Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare - A.C. 2024 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 311 | ||||
Data: | 16/03/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
16 marzo 2010 |
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n. 311/0 |
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Assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiareA.C. 2024Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2024 |
Titolo |
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
9 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
17 dicembre 2008 |
assegnazione |
9 febbraio 2009 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costitituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze) e Commissione parlamente per le questioni regionali |
La proposta di legge A.C. 2024 (Livia Turco ed altri), reca disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Essa si compone di 9 articoli.
L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento diretto a prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, vale a dire privi del nucleo familiare o con famiglie sprovviste dei mezzi necessari per assisterli o curarli.
L’articolo 2 dispone l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare fornendo al contempo la definizione di soggetto con disabilità grave. L’articolo 3 individua le finalità del Fondo, relative al finanziamento di programmi e progetti specifici e allo sviluppo di piani di apprendimento e recupero, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.
L’articolo 4 disciplina il funzionamento del Fondo, prevedendo l’emanazione di un decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse tra le regioni e per la definizione dei criteri per l’erogazione dei finanziamenti.
L’articolo 5 prevede che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali.
L’articolo 6 prevede l’attivazione di una campagna informativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di divulgare la conoscenza delle norme in esame.
L’articolo 7 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l’assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave e privi di un’adeguata assistenza.
Gli articoli 8 e 9 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria del provvedimento e sull’entrata in vigore della legge.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.
La proposta di legge, al fine di prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi di sostegno familiare, istituisce, tra l’altro, un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e prevede termini precisi per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in favore dei soggetti citati.
Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
Il provvedimento in esame prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati.
Esso appare pertanto riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), sia alla competenza legislativa esclusiva delle regioni. In ossequio al principio di “leale collaborazione“1 in alcune disposizioni (cfr. artt. 4 e 6) è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L’articolo 4 della proposta di legge rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la ripartizione delle risorse tra le regioni e la definizione dei criteri per l’erogazione dei finanziamenti.
Per le osservazioni alla formulazione del testo si fa rinvio al contenuto della scheda di lettura.
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1 Cfr., tra le altre, sentenza Corte Cost. n. 407/2002
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