Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - A.C. 4269 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4269/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 556
Data: 12/10/2011
Descrittori:
DL 1992 0502   SANITA' PUBBLICA
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

12 ottobre 2011

 

n. 556/0

 

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

A.C. 4269

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4269

Titolo

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

7 aprile 2011

assegnazione

17 maggio 2011

Commissione competente

XII Commissione affari sociali

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costitituzionali), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame novella il testo vigente degli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del D.Lgs. 502/1992[1], così come modificati dall’articolo 79 del D.L. 112/2008[2]. Come sottolineato nella relazione al provvedimento, tali modifiche intendono sopperire alle aporie normative lasciate insolute dal D.L. 112/2008, introducendo un meccanismo di responsabilizzazione delle regioni e delle aziende sanitarie locali nell'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la sostanziale parificazione tra strutture pubbliche e private nel meccanismo dei tetti di spesa.

Il provvedimento si compone di 2 articoli.

L’articolo 1 introduce modifiche ai citati articoli del D.lgs 502/1992.

Viene in primo luogo modificato l’articolo 8-quater che riguarda l’accreditamento istituzionale.

Dal corpo del novellato articolo 8-quater sparisce la definizione accordi contrattuali, sostituito dal binomio accordi e contratti .Il comma 2 dell’articolo 8-quater, come modificato, stabilisce che, al di fuori degli accordi e dei contratti di cui al successivo articolo 8-quinquies, i soggetti accreditati non sono obbligati ad erogare prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. Attraverso modifiche al comma 3 (lettera b) del citato articolo, viene specificato che la soglia minima di efficienza deve essere conseguita, da parte delle singole strutture, anche con riguardo alla peculiarità di ciascuna tipologia organizzativa e alle diverse realtà territoriali in cui le strutture sanitarie insistono

Il successivo comma 8 come novellato introduce una importante modifica al sistema dell’accreditamento. A legislazione vigente, come già detto, al superamento del budget (tetto di spesa) preventivato per l'erogazione di un determinato tipo di prestazioni, vengono applicate delle regressioni tariffarie in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato da ciascun soggetto, pubblico o privato, erogatore delle prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). Il novellato comma 8 stabilisce che il superamento del tetto di spesa sia individuato dalle regioni per ciascuna branca e non in relazione ai singoli soggetti erogatori. Una volta superato il tetto di spesa si applicano regressioni tariffarie[3] in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato da ciascun soggetto erogatore, sia esso una struttura pubblica, equiparata alle strutture pubbliche, privata o un professionista accreditato.

Viene poi introdotto un comma 8-bis, per stabilire che i costi di produzione delle prestazioni non possono essere intaccati dalle regressioni di cui al comma 8. Le regressioni incidono esclusivamente sul margine di remuneratività garantito dalle tariffe.

In merito alle novelle all’articolo 8-quinquies (Accordi contrattuali) il provvedimento ne modifica innanzitutto la rubrica: l’espressione accordi contrattuali viene sostituita da accordi (da definire con le strutture pubbliche ed equiparate) e contratti (da sottoscrivere con le strutture private e con i professionisti accreditati). Come evidenziato nella relazione illustrativa, le modifiche all’articolo 8-quinquies intendono rendere obbligatoria la stipula di contratti secondo schemi tipo da concordare all’esito di apposite intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale delle strutture e dei professionisti accreditati. In tal senso regioni e le aziende sanitarie locali devono ugualmente sottoscrivere, con tutte le strutture pubbliche ed equiparate, accordi coerenti con le previsioni dei contratti che si intendono stipulare con le strutture private. Vengono pertanto descritte le procedure necessarie a giungere alla sottoscrizione degli accordi e alla stipula dei contratti. Il mancato rispetto dei meccanismi procedurali e temporali previsti per la messa a punto degli schemi tipo dei contratti, attiva il meccanismo di sospensione dell’accreditamento per le strutture private. D’altra parte, per le strutture pubbliche ed equiparate, i volumi di spesa dovuta al costo delle prestazioni erogate, contribuiscono al raggiungimento del limite individuato dalle regioni per ciascuna branca. In caso di superamento di tale limite, si procede alla revoca dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso e all’applicazione di regressioni tariffarie, in misura proporzionale al concorso a tale superamento operato anche da parte delle strutture pubbliche e pubbliche equiparate. Infine viene previsto che, qualora, dopo il primo semestre dell'anno finanziario di riferimento, si prefiguri un fabbisogno di prestazioni superiore del 15 per cento rispetto a quello sulla base del quale sono stati calcolati i volumi di spesa, è possibile prevedere la sottoscrizione di accordi e contratti integrativi con modalità semplificate individuate dalla regione.

In tal senso vengono modificati i commi 1 e 2 del citato articolo 8-quinquies, i commi 2-quater e 2-quinquies ed introdotti i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies dando vita ad un complesso meccanismo procedurale di garanzia.

Quanto alle novelle all’articolo 8-sexies (Remunerazione), il comma 1 dell’articolo in esame viene modificato attraverso la precisazione che tutti i soggetti (precedentemente si parlava di strutture) che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale, siano essi strutture pubbliche ed equiparate, strutture private o professionisti accreditati, sono finanziati secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi e nei contratti e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di finanziamento.

Il comma 5 dell’articolo viene modificato prevedendo che il campione di strutture da utilizzare per la base della determinazione delle tariffe venga individuato anche sulla scorta di criteri  concordati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Si prevede, inoltre, che, nella determinazione delle tariffe, debba essere contemplato anche il criterio della soglia minima di  efficienza nonché quello del giusto utile delle strutture e dei professionisti. Il provvedimento, infine, interviene sul versante della domanda delle prestazioni, prevedendo che il Ministero della Salute individui criteri standard di appropriatezza non solo clinica ma anche organizzativa delle prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative: l’obiettivo è quello di individuare percorsi che tendano a garantire un utilizzo non solo efficace delle risorse a disposizione ma anche efficiente (nuovo comma 8-bis). L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento introduce alcune modifiche ad articoli del decreto legislativo n. 502/1992 in tema di accreditamento delle strutture sanitarie ed erogazione delle prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. La materia trattata pertanto è quella della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1 della proposta di legge, introducendo un nuovo comma 8-bis all’articolo 8-sexies del D.lgs n.502/1992, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, sentita l’Agenas, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni per l’individuazione dei parametri di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Come già ricordato, la proposta di legge apporta alcune modifiche ad articoli del citato D.lgs 502/1992: il coordinamento con la normativa vigente è quindi assicurato mediante la tecnica della “novellazione”.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che è' all’esame della XII Commissione Affari sociali della Camera, il testo unificato di diverse proposte di legge (A.C. 799 ed abb.) in materia di organizzazione del SSN. Il provvedimento, già all'esame dell'Assemblea della Camera, è stato rinviato in Commissione nel giugno 2010. Le norme introducono alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane.

 

 

Formulazione del testo

Sulle osservazioni alla formulazione del testo si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali                                                   ( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.                                                                                                   File: AS0336a

 



[1]     D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[2]     Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[3]     In caso di sforamento, la regressione tariffaria riduce il prezzo unitario di tutte le prestazioni rese, in modo da garantire il rispetto integrale del tetto di spesa.