Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Settore lattiero - caseario
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea    Numero: 165
Data: 21/03/2011
Descrittori:
LATTE   PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Settore lattiero caseario

Dati identificativi

 

Titolo

- proposta di regolamento sulle "relazioni contrattuali nel settore del latte" (COM(2010)728);

- relazione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari nel contesto della graduale abolizione del regime delle quote latte (COM(2010)727).

Settori di intervento

Agricoltura

Finalità

mantenere condizioni effettive di concorrenza sul mercato lattiero-caseario e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno

Date:

Trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo

 

9 dicembre 2010

 

Il 9 dicembre 2010 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento sulle "relazioni contrattuali nel settore del latte" (COM(2010)728) e una relazione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari nel contesto della graduale abolizione del regime delle quote latte (COM(2010)727).

Proposta di regolamento sulle relazioni contrattuali

La proposta di regolamento prende in considerazione i contratti scritti tra produttori di latte e trasformatori, la possibilità di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali attraverso le organizzazioni di produttori, norme specifiche dell'UE per le organizzazioni interprofessionali e misure destinate a migliorare la trasparenza nel mercato.

Si prevede la stipula, prima dell'inizio delle consegne, di contratti scritti facoltativi tra produttori di latte e trasformatori che definiscano i prezzi, il calendario e il volume delle consegne e la durata del contratto. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio sul loro territorio il ricorso a tali contratti. Una deroga è prevista per le cooperative, per tener conto della loro natura specifica, sempre che i loro statuti contengano norme atte a produrre analoghi effetti.

Si consente agli agricoltori di negoziare collettivamente i contratti attraverso le organizzazioni dei produttori. La definizione di limiti appropriati per i volumi da negoziare metterà gli agricoltori su un piede di parità con i principali caseifici, mantenendo nel contempo una concorrenza adeguata nella filiera del latte crudo. Questo tipo di contrattazione non dovrà infatti superare il 3,5% del totale della produzione UE e il 33% della produzione nazionale; sono previste anche specifiche norme di salvaguardia per evitare pregiudizi gravi, in particolare per le PMI.

La proposta introduce inoltre norme specifiche per le organizzazioni interprofessionali che possono svolgere un ruolo importante in materia di ricerca, miglioramento della qualità e promozione e diffusione di buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione, contribuendo ad accrescere le conoscenze e la trasparenza nel settore. È inoltre prevista la trasmissione di informazioni più regolari sui volumi di latte crudo consegnati, al fine di fornire una visione più chiara della produzione e dell'andamento del mercato.

Le nuove misure, che saranno riesaminate nel 2014 e nel 2018, dovrebbero rimanere in vigore fino al 2020 al fine di dare ai produttori lattieri il tempo necessario per prepararsi all'abolizione delle quote e migliorare la loro organizzazione secondo una logica più orientata al mercato.

Le misure proposte scaturiscono dalle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti di alto livello sul latte (GAL), approvate nelle conclusioni della presidenza del Consiglio del 27 settembre 2010. Composto da alti funzionari dagli Stati membri e presieduto dal direttore generale della DG AGRI, il GAL è stato istituito a seguito della crisi del settore lattiero‑caseario del 2008-2009 con il mandato di formulare misure a medio e lungo termine intese a stabilizzare il mercato e il reddito dei produttori e a migliorare la trasparenza.

 

 

 

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 42, primo comma, relativo all’applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e commercio dei prodotti agricoli, e sull'articolo 43, paragrafo 2, sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

Come si legge nella relazione alla proposta, l'intervento dell'Unione è giustificato in quanto le misure necessarie per realizzare gli obiettivi della politica agricola comune devono garantire l'attuazione uniforme in tutta l'Unione, mantenendo condizioni di concorrenza sul mercato lattiero-caseario e assicurando il corretto funzionamento del mercato interno. L'Unione può realizzare meglio gli obiettivi previsti, in quanto quelli riguardanti la normativa sulla concorrenza non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri ed è necessario introdurre norme minime in materia di concorrenza per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

proporzionalità

 La relazione afferma inoltre che il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la scelta se optare o no per un regime obbligatorio è a discrezione degli Stati membri.

Relazione sui mercati dei prodotti lattiero-caseari

La relazione fa il punto sulla situazione del mercato lattiero-caseario e sulle condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte. Partendo dalla constatazione che soltanto tre Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi e Cipro) hanno registrato un superamento nel 2009/2010 e che il prezzo delle quote latte è molto basso e in alcuni paesi è già arrivato a zero, la relazione conclude che ci si sta avviando verso un atterraggio morbido nella grande maggioranza degli Stati membri e che non c'è quindi motivo di rivedere le decisioni prese nell'ambito della verifica dello stato di salute della PAC riguardo al graduale aumento delle quote e alla soppressione definitiva del regime il 1° aprile 2015.

La relazione suggerisce inoltre, a titolo di ulteriore salvaguardia, che in casi eccezionali in cui le misure politiche esistenti risultino insufficienti, la Commissione possa prendere in considerazione un meccanismo volto a compensare i produttori lattieri che decidano di ridurre le loro consegne per evitare gravi squilibri del mercato. Per preparare meglio il terreno all'abolizione delle quote, la Commissione propone che siano organizzate riunioni congiunte degli esperti del comitato di gestione dell'OCM unica e del gruppo consultivo “latte” al fine di valutare l'evoluzione e le prospettive del mercato.

Una seconda relazione della Commissione è prevista per il 2012.

Relazione sul recupero del prelievo supplementare

Il 26 marzo 2010 la Commissione ha presentato, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, la relazione sulla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio sul recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02.

In base alla decisione del Consiglio 2003/530/CE, in via eccezionale, era stato dichiarato compatibile l’aiuto che l’Italia ha concesso ai produttori di latte sostituendosi ad essi nel pagamento degli importi dai medesimi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi.

La decisione fissava alcune condizioni inderogabili e cioè che:

– l’importo fosse interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo;

– il periodo di rimborso non superasse i 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Dalla quinta relazione concernente i pagamenti delle rate effettuati nel 2008, presentata dalle autorità italiane alla Commissione il 23 novembre 2009, risultava che, dei circa 23.300 produttori debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio e nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, 15.403 avevano optato per la possibilità di pagare a rate.

Tale scelta comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento delle rate annuali comporta l’esclusione dal regime di pagamento rateizzato e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

Nelle precedenti relazioni di valutazione, la Commissione aveva sostenuto che le future relazioni annuali dell’Italia avrebbero dovuto dare conto specificatamente dei procedimenti giudiziari relativi ai sette periodi annuali in esame e confermare il pagamento del prelievo dovuto dai produttori risultati soccombenti.

La Commissione “deplora la lentezza con cui le autorità italiane progrediscono nella riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento a rate, come pure l'insufficienza delle informazioni fornite dalle medesime autorità. La lentezza dei progressi si riferisce sia alla lentezza dei procedimenti giudiziari sia alla lentezza nei recuperi degli importi oggetto di procedimenti chiusi”.

 

 

XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Attività  dell’UE, n. 165, 22 marzo 2011

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)