Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione - A.C. 4716 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4716/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 564
Data: 08/11/2011
Descrittori:
INTESE CON CULTI ACATTOLICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

8 novembre

 

n. 564/0

 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

A.C. 4716

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4716

Titolo

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 2232)

Numero di articoli

29

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

25 ottobre 2011

assegnazione

2 novembre 2011

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

referente

Pareri previsti

II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti e XII Affari sociali

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato,regola i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Si ricorda che l’art. 8, co. 3, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, caratterizzata dall’aggravamento procedurale della previsione di intese, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione. L’Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa de qua è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore ed il Presidente di tale confessione religiosa.

La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York (USA), da Joseph Smith.

Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni e alcuni degli esponenti della Chiesa sono personaggi di spicco della politica americana. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City (Utah). Diverse sono le istituzioni create dalla Chiesa: tra le istituzioni culturali si ricorda la Brigham Young University, che è la più grande Università privata degli Stati Uniti. Uno degli aspetti fondamentali della Chiesa è costituito dall’attività missionaria che ha conosciuto una notevole espansione, anche a livello internazionale, dalla seconda metà dello scorso secolo. In Italia la prima Missione è stata fondata nel 1966. Attualmente la Chiesa mormone è presente in tutta Italia, concentrata soprattutto nelle grandi città: Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e conta oltre 20.000 fedeli.

La Chiesa dei mormoni divide il mondo in aree. Ogni area è suddivisa in regioni. Le comunità sono organizzate in pali che comprendono sei o dodici rioni. Più comunità formano un distretto e più distretti una missione. In Italia sono presenti tre pali (Milano,Venezia e Bari), sedici rioni, 111 rami, quattro missioni e quindici distretti, per un totale di oltre ventimila aderenti. Dal punto di vista giuridico fino al 1993 i mormoni hanno potuto operare in Italia grazie al riconoscimento del Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter-days Saints, ente ecclesiastico riconosciuto in base alle previsioni del trattato di amicizia, navigazione e commercio del 1948. La Chiesa ha, poi, ottenuto la personalità giuridica, in base alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, con DPR 23 febbraio 1993 (Gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1993).

L’art. 2 riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con la conseguenza che non trovano più applicazione le norme sui cd. «culti ammessi» (L. n. 1159/1929) dopo l’approvazione dell’intesa.

L’art. 3 riconosce l’autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. E’ prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce l’organizzazione interna della Chiesa garantendole, tra l’altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale.

L’art. 4 individua i ministri di culto della Chiesa nei presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero.

L’art. 5 concerne l’attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall’autorità religiosa competente. Quest’ultima ha l’obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire.

L’art. 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi.

Gli artt. 7-11 recano norme volte a assicurare che l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, nonché l’assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un’intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena.

L’art. 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L’art. 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l’equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L’art. 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa.

Gli artt. 15 e 16 tutelano gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall’ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa. In particolare, in riferimento all’esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, si prevede l’applicabilità dell’art. 17, comma 3, lettera c), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ai sensi del quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Gli artt. 17-23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, sono esenti da tributi ed oneri.

Con l’art. 24 dispone che la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti; introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa mormona, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.

L’art. 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.

Ai sensi degli artt. 26 e 28, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell’intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’intesa.

L’art. 27 dispone che, con l’entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la L. n.1159/1929, recante disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato, le relative norme di attuazione approvato con RD 28 febbraio 1930, n. 289.

L’art. 29 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

Necessità dell’intervento con legge

L’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Con particolare riferimento agli aspetti procedurali si ricorda che tale materia non risulta essere disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata a partire dal 1984 (data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia).

In primo luogo si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 1159/1929. L’esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell’interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.

L’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza, tale organo predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime, poi, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio.

Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge.

Avuto riguardo, poi, alla procedura parlamentare si segnala che il testo in esame, d’iniziativa governativa, approvato e trasmesso dal Senato (A.S. 2232), ha assorbito una proposta d’iniziativa parlamentare (A.S. 2138); ciò rileva in quanto l’art. 8 della Costituzione non specifica se l’iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le trattative e stipularle.

Si segnala che la Giunta del Regolamento della Camera dei deputati, affrontando la questione della titolarità dell’iniziativa legislativa per la presentazione di progetti di legge volti ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali, nella seduta del 5 maggio 1999 si è pronunciata per l’ammissibilità dell’iniziativa parlamentare in tale materia, ove ricorrano i necessari presupposti di fatto. Pertanto non sembrerebbero sussistere elementi ostativi all’ammissibilità di proposte di legge di iniziativa parlamentare per l’approvazione delle intese.

Infine, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo si ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose è menzionata dall’art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione tra quelle afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.


 

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