Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche - A.C. 2713 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 237 | ||||
Data: | 28/10/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
28 ottobre 2009 |
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n. 237/0 |
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordociecheA.C. 2713Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
2713 |
Titolo |
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
23 settembre 2009 |
assegnazione |
28 settembre 2009 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costitituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro), XIV (Politiche comunitarie) e Commissione parlamente per le questioni regionali |
La proposta di legge A.C. 2713, approvata, in sede deliberante, dalla XI Commissione lavoro del Senato il 22 settembre scorso,è diretta al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.
Essa si compone di 6 articoli.
L’articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento.
L’articolo 2 fornisce la qualificazione di persone sordocieche prevedendo che tali soggetti percepiscano in forma unificata le diverse indennità ad essi spettanti. L’articolo 3 disciplina le modalità di accertamento della sordocecità da parte dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
L’articolo 4 disciplina gliinterventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche. L’articolo 5 contempla specifiche forme di assistenza che possono essere attivate dalle regioni, l’articolo 6 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa. Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato è stata richiesta al Governo e successivamente presentata la relazione tecnica che esclude che le disposizioni contenute nel provvedimento possano comportare oneri aggiuntivi.
Il provvedimento, oltre a dare attuazione agli indirizzi contenuti nella dichiarazione del Parlamento europeo sui diritti delle persone sordocieche del 1°aprile 2004, modifica anche alcune disposizioni di rango legislativo: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
La proposta di legge è diretta a riconoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, introducendo altresì alcune norme finalizzate alla semplificazione delle procedure relative agli accertamenti sanitari. Essa dispone altresì la percezione in forma unificata delle diverse indennità spettanti ai sordociechi nonché norme volte alla promozione dei progetti individuali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 per l’integrazione sociale degli stessi.
Il progetto di legge sembra pertanto afferire, in primo luogo, alla materia della “tutela della salute”, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In secondo luogo, poiché il provvedimento - nel definire la sordocecità - interviene a regolamentare prestazioni e servizi che devono essere assicurati a tutti i soggetti affetti da tale forma di disabilità, sembrerebbe venire in rilievo l’ambito di cui alla lettera m) del secondo commadell’articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).
Il provvedimento, come enunciato dall’articolo 1, è adottato sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione sui diritti delle persone sordo-cieche, adottata dal Parlamento europeo, nella seduta del 1° aprile 2004.Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l’articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli handicap)ed il principio di dignità della persona, rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell’udito comportanti difficoltà nell’accesso all’informazione, alla comunicazione e alla mobilità.
Sulla base di tali premesse, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell’Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche.
In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordo-cieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell’Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un’adeguata legislazione in ogni Stato membro.
Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi:
§ il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione europea;
§ il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell’illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari;
§ il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;
§ il diritto alla formazione permanente;
§ il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti.
La Commissione europea ha presentato il 29 agosto 2008 una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed al protocollo opzionale a tale Convenzione (COM(2008)530).
In particolare la Convenzione prevede gli Stati Parti adottino misure adeguate al fine di garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.
L’articolo 1 della proposta di legge fa riferimento agli indirizzi contenuti nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004: al riguardo si osserva che tale Dichiarazione è stata adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 1° aprile 2004 e non del 12 aprile come ivi riportato.
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File: AS0135a.doc