Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione - A.C. 4716 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 564 | ||
Data: | 08/11/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
8 novembre |
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n. 564/0 |
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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
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Numero del progetto di legge |
A.C. 4716 |
Titolo |
Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 2232) |
Numero di articoli |
29 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
25 ottobre 2011 |
assegnazione |
2 novembre 2011 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti e XII Affari sociali |
Il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante
dalla I Commissione del Senato,regola
i rapporti tra lo Stato Italiano e
Si ricorda che l’art.
8, co. 3, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le
confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla
base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata,
caratterizzata dall’aggravamento procedurale della previsione di intese, che
non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante
leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di
formazione. L’Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni e alcuni
degli esponenti della Chiesa sono personaggi di spicco della politica
americana. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City
(Utah). Diverse sono le istituzioni create dalla Chiesa: tra le istituzioni
culturali si ricorda
L’art. 2 riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con la conseguenza che non trovano più applicazione le norme sui cd. «culti ammessi» (L. n. 1159/1929) dopo l’approvazione dell’intesa.
L’art. 3 riconosce l’autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. E’ prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce l’organizzazione interna della Chiesa garantendole, tra l’altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale.
L’art. 4 individua i ministri di culto della Chiesa nei presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero.
L’art. 5 concerne l’attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall’autorità religiosa competente. Quest’ultima ha l’obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire.
L’art. 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi.
Gli artt. 7-11 recano norme volte a assicurare che l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, nonché l’assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un’intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena.
L’art.
L’art. 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l’equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
L’art. 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa.
Gli artt. 15 e 16 tutelano gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall’ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa. In particolare, in riferimento all’esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, si prevede l’applicabilità dell’art. 17, comma 3, lettera c), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ai sensi del quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Gli artt. 17-23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, sono esenti da tributi ed oneri.
Con l’art. 24 dispone che
L’art. 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.
Ai sensi degli artt. 26 e 28, eventuali esigenze fatte
presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione
dell’intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In
occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato
e
L’art. 27 dispone che, con l’entrata in
vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia ed
applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni,
organismi e persone che ne fanno parte,
L’art. 29 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.
L’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Con particolare riferimento agli aspetti procedurali si ricorda che tale materia non risulta essere disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata a partire dal 1984 (data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia).
In primo luogo si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 1159/1929. L’esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell’interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.
L’incarico di
condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è
affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per
le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza,
tale organo predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle
confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si
esprime, poi,
Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge.
Avuto riguardo, poi, alla procedura parlamentare si segnala che il testo in esame, d’iniziativa governativa, approvato e trasmesso dal Senato (A.S. 2232), ha assorbito una proposta d’iniziativa parlamentare (A.S. 2138); ciò rileva in quanto l’art. 8 della Costituzione non specifica se l’iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le trattative e stipularle.
Si segnala che
Infine, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo si ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa.
La materia rapporti
tra
Dipartimento istituzioni ( 066760-9475 - *st_istituzioni@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.