Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - AA.C. 2505 e 1151 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 285 | ||||
Data: | 08/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
8 febbraio 2010 |
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n. 285/0 |
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Riconoscimento e sostegno alle comunità giovaniliAA.C. 2505 e 1151Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2505 |
1151 |
Titolo |
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili |
Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili |
Iniziativa |
Governativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
Numero di articoli |
6 |
9 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
10 giugno 2009 |
24 maggio 2008 |
assegnazione |
23 giugno 2009 |
23 settembre 2008 |
Commissioni competenti |
I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), Commissione parlamente per le questioni regionali |
II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. comun.), Commissione parlamente per le questioni regionali |
I progetti di legge in esame, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili, quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, dettano norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e disciplinando i principali aspetti di esse.
Qui di seguito si procederà ad una descrizione sintetica dell’articolato dei due provvedimenti.
Il disegno di legge del Governo A.C. 2505 si compone di 6 articoli. Sul testo del disegno di
legge si è già espressa favorevolmente
L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento, diretto, anche in attuazione della
Costituzione, a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione,
il sostegno delle comunità giovanili. L’articolo
2 reca la definizione di comunità
giovanile, quale associazione senza fini di lucro, di persone di età
comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal perseguimento di
alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Essa collabora con il dipartimento della gioventù della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nella promozione di specifiche
iniziative. L’articolo 3 destina a
finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso
La proposta di legge A.C. 1151 si compone di 9 articoli. L’articolo 1 definisce le finalità della proposta in esame, relative al riconoscimento e il sostegno del valore sociale delle comunità giovanili. L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, qualificandola come un’aggregazione stabile di persone, di età non superiore a trenta anni, senza fini di lucro, caratterizzata dal perseguimento di finalità di spiccata vocazione sociale. L’articolo 3 prevede per la costituzione di una comunità giovanile l’obbligo di un atto costitutivo e di uno statuto. L’articolo 4 elenca le tipologie delle risorse economiche che servono per lo svolgimento delle attività delle comunità giovanili. L’articolo 5 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, mentre l’articolo 6 prevede cheun decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, con una serie di compiti relativi alle politiche giovanili. L’articolo 7 disciplina l’istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, quale condizione per accedere ad una serie di benefici. L’articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, l’articolo 9 reca le disposizioni finali.
Il disegno di legge del Governo è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi dell’impatto della regolamentazione. Ad esso è anche allegato il parere espresso sul testo dalla Conferenza Stato-regioni.
La proposta di legge A.C. 1151 è corredata della relazione illustrativa.
Oltre a qualificare le finalità e le caratteristiche delle
comunità giovanili i provvedimenti intervengono a destinare risorse del Fondo
nazionale per le comunità giovanili e a
definire compiti dell’omonimo Osservatorio, istituiti entrambi presso
I progetti di legge in esame intervengono a dettare
disposizioni sulle comunità giovanili e a destinare ad esse risorse e benefici
di fondi e organismi istituiti presso
Gli articoli 4 e 6 del disegno di legge del Governo A.C.
2505 rimettono a un d.p.c.m. (o a un decreto del Ministro della gioventù) la
definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale
sulle comunità giovanili e dell’omonimo Fondo, previa intesa con
Soggetti destinatari dell’intervento sono i giovani di età
non superiore a trenta o al massimo a trentacinque anni e l’amministrazione
competente è il dipartimento della gioventù presso
L’articolo 5 della pdl A.C. 1151 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili mentre l’articolo 6 prevede che un decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile. A tale proposito va rilevato che il Fondo nazionale per le comunità giovanili è già stato istituito dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha istituito anche l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili).
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File: AS0156a.doc