Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Standard di qualità ambientale e specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque - Schema di D.Lgs. n. 252 (dir. 2008/105/CE e 2009/90/CE) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 252/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 221
Data: 20/09/2010
Descrittori:
AMBIENTE   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
INQUINAMENTO DELLE ACQUE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

SIWEB

 

20 settembre 2010

 

n. 221/0

 

 

Standard di qualità ambientale e specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

Schema di D.Lgs. n. 252
(dir. 2008/105/CE e 2009/90/CE)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

252

Titolo

Recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

Norma di delega

allegato B, legge 96/2010 - comunitaria 2009

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

2 settembre 2010

assegnazione

14 settembre 2010

termine per l’espressione del parere

24 ottobre 2010

termine per l’esercizio della delega

8 gennaio 2011

Commissione competente

Ambiente

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


Contenuto

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 96/2010 - comunitaria 2009 - e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire due direttive comunitarie: la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

Si ricorda che il recente d.lgs. 128 del 2010 ha modificato le parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del medesimo provvedimento in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12 della legge n. 69 del 2009.

Si ricorda inoltre che il governo ha presentato alle Camere per l’espressione del prescritto parere lo schema di decreto legislativo - predisposto ai sensi dell’allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) - di recepimento della direttiva 2008798/CE relativa ai rifiuti, che modifica la Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006.

 

Lo schema in esame si compone di 3 articoli.

L’art. 1 novella alcuni articoli ed allegati del d.lgs. 152/2006, cd. Codice ambientale (con il quale è stata recepita, tra l’altro, la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) e, in particolare, quelli relative alla tutela delle acque dall'inquinamento (Sezione II della Parte terza del Codice).

 

Si ricorda, infatti, che le due direttive che vengono recipe dal provvedimento in esame, sono cd. “direttive figlie” della direttiva 2000/60/CE emanate, rispettivamente, ai sensi dell’art. 16 relativo alle strategie per combattere l’inquinamento idrico e dell’art. 8 sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali, sotterranee e delle aree protette.

Data la stretta correlazione tra le finalità delle due direttive, si è ritenuto opportuno recepirle in un unico provvedimento legislativo anche se il termine di recepimento della direttiva 2009/90/CE è fissato al 20 agosto 2011.

La principale finalità della direttiva 2008/105/CE è il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l’istituzione di standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico, ossia le “sostanze prioritarie” e, all’interno di questa categoria, le sostanze “prioritarie pericolose” (art. 1).

Ai sensi dell’art. 2, numero 35), della direttiva 2000/60/CE (le cui definizioni si applicano anche alla direttiva 2008/105/CE) gli SQA rappresentano «la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota[1] che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l’ambiente». Essi sono differenziati a seconda che si tratti di acque interne (fiumi e laghi) o di altre acque di superficie (di transizione, costiere e territoriali).

L’allegato II della direttiva 2008/105/CE (che sostituisce, ai sensi dell’art. 10, l’allegato X della direttiva quadro) elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose (è il caso, ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici)[2].

L’art. 3 sugli SQA prevede che gli Stati membri:

§       applichino gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A, ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell’allegato I, parte B (par. 1);

§       dispongano l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell’art. 8 della direttiva 2000/60/CE (par. 3);

§       adottino misure atte ad impedire aumenti significativi nei sedimenti e/o nel biota di tali concentrazioni (par. 3).

L’art. 4 consente agli Stati membri di avvalersi di “zone di mescolamento” adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli SQA applicabili a condizione, però, che «tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard». Sempre ai sensi dell’art. 4, gli Stati che ricorrono a questa possibilità, dovranno descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.

In base alle informazioni raccolte o ad altri dati disponibili, gli Stati dovranno poi istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per ciascun bacino idrografico o parte di esso all’interno del loro territorio (art. 5).

L’art. 12 prevede l’abrogazione, a decorrere dal 22 dicembre 2012, di una serie di precedenti direttive, mentre l’art. 13 indica nel 13 luglio 2010 il termine per il recepimento della direttiva.

 

La direttiva 2009/90/CE stabilisce, quindi,le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, conformemente a quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE[3], fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.

La direttiva prevede che i metodi di analisi utilizzati per i programmi di monitoraggio chimico, compresi i metodi di laboratorio, dovranno essere convalidati e documentati ai sensi della norma EN ISO/IEC-17025[4] o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.

La direttiva prevede, altresì, che tali metodi di analisi devono rispettare alcuni criteri minimi di efficienza; in alternativa, il monitoraggio deve essere svolto basandosi sulle migliori tecniche che non comportino costi eccessivi.

La direttiva reca, infine, alcune norme volte a garantire che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, dimostrino la loro competenza partecipando a programmi di prove valutative riconosciuti a livello nazionale o internazionale e avvalendosi della documentazione di riferimento disponibile.

Il termine di recepimento è il 20 agosto 2011.

 

L'articolo 1dello schema di decreto modifica ed integra, come anzidetto, le disposizioni del d.lgs. 152/2006 relative alla tutela delle acque dall'inquinamento.

La prima modifica - lettera a) - recependo alcune definizioni contenute nell’art. 2 delle direttive 2000/60/CE e 2009/90/CE, integra le definizioni contenute nell’art. 74 del Codice ambientale.

In particolare viene sostituita la lettera z) vigente relativa alla definizione di “eutrofizzazione” con quella di “buono stato chimico delle acque superficiali”, mutuata dalla direttiva quadro, e vengono aggiunte ulteriori lettere (uu-bis, uu-ter, uu-quater, uu-quinquies) in cui vengono recepite le definizioni della direttiva 2009/90/CE non presenti nella normativa nazionale e relative, rispettivamente, alle definizioni di: "limite di rilevabilità", "limite di quantificazione" e "incertezza di misura". L'ultima definizione, la uu-quinquies sul "materiale di riferimento", pur non essendo presente nelle direttive, è stata inserita, come sottolinea la relazione illustrativa, su espressa richiesta delle regioni, al fine di evitare differenti interpretazioni da parte degli operatori e di garantirne una omogenea applicazione sul territorio nazionale.

La seconda modifica - lettera b) - sostituisce il vigente art. 78 relativo agli standard di qualità per l'ambiente acquatico, con più articolate disposizioni che, in attuazione dell’art. 3 della direttiva 2008/105/CE, riguardano gli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali come definiti nell’allegato 1 alla parte terza del Codice che è statosostituitodal DM 14 aprile 2009, n. 56[5] (co. 1).

Si ricorda che numerose disposizioni della direttiva 2008/105/CE sono state già recepite dal DM 14 aprile 2009 con il quale sono stati definiti i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici provvedendo conseguentemente all’adeguamento degli allegati 1 e 3 della parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di acque.

In relazione alla formulazione del nuovo comma 1 dell’art. 78 occorrerebbe fare riferimento all’art. 74, comma 1, lett. z) del d.lgs. 152 e non al comma 2 come indicato.

Vengono quindi (commi 2-6 del nuovo art. 78) fornite alle regioni le indicazioni su come identificare il buono stato chimico delle acque e, da ultimo, viene previsto di conseguire la riduzione e l'eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie entro il 2021 comedisposto all'art. 16 della direttiva quadro (comma 7).

La lettera c) introduce una serie di articoli aggiuntivi al fine di recepire integralmente le disposizioni della direttiva 2008/105/CE(dall’art.78-bis all’art.78-quater) e della direttiva 2009/90/CE (dall’art.78-quinquies all’art.78-octies).

L’art. 78-bis attribuisce alle regioni la facoltà di designare le zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico nelle quali è ammesso il superamento degli SQA e prevede misure volte alla progressiva riduzione dell’estensione di tali zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. La designazione delle zone di mescolamento viene subordinata all’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’ambiente (per il quale non viene però previsto un termine per l’emanazione anche se la relazione illustrativa ne indica la pubblicazione per il mese di ottobre) da redigere sulla base delle linee guida comunitarie. Rispetto all’art. 4 della direttiva 2008/105/CE, vengono escluse le acque inserite nel registro di alcune aree protette di cui all’allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v)[6]

L’art. 78-ter attribuisce all’ISPRA il compito di elaborare, per ciascun distrettoidrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane).

Si ricorda che l’art. 118 del d.lgs. 152/2006 prevede che, al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela delle acque, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque. I dati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente all’Ispra. L'Ispra ha, per questo specifico compito, progettato, realizzato e messo in opera il SINTAI, attraverso il quale tutte le attività relative alla gestione delle informazioni vengono espletate. In attuazione di tale norma, il 2 settembre 2009 è stato pubblicato il DM 17 Luglio 2009 sulle modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.

La relazione illustrativa ricorda come già con il DM 18 settembre 2002[7] le regioni avevano il compito di inviare informazioni relative alle sostanze chimiche attraverso “ben 20 schede” le cui informazioni, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo in esame e dall'art. 2, comma 1, sono state notevolmente ridotte. La finalità dell’inventario è quella del perseguimento degli obiettivi, indicati dall’art. 78, sul raggiungimento del buono stato chimico delle acque superficiali e l’eliminazione, entro il 20 novembre 2021, delle sostanze pericolose prioritarie.

L’art. 78-quater attribuisce alle regioni ed alle autorità di distretto una serie di compiti di informazione nei confronti del Ministero dell’ambiente qualora si verifichino casi di inquinamento transfrontaliero.

Gli articoli da 78-quinquies a 78-octies definiscono le specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delIe acque: l'art. 78-quinquies riguarda i metodi di analisi e di laboratorio utilizzati dalle ARPA e APPA ai fini dei programmi di monitoraggio chimico; l'art. 78-sexies individua i criteri minimi di efficienza per tali metodi di analisi attribuendo all'ISPRA la competenza relativa alla verifica da effettuare sui requisiti minimi di prestazione per gli stessi metodi; l'art. 78-septies disciplina il calcolo dei valori medi facendo riferimento alla nuova lettera A.2.8.bis dell’allegato 1 (inserita dalla successiva lettera g) e l'art. 78-octies introduce norme di garanzia e di controllo di qualità per i laboratori di analisi delle ARPA e APPA ripartendo le relative competenze tra l'ISPRA e le regioni.

Le lettere d), e) ed f) introducono alcune modifiche - soprattutto all’allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 - necessarie per un compiuto adeguamento alle direttive comunitarie. La lettera d) introduce poi una modifica all’art. 118, comma 2, prevedendo l'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico (previsti dal comma 1 dello stesso art. 118) entro il 22 dicembre 2013 e mantenendo però ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni.

La lettera g) modifica l’allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 recante “Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”, inserendo le seguenti lettere:

§       A.2.8.-bis sui criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi ed il calcolo dei valori medi, in applicazione dei criteri generali indicati negli artt. 4 e 5 della direttiva 2008/105/CE;

§       A.2.8.-ter sulle informazioni che devono trasmettere le regioni per i singoli scarichi e per le altri fonti con la relativa tempistica;

§       A.2.8.-quater sui numeri UE delle sostanze prioritarie di cui alla lettera A.2.6, Tabella 1/A “Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità”, dell'allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/ 2006.

Le lettere h) ed i) modificano alcune note relative alla citata Tabella 1/A.

 

L'articolo 2 abroga alcune disposizioni di due decreti ministeriali in quantosostituite dalle norme introdotte dal decreto in esame.

In particolare, al comma 1 vengono soppresse le schede con numerazione da 7 a 26 contenute nella Parte B - Scarichi industriali e da insediamenti produttivi - dell’allegato al citato DM 18 settembre 2002 recante modalità di informazione sullo stato delle acque. Come sottolinea la relazione illustrativa, sia su indicazione della Commissione europea che per evitare un aggravio di compiti a carico delle Regioni, è stato ritenuto opportuno prevedere che l'invio delle informazioni previste dal citato decreto avvenga, in conformità con le disposizioni comunitarie più recenti, ai soli sensi della lettera A.2.8-bis, introdotta dal decreto in esame e con i formati standard predisposti dall'ISPRA ai sensi del nuovo art. 78-ter con i quali, sono richieste, in maniera più sintetica e semplificata, le informazioni relative agli scarichi industriali e gli insediamenti produttivi.

Il comma 2 prevede l'abrogazione del DM 6 novembre 2003, n. 367 recante il regolamento relativo alla fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

 

L'articolo 3reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni e pareri allegati

Il testo è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa, dell’analisi di impatto della regolamentazione e del parere favorevole della Conferenza unificata.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 96/2010 - comunitaria 2009 - e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire due direttive comunitarie:

- la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque , il cui termine per il recepimento è indicato nel 13 luglio 2010.

Si ricorda al riguardo che l’art. 1, co. 1, della legge 96/2010  prevede che per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (vale a dire il 10 luglio 2010). L’art. 1, co. 3, prevede inoltre che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento o successivamente, quest’ultimo è prorogato di 90 giorni (il termine è così rinviato fino al 8 gennaio 2011).

Conseguentemente, il decreto deve essere adottato entro l’8 gennaio 2011.

- la direttiva 2009/90/CE sull’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, il cui termine per il recepimento è indicato nel 20 agosto 2011.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che la Parte terza del Codice ambiente (d.lgs. 152/2006) norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche dà attuazione alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Ad integrazione di quanto disposto dal Codice, il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 hanno recepito, rispettivamente, la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

 

 


 

 

 

 

 

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File: Am0162.doc



[1]  Vita animale e vegetale caratterizzante una regione (http://81.208.25.93/RSA/capitolo_8/main_glossario.htm). In ambito acquatico il riferimento è quindi a pesci, molluschi, crostacei ecc.

[2]  Ulteriori sostanze soggette a riesame (ai sensi dell’art. 8) per l’eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie sono elencate dall’allegato III.

[3]  L’art. 8 della direttiva 2000/60/CE prevede, infatti, l’elaborazione, da parte dei Stati membri, di programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico. A tal fine il citato paragrafo 3 dispone l’adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

[4]  La norma EN ISO/IEC-17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura stabilisce adeguati standard internazionali per la convalida dei metodi di analisi utilizzati.

[5]  Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo.

[6]  i)Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano; ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000.

[7]  Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152