Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi - A.C. 4003-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 4477-A/XVI   AC N. 4489-A/XVI
AC N. 4003-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 499    Progressivo: 1
Data: 07/05/2012
Descrittori:
TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

7 maggio 2012

 

n. 499/1

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi

A.C. 4003-A e abb.

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

4003-A

Titolo

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi

Data approvazione in Commissione

13 marzo 2012

 

 


Contenuto

Il testo unificato A.C. 4003-A, è diretto a consentire, in deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi (art.1). Vengono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e del regolamento di cui al D.M. 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente) e viene inserita la clausola di invarianza finanziaria. Viene poi previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 2).

 

Va ricordato che l’articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Diverse leggi sono state emanate in deroga a questa disposizione: oltre alla citata legge n. 458/1967, disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi, vanno ricordate la legge n. 301/1993, recante norme in materia di prelievi ed innesti di cornea, la legge n. 91/1999, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti, e la legge n. 483/1999, che detta norme per consentire il trapianto parziale di fegato .

 

In proposito la relazione illustrativa evidenzia come l’esperienza maturata nel corso degli anni, grazie anche alle acquisizioni scientifiche e al continuo perfezionamento delle tecniche chirurgiche, ha reso possibile, con ampi margini di successo, il trapianto polmonare lobare da donatore vivente, mantenendo un ridottissimo rischio di morbilità e mortalità del soggetto donante e in assenza di menomazioni significative della sua integrità fisica. Il citato trapianto polmonare viene effettuato in modo regolare da diversi centri di trapianto nordamericani e giapponesi e, in casi sporadici, europei, dai quali provengono dati clinici che evidenziano la fattibilità e sicurezza del trapianto e il beneficio per i pazienti che lo ricevono. Viene quindi ritenuto necessario colmare con legge il divario tra norma e progresso scientifico, ritenendo comunque applicabili le precauzioni e garanzie di cui alla citata legge n. 458/1967 che ha disciplinato il trapianto del rene tra persone viventi.

 

La legge n. 458/1967 disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi, in deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, consente tale deroga ai genitori, ai figli, ai fratelli germani e non germani che siano maggiorenni e solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al comma precedente o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, anche ad altri parenti e donatori estranei.

La legge disciplina le forme e le condizioni della donazione e le modalità dell’effettuazione del trapianto.

In attuazione delle disposizioni della legge è stato emanato, con D.M. 16 aprile 2010, n. 116, il Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente che disciplina i diversi passaggi ed adempimenti relativi al trapianto di parti di fegato e al trapianto di rene.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’esame del provvedimento, iniziato nel giugno 2011, si è concluso il 13 marzo scorso con la votazione del mandato alla relatrice (On.le De Nichilo Rizzoli).

Il 22 giugno 2011 la XII commissione affari sociali ha avviato l’esame, in sede referente, della proposta di legge A.C. 4003 (Palumbo), recante Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. Nel corso dell’esame sono state successivamente presentate ed abbinate alla proposta citata i progetti di legge A.C 4477 (Binetti), recante Norme per consentire il trapianto di polmone da persona vivente a bambino, e A.C. 4489 Miotto, recante Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Pertanto, dopo lo svolgimento di audizioni informali di docenti universitari, operatori del settore ed esperti della materia, il 9 novembre 2011 si è proceduto alla nomina di un comitato ristretto che in poche sedute, con l’accordo di tutti i gruppi, ha elaborato un testo unificato adottato come testo base, diretto ad estendere al pancreas e all’intestino le disposizioni originariamente previste soltanto per il polmone.

Il testo non ha subito modifiche nel corso della fase emendativa. È stata tuttavia recepita, con emendamento della relatrice, la condizione contenuta nel parere della V Commissione, mediante l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell’Aula a partire dal prossimo 8 maggio.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo del provvedimento si sono espresse in sede consultiva la I, la II, la V, e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Ie la II Commissione hanno espresso un parere favorevole, mentre la V Commissione, come sopra ricordato, ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, recepita nel contenuto del provvedimento. Come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, la XII Commissione non ha invece ritenuto opportuno recepire la condizione apposta al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali diretta a prevedere una esplicita salvaguardia delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle disposizioni del titolo V, parte II della Costituzione,anche mediante la previsione di forme di concertazione e di intesa con le autonomie regionali in ordine all’attuazione della legge.  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AS0300b