Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - AA.C. 746-A - 2690-A - 3491-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 746-A/XVI   AC N. 2690-A/XVI
AC N. 3491-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 447    Progressivo: 1
Data: 22/10/2012
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

23 ottobre 2012

 

n. 447/1

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica

A.C. 746-A e abb.

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

746-A

Titolo

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Data approvazione in Commissione

6 marzo 2012

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame - relativo alle pdl A.C. 746, 2690, 3491, 4273 e 4251 - disciplina il tema dell’utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Il provvedimento, adottato come testo base nella seduta dell’11 ottobre 2011, ha subito modifiche nel corso dell’esame in sede referente, anche per tener conto dei pareri espressi dalle commissioni competenti in sede consultiva.

 

Va preliminarmente ricordato che in assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43). Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

 

Il testo unificato si compone di 8 articoli.

L’articolo 1, qualifica come oggetto del provvedimento l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti a fini di ricerca scientifica dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578/1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. Tale utilizzazioneè informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano. L’articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute - utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente -, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono iniziative di informazione. L’articolo 3 prevede che la manifestazione del consenso all’utilizzazione del corpo e dei tessuti post mortem avvenga mediante una dichiarazione redatta nelle forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4 – o all’azienda sanitaria di appartenenza che la consegna al suddetto centro -, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell’ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo. L’articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento - per la conservazione e utilizzazione delle salme - da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Gli oneri per il trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l’eventuale cremazione sono a carico dell’istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l’ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all’articolo 8, comma 1.

L’articolo 6 stabilisce chela donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. L’articolo 7, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l’adozione del regolamento di attuazione delle disposizioni in esame, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore allo scopo di:

-        stabilire modi e tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, il trasporto, l’utilizzo e riconsegna in condizioni dignitose delle salme alle famiglie da parte dei centri di riferimento, prevedendo la facoltà di procedere alla sepoltura delle salme di cui non venga chiesta la riconsegna;

-        indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme;

-        individuare le modalità applicative per il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 8.

L’articolo 8 dispone sullacopertura finanziaria del provvedimento autorizzando la spesa di 1 milione di euro nell’anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’esame del provvedimento, iniziato nel marzo 2011, oltre alla fase di discussione e di approvazione degli emendamenti si è articolato anche attraverso lo svolgimento di attività conoscitiva, mediante audizioni informali di docenti universitari ed esperti della materia, nonché di associazioni.

L’esame presso la commissione si è concluso il 6 marzo scorso con la votazione del mandato al relatore.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo la I, la II e la VII Commissione, hanno espresso parere favorevole con condizioni, recepite da emendamenti del relatore. Più in particolare la I Commissione, chiamata ad esprimersi nuovamente sul testo come risultante dagli emendamenti del relatore, ha motivato il nuovo parere favorevole rilevando che la Commissione di merito ha recepito le osservazioni da essa espresse sul precedente testo.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso sul testo un parere favorevole con osservazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AS0244b



[1] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.