Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute - Schema di D.Lgs. n. 484 (art. 2, L. 183/2010 e art. 1, co. 2, L. 14/2012) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 484/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 427
Data: 13/06/2012
Descrittori:
ENTI PUBBLICI   L 2010 0183
L 2012 0014   MINISTERO DELLA SALUTE
VIGILANZA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
L N. 183 DEL 04-NOV-10   L N. 14 DEL 24-FEB-12

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

Riordino degli enti vigilati dal
Ministero della salute

Schema di D.Lgs. n. 484

(art. 2, L. 183/2010 e art. 1, co. 2, L. 14/2012)

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

n. 427

 

 

 

13 giugno 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AS0414


INDICE

Schede di lettura

La norma di delega  7

Il contenuto dello schema di decreto  10

Istituto superiore di sanità (ISS) Capo I artt. 1-8  10

§     Quadro normativo – Articolo 8 (Abrogazioni)10

§     Articolo 1 (Programmazione delle attività)12

§     Articolo 2 (Statuto)15

§     Articolo 3 (Regolamenti)17

§     Articolo 4 (Organi)21

§     Articolo 5 (Direttore generale)24

§     Articolo 6 (Incompatibilità)26

§     Articolo 7 (Disposizioni transitorie)26

Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) Capo II artt. 9-16  27

§     Quadro normativo – Articolo 16 (Abrogazioni)28

§     Articolo 9 (Modalità di esercizio delle funzioni)29

§     Articolo 10 (Principi per l’esercizio delle competenze regionali)30

§     Articolo 11 (Organi)31

§     Articolo 12 (Statuto e regolamento)33

§     Articolo 13 (Comitato di supporto strategico)34

§     Articolo 14 (Controlli)35

§     Articolo 15 (Disposizioni transitorie)35

§     Articolo 16 (Abrogazioni)36

Agenzia nazionale per i servizi sanitari Capo III artt. 17-19  37

§     Articolo 17 (Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento)38

§     Articolo 18 (Organi)38

§     Articolo 19 (Regolamento di amministrazione e del personale)39

Lega italiana per la lotta contro i tumori Capo IV artt. 20-23  40

§     Articolo 20 (Riordino)42

§     Articolo 21 (Organi centrali)42

§     Articolo 22 (Articolazione della LILT)43

§     Articolo 23 (Disposizioni transitorie)44

Norme finali Capo V art. 24  44

Testo a fronte                                                                                                 45

Normativa di riferimento

Istituto superiore di sanità

§     L. 7 agosto 1973, n. 519. Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.85

§     D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267. Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.119

§     D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754. Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.122

§     L. 1 aprile 1999, n. 91. Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. (Art. 8)136

§     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115. Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.138

§     D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Art. 9)141

§     D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70. Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. (Art. 6, co. 1)143

§     L. 21 ottobre 2005, n. 219. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. (Art. 12)145

§     D.M. 26 aprile 2007. Istituzione del Centro Nazionale Sangue.148

§     D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (Art. 5, co. 4)149

§     D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (Art. 14)151

Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)

§     L. 23 giugno 1970, n. 503. Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.157

§     D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (Art. 7-sexies)164

§     D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270. Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.165

§     D.M. 16 febbraio 1994, n. 190. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.171

§     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Art. 121)174

§     D.M. 4 ottobre 1999. Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.176

Agenzia nazionale per i servizi sanitari

§     D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266. Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (Art. 5)181

§     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115. Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.183

§     L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Art. 2, commi 357-360)186

§     D.M. 28 dicembre 2011. Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.188

Lega Italiana per la lotta contro i tumori

§     L. 20 marzo 1975, n. 70. Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. (Art. 1 e Tabella)203

§     D.P.C.M. 12 settembre 1975. Determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 , recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. (Art. 3)205

§     D.P.C.M. 2 agosto 2010. Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70.208

§     D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (Art. 4)210

Norme riferibili a tutti gli enti disciplinati dal provvedimento

§     D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. (Art. 12)215

§     L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Art. 1, co. 404)217

§     D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Art. 20)219

§     D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (Art. 1)222

 

Schede di lettura

La norma di delega                                                                                            7

Il contenuto dello schema di decreto                                                            10

Istituto superiore di sanità (ISS) Capo I artt. 1-8                                           10

§     Quadro normativo – Articolo 8 (Abrogazioni)                                                  10

§     Articolo 1 (Programmazione delle attività)                                                      12

§     Articolo 2 (Statuto)                                                                                         15

§     Articolo 3 (Regolamenti)                                                                                 17

§     Articolo 4 (Organi)                                                                                          21

§     Articolo 5 (Direttore generale)                                                                        24

§     Articolo 6 (Incompatibilità)                                                                              26

§     Articolo 7 (Disposizioni transitorie)                                                                 26

Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) Capo II artt. 9-16                            27

§     Quadro normativo – Articolo 16 (Abrogazioni)                                                28

§     Articolo 9 (Modalità di esercizio delle funzioni)                                               29

§     Articolo 10 (Principi per l’esercizio delle competenze regionali)                     30

§     Articolo 11 (Organi)                                                                                        31

§     Articolo 12 (Statuto e regolamento)                                                                33

§     Articolo 13 (Comitato di supporto strategico)                                                 34

§     Articolo 14 (Controlli)                                                                                      35

§     Articolo 15 (Disposizioni transitorie)                                                               35

§     Articolo 16 (Abrogazioni)                                                                                36

Agenzia nazionale per i servizi sanitari Capo III artt. 17-19                         37

§     Articolo 17 (Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento)        38

§     Articolo 18 (Organi)                                                                                        38

§     Articolo 19 (Regolamento di amministrazione e del personale)                      39

Lega italiana per la lotta contro i tumori Capo IV artt. 20-23                       40

§     Articolo 20 (Riordino)                                                                                     42

§     Articolo 21 (Organi centrali)                                                                           42

§     Articolo 22 (Articolazione della LILT)                                                              43

§     Articolo 23 (Disposizioni transitorie)                                                               44

Norme finali Capo V art. 24                                                                             44

Testo a fronte                                                                          45

Normativa di riferimento

Istituto superiore di sanità

§     L. 7 agosto 1973, n. 519. Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.                                                                       85

§     D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267. Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.119

§     D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754. Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.                                     122

§     L. 1 aprile 1999, n. 91. Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. (Art. 8)                                                                                       136

§     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115. Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.                                                                              138

§     D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Art. 9)141

§     D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70. Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. (Art. 6, co. 1)                                                                                                143

§     L. 21 ottobre 2005, n. 219. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. (Art. 12)                                        145

§     D.M. 26 aprile 2007. Istituzione del Centro Nazionale Sangue.                   148

§     D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (Art. 5, co. 4)            149

§     D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (Art. 14)                                 151

Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)

§     L. 23 giugno 1970, n. 503. Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.157

§     D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (Art. 7-sexies)       164

§     D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270. Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.                                                                                                165

§     D.M. 16 febbraio 1994, n. 190. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.                                                              171

§     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Art. 121)                                                                        174

§     D.M. 4 ottobre 1999. Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.  176

Agenzia nazionale per i servizi sanitari

§     D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266. Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (Art. 5)181

§     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115. Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.                                                                              183

§     L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Art. 2, commi 357-360)                                                                                                              186

§     D.M. 28 dicembre 2011. Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.                                   188

Lega Italiana per la lotta contro i tumori

§     L. 20 marzo 1975, n. 70. Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. (Art. 1 e Tabella)                   203

§     D.P.C.M. 12 settembre 1975. Determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 , recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. (Art. 3)                                                                                      205

§     D.P.C.M. 2 agosto 2010. Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70.208

§     D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (Art. 4)                                                                                      210

Norme riferibili a tutti gli enti disciplinati dal provvedimento

§     D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. (Art. 12)                                                                                                        215

§     L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Art. 1, co. 404)217

§     D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Art. 20)        219

§     D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (Art. 1)                                                             222

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


La norma di delega

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 2, della legge 183/2010[1], la cui scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 dall’articolo 1, comma 2, della legge 14/2012[2] (legge di conversione del Decreto proroga Termini 2012).

La norma di delega prevede che vengano adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi.

La norma indica, al comma 1, i criteri e i principi direttivi da seguire nell’esercizio della delega (comma 1):

§      la semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione (lettera a));

§      la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso la riorganizzazione dei centri di spesa e l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell’articolo 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) (lettera b));

 

Il comma 404 dell’articolo 1 della L. 296/2006, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, ha disposto l’emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della L.  400/1988, fissando peraltro il termine del 30 aprile 2007.

Nell’indicare le finalità di tale opera di riorganizzazione, il comma 404 precisa i seguenti punti:

§      riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale (lettera a));

§      gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (lettera b));

§      rideterminazione delle strutture periferiche (lettera c));

§      riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d));

§      riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio (lettera e));

§      riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto (lettera f)).

 

§      la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri indicati nella disposizione e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i Ministeri stessi, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza. (lettera c));

§      la previsione dell’obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi (lettera e)).

 

L’articolo 1, comma 2, della L. 14/2012, oltre al differimento della delega al 30 giugno 2012 ha compreso tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

 

Il comma 2 dispone che i menzionati decreti legislativi debbano essere emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto rispettivamente dell’altro dicastero, nonché con il Ministro dell’economia, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi rispettivamente entro 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi vengono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 40 giorni dall’assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Nel caso in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1, quest’ultimo è prorogato di 2 mesi.

Il comma 3 precisa che i decreti legislativi in questione non devono recare nuovi oneri per la finanza pubblica.

In proposito va ricordato che, in attuazione della medesima norma di delega, nell’ottobre 2011 il Governo ha trasmesso alle Camere, due schemi di decreti legislativi (Atti del Governo n. 410 e n. 424) relativi, rispettivamente, al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto del Governo n. 410) e alla riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa (Atto del Governo n. 424).

In particolare, lo schema di decreto legislativo n. 410 reca le disposizioni relative alla riorganizzazione e al riordino di: Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT); Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia azionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS). Alla luce del dibattito intervenuto in sede consultiva, le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni. Analiticamente, la Commissione Affari sociali della Camera, nella seduta del 9 novembre 2011, ha espresso parere favorevole con condizioni, esprimendo anche rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, già rilevati dalla V Commissione (Bilancio). Al Senato, la Commissione Igiene e sanità, nella seduta del 10 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole con osservazioni e rilievi.

Il decreto legislativo non è stato poi emanato dal Governo.

 

 


Il contenuto dello schema di decreto

Lo schema di decreto in esame (A.G. 484) si compone di V Capi e di 24 articoli.

 

Istituto superiore di sanità (ISS) Capo I artt. 1-8

Il Capo I, articoli da 1 a 8, è dedicato alla riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Sono fra l’altro previste le seguenti innovazioni:

§      il piano triennale di attività, già previsto a legislazione vigente, sarà elaborato sulla base degli obiettivi generali di sistema e articolato in programmi e progetti attuati attraverso strutture di missione temporanee, secondo il modello recato dal D.Lgs. 213/2009[3] ( Riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR);

§      integrazione tra ISS, Centro nazionale trapianti e Centro nazionale sangue;

§      adozione di uno Statuto, che definisce le funzioni e l’organizzazione dell’ISS;

§      ampio utilizzo dello strumento regolamentare per definire la gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di porre limiti alla istituzione di uffici dirigenziali e accorpando, ove possibile, funzioni e personale. Utilizzo dei regolamenti anche per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile;

§      riordino e la razionalizzazione delle fonti normative relative all’ISS.

Quadro normativo – Articolo 8 (Abrogazioni)

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al provvedimento, il quadro normativo vigente, riferibile all’ISS, comprende norme di diverso rango.

 

La Legge. 519/1973[4] pone l’ISS alle dipendenze del Ministero della Sanità dotandolo di autonomia amministrativa. Il D.Lgs. 267/1993[5] ne determina una ridefinizione di strutture e funzioni confermandolo come una amministrazione alle dipendenze del Ministero della Sanità e quale organo tecnico-scientifico del SSN, dotato di autonomia scientifica, organizzativa e contabile e con funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione per quanto concerne la salute pubblica. Il D.P.R. 754/1994[6] reca il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto.

Successivamente, l’art. 9 del D.Lgs. 419/1999[7] ha avviato un processo di riordino in virtù del quale l’Istituto, oltre a mantenere autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, è stato sottoposto alla vigilanza (e non più alle dipendenze) del Ministero della Sanità. L’ISS è connotato, nella sua qualità di ente di diritto pubblico, quale organo tecnico-scientifico del SSN del quale il Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISS esercita, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della salute, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

Il processo di riordino si è perfezionato con il regolamento di organizzazione, adottato con D.P.R. 70/2001[8], con cui sono state disciplinate struttura e funzioni dell’Istituto e ne è stata riconosciuta la natura di ente pubblico non economico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e di autonomo potere regolamentare.

Per effetto delle citate disposizioni, perfezionatosi il distacco dall’Amministrazione Centrale dello Stato, l’Istituto ha acquisito autonoma soggettività.

Il mutato quadro normativo ha anche comportato la nascita in seno all’Istituto di un’autonoma struttura organizzativa di tipo contabile, precedentemente gestita dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Pertanto, come espressamente rilevato dalla Relazione illustrativa, una delle finalità del provvedimento in esame è proprio quella di riordinare le fonti, ponendosi come disciplina generale di rango primario, in attuazione della delega, volta alla riorganizzazione dell’Istituto e dei suoi organi, anche in relazione alle funzioni di vigilanza del Ministro della salute. Lo schema di decreto inoltre prevede che l’Istituto si doti di un proprio Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della salute e che attraverso norme di rango inferiore, quali i regolamenti, disciplini le modalità di organizzazione relative alle risorse umane nonché alla gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile.

L’articolo 8 (Abrogazioni) prevede, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 dello schema in esame, la permanenza in vigore delle norme, se compatibili, sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISS.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono o restano invece abrogati:

a)  la legge 7 agosto 1973, n. 519;

b)  il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, le cui disposizioni sono rimaste vigenti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento recato dal D.P.R. 70/2001;

c)  il D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70.

 

Del quadro normativo sopra illustrato,rimangono pertanto in vigore il D. Lgs. 267/1993 e l’articolo 9 del D. Lgs. 419/1999[9].

Articolo 1 (Programmazione delle attività)

L’articolo 1 prevede che l’attività dell’Istituto venga programmata attraverso un piano triennale di attività[10], aggiornato annualmente.

Il Piano deve essere adottato in conformità alle finalità e agli obiettivi del programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale, ma anche in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il Piano è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico e approvato dal Ministro della salute, che ogni tre anni presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.

Centri nazionali trapianti e sangue

I Centri nazionali gestiscono attività di ricerca, controllo, consulenza e formazione in ambiti specifici. Presso l’ISS sono stati istituiti i seguenti Centri: Centro nazionale AIDS per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS; Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute; Centro nazionale malattie rare; Centro Nazionale Sangue; Centro nazionale sostanze chimiche; Centro Nazionale Trapianti; Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici; Organismo notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici. Soltanto il Centro nazionale per i Trapianti (CNT) e il Centro nazionale sangue (CNS) sono stati istituiti in conseguenza di previsioni normative e, sulla base della vigente normativa, risultano solo collocati presso l’ISS, rimanendo strutture tecnico-scientifiche del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro applicandone gli indirizzi e gli orientamenti. Come sottolineato dalla relazione al provvedimento, pur non modificando tale ultimo aspetto, lo schema in esame intende integrare la programmazione di attività di ricerca sanitaria propria dell'Istituto con quella del CNS (che svolge le proprie funzioni sia in ambito di assistenza che di ricerca) e quella del CNT in ragione dell’ambito di operatività e del rilievo sempre maggiore assunto dai due Centri anche a seguito del recepimento della normativa comunitaria in materia.  

 

L'articolo 8 della Legge n. 91/1999[11] ha istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT) con una dotazione annua di 382.178,11 euro. Il Centro è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministero della Sanità: Presidente ISS (con funzioni di Presidente del CNT); Direttore generale (scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale[12]); un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti (designati dalla Conferenza Stato-regioni). Il CNT definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel sistema informativo dei trapianti e cura la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, individuando i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti. Il Centro ha inoltre funzioni di coordinamento poiché definisce le linee guida rivolte ai centri regionali/ interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale e di individuare il fabbisogno nazionale di trapianti.

L’articolo 2-ter del D.L. 81/2004[13]  autorizza per l'attività del Centro l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 2.097.000 per l'anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2006. Tali fondi, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies D.Lgs. 502/1992. Per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all'articolo 10 della legge 91/1999, la stessa norma autorizza l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano[14].

 

Il Centro Nazionale Sangue (CNS) è stato istituito presso l’ISS con DM del 26 aprile 2007, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 219/2005[15], che assegna al Centro un contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti previsti, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale. Il Comitato direttivo, presieduto dal Direttore del Centro medesimo, è composto dal Presidente dell’ISS, da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale e interregionale indicati dalla Conferenza Stato-Regioni e da tre rappresentanti delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue. Il Direttore del Centro è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale[16]. D’intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, il CNS svolge funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico nelle materie relative alle attività trasfusionali disciplinate dalla Legge 219/2005 allo scopo di conseguire l’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale.

 

Il Piano stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato. In particolare, il fabbisogno delle risorse umane viene programmato sul triennio secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 213/2009[17].

 

Al riguardo si fa notare che l’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 213/2009, si applica agli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La norma citata prevede infatti che l’approvazione del fabbisogno del personale, determinato dagli enti di ricerca sentite le organizzazioni sindacali, sia in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica. Nel caso in esame sembrerebbe più opportuno prevedere espressamente l’approvazione anche da parte del Ministero della salute.

Articolo 2 (Statuto)

Come già accennato, l’articolo 2 prevede che l’ISS disciplini le proprie funzioni attraverso lo statuto, sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, nonché funzioni valutative e di controllo. In particolare, lo statuto:

§      specifica ed articola le funzioni dell’Istituto, tenuto conto del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le modalità di funzionamento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l’adozione di forme e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l’efficienza della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee per la realizzazione di progetti;

§      specifica ed articola le attribuzioni del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti e ne determina le modalità di funzionamento adeguandole alle funzioni e ai compiti di vigilanza del Ministero della salute;

§      determina le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in aree operative valorizzando l’autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate;

§      disciplina l’istituzione e le modalità di funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione della performance previsto in ogni PA dall’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009[18];

 

L’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 ha disposto l’istituzione in ogni amministrazione (anche in forma associata tra varie amministrazioni) di un Organismo indipendente di valutazione della performance, destinato a sostituire i servizi di controllo interno (SECIN) previsti dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 286/1999.

L’organismo svolge – in piena autonomia – attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall’interno la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione per la valutazione e l’integrità delle amministrazioni pubbliche[19]. L’organismo esercita inoltre le attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 286/1999[20], sin qui svolte dai servizi di controllo interno, su cui riferisce direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.

Merita ricordare, inoltre, che nel Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 3 maggio 2012, che definisce l'applicazione per i lavoratori pubblici delle norme relative al mercato del lavoro, già previste per i lavoratori degli altri settori, e le cui linee direttive verranno tradotte in un apposito disegno di legge, è stata prevista la razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di misurazione, valutazione e premialità, anche mediante il superamento del sistema della ripartizione dei dipendenti nelle fasce di merito disposto dall’articolo 19 del D.Lgs. 150/2009, prevedendo in particolare specifici meccanismi atti ad assicurare la retribuzione accessoria differenziata in relazione ai risultati conseguiti. Ciò comporta interventi mirati a garantire un miglior bilanciamento dei fattori valutativi in cui alla performance organizzativa venga assegnato un ruolo più significativo rispetto a quella individuale, tenuto conto dei diversi livelli di responsabilità ed inquadramento del personale. In particolare per i dirigenti, in considerazione del ruolo rivestito rispetto alla perfomance delle Amministrazioni, vengono previsti rigorosi sistemi di collegamento fra premialità e risultati individuali

 

§      prevede poteri sostitutivi, in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, in capo ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della salute con proprio decreto per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresì che entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione.

 

Si ricorda che a legislazione vigente le funzioni istituzionali dell’ISS venivano indicate dettagliatamente dall’articolo 1 del D.P.R. 70/2001, che all’articolo 19 prevedeva altresì il commissariamento, con quasi identiche modalità.

 

Lo statuto è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, ed approvato con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In sede di prima attuazione, lo statuto è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il Comitato scientifico. Il Consiglio di amministrazione, esclusivamente in quest’occasione, è integrato da quattro esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'Istituto ed al particolare compito conferito. Gli esperti, a cui non è riconosciuto alcun compenso o indennità, sono nominati dal Ministro della salute.

Decorso il termine per l’approvazione, il Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,  provvede in via sostitutiva.

Articolo 3 (Regolamenti)

I regolamenti relativi all’ordinamento del personale e alla gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle disposizioni vigenti sull’amministrazione e contabilità pubblica e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA di cui al D. Lgs. 165/2001[21], ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

I regolamenti dell’Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico.

 

I regolamenti relativi al personale

I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

In particolare, i regolamenti:

§      individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 (vedi supra quanto detto sulla norma di delega) e dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 138/ 2011[22] eliminando ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, nonché la razionalizzazione delle strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

 

Si ricorda che i commi da 3 a 5 dell’articolo 1 del D.L. 138/2011prevedono che le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009, debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, il comma 3 rappresenta un'ulteriore tappa nel processo iniziato con il decreto-legge 112/2008 e proseguito con il decreto-legge 194/2009 e ha, quali destinatari, le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma 1, del decreto-legge 112/2008, ossia le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca.

Le amministrazione suddette, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'art. 74 del decreto-legge 112/2008 e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009, devono provvedere:

Ø      ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009;

Ø      alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009.

 

§      determinano la dotazione organica, in conformità della normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare dell’articolo 9, comma 16, del D. Lgs. 165/2001, tenendo conto delle esigenze del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue in modo che il personale utilizzato per le funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilità non ecceda comunque, a regime, il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall’Istituto;

 

L’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione può essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia; non può prevedere una durata superiore ai tre anni per gli incarichi di segretario generale e di funzione dirigenziale di livello generale e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; deve avvenire, dietro specifica motivazione, a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che possano dimostrare il possesso di specifiche esperienze; può prevedere l’integrazione del trattamento economico tramite un’indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

 

§      determinano, nell’ambito della dotazione organica complessiva dell’Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 6, lettere b) e c), l’organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue di cui all’ articolo 1, comma 1.

Il rinvio al comma 6 non appare coerente. Si ritiene infatti che il corretto rinvio sia al comma 5, lettere b) e c).

Riduzioni delle piante organiche del personale già effettuate e risparmi conseguiti

La RT al provvedimento sottolinea che l’Istituto ha già provveduto alla riduzione degli uffici dirigenziali non generali ex articolo 1, comma 3, D.L. 138/2011, rideterminando la dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale da 15 a 11 unità. Pertanto, il regolamento relativo al personale dovrà tener conto di tale rideterminazione prevedendo altresì l'eliminazione di duplicazioni organizzative anche tramite l'unificazione delle strutture, l’accorpamento di uffici tecnico-scientifici e amministrativi che svolgono compiti similari, nonché la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo realizzando in tal modo un ulteriore contenimento della spesa sostenuta. La RT quantifica il risparmio di spesa, conseguito con l’ultima riduzione degli uffici operata in attuazione del D.L. 138/2011, in 88.000 euro annui, che si aggiungono ai circa 190.000 euro costituenti economie realizzate con le precedenti riduzioni.

Personale del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue

La RT sottolinea come la sopra descritta disciplina di funzionamento del Centro nazionale per i trapianti (CNT) e del Centro nazionale sangue (CNS), non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, creando al contrario le condizioni e gli strumenti per un razionale ed efficace utilizzo delle disponibilità finanziarie in dotazione dei Centri.

Rispetto  al Centro nazionale per i trapianti, la RT precisa che il CNT non è dotato di una propria pianta organica e si avvale pertanto del seguente personale, così ripartito:

§      4 unità di personale dipendente a tempo indeterminato provenienti dall'ISS e assegnate al CNT in virtù dell'articolo 8 della legge 91/1999[23];

§      3 comandati provenienti da altra amministrazioni;

§      4 unità di personale assunte a tempo determinato con rapporto di esclusività dei dirigenti nel SSN reperiti in base all'articolo 15-septies del D. Lgs. 502/1992 (di cui 1 dirigente medico, 1 dirigente amministrativo, 1 dirigente tecnico, 1 dirigente delle professioni infermieristiche);

§      18 unità di personale dipendente a tempo determinato assunte con forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, ex articolo 36 del D. Lgs. . 165/2001[24]; 5 contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità ex art. 7 del D. Lgs. 165/2001.

In caso di necessità il CNT si avvale, altresì, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di prestazioni d'opera professionale.

 

In merito al Centro Nazionale Sangue (CNS), la RT evidenzia che, ai sensi del citato art. 12 della legge 219/2005, il Centro usufruisce di una apposita struttura presso l’ISS finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale. Inoltre, per ottemperare al proprio mandato, il CNS, che è privo di una propria dotazione organica, si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio (art. 12, comma 5, L.219/2005).

Come indicato dalla RT, attualmente, il Centro dispone di:

§      4 unità di personale a tempo indeterminato con diverso profilo dell' ISS;

§      8 unità di personale a tempo determinato, di cui tre con profilo di Funzionario di amministrazione V livello professionale dell' ISS e 5 con profilo di Collaboratore di amministrazione VII livello professionale dell’ISS.

Il Centro si avvale anche di personale altamente qualificato proveniente dal SSN (comandi temporanei, utilizzo su accordi di collaborazione, ex art. 15-septies del D. Lgs. 502/1992) nonché di personale reperito attraverso procedure comparative finalizzate alla attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a incarichi libero-professionali. Tale personale viene inoltre reperito attraverso convenzioni stipulate con altre PA per disciplinare, in collaborazione, lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 legge  241/1990[25].

 

I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità

I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, i regolamenti:

§      prevedono la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa come delineata dai regolamenti relativi al personale;

§      disciplinano le modalità attraverso le quali, i Centri nazionali per i trapianti e del sangue stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con PA, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell’ambito dell’organico funzionale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella PA, compresa quella di cui all’articolo 15-septies D. Lgs. 502/1992[26], in quanto compatibile;

 

L'art. 15-septies è uno strumento derogatorio rispetto alle regole generali per le assunzioni a tempo determinato con rapporto di esclusività dei dirigenti nel SSN. In tal senso, i direttori generali possono conferire incarichi mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo: nell'ambito della percentuale del 2 per cento della dotazione organica di tutta la dirigenza per l'affidamento di incarichi dirigenziali per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico e della percentuale del 5 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per l'affidamento di incarichi  di natura diri-genziale, relativi a profili diversi da quello medico . I Contratti collettivi nazionali di lavoro delle due aree della dirigenza del SSN hanno successivamente regolamentato (8 giugno 2000), agli articoli 62 e 63 delle rispettive aree dirigenziali, gli aspetti normo-economici delle assunzioni effettuate in base all'art 15-septies.

 

§      disciplinano le modalità attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell’Istituto.

 

Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal  D. Lgs. 204/1998[27] e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

Articolo 4 (Organi)

L’articolo in esame enumera e definisce gli organi dell'Istituto: Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato scientifico e Collegio dei revisori.

§      il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne sovraintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l’ordine del giorno. Il presidente è scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con D.P.C.M, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382[28]; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni – a legislazione vigente sei anni - e può essere confermato una sola volta.

 

Ai sensi del D.P.R. 70/2001, il Presidente, scelto con gli stessi criteri ora proposti, è nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del citato DPR n. 70 del 2001, è stata determinata nella misura annua lorda di Euro 189.914,41 con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 28 aprile 2003.

 

§      il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, gli organici del personale sulla base del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Consiglio d’amministrazione, nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed è composto da cinque membri (oggi i membri sono nove): il Presidente e quattro esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell’àmbito delle attribuzioni dell’Istituto, di cui uno designato dal Ministro della salute, due designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni e uno designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Ai sensi del D.P.R. 70 /2001, il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati: tre esperti designati dal Ministro della sanità; tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni; un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; un esperto designato dal Ministro dell’ dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il consiglio dura in carica sei anni[29]. Anche ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso, successivamente fissato dal citato decreto interministeriale 28 aprile 2003, che contestualmente ha determinato l’importo dei gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione. Esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo. Il Consiglio di amministrazione ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, gli indirizzi e i programmi annuali e pluriennali di attività su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico, delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le variazioni della pianta organica dell'Istituto e ogni relativa variazione di fabbisogno del personale. Infine, approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso, il parere del Comitato scientifico. Delibera tutti i regolamenti.

 

§      il Comitato scientifico; organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica dell’Istituto, è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti di alta (oggi gli esperti sono diciotto), riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell’àmbito delle attribuzioni dell’Istituto, di cui: un esperto su proposta del presidente dell'Istituto; un esperto eletto dai ricercatori dell’Istituto;  due esperti designati dal Ministro della salute; un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca; un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico; un esperto designato dal Ministro degli affari esteri; due esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;

 

Ai sensi del D.P.R. 70 /2001, il Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, da otto esperti anche stranieri su proposta del Presidente dell'ISS, da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-regioni, da sette esperti nominati dai Ministeri su designazione dei rispettivi Ministri di cui tre in rappresentanza del Ministero della sanità; uno del MIUR, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo. Il compenso per i componenti esterni del comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione sono stati fissati dal citato decreto del 28 aprile 2003. Il Comitato scientifico esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca, sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio, sull'attività delle strutture tecniche nelle quali è articolato l'ISS, sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di attività nonché sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto. L'ordinamento interno del Comitato scientifico è disciplinato con regolamento interno.

 

§      il Collegio dei revisori dei conti:  svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123[30]. Il collegio è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39[31].

A tale proposito si rifletta sull’opportunità di meglio specificare, inserendo la denominazione per intero del registro (Registro dei revisori legali e delle società di revisione) e il numero dell’articolo di riferimento del D. Lgs. 39/2010.

 

Ai sensi del D.P.R. 70 /2001, il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati con decreto del Ministro della sanità, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dura in carica tre anni. I componenti, ad eccezione del rappresentante del MEF, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili o tra le persone in possesso di specifica e documentata professionalità. Con provvedimento del Ministro della sanità e del Ministro dell’economia, è stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai membri.

 

Riguardo i compensi spettanti ai componenti degli Organi, si rileva che, diversamente da quanto stabilito dal D.P.R. 70/2001, che ne demandava ad un decreto interministeriale la fissazione, la loro determinazione appare ora rinviata a successivi regolamenti.

Riduzione del numero dei componenti degli Organi e risparmi attesi

La RT sottolinea che il risparmio atteso dalla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è presuntivamente quantificato in complessivi 101.377euro annui, ad esclusione dell'importo previsto per i gettoni di presenza (83 euro a seduta per ciascun componente) correlato al numero delle sedute,

Nella medesima direzione si colloca anche la riduzione del numero dei componenti del Comitato scientifico, con un risparmio quantificato in complessivi 33.466 euro annui ad esclusione dell'importo previsto per i gettoni di presenza (146 euro a seduta per ciascun componente) correlato al numero delle sedute.

 

Articolo 5 (Direttore generale)

Si ricorda che a legislazione vigente, Il Direttore generale è un organo dell’Istituto. La disposizione in esame non annovera più il direttore generale tra gli organi dell’Istituto.

Ai sensi della disposizione in esame, il direttore generale è nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 65/2001[32], mentre la determinazione del trattamento economico del direttore generale è regolata dall’articolo 24 del D.Lgs. 65/2001 come in ultimo modificato dal D. Lgs. 150/2009.  Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell’Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti e partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

 

Ai sensi del D.P.R. 70 /2001, il Direttore generale, nominato con decreto del Ministro della sanità, ha un contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a sei anni e formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti. Cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio. 

Lo schema di decreto in esame regola il trattamento economico del direttore generale ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 16572001, che demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del personale in possesso della qualifica di dirigente, specificando che il trattamento economico accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità e che, per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, il relativo trattamento economico fondamentale ed il connesso trattamento economico accessorio sono stabiliti mediante apposito contratto individuale.

Ad ogni modo, il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. Spetta ai contratti collettivi nazionali incrementare progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto in precedenza, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione richiamata non si applica alla dirigenza del S.S.N. e dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, la parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza  non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui agli articoli 7 e ss. Del D.Lgs. 150/2009.

Il comma 3 dell’articolo 24, stabilisce inoltre che il trattamento economico così determinato “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

Articolo 6 (Incompatibilità)

Il Presidente e il Direttore generale dell’Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di società, né ricoprire incarichi retribuiti. Il Direttore generale non può, altresì, svolgere attività libero professionale. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l’Istituto.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie)

1. Gli organi dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sono prorogati sino all'insediamento di quelli di nuova istituzione. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 


Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) Capo II artt. 9-16

Il Capo II, articoli 9-16, è dedicato al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

 

Gli IZS sono enti sanitari di diritto pubblico, a carattere prevalentemente interregionale, che svolgono, quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria ed attività di accertamento dello stato sanitario degli animali provvedendo, in particolare, ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, la formazione del personale, il supporto di laboratorio, la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti e le attività correlate alla sicurezza alimentare.

Gli Istituti, con le loro 10 sedi centrali e 90 sezioni territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare al SSN un'articolata rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e per realizzare le azioni di polizia veterinaria e di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico, anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo.

 

La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che il riordino proposto tiene conto delle osservazioni formulate a suo tempo in sede tecnica dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 ottobre 2011, in occasione dell'esame del precedente schema di decreto legislativo di riordino (Atto del Governo n, 410).

Sinteticamente, il riordino proposto viene attuato attraverso:

§      una riforma ordinamentale che rispetti i profili di competenza regionale con previsione dei regolamenti governativi nelle ipotesi di competenza legislativa esclusiva dello Stato ;

§      previsione di poteri sostitutivi nell’ipotesi di malfunzionamento degli organi di gestione (art.11) e per la mancata revisione dello Statuto (art. 12) fino all’ipotesi dei poteri sostitutivi in attuazione dell’articolo 120 Cost. in caso di mancata costituzione degli organi (articolo 15);

Come ricordato dall’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R) in alcune regioni Abruzzo e Molise, Campania e Calabria, Puglia e Basilicata) non si è ancora proceduto a disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento  degli IZS, come richiesto dall’articolo 2, comma 5, del D. Lgs. 270/1993.

§      razionalizzazione e ottimizzazione dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale e non, demandate alla competenza regionale.

§      istituzione di un Comitato di supporto strategico per il potenziamento dell’azione degli IZS attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, in sostituzione e con compiti più ampi del Comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli IZS attualmente operante per la sicurezza dei consumatori nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali.

Quadro normativo – Articolo 16 (Abrogazioni)

Gli IZS hanno assunto la veste di enti sanitari di diritto pubblico, nonché le attuali denominazioni, a seguito del riconoscimento loro attribuito dalla legge 503/1970[33]. Successivamente il D.Lgs. 270/1993[34] ha avviato il processo di riordino, introducendo rilevanti innovazioni relative all'organizzazione e al funzionamento. Tale processo è stato perfezionato dal decreto ministeriale n. 190 del 1994[35]. L’articolo 121 del D.Lgs. 112/1998[36] ha infine stabilito che, ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo sull'attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti. Disposizioni puntuali sui compiti, il funzionamento, l’organizzazione e i controlli sugli IZS sono contenute anche nelle normative regionali.

Le norme citate sono antecedenti alla riforma costituzionale del 2001 che ha ridefinito i profili di competenza di alcune materie proprie dell’ambito funzionale degli Istituti. In merito alle competenze statali e regionali, la Corte costituzionale, con sentenza 1994, n. 124 ha valutato la legittimità costituzionale di alcune disposizioni del D.Lgs. 270/1993. Con la sentenza, la Consulta sottolinea che il decreto legislativo – volto al riordino degli istituti zooprofilattici attraverso una nuova articolazione delle competenze statali, regionali e provinciali - concretizza una «equilibrata distribuzione di competenze tra Stato e Regioni», poiché, dopo aver definito gli aspetti della competenza statale, prevede l’attribuzione alle Regioni «del compito di definire, attraverso il piano sanitario regionale, gli obiettivi e l’indirizzo per l’attività degli istituti». La Corte ha inoltre ribadito che gli IZS operano non soltanto nel campo della tutela dell’igiene e della sanità, ma anche della ricerca sperimentale scientifica – che è ugualmente materia di competenza concorrente – alla quale inerisce la finalità della “protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali” propria di tali istituti. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza costituzionale “mentre non vi è dubbio che spetti allo Stato la determinazione dei programmi della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale” non si deve invece escludere che le Regioni possano svolgere autonomamente una propria attività sui “singoli progetti dei quali ogni regione abbia assunto, specificamente, la responsabilità della realizzazione”[37].

L’articolo 16 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all’articolo 12, le disposizioni del decreto legislativo 270/1993, incompatibili con il provvedimento in esame. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all’articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del provvedimento in esame.

 

Si rileva che viene qui utilizzata la c.d. abrogazione tacita o implicita ricavata in via interpretativa e derivante dall’incompatibilità di singole disposizioni[38]. La dottrina ha spesso rilevato che il risultato dell’abrogazione implicita/tacita non è sempre netto, lasciando troppo spazio valutativo all’interprete.

Articolo 9 (Modalità di esercizio delle funzioni)

L’articolo in esame riproduce nei commi 1 e 2 le disposizioni in materia di erogazione delle prestazioni già contenute nel D.Lgs. 270/1993.

 

Gli IZS possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.

 

Il comma 3 introduce, innovando solo in parte rispetto alla disciplina vigente, la possibilità di stipulare convenzioni per svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

 

L’articolo 1, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 270/1993 prevede che gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati.

 

Il comma 4 reca la disciplina per le prestazioni per le quali è prevista corresponsione. In tal caso, le prestazioni da corrispondere e le relative tariffe sono determinate dalle Regioni sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

Si ricorda che il D. Lgs. 270/1993 prevede, all'articolo 5, comma 1, l'individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe. Successivamente, è stato emanato il D.M. 6 novembre 1996.[39]

Articolo 10 (Principi per l’esercizio delle competenze regionali)

Fatta salva la competenza esclusiva dello Stato, l’articolo in esame individua i principi per l’esercizio delle competenze regionali confermando quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 502/1992[40] che dedica l’articolo 7-sexies al rapporto intercorrente tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli Uffici veterinari del Ministero della sanità. Per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, il D.Lgs. 502/1992 demanda alla programmazione regionale il compito di individuare le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli IZS.

Analiticamente, alle regioni è demandata la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sugli Istituti. Le regioni divengono pertanto responsabili della riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non e delle relative dotazioni organiche, nonché della riduzione delle dotazioni organiche del personale addetto alle attività considerate amministrative che non deve eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

In ultimo, si rileva che quanto indicato dal comma 1 dell’articolo in esame coincide con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettere a) e b) del per i Regolamenti del personale dell’Istituto superiore di sanità.

Il comma 2 dispone che, in caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.

Ai sensi del comma 3, il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli IZS e i dipartimenti di prevenzione.

 

Come illustrato dall’articolo 7-ter del D.Lgs. 502/1992, il dipartimento di prevenzione è una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.  A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Le regioni ne disciplinano l'istituzione e l'organizzazione.

Articolo 11 (Organi)

L’articolo 11 dispone in merito agli organi degli Istituti, che vengono ridotti nel numero dei componenti dei quali viene però indicata la formazione e la professionalità necessaria per la designazione. Per il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale viene inoltre previsto l’istituto del commissariamento.

 

Sono organi degli IZS: il consiglio di amministrazione; il direttore generale e il collegio dei revisori.

 

§      il consiglio di amministrazione con  compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione ed è composto di tre membri – a legislazione vigente i membri sono cinque -, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e due dalle Regioni o dalle PA territorialmente competenti. Nel caso di Istituti interregionali i membri del consiglio di amministrazione sono designati dalla Regione dove l’istituto ha sede legale, di concerto con le altre Regioni e PA interessate. Innovando rispetto alla legislazione vigente si prevede lo scioglimento dell’organo e il commissariamento in caso gravi irregolarità amministrativa ed impossibilità di funzionamento. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto, anche su proposta del Ministro della salute, dal Presidente della regione o della PA interessata, ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle regioni interessate, d'intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. Con il provvedimento di scioglimento, il Presidente della regione o della PA interessata (o nel caso degli Istituti interregionali, i Presidenti delle regioni interessate, d’intesa con il Ministro della salute), nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

 

Sarebbe forse opportuno specificare meglio quale sia il provvedimento di scioglimento adottato dal Presidente della regione.

 

La RT sottolinea che con la prevista riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione si realizza un risparmio che si può stimare in circa 176.000 euro annui.

 

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando:

a)  risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b)  il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c)  vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

Come sottolineato dalla relazione al provvedimento,l’istituto del commissariamento è già previsto per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tale competenza in capo al Ministro della salute, da esercitare pur sempre previa intesa con il Presidente della regione, scaturisce anche dai compiti di vigilanza sugli Istituti medesimi di cui all’articolo 121 del D. Lgs.. 112/1998 (vedi supra) e dall’articolo 1 della legge 503/1970.

 

§      il direttore generale svolge sia la funzione di legale rappresentante dell’Istituto che di responsabile scientifico, è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le PA, sentito il Ministro della salute. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza negli ambiti della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (vedi supra). Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario, che, come sottolineato nella relazione illustrativa al provvedimento, sovraintende solo al funzionamento dei servizi tecnici e non si occupa della ricerca scientifica.

 

§      il collegio dei revisori dei conti, svolge gli stessi compiti illustrati a proposito dello stesso organo presso l’Istituto superiore di sanità. I tre membri in questo caso sono designati uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale.

 

Il comma 9 dispone che, al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3 e 3-bis del D.Lgs. 502/1992 in quanto compatibili con il provvedimento in esame.

 

L’articolo 3 del D. Lgs. 502/1992 dispone in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali. In particolare vengono enumerati i compiti e le incompatibilità del direttore generale nonché le modalità con  cui vengono nominati i revisori dei conti.

L’articolo 3-bis dispone in ordine al Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

Articolo 12 (Statuto e regolamento)

L’articolo in esame prevede specifiche disposizioni di adeguamento degli statuti degli Istituti e dei regolamenti degli IZS alle norme regionali previste dal precedente articolo 10.

Analiticamente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all’articolo 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, così come previsto dalle norme regionali emanate. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale; su conforme parere delle Regioni e delle PA competenti in caso di istituti interregionali. In caso di inerzia, la Regione o la PA, assegna un termine, trascorso il quale, sentito l’Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Entro lo stesso termine di 90 giorni, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche. In caso di inierzia, la Regione o la PA  provvede alla nomina di un apposito commissario.

Restano salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, che dispongono per loro conto sullo scioglimento del consiglio di amministrazione e sulla nomina di un commissario.

Articolo 13 (Comitato di supporto strategico)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, viene costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, il Comitato di supporto strategico. Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all’azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell’ambito della cooperazione scientifica con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute che determina anche le modalità di funzionamento del Comitato, è presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli IZS, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L’incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito. Il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Per l’attuazione degli interventi di sorveglianza epidemiologica previsti D.L. 235/2000, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, l’articolo 1, comma 566, della legge finanziaria 2007 (L. 297/2006) autorizza gli IZS a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, dando precedenza al personale precario con determinati requisiti. Per tali finalità, la finanziaria 2007 e 2008 prevedono distinti stanziamenti[41]. L’articolo 1, comma 566, prevede anche che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca con apposito programma annuale, sentiti gli IZS, le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri per la distribuzione agli stessi Istituti di quota parte dello stanziamento. Successivamente, il D. M. 6 maggio 2008[42] attua le disposizioni della legge finanziaria 2007, volte ad assicurare continuità nell'attività di sorveglianza epidemiologica in ambito zooprofilattico. Al fine di garantire univocità dei comportamenti degli IZS nell'attuazione dei programmi, l’articolo 3 del decreto istituisce un comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli Istituti, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. Ai componenti di detto comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per le attività svolte.

Si ricorda infine che l’articolo 6 del decreto ministeriale 1994, n. 190[43], prevede la predisposizione di un piano uniforme ed integrato degli interventi e delle prestazioni degli IZS nel settore della sanità pubblica veterinaria mediante l’utilizzo ed il coordinamento dei Centri nazionali di referenza (CNR). I CNR istituiti dal Ministero della salute presso gli IZS ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 270/1993 sono stati definiti dall’articolo 2 del D. M. 4 ottobre 1999[44] quali centri di eccellenza ed elevata competenza in specifici settori della sanità animale, della sicurezza alimentare e dell’igiene zootecnica e pertanto incaricati di collaborare con gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia.

Articolo 14 (Controlli)

Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui all’articolo 10, comma 1, (principi per l’esercizio delle competenze regionali); all’articolo 11, commi 3 e 4 (poteri sostitutivi) e all’articolo12, comma 2, (approvazione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche) al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 412/1991[45].

 

Con stessa previsione, l’articolo 9 (Norme finali), comma 5, del D.Lgs. 270/1993 prevede che per il controllo sugli atti degli istituti si applichino le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Articolo 15 (Disposizioni transitorie)

Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sono prorogati fino all’insediamento dei nuovi organi.

In caso di mancata costituzione degli organi si applica l’articolo 8 della legge 131/2003, sull’esercizio del potere sostitutivo in presenza dei presupposti indicati dall’art. 120 Cost.

 

L’articolo 8 della legge 131/2003 prevede due distinte modalità di esercizio del potere sostitutivo: la prima, ordinaria al comma 1, e l’altra urgente al comma 4. In base alla prima si prevede che nei casi e per le finalità previste dall’art.120, secondo comma, della Costituzione il Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta Regionale della regione interessata al provvedimento. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. In base alla procedura c.d. urgente, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’art.120 della costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il riesame.

 

Quanto al collegio dei revisori dei conti si applica l’articolo 19 del D.Lgs. 123/2011.

 

Qualora non si provveda alla costituzione del collegio entro quarantacinque giorni, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.

 

In caso di malfunzionamento degli organi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 4

 

Il comma 2, dispone la proroga del Comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli Istituti di cui all’articolo 1, comma 566, della legge finanziaria 2007 (vedi supra), istituito dal D.M. 6 maggio 2008, fino all’insediamento del Comitato di supporto strategico di cui all’articolo 13 dello schema in esame.

Articolo 16 (Abrogazioni)

A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articolo 12, sono abrogate le disposizioni del D. Lgs. 270/1993, incompatibili con lo schema in esame.

Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.

 

 


Agenzia nazionale per i servizi sanitari Capo III artt. 17-19

Il Capo III (artt.17-19) attiene al riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

 

 

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, è un organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L’Agenzia, istituita con l’articolo 5 del D.Lgs. 266/1993[46],  svolge compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

Il D.Lgs. 115/1998[47] ha provveduto al riordino dell’Agenzia.

L’Ente ha assunto l’attuale denominazione a decorrere dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, commi 357-360, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), che ha affidato all’Age.Na.s la gestione amministrativa del programma di Educzione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua. L’Agenzia è inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall’ISTAT, tra gli Enti di regolazione dell’attività economica inseriti nel conto economico consolidato.

§      La Conferenza Unificata, con delibera del 20 settembre 2007, ha indicato come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n.191, (finanziaria per il 2010) ha previsto (articolo 2, comma 67) la partecipazione dell’Age.Na.S. (unitamente all’Agenzia italiana del farmaco) all’elaborazione, da parte delle regioni interessate, del piano di rientro, quando sia stato raggiunto o superato lo standard dimensionale del disavanzo sanitario.

Da ultimo, il D.M. 28 dicembre 2011[48]  ha riorganizzato l’Agenzia.

 

Il riordino dell’Agenas avviene in parte attraverso la tecnica della novella, intervenendo sul D.Lgs. 115/1998 e, come sottolineato dalla relazione illustrativa, è limitato ad interventi puntuali, tenuto conto della recente riorganizzazione del 2011. In particolare:

§      emanazione di uno statuto;

§      relativamente agli organi: migliore definizione del ruolo del Presidente;il direttore generale viene espunto  dagli organi;

§      deliberazione di un regolamento per la rimodulazione della pianta organica e del numero degli esperti.

Articolo 17 (Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento)

L’articolo dispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la deliberazione di uno statuto. Lo statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri ed approvato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede in via sostitutiva.

Lo statuto determina le modalità di organizzazione dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali, prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attività omogenee; specifica e articola le attribuzioni degli organi dell’Agenzia e le modalità di funzionamento.

Articolo 18 (Organi)

L’articolo modifica, intervenendo con la tecnica della novella, l’articolo 2 del D. Lgs. 115/1998, dedicato agli organi.

In particolare, la lettera a) del comma 1, sostituisce i commi 1 e 2, dell’articolo 2 del D. Lgs. 115/1998.

Ai sensi del novellato comma 1, sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti: viene pertanto espunto da essi il direttore. Gli organi durano in carica quattro anni (a legislazione vigente cinque) e possono essere rieletti una sola volta.

Il novellato comma 2 definisce in maniera più puntuale le funzioni del Presidente che assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza unificata e sovrintende al complesso dell' attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche, sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.";

La lettera b) sostituisce il terzo periodo del comma 3, dell’articolo 2 del D. Lgs. 115/1998 a cui aggiunge le parti qui evidenziate in grassetto:

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

La lettera c) sopprime i commi 4 e 5 che contenevano disposizioni sul direttore.

La lettera d) inserisce l’articolo 2-bis dedicato al direttore generale che, nella nuova configurazione, ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore è nominato, come a legislazione vigente, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, e, innovando rispetto alla disciplina vigente, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (vedi supra).

La nomina del direttore generale avviene alla scadenza dell’ incarico conferito al direttore dell' Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012.

Articolo 19 (Regolamento di amministrazione e del personale)

L’articolo dispone l’adeguamento del regolamento del dicembre 2011 alle disposizioni dello schema in esame, e a quelle statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e contabile nonché l'ordinamento del personale. Il regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede anche alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011 (vedi supra), nonché alla riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 266/1993[49] fino a un massimo di sette unità.

 

La riorganizzazione comporta una ulteriore razionalizzazione degli uffici, in aggiunta a quella già recentemente operata con il decreto del dicembre 2011, con conseguente rimodulazione della pianta organica. Per quanto concerne la riduzione del numero degli esperti, la RT ribadisce che ai sensi dell'art. 5, comma 4, decreto legislativo 266/1993, l'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata a continuativa nel limite massimo di dieci unità, il cui finanziamento ammonta a circa € 956.400. Tenuto conto della prevista riorganizzazione degli Uffici e della rideterminazione della dotazione organica, si procederà alla riduzione da dieci a sette, con conseguente risparmio pari Il circa € 280.000,00 rispetto alla spesa complessiva pari a circa. € 956.400,00

 

Il regolamento  è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema in esame. Decorso tale termine le modifiche vengono apportate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell' economia e delle finanze. Le modifiche restano in vigore fino all' esercizio dell'autonomia regolamentare sopra illustrata.

 

Lega italiana per la lotta contro i tumori Capo IV artt. 20-23

Il Capo IV (artt. 20-23) attiene al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

 

La LILT è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute. Il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108, Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute, ha posto la vigilanza della LILT in capo alla Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti.

La LILT collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti ed organismi operanti in campo oncologico.

La LILT è articolata in una struttura centrale con sede a Roma, in comitati regionali di coordinamento e in 106 sezioni provinciali[50], organismi associativi autonomi che operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento della sede nazionale di Roma e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento. Le sezioni provinciali hanno natura privata e possono configurarsi diversamente l’una dall’altra (associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, onlus, associazione di promozione sociale). La LILT è inoltre articolata in 800 delegazioni comunali, che raccolgono quasi 250.000 soci, e dispone di 395 Spazi Prevenzione (ambulatori) nonché di 15 hospice. La missione istituzionale è svolta attraverso l’impegno di 250 unità di personale dipendente, affiancate dal contributo di un corpo di 5.000 volontari permanenti[51].

La legge 20 marzo 1975, n. 70, Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ha compreso la LILT tra gli enti inseriti nella categoria di assistenza generica. Successivamente il D.P.C.M. 12 settembre 1975, ha classificato la LILT tra gli enti di normale rilievo. Infine, il D.P.C.M. 2 agosto 2010 ha ritenuto riclassificare la LILT come ente di notevole rilievo.

Lo statuto della LILT è stato approvato con decreto del Ministero della Salute del 16 gennaio 2006.

Come stabilito dall’articolo 2 dello Statuto, la LILT opera senza fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. La LILT promuove e attua:

§      l’informazione e l’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

§      le campagne di sensibilizzazione delle persone e degli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell’ambito sociosanitario e ambientale;

§      le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

§      la formazione e l’aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;

§      la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività di prevenzione della LILT;

§      gli studi e le ricerche nel campo della prevenzione oncologica e dell’oncogenesi;

§      le attività di anticipazione diagnostica, l’assistenza psico-sociale, la riabilitazione e l’assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato.

Nell’ambito dei servizi offerti, la LILT dedica ampio spazio anche ad un’attività di tipo prettamente scientifico: finanzia, infatti, borse di studio e progetti di ricerca (l’importo dei progetti finanziati nell’ultimo decennio ammonta a 10,5 milioni di Euro), fornisce formazione al personale medico e paramedico, cura la pubblicazione di opuscoli e monografie a carattere divulgativo.

Gli organi centrali della LILT sono:

-   il Presidente, eletto dall’assemblea (costituita dai presidenti dei comitati regionali, dai presidenti delle sezionali provinciali e dai commissari straordinari provinciali), resta in carica cinque anni e può essere rieletto due volte;

-   il Consiglio direttivo nazionale (C.D.N.) cui spetta di stabilire l’indirizzo politico e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali, è composto da 15 membri e resta in carica cinque anni;

-   il Comitato scientifico, organo di consulenza scientifica che elabora proposte per attività di studio e linee-guida per iniziative di carattere scientifico, formulando inoltre i pareri richiesti dai vari organi nazionali della LILT, è composto da cinque membri, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale che lo ha nominato;

-   il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi ed un supplente, uno dei quali designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero della Salute e l’altro membro effettivo, insieme al supplente, scelti tra iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità, resta in carica cinque anni;

-   il Collegio dei probiviri, composto da tre soci della LILT, resta in carica cinque anni;

-   i Comitati regionali, composti da tre membri, restano in carica cinque anni. I Comitati hanno il compito di coordinare le attività di programmazione e pianificazione delle Sezioni provinciali in ambito regionale.

La struttura amministrativa prevede al suo vertice un Direttore generale, nominato dal C.D.N., su proposta del Presidente Nazionale. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto rinnovabile, di durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, che disciplina anche i casi di revoca dell’incarico. 

 

Le risorse finanziarie della Lega[52] sono fra l’altro costituite dal contributo dello Stato (notevolmente aumentato nel corso degli anni, passato dai 5.893.224 euro del 2001 ai 8.634.002 euro del 2008, come rilevato dalla Corte dei Conti[53]), definito annualmente dalla legge di bilancio. Si ricorda inoltre che la legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), all’articolo 2, comma 354, ha stabilito un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell’attività dell’assistenza domiciliare oncologica. Ulteriori risorse finanziarie derivano dai  contributi delle regioni e degli enti locali, dalla quota dei contributi associativi versata dalle Sezioni provinciali alla Lega nazionale, dalle  rendite derivanti dal proprio patrimonio nonché da donazioni e lasciti testamentari. Alle entrate suindicate possono aggiungersene altre derivanti da proventi per attività svolte in attuazione di convenzioni e da finanziamenti da parte di organismi nazionali e internazionali.

Articolo 20 (Riordino)

L’articolo 20, comma 1, dispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il riordino della LILT, qualificata come ente pubblico su base associativa, secondo le disposizioni del provvedimento.

A tal fine, la LILT adegua il proprio statuto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 2).

Articolo 21 (Organi centrali)

La disposizione in esame definisce, quali organi centrali (comma 1):

§      il Consiglio direttivo nazionale, composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall’assemblea dei presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente(comma 2). Pertanto, il numero dei componenti del Consiglio direttivo nazionale passa da 15 a 5 membri;

 

La Relazione al provvedimento sottolinea che si è proceduto alla riduzione del C.D.N. in attuazione dell’articolo 6, comma 5, del D.L. 78/2010[54], in base al quale tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

La RT al provvedimento sottolinea che la riduzione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale comporta la non corresponsione dei gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri soppressi – stimabile in € 2.060,00 all’anno -,  e la loro riduzione del 10 per cento in applicazione del D.L. 78/2010, (art. 6, commi 1 e 12, in materia di spese per missioni e gettoni di presenza per la partecipazione ad organi collegiali). Il risparmio totale, per le riduzioni in parola, comprese le spese di viaggio, ammonta a euro 21.854,00.

 

§      il Presidente nazionale;

§      il Collegio dei revisori dei conti.

 

Vengono di conseguenza soppressi il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico e i Comitati regionali previsti quali ulteriori organi centrali dallo Statuto vigente (art. 5 D.M. 16 gennaio 2006).

Articolo 22 (Articolazione della LILT)

L’articolo 22 stabilisce che la LILT si articola in una sede centrale, qualificata come ente pubblico su base associativa e in sezioni provinciali, qualificati come organismi associativi autonomi privati.

Come in precedenza evidenziato vengono conseguentemente soppressi i comitati regionali previsti dal vigente statuto (comma 1).

 

La RT al provvedimento quantifica il risparmio di spesa derivante dalla soppressione dei Comitati regionali in euro 280.000,00 annuali.

 

Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore (comma 2).

Infine, la LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali (comma 3).

 

La Relazione precisa che a tale scopo la Fondazione dovrà:

§      favorire le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo della cura e dello studio dei tumori, con particolare riguardo al tema della prevenzione, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro anche presso il pubblico, organizzando e gestendo campagne di sensibilizzazione da destinare agli scopi anzidetti;

§      promuovere intese con istituti ed enti dì ricerca scientifica, curare la formazione e l'istruzione del personale e dei volontari operanti nei predetti ambiti;

§      intrattenere rapporti con tutte le organizzazioni operanti nel sociale.

Articolo 23 (Disposizioni transitorie)

La disposizione in commento prevede che gli organi della LILT debbano essere rinnovati entro i trenta giorni successivi all’approvazione del nuovo statuto di cui all’articolo 20, comma 2 (comma 1).

In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini indicati spetta al Ministro della salute la nomina, con proprio decreto, di un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalità previste dal provvedimento (comma 2). 

 

 

Norme finali Capo V art. 24

Il Capo V, composto dal solo articolo 24, pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

 

 

 

 

 


Testo a fronte

 


 

 

 

 

 

 

Di seguito sono presentati i testi degli atti del Governo n. 410 e n. 484. I due provvedimenti recano disposizioni di riordino difficilmente confrontabili.

Pertanto, soltanto ove possibile è stato predisposto un testo a fronte. Nei restanti casi, sono stati collocati in successione i testi degli articoli dei due schemi trattanti materie assimilabili.

 

 

 


 

Schema di D.Lgs. 410

Schema di D.Lgs. 484

Capo II
(Istituto superiore di sanità)

Capo I
(Riordino dell'istituto superiore di sanità)

 

 

Art. 4
(Riordino)

 

 

 

1. AI fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Istituto superiore di sanità provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al proprio riordino secondo i principi dettati dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando il regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base dei seguenti criteri:

 

a) riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 30% in relazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

b) riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

 

c) riduzione delle dotazioni organiche del personale dì supporto nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 404, Iett. f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

d) organizzazione e fusione delle strutture tecnico-scientifiche e amministrative che svolgono compiti similari;

 

e) riallocazione di personale da adibire a funzioni prevalenti potenziando, senza oneri aggiuntivi, le strutture che offrono servizi a terzi;

 

f) razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo;

 

g) attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e sull'organizzazione sanitaria rivolta al personale del SSN e agli enti di promozione e tutela della salute, sulla base di linee programmatiche fissate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da realizzarsi attraverso la previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto;

 

h) riduzione, entro il limite massimo di sei unità, del numero degli esperti ai quali il Presidente può conferire incarichi nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno dell'Istituto adeguate professionalità.

 

 

 

 

Art. 3
(Regolamenti)

 

 

 

1. I regolamenti dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico.

 

2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute.

 

3. L'ordinamento del personale e la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle vigenti disposizioni sull'amministrazione e contabilità pubblica e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

 

4. i regolamenti relativi al personale:

 

a) individuano gli uffici dì livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, nonché la razionalizzazione delle strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

 

b) determinano la dotazione organica in conformità alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) in modo che il personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilità non ecceda comunque, a regime, il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall' Istituto;

 

c) determinano, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 6, lettere b) e e), l'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 1, comma 1.

 

5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità:

 

a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4;

 

b) disciplinano le modalità attraverso le quali, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica loro attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell'ambito dell'organico funzionale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;

 

c) disciplinano le modalità attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell'Istituto.

 

6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

 

 

Art. 5
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70)

Art. 4
(Organo)

 

 

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, è sostituito dal seguente:

 

 

4. Il Consiglio dì amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, gli organici del personale sulla base del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

"1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal Presidente e da 4 componenti così individuati: due esperti designati dal Ministro della salute; un esperto designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni; un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le funzioni di segreteria sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Istituto".

5. Il Consiglio d'amministrazione è nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed è composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'àmbito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

 

a) un esperto designato dal Ministro della salute;

 

b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

 

 

1. Sono organi dell'Istituto:

 

a) il Presidente;

 

b) il Consiglio di amministrazione;

 

c) il Comitato scientifico;

 

d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

2. Il Presidente dell'Istituto é scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori dì attività dell'Istituto medesimo, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni é collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

 

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

 

6. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica dell'Istituto.

 

7. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'àmbito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

 

a) un esperto su proposta del presidente dell'Istituto;

 

b) un esperto eletto dai ricercatori dell'Istituto;

 

c) due esperti designati dal Ministro della salute;

 

d) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

e) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

f) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

 

g) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;

 

h) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il  collegio è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

 

 

 

Art. 1
(Programmazione delle attività)

 

 

 

1. L'Istituto superiore di sanità, di seguito denominato "Istituto", adotta un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, in conformità alle finalità ed obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue dì cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

 

3. Il piano è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico e approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale.

 

4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.

 

 

 

Art. 2
(Statuto)

 

 

 

1. L'Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto, sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, nonché funzioni valutative e di controllo, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

 

2. In particolare, lo statuto:

 

a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto, tenuto conto del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le modalità di funzionamento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l'efficienza della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione di progetti;

 

b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 4 e ne determina le modalità di funzionamento adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di vigilanza spettanti al medesimo;

 

c) determina le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in aree operative rispettando le norme istitutive e valorizzando l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate ;

 

d) disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

 

e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresì che entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione, secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.

 

3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito.

 

4. In sede di prima attuazione, lo statuto è deliberato, a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito il Comitato scientifico, dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, nominato nelle forme e nei modi di cui articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine, da quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro della salute, dotati, di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'Istituto ed al particolare compito conferito. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità.

 

5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede in via sostitutiva.

 

6. Lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Art. 5
(Direttore generale)

 

 

 

1. Il direttore generale è nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale è regolata dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni.

 

2. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

 

 

 

Art. 6
(Incompatibilità)

 

 

 

1. Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di società, né ricoprire incarichi retribuiti. Il Direttore generale non può, altresì, svolgere attività libero professionale.

 

2. I componenti del Consiglio di amministrazione del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l'Istituto.

 

 

 

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

 

 

 

1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati, sino all'insediamento di quelli di nuova istituzione.

 

2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

 

 

Art. 8
(Abrogazioni)

 

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati:

 

a) la legge 7 agosto 1973, n. 519;

 

b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

 

c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.

 

2. Fino alla data di entrata, in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.

 

 


Schema di D.Lgs. 410

Schema di D.Lgs. 484

Capo IV

(Istituti zooprofilattici sperimentali)

Capo II

(Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali)

 

 

Art. 7
(Modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270)

 

 

 

Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

 

 

Art. 9
(Modalità di esercizio delle funzioni)

"6-bis Gli istituti zooprofilattici sperimentali, in accordo con le ex Facoltà di Medicina, Veterinaria, possono svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca e possono erogare, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 6, borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione o i master di area veterinaria; tali studenti, ai fini della partecipazione alla formazione e nell'ambito delle predette borse di studio, potranno essere ammessi anche a partecipare a progetti di ricerca svolti dagli Istituti medesimi.";

3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

 

"3-bis. Al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, il Ministero della salute emana indirizzi finalizzati all'omogenea applicazione del presente decreto legislativo.

 

3-ter. Il Ministero della salute verifica anche l'utilizzazione delle risorse eventualmente erogate, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).";

 

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il rappresentante designato dal Ministro della salute è scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali.";

 

d) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

 

Art. 11
(Organi)

"3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale, che deve essere un medico veterinario, dì comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale nelle materie di attività degli istituti, è nominato dalla regione dove l'istituto ha sede legale d'intesa con il Ministro della salute e, in caso di istituti interregionali, di concerto tra le regioni interessate e le province autonome, d'intesa con il Ministro della salute. In assenza di intesa, provvede, previa diffida, il Ministro della salute. Ai fini della nomina si applica l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ll direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario, al quale è attribuita la gestione delle attività di ricerca dell'istituto.“;

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, dì concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.

 

6. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza negli ambiti della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

 

7. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.

 

 

e) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

"1-bis. Gli Istituti assicurano il finanziamento dell'attività di ricerca dei propri Centri di referenza nazionale anche con una quota parte dei fondi di cui al comma 1, lettera b).”.

 

 

 

Art. 8
(Norme di adeguamento)

 

 

 

1. Le Regioni si conformano a quanto previsto dall'articolo 7 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Alla nomina dei direttori generali, da effettuarsi alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).

 

 

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

4. Nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario che provvede alla ricostituzione degli organi.

 

 

Art. 9
(Statuto)

Art. 12
(Statuto e regolamento)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento al presente decreto, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti. Lo statuto è approvato dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e province autonome competenti in caso di istituti interregionali.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, il consiglio di amministrazione dì ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali.

2. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario ad acta che provvede alla revisione dello statuto dell'ente.

Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto Interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio dì amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale, Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo dei medesimo comma 1.

 

3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.

 

 

 

Art. 9
(Modalità di esercizio delle funzioni)

 

 

 

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

 

2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.

 

3. (vedi supra)

 

4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

 

 

Art. 10
(Principi per l'esercizio delle competenze regionali

 

 

 

1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, dì indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

 

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

 

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

 

1. la riorganizzazione degli uffici dirigenziali procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

 

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

 

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

 

4) la riduzione degli organismi dì analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

 

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

 

2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.

 

3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.

 

 

 

Art. 11
(Organi)

 

 

 

1. Sono organi degli Istituti:

 

a) il consiglio di amministrazione;

 

b) il direttore generale;

 

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione ed è composto di tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e due dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competenti. Nel caso di Istituti interregionali i membri del consiglio di amministrazione sono designati dalla Regione dove l'istituto ha sede legale, dì concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate.

 

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

 

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

 

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

 

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

 

4. Con il provvedimento di scioglimento, il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

 

5. (vedi supra)

 

 

6. (vedi supra)

 

 

7. (vedi supra)

 

 

8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

 

9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.

 

 

 

Art. 12
(Statuto e regolamento)

 

 

 

(vedi supra)

 

 

 

Art. 13
(Comitato di supporto strategico)

 

 

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.

 

2. Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

 

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalità di funzionamento del Comitato.

 

 

 

Art. 14
(Controlli)

 

 

 

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

 

 

 

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

 

 

 

1. (vedi supra)

 

 

2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'articolo 13.

 

 

 

Art. 16
(Abrogazioni)

 

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.

 

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.

 

 

 

 

 


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Capo III

(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Capo III

(Riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

 

 

Art. 6
(Riordino)

Art. 17
(Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento di organizzazione sulla base dei seguenti criteri:

1. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito denominata "Agenzia" disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e l'organizzazione attraverso lo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed approvato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede in via sostitutiva.

a) semplificazione e razionalizzazione degli uffici e rimodulazione della pianta organica, come determinata dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;

 

b) riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unità.

 

2. Il nuovo regolamento di organizzazione dell'AGENAS, approvato con le procedure di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni, deve comunque tenere conto dei nuovi compiti istituzionali affidati all'Agenzia in materia: di educazione continua in medicina; di monitoraggio e valutazione della qualità e sicurezza delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e dei relativi costi, inclusa la valutazione dei sistemi regionali di direzione e controllo relativamente alla qualità dei servizi erogati, all'appropriatezza delle prestazioni e alla valutazione del personale; di formazione, ricerca e innovazione nel campo della salute, ivi compresa la valorizzazione e il trasferimento delle migliori pratiche concernenti la qualità e la sicurezza dei trattamenti sanitari.

 

 

2. In particolare lo statuto:

 

a) determina le modalità di organizzazione dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali affidati alla medesima, prevedendo l’accorpamento delle aree funzionali che svolgono attività omogenee;

 

b) specifica e articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 18 e le modalità di funzionamento.

 

 

 

Art. 18
(Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni)

 

 

 

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

 

a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 

"Art. 2
(Organi)

 

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

 

2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio dì amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.";

 

b) all'articolo 2, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.";

 

c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono soppressi;

 

d) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

 

 

 

Art. 2-bis
(Direttore generale)

 

 

 

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.".

 

2. La nomina del direttore generale ai sensi del comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012.

 

 

 

Art. 19
(Regolamento di amministrazione e del personale)

 

 

 

1. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente decreto e a quelle statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e contabile nonché l'ordinamento del personale. Il  regolamento provvede altresì alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unità.

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali modificazioni restano in vigore fino all'esercizio dell'autonomia regolamentare di cui al comma 1.

 

 

 

 

 


 

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Capo I

(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Capo IV

(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Art. 1
(Riordino)

Art. 20
(Riordino)

 

 

1. Al fine .di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) provvede, senza nuovi o maggiori oneri, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente capo.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma. 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, di seguito denominata "LILT", ente pubblico su base associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente capo.

2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, la LILT adegua il proprio statuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la LILT adegua il proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art 2
(Organi centrali)

Art. 21
(
Organi centrali)

 

 

1. Sono organi centrali della LILT:

1. Sono organi centrali della LILT:

a) il Consiglio direttiva nazionale;

a) il Consiglio direttivo nazionale;

b) il Presidente nazionale;

b) il Presidente nazionale;

c) il Direttore generale;

 

d) il Collegio dei revisori.

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. II Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari.

2. Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente.

3. Il Consiglio direttivo nazionale nomina, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente, il Presidente onorario della LILT, scelto tra i Presidenti nazionali che abbiano svolto almeno due mandati, che partecipa di diritto alle sedute del Consiglio direttivo nazionale con voto consultivo.

 

4. Nell'ambito della dotazione organica della LILT è soppresso il posto dirigenziale di livello generale.

 

 

 

Art. 3
(Articolazione della LILT)

Art. 22
(Articolazione della LILT)

 

 

1. La LILT si articola in una sede centrale e in sezioni provinciali.

1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati.

2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.

2. Identico

3. La LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali

3. Identico

 

 

 

Art. 23
(Disposizioni transitorie)

 

 

 

1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del nuovo statuto di cui all'articolo 20, comma 2.

 

2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini di cui all’articolo 20, comma 2 e del comma 1 del presente articolo il Ministro delta salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.

 


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CAPO V

(Vigilanza sugli enti)

 

 

 

Art. 10
(Modalità di vigilanza)

 

 

 

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, fatte salve le specifiche disposizioni relative a ciascuno degli enti di cui al presente decreto, la funzione di vigilanza attribuita al Ministero della salute si estrinseca nel potere di emanare atti di indirizzo e direttive nelle materie afferenti ai compiti e alle funzioni istituzionali degli enti medesimi, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svelta.

 

2. La funzione di vigilanza di cui al comma 1 può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.

 

3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni e iI rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva nei novanta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In caso di richiesta di riesame, gli enti nei successivi dieci giorni possono recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure possono motivare in merito alle ragioni per le quali ritengono di confermare il precedente testo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei nuovi atti, il Ministero procede all'approvazione o all’annullamento degli atti.

 

4. Le deliberazioni, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto di cui al precedente comma 3 sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 e i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

 

Art.11
(Esclusione)

 

 

 

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono esclusi dall'applicazione del presente Capo.

 

 

 

 

 


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CAPO VI

(Norme finali)

Capo V

(Norme finali)

 

 

Art. 12
(Invarianza di oneri)

Art. 24
(Invarianza di oneri)

 

 

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Identico

 

 

 


SIWEB

Normativa di riferimento

 


Istituto superiore di sanità

 


L. 7 agosto 1973, n. 519.
Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1973, n. 219.

(2)  Vedi il D.M. 30 aprile 1976.

 

TITOLO I

Natura e funzioni dell'Istituto

 

Art. 1.

Natura e funzioni.

[L'Istituto superiore di sanità dipende dal Ministro per la sanità ed è organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del Ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il Ministro per la sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo] (3).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 2.

Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca.

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 , può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (4).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Vedi, anche, l'art. 18, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

 

Art. 3.

Servizi a pagamento.

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con D.P.R. da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro (5).

I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Con D.P.R. 22 giugno 1979 (Gazz. Uff. 6 novembre 1979, n. 302) è stata stabilita in L. 500.000, la tariffa per l'esame, da parte dell'Istituto superiore di sanità, di ciascuna pratica, concernente gli accertamenti relativi alla composizione ed alla innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.

 

TITOLO II

Organizzazione dell'Istituto

 

Art. 4.

Ripartizione dell'Istituto - Laboratori.

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (6).

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Comma così sostituito dall'art. 9, L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 5.

Servizi generali.

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi amministrativi e del personale;

2) biblioteca;

3) servizi tecnici, del numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 62.

 

TITOLO III

Organi di direzione e di consulenza

 

Art. 6.

Organi collegiali ed individuali.

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;

il consiglio dei direttori di laboratorio;

i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;

i direttori di laboratorio;

il capo dei servizi amministrativi e del personale;

il direttore della biblioteca;

i direttori dei servizi tecnici;

i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

 

TITOLO III

Organi di direzione e di consulenza

 

Capo I

Organi collegiali di direzione e di consulenza

 

Art. 7.

Comitato amministrativo: composizione.

Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per la sanità o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;

c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanità ed uno dal Ministro per il tesoro;

d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanità nominati dal Ministro per la sanità;

e) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;

h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanità e durano in carica tre anni.

 

Art. 8.

Comitato amministrativo: adunanza.

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanità quando egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

Art. 9.

Comitato amministrativo: funzioni.

Il comitato amministrativo:

1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

2) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità;

3) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

5) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

 

Art. 10.

Consiglio dei direttori di laboratorio.

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) discipline mediche e biologiche;

b) discipline chimiche e farmaceutiche;

c) discipline fisiche e tecnologiche;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

 

Art. 11.

Consiglio di laboratorio.

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.

 

Art. 12.

Assemblea di laboratorio o di servizio.

L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

 

Art. 13.

Comitato scientifico.

Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale (7);

c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'art. 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 , in materia di ripartizione delle borse di studio;

3) esprime parere al Ministro per la sanità in ordine alle questioni di cui all'articolo 34;

4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

 

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(7)  Lettera così sostituita dall'art. 9, L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

TITOLO III

Organi di direzione e di consulenza

 

Capo II

Organi direttivi individuali: attribuzioni

 

Art. 14.

Attribuzioni del direttore dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto sovraintende alla attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro per la sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il Ministro, gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al Ministro per la sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composto da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

 

Art. 15.

Attribuzioni del direttore di laboratorio.

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sulla attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

 

Art. 16.

Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale.

Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

 

Art. 17.

Attribuzioni del direttore di servizio tecnico.

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

 

Art. 18.

Attribuzioni del direttore di reparto.

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.

 

TITOLO IV

Attività contrattuale - Progetti - Programma

 

Art. 19.

Contratti.

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 , concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma, di cui ai due precedenti commi, sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire cinque milioni.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati servizi e le spese da eseguire in economia.

 

Art. 20.

Contratti con ditte estere.

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo l9, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi amministrativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente.

 

Art. 21.

Stipulazione dei contratti.

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo alla aggiudicazione delle relative forniture.

 

Art. 22.

Approvazione dei contratti.

Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.

In deroga all'articolo 14 della presente legge, il Ministro per la sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.

Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.

 

Art. 23.

Acquisto e vendita dei materiali.

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;

b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;

c) non siano utilizzabili per altri servizi.

Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente nonché da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti a), b) e c) del secondo comma, nonché sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonché di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

 

Art. 24.

Ufficio tecnico.

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonché i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

 

Art. 25.

Relazione del Ministro.

Il Ministro per la sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

 

Art. 26.

Residui.

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - rubrica Istituto superiore di sanità - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

TITOLO V

Ordinamento delle carriere

 

Art. 27.

Carriere.

Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

carriere direttive;

carriere di concetto;

carriere esecutive;

carriera del personale ausiliario tecnico.

Nei quadri I, II, III, IV della tabella B annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

Le categorie degli operai dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

capi operai;

operai specializzati;

operai qualificati;

operai comuni.

Nella tabella C annessa alla presente legge è riportata la pianta organica per ciascuna categoria.

 

Art. 28.

Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera.

[Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il numero dei posti e i laboratori o servizi per i quali essi sono messi a concorso, i titoli specifici richiesti per la partecipazione, le materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Il decreto ministeriale che indice il concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e il concorso deve essere espletato entro il termine di quattro mesi.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo da una lista a base nazionale compilata per discipline dal comitato scientifico.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione dal candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Per i vincitori di concorso provenienti da altra carriera dell'Istituto saranno mantenuti scoperti durante il periodo di prova altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso che il periodo di prova non fosse superato gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita ed il servizio prestato nel periodo suddetto verrà computato nella carriera di appartenenza.

Il servizio precedentemente prestato è valutato ai fini dell'assegnazione alle classi superiori di stipendio, nell'ambito della qualifica, dopo superato il periodo di prova. Salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, tale servizio diminuito del periodo di anzianità richiesto per l'accesso a carriere diverse, è valutato per intero nel caso di provenienza da carriere corrispondenti; è invece valutato per metà nel caso di provenienza da carriere inferiori.

Nella nuova carriera l'inquadramento dovrà avvenire in ogni caso ad una classe di stipendio tale che il trattamento economico non risulti inferiore a quello goduto nella carriera di provenienza] (8).

 

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(8)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 29.

Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento.

[Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul «Bollettino Ufficiale» del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal direttore di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti] (9).

 

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(9)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

TITOLO V

Ordinamento delle carriere

 

Capo I

Carriere direttive

 

Art. 30.

Classificazione delle carriere direttive.

Le carriere direttive comprendono:

carriera dei dirigenti di ricerca;

carriera dei ricercatori;

carriera amministrativa;

carriera di biblioteca.

 

Art. 31.

Carriera dei dirigenti di ricerca.

La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto che indìce il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte l'esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo sentito il comitato scientifico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo.

Nel caso che il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dallo impiego, hanno diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

 

Art. 32.

Carriera dei ricercatori.

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

ricercatore;

primo ricercatore.

La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica, con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'articolo 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonché da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.

Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'articolo 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per le qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.

Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

 

Art. 33.

Carriera direttiva amministrativa e del personale di biblioteca.

[La carriera direttiva amministrativa e quella del personale di biblioteca sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748] (10).

 

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(10)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 34.

Nomina a direttore dell'Istituto.

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa proposta del Ministro per la sanità sentito il parere del comitato scientifico, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito a un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'università o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

 

Art. 35.

Nomina a direttore di laboratorio.

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

 

Art. 36.

Nomina a direttore di servizio tecnico.

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro per la sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

 

Art. 37.

Nomina a direttore di reparto.

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

 

TITOLO V

Ordinamento delle carriere

 

Capo II

Carriere di concetto

 

Art. 38.

Classificazione delle carriere di concetto.

[Le carriere di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici;

carriera dei segretari tecnici;

carriera dei segretari di amministrazione] (11).

 

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(11)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 39.

Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici.

[La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico;

assistente tecnico capo] (12).

 

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(12)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 40.

Carriera degli assistenti tecnici.

[La nomina in prova ad assistente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in una prova scritta su argomento tecnico generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'inglese all'italiano) e orale, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina ad assistente tecnico in prova è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario docente in una delle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo nonché da un professore di lingua inglese di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto almeno alla quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi quarta e quinta di stipendio della carriera suddetta se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario ed un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, e da due direttori di reparto o di servizio.

I posti disponibili nella qualifica di assistente tecnico capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli assistenti tecnici che abbiano compiuto almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera o tre anni nella quinta classe di stipendio della carriera stessa] (13).

 

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(13)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 41.

Carriera dei segretari tecnici.

[La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico;

segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un direttore di reparto o di servizio e da un primo ricercatore.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulle qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente commi sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un colloquio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma nono dell'articolo 40] (14).

 

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(14)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

TITOLO V

Ordinamento delle carriere

 

Capo III

Carriere esecutive

 

Art. 42.

Classificazione delle carriere esecutive.

[Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici;

carriera degli aiutanti] (15).

 

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(15)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 43.

Nomina ad aiutante tecnico.

[La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo. Per la prova pratica la commissione è assistita da un aiutante tecnico.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario e del ruolo degli operai dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio, se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante tecnico.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al quarto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante tecnico] (16).

 

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(16)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 44.

Nomina ad aiutante.

[La nomina in prova ad aiutante si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione o della carriera direttiva di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quarto è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante] (17).

 

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(17)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

TITOLO V

Ordinamento delle carriere

 

Capo IV

Carriera del personale ausiliario tecnico

 

Art. 45.

 Qualifiche del personale ausiliario tecnico.

[La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le qualifiche di:

addetto tecnico;

addetto tecnico capo] (18).

 

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(18)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 46.

Carriera del personale ausiliario tecnico.

[La nomina ad addetto tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno di licenza elementare. L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad addetto tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due primi ricercatori, da due assistenti tecnici; la commissione è assistita per la prova pratica da un addetto tecnico capo.

La promozione alla qualifica di addetto tecnico capo si consegue per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con almeno quindici anni di effettivo servizio nella carriera] (19).

 

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(19)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

TITOLO VI

Rapporti informativi e disciplina

 

Art. 47.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo.

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;

d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore del servizio;

f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

 

Art. 48.

Irrogazione della censura.

La censura è inflitta, previa contestazione d'addebito, dal direttore di laboratorio o di servizio.

 

Art. 49.

Commissione di disciplina.

La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro per la sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

 

TITOLO VII

Disposizioni varie e comuni

 

Art. 50.

Incarichi speciali.

Qualora, per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ad esperti italiani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il consiglio dei direttori di laboratorio.

 

Art. 51.

Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , anche per motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

Art. 52.

Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

È abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , concernente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale.

È abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

 

Art. 53.

Orario di servizio.

[L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere.

Su proposta del direttore dell'Istituto il comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di consentire l'espletamento delle attività continuative e dei turni] (20).

 

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(20)  Gli artt. 53, 54, 55, 57 e 59, limitatamente ai commi 2 e 4, sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 54. Compenso particolare.

[Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione] (21) (22).

 

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(21)  Gli artt. 53, 54, 55, 57 e 59, limitatamente ai commi 2 e 4, sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

(22)  Vedi, anche, l'art. 25, L. 15 novembre 1973, n. 734.

 

Art. 55.

Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori.

[Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo] (23).

 

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(23)  Gli artt. 53, 54, 55, 57 e 59, limitatamente ai commi 2 e 4, sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 56.

Indennità di rischio.

Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159 , è abrogata (24).

 

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(24)  L'art. 37, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto che nei confronti del personale che fruisce dell'assegno perequativo non si applicano gli artt. 56 e 58 della presente legge. Successivamente, l'articolo unico, L. 20 dicembre 1977, n. 964, ha abrogato l'art. 58, della presente legge.

 

Art. 57.

Lavoro straordinario.

[Nell'eventualità che, per esigenze di servizio si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del capo dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili pro capite] (25).

 

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(25)  Gli artt. 53, 54, 55, 57 e 59, limitatamente ai commi 2 e 4, sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 58.

Lavoro notturno e festivo.

[Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui al comma precedente ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale] (26).

 

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(26)  L'art. 37, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto che nei confronti del personale che fruisce dell'assegno perequativo non si applicano gli artt. 56 e 58 della presente legge. Successivamente, l'articolo unico, L. 20 dicembre 1977, n. 964, ha abrogato l'art. 58, della presente legge.

 

Art. 59.

Mensa di servizio - nido - asilo.

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

[L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo - valutato in lire 50 milioni - per l'anno 1973 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio, del nido e dell'asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui] (27).

 

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(27)  Gli artt. 53, 54, 55, 57 e 59, limitatamente ai commi 2 e 4, sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 60.

Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 61.

Scioglimento centri di studio.

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità.

 

Art. 62.

Regolamento interno.

Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

Il regolamento interno comprende fra l'altro:

1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

 

Art. 63.

Funzioni di segretario.

[Nei concorsi di ammissione o di avanzamento, le funzioni di segretario sono svolte da impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i concorsi relativi alla carriera dei dirigenti di ricerca, la qualifica non può essere inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione nella carriera di cui al primo comma.

Per i concorsi relativi alle carriere ausiliarie e degli operai le funzioni di segretario possono essere svolte da impiegati della carriera di concetto di amministrazione.

Nel consiglio dei direttori di laboratorio, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto] (28).

 

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(28)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 64.

Inquadramento.

[L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle B e C annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità eccedente il periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe è riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore.

L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 34 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo l'emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per il periodo previsto dall'articolo 36 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge] (29).

 

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(29)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 65.

Contingentamento del personale.

[La ripartizione del personale nei contingenti dei laboratori e servizi generali è effettuata dal comitato amministrativo su proposta di una commissione composta dai direttori di laboratorio, dai direttori dei servizi generali e da quattro rappresentanti del personale eletti dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto] (30).

 

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(30)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 66.

Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori.

[Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratorio sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotta di due anni.

Gli attuali dirigenti superiori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 564) conservando l'anzianità complessiva di primo ricercatore e di dirigente superiore. Gli attuali primi dirigenti alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio (parametro 443) conservando l'anzianità complessiva di ricercatore con parametro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi dirigenti alla prima classe di stipendio, gli impiegati delle carriere direttive tecniche inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, ed i direttori di divisione aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 387).

Al personale indicato al secondo e terzo comma proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico omnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento, è attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto è concessa, in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'assegno personale sopra indicato.

Al personale che gode dell'assegno personale indicato al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .

Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera dalla tabella B) quadro I lettera b).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro] (31).

 

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(31)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 67.

Inquadramento degli assistenti tecnici.

[Gli attuali impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto degli esperti sono inquadrati nella carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Gli attuali esperti capo sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico capo, conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica dl provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .

Gli attuali esperti principali ed esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente alla anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli esperti principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di assistente tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quelle corrispondenti della carriera di provenienza degli esperti tecnici] (32).

 

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(32)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 68.

Inquadramento dei segretari tecnici.

[Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale ed al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto prevalentemente mansioni di carattere tecnico sono inquadrati, a loro domanda, da prodursi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Gli impiegati che ottengono il passaggio nella carriera dei segretari tecnici ai sensi del comma precedente sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico capo se in possesso della qualifica di segretario capo osservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali segretari principali e segretari sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari o corrispondente a quello di provenienza conservando l'anzianità in quello maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In questo ultimo caso la anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. I segretari principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati alla qualifica di segretario tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quella di provenienza delle carriere di concetto di cui al primo comma] (33).

 

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(33)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 69.

 Inquadramento degli aiutanti tecnici.

[Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici sono inquadrati nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli aiutanti tecnici sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici] (34).

 

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(34)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 70.

Inquadramento degli aiutanti.

[Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti sono inquadrati, mantenendo l'attuale ordine di ruolo, nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti.

Gli aiutanti sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici] (35).

 

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(35)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 71.

Inquadramento del personale ausiliario tecnico.

[Gli impiegati attualmente appartenenti alle carriere ausiliarie sono inquadrati nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e commessi capo sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo conservando nella nuova qualifica, se provengono dal parametro 165, la anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di addetto tecnico capo al compimento di quattro anni dal collocamento nella terza classe di stipendio] (36).

 

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(36)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 72.

Particolari situazioni nella carriera esecutiva.

[Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione che prestino servizio con mansioni tecniche presso i laboratori o servizi tecnici, il magazzino prodotti e materiali, o come addetti all'inventariazione delle apparecchiature, possono essere ammessi a domanda e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo ad un esame colloquio per l'inquadramento nel ruolo degli aiutanti tecnici.

Nel nuovo ruolo gli interessati saranno collocati nella classe corrispondente a quella di provenienza, conservando la relativa anzianità.

La commissione giudicatrice per gli esami colloquio di cui al presente articolo ha la composizione prevista dall'articolo 43, terzo comma] (37).

 

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(37)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 73.

Nomina a dirigente di ricerca.

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 31, un concorso a dirigente di ricerca per le discipline riguardanti le attività istituzionali dell'Istituto, riservato per un complesso di posti pari alla metà di quelli ancora disponibili in organico, ai dipendenti dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti] (38).

 

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(38)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 74.

Nomina a ricercatore.

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti e il concorso di cui al precedente articolo, viene bandito a termini dell'articolo 32 un concorso a ricercatore riservato, per due terzi dei posti disponibili, agli impiegati delle carriere immediatamente inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso o di libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio, nonché a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 , e successive modificazioni, o che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332] (39) .

 

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(39)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 75.

Nomina ad assistente tecnico.

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 41 un concorso ad assistente tecnico riservato, per un terzo dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli impiegati delle altre carriere tecniche in possesso dei requisiti prescritti, nonché agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Sono altresì ammessi allo stesso concorso, con riserva di un altro terzo dei posti disponibili, coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 , e successive modificazioni, o che svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332] (40) .

 

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(40)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 76.

Nomina ad aiutante tecnico.

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito un concorso ad aiutante tecnico, per i posti ancora disponibili, riservato agli appartenenti alla carriera ausiliaria e al ruolo degli operai in possesso del titolo di studio prescritto, ovvero, a prescindere dal titolo di studio, se con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio.

 

Sono altresì ammessi al concorso di cui al comma precedente coloro che, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

L'esame consiste in una prova pratica a livello esecutivo e in un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica. Per quanto riguarda la composizione della commissione, i titoli e la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le disposizioni degli articoli 28 e 43] (41).

 

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(41)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 77.

Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331 .

[Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio, anche in ruolo, presso l'Istituto superiore di sanità e sia stato assunto in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331 , e successive modificazioni, è inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purché corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , è considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purché prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo] (42).

 

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(42)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 78.

Concorsi in fase di svolgimento.

[I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo] (43).

 

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(43)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 79.

Disponibilità per i posti in organico.

[I posti disponibili in organico alla qualifica iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine, le promozioni di cui agli articoli del presente titolo, non potranno essere coperti in misura superiore al venti per cento nel primo anno, al quaranta per cento nel secondo anno, al sessanta per cento nel terzo anno, all'ottanta per cento nel quarto anno, ed il restante nel quinto anno di applicazione della presente legge] (44).

 

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(44)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 80.

Cessazione dell'attività professionale.

[Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito per non oltre un anno da tale data, l'espletamento di attività professionali previste dall'art. 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , purché fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto] (45).

 

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(45)  Abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

 

Art. 81.

Copertura dell'onere della spesa.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;

2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , che viene pertanto così modificato:

 

|1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla|               |
|   produzione di specialità medicinali . . . .| L.   1.000.000|
|   tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . .| »       50.000|
|2) tassa  per   registrazione   di  specialità|               |
|   medicinali  estere  e  nazionali, per  ogni|               |
|   specialità, serie o categoria di specialità|               |
|   (articoli  162   e  166   del  testo  unico|               |
|   sostituiti  dall'articolo 4  della legge 1°|               |
|   maggio 1941, n. 422):                      |               |
|   a) per ogni specialità  . . . . . . . . . .| L.     200.000|
|      tassa annuale  . . . . . . . . . . . . .| »       10.000|
|   b) per ogni serie o categoria . . . . . . .| »      100.000|
|      tassa annuale  . . . . . . . . . . . . .| »        5.000|

 

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione anteriormente alla data 1° gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

- quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.
Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.

(2)  Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754.

(3)  Per il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Natura e funzioni.

1. L'Istituto superiore di sanità, (I.S.S.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica (4).

2. L'Istituto:

a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;

b) partecipa, anche con propri centri operativi e contributi finanziari, a progetti di attività esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituzioni nazionali;

c) svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità pubblica;

d) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari;

e) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presìdi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie (5);

f) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici, attività di consulenza per la tutela della salute pubblica;

g) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra salute ed ambiente;

h) propone programmi e sperimentazioni cliniche di interesse nazionale, da svolgere presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere;

i) assume iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.

3. Il Ministro della sanità presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.

 

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(4)  Per il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

(5)  Le procedure di controllo e le modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue e plasma umani sono state fissate con D.M. 22 aprile 1996 (Gazz. Uff. 26 agosto 1996, n. 199, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 1996, n. 208 e modificato con D.M. 8 agosto 1997 (Gazz. Uff. 26 settembre 1997, n. 225) per le specialità contenenti albumina; con D.M. 22 aprile 1996 (Gazz. Uff. 26 agosto 1996, n. 199, S.O.) per le specialità contenenti i fattori della coagulazione e con D.M. 22 aprile 1996 (Gazz. Uff. 26 agosto 1996, n. 199, S.O.) per le specialità contenenti immunoglobuline normali e specifiche.

 

Art. 2.

Criteri di organizzazione.

1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore dell'Istituto.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative.

Il regolamento altresì disciplina:

a) i compiti dell'Istituto, coordinando quelli di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e successive modificazioni, con quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto;

b) le modalità per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonché le modalità per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria unica;

c) le modalità di conferimento di borse di studio;

d) le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;

e) le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;

f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

g) i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;

h) la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;

i) le attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale.

3. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.

 

Art. 3.

Personale.

1. Al personale si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . La relativa dotazione organica è definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. La disciplina dei concorsi pubblici è adottata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

 

Art. 4.

Bilancio.

1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Tale fondo è ripartito in articoli, adottati con deliberazione del comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dall'adozione.

2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

 

Art. 5.

Abrogazione.

1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 1, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 59, limitatamente ai commi 2° e 4°, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 


D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754.
Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1995, n. 15.

(2)  Il nuovo regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità è stato emanato con D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70. Per la vigenza delle disposizioni di cui al presente decreto vedi l'art. 18, comma 4 dello stesso D.P.R. n. 70/2001.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Funzioni e compiti.

1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 :

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica;

b) esercita attività di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica;

c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo (4);

d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici;

e) compie accertamenti ed indagini di natura igienica sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui è vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

g) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

h) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

i) stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

l) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

m) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

n) appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente.

 

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(4)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439.

 

Art. 2.

Accordi di collaborazione.

1. Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera i), indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 , secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.

2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attività svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.

3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 .

4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attività scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo.

 

Art. 3.

Incarichi temporanei di collaborazione.

1. L'Istituto ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici di cui agli accordi di collaborazione del precedente articolo, nonché per la realizzazione dei progetti d'interesse nazionale di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e degli altri programmi di ricerca finalizzata, individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera a), del presente regolamento.

2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono espletate senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti degli organi di gestione dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di orari di lavoro, né l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa connessa al programma scientifico; possono bensì essere svolti in luoghi diversi dall'Istituto.

3. Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono interamente a carico dei contributi accreditati all'Istituto superiore di sanità nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 2, ovvero dei fondi di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , nonché dei fondi all'uopo stanziati dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

4. Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati che abbiano presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di apposito avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo dell'Istituto e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico.

5. La valutazione di idoneità basata sul curriculum, sui titoli o su un eventuale colloquio è operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dal direttore dell'Istituto e composta dal direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualità di presidente, e da due ricercatori; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.

6. I compensi per gli incarichi suddetti, sono determinati dal responsabile scientifico in relazione alla speciale competenza richiesta, ai risultati da conseguire, ed alle classi retributive, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono inoltre essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, qualora la particolare natura dell'incarico o l'urgenza lo richiedano.

8. L'Istituto, altresì, procede - con le modalità di cui al presente articolo - ad assunzioni con contratto a termine di personale di ricerca, di personale tecnico e di personale amministrativo secondo le disposizioni vigenti.

 

Art. 4.

Borse di studio.

1. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, entro il limite di spesa di 500 milioni.

2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

3. Le borse di studio vengono conferite mediante pubblico concorso e hanno durata annuale, le stesse sono rinnovate per non più di un biennio.

4. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore è composta dal direttore dell'Istituto, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due direttori di laboratorio, da due professori universitari, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.

5. Le borse di studio sono conferite con provvedimento del direttore dell'Istituto.

6. I requisiti e le modalità di fruizione sono individuati con provvedimento del Ministro della sanità.

7. L'attività svolta durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e ricerca, di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , costituisce titolo di particolare rilevanza ai fini della valutazione, nell'ambito dei concorsi per l'accesso ai profili di dirigente di ricerca e tecnologo dell'Istituto superiore di sanità, relativamente ai settori attinenti a tali attività, qualora essa sia giudicata eccellente dal comitato scientifico. Il comitato scientifico determina i criteri di valutazione di detta attività, secondo i correnti parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale.

 

Art. 5.

Organi collegiali ed individuali.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore dell'Istituto.

2. Il consiglio dei direttori di laboratorio ed il consiglio di laboratorio, continuano ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , con l'esclusione, per il consiglio dei direttori di laboratorio, di quelle di cui all'art. 10, comma 3, n. 4, della citata legge n. 519 del 1973 .

 

Art. 6.

Comitato amministrativo: composizione e funzioni.

1. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro della sanità; è presieduto dal Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato, rimane in carica per tre anni, ed è composto da sei esperti di riconosciuta competenza nei settori di attività dell'Istituto, anche estranei alla pubblica amministrazione dei quali:

a) due designati dal Ministro della sanità individuati tra i dipendenti dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente di ricerca e/o dirigente tecnologo;

b) uno designato dal Ministro del tesoro;

c) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome;

d) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. È, altresì, componente di diritto del comitato il direttore dell'Istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

3. Il comitato si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal Ministro della sanità o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato quando ne ravvisi l'opportunità o su richiesta della maggioranza dei componenti.

4. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. Le delibere di cui al seguente comma 7, lettere a), b) e c), sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

6. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità assunto di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

a) trasmette con proprio parere, sentito il comitato scientifico, i piani annuali e triennali delle attività per l'approvazione del Ministro;

b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro;

c) delibera la ripartizione dei fondi fra le strutture organizzative dell'Istituto, in funzione dei compiti alle stesse attribuite e dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività scientifiche istituzionali, apprezzati secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lettera e);

d) esprime parere sui regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ;

e) esprime pareri in ordine agli accordi di collaborazione di cui all'art. 2;

f) esprime parere sui concorsi da indire, con riguardo alla ripartizione dei posti, ai titoli ad alle materie di esame;

g) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanità o dal direttore dell'Istituto.

8. L'ordine del giorno va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima della seduta. L'ordine del giorno e le deliberazioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto. L'accesso ai relativi documenti è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .

 

Art. 7.

Comitato scientifico: composizione e funzioni.

1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità e dura in carica 3 anni. Esso è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) da quindici esperti, anche stranieri, designati dal Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome, tra personalità scientifiche italiane ed eventualmente straniere;

c) da cinque esperti in rappresentanza del Ministero della sanità, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari sociali designati dai rispettivi Ministri;

d) dai direttori di dipartimento dell'Istituto;

e) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

f) da tre rappresentanti di ruolo, eletti ogni tre anni, secondo le norme vigenti, da e fra il personale appartenente ai profili di ricercatore o tecnologo o profili superiori, uno per ognuna delle seguenti discipline:

mediche e biologiche;

chimiche e farmaceutiche;

fisiche e tecnologiche.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.

3. Il presidente del comitato invita alle riunioni esperti dell'Istituto, o esperti esterni anche con cittadinanza straniera, particolarmente competenti nelle materie in esame.

4. Il compenso per i componenti esterni del comitato scientifico è fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il comitato scientifico:

a) esercita attività di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine a piani e programmi di attività e formula i pareri previsti dall'art. 6, comma 7, lettera a);

b) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;

c) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, laboratori e reparti;

d) esprime parere su quanto previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, nonché su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale;

e) esprime annualmente valutazione sull'attività di ciascun dipartimento, di ciascun laboratorio, di ciascun laureato facente parte del personale tecnico-scientifico, anche a contratto, avente livello professionale I, II, III, od equivalenti secondo i criteri che predetermina ogni due anni con riferimento ai parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale;

f) determina, ogni due anni, i criteri di valutazione di cui all'art. 4, comma 7.

6. Il comitato si riunisce almeno 6 volte all'anno e può articolare i propri lavori anche per commissioni, nominate dal presidente, sentito il comitato stesso. Esse operano nelle materie e con le modalità individuate con il provvedimento di nomina. Per le modalità di funzionamento si applica il precedente art. 6, comma 4.

7. Il parere previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, viene reso da apposita commissione, costituita ai sensi del comma 6 del presente articolo.

 

Art. 8.

Direttore dell'Istituto.

1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ad una personalità scientifica, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

2. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta con l'osservanza della stessa procedura, tenuto conto dei risultati raggiunti, avuto riguardo a quanto esposto nella dichiarazione programmatica di cui al seguente comma 4, lettera b).

3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , e con riferimento ai contratti del comparto ricerca.

4. Il direttore dell'Istituto:

a) attua i programmi generali e realizza gli obiettivi indicati dal Ministro della sanità;

b) entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico indica con una relazione programmatica al Ministro della sanità, al comitato amministrativo, al comitato scientifico, le linee e le priorità che intende perseguire;

c) sovraintende al funzionamento e alle attività dell'Istituto;

d) predispone il piano di attività annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di delibera del comitato amministrativo;

e) cura la esecuzione delle delibere adottate dal comitato amministrativo;

f) predispone, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;

h) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto;

i) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, sentito il comitato scientifico, e di direttore dei laboratori, dei servizi tecnici, di reparto e di ogni altra struttura interna, ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di laboratorio dallo stesso delegato o, in assenza di delega, da colui che vanta la maggiore anzianità di servizio nella funzione.

6. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, le cui attribuzioni possono essere affidate ad un direttore di laboratorio.

 

Art. 9.

Organizzazione dell'Istituto.

1. L'Istituto è articolato in dipartimenti, laboratori, servizi generali e servizi tecnici.

2. I laboratori si articolano in reparti; i servizi tecnici si articolano in unità funzionali.

3. I dipartimenti svolgono funzioni di coordinamento di laboratori o servizi al fine del miglior utilizzo delle risorse finalizzate a specifici programmi o alla razionalizzazione dell'attività scientifica dell'ente.

4. La direzione dei dipartimenti è affidata ad un direttore di laboratorio, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera i), del presente regolamento. Col provvedimento di nomina sono, altresì, individuati i compiti allo stesso affidati, comunque finalizzati alla realizzazione del coordinamento di cui al comma 3 e la durata nelle relative funzioni.

5. Il consiglio di laboratorio di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , si riunisce altresì mensilmente con la partecipazione di tutti i laureati tecnici per l'esame dello svolgimento dell'attività scientifica.

6. L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 .

 

Art. 10.

Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione.

1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, in termini di competenza e di cassa, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno ed adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministro della sanità entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla sua deliberazione.

2. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio ed è corredato altresì dei dati sulla consistenza numerica del personale in servizio. Unitamente al bilancio di previsione è allegato un bilancio pluriennale correlato al piano triennale di attività.

3. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttività e proficuità nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.

4. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

5. Il servizio di tesoreria dell'Istituto è espletato a mezzo contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.

6. Alla contabilità speciale affluiscono tutte le entrate dell'Istituto e alla medesima vengono imputati tutti i pagamenti da farsi per conto di essa.

7. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

8. Sono vietate gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559 .

9. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate negli esercizi successivi.

10. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle entrate derivanti dalle seguenti voci:

a) tariffe dei servizi a pagamento resi dall'Istituto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 ;

b) quote di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

c) proventi dei contratti di licenza di sfruttamento di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per le cessioni di «know-how» i cui diritti economici appartengono all'Istituto;

d) proventi derivanti dalla vendita dei beni dichiarati fuori uso;

e) altri eventuali proventi.

11. L'istituto, inoltre, provvede all'autonoma gestione delle spese derivanti dalle seguenti voci:

a) spese per organi istituzionali e per il personale;

b) spese per il funzionamento dell'Istituto;

c) spese per l'acquisto di beni e servizi;

d) spese per liti;

e) i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 ;

f) ogni eventuale spesa idonea per realizzare i compiti dell'Istituto.

 

Art. 11.

Gestione finanziaria.

1. Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti amministrativi secondo la rispettiva competenza sulla base delle assegnazioni disposte dal direttore dell'Istituto ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.

2. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del creditore, è effettuata dal competente ufficio previa verifica della relativa documentazione.

3. La liquidazione delle forniture dei beni, lavori e servizi, viene operata sulla base del buono di ordinazione vistato dal consegnatario, della richiesta di pagamento o del prospetto di liquidazione e dei documenti attestanti la regolare esecuzione delle relative prestazioni o dei verbali di collaudo.

4. Gli ordinativi sono firmati dal direttore dell'Istituto stesso o dai dirigenti responsabili secondo le rispettive competenze.

5. I titoli di spesa sono inviati direttamente alla sezione di tesoreria tramite l'ufficio centrale di ragioneria.

6. Per i pagamenti all'estero si applicano le vigenti disposizioni normative.

7. L'ufficio centrale di ragioneria, istituito presso l'Istituto superiore di sanità dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 , esercita il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto stesso.

8. Con provvedimento del direttore dell'Istituto sono nominati il consegnatario ed il cassiere.

9. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10. Il conto consuntivo della gestione delle entrate e delle spese è trasmesso al Ministro della sanità entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto è costituito dal conto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dalla relazione sui risultati della gestione predisposta dal direttore dell'Istituto.

 

Art. 12.

Acquisto di beni e servizi.

1. I laboratori e i servizi dell'Istituto superiore di sanità entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario provvedono alla ricognizione del proprio fabbisogno di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attività istituzionale. Al relativo coordinamento, sulla base di scale di priorità, prefissate dal direttore, in relazione alle risorse di bilancio, provvede apposita commissione nominata con provvedimento del direttore.

2. È vietato qualsiasi artificioso frazionamento di spesa relativa al medesimo oggetto.

3. La destinazione esclusiva alla ricerca scientifica dei beni è dichiarata dal direttore dell'Istituto, anche in relazione all'applicazione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.

4. L'Istituto superiore di sanità provvede, altresì, direttamente alle forniture d'ufficio, valutando autonomamente la indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo.

5. Con successivo decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e con le modalità di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è emanato apposito capitolato d'oneri generale disciplinante le forniture ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 13.

Attività contrattuale.

1. L'attività contrattuale dell'Istituto è soggetta preliminarmente a parere vincolante, sulla convenienza giuridico-amministrativa ed economica, di apposita commissione, nominata con decreto del Ministro della sanità, che si esprime su progetti di contratto passivi eccedenti la somma di L. 150.000.000 e che importino spesa fino a L. 300.000.000 per le procedure negoziate e fino a L. 600.000.000 per le procedure aperte, nonché sui progetti di contratti attivi di importo superiore a L. 75.000.000.

2. La commissione di cui al precedente comma, di durata triennale, è composta da un magistrato di Consiglio di Stato, presidente, da due direttori di laboratorio e dal dirigente generale-direttore amministrativo dell'Istituto e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, indicato dal ragioniere generale.

3. Per limiti di spesa superiori a L. 600.000.000 per le procedure aperte e L. 300.000.000 per quelle negoziate, l'attività contrattuale è soggetta al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, che si esprime sul relativo progetto di contratto.

4. Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire 150.000.000, nonché, quando sul contratto si sia espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensioni di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente L. 80.000.000.

5. La commissione di cui al comma 1 esprime, altresì, parere sui progetti di contratto da sottoporre al Consiglio di Stato, dopo aver proceduto all'analisi dei costi e alla valutazione della rispondenza degli oggetti dei predetti contratti alle esigenze dei laboratori e servizi richiedenti.

6. Fermo restando quanto precede, l'Istituto superiore di sanità provvede direttamente alla vendita dei beni non più utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione, istituita presso l'Istituto.

7. I contratti anche con ditte estere sono stipulati da un dirigente amministrativo in forma pubblica o privata, secondo le vigenti disposizioni di legge o mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

(Il comma 8 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

 

Art. 14.

Servizi a pagamento.

1. L'Istituto rende a pagamento servizi inerenti alle proprie funzioni. I predetti servizi e le relative tariffe sono determinati con provvedimento del Ministro della sanità, le tariffe devono essere non inferiori ai costi complessivi della prestazione, così come disposto dall'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 (5).

2. Le tariffe delle analisi di revisione già determinate ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ed all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 , sono assoggettate alla disciplina di cui al comma precedente.

3. I servizi di cui trattasi sono resi solo a seguito del pagamento delle somme secondo la tariffa da parte degli interessati, senza farsi luogo a rimborso alcuno, a modifica di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327 .

 

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(5)  Il tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore di sanità è stato approvato con D.M. 6 marzo 2000.

 

Art. 15.

Servizi e spese in economia.

1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia entro il limite massimo di L. 150.000.000.

2. Le provviste in economia per l'acquisizione di beni e servizi per cui non sia possibile, per ragioni di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, provvedere altrimenti, sono eseguite mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità.

3. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare:

a) acquisto di medicinali, sostanze chimiche, biologiche e radioattive, prodotti terapeutici, piante e semi;

b) acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonché dei necessari mangimi e delle strutture per stabulazione;

c) lavori urgenti di manutenzione dei locali adibiti ad uso dell'Istituto superiore di sanità, ivi compresi quelli di installazione di impianti tecnologici di qualsiasi genere;

d) spese per congressi, conferenze, riunioni, convegni ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;

e) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di mezzi di trasporto;

f) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni scientifiche di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

g) spese di rappresentanza e casuali;

h) spese editoriali, di documentazione e di pubblicità, nonché lavori di traduzione e copia qualora l'Amministrazione non possa provvedere con proprio personale, da affidare unicamente ad imprese commerciali;

i) spese postali, telefoniche e telegrafiche e relative a sistemi di trasmissione dati;

l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e spese doganali;

m) spese urgenti per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi;

n) spese urgenti per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e la modifica di macchine per ufficio e apparecchiature scientifiche;

o) spese relative a quant'altro occorra per il funzionamento dei laboratori e servizi dell'Istituto superiore di sanità.

4. Le provviste in economia di importo superiore a L. 5.000.000 debbono essere corredate da una relazione tecnica redatta dal laboratorio o servizio richiedente. Le provviste di importo superiore a L. 10.000.000 debbono, altresì, essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte del settore salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

5. Ogni lavoro ed ogni acquisto eseguito in economia deve essere dichiarato regolarmente eseguito dal richiedente con certificato controfirmato dal direttore del laboratorio o servizio. Quando la spesa supera L. 50.000.000 i lavori e gli acquisti devono essere collaudati da una commissione di tre componenti.

6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520 , concernente i servizi e le spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.

 

Art. 16.

Cassiere.

1. Ove occorra, si provvede in contanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 , al pagamento delle spese casuali, dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, degli anticipi di viaggio, delle minute spese di funzionamento dell'Istituto, nonché di quelle altre spese il cui pagamento si renda necessario ed urgente.

2. Per il pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede mediante ordinativi a favore del cassiere con l'obbligo della resa del conto giudiziale.

3. Per speciali esigenze individuate con provvedimento direttoriale, il cassiere riceve il versamento di somme liquide, vaglia postali e vaglia cambiari della Banca d'Italia intestati all'Istituto, emettendo apposite quietanze in triplice copia numerate in ordine continuativo, per ogni esercizio finanziario. Le somme introitate devono essere versate entro tre giorni alla contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

 

Art. 17.

Consegnatario dei beni mobili.

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di facile consumo, sono dati in consegna - previa sottoscrizione di apposita scheda in duplice esemplare - a dipendenti che ne sono responsabili per debito di vigilanza. Analogamente si procede per le variazioni del responsabile della custodia.

2. L'inventario dei beni è curato dal consegnatario che emette i buoni di carico e di scarico in triplice esemplare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 .

3. Non sono iscritti negli inventari, ma annotati in apposito registro di carico e scarico, gli oggetti che per loro intrinseca natura sono destinati al consumo, sono parti di ricambio di altri beni, ovvero si deteriorano con l'uso, e quelli di modico valore.

4. Il consegnatario restituisce copia del buono di ordinazione all'ufficio amministrativo, vistata e numerata in ordine progressivo, all'atto della consegna del bene.

5. La cancellazione dagli inventari avviene per i beni mobili dichiarati fuori uso per perdita, ovvero per cessione e vendita. Essa è disposta con provvedimento del direttore dell'Istituto, sentita apposita commissione.

6. Il consegnatario opera l'iscrizione dei beni predetti negli inventari o nel registro di facile consumo e deve tenere apposito registro di carico e scarico sulla base della copia del buono di acquisto emesso dall'ufficio amministrativo, della bolla di consegna del fornitore o trasportatore e della copia del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Lo scarico è operato sulla base del provvedimento di cancellazione.

 

Art. 18.

Servizi sociali per il personale.

1. Sono attivati, anche mediante convenzione e nel rispetto dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recante interventi correttivi di finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanità, un servizio di mensa per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei mesi, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati è deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto che provvede a determinare il contributo - pari al costo dei servizi - da porre a carico dei dipendenti.

3. La gestione della mensa è affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa avente il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.

4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre ai buoni pasto.

 

Art. 19.

Attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario nazionale.

1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale è deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto, sentito il comitato scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.

2. A tal fine nei piani di attività dell'Istituto, vengono previsti annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare per ogni anno, i discenti cui sono rivolti, nonché la durata dei corsi stessi.

3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati sono, di volta in volta, approvati dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa deve contenere, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.

 

Art. 20. 

Non ammesso al visto della Corte dei conti.

 

Art. 21. 

Non ammesso al visto della Corte dei conti.

 

Art. 22.

Organi collegiali.

1. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.

2. La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali deve intervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 23.

Relazione sull'attuazione del regolamento.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore dell'Istituto, con relazione al Ministro della sanità, sentiti il comitato amministrativo ed il comitato scientifico, riferisce sull'applicazione del regolamento, formulando eventuali proposte di modifica volte a migliorare la funzionalità dell'Istituto.

 

Art. 24.

Dotazioni organiche.

Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità, in applicazione dell'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono costituite dai posti previsti in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni ed alle procedure previste dall'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1993.

 

Art. 25.

Rinvio alle norme di contabilità dello Stato.

Per le materie non disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

Art. 26.

Disposizioni normative dell'Istituto superiore di sanità.

1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 , l'Istituto superiore di sanità resta disciplinato dalle seguenti disposizioni:

articoli 2, 3, 10 (ad eccezione del comma 3, n. 4, abrogato), 11, 15, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 50, 51, 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , concernente: «Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità»;

art. 8 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 , concernente l'ospitalità presso l'Istituto superiore di sanità;

art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva;

decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528 , concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1990, n. 157, concernente la modifica al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1990, n. 454, concernente modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528 ;

decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1992, n. 286, concernente modifiche al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528 ;

decreto del Ministro della sanità 11 gennaio 1993, n. 134, concernente modifiche, per quanto attiene al numero ed alla denominazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528 .

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le altre disposizioni relative all'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, non richiamate nel comma 1, cessano di avere efficacia.

 


L. 1 aprile 1999, n. 91.
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.
(Art. 8)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1999, n. 87.

 

(omissis)

Art. 8.

Centro nazionale per i trapianti.

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato «Centro nazionale».

2. Il Centro nazionale è composto:

a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) dal direttore generale.

3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24;

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;

c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);

d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);

f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);

g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;

h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;

i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;

l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;

m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi.

7. Per l'istituzione del Centro nazionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annue (8)a decorrere dal 1999 (9).

 

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(8) Corrispondenti a euro 382.178,11 annui.

(9)  Comma così modificato dall'art. 92, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 2-ter, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

 


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.
Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Ritenuta la necessità di procedere al completamento del riordino dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Compiti e attribuzioni.

1. Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e sino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 , spettano, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni:

a) esprimere al Ministro della sanità parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; il parere è reso entro venti giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;

b) esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;

c) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.

2. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.

 

Art. 2.

Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta (2).

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

4. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio (3) la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.

5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima (4).

 

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(2)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(3)  Gli organi della Agenzia durano in carica cinque anni ai sensi dell'art. 2, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17.

(4) Vedi, anche, il comma 162 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 2-bis. 

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi: sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio (5).

 

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(5)  Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali è stato approvato con D.M. 31 maggio 2001 (Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160, S.O.). Vedi, anche, il D.M. 28 dicembre 2011.

 

Art. 3.

Norme finali.

1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto 22 febbraio 1994, n. 233 del Ministro della sanità, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto (6).

 

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(6)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

 


D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(Art. 9)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 9. 

Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro (16).

2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'articolo 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

4. Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

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(16)  Il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità è stato approvato con D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è stato approvato con D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303.

 

(omissis)

 


D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70.
Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
(Art. 6, co. 1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente regolamento:

(omissis)

Art. 6. 

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:

a) tre esperti designati dal Ministro della sanità;

b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;

c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;

e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.

2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'àmbito dei compiti svolti dall'Istituto.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sei anni (6).

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.

5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.

6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione (7).

 

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(6) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14.

(7)  Con Decr. 27 giugno 2002 (Gazz. Uff. 11 settembre 2002, n. 213) è stato emanato il regolamento sulle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

 

(omissis)

 


L. 21 ottobre 2005, n. 219.
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
(Art. 12)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251.

(omissis)

Capo V - Misure per il coordinamento

 

 

Art. 12.

Compiti del Centro nazionale sangue.

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale (6).

2. Per l'attività del Centro di cui al comma 1 viene istituito un Comitato direttivo composto: dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; da un direttore nominato dal Ministro della salute; da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità quinquennale; da una rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale (7).

3. Il direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il Centro nazionale sangue, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta. In particolare:

a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;

e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;

i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 18 della presente legge;

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;

t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;

u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni;

z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

5. Il Centro nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al Centro nazionale sangue è assegnato un contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale.

 

 

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(6) Con D.M. 26 aprile 2007 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 25 giugno 2007, n. 145) è stato istituito il Centro Nazionale Sangue).

(7) Con D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 9 marzo 2007, n. 57) sono state disciplinate le modalità relative alla rappresentanza delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue presso il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue, ai sensi di quanto disposto dal presente comma.

 

 

 

(omissis)

 

 


D.M. 26 aprile 2007.
Istituzione del Centro Nazionale Sangue.

 

 

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(1) Pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 25 giugno 2007, n. 145.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 1 dell'art. 12, L. 21 ottobre 2005, n. 219.

 

 

Con decreto ministeriale 26 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007, registro 4, foglio 75, è stato istituito il Centro Nazionale Sangue ai sensi dell'art. 12, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

 

Il dott. Giuliano Grazzini è stato nominato Direttore del Centro Nazionale Sangue con decreto del Ministro della salute del 7 novembre 2006.

 

Il Comitato direttivo del Centro, presieduto dal Direttore medesimo, è composto dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), legge 21 ottobre 2005, n. 219, indicati dalla Conferenza Stato-Regioni e da tre rappresentanti delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

 

 


D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213.
Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.
(Art. 5, co. 4)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2010, n. 25.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa all'applicazione anche all'INFN della disciplina generale prevista per i consigli di amministrazione degli enti data la peculiarità dell'organizzazione dell'ente medesimo;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato circa la possibilità, nella fase di prima attuazione della riforma, per i presidenti di essere rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno di otto anni in quanto si è accolta una condizione differente, posta sul medesimo comma, dalla VII Commissione della Camera al fine di uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di amministrazione;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera relativa all'eliminazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni realizzano la delega prevista dalla legge n. 165/2007, fissando limiti e metodo della prevista riduzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 5 

Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS

(omissis)

Comma 4.  Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

 

(omissis)

 


D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(Art. 14)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per le pari opportunità del 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007, recante misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, lettera b), nonché il parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29 luglio 2009;

Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati al rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;

Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la previsione della previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 14. 

Organismo indipendente di valutazione della performance

  In vigore dal 15 novembre 2009

1.  Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2.  L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3.  L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4.  L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a)  monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b)  comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c)  valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d)  garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e)  propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f)  è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g)  promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h)  verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5.  L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6.  La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.  L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8.  I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9.  Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10.  Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11.  Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno (9).

 

 

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(9) Vedi, anche, il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65 e il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

 

(omissis)

 


Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)

 


L. 23 giugno 1970, n. 503.
Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 luglio 1970, n. 179.

(2)  Vedi, anche, la L. 23 dicembre 1975, n. 745 e la L. 7 marzo 1985, n. 97.

 

Art. 1. 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

 

Art. 2. 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

 

Art. 3. 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità o dalla regione.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

 

Art. 4. 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini del virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro per la sanità.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;

b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;

c) le modalità di controllo;

d) le caratteristiche delle confezioni;

e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

 

Art. 5. 

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

 

Art. 6. 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 . Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281 .

Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l'assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi (3).

 

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 marzo 1974, n. 101.

 

Art. 7. 

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

 

Art. 8. 

[Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente] (4).

 

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(4)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 9. 

[Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

a) dal contributo annuo del Ministero della sanità;

b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 4;

e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali] (5).

 

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(5)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 10. 

[Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) la giunta esecutiva;

4) il collegio sindacale] (6).

 

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(6)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 11. 

[Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale; due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

 

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti (7).

Fanno parte di diritto dei consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanità appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro per la sanità nomina anche due componenti supplenti.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro per la sanità può sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 17] (8).

 

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(7)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 marzo 1974, n. 101.

(8)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 12. 

[La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali è affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanità scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del Ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto.

Il collegio sindacale è nominato dal Ministro per la sanità e provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scrittute contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati] (9).

 

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(9)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 13. 

[Alla direzione di ciascun istituto è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovraintende a tutto il funzionamento dell'istituto per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su parere conforme del direttore, può conferire ad un aiuto l'incarico di sostituire il direttore stesso, in caso di assenza o impedimento, o altro speciale incarico] (10).

 

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(10)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 14. 

Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 18. Il Ministro per la sanità stabilisce con proprio decreto il programma per i concorsi stessi (11).

 

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(11)  Per il programma, vedi il D.M. 1° luglio 1974.

 

Art. 15. 

[Gli istituti zooprofilattici sperimentali, entro 15 giorni dall'adozione devono trasmettere al Ministero della sanità, che entro 30 giorni dalla data di ricezione ha facoltà di annullarle, le deliberazioni riguardanti:

a) le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;

b) le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.

Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi] (12).

 

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(12)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 16. 

La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanità, è esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.

 

Art. 17. 

[Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attività degli enti.

Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto] (13).

 

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(13)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 18. 

[Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvederà, entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.

Il regolamento stesso deve contenere:

1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore;

2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialità dei laboratori da esso gestiti.

Il regolamento è approvato dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del tesoro.

In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite] (14) (15).

 

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(14)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 marzo 1974, n. 101.

(15)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 19. 

[Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto in servizio e conserva, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento] (16).

 

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(16)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

Art. 20. 

[All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l'anno finanziario 1970 quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio] (17).

 

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(17)  Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 


D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(Art. 7-sexies)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 7-sexies. 

Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del ministero della sanità.

1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari (127).

 

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(127)  Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

 

(omissis)

 


D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Natura e finalità.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;

d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;

g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 , modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 .

6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.

 

Art. 2.

Competenze statali e regionali.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi (3).

2. Compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale.

3. Il Ministro della sanità, in particolare provvede a:

a) promuovere le attività di ricerca sperimentale;

b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;

c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;

d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;

e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;

f) richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale;

g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;

h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;

i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;

l) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

4. Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.

5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto. Le regioni inoltre, nell'esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali, adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse.

 

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(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1994, n. 124 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi, nonché dell'art. 3, terzo comma, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ed inoltre dell'art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del tesoro.

 

Art. 3.

Organizzazione.

1. Sono organi degli istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità e quattro dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Per gli istituti interregionali, il consiglio di amministrazione è designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate. I membri del consiglio sono scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra gli iscritti nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , appositamente integrato. Nel caso di istituti interregionali, il direttore è nominato di concerto tra le regioni interessate; in mancanza, su richiesta delle regioni ove l'istituto ha sede legale, provvede il Ministro della sanità. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario (4).

4. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , uno designato dal Ministro della sanità e uno designato dal Ministro del tesoro (5).

5. Agli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , salvo quanto previsto dal comma 4.

6. Le regioni adottano le restanti norme organizzative.

 

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(4)  Vedi la nota 5/a all'art. 2.

(5)  Vedi la nota 5/a all'art. 2.

 

Art. 4.

Statuto.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali organizzative, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti, uniformandoli alle predette disposizioni. Lo statuto è approvato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e delle province autonome competenti in caso di istituti interregionali.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale.

3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario, che provvede all'adozione dello statuto di cui ai commi 1 e 2 entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 

Art. 5.

Erogazione delle prestazioni e produzione.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe (6).

2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi.

3. Gli istituti, d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

 

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(6)  In attuazione del disposto di cui al presente comma, vedi il D.M. 6 novembre 1996.

 

Art. 6.

Finanziamento.

1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;

b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ;

c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;

b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.

 

Art. 7.

Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

2. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.

 

Art. 8.

Trattamento di previdenza del personale.

1. A far data dal 1° gennaio 1994 il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all'INPDAP ai fini del trattamento di previdenza.

2. L'INPDAP determina l'importo da versare da parte di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale, ai fini della ricongiunzione di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Art. 9.

Norme finali.

1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all'istituto.

2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .

3. Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione (7).

4. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

5. Al controllo sugli atti degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .

 

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(7)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

 

Art. 10.

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza (8).

 

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(8)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

 


D.M. 16 febbraio 1994, n. 190.
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1994, n. 68.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 10 febbraio 1994;

 

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità organizzative e di funzionamento.

1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , e nel rispetto delle competenze statali di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto, disciplinano le modalità organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali affinché dagli stessi sia garantito l'espletamento di compiti di cui al presente regolamento.

 

Art. 2.

Prestazioni.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nell'assolvimento dei compiti di loro pertinenza garantiscono ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria.

 

Art. 3.

Compiti.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1 del presente regolamento sono tenuti, in via ordinaria, ad assicurare:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità;

q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

 

Art. 4.

Produzioni.

1. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , e all'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , e all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , gli istituti zooprofilattici sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, all'immissione in commercio e, comunque, alla distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e nell'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e/o distribuzione di medicinali e altri prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi.

3. Gli istituti che svolgono taluna delle attività produttive di cui al comma precedente, devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un direttore responsabile.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con le regioni e province autonome competenti, possono associarsi per costituire un'azienda speciale per la produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e, comunque, in ogni altra attività connessa alla sanità pubblica veterinaria.

 

Art. 5.

Ricerca.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali ai fini della ricerca di base e finalizzata prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sulla base degli obiettivi indicati dallo Stato, sentite le regioni, operano nei seguenti settori:

a) igiene e sanità veterinaria;

b) sorveglianza epidemiologica;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, benessere animale, corretto rapporto insediamenti zootecnici e ambiente - insediamenti umani;

d) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche da utilizzare per il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

e) farmacovigilanza veterinaria al fine di assicurare il supporto operativo all'azione del Servizio sanitario nazionale;

f) controllo dei farmaci ad uso veterinario.

2. Nei programmi annuali di ricerca scientifica gli istituti zooprofilattici sperimentali elaborano ed applicano metodi alternativi all'impiego degli animali, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 .

 

Art. 6.

Coordinamento.

1. Al fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali con i compiti di sanità pubblica veterinaria, anche mediante l'utilizzo ed il coordinamento dei centri di referenza indicati nelle specifiche materie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e all'art. 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , il Ministro della sanità convoca riunioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, con i direttori generali degli istituti stessi, il direttore dell'Istituto superiore di sanità o persona dallo stesso delegata e con i responsabili dei servizi veterinari del Ministero della sanità e delle regioni.

2. Le direttive ministeriali di coordinamento sono trasmesse alle regioni.

 


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(Art. 121)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 121.

Vigilanza su enti.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.

4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

(omissis)

 


D.M. 4 ottobre 1999.
Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300.

(2)  Per l'istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario vedi il D.M. 8 maggio 2002, il D.M. 13 febbraio 2003, il D.M. 27 agosto 2004 e il D.M. 18 giugno 2009.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera l);

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 11 marzo 1974, n.101;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto di dovere individuare i requisiti e le attività, di interesse nazionale, comunitario ed internazionale, dei Centri specialistici di referenza nazionale;

 

Decreta:

 

Art. 1.  

1. Il Centro di referenza nazionale è uno strumento operativo di elevata e provata competenza, localizzato presso un istituto zooprofilattico sperimentale che svolge attività specialistiche nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica.

 

Art. 2.  

1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1:

a) conferma, ove previsto, la diagnosi effettuata da altri laboratori;

b) attua la standardizzazione delle metodiche di analisi;

c) avvia, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, idonei «ring test» tra istituti;

d) produce, si rifornisce, detiene e distribuisce agli altri istituti zooprofilattici sperimentali o agli altri enti di ricerca i reagenti di referenza, quali antigeni, anticorpi e antisieri;

e) utilizza e diffonde i metodi ufficiali di analisi;

f) organizza corsi di formazione per il personale degli altri istituti zooprofilattici sperimentali;

g) fornisce agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri enti di ricerca le informazioni relative alle novità nel settore specialistico;

h) predispone piani di intervento;

i) collabora con altri Centri di referenza comunitari o di Paesi terzi;

l) fornisce al Ministero della sanità assistenza ed informazioni specialistiche.

 

Art. 3.  

1. Con decreto del Ministro della sanità sono riconosciuti i Centri di referenza di cui all'art. 1, i quali devono avere i seguenti requisiti:

a) presenza di risorse umane e materiali adeguate, in relazione al servizio che il Centro deve erogare;

b) standard di funzionamento conformi almeno alla norma europea EN 45000;

c) capacità gestionali.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale presenta domanda al Ministero della sanità, allegando alla stessa la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti.

3. Il Ministero della sanità, anche in collaborazione con esperti nelle attività specialistiche per le quali il centro richiede il riconoscimento di cui al comma 1, può procedere a sopralluoghi presso le strutture del Centro per verificare l'esistenza dei requisiti richiesti ai fini del predetto riconoscimento.

4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri il nominativo dei Centri riconosciuti ai sensi del presente decreto.

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il Ministro della sanità tiene conto di eventuali riconoscimenti dei centri da parte di organismi internazionali, quali l'OIE, l'OMS o la FAO.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Centri di referenza di cui all'art. 7.

 

Art. 4.  

1. Il direttore del Centro di referenza di cui all'articolo 1 è responsabile delle attività di cui all'art. 2.

 

Art. 5.  

1. I Centri di referenza riconosciuti presentano, al Ministero della sanità ai fini del la relativa approvazione, entro il mese di novembre di ogni anno, un piano di attività da realizzare nell'anno successivo.

2. Il piano di cui al comma 1 comprende, oltre ad un'analisi dettagliata dei costi presunti, anche una pianificazione ed una programmazione dei lavori finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere realizzato per conformarsi agli obiettivi che il Ministro della sanità intende perseguire a livello nazionale e internazionale.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, il Centro di referenza riconosciuto presenta, al Ministero della sanità per la relativa verifica, una relazione sull'attività svolta durante l'anno in corso, comprensiva anche di un'analisi dei costi sostenuti. Qualora, a seguito di detta verifica, si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Ministro della sanità può revocare il riconoscimento di cui all'art. 3.

 

Art. 6.  

1. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana è attivato il «Centro di referenza nazionale per le malattie degli equini».

2. Presso la sede periferica di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta, è attivato il «Centro di referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici».

3. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie è attivato il «Centro di referenza nazionale per l'influenza aviare».

4. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie è attivato il «Centro di referenza nazionale per le salmonellosi».

5. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise è attivato il «Centro di referenza nazionale per le brucellosi».

6. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis».

7. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per la leptospirosi».

8. Presso la sezione provinciale di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per la tularemia».

9. Presso la sezione provinciale di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per clamidiosi».

 

Art. 7.

I Centri di referenza nazionale riconosciuti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da tale data, devono trasmettere al Ministero della sanità, ai fini della conferma del riconoscimento, apposita documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


Agenzia nazionale per i servizi sanitari

 


D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.
Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(Art. 5)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 5.

Agenzia per i servizi sanitari regionali.

1. È istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

2. [Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione] (7).

3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.

4. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità (8).

5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) (9).

6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (10).

 

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(7)  Comma abrogato dall'art. 2, comma 2-ter, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(8)  Comma prima sostituito dall'art. 2, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dal comma 360 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(9)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(10) Per la modifica della denominazione dell'Agenzia di cui al presente articolo vedi il comma 357 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

 

 


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.
Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Ritenuta la necessità di procedere al completamento del riordino dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Compiti e attribuzioni.

1. Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e sino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni:

a) esprimere al Ministro della sanità parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; il parere è reso entro venti giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;

b) esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;

c) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.

2. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.

 

Art. 2.

Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta (2).

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

4. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio (3) la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.

5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima (4).

 

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(2)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(3)  Gli organi della Agenzia durano in carica cinque anni ai sensi dell'art. 2, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17.

(4) Vedi, anche, il comma 162 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 2-bis. 

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi: sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio (5).

 

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(5)  Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali è stato approvato con D.M. 31 maggio 2001 (Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160, S.O.). Vedi, anche, il D.M. 28 dicembre 2011.

 

Art. 3.

Norme finali.

1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto 22 febbraio 1994, n. 233 del Ministro della sanità, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto (6).

 

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(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 


L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
(Art. 2, commi 357-360)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

(omissis)

Art. 2.

(omissis)

 

Comma 357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

 

Comma 358. Per favorire l’attivazione dei nuovi servizi, l’Agenzia di cui al comma 357 può avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l’Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all’ articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall’attuazione dei commi da 357 a 360.

 

Comma 359. Per consentire all’Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L’Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.

 

Comma 360. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

 

(omissis)

 


D.M. 28 dicembre 2011.
Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2012, n. 10.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni riguardante l'istituzione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ora denominata Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto l'art. 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni recante la previsione per l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto 31 maggio 2001 con il quale è stato approvato il regolamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, adottato con deliberazione n. 108 dell'8 maggio 2001, e in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b), e comma 7, che attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare l'adozione del regolamento e delle sue eventuali modifiche e prevede la trasmissione delle predette delibere, per l'approvazione, «al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Ravvisata l'esigenza di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato regolamento a seguito dell'ampliamento dei compiti istituzionali affidati all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali da disposizioni normative successivamente intervenute, che rendono opportuno ridefinire il funzionamento degli organi e l'organizzazione dei servizi;

Vista la deliberazione n. 12 del 12 maggio 2010, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha provveduto a modificare alcuni articoli del citato regolamento in coerenza con le osservazioni formulate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista altresì la deliberazione n. 17 del 3 giugno 2010, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha ravvisato l'ulteriore necessità di apportare alcune correzioni alla predetta deliberazione n. 12 del 12 maggio 2010, contenente errori materiali;

Viste le ulteriori osservazioni formulate dal Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la deliberazione n. 37 del 19 novembre 2010 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha proceduto a modificare alcuni articoli del citato regolamento in coerenza con le osservazioni formulate dal predetto Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la deliberazione n. 20 del 17 ottobre 2011 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha ritenuto di apportare delle modificazioni alla tabella relativa alla dotazione organica del personale di ruolo, allegata al vigente regolamento dell'Agenzia medesima, in coerenza con le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

Ritenuto che detto regolamento, con le modifiche apportate, risulta conforme, in ogni sua parte, alle vigenti norme legislative;

 

Decreta:

 

Art. 1

1.  È approvato, con le modifiche apportate, il regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel testo allegato al presente decreto.

 

Allegato

 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

 

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE, RELATIVE ALLA PARTE I E PARTE II, INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37, APPROVATA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2010, E DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20, APPROVATA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 OTTOBRE 2011

 

Legenda testo:

 

• le modifiche introdotte sono riportate in stile corsivo;

 

• le denominazioni dei Ministeri citati sono attualizzate;

 

• tutti i riferimenti al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m. sono sostituiti con quelli relativi al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.

 

PARTE I

 

ORGANI E ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 1  (Organi)

1.  L'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, d'ora in poi Agenzia, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute.

 

2.  Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 2  (Presidente del consiglio di amministrazione)

1.  Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta l'Agenzia e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)  convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno delle singole sedute;

b)  nomina i revisori dei conti di cui all'articolo 5;

c)  stipula il contratto di diritto privato con il direttore, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115;

d)  rende, su proposta del direttore e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, i pareri obbligatori richiesti all'Agenzia;

e)  stipula, su proposta del direttore e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), i contratti aventi per oggetto l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché le convenzioni e i contratti, non aventi natura meramente gestionale con enti e organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali.

 

Articolo 3  (Consiglio di amministrazione)

1.  Il consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti:

a)  definisce i programmi e gli obiettivi dell'Agenzia nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e ne verifica l'attività;

b)  delibera il regolamento dell'Agenzia e le sue eventuali modificazioni;

c)  adotta il bilancio preventivo con le relative variazioni e il conto consuntivo, previa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti;

d)  definisce lo schema contrattuale del rapporto di diritto privato intercorrente tra il direttore e l'Agenzia, deliberando altresì in ordine al compenso aggiuntivo spettante allo stesso direttore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

e)  definisce i criteri generali per la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), tenendo in particolare considerazione gli interessi complessivi del Servizio sanitario nazionale e la trasferibilità al suo interno delle relative innovazioni e sperimentazioni;

f)  stabilisce i criteri per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2.  Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore, con compiti di proposta, supporto tecnico e parere, senza diritto di voto. Hanno facoltà di partecipare i componenti del collegio dei revisori.

3.  Alle riunioni del consiglio di amministrazione dedicate alla trattazione e alla deliberazione degli argomenti di cui alla lettera a) del comma 1 hanno facoltà di partecipare il Ministro della salute, il presidente della Conferenza dei presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome nonché il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

4.  L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è comunicato ai componenti e al collegio dei revisori dei conti a cura del direttore, di norma e salvo motivi di urgenza, almeno sette giorni prima della riunione, unitamente alla documentazione necessaria.

5.  Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6.  Di ogni riunione del consiglio di amministrazione è redatto verbale a cura di un funzionario a ciò preposto, in qualità di segretario. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono posti in approvazione nella seduta immediatamente successiva.

7.  Le deliberazioni inerenti al regolamento, di cui al comma 1, lettera b), e alle sue eventuali modificazioni sono trasmesse per l'approvazione al Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera c), sono trasmesse per l'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8.  In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal consigliere con maggiore anzianità di nomina o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

 

Articolo 4  (Direttore)

1.  Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, nonché le attribuzioni conferitegli dalle disposizioni del presente regolamento o da altre disposizioni vigenti, salvo quelle attribuite ad altri organi della medesima.

 

Articolo 5  (Collegio dei revisori dei conti)

1.  Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i funzionari del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di presidente e uno dal Ministro della salute.

2.  Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può richiedere notizie al direttore sull'andamento dell'Agenzia.

3.  Al collegio dei revisori dei conti si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 2403 del codice civile.

 

Articolo 6  (Organizzazione dei servizi)

1.  L'Agenzia ha una struttura organizzativa graduata su più posizioni di diversa complessità ed elevata specializzazione, come previsto dall'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007 per il Nuovo sistema di formazione continua in medicina (ECM), recepito dall'articolo 2, commi 357-360 della legge 24 dicembre n. 244. L'organizzazione è strutturata in Aree funzionali con riferimento ai seguenti settori:

a)  monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria;

b)  monitoraggio e valutazione delle performance;

c)  organizzazione dei servizi sanitari;

d)  qualità e accreditamento;

e)  innovazione, sperimentazione e sviluppo;

f)  formazione - sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM);

g)  affari generali e personale dell'Agenzia;

h)  bilancio e ragioneria dell'Agenzia.

2.  L'organizzazione dei settori relativi alle attività istituzionali dell'Agenzia, di cui alle lettere da a) a f), è articolata in dipartimenti, strutture complesse e semplici.

3.  L'organizzazione dei settori relativi alle attività di funzionamento dell'Agenzia, di cui alle lettere g) ed h), è articolata in strutture complesse e semplici.

4.  Nell'organizzazione dell'Agenzia, sono individuate specifiche funzioni a supporto delle attività di indirizzo e gestione della presidenza e della direzione dell'Ente: I) segreteria degli organi; II) sviluppo organizzativo; III) promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni; IV) ufficio stampa e comunicazione.

5.  Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, determina l'attivazione, la fusione, la modifica e l'integrazione, nonché la soppressione delle strutture organizzative, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 14, comma 1.

6.  Il direttore assegna ai dirigenti gli obiettivi in coerenza con i programmi dell'Agenzia per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tenuto conto degli indirizzi per le attività espressi dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 e di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a).

 

Articolo 7 

(Commissioni comitati e gruppi di lavoro)

1.  L'Agenzia si può avvalere, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di commissioni, comitati o gruppi di lavoro.

2.  Il consiglio di amministrazione stabilisce, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, i criteri di determinazione di un compenso per la partecipazione alle riunioni dei componenti estranei all'Agenzia.

3.  Presso l'Agenzia è costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in coerenza con quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 1° agosto 2007, la Commissione Nazionale per l'educazione continua in medicina (ECM), la cui istituzione, ai sensi della normativa vigente, è disposta dal Ministro della salute con apposito Decreto.

 

Articolo 8  (Verifiche e controlli)

1.  Il nucleo di valutazione e controllo strategico previsto dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento dell'Ente è sostituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da un organismo indipendente di valutazione della performance. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, adotta, con specifico provvedimento, il regolamento per il funzionamento del predetto organismo indipendente. Detto regolamento è predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2.  Per quanto attiene alla verifica dei risultati e alla responsabilità dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19.

3.  Il presidente invia semestralmente al Ministro della salute e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, una relazione sull'attività svolta, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

4.  La gestione finanziaria dell'Agenzia è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Articolo 9 

(Norme di rinvio)

1.  Al direttore compete un'indennità annua lorda, omnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento all'ammontare determinato per il direttore generale delle aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sulla base dei risultati di gestione ottenuti dall'Agenzia, l'indennità è integrata di una quota aggiuntiva non superiore al venti per cento del suo importo, determinata in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, del conto consuntivo.

2.  Al presidente del consiglio di amministrazione, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, nonché ai componenti del nucleo di valutazione, è corrisposta un'indennità annua lorda commisurata a quella spettante al direttore, in quote percentuali stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3.  Al direttore dell'Agenzia si applica l'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4.  Tra le convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), sono comprese quelle stipulate con Regioni o Province Autonome per la gestione amministrativa degli accreditamenti attinenti ai programmi di educazione continua in medicina (ECM). A tali convenzioni si applica l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

PARTE II

NORME SUL PERSONALE

 

CAPO I

 

Articolo 10 

(Risorse umane)

1.  Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali l'Agenzia si avvale di dipendenti e collaboratori appartenenti alle seguenti tipologie:

a)  personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b)  personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

c)  collaboratori ed esperti esterni.

 

Articolo 10-bis 

(Personale in posizione di comando e di distacco)

1.  Per l'espletamento delle funzioni dell'Agenzia e nel limite delle disponibilità delle risorse finanziarie, il direttore, previa informativa del consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando o di distacco, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 358 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

CAPO II

Personale non dirigente

 

Articolo 11 

(Principi generali)

1.  È istituito il ruolo del personale non dirigente dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il cui organico è ripartito secondo l'allegata Tabella 1.

2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Agenzia sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle disposizioni disciplinate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3.  Il regime giuridico, la classifica ione professionale ed il trattamento economico del personale di ruolo sono stabiliti sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale e dalle disposizioni previste dal presente regolamento, in relazione alle specifiche esigente funzionali ed organizzative dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, su proposta del direttore, determina, nell'ambito dei profili professionali definiti dalla contrattazione collettiva, il contingente numerico nel quale si articola ciascuna categoria.

 

Articolo 12 

(Reclutamento)

1.  Le assunzioni di personale di ruolo nell'Agenzia si conformano ai principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2.  L'Agenzia, quando sia previsto dai contratti collettivi di lavoro ed in conformità delle leggi di settore, può far ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo nonché alle tipologie contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale disciplinate dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3.  L'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro in forma scritta, a seguito delle seguenti procedure di reclutamento:

a)  concorso per esami o per titoli ed esami;

b)  corso-concorso;

c)  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le mansioni per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

d)  chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, relativamente alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4.  I posti vacanti nell'organico dell'Agenzia possono essere ricoperti anche mediante mobilità di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

5.  Ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, in sede di prima attuazione del presente regolamento, sono indetti, entro il 30 settembre 2001, concorsi riservati per titoli ed esami, per il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale di cui alla Tabella 1, a favore del personale già in servizio presso l'Agenzia.

 

Articolo 13 

(Procedure di reclutamento)

1.  Il consiglio di amministrazione indice le procedure concorsuali di assunzione di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 12. I bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali indette dal consiglio di amministrazione sono predisposti dagli uffici competenti ed adottati con determinazione del direttore. I bandi, di cui all'articolo 12, comma 3, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.  Le procedure di reclutamento di cui all'articolo 12, comma 3, devono garantire l'adeguata pubblicità della selezione, l'imparzialità nello svolgimento della stessa, l'adeguato accesso dall'esterno, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio dei sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

3.  Il direttore può disporre lo svolgimento di prove di preselezione, finalizzate ad individuare un numero di concorrenti tale che il rapporto tra questi e i posti messi a concorso sia di almeno dieci a uno, quando il numero dei concorrenti non consente la conclusione delle procedure concorsuali entro un anno dalla pubblicazione del bando, nel quale detta possibilità deve essere esplicitamente prevista.

4.  Per le ammissioni ai concorsi è richiesto il possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia. I titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, i titoli di abilitazione professionale con iscrizione ai relativi albi, gli eventuali titoli di specializzazione, gli attestati di qualifica, necessari per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, sono stabiliti dal bando di concorso in relazione alle disposizioni vigenti ed alle esigenze dell'Agenzia.

5.  L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dal dirigente responsabile della sezione preposta alla gestione delle risorse umane.

6.  Le commissioni esaminatrici, nominate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, sono composte da esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità a quanto previsto dal predetto decreto legislativo.

7.  La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

8.  Il direttore, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso, nel rispetto delle norme che regolano riserve, precedenze e preferenze.

9.  Nel caso di rinuncia o di decadenza o di annullamento della nomina ovvero di dimissioni durante il periodo di prova di candidati vincitori, il direttore procede ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei.

10.  Nel termine di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria o nel diverso termine disposto dalla legge, il direttore può procedere all'assunzione di candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a detta approvazione, secondo l'ordine di graduatoria.

11.  Il contratto individuale di lavoro è stipulato in forma scritta dal dirigente responsabile della sezione preposta alla gestione delle risorse umane.

 

CAPO III

Personale dirigente

 

Articolo 14 

(Principi generali)

1.  È istituito il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia, il cui organico è costituito da complessive 9 unità di personale dirigente, distribuite fra la due aree dirigenziali del SSN in ordine alfabetico, come segue:

 

AREA III - dirigenza Sanitaria, Tecnica-Professionale e Amministrativa

 

5 unità: dirigenza Amministrativa e Tecnica professionale

 

2 unità: dirigenza Sanitaria

totale:

7 unità

- AREA IV - dirigenza medica

totale:

2 unità

 

2.  Il regime giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti in servizio presso l'Agenzia sono stabiliti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Articolo 15 

(Accesso alla dirigenza)

1.  Le assunzioni di dirigenti avvengono a seguito di concorso pubblico aì sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e successive modificazioni.

2.  Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, sono determinate con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, sulla base dei principi stabiliti al riguardo dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

 

Articolo 16 

(Conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale)

1.  Gli incarichi di direzione di strutture organizzative di livello dirigenziale, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, sono conferiti dal direttore a dirigenti dell'Agenzia ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di particolare e documentata qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni.

2.  I contratti individuali dei dirigenti sono stipulati in forma scritta dal direttore.

3.  Nel contratto individuale sono indicati l'oggetto dell'incarico dei dirigenti, la durata, gli obiettivi da conseguire e gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità connesso all'incarico medesimo ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, i cui importi sono determinati con riferimento a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area III della dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale e dell'Area IV della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.

 

Articolo 17 

(Dirigenti preposti alla direzione di strutture)

1.  I dirigenti preposti alla direzione di strutture, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) gestiscono il budget assegnato dal direttore ed esercitano i poteri di spesa connessi alle funzioni; b) provvedono alla gestione del personale assegnato; c) dirigono, coordinano e controllano l'attuazione dei programmi di lavoro che da essi dipendono, nonché l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; d) assicurano il perseguimento degli obiettivi di massima efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; e) sono responsabili del risultato di gestione, in termini di conseguimento degli obiettivi programmatici e di rendimento, ottenuto nell'utilizzo delle risorse; f) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono proposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione biennale del fabbisogno di personale; g) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

 

Articolo 18 

(Valutazione dei dirigenti)

1.  Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dal presente regolamento, nonché della contrattazione collettiva, definisce, con propria deliberazione, meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione si articolano.

2.  La valutazione ha per oggetto, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, le prestazioni dei dirigenti, anche in relazione all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate.

3.  La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione del valutato.

4.  La valutazione dei dirigenti spetta al direttore.

 

Articolo 19 

(Responsabilità dei dirigenti)

1.  Gli istituti relativi alla responsabilità dei dirigenti dell'Agenzia sono regolati, sulla base delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area dirigenziale di riferimento.

 

CAPO IV

Norme per il personale a contratto

 

Articolo 20 

(Personale con contratto a tempo determinato)

1.  In relazione alle specifiche esigenze derivanti dai propri programmi di attività, l'Agenzia può avvalersi di personale a termine entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti e ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio sanitario nazionale.

 

Articolo 21 

(Esperti e collaboratori esterni)

1.  In presenza di specifiche esigenze relative alle attività ricomprese nell'oggetto di contratti o convenzioni ovvero alle attività di studio, ricerca, documentazione e formazione, con particolare riferimento ai profili metodologici, che richiedano l'apporto di competenze professionali particolarmente qualificate, l'Agenzia può stabilire, nei limiti numerici previsti dalle norme vigenti, rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esperti e collaboratori esterni in possesso delle suddette capacità, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità.

 

 

2.  I contratti di cui al comma 1 sono stipulati dal direttore. Le condizioni generali e la retribuzione massima sono determinate con apposita deliberazione-quadro del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

 

Articolo 21-bis 

(Collaboratori di ricerca)

1.  In relazione alle specifiche esigenze derivanti dall'attuazione delle attività di ricerca derivanti da programmi e progetti speciali, nonché di accordi di collaborazione, /Agenzia, nell'ambito dei finanziamenti alla stessa assegnati quale destinatario istituzionale dei fondi di cui all'articolo 12- bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, può conferire incarichi temporanei di ricerca entro le risorse economiche a ciò appositamente destinate. In nessun caso tali incarichi comportano oneri aggiuntivi.

2.  Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti a soggetti in possesso di adeguati e coerenti requisiti professionali e di esperienza, convalidati da titoli idonei, individuati attraverso procedure comparative adottate in coerenza con l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3.  I contratti di incarico di ricerca, crei al comma 1, sono stipulati dal direttore. Le condizioni generali e la retribuzione massima attribuibile sono determinate con apposita deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, con riferimento al decreto riguardante gli incarichi di ricerca del Ministro della sanità di concerto con il Ministero del tesoro del 20 gennaio 1996, recante le disposizioni relative agli incarichi di ricerca conferiti dall'Istituto Superiore di Sanità.

 

Aggiornamento Tabella 1 - Allegato al comma 1 - Art. 11(Principi generali)

Capo II - Personale non dirigente - PARTE II - NORME SUL PERSONALE

TABELLA 1

 

PERSONALE DI RUOLO

Dirigenti

9 di cui:

7 Area III

 

 

2 Area IV

Personale non dirigente

 

Categoria D

18

Categoria C

17

Categoria B

5

Categoria A

0

TOTALE

49


Lega Italiana per la lotta contro i tumori

 


L. 20 marzo 1975, n. 70.
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
(Art. 1 e Tabella)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.

(2) Con D.P.R. 25 giugno 1983, sono state approvate disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla presente legge. Vedi, anche, sul riordinamento degli enti pubblici nazionali, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 ed in particolare quanto disposto dall'art. 14 di quest'ultimo.

(3) Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, della professione di cui al presente provvedimento, sono state apportate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

 

Art. 1.

Campo di applicazione.

Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

(omissis)

Tabella

(omissis)

II. - ENTI DI ASSISTENZA GENERICA

 

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).

Unione italiana ciechi (UIC).

Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).

Ente nazionale protezione animali (ENPA).

Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.

Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).

Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).

Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI).

Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).

Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG).

 


D.P.C.M. 12 settembre 1975.
Determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 , recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
(Art. 3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 1975, n. 251.

(2)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 aprile 1983.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

e

IL MINISTRO PER IL TESORO

 

Vista la Legge 20 marzo 1975, n. 70;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 20 della legge citata è necessario procedere all'attribuzione ai direttori generali degli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa di uno dei tre livelli retributivi fissati in detto art. 20 sulla base di una classificazione degli enti, espressamente enunziata nel primo comma dell'art. 27 e correlata al grado di rispettiva importanza, da determinare secondo i criteri indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 20 surrichiamato;

Sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Viste le proposte formulate dal gruppo di coordinamento del comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70 del 1975;

Decreta:

(omissis)

Art. 3. 

Ai direttori generali degli enti appresso indicati la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 10 marzo 1975, numero 70 , di normale rilievo e attribuito il terzo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato;

Cassa nazionale del notariato;

Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI);

Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) (6);

Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF);

Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO);

Cassa marittima adriatica;

Cassa marittima tirrena;

Cassa marittima meridionale;

Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti;

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri (7);

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS);

Istituto Postelegrafonici (8);

Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;

Unione italiana ciechi (UIC);

Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Ente nazionale protezione animali (ENPA);

Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori di scuola media;

Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM);

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS);

Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);

Istituto nazionale conserve alimentari;

Ente italiano della moda, Torino;

Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;

Ente parco nazionale Gran Paradiso;

Lega navale italiana;

Club alpino italiano;

Istituto nazionale di geofisica (9);

Istituto nazionale di ottica, Firenze;

Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", in Milano;

Ente autonomo esposizione quadriennale di arte di Roma;

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", in Milano;

Istituto italiano di medicina sociale.

 

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(6) Con D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 717 (Gazz. Uff. 21 novembre 1978, n. 325) è stato attribuito al direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, a decorrere dal 15 giugno 1976, il secondo livello retributivo, corrispondente al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato; successivamente con D.P.C.M. 27 giugno 1989 (Gazz. Uff. 3 luglio 1989, n. 153), gli è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1989, il livello retributivo corrispondente al trattamento economico del dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato.

(7) Con D.P.C.M. 21 luglio 1989 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 173) è stato attribuito al direttore generale della Cassa ragionieri, a decorrere dal 1° gennaio 1988, il livello contributivo corrispondente al trattamento economico del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.

(8) Con D.P.R. 30 aprile 1982, n. 692 (Gazz. Uff. 1° ottobre 1982, n. 271) è stato attribuito al direttore generale dell'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 15 giugno 1976, il secondo livello retributivo, corrispondente al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato. Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 aprile 1983.

(9)  Con D.P.C.M. 16 maggio 1989 (Gazz. Uff. 30 maggio 1989, n. 124) è stato attribuito al direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica, a decorrere dal 1° gennaio 1988, il livello retributivo corrispondente al trattamento econimico del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.

(omissis)

 


D.P.C.M. 2 agosto 2010.
Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70 del 1975 con il quale la Lega italiana per la lotta contro i tumori è stata classificata tra gli enti di normale rilievo;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le previsioni contenute nel Capo II riguardanti la disciplina della dirigenza e del relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2006 di approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Vista la nota della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) del 18 maggio 2009, n. 1842, con la quale l'Ente, classificato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, come ente di «normale rilievo», chiede la riclassificazione mediante collocazione fra gli enti di «alto rilievo» di cui all'art. 1 dello stesso decreto ovvero, in subordine, tra gli enti di «notevole rilievo» di cui al successivo art. 2;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta nota del 18 maggio 2009, n. 1842 nella quale la LILT motiva la richiesta di riclassificazione segnalando che, nell'ambito della rilevanza nazionale dell'Ente e della sua complessa e capillare articolazione territoriale, la stessa collabora con lo Stato, le regioni e gli enti territoriali, nonché con gli organismi pubblici e privati in campo oncologico, attraverso l'attività di 20 Comitati regionali, 103 Sezioni provinciali, 800 delegazioni comunali e 392 ambulatori di diagnosi precoce;

Considerato, inoltre, che viene segnalato dall'Ente l'incremento delle strutture periferiche (ambulatori di prevenzione da 379 a 392), l'aumento del personale dipendente (da 210 a 250), nonché la crescita del flusso finanziario consolidato (entrate da euro 34.796.874 a 64.713.310, uscite da euro 32.903.656 a 50.217.267) che, dal 2004 al 2008, registra lo sviluppo del volume delle entrate e delle spese in una misura quasi equivalente al 100%, a fronte anche dell'aumento dei compiti istituzionali di cui alla modifica statutaria all'art. 2, del decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006;

Viste le note del 15 luglio 2009, n. 4278-P-DGRST, del 9 ottobre 2009, n. 6187-P-DGRST, e del 2 febbraio 2010 n. 682-P-GAB, con le quali il Ministro della salute aderendo alle istanze della LILT, richiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta legge n. 70 del 1975 la riclassificazione dell'Ente tra gli enti di «alto» rilievo o in subordine, fra gli enti di «notevole» rilievo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, motivando la richiesta alla luce di una relazione analitica che dà conto delle nuove dimensioni dell'Ente e dell'aumento delle connesse attività;

Considerato altresì che nella predetta nota del Ministero viene asserito che la struttura organizzativa prevista nel vigente statuto dell'Ente è già conforme alla configurazione propria degli enti di notevole rilievo;

Vista inoltre la valutazione formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 99085 del 25 settembre 2009, il quale esprime il proprio positivo avviso affinché l'Ente venga riclassificato nel livello intermedio, di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e quindi quale ente di «notevole» rilievo;

Ritenuto che, conseguentemente, occorra, in relazione al concorso degli elementi sopra delineati, procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta legge n. 70/1975, alla riclassifcazione della Lega italiana per la lotta ai tumori, aderendo all'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze tenuto conto, nello specifico, dei riflessi finanziari del presente provvedimento;

Sentite le organizzazioni sindacali, come risulta dal verbale del 31 marzo 2010, protocollato dallo Scrivente il 9 aprile 2010, n. 17312;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

 

[Articolo unico]

1.  In applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è da ritenere di notevole rilievo, con decorrenza dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

2.  Gli oneri finanziari conseguenti sono a carico del bilancio dell'Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108.
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.
(Art. 4)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2011, n. 162.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404 e seguenti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ed in particolare l'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies;

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008, recante la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2010, recante individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato decreto legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi ulteriori compiti attribuiti alla Direzione generale competente in materia di innovazione e tecnologie;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 14 luglio 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

 

Emana

il seguente regolamento:

(omissis)

Art. 4 

Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

1.  In relazione alle funzioni di cui all'articolo 3, il Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione è articolato nelle seguenti direzioni generali:

a)  Direzione generale della prevenzione;

b)  Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti;

c)  Direzione generale dei rapporti europei e internazionali;

d)  Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali.

2.  La Direzione generale della prevenzione, di cui al comma 1, lettera a), svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (quali gli anziani, il settore materno infantile, l'età evolutiva, le persone affette da patologie croniche e/o da malattie di rilievo sociale, i disabili, le persone non autosufficienti, le persone con problemi di salute mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio-sanitaria; tutela della salute con riferimento a sangue ed emoderivati trapianto di organi biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attività riguardanti microrganismi ed organismi geneticamente modificati; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), fatte salve le competenze della Direzione generale di cui all'articolo 8, comma 3; direzione operativa del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2.

3.  La Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti funzioni: promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato, e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; vigilanza sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di altre direzioni generali; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.

4.  La Direzione generale dei rapporti europei e internazionali, di cui al comma 1, lettera c), svolge, in raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica e con altre organizzazioni internazionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità e con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero in materia sanitaria; coordinamento della partecipazione alle attività degli organismi internazionali e sopranazionali e incontri a livello internazionale; promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attività internazionali svolte dalle regioni; coordinamento degli interventi del Ministero in caso di emergenze sanitarie internazionali; attuazione delle convenzioni e dei programmi sanitari internazionali nell'ambito delle Nazioni Unite.

5.  La Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali, di cui al comma 1, lettera d), svolge le seguenti funzioni: coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione del piano di comunicazione annuale nazionale; attività di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici; studi analisi e raccolte di dati ed informazioni sulle attività di comunicazione e customer satisfaction.

 


Norme riferibili a tutti gli enti disciplinati dal provvedimento

 


D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.
(Art. 12)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

(2)  Con D.M. 30 luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1983, n. 278 Suppl. Ord.), rettificato con D.M. 12 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1984, n. 20), sono stati determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo prima fascia. Vedi anche, la L. 29 gennaio 1986, n. 23.

 

 

(omissis)

Art. 12.

Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale (12).

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311 .

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (13).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici (14).

 

 

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(12)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, L. 18 marzo 1989, n. 118.

(13)  Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(14)  Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(omissis)

 

 

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(Art. 1, co. 404)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

 

Art. 1.

(omissis)

Comma 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime (156).

 

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(156) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007. Vedi, inoltre, per il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, per il Ministero per i beni e le attività culturali, il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, per il Ministero del commercio internazionale, il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253, per il Ministero delle infrastrutture, il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, per il Ministero degli affari esteri, il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, per il Ministero dell'università e della ricerca, il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, per il Ministero dei trasporti, il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, per il Ministero della difesa, il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 e, per il Ministero dell'interno, il D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

(omissis)

 

 


D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.
Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Art. 20)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 179.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento di attuazione della predetta legge di contabilità;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 14, 16, 17, 39, 40, 41, 42 e 49;

Considerato che l'articolo 39 della suddetta legge n. 196 del 2009 prevede e disciplina, anche su basi innovative, lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, indicandone modalità, finalità ed obiettivi;

Visto l'articolo 40 della suddetta legge n. 196 del 2009, il quale prevede un'apposita delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;

Considerato che l'articolo 41 della richiamata legge n. 196 del 2009 stabilisce la predisposizione di un rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, che tiene conto delle attività svolte nell'ambito dei nuclei di valutazione della spesa di cui al citato articolo 39;

Considerato che l'articolo 42, comma 1, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, prevede, tra gli altri, quale principio direttivo, la previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati;

Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 49 della stessa legge n. 196 del 2009, che dispone la delega al Governo per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa anche mediante il potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del predetto articolo 49, al riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché la revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza, ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo;

Ritenuto, inoltre, di dover determinare i principi e le misure per il potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa relativa alle amministrazioni centrali dello Stato, svolto ai sensi degli articoli 39 e 41 della medesima legge, e la loro graduale estensione alle altre pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge 7 aprile 2011, n. 39, con il quale è stato portato a 18 mesi il termine di un anno originariamente previsto dall'articolo 49 della legge n. 196 del 2009, per l'esercizio delle deleghe oggetto del presente decreto legislativo;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nell'adunanza del 16 giugno 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 20 

Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

1.  I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2.  I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a)  verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b)  verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c)  effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d)  vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e)  verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

f)  esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

g)  effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

h)  effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3.  Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4.  L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5.  I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6.  Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7.  I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8.  Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.

 

(omissis)

 

 


D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
(Art. 1)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

 

Art. 01

Revisione integrale della spesa pubblica (3)

  In vigore dal 17 settembre 2011

1.  Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.

 

2.  Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3.  Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4.  Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

 

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(3) Articolo premesso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

 

 



[1]    L. 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

[2]    L. 24 febbraio 2012, n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

[3]    D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

[4]    Legge 7 agosto 1973, n. 519, Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

[5]    D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267, Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[6]    D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità

[7]    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[8]    D.P.R. 20 gennaio 2001, 70, Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

[9]    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[10]  Si ricorda che il D.P.R. 70/2001 all’articolo 14 reca disposizioni in materia di piano di attività e fabbisogno del personale.

[11]  Legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

[12]  Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del D.Lgs. 502/1992

[13]  D.L. 29 marzo 2004, n. 81, Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

[14]  Si rinvia all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2011, dei fondi di cui all’articolo 2ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138, Rep.  n.   232/CSR  del 21 dicembre 2011.

[15]  Legge 21 ottobre 2005 n. 219, Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

[16]  . Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del D.Lgs. 502/1992

[17]  D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

[18]  D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[19]  La Commissione ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

[20]  Il controllo strategico, disciplinato all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 286/1999, consiste in una attività di valutazione e controllo mirante a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed in altri atti di indirizzo politico: analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

[21]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[22]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

[23]  L. 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

[24]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[25]  L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[26]  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[27]  D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[28]  Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Ai sensi dell’articolo 12, i professori ordinari, straordinari ed associati di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del CNR e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa è garantita la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. 

 

[29]  Ai sensi del DPR 14 D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

 

[30]  D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’articolo 20 indica nel dettaglio i compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

[31]  Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

[32]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[33]  L. 23 giugno 1970, n. 503, Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali. Articoli vigenti da 1 a 7 e da 14 a 16.

[34]  D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[35]  D.M. 16 febbraio 1994, n. 190, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

[36]  .Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[37]  Corte costituzionale, sentenza 422/2006.

[38]  L’abrogazione tacita è rilevata dal giudice (o più generalmente dall’interprete) che, di fronte a un’antinomia, deve ritenere che prevalga la norma successiva: essa quindi opera sul piano dell’interpretazione e vale perciò solo nel singolo giudizio, non potendo vincolare gli altri giudici. Anche l’abrogazione implicita, opera sul piano dell’interpretazione poiché non essendoci una disposizione esplicita che dichiari l’abrogazione della legge precedente, l’interprete trae dal fatto che il legislatore abbia riformato la materia un argomento per sostenere che la vecchia legge debba ritenersi abrogata e le sue norme non debbano più essere applicate. La dottrina ha spesso rilevato che il risultato dell’abrogazione implicita/tacita non è sempre netto, perché la nuova legge può riformare solo parte della materia disciplinata dalla legge precedente, lasciando all’interprete valutare se la vecchia disciplina resti in vigore o sia stata abrogata senza la produzione di norme nuove.

[39]  Individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[40]  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[41]  Per tali finalità, la finanziaria 2007 (L. 296/2006) destina un finanziamento pari a euro 30.300.000. Successivamente, la finanziaria 2008 (L. 244/2007), in particolare l'art. 2, comma 375, lo ridetermina, a partire dall'anno finanziario 2008, in euro 35.300.000

[42]  Ministero della salute, D.M. 6 maggio 2008, Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volte ad assicurare continuità nell'attività di sorveglianza epidemiologica in ambito zooprofilattico. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2008, n. 262.

[43]  Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

[44]  Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

[45]  Legge 30 dicembre 1991, n. 412, Disposizioni in materia di finanza pubblica

[46]  D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[47]  D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115, Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[48]  Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[49]   D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[50]  Le Sezioni provinciali rivestono forma giuridica associativa, dispongono di un patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

[51]  Le notizie riportate sono contenute in Il Governo informa:Dossier pubblicato l’11 marzo 2011 in occasione della settimana nazionale della prevenzione oncologica. Il dossier è consultabile sul sito:          http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/settimana_oncologica_2011/lilt.html

[52]  Dal 2004 al 2008 si è registrato un notevole sviluppo del volume delle entrate e delle uscite che sono passate rispettivamente da euro 34.796.874 a euro 64.713.310, e da  euro 32.903.656 a euro 50.217.267.

[53]  Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 33/2010, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori per gli esercizi dal 2001 al 2008, Relazione13 maggio 2010

      http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/risultato.html

[54]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.