Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi - A.C. 4003 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 499 | ||
Data: | 20/06/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
20 giugno 2011 |
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n. 499/0 |
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Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventiA.C. 4003Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4003 |
Titolo |
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
12 gennaio 2011 |
assegnazione |
7 febbraio 2011 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costitituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio) |
La proposta di legge A.C. 4003, è diretta a consentire, in deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi (art.1). Vengono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e del regolamento di cui al D.M. 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente). Viene poi previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 2).
Va ricordato che l’articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Diverse leggi sono state emanate in deroga a questa disposizione: oltre alla citata legge n. 458/1967, disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi, vanno ricordate la legge n. 301/1993, recante norme in materia di prelievi ed innesti di cornea, la legge n. 91/1999, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti, e la legge n. 483/1999, che detta norme per consentire il trapianto parziale di fegato .
In proposito la relazione illustrativa evidenzia come l’esperienza maturata nel corso degli anni, grazie anche alle acquisizioni scientifiche e al continuo perfezionamento delle tecniche chirurgiche, ha reso possibile, con ampi margini di successo, il trapianto polmonare lobare da donatore vivente, mantenendo un ridottissimo rischio di morbilità e mortalità del soggetto donante e in assenza di menomazioni significative della sua integrità fisica. Il citato trapianto polmonare viene effettuato in modo regolare da diversi centri di trapianto nordamericani e giapponesi e, in casi sporadici, europei, dai quali provengono dati clinici che evidenziano la fattibilità e sicurezza del trapianto e il beneficio per i pazienti che lo ricevono. Viene quindi ritenuto necessario colmare con legge il divario tra norma e progresso scientifico, ritenendo comunque applicabili le precauzioni e garanzie di cui alla citata legge n. 458/1967 che ha disciplinato il trapianto del rene tra persone viventi.
La legge n. 458/1967 disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi, in deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, consente tale deroga ai genitori, ai figli, ai fratelli germani e non germani che siano maggiorenni e solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al comma precedente o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, anche ad altri parenti e donatori estranei.
La legge disciplina le forme e le condizioni della donazione e le modalità dell’effettuazione del trapianto.
In attuazione delle disposizioni della legge è stato emanato, con D.M. 16 aprile 2010, n. 116, il Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente che disciplina i diversi passaggi ed adempimenti relativi al trapianto di parti di fegato e al trapianto di rene.
La proposta di legge consente di disporre a titolo gratuito di parti di polmone al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi, in deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
La materia trattata è riconducibile all’ambito della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
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