Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) Monitoraggio dei provvedimenti di attuazione
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 59
Data: 27/03/2009
Descrittori:
AMBIENTE   CODICE E CODIFICAZIONI

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Codice ambientale

(D.Lgs. 152/2006)

Monitoraggio dei provvedimenti di attuazione

 

 

 

 

 

 

n. 59

 

 

 

27 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Am0060.doc

 


INDICE

§      PREMESSA                                                                                                     3

§      MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE                           7

 

 


PREMESSA

 

Si ricorda che la materia ambientale è stata recentemente oggetto di una ampia delega (recata dall'art.1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308) che ha portato all’emanazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), il quale ha operato un generale riordino della normativa: esso ha infatti uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (VIA, VAS e IPPC), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall’inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Con riferimento alla procedura di adozione, lalegge delega prevedeva (art. 1, comma 5 un doppio parere da parte delle Commissioni parlamentari, riferito – rispettivamente – allo schema di decreto originariamente approvato dal governo e ad una successiva versione, ritrasmessa alle Camere, comprensiva delle modifiche e integrazioni apportate a seguito dei pareri parlamentari. Tale procedura ha consentito una effettiva partecipazione del Parlamento anche nella fase di attuazione della delega[1].

 

Riguardo ai principi e criteri direttivi per l’espletamento della delega, si ricorda che l’articolo 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, individua i seguenti principi e criteri direttivi generali comuni cioè a tutti i settori e a tutte le materie della delega:

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

b) maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento degli incentivi e disincentivi volti a sostenere l'adozione delle migliori tecnologie disponibili nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale;

h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali;

i) coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale;

l) semplificazione amministrativa, anche mediante il ricorso a regolamenti di delegificazione;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale.

Il successivo comma 9 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega nei diversi settori e materie da questa interessati, tra i quali si ricordano in particolare:

a) quanto ai rifiuti, assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica;

b) quanto alle acque, dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;

c) quanto al suolo, rimuovere gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare gli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina dell'attività di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto del piano di bacino;

d) quanto alle aree protette, confermare le finalità della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394; estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; armonizzare e coordinare le funzioni previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

Si segnala peraltro che la delega sulle aree protette non è stata esercitata.

e) quanto al danno ambientale, conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) quanto alla valutazione di impatto ambientale, garantire il pieno recepimento della direttive comunitarie in materia di VIA e VAS e semplificarne le procedure; introdurre un sistema di controlli idoneo; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali;

g) quanto all’aria, riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie.

 

Il codice è entrato in vigore il 29 aprile 2006, ad eccezione della Parte II in materia di VIA, VAS e IPCC, la cui entrata in vigore al 31 luglio 2007 era stata da ultimo disposta dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[2].

 

L’art. 1, comma 6, della legge delega n. 308/2004 aveva stabilito che, entro due anni dall’entrata in vigore di ciascuno dei citati decreti legislativi (ovvero entro il 29 aprile 2008), il governo potesse emanare disposizioni integrative o correttive, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio contenente le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intendeva intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due decreti correttivi (d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

Si rielva peraltro che modifiche al Codice ambientale sono state inserite anche in alcuni provvedimenti d’urgenza varati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152[3].

 

Si ricorda, da ultimo, che l’intero decreto reca una serie assai lunga di rinvii a successivi atti attuativi molti dei quali non ancora emanati.

 

Il presente dossier reca quindi un monitoraggio degli atti emanati e da emanare.


MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

Dati aggiornati al marzo 2009

N.B. Nelle seguenti tabelle non vengono riportati gli adempimenti che hanno carattere periodico (p..es. art. 60, co. 1,lett. c, art. 91, co. 6) o che si caratterizzano quali attribuzioni di competenza (p.es. art. 57, co. 1, art. 72, co. 5, art. 75, co. 4, art. 168, co. 1).

Si ricorda che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96/L.

 

PARTE II – VIA, VAS e IPPC

 

 

D.Lgs. n. 152/2006

Termine per
l’adempimento

Estremi dell’atto attuativo

Pubblicazione
in G.U.

 

Art. 8, comma 3

Non viene indicato

DM 23 giugno 2008 di nomina della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

Non pubblicato in GU

 

Art. 33, comma 1

Entro 60 gg. dalla pubblicazione in G.U. del d.lgs. 4/2008 (G.U. 29/1/2008)

DM ambiente, sviluppo economico ed economia e finanze per la determinazione degli oneri istruttori delle procedure di VAS/VIA.

 

 

Art. 34, comma 1

Entro 2 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 4/2008

Regolamenti di delegificazione per una integrazione delle norme tecniche di VAS/VIA

 

 

Art. 34, comma 3

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008

Delibera Cipe di aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

 

 

PARTE III – DIFESA DEL SUOLO E ACQUE

 

 

D.Lgs. n. 152/2006

Termine per
l’adempimento

Estremi dell’atto attuativo

Pubblicazione
in G.U.

 

Art. 55, comma 5

Non viene indicato

DM 2 maggio 2006

“Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 107/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art. 63, comma 2

Entro 30 gg. dall’entrata in vigore della Parte III del decreto

DPCM, su proposta del Ministro ambiente di concerto con i Ministri dell'economia e per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conf. Stato-Regioni, di trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino “distrettuali”

 

 

Art. 74, comma 1, lett. e)

Non viene indicato

DM Ambiente 2 maggio 2006

“Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 107/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art. 75, comma 5

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con ministri competenti e d’intesa con la Conf. Stato-Regioni, per definire le modalità di divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e per disciplinare i casi in cui le Regioni devono trasmettere al Ministero i provvedimenti adottati a seguito di comunicazioni dell’UE.

 

 

Art. 78, comma 3

31 dicembre 2015

DM ambiente per l’attuazione dell’art. 16 della direttiva 2000/60/CE (strategie per combattere l’inquinamento idrico). Entro gli stessi termini le acque a specifica destinazione devono essere conformi agli standard dettati dallo stesso DM

 

 

Art. 91, comma 2

Entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto

DM ambiente, sentita la Conf. Stato-Regioni, per l’individuazione di ulteriori aree sensibili

 

 

Art. 92, comma 3

Dopo 4 anni dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto

DM ambiente, sentita la Conf. Stato-Regioni, con cui possono essere modificati i criteri con cui individuare le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti.

 

 

Art. 95, comma 3

Entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto

DM ambiente, previa intesa con la Conf. Stato-Regioni, contenente le linee guida per le regioni sugli obblighi di installazione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acque pubbliche derivati.

 

 

Art. 95, comma 4

Non viene indicato

DM ambiente, previa intesa con la Conf. Stato-Regioni, relativo al minimo deflusso vitale dei corpi idrici.

 

 

Art. 95, comma 5

Non viene indicato

DM ambiente, previa intesa con la Conf. Stato-Regioni, per la definizione di criteri per il censimento delle utilizzazioni del medesimo corpo idrico.

 

 

Art. 99, comma 1

Non viene indicato

DM Ambiente 2 maggio 2006

“Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 108/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art. 109, comma 2

Entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, delle politiche agricole e delle attività produttive, previa intesa con la Conf. Stato- Regioni per determinare l’utilizzo ai fini di ripascimento o il recupero o lo smaltimento alternativo di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte.

 

 

Art. 109, comma 5

Entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e delle politiche agricole, per stabilire le modalità tecniche per il rilascio dell’autorizzazione regionale per la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

 

 

Art. 111, comma 1

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, delle infrastrutture e delle attività produttive, e previa intesa Conf. Stato-Regioni, per individuare i criteri sul contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura

 

 

Art. 112, comma 2

Non viene indicato

D.M. politiche agricole 7 aprile 2006, di concerto con i ministri dell’ambiente, delle infrastrutture, delle attività produttive e della salute “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”

G.U. 12/5/2006, n. 109, S.O.

 

Art. 114, comma 4

Entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto.

DM infrastrutture e ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole, previa intesa con la Conf. Stato-Regioni, per fissare i criteri del progetto di gestione delle dighe

 

 

Art. 118, comma 2

Non viene indicato

DM ambiente per la definizione dei programmi regionali di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico per aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela

 

 

Art. 146, comma 3

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto

Regolamento Ministro ambiente per definire i criteri e i metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

 

 

Art. 150, comma 2

 

DM ambiente 2 maggio 2006

“Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 113/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art. 154, comma 2

Non viene indicato

DM ambiente per definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua

 

 

Art. 154, comma 3

Non viene indicato

DM economia, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica.

 

 

Art. 161, comma 2

Non viene indicato

DM ambiente per la nomina del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

 

 

Art. 161, comma 3

Non viene indicato

DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia, di determinazione del trattamento economico dei membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

 

 

Art. 172, comma 6

Entro il 31 dicembre 2006

DPCM, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, per l’adozione di un piano per trasferire, in concessione d’uso, al gestore del servizio idrico integrato dell’ATO, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

 

 

Art. 174, comma 2

Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della Parte III del decreto

Il Ministro dell'ambiente, sentito Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e la Conf. Stato-Regioni, predispone uno specifico programma per il raggiungimento dei livelli di depurazione.

 

 

PARTE IV – RIFIUTI E BONIFICHE

 

 

D.Lgs. n. 152/2006

Termine per
l’adempimento

Estremi dell’atto attuativo

Pubblicazione
in G.U.

 

Art. 181-bis, comma 2

entro il 31 dicembre 2008

DM ambiente, di concerto con i ministri della salute e dello sviluppo economico, per la fissazione delle caratteristiche che devono essere garantite nei materiali ottenuti dai metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari

 

 

Art. 182 comma 4

Non viene indicato

DM ambiente di concerto con quello delle attività produttive per fissazione di norme tecniche relative a nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti

 

 

Art. 183,
co. 1 lett. cc)

Non viene indicato

DM ambiente 8 aprile 2008, sentita la Conferenza unificata, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, co. 1, lett. cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e succ.mod.”

G.U. n. 99 del 28/4/2008

 

Art. 184 comma 4

Non viene indicato

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'art. 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3/5/2000”

G.U. n. 114/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art. 184, comma 5-bis

Non viene indicato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 dicembre 2008

DM difesa 6 marzo 2008 recante “Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale” assoggettati alla parte IV del Codice

 

DM difesa, di concerto con quelli della salute e dell’ambiente, recante procedure speciali per la disciplina dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale (individuati con il succitato decreto), nonché della gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali

G.U. 19 marzo 2008, n. 67

 

Art.188 comma 4

Non viene indicato

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per definire esclusione di responsabilità nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati  a operazioni di raggruppamento e ricondizionamento

 

 

Art.189, comma 1

Entro 90 gg. dall’entrata in vigore del decreto

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 108/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.189, comma 3-bis

Non viene indicato

DM ambiente per l’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

 

 

Art.190, comma 7

Entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto

DM ambiente per definire la disciplina relativa ai registri di carico e scarico

 

 

Art.193, comma 5

Entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto

DM ambiente per definire la disciplina relativa al trasporto dei rifiuti

 

 

Art.193, comma 6

Non viene indicato

DM ambiente per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario

 

 

Art.194, comma 3

Non viene indicato

DM ambiente di concerto con quelli delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di definire criteri da rispettare per spedizioni transfrontaliere di rifiuti

 

 

Art.195,
co.1, lett. f)

Non viene indicato

DPCM, su proposta del Ministro dell’ambiente, per individuare gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale

 

 

Art.195,
co.1, lett. g)

Non viene indicato

DPCM, su proposta del Ministro dell’ambiente, per la definizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale

 

 

Art.195,
co.2, lett. d)

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, per la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto

 

 

Art.195,
co.2, lett. e)

Entro 90 gg.

(La disposizione non specifica a decorrere da quale data)

DM ambiente, d'intesa con quello dello sviluppo economico, per definizione dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani

 

 

Art.195,
co.2, lett. n)

Non viene indicato

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 107/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.195,
comma 2, lett. s-bis)

Entro 3 mesi dall’entrata in vigore

DM ambiente 22 ottobre 2008 recante “Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis) del d.lgs. n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

G.U. 12 novembre 2008, n. 265

 

Art.195, comma 4

Non viene indicato

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 107/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.202, comma 1

Non viene indicato

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006”.

G.U. n. 108/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.205, comma 4

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive e d'intesa con la Conferenza unificata, per la fissazione dei criteri per calcolare le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere

 

 

Art.206, comma 4

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia, per individuare le risorse finanziarie da destinare alla stipula di accordi e contratti di programma, nonché le modalità di stipula degli stessi

 

 

Art. 206-bis, comma 5

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto

DM ambiente per la definizione delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti

 

 

Art. 212, comma 10

Entro 90 gg. dall’entrata in vigore del decreto

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dell’economia, per la fissazione delle attribuzioni e delle modalità organizzative dell’Albo nazionale dei gestori ambientali

 

 

Art.212, comma 11

Non viene indicato

DM ambiente per la fissazione dei criteri generali di definizione delle garanzie finanziarie da prestare alle Regioni all’interno dell’Albo nazionale dei gestori ambientali

 

 

Art.212, comma 16

Non viene indicato

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Gestione delle entrate derivante dall’Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell’articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

G.U. n. 113/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.212, comma 23

Non viene indicato

D.M. 2 maggio 2006

“Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

G.U. n. 108/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.214, comma 2

Non viene indicato

Decreti interministeriali (adottati di concerto dai Ministri dell’ambiente, delle attività produttive e della salute e - per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti- anche con il concerto del Ministro delle politiche agricole) per la definizione di norme che fissano le condizioni per l’autorizzazione secondo procedure semplificate delle operazioni di recupero e di smaltimento

 

 

Art.216, comma 8

Entro 60 gg. dall’entrata in vigore della Parte IV del decreto

DM ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, relativo alle modalità applicative di incentivi finanziari previsti in favore dell’utilizzo di rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica

 

 

Art.219, comma 4

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive (e nel caso in cui siano coinvolti interessi sanitari anche di concerto con il Ministro della salute) per definire le modalità di attuazione della normativa sugli imballaggi

 

 

Art.219, comma 5

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, per la definizione delle modalità di etichettamento degli imballaggi

 

 

Art.220, comma 6

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Minsitro delle attività produttive, per la fissazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio

 

 

Art.223, comma 2

Entro il 31 dicembre 2008 (tale termine si riferisce alla pubblicazione in G.U.)

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”

G.U. n. 119/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art. 226, comma 3

Non viene indicato

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”

G.U. n. 108/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art. 226, comma 5

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, per fissare esenzioni al rispetto della percentuale di metalli pesanti che può essere contenuta negli imballaggi

 

 

Art.227, comma 2

30 gg. dall’entrata in vigore del decreto

DM ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, per determinazione oneri economici relativi ai veicoli fuori uso

 

 

Art.228, comma 2

120 gg. dall’entrata in vigore del decreto

DM ambiente per fissare modalità per raccolta pneumatici fuori uso

 

 

Art.230, comma 5

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, al fine di definire le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature

 

 

Art.231, comma 3

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia, per conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore  e dei rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione

 

 

Art.231, comma 13

 

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 112/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.233, comma 2

120 gg. dalla pubblicazione in G.U. (La norma non chiarisce a quale pubblicazione si riferisce)

DM ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per elaborare uno schema-tipo di statuto per il Consorzio di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

 

 

Art.234, comma 2

Entro 90 gg.

(La disposizione non specifica a decorrere da quale data)

DM ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per la definizione dei beni in polietilene considerabili “beni di lunga durata”.

D.M. 2 maggio 2006

“Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

 

 

 

 

 

G.U. n. 112/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

Art.234, comma 3

120 gg. dalla pubblicazione in G.U. (La norma non chiarisce a quale pubblicazione si riferisce)

DM ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per elaborare uno schema-tipo di statuto per il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

 

 

Art.236, comma 2

120 gg. dalla pubblicazione in G.U. (La norma non chiarisce a quale pubblicazione si riferisce)

DM ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per elaborare uno schema-tipo di statuto per il Consorzio degli oli minerali usati

 

 

Art.236, comma 9

1 mese dalla approvazione dello statuto del Consorzio degli oli usati

DM economia e finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle attività produttive, per la fissazione dei contributi da corrispondere al Consorzio

 

 

Art.238, comma 6

6 mesi dall’entrata in vigore del decreto

Regolamento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentita la Conf. Stato-Regioni, per definire i criteri generali per calcolare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

 

 

Art. 241

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole, relativo agli interventi di bonifica nelle aree agricole

 

 

Art. 242, comma 4

30 giugno 2008.

DM ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, per la fissazione dei criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio

 

 

Art. 252, comma 9

Non viene indicato

DM 11 agosto 2006 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Le Strillaie-Grosseto.

G.U. 2 novembre 2006, n. 255

 

Art. 252-bis

 

Uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e previa intesa con la Conf. Stato-Regioni, per l’individuazione dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

 

 

Art.264, comma 2

60 gg. dall’entrata in vigore del decreto

Regolamento del Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, per individuare disposizioni incompatibili con le norme sulla gestione dei rifiuti

 

 

Art.265, comma 3

Non viene indicato

DM ambiente, concerto con i Ministri dell’istruzione e delle attività produttive, per individuare le forme di promozione e incentivazione di nuove tecnologie per la bonifica presso le Università

 

 

Art.265, comma 5

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, per adesione a nuovi consorzi da parte di soggetti aderenti ai vecchi consorzi

 

 

Art.266, comma 7

Non viene indicato

D.M. Ambiente 2 maggio 2006

“Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. n. 112/2006 annullato con comunicato Min. ambiente 26/6/2006 (G.U. n. 146/06)

 

PARTE V – INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

 

D.Lgs. n. 152/2006

Termine per
l’adempimento

Estremi dell’atto attuativo

Pubblicazione
in G.U.

 

Art. 267, comma 4, lettera b)

30 gg. dall’entrata in vigore

DM attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e dell’economia, per determinare i compensi dei componenti dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia istituito dall’art. 16 del d.lgs. n. 387/2003

 

 

Art. 270, comma 3

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, per stabilire i criteri da utilizzare per la verifica sul convogliamento delle emissioni.

 

 

Art. 271, comma 2

Entro 1 anno dall’entrata in vigore della Parte V del decreto[4]

DPR di integrazione dell’Allegato I con la fissazione di valori limite e prescrizioni per gli impianti nuovi e per quelli anteriori al 2006

 

 

Art. 271, comma 17

Entro 1 anno dall’entrata in vigore della parte V del decreto[5]

DPR di integrazione dell’Allegato VI

 

 

Art. 281, comma 8

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, per stabilire i criteri per l'elaborazione degli inventari delle fonti di emissioni

 

 

Art. 281, comma 9

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro dell’ economia, per l’istituzione e di una Commissione per raccolta/elaborazione dei dati rilevanti per l’applicazione della parte V del decreto e per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili.

 

 

Art. 288, comma 8

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, per l’individuazione dei requisiti degli organismi esterni per il controllo dell'installazione/modifica di un impianto termico civile

 

 

Art. 290, comma 1

Non viene indicato

DPR di integrazione dell’Allegato IX

 

 

Art. 293, comma 2

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, con cui possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell'Allegato X qualora non sia possibile rispettare tali valori limite

 

 

Art. 293, comma 2

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro dell'università, per stabilire i criteri e le modalità per esentare i combustibili previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato X se sono utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione

 

 

Art. 298, comma 2

Entro 1 anno dall’entrata in vigore della parte V del decreto[6]

DPR di integrazione dell’Allegato X

 

 

PARTE VI – DANNO AMBIENTALE

 

 

D.Lgs. n. 152/2006

Termine per
l’adempimento

Estremi dell’atto attuativo

Pubblicazione
in G.U.

 

Art. 299, comma 5

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

DM ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle attività produttive, per stabilire i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale

 

 

Art. 317, comma 6

Non viene indicato

DM ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia, per la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ripristino e bonifica dei siti inquinati

 

 

Art. 318, comma 3

Non viene indicato

DPCM, su proposta del Ministro ambiente e di concerto con i Ministri dell'economia e delle attività produttive, sull’istituzione di adeguate forme assicurative e di garanzia per gli operatori interessati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi a loro carico previsti dalla nuova disciplina sul danno ambientale

 

 



[1]    Il primo parere approvato dalla VIII Commissione della Camera nella seduta del 12 gennaio 2006 recava 21 condizioni e 78 osservazioni. L’intervento del relatore nella seduta del 25 gennaio, di illustrazione del nuovo testo trasmesso dal governo (Atto del governo n. 596), sottolineava che – delle 21 condizioni proposte nel primo parere – 20 risultavano essere state accolte nel nuovo testo. Analoga soddisfazione veniva espressa per il significativo numero di osservazioni che avevano trovato un sostanziale accoglimento da parte del governo.

[2]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[3]    Vedi da ultimo: l’art. 3 del DL 59 del 2008 che modifica l’art. 77 del d.lgs. n. 152/2006 (che disciplina l’individuazione ed il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea;

il DL n. 90 e il DL 172 del 2008 in materia di rifiuti;

il DL n. 171 del 2008 su adempimenti a carico delle imprese agricole ed esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla VAS;

il d.lgs. n. 188 del 2008 in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti (che abroga l’art. 235 del d.lgs. n. 152/2006 sul Cobat);

l’art. 20 comma 10-sexies del DL 185 del 2008 in materia di terre e suoli scavati;

il DL n. 208 del 2008 (l’art. 1 del che ha prorogato le autorità di bacino, l’art. 2 in materia di danno ambientale, l’art. 5 in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, adeguamento delle discariche nonché di dichiarazione ambientale, l’art. 6 relativamente ai rifiuti ammessi in discarica, l’art. 8-ter in materia di terre e rocce da scavo, l’art. 8-quater sulla gestione dei rifiuti, l’art. 8-quinquies in materia di acqua di falda).

[4]    Il termine e la procedura per l’emanazione del decreto sono fissati dall’art. 281, comma 5 che dispone “All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da attività agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente decreto. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono integrati e modificati per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo”.

[5]     Il termine e la procedura per l’emanazione del decreto sono fissati dall’art. 281, comma 5.

[6]        Il termine e la procedura per l’emanazione del decreto sono fissati dall’art. 281, commi 5 e 6. Il comma 6 prevede che “6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Per il comma 5 si rinvia alla nota n. 1.