Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Trasferimento di compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco A.C. 3869 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3869/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 452
Data: 16/03/2011
Descrittori:
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   IMPIANTI E SERVIZI ANTINCENDI
VIGILI DEL FUOCO     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

16 marzo 2011

 

n. 452/0

Trasferimento di compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

A.C. 3869

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

3869

Titolo

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

7

Date:

 

presentazione alla Camera

17 novembre 2010

assegnazione

12 gennaio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VII, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Premessa: la normativa vigente

La legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000) affida alle regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, mentre allo Stato compete una funzione di indirizzo e di coordinamento di tali attività. In particolare, al Dipartimento della Protezione civile (DPC), attraverso il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato resi disponibili dal Corpo Forestale dello Stato, dall'Aeronautica Militare, dall'Esercito, dai Vigili del Fuoco e dalla Marina Militare.

Alle regioni compete, innanzitutto, l’attivazione delle sale operative per consentire il coordinamento dei diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi e, nel caso, all’intervento di protezione civile. Spetta inoltre alle regioni attivare i piani regionali di previsione, prevenzione e d’intervento aggiornati ogni anno ed elaborati su base provinciale. Nei piani sono definite specifiche intese e accordi con il Corpo Forestale dello Stato (CFS) e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) su base locale, oltre che con la rete del volontariato.

Contenuto

La pdl in esame – come sottolinea la relazione illustrativa – novella in più punti la legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) al fine precipuo del trasferimento di competenze in materia di lotta attiva contro i citati incendi dal Dipartimento della protezione civile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di due ordini di considerazioni:

§         la lotta agli incendi boschivi ha ormai assunto un carattere ordinario e quindi deve essere affidata al Corpo dei vigili del fuoco che ordinariamente se ne occupa;

§         la necessità di superare l’attuale meccanismo organizzativo, che produce disfunzioni e sprechi derivanti dalla sovrapposizione e dalla confusione di competenze tra strutture diverse, a favore dell’unica struttura nazionale che, in materia di incendi, opera capillarmente sul territorio.

L'art. 1 modifica l'articolo 1 della L. 353/2000 inserendo, tra le finalità della legge, oltre quella della conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale, quella della tutela dell'incolumità di persone e di beni, che - come evidenzia la relazione illustrativa - “investe direttamente la competenza dei vigili del fuoco”.

Soprattutto, però, si introduce un comma 2-bis che prevede la seguente attribuzione di competenze:

soggetto

compiti attribuiti

Corpo nazionale vigili del fuoco (CNVVF)

§         lotta attiva agli incendi boschivi

Corpo forestale dello Stato (CFS)

§         prevenzione e repressione degli illeciti;

§         attività di formazione e di informazione;

§         vigilanza e monitoraggio dei catasti comunali

L'art. 2 modifica l'articolo 3 della L. 353/2000 (che disciplina la pianificazione regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) prevedendo che le linee guida e le direttive statali su cui devono basarsi i piani regionali siano deliberate su proposta dei Ministri dell’interno e delle politiche agricole (che si avvalgono del CNVVF e del CFS), eliminando il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile (DPC), previsto dal testo vigente.

Si prevede inoltre, con una modifica al comma 4, che, in caso di inadempienza delle regioni, sia il Ministro dell'interno, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a predisporre e a coordinare le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi, sopprimendo le competenze attualmente attribuite al DPC e al CFS.

L'art. 3 modifica l'articolo 5 della L. 353 (che disciplina le attività di formazione) principalmente aggiungendo tra le attività formative la diffusione della conoscenza di norme minime di sicurezza e comportamentali da adottare in caso di incendi.

L'art. 4 modifica l'articolo 7 della L. 353 (che disciplina la lotta attiva contro gli incendi boschivi) prevedendo il trasferimento dal DPC al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del CNVVF del compito di garantire e coordinare sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato.

Ulteriori modifiche vengono previste ai commi 3, 4 e 5 al fine di eliminare il coinvolgimento (ove previsto dal testo vigente) del CFS nella lotta attiva. I compiti affidati al CFS e al Centro operativo unificato (COAU) vengono attribuiti al CNVVF.

Si osserva che l’eliminazione di ogni riferimento presente nel testo vigente al COAU sembrerebbe comportarne la soppressione. Occorre pertanto valutare l’opportunità di una soppressione esplicita di tale organo.

L'art. 5 riscrive l'articolo 9 della L. 353 (relativo alle attività di monitoraggio e relazione al Parlamento) affidando al Ministero dell'interno le attività di monitoraggio e rendicontazione sugli adempimenti previsti dalla legge. Viene inoltre precisato che la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge deve essere presentata annualmente.

L'art. 6 modifica l'articolo 10 della L. 353 affidando al CFS il compito di vigilare e di monitorare sulla corretta gestione e sul costante aggiornamento dei catasti comunali delle aree incendiate e, conseguentemente, vincolate.

L'art. 7, infine, prevede l’emanazione, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente pdl, di due D.P.C.M. volti a trasferire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno:

§         le risorse finanziarie, strumentali e di personale già attribuite al DPC ai fini dello svolgimento dei compiti di lotta attiva agli incendi boschivi;

§         i mezzi aerei antincendio e il relativo personale già attribuiti al CFS.

L’attuale quadro organizzativo e le valutazioni espresse dall’VIII Commissione (Ambiente)

Nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi, approvato dalla Commissione VIII Commissione (Ambiente) nella seduta del 3 novembre 2009[1], la Commissione sembra avanzare proposte che non appaiono in linea con le finalità sottese alla pdl in esame. Nel documento si legge infatti che “deve essere inoltre valorizzato il ruolo di coordinamento a livello nazionale, in capo al Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con i presidenti delle regioni” e che “Sotto il profilo operativo, la Commissione condivide la proposta di rendere più efficaci sia la fase di avvistamento rapido - pattugliamento a terra, ricognizioni con gli elicotteri e impiego di tecnologie avanzate per la rivelazione dell'incendio - sia la fase di lotta attiva a terra, da affidare ad un'azione congiunta del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, per quanto riguarda l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali e il coordinamento delle altre organizzazioni e strutture disponibili sul territorio”.

L’azione congiunta del CNVVF e del CFS2 nelle attività di lotta attiva agli incendi, oggetto tra l’altro di un accordo quadro siglato tra i due Corpi in data 16 aprile 20083 e finalizzato ad assicurare un maggiore coordinamento degli interventi, non viene quindi messa in discussione ma, al contrario, se ne auspica un ulteriore rafforzamento.

Relazioni allegate

La proposta è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su una materia già disciplinata da fonti di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta potrebbe essere riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g) alla competenza esclusiva dello Stato. Rileva anche la materia ordinamento civile di cui alla lettera l), anch’essa di competenza esclusiva dello Stato. Può inoltre rilevare la materia governo del territorio assegnata dall’articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

_________________________________________

2    Per una sintesi dei compiti attualmente svolti da CNVVF e CFS si rinvia alle schede www.protezionecivile.it/jcms/it/vvf.wp e www.protezionecivile.it/jcms/it/cfs.wp, nonchè alla scheda “Attività rischio incendi” (sempre nel sito internet del DPC) al link www.protezionecivile.it/jcms/it/attivita_incendi.wp.

3     www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=4232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 0667609253 – *st_ambiente@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0211a.doc



[1]www.camera.it/camera/xeditor/visual_edit/461?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/08/indag/incendi/2009/1103&pagina=s010#6n1