Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Recepimento della dir. 2006/118/CE sulla protezione dell'acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento Schema di D.Lgs. n. 56 (art. 1, L. 34/2008)
Riferimenti:
SCH.DEC 56/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 49
Data: 21/01/2009
Descrittori:
ACQUE PUBBLICHE   INQUINAMENTO DELLE ACQUE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Recepimento della dir. 2006/118/CE sulla protezione dell’acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento

Schema di D.Lgs. n. 56

(art. 1, L. 34/2008)

 

 

 

 

n. 49

 

 

21 gennaio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: Am0047.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Le acque sotterranee  3

§      La direttiva 2006/118/CE   4

§      La norma di delega  7

§      La normativa vigente  8

§      Lo schema in esame  10

§      Art. 1 (Campo di applicazione e finalità)11

§      Art. 2 (Definizioni)13

§      Art. 3 (Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee)15

§      Art. 4 (Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee)18

§      Art. 5 (Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza)20

§      Art. 6 (Stato quantitativo delle acque sotterranee)22

§      Art. 7 (Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee)23

§      Art. 8 (Modifica degli allegati)26

§      Art. 9 (Abrogazioni)27

§      Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)28

§      Art. 11 (Disposizioni finanziarie)29

Allegati

§      Allegato 1 (Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei)33

§      Allegato 2 (Elenco indicativo delle sostanze pericolose)39

§      Allegato 3 (Buono stato delle acque sotterranee)40

§      Allegato 4 (Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei)42

§      Allegato 5 (Valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee)44

§      Allegato 6 (Identificazione e inversione di tendenze significative e durature all'aumento)45

§      Allegato 7 (Presentazione dello stato di qualità ambientale delle acque sotterranee)46

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (artt. 54, 73-79, 91-94, 103-104, 116, 117-123 e all. 1 e 3)52

§      L. 25 febbraio 2008 n. 34 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). (art. 1)73

Normativa comunitaria

§      Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque  77

§      Dir. 12 dicembre 2006, n. 2006/118/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento  97

 


Schede di lettura

 


Le acque sotterranee[1]

Per acqua sotterranea o freatica si intende l'acqua che si trova al di sotto della superficie terrestre. Questa acqua si trova immagazzinata nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle fenditure delle rocce compatte.

Le acque sotterranee che sono ad elevate profondità possono rimanere indisturbate da effetti antropici per migliaia di anni. Ma la maggior parte delle falde freatiche si trova a profondità minori e quindi entra a far parte, lentamente ma in misura costante, del ciclo idrogeologico. Nel mondo l'acqua freatica rappresenta lo 0,35% dell'acqua della terra ed è circa 20 volte di più del totale delle acque di superficie sui continenti.

L'acqua freatica può raggiungere la superficie terrestre attraverso le sorgenti o essere raggiunta attraverso i pozzi.

In Italia, la quota di risorse idriche che proviene da acque sotterranee è pari all’86%: il 48,6% da pozzi e il 37,9% da sorgenti[2].

L’acqua freatica tende ad essere meno contaminata dagli scarichi e dai microrganismi patogeni e quindi viene frequentemente utilizzata come riserva idropotabile.

La velocità di movimento dell'acqua freatica in una data zona dipende dal tipo di materiale presente sotto lo strato roccioso. Gli strati permeabili saturi capaci di trattenere acqua sono definiti strati acquiferi.

Tipicamente consistono in sabbie, ghiaie, calcari e basalti. Gli strati che tendono a rallentare il flusso dell'acqua freatica, quali le argille, le argille friabili e i limi, e le rocce impermeabili sono denominati strati impermeabili. La lente d'acqua è lo strato tra la zona di saturazione e quella di aerazione.

Quando l'uso delle acque risulta superiore ai tempi di ricarica delle falde acquifere, la lente d'acqua in queste aree può scendere drasticamente fino a un livello da non poter essere più raggiunta.

Le acque sotterranee possono presentare essenzialmente due gruppi di problemi:

§         inquinamento delle falde dovuto a scarichi che raggiungono le acque sotterranee;

§         sovrasfruttamento delle falde con conseguente riduzione, abbassamento e intrusione salina.

La direttiva 2006/118/CE

La direttiva è volta a rafforzare la tutela delle acque sotterranee, attraverso in particolare la previsione di criteri di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e valori limite per le sostanze inquinanti (art. 1).

La direttiva integra la direttiva quadro 2000/60/CE - che già interviene sulla materia - introducendo in particolare criteri per la valutazione del buono stato chimico dei corpi idrici, l'individuazione e l'inversione delle tendenze dell'aumento dell'inquinamento e la limitazione degli scarichi indiretti.

La direttiva 2000/60/CE prevede all’art. 4, par. 1, lett. b), tra gli obiettivi ambientali relativi alle acque sotterranee, che:

§       gli Stati membri attuino le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei;

§       gli Stati membri proteggano, migliorino e ripristinino i corpi idrici sotterranei, e assicurino un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva, salve alcune proroghe;

§       gli Stati membri attuino le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

La nuova direttiva stabilisce, quindi, un calendario di adempimenti per le autorità nazionali. Il primo di tali adempimenti in ordine cronologico consiste nella fissazione entro il 22 dicembre 2008, dei “valori soglia”, ovvero dei limiti di concentrazione di un inquinante delle acque il cui superamento porterebbe a caratterizzarle come aventi un cattivo stato chimico.

Tali valori soglia devono essere stabiliti secondo la procedura prevista nell’allegato II, parte A; essi possono essere fissati a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. Per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia dovrà essere soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati.

L'elenco dei valori soglia può essere modificato dagli Stati membri ogniqualvolta nuove informazioni sugli inquinanti mostrino l'opportunità di fissare un valore soglia diverso e possono anche venire stralciati dall'elenco nel caso in cui il corpo idrico sotterraneo interessato non sia più a rischio. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri (articolo 3).

La direttiva, all’articolo 4, introduce, quindi, una specifica procedura di valutazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, prevedendo il rispetto di una serie di parametri e condizioniaffinché un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei sia consideratoin buono stato chimico.

Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE che dovrà contenere anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.

Il richiamato art. 13 della direttiva 2000/60/CE prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di un piano di gestione del bacino idrografico per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel proprio territorio. Tali piani dovranno essere pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della direttiva[3] (22 dicembre 2009). Essi dovranno essere anche riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva (22 dicembre 2015) e, successivamente, ogni sei anni.

All’articolo 5 è quindi previsto l’avvio di controlli sulle "tendenze" della salute delle acque, attraverso l’individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei e la determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità all'allegato IV.

Nell’allegato IV, parte B, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento viene stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75% dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori di soglia stabiliti ai sensi dell'art. 3, a meno che sia necessario un punto di partenza diverso o più tempestivo.

Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sono tenuti a sintetizzare anche le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza.

Tra le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee recate dall’art. 6, viene previsto che il programma di misure stabilito ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2000/60/CE comprenda anche tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee.

L’art. 11 della direttiva 2000/60/CE dispone che, per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepari un programma di misure composto da "misure di base" indicate dallo stesso articolo e, ove necessario, "misure supplementari”.

Sono stabilite anche delle esenzioni – delle quali deve essere tenuto un inventario allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione - nel caso in cui le competenti autorità degli Stati membri constatino che è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee.

L’articolo 7 dispone che nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2009[4] e il 22 dicembre 2013[5], qualsiasi autorizzazione agli scarichi indiretti ai sensi degli artt. 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE dovrà tenere conto anche dei requisiti indicati agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva in esame.

L’articolo 10 infine prevede una procedura di revisione degli allegati I e II della direttiva entro 16 gennaio 2013 e successivamente ogni sei anni.

 

I principali adempimenti previsti dalla direttiva 2006/118/CE

Valori soglia 

• Entro il 22 dicembre 2008, gli Stati membri dovranno stabilire "valori soglia" (ossia i limiti di concentrazione di un inquinante nelle acque sotterranee il cui superamento porterebbe caratterizzarle come avente un cattivo stato chimico);

• i valori soglia dovranno, nel minimo, rispettare i parametri stabiliti dalla direttiva per ciascuno degli inquinanti che sul territorio sono stati individuati come fattori a rischio;

• tali valori soglia potranno essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o di corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei.

• i valori dovranno essere usati per effettuare l'esame dello stato delle acque sotterranee, come previsto dall'art. 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE;

• gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione un elenco di tutti gli inquinanti per i quali hanno stabilito valori soglia. (Sulla base di tali informazioni, la Commissione pubblicherà, entro il 22 dicembre 2009, una relazione, corredata da una eventuale proposta di modifica dei parametri contenuti nella direttiva in itinere).

Controllo dell'inquinamento

• Gli Stati membri dovranno individuare tutte le "tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti" rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei;

• nel caso tali tendenze vengano rilevate, gli Stati membri dovranno invertirle (quindi ridurre l'inquinamento) utilizzando il programma di misure di cui all'art. 11 della direttiva 2000/60/CE.

Prevenzione degli scarichi indiretti 

• In aggiunta alle misure base già previste dalla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovranno garantire che il programma di misure (per ciascun distretto idrografico) comprenda la prevenzione di scarichi indiretti (ossia di quelli dovuti a percolazione attraverso il terreno o il sottosuolo) nelle acque sotterranee dei particolari inquinanti menzionati ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII di tale direttiva;

• con riferimento ai punti da 7 a 12 dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, il programma di misure deve stabilire che qualsiasi scarico indiretto nelle acque sotterranee sia autorizzato soltanto a condizione che gli scarichi non mettano a rischio il conseguimento di un buono stato chimico delle acque sotterranee.

La direttiva dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 16 gennaio 2009(art. 12).

La norma di delega

La direttiva 2006/118/CE è inclusa nell’allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007),per la quale viene conferita delega al Governo, ai sensi dell’art. 1, di adottare il relativo decreto di recepimento entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva stessa.

Nonostante tale termine sia scaduto il 16 gennaio 2009, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni, ai sensi del comma 3 del citato art. 1.

Tale comma prevede, infatti, che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione al Parlamento per l’espressione del prescritto parere, i decreti sono emanati anche in mancanza del medesimo e che, qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

La normativa vigente

La normativa nazionale in materia di tutela delle acque sotterranee è attualmente inclusa nella Parte terza del Codice ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), comprendente gli articoli da 53 a 176 e recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.

In tale parte terza sono confluite - tra l’altro - le disposizioni previgenti in materia di tutela delle acque recate dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152[6]. Con la medesima parte si è altresì provveduto al recepimento della direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque), e alla conseguente riforma dell’assetto amministrativo (disegnato dalla legge n. 183 del 1989) sul governo dei bacini idrografici.

In attuazione di tale direttiva – che ha introdotto l’innovativo istituto dei “distretti idrografici” – viene prevista la soppressione delle vecchie autorità di bacino e l’istituzione di otto distretti idrografici che coprono l’intero territorio nazionale. Ognuno di tali distretti accorpa pertanto una serie di bacini[7]. I distretti sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del decreto), che prevede, in particolare, la redazione del Piano di bacino distrettuale che ha “valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato” (art. 65, co. 1).

L’art. 117 prevede poi che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che costituisce piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66 ed è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del Codice.

Si ricorda tuttavia che con il primo decreto correttivo al codice ambientale (8 novembre 2006, n. 284) sono state prorogate le autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989, sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, che ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge delega, definisca la disciplina dei distretti idrografici.

Poiché nessun decreto correttivo successivo è intervenuto in materia e sono intanto scaduti i termini per l’emanazione di nuovi decreti correttivi, il Governo ha provveduto – con il decreto-legge n. 208/2008, attualmente in corso di conversione[8] - a prorogare la vigenza delle esistenti autorità di bacino e a farne salvi gli atti posti in essere fino all’entrata in vigore del DPCM che – ai sensi dell’art. 63, comma 2, del Codice – dovrà definire i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento di personale e di risorse patrimoniali e finanziarie alle nuove autorità distrettuali di bacino.

 

Le norme vigenti per la tutela delle acque sotterranee sono in particolare contenute nella Sezione II della Parte terza (intitolata “Tutela delle acque dall'inquinamento”), le cui finalità sono quelle, tra l’altro, di “garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo”, di “ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee” (art. 73).

Ai sensi dell’art. 74 (che le reca le definizioni utilizzate nel testo degli articoli della Sezione II) le «acque sotterranee» comprendono “tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo” (comma 1, lettera l).

Il raggiungimento delle finalità indicate viene principalmente perseguito attraverso l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici (artt. 76-79).

In particolare il comma 4 dell’art. 76 prevede i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 22 dicembre 2015 attraverso i piani di tutela delle acque predisposti dalle regioni ai sensi dell'art. 121 del Codice:

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

 

Ulteriori e rilevanti disposizioni relative alle acque sotterranee sono rinvenibili nei citati allegati 1 e 2 alla parte terza del Codice.

Nell’Allegato 1, intitolato “Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”, il Punto 1.2 (intitolato “Corpi idrici sotterranei”) elenca le varie tipologie di acque sotterranee (indicate come “significative”) da sottoporre a monitoraggio e classificazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Il punto 2 del medesimo allegato (intitolato “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici) disciplina, alla lettera B, i criteri per la valutazione dello stato quantitativo e dello stato chimico delle acque sotterranee (B.1 e B.3) nonché le modalità per il monitoraggio degli stati stessi (B.2 e B.4).

Alla lettera B.5 viene inoltre prescritto che le regioni inseriscano nel piano di tutela una mappa che riporta, per ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato quantitativo che quello chimico, secondo lo schema cromatico buono-verde/scarso-rosso.

Nell’Allegato 3 (recante “Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica”), il punto 2 è dedicato alla caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei.

Tuttavia gli allegati non recano le tabelle con i valori soglia da rispettare (peraltro non presenti nella direttiva 2000/60), che erano al contrario previste nel d.lgs. n. 152/1999[9].

Lo schema in esame

Come sottolineato nella relazione illustrativa, lo schema in esame non si limita a recepire puntualmente le disposizioni della direttiva, ma provvede altresì a:

§         tener conto, in alcuni degli allegati, “anche delle linee guida comunitarie emanate in materia successivamente all’adozione della stessa direttiva, così da fornire alle Amministrazioni regionali elementi tecnici più puntuali per impostare una corretta attività conoscitiva” del territorio e dello stato delle acque sotterranee;

§         raccogliere nello stesso corpo normativo anche le norme di tutela previste dall’allegato 1 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) e conseguentemente abrogate, al fine di pervenire alla definizione di una disciplina sistematica della materia.

 

Al riguardo occorrerebbe valutare l’opportunità di recepire le nuove disposizioni recate dalla direttiva direttamente all’interno del Codice mediante la tecnica della novella, al fine di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico.

 


Art. 1
(Campo di applicazione e finalità)

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, il campo di applicazione del presente decreto riguarda i corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all’Allegato 1.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la fissazione di criteri specifici – previsti dall’allegato 1 – per l’individuazione dei corpi idrici sotterranei, che integra le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 “che si è limitato a fornirne solo una definizione” rappresenta un “completamento normativo fondamentale ai fini della attuazione delle disposizioni della direttiva in questione, in quanto i corpi idrici sotterranei rappresentano l’unità basilare di riferimento” per le varie attività previste dalla direttiva stessa.

Relativamente alla citata definizione di corpo idrico sotterraneo, si ricorda che ai sensi dell’art. 74, comma 2, lettera l), tale termine indica “un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere”.

La falda acquifera è invece definita, ai sensi della lettera i) del medesimo comma, come “uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee”.

A loro volta le acque sotterranee comprendono - ai sensi della lettera l) del comma 1 del medesimo articolo - “tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo”.

Si segnala che la citata lettera i) risulta abrogata dall’art. 9 dello schema in esame e sostituita, ma solo nell’ambito del presente schema e non anche nel d.lgs. n. 152/2006.

Si ricorda anche che la definizione recata dalla citata lettera i) corrisponde, in effetti, al termine acquifero, e non, come erroneamente indicato dal testo vigente, alla falda[10]. Si segnala peraltro che  la definizione di falda acquifera si trova nella direttiva 2000/60/CE.

 

Il comma 2 dispone che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 76-77 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale), il presente decreto definisce misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:

a)      criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;

b)      standard di qualità e valori soglia necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;

c)      criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza;

d)      criteri per la classificazione dello stato quantitativo;

e)      modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

 

Si fa notare che le citate lettere b) e c) riproducono le lettere a) e b) dell’art. 1, par. 1, della direttiva.

 

Relativamente agli obiettivi citati del codice ambientale si ricorda che l’art. 76 del d.lgs. n. 152/2006 dispone l’individuazione di obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e di obiettivi di qualità per specifica destinazione, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

Lo stesso articolo precisa che l’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, mentre l'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 22 dicembre 2015 attraverso i piani di tutela delle acque di cui all'art. 121 del Codice:

a) mantenere o raggiungere, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";

b) mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del Codice;

c) mantenere o raggiungere altresì, per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del Codice.

Il comma 5 dispone che, qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.

Ulteriori disposizioni in materia si ritrovano nel successivo art. 77, che disciplina le modalità di individuazione e perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, con particolare riguardo all'attività delle regioni. Si ricordano, in proposito, i commi 6 e 7 (riscritti dall’art. 3 del DL n. 59/2008[11]) che consentono alle regioni, qualora sussistano le particolari condizioni enunciate negli stessi commi, di prorogare il termine del 23 dicembre 2015 – in modo da poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi stessi – oppure di prevedere, per alcuni corpi idrici, il raggiungimento di obiettivi ambientali meno rigorosi, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento.


Art. 2
(Definizioni)

L’articolo in esame, oltre ad introdurre le definizioni di cui all’art. 2 della direttiva – come sottolineato nella relazione illustrativa – rinvia anche alle pertinenti definizioni previste dagli articoli 54 e 74 del d.lgs. n. 152/2006.

Le definizioni recate dagli articoli 54 e 74 citati sono relative, rispettivamente, alla Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e alla Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) del Codice ambientale.

 

Le lettere a), b), e), g), h) ed i) riproducono quasi integralmente le corrispondenti definizioni previste dall’art. 2 della direttiva.

L’unica differenza si riscontra nella lettera b) che, in aggiunta al dettato della direttiva, prevede la facoltà per le regioni di definire valori soglia limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo.

 

Rispetto al dettato della direttiva vengono previste le seguenti ulteriori definizioni:

c) buono stato chimico, inteso come lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo conforme alle condizioni di cui agli artt. 3-4 e all’Allegato 3, Parte A;

Si segnala che un’analoga definizione è contenuta all’art. 74, comma 2, lettera aa), ai sensi della quale il buono stato chimico di un corpo idrico sotterraneo è valutato con riferimento alle condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

 

Si osserva che la modifica pone un problema di coordinamento, in quanto il provvedimento in esame abroga, all’articolo 9 - cui si rinvia per le osservazioni generali in merito alla questione delle abrogazioni - la lettera B dell’allegato 1, e quindi anche la tabella B.3.2 in esso inclusa; eventualmente, occorrerebbe modificare la citata definizione recata dalla lettera aa).

 

d) buono stato quantitativo, lo stato definito all’Allegato 3, Parte B;

Si segnala che l’art. 74, comma 2, lettera dd), del d.lgs. n. 152/2006 definisce buono stato quantitativo lo stato definito nella tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

 

Anche in questo caso occorrerebbe modificare la definizione di cui alla lettera dd) a seguito delle abrogazioni previste dall’articolo 9.

 

f) scarico nelle acque sotterranee. In tal caso viene fatto rinvio alla definizione generale di scarico definita dall’art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. n. 152/2006.

 

l) corpi idrici sotterranei a rischio, intesi come quei corpi idrici le cui condizioni qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi ambientali previsti dagli artt. 76-77 del d.lgs. n. 152/2006.

Sugli obiettivi previsti dagli articoli 76-77 del d.lgs. n. 152/2006 si rinvia a quanto esposto in commento al comma 2 dell’art. 1 del presente schema.

m) acquifero, corrispondente ad uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.

Tale definizione è identica a quella recata dalla vigente lettera i) del comma 2 dell’art. 74 del Codice, di cui lo schema in esame prevede l’abrogazione.

 

Si rinvia, in proposito, a quanto osservato all’art. 9.

 


Art. 3
(Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee
)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede – in linea con quanto previsto dall’art. 3, par. 1 della direttiva - che la valutazione, da parte delle regioni, dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia basata su:

§         gli standard di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva per determinate sostanze (nitrati e pesticidi) e riportati nella tabella 2 dell’Allegato 3, Parte A;

§         i valori soglia riportati nella tabella 3 dell’Allegato 3, Parte A e relativi ad ulteriori sostanze, tra cui la relazione illustrativa ricorda – per il fatto di essere “particolarmente diffuse nel nostro territorio” – metalli, inquinanti organici, composti organici aromatici, policiclici aromatici, diossine e furani.

 

Il recepimento della lettera b) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva è completato dal comma 2 dell'articolo in esame, che prevede che i valori soglia citati si applicano alle sostanze, ai gruppi di sostanze e agli indicatori di inquinamento che, a seguito della caratterizzazione effettuata ai sensi dell’Allegato 1, Parte B, risultano determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli artt. 76-77 del d.lgs. n. 152/2006.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che, nell’ottica di un monitoraggio «intelligente», il comma prevede che l’attività di controllo non venga effettuata dalle regioni per tutte le sostanze della citata tabella 3, ma sia indirizzata esclusivamente verso le sostanze che, a seguito della caratterizzazione, possono essere presenti o meno nelle acque sotterranee.

Si segnala, infine, che nel comma in esame non viene riprodotta la previsione, recata dalla lettera b) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva, che richiede che si tenga conto almeno delle sostanze elencate nell'allegato II, parte B, della stessa direttiva, che reca appunto “Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati Membri devono prendere in considerazione la fissazione di valori soglia in conformità dell'Articolo 3”. Tali sostanze sono tutte incluse, insieme a molte altre, nella tabella 3 dell’Allegato 3, Parte A.

 

Il comma 3 dispone che i valori soglia della tabella 3 dell’Allegato 3, Parte A, sono definiti a livello nazionale secondo i criteri indicati nella Parte A.2 dell’Allegato 3.

La stessa norma precisa – riproducendo il dettato dell’art. 3, par. 2 della direttiva - che, la fissazione di detti valori, necessaria all’identificazione del buono stato chimico per alcune sostanze, tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e superficiali e tra acque sotterranee ed ecosistemi terrestri e acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche.

 

Il comma 4 prevede, per i corpi idrici sotterranei designati per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano (e quindi come tali rientranti nelle aree protette di cui all’Allegato 9 alla parte terza del Codice), che le regioni devono perseguire l’obiettivo più rigoroso – tra quello ambientale e quello previsto dalla specifica normativa - da raggiungere entro il 22 dicembre 2015.

Tale norma, non presente nella direttiva, sembra riprodurre quanto previsto, in via generale, per tutti i corpi idrici, dall’art. 76, comma 5, del Codice.

Si ricorda, infatti, che ai sensi di tale comma, qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.

 

Il comma 5, in accordo con i paragrafi 3 e 4 dell’art. 3 della direttiva, prevede la fissazione coordinata di valori soglia per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l’Italia e altri Paesi.

 

Ai sensi del comma 6, le autorità di bacino e le regioni provvedono al’indicazione, rispettivamente nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela:

§         degli standard di qualità e dei valori soglia come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015;

Si ricorda, in proposito, che l’art. 76, comma 4, prevede che mediante il piano di tutela delle acque siano adottate misure atte a conseguire precisi obiettivi ambientali e per destinazione entro il 22 dicembre 2015.

Inoltre i piani di gestione di bacino idrografico contengono, tra l’altro, ai sensi dell'Allegato 4 alla parte terza del Codice, l’elenco degli obiettivi ambientali fissati per le acque sotterranee, mentre i piani di tutela contengono, tra l’altro, l’elenco degli obiettivi definiti dalle autorità di bacino e degli obiettivi di qualità definiti per le acque sotterranee.

Si fa notare che l’art. 3, par. 5, della direttiva prevede che “tutti i valori soglia stabiliti sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici”.

 

Si osserva, ai fini della formulazione del testo, che il “valore soglia” è definito nelle direttive europee come uno “standard di qualità” (ovvero una “norma di qualità”) e quindi come un parametro da rispettare piuttosto che come un obiettivo da raggiungere.

§         dell’elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.

In proposito si ricorda che nel citato Allegato 4 è previsto l’inserimento, nei piani in oggetto, dei risultati dei programmi di monitoraggio e delle stime sull’inquinamento.

 

Il comma 7 dispone che le regioni, per le sostanze non comprese nell’Allegato 3 ma presenti nelle acque sotterranee di propria competenza, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell’ambiente che vi provvede, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - dell’ISPRA, dell’Istituto superiore di Sanità e del CNR-Istituto di ricerca sulle acque.


Art. 4
(Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede – in linea con le disposizioni del par. 1 dell’art. 4 della direttiva - che le regioni:

§         ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottino una specifica procedura, prevista al comma 2;

§         nell’ambito del monitoraggio, possano raggruppare corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate all’Allegato 4, punto 4.1.

 

Il comma 2 elenca le seguenti condizioni alternative per considerare in buono stato chimico uno o più corpi idrici sotterranei (in linea con il dettato dell’art. 4, par. 2, della direttiva):

a)      rispetto della definizione di “buono stato chimico” recata dalla tabella 1 dell’Allegato 3, Parte A;

b)      rispetto, per ciascuna sostanza controllata, degli standard e dei valori soglia definiti dalle tabelle 2 e 3 dell’Allegato 3, Parte A;

c)      qualora vi siano superamenti di standard e/o valori soglia (purché i siti di monitoraggio coinvolti non rappresentino più del 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico), ma un’appropriata indagine consenta il rispetto di ulteriori condizioni, tra cui - in particolare – l’esclusione di un rischio ambientale significativo e l’adozione, per i corpi idrici destinati all’estrazione di acqua potabile, di misure di protezione tali da impedire un peggioramento della loro qualità.

 

Il comma 3 prevede l’assoggettamento dei corpi idrici sotterranei al monitoraggio effettuato secondo i criteri dettati dall’Allegato 4, riprendendo il disposto dell’art. 4, par. 3, della direttiva.

 

Il comma 4 prevede la pubblicazione, da parte delle regioni e delle autorità di bacino, rispettivamente nei piani di tutela e nei piani di gestione di bacino:

§         della classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la procedura di cui al comma 2;

§         di una sintesi della valutazione dello stato chimico, qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera c) del medesimo comma 2.

 

Tale disposizione riprende sostanzialmente quanto previsto dall’art. 4, par. 4, della direttiva.

 

Ai sensi del comma 5, nei casi in cui un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità al comma 2, lettera c), le regioni attuano programmi di misure volti a proteggere gli ecosistemi acquatici e terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato lo standard o il valore soglia.

 

Tale comma riproduce, nella sostanza, il dettato del corrispondente paragrafo della direttiva.

Lo stesso comma disciplina il contenuto minimo dei programmi citati, disponendo che essi devono almeno prevedere:

§         le misure indicate nella parte terza del Codice;

§         altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.


Art. 5
(Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede – in linea con il corrispondente paragrafo della direttiva - l’individuazione, sulla base dei dati del monitoraggio, di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di essi e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei identificati a rischio.

Lo stesso comma dispone che tale individuazione venga operata da parte delle autorità di bacino e, per i bacini di rilievo regionale, dalle regioni.

Avvenuta l’individuazione del trend, tali enti devono provvedere alla determinazione:

§         dei punti di partenza per l’inversione di tendenza, da individuare, in conformità all’Allegato 6, parte B, punto 1, come percentuale degli standard e dei valori soglia previsti dall’Allegato 3 (cfr. art. 5, par. 3, della direttiva);

§         delle priorità di intervento.

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che le disposizioni contenute in tale articolo riproducono le disposizioni più innovative dettate dalla direttiva, in quanto finalizzate a porre in essere azioni di prevenzione attraverso la tempestiva inversione di tendenze che evidenziano un imminente deterioramento delle acque sotterranee.

 

Il comma 2 – in accordo con il corrispondente paragrafo della direttiva – prevede la facoltà, per le regioni, di applicare, ove necessario, misure più restrittive di quelle indicate alla parte terza del Codice.

 

Si segnala che la norma della direttiva prevede un riferimento normativo circoscritto (l’art. 11 della direttiva 2000/60), mentre il comma in esame rinvia a tutte le misure della parte terza del Codice, che includono il dettato dell’articolo 11 ma recano ulteriori disposizioni tecniche di dettaglio. Occorre quindi valutare l’opportunità di specificare il riferimento alle sole sezioni o articoli della parte terza del Codice che recepiscono il predetto articolo 11 della direttiva 2000/60.

 

Il comma 3 dispone – in linea con il dettato dell’art. 5, par. 4, della direttiva -che nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, nell’ambito della revisione periodica degli stessi, vengano riportati:

§         le misure adottate;

§         una sintesi volta ad evidenziare la metodologia utilizzata per la valutazione delle tendenze e i criteri seguiti per la determinazione dei punti di partenza per invertire le tendenze a “rischio”, in conformità alla parte C dell’allegato 7.

 

Si osserva che l’allegato 7 non disciplina l’uso delle metodologie, ma, più semplicemente, la presentazione dei risultati secondo lo schema cromatico definito.

 

Il comma 4, che riproduce il dettato del paragrafo 5 del corrispondente articolo della direttiva, disciplina lo svolgimentoda parte delle regioni - di controlli supplementari sulle tendenze, qualora siano necessari per determinare l’impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati e che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dagli articoli 76-77 del Codice, al fine di verificare che tali pennacchi non si espandano, non provochino deterioramenti dello stato chimico e non rappresentino un rischio per la salute umana e per l’ambiente.

Viene altresì previsto che i risultati di tali valutazioni siano riportati nei piani di gestione dei bacini e nei piani di tutela.


Art. 6
(Stato quantitativo delle acque sotterranee)

L’articolo in esame disciplina la procedura per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, recando disposizioni speculari a quelle previste, per lo stato chimico, dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 4.

 

Viene infatti previsto che, ai fini della citata valutazione:

§         le regioni si attengano ai criteri di valutazione di cui all’Allegato 3, parte B, tabella 4 (comma 1);

§         i corpi idrici sotterranei siano assoggettati a monitoraggio, secondo i criteri dettati dall’Allegato 4, punto 4.3 (comma 3);

§         vi sia il coordinamento con gli Stati confinanti per i corpi idrici condivisi tra l’Italia e altri Paesi (comma 2).

 

Il comma 4 dispone, infine, che le regioni e le autorità di bacino riportino nei rispettivi piani (di tutela e di gestione di bacino idrografico):

§         la classe dello stato quantitativo, secondo le indicazioni dell’allegato 7, parte B;

§         le misure individuate per il raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.

 

Tale articolo non compare nella direttiva, ma viene inserito nello schema in esame al fine – dichiarato nella relazione illustrativa  – di “assommare in un unico corpus normativo buona parte della disciplina inerente l’obiettivo ambientale per le acque sotterranee (buono stato chimico e buono stato quantitativo)” attraverso lo “spostamento” delle disposizioni relative allo stato quantitativo previste nel d.lgs. n. 152/2006, attuato mediante l’abrogazione delle citate norme (operata dall’art. 9 dello schema in esame) e la loro riproduzione nell’articolo in commento.

 

Come già evidenziato, tale obiettivo sembrerebbe più agevolmente raggiungibile trasfondendo i contenuti del provvedimento in esame nel Codice ambientale.

 


Art. 7
(Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
)

Il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, in attuazione degli obiettivi di cui agli artt. 76-77 del d.lgs. n. 152/2006, prevede (in linea con il dettato del par. 1 dell’art. 6 della direttiva) che i programmi di misure redatti dalle regioni ai sensi dell’art. 116 del medesimo decreto comprendano tutte le misure necessarie ad eliminare scarichi ed immissioni dirette nelle acque sotterranee:

§         delle sostanze pericolose individuate, da parte delle regioni, tenendo conto, in particolare, di quelle di cui all’Allegato 8, punti 1-9, del Codice;

L’Allegato 8 citato reca l’elenco indicativo dei principali inquinanti. In particolare i punti da 1 a 9 riguardano:

-   composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico;

-   composti organofosforici;

-   composti organostannici;

-   sostanze e preparati, o relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso;

-   idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;

-   cianuri;

-   metalli e relativi composti;

-   arsenico e relativi composti;

-   biocidi e prodotti fitosanitari.

§         di sostanze non considerate pericolose (in quanto escluse dal citato Allegato 8) e altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento delle acque sotterranee ed una significativa e duratura tendenza all’aumento della concentrazione di inquinanti nelle stesse.

 

Si ricorda che l’art. 116 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui all'Allegato 11 alla parte terza del medesimo decreto. Lo stesso articolo dispone che le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali e che i programmi dovranno essere approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012. Il successivo riesame deve invece avvenire entro il 2015 e dovrà essere aggiornato ogni sei anni.

 

Il comma in esame precisa altresì che restano fermi i divieti di scarico, sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e le deroghe previste agli artt. 103-104 del Codice.

L’art. 103 del d.lgs. n. 152/2006 vieta lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ed elenca una serie di deroghe; analogamente l’art. 104 vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e provvede a disciplinare il regime derogatorio consentito.

 

Il comma 2 dispone che, ai fini dell’attuazione delle lettere a) e b) del comma 1, l’Allegato 2 riporta un elenco indicativo di sostanze pericolose.

 

 

Ai sensi del comma 3, fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 particolari immissioni di inquinanti.

Nel dettaglio, possono essere escluse le immissioni di inquinanti che sono:

a) considerati dalle autorità competenti essere in quantità e concentrazioni non significative, cioè così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

b) le conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;

c) considerati come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure rischiose (per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso) o sproporzionatamente onerose (per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi).

 

Tale comma riproduce nella sostanza gran parte delle disposizioni del par. 3 dell’art. 6 della direttiva, che tuttavia prevede tre ulteriori tipologie di inquinanti che possono essere esclusi dalle misure citate al comma 1.

Gli ulteriori casi contemplati dalla direttiva riguardano le immissioni di inquinanti che sono:

-   il risultato di scarichi diretti autorizzati a norma dell'art. 11, par. 3, lettera j), della direttiva 2000/60/CE;

-   il risultato di un ravvenamento o accrescimento artificiale di corpi idrici sotterranei, autorizzato a norma dell'art. 11, par. 3, lettera f) della direttiva 2000/60/CE

-   il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività (comprendenti l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, ecc.) sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri al riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'art. 4, par. 1, lett. b) della direttiva 2000/60.

 

Il comma 4 dell'articolo in esame – che riproduce il dettato dell’ultimo periodo del par. 3 dell’art. 6 della direttiva - prevede, quale condizione di applicabilità delle esenzioni previste dal comma 3, che sia in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.

 

Il comma 5 infine prevede l’obbligo, in capo alle regioni, di informare tempestivamente il Ministero dell’ambiente qualora vengano applicate le esclusioni previste dal comma 3.

Tale disposizione consente di attuare il disposto del par. 4 dell’art. 6 della direttiva che impone alle autorità competenti degli Stati membri la tenuta di un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione.


Art. 8
(Modifica degli allegati)

I commi 1 e 2 disciplinano la modifica:

§         degli allegati tecnici al presente decreto, che deve avvenire con decreto ministeriale (adottato dal Ministero dell’ambiente, sentito il Ministero dello sviluppo economico), e deve essere finalizzata a recepire le modifiche intervenute a livello comunitario e relative a modalità esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico;

Si fa notare, infatti, in proposito, che l’art. 8 della direttiva prevede la modifica degli allegati II (parti A e C), III e IV al fine del loro aggiornamento al progresso tecnico e scientifico, nonché dell’allegato II, parte B, al fine dell’inserimento di nuovi inquinanti o indicatori.

§         dell’allegato 3, che deve avvenire con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, e deve essere finalizzata all’adeguamento a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche.

Il richiamato comma 3 dell’art. 75 del Codice prevede che le modifiche agli allegati alla parte terza del Codice siano approvate con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Lo stesso comma dispone altresì che attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.


Art. 9
(Abrogazioni)

L’articolo in esame provvede all’abrogazione delle seguenti disposizioni incluse nella parte terza del Codice ambientale e riprodotte nello schema in esame:

§         lettera i) del comma 2 dell’art. 74, recante la definizione di falda acquifera;

 

Si osserva al riguardo, che a seguito dell’abrogazione della lettera i) – recante la definizione di “falda acquifera” - occorre conseguentemente coordinare la successiva lettera l) che richiama le falde acquifere per definire il corpo idrico sotterraneo. Occorrerebbe inoltre valutare se gli eventuali richiami al termine “falda acquifera” in altre parti del testo (come accade ad es. all’art. 104)  richiedono comunque una definizione del termine nell’articolo 74.

 

§         lettera hh) del comma 2 dell’art. 74, recante la definizione di scarichi esistenti;

 

§         punto 1.2 dell’allegato 1 recante le caratteristiche dei corpi idrici sotterranei significativi ai fini della classificazione e del monitoraggio;

 

Con riguardo al punto 1.2 dell’allegato 1, recante le caratteristiche dei corpi idrici sotterranei significativi ai fini della classificazione e del monitoraggio, occorre conseguentemente apportare le opportune modifiche formali al testo dell’allegato, che richiama i corpi idrici sotterranei.

 

§         lettera B del punto 2 dell’allegato 1, relativa alle modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici con riferimento alle acque sotterranee;

 

§         punto 2 dell’allegato 3, recante le specifiche relative alle acque sotterranee utili ai fini del rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e dell’analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica per la redazione dei piani di tutela.

 

Anche in tal caso, è necessario apportare le opportune modifiche formali al corpo dell’allegato, che reca richiami alle parti abrogate.

 

In linea generale occorre valutare l’opportunità di mantenere le predette disposizioni nel quadro complessivo dettato dal Codice sulle materie in esame, quale principale atto normativo di riferimento in materia ambientale, eventualmente adottando opportuni rinvii o formule di coordinamento.


Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 dell'articolo in esame – in linea con quanto disposto dall’art. 7 della direttiva - prevede che, nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2009 ed il 22 dicembre 2013, il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee sono subordinati almeno al rispetto delle norme degli artt. 3, 4 e 5, nei seguenti casi:

§         nei casi di deroga ai divieti di scarico di cui agli artt. 103-104 del d.lgs. n. 152/2006;

§         nell’esercizio di attività che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di inquinanti.

 

Il comma 2 prevede l’applicazione delle disposizioni del comma 1 alle comunicazioni previste da normative specifiche, in relazione ad attività che possono comportare rischi di inquinamento da fonti diffuse nelle acque sotterranee.

 

Il comma 3 prevede la trasmissione, da parte delle regioni, delle informazioni relative all’attuazione del presente decreto e, in particolare, dell’elenco delle sostanze di cui all’art. 3, comma 6, secondo tempi e modalità individuati dalla specifica normativa vigente.

Il rinvio all’art. 3, comma 6, riguarda l’elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.

 

In proposito, occorrerebbe esplicitare il destinatario delle trasmissioni di cui al presente comma nonché il riferimento normativo specifico.


Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

L’articolo 11 reca l’usuale clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.


Allegati

 


Allegato 1
(Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei)

Come evidenziato nella relazione illustrativa, l’Allegato 1, al fine di fornire alle autorità interessate gli elementi puntuali per una corretta attività conoscitiva del territorio e dello stato qualitativo delle acque sotterranee, definisce i criteri tecnici sulla base dei quali identificare e delimitare i corpi idrici sotterranei ed i principi per la caratterizzazione e la definizione della categoria di rischio degli stessi.

Parte A – Identificazione dei corpi idrici

La parte A dell’allegato in esame definisce una procedura per addivenire all’identificazione dei copri idrici da includere nel campo di applicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dello schema in esame.

Si osserva che, per una maggiore chiarezza del testo e ai fini della omogeneità col titolo della parte B, occorrerebbe aggiungere l’aggettivo “sotterranei”.

La citata procedura per l’identificazione viene sintetizzata dal diagramma di flusso seguente (riportato nel paragrafo A.5 dell’allegato in esame):

Procedura suggerita dall’allegato 1 per l’identificazione dei corpi idrici sotterranei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relativamente al “Processo iterativo di rifinitura” citato nel diagramma precedente si segnala che, ai sensi del paragrafo A.4, la delimitazione dei corpi idrici sotterranei dipende non solo dai confini idrogeologici (indicati nel diagramma) ma anche dalle differenze nello stato di qualità ambientale, poiché “gli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei e le misure necessarie per raggiungerli dipendono dallo stato di qualità esistente”. Lo stesso paragrafo dispone che qualora non siano disponibili inizialmente informazioni sufficienti alla valutazione dello stato di qualità, per la delimitazione dei corpi idrici viene previsto l’utilizzo delle analisi su pressioni e impatti come indicatori dello stato di qualità (risultanti dal processo di caratterizzazione disciplinato dalla Parte B del presente allegato).

Lo stesso paragrafo A.4 dispone che i confini dei corpi idrici possono essere ridefiniti ad ogni revisione del Piano di gestione del bacino idrografico, ma devono restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano di gestione del bacino. Viene altresì disposto che con il miglioramento delle conoscenze relative allo stato delle acque, i confini dei corpi idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di ciascun piano di gestione, ogni 6 anni.

 

Si fa notare che la Parte A dell’allegato non trova una corrispondenza nella normativa comunitaria (direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE), ma riproduce – come evidenziato nella relazione illustrativa – le specifiche linee guida adottate a livello comunitario Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) - Guidance Document n. 2: Identification of Water Bodies[12].

 

Relativamente all’individuazione degli acquiferi – che, secondo quanto riportato nella premessa della parte A, “rappresentano gli elementi di riferimento già in larga parte individuati dalle Regioni” – nel paragrafo A.2 viene fornito il seguente schema, che si basa sull’utilizzo di due criteri, quello del flusso significativo e quello della quantità significativa (che prevede il prelevo giornaliero di 10 m3 o di una quantità sufficiente per 50 persone[13]):

 

Procedura per l’identificazione degli acquiferi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parte B – Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Il paragrafo B.1 prevede che le regioni, ai sensi degli artt. 118 e 120 del d.lgs. n. 152/2006, conducano l’analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici sotterranei ed il rilevamento dello stato di qualità degli stessi.

Si ricorda che gli articoli 118 e 120 del Codice prevedono, rispettivamente, il rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica e il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici.

L’art. 118, in particolare, dispone che, al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo. Tali programmi – ai sensi del comma 2 - sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del codice e sono aggiornati ogni sei anni.

L’art. 120 dispone, invece, che le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. Tali programmi – ai sensi del comma 2 - sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del Codice e devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette.

 

Attraverso apposita attività conoscitiva (finalizzata alla conoscenza delle attività antropiche e relative pressioni che esse esercitano sui corpi idrici sotterranei – scarichi di reflui, prelievi idrici, uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti – e dei relativi impatti) è possibile effettuare una valutazione della vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei.

Sulla base delle informazioni sulle attività antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati di monitoraggio ambientale è possibile, infatti, pervenire ad una previsione circa la capacità di un corpo idrico sotterraneo di raggiungere i seguenti obiettivi:

§         obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76-77 del d.lgs. n. 152/2006;

§         obiettivi specifici, ove pertinenti, previsti dalle leggi istitutive delle aree protette di cui all’allegato 9 del medesimo decreto;

Relativamente alle citate aree protette, si ricorda che, ai sensi dell’allegato 9 al d.lgs. n. 152/2006, il registro delle aree protette (una cui sintesi deve essere inserita  dalle regioni nel piano di tutela) comprende i seguenti tipi di aree protette:

-        aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;

-        aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

-        corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;

-        aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili o sensibili a norma delle direttive 91/676/CEE e 91/271/CEE;

-        aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 (direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

§         obiettivi di cui all’art. 3, comma 6, e all’art. 6, comma 1, del presente schema.

 

Qualora si preveda il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, allora il corpo idrico sotterraneo viene definito “a rischio”.

Viene previsto che, per facilitare tale valutazione, le regioni si avvalgono del modello concettuale di cui alla Parte C.

Il paragrafo B.1 prevede altresì che, sulla base delle informazioni pregresse (compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale e sulle pressioni), nelle more dell’attuazione definitiva di tutte le fasi previste per la definizione del rischio dei corpi idrici (cioè, quindi, in sede di prima applicazione), le regioni – sentite le autorità di bacino competenti – effettuano una prima definizione dei corpi idrici sotterranei in tre categorie: “a rischio”, “non a rischio”, “probabilmente a rischio”.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale definizione iniziale rappresenta un criterio “speditivo per una prima cautelativa definizione dell’elenco dei corpi idrici a rischio” al fine di rimediare il prima possibile al “ritardo nell’adempimento dell’obbligo di determinare per i singoli copri idrici la categoria di rischio, obbligo che si sottolinea discende dalla direttiva 2000/60/CE”.

I corpi idrici vengono quindi tripartiti in:

§         “a rischio”

in tale categoria vengono inclusi i corpi idrici sotterranei:

-        destinati alla produzione di acqua potabile le cui caratteristiche non sono conformi al d.lgs. n. 31/2001 (recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”);

-        connessi a copri idrici superficiali dichiarati come aree sensibili ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 152/2006;

Si ricorda, in proposito, che l’art. 91 del Codice prevede l’individuazione delle aree sensibili secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del Codice stesso, provvedendo contemporaneamente, al comma 1, a stilare un primo elenco di aree sensibili comprendente - tra l’altro - i laghi di cui all'Allegato 6, nonché i corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; il lago di Garda e il lago d’Idro; i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino; il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti.

-        ubicati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari di cui agli artt. 92-93 del Codice;

L’art. 92 del Codice citato dispone che le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del medesimo decreto e che, ai fini della prima individuazione, sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III (in cui sono incluse – tra le altre - quelle già individuate con apposito regolamento dalle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma; l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara).

L’art. 93 del Codice prevede, invece, che con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del medesimo decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 21, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

-        interessati da aree contaminate, identificate come siti di bonifica, ai sensi della parte quarta del Codice;

-        per i quali, sulla base dei dati dei monitoraggi pregressi, risulta improbabile il raggiungimento degli obiettivi di qualità da raggiungere entro il 2015.

Occorrerebbe chiarire se il riferimento cui la norma rinvia è l’obiettivo di qualità previsto dall’art. 76.

-        che le regioni valutino opportuno di considerare a rischio sulla base delle pressioni antropiche e delle peculiarità e fragilità dei corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi.

§         “probabilmente a rischio”

in tale categoria vengono inclusi i corpi idrici sotterranei per i quali non esistono dati sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni o, qualora sia nota l’attività antropica ma non sia possibile valutarne l’impatto, in caso di mancanza di un monitoraggio pregresso.

§         “non a rischio”

in tale categoria vengono inclusi i corpi idrici sotterranei sui quali non insistono attività antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico.

 

Il paragrafo B.3 impone alle regioni di provvedere, sentite le autorità di bacino, alla compilazione degli elenchi dei corpi idrici a rischio, con l’indicazione dei relativi bacini di appartenenza.

Viene altresì previsto l’aggiornamento degli elenchi citati, sulla base:

§         dei risultati del riesame dell’impatto delle attività antropiche previsto dal paragrafo B.4;

Relativamente a tale riesame, si segnala che la finalità prevista dal par. B.4 è (oltre a quella di consentire l’aggiornamento dei citati elenchi dei copri idrici a rischio) quella di stabilire, entro il 2009, l’elenco finale dei corpi idrici “a rischio” e “non a rischio” attraverso l’attribuzione ad una delle due categorie citate dei corpi provvisoriamente classificati come “probabilmente a rischio”. Lo stesso paragrafo dispone che a tal fine i risultati del riesame sono affiancati da quelli del primo monitoraggio di sorveglianza previsto dal punto 4.2.1 dell’Allegato 4.

§         dei risultati del monitoraggio di cui all’Allegato 4;

§         dei risultati del monitoraggio effettuato anche ai sensi delle normative che istituiscono le aree protette, ove pertinenti;

§         delle modifiche dell’uso del suolo.

 

I paragrafi B.5 e B.6 dettano alcuni criteri che le regioni devono seguire nell’individuazione dei corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell’art. 77, comma 7, del Codice.

Il comma 7 dell’art. 77 del Codice prevede che le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento.

Il successivo comma 8 dispone che la definizione di obiettivi meno rigorosi prevista dal comma precedente è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del Codice in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

 

La disciplina per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei recata dalla Parte B provvede a sostituire le norme in materia previste dal punto 2 dell’Allegato 3 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006, che quindi viene conseguentemente abrogato.

 

Parte C – Modello concettuale

La Parte C dell’allegato in esame prevede l’utilizzo di un modello concettuale per ciascun corpo idrico sotterraneo (il cui schema-tipo è delineato nella parte C) al fine di:

§         supportare la progettazione del programma di monitoraggio;

§         facilitare la comprensione e l’interpretazione dei dati del monitoraggio stesso.


Allegato 2
(Elenco indicativo delle sostanze pericolose)

Si ricorda che l’art. 7, comma 1, dello schema in esame, è finalizzato ad evitare scarichi ed immissioni dirette nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose individuate, da parte delle regioni, tenendo conto, in particolare, di quelle di cui all’Allegato 8, punti 1-9, del Codice. Il successivo comma 2 dispone che, ai fini dell’attuazione di tali disposizioni, l’Allegato 2 riporta un elenco indicativo di sostanze pericolose.

L’Allegato 8 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 reca l’elenco indicativo dei principali inquinanti. In particolare i punti da 1 a 9 riguardano:

-   composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico;

-   composti organofosforici;

-   composti organostannici;

-   sostanze e preparati, o relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso;

-   idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;

-   cianuri;

-   metalli e relativi composti;

-   arsenico e relativi composti;

-   biocidi e prodotti fitosanitari.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’allegato in esame viene previsto al fine di “fornire indicazioni più puntuali alle Autorità interessate”. Infatti mentre l’allegato 8 sopra ricordato contiene un elenco di sostanze chimiche aggregate per famiglie di inquinanti, l’allegato in esame fornisce un elenco minimo di sostanze disaggregate.

Anche tale allegato, come il precedente, non trova corrispondenze nella normativa comunitaria.


Allegato 3
(Buono stato delle acque sotterranee)

L’allegato in esame consente di esplicitare e rendere applicabili (attraverso la fissazione degli standard di qualità e dei valori soglia) le definizioni di “buono stato chimico” e “buono stato quantitativo” delle acque sotterranee indicate dall’art. 2 del presente schema.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, tale allegato riproduce le disposizioni relative al buono stato chimico e quantitativo previste all’Allegato 1 (in particolare al punto 1.2 e alla lettera B del punto 2) alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006, pertanto l’art. 9 ha provveduto ad abrogare tali disposizioni.

Parte A – Buono stato chimico

La parte A contiene le seguenti tre tabelle, oltre alle indicazioni per la loro applicazione:

§         tabella 1, che contiene la definizione di “buono stato chimico”, ancorata – in particolare - al rispetto degli standard e dei valori soglia definiti nelle tabelle 2 e 3, al conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli artt. 76-77 del Codice e all’assenza di effetti di intrusione salina;

Si fa notare che la definizione è pressoché identica a quella attualmente vigente ai sensi del paragrafo B.3.2 della lettera B del punto 2 dell’Allegato 1 alla parte terza del Codice, ad eccezione del fatto che nel testo vigente manca la condizione del rispetto dei valori soglia.

§         tabella 2, che recepisce gli standard di qualità fissati, per i nitrati e i pesticidi, dall’Allegato I alla direttiva;

§         tabella 3, che elenca i valori soglia il cui superamento, in qualsiasi punto di monitoraggio, è indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all’art. 4, comma 2, lettera c).

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c), il corpo idrico può avere un “buono stato chimico” anche qualora vi siano superamenti di standard e/o valori soglia, purché i siti di monitoraggio coinvolti non rappresentino più del 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico e un’appropriata indagine consenta il rispetto di ulteriori condizioni, tra cui - in particolare – l’esclusione di un rischio ambientale significativo e l’adozione, per i corpi idrici destinati all’estrazione di acqua potabile, di misure di protezione tali da impedire un peggioramento della loro qualità.

Si fa notare, con riferimento alla tabella 3, che l’Allegato II alla direttiva non elenca in modo dettagliato i valori soglia, come invece fatto dall’Allegato I relativamente agli standard di qualità, ma si limita a fissare i criteri per la loro determinazione ed un elenco minimo di sostanze per le quali occorre obbligatoriamente fissare valori soglia.

Parte B – Stato quantitativo

La parte B reca la definizione di “buono stato quantitativo” riproducendo la definizione vigente (ai sensi del paragrafo B.1.2 della lettera B del punto 2 dell’Allegato 1 alla parte terza del Codice), che viene tuttavia integrata da criteri relativi all’andamento temporale del livello piezometrico.

 

Ai sensi della citata definizione, si ha - in estrema sintesi - un “buono stato quantitativo” quando il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili.

La stessa Parte B prevede che, ai fini della valutazione del buono stato quantitativo è necessario, nell’ambito della revisione dei piani di gestione e dei piani di tutela da pubblicare nel 2015, acquisire le informazioni utili a valutare il bilancio idrico.


Allegato 4
(Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei)

L’Allegato 4, che non trova corrispondenze negli allegati dalla direttiva, definisce – come evidenziato dalla relazione illustrativa – mutuandoli dall’allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006, i criteri generali sulla base dei quali devono essere svolte le attività di monitoraggio ed introduce ulteriori specifiche sulle modalità di esecuzione dello stesso monitoraggio desumendole dalle linee guida emanate in materia in sede comunitaria[14], al fine di fornire alle amministrazioni regionali indicazioni tecniche di maggiore dettaglio.

 

In accordo con il disposto vigente succitato, l’allegato in esame prevede, al fine di controllare lo stato qualitativo e quantitativo di un corpo idrico, l’attivazione di due specifiche reti di monitoraggio volte a rilevare:

a)    per lo stato quantitativo, una stima affidabile dello stato di tutti i corpi idrici o gruppo di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili;

b)    per lo stato chimico, una panoramica corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrogeologico e tale da rilevare eventuali trend crescenti dell'inquinamento antropico sul lungo periodo.

 

I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti all'interno di ciascun bacino idrografico devono comprendere:

a)    una rete per il monitoraggio quantitativo: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato quantitativo per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1; il principale obiettivo è, quindi, quello di facilitare la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

b)    una rete per il monitoraggio chimico che si articola in:

1.           una rete per il monitoraggio di sorveglianza: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e l’identificazione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato chimico per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1; fornire informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall'attività antropica; indirizzare, in concomitanza con l'analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo;

2.           una rete per il monitoraggio operativo: al fine di stabilire lo stato di qualità di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici definiti a rischio; stabilire la presenza di significative e durature tendenze ascendenti nella concentrazione di inquinanti.

 

L’utilizzo dei risultati dei programmi di monitoraggio deve essere finalizzato a:

a)    stabilire lo stato chimico e quantitativo di tutti i corpi idrici sotterranei, inclusa una valutazione delle risorse idriche sotterranee disponibili;

b)    supportare l’ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;

c)    validare la valutazione del rischio;

d)    stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee che oltrepassano la frontiera tra Stati Membri;

e)    assistere la progettazione dei programmi di misure;

f)     valutare l'efficacia dei programmi di misure;

g)    dimostrare la conformità con gli obiettivi delle aree protette comprese le aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;

h)    definire la qualità naturale delle acque sotterranee, incluse le tendenze naturali;

i)     identificare le tendenze nella concentrazione di inquinanti di origine antropica e la loro inversione.

 

Viene altresì previsto che le regioni assicurano che i programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei siano basati su tre fondamentali elementi:

a)    l'identificazione dei corpi idrici di cui all'Allegato 1, Parte A;

b)    i risultati della caratterizzazione, compresa la valutazione del rischio, di cui all'Allegato 1, Parte B;

c)    il modello concettuale di cui all'Allegato 1, Parte C.

 

L’allegato in esame, inoltre, disciplina modalità (relative in particolare alla selezione dei siti di monitoraggio e ai parametri da controllare) e frequenze per l’effettuazione dei monitoraggi.

Viene altresì disposto che i monitoraggi hanno valenza sessennale, al fine di contribuire alla revisione dei piani di gestione del bacino idrografico, all'interno di ciascun distretto, e dei piani di tutela delle acque.

Il primo periodo sessennale è fissato nel sessennio 2010-2015, mentre il primo monitoraggio di sorveglianza ed operativo vanno effettuati nel periodo 2008-2009 e i risultati sono utilizzati per la predisposizione del primo piano di gestione da pubblicare entro il 22 dicembre 2009.

 

Ulteriori disposizioni sono rivolte a disciplinare l’eventuale raggruppamento dei corpi idrici sotterranei ai fini del monitoraggio (paragrafo 4.1).


Allegato 5
(Valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee)

L’allegato 5 disciplina la procedura di valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, prevedendo che essa venga espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione.

Lo stesso allegato provvede poi a dettare i criteri tecnici cui le regioni devono attenersi per l’esecuzione delle indagini previste dall’art. 4, comma 2, lettera c).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c), il corpo idrico può avere un “buono stato chimico” anche qualora vi siano superamenti di standard e/o valori soglia, purché i siti di monitoraggio coinvolti non rappresentino più del 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico e un’appropriata indagine consenta il rispetto di ulteriori condizioni, tra cui - in particolare – l’esclusione di un rischio ambientale significativo e l’adozione, per i corpi idrici destinati all’estrazione di acqua potabile, di misure di protezione tali da impedire un peggioramento della loro qualità.

 

Tale allegato riproduce, nella sostanza, il contenuto dell’Allegato III della direttiva.


Allegato 6
(Identificazione e inversione di tendenze significative e durature all'aumento)

Parte A – Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento

In tale parte dell’allegato in esame viene disciplinata la procedura che le autorità di bacino devono seguire per l’individuazione – in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati “a rischio” in base all’Allegato 1, Parte B - di tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti.

Tra le varie condizioni poste nella procedura, si segnala quella relativa alla prima individuazione delle tendenze, che dovrebbe avvenire possibilmente entro il 2009.

 

Parte B – Punti di partenza per l’inversione di tendenza

La parte B dell’allegato in esame elenca i requisiti che le regioni devono considerare al fine di invertire le tendenze significative e durature emerse.

La regola generale (cui fanno eccezione i casi contemplati alle lettere a), b) e c) della Parte B) prevede che il punto di partenza è stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75% degli standard di qualità o dei valori soglia previsti dall’Allegato 3.

 

Le disposizioni di tale allegato riproducono fedelmente quelle recate dall’allegato IV della direttiva.


Allegato 7
(Presentazione dello stato di qualità ambientale delle acque sotterranee)

Tale allegato – come evidenziato nella relazione illustrativa – definisce le modalità secondo le quali devono essere rappresentati, su apposite mappe, i corpi idrici sotterranei ed il loro stato qualitativo e quantitativo attraverso determinati schemi cromatici.

 

Parte A – Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Tale parte impone alle regioni di fornire una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee secondo lo schema cromatico:

-          BUONO: VERDE

-          SCARSO: ROSSO.

Viene altresì previsto che le regioni indichino con un punto NERO i corpi idrici per i quali si ha una tendenza significativa e duratura all’aumento di inquinanti a causa dell’impatto di una attività umana.

Con il colore BLU è invece prevista la segnalazione dell’inversione di una di queste tendenze deve.

Viene inoltre previsto che le regioni provvedano alla trasmissione di tali informazioni secondo le modalità individuate con apposito decreto.

Si osserva in proposito che sembrerebbe opportuno specificare i destinatari della trasmissione, nonché specificare il soggetto competente all’emanazione del decreto, nonché le modalità (in particolare i termini) per la sua emanazione.

 

Parte B – Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

Tale parte impone alle regioni di fornire una mappa dello stato quantitativo delle acque sotterranee secondo lo schema cromatico:

-          BUONO: VERDE

-          SCARSO: ROSSO.

Viene inoltre previsto – come per le mappe relative allo stato chimico - che le regioni provvedano alla trasmissione di tali informazioni secondo le modalità individuate con apposito decreto.

Si osserva quindi, anche in tal caso, che sembrerebbe opportuno specificare i destinatari della trasmissione, nonché specificare il soggetto competente all’emanazione del decreto, nonché le modalità (in particolare i termini) per la sua emanazione.

 

Parte C - Presentazione dello stato delle acque sotterranee

In tale parte viene previsto che le regioni provvedano all’inserimento nel piano di tutela di una mappa che riporta, per ciascun corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato quantitativo che chimico secondo lo schema cromatico descritto nelle parti A e B.

Viene altresì previsto che le regioni possono evitare di fornire mappe distinte in applicazione delle parti A e B, ma in tal caso dovranno indicare nell’unica mappa fornita anche le tendenze in atto e le inversioni delle medesime (con i colori nero e blu).

 

Si fa notare che le disposizioni dell’allegato in esame riguardano solamente le regioni, mentre l’art. 6, comma 4, e l’art. 4, comma 4 del presente schema recano disposizioni volte a vincolare non solo le regioni ma anche le autorità di bacino alla presentazione dei dati relativi, rispettivamente, al buono stato quantitativo e chimico delle acque.

In particolare si ricorda che il comma 4 dell’art. 6 dello schema in esame dispone che le regioni e le autorità di bacino riportino nei rispettivi piani (di tutela e di gestione di bacino idrografico) la classe dello stato quantitativo, secondo le indicazioni dell’allegato 7, parte B.

Sembra pertanto opportuno integrare sia le disposizioni dell’allegato in esame che quelle previste dal comma 4 degli artt. 4 e 6 al fine di garantirne il necessario coordinamento, in particolare attraverso l’estensione delle disposizioni di tale allegato anche alle autorità di bacino e l’integrazione del comma 4 dell’art. 4 al fine di aggiungere un rinvio esplicito alle modalità di presentazione previste dalla parte A del presente allegato.

 

Si osserva, infine, che l’allegato 7 viene presentato come attuazione dell’art. 5, comma 3, mentre sembrerebbe più opportuno riferirlo al comma 4 degli articoli 4 e 6.


Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica italiana(artt. 76 e 87)

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(omissis)

76.  L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (79) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti .

 

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(79)  Vedi art. 72, comma quarto.

(omissis)

87.  Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (98).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).

Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura (106).

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (107) .

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(98)  Vedi anche art. 74, comma primo.

(99)  Vedi art. 61, comma primo.

(100)  Vedi art. 71, comma primo.

(101)  Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(102)  Vedi artt. 76 e 77.

(103)  Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(104)  Vedi art. 80.

(105)  Vedi art. 78.

(106)  Vedi art. 104, comma secondo.

(107)  Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale (artt. 54, 73-79, 91-94, 103-104, 116, 117-123 e all. 1 e 3)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(3) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(omissis)

54. Definizioni.

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;

c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;

g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;

h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;

o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;

s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;

v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;

z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico (50).

 

(50) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

(omissis)

Sezione II

Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I

Principi generali e competenze

73. Finalità.

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:

1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;

3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;

b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;

e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;

g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia (70).

 

(70) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

74. Definizioni.

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;

c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa (71);

f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (72);

i) «acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (73);

l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;

n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (74);

o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;

p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;

s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;

t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;

u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;

aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;

bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

dd) «rete fognaria»: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (75);

ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 (76);

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;

ll ) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente (77).

pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:

a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;

d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;

e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;

f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;

h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

i) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;

n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali o fissati dal presento, ossia lo stallo raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della parte terza del presente decreto;

aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;

gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;

hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;

ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto;

ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;

mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:

1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;

nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;

2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;

pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto;

qq) [valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente] (78);

rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;

ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;

tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;

uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento (79).

 

(71) I limiti esterni dell'estuario sono stati definiti con D.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 107). Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(72) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(73) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(74) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(75) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(76) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(77) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(78) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(79) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

75. Competenze.

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:

a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;

b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.

3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.

6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.

7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.

8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.

9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione (80).

 

(80) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

Titolo II

Obiettivi di qualità

Capo I

Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione

76. Disposizioni generali.

1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.

6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità (81).

 

(81) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

77. Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

1) sull'ambiente in senso ampio;

2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;

3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;

4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;

5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani (82).

7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani (83).

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;

b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;

d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;

e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori (84) (85).

 

(82) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(83) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(84) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(85) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

78. Standard di qualità per l'ambiente acquatico.

1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di cui all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367.

2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli strumenti per il conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e dalla disciplina degli scarichi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio viene data attuazione al disposto dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto (86).

 

(86) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

79. Obiettivo di qualità per specifica destinazione.

1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:

a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) le acque destinate alla balneazione;

c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.

3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma 1 (87).

 

(87) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

(omissis)

Titolo III

Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo I

Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento

91. Aree sensibili.

1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili:

a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;

c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

e) il lago di Garda e il lago d’Idro;

f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;

g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;

h) il golfo di Castellammare in Sicilia;

i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.

3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.

4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla riedificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.

7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni dall'identificazione.

8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 106 (99).

 

(99) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

92. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.

2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.

3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.

5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.

8. Le regioni provvedono, inoltre, a:

a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;

b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;

c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.

9. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di formazione e informazione.

10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili (100).

 

(100) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

93. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione.

1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.

3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 (101).

 

(101) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

 

94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva (102).

 

(102) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

(omissis)

103. Scarichi sul suolo.

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefìci ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (117).

 

(117) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata (118).

 

(118) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

(omissis)

116. Programmi di misure.

1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni (134).

 

(134) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

Titolo IV

Strumenti di tutela

Capo I

Piani di gestione e piani di tutela delle acque

117. Piani di gestione e registro delle aree protette.

1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (135).

 

(135) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

118. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica.

1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati ogni sei anni.

3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite (136).

 

(136) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

119. Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".

2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:

a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell’acqua;

b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.

3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto (137).

 

(137) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

120. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici.

1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni (138).

 

(138) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

121. Piani di tutela delle acque.

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini (139);

h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni (140).

 

(139) Lettera aggiunta dal comma 2-ter dell'art. 2, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(140) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

122. Informazione e consultazione pubblica.

1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali é stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela (141).

 

(141) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

123. Trasmissione delle informazioni e delle relazioni.

1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.

2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:

a) l'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;

b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale.

3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'articolo 116 (142).

 

(142) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

 

Allegati alla Parte II (All.ti I-VII)

Allegato I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12.

 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

• la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

• la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

• carattere cumulativo degli impatti;

• natura transfrontaliera degli impatti;

• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

(omissis)

Allegato III

Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

d) Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari.

t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3.

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.

z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.

ac) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

(431) Gli allegati da I a V alla Parte II sono stati così sostituiti, con gli allegati da I a VII, dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.


L. 25 febbraio 2008 n. 34
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). (art. 1)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 2008, n. 56, S.O.

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

 

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5.  Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

6.  I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7.  Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8.  Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 

 


Normativa comunitaria

 


Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

 

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000.

(2)  Termine di recepimento: 22 dicembre 2003.

(3)  Per l'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla presente direttiva, vedi la decisione 2005/646/CE. Vedi anche la decisione 2008/915/CE che istituisce, a norma della presente direttiva, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7), visto il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione il 18 luglio 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.

(2) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque. Nella risoluzione del 28 giugno 1988 (8), il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.

(3) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse, entro il 2000, la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce. Nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992 (9) e del 20 febbraio 1995 (10), il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci.

(4) Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo. Il 10 novembre 1995, nella relazione "L'ambiente nell'Unione europea è 1995", l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

(5) Il 18 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato conclusioni che richiedevano, tra l'altro, l'elaborazione di una nuova direttiva quadro che fissi i principi di base di una politica sostenibile in materia di acque a livello dell'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta.

(6) Il 21 febbraio 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Politica comunitaria in materia di acque", nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore.

(7) Il 9 settembre 1996, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee (11). In tale proposta, la Commissione ha sottolineato la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci e controllarne la quantità e la qualità.

(8) Il 29 maggio 1995, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide, nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche.

(9) È necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque.

(10) Il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque.

(11) Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(12) A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.

(13) Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali.

(14) Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.

(15) La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione "I servizi di interesse generale in Europa" (12).

(16) È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo. La presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche. La presente direttiva può altresì apportare un contributo decisivo in altri settori della cooperazione tra Stati membri, tra l'altro la "Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo" (ESDP).

(17) Una politica delle acque efficace e coerente deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci di fiumi, o in golfi o mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è molto influenzato dalla qualità delle acque interne che ricevono. La tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere.

(18) La politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente. La Comunità dovrebbe fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi. La presente direttiva dovrebbe fornire tale quadro e coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà.

(19) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

(20) Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo.

(21) La Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, firmata ad Helsinki il 9 aprile 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 94/157/CE, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 98/249/CE, e la convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e approvata dal Consiglio con decisione 77/585/CEE, nonché il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, firmato ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato dal Consiglio con decisione 83/101/CEE. La presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi.

(22) La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque.

(23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.

(24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.

(25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

(27) L'obiettivo finale della presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

(28) In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi.

(29) Gli Stati membri, nel prefiggersi di conseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva e nel definire un programma delle misure da adottare a tal fine, possono attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi dell'attuazione.

(30) Per garantire l'attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.

(31) Ove le ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali siano tali che risulti impossibile o eccessivamente oneroso ottenere un buono stato delle acque, possono essere fissati obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, e si dovrebbe fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato delle acque.

(32) A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

(33) L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.

(34) Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.

(35) Nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, i requisiti per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla presente direttiva e, in particolare, tutti i programmi di misure dovrebbero essere coordinati per l'ultimo distretto idrografico. Per i bacini idrografici che si estendono oltre le frontiere della Comunità, gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare l'opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. La presente direttiva deve contribuire al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio, e dei successivi accordi di applicazione.

(36) È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell'impatto delle attività umane nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva.

(37) Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure. Il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare, in base al principio "chi inquina paga". A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.

(39) È necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali. È opportuno stabilire misure a tal fine nel programma di misure.

(40) Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua dovrebbe ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientali.

(41) Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.

(42) È opportuno fissare norme di qualità ambientali comuni e valori limite di emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze inquinanti. È opportuno fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario.

(43) L'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse causato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando il livello e l'insieme di controlli economicamente valido ed equilibrato.

(44) L'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie dovrebbe tener conto del principio di precauzione e fondarsi sulla individuazione di effetti potenzialmente negativi del prodotto e su una valutazione scientifica del pericolo.

(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali.

(46) Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.

(47) La presente direttiva dovrebbe fornire i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrino nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per superarli.

(48) A scadenze annue, la Commissione dovrebbe presentare un programma aggiornato sulle iniziative che intende proporre nel settore idrico.

(49) È necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità. I criteri di valutazione dello stato delle acque costituiscono un importante progresso. È opportuno che l'adeguamento di alcuni elementi tecnici al progresso tecnico e la standardizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi siano realizzati attraverso la procedura del comitato. Per favorire una piena comprensione e un'applicazione coerente dei criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e la valutazione dello stato delle acque, la Commissione può adottare direttive per l'applicazione dei criteri suddetti.

(50) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(51) L'attuazione della presente direttiva deve consentire di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello previsto in taluni atti precedenti, che dovrebbero quindi essere abrogati una volta che sia data piena attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(52) Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE. Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

(53) È necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque. È indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità, prevedendo sanzioni adeguate nelle legislazioni degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(4)  In G.U.C.E. 17 giugno 1997, n. C 184 e in G.U.C.E. 20 gennaio 1998, n. C 16.

(5)  Pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1997, n. C 355.

(6)  Pubblicato nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. C 180.

(7)  Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (G.U.C.E. 28 maggio 1999, n. C 150) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (G.U.C.E. 30 novembre 1999, n. C 343) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000, decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 14 settembre 2000.

(8)  Pubblicato nella G.U.C.E. 9 agosto 1988, n. C 209.

(9)  Pubblicato nella G.U.C.E. 6 marzo 1992, n. C 59.

(10)  Pubblicato nella G.U.C.E. 28 febbraio 1995, n. C 49.

(11)  Pubblicato nella G.U.C.E. 25 novembre 1996, n. C 355.

(12)  Pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 1996, n. C 281.

 

Articolo 1

Scopo.

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e

e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,

- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,

- proteggere le acque territoriali e marine, e

- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) "acque superficiali": le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

2) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

3) "acque interne": tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

4) "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;

5) "lago": un corpo idrico superficiale interno fermo;

6) "acque di transizione": i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

7) "acque costiere": le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

8) "corpo idrico artificiale": un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

9) "corpo idrico fortemente modificato": un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II;

10) "corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

11) "falda acquifera": uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

12) "corpo idrico sotterraneo": un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

13) "bacino idrografico": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

14) "sottobacino": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume);

15) "distretto idrografico": area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

16) "autorità competente": l'autorità o le autorità definite dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3;

17) "stato delle acque superficiali": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

18) "buono stato delle acque superficiali": lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

19) "stato delle acque sotterranee": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

20) "buono stato delle acque sotterranee": lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

21) "stato ecologico": espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;

22) "buono stato ecologico": stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;

23) "buon potenziale ecologico": stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;

24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;

25) "buono stato chimico delle acque sotterranee": stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;

26) "stato quantitativo": espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

27) "risorse idriche sotterranee disponibili": velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

28) "buono stato quantitativo": stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;

29) "sostanze pericolose": le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

30) "sostanze prioritarie": le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze, vi sono "sostanze pericolose prioritarie" che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8;

31) "inquinante": qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;

32) "immissione diretta nelle acque sotterranee": immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;

33) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

34) "obiettivi ambientali": gli obiettivi fissati all'articolo 4;

35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;

36) "approccio combinato": il controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo l'impostazione di cui all'articolo 10;

37) "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE;

38) "servizi idrici": tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;

b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;

39) "utilizzo delle acque": servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);

40) "valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'articolo 16.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

41) "controlli delle emissioni": controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni. L'uso del termine "controllo delle emissioni" nella presente direttiva, in riferimento alle disposizioni di altre direttive, non va considerato in alcun modo come una reinterpretazione di tali disposizioni.

 

 

Articolo 3

Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici.

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

2. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un bacino idrografico che si estende sul territorio di più Stati membri sia assegnato a un distretto idrografico internazionale. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare l'assegnazione di tali distretti idrografici internazionali.

Ciascuno Stato membro provvede ad adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva in ogni parte di distretto idrografico internazionale presente nel suo territorio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.

5. Se un distretto idrografico supera i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nell'ambito del loro territorio.

6. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente.

7. Gli Stati membri individuano l'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 24.

8. Entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 24 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate in base al paragrafo 8 entro tre mesi dalla data in cui essi hanno effetto.

 

Articolo 4

Obiettivi ambientali.

1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) Per le acque superficiali

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie (13) e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);

iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8.

c) Per le aree protette

gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.

2. Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso.

3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

i) sull'ambiente in senso più ampio,

ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;

iii) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,

iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o

v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.

4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:

i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;

ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;

c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;

d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

5. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) gli Stati membri garantiscono:

- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento,

- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

6. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

8. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

9. È necessario prendere provvedimenti per garantire che l'applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l'applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria.

 

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(13)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

 

Articolo 5

Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,

- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e

- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

 

Articolo 6

Registro delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato IV.

3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

 

Articolo 7

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e

- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m 3 al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

 

Articolo 8

Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:

- nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano

i) il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico

ii) lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico è nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo,

- nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

3. Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3 (14).

 

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(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

 

Articolo 9

Recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

- a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,

- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.

 

Articolo 10

Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse.

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l'approccio combinato indicato nel presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:

a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,

c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,

stabiliti:

- nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,

- nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane,

- nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,

- nelle direttive adottate a norma dell'articolo 16 della presente direttiva,

- nelle direttive elencate nell'allegato IX,

- in ogni altra normativa comunitaria pertinente,

entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

 

Articolo 11

Programma di misure.

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2. Ciascun programma annovera le "misure di base" indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, "misure supplementari".

3. Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;

b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;

c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obbiettivi di cui all'articolo 4;

d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 7, incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;

e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

- l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,

- la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,

 

- la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività,

- gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione,

purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

k) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco delle sostanze prioritarie (15) convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;

l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

4. Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,

- siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,

- siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,

- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6.

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso.

7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

 

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(15)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

 

Articolo 12

Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro.

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, eventualmente raccomandando soluzioni.

2. La Commissione risponde ad ogni relazione o raccomandazione da parte di uno Stato membro entro sei mesi.

 

Articolo 13

Piani di gestione dei bacini idrografici.

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

 

Articolo 14

Informazione e consultazione pubblica.

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

 

Articolo 15

Relazioni.

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell'articolo 13;

b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

- delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, e

- dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8, effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3. Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

 

Articolo 16

Strategie per combattere l'inquinamento idrico.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per la sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi (16), emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco delle sostanze prioritarie (17) per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

a) a una valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o

b) a una valutazione mirata dei rischi [secondo la metodologia di cui al regolamento (CEE) n. 793/93] incentrata unicamente sulla determinazione dell'ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico,

Qualora risulti necessario al fine di rispettare il calendario di cui al paragrafo 4, la priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base a una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

- prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e, in particolare, la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,

- prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, e

- altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

3. La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie (18). In tale contesto la Commissione tiene conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali.

4. La Commissione riesamina l'elenco delle (19) sostanze prioritarie adottato al più tardi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente almeno ogni quattro anni, e presenta eventuali proposte.

5. Nel preparare la proposta, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

6. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie (20), la Commissione presenta proposte in materia di controlli per:

- la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e, in particolare,

- l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del presente articolo.

Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite a livello comunitario per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita una azione a livello comunitario per il controllo dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE, tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.

7. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

8. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 6 e 7, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per quanto riguarda le sostanze incluse nel primo elenco delle sostanze prioritarie, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tali sostanze per tutte le acque superficiali interessate dal loro scarico, e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro, sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie successivamente, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.

9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

10. Nell'elaborare le proposte di cui ai paragrafi 6 e 7, la Commissione riesamina tutte le direttive elencate nell'allegato IX. Essa propone, entro il termine di cui al paragrafo 8, una revisione dei controlli di cui all'allegato IX per tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie (21) e propone le misure opportune per le altre sostanze, compresa l'eventuale abrogazione dei controlli di cui all'allegato IX.

Tutti i controlli di cui all'allegato IX per i quali è proposta una revisione sono soppressi entro l'entrata in vigore della revisione.

11. L'elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze proposto dalla Commissione, di cui ai paragrafi 2 e 3, diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva. La sua revisione prevista al paragrafo 4 segue la stessa procedura.

 

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(16)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(17)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(18)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(19)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(20)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(21)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

 

 

Articolo 17

Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;

b) criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza secondo l'allegato V, punto 2.4.4.

3. Le misure derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono incluse nei programmi di misure prescritti dall'articolo 11.

4. In mancanza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 2 a livello comunitario, gli Stati membri stabiliscono criteri adeguati al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

5. In assenza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 4 a livello nazionale, l'inversione di tendenza prende come punto di partenza al massimo il 75% del livello degli standard qualitativi stabiliti dalla vigente legislazione comunitaria applicabile alle acque sotterranee.

 

Articolo 18

Relazione della Commissione.

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;

c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;

d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;

e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come indicato all'articolo 15, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e uno scambio di esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

 

Articolo 19

Piani per future misure comunitarie.

1. A scadenze annuali, la Commissione presenta, a fini informativi, al comitato istituito dall'articolo 21 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.

 

Articolo 20 (22)

Adeguamenti tecnici della direttiva.

1. Gli allegati I e III e l’allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all’evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all’attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2. Ai fini dell’invio e dell’elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

 

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(22) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

 

Articolo 21 (23)

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

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(23) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

 

Articolo 22

Abrogazioni e disposizioni provvisorie.

1. I seguenti atti sono abrogati sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- direttiva 75/440/CEE, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri,

- decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità,

- direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci,

- direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura,

- direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,

[- direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva] (24).

3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, e dagli Stati membri, in base all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie (25) e a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, punto 7, e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE è inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali, gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della direttiva 76/464/CEE.

 

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(24)  Trattino abrogato dall'allegato II, parte A della direttiva 2006/11/CE.

(25)  Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

 

Articolo 23

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Articolo 24

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

Articolo 25

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 26

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(Si omettono gli allegati)

 

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Glavany


Dir. 12 dicembre 2006, n. 2006/118/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

 

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372.

(2) Termine di recepimento: 16 gennaio 2009.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 16 gennaio 2007.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 28 novembre 2006,

considerando quanto segue:

(1) Le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale da proteggere in quanto tale dal deterioramento e dall'inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano.

(2) Le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono, soprattutto, una fonte importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni.

(3) Le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque .

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente comprende l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità delle acque che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente.

(5) Per proteggere l'ambiente nel suo complesso, e la salute umana in particolare, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi.

(6) La direttiva 2000/60/CE prevede le disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee. A norma dell'articolo 17 di tale direttiva, si dovrebbero adottare misure per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, compresi criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza da utilizzare per l'inversione di tendenza.

(7) Data l'esigenza di conseguire per le acque sotterranee livelli coerenti di protezione, occorrerebbe stabilire norme di qualità e valori soglia e sviluppare metodologie basate su un approccio comune onde fornire criteri per valutare il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei.

(8) Dovrebbero essere stabilite, come criteri comunitari per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, norme di qualità per i nitrati, i prodotti fitosanitari e i biocidi e dovrebbe essere assicurata la coerenza, rispettivamente, con la direttiva 91/676/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole , la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi .

(9) In talune zone, la protezione delle acque sotterranee potrebbe richiedere una modifica delle prassi agricole o forestali suscettibile di comportare una perdita di reddito. La Politica agricola comune prevede meccanismi di finanziamento per attuare misure volte a garantire il rispetto degli standard comunitari, nello specifico attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) . Con riferimento alle misure di protezione delle acque sotterranee, sarà responsabilità degli Stati membri individuare le proprie priorità e i propri progetti.

(10) Le disposizioni sullo stato chimico delle acque sotterranee non si applicano né agli elevati livelli di sostanze o ioni, o loro indicatori, naturalmente presenti nel corpo idrico sotterraneo o nei corpi idrici superficiali connessi, a seguito di condizioni idrogeologiche specifiche che esulano dalla definizione di inquinamento, né alle variazioni temporanee e limitate nello spazio della direzione del flusso e della composizione chimica che non sono equiparabili a un'intrusione.

(11) Si dovrebbero stabilire criteri per individuare qualsiasi tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e per determinare il punto di partenza per l'inversione di tendenza, tenendo conto della probabilità di effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che ne dipendono.

(12) Laddove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure statistiche, purché esse rispettino le norme internazionali e contribuiscano alla raffrontabilità sul lungo periodo dei risultati del monitoraggio dei vari Stati membri.

(13) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose va abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013. È necessario garantire la continuità della protezione prevista dalla direttiva 80/68/CEE relativamente alle misure volte a prevenire o limitare le immissioni dirette e indirette di inquinanti nelle acque sotterranee.

(14) È necessario operare una distinzione fra sostanze pericolose, la cui immissione si dovrebbe prevenire, e altri inquinanti, la cui immissione dovrebbe essere limitata. Per individuare le sostanze pericolose e le sostanze non pericolose che presentano un rischio reale o potenziale d'inquinamento ci si dovrebbe basare sull'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, che elenca i principali inquinanti che agiscono sull'ambiente acquatico.

(15) Le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nei corpi idrici sotterranei utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, dovrebbero, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detta direttiva, includere le misure necessarie a garantire che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano . Tali misure possono altresì includere, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, la fissazione da parte degli Stati membri di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acque potabili. Tali zone di salvaguardia possono estendersi all'intero territorio dello Stato membro.

(16) Al fine di assicurare una protezione coerente delle acque sotterranee, gli Stati membri che hanno corpi idrici sotterranei in comune dovrebbero coordinare le iniziative di monitoraggio, di fissazione dei valori soglia e di individuazione delle pertinenti sostanze pericolose.

(17) I metodi di monitoraggio delle acque sotterranee che siano affidabili e confrontabili costituiscono uno strumento importante per la valutazione della qualità delle acque sotterranee e per scegliere le misure più appropriate. L'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 20 della direttiva 2000/60/CE prevedono l'adozione di metodi standardizzati per l'analisi e il monitoraggio dello status delle acque e, ove necessario, delle linee guida sull'attuazione, incluso il monitoraggio.

(18) In determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee. Le deroghe dovrebbero basarsi su criteri trasparenti ed essere descritte dettagliatamente nei piani di gestione dei bacini idrografici.

(19) È necessario analizzare quale sia l'impatto, sul livello di protezione ambientale e sul funzionamento del mercato interno, dei differenti valori soglia per le acque sotterranee che gli Stati membri stabiliranno.

(20) É opportuno eseguire lavori di ricerca per definire criteri migliori per assicurare la qualità e la protezione dell'ecosistema delle acque sotterranee. Se del caso, le conoscenze così acquisite dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione o nella revisione della presente direttiva. È necessario che i suddetti lavori di ricerca, al pari della diffusione delle conoscenze e dell'esperienza al riguardo, oltreché dei risultati della ricerca siano incoraggiati e finanziati.

(21) È necessario prevedere misure di transizione per il periodo che intercorre tra la data di attuazione della presente direttiva e la data di abrogazione della direttiva 80/68/CEE.

(22) La direttiva 2000/60/CE stabilisce il requisito di misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento.

(23) La direttiva 2000/60/CE include, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'allegato VI, parte B sui programmi di misure, un elenco non esaustivo di misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare nell'ambito dei programmi di misure, e segnatamente:

- provvedimenti legislativi

- provvedimenti amministrativi

- accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.

(24) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(25) È necessario in particolare ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(4)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 40.

(5)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 29.

(6)  Parere del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 (GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 (GU C 126 E del 30.5.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

 

Articolo 1
Scopo.

1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare:

a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e

b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.

2. La presente direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

 

Articolo 2
Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, le seguenti definizioni:

1) «norma di qualità delle acque sotterranee»: una norma di qualità ambientale definita come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

2) «valore soglia»: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3;

3) «tendenza significativa e duratura all'aumento»: qualsiasi aumento significativo dal punto di vista ambientale e statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'articolo 5;

4) «immissione di inquinanti nelle acque sotterranee» l'introduzione diretta o indiretta, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee;

5) «concentrazione di fondo»: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate;

6) «livello di base»: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE o, nel caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante il primo periodo per il quale sia disponibile un periodo rappresentativo di dati di monitoraggio.

 

Articolo 3
Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee.

1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:

a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I;

b) i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B.

I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell'Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all'impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l'altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane.

2. I valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia sia soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

4. Qualora un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei superi i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire valori soglia coordinandosi con il paese o i paesi terzi in questione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.

5. Entro il 22 dicembre 2008, gli Stati membri stabiliscono per la prima volta valori soglia in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Tutti i valori soglia stabiliti sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, comprendenti una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C della presente direttiva.

6. Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento mostrino l'opportunità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.

I valori soglia possono essere stralciati dall'elenco quando il corpo idrico sotterraneo interessato non è più a rischio a causa dei corrispondenti inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento.

Tali eventuali modifiche dell'elenco dei valori soglia sono comunicate nel contesto del riesame periodico dei piani di gestione dei bacini idrografici.

7. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.

 

Articolo 4
Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee.

1. Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE quando si avvalgono di tale procedura.

2. Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:

a) i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono rispettate; oppure che

b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero

c) il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio ma un'appropriata indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:

i) sulla scorta della valutazione di cui all'allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell'entità del corpo idrico sotterraneo interessato;

ii) le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono soddisfatte in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;

iii) per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;

iv) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.

3. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva 2000/60/CE essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi.

4. Gli Stati membri pubblicano una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.

5. Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia.

 

Articolo 5
Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza.

1. Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio e determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità dell'allegato IV.

2. Gli Stati membri in conformità dell'allegato IV, parte B, invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento e di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.

3. Gli Stati membri determinano il punto di partenza per l'inversione di tendenza come una percentuale del livello delle norme di qualità delle acque sotterranee indicate nell'allegato I e dei valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'allegato IV, parte B, punto 1.

4. Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sintetizzano:

a) il modo in cui la valutazione di tendenza dai singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito a determinare, in conformità dell'allegato V, punto 2.5, della summenzionata direttiva, che tali corpi sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o che sono soggetti ad un'inversione di tale tendenza, e

b) le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al paragrafo 3.

5. Qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed in particolare i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da terreno contaminato, gli Stati membri svolgono valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei, e non rappresentino un rischio per la salute umana e l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

 

Articolo 6
Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee.

1. Per conseguire l'obiettivo di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 11 di tale direttiva comprenda:

a) tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi;

b) per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento o non comportino significative e durature tendenze all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee. Siffatte misure tengono quantomeno conto delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria.

Allo scopo di fissare le misure di cui alle lettere a) o b), gli Stati membri possono, in una prima fase, individuare le circostanze in cui le sostanze inquinanti elencate all'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, in particolare i metalli essenziali e i relativi composti di cui al punto 7 dello stesso allegato, debbano o meno essere considerate pericolose.

2. Ogni qual volta sia tecnicamente possibile si tiene conto delle immissioni di inquinanti da fonti di inquinamento diffuse aventi un impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee.

3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati altrove nella normativa comunitaria, gli Stati membri possono escludere dalle misure di cui al paragrafo 1 le immissioni di inquinanti che sono:

a) il risultato di scarichi diretti autorizzati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE;

b) considerati dalle autorità competenti essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

c) le conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali che non potevano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;

d) il risultato di un ravvenamento o accrescimento artificiale di corpi idrici sotterranei, autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera f) della direttiva 2000/60/CE;

e) considerati dalle autorità competenti come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere

i) a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso, o

ii) a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi, oppure

f) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/60/CE.

Si può ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere da a) a f) solo se le competenti autorità degli Stati membri hanno constatato che è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee in oggetto, ai sensi dell'Allegato V, punto 2.4.2 della direttiva 2000/60/CE, o un monitoraggio di altro tipo che sia adeguato.

4. Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione.

 

Articolo 7
Disposizioni transitorie.

Nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tiene conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della presente direttiva.

 

Articolo 8
Adeguamenti tecnici.

1. L'allegato II, parti A e C, nonché gli allegati III e IV possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE.

2. L'allegato II, parte B, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per aggiungere nuovi inquinanti o indicatori.

 

Articolo 9
Procedura di Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenuto conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

 

Articolo 10
Revisione.

Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione rivede gli allegati I e II della presente direttiva entro 16 gennaio 2013 e successivamente ogni sei anni. Sulla base di detta revisione, presenta se opportuno proposte legislative secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato per modificare gli allegati I e/o II. Nella sua revisione e nell'elaborazione di proposte, la Commissione tiene conto di tutte le pertinenti informazioni che potrebbero includere i risultati dei programmi di controllo attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, di programmi di ricerca comunitari e/o di raccomandazioni del Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle organizzazioni aziendali europee e delle organizzazioni ambientali europee.

 

Articolo 11
Valutazione.

La relazione della Commissione prevista all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE comprende, per le acque sotterranee, una valutazione del funzionamento della presente direttiva in relazione ad altra pertinente normativa in materia ambientale, inclusa la coerenza con quest'ultima.

 

Articolo 12
Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 16 gennaio 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13
Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 14
Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

 

ALLEGATO I

NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE

1. Ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee in conformità dell'articolo 4, le seguenti norme di qualità per le acque sotterranee sono le norme di qualità di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE e stabilite in conformità dell'articolo 17 di tale direttiva.

2. I risultati dell'applicazione delle norme di qualità per i pesticidi nel modo specificato ai fini della presente direttiva lasciano impregiudicati i risultati delle procedure di valutazione del rischio prescritte dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

3. Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità in materia possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tale valore soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE.

 

ALLEGATO II

VALORI SOGLIA PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E GLI INDICATORI DI INQUINAMENTO

Parte A

Linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri in conformità dell'Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono valori soglia per tutti gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, secondo la caratterizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, caratterizzano i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio di non poter conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee I valori soglia sono stabiliti in modo che, qualora i risultati del monitoraggio in un punto di monitoraggio rappresentativo superino le soglie, ciò sia indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti ii), iii) e iv).

Quando stabiliscono valori soglia, gli Stati membri tengono conto delle seguenti linee guida:

1. La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere basata sui seguenti elementi:

a) l'entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da esse;

b) l'interferenza con legittimi usi o funzioni delle acque sotterranee, presenti o futuri;

c) tutti gli inquinanti che caratterizzano i corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto dell'elenco minimo di cui alla parte B;

d) caratteristiche idrogeologiche comprendenti informazioni sui livelli di fondo e sul bilancio idrico.

2. La determinazione dei valori soglia dovrebbe parimenti tenere conto delle origini degli inquinanti nonché della loro possibile presenza naturale, della loro tossicologia e tendenza alla dispersione, nonché della loro persistenza e del loro potenziale di bioaccumulo.

3. Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia.

4. La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere supportata da un meccanismo di controllo per i dati raccolti, basato su una valutazione della qualità dei dati, su considerazioni analitiche e sui livelli di fondo per le sostanze che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane.

Parte B

Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati Membri devono prendere in considerazione la fissazione di valori soglia in conformità dell'Articolo 3

1. sostanze o ioni o indicatori che possono essere presenti in natura e/o come risultato di attività umana

Arsenico

Cadmio

Piombo

Mercurio

Ammonio

Cloruro

Solfato

2. sostanze artificiali di sintesi

Tricloroetilene

Tetracloroetilene

3. parametri indicatori di intrusioni saline o di altro tipo (7)

Conduttività

Parte C

Informazioni che gli Stati Membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia

Gli Stati membri riassumono nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE le modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato.

In particolare essi comunicano, se possibile:

a) informazioni sul numero di corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e sugli inquinanti e indicatori di inquinamento che contribuiscono a questa classificazione, comprese le concentrazioni o i valori riscontrati;

b) informazioni su ciascuno dei corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, in particolare le dimensioni dei corpi, il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente nonché, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

c) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

d) il rapporto tra i valori soglia e

i) nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo riscontrati;

ii) gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale e

iii) qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti.

(7)  Per quanto riguarda le concentrazioni saline causate dalle attività umane, gli Stati membri possono decidere di stabilire valori soglia per il solfato ed il cloruro o per la conduttività.

 

ALLEGATO III

VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. La procedura di valutazione intesa a determinare lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei.

2. Nell'avviare le indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a) le informazioni raccolte come parte della caratterizzazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 del suo allegato II;

b) i risultati della rete di monitoraggio delle acque sotterranee ottenuti conformemente all'allegato V, punto 2.4 della direttiva 2000/60/CE e

c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell'allegato I e i valori soglia fissati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II.

3. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iv) gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate, se necessario, da stime di concentrazione basate su un modello concettuale del corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, valutano l'entità del corpo idrico sotterraneo avente, per un determinato inquinante, una concentrazione aritmetica media su base annua superiore ad una norma di qualità delle acque sotterranee o ad un valore soglia.

4. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii) gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti risultati del monitoraggio e di un idoneo modello concettuale del corpo idrico sotterraneo, valutano:

a) gli effetti dell'inquinamento nel corpo idrico sotterraneo;

b) la quantità e le concentrazioni degli inquinanti che sono o che è probabile siano trasferiti dal corpo idrico sotterraneo alle acque superficiali connesse o agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

c) l'impatto probabile delle quantità e concentrazioni degli inquinanti trasferiti alle acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

d) l'entità delle eventuali intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo, e

e) il rischio che la presenza di inquinanti nel corpo idrico sotterraneo rappresenta per la qualità delle acque captate o che si intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano.

5. Gli Stati membri presentano su mappe, conformemente all'allegato V, punti 2.4.5 e 2.5 della direttiva 2000/60/CE, lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. Essi indicano inoltre su tali mappe, laddove pertinente e fattibile, tutti i punti di monitoraggio in cui le norme di qualità e/o i valori soglia relativi alle acque sotterranee sono superati.

 

ALLEGATO IV

IDENTIFICAZIONE E INVERSIONE DI TENDENZE SIGNIFICATIVE E DURATURE ALL'AUMENTO

Parte A

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento

Gli Stati membri individuano le tendenze significative e durature all'aumento in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base all'allegato II della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei seguenti requisiti:

1. in conformità dell'allegato V, punto 2.4 della direttiva 2000/60/CE, il programma di monitoraggio dev'essere concepito in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva;

2. la procedura per individuare le tendenze significative e durature all'aumento è la seguente:

a) le frequenze di monitoraggio e i siti di monitoraggio sono selezionati in modo che siano sufficienti a

i) fornire le informazioni necessarie per assicurare che siffatte tendenze all'aumento possano essere distinte da una variazione naturale con un adeguato livello di attendibilità e precisione;

ii) far sì che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Possibilmente tale individuazione viene effettuata per la prima volta entro il 2009, tenendo conto dei dati esistenti, nel quadro della relazione sull'individuazione delle tendenze redatta nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e successivamente almeno ogni sei anni;

iii) tener conto delle caratteristiche temporali fisiche e chimiche del corpo idrico sotterraneo, inclusi le condizioni di scorrimento delle acque sotterranee, i tassi di ravvenamento e i tempi di percolazione attraverso il suolo o sottosuolo;

b) sono utilizzati metodi di monitoraggio e analisi conformi ai principi internazionali di controllo della qualità, inclusi, se pertinenti, i metodi standardizzati CEN o quelli nazionali, destinati a fornire dati di qualità scientifica e comparabilità equivalenti;

c) la valutazione è basata su un metodo statistico, quale l'analisi della regressione, per l'analisi delle tendenze per serie temporali di singoli punti di monitoraggio;

d) per evitare distorsioni nell'individuazione di tendenze, tutte le misure al di sotto del limite di quantificazione sono fissate a metà del valore del limite di quantificazione delle serie temporali più elevato, eccetto per il totale dei pesticidi;

3. l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti sia in natura che a seguito di attività umana tiene conto dei livelli di base e, se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma di monitoraggio al fine di riferire in merito all'individuazione delle tendenze nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Parte B

Punti di partenza per l'inversione di tendenza

Gli Stati membri invertono le tendenze significative e durature all'aumento, in ottemperanza dell'articolo 5, tenendo conto dei seguenti requisiti:

1. Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75% dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori di soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, a meno che:

a) sia necessario un punto di partenza più tempestivo per far sì che le misure atte a provocare l'inversione di tendenza evitino, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente o quanto meno li riducano per quanto possibile;

b) un diverso punto di partenza sia giustificato qualora il limite di rilevazione non consenta di stabilire la presenza di una tendenza al 75% dei valori parametrici; o

c) il tasso di aumento e la reversibilità della tendenza siano tali che un punto di partenza successivo per le misure atte a prorogare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di evitare, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente, o quanto meno di ridurli per quanto possibile. Questo successivo punto di partenza potrebbe non portare a ritardi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Per le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito in conformità con tale direttiva e con la direttiva 2000/60/CE e più specificamente conformemente agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

2. Una volta stabilito per un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come a rischio conformemente all'allegato V, punto 2.4.4. della direttiva 2000/60/CE e ai sensi del precedente punto 1, il punto di partenza non viene cambiato nel corso del ciclo di validità di sei anni del piano di gestione del bacino idrografico prescritto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo conto delle pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla parte A, punto 2.

 



[1]    Scheda tratta dal sito dell’ISPRA, all’indirizzo internet http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Acqua/Risorse_idriche/Acque_dolci/Acque_sotterranee). Per ulteriori approfondimenti si rinvia a http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/acque_sotterranee_2.asp.

[2]    Dati tratti da M.V. Civita, A. Zavatti, Lo stato di salute delle acque sotterranee in Italia, in “ARPA Emilia Romagna – Rivista” (pag. 16) n. 3 maggio-giugno 2008, disponibile all’indirizzo internet http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/ar3_08defin.pdf.

[3]     La direttiva è entrata in vigore, ai sensi dell’art. 25, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 22 dicembre 2000.

[4]     Data entro la quale dovrà essere recepita la direttiva in esame (art. 12).

[5]     Tale data rappresenta la data dalla quale saranno abrogati gli artt. 4 e 5 della direttiva 80/68/CE, ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2000/60/CE.

[6]    Tale decreto, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, è stato abrogato dall'art. 175 del Codice.

[7]    Tranne il distretto idrografico padano che corrisponde all’ex bacino di rilievo nazionale del Po, e il distretto idrografico pilota del Serchio, che corrisponde all’ex bacino-pilota omonimo.

[8]     AS 1306 (http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33007.htm).

[9]    Vedi, in proposito, la relazione dell’ARPA sulla qualità delle acque sotterranee in provincia di Ravenna: (http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/acqua/ra/ra_report_2007acque_sott.pdf) ove si legge che “Fino al momento della redazione di questo Report (Aprile 2008) per quanto riguarda le acque il Dlgs 152/2006 a livello nazionale viene ancora espressamente disapplicato in quanto si rimane in attesa di indispensabili chiarimenti e regolamenti tecnici, o della sua revisione. Pertanto come di consueto in questo Report lo stato ecologico delle acque sotterranee viene valutato ancora una volta conformemente al Dlgs 152/99 (All.1 sub. 3.2.3), attraverso l’utilizzo dei prescritti indici.”.

[10]   E’ uso comune confondere i termini acquifero e falda; un modo semplice per distinguerli è considerare l'acquifero come il contenitore, e la falda come l'acqua in esso contenuta (www.arpa.veneto.it/acqua/htm/acque_sotterranee.asp).

[11]   L’art. 3 del DL n. 59/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008) ha provveduto a riscrivere i commi 6 e 7 dell’art. 77, nonché ad aggiungere un comma 10-bis al medesimo articolo, al fine di garantire una maggiore conformità della normativa nazionale al dettato della direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) e superare, quindi, i rilievi mossi dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione n. 2004/59.

[12]    Tale documento è disponibile all’indirizzo internet www.gruppo183.org/links/pdfdirettiva/g2.pdf oppure all’indirizzo:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos2sidentifica/_EN_1.0_&a=d.

[13]   Si fa notare che tale criterio è stato desunto, dalle citate linee guida comunitarie, dal disposto dell’art. 7, par. 1, della direttiva 2000/60/CE per le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

[14]   Il documento cui presumibilmente si fa riferimento è il seguente: Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) - Guidance document n. 7: Monitoring under the Water Framework Directive, disponibile all’indirizzo internet http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos7smonitoring/_EN_1.0_&a=d oppure all’indirizzo http://www.gruppo183.org/links/pdfdirettiva/g7.pdf.