Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche - A.C. 2713 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2713/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 237
Data: 28/10/2009
Descrittori:
CIECHI   HANDICAPPATI
SORDOMUTI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

28 ottobre 2009

 

n. 237/0

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

A.C. 2713

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2713

Titolo

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

23 settembre 2009

assegnazione

28 settembre 2009

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costitituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro), XIV (Politiche comunitarie) e Commissione parlamente per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 2713, approvata, in sede deliberante, dalla XI Commissione lavoro del Senato il 22 settembre scorso,è diretta al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

Essa si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento.

L’articolo 2 fornisce la qualificazione di persone sordocieche prevedendo che tali soggetti percepiscano in forma unificata le diverse indennità ad essi spettanti. L’articolo 3 disciplina le modalità di accertamento della sordocecità da parte dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.  

L’articolo 4 disciplina gliinterventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche. L’articolo 5 contempla specifiche forme di assistenza che possono essere attivate dalle regioni, l’articolo 6 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa. Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato è stata richiesta al Governo e successivamente presentata la relazione tecnica che esclude che le disposizioni contenute nel provvedimento possano comportare oneri aggiuntivi.

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento, oltre a dare attuazione agli indirizzi contenuti nella dichiarazione del Parlamento europeo sui diritti delle persone sordocieche del 1°aprile 2004, modifica anche alcune disposizioni di rango legislativo: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è diretta a riconoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, introducendo altresì alcune norme finalizzate alla semplificazione delle procedure relative agli accertamenti sanitari. Essa dispone altresì la percezione in forma unificata delle diverse indennità spettanti ai sordociechi nonché norme volte alla promozione dei progetti individuali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 per l’integrazione sociale degli stessi.

Il progetto di legge sembra pertanto afferire, in primo luogo, alla materia della “tutela della salute”, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In secondo luogo, poiché il provvedimento - nel definire la sordocecità - interviene a regolamentare prestazioni e servizi che devono essere assicurati a tutti i soggetti affetti da tale forma di disabilità, sembrerebbe venire in rilievo l’ambito di cui alla lettera m) del secondo commadell’articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento, come enunciato dall’articolo 1, è adottato sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione sui diritti delle persone sordo-cieche, adottata dal Parlamento europeo, nella seduta del 1° aprile 2004.Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l’articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli handicap)ed il principio di dignità della persona, rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell’udito comportanti difficoltà nell’accesso all’informazione, alla comunicazione e alla mobilità.

Sulla base di tali premesse, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell’Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche.

In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordo-cieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell’Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un’adeguata legislazione in ogni Stato membro.

Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi:

§         il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione europea;

§         il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell’illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari;

§         il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;

§         il diritto alla formazione permanente;

§         il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Commissione europea ha presentato il 29 agosto 2008 una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed al protocollo opzionale a tale Convenzione (COM(2008)530).

In particolare la Convenzione prevede gli Stati Parti adottino misure adeguate al fine di garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

 

Formulazione del testo

L’articolo 1 della proposta di legge fa riferimento agli indirizzi contenuti nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004: al riguardo si osserva che tale Dichiarazione è stata adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 1° aprile 2004 e non del 12 aprile come ivi riportato.

 

 


 

 

 

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File: AS0135a.doc