Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - AA.C. 2505 e 1151 - Schede di lettura e normativa di riferimento | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 285 | ||||
Data: | 08/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili AA.C. 2505 e 1151 |
Schede di lettura e normativa di riferimento |
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n. 285 |
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8 febbraio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali ( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: AS0156.doc |
INDICE
Quadro normativo di riferimento
§ Agenzia nazionale per i giovani
§ Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e Fondo nazionale per le comunità giovanili
§ Fondo per le politiche giovanili
§ Fondo per il credito ai giovani
§ Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa
Contenuto dei progetti di legge
§ Il disegno di legge A.C. 2505
§ La proposta di legge A.C. 1151
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica italiana. (Artt. 2, 3, 18 e 117)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Art. 17)
§ L. 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato.
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Artt. 3 e 8)
§ L. 7 dicembre 2000, n. 383. Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
§ L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (Art. 1, co. 556)
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Art. 1, co. 1293)
§ L. 24 dicembre 2007, n. 247. Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (Art. 1, commi 72 e 74)
§ D.L. 16 maggio 2008, n. 85. Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Art. 1, co. 14)
§ D.P.C.M. 13 giugno 2008. Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio della gioventù on. dott. Giorgia Meloni.
§ D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (Art. 19-bis)
A seguito del riordino di competenze istituzionali, operato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85[1], sono state attribuite, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili.
Con il d.p.c.m. 13 giugno 2008 sono state conferite al Ministro della gioventù le deleghe ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.
Di seguito sono descritte le principali competenze del Ministro della gioventù:
a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;
d) esercitare le funzioni in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
e) esercitare le funzioni in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze;
f) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza Agenzia nazionale per i giovani, nonché a presiedere il Forum nazionale dei giovani.
Nel seguito della trattazione sono elencati i principali interventi e le relative risorse impiegate dal Ministero della gioventù per le politiche giovanili.
L’articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297[2] ha istituito l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006. La dotazione di bilancio per il 2010 per l’Agenzia nazionale per i giovani[3] ammonta a 407.000 euro.
La decisione n. 1719/2006/CE[4] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013, che sostituisce il precedente programma “Gioventù”, al fine di sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea. In particolare, gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
a) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;
b) sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’Unione europea;
c) favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;
d) contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;
e) favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
Il suddetto programma è attuato attraverso le seguenti cinque azioni, dettagliatamente elencate nell’allegato alla decisione stessa:
· gioventù per l'Europa;
· il servizio volontario europeo;
· gioventù nel mondo;
· sistemi di sostegno per i giovani;
· sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.
Le attività previste si rivolgono ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni. Il programma stesso è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, delle organizzazioni giovanili, delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, degli altri partner attivi nel settore della gioventù.
Per l’attuazione del citato programma è stabilito, per il periodo considerato, un finanziamento di 885 milioni di euro.
La suddetta decisione si applica con decorrenza 1° gennaio 2007.
L’articolo 1 comma 1293 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha riformulato l’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.
A seguito della riformulazione operata dalla citata legge finanziaria per il 2007l’Osservatorio è stato riferito alle dipendenze in genere[5] e la competenza sull’Osservatorio medesimo è rientrata nelle attribuzioni del Ministro della gioventù (vedi il citato D.P.C.M. 13 giugno 2008).
Da ultimo, l’articolo 2, comma 60 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha sostituito il citato articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006 e ha istituito l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove è altresì è istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili.
La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2010.
L'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha destinato una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili.
L’articolo 1, comma 154 della suddetta legge finanziaria per il 2005 ha stabilito che il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio. La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118 ha dichiarato, l'illegittimità del comma 153, considerando, tra l’altro, che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma 44, delle legge 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale.
Il Ministro della gioventù, tra le competenze riconosciute dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ha il compito di presiedere il Forum nazionale dei giovani.
Il Forum Nazionale dei Giovani è formato da organizzazioni, associazioni e movimenti giovanili, composti da giovani, che si riconoscono nei principi e nei valori del suo Manifesto. Il Forum può, ove ne ricorra la necessità, istituire propri uffici anche in altre località nazionali ed internazionali.
Tra gli scopi e le finalità indicate nel suo statuto, rilevano le iniziative per:
a) favorire e affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni e movimenti nel settore giovanile;
b) sostenere i principi di democraticità, uguaglianza e solidarietà; di esse;
c) impegnarsi per la valorizzazione delle politiche giovanili e delle politiche sociali riguardanti i giovani;
d) costituirsi come un soggetto privilegiato di confronto per le Istituzioni al fine di realizzare il Consiglio Nazionale della Gioventù e i relativi Consigli regionali e locali;
e) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni giovanili;
f) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese.
Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[6] presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare il diritto all'abitazione e a facilitare l’accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.
Nell’ambito della manovra finanziaria per il 2007 è stato disposto un incremento della relativa dotazione – originariamente fissata dal decreto-legge n. 223/2006 in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 –di ulteriori 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[7].
Per il 2010 le risorse del Fondo per le politiche giovanili sono pari a circa 81 milioni di euro.
Per favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il credito ai giovani[8], dotato di personalità giuridica e di un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è destinato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.
L’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[9], e successive modificazioni, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La complessiva dotazione del Fondo suddetto è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Il disegno di legge del Governo A.C. 2505 (Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili) è finalizzato, come evidenziato nella relazione illustrativa, a promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili ed a consolidare e rafforzare quelle già esistenti, prevedendo una serie di misure ed interventi specifici a sostegno di esse. Sul testo del disegno di legge si è già espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il disegno di legge si compone di 6 articoli.
L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento.
Dopo aver riconosciuto il valore sociale delle comunità giovanili, considerate come strumento di crescita civile e culturale della popolazione, la disposizione in commento enuncia le finalità del provvedimento che, in attuazione degli articoli 2 , 3, 18 e 117 della Costituzione[10] è diretto a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, ad incentivare la nascita di nuove comunità sul territorio nazionale e il rafforzamento di quelle già esistenti, anche mediante scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.
L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile e disciplina i compiti ad essa spettanti
Viene qualificata comunità giovanile - fermo restando che, si sensi del comma 4, non possono essere inquadrati in tale categoria i partiti politici e le associazioni sindacali, professionali e di categoria -, l’associazione, senza fini di lucro, di persone di età di norma non superiore a trenta anni, e comunque non superiore a trentacinque, che, oltre alle legittime finalità individuate dagli associati abbia ad oggetto il perseguimento di alcune specifiche finalità relative:
· all’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria per favorire la maturazione e consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri;
· all’educazione alla legalità e all’impegno sociale;
· allo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali;
· all’informazione e promozione sulle iniziative nazionali comunitarie e internazionali relative alle tematiche giovanili (comma 1).
Alle comunità giovanili viene poi attribuito il compito di collaborare con il dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2) nella promozione di iniziative e programmi nelle materie di competenza del dipartimento medesimo, sentite le regioni e le province autonome.
Viene poi stabilito (comma 3) che nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto con l’ente concedente sia regolato da apposite convenzioni anche con riferimento alla responsabilità per danni all’immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione. La relazione illustrativa evidenzia che tali diposizioni sono dirette a salvaguardare il principio dell’impiego ottimale dei beni citati.
L’articolo 3 (comma 1)destinauna quota non superiore al 20 per cento del Fondo nazionale per le comunità giovanili (cfr. il quadro normativo) ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione ricerca e valutazione del Dipartimento per la gioventù, e la quota restante al finanziamento di una serie di iniziative relative:
· alle finalità delle comunità giovanili delineate dall’articolo 2, comma 1, del provvedimento;
· al recupero ed alla sistemazione di edifici pubblici e privati quali sede di comunità giovanili;
· alla realizzazione di reti a carattere regionale e interregionale per sviluppare lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche nella realizzazione delle indicate finalità.
Il successivo comma 2, nella parte in cui sostituisce il comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266[11], non innova la normativa vigente poiché il citato comma 556 reca attualmente la formulazione indicata dalla proposta di legge a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 60, della legge n. 191/2009[12] .
Come sopra ricordato, infatti, il citato comma 556 prevede che a fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l’anno 2010.
L’articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, di cui al citato comma 556 della legge n. 266/2005. L’Osservatorio ha sede presso il dipartimento della gioventù (comma 1), è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della gioventù – o da un suo delegato – ed è composto da sedici membri di cui cinque rappresentanti delle amministrazioni centrali, quattro rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997[13] - tra cui uno degli enti locali -, due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani[14] e cinque rappresentanti delle comunità giovanili.
L’Osservatorio, al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso il Dipartimento (comma 2), svolge una serie di compiti (comma 3) tra i quali:
· la promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all’estero e la pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento delle realtà giovanili e sull’attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia;
· il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative;
· la promozione di progetti sperimentali elaborati dalle comunità giovanili per fronteggiare particolari emergenze sociali;
· l’organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate;
· la relazione periodica al competente dipartimento e al Ministro della gioventù sull’attività svolta.
All’attuazione dei compiti dell’Osservatorio si provvede, ai sensi del comma 4, mediante una diversa allocazione delle risorse strumentali ed economiche ad esso già in dotazione o mediante quelle già disponibili presso il dipartimento. Come evidenziato dalla relazione tecnica, pertanto, ai nuovi compiti assegnati si farà fronte oltre che con le risorse sopra indicate anche con quelle assegnate al Fondo nazionale per le comunità giovanili. Viene poi rimessa ad un D.P.C.M – ovvero ad un decreto del Ministro della gioventù –, da emanare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle norme di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio (comma 5) e viene previsto che l’Osservatorio si coordini con gli osservatori regionali sui giovani eventualmente istituiti (comma 6).
L’articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l’iscrizione in tale registro, istituito presso il dipartimento della gioventù, condizione necessaria per accedere ai contributi statali di cui all’articolo 3 nonché ai benefici previsti al Capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383[15](comma 1).
La legge n. 383/2000 detta una normativa di principio volta a disciplinare la costituzione delle associazioni di promozione sociale, stabilendo i principi cui Regioni e province autonome dovranno attenersi nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nell’intessere tali rapporti. In questo modo, il legislatore ha sviluppato il quadro della normativa sui soggetti operanti senza fini di lucro, già delineato nella legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991) e dalla legge di disciplina delle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991), parallelamente ad più complessivo un processo di valorizzazione – anzitutto sul piano del trattamento tributario – delle molteplici realtà che compongono il cosiddetto “terzo settore”. La legge considera associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute, i movimenti e i gruppi, purché svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza scopo di lucro e garantendo il rispetto della libertà degli associati. Nell’ambito dei contenuti della legge si segnalano l’istituzione di un Osservatorio nazionale dell’associazionismo, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale e composto da 26 rappresentanti di associazioni ed esperti, nonché l’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale e di ulteriori registri a carattere regionale e provinciale.
Nel registro sono iscritte (comma 2), a domanda, le comunità giovanili che ai sensi del rispettivo statuto, rispondono ai requisiti di cui alla citata legge n. 383/2000 e di cui alla legge n. 266/1991[16], e che prevedono l’impegno degli associati a contrastare efficacemente all’interno della comunità ogni forma di discriminazione e violenza, di promozione o esercizio di attività illegali nonché l’uso di sostanze stupefacenti o l’abuso di alcool. Le comunità giovanili iscritte nel registro sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione relativa alle entrate associative.
L’articolo 6 del disegnodi legge detta le disposizioni finali.
Vengono richiamate le disposizioni della citata legge n. 383/2000 per quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento in esame. Viene poi rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili.
Viene poi inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
La proposta di legge A.C. 1151 (Catanoso), composta di 9 articoli, reca disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
L’articolo 1 definisce le finalità della proposta in esame, relative al riconoscimento e il sostegno del valore sociale delle comunità giovanili, anche in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, qualificandola come un’aggregazione stabile di persone, senza fini di lucro, finalizzata all’educazione alla vita associativa come esperienza comunitaria, all’impegno sociale e civile e allo svolgimento di attività sociali di natura culturale, sportiva, ricreativa, didattica, ambientale, artistica e professionale.
L’adesione alle comunità giovanili, assimilate, ai fini giuridici, alle associazioni di promozione sociale[17], è consentita agli studenti e ai giovani fino a trenta anni di età.
L’articolo in esame reca inoltre l’elenco delle aggregazioni sociali non considerate comunità giovanili (partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria).
L’articolo 3 prevede per la costituzione di una comunità giovanile l’obbligo di un atto costitutivo e di uno statuto. Quest’ultimo deve contenere l’indicazione di alcuni specifici aspetti, tra i quali l’assenza di fini di lucro, il perseguimento degli obbiettivi istituzionali, l’obbligo di formazione del bilancio e l’individuazione del rappresentante legale.
L’articolo 4 elenca le tipologie delle risorse economiche che servono per lo svolgimento delle attività delle comunità giovanili (contributi degli associati; eredità, donazioni, contributi istituzionali nazionali e internazionali, iniziative attività promozionali).
L’articolo 5 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, finalizzato: allo svolgimento delle attività previste, al recupero delle sedi per le comunità giovanili ed a progetti di varia natura.
L’articolo 6 prevede che un decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, presieduto dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composto da sedici membri, di cui dieci rappresentanti delle comunità giovanili a carattere nazionale maggiormente rappresentative e sei esperti, finalizzato allo svolgimento dei i seguenti compiti: analisi sulla condizione giovanile in Italia e all'estero, relazione biennale sull’attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù, promozione delle iniziative associative, pubblicazione di un bollettino periodico di informazione sulle comunità giovanili, approvazione di progetti sperimentali, scambi di conoscenze e collaborazione fra le comunità giovanili italiane ed estere, organizzazione triennale di una conferenza nazionale sulle politiche giovanili.
Il Ministro della gioventù, entro quattro mesi dalla data di entrata delle presenti norme, adotta un regolamento per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
Va rilevato che il Fondo nazionale per le comunità giovanili è già stato istituito dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cfr. supra) che ha istituito anche l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili).
L’articolo 7 disciplina l’istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, da prevedersi con legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. In particolare, l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere a diversi benefici pubblici previsti, tra cui quelli di natura fiscale e per altre agevolazioni[18].
L’articolo 8 prevede per l’attuazione delle norme in esame una spesa annuale di 5.165.000 euro a decorrere dall'anno 2008.
L’articolo 9 prevede che, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della citata legge 7 dicembre 2000, n. 383.
[1] Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.
[2] Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15
[3] Capitolo 1597 della tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze.
[4] Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 327 del 24 novembre 2006.
[5] La nuova denominazione è “Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze”.
[6] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Cfr l’articolo 19, comma 2.
[7] Cfr. l’articolo 1, comma 1290, della legge finanziaria per il 2007.
[8] Cfr. l’art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
[9] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[10] L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, l’articolo 3 sancisce il principio di eguaglianza, l’articolo 18 sancisce il diritto di associazione e l’articolo 117 disciplina la ripartizione, fra Stato e regioni, della potestà legislativa.
[11] Legge finanziaria per il 2006
[12] Legge finanziaria per il 2010
[13] Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata
[14] Il Forum Nazionale dei Giovani, riconosciuto con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal Parlamento Italiano, è l’unica piattaforma Nazionale di organizzazioni giovanili italiane che garantisce una rappresentanza di oltre 3,5 milioni di giovani. Esso è membro del Forum Europeo della Gioventù che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali.
Gli obiettivi principali del FNG sono la creazione di uno spazio per il dibattito e la condivisione di esperienze tra le associazioni giovanili di diversa formazione e natura (giovanili di partito, giovanili di sindacati, associazioni religiose, di promozione sociale, di categoria, studentesche, etc.) e le istituzioni Italiane ed Europee, presso le quali svolge un ruolo consultivo e propositivo in tema di Politiche Giovanili. In un’ottica di promozione della partecipazione attiva delle giovani generazioni sostiene la nascita e lo sviluppo di organizzazioni di volontariato, favorisce il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, avvicinandoli alle istituzioni attraverso attività mirate (dal sito www.forumnazionalegiovani.com).
[15] Disciplina delle associazioni di promozione sociale; il Capo III disciplina le Prestazioni degli associati, la disciplina fiscale e le agevolazioni
[16] Legge-quadro sul volontariato.
[17] La legge 7 dicembre 2000, n. 383 reca la disciplina delle associazioni di promozione sociale, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
[18] Cfr. il capo III della citata legge 7 dicembre 2000, n. 383.