Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - Schema di D.Lgs. n. 182 - (art. 15, L. 88/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 182/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 164
Data: 01/02/2010
Descrittori:
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA   DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
VINO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

 

1 febbraio 2010

 

n. 164/0

 

Tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini

Schema di D.Lgs. n. 182 - (art. 15, L88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 182

Titolo

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Norma di delega

7 luglio 2009, n. 88 art. 15

Numero di articoli

33

Date:

 

assegnazione

14 gennaio 2010

termine per l’espressione del parere

23 febbraio 2010

termine per l’esercizio della delega

22 gennaio 2010, prorogato al 22 aprile 2010

Commissione competente

XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n.164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione. Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in 10 Capi.

Lo schema è emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), il quale contiene una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alla nuova disciplina dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Reg. CE n.479/2008, poi confluito nel Reg. CE 1234/2007 (OCM unica).

Il Capo I (articoli 1-6) adegua in primo luogo la vigente classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla nuova normativa comunitaria.

Rispetto alla disciplina di cui alla legge 164 del 1992, il primo elemento innovativo è l’uniformazione della classificazione dei prodotti vitivinicoli di qualità a quella degli altri prodotti di qualità, in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. La definizione di denominazione di origine protetta (DOP), ricalca quella prevista dalla normativa vigente, ossia il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato. E’ altresì specificata la definizione di indicazione geografica protetta (IGP) dei vini quale il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Lo schema in esame non abolisce le menzioni specifiche tradizionali italiane che, con le relative sigle, possono essere indicate in etichettatura da sole o anche congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

E’ pertanto stabilito che le denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e di origine controllata (DOC) sono, in base alla riforma, classificazioni dei prodotti vitivinicoli italiani a denominazione di origine protetta (DOP). Le indicazioni geografiche tipiche (IGT) sono comprese tra le indicazioni geografiche protette.

Sono quindi definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima DO o IGT) e viene disciplinato l’utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.

Per quanto attiene agli ambiti territoriali delle zone di produzione delle denominazioni di origine l’articolo 4 dello schema riprende quanto previsto dalla legge 164/92 sotto il profilo della possibilità di comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. E’ inoltre confermata la possibilità prevista nella legge 164 della coesistenza nell’ambito di un medesimo territorio viticolo di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche. Specifica regolazione trovano anche il divieto di impiegare il nome della denominazione di origine come IGT e viceversa.

E’ infine regolata l’ipotesi di coesistenza di vini DOCG e di vini DOC nell’ambito di una stessa DOC, purché i vini DOCG abbiano determinate caratteristiche.

Per quanto riguarda la definizioni delle menzioni di uso consolidato nel settore vitivinicolo è in particolare modificata la disciplina della menzione “riserva” prevedendo in modo dettagliato, e non più rinviando ai disciplinari di produzione, il periodo di invecchiamento necessario ai fini dell’acquisizione della menzione da parte dei vini DOC e DOCG. Specifiche norme sono previste anche per l’attribuzione della menzione “riserva” agli spumanti e al caso di taglio di vini con annate diverse. La disciplina vigente è altresì integrata con l’introduzione della menzione “superiore”, nonché delle menzioni “passito” o “vino passito” e “vino passito liquoroso”.

Il Capo II (articoli 7-9) regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Uno dei profili caratterizzanti la riforma del settore delineata con il decreto legislativo in esame attiene alla procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Mentre la disciplina vigente prevede il riconoscimento in ambito nazionale e la successiva mera comunicazione di esso alla Commissione UE, il nuovo sistema, in accordo con il quadro comunitario, prevede che il riconoscimento della protezione avvenga a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni.

In conformità della normativa comunitaria sono inoltre adeguati i principi già contenuti nella legge n.164 del 1992 in merito ai requisiti di base per il riconoscimento e per la revoca della protezione, in particolare vincolando il passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC ad un elemento temporale (10 anni nel primo caso, 5 nel secondo) nonché all’elemento del quorum prestabilito di produttori che decidono di effettuare la scelta.

Il Capo III (artt. 10-12)disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuandone gli elementi obbligatori. e gli elementi facoltativi, in coerenza con il mutato quadro  normativo comunitario.

Per quanto riguarda la gestione delle superfici vitate, in attuazione del principio espresso nella legge delega in merito alla semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori viene introdotta l’unificazione dei due strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti DO- elenco vigne IGT) con l’unico strumento dello Schedario viticolo gestito dalle Regioni nell’ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale. L’iscrizione unica nello Schedario elimina infatti  l’obbligo per i produttori di effettuare duplici richieste per l’iscrizione e le variazioni.

Il Capo IV (artt. 13-15) regola uno dei profili maggiormente innovativi della disciplina introdotta dallo schema in esame, ossia il sistema dei controlli. In analogia con quanto previsto per i prodotti DOP e IGP agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli, l’attività di controllo, articolata in una serie di fasi dettagliatamente regolate, viene affidata ad un unico soggetto terzo, individuato dai produttori della DO e della IG tra i soggetti autorizzati dal Mipaaf e che dovrà rispondere ai requisiti delle norme comunitarie ed internazionali. In particolare l’articolo 13 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L’attività di controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentito il gruppo tecnico di valutazione, del quale è disciplinata la composizione mista ministeriale e di rappresentanti delle Regioni.

E’ prevista una disciplina dettagliata delle autorizzazioni che devono essere conformi alla norma europea 45011.

E’ inoltre ribadito il principio per cui le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ma ciascuna produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura.

La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.

Per quanto riguarda le modalità di rivendicazione delle produzioni lo schema in esame persegue obiettivi di semplificazione degli adempimenti burocratici a vantaggio dei produttori, in coerenza con quanto previsto dalla norma di delega e prevede un’unica denuncia annuale contestuale per tutti i produttori vitivinicoli, al SIAN che rende disponibili i dati secondo le prescritte modalità. Le disposizioni relative alle riclassificazioni e ai declassamenti riprendono sostanzialmente la normativa vigente dettata dalla legge n. 164 del 1992 (art. 14).

Apposita disciplina è prevista (articolo 15) in relazione all’obbligatorietà ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di un’analisi chimico - fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. Per i parametri dell’esame si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai disciplinari di produzione. Gli elementi maggiormente innovativi, rispetto alla disciplina vigente sono la previsione dell’obbligo dell’esame analitico anche per la rivendicazione dei vini IGT e l’affidamento della gestione degli esami analitici e organolettici e la  scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione non è più alle Camere di commercio ma alle strutture di controllo autorizzate in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011. 

Il Capo V, composto del solo articolo 16, è dedicato ad una significativa ridefinizione del “Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini” ridenominato “Comitato nazionale vini DOP e IGP”, che secondo quanto specificamente previsto dai principi e criteri direttivi della norma di delega ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. Il Comitato è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma, rispetto a quello attuale previsto dalla L. 164/1992,  è ridimensionato sia nel  numero di componenti sia sotto il profilo della sua connotazione interprofessionale, in coerenza con il suo nuovo ruolo, consultivo e propositivo e non più decisionale, nella procedura nazionale di riconoscimento che avviene a livello Comunitario.

Il Capo VI, composto dall’articolo  17 detta la nuova disciplina dei consorzi di tutela ed è volta a valorizzare e riqualificare le funzioni di questi, alla luce del nuovo sistema di controlli che, in coerenza con il quadro comunitario esclude esplicitamente la possibilità per gli stessi di effettuare l’attività di controllo, in quanto privi del requisito della terzietà che come si è visto deve caratterizzare tale attività. Per quanto riguarda il riconoscimento, l’articolo in esame prevede che esso sia attribuito da parte del Mipaaf in relazione a determinate condizioni, prima tra le quali la rappresentatività di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni. Ad una più ampia e qualificata rappresentatività corrisponde invece l’attribuzione di funzioni ulteriori e più rilevanti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, tra le quali la agire, in tutte le sedi giudiziarie ed ammi-nistrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP. Specifica rilevanza nel quadro delle funzioni dei consorzi, assume l’attività di vigilanza, esplicitamente distinta dalle attività di controllo e svolta sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Il Capo VII (artt. 18-21) riprende essenzialmente la normativa vigente, aggiornandola al quadro comunitario, in materia di  designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli. In particolare la disciplina della relazione con i marchi commerciali adegua la normativa vigente alla normativa comunitaria la quale ammette a certe condizioni la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP.

Il Capo VIII, composto del solo art. 21 contiene la disciplina dei concorsi enologici riprendendo quanto previsto dalla legge 164/1992.   L’unico elemento innovativo riguarda la possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche sprovvisti di riconoscimento DOP e IGP. Una particolare disciplina innovativa è prevista in relazione alle  condizioni per l’indicazione delle DOP e IGP dei vini nei prodotti trasformati, ivi compreso nell’ambito degli ingredienti. Tale facoltà è legata all’autorizzazione da parte del Consorzio di tutela della denominazione protetta ovvero, in mancanza del consorzio, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Capo IX (artt. 22-30) reca le disposizioni sanzionatorie, che rivedono profondamente il sistema delineato con la legge n. 164 intervenendo in modo più puntuale sui comportamenti illeciti in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che “afflittivo” si riveli anche “proporzionato”. Le norme dello schema in esame in ogni caso si sostituiscono alla disciplina recata dal D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 che con due articoli, in applicazione delle disposizioni comunitarie sulla OCM vino, ha definito le sanzioni per le violazioni in materia di vinificazione e distillazione nonché di potenziale vitivinicolo, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie , ha recato ulteriori disposizioni sanzionatorie della violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini, prevedendo anche pene accessorie.

Il Capo X contiene le disposizioni transitorie nonché l’abrogazione espressa di alcune norme vigenti, tra cui la legge 164 del 1992.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegate la relazione illustrativa, l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la relazione tecnico-normativa e la relazione tecnica sugli effetti finanziari debitamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Allo schema è allegato altresì, così come prescritto dalla legge di delega, il parere della Conferenza Stato-Regioni, in data 17 dicembre 2009, favorevole condizionatamente all’accoglimento di alcuni emendamenti.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto in esame, presentato alle Camere per l’espressione del parere ed assegnato alle competenti commissioni in data 14 gennaio 2010, è emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).  In particolare il comma 1 stabilisce il termine per l'emanazione delle norme attuative (contenute in uno o più decreti legislativi) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il termine per l’esercizio della delega viene dunque a scadere il 22 gennaio 2010. Tuttavia, in base al richiamo da parte dell’articolo 15 citato delle procedure previste all’articolo 1 della legge n. 88/09, qualora il termine per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti scada nei trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente, come nel caso in esame (la scadenza è il 23 febbraio 2010) è previsto che il termine per l’esercizio della delega sia prorogato di novanta giorni. Pertanto, la delega dovrebbe essere esercitata entro il 23 aprile 2010. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

I princìpi ed i criteri direttivi cui attenersi nell’attuazione della delega consistono: nella conservazione e nella promozione dell'elevata qualità e riconoscibilità dei vini con marchio DOC e IGP (lettera a)); nella nuova definizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei suddetti vini (lettera b)); nella garanzia di trasparenza del settore vitivinicolo tramite adozione di adeguati strumenti di contrasto della contraffazione, dell'usurpazione e dell'imitazione (lettera c)); nell'ottimizzazione del coordinamento amministrativo tra Ministero delle politiche agricole e le regioni, in particolare per quanto attiene ai problemi gestioni dei vini a denominazione di origine o indicazione geografica protetta (lettera d)); nella semplificazione delle procedure a carico dei produttori (lettera e)) e nella revisione del sistema di controllo e di quello sanzionatorio al fine di garantire efficacia e applicabilità (lettera f)).

Nel complesso lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate del provvedimento appaiono riconducibili a una pluralità di materie menzionate nell’art.117 Cost. In linea generale, trattandosi di interventi aventi ad oggetto il settore agricolo, la potestà legislativa dovrebbe essere considerata di competenza esclusiva regionale, atteso che la materia agricoltura non risulta espressamente menzionata dall’art.117 Cost.

Considerate le finalità del provvedimento, rinvenibili nella garanzia di qualità dei prodotti, nonché la presenza di norme sul Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOP e delle IGP, appare tuttavia possibile fare riferimento anche alle materie di competenza esclusiva statale “tutela della concorrenza” (art.117, co. 2, lett. e)), “enti pubblici nazionali” (art.117, co. 2, lett. g)).

Considerate la finalità di informazione dei consumatori in ordine alla qualità di un prodotto alimentare, nonché i riflessi sul tessuto produttivo propri di un sistema di certificazione della qualità garantito per legge, è possibile infine fare riferimento anche alle materie di competenza concorrente Stato-regioni “alimentazione” e “sostegno all’innovazione per i settori produttivi” (art.117, co. 3).

Compatibilità comunitaria

Il provvedimento in esame, come si è visto, è volto ad adeguare la normativa vigente alla nuova disciplina dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Reg. CE n.479/2008 poi confluito nel Reg. CE 1234/2007 (OCM unica) per quanto attiene alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Con riguardo a tale materia la normativa comunitaria di riferimento, che è continuamente richiamata dallo schema di decreto in esame, è contenuta essenzialmente  negli articoli da 118-bis a 118-novovicies del Reg. CE 1234/2007, nonché nel Reg. CE n. 607 del 2009 recante modalità di applicazione delle disposizioni sopra citate, relative alle denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Uno dei temi più rilevanti della riforma dell’OCM del mercato vitivinicolo, è quello dell’istituzione di un quadro omogeneo a livello comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, riconducibile alla normativa comunitaria per i prodotti agricoli e alimentari, cioè alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Come è noto la precedente normativa a livello comunitario suddivideva i vini tra vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini da tavola; nell’ambito di questi ultimi era prevista un’ulteriore possibile distinzione tra vini da tavola senza indicazione geografica e vini da tavola con indicazione geografica. Nel modello disegnato dal regolamento n. 1493/1999, i vini di qualità erano appunto i VQPRD e ad essi era dedicata una disciplina ben distinta da quella assegnata ai vini da tavola, quand’anche questi ultimi fossero ammessi a beneficiare di un’indicazione geografica ai sensi dell’art. 51 del regolamento del 1999 e dell’art.28 del regolamento della Commissione n. 753/2002 ). Con la nuova OCM i vini DOP e IGP partecipano invece ad un’unica categoria disciplinare, pur con talune differenze tra loro, con la conseguenza che l’ambito dei vini di qualità si estende a comprendere gli IGP, cioè vini che, come i vecchi IGT, possono essere ottenuti anche con uve provenienti per l’85% e non esclusivamente da un certo territorio.

Ulteriori aspetti caratterizzanti la nuova OCM vino, in coerenza dei quali viene modificata la normativa attengono alla procedura di riconoscimento della protezione, che avviene a livello comunitario, e il sistema dei controlli che prevede la necessaria terzietà del soggetto cui sono affidati i controlli.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il rinvio a decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole è previsto dalle seguenti norme del provvedimento in esame: art.7, co. 2; art. 12, co. 3; art.15. commi 5 e 6; art.16, co. 5; art.17, co. 3, lett. b) e comma 8; art.19, co. 5; art.21, co. 3; art.31, co. 4.

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento è volto a sostituire, abrogandola, la legge 10 febbraio 1992, n.164, che attualmente disciplina la materia. Sono inoltre esplicitamente abrogati alcuni regolamenti applicativi di essa. Per quanto riguarda tutti gli altri decreti attuativi non esplicitamente abrogati, un’apposita disposizione transitoria (art. 31, comma 1) ne conferma l’applicabilità, se non in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo o con la normativa comunitaria, fino all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nei numerosi decreti ministeriali da emanare ai sensi del decreto legislativo stesso.

Formulazione del testo

Si segnala che:

§       il comma 7 dell’articolo 4 reca una norma identica a quella contenuta nell’articolo 8, comma 2, nel quale sembrerebbe più propriamente collocata. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di eliminare tale duplicazione;

§       all’articolo 6, comma 3, Per quanto riguarda l’attribuzione della menzione “superiore” agli spumanti andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se le condizioni previste alle lettere a) e b) siano aggiuntive ovvero alternative al parametro della resa delle uve per ettaro

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610  – *st_agricoltura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AG0119_0