Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue A.C. 2966 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2966/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 253
Data: 01/12/2009
Descrittori:
ACQUE DI SCARICO   INQUINAMENTO DELLE ACQUE
SANZIONI AMMINISTRATIVE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

1 dicembre 2009

 

n. 253/0

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

A.C. 2966

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2966

Titolo

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

1

Date:

 

trasmissione alla Camera

19 novembre 2009

assegnazione

24 novembre 2009

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, X e Questioni regionali

 

 


Contenuto

L’articolo unico del ddl in esame novella il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

La modifica circoscrive - come segnalato nella relazione all’A.S. 1755-A[1] - l’ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 del citato decreto. La finalità è quella di ripristinare l’originale ratio della norma recata dall’abrogato D.Lgs. 152/1999 ed eliminare gli effetti derivanti dalla riformulazione operata dal D.Lgs. 258/2000 e mutuata dal Codice (vedi testo a fronte allegato al presente dossier).

 

Si ricorda che l’attuale formulazione del primo periodo del comma 5 dell’art. 137 – mutuata dal corrispondente comma dell’art. 59 del D.Lgs. 152/1999, come modificato dall’art. 23, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 258/2000 - punisce con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila a trentamila euro chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto.

L’allegato 5 alla parte terza del decreto riguarda i limiti di emissione degli scarichi idrici e la tabella 5, ivi contenuta, indica le sostanze per le quali non possono essere adottati – da parte delle regioni o delle autorità di gestione del servizio idrico integrato – limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo; si tratta di diciotto sostanze considerate di particolare pericolosità (Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, ecc.)

 

Come indicato nella citata relazione all’A.S. 1755-A, la modifica in esame si rende necessaria per superare le difficoltà interpretative emerse in sede giurisprudenziale in seguito alla modifica apportata dal D.Lgs. 258/2000. In particolare, in alcuni casi un orientamento giurisprudenziale di maggior rigore ha ricondotto alla sanzione penale lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o fognature che supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico di acque reflue industriali sul suolo quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento non riguarda le diciotto sostanze più pericolose indicate nella tabella 5 (Cass., III sez., sent. 37279 del 2008).

 

Ricondurre – come si legge nella relazione illustrativa all’A.S. 1755[2] - “la sanzione penale alla violazione dei soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose, del resto, non soltanto restituisce organicità e razionalità al sistema sanzionatorio in esame ma conferma anche un’impostazione normativa e giurisprudenziale in atto sin dal 1999”.

 

Si segnala che secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la misura recata dalla norma in esame potrebbe apparire una depenalizzazione di alcune fattispecie. Nella sua sentenza n. 1518 del 12/6/2008[3] la Corte conferma come maggioritaria l’interpretazione testuale della norma vigente che, tra l’altro, corrisponderebbe alle finalità della legge 258/2000, che ha inasprito le sanzioni penali, in linea con il recepimento delle Direttive comunitarie. Confermando quanto già affermato nella sent. 1758 del 2003, la Cassazione asserisce infatti che la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalle tabella 3 e dalla Tabella 4, rimanendo, invece, vincolata alle sostanze più pericolose previste dalla tabella 5 quando il superamento riguardi i limiti più restrittivi fissati da Regioni e province autonome.

 

Secondo la Corte, quindi la norma non sarebbe ambigua, ma ha inteso introdurre, nelle citate fattispecie, una disciplina di maggior rigore.

Su tali basi, quindi il ddl in esame costituirebbe, in relazione al superamento dei limiti previsti dalle tabelle 3 e 4, una vera e propria depenalizzazione.

 

Alcuni autori hanno peraltro criticato tale posizione della Corte sostenendo che l’orientamento recente della Corte “ignora completamente l’art. 133 del Dlgs n. 152, riguardante le sanzioni amministrative. Detta disposizione è particolarmente significativa perché esprime in modo compiuto l’impostazione sanzionatoria prescelta dal Legislatore, che conferma integralmente il pregresso impianto del Dlgs n. 152 del 1999, per cui il superamento dei valori limite fissati per gli scarichi è generalmente presidiato sulla base di un sistema amministrativo; dal quale sono estrapolate in via eccezionale, per essere mantenute nell’ambito penalistico solo alcune ipotesi relative a scarichi industriali. L’orientamento …(della Corte) non appare coerente con le intenzioni del legislatore ambientale che nella materia ha previsto sanzioni amministrative (quindi più lievi) per la fattispecie meno gravi ed un maggiore rigore sanzionatorio per gli scarichi maggiormente inquinanti”[4].

L’applicazione della sanzione amministrativa è, infatti, ai sensi dell’art. 133, la regola che ammette deroga, “tuttavia se si accoglie l’orientamento (della Corte) che predilige l’applicazione della sanzione penale non si comprende quale sia l’applicazione (residuale) della sanzione amministrativa”[5].

 

Relazioni allegate

Il ddl presentato al Senato (AS 1755) è accompagnato dalla relazione illustrativa,  dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico-normativa nonché dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

Necessità dell’intervento con legge

La pdl è volta a modificare una norma del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

Si ricorda al riguardo che l’articolo 12 della legge n 69 del 2009 reca una delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale.

Riguardo ai princìpi e criteri direttivi della delega, il comma 1 rinvia a quelli stabiliti dalla precedente legge delega n. 308 del 2004.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, individua i seguenti principi e criteri direttivi generali, comuni cioè a tutti i settori e a tutte le materie della delega, fra i quali occorre qui menzionare quanto previsto alla lettera i): coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale.

Il successivo comma 9 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega nei diversi settori e materie da questa interessati, tra i quali appare utile qui menzionare in particolare la lettera e): quanto al danno ambientale, conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale.

La relazione tecnico normativa che accompagna il disegno di legge AS 1755 in esame sottolinea peraltro che "l'estrema specificità della norma e la sua urgenza giustificano adeguatamente l'intervento proposto".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è riconducibile alla materia tutela dell’ambiente, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato.

Rileva inoltre la materia ordinamento civile e penale anch’essa attribuita alla esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117 Cost., secondo comma, lettera l).

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

La politica comunitaria sui rifiuti si basa sulla cosiddetta "gerarchia degli interventi in materia di rifiuti". Questa è finalizzata anzitutto alla prevenzione dei rifiuti e, in secondo luogo, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo e altre operazioni di recupero.

Il 19 novembre 2008 è stata adottata la direttiva 2008/98/CE che istituisce un nuovo quadro per la gestione dei rifiuti. La direttiva ha l’obiettivo di incoraggiare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti nell’Unione Europea e di semplificare l’attuale legislazione. Inoltre, promuovendo l’utilizzo dei rifiuti in quanto risorsa secondaria, la nuova normativa è intesa a ridurre la messa in discarica e le emissioni di gas ad effetto serra nelle discariche.

La direttiva integra la precedente direttiva quadro (2006/12/CE) con le due direttive, che vengono contestualmente abrogate, sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e sugli oli usati (75/439/CEE).

 


 

Testo a fronte delle diverse formulazioni della norma novellata dal ddl in esame

Art. 59 comma 5 del D.Lgs. 152/99

Art. 59, comma 5, come mod. dal D.Lgs. 258/2000

Art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/06

DDL in esame

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome, è punito….

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito …

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito…

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito …

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

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File: Am0106a.doc



[1]  La relazione è disponibile all’indirizzo web:

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=16&id=00431899&part=doc_dc&parse=no.

[2] La relazione è disponibile all’indirizzo web:

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00430594&part=doc_dc-relpres_r&parse=no.

[3] Il testo della sentenza è disponibile all’indirizzo , mentre un commento si trova al link www.lexambiente.it/article-print-4966.html.

[4] www.tuttoambiente.it/comm/limititabellari.pdf.

[5] www.studiolegaleambiente.it/index.php?modulo=news&id=14.