Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti Schema di D.Lgs. n. 308
Riferimenti:
SCH.DEC 308/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 273
Data: 10/01/2011
Descrittori:
APPARECCHI ELETTRICI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
DL 2008 0188   L 2008 0034
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     

 

10 gennaio 2011

 

n. 273/0

 

 

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti

Schema di D.Lgs. n. 308
(art. art. 1 della L. 34/2008)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

308

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE

Norma di delega

art. 1 della L. 34/2008 (comunitaria 2007)

Numero di articoli

Articolo unico

Date:

 

presentazione

16 dicembre 2010

assegnazione

17 dicembre 2010

termine per l’espressione del parere

26 gennaio 2011

termine per l’esercizio della delega

16 febbraio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Contenuto

Premessa

Il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE, è stato emanato in base alla delega recata dall’art. 1 della L. 34/2008 (comunitaria 2007).

Tale decreto disciplina, secondo l’art. 1 dello stesso, l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

L’art. 1, comma 5, della citata legge delega consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle procedure da essa stabilite. Tale termine, scaduto il 18 dicembre 2010, risulta però prorogato di 60 giorni ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge 34/2008.

Tale periodo dispone, infatti, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 60 giorni.

La relazione illustrativa evidenzia che lo schema di decreto in esame introduce correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 188/2008 al fine di:

a)       eliminare errori materiali presenti nel testo;

b)       migliorare il coordinamento delle norme vigenti;

c)       adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni comunitarie (intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto n. 188) recate dalla direttiva 2008/103/CE e dalla decisione della Commissione 2009/603/CE.

 

Il comma 1 dell’articolo unico dello schema provvede alla correzione di un errato rinvio normativo presente nell’art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 188/2008, riferendo correttamente la disposizione citata non più all’art. 7 (relativo a pile e accumulatori industriali e per veicoli) bensì all’art. 6, che riguarda pile e accumulatori portatili.

Si ricorda infatti che la citata lettera s) definisce il tasso di raccolta di pile e accumulatori portatili.

Il comma 2 integra il disposto dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 188/2008, che dispone il ritiro dal mercato di pile ed accumulatori non conformi ai requisiti del medesimo decreto, al fine di recepire la modifica apportata dalla direttiva 2008/103/CE all’art. 6 della direttiva 2006/66/CE.

La direttiva 2008/103/CE ha infatti introdotto il termine del 26 settembre 2008 dopo il quale è previsto il ritiro dal mercato di pile e accumulatori non conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/66/CE.

La modifica prevista dal comma in esame prevede che il ritiro dal mercato operi relativamente alle pile e agli accumulatori non conformi immessi sul mercato nazionale successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008, vale a dire dopo il 18 dicembre 2008.

Il citato D.Lgs. è stato infatti pubblicato nella G.U. in data 3 dicembre 2008.

Il comma 3 riscrive l’art. 7 del D.Lgs. 188/2008, che disciplina la raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli, al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di meglio coordinarne le disposizioni. In particolare le modifiche sono volte ad inserire, al comma 1 dell’art. 7, il riferimento (mancante per un evidente refuso) anche alle batterie dei veicoli e, al comma 4, a coordinare il testo alle disposizioni contemplate dal D.Lgs. 209/2003 per la raccolta dei veicoli fuori uso.

Si fa notare che nel testo del nuovo comma 2 confluiscono le disposizioni recate dai vigenti commi 3 e 4. Benché apparentemente diverse, in realtà non vi sono modifiche sostanziali, poiché quanto non riprodotto dal comma 2 viene statuito dal nuovo comma 1 nel momento in cui le sue disposizioni vengono estese anche alle pile e agli accumulatori per veicoli.

Il comma 4 modifica il comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 188/2008 al fine di chiarire che la disposizione in esso recata si riferisce a pile e accumulatori portatili. Provvede inoltre a modificare il comma 3 del medesimo articolo a fini di coordinamento.

Tale comma infatti rinvia ai dati trasmessi ai sensi dell’art. 14. Trasmissione che è disciplinata dall’ultimo periodo del comma 2, di cui lo schema in esame prevede però la soppressione. Per cui il riferimento viene indirizzato all’art. 15, comma 3, che – in base al nuovo testo previsto dal comma in esame – disciplina la trasmissione in oggetto.

Il comma 5 modifica il comma 8 dell’art. 10 del D.Lgs. 188/2008 al fine di eliminare errori e incongruenze presenti nel testo.

La relazione illustrativa ricorda, al riguardo, come il termine attualmente previsto al 31 marzo non sia congruente con quello recato dall’art. 17 e fissato al 28 febbraio. Infatti il vigente comma 8 prevede che gli impianti di riciclaggio comunichino i dati entro il 31 marzo al Centro di coordinamento e che questo, a sua volta, li trasmetta all’ISPRA entro il 28 febbraio.

Il comma in esame ed il comma 9 apportano le opportune modifiche al fine di scambiare i termini e renderli quindi coerenti con la prevista sequenza operazionale.

Quanto agli errori la relazione segnala che le modifiche apportate dalle lett. b) e c) sono finalizzate a recepire correttamente la direttiva.

L’art. 12, par. 4, della direttiva 2006/66/CE rinvia infatti all’Allegato III, parte B, corrispondente all’Allegato II, parte B del D.Lgs. 188/2008.

Anche il comma 6, che modifica il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 188/2008 è volto ad eliminare una incongruenza presente nel testo.

La relazione illustrativa segnala, infatti, che, mentre il comma 2 citato demanda ad apposito decreto interministeriale l’emanazione dei criteri di finanziamento, il successivo art. 17, comma 2, lett. e), affida tale ruolo al Centro di coordinamento d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo.

Il comma in esame affida quindi la determinazione delle modalità di finanziamento al Centro di coordinamento prevedendo però che tali modalità siano poi approvate dal Comitato di vigilanza al fine – segnalato nella relazione illustrativa – di assicurare il controllo di parte pubblica sulle attività svolte.

I commi 7 e 8 provvedono a modificare e riscrivere, rispettivamente, gli articoli 14 e 15 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di renderli coerenti con le disposizioni della decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, concernente la registrazione dei produttori.

Tale decisione, lo si ricorda, stabilisce in maniera tassativa quali debbano essere i contenuti del registro dei produttori; conseguentemente, le disposizioni dell'art. 14 non contemplate da tale decisione devono essere eliminate: si tratta, in particolare, di quelle relative ai sistemi collettivi (commi 1 e 5 dell’art. 14) e ai dati di immesso al consumo (eliminazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 14, riformulato nel comma 3 del nuovo testo dell’art. 15).

La riformulazione dell’art. 15, operata dal comma 8, consegue alle novelle apportate al comma 14.

La relazione illustrativa evidenzia che, avendo separato il registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo, si rende necessario stabilire che questi ultimi siano anch'essi detenuti dal Ministero dell'ambiente. La relazione precisa inoltre che le modifiche apportate dal presente comma all'articolo 15 del decreto n. 188 del 2008, come pure quelle introdotte dal comma 7 all'articolo 14, commi 1 e 5, hanno finalità meramente statistico-informative e non comportano mutamento di situazioni giuridiche soggettive riconducibili al citato decreto n. 188 del 2008.

Si fa notare che mentre il testo vigente prevede il controllo delle comunicazioni annuali previste dall’art. 14, comma 2, tale controllo non viene più previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 15, ove non è contemplato il controllo da parte dell’ISPRA delle comunicazioni ora disciplinate dal nuovo comma 3 dell’art. 15.

Si fa altresì notare che nel nuovo testo dell’art. 15 sembra comparire una nuova disposizione (comma 4) che introduce il pagamento di un corrispettivo. Invero si tratta di un corrispettivo già previsto nel testo vigente dell’art. 14, comma 4, che viene ripetuto nel nuovo art. 5 in virtù della citata separazione – evidenziata dalla relazione illustrativa - del registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo. In sostanza, mentre prima il corrispettivo era uno, ora ve ne sono due, ma l’ammontare complessivo è lo stesso.

Il comma 9 modifica il comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. 188/2008 al fine di chiarire che la rendicontazione dei dati ivi prevista riguarda tutte le tipologie di pile e accumulatori (portatili, industriali e per veicoli). Inoltre, in coerenza con la modifica recata dal comma 5, il termine per la trasmissione dei dati viene posticipato al 31 marzo di ogni anno.

Il comma 10 integra il disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 188 al fine di consentire al Comitato di vigilanza di assolvere i propri compiti, prevedendo che possa avvalersi del registro di cui all’art. 14 e dei dati di cui all’art. 15, commi 2 e 3, messi a disposizione dall’ISPRA.

Viene altresì modificata la lettera e) del comma 6 al fine di coordinarne il testo alle modifiche apportate dal decreto in esame agli artt. 14 e 15.

Il comma 11 modifica l’art. 23 del decreto n. 188 al fine di renderlo aderente al dettato dei primi due paragrafi dell’art. 21 della direttiva 2006/66.

Il comma 12 modifica l’art. 24 del decreto n. 188 a fini di coordinamento.

Si osserva in proposito che le disposizioni del vigente art. 15, comma 2, lettere c) e d), sono trasposte nelle lettere c) e d) del nuovo comma 5 e non nelle lettere d) ed e), per cui occorre correggere opportunamente il comma in esame.

Il comma 13 modifica l’art. 25 del decreto n. 188, soprattutto a fini di coordinamento. La lettera a) rende infatti coerente il disposto del comma 1 agli obblighi di etichettatura come riformulati dal comma 11 dello schema in esame.

La lettera b) coordina, invece, le disposizioni dell’art. 25 con le novelle apportate all’art. 14.

Si osserva, in proposito, che, mentre appare opportuno introdurre una sanzione per chi omette le comunicazioni previste dall’art. 15, comma 3 (che di fatto ripropone l’obbligo di comunicazione previsto dal soppresso ultimo periodo del comma 2 dell’art. 14), non appare chiaro, a fronte della citata soppressione, il primo periodo del comma 3 dell’art. 25 che sanziona la mancata comunicazione prevista dall’art. 14, comma 2. Se la sanzione cui ci si riferisce è la mancata iscrizione al registro allora sembrerebbe opportuno riformulare più chiaramente il comma, se invece ci si riferisce alla comunicazione ora disciplinata dal comma 3 dell’art. 15 allora il primo periodo dovrebbe essere sostituito con una disposizione che lo renda applicabile all’art. 15, comma 3, rendendo di fatto inutile l’aggiunta di un secondo periodo.

La modifica di cui al comma 14 è volta a sopprimere l'articolo 28 del d.lgs. 188/2008, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione degli "obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale".

La relazione illustrativa evidenzia, infatti, che gli obiettivi di raccolta sono già stati fissati dalla direttiva e che, coerentemente con essa, sono stati riportati all'articolo 8 del D.Lgs. n. 188 e che i criteri base dei sistemi di raccolta risultano già fissati agli artt. 6 e 7.

Il comma 15 rinvia all’allegato A del presente decreto che riscrive l’allegato III al D.Lgs. 188/2008al fine di conformarne le disposizioni alla citata decisione della Commissione 2009/603/CE.

Il comma 16 corregge un errato rinvio presente nella rubrica dell’allegato IV.

Tale allegato infatti riporta il simbolo che, ai sensi dell’art. 23 - e non dell’art. 22 cui attualmente rinvia il testo vigente – è previsto per l’etichettatura delle pile e degli accumulatori.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico normativa, nonché dell’analisi di impatto della regolamentazione.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, di attuazione della direttiva 2006/66/CE, emanato in base alla delega recata dall’art. 1 della L. 34/2008 (comunitaria 2007). L’art. 1, comma 5, della medesima legge delega consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle procedure da essa stabilite.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rispetto al provvedimento in esame viene in rilievo la materia della tutela dell’ambiente che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che il considerando 1 della direttiva 2008/103/CE, adottata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 188/2008 che il presente schema di decreto intende modificare, evidenzia l’opportunità di chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Tale chiarimento, prosegue il considerando, permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato nella Comunità e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno. La misura è conforme al principio della riduzione al minimo dei rifiuti e contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.

Si osserva che ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/103/CE, gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi a tale disposizione entro il 5 gennaio 2009.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Am0195a.doc