Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale Schema di D.Lgs. n. 220 (art. 12, L.18 giugno 2009 n.6) Schede di sintesi
Riferimenti:
SCH.DEC 220/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 195
Data: 03/06/2010
Descrittori:
AMBIENTE   VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 6 DEL 18-GIU-09     

 

3 giugno 2010

 

n. 195/0

 

 

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Schema di D.lgs. n. 220
(art. 12, L.18 giugno 2009 n.69)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

 

Titolo

Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Norma di delega

Art. 12, L. 18 giugno 2009, n. 69

Numero di articoli

4

Date: presentazione

25 maggio 2010

assegnazione

26 maggio 2010

termine per l’espressione del parere

25 giugno 2010

termine per l’esercizio della delega

30 giugno 2010

Commissione competente

VIII Commissione Ambiente

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio, XIV Politiche Unione Europea

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo, predisposto sulla base della delega contenuta nell’articolo 12 della legge n. 69 del 2009, apporta disposizioni correttive e integrative alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

L’articolo 1 modifica alcune disposizioni della parte prima del Codice ambientale e, in particolare, introduce la “tutela dell’ambiente” quale finalità di tutta l’azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Viene quindi introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell’ambiente - lo sviluppo sostenibile. La norma fa inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente. Viene, infine, inserito anche un richiamo al rispetto del diritto internazionale.

L’articolo 2 traspone, all’interno della parte seconda del Codice ambientale, la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) oggi contenuta nel d.lgs. 59 del 2005, ed apporta anche alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell’impatto ambientale (VIA). Tra gli interventi più significativi si segnalano:

·    art. 5 - sono modificate le definizioni di VIA e VAS ed inserite le definizioni previste dal d.lgs. 59/2005 in materia di AIA; vengono specificate le definizioni di “modifica” e “modifica sostanziale” e il concetto di "sensibilità ambientale" mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, affinché l'attenzione dell'interprete si sposti dal dato quantitativo (l'entità dell'area interessata) al dato qualitativo (gli effetti sull'ambiente, che non devono essere, d’ora in poi, solo significativi ma anche negativi per dare avvio alle procedure citate).

·    art. 6 – nel caso di Piani regolatori portuali che presentino contenuti sia progettuali che di pianificazione,si prevede un’integrazione tra le procedure di VAS e di VIA; l’art. 6 reca inoltre norme in materia di AIA, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste dal d.lgs. 59/2005;

·    art. 7 – si propone di attribuire la competenza statale in materia di VIA e VAS non più all’organo di vertice politico ma all’organo di vertice gestionale, in linea con la natura tecnica delle predette procedure; viene inoltre specificato il campo di applicazione e le competenze relative all’AIA, sia statale che regionale; si chiarisce, infine che le amministrazioni regionali mantengono una propria potestà legislativa in materia di procedure VAS, VIA ed AIA;

·    art. 8 – vengono ampliate le competenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che può ora assicurare il supporto tecnico-scientifico non solo al Ministero dell’ambiente;

·    art. 8-bis –reca una ricognizione delle competenze della Commissione IPPC;

·    art. 9 – viene ridimensionato il rinvio alle norme sul procedimento amministrativo, che ora si applicano solo in quanto compatibili con il Codice;

·    art. 10 - ridefinizione del coordinamento tra VIA ed AIA: si introducono disposizioni di coordinamento delle procedure che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedimentali. Per le opere di competenza statale è prevista per legge l’accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA;

·    art. 11 - si chiarisce che la VAS si colloca durante la fase di adozione del piano, ovvero, ove questa manchi, nel momento dell’elaborazione dello stesso, né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura;

·    artt. 12, 20, 21 e 23 – si prevede il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; si ribadisce che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente (art. 12);

·    artt. 13 e 14 - vengono precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni;

·    artt. 15, 20 e 26 – decisione: si prevede, in via generale, l’esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell’amministrazione previsto dall’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

·    art. 15 – anche al fine di superare la procedura di infrazione sulla VAS n. 2009/2235, si è chiarito che se c’è un contrasto tra piano o programma e parere motivato VAS, il primo va modificato per renderlo compatibile col parere. Inoltre, viene posto risalto ai risultati delle consultazioni transfrontaliere;

·    art. 17 – si chiarisce che i soggetti che hanno partecipato alle consultazioni sono legittimati ad impugnare il provvedimento di approvazione del piano o del programma per il mancato rispetto del parere in materia di VAS;

·    art. 18 – si specifica che il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’ISPRA. Pertanto la collaborazione diventa eventuale;

·    art. 19 - limita la verifica di assoggettabilità ad alcune ipotesi specifiche in cui si ritiene vi siano impatti significativi e negativi sull'ambiente;

·    art. 20 – la procedura di VIA viene estesa anche alle modifiche ai progetti dell’allegato III (VIA regionale) e,analogamente alla procedura di VAS, viene introdotta la possibilità di esperire ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione;

·    art. 23 e 29-ter (per l’AIA) - nel caso di documentazione incompleta il proponente può integrarla entro un termine che non può superare i 30 giorni con la conseguente sospensione dei termini del procedimento;

·    art. 24 – viene introdotta la possibilità che il proponente modifichi gli elaborati, oltre che a seguito di rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio, anche di sua iniziativa;qualora le modifiche siano di natura sostanziale e rilevanti per il pubblico si introduce la possibilità per chiunque di presentare ulteriori osservazioni dando così maggior rilievo alla partecipazione del pubblico;

·    art. 25 - viene introdotta la Conferenza dei servizi istruttoria e vengono ampliati i termini per esprimere i pareri delle amministrazioni interessate:qualora queste ultime non si esprimano entro i maggiori termini previsti, l’autorità competente procede comunque con il provvedimento di VIA;

·    artt. 25 e 26 –sono chiarite le modalità attraverso cui la VIA sostituisce o coordina le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale di competenza di altre amministrazioni;

·    art. 26 – sono ridefiniti i termini per la decisione e viene soppresso il termine massimo di 330 giorni;

·    art. 28 – si rafforza la fase di monitoraggio:si prevede che nel caso di impatto ambientali negativi non previsti in sede di valutazione, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, il provvedimento di VIA possa essere modificato.

·    Titolo III-bis - l’autorizzazione integrata ambientale – si introduce la disciplina in materia di AIA di cui al d.lgs. n. 59/2005 all’interno della Parte Seconda, come peraltro auspicato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3838/2007;

·    art. 29-bis e 29-terdecies - si prevede l’abrogazione delle disposizioni istitutive di una Commissione di esperti incaricata di predisporre le linee guida in materia di AIA, già adottate negli anni  2007-2008 e di un Osservatorio che, secondo il d.lgs. n. 59/2005, doveva essere istituito a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005, con funzioni di coordinamento tra le autorità competenti, in particolare per la conservazione e la gestione dei dati ambientali. Tali funzioni sono ora attribuite all’ISPRA nell’ambito dei propri fini istituzionali;

·    articolo 29-ter - introduce la verifica di procedibilità delle domande come previsto in sede VIA all'art. 23, nonché la previsione di un termine (non inferiore a 30 giorni ed analogo a quello concesso dall’art. 23 per la VIA) entro il quale presentare le integrazioni richieste dall'autorità competente, in mancanza delle quali l'istanza si considera come non presentata;

·    art. 29-quater - si prevede la riduzione dei termini per l’integrazione della documentazione da parte del gestore, nonché l’obbligatorietà della conferenza dei servizi quale modulo procedimentale per addivenire alla decisione finale del procedimento di AIA;

·    gli artt. da 29-quinquies a 29-quattordecies, che riproducono gli articoli del d.lgs. 59/2005, recano modifiche di carattere formale ai fini di un migliore coordinamento del testo;

·    art. 30 – si inserisce il coordinamento delle norme riguardanti gli impatti ambientali interregionali relativi alla VIA ed alla VAS con le norme in materia di AIA.

·    art. 32 -consultazioni transfrontaliere - alla luce della procedura di infrazione UE C/2009/2235, si è garantita una corretta partecipazione degli Stati confinanti in caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato;

·    art. 32-bis – reca obblighi di comunicazione nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato;

·    art. 33 - pone le spese necessarie per l’istruttoria della domanda dell’AIA e per i successivi controlli a carico del gestore dell’impianto, secondo modalità disciplinate da decreto interministeriale;

·    art. 34 – il sistema di monitoraggio viene effettuato anche avvalendosi del solo ISPRA e non più del Sistema statistico nazionale (SISTAN); si prevede inoltre che le modifiche agli allegati della parte seconda vengano approvate con regolamenti da emanarsi previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 3 prevede correzioni ed integrazioni alla parte quinta del Codice in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. La revisione interessa, in via prioritaria, il titolo I:

·    art. 267: si precisa innanzitutto il rapporto tra il titolo I e le disposizioni che disciplinano gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti; si prevede inoltre che i certificati verdi maturati, ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/2004, a fronte di energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e di energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché di energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento possono essere utilizzati per assolvere all’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in una misura non superiore al 10%; viene inoltre confermata la disposizione secondo cui il periodo di validità dei certificati verdi è prolungato da otto a dodici anni;

·    art. 268 - si introducono alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al Ministero dell’ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;

·    art. 269 – si precisa che l’autorizzazione alle emissioni riguarda lo stabilimento (e non il singolo impianto); l’obbligo di indire una conferenza di servizi per istruire le domande di autorizzazione alle emissioni è limitato ai soli stabilimenti nuovi mentre per rinnovare le autorizzazioni degli stabilimenti esistenti è previsto un autonomo procedimento amministrativo dell’autorità competente, con il parere delle altre autorità locali; in caso di modifica di impianti o attività, l’autorità ha il potere di rinnovare l’autorizzazione con un’istruttoria estesa a tutto lo stabilimento; gli atti autorizzativi possono individuare, per ciascun inquinante, speciali valori limite di emissione da riferire al complesso delle emissioni di tutti gli impianti e le attività di uno stabilimento, che si aggiungono a quelli fissati per ciascun impianto e sono finalizzati a garantire un controllo sull’impatto complessivo che lo stabilimento può determinare nella zona in cui è  situato;

·    art. 270 - si introducono alcune precisazioni sul potere dell’amministrazione di considerare, in determinate situazioni, più impianti come un unico impianto;

·    art. 271 - si introducono alcune precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti, che debbono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e dei valori e delle prescrizioni fissati nelle normative regionali;

·    art. 272 – si elencano gli impianti e le attività in deroga (stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del Codice, le cui emissioni hanno effetti scarsamente rilevanti sull’inquinamento atmosferico; impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del Codice;impianti destinati alla difesa nazionale, emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro; impianti di distribuzione dei carburanti);

·    da artt. 273 a 277 – per i grandi impianti di combustione e alle emissioni di cov, si prevede, in particolare, un criterio per l’applicazione dei limiti di emissione a più impianti le cui emissioni siano convogliate ad un unico punto di emissione: i valori limite da applicare sono quelli che si applicherebbero all'impianto più recente;

·    art. 279 - la sospensione temporanea e/o la revoca dell’autorizzazione non hanno portata generale ma riguardano, all’interno dello stabilimento, solamente gli impianti e le attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative;

·    art. 279 - le disposizioni inerenti le sanzioni sono oggetto di alcune correzioni formali, dovute alla riformulazione delle precedenti definizioni legali;si segnala la modifica della pena dell’arresto prevista per le modifiche sostanziali non autorizzate, il cui massimo viene elevato da 6 mesi a 2 anni

·    art. 281 - per gli stabilimenti che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203 del 1988 e che ricadono nell’attuale titolo I, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione è differito al 31 dicembre 2010 e il termine di adeguamento al 31 dicembre 2011; si segnala chegli attuali termini sono stati prorogati di 2 anni dal comma 3-bis dell'art. 8 del D.L. 194/2009. La disposizione in esame cancella quindi, di fatto, la recente proroga;

Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di una verifica dei termini indicati.

·    art. 282 - in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta), si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW; sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole;

·    artt. 285-286 - si attribuisce ai piani regionali di qualità dell’aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali;

·    art. 287 - viene recepita la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2009 in materia di competenza regionale in tema di formazione professionale;

·    al titolo III della parte quinta, in materia di combustibili, si inseriscono alcune modifiche rispetto all’applicazione delle diverse autorizzazioni ai singoli impianti; è istituita una Commissione per l'esame delle proposte di integrazione dell'Allegato X alla parte V del Codice, presentate dallo Stato e dalle regioni;

L’articolo 4 reca le abrogazioni (d.lgs. 59/2005 e DMdell’ambiente 19 aprile 2006); viene fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione illustrative, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico normativa, e dall’analisi di impatto della regolamentazione. Non sono allegati i prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Conformità con la norma di delega

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) è stato emanato in attuazione di una ampia delega in materia ambientale (recata dall'art.1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308) ed ha operato un generale riordino della normativa: esso ha infatti uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (VIA, VAS e IPPC), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall’inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

L’articolo 12 della legge 69/2009 ha previsto una  nuova delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale da attuarsi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge 308/2004, tra i quali si segnalano in particolare:

* salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

*   maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni;

*   sviluppo e coordinamento degli incentivi e disincentivi volti a sostenere l'adozione delle migliori tecnologie disponibili nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo;

*   affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;

*   coordinamento e integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale;

*   adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Il comma 4 dell’art. 12 reca infine una specifica norma (non attuata) in relazione alla necessità di precisare le caratteristiche ambientali ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, si ricorda che il legislatore costituzionale ha distinto fra la legislazione in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, e legislazione finalizzata alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, collocata invece al comma terzo dell’articolo 117, e quindi attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni.

Già con le sentenze n. 182 del 2006 e n. 367 del 2007 la Corte aveva riconosciuto alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché fossero rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Le più recenti sentenze del 2008, 2009 e 2010 ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell’ambiente - di esclusiva competenza statale - numerose questioni sollevate dalle regioni come rientranti nella materia governo del territorio, di competenza concorrente, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti. Con tali sentenze, la Corte conferma quindi, sostanzialmente, la ripartizione di competenze definita nel Codice ambientale (tra le altre, si ricordano le sentenze nn. 225, 234, 235, 251, 315  del 2009 e 120, 127, 171 del 2010).

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 14 aprile 2009 la Commissione con una lettera di messa in mora ha contestato all’’Italia il mancato rispetto di alcune disposizione della direttiva 85/337/CE (VIA) (procedura d’infrazione 2009/2086). In particolare, la Commissione ritiene che il D.Lgs n. 152/2006 presenti profili di non conformità in relazione a: verifica di assoggettabilità a VIA (screening - articolo 4 direttiva). consultazione e informazione del pubblico (articolo 6). categorie di progetto escluse (allegati I e II).

L’8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (p.i. 2009/2235) in relazione a un non corretto recepimento della direttiva 2001/42/CE (VAS).

Il 25 gennaio 2010 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l’Italia (p.i. 2008/2071) per non aver adottato le misure necessarie affinché gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 2008/1/CE (IPPC) funzionino secondo i requisiti previsti dalla direttiva IPPC stessa.

Formulazione del testo

Il comma 3 dell’art. 267 rinvia al d.lgs. 59/2005, abrogato dallo schema di d.lgs. in esame.

Il comma 5 dell’art. 269 non specifica che il Titolo III-bis appartiene alla Parte II del d.lgs..

A seguito delle modifiche introdotte al comma 8 dell’art. 269, il secondo e terzo periodo del medesimo comma 8 risultano pressoché identici.

Il nuovo comma 11 dell’art. 269 riproduce, di fatto, il vigente comma 2 dell’art. 269, ai sensi del quale “il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione”.

Il rinvio, contenuto nel nuovo testo del comma 2 dell’art. 272, all'articolo 271, commi da 5 a 9, deve essere corretto, in quanto nel nuovo testo dell’art. 271 del codice non esistono i commi 8 e 9, in quanto soppressi dall’art. 3, comma 5, lettera c), dello schema in esame.

Si segnala l’erroneo rinvio al comma 4 dell’art. 3 del Codice, abrogato dallo schema in esame, operato dalla novella recata al comma 5 dell’art. 281 del Codice dalla lettera c) del comma 13 dell’art. 3. Il citato comma 5 dell’art. 281 rinvia, nel testo vigente, all’art. 3, comma 2, del Codice per le modalità da seguire ai fini dell'integrazione e della modifica degli allegati alla parte quinta del medesimo codice. Tuttavia sia il comma 2 che il comma 4 di tale articolo risultano soppressi dall’art. 1, comma 2, dello schema in esame.

L’art. 3, comma 15 reca un rinvio all’art. 11, commi 18 e seguenti, del D.P.R. 412/1993 abrogati dal comma 2 dell'art. 16, del D.Lgs. 192/2005, come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 311/2006.

La lettera c) del comma 17 reca un erroneo rinvio alla parte III, sezione 1, dell'Allegato VIII.

 


 

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