’Alto Lazio, dove si prevede di caratterizzare geologicamente un acquifero salino potenzialmente destinabile allo stoccaggio della centrale di Torrevaldaliga (capacità di immagazzinamento pari a circa 20 anni di emissioni della centrale) … Un progetto, ancora in fase di definizione prevede la sperimentazione del sequestro geologico della CO2 mediante la tecnica ECBM (Enhance Coal Bed Methane)[12] nel bacino del Sulcis[13].

Si segnala infine il ruolo svolto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che recentemente si è dotato di una specifica unità funzionale denominata “Geochimica dei Fluidi, Stoccaggio Geologico e geotermia”, quasi esclusivamente dedicata allo stoccaggio geologico di CO2. L’INGV è coinvolto in numerose iniziative e progetti, tra cui si ricorda, in particolare, lo studio condotto da RSE[14] “Individuazione sul territorio Italiano dei serbatoi geologici idonei al confinamento dell'anidride carbonica” finanziato dal Ministero dello sviluppo economico nell’ambito dell’Accordo di Programma della Ricerca di Sistema (Area Tematica Produzione e fonti energetiche – WP Censimento dei depositi geologici italiani) che mira alla definizione dettagliata delle opportunità di stoccaggio geologico della CO2 in Italia.

Il quadro normativo vigente

La direttiva 2009/31/CE

La seguente tabella[15] illustra sinteticamente i contenuti della direttiva 2009/31/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 25 giugno 2011.

Capi

Argomento

Capo 1

Riguarda l’oggetto, l’ambito di applicazione e l’apparato definitorio. In questa parte dell’articolato si stabilisce, nello specifico, che l’obiettivo dello stoccaggio geologico è il confinamento permanente del CO2, mentre resta vietato il deposito nelle profondità marine (stoccaggio oceanico).

Capo 2

Detta le disposizioni per la scelta dei siti, rimandando all’allegato I per le modalità d’accertamento della loro idoneità. Disciplina inoltre la materia dell’esplorazione e relative licenze e le prerogative degli Stati membri per la designazione delle aree disponibili allo stoccaggio, e per la definizione delle condizioni per l’utilizzo dei siti.

Capo 3

Disciplina la materia delle autorizzazioni allo stoccaggio e connesse procedure, prevedendo, in particolare, i contenuti della domanda - comprensiva delle informazioni di cui all’art. 5 della direttiva sulla VIA (la cui modifica è poi sancita dal successivo art. 31) - le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e i suoi contenuti. É altresì prescritto un preventivo invio alla Commissione delle domande di autorizzazione e annessa documentazione tecnico-progettuale, per un esame ed eventuale parere non vincolante.

Capo 4

Riguarda le disposizioni sulla gestione dei siti di stoccaggio, dalle garanzie finanziarie iniziali, ai provvedimenti in caso di rilasci di CO2, dal monitoraggio alle obbligazioni in fase di chiusura o postchiusura dei depositi, fino al conclusivo trasferimento della responsabilità del sito in capo all’autorità competente, quando a giudizio di quest’ultima ne sussistano le condizioni.

Capo 5

Fissa disposizioni in materia di accesso al trasporto e allo stoccaggio della CO2.

Capo 6

Riguarda disposizioni generali riguardanti le autorità competenti, e i loro adempimenti, la cooperazione transfrontaliera, le sanzioni, la comunicazione delle informazioni, le procedure di comitato, ecc…

Capo 7

Prevede le modifiche e le integrazioni del quadro normativo concorrente, per la piena armonizzazione della nuova direttiva con la restante legislazione europea.

Capo 8

Prevede le usuali disposizioni finali, come la data di entrata in vigore della direttiva (25 giugno 2009) e il termine per il recepimento da parte degli Stati membri (fissato al 25 giugno 2011).

Allegato I

Detta i criteri specifici ai fini della caratterizzazione del sito e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4.

Allegato II

Fornisce i criteri specifici per il monitoraggio di cui all’articolo 13.

 

La delega per il recepimento recata dalla legge comunitaria 2009

L'art. 16 della legge 96/2010 (legge comunitaria 2009) detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell’allegato B della medesima legge.

In particolare, il comma 1 dell'articolo citato prevede che nell’esercizio della delega il Governo rispetti sia i principi e criteri generali previsti dall’art. 2 della legge, sia i criteri specifici indicati al comma 2 dell’art. 16 citato.

L’art. 16 prevede altresì che dall’attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all’iter per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione, lo stesso articolo prescrive comunque l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari previsto dall’art. 1, comma 4, della legge comunitaria.

Si ricorda che il comma 4 dell’art. 1 della L. 96/2010 dispone che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Lo stesso comma prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate per garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Il termine per l’emanazione del decreto in esame

Il comma 3 dell’art. 1 della L. 96/2010 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma o al comma 4 citato scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’emanazione dei decreti delegati (25 giugno 2011[16]) o successivamente, allora quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. Nel caso in esame, quindi, il termine per l’emanazione del decreto legislativo in esame è prorogato al 23 settembre 2011.

I criteri specifici di delega

Di seguito vengono sintetizzati i criteri specifici indicati al comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010:

a)   prevedere che le attività di stoccaggio geologico di CO2 siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;

b)   prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l’idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;

c)   prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche, mediante studi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

d)   stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

e)   stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2;

f)     prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO2, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura.

Lo schema n. 367 in esame

Lo schema di decreto in esame si compone di 36 articoli e tre allegati.

Il Capo I (artt. 1-6) reca le norme relative alle finalità ed all’ambito di applicazione del decreto, nonché disposizioni sulle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e delle attività di monitoraggio, nonché per le attività di vigilanza e controllo.

Le disposizioni dei capi II e III (artt. 7-17) disciplinano l’analisi e la valutazione del potenziale di stoccaggio permanente del territorio nazionale, nonché le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.

Relativamente alla disciplina relativa alle licenze di esplorazione e alle autorizzazioni allo stoccaggio alcuni autori hanno sottolineato come tali discipline presentino numerose analogie con quelle recate, in materia mineraria, dal R.D. 1443/1927 per i permessi di ricerca e le concessioni[17].

Le norme contenute nel Capo IV (artt. 18-27) riguardano gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all’autorità competente.

Le disposizioni dei Capi V e VI (artt. 28-33) recano una serie di norme relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transnazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all’istituzione di un apposito sistema sanzionatorio.


SCHEDE DI LETTURA

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (artt. 1-3)

L’art. 1 reca l’oggetto dello schema di decreto in esame, ovvero la trasposizione nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2).

Lo schema di decreto è volto, pertanto, ad istituire un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio (CO2) in formazioni geologiche profonde, da realizzarsi con il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, al fine di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera.

 

Si segnala che l’art. 1 della direttiva fa sempre riferimento allo “stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2” in modo da prevenire o eliminare il più possibile gli effetti negativi, non solo sulla salute umana, ma anche sull’ambiente.

 

L’art. 2, comma 1 indica l’ambito di applicazione delle disposizioni dello schema di decreto nel territorio italiano, nonché nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).

 

Si ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (definita con l’acronimo UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea) è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 689/1994. La Convenzione detta, tra l’altro, regole su una serie di attività quali la zonazione delle aree marine, la navigazione, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale. Per zona economica esclusiva (nota anche con l'acronimo ZEE) si intende l'area di mare che si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di base in cui lo Stato costiero può esercitare il diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali, mentre per piattaforma continentale si intende il naturale prolungamento del territorio di uno Stato il quale può quindi sfruttarne le risorse minerarie o comunque non-viventi in maniera esclusiva. La piattaforma continentale può superare le 200 miglia nautiche ma non eccedere le 350 o può essere calcolata misurando 100 miglia nautiche dall'isobata dei 2,500 metri.

 

L’art. 2, paragrafo 3, della direttiva precisa, inoltre, che è vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area che è stata recepita dall’art. 2, comma 1, in esame.

 

I commi 2 e 3 dell’art. 2 introducono una procedura autorizzativa semplificata (prevista dall’art. 16, comma 11) per lo stoccaggio di CO2 con volumi complessivi inferiori a 100.000 tonnellate ed effettuato a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti, ma vietano lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua.

 

Si rileva che l’art. 2 della direttiva prevede, invece, che la direttiva non si applichi allo stoccaggio geologico di CO2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

 

L’art. 3, comma 1 recepisce, pressoché nell’identica formulazione, le definizioni recate dall’art. 3 della direttiva.

Si segnalano alcune discordanze rispetto alle definizioni indicate dalla direttiva:

§         “licenza di esplorazione” e “autorizzazione allo stoccaggio” non riportano la motivazione come indicato nelle due definizioni della direttiva;

§         “gestore” è anche il soggetto che “controlla” il sito di stoccaggio secondo la definizione della direttiva, mentre nello schema di decreto è anche colui che “detiene” il sito;

§         “autorizzazione allo stoccaggio”, ove viene precisato, rispetto alla definizione della direttiva, che lo stoccaggio viene attribuito in concessione;

§         “modifica sostanziale” viene aggiunta la fattispecie di “una modifica rilevante al programma lavori autorizzato”.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare la definizione di “stoccaggio geologico di CO2”indicato come “l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee”, aggiungendo che esse devono essere “prive di scambi di fluidi con altre formazioni”.

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, allo schema di decreto si applicano anche le definizioni recate dall’art. 3 del D.Lgs. 216/2006, con cui si è data attuazione alle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

 

Ai fini del coordinamento formale del comma 2 sembrerebbe opportuno riportare esattamente il titolo del D.Lgs. 216/2006 eliminando il riferimento alla direttiva 96/61/CE successivamente modificata dalla citata direttiva 2003/87/CE.

Si ricorda che con il D.Lgs. 216/2006 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2003/87/CE (cd. direttiva emission trading) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Amministrazioni competenti (artt. 4-6)

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE

Per le istruttorie tecniche e le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, l’art. 4, comma 1, 4 e 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (d’ora in poi MSE) e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in poi MATTM) si avvalgano, quale organo tecnico, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all’art. 3-bis del citato D.Lgs. 216/2006 (d’ora in poi Comitato).

Per far fronte, come sottolineato dalla relazione illustrativa, alle nuove competenze attribuite al Comitato dallo schema di decreto in esame, il consiglio direttivo del Comitato viene integrato con tre componenti: uno nominato dal MSE, uno dal MATTM ed uno designato dalla Conferenza unificata. Nell’ambito del Comitato è istituita anche una Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2 (d’ora in poi Segreteria tecnica).

 

Per una maggiore chiarezza delle disposizioni appena illustrate sembrerebbe opportuna una riformulazione dell’ultimo periodo del comma 1, precisando che la Segreteria tecnica coadiuva il Comitato e collocando preferibilmente all’inizio del periodo l’inciso “di seguito Comitato”.

 

Si fa presente che l’art. 23 della direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nell’istituzione dell'autorità competente precisando solo che qualora venga designata più di un'autorità, gli Stati dovranno stabilire le modalità di coordinamento delle attività svolte dalle stesse.

 

Tra i compiti del Comitato il comma 4 dispone che esso possa proporre le modifiche al regolamento interno previsto dal comma 10 dell’art. 3-bis del D.Lgs. 216/2006 per adeguarlo ai nuovi compiti previsti dal decreto in esame.

 

Ai fini del coordinamento formale si ritiene opportuno correggere il riferimento normativo indicato nel comma 4 in esame - ovvero il comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo 216/2006 - con il comma 10 dell’art. 3-bis dello stesso decreto legislativo 216, in quanto il citato art. 8 è stato abrogato dal decreto legislativo 257/2010.

 

Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. 257/2010, con cui è stata recepita la direttiva 2008/101/CE al fine di includere il settore aeronautico all’interno dell’ETS (Sistema comunitario di scambio di quote di emissione), ha modificato non solo i contenuti del D.Lgs. 216/2006, ma ha anche provveduto a ristrutturare il D.Lgs. 216/2006 riallocandoalcuni articoli, tra i quali anche il citato art. 8 relativo al Comitato di gestione che è stato ricollocato nel nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 216/2006. In merito poi alle funzioni del Comitato si ricorda che esse sono state ridefinite più volte da una serie di provvedimenti, tra i quali si ricorda il D.Lgs. 51/2008, l'art. 27, comma 47, della legge 99/2009 e l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 135/2009.

 

Vengono quindi elencate al comma 5 le attività nell'ambito delle quali il Comitato ha il compito di fornire supporto tecnico al MSE e al MATTM.

 

Rispetto dei criteri di delega

La norma rispetta il criterio di delega di cui alla lett. a) che prevede che le attività di stoccaggio geologico di CO2 siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal MSE e dal MATTM, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche.

 

I commi 2 e 3 riguardano, invece,l’istituzione e la composizione dell’apposita Segreteria tecnica che, in casi eccezionali, ovvero, come precisa la relazione illustrativa, qualora le competenze dei componenti della segreteria non siano sufficienti ad affrontare le problematiche tecnico-scientifiche che si dovessero presentare, può avvalersi dell’ausilio di enti ed istituti di ricerca.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare la composizione della Segreteria tecnica da 11 a 13 membri, includendovi due componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni, con il presupposto che sia personale distaccato continuativamente presso la Segreteria tecnica.

 

La relazione illustrativa precisa che sia l’integrazione del Consiglio direttivo del Comitato che la nuova Segreteria, anche quando essa si dovesse avvalere, in casi eccezionali, del supporto di enti di ricerca, non dovranno comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione sottolinea che in tale ultimo caso potranno essere utilizzate le risorse previste dall’art. 27 dello schema di decreto in esame.

Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2

Il Comitato gestisce e aggiorna il Registro per il cconfinamento e lo stoccaggio di CO2(d’ora in poi Registro), istituito dall’art. 5.

L’istituzione del Registro, presso il Comitato, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, come sottolinea la relazione illustrativa, le relative attività verranno realizzate con le risorse economiche già disponibili.

Nel Registro dovranno confluire, ai sensi dell’art. 5, comma 2 i seguenti dati:

a) le infrastrutture di trasporto esistenti e progettate;

b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato;

c) l’elenco dei siti di stoccaggio di CO2 chiusi, di quelli per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi del successivo art. 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, incluse anche le mappe e le sezioni relative alla loro estensione territoriale e tutte le informazioni utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

 

Si osserva che l’art. 25, paragrafo 1 della direttiva prevede, invece, l’istituzione di due registri, uno per le autorizzazioni allo stoccaggio ed un altro, a carattere permanente, per tutti i siti di stoccaggio chiusi ed i complessi di stoccaggio circostanti, con le mappe e le sezioni della loro estensione territoriale e le informazioni utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

 

Il Comitato dovrà, inoltre, assicurare l’accesso del pubblico ai dati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 195/2005, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, anche consentendo la consultazione per via telematica.

L’articolo, precisa, infine, che i dati contenuti nel registro dovranno essere considerati nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO2.

Banca dati centrale

L’art. 6, comma 1 prevede l'istituzione, presso il MSE, di una banca dati, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio statale, nella quale dovranno confluire tutti i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2.

Ai fini dell’individuazione delle aree del territorio nazionale all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio, previste dal successivo art. 7, comma 1, il comma 2 dell’art. 6 prevede che gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca siano tenuti a:

§         mettere a disposizione del MSE e del MATTM i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse;

§         segnalare le potenziali criticità derivanti dall’eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO2.

I commi 3 e 4 dell’art. 6 garantiscono, da un lato la riservatezza sui dati forniti nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del decreto e, dall’altro, indicano il contenuto minimo delle informazioni da inserire in banca dati che i gestori sono tenuti a fornire qualora si presentino richiesta di autorizzazione o di chiusura dei siti di stoccaggio di CO2.

 

Da ultimo il comma 5 dell’art. 6 prevede che il MSE promuova la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazioni al fine di permettere lo scambio dei dati acquisiti durante le attività minerarie pregresse.

Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente (art. 7)

Individuazione delle aree potenzialmente idonee allo stoccaggio

L’art. 7, comma 1, prevede l’individuazione - entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto - delle aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree escluse.

Tale individuazione è demandata ad apposito decreto dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, che dovrà essere emanato sulla base dei dati elaborati dal Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a prorogare a 24 mesi il termine per l’individuazione delle aree prevista dal comma in esame.

 

Lo stesso comma prevede altresì che ai fini dell’emanazione sia sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 334 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Si ricorda che l’art. 334 del D.Lgs. 66/2010 richiede il parere dell’autorità militare (nello specifico del Comandante territoriale) “per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute”. Lo stesso articolo prevede un termine di 90 giorni per l’espressione del parere e la regola del silenzio-assenso.

 

Si fa notare che, ai fini dell’individuazione delle aree prevista dal comma in esame, il comma 2 dell’art. 6 prevede che gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca siano tenuti a:

§         mettere a disposizione del MSE e del MATTM i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse;

§         segnalare le potenziali criticità derivanti dall’eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO2.

Valutazione delle capacità di stoccaggio

Il comma 4 dell’art. 7 prevede che i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente effettuino, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'art. 6 (v. supra) e/o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO2 in formazioni geologiche profonde, disponibili in materia.

La relazione illustrativa sottolinea che tale valutazione verrà effettuata senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto realizzata nelI'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.

 

Le disposizioni recate dai citati commi 1 e 4 dell’art. 7 consentono di recepire il dettato dell’art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva. Il paragrafo 1 dispone, infatti, che gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all'interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio e di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori. Il paragrafo successivo prevede, per gli Stati membri che intendono permettere lo stoccaggio geologico di CO2 nel loro territorio, che gli stessi procedano ad una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori, anche consentendo l'esplorazione.

Rispetto dei criteri di delega

Le disposizioni recate dall’art. 7, comma 4, e dall’art. 6, comma 2, consentono di attuare, nella sostanza, il criterio di delega recato alla lett. c) del comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010. Tale lettera prevede, infatti, l’esecuzione di “studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni” finalizzate alla previsione di misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche”.

Esplorazioni e stoccaggi nelle more dell’individuazione delle aree potenzialmente idonee

L’art. 7, commi 2-3, prevede che, nelle more dell’individuazione delle suddette aree, è prevista una fase transitoria in cui eventuali licenze di esplorazione ed eventuali autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate in via provvisoria seguendo comunque le procedure previste per il rilascio dai successivi articoli del decreto (artt. 8, 11, 12 e 16), salvo successivo obbligo di conferma.

Idoneità di una formazione geologica allo stoccaggio di CO2

Il comma 5 dell’art. 7 dispone che l'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I.

Lo stesso comma prevede che l’idoneità e la sicurezza citate possano essere riconosciute solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.

 

Le disposizioni recate dal comma in esame riproducono fedelmente quelle dettate dall’art. 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva.

 

I commi 6 e 7 dell’art. 7 disciplinano i casi in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO2 sia relativa:

§         ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi.

In tal caso viene stabilito che MSE e MATTM, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale;

§         ad un’area già oggetto di titolo minerario.

In tal caso viene previsto che MSE e MATTM valutino la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto. In particolare viene disposto che non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attività di coltivazione di minerali solidi.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad introdurre due commi aggiuntivi all’articolo in esame che prevedono il divieto di effettuare stoccaggi di CO2 nei seguenti casi:

    in formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo;

    nei territori dei Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4, invece, il proponente dell’impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.

Si ricorda, in proposito, che l’O.P.C.M. 3274/2003 ha dettato (all’allegato 1) i criteri per l'individuazione delle zone sismiche sulla base di 4 valori di accelerazioni orizzontali (ag/g). La stessa ordinanza ha poi provveduto, all’Allegato A, alla classificazione sismica dei comuni italiani nelle 4 zone previste, dalla zona 1 (di pericolosità elevata) alla zona 4[18].

 

Titoli minerari

Si ricorda che il principale riferimento legislativo in materia di diritto minerario è costituito dal R.D. 1443/1927 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), che fissa il principio secondo il quale le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione (art. 14). Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e a condizione che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti (art. 11).

Le attività che necessitano di un titolo minerario sono dunque sottoposte al controllo pubblico e si possono attuare solo in regime di concessione.

I diversi titoli minerari sono in pratica concessioni temporanee che consentono attività condotte nel pubblico interesse.

La legge 9/1991[19] detta le norme di base sui titoli minerari nel campo degli idrocarburi e della geotermia, e in particolare:

-   sul permesso di prospezione (art. 3);

-   sul permesso di ricerca (art. 5);

-   sulla concessione di coltivazione (art. 9);

-   sulla ricerca e la coltivazione geotermica (art. 15)[20].

 

Secondo il Rapporto annuale 2011 della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l’energia del MSE[21], al 31 dicembre 2010 sono vigenti 117 permessi di ricerca (di cui 92 in terraferma e 25 in mare) e 198 concessioni di coltivazione (di cui 132 in terraferma e 66 in mare). Il rapporto sottolinea che l’area di un titolo minerario è definita secondo criteri stabiliti dalla normativa vigente, generalmente di alcuni chilometri quadrati. Essa costituisce la zona in cui può operare in esclusiva il titolare e risulta molto superiore rispetto a quella effettivamente occupata dagli impianti (aree pozzo, centrali e impianti di trattamento), generalmente di alcuni ettari. I territori ricadenti nell’ambito di un titolo minerario non risultano quindi interessati dalle attività di ricerca ed estrazione se non nelle ridotte porzioni in cui sono realizzati, previe specifiche autorizzazioni, gli impianti.

Al fine di rendere maggiormente evidente il ridotto impatto delle attività rispetto all’area complessiva dei titoli, nel corso del 2010 sono state elaborate e pubblicate sul sito internet, nella sezione “Cartografia”[22], le nuove carte dei titoli minerari e degli impianti, dove, con un dettaglio regionale vengono riportati rispettivamente i titoli effettivamente detenuti da permissionari e concessionari e l’ubicazione degli impianti.

Licenze di esplorazione (artt. 8-11)

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, qualora non sia possibile una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio (sulla base delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 6 o delle conoscenze comunque disponibili), ulteriori dati ed informazioni possono essere acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza di esplorazione.

Tale disposizione è in linea con quanto previsto dalla norma in recepimento. Si ricorda infatti che l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva prevede che gli Stati membri procedano ad una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori, anche consentendo l'esplorazione. Il successivo art. 5, paragrafo 1, dispone che, qualora gli Stati membri stabiliscano che, per ottenere le informazioni richieste per la scelta dei siti di stoccaggio è necessaria un'esplorazione, provvedono affinché tale esplorazione avvenga solo previo rilascio di un'apposita licenza.

Rispetto dei criteri di delega

Le disposizioni recate dallo schema in esame in merito al rilascio di licenze di esplorazione corrispondono all’esigenza manifestata nel criterio di delega recato alla lett. b) del comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010. Tale lettera prevede, infatti, che “la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l’idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione”.

Rilascio della licenza

L’art. 8, comma 2, dispone che la licenza di esplorazione è rilasciata al soggetto richiedente, su parere del Comitato, dal MSE di concerto con il MATTM, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui all'art. 11.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a modificare il comma in esame al fine di:

    prevedere che il rilascio della licenza da parte dei citati Ministeri avvenga d’intesa con la Regione territorialmente interessata;

    chiarire che nel procedimento unico vengono acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, unitamente all’esito della procedura di VIA.

 

Relativamente al citato esito della procedura di valutazione di impatto ambientale si fa notare che ai sensi del comma 7 dell’art. 8 la licenza di esplorazione è soggetta alle norme in materia di VIA.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a modificare l’art. 35 dello schema in esame al fine di prevedere una novella all’allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 che introduca (al numero 7-ter) le licenze di esplorazione disciplinate dal presente decreto tra i procedimenti assoggettati a VIA di competenza statale.

 

Relativamente ai tempi per il rilascio, il comma 5 dell’art. 11 prevede che il MSE, di concerto con il MATTM, rilascia o rifiuta la licenza entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza (v. infra).

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governo si è impegnato a sostituire il comma 5 con due commi destinati a disciplinare, rispettivamente, il rilascio o il rifiuto della licenza.

Ai fini del rilascio viene previsto che la regione renda la propria intesa (prevista dalla nuova formulazione accettata dal Governo per l’art. 8, comma 2, citata in precedenza) entro 120 giorni, fatto salvo il dettato della parte II del D.Lgs. 152/2006 (norme in materia di VIA). In caso di diniego al rilascio della licenza viene previsto che esso sia motivato e debba essere opposto qualora ne siano ravvisati i presupposti.

 

I citati emendamenti proposti dalle Regioni, e accettati dal Governo, consentono di rendere il decreto in esame maggiormente conforme al dettato della norma di recepimento: l’art. 5, par. 2, della direttiva, prevede infatti che gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e – soprattutto – che le licenze siano rilasciate o rifiutate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori.

Procedura per il rilascio

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, la domanda per il rilascio della licenza è trasmessa:

§         al MSE sia in forma cartacea che su supporto informatico;

§         e, per conoscenza, al MATTM e al Comitato, ma esclusivamente su supporto informatico.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a modificare il comma in esame al fine di prevedere la presentazione della domanda (sul solo supporto informatico) anche alla Regione territorialmente interessata;

 

Lo stesso comma impone all’operatore di garantire la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Si osserva che il termine “operatore” non compare tra le definizioni recate dall’art. 3 e che potrebbe essere opportuno prevederne l’inserimento ovvero chiarire il soggetto a cui si riferisce.

 

All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'art. 27, comma 1.

 

Quanto ai contenuti della domanda, ai sensi del comma in esame il richiedente deve, in essa:

§         specificare le finalità dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire;

§         provvedere all’indicazione dell'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata;

§         riportare il programma dei lavori con la descrizione delle attività esplorative che intende eseguire.

 

L’art. 11, comma 2 prevede la pubblicazione della domanda sui siti web del MSE e del MATTM.

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a specificare che il vincolo alla legislazione vigente riguarda le risorse disponibili della Regione.

 

L’art. 11, comma 4 prevede che, ai fini del rilascio della licenza, il MSE convochi apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.

 

In base al comma 6 dell’art. 11, agli effetti del presente decreto la licenza di esplorazione comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attività di esplorazione previste dall'art. 8.

Istanze concorrenti

Viene consentita la presentazione di istanze in concorrenza.

L’art. 11, comma 2 prevede che, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul web di una domanda, possano essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.

In tal caso, ai sensi del comma 7 dell’art. 11, la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti.

L’individuazione dei criteri su cui dovrà basarsi la valutazione delle istanze concorrenti viene demandata ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad introdurre, nel comma in esame, un periodo aggiuntivo volto a fissare i criteri da utilizzare nelle more dell’emanazione della disciplina regolamentare prevista dal comma in esame.

Caratteristiche ed effetti giuridici della licenza

Ai sensi dell’art. 8, comma 5 la durata della licenza è di 3 anni.

Si fa notare che tale termine coincide con quello previsto per i permessi di ricerche minerarie dall’art. 6 del R.D. 1443/1927.

La stessa norma prevede che tale durata sia prorogabile - a richiesta del soggetto interessato - per un ulteriore termine massimo di 2 anni. Nel richiedere la proroga l’interessato dovrà documentare le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad introdurre, nel comma in esame, un periodo aggiuntivo che prevede che, ai fini della concessione della proroga, deve essere sentita la Regione territorialmente interessata.

 

Relativamente alla prorogabilità delle licenze si ricorda che le disposizioni recate dal comma in esame appaiono conformi a quelle recate dall’art. 5, par. 3, della direttiva, ove viene previsto che gli Stati membri possono prorogare la validità della licenza qualora la durata specificata non sia sufficiente per ultimare l'esplorazione e qualora l'esplorazione sia stata realizzata in conformità della licenza.

 

Ai sensi del primo periodo del comma 6 dell’art. 8 il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO2.

 

I commi 6, secondo periodo, e 8 dell’art. 8 prevedono che, per il citato periodo di validità della licenza di esplorazione:

§         non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneità del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO2.

§         non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza stessa.

 

Le norme recate dal comma 6 dell’art. 8 riproducono fedelmente il dettato dell’art. 5, par. 4, della direttiva.

 

In base all’art. 8, comma 9 la modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita previa approvazione ministeriale (concessa dal MSE, di concerto con il MATTM, su parere del Comitato).

 

Si fa notare che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO2.

Rispetto dei criteri di delega

La possibilità di prevedere iniezioni sperimentali è conforme al criterio di delega recato alla lett. b) del comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010. Tale lettera prevede, infatti, che le attività di indagine siano svolte “anche attraverso prove di iniezione”.

 

Si fa notare che l’ultimo periodo del paragrafo 3 dell’art. 5 della direttiva prevede che le licenze di esplorazione siano rilasciate per un volume limitato.

Tale limitazione non sembrerebbe essere contemplata dallo schema in esame.

Condizioni per il rilascio

I commi 3 e 7 dell’art. 8 prevedono le seguenti condizioni per il rilascio:

§         presentazione di un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell’allegato I;

§         previsione di misure per tutelare la salute e l’ambiente, nonché per evitare effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

§         divieto di compromissione della sicurezza, dell'ambiente e dell'efficienza del traffico marittimo e di danneggiamento della pesca nell’area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;

§         prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'art. 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione;

§         dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, del possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto all'allegato III.

Utilizzo del suolo di terzi

L’art. 9, comma 1 dispone che le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri).

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa, ai sensi del D.P.R. 327/2001, attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

 

L’art. 9, comma 2 impone ai proprietari e agli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'area della licenza di consentire - ai fini dell'indagine - l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati, purché avvenga in presenza del proprietario o di altra persona autorizzata o incaricata.

 

I commi 3 e 4 dell’art. 9 disciplinano, rispettivamente, le modalità di notifica al proprietario del suolo (o altri utilizzatori autorizzati) dell’intenzione di condurre l’indagine e l’obbligo, posto in capo al titolare della licenza, di provvedere - una volta terminata l'indagine - al ripristino immediato dello stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea.

Si ricorda che l’istituto dell’occupazione temporanea è disciplinato dall’art. 49 del D.P.R. 327/2001. Ai sensi del citato articolo è possibile disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'art. 12 (che individua gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità che nel caso in esame è prevista dal comma 1 dell’art. 9 del presente schema), se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.

Lo stesso articolo 49 prevede la notifica “nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea”.

Il comma 3 dell’art. 49 dispone inoltre che al momento dell’immissione in possesso sia redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

 

Il comma 5 dell’art. 9 impone al titolare della licenza, qualora a seguito delle attività autorizzate insorgano pregiudizi patrimoniali, di versare un adeguato indennizzo in denaro al proprietario o altro legittimo utilizzatore del suolo.

Si osserva che potrebbe essere opportuno integrare la disposizione in esame al fine di chiarire i criteri per la determinazione dell’indennizzo.

Si ricorda infatti che il citato art. 50 del D.P.R. 327/2001 prevede che “nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”. Lo stesso articolo prevede, al comma 2, che se manca l'accordo alla determinazione dell’indennizzo provvede la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 del medesimo decreto.

 

Relativamente alle installazioni fisse e mobili costruite in fase di indagine, il comma 4 dell’art. 9 dispone che:

§         devono essere rimosse qualora non siano più necessarie ai fini dell’indagine;

§         il titolare ha la facoltà di chiederne il mantenimento nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio.

Revoca della licenza

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, la licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida, dal MSE di concerto con il MATTM, nei seguenti casi:

§         venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;

§         inadempienza alle prescrizioni previste dalla licenza;

§         mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa dì inerzia ingiustificata;

§         interruzione dei lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare il comma in esame al fine di prevedere che prima di procedere alla revoca i Ministeri competenti debbano sentire la Regione territorialmente interessata.

 

In base all’art. 10, comma 2, in caso di revoca della licenza o di rinuncia da parte del titolare, lo stesso è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 242, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 rinvia all'Allegato 3 alla parte IV del medesimo decreto in merito ai “criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie”.

 

Autorizzazioni allo stoccaggio (artt. 12-17 e 20)

In base all’art. 12, comma 1, sono soggette a preventiva autorizzazione la realizzazione, la gestione, il monitoraggio e la chiusura di un sito di stoccaggio di CO2.

Tale disposizione consente di recepire, nella sostanza, il dettato dell’art. 6, par. 1, della direttiva.

 

Il comma 4 dell’art. 12 prevede che, fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito, è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito.

Tale precedenza è accordata alle seguenti condizioni:

§         che l'esplorazione sia stata ultimata;

§         che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate;

§         che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.

 

Tale disposizione recepisce fedelmente il contenuto dell’art. 6, par. 3, primo periodo, della direttiva.

 

Il comma 5 dell’art. 12 dispone che nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di CO2.

 

Si fa notare che l’art. 6, par. 3, ultimo periodo, della direttiva prevede, invece, che nel corso della procedura di autorizzazione non devono essere autorizzati utilizzi incompatibili del complesso.

Si fa altresì notare che una disposizione analoga è dettata dall’art. 5 della direttiva per la licenza di esplorazione ed è recepita dal presente schema all’art. 8, comma 6.

Sembrerebbe pertanto opportuno integrare il comma in esame al fine di prevedere, come accade per le licenze di esplorazione, una norma che vieti utilizzi incompatibili del complesso.

Domanda di autorizzazione

L’art. 13, comma 1 disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione.

Tale domanda deve contenere, tra l’altro, gli elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente; la caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e una valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'art. 7, comma 5; la descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; il programma dei lavori con la descrizione delle attività; i quantitativi di CO2 da iniettare e stoccare; i piani di monitoraggio e post-chiusura e la quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all’art. 27.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governo si è impegnato ad eliminare la prova (contemplata alla lettera r) dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione.

Tale previsione, infatti, si trova già contemplata dall’art. 15, comma 1, lett. i), dello schema in esame, che disciplina i contenuti dell’autorizzazione.

 

I contenuti della domanda previsti dal comma in esame sono conformi a quelli previsti dall’art. 7 della direttiva.

 

Nei casi di volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi (assoggettati alla procedura semplificata prevista dall’art. 16, comma 11) il comma 2 dell’art. 13 prevede che la domanda abbia un contenuto informativo ridotto.

In tal caso la relazione illustrativa sottolinea che viene previsto un onere informativo semplificato a carico della parte richiedente; le domande di autorizzazione dovranno infatti contenere le informazioni previste per il caso generale dal comma 1 dell’art. 13, “escluse le informazioni relative alla disponibilità e alle caratteristiche della rete, alle distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio e alla garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare e il piano di monitoraggio insieme alle finalità previste per le attività”.

Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

L’art. 14, comma 2 reca una norma che dispone genericamente che l'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e limitazioni temporali.

Il comma 1 dell’art. 14 elenca invece le seguenti condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione:

§         siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di autorizzazione;

§         siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;

§         il gestore sia finanziariamente solido e affidabile e disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;

§         sia garantito che la costruzione e gestione del sito non rechino danno al benessere e ai beni della collettività e agli interessi privati prevalenti;

§         siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

§         sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio.

 

Le condizioni indicate dal comma in esame sono molte di più di quelle previste dall’art. 8 della direttiva, il quale si limita a prevedere la conformità con le disposizioni vigenti e che il gestore sia finanziariamente solido e affidabile e tecnicamente competente.

L’art. 8 della direttiva prevede però anche un’ulteriore condizione, che non viene recepita dal comma in esame, relativa al caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica. In tale caso la direttiva prescrive che le potenziali interazioni di pressione devono essere tali che entrambi i siti possano rispettare simultaneamente le prescrizioni imposte dalla direttiva stessa.

 

Il comma 3 dell’art. 12 prevede che i soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall'allegato III.

Si osserva che sembrerebbe opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, sostituire l’ambiguo riferimento al “proponente” con quello più chiaro al “richiedente” l’autorizzazione.

Del resto il comma in esame è speculare alla norma recata per le licenze di esplorazione dall’art. 8, comma 3, ove appunto si fa riferimento al richiedente.

Procedura semplificata per stoccaggi minori a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione

Il comma 7 dell’art. 12 prevede che lo stoccaggio geologico di CO2 per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con le procedure semplificate previste dal comma 11 dell'art. 16.

Si fa notare che tale disposizione è identica a quella recata all’art. 2, comma 2, del presente schema.

Sembrerebbe quindi opportuno sopprimere uno dei due commi.

 

Si ricorda che la disposizione in esame recepisce fedelmente quella recata dall’art. 2, par. 2, della direttiva.

 

Il citato comma 11 dell’art. 16 prevede che non tutte le norme procedurali previste dall’art. 16 per il rilascio dell’autorizzazione si applichino nel caso della procedura semplificata in esame.

Il comma 11 esclude infatti l’applicazione delle norme procedurali recate:

§         al comma 2 (relativo alla presentazione di istanze concorrenti);

§         ai commi 8, 9 e 10 (relativi all’esame delle domande di autorizzazione da parte della Commissione europea; si veda in proposito il relativo paragrafo).

 

Si osserva che non appare chiaro, nel momento in cui si esclude l’applicabilità del comma 2, per quale motivo non si escluda anche il comma 7 che, come il comma 2 citato, disciplina le istanze concorrenti.

 

L’art. 13, comma 2 disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle tipologie di stoccaggio sottoposte alle procedure semplificate.

In tal caso la relazione illustrativa sottolinea che viene previsto un onere informativo semplificato a carico della parte richiedente; le domande di autorizzazione dovranno infatti contenere le informazioni previste per il caso generale dal comma 1 dell’art. 13, “escluse le informazioni relative alla disponibilità e alle caratteristiche della rete, alle distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio e alla garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare e il piano di monitoraggio insieme alle finalità previste per le attività”.

Procedura per il rilascio dell’autorizzazione

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal MSE di concerto con il MATTM, con procedimento unico secondo la procedura di cui all'art. 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura di VIA e l'intesa con la regione interessata.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad aggiungere un comma, all’art. 16, volto a fissare un termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta entro il quale la regione deve rendere l’intesa.

Rispetto dei criteri di delega

La disposizione recata dal comma in esame appare conforme al criterio di delega recato alla lett. a) del comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010.

 

La procedura per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinata dall’art. 16 dello schema in esame.

Si fa notare che la procedura delineata dal citato art. 16 è molto simile, nella sua struttura principale, a quella prevista per il rilascio della licenza di esplorazione dall’art. 11.

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, la domanda per il rilascio dell’autorizzazione è trasmessa:

§         al MSE sia in forma cartacea che su supporto informatico;

§         e, per conoscenza, al MATTM e al Comitato, ma esclusivamente su supporto informatico.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a modificare il comma in esame al fine di prevedere la presentazione della domanda (sul solo supporto informatico) anche alla Regione territorialmente interessata;

 

Lo stesso comma impone all’operatore di garantire la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Si osserva che il termine “operatore” non compare tra le definizioni recate dall’art. 3 e che potrebbe essere opportuno prevederne l’inserimento ovvero chiarire il soggetto a cui si riferisce.

 

L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 16 prevede la pubblicazione della domanda sui siti web del MSE e del MATTM.

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione, la Segreteria tecnica è integrata dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali territorialmente interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel modo seguente:

§         un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata;

§         un rappresentante designato da ciascuna provincia territorialmente interessata;

§         un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessato.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a specificare che il vincolo alla legislazione vigente riguarda le risorse disponibili proprie delle Regioni e degli enti locali territorialmente interessati.

 

 

L’art. 16, comma 4 prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il MSE convochi apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad aggiungere al comma in esame un periodo che specifica che il provvedimento di VIA è rilasciato dalla competente autorità secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia (vale a dire la parte II del D.Lgs. 152/2006).

 

In base al comma 6 dell’art. 16, agli effetti del presente decreto l’autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere previsti dalle norme vigenti.

Lo stesso comma dispone che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato.

Viene altresì chiarito che nel procedimento unico sono compresi, non sono le autorizzazioni minerarie, ma anche tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale (VIA), varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata.

Durata e tempi

In base all’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 16 il procedimento unico per il conferimento dell’autorizzazione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a correggere l’erroneo termine di “concessione” riportato nel comma in esame al posto di “autorizzazione”.

Relativamente alla durata massima del procedimento, il Governo si è impegnato a specificare che sono fatti salvi i tempi previsti dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 (provvedimento di VIA).

 

Sulla tempistica interviene anche il comma 5 dell’art. 16 in base al quale MSE e MATTM, di concerto, provvedono al rilascio o rifiuto dell’autorizzazione entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza, salvo richieste di integrazioni alla documentazione.

In tal caso la presentazione della documentazione integrativa deve avvenire entro 90 giorni con contestuale sospensione dell’istruttoria fino alla presentazione della documentazione integrativa.

 

Istanze concorrenti

Ai sensi dell’art. 16, comma 2, entro 90 giorni dalla pubblicazione (sul web) della prima istanza di autorizzazione, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area.

Ciò è consentito qualora, per l’area interessata, si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni:

§         siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio;

§         e non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione.

 

La disposizione in esame deve essere considerata congiuntamente a quella recata dal comma 4 dell’art. 12, che assegna la precedenza, nel rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio, al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, purché siano rispettate le condizioni poste dal medesimo comma 4.

 

In caso di concorrenza, l’art. 16, comma 7, prevede che l’autorizzazione allo stoccaggio sia rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti.

L’individuazione dei criteri su cui dovrà basarsi la valutazione delle istanze concorrenti viene demandata ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governo si è impegnato ad introdurre, nel comma in esame, un periodo aggiuntivo volto a fissare i criteri da utilizzare nelle more dell’emanazione della disciplina regolamentare prevista dal comma in esame.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame è di portata pressochè identica a quella recata dal comma 7 dell’art. 11 del presente schema. 

Esame delle domande da parte della Commissione europea

Ai sensi dell’art. 16, commi 8, 9 e 10, il MSE inoltra alla Commissione UE le domande di autorizzazione, entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione stessa di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione.

Viene poi previsto che il MSE e il MATTM, prima del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione UE.

Successivamente il MSE notifica la decisione finale alla Commissione UE, motivando l’eventuale difformità dal parere espresso dalla Commissione stessa.

 

Le disposizioni recate dai commi in esame recepiscono fedelmente il dettato dell’art. 10 della direttiva.

Contenuti dell’autorizzazione

L’art. 15 disciplina il contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio, prevedendo che in esse siano presenti i seguenti elementi:

§         i dati del gestore e del sito (ubicazione e delimitazione, dati sulle unità idrauliche interessate);

§         le prescrizioni in materia di stoccaggio (quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, limiti di pressione, composizione del flusso di di CO2 per la procedura di valutazione dell' accettabilità dello stesso ai sensi dell'art. 18);

§         il piano di monitoraggio approvato (e l’obbligo di attuarlo) e le disposizioni per il suo aggiornamento (a norma dell’art. 19) e in materia di comunicazione (ai sensi dell’art. 20);

§         l'obbligo di informare MSE e MATTM e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi (a norma dell’art. 22);

§         le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura (di cui all’art. 23);

§         le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio (a norma dell’art. 17);

§         l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'art. 25, prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio.

 

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a prevedere, relativamente all’obbligo di informare MSE e MATTM in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2, che il gestore debba informare anche la Regione territorialmente interessata.

 

L’articolo in esame recepisce in maniera fedele l’art. 9 della direttiva.

Utilizzo del suolo di terzi

L’art. 12, comma 8 dispone che le opere necessarie allo stoccaggio di CO2 e per il trasporto al sito di stoccaggio individuate nella domanda di autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri).

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa, ai sensi del D.P.R. 327/2001, attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

In merito alle problematiche dell’esproprio dei suoli in cui stoccare la CO2 alcuni autori sottolineano che, in realtà, le attuali tendenze in atto nel settore, che propendono per lo stoccaggio in siti minerari, consentono di evitare le opposizioni dei proprietari dei suoli ed eventuali dispute legate ad ingenti richieste di indennizzo. Laddove, infatti, sia inserita in una attività mineraria, “la collocazione della CO2 fornisce agevolazioni normative pronunciate dalla legge mineraria, in una duplice direzione: innanzitutto, questa disciplina deroga a quella generale, nel senso che la miniera e le sue pertinenze (quali la galleria) rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e, quindi, non richiedono né ricadono nella procedura di esproprio; in secondo luogo, l’indennizzo è limitato al valore del soprassuolo (eventuali alberi, arbusti o erba, ecc.) che è di minima entità”[23].

Trasferimento dell’autorizzazione

L’art. 14, comma 3 prevede che il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal MSE di concerto con il MATTM.

Lo stesso comma pone, quale condizione necessaria al rilascio dell’autorizzazione, la previa verifica dei seguenti requisiti (che sono richiesti anche in fase di rilascio dell’autorizzazione):

§         che siano rispettate tutte le disposizioni normative del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;

§         che il (nuovo) gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del (nuovo) gestore e di tutto il personale.

 

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governo si è impegnato a prevedere il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento da parte dei Ministeri competenti (MSE e MATTM) sentita la Regione territorialmente interessata.

 

 

Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio

L’art. 17, unitamente all’art. 12, comma 6, disciplina i casi di modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell’autorizzazione, in linea con le disposizioni recate dall’art. 11 della direttiva.

Modifica, riesame, aggiornamento in caso di modifiche del sito

L’art. 17, comma 1 pone in capo al gestore del sito di stoccaggio l’obbligo di comunicare - con le stesse forme previste per la presentazione della domanda di autorizzazione dall’art. 16, comma 1 - le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito.

Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l’ottemperanza agli obblighi in materia di VIA concernenti le modifiche proposte, il MSE, di concerto con il MATTM, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governo si è impegnato a prevedere che, per l’adozione dei citati provvedimenti, i Ministeri competenti (MSE e MATTM) debbano acquisire il parere della Regione territorialmente interessata.

 

Si osserva che potrebbe essere opportuno indicare un termine entro il quale i Ministeri competenti devono pronunciarsi sulle modifiche proposte dal gestore,  in considerazione del fatto che il procedimento delineato dal comma in esame riguarda tutte le modifiche, anche non sostanziali.

 

In caso di modifiche sostanziali il comma 2 dell’art. 17 prevede che siano realizzabili dal gestore solo se previamente autorizzate a norma del presente decreto.

Si ricorda che è “sostanziale”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. n), dello schema in esame una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato.

Decadenza

L’art. 17, comma 3 elenca i casi in cui, previa diffida, il MSE dichiara, anche su proposta del Comitato, la decadenza del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a prevedere che il MSE, ai fini della dichiarazione di decadenza, debba sentire la Regione territorialmente interessata.

 

I casi di decadenza previsti dal comma in esame contemplano l’inadempienza alle prescrizioni previste dall'autorizzazione; il rischio di fuoriuscite o irregolarità significative; il trasferimento non autorizzato dell’autorizzazione; nonché la mancata presentazione della relazione annuale che il gestore è tenuto a presentare al Comitato ai sensi dell'art. 20.

 

In caso di decadenza il soggetto autorizzato provvede – ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 17 – a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale.

 

L’art. 20, comma 2, prevede altresì che, in caso di decadenza, il gestore fornisca al MSE e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'art. 6.

Revoca

L’art. 12, comma 6 prevede che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il MSE, d’intesa con il MATTM, su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravità delle infrazioni:

a)   alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)   alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute umana e l'ambiente;

 

In caso di inadempienze gravi viene prevista la revoca dell’autorizzazione e l'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a prevedere che, ai fini dell’adozione dei provvedimenti citati (diffida, sospensione, revoca), i Ministeri competenti debbano sentire la Regione territorialmente interessata.

Relativamente alla sospensione, il Governo si è impegnato affinché venga eliminato il riferimento a situazioni di pericolo per la salute umana e l’ambiente.

Tali situazioni di pericolo determineranno invece la revoca dell’autorizzazione anche in assenza di una precedente diffida (ciò in base a quanto previsto da un altro emendamento accolto dal Governo che prevede la seguente riformulazione: “in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente”).

 

L’art. 20, comma 2, prevede che, in caso di revoca, il gestore fornisca al MSE e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'art. 6.

 

Sempre in caso di revoca, ai sensi del comma 4 dell’art. 17, il MSE di concerto con il MATTM, su parere del Comitato, procede secondo una delle seguenti due alternative:

§         dispone l’immediata chiusura del sito di stoccaggio;

In caso di chiusura del sito, il MSE e il MATTM dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura (che ai sensi dell’art. 23, comma 6 saranno a spese del gestore), affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche;

§         messa a disposizione del sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio, qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento.

In tal caso tale la messa a disposizione di altri operatori avviene in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del MSE e del MATTM e con l’espletamento di un nuovo procedimento unico per il rilascio di una nuova autorizzazione (la norma fa infatti rinvio alle procedure previste per il rilascio dell’autorizzazione dall'art. 12, comma 2, e dagli artt. 13, 14 e 16).

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a prevedere che la scelta tra le due alternative venga effettuata dai Ministeri competenti sentita la Regione territorialmente interessata.

 

Il comma 5 dell’art. 17 prevede che, fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio sia gestito dal MSE, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore.

In questo caso il MSE, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici conseguenti (vale a dire quelli relativi alle attività di stoccaggio, al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi, nonché alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite e alle azioni di prevenzione e riparazione del danno ambientale).

Lo stesso comma ribadisce che i relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'art. 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.

Il comma 5 non chiarisce, sebbene si intuisca, che la disposizione recata dal comma 5 si applica al solo caso della revoca; sembrerebbe pertanto opportuno riformulare il comma in esame al fine di indicarlo chiaramente.

Da un esame coordinato delle varie disposizioni relative alla decadenza e alla revoca si osserva che gli effetti della decadenza e della revoca sono diversi.

Mentre il comma 4 dell’art. 17 prevede che alla decadenza segua obbligatoriamente la messa in sicurezza e il ripristino ambientale (e, secondo quanto riportato non esplicitamente all’art. 23, comma 2, lett. c), anche la chiusura), nei casi di revoca invece i Ministeri competenti possono decidere di affidare ad altri la prosecuzione dell’attività previo espletamento di un nuovo procedimento unico autorizzatorio.

Si fa notare, in proposito che la lettera c) del comma 2 dell’art. 23 non è formulata chiaramente in quanto rinvia al comma 3 dell’art. 17, che disciplina i casi di decadenza, indicandolo come caso di revoca.

Obblighi in materia di gestione (artt. 18-22)

Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO2

L’art. 18, commi 1-3 indica i criteri per l’ammissione e la conseguente iniezione del flusso di CO2 nei siti di stoccaggio.

Affinché il flusso di CO2 possa essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio, esso deve presentare una serie di requisiti quali:

§         essere composto almeno per l'85 % in volume da CO2;

§         contenere, oltre alle sostanze aggiunte come traccianti per consentire e migliorare le attività di monitoraggio, solamente quantità minime necessarie di sostanze provenienti dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente;

§         non comportare danni al benessere e ai beni della collettività o alle concessioni minerarie esistenti e non compromettere la sicurezza a lungo termine del sito stesso;

§         non contenere rifiuti o altro materiale di smaltimento.

 

Un decreto interministeriale dovrà periodicamente aggiornare i criteri appena in funzione delle conoscenze tecniche, nonché sulla base delle linee guida comunitarie.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad emanare il decreto interministeriale, sentita la stessa Conferenza Stato-Regioni.

 

L’art. 12, paragrafo 1 della direttiva indica le motivazioni per la richiesta dei requisiti per l’ammissione del flusso CO2.. Viene, infatti, specificato che dato che il flusso di CO2 consiste prevalentemente di biossido di carbonio, non è consentito aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo di smaltimento. Un flusso di CO2 può tuttavia contenere accidentalmente sostanze associate provenienti dalla fonte o dal processo di cattura o iniezione e sostanze in traccia aggiunte per aiutare a monitorare e verificare la migrazione di CO2. Le concentrazioni di tutte le sostanze presenti accidentalmente o aggiunte sono inferiori ai livelli che: inciderebbero negativamente sull'integrità del sito di stoccaggio o sulla rispettiva infrastruttura di trasporto; comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente o la salute umana; ovvero violerebbero le norme della legislazione comunitaria applicabile.

 

L’art. 18, comma 2 prevede, quindi, una serie di obblighi in capo al gestore che dovrà:

§         iniettare i flussi di CO2 solo previa analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi derivanti dall'iniezione dei flussi;

§         aggiornare e conservare un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO2 conferiti e iniettati, riportandone l'origine, la composizione e le informazioni sul loro trasporto.

 

Il comma non solo dà attuazione puntuale all’art. 12, paragrafo 2 della direttiva, ma aggiunge anche l’obbligo di aggiornare il registro con i dati relativi all’origine ed al trasporto dei flussi di CO2.

Monitoraggio ambientale

L’art. 19, comma 1 impone al gestore l’obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO2 prima dello stoccaggio permanente e di fornirne la relativa certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, indicando anche la provenienza ed i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2.

 

Il comma 3 dell’art. 19 affida, quindi, al Comitato - tramite gli organi di vigilanza indicati nel successivo art. 21 - il compito di accertare che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante, al fine di verificare il rispetto di una serie di condizioni cheriproducono fedelmente quelle dettate dall’art. 13, paragrafo 1 della direttiva.

 

Si osserva che l’art. 13, paragrafo 1 della direttiva prevede che venga effettuato il monitoraggio anche sul “pennacchio di CO2”, ovvero sul volume che occupa la CO2 dispersa nella formazione geologica.

 

L’art. 19, comma 2, dando puntuale attuazione all’art. 13, paragrafo 2 della direttiva prevede che l'attività di monitoraggio dovrà essere definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri riportati nell'allegato II e che dovrà essere trasmesso ed approvato dal Comitato.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare le disposizioni sul piano di monitoraggio prevedendo che esso venga approvato all’atto dell’autorizzazione.

 

Il piano dovrà, inoltre, essere aggiornato secondo i criteri stabiliti nello stesso all'allegato II e comunque ogni cinque anni, al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, di quelle nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, nonché delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. Anche gli aggiornamenti dovranno essere trasmessi al Comitato per la relativa approvazione.

 

Da ultimo l’art. 19, comma 4 dispone che istituti indipendenti certifichino gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a carico a carico di quest'ultimo.

 

Rispetto dei criteri di delega

La norma rispetta il criterio di delega di cui alla lett. c) che prevede misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO2 nelle formazioni geologiche, mediante studi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni.

Relazione da parte del gestore

L’art. 20, comma 1 prevede, inoltre, che il gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenti al Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente, indicandone il contenuto minimo, che è sostanzialmente in linea con quanto previsto dall’art. 14 della direttiva.

Riguardo al punto c) relativo alla “documentazione attestante l'eventuale adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria stabilita nel successivo art. 25, comma 4”, si segnala che la direttiva che prevede che debba essere fornita la “prova della costituzione e del mantenimento della garanzia finanziaria”.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare le disposizioni relative alla relazione del gestore, prevedendo che essa venga trasmessa, oltre che al Comitato, anche alla regione interessata.

 

Vigilanza e controllo

L’art. 21 istituisce un sistema di vigilanza e controllo, attraverso la previsione di ispezioni periodiche ed occasionali, come disposto dall’art. 15 della direttiva.

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti sono soggette a vigilanza e controllo.

A tali attività si applicano, inoltre, le norme di polizia mineraria di cui al DPR 128/1959 e quelle sulla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive di cui al D.Lgs. 624/1996.

 

Si rammenta che il D.Lgs. 179/2009 ha tenuto indispensabile la permanenza in vigore del DPR 128/1959, limitatamente agli artt. a 1 a 9; da 20 a 47; 49; 50; 52; 60, commi 1, 2, 4, 5 e 6; da 61 a 74; 76; 77, comma 2; da 79 a 93; 94, commi 1, 2 e 4; da 143 a 201; 202, commi 1, 4 e 5; da 203 a 693.

Il D.Lgs. 624/1996 ha dato attuazione alla direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

 

I commi 2 e 3 dell’art. 21 individuano gli organi tecnici per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo volte a verificare che non siano violate le norme introdotte dal decreto in esame, nonché le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.

Pertanto sono organi di vigilanza:

§         l’UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse) per l’applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell’ambito della Segreteria tecnica;

 

L'UNMIG, istituito nel 1957, è attualmente incardinato, presso il MSE, nella Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche ed è costituito da 5 Divisioni tecniche. Anche se si sono succedute molte modifiche normative, l'UNMIG continua tuttora a svolgere il suo compito, consistente fondamentalmente nell'applicazione delle normative e nell’attuazione delle procedure istruttorie per il conferimento dei titoli minerari e le conseguenti procedure per la gestione tecnico-amministrativa delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Recentemente ha acquisito ulteriori competenze relative al settore della sicurezza mineraria quali: l’indirizzo e coordinamento delle attività di sicurezza e di polizia mineraria svolte da regioni ed enti locali, nonché controlli sperimentali sui parametri fisici che interessano la sicurezza (vibrazioni del suolo, rumore, atmosfera di cantiere).

§         l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per i controlli ambientali ed il monitoraggio e per il supporto tecnico al Comitato nell’ambito della Segreteria tecnica;

§         VVFF (Corpo nazionale dei vigili del fuoco) per la verifica delI’adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo ha accettato che l’ISPRA si avvalga anche delle ARPA con le quali può stipulare apposite convenzioni i cui oneri sono compresi nelle tariffe di cui all’art. 27.

 

L’attività di vigilanza e controllo si esplica, ai sensi dell’art. 21, commi 4-8, attraverso ispezioni del complesso di stoccaggio, degli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.

Tali ispezioni, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 della direttiva, paragrafi 3 e 4, possono essere di due tipi: periodiche o occasionali a seconda della loro frequenza.

 

Le ispezioni periodiche vengono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui all’art. 24.

Ai fini del coordinamento formale è opportuno sostituire il rinvio all’art. 25 con quello all’art. 24 sul trasferimento di responsabilità, come, tra l’altro, suggerito anche in un emendamento delle Regioni accolto dal Governo.

 

Il paragrafo 3 dell’art. 14 della direttiva aggiunge, rispetto a quanto recepito, che le ispezioni periodiche devono riguardare le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

 

Le ispezioni occasionali vengono svolte, invece, nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque in una serie tassativa di casi la cui gravità giustifica l’ispezione, quali:

§         irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'art. 22, comma 1;

§         inadempimento delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni risultante dalla relazione prevista dall’art. 20;

§         su segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica.

 

Gli oneri delle ispezioni occasionali dovranno essere a carico delle amministrazioni interessate, in quanto, come rileva la relazione illustrativa, rientrano nelle attività istituzionali di vigilanza e controllo delle diverse amministrazioni, in particolare nelle attività previste dalle norme di sicurezza mineraria (D.Lgs. 624/996 e DPR 128/1959).

 

Da ultimo, come indicato anche dal paragrafo 5 dell’art. 14 della direttiva l’organo ispettivo dovrà redigere una relazione sull'esito dell’ispezione svolta che dovrà contenere la valutazione sulla conformità alle disposizioni del decreto e gli eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti a carico del gestore. Essa dovrà poi essere inoltrata al MSE, al MATTM, al Comitato, al gestore interessato e resa disponibile per l'accesso agli atti entro due mesi dall'ispezione ai sensi della normativa nazionale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi recata dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

 

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare le disposizioni relative alla relazione sull’esito dell’ispezione, prevedendo che essa venga trasmessa anche alla regione interessata.

 

Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative

 

L’art. 22 disciplina le azioni da intraprendere in caso di fuoriuscite o rilevanti irregolarità.

La prima misura impone al gestore di mettere in atto, come indicato nel comma 1 dell’art. 22:

§         tutte le procedure e le misure previstenell’apposito piano sui provvedimenti correttivi di cui all’art. 13, comma 1, lett. p), per eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative, in linea con quanto indicato dal paragrafo 2 dell’art. 16 della direttiva;

§         comunicare al MSE, al MATTM, al Comitato ed agli organi di vigilanza la tipologia e l’entità delle fuoriuscite e delle irregolarità, nonché le misure adottate e gli effetti conseguenti.

 

Ai fini del coordinamento formale sembrerebbe più appropriato unificare i contenuti delle disposizioni previste alle lettere b) e c) del comma 1.

 

Si fa notare che il paragrafo 1 dell’art. 16 della direttiva precisa che la comunicazione alle autorità competenti debba essere immediata e che i provvedimenti correttivi necessari devono comprendere anche quelli relativi alla tutela della salute umana.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione che devono riguardare anche la regione interessata.

 

L’art. 22, comma 2 prevede, quindi, che il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo ed in qualsiasi momento, possa prescrivere ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Essi possono consistere in provvedimenti supplementari o addirittura diversi da quelli previsti dal piano sui provvedimenti correttivi.

La relazione illustrativa precisa che tali provvedimenti possono consistere in interventi sugli impianti ed i pozzi resisi necessari a seguito di malfunzionamenti non previsti nel piano dei provvedimenti oppure in misure di salvaguardia ambientale volte alla protezione di aree non considerate nel citato piano.

L’ultimo periodo del comma fa salva la possibilità per il MSE e il MATTM di adottare direttamente ed in qualsiasi momento, provvedimenti correttivi.

 

Tali previsioni sono in linea con quanto previsto dal paragrafo 3 dell’art. 16 della direttiva.

 

Il comma 3 dell’art. 22 prevede il subentro dei due ministeri (MSE e MATTM) al gestore qualora quest’ultimo non sia in grado di porre in essere tempestivamente i provvedimenti correttivi necessari a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, recependo il dettato dell’art. 16, paragrafo 4, della direttiva.

 

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo, qualora intervengano i due ministeri, si è impegnato a consultare anche la regione interessata.

 

I commi 4 e 5 dell’art. 22 pongono a carico del carico del gestore i costi delle misure adottate, dapprima avvalendosi della garanzia finanziaria prevista dall’art. 25 e, qualora essa sia insufficiente, ricorrendo alle risorse economiche del gestore, come previsto, nella sostanza, dall’art. 16, paragrafo 5, della direttiva.

Oltre a sostenere il costo economico delle misure, il gestore dovrà anche restituire un numero di quote pari alle emissioni indebitamente rilasciate, come previsto dalla direttiva all’art. 11, par. 4.

 

Chiusura del sito e trasferimento di responsabilità (artt. 23, 24 e 26)

Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura

 

L’art. 23 disciplina, in linea con le disposizioni dell’art. 17 della direttiva, la fase di chiusura e post-chiusura del sito di stoccaggio di CO2.

 

Rispetto dei criteri di delega

Le disposizioni recate dall’art. 23 consentono di attuare, nella sostanza, il criterio di delega recato alla lett. d) del comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010 che prevede che vengano stabiliti gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti.

 

La chiusura di un sito, ai sensi del commi 1-2 dell’art. 23, deve, infatti, essere autorizzata dal MSE, di concerto con il MATTM, e può verificarsi nei seguenti casi:

a)      se sono soddisfatte le condizioni indicate nell'autorizzazione alla chiusura;

b)      su richiesta motivata del gestore;

c)      in caso di revoca dell’autorizzazione a norma degli articoli 17 commi 3 e 4.

 

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governosi è impegnato ad integrare le disposizioni relative all’autorizzazione alla chiusura prevedendo anche l’intesa della regione territorialmente interessata.

 

Relativamente alla disciplina relativa alla chiusura dei siti di stoccaggio, alcuni autori hanno sottolineato come tale disciplina presenti numerose analogie con quella recata dal R.D. 1443/1927 per la chiusura delle miniere con la prescrizione di misure di sicurezza, ovviamente con specificità diverse in relazione alla diversità del sito preso in considerazione: protezione del vuoto per le miniere esaurite; protezione dello stoccaggio nel caso in esame[24].

 

Si fa notare che la lettera c) del comma 2 dell’art. 23 non è formulata chiaramente in quanto rinvia al comma 3 dell’art. 17, che disciplina i casi di decadenza, indicandolo come caso di revoca.

 

I commi 3-4 dell’art. 23 introducono, infatti, una specifica disciplina per la fase di post-chiusura (assente invece nella disciplina mineraria[25]) consistente in una serie di obblighi a carico del gestore, quali la sigillazione del sito e lo smantellamento degli impianti di iniezione, secondo un piano provvisorio di post- chiusura.

Tale piano deve essere predisposto secondo le migliori prassi ed i criteri fissati nell'allegato II ed approvato in sede di rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio.

Prima della chiusura di un sito di stoccaggio, lo stesso piano provvisorio dovrà, inoltre, essere trasmesso dal gestore, previo un eventuale aggiornamento tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici, al MSE, al MATTM ed al Comitato e da essi approvato come piano definitivo.

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governosi è impegnato ad integrare le disposizioni relative al piano provvisorio prevedendo che esso venga trasmesso anche alla regione territorialmente interessata, la cui intesa sarà necessaria anche per la sua approvazione.

 

Nella fase di post chiusura e fino al trasferimento di responsabilità di cui al successivo art. 24, il gestore è responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e di tutti gli obblighi previsti dal decreto in esame, nonché di quelli relativi alla restituzione delle quote di emissione in caso di fuoriuscite e delle azioni di prevenzione e riparazione indicate dagli artt. da 304 a 308 del D.Lgs. 152/2006.

 

Alcuni autori hanno sottolineato la rilevanza sia del piano di post-chiusura che dei compiti di monitoraggio che restano in capo al gestore, garanzie che non erano invece presenti nella legge mineraria di cui al R.D. 1443/1927 e che rendevano, pertanto, difficile coinvolgere l’ex concessionario di miniera in caso di eventuali danni successivi al completamento delle opere di messa in sicurezza. Vengono, quindi, superate le problematiche emerse in sede mineraria e trovata una soluzione rigorosa al cui rispetto è tenuto per lungo tempo il gestore (che sarà poi ex gestore) con un monitoraggio nel tempo, idoneo ad assicurare la garanzia di definitiva situazione del sito[26].

 

I commi 5-6 dell’art. 23 prevedono, invece, che tali obblighi spettino al MSE qualora la chiusura venga disposta a seguito di revoca dell’autorizzazione. In tal caso le azioni di prevenzione e di riparazione si limitano al comma 1 degli artt. 304 e 305 del D.Lgs. 152/2006, che indicano le misure di prevenzione e di messa in sicurezza da adottare sia nell’imminenza del verificarsi di un danno ambientale sia dopo che esso si  sia verificato.

In tal caso i relativi costi vengono posti a carico del gestore e fronteggiati con le risorse della garanzia finanziaria prestata a norma dell’art. 25, nonché per la parte eventualmente eccedente con le risorse economiche del gestore stesso.

 

Ai fini del coordinamento formale sembra opportuno sostituire:

§         al comma 5, il rinvio al comma 3 con il comma 4 sul piano provvisorio di post chiusura;

§         al comma 6, come tra l’altro segnalato anche nel parere della Conferenza Stato-Regioni, il rinvio al comma 4 con il comma 5 sull’imputazione dei costi di post-chiusura sostenuti dal MSE.

 

Trasferimento di responsabilità dal gestore all’autorità competente

 

Conformemente a quanto introdotto dall’art. 18 della direttiva, l’art. 24 reca le disposizioni che regolano il trasferimento della responsabilità del complesso di stoccaggio dal gestore all’autorità competente, che viene individuata nel MSE, una volta chiuso ilsito di stoccaggio nei casi previsti dall’art. 23, comma 2, lett. a) e b), ovvero se sono soddisfatte le condizioni indicate nell'autorizzazione alla chiusura oppure  su richiesta motivata del gestore.

 

Rispetto dei criteri di delega

Le disposizioni recate dall’art. 24 consentono di attuare, nella sostanza, il criterio di delega recato alla lett. d) del comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010 che prevede, tra l’altro, che vengano stabilite le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti.

 

Il comma 1 dell’art. 24 prevede, quindi, il trasferimento al MSE, che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, di tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e la responsabilità di eventuali rilasci, sia in termini di interventi correttivi che di restituzione di quote di emissione, solamente quando siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato resterà completamente confinato in via permanente;

b) sia trascorso un periodo di durata non inferiore a 20 anni, salvo che l’autorità competente non ritenga sufficiente un periodo inferiore;

c) sia stato corrisposto il contributo finanziario previsto dall’art. 26 a presunta copertura dei costi che resteranno - o potranno restare - a carico dell’autorità competente in funzione del subentro nella responsabilità sul sito, da determinarsi comunque in misura non inferiore al costo insorgente per lo svolgimento del monitoraggio per un ulteriore trentennio;

d) il sito sia stato sigillato e siano stati smantellati gli impianti di iniezione.

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governo si è impegnato a riformulare la lett. b) eliminando le parole “che l’autorità competente non sia convinta”, che sembra rispondere a un criterio soggettivo. 

 

Le disposizioni del comma 1 recepiscono fedelmente il contenuto dell’art. 18, par. 1 della direttiva.

 

Prima del trasferimento di responsabilità, il comma 2 dell’art. 24 prevede, inoltre, che il gestore predisponga e presential MSE, al MATTM e, per conoscenza, al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva che contenga in particolare:

a)      la conformità del comportamento effettivo di CO2 iniettato ed il comportamento dedotto dai modelli;

b)      l’integrità costruttiva del sistema di chiusura;

c)      l'assenza di fuoriuscite o irregolarità significative;

d)      che il sito di stoccaggio sta evolvendo verso una situazione di stabilità a lungo termine.

 

Si fa notare che il paragrafo 2 dell’art. 18 della direttiva prevede che la relazione documenti anche che sia stata rispettata la condizione di cui al paragrafo 1, lett. a), ossia che “tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente”.

Si rileva, inoltre, che lo stesso paragrafo 2 reca il contenuto minimo della relazione che, nello schema di decreto in esame, viene integrato con l’integrità costruttiva del sistema di chiusura (lett. b) e con le irregolarità significative (lett. c).

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governosi è impegnato ad integrare le disposizioni relative alla relazione conclusiva, prevedendo che debba essere presentata anche alla regione territorialmente interessata.

 

Informazioni aggiuntive possono essere motivatamente richieste dal Comitato al gestore stesso, qualora il MSE ed il MATTM ritengano non soddisfatte le condizioni richieste dai commi 1 e 2.

 

Solo quando siano soddisfatte tutte le condizioni sopra indicate, ai sensi del comma 3 dell’art. 24, il MSE, dopo aver sentito il MATTM, predispone uno schema di decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità allo stesso MSE.

Il progetto di decisione dovrà precisare il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma 2, lett. d) sono state soddisfatte, ovvero la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire che il sito di stoccaggio sta evolvendo verso una situazione di stabilità a lungo termine, come anche le eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione.

 

Si fa notare che l’art. 18, par. 2, secondo periodo, della direttiva prevede che il progetto di decisione debba precisare la condizione di cui al par. 1, lettera d) relativa alla sigillazione ed allo smantellamento degli impianti di iniezione, come anche le eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione (tali ultime condizioni vengono invece recepite fedelmente).

 

Si osserva che il comma 3 fa riferimento dapprima allo schema di decreto di autorizzazione e successivamente al progetto di decisione (come riportato  dall’art. 18 della direttiva) che, nella sostanza, dovrebbero corrispondere allo stesso atto. Potrebbe, quindi, essere opportuno adottare un termine univoco.

 

Il comma 5 dell’art. 24 prevede, quindi, la trasmissione, da parte del MSE, delle relazioni previste dal comma 3 alla Commissione europea per l’espressione del parere consultivo e non vincolante.

 

Si rileva l’erroneo rinvio alle relazioni del comma 3, in quanto è il comma 2 che fa riferimento alla relazione conclusiva del gestore.

Inoltre, l’art. 18, par. 4, della direttiva prevede che siano inviati alla Commissione, insieme alle relazioni conclusive, da mettere a disposizione della Commissione stessa entro un mese dalla loro ricezione, anche tutti i progetti di decisione sull'autorizzazione del trasferimento di responsabilità, compreso ogni altro materiale da essa preso in considerazione ai fini delle proprie conclusioni. Si potrebbe, pertanto, valutare una riformulazione del comma che tenga conto di quanto previsto dalla direttiva.

 

Il MSE dovrà notificare alla Commissione europea anche la decisione finale ai sensi del comma 6 dell’art. 24, precisando i motivi qualora essa risulti difforme dal parere espresso dalla stessa Commissione.

 

In merito alla formulazione del comma 6:

§         si osserva che non si prevede la comunicazione della decisione finale innanzitutto al gestore, come dispone l’art. 18, par. 5, primo periodo, della direttiva;

§         si osserva che l’uso del termine “decisione finale” è mutuato direttamente dalla direttiva quando, invece, al comma 3, si utilizza il termine “schema di decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità”. Pertanto, a conclusione del procedimento si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere il termine di  “decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità” (si veda anche il comma 3 dell’art. 26 ove si fa espresso riferimento al decreto di trasferimento di responsabilità).

 

Il comma 4 dell’art. 24 rinvia ad un decreto interministeriale la determinazione dei termini e delle modalità di trasferimento di responsabilità, da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'individuazione delle aree di cui all'art. 7 comma 1.

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governosi è impegnato ad integrare le disposizioni relative all’adozione del decreto interministeriale prevedendo che debba essere adottato dopo aver sentito la regione territorialmente interessata.

 

I commi 7-8 dell’art. 24 disciplinano rispettivamente, in linea con quanto previsto dall’art. 18, par. 6-7, della direttiva, le modalità di effettuazione del monitoraggio da parte del MSE cui è stata trasferita la responsabilità, nonché le azioni di ripristino dello stesso MSE in alcuni casi di inosservanza di vari obblighi da parte del gestore.

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governosi è impegnato a riformulare il comma 8 chiarendo gli inadempimenti del gestore.

 

Si osserva che l’art. 18, par. 8, della direttiva, relativo alla chiusura di un sito di stoccaggio nei casi previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), (corrispondente all’art. 23, comma 2, lett. c) del decreto in esame) ovvero a seguito della revoca dell’autorizzazione, prevede che in tal caso il trasferimento di responsabilità si considera avvenuto se e quando tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente, e una volta che il sito sia stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

 

Meccanismo finanziario

 

Prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità con le modalità indicate nell’articolo 24, l’art. 26, comma 1 impone al gestore di versare all’autorità competente un contributo finanziario, la cui entità con le relative modalità di versamento, sono determinate da un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governosi è impegnato ad integrare le disposizioni relative all’adozione del decreto interministeriale prevedendo che debba essere adottato dopo aver sentito la Conferenza Stato-Regioni.

 

Nella determinazione del contributo, ai sensi del comma 2 dell’art. 26, dovranno essere tenuti in considerazione taluni elementi quali:

§         i criteri dell'allegato I per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area circostante;

§         gli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento;

§         coprire i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trent'anni;

§         coprire le spese sostenute dall'autorità competente dopo il trasferimento di responsabilità per garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità;

§         coprire i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana, in caso di danno ambientale.

 

In realtà l’art. 20, par. 1, ultimo periodo, della direttiva precisa che tale contributo finanziario può essere utilizzato per coprire i costi sostenuti dall'autorità competente dopo il trasferimento di responsabilità per garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità. E’ assente, invece, nelle previsioni comunitarie, la disposizione sulla copertura dei costi in caso di danno ambientale.

 

Il comma 3 dell’art. 26 indica, infine, il contenuto del decreto di trasferimento di responsabilità che deve specificare:

§         le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilità;

§         le modalità di quantificazione delle spese;

§         la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.

 

Si osserva che le norme recate dal comma 3 non trovano riscontro nella direttiva comunitaria e che potrebbero, in relazione al loro contenuto, trovare più opportuna collocazione all’interno dell’art. 24 specificatamente dedicato al trasferimento di responsabilità.

Garanzie finanziarie (art. 25)

L’articolo 25 disciplina l’obbligo di prestazione di apposita garanzia finanziaria da parte del soggetto autorizzato allo stoccaggio del CO2.

 

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 348/1982 - richiamato dalla norma in esame - tale garanzia può consistere nella prestazione di una cauzione, in una fideiussione bancaria o in una polizza assicurativa rilasciata da imprese debitamente autorizzate.

Rispetto dei criteri di delega

Le disposizioni recate dall’art. 25 consentono di attuare, nella sostanza, il criterio di delega recato alla lett. d) del comma 2 dell’art. 16 della L. 96/2010 che prevede, tra l’altro, che venga stabilita la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 19 della direttiva 2009/31/CE.

 

Ai sensi del comma 1, essa copre il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione (comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura), nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina - di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216[27] - in materia di scambio di quote di emissioni di gas serra.

 

La determinazione del quantum della garanzia è affidato a un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2).

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il governosi è impegnato ad integrare le disposizioni relative all’adozione del decreto interministeriale prevedendo che debba essere adottato dopo aver sentito la Conferenza Stato-Regioni.

 

Il comma 3 stabilisce le modalità di funzionamento della suddetta garanzia, che opera dietro semplice richiesta scritta del MSE, di concerto con il MATTM, entro i 15 giorni successivi.

 

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governosi è impegnato ad eliminare il concerto del MATTM.

 

Dalla formulazione letterale della norma, sembrerebbe evincersi che il termine di 15 giorni decorra dalla richiesta scritta.

 

La norma prevede inoltre che il soggetto garante non possa sollevare eccezioni e che abbia l'obbligo di versare la somma richiesta solo entro il limite dell'importo garantito.

L’ultimo periodo del comma 3 prescrive, infine, che la garanzia preveda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile e l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente.

 

Sotto il profilo della formulazione della norma, si rileva che l’ultimo periodo del comma 3 riprende sostanzialmente quanto già prescritto dal primo periodo.

 

Il richiamato art. 1944 del codice civile istituisce, al comma 1, un vincolo di solidarietà passiva tra il fideiussore e il debitore principale.

 

La disposizione richiamata dall’articolo in esame (art. 1944, comma 2) consente tuttavia alle parti di convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale dal creditore; a tal fine il fideiussore, ove convenuto dal creditore e ove intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

 

Ai sensi del comma 4 è previsto un adeguamento periodico della garanzia finanziaria da parte del gestore dell’impianto. Essa è effettuata su richiesta del MSE e del MATTM, al fine di tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del decreto in esame, nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella richiamata disciplina di gas serra, ai sensi del citato D.Lgs. 216/20006.

 

Da ultimo il comma 5dispone che la garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti restino validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in una serie di casi quali:

§         chiusura di un sito nei casi previsti dall’art. 23, comma 2, lett a) e b), ossia se sono soddisfatte le condizioni indicate nell'autorizzazione alla chiusura oppure  su richiesta motivata del gestore, fino al trasferimento di responsabilità al MSE;

§         revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio fino al rilascio di una nuova autorizzazione;

§         nel caso di chiusura per revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c) fino al trasferimento di responsabilità al MSE, a condizione che gli obblighi finanziari definiti nell'articolo in esame siano stati adempiuti.

 

L’articolo recepisce, nella sostanza, le disposizioni recate dall’art. 19 della direttiva che precisa, nell’ultimo periodo del par. 1, che tale garanzia finanziaria deve essere valida ed effettiva prima che si inizi l'iniezione.

Disposizioni finanziarie (art. 27)

Tariffazione dei servizi

L’art. 27, comma 1, prevede la tariffazione, a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio, per la copertura degli oneri relativi alle seguenti attività:

§         alle attività di cui all’art. 4;

Si fa notare, in proposto, che l’art. 4 disciplina l’attività del Comitato e della Segreteria tecnica. La norma in esame, tuttavia, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, dovrebbe essere finalizzata alla sola copertura del comma 3 dell’art. 4. La relazione sottolinea, infatti, che “è prevista la possibilità che la segreteria tecnica si avvalga in casi eccezionali, ove necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività” e che, in tal caso “a tal fine verranno utilizzate le risorse di cui all'articolo 27, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate”.

Al riguardo, si dovrebbe valutare l’opportunità di riformulare eventualmente la norma per fare riferimento al solo comma 3 dell’art. 4.

§         all’istituzione e gestione della banca dati delle informazioni acquisite nel corso delle esplorazioni e degli stoccaggi (ai sensi dell’art. 6, comma 1);

§         al rilascio delle licenze di esplorazione, nonché all’approvazione di modifiche alle attività di esplorazione autorizzate o alla proroga della licenza (art. 8, commi 2, 5, 7 e 9);

§         al rilascio delle autorizzazioni (anche in procedura semplificata), nonché ai provvedimenti presi dai Ministeri competenti in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie (art. 12, commi 2, 6 e 7)

§         all’approvazione del trasferimento dell’autorizzazione (art. 14, comma 3);

§         ai provvedimenti presi dai Ministeri competenti al fine della modifica, del riesame, dell’aggiornamento, della revoca o della decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio (art. 17);

§         all’approvazione, da parte del Comitato, dei piani di monitoraggio (art. 19, comma 2);

§         alle attività di vigilanza e controllo (art. 21, commi 4 e 5);

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad introdurre un comma 2-bis, all’art. 21, che prevede che l’ISPRA si avvalga anche delle ARPA con le quali può stipulare apposite convenzioni i cui oneri sono compresi nelle tariffe di cui all’art. 27. Conseguentemente lo stesso Governo si è impegnato a citare, nel testo dell’art. 27, anche il comma 2-bis dell’art. 21, così da comprendere tra gli oneri anche quelli relativi alle convenzioni ISPRA-ARPA.

§         all’autorizzazione della chiusura del sito e all’approvazione del piano relativo alla fase di post-chiusura (art. 23, commi 2 e 4).

 

Il comma 2 dell’art. 27 prevede che le tariffe e le relative modalità di versamento siano determinate con decreto interministeriale, emanato dal MSE e dal MATTM di concerto con il Ministero dell’economia) entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso comma prevede l’aggiornamento (con gli stessi criteri e modalità) almeno ogni 2 anni.

 

Il comma 3 dell’art. 27 prevede che gli introiti derivanti dalle tariffe, poste a carico del gestore, siano utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività tariffate di cui al comma 1. A tal fine, i suddetti importi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi delI'art. 4 della L. 96/2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

Si ricorda che l’art. 4 della citata L. 96/2010 dispone che, in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell’art. 9, commi 2 e 2-bis, della L. 11/2005.

I commi richiamati dispongono che “Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche” nonché le entrate derivanti dalle tariffe così determinate “sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469[28]”.

 

Il comma 4 dell’art. 27 dispone che le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.

 

Il comma 5 dell’art. 27 ribadisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate sono tenute agli adempimenti previsti con le risorse disponibili, ferma restando la tariffazione prevista dal comma 1 per i servizi indicati dal medesimo comma.

Accesso da parte di terzi (artt. 28 e 29)

Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

L’art. 28, commi 1-2 impone ai gestori dei siti di stoccaggio e delle reti di trasporto di CO2 l’obbligo di garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete ed ai siti di stoccaggioanche ad altri operatori secondo modalità trasparenti e non discriminatorie che dovranno essere stabilite dal MSE e dal MATTM, tenendo conto dei seguenti elementi:

§         capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree individuate sul territorio nazionale dall’art. 7 e capacità di trasporto disponibile o ragionevolmente resa disponibile;

§         parte degli obblighi di riduzione di CO2assunti in ambito internazionale e comunitario ai quali intendono ottemperare con la cattura e lo stoccaggio geologico;

§         necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

§         necessità di conciliare le esigenze motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete dì trasporto con gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o dì movimentazione eventualmente interessati.

 

Le disposizioni recate dai citati commi 1 e 2 consentono di recepire il dettato dell’art. 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva. Si osserva, al riguardo, che nel paragrafo 1 si fa riferimento non ad “altri operatori” come indicato nel comma 1 in esame, ma a “potenziali utilizzatori”.

 

L’art. 28, commi 3-4 disciplinano i casi in cui può essere negato l’accesso.

I gestori dei siti di stoccaggio e gli operatori delle reti di trasporto possono, infatti, negare l’accesso sia per mancanza di capacità sia di collegamento, mentre l’art. 21, paragrafo 3, della direttiva  indica quale motivo per giustificare il diniego unicamente la mancanza di capacità.

Inoltre, tale diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al MSE e al MATTM, nonché per conoscenza anche al Comitato.

Da ultimo viene previsto che i due ministeri si attivino affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico, oppure se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2

 

Si osserva che la norma recepisce integralmente la disposizione dell’art. 21, paragrafo 4, della direttiva.

 

L’art. 29 sulla risoluzione delle controversie, prevede che colui che intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di accesso di cui all'art. 28, comma 2, possa promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato.

 

L’art. 22 della direttiva dispone che gli Stati membri “assicurano la messa in atto di modalità di risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso”.

Disposizioni generali (art. 30-32)

L’art. 30 sulla cooperazione trasnazionale, dispone che per il trasporto transfrontaliero di CO2,i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, il MSE ed il MATTM debbano dare attuazione alle disposizioni del decreto in esame ed alle altre normative comunitarie applicabili, oppure favorire la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.

 

L’art. 22 della direttiva dispone, che “le autorità competenti degli Stati membri interessati adempiono congiuntamente alle disposizioni della presente direttiva e delle altre normative comunitarie applicabili.

 

 

L’art. 31 sull’informazione del pubblico, demanda al MSV ed al MATTM il compito di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali sullo stoccaggio geologico di CO2.

 

Si osserva che la formulazione, anche se in linea con quanto disposto dall’art. 26 della direttiva, non indica le modalità con cui assicurare forme continue e trasparenti di informazione al pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio come previsto dai criteri di delega. Sul punto, potrebbe essere opportuno un chiarimento.

 

Rispetto dei criteri di delega

Il criterio di delega di cui alla lett. f) prevede forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO2, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura.

 

Da uno studio messo a punto dal MSE[29] sugli adempimenti richiesti all’Italia nell’attuazione della direttiva 2009/31/CE, viene sottolineata la necessità di una azione comune tra amministrazioni statali, regionali e locali, con enti impegnati nella ricerca e le stesse società interessate, al fine di creare un clima generale di fiducia e consapevolezza che renda tali attività “accettabili” da parte del pubblico ancor prima della selezione dei siti.

 

L’art. 32 riguarda, invece, gli obblighi di comunicazione dei dati alla Commissione europea.

Viene stabilito che sia il MSE, dopo aver sentito il MATTM ed il Comitato, a presentare alla Commissione europea - con cadenza triennale - una relazione sull'attuazione del decreto, che dovrà includere anche i dati previsti dall’art. 5, comma 2, lett. c), relativi ai siti di stoccaggio chiusi e ai complessi di stoccaggio circostanti, nonché di quelli per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi dell’art. 24.

 

Confrontando le disposizioni dell’articolo in esame con quelle previste dall’art. 27 della direttiva, sembrerebbe opportuno modificare il rinvio normativo indicato con quello più appropriato, ovvero con l’art. 5, comma 2, lett. c).

 

Viene quindi previsto che la prima relazione venga trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011, su un modello predisposto dalla stessa Commissione.

Sanzioni (art. 33)

L’art. 33 istituisce un sistema sanzionatorio per coloro che violano le norme introdotte dal decreto in esame.

 

Al riguardo l’art. 28 della direttiva dispone unicamente che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che gli Stati sono tenuti a notificarle entro il 25 giugno 2011, insieme alla notifica immediata di eventuali modifiche successive.

Allegati (e art. 34)

Gli allegati allo schema in esame riguardano:

Allegato I - Criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area circostante. La valutazione citata costituisce la base, ai sensi dell’art. 7, comma 5, per stabilire – in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio – l’idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza.

Allegato II - Criteri per la preparazione e l’aggiornamento del piano di monitoraggio (previsto dall’art. 19, comma 2) e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura.

Allegato IIIRequisiti necessari per i soggetti richiedenti il rilascio di una licenza di esplorazione o di un’autorizzazione allo stoccaggio.

Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, si ricorda, tra l’altro, che il richiedente - se ha sede in Italia – deve fornire il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l'associazione.

Relativamente alla capacità economica il richiedente deve presentare, tra l’altro, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni.

Viene altresì vietato il rilascio di licenze e autorizzazioni a società con capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro.

Ulteriori requisiti sono previsti in merito alle capacità tecniche ed organizzative.

Lo stesso allegato disciplina altresì (al comma 7) l’aggiornamento biennale della documentazione comprovante i requisiti.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che “tale documentazione debba essere aggiornata ogni due anni; tale frequenza è stata scelta per non aggravare le amministrazioni che svolgono l'esame della documentazione con l'utilizzo delle risorse già disponibili”.

In realtà però il comma 7 indica la scadenza biennale solo limitatamente alle documentazioni tecniche ed economiche, mentre per le altre documentazioni contemplate dallo stesso comma viene semplicemente previsto l’aggiornamento.

Gli allegati I e II consentono di recepire gli allegati I e II della direttiva, mentre l’allegato III non trova corrispondenza nel testo della direttiva.

 

Si ricorda, infine, che l’art. 34 consente la modifica degli allegati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a prevedere che la modifica degli allegati avvenga con decreto interministeriale (adottato di concerto da MSE e MATTM) sentita la Conferenza Stato-Regioni.

 

Si fa osservare che si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere anche il coinvolgimento del Comitato nell’iter per l’emanazione del citato decreto.

Modifiche alla normativa vigente (art. 35)

Il comma 1 dell’art. 35 integra l’art. 104 del D.Lgs. 152/2006, che (al comma 1) vieta scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, al fine di consentire in deroga alla citata disposizione, l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di CO2 in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte a altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame.

Il comma in esame consente di recepire l’art. 32 della direttiva.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad aggiungere, quale condizione aggiuntiva, che le citate formazioni geologiche devono essere prive di scambio di fluidi con altre formazioni.

 

Il comma 2 dell’art. 35 integra l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 al fine di escludere dalla disciplina sui rifiuti il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame.

Il comma in esame consente di recepire l’art. 35 della direttiva.

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad aggiungere, quale condizione aggiuntiva, che le citate formazioni geologiche devono essere prive di scambio di fluidi con altre formazioni.

 

Il comma 3 dell’art. 35 introduce due nuovi commi all’art. 273 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le emissioni dei grandi impianti di combustione.

Le nuove disposizioni introdotte sono finalizzate a creare le premesse, in fase di autorizzazione alle emissioni per gli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, all’installazione delle strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2.

A tal fine viene infatti previsto che alla domanda di autorizzazione dell’impianto di combustione il gestore alleghi una relazione comprovante la sussistenza delle seguenti condizioni:

-        disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di CO2;

-        fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto della CO2 al sito di stoccaggio;

-        possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.

 

Il comma in esame consente di recepire l’art. 33 della direttiva.

 

I commi da 4 a 7 dell’art. 35 recano modifiche e integrazioni puntuali agli allegati II, III e IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 che individuano i progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità nonché l’autorità decisoria competente.

Si fa notare che sui citati commi sono intervenuti numerosi emendamenti delle Regioni, che hanno condotto il Governo ad un’ampia riformulazione dei commi stessi. Per questo motivo si dà direttamente conto del testo come risultante dalla riformulazione predisposta dal Governo in accoglimento dei citati emendamenti.

Le modifiche previste dal testo riformulato contemplano:

=    inserimento all’allegato II (che elenca i progetti sottoposti a VIA statale) dei progetti relativi a:

-   attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di CO2 secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame (nuovo punto 7-ter);

-   condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto dei flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie (nuovo punto 9);

-   impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato (cioè da impianti sottoposti a VIA statale) o impianti di cattura con un quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato che è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame (nuovo punto 17-bis);

Si fa notare che nel testo originario dell’art. 35 è prevista l’aggiunta nel citato allegato II anche dei siti di stoccaggio. Tale previsione verrà però cancellata, come segnalato nel parere della conferenza Stato-Regioni, in quanto già prevista dal punto 17 dell’allegato II medesimo.

Si ricorda, infatti, che il punto 17 dell’allegato II sottopone a VIA statale lo “stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi”.

=    inserimento all’allegato III (che elenca i progetti sottoposti a VIA regionale) dei progetti relativi ad impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, cioè da impianti sottoposti a VIA regionale (nuova lettera af-bis);

Si fa notare che non viene previsto da tale ultima disposizione la precisazione che la CO2 catturata sia destinata allo stoccaggio. Si potrebbe dunque valutare l’opportunità di inserire tale precisazione.

=    inserimento all’allegato IV (che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni) dei progetti relativi a:

-   installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km (nuova lettera f del punto 2);

-   impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III (cioè impianti non soggetti né a VIA statale né a VIA regionale) ai fini dello stoccaggio geologico secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame (nuova lettera n-bis del punto 2).

 

Si fa notare che i commi da 4 a 7, così come riformulati in accoglimento degli emendamenti delle Regioni, consentono di recepire l’art. 31 della direttiva.

Il comma 8 dell’art. 35 aggiunge all’Allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/2006 la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti inclusi nel medesimo allegato e destinati allo stoccaggio geologico secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame (nuovo punto 6.8-bis).

Si ricorda che l’Allegato VIII elenca le opere di cui all’art. 6, comma 12, del D.Lgs. 152/2006. Tale comma dispone che “per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA” la VAS (valutazione ambientale strategica) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”.

Si ricorda altresì che, ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 6, i progetti di cui all'allegato VIII e le modifiche sostanziali degli impianti di cui al medesimo allegato sono assoggettati ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

 

Il comma in esame consente di recepire l’art. 37 della direttiva.

 

Il comma 9 dell’art. 35 aggiunge all’Allegato 5 della parte VI del D.Lgs. 152/2006 (in materia di danno ambientale) la gestione dei siti di stoccaggio secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame (nuovo punto 12-ter).

Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell’art. 308, comma 5, l'operatore[30] non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino del danno ambientale, intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte VI del presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi della normativa vigente e elencati nell'allegato 5 della medesima parte VI.

 

Il comma in esame consente di recepire l’art. 34 della direttiva.

Competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (art. 35-bis)

Emendamenti delle Regioni accolti dal Governo

Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad aggiungere un articolo 35-bis a salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Entrata in vigore (art. 36)

L’art. 36 prevede l’entrata in vigore dello schema in esame il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

In una relazione (COM(2011)217) presentata il 20 aprile 2011, la Commissione valuta positivamente i risultati del programma energetico europeo per la ripresa economica (EEPR) attraverso il quale, a partire dal 2009, l’UE ha cofinanziato un gruppo mirato di progetti strategici nel settore energetico.

In particolare, sono stati considerati ammissibili al finanziamento totale di 1 miliardo di euro sei progetti dimostrativi per la cattura e lo stoccaggio di CO2 destinati a diventare operativi entro il 2015 secondo gli auspici del Consiglio dell’Unione europea, tra i quali è stato incluso anche l’impianto dimostrativo integrato di cattura di CO2 su larga scala, relativo alla centrale Enel di Porto Tolle (Progetto ZEPT - Zero Emission Porto Tolle) a cui è stato destinato un finanziamento fino a 100 milioni di euro.

Tale contributo sarà erogato sulla base di contratti di sovvenzione che sosterrannoi costi di capitale in fase di investimento - ovvero la fase del progetto durante la quale avviene la costruzione - unicamente imputabili alla cattura e allo stoccaggio del carbonio. Tale sostegno non potrà superare l’80% del totale dei costi d’investimento.

La relazione segnala che per l’impianto di dimostrazione per la cattura e lo stoccaggio di CO2 di Porto Tolle i finanziamenti hanno consentito di selezionare quattro contraenti per eseguire gli studi preliminari dettagliati ingegneristici e progettuali (Front-End Engineering and Design, FEED) per l’unità di cattura del carbonio. Secondo la relazione, gli studi di fattibilità hanno individuato quale struttura adatta allo stoccaggio di CO2 unacquifero salmastro situato al largo della costa adriatica settentrionale, mentre sono in corso ulteriori studi dettagliati dei serbatoi.

Si segnala infine che il progetto ZEPT figura nell’elenco dei progetti che il 9 Maggio 2011 il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha inviato alla BEI ai fini della valutazione per l’ammissione al finanziamento previsto dal programma NER 300 per la dimostrazione di tecnologie energetiche innovative, la cui aggiudicazione è prevista per la metà del 2012.

 


Testo a fronte

 


Raffronto tra lo schema D.Lgs. 367 e la direttiva 2009/31/CE

Schema D.Lgs. n. 367

Dir. 2009/31/CE

CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Articolo 1

(Finalità)

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CEe del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.

2. Al fine di contribuire a la lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreta stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico permanente di CO2.in formazioni geologiche profonde.

2. Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2 è finalizzato al confinamento permanente di CO2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l'ambiente e la salute umana.

 

 

Articolo 2

Articolo 2

(Ambito di applicazione e divieti)

(Ambito di applicazione e divieti)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano e nell' ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).

1. La presente direttiva si applica allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio degli Stati membri, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

2. Lo stoccaggio geologico di CO2 per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, purché effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione dì nuovi prodotti o processi, è autorizzato con le procedure semplificate di cui all'articolo 16, comma 11.

2. La presente direttiva non si applica allo stoccaggio geologico di CO2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

 

3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al paragrafo 1.

3. E' vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua,

4.  È vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua.

 

 

Articolo 3

Articolo 3

(Definizioni)

(Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) stoccaggio geologico di CO2: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee;

1) «stoccaggio geologico di CO2», l'iniezione, accompagnata dallo stoccaggio, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee;

b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;

2) «colonna d'acqua», la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;

c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di C02, della sua proiezione in. superficie, nonché degli impianti di superficie e di iniezione connessi;

3) «sito di stoccaggio», una superficie di volume definita all'interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 nonché gli impianti di superficie e di iniezione connessi;

d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti;

4) «formazione geologica», una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti;

e) complesso dì stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioè le formazioni di confinamento secondario;

6) «complesso di stoccaggio», il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante che possono incidere sull'integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, vale a dire formazioni di confinamento secondarie;

f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di C02 dal complesso di stoccaggio;

5) «fuoriuscita», l'emissione di CO2 dal complesso di stoccaggio;

g) unità idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione può essere misurata e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione;

7) «unità idraulica», uno spazio poroso collegato per via idraulica in cui la trasmissione della pressione può essere misurata con mezzi tecnici e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dall'intrusione o dall'affioramento della formazione;

h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di attività di indagine del sottosuolo, che può includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione;

8) «esplorazione», la valutazione dei potenziali complessi di stoccaggio eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di attività che agiscono sugli strati sub- superficiali, tra cui prospezioni al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia presente nel potenziale complesso di stoccaggio e, se del caso, la realizzazione di prove di iniezione per caratterizzare il sito di stoccaggio;

i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale;

9) «licenza di esplorazione», una decisione scritta e motivata emanata dall'autorità competente a norma della presente direttiva che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate;

l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinate per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;

10) «gestore», la persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che gestisce o controlla il sito di stoccaggio o alla quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;

m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di C02 in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;

11) «autorizzazione allo stoccaggio», una decisione o più decisioni scritte e motivate emanate dall'autorità competente a norma della presente direttiva, che autorizzano lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio ad opera del gestore, e che specificano le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;

n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;

12)   «modifica sostanziale», una modifica non prevista nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere ripercussioni significative sull'ambiente o sulla salute umana;

o) flusso di CO2: un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2;

13) «flusso di CO2», un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2;

p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

14) «rifiuto», le sostanze definite come rifiuto all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;

q) pennacchio di CO2 : il volume di CO2 diffuso nella formazione geologica;

15) «pennacchio di CO2», il volume che occupa la CO2 dispersa nella formazione geologica;

r) migrazione: lo spostamento di CO2 all'interno del complesso di stoccaggio;

16) «migrazione», il movimento di CO2 all'interno del complesso di stoccaggio;

s) irregolarità significativa: un'irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio In quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;

17) «irregolarità importante», un'irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;

t) rischio significativo: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione In finalità del presente decreto;

18) «rischio significativo», la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità della presente direttiva per il sito di stoccaggio interessato;

u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarità significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso dì stoccaggio;

19) «provvedimenti correttivi», qualsiasi misura adottata per rettificare un'irregolarità importante o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio diCO2 dal complesso di stoccaggio;

v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato;

20) «chiusura» di un sito di stoccaggio, la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato;

z) fase di post"chiusura: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità;

21) «fase post-chiusura», il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità all'autorità competente;

aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.

22) «rete di trasporto», la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di spinta, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.

2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

 

 

 

Articolo 4

Articolo 23

(Organo tecnico)

(Autorità competente)

1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni. A tal fine tale Comitato è integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Segreteria tecnica di cui al successivo comma 2, di seguito Comitato.

Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti dalla presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, gli Stati membri stabiliscono modalità di coordinamento delle attività svolte da tali autorità a norma della presente direttiva.

2. È istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2, di seguito Segreteria tecnica. La Segreteria tecnica è composta da 11 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui 4 fra il personale di dette amministrazioni, 2 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 2 dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell'interno e un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario; si avvale di enti, istituti cd organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

 

4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente decreto.

 

5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fomite supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attività:

 

a) gestione ed aggiornamento del registro di cui all'articolo 5, comma 3;

 

b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

 

c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;

 

d) valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile di cui all’articolo 7, comma 4;

 

e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, delle modifiche ed integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

 

f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 12 e delle modifiche, dei riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui all'articolo 17;

 

g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 19, comma 2;

 

h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica di cui alI'articolo 22, comma 2;

 

i) esame del pian di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

 

l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

 

m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 28 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

 

n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 33.

 

 

 

Articolo 5

Articolo 25

(Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2)

(Registri)

1. E' istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di C02, di seguito Registro.

1. L'autorità competente istituisce e conserva:

2. il Registro contiene le indicazioni riguardanti:

a) un registro delle autorizzazioni allo stoccaggio rilasciate; e

a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate;

b) un registro permanente di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni della loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato;

 

c) l'elenco dei siti di stoccaggio di C02 chiusi, dei siti di stoccaggio di CO2 per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il C02 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

 

3. Il Comitato provvede alla gestione e aIl'aggiornamento del Registro ed assicura l"accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica.

 

4. Le informazioni contenute nel Registro dì cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere o attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO2.

2. Le autorità nazionali competenti tengono conto dei registri di cui al paragrafo 1 nell'ambito delle procedure di pianificazione pertinenti e per l'autorizzazione di attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO2 nei siti di stoccaggio registrati.

 

 

Articolo 6

 

(Creazione e; gestione della banca dati centrale è acquisizione di dati esistenti)

 

1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle valle fasi delle attività di esplorazione di stoccaggio di C02, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e de! Ministero dell'ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori segnaleranno le potenziali criticità derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio diC02·

 

3. E' garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini deIl'applicazione del presente decreto.

 

4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO2 per i quali è stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formulati stabiliti, almeno le seguenti informazioni:

 

a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di C02 per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l'estensione spaziaIe;

 

b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti;

 

c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio permanente;

 

d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO2 stoccata potrà essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato;

 

e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio permanente.

 

5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza dì esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attività minerarie pregresse.

 

 

 

CAPO II

CAPO II

STOCCAGGIO PERMANENTE

SCELTA DEI SITI DI STOCCAGGIO E LICENZE DI ESPLORAZIONE AUTORIZZAZIONI ALLO STOCCAGGIO

Articolo 7

Articolo 4

(Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente)

(Scelta dei siti di stoccaggio)

1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai dell’articolo 334 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, individuano, con apposito decreto, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all'interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della presente direttiva. Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori.

2. Nelle more dell'individuazione delle are di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11,12 e 16 del presente decreto.

 

3. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma 2, sono soggette a conferma.

2. Gli Stati membri che intendono permettere lo stoccaggio geologico di CO2 nel loro territorio procedono ad una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori, anche consentendo l'esplorazione a norma dell'articolo 5. La Commissione può organizzare uno scambio di informazioni e migliori prassi tra tali Stati membri nel contesto dello scambio di informazioni previsto all'articolo 27.

4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fomite dagli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6 elo desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO2 in formazioni geologiche profonde, disponibili in materia.

 

5. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.

3. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio è determinata mediante la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati nell'allegato I.

4. Una formazione geologica è scelta come sito di stoccaggio solo se, alle condizioni di uso proposte, non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.

6. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale.

 

'7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO2 sia relativa ad una area già g etto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilità dell' attività di stoccaggio con le attività già in atto. In particolare non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attività di coltivazione di minerali solidi.

 

 

 

Articolo 8

Articolo 5

(Licenze di esplorazione)

(Licenze di esplorazione)

1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni possono essere acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio dì un'apposita licenza.

1. Qualora gli Stati membri stabiliscano che, per ottenere le informazioni richieste per la scelta dei siti di stoccaggio a norma dell'articolo 4, è necessaria un'esplorazione, provvedono affinché tale esplorazione avvenga solo previo rilascio di un'apposita licenza.

Se del caso, può essere incluso nella licenza di esplorazione il monitoraggio delle prove d'iniezione.

2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui all'articolo 11.

 

3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto all'allegato III.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e le licenze siano rilasciate o rifiutate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori.

4. Ai fini della valutazione del complesso dì stoccaggio, le attività comprese nei programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di C02.

 

5. La durata di una licenza è di 3 anni, Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato può richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché Il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine.

3. La durata di una licenza non eccede il periodo necessario per effettuare l'esplorazione per la quale è stata rilasciata. Gli Stati membri possono tuttavia prorogare la validità della licenza qualora la durata specificata non sia sufficiente per ultimare l'esplorazione e qualora l'esplorazione sia stata realizzata in conformità della licenza. Le licenze di esplorazione sono rilasciate per un volume limitato.

6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Durante il periodo di validità della. licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza.

4. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Gli Stati membri provvedono affinché, durante il periodo di validità della licenza, non siano consentiti utilizzi incompatibili del complesso.

7. La licenza di esplorazione è soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che:

 

a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell’allegato I;

 

b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

 

c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;

 

d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;

 

e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:

 

1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo,

 

2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria.

 

f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni dì esplorazione;

 

8. Per il periodo di validità della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneità del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO2.

 

9. La modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente,su parere del Comitato.

 

 

 

Articolo 9

 

(Utilizzo del suolo di terzi)

 

1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.

 

2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'aera della licenza consentono, ai fini dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. L'accesso a laboratori, impianti e locali è consentito, ai fini dell'indagine, durante rispettivi orari di lavoro  di ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata; l'accesso alle abitazioni è consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari dell' abitazione.

 

3. L'intenzione di condurre attività di indagine deve essere direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dalI'indagine.

 

4. Il titolare della licenza è tenuto, una volta terminata l'indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano più necessarie ai fini dell'indagine. Il titolare ha la facoltà di chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase dì indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio.

 

5. Qualora., a seguito delle attività autorizzate, insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza è tenuto a corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato indennizzo in denaro.

 

 

 

Articolo 10

 

(Revoca della licenza di esplorazione)

 

1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:

 

a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;

 

b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza;

 

c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.

 

2. In caso di revoca della licenza di esplorazione, o rinuncia da parte del titolare, lo stesso è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 11

 

(Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione)

 

1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione è redatta in forma cartacea e su supporto informatico e è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve specificare le finalità. dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire. Inoltre dovrà essere indicata l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonché il programma dei lavori con la descrizione delle attività esplorative che intende eseguire.

 

2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delI'ambiente. Entro 3O giorni dalla pubblicazione possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.

 

3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.

 

5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza, la licenza di esplorazione.

 

6. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 8.

 

7. In caso di concorrenza la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

CAPO III

CAPO III

AUTORIZZAZION ALLO STOCCAGGIO

AUTORIZZAZION ALLO STOCCAGGIO

Articolo 12

Articolo 6

(Licenze di esplorazione)

(Autorizzazioni allo stoccaggio)

1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito di stoccaggio di CO2 sono soggette a preventiva autorizzazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo previo rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio, affinché vi sia un unico gestore per ogni sito di stoccaggio e affinché sul sito non siano consentiti utilizzi incompatibili.

2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.

 

3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall'allegato III.

2.  Gli Stati membri garantiscono che tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio e che queste siano rilasciate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e trasparenti.

4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito, è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.

5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di C02.

3.  Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione di tale sito sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.

Gli Stati membri provvedono affinché nel corso della procedura di autorizzazione non siano autorizzati utilizzi incompatibili del complesso.

6. In caso dì inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente, su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravità delle infrazioni:

 

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

 

b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

 

In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

 

7. Lo stoccaggio geologico di CO2 per volumi complessivi di stoccaggio inferori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 11 dell'articolo 16.

 

8. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO2 e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio, cosi come individuate nella domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 13, sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relatìvo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni.

 

 

 

Articolo 13

Articolo 7

(Domande di autorizzazione allo stoccaggio)

(Domande di autorizzazione allo stoccaggio)

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:

Le domande di autorizzazione allo stoccaggio sono presentate all'autorità competente e comprendono quanto meno le informazioni seguenti:

a) dati anagrafici del richiedente;

1) nome e indirizzo del potenziale gestore

b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;

2) prove della competenza tecnica del potenziale gestore

c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;

3) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4

d) una mappa dell' area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente  in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1 :250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;

 

e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 5;

 

f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;

 

g) il programma dei lavori con la descrizione delle attività;

 

h) disponibilità e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di C02 e quello di stoccaggio;

 

i) quantitativo totale di CO2 da iniettare e staccare, composizione dei flussi di C02, portate e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione;

4) quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, come pure fonti e metodi di trasporto, composizione dei flussi di CO2,tassi e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione;

l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare;

 

m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;

 

n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonché a limitarne le conseguenze;

5) descrizione dei provvedimenti intesi ad evitare irregolarità importanti;

o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;

6) proposta di piano di monitoraggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2;

p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione dì rilasci e di irregolarità tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di C02, nonché le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;

7) proposta di piano sui provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;

q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23) comma 4;

8) proposta di piano provvisorio per la fase post- chiusura a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;

 

9) informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE;

r) la. prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;

10) prove che la garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesti a norma dell'articolo 19 avranno validità ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione.

s) quietanza dell' avvenuto pagamento delle tariffe di cui all’articolo 27.

 

2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al comma 2 dell'articolo 2 contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) i), m) e n); p), q), r) e s) del comma 1 e le finalità delle attività proposte,

 

 

 

Articolo 14

Articolo 8

(Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio)

(Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio)

1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:

L'autorità competente rilascia un'autorizzazione allo stoccaggio solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui alI'articolo 12 per il rilascio del!' autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;

1) l'autorità competente, sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 7 e di qualsiasi altra informazione pertinente, ha accertato che:

b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;

a) sono rispettate tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva e degli altri atti normativi comunitari pertinenti

c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;

b) il gestore è finanziariamente solido, affidabile e dispone delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e sono previsti formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale

d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione. che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di C02 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti;

 

e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

 

t) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di C02;

 

g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività.

 

2. L'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.

 

3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

 

 

c) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che entrambi i siti possono rispettare simultaneamente le prescrizioni della presente direttiva;

 

2) l'autorità competente ha esaminato qualsiasi parere della Commissione sul progetto di autorizzazione espresso a norma dell'articolo 10.

 

 

Articolo 15

Articolo 9

(Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio)

(Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio)

1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:

L'autorizzazione contiene quanto meno i seguenti elementi:

a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

1) il nome e l'indirizzo del gestore;

b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unità idrauliche interessate;

2) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, e dati sull'unità idraulica;

c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;

3) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio e i tassi e le pressioni di iniezione massimi;

d) la composizione del flusso di C02 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;

4) i requisiti per la composizione del flusso di CO2 e per la procedura di valutazione dell'accettabilità del flusso di CO2 ai sensi dell'articolo 12 ed eventualmente altre prescrizioni in materia di iniezione e stoccaggio, intese in particolare a evitare irregolarità importanti;

e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo dì mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione; al. sensi dell'articolo 20;

5) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 13 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 14;

f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e per conoscenza il Comitato in caso dì qualunque irregolarità o il rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;

6) l'obbligo di informare l'autorità competente in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il piano approvato sui provvedimenti correttivi e l'obbligo di mettere in atto tale piano in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti a norma dell'articolo 16;

g) le condizioni per la chiusura e la fase di posto-chiusura di cui all'articolo 23;

7) le condizioni per la chiusura e il piano provvisorio approvato per la fase post- chiusura di cui all'articolo 17;

h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a nonna dell'articolo 17;

8) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento e la revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 11;

i) l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio.

9) l'obbligo di costituire e mantenere la garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 16

 

(Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea)

 

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. La domanda è pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.

 

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area,

 

3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio delI'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con successive modificazioni, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.

 

5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, en o 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza, l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il termine per la presentazione della documentazione integrativa viene fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione integrativa.

 

6. Agli effetti del presente decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla asta o parete, comunque denominati, previsti dalle nonne vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della concessione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni

 

7. In caso di concorrenza l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

 

Articolo 10

 

(Esame dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio da parte della Commissione)

8. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione.

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione. Mettono altresì a disposizione ogni altro materiale connesso di cui l'autorità competente tiene conto in sede di decisione sulla concessione di un'autorizzazione allo stoccaggio. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i progetti di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altro materiale preso in considerazione per l'adozione del progetto di decisione. Entro quattro mesi dalla ricezione dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sulle stesse. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione del progetto di autorizzazione e ne indica i motivi.

9. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del!'ambiente, prima del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea.

 

10. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione,

2. L'autorità competente notifica la decisione finale alla Commissione, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere della Commissione.

11. Alle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio geologico di C02 effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 2 dell'articolo 2, non si applicano i commi 2, 8, 9 e 10.

 

 

 

Articolo 17

Articolo 11

(Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza del!'autorizzazione allo stoccaggio)

(Modifica, riesame, aggiornamento e revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio)

1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità dì tali modifiche e fatta salva l’ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, adottano i reIativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.

1. Il gestore comunica all'autorità competente le eventuali modifiche previste nella gestione del sito di stoccaggio, comprese quelle riguardanti il gestore. Ove opportuno, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio o le relative condizioni.

2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché non siano messe in atto modifiche sostanziali senza il rilascio di un'autorizzazione nuova o aggiornata allo stoccaggio a norma della presente direttiva. In tali casi si applica l'allegato II, punto 13, primo trattino, della direttiva 85/337/CEE.

3. il Ministero dello sviluppo economico, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell’autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

3. L'autorità competente riesamina ed eventualmente aggiorna o, al limite, revoca l'autorizzazione allo stoccaggio:

a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall’autorizzazione;

a) se riceve comunicazione o è messa a conoscenza di qualsiasi fuoriuscita o irregolarità importante ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1;

b) se le comunicazioni di cui all'articolo 20 o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 21 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;

b) se le comunicazioni di cui all'articolo 14 o le ispezioni ambientali effettuate a norma dell'articolo 15 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità importanti;

c) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3 del presente decreto;

c) se è conoscenza di altre inadempienze del gestore rispetto alle condizioni dell'autorizzazione;

d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20.

 

 

d) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; ovvero

 

e) fatte salve le lettere da a) a d), cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e in seguito ogni dieci anni.

4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, dispone l’immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO2 ai sensi dell'articolo 23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi delI'articolo 23, comma 6 a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all’articolo 12, comma 2 e degli articoli 13, 14 e 16.

4. Dopo la revoca di un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 3, l'autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stoccaggio oppure chiude il sito di stoccaggio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c). Finché non viene rilasciata una nuova autorizzazione, l'autorità competente assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti i criteri di ammissione, qualora l'autorità competente decida di proseguire le iniezioni di CO2, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE. L'autorità competente recupera dal precedente gestore i costi eventualmente sostenuti, anche attingendo alla garanzia finanziaria di cui all'articolo 19. In caso di chiusura del sito di stoccaggio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), si applica l'articolo 17, paragrafo 4.

5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di C02 è gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’articolo 304, comma 1 e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. l relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.

 

 

 

CAPO IV

CAPO IV

ESERCIZIO E OBBLIGHI DI CHIUSURA E POST-·CHIUSURA

OBBLIGHI IN MATERIA DI GESTIONE, CHIUSURA E FASE POST- CHIUSURA

Articolo 18

Articolo 12

(Criteri e proceduta di iniezione del flusso di C02)

(Criteri e procedura di ammissione del flusso di CO2)

1. Il flusso di CO2 può essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:

a) sia composto almeno per l'85% in volume da CO2;

b) contenga, oltre alle sostanze necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, unicamente quantità minime necessarie di sostanze provenienti dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente;

c) siano esclusi darmi ai beni da proteggete di cui all'articolo 14 o che compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2 e la sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b);

1. Un flusso di CO2 consiste prevalentemente di biossido di carbonio. A tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo di smaltimento. Un flusso di CO2 può tuttavia contenere accidentalmente sostanze associate provenienti dalla fonte o dal processo di cattura o iniezione e sostanze in traccia aggiunte per aiutare a monitorare e verificare la migrazione di CO2. Le concentrazioni di tutte le sostanze presenti accidentalmente o aggiunte sono inferiori ai livelli che:

a) inciderebbero negativamente sull'integrità del sito di stoccaggio o sulla rispettiva infrastruttura di trasporto;

b) comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente o la salute umana; ovvero

c) violerebbero le norme della legislazione comunitaria applicabile.

d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento.

 

2. Il gestore è tenuto a:

3. Gli Stati membri assicurano che il gestore:

a) iniettare flussi di CO2 solose sono state effettuate le analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi dalla quale risulti che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1;

a) ammetta ed inietti flussi di CO2 solo se sono state effettuate un'analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, dei flussi ed una valutazione dei rischi e se da quest'ultima risulta che i livelli di contaminazione sono in linea coni criteri di cui al paragrafo 1;

b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di C02 conferiti e iniettati, con indicazione dell’origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi.

b) conservi un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO2 conferiti e iniettati, con indicazione della composizione di tali flussi.

3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, in funzione dello stato delle conoscenze tecniche nonché sulla base di linee guida comunitarie.

2. La Commissione adotta, se del caso, orientamenti che contribuiscano ad individuare le condizioni applicabili caso per caso per l'osservanza dei criteri di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 19

Articolo 13

(Controllo e monitoraggio ambientale)

(Monitoraggio)

1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO2 prima dello stoccaggio permanente e a fornirne certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di C02 e delle sostanze di cui all'articolo 18, comma 1 lettere b) e d).

 

2. L’attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell’allegato II, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni ed è trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o) e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e). Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione.

2. L'attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è trasmesso all'autorità competente ai sensi dell'articolo 7, punto 6, e dell'articolo 9, punto 5, della presente direttiva e da questa approvato a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della presente direttiva. Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato, delle modifiche dei rischi valutati per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e dei miglioramenti delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono ritrasmessi all'autorità competente per approvazione.

3, Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all’articolo 21, si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di:

1. Gli Stati membri si accertano che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio(compreso, ove possibile, il pennacchio di CO2) ed eventualmente dell'ambiente circostante al fine di:

a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di C02 e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali di cui alI'allegato I;

a) paragonare il comportamento effettivo di CO2 e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con il comportamento ricavato dai modelli;

b) rilevare irregolarità significative;

b) rilevare irregolarità importanti;

c) rilevare migrazioni di C02;

c) rilevare migrazioni di CO2;

d) rilevare fuoriuscite di C02;

d) rilevare fuoriuscite di CO2;

e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti;

e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante,in particolare sull'acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante;

f) valutare l’efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 22;

f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 16;

g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente.

g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente.

4. Gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da Istituti indipendenti.

 

 

 

Articolo 20

Articolo 14

(Relazione da parte del gestore)

(Relazione da parte del gestore)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:

Secondo la periodicità fissata dall'autorità competente, e almeno una volta all'anno, il gestore presenta all'autorità competente:

a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 19 secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;

1) tutti i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 13 nel periodo di riferimento, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;

b) i quantitativi e le proprietà dei flussi di C02, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell’anno, registrati a norma dell'articolo 18, comma 2, lettera b);

2) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati durante il periodo di riferimento, che sono stati registrati a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b);

c) la documentazione attestante l’eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all' articolo 25, comma 4;

3) prova della costituzione e del mantenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 19 e all'articolo 9, punto 9;

d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO2 nel sito di stoccaggio.

4) ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga utile per valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ampliare le conoscenze sul comportamento di CO2 nel sito di stoccaggio.

2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all’articolo 6.

 

Articolo 21

Articolo 15

(Vigilanza e controllo)

(Ispezioni)

1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di C02, trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e successive modificazioni.

1. Gli Stati membri si accertano che le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni di routine e occasionali di tutti i complessi di stoccaggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di verificare e incentivare il rispetto di tutte le disposizioni della direttiva e di monitorare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana

2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:

 

a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;

 

b) l'ISPRA per i controlli ambientali e dì monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;

 

c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.

 

3. L'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.

 

4. L'attività di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.

2. Le ispezioni dovrebbero comprendere varie attività come le visite presso gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.

5. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all’anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui al successivo articolo 25.

3. Le ispezioni di routine sono effettuate almeno una volta all'anno fino a tre anni dopo la chiusura e ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità all'autorità competente. Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

6. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:

4. Le ispezioni occasionali hanno luogo:

a) nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell’articolo 22, comma 1;

a) se l'autorità competente è informata o messa al corrente di irregolarità importanti o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1;

b) nel caso in cui le relazioni dì cui all’articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;

b) se le relazioni di cui all'articolo 14 mettono in luce un adempimento insufficiente delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;

c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica;

c) per indagare in seguito a serie denunce riguardanti l'ambiente o la salute umana;

 

d) negli altri casi in cui l'autorità competente lo ritenga opportuno.

7. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.

 

8. Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve pone in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

5. Dopo ogni ispezione l'autorità competente prepara una relazione sull'esito dell'ispezione. La relazione valuta la conformità alle disposizioni della presente direttiva e indica se sono necessari altri provvedimenti. La relazione è trasmessa al gestore interessato ed è resa pubblica in conformità della pertinente normativa comunitaria entro i due mesi successivi all'ispezione.

 

 

 

 

 

 

Articolo 22

Articolo 16

(Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative)

(Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità importanti)

1. In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto immediatamente a:

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il gestore ne informi immediatamente l'autorità competente e adotti i provvedimenti correttive necessari, compresi provvedimenti relativi alla tutela della salute umana. In caso di fuoriuscite e di irregolarità importanti che comportino il rischio di fuoriuscite, il gestore informa anche l'autorità competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma l, lettera p);

 

b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità;

 

c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.

 

2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p). Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.

2 I provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono adottati quanto meno in base ad un piano apposito trasmesso all'autorità competente ai sensi dell'articolo 7, punto 7, e da questa approvato a norma dell'articolo 9, punto 6.

3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente adotta direttamente tali provvedimenti.

3. L'autorità competente può esigere in qualsiasi momento che il gestore adotti i provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute umana. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi. L'autorità competente può altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.

4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo aIle risorse economiche del gestore.

4. Se il gestore non adotta i provvedimenti correttivi necessari,l'autorità competente adotta direttamente tali provvedimenti.

5. In caso di fuoriuscite è previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.

5. L'autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria a norma dell'articolo 19.

 

 

 

Articolo 23

Articolo 17

(Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura)

(Obblighi in fase di chiusura e post- chiusura)

1. Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di C02 sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concetto con il Ministero dell’ambiente.

 

2. Un sito di stoccaggio è chiuso:

1. Un sito di stoccaggio è chiuso:

a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte;

a) se le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;

b) su richiesta motivata del gestore;

b) su richiesta motivata del gestore, previa autorizzazione dell'autorità competente; ovvero

c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a nonna dell'articolo 17, commi 3e 4.

c) su decisione dell'autorità competente in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) e fino al trasferimento della responsabilità del sito ai sensi dell'articolo 24, il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della decreto legislativo n. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 304a 308 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il gestore ha l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.

2.Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni delle informazioni e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nella presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 5 a 8 della direttiva 2004/35/CE, fino al trasferimento della responsabilità del sito all'autorità competente ai sensi dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 5, della presente direttiva. Il gestore è anche incaricato di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.

4. Gli obblighi di cui al comma 2 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell' articolo 15, comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) de presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è:

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase post- chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase post- chiusura deve essere trasmesso all'autorità competente ai sensi dell'articolo 7, punto 8, e da questa approvato a norma dell'articolo 9, punto 7. Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase post- chiusura è:

 

a) aggiornato, se necessario, tenendo conto dell'analisi dei rischi,delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;

a) trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;

b) trasmesso per approvazione all'autorità competente; e

b) approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente come piano definitivo per la fase di post-chiusura.

c) approvato dall'autorità competente come piano definitivo per la fase post- chiusura.

5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera c), il Ministero dello sviluppo economico è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dal presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1 e dell’articolo 305, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Gli obblighi relativi alla fase di post-chiusura fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla base del piano provvisorio, eventualmente aggiornato, relativo alla fase di post-chiusura di cui al comma 3 del presente articolo.

4. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dalla presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE. Gli obblighi relativi alla fase post- chiusura fissati nella presente direttiva sono soddisfatti dall'autorità competente sulla base del piano provvisorio relativo alla fase post- chiusura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che è eventualmente aggiornato.

6. l costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 4 sono a carico del gestore cui fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.

5. L'autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui al paragrafo 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria a norma dell'articolo 19.

 

 

Articolo 24

Articolo 18

(Trasferimento di responsabilità)

(Trasferimento di responsabilità)

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e alle azioni di prevenzione e di riparazione a nonna dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), tutti gli obblighi giuridici relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni della presente direttiva, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE, sono trasferiti all'autorità competente che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tutti gli elementi disponibili indicano che il C02 stoccato sarà completamente confinato in via permanente;

a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente;

b) è trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che l'autorità competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;

b) è trascorso un periodo minimo, che dev'essere determinato dall'autorità competente. Tale periodo minimo non è inferiore a venti anni, a meno che l'autorità competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;

c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;

c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 20;

d) il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

d) il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

2. Prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento di CO2 all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare:

2. Il gestore prepara una relazione che documenta che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) è stata rispettata e la trasmette all'autorità competente affinché questa approvi il trasferimento di responsabilità. La relazione dimostra quantomeno:

a) la conformità tra il comportamento effettivo del C02 iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli;

a) la conformità del comportamento effettivo di CO2 iniettato al comportamento dedotto dai modelli;

b) l'integrità costruttiva del sistema di chiusura;

 

c) l'assenza di fuoriuscite o irregolarità significative;

b) l'assenza di fuoriuscite individuabili;

d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilità futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2,

c) che il sito di stoccaggio sta evolvendo verso una situazione di stabilità a lungo termine.

Se il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2, non siano soddisfatte, il Comitato richiede informazioni aggiuntive, indicando al gestore le relative motivazioni.

La Commissione può adottare orientamenti sulla valutazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, mettendo in evidenza le eventuali implicazioni per i criteri tecnici da prendere in considerazione per la determinazione dei periodi minimi previsti al paragrafo 1, lettera b).

3. Quando è stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, predispone uno schema di decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità allo stesso Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma 2, lettera d) sono state soddisfatte cosi come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e 10 smantellamento degli impianti di iniezione.

3. Quando l'autorità competente ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, prepara un progetto di decisione sull'autorizzazione del trasferimento di responsabilità. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d),sono state soddisfatte così come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione. Se l'autorità competente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, informa il gestore delle sue motivazioni.

4. I termini e le modalità di trasferimento di responsabilità vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell' economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dall’individuazione delle aree di cui all' articolo 7 comma 1.

 

5. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea le relazioni di cui al comma 3, entro un mese dalla loro ricezione, ai fini dell’espressione del prescritto parere non vincolante.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le relazioni di cui al paragrafo 2 entro un mese dalla loro ricezione. Mettono altresì a disposizione ogni altro materiale connesso di cui l'autorità competente tiene conto quando prepara un progetto di decisione sull'approvazione del trasferimento di responsabilità. Gli stessi informano la Commissione di tutti i progetti di decisione sull'approvazione che l'autorità competente predispone a norma del paragrafo 3, compreso ogni altro materiale da essa preso in considerazione ai fini delle proprie conclusioni. Entro quattro mesi dalla ricezione del progetto di decisione sull'approvazione, la Commissione può esprimere un parere non vincolante in merito. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione del progetto di decisione sull'approvazione e ne indica i motivi.

6. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea.

5. Quando l'autorità competente ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono soddisfatte, adotta la decisione finale e la comunica al gestore. L'autorità competente notifica la decisione finale anche alla Commissione, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere della Commissione.

7. Dopo il trasferimento di responsabilità, le ispezioni periodiche di cui all'articolo 21, comma 5, cessano e il monitoraggio, che può essere ridotto ad un livello tale che consenta comunque la rilevazione di fuoriuscite o di irregolarità significative, viene effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, cui è stata trasferita la responsabilità, tramite il Comitato e gli organi di vigilanza a valere sul contributo finanziario di cui all'articolo 26 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarità significative, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l'entità del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi.

 

 

6. Dopo il trasferimento di responsabilità le ispezioni di routine di cui all'articolo 15, paragrafo 3, cessano e il monitoraggio può essere ridotto ad un livello che consenta di rilevare le fuoriuscite o le irregolarità importanti. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarità importanti, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l'entità del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi.

8. In caso di colpa da parte del gestore, tra cui incompletezza dei dati forniti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diIigenza, il Ministero delle sviluppo economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo l'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile.

7. In caso di colpa da parte del gestore, tra cui casi di dati incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, l'autorità competente recupera dal precedente gestore i costi sostenuti dopo l'avvenuto trasferimento di responsabilità. Fatto salvo l'articolo 20, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile.

 

8. In caso di chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), il trasferimento di responsabilità si considera avvenuto se e quando tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente, e una volta che il sito sia stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

 

 

Articolo. 25

Articolo 19

(Garanzie finanziarie)

(Garanzia finanziaria)

1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348/1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.

1. Gli Stati membri provvedono a che il gestore potenziale adduca, quale parte della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, la prova che possono essere costituiti adeguati fondi, tramite una garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente,secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Ciò al fine di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma della presente direttiva, comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e per la fase post- chiusura, nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio a norma della direttiva 2003/87/CE. Tale garanzia finanziaria deve essere valida ed effettiva prima che si inizi l'iniezione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell' ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria di cui al comma 1.

 

3. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944 comma 2 del codice civile e !'operatività della stessa entro quindi i giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente.

 

4. Il gestore adegua periodicamente la garanzia finanziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma della presente decreto nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nel decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e successive modificazioni.

2. La garanzia finanziaria è periodicamente adattata per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma della presente direttiva nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella direttiva 2003/87/CE.

5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al comma 1 restano validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di:

3. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al paragrafo 1 restano validi e effettivi:

a) chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilità secondo quanto stabilito all’articolo 24;

a) in caso di chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilità all'autorità competente secondo quanto stabilito all'articolo 18, paragrafi da 1 a 5;

b) revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, comma 3:

b) in caso di revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:

i) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio; se richiesta entro cinque anni dalla revoca.

i) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio;

ii) se la chiusura è avvenuta a norma dell’articolo 23, comma 2, lettera c) fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell’articolo 24, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all’articolo 26 siano stati adempiuti.

ii) se la chiusura è avvenuta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 8, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all'articolo 20 siano stati adempiuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 26

Articolo 20

(Meccanismo finanziario)

(Meccanismo finanziario)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata l'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 e le relative modalità di versamento.

2. Il contributo di cui al comma 1, viene determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio permanente di CO2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilità e copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il C02 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana.

1. Gli Stati membri garantiscono che il gestore, sulla base di modalità stabilite dagli stessi Stati membri, metta a disposizione dell'autorità competente un contributo finanziario prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 18.

Il contributo del gestore tiene conto dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento e copre almeno i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trent'anni. Tale contributo finanziario può essere utilizzato per coprire i costi sostenuti dall'autorità competente dopo il trasferimento di responsabilità per garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità.

 

2. La Commissione può adottare orientamenti per la stima dei costi di cui al paragrafo 1, da elaborare in consultazione con gli Stati membri al fine di assicurare la trasparenza e la prevedibilità per i gestori.

3. Nel decreto di trasferimento di responsabilità di cui all’articolo 24 deve essere stabilito, in particolare:

a) quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilità;

b) lemodalità di quantificazione delle spese;

c) la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.

 

 

 

Articolo 27

 

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli: 4; 6, comma 1; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6 e 7; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 4 e 5; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

 

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità dì versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni.

 

3. Gli introiti derivanti dalle tariffe dì cui al comma 1, poste al carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività di cui allo stesso comma 1. A tal fine, i cosiddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi delI'articolo 4 della legga n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

 

4. Le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.

 

5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1.

 

 

 

CAPO V

CAPO V

ACCESSO DA PARTE DI TERZI

ACCESSO DA PARTE DI TERZI

Articolo 28

Articolo 21

(Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio)

(Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio)

1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di C02, sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i potenziali utilizzatori possano avere accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, al fine di effettuare lo stoccaggio geologico di CO2 prodotto e catturato.

2. L'accesso di cui al comma 1 è garantito secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell' ambiente, tenuto conto della:

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è garantito secondo modalità trasparenti e non discriminatorie stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri si ispirano agli obiettivi di un accesso equo e trasparente, tenuto conto della:

a) capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle are designate a norma dell'articolo 7 e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile;

a) capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell'articolo 4 e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile;

b) parte degli obblighi di riduzione di C01 assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2;

b) parte degli obblighi di riduzione di CO2 assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2;

c) necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

c) necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

d) necessità di conciliate le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli albi utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.

d) necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.

3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento. Il diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato.

3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacità. Il diniego deve essere debitamente motivato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si adoperano affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2.

4. Gli Stati membri si adoperano affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda a qualsiasi potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza ambientale delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2.

 

 

 

 

Articolo 29

Articolo 22

(Risoluzione delle controversie)

(Risoluzione delle controversie)

1. Chi intende proporre il giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4.

1. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di modalità di risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio,tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso.

 

2. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessati fanno capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire un'applicazione coerente della presente direttiva.

CAPO VI

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 30

Articolo 24

(Cooperazione transnazionale)

(Cooperazione transnazionale)

1. Per il trasporto transfrontaliero di C02, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell' ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti alI'Unione europea.

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati adempiono congiuntamente alle disposizioni della presente direttiva e delle altre normative comunitarie applicabili.

 

 

Articolo 31

Articolo 26

(Informazione del pubblico)

(Informazione del pubblico)

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 conformemente alla normativa comunitaria applicabile.

 

 

Articolo 32

Articolo 27

(Comunicazione dei dati alla Commissione europea)

(Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri)

1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente ed il Comitato, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto, compresi i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La prima relazione è trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea.

1. Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione.

 

2. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in merito all'attuazione della presente direttiva.

 

 

Articolo 33

Articolo 28

(Sanzioni)

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge attività di realizzazione, gestione o monitoraggio di un sito di stoccaggio di C02 senza l'autorizzazione prevista dall'art. 12 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 ad euro 150.000.

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 25 giugno 2011 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'art. 17, comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000.

 

3. Il gestore che non presenta la relazione annuale di cui all'art. 20, comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

 

4. Gli enti autorizzati allo stoccaggio che non comunicano al Ministero dello sviluppo economico le operazioni di trasformazione societaria ovvero le cessioni di ramo d'azienda che comportano il trasferimento dell'autorizzazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000.

 

5. Il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000.

 

6. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio approvato, nonché gli obblighi, le condizioni e le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), g) e h) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000.

 

7. Il gestore che non osserva l'obbligo di informazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

 

8. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento delle sanzioni è il Comitato di cui all'art. 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili con il presente decreto.

 

 

 

CAPO VII

CAPO VII

MODIFICHE LEGISLATIVE

MODIFICHE LEGISLATIVE

Articolo 34

Articolo 29

(Modifiche degli allegati)

(Modifiche degli allegati)

1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.

Possono essere adottate misure per modificare gli allegati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

 

 

 

Articolo 30

 

(Procedura di comitato)

 

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

 

Articolo 35

Articolo 32

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, e successive modificazioni)

(Modifica della direttiva 2000/60/CE)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

All'articolo 11, paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE, dopo il terzo trattino è inserito il seguente trattino:

"5-bis. In deroga a quanto previsto al comma è consentita l'iniezione, ai fini di stoccaggio, di flussi di biossido dì carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte a altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio."

«- l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*) o sia esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima, (*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»

 

Articolo 35

 

(Modifica della direttiva 2006/12/CE)

2. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/311CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; "

«a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*), o escluso dall'ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima;

 

 

 

Articolo 33

 

(Modifica della direttiva 2001/80/CE)

3. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

“16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/311CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai tini del rilascio dell'autorizzazione di cui all’articolo 269, per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l'entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*), abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/311CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- disponibilità di siti di stoccaggio appropriati,

b) fattibilità tecnica cd economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 200913l1CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto,

c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di C02.

- possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.

16-ter. L'autorità competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di C02."

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, l'autorità competente provvede a che sia riservata un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2. L'autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute umana.

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»

 

 

 

Articolo 31

 

(Modifica della direttiva 85/337/CEE)

4. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il punto 9 è sostituito dal seguente:

La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:

1)   l'allegato I è modificato come segue:

"9. oleodotti, gasdotti, condutture per prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, comprese le relative stazioni di spinta intermedie di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.

a) il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:

- per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e

- per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico,comprese le relative stazioni di spinta intermedie.»;

5. AlI'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti punti:

b) sono aggiunti i seguenti punti:

"17 bis. Siti di stoccaggio di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio,

«23. Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*).

17-ter. Impianti per la cattura di flussi di C02 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di C02 catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/3l/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;".

24. Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) al punto 3 è aggiunta la seguente lettera:

«j) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell'allegato I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.»;

 

b)   al punto 10 la lettera i) è sostituita dalla seguente:

 

«i) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell'allegato I).»

6. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 

"f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di C02 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km".

 

7. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) è aggiunta, in fine, la seguente:

 

"n-bis). Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell'Allegato II al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/311 E in materia dì stoccaggio geologico di biossido di carbonio;".

 

 

 

 

Articolo 37

 

Modifica della direttiva 2008/1/CE

8. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto:

"6.8-bis. Cattura di flussi di C02 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico dì biossido di carbonio".

Nell'allegato I della direttiva 2008/1/CE è aggiunto il seguente punto:

«6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*).

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»

 

 

 

Articolo 36

 

(Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006)

 

All'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è aggiunta la seguente lettera:

«h) le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*).

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»

 

 

 

Articolo 34

 

(Modifica della direttiva 2004/35/CE)

 

Nell'allegato III della direttiva 2004/35/CE è aggiunto il seguente punto:

9. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il punto 12-bis è aggiunto il seguente:

“12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio."

«14. Gestione dei siti di stoccaggio a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*).

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»

 

 

 

Articolo 38

 

(Riesame)

 

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni di cui all'articolo 27.

2. Nella relazione trasmessa entro il 31 marzo 2015, la Commissione valuta in particolare, sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva, dell'esperienza acquisita con la CCS e tenuto conto del progresso tecnico e delle conoscenze scientifiche più recenti:

- se il confinamento permanente di CO2 in modo tale da prevenire o ridurre il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e qualunque rischio che ne derivi per la salute umana e la sicurezza ambientale e umana della CCS sia stato sufficientemente dimostrato,

- se le procedure per il riesame, da parte della Commissione, dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 10 e dei progetti di decisione relative al trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 18 sono ancora necessarie,

- l'esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti i criteri e la procedura di ammissione del flusso di CO2 di cui all'articolo 12,

- l'esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti l'accesso dei terzi di cui agli articoli 21 e 22 e in relazione alle disposizioni sulla cooperazione transnazionale di cui all'articolo 24,

- le disposizioni applicabili agli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt di cui all'articolo 9 bis della direttiva 2001/80/CE,

- le prospettive di stoccaggio geologico di CO2 nei paesi terzi,

- l'evoluzione e l'aggiornamento ulteriori dei criteri di cui agli allegati I e II,

- l'esperienza acquisita con gli incentivi per l'applicazione della CCS agli impianti di combustione di biomassa,

- l'esigenza di regolamentare ulteriormente i rischi ambientali connessi al trasporto di CO2,

e presenta, se opportuno, una proposta di revisione della direttiva.

3.  Quando il confinamento permanente di CO2, in maniera tale da prevenire e, qualora questo non sia possibile, eliminare per quanto possibile gli effetti negativi e i rischi per l'ambiente e la salute umana, e la sicurezza umana ed ambientale della CCS, nonché la fattibilità economica della stessa siano stati sufficientemente dimostrati, la revisione valuta se sia necessario e fattibile stabilire un requisito obbligatorio per standard di emissioni per i nuovi impianti di combustione di grandi dimensioni che producono energia elettrica di cui all'articolo 9 bis della direttiva 2001/80/CE.

 

 

 

Articolo 39

 

(Recepimento e misure transitorie)

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono a che i seguenti siti di stoccaggio rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano gestiti in conformità alle prescrizioni di quest'ultima entro il 25 giugno 2012:

a) siti di stoccaggio utilizzati conformemente alla normativa vigente al 25 giugno 2009;

b) siti di stoccaggio autorizzati conformemente a detta normativa prima del o al 25 giugno 2009, a condizione che i siti siano utilizzati non oltre un anno dopo tale data.

Gli articoli 4 e 5, l'articolo 7, punto 3, l'articolo 8, punto 2 e l'articolo 10 non si applicano in questi casi.

 

 

Articolo 36

Articolo 40

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

 

Articolo 41

 

(Destinatari)

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEÈAS

 

 



[1]    www.enel.com/it-IT/media/news/carbon_storage_fully_launched/ccs_projects_increasing.aspx.

[2]    Un fluido si dice essere in uno stato supercritico quando si trova in condizioni di temperatura superiore alla temperatura critica e pressione superiore alla pressione critica. In queste condizioni le proprietà del fluido sono in parte analoghe a quelle di un liquido (ad esempio la densità) ed in parte simili e quelle di un gas (ad esempio la viscosità).

[3]    Per un approfondimento degli aspetti tecnici si rinvia ad A. Muratori, Stoccaggio geologico della CO2: la nuova Direttiva 2009/31/Ce, in “Ambiente & Sviluppo” n. 10/2009 (disponibile al link www.ipsoa.it/shared/redirectdownLoad.aspx?nomefile=p64_ambi_2009_10_881.pdf).

[4]    www.zeroemission.enea.it/zero-emission-1/carbon-capture-and-storage/confinamento-geologico

[5]    www.zeroemission.enea.it/zero-emission-1/carbon-capture-and-storage.

[6]    www.zeroemission.enea.it/zero-emission-1/carbon-capture-and-storage/confinamento-geologico

[7]    www.zeroemission.enea.it/zero-emission-1/carbon-capture-and-storage/costi. Ulteriori dati e confronti in termini di costo sono disponibili in G. Girardi, A. Calabrò, P. Deiana, Le potenzialità delle tecnologie CCS ed i costi dell’energia prodotta (www.osservatorioccs.org/documents/girardi.pdf), nonché nel meno recente documento dell’ENEA, Carbone: obiettivo zero emission - Le tecnologie Carbon Capture & Storage (www.sede.enea.it/produzione_scientifica/pdf_dossier/D12_Carbone.pdf).

[8]    Inaugurato il 1° marzo 2011 (www.enel.it/it-IT/media_investor/comunicati/release.aspx?iddoc=1641324).

[9]    www.eni.com/it_IT/media/comunicati-stampa/2008/10/2008-10-21-Accordo-Eni-Enel.shtml. Per approfondimenti sul progetto si veda http://www.geofluid.it/app/imgportfolio.pimg?imgportfolio=/42/fckeditor/File/DEL+BIANCO.pdf

[10]   www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/catturaco2/PROTOCOLLOco2.pdf

[11]   Si veda, per approfondimenti, M. Politi, I progetti CCS dell'ENEL - Metodologie di analisi e individuazione dei siti di stoccaggio di CO2 (Atti del Workshop sulla CCS tenutosi a Piacenza il 6 ottobre 2010), disponibile all’indirizzo internet www.geofluid.it/app/imgportfolio.pimg?imgportfolio=/42/fckeditor/File/Politi2.pdf

[12]   L’ECBM consiste “nell’iniezione di CO2 all’interno di bacini carboniferi non sfruttabili per favorire il rilascio naturalmente presente nelle miniere di carbone. La CO2, infatti, viene spinta all’interno della matrice del carbone (processo di assorbimento) spostando il metano presente verso i pozzi di produzione per il suo recupero” (www.zeroemission.enea.it/zero-emission-1/carbon-capture-and-storage/progetti-in-italia).

[13]   www.zeroemission.enea.it/zero-emission-1/carbon-capture-and-storage/progetti-in-italia

[14]   Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (www.rse-web.it/).

[15]   Tratta da A. Muratori, Stoccaggio geologico della CO2: la nuova Direttiva 2009/31/Ce, in “Ambiente & Sviluppo” n. 10/2009 (disponibile al link www.ipsoa.it/shared/redirectdownLoad.aspx?nomefile=p64_ambi_2009_10_881.pdf). Per un commento delle disposizioni della direttiva si veda anche M. Sertorio, Stoccaggio geologico di CO2: analisi dei problemi legislativi, in “Ambiente & sicurezza” n. 22/2009 (il testo dell’articolo è disponibile, per gli utenti che accedono alla rete intranet della Camera, al link http://xvi.intra.camera.it/temiap/AES09_22stoccaggio.pdf).

[16] L’art. 1, comma 1, della L. 96/2010, prevede infatti che il termine per l’emanazione dei decreti delegati sia lo stesso fissato dalla direttiva per il suo recepimento.

[17] Per un’analisi comparativa delle disposizioni citate si veda, ad es. M. Sertorio, Stoccaggio geologico di CO2: analisi dei problemi legislativi, in “Ambiente & sicurezza” n. 22/2009 (il testo dell’articolo è disponibile, per gli utenti che accedono alla rete intranet della Camera, al link http://xvi.intra.camera.it/temiap/AES09_22stoccaggio.pdf).

[18]   La mappa aggiornata della classificazione sismica del territorio nazionale è disponibile al link www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/A3_class2010_02.pdf. Per ulteriori informazioni si rinvia al link www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp.

[19]   Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

[20]   In materia di geotermia si segnala che il D.Lgs. 22/2010 ha operato un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

[21]   Disponibile al link http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/stat/ra2011.pdf.

[22]   http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/cartografia/cartografia.htm

[23]   M. Sertorio, Stoccaggio geologico di CO2: analisi dei problemi legislativi, in “Ambiente & sicurezza” n. 22/2009 (il testo dell’articolo è disponibile, per gli utenti che accedono alla rete intranet della Camera, al link http://xvi.intra.camera.it/temiap/AES09_22stoccaggio.pdf).

[24] Per un’analisi comparativa delle disposizioni citate si veda, ad es. M. Sertorio, Stoccaggio geologico di CO2: analisi dei problemi legislativi, in “Ambiente & sicurezza” n. 22/2009 (il testo dell’articolo è disponibile, per gli utenti che accedono alla rete intranet della Camera, al link http://xvi.intra.camera.it/temiap/AES09_22stoccaggio.pdf).

[25] Si veda nota precedente.

[26] Per un’analisi comparativa delle disposizioni citate si veda, ad es. M. Sertorio, Stoccaggio geologico di CO2: analisi dei problemi legislativi, in “Ambiente & sicurezza” n. 22/2009 (il testo dell’articolo è disponibile, per gli utenti che accedono alla rete intranet della Camera, al link http://xvi.intra.camera.it/temiap/AES09_22stoccaggio.pdf).

[27]   Recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

[28]   Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[29]http://www.geofluid.it/app/imgportfolio.pimg?imgportfolio=/42/fckeditor/File/PANEI-TERLIZZESE.ppt

[30]   Per "operatore" (ai sensi dell’art. 302, comma 4) s'intende “qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività”.