Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Trasferimento di compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco A.C. 3869 - Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 3869/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 452    Progressivo: 1
Data: 16/03/2011
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

 

 

16 marzo 2011

 

n. 452/1

 

Trasferimento di compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

A.C. 3869

Testo a fronte

 

 

 

Testo vigente

Testo come modificato dall’A.C. 3869

 

Art. 1
Finalità e princìpi

 

 

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

 

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. omissis

 

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, nonché alla tutela dell'incolumità di persone e di beni, e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti, avvalendosi per quanto di rispettiva competenza ai sensi del comma 2-bis del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

 

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, considerati gli specifici ambiti di competenza e di professionalità, nonché la radicata e capillare struttura territoriale, è affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la competenza riguardante la lotta attiva agli incendi boschivi di cui all'articolo 7 e al Corpo forestale dello Stato la competenza in materia di prevenzione e di repressione degli illeciti, anche di natura omissiva, di attività di formazione e di informazione di cui agli articoli 5 e 6 nonché di vigilanza e di monitoraggio dei catasti comunali di cui all'articolo 10, comma 2.

 

3. omissis

 

 

Art. 3
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

 

 

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

 

omissis

 

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato,

sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

 

omissis

 

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvalgono, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato,

 

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

 

omissis

 

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'interno, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

 

 

sentita la Conferenza unificata, predispone e coordina, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane».

 

omissis

 

 

Art. 5
Attività formative

 

 

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile,

 

 

lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

 

omissis

 

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile e della diffusione della conoscenza di norme minime di sicurezza e comportamentali da adottare in caso di incendi,

lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

 

omissis

 

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.

 

 

 

Art. 7
Lotta attiva contro gli incendi boschivi

 

 

omissis

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU),

 

 

 

 

le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

 

 

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

 

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

 

 

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civili da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo.

 

 

omissis

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale

le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

 

 

 

 

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

 

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

 

4. Su richiesta delle regioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

 

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 9
Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento

 

 

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento,

svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

 

 

1. Il Ministro dell'interno

 

 

svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

 

Art. 10
Divieti, prescrizioni e sanzioni

 

 

omissis

 

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

 

omissis

 

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Il Corpo forestale dello Stato vigila e monitora sulla corretta gestione e sul costante aggiornamento dei catasti comunali di cui al presente comma.

 

 

 

 

 

 

 


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