Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - AA.C. 746, 2690 e 3491 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 447 | ||||
Data: | 02/03/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
2 marzo 2011 |
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n. 447/0 |
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Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientificaAA.C. 746, 2690 e 3491Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
746 |
2690 |
3491 |
Titolo |
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica |
Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione |
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica |
Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
8 |
6 |
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Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
6 maggio 2008 |
15 settembre 2009 |
19 maggio 2010 |
assegnazione |
24 settembre 2008 |
6 ottobre 2009 |
22 maggio 2010 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I (Affari costitituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura) e Commissione parlamente per le questioni regionali |
Le proposte di legge in esame disciplinano il tema della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
La pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è divenuta, in Italia, poco frequente.
In assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43). Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
La proposta di legge A.C. 746, si compone di 8 articoli. L’articolo 1 prevede l’obbligo dell’espressione in vita del consenso alla donazione del corpo ai
fini di studio e di ricerca scientifica, informata ai princìpi etici e di
solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato. L’articolo 2 stabilisce che il Ministro
della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive
competenze, promuovono campagne
informative. L’articolo 3 prevede
l’obbligo di redigere testamento olografo
per manifestare il consenso alla
donazione del corpo post mortem . L’articolo 4 disciplina le modalità di
selezione dei centri di riferimento da parte del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con
L’articolo 6 dispone infine sulla copertura finanziaria del provvedimento.
Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrative.
Oltre alla definizione delle modalità per l’utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
Come sopra già ricordato, oltre alla definizione delle modalità per l’utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca, i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto, prevedendo anche l’utilizzazione dello strumento del testamento olografo. Vengono pertanto in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, quello di “Ordinamento civile”, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2 citato.
Le proposte di legge A.C. 746 e A.C. 3491rimettono ad un
decreto ministeriale, previa intesa con
Va ricordato che l’esame di alcune proposte di legge (A.S. nn. 613, 899 e 2198) sul tema in esame era stato già avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera.
Gli articoli 2, 3, 5 e 6 della proposta di legge A.C. 2690, fanno riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In proposito va ricordato che è stata approvata dal Parlamento la legge n. 172/2009 diretta a creare un autonomo Ministero della salute e a definirne gli aspetti organizzativi e funzionali. Pertanto la terminologia utilizzata andrebbe adeguata alle nuove disposizioni legislative intervenute.
L’articolo 8 della proposta di legge A.C. 746 e l’articolo 6 della proposta di legge A.C. 2691, nel definire la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero correttamente riferiti all’anno 2011 e al bilancio triennale 2011-2013.
Dipartimento Affari sociali ( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it
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