Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - AA.C. 2505 e 1151 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2505/XVI   AC N. 1151/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 285
Data: 08/02/2010
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE
GIOVANI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

8 febbraio 2010

 

n. 285/0

 

Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

AA.C. 2505 e 1151

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

Numero del progetto di legge

2505

1151

Titolo

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili

Iniziativa

Governativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

6

9

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

10 giugno 2009

24 maggio 2008

assegnazione

23 giugno 2009

23 settembre 2008

Commissioni competenti

I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), Commissione parlamente per le questioni regionali

II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. comun.), Commissione parlamente per le questioni regionali

 

 


Contenuto

I progetti di legge in esame, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili, quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, dettano norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e disciplinando i principali aspetti di esse.    

Qui di seguito si procederà ad una descrizione sintetica dell’articolato dei due provvedimenti.

Il disegno di legge del Governo A.C. 2505 si compone di 6 articoli. Sul testo del disegno di legge si è già espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento, diretto, anche in attuazione della Costituzione, a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili. L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini di lucro, di persone di età comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Essa collabora con il dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella promozione di specifiche iniziative. L’articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, che ha sede presso il dipartimento della gioventù, e al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso il Dipartimento. Le norme di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio verranno definite da un D.P.C.M. o da un decreto ministeriale. L’articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l’iscrizione in tale registro, istituito presso il dipartimento della gioventù, condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici. L’articolo 6 detta le disposizioni finali   rimettendo ad un d.p.c.m. o ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili e  prevedendo la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La proposta di legge A.C. 1151 si compone di 9 articoli. L’articolo 1 definisce le finalità della proposta in esame, relative al riconoscimento e il sostegno del valore sociale delle comunità giovanili. L’articolo 2 reca la definizione di  comunità giovanile, qualificandola come un’aggregazione stabile di persone, di età non superiore a trenta anni, senza fini di lucro, caratterizzata dal perseguimento di finalità di spiccata vocazione sociale. L’articolo 3 prevede per la costituzione di una comunità giovanile l’obbligo di un atto costitutivo e di uno statuto. L’articolo 4 elenca le tipologie delle risorse economiche che servono per lo svolgimento delle attività delle comunità giovanili. L’articolo 5 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, mentre l’articolo 6 prevede cheun decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, con una serie di compiti relativi alle politiche giovanili. L’articolo 7 disciplina l’istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, quale condizione per accedere ad una serie di benefici. L’articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, l’articolo 9 reca le disposizioni finali.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge del Governo è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi dell’impatto della regolamentazione. Ad esso è anche allegato il parere espresso sul testo dalla Conferenza Stato-regioni.

La proposta di legge A.C. 1151 è corredata della relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Oltre a qualificare le finalità e le caratteristiche delle comunità giovanili i provvedimenti intervengono a destinare risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili  e a definire compiti dell’omonimo Osservatorio, istituiti entrambi presso la Presidenza del Consiglio da provvedimenti con valore di legge. Si giustifica pertanto l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge in esame intervengono a dettare disposizioni sulle comunità giovanili e a destinare ad esse risorse e benefici di fondi e organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio. La materia “politiche giovanili”, in quanto tale, non rientra nell’espressa elencazione di cui all’articolo 117, comma 3 , Cost. e sembrerebbe quindi afferire alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 117. Essa tuttavia, presenta punti di contatto con altri ambiti e trasversalmente investe e riguarda materie rientranti ora nella competenza regionale “concorrente” (art. 117, comma 3 Cost.), ora nella competenza statale esclusiva (art. 117,  comma II, Cost.) oltre a entrare in contatto con numerose funzioni e interessi (a titolo esemplificativo: tutela dell’ambiente, sport, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio, formazione professionale, istruzione, accesso all’imprenditoria, etc.)Va inoltre ricordatoche, l’articolo 31, comma 2, Cost., protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Di fronte a una “concorrenza di competenze”, in assenza di un criterio di composizione di interferenze, e in difetto della prevalenza di un complesso normativo rispetto agli altri, tale da assicurare “il predominio” della relativa competenza legislativa, la giurisprudenza della Corte costituzionale[1] ritiene si debba ricorrere al canone della “leale collaborazione”, con la conseguenza che la normativa statale dovrà predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento (accordi, intese, pareri) delle regioni interessate. Peraltro, nello stesso Allegato al parere reso dalla Conferenza Stato-regioni sul disegno di legge del Governo si fa riferimento alla configurazione delle politiche giovanili non in quanto materia ex art. 117 Cost., bensì in quanto funzione trasversale alle materie che l’articolo 117 individua, tale quindi da incidere su competenze regionali concorrenti e residuali e da richiedere necessariamente il concorso delle Regioni nel dettare le relative disposizioni.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

Gli articoli 4 e 6 del disegno di legge del Governo A.C. 2505 rimettono a un d.p.c.m. (o a un decreto del Ministro della gioventù) la definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e dell’omonimo Fondo, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. L’articolo 6 della p.d.l. A.C. 1151 rimette ad un decreto del Ministro della gioventù l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, e ad un successivo regolamento (ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/88), la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dello stesso.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Soggetti destinatari dell’intervento sono i giovani di età non superiore a trenta o al massimo a trentacinque anni e l’amministrazione competente è il dipartimento della gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Formulazione del testo

L’articolo 5 della pdl A.C. 1151 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili mentre l’articolo 6 prevede che un decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile. A tale proposito va rilevato che il Fondo nazionale per le comunità giovanili è già stato istituito dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha istituito anche l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili). 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi –  Dipartimento Affari sociali

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File: AS0156a.doc



[1] Cfr., tra le altre, sentenza Corte Cost. n. 407/2002