Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: I principali eventi sismici a partire dal 1968 - Normativa antisismica, finanziamenti, agevolazioni fiscali e contributive - Schede di lettura
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 67
Data: 14/05/2009
Descrittori:
COSTRUZIONI ANTI SISMICHE   TERREMOTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

I principali eventi sismici a partire dal 1968

 

Normativa antisismica, finanziamenti, agevolazioni fiscali e contributive

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 67

 

 

 

14 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi:

Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 / 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0065.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

La normativa antisismica  5

§      Le norme per le costruzioni nelle zone sismiche nel TU dell’edilizia  5

§      Le nuove norme tecniche per le costruzioni7

§      Le verifiche regionali per la riduzione del rischio sismico  14

§      Il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici21

I finanziamenti statali25

§      Premessa  25

§      Valle del Belice - 1968  27

§      Friuli Venezia Giulia - 1976  31

§      Irpinia - 1980  34

§      Marche ed Umbria - 1997  39

§      Molise e Puglia - 2002  43

§      Abruzzo - 2009  47

Le agevolazioni fiscali57

§      Premessa  57

§      Belice  58

§      Friuli Venezia Giulia  59

§      Irpinia  62

§      Marche e Umbria  63

§      Molise e Puglia  65

Le agevolazioni contributive e di sostegno al reddito  69

§      Premessa  69

§      Belice  69

§      Friuli Venezia Giulia  72

§      Irpinia  76

§      Marche e Umbria  76

§      Molise e Puglia  78

 


Schede di lettura

 


Premessa

L’Italia è uno dei Paesi europei più colpiti da disastri naturali. Dai dati presentati nell’Annuario dei dati ambientali 2008, pubblicato dall’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA)[1],emerge che l’Italia è uno dei paesi a maggiore pericolosità sismica in Europa: le aree a più alto rischio sismico sono situate nel settore friulano, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale (bacino intrappenninico), lungo il margine calabro tirrenico e nella Sicilia sud-orientale.

L’impatto economico dei terremoti è rilevantissimo. Secondo i dati del Dipartimento della protezione civile, i soli stanziamenti per l’emergenza e la ricostruzione per gli ultimi quaranta anni ammontano a circa 135 miliardi di euro, cui si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale[2].

 

Costo dei terremoti degli ultimi 40 anni (dati in milioni di euro 2005)[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tali importi includono anche gli oneri per il miglioramento delle opere danneggiate e la realizzazione di opere non esistenti al momento dell’evento. Infatti, in considerazione dell’impatto anche economico del terremoto, i criteri che hanno informato l’assistenza statale per la ricostruzione post-sisma dell’edilizia privata, sono stati quasi sempre volti ad assicurare un’estesa copertura di ripristino e miglioramento sismico.

 

A partire dal 1997, con il terremoto Marche-Umbria, il modello adottato nella gestione della ricostruzione rende preminente il ruolo delle amministrazioni regionali rispetto a quelle statali, mentre obiettivi e regole generali continuano ad essere definite dal Parlamento.

 

Di seguito si riportala normativa vigente, comprendente sia la classificazione del territorio nazionale con la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica per le costruzioni nelle predette zone, nonché le verifiche regionali per la riduzione del rischio sismico.

 

Inoltre, si dà conto degli interventi legislativi e dei finanziamenti erogati in occasione dei principali terremoti intervenuti a partire dal Belice (1968), Friuli (1976), Irpinia (1980), Marche e Umbria (1997), Molise e Puglia (2002), nonché delle agevolazioni fiscali, contributive e di sostegno del reddito per le popolazioni colpite da tali eventi sismici.

 

Con riferimento al recente terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito l’Abruzzo, si allega una prima scheda ricostruttiva dell’evento sismico e dei primi interventi di urgenza (DPCM e ordinanze), rinviando ai dossier predisposti dal Servizio Studi e dal Servizio Bilancio del Senato per un commento sistematico sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (AS 1534)[4].


La normativa antisismica

Le norme per le costruzioni nelle zone sismiche nel TU dell’edilizia

La Parte IIdel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativa alla normativa tecnica per l’edilizia, reca, al Capo IV (artt. 83-106),alcune norme specifiche per le costruzioni in zone sismiche.

 

In particolare la Sezione I detta i principi generali cui devono adeguarsi le norme per le costruzione in zone sismiche.

L’art. 83 prevede, infatti, che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche vengano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'art. 52 (che prevede, sostanzialmente, che tutte le costruzioni sia pubbliche sia private debbano essere realizzate in osservanza delle norme tecniche delle costruzioni), da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata. Negli articoli successivi vengono definiti i criteri generali per la loro adozione.

I successivi artt. 84-92 recano, quindi, i criteri generali cui devono attenersi tali norme tecniche in funzione dei diversi gradi di sismicità.

Tali norme tecniche sono state adottate con il T.U. approvato con DM 14 settembre 2005, sostituito recentemente con il nuovo DM 14 gennaio 2008 e con la circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617 (vedi infra).

 

Nella Sezione II sono, invece, contenute le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.

L’art. 93 del TU prevede che tutte le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuate in zone sismiche siano soggette a un preavviso scritto allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione.

A tale domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

In ogni comune deve essere tenuto un registro di tali denunzie che deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 103 (vedi oltre).

 

Oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori.

L’art. 94 prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti.

I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

 

La Sezione III reca le sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che violino la disciplina antisismica (artt. 95-103).

L’art. 96 prevede, infatti, che gli ufficiali e gli agenti preposti ai controlli di cui al successivo art. 103, qualora accertino delle violazioni, essi sono tenuti a redigere un processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

A sua volta, il dirigente dell'ufficio tecnico regionale trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni e, nel frattempo, ordina, con decreto motivato, la sospensione dei lavori (art. 97).

I successivi articoli (98- 102) disciplinano, quindi, le norme relative al procedimento penale.

L’art. 103 riguarda l’attività di vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche.

Esso dispone che nelle zone sismiche gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso della prescritta autorizzazione regionale.

Essi debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle norme antisismiche ed eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

 

La Sezione IV reca, infine, alcune disposizioni finali che riguardano le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104), quelle eseguite con il sussidio dello Stato (art. 105) e le opere eseguite dal genio militare (art. 106).

Le nuove norme tecniche per le costruzioni

Si ricorda preliminarmente che il termine “normativa antisismica” comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi, definiti per edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

L’aggiornamento della normativa antisismica - rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984[5] e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996[6] - è stato avviato nella XIV legislatura con due provvedimenti fondamentali - l’ordinanza n. 3274 del 2003[7]ed il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005 - ed è proseguito nel corso della XV legislatura con l’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni disposto con il nuovo DM 14 gennaio 2008.

 

Si segnala che le relative istruzioni applicative sono recate dalla circolare 2 febbraio 2009, n. 617[8].

 

L’entrata in vigore della normativa - peraltro già prorogata da ultimo al 30 giugno 2009 ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - è stata ulteriormente  prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies del decreto-legge n. 207/2008, ad eccezione delle sole norme tecniche relativeall'acciaio B450A e B450C, che viene stabilita al 30 giugno 2009 ai sensi del comma 1-bis dell’art. 5 del decreto-legge n. 5 del 2009.

L’ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274

Si ricorda che nel 2003, immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 che aveva colpitoi territori al confine fra il Molise e la Puglia, la Protezione civile ha adottato l’ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che ha rappresentato la prima importante novità nel panorama della normativa in tema di prevenzione antisismica ed ha fornito, nel contempo, una prima risposta immediata alla necessità di aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche.

 

Nelle premesse all’ordinanza, si specificava, infatti, che essa rappresentava una prima e transitoria disciplina della materia, in attesa dell’emanazione delle specifiche norme tecniche previste, dapprima, dal citato art. 83 del DPR n. 380 del 2001, e, successivamente, anche dall’art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136[9].

In considerazione degli errori materiali e formali contenuti nell’ordinanza, conseguenti ai tempi brevissimi di adozione (appena quaranta giorni) e alle novità della relativa impostazione, essa - appena cinque mesi dopo la sua pubblicazione - è stata oggetto di numerose e significative correzioni (da parte, soprattutto, dell’ordinanza n. 3316 del 2 ottobre 2003[10]), volte anche a consentire i necessari approfondimenti della materia di notevole complessità tecnico-scientifica.

Con l’ordinanza n. 3274 (allegato 1), a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale viene classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni[11].

 

Le prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 3), mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l’applicazionedella progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come anzidetto, nella zona 4.

 

Al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3274 con quelle del DM 14 settembre 2005 (vedi infra) e in attuazione dell’allegato 1, punto 4, lettera m), della citata ordinanza che prevedeva la predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, nel corso del 2006 è stata approvata una nuova ordinanza - OPCM n. 3519 del 2006[12] – con cui è stata adottata una nuova mappa di pericolosità sismica (MPS04) molto più puntuale di quella precedente.

Le zone individuate sono sempre quattro (dalla 1 alla 4), caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico. L’ordinanza n. 3519 ha definito, quindi, i criteri che le regioni devono seguire per aggiornare le afferente dei Comuni alle 4 zone sismiche. Tuttavia tale ordinanza non obbliga le Regioni a aggiornare tali afferenze.

 

L’ordinanza n. 3274 prevede (art. 2, comma 1), inoltre, che siano le regioni a provvedere, sulla base dei criteri recati dall’allegato 1, all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1998.

 

La stessa ordinanza dispone (art. 2, comma 3) anche un obbligo di verifica da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati della stessa ordinanza, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche, da svolgersi entro cinque anni dalla data dell’ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nel citato allegato 1.

Entro sei mesi dalla data dell’ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche (art. 2, comma 4).

Il collegamento tra la classificazione e le norme tecniche risulta, pertanto, molto stretto, infatti, oltre ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, con l’ordinanza sono state anche approvate alcune norme tecniche (contenute negli allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza, di cui fanno parte integrante) che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di costruzioni: edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

Si ricorda che l’ordinanza (art. 2, comma 2, terzo periodo) aveva anche contemplato un periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale era possibile, per l’interessato, scegliere di applicare la classificazione sismica ele norme tecniche vigenti. Tale termine era stato più volte prorogato a causa sia del rilevante grado di complessità tecnica della materia e della sua natura fortemente innovativa, che del necessario coordinamento con il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005.

 


Il DM 14 settembre 2005

Il DM 14 settembre 2005 rinviene lapropria origine nelle disposizioni recate dall’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004[13] che ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Il DM 14 settembre 2005 persegue, quindi, la finalità di riunire la normativa tecnica relativa alle costruzioni civili al fine di fornire un corpus normativo quanto più possibile coerente, ispirato al criterio “prestazionale” piuttosto che “prescrittivo”: vale a dire che se finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo norme già preordinate a tal fine, d’ora in avanti sarà egli stesso che dovrà predeterminare i livelli pensionali attribuiti a ciascuna componente strutturale, decidendo quali procedimenti di calcolo e quali modelli adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera da realizzare. Il deterioramento qualitativo che ha determinato il passaggio dal criterio prestazionale a quello prescrittivo è stato causato dalla necessità dell’aggiornamento biennale prescritto dall’art. 21 della legge n. 1086 del 1971. L’aggiornamento ha comportato, infatti, l’assommarsi di interventi normativi autonomi e sconnessi di recepimento di singole istanze ed esigenze, senza un coordinamento complessivo.

 

Come per l’ordinanza n. 3274, anche per il DM 14 settembre 2005, che è entrato in vigore il 23 ottobre 2005, vale a dire 30 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.[14], è stato previsto inizialmente un periodo transitorio di diciotto mesiprorogato più volte[15] e da ultimo fino 30 giugno 2009 dall’art. 20, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248[16], al fine di permettere una fase di sperimentazione delle norme tecniche in esso contenute e durante il quale è possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del DPR 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

In merito, invece, all’applicabilità dell’ordinanza n. 3274 durante tale regime transitorio, si ricorda che essa è tuttavia vigente, in quanto le proroghe hanno riguardato unicamente la sua obbligatorietà, ma non la vigenza, e fino alla sua entrata in vigore il progettista avrebbe quindi potuto scegliere di adeguarvisi o meno. Durante tale periodo transitorio, pertanto, l’applicazione della disciplina in essa contenuta costituisce una mera facoltà che si affianca a quella di applicazione della normativa del DM 14 settembre 2005 ed alla normativa di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974. Tale possibilità è confermata dallo stesso DM 14 settembre 2005, nelle cui premesse viene espressamente previsto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3[17] dell’ordinanza n. 3274 del 2003, possono continuare a trovare vigenza “quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche” con lo stesso approvate. Inoltre, al capitolo 5.7.1.1, comma 2, si prevede espressamente che “committente ed il progettista di concerto, nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti nella presente norma, possono fare riferimento a specifiche indicazioni contenute in codici internazionali, nella letteratura tecnica consolidata, negli allegati 2 e 3 alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274”. Infine, nel capitolo 12, la citata ordinanza rientra tra le referenze tecniche essenziali, al pari dei codici internazionali e della letteratura tecnica consolidata.

 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2006 è stata anche istituita la Commissione consultiva di monitoraggio della normativa tecnica per le costruzioni, ai sensi dell'art. 2 del DM 14 settembre 2005, con il compito di monitorare l'applicazione della normativa tecnica emanata e anche al fine del suo previsto aggiornamento periodico biennale[18].

Il DM 14 gennaio 2008

Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni è stato quindi approvato con il DM 14 gennaio 2008, mentre le norme di attuazione sono state emanate con la  circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617.

Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla G.U.[19], il 5 marzo 2008.

 

Anche per l’applicabilità dell’aggiornamento delle norme tecniche è previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009, durante il quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del decreto legge del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, sarà possibile ricorrere alle precedenti norme approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure alla normativa prevista da una serie di decreti ministeriali indicati nello stesso comma 2.

Come già detto, l’entrata in vigore della normativa è stata prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies del decreto-legge n. 207/2008[20].

 

Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l’aggiornamento delle norme tecniche si prevede l’istituzione, durante il periodo transitorio, di un’apposita Commissione consultiva con il compito di monitorarne l’attuazione (art. 20, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007).

 

Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 sono, invece, immediatamente applicabili a partire dalla loro entrata in vigore il 5 marzo 2008, nel caso le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 20, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007)[21].

 

Inoltre, sempre l’art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che debbano essere effettuate, dai rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, tutte le verifiche tecniche previste dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 3274 del 2003, con riguardo, in via prioritaria, agli edifici e alle opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

 

Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007 sono state emanate anche le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale.

Con la citata direttiva sono stati quindi adottati una serie di indirizzi operativi per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni. La direttiva è entrata in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella G.U.[22], il 29 aprile 2008.

Le verifiche regionali per la riduzione del rischio sismico

Si ricorda che nelle Regioni a maggior rischio sismico i controlli sui progetti depositati al Servizio del Genio civile restano ancora a campione e, nella maggior parte dei casi, vengono effettuati solo sul 10% dei progetti depositati, con il caso limite della Campania che analizza solo il 3% delle richieste. Tali dati emergono da un’indagine recentemente condotta da «Edilizia e Territorio»[23], e della quale si riporta la tabella seguente.

 

Il monitoraggio nella zona 2 (medio rischio sismico)

Le procedure delle regioni più a rischio

Regione

Controllo

%

Abruzzo

campione

10

Campania

campione

3

Calabria

campione

5

Friuli V.G.

campione

10

Emilia Romagna

integrale (dal 14/11/2009)

100

Marche

campione

10

Sicilia

in corso d’opera

100

Toscana

campione (zona 3S)

10

Umbria

campione

10

 

La stessa indagine ha evidenziato come, dopo tre anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2006[24] che aveva bocciato la procedura semplificata - ossia i controlli a campione del 10% dei progetti su base mensile -nelle zone 2 a medio rischio sismico, prevista dall’art. 105, comma 3, della legge della regione Toscana n. 1 del 2005, poche sono le regioni che si sono adeguate al disposto della sentenza (Emilia Romagna e Sicilia).

Nella citata sentenza n. 182 la Corte ha affermato, infatti, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede l'autorizzazione regionale esplicita, il legislatore statale si “è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”.

 

Nella regione Toscana, ai sensi della legge n. 1 del 2005 “Norme per il governo del territorio” (artt. 95-118)i controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche sono effettuati in via preventiva (per l’avvio dei lavori occorre l’autorizzazione del Genio civile) nei 90 Comuni inseriti nella zona 2 (media sismicità), mentre sono a campione (sul 10% dei progetti depositati) nei 106 Comuni inseriti nella cosiddetta zona 3S, a bassa sismicità.

Infatti, al fine di superare i rilievi della citata sentenza della Corte Costituzionale, la regione ha approvato, con delibera n. 431 del 12 giugno 2006[25], la nuova classificazione sismica del territorio regionale creando la zona 3S, una nuova maxi zona “a bassa sismicità” nella quale sono stati “declassati” 106 dei 186 Comuni fino a quel momento considerati sismici e inseriti nella zona 2. In questo modo i progetti ricadenti nelle zone 3S devono essere depositati (per i controlli a campione), ma non è richiesta l’autorizzazione per avviare i lavori. Sono, invece, uguali a quelle previste per le zone 2 le norme relative alla progettazione.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48,[26] è stato approvato il regolamento attuativo dell’art. 117, comma 2 lettera g), della legge regionale n. 1 del 2005 relativo alle verifiche nelle zone a bassa sismicità. In tali zone è estratto a sorte un certo numero di interventi che vengono sottoposti a verifica: il 10% dei progetti nelle zone 3S, del 4% nelle zone 3 e dell’1% nelle zone 4.

Infine, con delibera della giunta regionaledel 26 novembre 2007, n. 841 [27] è stato approvato l'elenco aggiornato dei comuni a maggior rischio sismico della Toscana, inserendo 14 comuni tra quelli a maggior rischio sismico.

 

La Sicilia, dopo il sisma in Abruzzo, ha avviato una campagna di verifiche direttamente sui cantieri. Il Genio civile di Palermo ha, infatti, deciso di incrementare i controlli fissando nuove regole per la certificazione in una direttiva indirizzata a imprese e direttori lavori ove si stabilisce il «sopralluogo necessario» al rilascio del certificato di conformità da parte dei tecnici del Genio civile. Le nuove disposizioni innovano totalmente la legge regionale n. 7 del 2003 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”, che, all’art. 32 sulla prevenzione del rischio sismico, dispone che, ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa e del collaudatore statico, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto e della relazione geologica rilasciata dall'Ufficio del Genio civile.

Con delibera della Giunta regionaledel 19 dicembre 2003, n. 408[28] è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale (27 comuni in zona 1 e 329 in zona 2), in base al disposto dell’ordinanza n. 3274.

 

In Calabria, una delle regioni italiane a più elevata pericolosità sismica (261 comuni in zona 1, 148 in zona 2), il controllo del Genio civile si concretizza in seguito al sorteggio di un campione rappresentativo del 5% di tutte le pratiche presentate, ai sensi del regolamento regionale n. 1 del 1994. La successiva legge n. 7 del 1998 “Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741”, prevede, all’art. 5, come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2007, che il Dipartimento regionale dei lavori pubblici eserciti, attraverso le sue strutture territoriali, il controllo sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione in riferimento alla normativa vigente. È soggetta ad autorizzazione preventiva la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, in ragione della destinazione d'uso o della loro complessità strutturale, di opere d'importanza primaria ai fini dell'espletamento dei servizi di protezione civile, nonché di opere che per la loro destinazione, possano dare luogo a particolare rischio o pericolosità. Negli altri casi, per l'avvio dei lavori è prevista la dichiarazione di inizio di attività, fatto sempre salvo il controllo successivo eseguito con il metodo a campione.

Con delibera della Giunta regionaledel 10 febbraio 2004, n. 47 è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale (261 comuni in zona 1 e 148 in zona 2), recependo la classificazione dell’ordinanza n. 3274.

 

La regione Campania attua controlli con metodi a campione sulla normativa antisismica, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1983 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”. Ai sensi dell’art. 4 della citata legge, la regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche. Tale controllo viene effettuato sul 3% dei progetti depositati al Genio civile, sulla base di estrazione casuale con sorteggi mensili. Inoltre sono previste almeno due visite in corso d’opera sui campioni estratti durante l’avanzamento dei lavori. Per le sopraelevazioni il controllo è sempre del 3%, ma avviene solo sulla progettazione e non sulla realizzazione. Per le opere di interesse pubblico il controllo della progettazione e realizzazione riguarda la totalità delle opere[29].

Per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio regionale essa è stata disposta con delibera della Giunta Regionale del 7 novembre 2002, n. 5447.

 

Per le Marche e l’Umbria i controlli a campione sono effettuati sul 10%-20% dei progetti depositati negli uffici tecnici, sia nella zona 1 che 2 (alta e medio-alta sismicità).

In Umbria, ai sensi della legge n. 30 del 1998 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive”, l'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell’art. 13, viene delegata alle Province. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del 20% degli interventi.

Con delibera della Giunta regionaledel 18 giugno 2003, n. 852[30]è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale in base alla classificazione dell’ordinanza n. 3274 (14 comuni in zona 1 e 51 in zona 2).

 

Nelle Marche la legge n. 33 del 1984 “Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”, che integra la predente legge n. 741 del 1981, prevede, all’art. 3-bis, che il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente effettui controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa vigente in materia, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, il secondo lunedì di ogni mese, in ragione del 10% del numero delle denunce pervenute nel mese precedente. Nei 6 comuni in zona 1 (tutti nella provincia di Macerata) interessati dal terremoto del ’97, viene invece garantito il 30% di controlli.

La delibera della Giunta regionaledel 29 luglio 2003, n. 1046[31]ha approvato gli indirizzi generali per la prima applicazione della più volte citata ordinanza n. 3274 classificando il territorio regionale nelle relative zone sismiche (al eccezione di alcuni comuni nella zona 1 e 3, quasi tutti i comuni della regione rientrano nella zona 2).

 

In Abruzzo i controlli del Genio civile sulle nuove costruzioni di tutte le categorie sono diminuiti a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 93 del 1992 che recava le prime norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione nelle zone dichiarate sismiche. La successiva legge n. 138 del 1996 “Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64”, come modificata dalla legge n. 110 del 1997, sostituisce la previsione secondo la quale il progetto veniva esaminato dal Genio che effettuava un sopralluogo preventivo all’inizio dei lavori; attualmente, ai sensi dell’art. 11, il Servizio del Genio civile esercita un’attività di controllo sistematica per verificare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica: tale controllo è effettuato ogni mese su un campione estratto a sorte pari al 10% del numero delle pratiche accettate in deposito nel mese precedente.

L’art. 12 dispone poi che tutte le opere di rilevante interesse pubblico di uso collettivo e sociale vengano comunque sottoposte a controllo, fornendo l’elenco di tali opere[32].

Da ultimo l’art. 14 prevede che il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere sia tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del Servizio del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti ai sensi della presente legge.

Si ricorda, da ultimo, che secondo la nuova mappa di pericolosità sismica (MPS04) adottata con ordinanza n. 3519 del 2006, la zona colpita dal sisma del 6 aprile 2009, compreso il comune dell’Aquila, ricade nella zona 1 ad alta pericolosità sismica. Tuttavia la zona è ancora considerata di livello 2, in base alla classificazione adottata dalla regione nel 2005 con delibera della Giunta regionale del 29 marzo 2005, n. 438[33]con cui era stata recepita, senza apportare modifiche, la classificazione dell’ordinanza n. 3274. “Per tutta la provincia dell’Aquila venne, infatti, confermata la classificazione precedente, con l’eccezione di 6 comuni (Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Tornimparte) cui venne assegnata la zona 1[34].

 

 

In Friuli Venezia Giulia la competenza sulle verifiche di rispetto delle norme antisismiche è attribuita alla regione dalla legge n. 27 del 1988 recante “Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741”. Il Genio civile si occupa solo degli edifici pubblici strategici di competenza statale, quali prefetture e caserme.

La procedura prevede che il progettista depositi la documentazione dei calcoli sismici alla direzione provinciale dei Lavori pubblici competente per territorio, ove una apposita commissione tecnica valuta la documentazione. I progetti degli edifici pubblici sono tutti sottoposti a verifica da parte della competente Direzione provinciale dei lavori pubblici e, solo se il risultato della verifica è positivo, possono essere iniziati i lavori (art. 3), mentre quelli degli immobili privati sono verificati a campione nella misura del 5% del totale depositato (art. 5). Inoltre tutti i progetti debbono avere un «collaudatore in corso d’opera» che prima dell’inizio dei lavori, nel momento del deposito in comune del progetto, dichiara di aver verificato i calcoli. Tali obblighi  valgono anche per gli edifici sottoposti a ristrutturazione. Gli edifici privati già costruiti possono essere verificati solo dal proprietario con un professionista di propria fiducia.

La delibera della Giunta regionaledel 1 agosto 2003, n. 2325[35]ha disposto il recepimento dell’ordinanza n. 3274 in merito alla individuazione delle zone sismiche.

 

L’Emilia Romagna, con la legge n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, ha innovato in modo decisivo la legislazione che regola la costruzione di nuovi edifici nelle aree sismiche.

Le funzioni in materia sismica sono confermate in capo ai comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali. E’ prevista anche la possibilità per i comuni di esercitare autonomamente tali funzioni; in tal caso, questi ultimi devono comunicare alla regione le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita struttura tecnica.

La regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica.

Gli articoli del Titolo IV sulla vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico (artt. 9 e segg.), che entreranno in vigore il 14 novembre 2009, prevedono che tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, non potranno essere iniziati senza il preventivo nulla osta che dovrà essere rilasciato dalla struttura tecnica competente entro 60 giorni.

Inoltre, a seguito della nuova classificazione del territorio emiliano approvata nel 2003, la Regione ha deciso di estendere i controlli su tutte queste aree al 100% dei progetti presentati – e non più a campione con una media del 10% – nelle strutture tecniche competenti.

Si ricorda, al riguardo, che con delibera della Giunta regionaledel 21 luglio 2003, n. 1435[36] è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale, portando da 89 a 105 le zone 2 e confermando l’assenza di zone 1.

 

Per quanto riguarda la Lombardia, la legge 5 gennaio 2001, n. 1 (art. 3, commi 108-113) riserva alla regione la competenza a emanare direttive e ad individuare ed aggiornare le zone sismiche, mentre spetta alle province il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

Con successiva delibera della Giunta regionale del 7 novembre 2003 - n. 7/14964[37]è stata attuata la classificazione sismica del territorio regionale ai sensi dell’ordinanza n. 3274, individuando 41 nella zona 2 (media sismicità), 238 nella zona 3 (bassa sismicità) e ben 1.267 nella zona 4 (non ci sono comuni nella zona 1 a più alta pericolosità).

Con D.d.u.o. del 21 novembre 2003, n. 19904[38](decreto del dirigente dell’unità organizzativa) è stato approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e opere strategiche, nonché il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni in due fasi distinte: una prima analisi di vulnerabilità degli edifici ed opere strategiche[39] e degli edifici ed opere sensibili[40] e successive verifiche tecniche sulle due tipologie.

La successivalegge sul governo del territorio, legge 11 marzo 2005, n. 12 (modificata dalla legge 14 marzo 2008, n. 4) reca, al Titolo II (artt. 55-58) le norme in materia di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici. Essa conferma la ripartizione di competenze che era stata prevista dalla precedente legge n. 1 del 2001.

La delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2005 n. 8/1566[41]“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” rappresenta la norma di riferimento per la microzonizzazione a livello comunale. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni nazionali, solo nei 41 Comuni nella zona 2 è imposta la progettazione antisismica, fatta eccezione per gli edifici strategici e le opere rilevanti (es. viadotti e aeroporti).

Il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici

L’art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) ha previsto la realizzazione di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, includendolo nel programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cd. legge obiettivo (legge n. 443/2001). Al momento il Piano risulta articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi[42]. Il terzo programma stralcio dovrà esser sottoposto al CIPE entro il 30 giugno 2009 (vedi oltre).

Si ricorda che il Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stato istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, con la finalità di adottare misure di carattere più generale finalizzate a mettere in sicurezza gli edifici scolastici,con particolare riguardo a quelli che insistono in territori a rischio sismico. Da qui l’approvazione dell’art. 80, comma 21, della legge finanziaria 2003 che ha previsto che, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, possano essere ricompresi anche gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi e vi fosse inserito anche un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. E’ stata quindi individuata una quota minima da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 3, comma 91, della legge finanziaria 2004) e, con la successiva delibera CIPE del 20 dicembre 2004, n. 102, è stata calcolata la quota dei finanziamenti complessivi pari a 193,9 milioni di euro, ripartita fra le regioni nel modo seguente: Nord 9,74%, Centro 23,32% e Sud 66,95%.

Con delibera CIPE del 2 dicembre 2005, n. 157, è stato previsto che le “economie” realizzate nelle varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione dell’intervento sino al completamento dello stesso. Essa ha fornito, inoltre, indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari Enti beneficiari.

Nell’aprile 2006, la delibera CIPE n. 130 ha incluso l’edilizia scolastica nel Programma delle infrastrutture strategiche con un costo di 193,884 Meuro, tutti assegnati. Nell’allegato 2 invece è presente il ”piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici - 1° programma stralcio” quale sub intervento del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici – piano stralcio per il quale è intervenuta deliberazione del CIPE.

In merito alla stato di avanzamento dei lavori relativi al 1° programma stralcio, alla data del 30 giugno 2006, dalla relazione del MIT si ha notizia dell’attivazione di 60 interventi su 738 interventi, pari all’8,13% del numero di interventi finanziati. Gli interventi risultano concentrati in 6 Regioni per un importo di euro 11.306.257,67 (5,38% del totale finanziato). Le Regioni più attive sono risultate la Calabria (40 interventi per euro 4.945.000), la Sicilia (6 interventi per euro 2.941.791) e le Marche (10 interventi per euro 2.168.678).

Con delibera CIPE n. 143 del 17 novembre 2006, è stato approvato il 2° programma stralcio, che riguarda 876 interventi per un costo complessivo di circa 295 Meuro che tiene conto del diverso saggio d’interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti rispetto alla data (8 Febbraio 2006) in cui il MIT ha proceduto alla quantificazione del volume di investimento attivabile con la quota residua dei limiti di impegno indicata nella delibera n. 102/2004. Con la stessa delibera il CIPE ha riprogrammato le economie derivanti dal 1° programma stralcio. Nello specifico sono stati integralmente o parzialmente definanziati 52 interventi per un importo di 14,932 Meuro (1,333 Meuro quale limite di impegno anno 2005) e riprogrammate le risorse che si sono rese disponibili, quantificate in 14,858 Meuro (1,326 Meuro quale limite di impegno anno 2005) per 32 interventi.

Con delibera CIPE n. 17 del 21 febbraio 2008[43] “sono è stato disposto il definanziamento integrale di 54 interventi in 10 Regioni e il parziale definanziamento di altri 16 interventi, relativi ad alcune di tali Regioni, per un totale di 13,947 Meuro (cui correla un limite di impegno complessivo di 1,250 Meuro – e riprogramma, sulla base di criteri indicati dal Ministero delle infrastrutture, quasi integralmente dette risorse, 13,938 Meuro) per altri 39 interventi siti nelle medesime Regioni ed aventi un “costo nominale” di norma coincidente con l’importo definanziato.

 

Interventi di adeguamento antisismico degli edifici del sistema scolastico sono previsti anche in recenti leggi finanziarie. In particolare, il comma 625 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge n. 23/1996.

Il 50% delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, nell’ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo.

 

L’art. 2, comma 276 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) ha poi previsto un ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro attraverso l’incremento del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio.

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito con l’art. 32-bis del decreto legge n. 269/2003[44], con una dotazione iniziale di 273,49 milioni di euro per il triennio 2003-2005, per contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, ma anche a far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte.

Le modalità di attivazione del Fondo, nonché la quota da assegnare a ciascuna regione sono state quindi determinate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell’8 luglio 2004[45], mentre per la ripartizione tra le regioni dei finanziamenti per il 2005 è stata emanata l’ordinanza n. 3505 del 9 marzo 2006[46]. Con una serie di DPCM indirizzati agli enti beneficiari del 5 marzo 2007[47] sono stati quindi assegnati i finanziamenti previsti per il 2005 nell'ambito delle disponibilità del fondo, come disposto dall’art. 1 della citata ordinanza n. 3505 del 2006.

 

La stessa legge finanziaria 2008, all’art. 2, comma 329, ha autorizzato anche una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico, attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Si rammenta che l’art. 1, comma 247, della legge n. 311/2004, allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, aveva previsto che il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvedesse alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine era stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

Anche il decreto legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, ha introdotto nuove misure a favore dell’edilizia scolastica e la messa insicurezza degli istituti scolastici. In particolare, l’art. 2, comma 1-bis ha disposto il versamento al bilancio dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l'anno 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, da destinarsi al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Le somme citate sono quelle di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), inerenti gli interventi rivolti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio per il triennio 2005-2007.All'attuazione delle disposizioni sopra esposte, in merito al riparto dei finanziamenti ed all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvederà mediante appositi decreti interministeriali. In tal senso, in data 23 dicembre 2008, le Commissioni riunite V (bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei deputati hanno approvato la risoluzione[48] di indirizzo al governo per l’assegnazione dei contributi di cui al citato articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 137/2008.

 

Lo stesso decreto legge n. 137/2008 ha inoltre previsto (art. 7-bis) l’assegnazione, al citato Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

In attuazione di tale disposizione, con delibera CIPE n. 114 del 18 dicembre 2008[49] sono stati disposti accantonamenti per la prosecuzione degli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo previsto dall’art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. Nello specifico sono state accantonate le seguenti quote:

§         una quota di 3 milioni di euro per 15 anni a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

§         una quota di 7,5 milioni di euro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

La definitiva assegnazione delle quote avverrà sulla base del 3° programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture - d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione - sottoporrà al CIPE entro il 30 giugno 2009. Tale programma sarà corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre 2008, nonché da un documento in cui i citati Ministeri definiscano: il quadro complessivo degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici con l'esplicitazione del costo relativo alle opere prioritarie e dello stato di attuazione; il quadro complessivo di tutte le risorse disponibili a carico delle varie fonti di finanziamento, comprensivo degli accantonamenti di cui sopra; il fabbisogno residuo.

 

Da ultimo il decreto legge n. 39 del 2009[50](art. 4, comma 4), dispone che alla Regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008 (decreto-legge anticrisi), cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture per la messa in sicurezza delle scuole, e autorizza la stessa a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica anche con l'inserimento di nuove opere.

Si ricorda, infatti, che il citato art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, prevede, al comma 1, lettera b), che il CIPE assegni per la messa in sicurezza delle scuole una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.

 

La delibera CIPE del 6 marzo 2009 n. 3 ha quindi assegnato al “Fondo Infrastrutture” di cui all’art. 6-quinquies del decreto legge 112 del 2008 1 miliardo di euro da destinare al citato Piano. Nella medesima data la delibera n. 10 ha stanziato 489,083 milioni di euro per il primo e secondo programma stralcio[51].

 


I finanziamenti statali

Premessa

Nelle schede relative ai principali eventi sismici che hanno colpito il territorio nazionale negli ultimi quaranta anni si riportano i dati relativi all’entità dei danni causati da ogni singolo terremoto, nonché i principali provvedimenti adottati per la ricostruzione delle zone danneggiate.

Superata, infatti, la fase di prima emergenza, cui si fa fronte con le ordinanze che seguono alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo sulla base dell’accertamento dell’effettiva entità dei danni, provvede, di norma, mediante decreti legge, con i quali vengono adottati i primi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e destinate nuove risorse finanziarie per la prosecuzione degli interventi e per l’avvio dell’opera di ricostruzione.

Successivamente ulteriori finanziamenti possono essere disposti sia con leggi ad hoc, che all’interno di leggi finanziarie o di altri provvedimenti.

Pertanto, per ogni singolo terremoto, si è cercato, in base all’analisi delle disposizioni che si sono succedute nel tempo, di ricostruire il flusso dei finanziamenti statali finora autorizzati, prendendo in considerazione i contributi per la ricostruzione, per le iniziative economiche e di sviluppo produttivo e occupazionale nelle singole aree terremotate.

Va considerato che, a causa dell’ampiezza dei periodi temporali che hanno caratterizzato le erogazioni per alcuni eventi sismici qui esaminati e della conseguente stratificazione delle disposizioni normative intervenute, l’analisi potrebbe non tenere conto di particolari e specifici interventi finanziari: tali casi possono comunque ritenersi interessare importi di ammontare sostanzialmente marginale.

Conseguentemente gli importi indicati nelle relative tabelle allegate fanno riferimento agli oneri assunti dallo Stato per la realizzazione delle opere di ricostruzione e per la concessione di contributi finalizzati alla ripresa economica dell’area colpita dal sisma.

Nel caso dell’autorizzazione alla contrazione di mutui (con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito) gli importi indicati nelle tabelle fanno riferimento al contributo pluriennale assunto a carico del bilancio dello Stato e non all’ammontare delle risorse effettivamente attivate dalle regioni o dagli enti locali attraverso la stipula dei mutui stessi[52].

Nel complesso delle risorse figurano anche gli oneri connessi alle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, qualora tali oneri siano specificamente indicati dalle norme che le prevedono. Per una analisi di tali misure, si rinvia alle specifiche schede.

Tenuto conto che gli eventi sismici qui esaminati si sviluppano nel corso di un periodo di tempo quarantennale, si è ritenuto utile, al fine di agevolare - per quanto possibile – la comparabilità dei dati finanziari, riportare gli importi dei totali di ciascun intervento attualizzati su base 2008, secondo gli appositi indici di rivalutazione monetaria ISTAT.

Si è dato, infine, conto di eventuali indagini conoscitive disposte dal Parlamento (Belice) volte ad una ricognizione della situazione dei comuni terremotati, nonché di relazioni della Corte dei Conti per il controllo della gestione dei fondi relativi al completamento degli interventi di ricostruzione (Irpinia).

 


Valle del Belice - 1968

Il sisma che colpisce della Valle del Belice del 15 gennaio del 1968 distrugge completamente una quindicina di centri tra cui Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Montevago e lascia circa 70 000 senzatetto[53].

Il primo provvedimento diretto a fronteggiare l’emergenza nella valle del Belice viene adottato con il decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, cui sono seguono immediatamente altri due decreti legge: il decreto 15 febbraio 1968, n. 45, recante delle norme integrative e il decreto 27 febbraio 1968, n. 79, con ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma.

Con il D.L. n. 79/1968 la ricostruzione dei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani (Valle del Belice) colpiti dal sisma è stata assunta a carico dello Stato.

Con tale provvedimento, sono stati definiti tutti gli interventi sia di edilizia abitativa che di opere pubbliche e urbanizzazione necessari al recupero delle zone danneggiate. In particolare, lo Stato si è impegnato ad eseguire, a totale suo carico, il ripristino di opere pubbliche demaniali, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature, ambulatori, cimiteri, altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi e impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all’espletamento di servizi pubblici, parchi, giardini, piazze, chiese parrocchiali, case canoniche, strade provinciali e comunali e vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza.

Lo Stato si è impegnato, altresì, ad eseguire la costruzione degli alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, i locali da adibire ad attività commerciali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il ripristino di opere idrauliche, nonché il trasferimento ed il consolidamento di abitati.

Per la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni private, distrutte o danneggiate dal sisma, viene prevista, inizialmente, la corresponsione di contributi oscillanti dal 50% al 90%, con tetti prefissati per la spesa ammissibile.

 

Con i primi provvedimenti del 1968, sono state altresì disposte misure di sostegno dell’economia della zona colpita dal sisma (interventi per l’agricoltura, sovvenzioni per le aziende industriali, commerciali ed artigiane) nonché provvidenze per i lavoratori.

A partire dal gennaio 1968 sono state poi concesse agevolazioni di carattere fiscale e finanziario in favore dei soggetti danneggiati dal sisma, ivi compresi i comuni.

Ai primi interventi d’urgenza si sono succeduti poi numerosi provvedimenti che hanno stanziato somme consistenti per permettere ai comuni danneggiati di finanziare gran parte dei progetti presentati dagli aventi diritto alla ricostruzione degli immobili.

 

Con la legge 29 aprile 1976, n. 178, si affronta, in maniera più incisiva, il problema del ripristino del patrimonio abitativo privato, elevando per la prima unità immobiliare il contributo statale al 100% e, quindi, pari al costo di costruzione e con un’anticipazione del 20%.

I meccanismi preordinati alla ricostruzione e alla riparazione dell’edilizia privata nel comuni del Belice sono stati resi più agevoli con la legge n. 120 del 1987, che ha esteso al Belice le procedure disposte per il Friuli e per l’Irpinia.

 

Quanto agli esiti della ricostruzione, si ricorda che nell’VIII legislatura era stata istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta (con legge n. 96 del 1978) che, nella relazione conclusiva, aveva individuato la causa principale degli insostenibili ritardi nel “modello adottato per la ricostruzione del Belice, ancora dominante nella cultura urbanistica alla fine degli anni settanta, fondato su una cascata di piani territoriali tra loro rigidamente interconnessi, dal livello superiore a quelli inferiori”[54].

Successivamente, il Parlamento ha costituito, ai sensi dell’art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, una commissione bicamerale per procedere, attraverso un’apposita indagine conoscitiva, ad una ricognizione della situazione in cui versano i comuni terremotati.

Tale indagine conoscitiva, avviata nell’ottobre 1995 (i lavori hanno dovuto concludersi anticipatamente per l’intervenuto scioglimento delle Camere), si è conclusa nella XIII legislatura con l’approvazione di un documento conclusivo nella seduta dell’8 novembre 2000, ove, nelle considerazioni finali, viene sottolineato come “sul Belice abbia pesato storicamente, accanto a sottovalutazioni ed inadempienze varie, una sostanziale incomprensione dei problemi posti dalla ricostruzione. Pertanto si ritiene indispensabile che si proceda in tempi certi e ravvicinati alla programmazione degli ulteriori impegni di spesa, adempimento che consentirà, a seguito della ripartizione dei fondi necessari al completamento della ricostruzione, l’esaurimento dei compiti della Commissione bicamerale e quindi la sua non ricostituzione a partire dalla prossima legislatura”.

Infine, nell’ultima relazione sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice presentata[55] al Parlamento dal Ministro per i lavori pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) ai sensi dell’art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, relativa al secondo semestre 2007, gli interventi di ricostruzione interessavano 21 comuni e, tra questi, 16 necessitavano di totale o parziale delocalizzazione, mentre i restanti 5 manifestavano la sola esigenza di interventi di riparazione o ricostruzione in sito del patrimonio edilizio.

 

In sostanza, dall’analisi delle disposizioni che si sono succedute nel tempo, evidenziate nella tabella che segue, emerge che per la ricostruzione delle zone terremotate del Belice sono stati finora autorizzati stanziamenti, espressi in valori nominali, pari a oltre 2,2 miliardi di euro. In base ai coefficienti di rivalutazione monetaria indicati dall’ISTAT[56], l’importo sopra indicato corrisponderebbe, a valori 2008, a circa 8,4 miliardi di euro.

 

Terremoto del BELICE

milioni di euro

miliardi di lire

Anno di spesa

D.L. n. 12/1968 (L. n. 182/68)

15,0

29,0

1968

D.L. n. 45/1968 (L. n. 240/1968)

5,7

11,0

1968

D.L. n. 79/1968 (L. n. 241/1968)

144,7

280,3

1968-1974

L. n. 858/1968, artt. 1, 11, 15

13,4

26,0

1968

L. n. 21/1970

22,1

42,7

1969-1974

L. n. 21/1970, art. 27 (limite di impegno)

3,2

6,3

1970-1999

L. n. 289/1971

33,3

64,5

1971-1976

L. n. 8/1973, come novellata dalla L. n. 206/1975

106,4

206,0

1971-1978

L. n. 178/1976

140,0

271,0

1976-1980

D.L. n. 299/1978 (L. n. 464/1978)

109,0

211,0

1978-1981

L. n. 64/1981, artt. 1, 2, 4, 5, 17
(importi rimodulati dalle leggi finanziarie successive)

215,9

418,0

1980-1987

L. n. 462/1984, art. 28

2,8

5,5

1984

L. n. 887/1984 (FINANZIARIA 1985), art. 11

62,0

120,0

1985-1987

L. n. 910/1986 (FINANZIARIA 1987), art. 6: finanziamento del D.L. n. 8/1987 (L. n. 120/87)

120,9

234,0

1987-1989

L. n. 67/1988 (FINANZIARIA 1988), art. 17, co. 5 (importi rimodulati dalle leggi finanziarie successive)

413,2

800,0

1988-1996

L. n. 433/1991, art. 8

51,6

100,0

1992-1995

L. n. 505/1992, art. 6
(contributo decennale per la contrazione di mutui)

193,7

375,0

1993-2002

D.L. n. 398/1993 (L. n. 493/1993), art. 2

55,8

108,0

1993-1995

L. n. 725/1994 (FINANZIARIA 1995), Tabella D

18,1

35,0

1995

D.L. n. 444/1995 (L. n. 359/1995), art. 2

0,9

1,7

1995

D.L. n. 67/1997 (L. n. 135/1997) - Quota risorse aree depresse (delibera CIPE n. 32/98)

154,9

300,0

1998-2001

L. n. 488/1999 (FINANZIARIA 2000), art. 54 (limiti di impegno )

38,75

75,0

2001-2015

38,75

75,0

2002-2016

L. n. 166/2002, art. 43 (e successive proroghe)

13,0

 

2002-2009

L. n. 350/2003 (FINANZIARIA 2004), art. 4, co. 87 (limite di impegno)

75,0

 

2004-2018

L. n. 273/2005, art. 39-undecies

15,0

 

2006-2008

L. n. 296/2006 (FINANZIARIA 2007), art. 1, co. 1010

100,0

 

2007-2009

L. n. 244/2007 (FINANZIARIA 2008), art. 2, co. 258

50,0

 

2008

Totale complessivo in milioni di euro
(valore nominale)

2.212,9

 

1968-2018

 

Totale complessivo attualizzato
(milioni di euro a valori 2008)

8.375,2

 

 

 

Alla copertura degli oneri si è inizialmente provveduto attraverso una aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito che il Tesoro è stato autorizzato ad emettere fino all'importo di 90 miliardi negli anni 1967-1968, ai sensi dall'articolo 12 del D.L. n. 867/1967, con la contrazione di mutui ventennali con il CREDIOP, ai sensi del D.L. n. 79/1968, con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1973, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro e di speciali certificati di credito e, successivamente, a valere sui Fondi speciali.

 

Gli importi indicati nella tabella fanno riferimento agli oneri assunti dallo Stato per la realizzazione delle opere di ricostruzione e per la concessione di contributi finalizzati alla ripresa economica dell’area colpita dal sisma.

Come detto in premessa, nel complesso delle risorse non figurano gli oneri connessi alle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo concesse in favore delle popolazioni colpite dal sisma ai sensi dei DD.LL. n. 12, 45 e 79 del 1968, in quanto le minori entrate connesse a tali agevolazioni non sono quantificate dalle disposizioni che le autorizzano (vedi relativa scheda).

Sono conteggiati, invece, gli oneri connessi ad alcune proroghe di esenzioni fiscali relative ad imposte indirette, adottate a partire dal 2002 (vedi L. n. 166/2002, art. 43), in quanto espressamente quantificati dalla relativa disposizione di legge.

 

Si segnala, infine, che nella ricostruzione del complesso delle risorse stanziate per la ricostruzione delle zone della valle del Belice colpite dal terremoto del 1968 non sono stati conteggiati gli importi autorizzati per la costruzione di alloggi popolari da parte dell’Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, previsti dall’art. 23 del D.L. n. 79/1968, come successivamente integrato dall’art. 39 della legge n. 21/1970, in quanto destinate all’attuazione dei piani di risanamento previsti dalla legge n. 28 del 1962, precedente al terremoto, che interessava specifici mandamenti della città di Palermo (complessivi 43,2 miliardi di lire, quali limiti di impegno di 200 milioni di lire decorrenti da ciascuno degli anni 1968-1969 e di 400 milioni di lire decorrenti dagli anni 1970-1971, per un periodo di 36 anni).

 

 


Friuli Venezia Giulia - 1976

Il terremoto del 6 maggio 1976 rade quasi al suolo il Friuli Venezia Giulia, colpendo 137 comuni, lasciando circa 45.000 senzatetto, 15.000 edifici da ricostruire e 70.000 da riparare[57].

Al fine di fronteggiare l’emergenza il Governo emana il decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 che, sostanzialmente, permette ai comuni di scegliere autonomamente le operazioni da attuare per la ricostruzione territoriale, in armonia con gli indirizzi indicati nel decreto stesso e definiti poi con leggi regionali.

Il decreto provvede, quindi, ad erogare contributi speciali per far fronte alla prima emergenza e ad incrementare il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone. Ulteriori contributi vengono quindi previsti per il ripristino degli uffici pubblici e di uso pubblico, degli acquedotti, delle fognature, degli ospedali, degli edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 227 del 1976 viene quindi emanata la legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 con la quale vengono determinate le modalità degli interventi e delle iniziative, nonché le relative procedure da adottare. Vengono istituiti, presso ciascun Comune, uno o più gruppi di tecnici, ai quali viene demandato sia l’accertamento dei danni riportati dalle abitazioni civili che la determinazione delle opere di riparazione con la stima dei relativi costi.

Successivamente la regione approva la legge 20 giugno 1977, n. 30, recante le nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici. Viene previsto che la regione predisponga e realizzi, d'intesa con i comuni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate e che in via prioritaria, al fabbisogno abitativo delle zone terremotate, si provveda attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto dalle norme sul recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dagli eventi tellurici contenute nella stessa legge regionale. Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite. Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d'intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

Con i primi provvedimenti del 1976 sono state altresì autorizzate agevolazioni di carattere tributario in favore dei soggetti danneggiati dal sisma, alcune proroghe e sospensioni di termini legali, nonché provvidenze in favore dei lavoratori.

Con la legge 8 agosto 1977, n. 546 lo Stato assegna ulteriori contributi per il ripristino della viabilità stradale, per le infrastrutture statali, per il restauro del patrimonio culturale. Nel corso degli anni successivi gli interventi di ricostruzione sono quindi rifinanziati con ulteriori risorse.

La ricostruzione viene completata in quindici anni.

Secondo l’analisi delle risorse stanziate dalle disposizioni che si sono succedute nel tempo, indicate nella tabella seguente, che prende in considerazione i contributi per la ricostruzione, per le iniziative economiche e di sviluppo produttivo e occupazionale nelle aree terremotate, gli stanziamenti previsti (a partire dal 1976 e fino al 2006) ammontano a 9.264 miliardi di lire(valore nominale) che, convertiti in euro e rivalutati a valore 2008 sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione monetaria, ammontano a oltre 16,9 miliardi di euro.

La copertura degli oneri è riconducibile a fondi speciali e maggiori entrate (previste dai decreti-legge n. 46[58] e 648[59] del 1976) nonché al ricavo netto derivante dal ricorso ad operazioni finanziarie che il Tesoro è autorizzato ad effettuare dal 1977 al 1982 con istituti di credito.

 

Terremoto del Friuli Venezia Giulia

milioni di euro

miliardi di lire

Anno di spesa

D.L. n. 227/1976 (L. n. 336/1976)

407,1

788,2

1976-1996

D.L. n. 648/1976 (L. n. 730/1976)

111,7

216,3

1976-1977

D.L. n. 516/1976 (L. n. 591/1976)

15,0

29,0

1976

L. n. 546/1977

1.717,3

3.325,1

1977-1997

L. n. 355/1982

0,2

0,5

1981

L. n. 828/1982
(importi rimodulati dalle leggi finanziarie successive)

1.506,1

2.916,2

1982-2002

L. n. 879/1986
(importi rimodulati dalle leggi finanziarie successive)

998,8

1.934,0

1986-2006

L. n. 34/1992, art. 2-4
(importi rimodulati dalle leggi finanziarie successive)

28,4

55,0

1992-1995

D.L. n. 41/1995 (c.d. taglio DINI)

-4,1

-8,0

1995-1997

Totale complessivo in milioni di euro
(valore nominale)

4.780,5

9.256,3

1976-2006

 

Totale complessivo attualizzato
(milioni di euro a valori 2008)

16.916,6

 

 

 

Come detto in premessa, nel complesso delle risorse non figurano gli oneri connessi alle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo concesse in favore delle popolazioni colpite dal sisma, autorizzate ai sensi dei decreti legge n. 227 e n. 648 del 1976, in quanto le minori entrate connesse a tali agevolazioni non sono quantificate dalle disposizioni che le prevedono. Analogamente, non sono stati considerati gli oneri finanziari connessi alle successive disposizioni di proroga di tali agevolazioni (vedi relativa scheda).

 

Si segnala, infine, che nella ricostruzione del complesso delle risorse stanziate nel periodo 1976-2006 per la ricostruzione delle zone del Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976 non sono stati conteggiati gli importi destinati ad alcuni specifici interventi di ammodernamento delle linee ferroviarie del Friuli Venezia Giulia (linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, linea Udine-Tarvisio e infrastrutture di trasporto su rotaia ad essa collegate, circonvallazione di Udine, raddoppio ferroviario del ponte sul Tagliamento di Casarsa della Delizia), previsti dall’art. 10 del D.L. n. 879/1986, in quanto le relative risorse (650 miliardi di lire nel periodo 1987-1989) sono autorizzate nell'ambito dei contributi finanziari complessivamente diretti all'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi della legge n. 210/1985 istitutiva dell’Ente medesimo.

 


Irpinia - 1980

Il sisma del 23 e 24 novembre del 1980 in Campania e Basilicata colpisce circa 200 comuni, dei quali una sessantina seriamente danneggiati, lasciando - oltre ai 2.914 morti e 8.800 feriti - 280.000 senzatetto e 150.000 edifici da ricostruire[60].

Dopo una prima immediata individuazione di quelli disastrati, i comuni che sono stati poi interessati all’opera di ricostruzione e sviluppo sono complessivamente 687, classificati a seconda della gravità dei danni, in comuni “disastrati”, “gravemente danneggiati” e “danneggiati”[61].

 

Per far fronte all’emergenza il Governo emana dapprima il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 con cui vengono adottati i primi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e, successivamente il decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge n. 219/1981, con cui vengono disposti ulteriori stanziamenti.

La legge n. 219/1981 costituisce il punto di riferimento dell’intera attività di ricostruzione e di sostegno delle zone colpite dal terremoto, attraverso la costituzione di un unico “Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto”, la cui ripartizione tra le amministrazioni statali e locali interessate è affidata al CIPE. La legge n. 219 stanzia, per il triennio 1981-1983, la somma complessiva di 8.000 miliardi di lire, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri nonché da fondi e finanziamenti comunitari[62], da destinare ad interventi statali nelle opere pubbliche, ad interventi di sostegno dei settori produttivi e a interventi regionali e degli enti locali nell’edilizia residenziale.

Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione.

 

Con questi primi provvedimenti sono state inoltre definite una serie di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo in favore dei soggetti danneggiati dal sisma (sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali nonché dei termini dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti residenti o domiciliati nelle regioni Campania e Basilicata).

 

La legge n. 219/1981 definisce, inoltre, una serie di interventi finalizzati al sostegno delle attività produttive nelle aree colpite dal sisma, relativi al settore agricolo, del commercio dell’industria, dell’artigianato e del turismo, volti alla ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali ed aziendali nonché alla incentivazione degli insediamenti industriali di media e piccola dimensione e quelli commerciali nelle aree individuate dai comuni colpiti (art. 32, L. n. 219/81).

 

Nell’indagine svolta dalla Corte dei conti relativamente all’attuazione degli interventi di cui all’art. 32 della legge n. 219/81, volti a favorire la ripresa produttiva dei territori colpiti dal sisma e ad assegnare benefici economici alle imprese che vi si sarebbero insediate costruendo stabilimenti industriali[63], la Corte rileva come l’obiettivo sia stato solo parzialmente realizzato poiché molte imprese che avrebbero dovuto localizzare le loro attività nelle aree colpite, hanno considerato la legge una occasione per accedere a finanziamenti pubblici, ed esse, ottenuto il consistente acconto iniziale, pari al 90%, non hanno portato a termine l’iniziativa. Tutti i provvedimenti legislativi successivi si sono rivelati nient’altro che un rifinanziamento delle imprese locali. Con riguardo alle infrastrutture, poi, la Corte rileva come l’assenza di una adeguata e preventiva definizione delle opere infrastrutturali nelle diverse aree industriali, ha dato luogo a una notevole lievitazione dei costi programmati, connessi ad atti aggiuntivi e a opere complementari che in alcune aree ha prodotto un incremento di circa 27 volte dei costi previsti nelle convenzioni originarie. Inoltre, per almeno due province (Potenza e Avellino), l’ubicazione delle aree industriali si è rivelata scarsamente funzionale rispetto alle principali infrastrutture stradali, visto che le maggior parte delle aree si è rivelata molto distante dalla rete autostradale, circostanza che, oltre a costituire un notevole disagio per i singoli insediamenti industriali, ha reso indispensabile intervenire sul tessuto viario.

 

I numerosi provvedimenti emanati successivamente per fronteggiare l’emergenza sono stati raccolti in un Testo unico approvato con il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 che è stato integrato da un’ulteriore specifica legge - legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Anche in virtù della legge n. 32 del 1992, spetta al CIPE deliberare la ripartizione, tra le Amministrazioni dello Stato e tra gli enti locali interessati, dei finanziamenti in favore degli interventi ricostruttivi e di sviluppo. La stessa legge individua le priorità, in ordine successivo e senza ammissione di deroga, per l’utilizzo delle disponibilità finanziarie sia in favore dei soggetti privati che per i Comuni interessati:

a)       l'80% degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate;

b)      il 10% degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;

c)       il 10% degli importi stanziati per le attività industriali danneggiate.

 

Quanto alla realizzazione di tali obiettivi, il citato volume della Protezione civile[64] mette in evidenza “un problema generale di gestione dell’intero intervento del settore dell’edilizia privata e segnatamente quello del recupero delle abitazioni danneggiate dal sisma e del ristoro dei danni subiti dai soggetti danneggiati”. Tra le principali cause di tale situazione viene annoverata “la insufficienza del sistema istituzionale che, nel suo complesso, è stato chiamato a gestire e coordinare le attività, a controllare l’evoluzione della spesa, l’efficacia degli interventi e l’efficienza del processo in atto”… “Un’analisi della distribuzione territoriale delle assegnazioni … consente di riscontrare notevoli differenze da comune a comune, anche nei casi di condizioni di partenza e caratteristiche del tutto analoghe”. … “In altri termini, non si è riusciti a connettere in modo organico le possibilità offerte dalla legge con il soddisfacimento di interessi primari … con la cosnegeunza che a fronte di una elevata edificazione … continua a permanere in modo significativo la domanda di prime abitazioni, soprattutto per i nuclei familiari più giovani”.

 

Il dopo-sisma si è articolato in due fasi:

§      l’emergenza, gestita da un Commissario straordinario fino al 31 dicembre 1981; dal Ministro della protezione civile fino al 30 giugno 1984 e dai Prefetti fino al 31 dicembre1989;

§      la ricostruzione e lo sviluppo, finanziati dal centro e gestiti a livello territoriale da diverse amministrazioni ed enti.

 

In occasione dello stanziamento dei contributi quindicennali autorizzati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007), per la prosecuzione, nei suddetti territori colpiti dal terremoto 1980-1981, degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32; la Corte dei Conti ha predisposto una relazione, in data luglio 2008, relativamente alla gestione dei fondi per il terremoto in Irpinia e Basilicata e alle esigenze finanziarie per il  completamento degli interventi.

Nella relazione sulla gestione dei fondi per il terremoto in Irpinia e Basilicata nella considerazione dei rifinanziamenti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296[65], la Corte evidenzia che tali finanziamenti statali vanno riferiti al proseguimento delle opere nel solo settore delle infrastrutture, essendo invece gli interventi nel campo della ricostruzione industriale in via di conclusione in base a risorse già ripartite ed assegnate.

La Corte ha sottolineato, inoltre, che, come già evidenziato dal Ministero delle infrastrutture, per il definitivo completamento degli interventi sarà necessario stanziare altre risorse sulla base di una puntuale ricognizione delle esigenze in via di definizione.

Tali ulteriori finanziamenti sono stati poi autorizzati con la successiva legge finanziaria (legge n. 244/2007, art. 2, comma 115).

 

Secondo l’analisi delle disposizioni che si sono succedute nel tempo, riportate nella tabella che segue, per la ricostruzione delle zone terremotate dell’Irpinia e della Basilicata sono stati autorizzati stanziamenti, espressi in valori nominali, pari a oltre 23,5 miliardi di euro. In base ai coefficienti di rivalutazione monetaria indicati dall’ISTAT (Comunicato gennaio 2009), l’importo sopra indicato corrisponderebbe, a valori 2008, a circa 47,5 miliardi di euro.

 

Terremoto dell’IRPINIA

milioni di euro

miliardi di lire

Anno di spesa

D.L. n. 776/1980 (legge n. 874/1980), art. 2

774,7

1.500

1980

D.L. n. 75/1981, art. 1 (L. n. 219/1981)

258,2

500

1981

L. n. 219/1981, art. 3 - Fondo per il risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma

4.131,7

8.000

1981-1984

L. n. 130/1983 (FINANZIARIA 1983), art. 10, co. 3

731,3

1.416

1985

D.L. n. 623/1983 (L. n. 748/1993), art. 5

619,7

1.200

1984

L. n. 80/1984, art. 5 - Piani regionali di sviluppo, (importi integrati dalla L. n. 910/1986, art. 6, co. 6)

439,0

850

1984-1989

L. n. 887/1984 (FINANZIARIA 1985), art. 11

2.067,9

4.004

1985-1987

D.L. n. 114/1985 (L. n. 211/1985), art. 2, co. 1 (e successive proroghe)

39,7

77

1984-1987

L. n. 41/1986 (FINANZIARIA 1986), art. 16

2.065,8

4.000

1986-1988

L. n. 910/1986 (FINANZIARIA 1987), art. 6
((importi rimodulati dalla legge finanziaria 1989)

2.977,4

5.765

1987-1991

L. n. 67/1988 (FINANZIARIA 1988), art. 17
(importi rimodulati dalle leggi finanziarie successive)

3.220,1

6.235

1988-1996

D.L. n. 41/1995 (c.d. taglio DINI)

-2,6

-5

1996

L. n. 32/1992, art. 1, co. 4 (limite di impegno)

1.342,8

2.600

1993-2002

L. n. 32/1992, art. 1, co. 4 (limite di impegno)

2.685,6

5.200

1994-2003

D.L. n. 548/1996 (L. n. 641/1996), art. 5 - Rifinanziamento art. 32 L. 219/1981 - Aree industriali

15,5

30

1997-1999

D.L. n. 67/1997 (L. n. 135/1997) - Quota risorse aree depresse (delibera CIPE n. 32/98)

271,1

525

1998-2001

L. n. 448/1998, art. 50, c.1, l.i) (limiti di impegno)

103,3

200

2000-2019

L. n. 448/1998, art. 50, c.1, l.i) (limiti di impegno)

154,9

300

2001-2020

L. n. 483/1998, art. 1, co. 3 (limiti di impegno)

103,3

200

1999-2018

L. n. 483/1998, art. 1, co. 3 (limiti di impegno)

154,9

300

2000-2019

L. n. 488/1999, art. 54 (limiti di impegno)

38,7

75

2002-2016

L. n. 388/2000, art. 144 (limiti di impegno)

728,2

1.410

2002-2016

L. n. 448/2001, art. 54 (limiti di impegno)

75,0

 

2002-2016

L. n. 448/2001, art. 54 (limiti di impegno)

75,0

 

2003-2017

L. n. 350/2003, art. 4, co. 91 (limiti di impegno)

75,0

 

2005-2019

L. n. 350/2003, art. 4, co. 91 (limiti di impegno)

75,0

 

2006-2020

L. n. 350/2003, art. 4, co. 86
Rifinanziamento art. 32 L. 219/1981 - Aree industriali

10,5

 

2004-2006

L. n. 311/2004, art. 1, co. 203 (limiti di impegno)

75,0

 

2005-2019

L. n. 266/2005, Tab D: rifinanziamento L. 350/03, art. 4, co. 86

4,0

 

2006

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1013

52,5

 

2007-2021

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1013

52,5

 

2008-2022

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1013

52,5

 

2009-2023

L. n. 244/2007, art. 2, co. 115

50,0

 

2008-2017

Totale complessivo in milioni di euro
(valore nominale)

23.518,3

 

1980-2023

 

Totale complessivo attualizzato
(milioni di euro a valori 2008)

47.469,6

 

 

 

Come detto in premessa, nel complesso delle risorse non figurano gli oneri connessi alla concessione di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo in favore delle popolazioni colpite dal sisma, autorizzate dai primi provvedimenti di urgenza e confermati dalla legge n. 219/1981, in quanto le minori entrate connesse a tali agevolazioni non sono quantificate dalle disposizioni che le prevedono. Analogamente, non sono considerati gli oneri connessi alle successive disposizioni di proroga di tali agevolazioni (vedi relativa scheda)

Va considerato inoltre che nell’ambito delle risorse stanziate per la ricostruzione delle zone dell’Irpinia colpite dal terremoto del 1980-1981, indicate nella Tabella, non sono stati conteggiati gli importi degli oneri a carico dello Stato relativi ai mutui stipulati con la BEI (per un controvalore pari a 1 miliardo di ECU) e con la Cassa depositi e prestiti (per un valore complessivo di 1.000 miliardi di lire) per il finanziamento delle opere di ricostruzione dei mezzi di produzione e delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata, previsti dagli arttt. 15-bis e 15-ter del D.L. n. 776/1980, in quanto non quantificati dalle disposizioni medesime.

 

Si segnala, infine, che nella ricostruzione complessiva delle risorse per il terremoto non sono considerati gli stanziamenti riferiti al TITOLO VIII della legge n. 219/1981, relativo all’intervento statale per l’edilizia a Napoli. Il Titolo VIII prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione. Per il finanziamento di tale programma straordinario di edilizia statale sono stati stanziati complessivamente circa 16.800 miliardi di lire, pari a 8,6 miliardi di euro (in valori nominali) che, attualizzati a valori 2008, corrisponderebbero a quasi 17,5 miliardi di euro.


Marche ed Umbria - 1997

La crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che interessa una vasta fascia della catena appenninica nella zona di confine tra le Marche e l’Umbria, colpisce 48 comuni, lasciando 32.000 senzatetto e circa 28.000 edifici privati danneggiati[66].

 

Il Ministro dell'interno, con ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, ha nominato, quindi, i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche quali Commissari delegati per la Protezione civile, attribuendo alle Regioni il compito di effettuare il censimento dei danni.

La regione Marche ha effettuato, pertanto, una stima dei danni causati dalla crisi sismica, rilevando che sono stati danneggiati: 22.000 edifici privati, 2.385 edifici monumentali, 1336 edifici pubblici, 341 infrastrutture e provocato 213 dissesti idrogeologici. Sono stati colpiti  246 Comuni della regione e sono state evacuate 3.687 abitazioni principali di cui n. 1015 nuclei familiari sono stati alloggiati nei moduli abitativi mobili e n. 2111 famiglie hanno trovato un’autonoma sistemazione alloggiativa[67].

La regione Umbria,su70 mila sopralluoghi effettuati su edifici privati danneggiati, ha emesso oltre 20 mila provvedimenti d'inagibilità con l'evacuazione dei relativi occupanti, che nella prima fase dell'emergenza il Dipartimento della Protezione civile ha provveduto a sistemare provvisoriamente in tende e roulotte (in Umbria ne sono state impiegate circa 5.500).

I provvedimenti di inagibilità hanno riguardato oltre 9.300 famiglie e circa 22.000 persone, alle quali se ne sono aggiunte almeno 3.000 che nella fase acuta dell'emergenza hanno comunque abbandonato le abitazioni per fare ricorso a tende e roulotte. Per quanto riguarda i beni culturali, oltre al crollo verificatosi nella Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, altre migliaia di edifici facenti parte il patrimonio culturale, noti e meno noti, sono stati gravemente danneggiati (2.316 edifici monumentali hanno subito danni, tra questi oltre 1.500 chiese). Per quanto riguarda gli edifici pubblici, su un totale di 2.545 sopralluoghi sono stati emessi 461 provvedimenti d'inagibilità totale, che hanno comportato la temporanea interruzione delle attività e la successiva rilocalizzazione in sedi provvisorie. Il terremoto non ha interrotto l'attività industriale dell'area colpita; ha però, danneggiato in misura più o meno grave oltre 2.000 piccole imprese agricole, artigianali, commerciali, industriali, studi professionali. Infine, il sisma ha prodotto alcuni significativi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno creato gravi problemi di sicurezza e interruzioni della viabilità[68].

Al fine di fronteggiare l’emergenza il Governo ha emanato, subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza –con D.P.C.M. 27 settembre 1997 e più volte prorogato - dapprima il decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364 e, successivamente il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6.

Con l’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 364/1997 è stata immediatamente autorizzata la spesa 113,6 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, cui si sono aggiunti interventi di sostegno all’agricoltura e alle attività produttive (oltre 826 milioni di euro di contributi consortili di bonifica e circa 26 milioni di euro per un apposito bando ai sensi della legge n. 488/1992), nonché misure di agevolazione fiscale.

Successivamente, con l’art. 15 del decreto legge n. 6/1998 sono stati autorizzati contributi ventennali, pari a 51,6 milioni di euro annui a decorrere dal 1999 e a 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2000, finalizzati alla stipula di mutui da parte delle regioni con la BEI, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri.

Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, l’articolo 2 del D.L. n. 6/1998 ha previsto l’utilizzo dello strumento dell’intesa istituzionale di programma, da stipularsi tra Governo e regioni, al fine di gestire la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. La norma prevedeva che regioni predisponessero, a tal fine, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15 del D.L. n. 6/1998.

Le intese istituzionali di programma sono state sottoscritte dal Governo e dalle regioni Marche e Umbria, rispettivamente, il 7 maggio 1999 e il 3 marzo 1999.

Oggetto delle intese, sono stati i piani d'intervento per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree danneggiate dal sisma, il programma finanziario delle risorse già impegnate, da impegnare, nonché di quelle future, oltre agli accordi di programma quadro per lo sviluppo delle aree interessate dal sisma. Gli obiettivi specifici delle due intese sono, per quanto concerne la ricostruzione, il ripristino dell'edilizia privata con priorità per i nuclei familiari sgomberati dalle abitazioni inagibili, dell'edilizia pubblica e di uso pubblico, dei beni culturali, delle infrastrutture, dei dissesti idrogeologici e delle attività produttive.

Negli anni seguenti, con le annuali legge finanziarie e con decreti legge intersettoriali, sono stati disposti ulteriori finanziamenti, sia nella forma di limiti di impegno quindicennali, sia attraverso la concessione di contributi triennali o quindicennali.

 

Secondo l’analisi delle disposizioni riportate nella tabella che segue, per la ricostruzione delle zone terremotate delle Marche e dell’Umbria colpite dal sisma del settembre 1997, sono stati autorizzati stanziamenti (a partire dal 1997 e fino al 2024), pari a circa 11,7 miliardi di euro, espressi in valori nominali che, attualizzati a valori 2008, corrispondono a quasi 12,3 miliardi di euro.

 

 

Terremoto Marche e Umbria 1997

milioni di euro

miliardi di lire

Anno di spesa

D.L. n. 364/1997 (L. n. 434/1997), art. 1-bis

826,3

1.600

1997-1998

D.L. n. 364/1997 (L. n. 434/1997), art. 2, co. 1

113,6

220

1998

D.L. n. 364/1997 (L. n. 434/1997), art. 3, co. 5

25,8

50

1998

D.L. n. 364/1997 (L. n. 434/1997), art. 3, co. 5-ter ([69])

2,6

5

1997-2006

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 8 (limiti di impegno)

154,9

300

1999-2018

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 9, co. 1

2,6

5

1998

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 9, co. 2

3,1

6

1998

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 9, co. 3

2,1

4

1998

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 12

19,1

37

1998

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 13, co. 4

1,0

2

1998

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 15

1.032,9

2.000

1999-2018

D.L.n. 6/1998 (L. n. 61/1998), art. 15

206,6

400

2000-2019

L. n. 448/1998, art. 50, co. 1, lett. d)

1.032,9

2.000

1999-2018

L. n. 448/1998, art. 50, co. 1, lett. d)

1.549,4

3.000

2000-2019

L. n. 448/1998, art. 50, co. 1, lett. d)

2.065,8

4.000

2001-2020

L. n. 488/1999, art. 54, co. 1 (limiti di impegno)

69,7

135

2001-2020

L. n. 488/1999, art. 54, co. 1 (limiti di impegno)

77,5

150

2002-2021

L. n. 388/2000, art. 144, co. 1 (limiti di impegno)

1.162,0

2.250

2002-2021

L. n. 388/2000, art. 144, co. 1 (limiti di impegno)

1.162,0

2.250

2003-2022

L. n. 448/2001, art. 45 (limiti di impegno)

78,0

 

2002-2016

L. n. 448/2001, art. 45 (limiti di impegno)

465,0

 

2003-2017

L. n. 448/2001, art. 45 (limiti di impegno)

465,0

 

2004-2018

L. n. 166/2002, art. 42, co. 6 (Marche)

6,0

 

2002-2004

L. n. 289/2002, art. 80, co. 29 (limiti di impegno) (Marche)

13,1

 

2004-2018

L. n. 289/2002, art. 80, co. 29 (limiti di impegno) (Umbria)

27,0

 

2004-2018

D.L. n. 15/2003, art. 1 (limiti di impegno) (Marche)

30,0

 

2003-2017

D.L. n. 15/2003, art. 1 (limiti di impegno) (Marche)

4,5

 

2004-2018

D.L. n. 15/2003, art. 1 (limiti di impegno) (Umbria)

52,5

 

2003-2017

D.L. n. 15/2003, art. 1 (limiti di impegno) (Umbria)

10,5

 

2004-2018

L. n. 350/2003, art. 4, co. 176 (limiti di impegno)

225,0

 

2005-2019

L. n. 311/2004, art. 1, co. 203 (Marche)

15,0

 

2005-2019

L. n. 311/2004, art. 1, co. 203 (Umbria)

28,5

 

2005-2019

L. n. 266/2005, art. 1, co. 100 (Marche)

21,0

 

2006-2020

L. n. 266/2005, art. 1, co. 100 (Umbria)

39,0

 

2006-2020

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1012

162,0

 

2007-2009

L. n. 244/2007, art. 2, co. 107

75,0

 

2008-2022

L. n. 244/2007, art. 2, co. 107

75,0

 

2009-2023

L. n. 244/2007, art. 2, co. 107

75,0

 

2010-2024

L. n. 244/2007, art. 2, co. 109

150,0

 

2008-2010

D.L. n. 61/2008 (L. n. 103/2008), art. 2, co. 1

109,0

 

2008-2010

D.L. n. 162/2008 (L. n. 201/2008), art. 3, co. 2

25,0

 

2008-2009

D.L. n. 162/2008 (L. n. 201/2008), art. 3, co. 2-bis

8,0

 

2008-2010

Totale complessivo in milioni di euro
(valore nominale)

11.669,1

 

1997-2024

 

Totale complessivo attualizzato
(milioni di euro a valori 2008)

12.284,2

 

 

 

La copertura degli oneri recati dai provvedimenti iniziali è riconducibile, per quanto concerne il D.L. n. 343/1997 alle disponibilità della legge n. 487/1992, recante soppressione dell'EFIM, e per quanto riguarda il D.L. n. 6/1998, alle risorse del Fondo per la protezione civile. Gli stanziamenti per il sostegno alle attività produttive sono stati, invece, autorizzati a valere sulle risorse derivanti da revoche delle agevolazioni ex legge n. 488/1992, ed assegnate a Marche ed Umbria attraverso appositi bandi.

Negli anni successivi, gli oneri sono stati a valere sui Fondi speciali.

 

Va ricordato che nel complesso delle risorse riportate nella tabella sono considerati anche gli oneri connessi alle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che sono state concesse in favore delle popolazioni colpite dal sisma con i primi provvedimenti, nonché gli oneri finanziari connessi alle successive disposizioni di proroga di tali agevolazioni, qualora espressamente indicati dalle norme che le prevedono.

 

Si segnala, infine, che nella ricostruzione del complesso delle risorse stanziate per la ricostruzione delle zone terremotate di Marche e Umbria, interessate dal sisma del settembre1997 non sono stati conteggiati i finanziamenti destinati al programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma, previsti dall’art. 7 del D.L. n. 6/1998, in quanto l’ammontare delle risorse medesime non viene esplicitamente quantificato dalla norma.

 


Molise e Puglia - 2002

Il sisma che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia il 31 ottobre 2002, ha interessato tutti i comuni della provincia di Campobasso ed alcuni della provincia di Foggia.

Per quanto riguarda i comuni interessati dal sisma, la Regione Molise aveva trasmesso, dapprima, l’elenco dei 14 Comuni del cratere[70] individuati con una serie di decreti del Ministro dell'Economia e Finanze. Successivamente la stessa regione aveva comunicato gli altri comuni danneggiati ed individuati da una serie di decreti a firma del Commissario delegato (decreto n. 5/2003, n. 7/2003, n. 21/2003 e n. 29/2004). Essi comprendevano tutti i comuni della provincia di Campobasso.

Per la regione Puglia, immediatamente dopo la crisi sismica, l’amministrazione provinciale di Foggia, riunitasi il 16 novembre 2002[71] aveva rilevato che accanto ai comuni gravemente danneggiati[72], occorreva considerare anche quelli “mediamente e lievemente danneggiati”, oltre a quelli per i quali il Genio Civile non aveva fatto alcun rilievo, in quanto stavano ancora provvedendo a quantificare i danni. Tale situazione era stata quindi sottolineata anche in alcune interpellanze urgenti[73] ove veniva rilevato che per più di 18 comuni (ma forse sono addirittura 26 i comuni della provincia di Foggia interessati dal terremoto) non era stato predisposto alcun intervento concreto.

Il Governo chiamato a rispondere alle citate interpellanze aveva fornito una serie di dati, tra i quali il numero degli evacuati, che a seguito degli eventi sismici assommavano a circa 1.300 unità, di cui 180 circa alloggiati in tenda, 150 circa in roulotte, 130 circa in altre sistemazioni, mentre 840 circa avevano trovato autonoma sistemazione. Allo stato, non era possibile procedere alla quantificazione dei danni, in quanto i sopralluoghi relativi alle verifiche di agibilità erano tuttora in corso.

La regione Molise, dal suo canto, ha immediatamente avviato il rilievo dei danneggiamenti fra le parti più recenti degli abitati e i rispettivi centri storici, rilevando una “Forte differenziazione nel danneggiamento e' presente in quasi tutte le località, come Larino, Colletorto,  S. Croce di Magliano e Casalnuovo Monterotaro. A S. Croce di Magliano sono presenti alcune situazioni di forte danneggiamento alle tamponature di alcuni edifici in CA (cemento armato), in cui si sommano probabilmente condizioni di sito e livello di vulnerabilità strutturale”[74].

La regioneMolise[75] ha, quindi, approvato con Decreto del Commissario Delegato n° 28 del 6 agosto 2003, le prime linee di indirizzo per la ricostruzione post-sisma, i criteri per la perimetrazione dei p.e.u. (progetto edilizio unitario) e la localizzazione dei p.e.s. (progetto edilizio singolo)., individuando 5 fasi di attuazione, in cui suddividere le attività della ricostruzione:

1.         localizzazione dei p.e.s. e perimetrazione dei p.e.u.

2.         elaborazione dei p.p.s. (progetti preliminari semplificati) per ogni unità immobiliare oggetto di intervento (sia p.e.s. che p.e.u.).

3.         formulazione del primo piano annuale dei finanziamenti per la concessione del contributo massimo per ogni comune.

4.         elaborazione dei p.e.s. (progetti esecutivi semplificati) per l’inizio dei lavori della ricostruzione delle unità immobiliari ricomprese nel piano annuale.

5.         esecuzione dei lavori della ricostruzione.

 

Tra i gravissimi danni causati dall’evento sismico si ricorda il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia. La gravità dell’evento ha richiesto, pertanto, non solo l’emanazione di ulteriori disposizioni destinate unicamente al Comune di San Giuliano contenute all’interno di ordinanze di carattere generale, ma ha portato anche all’adozione di misure di carattere più generale finalizzate a mettere in sicurezza gli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono in territori a rischio sismico.

 

Da qui l’approvazione dell’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che ha previsto che, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possano essere ricompresi anche gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi e sia inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

 

A seguito del terremoto del 31 ottobre 2002, il governo ha provveduto ad emanare in pari data un D.P.C.M[76]. con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, che è stato poi esteso anche al territorio della provincia di Foggia con il D.P.C.M. 8 novembre 2002[77].

Subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza è stato adottato uno specifico decreto legge, il n. 245 del 4 novembre 2002[78]- con cui sono state previste misure atte a fronteggiare non solo l’emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici nelle regioni Molise (Campobasso) e Puglia (Foggia), ma anche in alcune zone della Sicilia (Catania) e sono stati stanziati 50 milioni di euro per il 2002 destinati al territorio della provincia di Campobasso e di Foggia, su complessivi 60 milioni di euro (i restanti 10 milioni destinati alla provincia di Catania) e 10 milioni per l’anno 2003 (complessivamente destinati alle tre province di Campobasso, Foggia e Catania), a carico del Fondo per la protezione civile.

Successivamente ulteriori risorse finanziarie sono state inserite all’interno di alcuni decreti-legge, nonché all’interno delle leggi finanziarie.

 

Secondo l’analisi delle disposizioni legislative recanti finanziamenti per la ricostruzione delle zone del Molise e della Puglia colpite dal terremoto del 2002 (per la gran parte limiti di impegno della legge obiettivo, cui si aggiungono risorse del Fondo per la protezione civile), gli stanziamenti previsti (a partire dal 2002 e fino al 2023) ammontano a 1,28 miliardi di euro (valore nominale, vedi tabella seguente) che, attualizzati a valori 2008, corrispondono a 1,3 miliardi di euro.

Si tratta, per la gran parte, di limiti di impegno e contributi quindicennali, il cui onere è posto a carico delle risorse relative alla legge obiettivo. Nel caso di contributi annuali, l’onere è riconducibile alle risorse del Fondo per la protezione civile.

 

Terremoto Molise e Puglia

milioni di euro

Anno di spesa

 

D.L. n. 245/2002 (L. n. 286/2002), art. 5

60,0

2002-2003

 

D.L. n. 15/2003[79] (L. n. 62/2003), art. 1 (Molise) (limite di impegno)

126,0

2003-2017

 

D.L. n. 15/2003 (L. n. 62/2003), art. 1 (Molise) (limite di impegno)

22,5

2004-2018

 

D.L. n. 15/2003 (L. n. 62/2003), art. 1 (Puglia) (limite di impegno)

22,5

2003-2017

 

D.L. n. 15/2003 (L. n. 62/2003), art. 1 (Puglia) (limite di impegno)

4,5

2004-2018

 

D.L. n. 355/2003[80] (L. n. 47/2004), art. 20 (Molise) (limite di impegno)

60,0

2005-2019

 

D.L. n. 355/2003 (L. n. 47/2004), art. 20 (Molise) (limite di impegno)

60,0

2006-2020

 

D.L. n. 355/2003 (L. n. 47/2004), art. 20 (Puglia) (limite di impegno)

7,5

2005-2019

 

D.L. n. 355/2003 (L. n. 47/2004), art. 20 (Puglia) (limite di impegno)

7,5

2006-2020

 

L. n. 311/2004, art. 1, co. 203 (Molise)
(importi assegnati con O.P.C.M. 29 settembre 2005, n. 3464)

84,0

2005-2019

 

L. n. 311/2004, art. 1, co. 203 (Molise-San Giuliano)
(importi assegnati con O.P.C.M. 29 settembre 2005, n. 3464)

69,8

2005-2019

 

L. n. 311/2004, art. 1, co. 203 (Puglia)
(importi assegnati con O.P.C.M. 29 settembre 2005, n. 3464)

15,0

2005-2019

 

L. n. 266/2005, art. 1, co. 100, quinto periodo (Molise)

150,0

2006-2020

 

L. n. 266/2005, art. 1, co. 100, terzo periodo (Puglia)

30,0

2006-2020

 

L. n. 266/2005, art. 1, co. 100, ultimo periodo (Molise)

15,0

2006

 

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1008 (Molise-San Giuliano)
(importi assegnati con O.P.C.M. 16 marzo 2007, n. 3574)

40,0

2007

 

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1008 (Molise)
(importi assegnati con O.P.C.M. 16 marzo 2007, n. 3574)

33,0

2007

 

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1008 (Puglia)
(importi assegnati con O.P.C.M. 16 marzo 2007, n. 3574)

12,0

2007

 

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1008 (Molise-Puglia)

70,0

2008-2009

 

D.L. n. 159/2007 (L. n. 222/2007), art. 21-21-bis

110,0

2007-2008

 

L. n. 244/2007, art. 2, co. 257

75,0

2008-2022

 

L. n. 244/2007, art. 2, co. 257

75,0

2009-2023

 

D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009), art. 6, co. 4-bis

130,4

2009-2014

 

D.L. n. 207/2008 (L. n. 14/2009), art. 42, co. 7-bis

1,5

2009

 

Totale complessivo in milioni di euro
(valore nominale)

1.281,2

2002-2023

 

 

 

 

 

Totale complessivo attualizzato
(milioni di euro a valori 2008)

1.300,2

 

 

 

Nel complesso delle risorse sono stati considerati anche gli oneri connessi alle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che sono state concesse in favore delle popolazioni colpite dal sisma con il primo provvedimento del 2002 (D.L: n. 245/2002), nonché gli oneri finanziari connessi alle successive disposizioni di proroga di tali agevolazioni, in quanto espressamente indicati dalle norme che le prevedono (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 207/2008).

 

 


Abruzzo - 2009

Il sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito in maniera pesantissima la città dell'Aquila e gran parte di altri quarantotto comuni della regione Abruzzo, ha causato circa 300 morti e oltre 1.500 feriti. A distanza di circa un mese, circa 65.000 persone risultano sfollate, di cui quasi 40.000 vivono nelle tendopoli, mentre oltre 25.000 sono ospitate negli alberghi della costa[81].

 

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[82]

 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia dell’Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha immediatamente emanato il DPCM del 6 aprile 2009[83] con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245[84].

 

Si tratta di un nuovo potere straordinario, introdotto nella XIV legislatura, che dà la facoltà, qualora si verifichino casi di eccezionali gravità da valutarsi in relazione al rischio di compromissione dell’integrità della vita, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza (prevista finora come condizione preliminare dalla legge n. 225 del 1992) e quindi prima delle riunione e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, di attribuire i poteri straordinari di ordinanza ad un suo delegato. Ciò consente di anticipare gli interventi in deroga alle norme vigenti anche rispetto alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi di operare efficacemente immediatamente dopo il verificarsi dell’evento (art. 3 del decreto legge n. 245/2002, convertito con modificazioni dalla legge 286/2002).

 

Con tale DPCM si è provveduto, pertanto, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

 

Con un altro DPCM emanato nella stessa data del 6 aprile 2009[85] è stato quindi dichiarato , fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, conferendo al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato come previsto dall'art. 5, comma 4, della stessa legge n. 225.

 

Si tratta del potere di ordinanza disciplinato dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992. La disposizione prevede che, dopo la deliberazione dello stato di emergenza, che determina la durata e l’estensione territoriale in riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti, si provveda, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il successivo comma 4 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

 

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri

 

Al fine di assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;è stata emanata una serie di ordinanze con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici.

 

L’ordinanza n. 3753[86]autorizza i sindaci dei comuni interessati a procedere alla requisizione di beni mobili e immobili e all'acquisto di tutti i beni e i materiali necessari per provvedere al primo sostentamento e riparo dei cittadini, d'intesa con la Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.) e ferme restando le attività poste in essere dal Commissario delegato. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile. II Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti sono tenuti ad individuare le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici. Vengono, inoltre, fornite le indicazioni affinché in ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possano essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando una scheda di rilevazione allegata alla stessa ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire ("Schema di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica").

L'ordinanza, quindi, stabilisce le deroghe alle norme vigenti per la realizzazione degli interventi d'urgenza e autorizza le anticipazioni a valere sul Fondo per la protezione civile per la copertura degli oneri. Il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità. L'ordinanza reca infine la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, fino al 31 dicembre 2009.

 

Con l’ordinanza n. 3754[87]il Commissario delegato è incaricato di individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

Le ulteriori disposizioni dell’ordinanza riguardano, tra l’altro, una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

Inoltre viene prevista l’assegnazione di contributi ai nuclei familiari privi di abitazione: il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e risulti in tutto in parte distrutta, o sia stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, il contributo è pari a 200 euro. Qualora, invece, nel nucleo familiare siano presenti persone anziane (di età superiore a 65 anni) o disabili (portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%), viene concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

Tali benefici economici sono concessi a concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).

I benefici economici non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).

Vengono, quindi, autorizzate corresponsioni di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato dalle prefetture, dalla provincia e dal comune dell'Aquila e dei comuni interessati, e di altre categorie di dipendenti di enti territoriali, della Protezione civile e della Croce Rossa; rimborsi alle organizzazioni di volontariato.

 

Le disposizioni recate dall’ordinanza n. 3755[88] prevedono alcune integrazioni e modifiche alla precedente ordinanza n. 3754, soprattutto in materia di utilizzo di personale militare e civile per le attività di emergenza.

Per il compimento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni (art. 7).

In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile, la stessa società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 (art. 14).

In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate, viene, infine, attribuito un contributo straordinario di euro 300.000 alla Fondazione Eucentre (art. 12).

 

Per garantire la trasparenza delle iniziative adottate dal Commissario delegato, l’ordinanza n. 3757[89] incarica lo stesso a promuovere una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza, nonché a pubblicare in Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'emergenza, l’elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.

Il Commissario delegato è anche autorizzato a definire tutte le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella opere e degli interventi di ricostruzione. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi  titolari e degli  amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Viene quindi previsto un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi: il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

Vengono poi ridotti alla metà i termini per acquisire, nel caso sia richiesta, la valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di accelerare le procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi, ne vengono semplificate le procedure: per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.

Al fine elaborare delle linee guida nell'attività di previsione e prevenzione dei terremoti, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire una Commissione internazionale composta da esperti in materia.

Viene, inoltre, prevista l’esenzione dall’ICI e dalle imposte dirette per i fabbricati danneggiati dal terremoto (distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e viene chiarito che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali opera unicamente per i datori di lavoro privati.

 

L’ordinanza n. 3758 del 28 aprile 2009[90] reca l’attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, disponendo che il termine di scadenza del commissariamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) venga prorogato fino alla nomina dei nuovi organi dell'Istituto.

 

L’ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009[91] disciplina (art. 1) le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza di servizi prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 39 per l’approvazione del piano degli interventi relativi ai moduli abitativi.

L’art. 2 prevede, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e  forniture, per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 30 del 2009, che il Commissario delegato possa avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza l'Autorità di vigilanza organizza un'apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a 10 unità, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Con l’ordinanza n. 3761 del 1 maggio 2009[92]sono stati nominati tre Vice Commissari al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni (di cui uno con funzioni vicarie, ossia il Prefetto dell'Aquila), nonché i Sindaci dei Comuni interessati quali soggetti attuatori per garantire l'immediata effettività dell'azione commissariale.

 

L’ordinanza n. 3763 del 6 maggio 2009[93] reca l’attuazione di alcuni articoli del decreto legge prevedendo scadenze e sospensioni in materia di lavoro, dà disposizioni sulle risorse a favore dei giovani e sul ripristino del funzionamento dei trasporti pubblici.

Sostanzialmente viene previsto un bonus per i lavoratori autonomi di 800 euro (che non concorreranno a formare il reddito imponibile) che verrà erogato dall’INPS e potrà avere una durata massima di 3 mesi. Pari a 6 mesi è invece la durata della proroga dei trattamenti di disoccupazione, contribuzione figurativa compresa, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio scorso e il 30 giugno 2010. La tregua per gli adempimenti e le sanzioni del Libro Unico che coinvolge anche le imprese non abruzzesi, ma assistite da consulenti con domicilio professionale nell’area sismica, durerà, invece, sino al prossimo 30 giugno.

Il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici.

Vengono destinate risorse per l’ingegneria sismica al Consorzio ReLUIS (Rete dei  laboratori universitari di ingegneria sismica) pari a 400 milioni di euro per le maggiori spese legate al supporto scientifico e tecnologico per la gestione dell'emergenza post-terremoto.

Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività relative alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene nominato vice-commissario delegato.

 

I decreti del Commissario delegato

 

Da ultimo, si dà conto dei decreti emanati dal Commissario delegato.

 

In particolare, il decreto del Commissario delegato 9 aprile 2009 n. 1[94]disciplina il numero e le funzioni dei Centri Operativi Misti (C.O.M.), strutture operative che coordinano i Servizi di emergenza e svolgono funzioni di supporto quali: valutazione e censimento danni, sanità, telecomunicazioni, coordinamento del volontariato, strutture operative, viabilità, assistenza alla popolazione, logistica, altri servizi essenziali e supporto amministrativo.

I C.O.M. sono sette: L'Aquila, S. Demetrio, Pizzoli, Paganica, Pianola, Navelli e Sulmona.

 

Il decreto del Commissario delegato 9 aprile 2009 n. 2[95]disciplina la struttura e le funzioni della Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.), che è il centro di coordinamento delle strutture operative della Protezione Civile per le attività di soccorso sull’area interessata dal terremoto ed agisce in contatto con il Comitato operativo che coordina le attività a livello centrale.

La Di.coma.c. è coordinata dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile ed ha sede nella Scuola della Guardia di Finanza.

Il coordinamento operativo in loco è suddiviso in funzioni di supporto, ciascuna delle quali interviene in uno specifico campo: tecnica di valutazione e censimento danni, sanità, volontariato e rapporto enti locali, strutture operative e viabilità, materiali e mezzi, assistenza alla popolazione, logistica, evacuati, coordinamento concorso delle regioni, telecomunicazioni, servizi essenziali, mass media e informazione, salvaguardia beni culturali, supporto amministrativo.

 

Con decreto del 16 aprile 2009 n. 3[96] il Commissario delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado.

I comuni interessati dagli eventi sismici sono:

§  Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Casteldi Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

§  Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

§  Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

 

Il decreto del Commissario delegato 17 aprile 2009 n. 4[97]ha istituito un ottavo C.O.M. a Montorio al Vomano e integrando i C.O.M. già esistenti con l'inserimento nelle rispettive aree di intervento di altri comuni.

 

Il decreto del Commissario delegato 26 aprile 2009 n. 5[98]ha modificatoalcune funzioni delle Di.coma.c. per consentire una più efficace gestione della fase post emergenziale. Esso inserisce ulteriori enti ed amministrazioni in funzioni precedentemente attivate ed integra l'elenco delle funzioni, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e le strutture, il coordinamento con gli Enti locali, le relazioni internazionali, la tutela dell'ambiente, le telecomunicazioni e i supporti informatici, giuridici ed amministrativi, l'accoglienza alla popolazione sfollata presso altri comuni, la sanità e l'assistenza sociale e veterinaria, l'istruzione scolastica ed universitaria. Per ciascuna funzione vengono individuati gli enti afferenti ed i soggetti responsabili.

 

Il decreto del Commissario delegato n. 6 dell'11 maggio 2009[99]con cui il Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Sindaco della città dell'Aquila, ha individuato le prime venti aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi per la popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo.

Tali aree sono individuate nelle località di Sant’Antonio, Cese di Preturo, Pagliare di Sassa, San Giacomo, Tempera 1, Bazzano, Sant’Elia 1, Sant’Elia 2, Paganica Sud, Roio Piano, Coppito Nord, Sassa-Zona Polivalente NSI, Paganica Nord, Monticchio, Pianola, Collebrincioni, Assergi, Paganica sud 2, Camarda e Arischia, in corrispondenza delle particelle catastali che si trovano in allegato al decreto.

Il decreto comporta:

- dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi;

- occupazione d’urgenza delle aree individuate;

- inizio delle attività finalizzate all’espropriazione dei terreni individuati.

Il decreto verrà pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L’Aquila per la pubblicazione nell’albo comunale e sul sito internet della Protezione Civile.

 

 

La Comunicazione del Commissario delegato del 21 aprile 2009[100] sui contributi per il superamento dell'emergenza.

Il 21 aprile, in relazione alle disposizioni previste dalle ordinanze di protezione civile nn. 3753, 3754 e 3755, il Commissario delegato ha inviato alla Regione Abruzzo, alle prefetture di L’Aquila, Pescara, Teramo e ai Sindaci dei comuni interessati dal sisma una comunicazione sulle assegnazioni dei contributi previsti per il superamento dell’emergenza.

Vengono confermati gli importi previsti dall’ordinanza n. 3754 per i contributi di autonoma sistemazione, definendone le modalità per la relativa richiesta. Sono poi definiti anche i contributi per sistemazioni alternative prevedendo che ilDipartimento per la protezione civile rimborsi le Regioni e i comuni che hanno ospitato temporaneamente le popolazioni colpite, nonché i contributi finalizzati alla copertura delle spese straordinarie per la copertura delle spese per la prima assistenza e gli interventi urgenti.

 

I finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009

 

Secondo l’analisi delle disposizioni del D.L. n. 39 del 2009, recanti i primi interventi per la ricostruzione delle zone dell’Abruzzo colpite dal recente terremoto, gli stanziamenti complessivamente autorizzati per gli anni dal 2009 al 2033 ammontano a 5,8 miliardi di euro (vedi tabella seguente).

 

Gli oneri, per la gran parte, sono posti a valere sulle maggiori entrate derivanti dai giochi pubblici e, in particolare, dal gioco del lotto, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 39, per circa 4,8 miliardi di euro.

Ulteriori risorse sono reperite attraverso risparmi inerenti la spesa farmaceutica (riduzione del prezzo dei medicinali equivalenti a carico del  Servizio sanitario nazionale per complessivi 380 milioni di euro), la riduzione dello stanziamento autorizzato dall’art. 1, comma 22, del D.L. n. 185/2008 per il bonus famiglia (300 milioni di euro) e la riduzioni di stanziamenti di bilancio relativi a specifici fondi (Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, Fondo per la famiglia, Fondo pari opportunità).

 

Terremoto Abruzzo

milioni di euro

Anno di spesa

D.L. n. 39/2009, art. 2, co. 13: Realizzazione urgente di abitazioni

      700,0

2009-2010

D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 3: Stipula convenzione Fintecna-MEF

          8,0

2009-2012

D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 6: Ricostruzione e riparazione delle abitazioni

    3.165,5

2009-2032

D.L. n. 39/2009, art. 4, co. 5: Scuole

        36,0

2009-2011

D.L. n. 39/2009, art. 6, co. 4: Sospensione termini (cartelle di pagamento, versamento tributi e contributi, rate mutui)

        49,5

2009-2012

D.L. n. 39/2009, art. 7, co. 1: Protezione civile

      580,0

2009

D.L. n. 39/2009, art. 7, co. 2: Interventi prima emergenza Vigili del fuoco e forze di polizia

        80,0

2009

D.L. n. 39/2009, art. 7, co. 3: Interventi di soccorso Vigili del fuoco

          8,4

2009

D.L. n. 39/2009, art. 7, co. 3, u.p.: Indennità di trasferta Vigili del fuoco per calamità (*)

        35,0

2009-2033

D.L. n. 39/2009, art. 8,co. 2: Interventi a favore delle famiglie (copertura su risorse del Fondo per la famiglia)

12,0

2009

D.L. n. 39/2009, art. 8,co. 3: Provvidenze lavoratori e imprese

83,5

2009-2010

D.L. n. 39/2009, art. 10, co. 5: Ripristino centri accoglienza (copertura su risorse del Fondo pari opportunità)

3,0

2009

D.L. n. 39/2009, art. 11, co. 1: Piano verifiche

37,5

2009-2033

D.L. n. 39/2009, art. 11, co. 4: Credito di imposta per interventi di verifica del rischio sismico

1.010,5

2010-2016

Totale complessivo in milioni di euro
(valore nominale)

5.808,9

2009-2033

 

(*)  Si tratta della attribuzione, a regime, dell’indennità di trasferta in favore dei Vigili del fuoco per ogni attività da essi svolta fuori sede (non limitatamente, cioè, all’attività di soccorso in Abruzzo).

 

Si segnala, inoltre, che nella tabella non sono considerate le risorse indicate all’articolo 14 del D.L. n. 39/2009, recante ulteriori disposizioni finanziarie, in quanto non ancora quantificate. In particolare, la norma prevede per gli interventi di ricostruzione in Abruzzo l’assegnazione di:

§         una quota, di importo ricompreso tra 2 e 4 miliardi di euro annui, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, nonché di un ulteriore importo, pari a 400 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture (comma 1);

§         le risorse derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, già assegnate all’Istituto per la promozione industriale (IPI), che vengono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate all’acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all’uso proprio per le abitazioni ubicate nelle aree terremotate (comma 2);

§         le risorse derivanti dagli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici, nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, effettuati per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo localizzati nei territori colpiti dal sisma (comma 3);

§         una quota parte delle risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi (comma 4);

le risorse provenienti dalla revoca dei mutui, a totale carico dello Stato, concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 a favori di enti locali mutuatari che non abbiano ancora provveduto a richiederne il versamento. Tali risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali colpiti dal sisma per il finanziamento di opere urgenti connesse alla ricostruzione (comma 5).

 


Le agevolazioni fiscali

Premessa

La normativa fiscale reca disposizioni generali che trovano applicazione in favore dei contribuenti interessati da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari.

Prima di esaminare gli interventi fiscali concernenti specificatamente gli eventi sismici in esame, si segnalano le disposizioni di carattere generale che trovano applicazione in presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili:

-             facoltà di disporre, con decreto ministeriale, la sospensione dei termini relativi ad obblighi tributari qualora il tempestivo adempimento sia impedito da cause di forza maggiore (articolo 9 della legge n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente);

-             deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei contributi e tributi per i quali è prevista per legge la sospensione dei pagamenti; tale agevolazione rappresenta una deroga alla norma generale[101] in base alla quale i tributi e i contributi sono deducibili al momento del pagamento. La disposizione, già contenuta nell’art. 13 della L. n. 449/1997 e nell’art. 11 della L. n. 28/1999, è ora contenuta nell’art.36, c.32, del D.L. n. 223/2006 che, al comma c.33, ha disposto l’abrogazione delle precedenti norme;

-             deducibilità dal reddito delle erogazioni effettuate per portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche in favore delle fondazione, associazioni ed enti individuati con apposito decreto. Inoltre, le cessioni di beni da parte delle imprese non sono considerate destinate a finalità estranee all’attività svolta e, pertanto, il loro valore non concorre alla formazione del reddito. In ogni caso, infine, le cessioni di beni da chiunque effettuate non sono soggette all’imposta sulle donazioni (articolo 27 della legge n. 133/1999).

 

Oltre alle norme che trovano applicazione generale in presenza di eventi calamitosi, si segnala che i provvedimenti d’urgenza emanati al fine di fronteggiare le singole emergenze sismiche contengono misure emergenziali ricorrenti e pressoché analoghe nel contenuto (ancorché le diverse disposizioni siano commisurate alle caratteristiche di ciascun episodio calamitoso).

A titolo esemplificativo, in questa sede si ricordano:

- le agevolazioni relative alle imposte dirette, consistenti nell’esclusione di alcuni elementi patrimoniali dalla base imponibile (sisma del Friuli), ovvero nell’esenzione totale d’imposta (prevista, ad esempio, in favore delle imprese danneggiate dal sisma del Belice).

- le agevolazioni relative a imposte indirette -imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali – consistenti, in prevalenza, in esenzioni temporanee per atti relativi alla ricostruzione (si veda, a proposito, quanto previsto per i territori del Belice, del Friuli e dell’Irpinia);

- le agevolazioni IVA per le opere di ricostruzione, che possono consistere in esenzioni dall’imposta di specifiche operazioni (si veda quanto previsto per i sismi del Belice, del Friuli e dell’Irpinia), disposte anche sotto forma di rimborso  (terremoto di Marche ed Umbria).

- le disposizioni agevolative recate per il settore immobiliare, consistenti in esenzioni dalle principali imposte per i cespiti danneggiati (così in Belice, Friuli, Irpinia, Marche e Umbria).

Belice

I DD.LL. nn. 12/1968 e 45/1968 hanno disposto la sospensione, per il periodo 15 gennaio – 31 dicembre 1968, dei termini di scadenza dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti danneggiati dal sisma, ivi compresi anche i Comuni. La riscossione dei versamenti sospesi è effettuata a decorrere da febbraio 1969 in 18 rate mensili senza applicazione di maggiorazioni.

Il D.L. n. 79/1968, articoli 55 e 56, ha disposto:

- esenzione venticinquennale dall’IRPEF e relative addizionali degli immobili che abbiano subito un danno almeno pari al 50% del loro valore;

- esenzione dall’imposta generale sull’entrata (oraIVA) dei corrispettivi degli appalti delle opere e dell’acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata;

- esenzione dalle imposte indirette (bollo, registro, ipotecarie, catastali, tasse di concessioni governativa, diritti catastali, tributi speciali ed emolumenti previsti dal D.L. n. 533/1954) degli atti, domande, provvedimenti e contratti relativi all’attuazione del medesimo decreto, ossia per la ricostruzione post-terremoto. Il periodo di vigenza del regime di esenzione, iniziato con decorrenza 1° gennaio 1968, è stato oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali è fissata al 31 dicembre 2009 dall'art. 2, comma 9, L. n. 203/2008;

- facoltà per il Ministero delle finanze di disporre l’esonero dai diritti doganali per i materiali e gli strumenti inviati in dono dall’estero e giunti tra il 15 gennaio e il 30 aprile 1968;

- esenzione decennale per le imprese che riattivano o installano nuovi impianti ovvero per le nuove imprese che installino i propri impianti nelle zone terremotate entro il 31 dicembre 1973. Il testo dell’art. 56 in esame disponeva l’esenzione “da ogni tributo sul reddito” delle imprese beneficiarie; tuttavia, il DPR n. 601/1973 è intervenuto disponendo, in linea generale, l’abrogazione e la cessazione degli effetti delle disposizioni vigenti fino a quel momento in materia di esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi (articolo 42) e ha precisato (art. 40, quarto comma) che l’esenzione prevista dal citato articolo 56 opera ai fini dell’ILOR (imposta locale sui redditi) e dell’IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche)[102].

Friuli Venezia Giulia

Con il  D.L. 13 maggio 1976, n. 227[103] (articoli 1-32) e il D.L. 18 settembre 1976, n. 648[104] (articoli 36-42) sono stati recati i principali interventi di natura fiscale, mobiliare e creditizia per fronteggiare l’emergenza causata dagli eventi sismici dell’anno 1976 in Friuli Venezia Giulia.

Tra le proroghe e integrazioni al suddetto regime, si ricordano gli interventi recati dai DD.LL. e 10 giugno 1977, n. 307[105] e 17 giugno 1977, n. 313[106].

 

Un primo gruppo di norme del D.L. n. 227/1976, successivamente prorogate e integrate, ha anzitutto disposto la sospensione dei termini di prescrizione, nonché dei termini perentori legali e convenzionali di decadenza, aventi scadenza nel periodo 6 maggio - 30 giugno 1977, estesa anche agli adempimenti fiscali.

Si ricorda poi che i contribuenti domiciliati nelle zone danneggiate hanno usufruito di una proroga (al 31 dicembre 1977) dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi a fini IRPEF per gli anni 1975 e 1976[107].

Contestualmente è stata prevista la sospensione della riscossione dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor, dei tributi degli enti diversi dallo Stato, dei tributi soppressi e dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, fino al 31 dicembre 1977, con riavvio delle procedure sospese dalla scadenza di febbraio 1978, ratealmente, senza interessi e maggiorazioni.

 

Un altro gruppo di disposizioni agevolative ha escluso alcuni elementi patrimoniali dalla base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi. In particolare, per l’anno 1976alcune tipologie di redditi immobiliari relativi a cespiti siti nei luoghi del sisma, ovvero le erogazioni liberali effettuate in favore delle zone danneggiate, sono state escluse dall’imponibile a fini IRPEF e IRPEG (articolo 29 del D.L. 227/1976). Anche i contributi in conto capitale erogati in base a legge (statale o regionale) alle imprese danneggiate nei comuni colpiti dal sisma sono stati esclusi dalla formazione dal reddito di impresa (articolo 39 del D.L. n. 648/1976).

 

Sono inoltre state previste esenzioni da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali di atti emanati in attuazione delle norme recate dal D.L. n. 227/1976 per la ricostruzione.

Sono stati inoltre abbreviati i termini per il rimborso dei crediti d’imposta sul reddito dei contribuenti persone fisiche domiciliati fiscalmente nei comuni terremotati, su richiesta degli interessati (successivo articolo 36-ter).

 

In materia di IVA, le disposizioni d’urgenza hanno recato l’esenzione dall’imposta di specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi finalizzate alla ricostruzione (legate alle attività di costruzione immobiliare e al sostegno all’attività economica), nei territori colpiti dal sisma[108]. Tali agevolazioni continuano a trovare applicazione, anche oltre il termine del 31 dicembre 1994 (indicato, da ultimo, dalla L. 23 dicembre 1992, n. 500) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi ad opere che risultino effettivamente e regolarmente iniziate al 15 dicembre 1994.

 

Per quanto attiene alle agevolazioni in favore del settore immobiliare si ricordano:

-               l’esenzione dalle imposte suppletive e complementari sui trasferimenti immobiliari effettuati in dita anteriore al 7 maggio 1976 (in relazione alla parziale o totale distruzione degli immobili medesimi, articolo 28, c. 1 del D.L. n. 227/1976);

-               l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa agli atti di primo acquisto di terreni o edifici distrutti o danneggiati dal sisma stipulati fino al 31 dicembre 1980, nonché di quelli  distrutti  o  danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione (articolo 41-ter del D.L. n. 648/1976). L’agevolazione è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 1994.

Essa operava a condizione che l'acquirente risultasse  danneggiato e avesse la propria residenza nei comuni colpiti da data anteriore al 6 maggio 1976, conservandola alla data dell'acquisto, salvo specifici casi di decadenza dal diritto a usufruirne.

 

Sotto il profilo delle misure fiscali di favore a sostegno dell’attività economica, è stata disposta l’inapplicabilità dell’obbligo di pagamento dell’IRPEF contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, per gli anni 1976-1978, in favore degli imprenditori richiedenti tale beneficio, la cui azienda (dietro attestazione del sindaco) risultasse gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma (articolo 36-bis del D.L. 648/1976).

Inoltre, le imprese la cui attività è rimasta sospesa a causa del sisma hanno goduto dell’esenzione dalla la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree  pubbliche, fino alla scadenza dell'anno solare in cui è avvenuta la ripresa dell'attività stessa (articolo 42 del D.L. 648/1976).

L'art. 1, comma 9, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790[109] prevedeva l'esenzione decennale dall'Ilor in favore di alcune categorie di imprese (artigiane e industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere) site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ricostruite totalmente o parzialmente, in misura superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente al 6 maggio 1976, a condizione che gli investimenti in tali impianti non  superassero il limite di sei miliardi di lire. Tutte le disposizioni agevolative richiamate, che non prevedevano termini di scadenza, sono state abrogate con effetto dal 1° gennaio 1994[110]. L'esenzione dall'Ilor recata dalle norme ora abrogate ha continuato ad applicarsi, fino alla scadenza del decennio, in favore delle imprese nei cui confronti si fossero verificati i presupposti agevolativi entro il 31 dicembre 1993.

 

Sono state inoltre recate misure di natura mobiliare e creditizia, tra cui l’autorizzazione, in favore di alcuni istituti di credito (articolo 2 del D.L. n. 227/1976) al compimento di operazioni legate alla ricostruzione, anche in deroga a norme di legge e di statuto, giusta la costituzione di una gestione speciale per il finanziamento della ricostruzione, presso il Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Si segnala inoltre la sospensione, sino al 30 giugno 1977, dei termini (articolo 20 del medesimo D.L. n. 227/1976, e articolo 10, c. 3 del D.L. n. 648/1976) di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

 

Irpinia

Il decreto legge n. 776/1980 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali nonché dei termini dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti residenti o domiciliati nelle regioni Campania e Basilicata[111]. Sono interessati dalla sospensione anche le riscossioni dei ruoli emessi nei confronti di contribuenti residenti nei comuni danneggiati.

 

Il decreto legge n. 799/1980 ha introdotto le seguenti ulteriori disposizioni agevolative di natura fiscale:

-               la esclusione ai fini IVA delle operazioni relative agli acquisti e alle ricostruzioni, anche di fabbricati, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Il termine per fruire del beneficio è fissato, da ultimo, al 31 dicembre 1994. In proposito, il D.L. n. 564/1994 (articolo 2-terdecies) ha precisato che il regime agevolato trova applicazione per le operazioni effettuate anche successivamente al 31 dicembre 1994 purché le relative opere risultino effettivamente e regolarmente iniziate entro la suddetta data. In materia di IVA, inoltre, è stato riconosciuto il diritto alla detrazione da parte dei soggetti che avevano già assolto il versamento dell’imposta ora esclusa nonché la possibilità di chiedere il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione anche ai soggetti che non avevano esercitato tale diritto ;

-               l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale di domande, atti, contratti e provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto[112];

-               l’esenzione dalle imposte dirette (ILOR, IRPEF, IRPEG) dei redditi dei fabbricati e dei terreni disastrati o gravemente danneggiati;

-               l’esenzione dall’imposta di registro per gli acquisti - effettuati dallo Stato o da enti territoriali - di immobili ubicati nei comuni individuati con decreto;

-               benefici concernenti le erogazioni effettuate entro il 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni colpite dal sisma; in particolare si dispone la non concorrenza al reddito imponibile per il soggetto che riceve e la deducibilità fiscale per il soggetto che effettua l’erogazione di importo non inferiore a 50.000 lire;

-               la non concorrenza alla determinazione della base imponibile dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o dalle Regioni in favore delle imprese danneggiate.

 

La legge n. 219/81 (che, oltre a convertire il D.L. n. 75/81 ha introdotto, al Capo IV agevolazioni fiscali in favore dei soggetti danneggiati dal sisma) oltre a confermare e prorogare alcuni benefici introdotti con i precedenti provvedimenti, ha ulteriormente disposto:

-             per gli atti di primo acquisto di fabbricati effettuati entro 31/12/1990[113] l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;

-             l’esenzione dalle imposte sul reddito degli indennizzi percepiti dalle assicurazioni per danni conseguenti al sisma;

-             la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, dell’ILOR pagata dalle persone fisiche nel 1981 in qualità di acconto delle imposte per l’anno 1980 (il cui versamento era stato sospeso dai DD.LL. n. 776/1980 e n. 11/1981).

 

Con il D.L. n. 696/1982 (art. 3-terdecies) è stata introdotta l’esenzione decennale dall’ILOR in favore delle imprese ricostruite nelle zone terremotate. Il suddetto articolo è stato poi soppresso dall’art. 14 della legge n. 537/1993; come precisato dalla circolare n. 150 emanata il 10 agosto 1994 a seguito della predetta abrogazione l’esenzione ILOR si applica, fino alla scadenza del decennio, in favore delle imprese nei cui confronti si siano verificati i presupposti agevolativi entro il 31 dicembre 1993.

Marche e Umbria

Il D.L. n. 364/1997 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali nonché dei termini dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti danneggiati dal sisma (ordinanze nn. 2668, 2728 del 1997 e successive modifiche).

Il periodo interessato dalla predetta sospensione è stato oggetto di proroghe; da ultimo[114] risulta fissato:

-             dal 26/09/97 al 31/03/98 per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del sisma nei comuni disastrati;

-             dal 26/09/97 al 30/06/99 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Le modalità di riscossione delle somme sospese, ivi incluse quelle iscritte a ruolo, sono state oggetto di numerosi interventi normativi. Da ultimo, l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 162/2008 ha disposto che i soggetti interessati possono definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto (per tributi, contributi o per carichi iscritti a ruolo), al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40% senza aggravio di sanzioni ed interessi, in 120 rate mensili costanti a decorrere da giugno 2009.

Si segnala, inoltre, che con ordinanza n. 2725 del 1997 è stato disposto l’esonero dal versamento dell’acconto da parte dei concessionari della riscossione che operano nelle zone interessate dal sisma.

Le ulteriori disposizioni fiscali introdotte in favore dei soggetti danneggiati dal sisma sono sinteticamente di seguito illustrate:

-             disapplicazione dei limiti di deducibilità delle perdite realizzate in favore delle c.d. imprese minori ubicate nei territori disastrati (D.L. n. 364/1997);

-             esenzione ai fini IRPEF, IRPEG e ICI degli immobili distrutti o interessati da ordinanze di sgombero fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi (ordinanza 2694 del 1997);

-             rimborso dell’IVA pagata in relazione all’acquisto e all’importazione di beni e servizi utilizzati per la riparazione o la ricostruzione degli edifici e delle opere pubbliche ubicate nei territori danneggiati dal sisma. Per le imprese, il contributo spetta per la quota non detratta in sede di liquidazione IVA; per le persone fisiche, il contributo è cumulabile con la detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione. Se gli edifici o le opere pubbliche sono ubicate nelle zone dichiarate a rischio sismico, la misura del rimborso è ridotta al 10% dei corrispettivi e non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’IVA pagata (articolo 12 della legge n. 449/1997). L’arco temporale utile per la fruizione del beneficio è stato oggetto di numerose modifiche, l’ultima delle quali ha prorogato il termine finale al 31 dicembre 2008 (articolo 2, comma 113, legge n. 244/2007). 

Ulteriori interventi, di natura prevalentemente non tributaria, sono contenuti nel D.L. n. 6/1998. Tra essi si segnalano:

-            un contributo in favore dei proprietari di immobili danneggiati che sostengono le spese per la riparazione del fabbricato e che realizzano un reddito familiare non superiore a 50 milioni di lire. La misura del contributo, che dipende dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del reddito realizzato, varia da un minimo del 40% ad un massimo del 90% della spesa sostenuta. Le domande per la concessione del contributo sono esenti dall’imposta di bollo (art.3-bis del D.L. 132/1999);

-            un’anticipazione dei trasferimenti statali in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici al fine di compensare la sospensione del gettito ICI, TARSU e imposta sulla pubblicità;

-            il pagamento in un’unica soluzione in favore dei pensionati che hanno diritto a trattamenti arretrati in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240/1994;

-            il riconoscimento a fini pensionistici dei contributi figurativi relativi al periodo di cassa integrazione straordinaria;

-            la possibilità di beneficiare delle misure straordinarie introdotte dall’articolo 9-septies del D.L. n. 510/1996 dirette a favorire la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.

Per gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate (di cui all’articolo 14, comma 4, del DL n. 6/1998), alle regioni Umbria e Marche è stato concesso di utilizzare, per il potenziamento dei propri uffici, le disponibilità derivanti dai mutui destinati alla prosecuzione degli interventi urgenti in favore delle zone terremotate (articolo 52, comma 25, della legge 448/2001).

Molise e Puglia

Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245[115], ha disposto (art. 4, comma 1) la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria e contributiva in favore dei soggetti che, alle date del 29 e 31 ottobre e dell’8 novembre 2002 fossero residenti, avessero sede operativa o esercitassero la propria attività lavorativa o produttiva nei comuni e nei territori colpiti dal sisma.

Lo stesso articolo 4 ha altresì previsto la sospensione, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Ha sospeso altresì per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; ha sospeso per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Il termine della detta sospensione, originariamente fissato al 31 marzo 2003[116] e successivamente prorogato - con decreti ministeriali (adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000[117]) ovvero Ordinanze -  è stato da ultimo fissato al 30 giugno 2008 dall’articolo 5, comma 10 del D.L. n. 93/2008.

 

Per quanto  attiene alla riscossione dei pagamenti sospesi, il D.L. n 185 del 2008 (articolo 6, comma 4-bis), ha da ultimo estesol’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.L. n. 162 del 2008[118], concernenti i territori dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

La disposizione precisa che i territori ove debbono risiedere o avere domicilio i soggetti interessati dall’estensione sono indicati da appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze[119].

In particolare, è stata estesa ai territori molisani e pugliesi colpiti dal sisma del 2002 la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili (operante in dieci anni, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere da giugno 2009) e l’ambito soggettivo di applicazione di tali benefici[120].

L’articolo 1, comma 255 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha stabilito l’estensione della sospensione fino al 31 dicembre 2005 dei termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria e contributiva (di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002) anche agli enti non commerciali operanti, entro aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale a seguito di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia.

L’articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), come modificato dall’articolo 36, comma 4-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007(cd. “milleproroghe” 2008) ha consentito ai suddetti enti, destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi previdenziali, di definire in maniera automatica la propria posizione relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento. La scadenza di tale adempimento era originariamente prevista per il 30 novembre 2008.

L’articolo 42, comma 7-bis del D.L. n. 207 del 2008[121] ha da ultimo fissato al 30 novembre 2009 il termine per effettuare il versamento della somma che consente ai suddetti enti non commerciali la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali relativi agli anni 2002-2006.

 


Le agevolazioni contributive e di sostegno al reddito

Premessa

Nei territori colpiti dalle calamità naturali - con particolare riferimento agli eventi sismici in esame – una delle linee di intervento tradizionalmente adottate dal legislatore in favore delle popolazioni interessate riguarda la materia previdenziale ed assicurativa e il sostegno al reddito.

In tutti le normative esaminate si rinvengono infatti alcune specifiche tipologie di misure, riassumibili in tre fattispecie principali.

§      la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

§      la sospensione del pagamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

§      la corresponsione di misure di sostegno del reddito – in genere mediante gli strumenti di integrazione salariale – in favore dei lavoratori costretti alla riduzione od al’interruzione dell’attività lavorativa a causa degli eventi calamitosi.

 

In alcuni casi, inoltre, è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione.

 

Le modalità degli interventi, la loro durata (assai spesso oggetto di proroghe) e le procedure per l’accesso ai benefici, variano ovviamente in relazione sia alle caratteristiche di ciascuno degli eventi esaminati, sia alla normativa vigente alla data in cui essi si sono verificati.

Belice

Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12,  ha disposto all’ articolo 16 che nei comuni  colpiti dal terremoto del gennaio 1968(elencati all’articolo 1[122]) è concessala sospensione della riscossione delle rate di febbraio e aprile 1968, dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'E.N.A.O.L.I. (Ente Nazionale Assistenza Orfani dei Lavoratori Italiani) dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. Si è previsto, inoltre, che le rate sospese siano riscosse, successivamente, con le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969.

 

L’articolo 17 stabilisce che i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia[123] i quali abbiano subito gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente articolo 1, siano esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I. fino al 31 dicembre 1968. Tale esonero viene reso esecutivo a partire dalle rate esattoriali del febbraio 1968 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma 1.

Si prevede, inoltre, che le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero qui in esame siano accreditate dall’INPS a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

Il termine indicato all’articolo 17, comma 1, ha subito una serie di proroghe:

·         al 31 dicembre 1970, a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 21/1970[124];

·         al 31 dicembre 1972, dall’articolo 10 del D.L. 289/1971[125];

·         al 31 dicembre 1974, dall'articolo 11 del D.L. 8/1973[126];

·         infine, al 31 dicembre 1977, dall’articolo 15 della Legge 178/1976[127].

 

Il D.L. 15 febbraio 1968, n. 45, “Norme integrative del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 240, all’articolo 3prevede che i lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni elencati all’articolo 1[128], per ottenere il contributo previsto all’articolo 14[129] del D.L. 12/1968, nonché per l'esonero dal pagamento dei contributi previsto all'articolo 17 dello stesso decreto, devono presentare domanda, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 45/1968, al competente ispettorato del lavoro che la trasmette, con il proprio parere, alla sede provinciale dell’INPS. Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato abbia subìto gravi danni per effetto dei terremoti che hanno colpito i comuni sopra indicati.

 

Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, ha previsto all’articolo 38 per i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati agli articoli 1 e 44-ter del D.L. 12/1968, e all'articolo 1 del D.L. 45/1968 l’esenzione fino al 31 dicembre 1968 dal pagamento dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, per l'assistenza malattia e l'E.N.A.O.L.I.

L’esenzione viene autorizzata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro. In tal senso, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1968.

In esecuzione di quanto sopra previsto, il D.M. 12 dicembre 1968[130], ha disposto l’esenzione del pagamento dei contributi per il 100 per cento dell'intero carico contributivo iscritto nei ruoli di competenza dell'anno 1968. Nello stesso decreto viene autorizzato l’INPS a provvedere agli adempimenti relativi all'accreditamento dei contributi per l'assicurazione per invalidità e la vecchiaia, oggetto di esonero, a favore dei rispettivi assicurati.

Friuli Venezia Giulia

Il D.L. 227/1976[131] ha previsto all’articolo 3 per i lavoratori dipendenti da imprese di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati dall'articolo 20[132], sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto in conseguenza degli eventi sismici, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 164/1975[133], nonché il trattamento per assegni familiari. Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonché agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall’articolo 15 della legge 164/1975.

I trattamenti sono corrisposti ai lavoratori per un periodo di trenta giorni a partire dalla data del primo fenomeno sismico, in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatesi. Lo stesso trattamento viene applicato ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1[134], anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli ivi indicati.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il trattamento di integrazione salariale viene esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.

Per i lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi ad opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Infine, i periodi per i quali è concesso il trattamento sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché ai fini del diritto alla assistenza sanitaria.

 

L’articolo 7 prevede, per il periodo di paga tra il 1° maggio 1976 ed 31 dicembre 1976, la concessione dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 e nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 (relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività per effetto degli eventi sismici).

Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori.

Nei comuni sopra indicati, inoltre, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a favore delle aziende di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976; tale termine è stato poi prorogato al 30 giugno 1977 dall’articolo 19 del D.L. 648/1976[135]. Inoltre, l’articolo 41-bis del D.L. 648/1976 ha esteso i benefici in esame agli esercenti attività professionali ed artistiche.

Le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio, sono disciplinate da un decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

L’articolo 9 prevede che nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 sia concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'E.N.A.O.L.I., relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976; tale termine è stato poi prorogato al 30 giugno 1977 dall’articolo 19 del D.L. 648/1976.

La rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio, viene disciplinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

L’articolo 10 prevede per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati a sensi dell'articolo 1, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti[136], nonché all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici, l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente alle rate comprese nel periodo da maggio 1976 a giugno 1977.

Inoltre, le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto dell’esonero,sono accreditate dall'INPS a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo con domanda dell'interessato da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, a cui va allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi sismici.

 

Infine, l’articolo 12 stabilisce che l'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate - a partire dal 1977 e sulla base delle risultanze annuali di gestione - le somme dagli stessi anticipate o non riscosse per sgravi contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

 

Il D.L. 307/1977[137], all’articolo 4 ha previsto, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977 (o, successivamente, dalla data dell'inizio della ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto), la concessione per il periodo di un anno dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nei periodi suddetti e dovuti dalle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici ubicate:

·         nei comuni indicati dall’articolo 20 del D.L. 227/1976 e dall’articolo 11 del D.L. 648/1976;

·         negli altri comuni indicati dall’articolo 1 del D.L. 227/1976[138], relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

Tale sgravio si applica anche a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per spese attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione, nonché nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione.

L'onere derivante dall'applicazione dello sgravio contributivo in esame viene posto a carico dello Stato, che provvederà a rimborsare all’INPS le somme non riscosse sulla base delle risultanze annuali di gestione.

 

Il D.L. 300/1978[139], all’articolo 1 ha stabilito che per le imprese citate all'articolo 4 del D.L. 307/1977, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 987/1977 (ossia esercenti attività professionali e artistiche), sia concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento, per il periodo di un anno a decorrere dal periodo di paga successivo al 30 giugno 1978.

Per le stesse imprese tale sospensione decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del D.L. 307/1977.

Un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le modalità per la rateizzazione dei contributi sospesi, da versare, senza corresponsione di interessi e di altri oneri, nel termine massimo di un settennio a decorrere dal 1° luglio 1979

 

Il D.L. 207/1979[140], all’articolo 2 ha prorogato per due mesi la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, prevista all’articolo 1 del D.L. 300/1978 per il periodo di un anno.

Tale sospensione è stata concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori sei mesi.

All’articolo 3 si prevede che decreto del Mistero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, siano stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da versare, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione.

Per le imprese che entro il 30 giugno 1979 siano state riconosciute disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.

Irpinia

Il D.L. 776/1980 (articoli 10 e 11)ha disposto la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981, nonché la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai pescatori autonomi e da altri soggetti specificati, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981, residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici nelle regioni Campania e Basilicata.

Lo stesso provvedimento ha altresì disposto (articolo 4) la sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, nonché dei termini dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti residenti o domiciliati nelle regioni Campania e Basilicata[141].

Inoltre, l’articolo 12ha disposto, per i lavoratori dipendenti (esclusi quelli assicurati relativamente servizi domestici e familiari, nonché quelli addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali) di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, la corresponsione del trattamento di CIG, nel rispetto dei limiti di legge, nonché il trattamento per gli assegni familiari. Tale trattamento è inoltre stato esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con specifici DPCM.

Successivamente, l’articolo 1 del D.L. 11/1981 ha differito di un mese i termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 e il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il D.L. 776/1980.

Marche e Umbria

Il D.L. 364/1997 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali nonché dei termini dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti danneggiati dal sisma (ordinanze nn. 2668 e 2728 del 1997 e successive modifiche).

Il periodo interessato dalla predetta sospensione, inizialmente stabilito al 26 settembre 1997, è stato oggetto di varie proroghe ed è stato, da ultimo[142], fissato:

§         al 31/03/98 per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del sisma nei comuni disastrati;

§         al 30/06/99 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale.

 

Numerosi interventi normativi si sono succeduti nel corso degli anni, in relazione alla proroga o alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali. In particolare, si ricordano:

§         l’articolo 1, comma 1012, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), che ha disposto alcune agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, quali la proroga al 31 dicembre 2007 (termine ulteriormente prorogato al 30 aprile 2008 dall'articolo 8 dell’ordinanza 23 novembre 2007, n. 3631) dei termini di recupero dei tributi connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, nonché dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, sospesi più volte dalle ordinanze richiamate dal medesimo comma. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sulle stesse risorse previste per l’anno 2007;

§         l’articolo 2, comma 109, della L. 244/2007, che ha previsto, per i soggetti interessati, la possibilità di definire la propria posizione in seguito alle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui hanno usufruito, individuati da una serie di ordinanze esplicitamente indicate nello stesso comma[143], corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti in misura e con modalità da stabilire con apposito DPCM (che non risulta ancora emanato), nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008;

§         il D.L. 61/2008, con il quale sono state disposte (articolo 2, comma 1) alcune agevolazioni nella restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi nelle due regioni interessate dal sisma. Tale agevolazione consiste nella restituzione del 40% dei tributi e contributi sospesi, senza aggravi di sanzioni o interessi, mediante rateizzazione in dieci anni. All’uopo è stata autorizzata un’ulteriore spesa di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 per il 2009 e 39,51 per il 2010;

§         l’articolo 3, commi da 2 a 5, del D.L. 162/2008, che ha disposto la definizione della posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari e previdenziali, stabilendo, in particolare:

à        la corresponsione del 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo oggetto delle sospensioni, mediante rateizzazione della somma in 120 rate mensili di pari importo, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere da giugno 2009;

à        la determinazione, tramite apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate delle modalità di effettuazione degli adempimenti (da effettuarsi in ogni caso entro il 16 gennaio 2009) tributari diversi dai versamenti;

à        che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione non determini l’inefficacia della definizione stessa, e che per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze indicate trovino applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del D.P.R. 602/1973 e dell’articolo 24 del D.Lgs. 46/1999;

à        l’estensione a determinati soggetti pubblici delle specifiche agevolazioni contributive previste per i soggetti interessati dagli eventi sismici dall’articolo 13 dell’ordinanza del 28 settembre 1997, n. 2668.

Molise e Puglia

Con il D.L. 4 novembre 2002, n. 245[144], è stata disposta (articolo 4) la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria e contributiva in favore dei soggetti che, alle date degli eventi, fossero residenti, avessero sede operativa o esercitassero la propria attività lavorativa o produttiva nei comuni e nei territori colpiti dal sisma.

 

Più specificamente, il richiamato articolo 4 ha sospeso fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.

Lo stesso articolo, inoltre, ha sospeso fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria, sospendendo altresì, per lo stesso periodo, tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Infine, sono stati parimenti sospesi per lo stesso periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Particolari disposizioni sono previste per i soggetti interessati al servizio militare.

Tale termine è stato successivamente più volte prorogato (sia con decreti ministeriali sia con Ordinanze) ed è stato, da ultimo, fissato dall’articolo 5, comma 10, del D.L. 93/2008, al 30 giugno 2008.

 

Con l’articolo 1, comma 255, L. 311/2004 (finanziaria 2005) è stata disposta l’estensione della sospensione (fino al 31 dicembre 2005) dei termini per gli adempimenti tributari e contributivi stabiliti dal richiamato articolo 4 del D.L. 245/2002 anche agli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative.

Successivamente, l’articolo 2, comma 110, secondo periodo, della L. 244/2007 (finanziaria 2008), ha consentito ai richiamati enti, di definire in maniera automatica la propria posizione relativamente agli anni 2002-2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30%[145].

Il successivo comma 111 ha disposto il monitoraggio, da parte del Ministero del lavoro, degli oneri recati dal comma 110, informando il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi rispetto alle previsioni di spesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità.

 

Successivamente, l’articolo 6, comma 4-bis, del D.L. 185/2008, ha disposto l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. 162/2008, relativi agli eventi sismici di Marche ed Umbria del 1997, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, individuati con specifici decreti del Ministro dell'economia e delle finanze[146]. A tal fine, lo stesso comma ha autorizzato la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

In particolare, è stata estesa ai richiamati territori la corresponsione pari al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili (si veda la sezione relativa al sisma Marche ed Umbria) e l’ambito soggettivo di applicazione di tali benefici.

Infine, l’articolo 42, comma 7-bis,del D.L. 207/2008[147] ha fissato al 30 novembre 2009 il termine per effettuare il versamento della somma che consente ai citati enti non commerciali la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali relativi agli anni 2002-2006 in precedenza richiamati.

 

 



[1]    http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Annuario_dei_dati_ambientali/Documento/annuario_08.html#Sommario

[2]    http://www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk=249&cms_pk=14839

[3]    Tabella tratta dal sito della protezione civile all’indirizzo:

http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/sismicoappoggio/COSTO_TERREMOTI.ppt.pdf

[4]    http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/33614_dossier.htm

[5]    A cura dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e disponibile all’indirizzo http://zonesismiche.mi.ingv.it/class1984.html. Una proposta di riclassificazione era stata elaborata nel 1998 (http://zonesismiche.mi.ingv.it/proclass1998.html)

[6]    Si ricorda che precedentemente la materia era regolata dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche  e dal DM di attuazione 3 marzo 1975, n. 40 recante Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. Successivamente, la legge 26 aprile 1976, n.176 e la legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 10) hanno dettato, rispettivamente, norme per l'istituzione del servizio sismico e istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma, attuate conDM 2 luglio 1981. Il successivo DM 24 gennaio 1986 ha dettato quindi le Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, da ultimo aggiornate con DM 16 gennaio 1996.

[7]    Per il testo dell’ordinanza si consulti il sito internet

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/ordinanze_class.htm

[8]    Pubblicata nella GU n. 47 del 26-2-2009  - S. O. n.27.

[9]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano, infatti, allo Stato le funzioni in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle zone medesime.

[10]   Il testo coordinato dell’ordinanza è consultabile al seguente sito internet:

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/ordinanze_class.htm

[11]   http://zonesismiche.mi.ingv.it/class2003.html. Sul sito dell’INGV è disponibile anche un versione della mappa con gli aggiornamenti delle regioni che hanno recepito l’ordinanza http://zonesismiche.mi.ingv.it/class2004.html. Sul sito della Protezione civile è inoltre disponibile l’elenco, in ordine alfabetico,  dei comuni e la relativa classificazione sismica indicati nell'ordinanza n. 3274/03, aggiornato con le comunicazioni delle regioni http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=2729

[12]   http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3519.html

[13]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Sotto il profilo procedurale, il comma 2 dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004 ha previsto che le norme tecniche vengano emanate con le procedure di cui dell'art. 52 del DPR n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile. L'art. 52 del T.U. stabilisce che le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi delle strutture sia pubbliche che private siano fissate con decreti del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse devono essere adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Lo stesso art. 52, comma 3, dispone che le medesime norme tecniche e i relativi aggiornamenti entrino in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella G. U.

[14]   Il DM 14 settembre 2005 è stato pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 (S.O. n. 159).

[15]   Dapprima fino al 23 aprile 2007 dall’art. 14-undevicies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, poi fino al 31 dicembre 2007 dall’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[16]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[17]   L’allegato 2 riguarda le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici, mentre l’allegato 3 reca le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti.

[18]   Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1086 del 1971.

[19]   G.U. del 4 febbraio 2008, n. 29 (S.O. n. 30).

[20]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[21]   Le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie, sono state individuate con il decreto 21 ottobre 2003 recante Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

[22]   G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 (S. O. n. 25).

[23]   Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio n. 16 del 27 aprile – 2 maggio 2009.

[24]http://www.cortecostituzionale.it/informazione/rassegna_stampa/rassegnastampaquestionidecise/schedaDec.asp?sez=seguito&Comando=LET&NoDec=182&AnnoDec=2006&annopubblicazione=2006

[25]   http://www.edilportale.com/norme/delibera-zione/2006/431/regione-toscana-riclassificazione-sismica-del-territorio-regionale-attuazione-del-d.m.-14.09.2005_fa4aaea5-952a-4e59-a73e-f3da8baa5e5e.html

[26]   http://www.ambientediritto.it/Legislazione/URBANISTICA/2006/toscana_dr_2006_n.48.htm

[27]   http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/class_materiale/del_841-07.pdf

[28]   http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/031219_delibera_regione_sicilia.pdf

[29]   http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/RischioSismico/RischioSismico_index.htm

[30]   http://www.ateservizi.it/Pubblicazioni/vademecum/recepimenti%20regionali/dgr_852-2003.pdf

[31]   http://rischiosismico.regione.marche.it/web/Norme-regi/Delibere-G/DGRM-n.1046--del-29.07.2003.pdf

[32]   Tali opere riguardano: a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi protezione civile, quali: sedi delle Prefetture; sedi comunali nonché sedi adibite ad uffici e servizi tecnici del Comune e di altri enti pubblici;  caserme dei Vigili del Fuoco, con edifici annessi, ed altre caserme; ospedali, case di cure, altri presidi sanità locali; quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni; quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico; altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile; b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, quali: scuole di ogni ordine e grado e aule di istituti universitari; chiese aperte al culto; stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazione, stazioni per la navigazione marittima e fluviale; locali di spettacolo, intrattenimento e riunioni; grandi opere e costruzioni per esposizione o vendite all'ingrosso e al dettaglio; grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione; dighe e sbarramento di tipo vario; ponti stradali; grandi serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose.

[33]    http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/docs/normReg/DGR438_2005_class_sismica _edifici_strateg.pdf

[34]   Dato tratto da un documento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “Pericolosità sismica, normativa e zone sismiche nell’Aquilano”, 16 aprile 2009, in: http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/Pericolo_aq_090416.pdf

[35]   http://www.ateservizi.it/Pubblicazioni/vademecum/recepimenti%20regionali/friuli.pdf

[36]   http://www.edilportale.com/norme/delibera-zione/2003/1435/regione-emilia-romagna-prime-disposizioni-di-attuazione-dell-ordinanza-del-dpcm-n.-3274-2003-recante_e88236c3-5374-4058-b289-6bcacb92dd1f.html

[37]   http://www.fondazionegeometri.it/pdf/2006/404.pdf

[38]   http://www.fondazionegeometri.it/pdf/2006/403.pdf

[39]   Sono gli edifici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile.

[40]   Sono gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

[41]   Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 gennaio 2006, III S.S., al B.U. 16 gennaio 2006, n. 3.

[42]   Dati tratti dal 3° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici su “L’attuazione della “legge obiettivo” del luglio 2007, predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 26 luglio 2006 (scheda n. 139 contenuta del Tomo III relativo alle schede degli interventi deliberati dal CIPE).

[43]   http://www.cipecomitato.it/delibere/E080017.doc

[44]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[45]   Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 2004, n. 165. Con tale ordinanza la Protezione civile ha ripartito i fondi per le verifiche tecniche di stabilità sismica degli edifici, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 che sono stati suddivisi in due quote: 67,5 milioni di euro alle Regioni e 32,5 milioni di euro allo Stato. La ripartizione regionale copre solo il 2004, in attesa della nuova mappa sismica per il 2005. Le modalità di ripartizione del Fondo sono state successivamente modificate con l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005 (G.U. 21 ottobre 2005, n. 246).

[46]   G.U. 16 marzo 2006, n. 63.

[47]   G.U. n. 154 del 5 luglio 2007 (S. O. n. 152).

[48]   Risoluzione n. 8-00025 (G. Alfano e altri):

http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1223/html/0507/allegato.htm

[49]   (GU n. 110 del 14-5-2009 ) 

[50]   recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

[51]Delibera CIPE n. 10/2009 non ancora pubblicata in G.U.

http://www.cipecomitato.it/delibere/E090010.doc

http://www.cipecomitato.it/delibere/E090010allegato2.pdf

[52]   Ad esempio, i limiti di impegno decennali autorizzati dalla legge n. 32/1992 per la ricostruzione delle zone dell’Irpinia colpite dal terremoto, con onere complessivo pari a 7.800 miliardi di lire, sono stanziati per far fronte all’ammortamento dei mutui che l’Agensud è autorizzata a contrarre per un importo complessivo pari a 4.300 miliardi di lire nel triennio 1992-1994 (di cui 1.400 miliardi nel 1992, 1.500 miliardi nel 1993 e di 1.400 miliardi nel 1994).

[53]   http://www.vigilfuoco.it/attivita/interventi/maggiori/belice.asp

[54]   http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=222217

[55]   Trasmessa il 6 marzo 2008 (Doc. CXLV, n. 4) ed è consultabile al seguente indirizzo internet https://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/145/004/INTERO.pdf

[56]   Istat, Comunicato del gennaio 2009, recante i coefficienti per tradurre i valori monetari in valori del 2008

[57]    http://www.vigilfuoco.it/attivita/multimedia/archivio_video/default.asp?cboC=5&v=25

[58]   In particolare, istituzione dell'imposta di consumo sul gas metano, aumento dell'imposta di fabbricazione sulle benzine speciali, benzina e petrolio, istituzione del diritto erariale sugli alcoli, aumento dell'imposta di fabbricazione sulla birra, delle imposte di registro ed ipotecarie, della tassa sulle concessioni governative, nonché della ritenuta su interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali.

[59]   In particolare, imposta straordinaria sui veicoli a motore, diritto speciale sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto.

[60]   http://www.vigilfuoco.it/attivita/interventi/maggiori/irpinia.asp  

[61]   Dati tratti dalla relazione della Corte dei Conti “La gestione dei fondi per il terremoto in Irpinia e Basilicata, in relazione al rifinanziamento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007)” consultabile al sito internet http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-ce1/Anno-2008/Adunanza-c/All-21-200/dueterremoto.doc_cvt.htm e dal volume del Dipartimento della protezione civile “Procedure per la ricostruzione post-sisma: analisi e proposte”, Alinea editrice, Firenze 2002

[62]   I finanziamenti comunitari non affluiscono al Fondo ma vengono direttamente attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi.

[63]   Delibera n. 6/2001 - 19 febbraio 2001 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Comunicati/Archivio-c/Comunicati111/comu6.doc_cvt.htm

[64]    “Procedure per la ricostruzione post-sisma: analisi e proposte”, Alinea editrice, Firenze 2002, pagg. 29 e segg.

[65]   http://www.corteconti.it/Cittadini-/Comunicati/Archivio-c/Comunicati2/Carbone.doc_cvt.htm

[66]   http://www.vigilfuoco.it/attivita/interventi/maggiori/umbria.asp .

[67]    “Dati di sintesi ricostruzione post-terremoto”, Giunta regione Marche, dicembre 2008, http://ricostruzione.regione.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=aONMsQNv4%2fk%3d&tabid=1704&mid=3333

[68]   Tutti i dati sono stati tratti dal sito internet dell’Osservatorio sulla ricostruzione della regione Umbria http://www.osservatorioricostruzione.regione.umbria.it/canale.asp?id=364

[69]   Gli oneri connessi alla norma (deroga alla indeducibilità delle perdite delle società in nome collettivo e società semplici) stati considerati relativi ad un periodo di 10 anni, nel presupposto che trascorso tale periodo le società ancora in perdita abbiano cessato l’attività.

[70]   Centro operativo della Protezione civile http://www.promolise.com/view_status.asp

[71]   http://www.archivio.provincia.foggia.it/atti_del_consiglio/2002/2002_11_16/16novemb.htm

[72]   il cui elenco può essere consultato al sito internet del Dipartimento della Protezione Civile http://www.promolise.com/view_status.asp

[73]   2-00530 Di Gioia ed altri, 2-00538 Violante e altri e  2-0052 Castagnetti e altri, discusse congiuntamente nella seduta del 21 novembre 2002

http://legxiv.camera.it/chiosco.asp?sMacrosezione=Docesta&source=&position=Organi%20Parlamentari\L'Assemblea\Resoconti%20dell'Assemblea&content=/_dati/leg14/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed227/s000r.htm ..

[74]   www.regione.molise.it  http://209.85.129.132/search?q=cache:2BAhgr_m9sgJ:www.mp1.it/terremoto_molise.htm+danni+molise+sisma&cd=14&hl=it&ct=clnk&gl=it

[75]   http://www.santacroceonline.com/2003/news/dopoterremoto/guida/index.htm

[76]   Pubblicato nella G. U. 4 novembre  2002, n.n. 258.

[77]   Pubblicato nella G. U. 14 novembre  2002, n. 267.

[78]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

[79]   I limiti di impegno autorizzati dalla norma sono stati ripartiti tra le varie calamità con Ordinanza P.C.M del 28 marzo 2003, n. 3277. Al sisma del Molise è stato assegnato un limite di impegno quindicennale di 8,4 milioni di euro decorrente dal 2003 e un altro di 1,5 milioni decorrente dal 2004; alla Puglia sono stati attribuiti due limiti di impegno quindicennali , uno di 0,5 milioni decorrente dal 2003 e l’altro di 0,3 milioni a decorrere dal 2004.

[80]   I limiti di impegno autorizzati dalla norma sono stati ripartiti tra le varie calamità con O.P.C.M. 19 gennaio 2004 n. 3332. Al Molise sono stati assegnati due limiti di impegno quindicennali di 4 milioni di euro decorrenti uno dal 2005 e l’altro dal 2006; alla Puglia sono stati attribuiti due limiti di impegno quindicennali di 0,5 milioni di euro decorrenti uno dal 2005 e l’altro dal 2006.

[81]   Audizione del Sindaco dell’Aquila svoltasi nell’ambito di un’indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese, in corso di svolgimento al Senato, Seduta della 13° Commissione del 7 maggio 2009 http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=416724

[82]   I provvedimenti elencati sono aggiornati al 13 maggio 2009. Per agevolare la loro lettura si può consultare il sito della Protezione civile al seguente indirizzo internet http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15444

[83]   Pubblicato nella GU del 6 aprile 12009, n. 80.

[84]   Convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

[85]   Pubblicato nella GU del 7 aprile 2009, n. 81.

[86]   Pubblicate nella GU del 7 aprile 2009, n. 81.

[87]   Pubblicata nella GU del 10 aprile 2009 GU, n. 84.

[88]   Pubblicata nella GU del 16 aprile 2009, n. 88.

[89]   Pubblicato nella GU del 22 aprile 2009, n. 93.

[90]   Pubblicata nella GU n. 98 del 29 aprile 2009. 

[91]   Pubblicata nella GU n. 101 del 4 maggio 2009. 

[92]   Pubblicata nella GU n. 102 del 5-5-2009 

[93]   GU n. 107 dell’ 11 maggio 2009.

[94]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15475

[95]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15476

[96]   Pubblicato nella GU n. 89 del 17 aprile 2009 oppure

http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15474

[97]   http://www.ulpiano11.com/docs/DECRETO_4.pdf

[98]   http://www.ulpiano11.com/docs/decreto_nuovo_dicomac_completo%20di%20firme.pdf

[99]   http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_1_decreto_n6_11mag09.pdf

[100]http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=15550&dir_pk=187

[101]Articolo 99 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR).

[102]Con ordinanza 4 novembre 1986, la Comm. Tributaria di II grado di Agrigento ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, quarto comma, del DPR n. 601/1973 in quanto prevede l’esonero ai soli fini IRPEG (persone giuridiche) e non anche IRPEF (persone fisiche): La Corte Costituzionale, con sentenza n. 160/1988, ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Agrigento.

[103]Recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 maggio 1976, n. 336.

[104]Recante interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 e convertito, con modificazioni, con la l. 30 ottobre 1976, n. 730.

[105]Recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1977, n. 500.

[106]Recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1977, n. 503

[107]Si ricorda altresì che sono state disposte  proroghe dei termini anche per la presentazioni delle dichiarazioni integrative dei sostituti d’imposta e del personale civile e militare impegnato nelle operazioni di soccorso nelle zone colpite dal sisma (da ultimo, al 30 giugno 1977).

[108]Per un elenco dettagliato delle operazioni esenti, si veda l’articolo 40 del D.L. n. 648 del 1976.

[109]Convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47.

[110]In forza dell'art. 14, commi 12 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

[111]Il periodo di sospensione varia in funzione della tipologia di provvedimento nonché dei comuni di residenza. In linea generale, il termine del periodo di sospensione varia dal 31 dicembre 31 gennaio 1981 al 31 gennaio 1982. IL DL n. 11/1981 ha previsto, inoltre, una proroga di un mese di alcuni termini previsti dal DL n. 776/1980.

[112]La medesima esenzione è stata disposta anche dalla legge n. 219/1981 relativamente alla quale, il DL n. 474/1987 ha precisato che, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 219 la condizione di soggetto danneggiato deve essere attestata dal Sindaco.

[113]Il termine originario, 31/12/1984, è stato così prorogato dal DL n. 474/1987.

[114]D.M. 25 agosto 2004 e circolare INPS n. 103 del 2008.

[115]Recante interventi urgenti per popolazioni colpite dalle calamità naturali in Molise e Sicilia, e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 27 dicembre 2002, n. 286.

[116]Più specificamente, essa operava nei confronti dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, nonché i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria.

[117]L’articolo 9 dello statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 27 luglio 2000) ha modificato la disciplina dell’istituto della rimessione in termini dei contribuenti, della sospensione e del differimento degli adempimenti relativi agli obblighi tributari in determinate circostanze (causa di forza maggiore, eventi eccezionali e imprevedibili).

In particolare, per quanto attiene alla rimessione in termini, il comma 1 dell’articolo 9 dispone che il Ministro delle finanze - con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - rimetta in termini i contribuenti interessati, ove il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore. Con proprio decreto il Ministro può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

[118]Recante Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[119]Si tratta dei Decreti Ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270/2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272/2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16/2003).

[120]In particolare, tali disposizioni sono state estese ai soggetti privati e, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione. In ogni caso, gli adempimenti suddetti devono essere effettuati entro il 16 gennaio 2009. I sostituti di imposta che – ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 1997  - hanno chiesto la sospensione dell’effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell’importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall’articolo in esame. Sono state altresì definite le conseguenze del mancato versamento e le modalità di comunicazione della posizione tributaria degli interessati.

[121]D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[122]All’articolo 1 si indicano i seguenti comuni colpiti dai terremoti del gennaio 1968: Menfi, Montevago, Santa Margherita di Belice, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone e Roccamena, Sambuca di Sicilia, Alcamo, Calatafimi, Castelvetrano, Vita e Campofiorito.

[123]A tal riguardo, nella norma si fa riferimento alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9 , 29 dicembre 1956, n. 1533 , 4 luglio 1959, n. 463 , 27 novembre 1960, n. 1397 , 22 luglio 1966, n. 613.

[124]L. 5 febbraio 1970, n. 21, ”Modifiche ed integrazioni al D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella L. 18 marzo 1968, n. 241”, ed alla  L. 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968. All’articolo 26, sopra richiamato, si fa riferimento ai seguenti comuni: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Tale esenzione viene estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisí del comune di Monreale.

[125]D.L. 1 giugno 1971, n. 289, “Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491.

[126]D.L. 12 febbraio 1973, n. 8,  “Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968”, convertito in legge, con modificazioni, con L. 15 aprile 1973, n. 94.

[127]L. 29 aprile 1976, n. 178, “Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968”.

[128]All’articolo 1 sopra richiamato si prevede che la sospensione del corso dei termini disposta dagli articoli 1 e 2 del D.L. 12/1968 viene estesa, a partire dal 15 gennaio 1968 e limitatamente ad un periodo di tre mesi, ai seguenti comuni. In provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula; in provincia di Palermo: Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Caltavuturo, Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia; in provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo, e Trapani, nonché la frazione Casa Santa in comune di Erice.

[129] L’articolo 14 prevede la corresponsione di un contributo di L. 90.000 per i lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l’INPS i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto dei terremoti del gennaio 1968 la corresponsione corrisposto. Tale contributo viene posto a carico delle rispettive gestioni speciali.

[130]D.M. 12 dicembre 1968, Esenzione, in favore dei coltivatori diretti residenti nei comuni e località della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, dal pagamento dei contributi dovuti per l'anno 1968 per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI”.

[131]D.L. 13 maggio 1976, n. 227, “Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976”, convertito in legge, con modificazioni, con L. 29 maggio 1976, n. 336.

[132]L’articolo 20 fa riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia.

[133]L. 20 maggio 1975, n. 164, “Provvedimenti per la garanzia del salario”.

[134] All’articolo 1 sopra richiamato si prevede che i comuni siano indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

[135]D.L. 18 settembre 1976, n. 648, “Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976”, convertito, con modificazioni, con L. 30 ottobre 1976, n. 730.

[136]Nella norma si fa riferimento alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613.

[137]D.L. 10 giugno 1977, n. 307, “Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto1977, n. 500.

[138]Trattasi dei comuni e delle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone dal D.P.C.M. 8 ottobre 1976, recante “Indicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, dei comuni delle province di Udine e di Pordenone colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976”.

[139]D.L. 24 giugno 1978, n. 300, “Provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del D.L. 18 settembre 1976, n. 648”, convertito, con modificazioni, nella L. 30 ottobre 1976, n. 730, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 agosto 1978 n. 465.

[140]D.L. 19 giugno 1979, n. 207, “Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 1979, n. 376.

 

[141]Il periodo di sospensione varia in funzione della tipologia di provvedimento nonché dei comuni di residenza. In linea generale, il termine del periodo di sospensione varia dal 31 gennaio 1981 al 31 gennaio 1982.

[142]D.M. 25 agosto 2004 e circolare INPS n. 103 del 2008.

[143]Si tratta di: articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile; articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile; articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, nonché della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

[144]Recante interventi urgenti per popolazioni colpite dalle calamità naturali in Molise e Sicilia, e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 27 dicembre 2002, n. 286.

[145]A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 36, comma 4-quater del D.L. 248/2007 (cd. decreto-legge “mille proroghe), il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008, pena la decadenza del beneficio in esame. Il testo originario della norma prevedeva che il versamento fosse effettuato in due rate di uguale ammontare da versare, rispettivamente, entro il 20 gennaio 2008 e entro il 30 settembre 2008.

[146]DM 14/11/2002, DM 15/11/2002, DM 9/1/2003.

[147]“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” (convertito dalla L. 14/2009).