Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - AA.C. 746, 2690 e 3491 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 746/XVI   AC N. 2690/XVI
AC N. 3491/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 447
Data: 02/03/2011
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   ORGANI DEL CORPO UMANO
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

2 marzo 2011

 

n. 447/0

 

Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

AA.C. 746, 2690 e 3491

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

746

2690

3491

Titolo

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

6

 

Date:

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

6 maggio 2008

15 settembre 2009

19 maggio 2010

assegnazione

24 settembre 2008

6 ottobre 2009

22 maggio 2010

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costitituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura) e Commissione parlamente per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame disciplinano il tema della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

La pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è divenuta, in Italia, poco frequente.

In assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43). Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

La proposta di legge A.C. 746, si compone di 8 articoli. L’articolo 1 prevede l’obbligo dell’espressione in vita del consenso alla donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica, informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato. L’articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative. L’articolo 3 prevede l’obbligo di redigere testamento olografo per manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem . L’articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. L’articolo 6 stabilisce chela donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. L’articolo 7 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l’attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore e l’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento. La proposta di legge A.C. 3491, composta da 7 articoli,  ha un contenuto pressoché identico a quello della proposta di legge sopra illustrata, dalla quale si differenzia esclusivamente per il fatto che non fornisce alcuna indicazione circa la copertura finanziaria. Anche la proposta di legge A.C. 2690 (on. Brigandì), composta da 6 articoli, disciplina l’utilizzazione per finalità di studio e ricerca del corpo dei soggetti la cui morte è stata accertata secondo le disposizioni di legge e che in vita hanno espresso il relativo consenso secondo modalità definite. Gli articoli 2 e 3 rimettono ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di manifestazione del consenso e di restituzione del cadavere. L’articolo 4 dispone l’istituzione di un registro, presso i centri di riferimento, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, mentre l’articolo 5 prevede la promozione di iniziative di informazione per diffondere nei cittadini la conoscenza della legge.

L’articolo 6 dispone infine sulla copertura finanziaria del provvedimento.

 

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrative.

Necessità dell’intervento con legge

Oltre alla definizione delle modalità per l’utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come sopra già ricordato, oltre alla definizione delle modalità per l’utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca, i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto, prevedendo anche l’utilizzazione dello strumento del testamento olografo. Vengono pertanto in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, quello di “Ordinamento civile”, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2 citato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Le proposte di legge A.C. 746 e A.C. 3491rimettono ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, l’adozione del regolamento di attuazione della legge.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che l’esame di alcune proposte di legge (A.S. nn. 613, 899 e 2198) sul tema in esame era stato già avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera.

 

Formulazione del testo

Gli articoli 2, 3, 5 e 6 della proposta di legge A.C. 2690, fanno riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In proposito va ricordato che è stata approvata dal Parlamento la legge n. 172/2009 diretta a creare un autonomo Ministero della salute e a definirne gli aspetti organizzativi e funzionali. Pertanto la terminologia utilizzata andrebbe adeguata alle nuove disposizioni legislative intervenute.

L’articolo 8 della proposta di legge A.C. 746 e l’articolo 6 della proposta di legge A.C. 2691, nel definire la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero correttamente riferiti all’anno 2011 e al bilancio triennale 2011-2013.

 


 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali                                                                                 ( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.                                                                                                                                                                                                      File: AS0244a.doc



[1]    D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria