Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche - A.C. 2713 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 2713/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 237
Data: 28/10/2009
Descrittori:
CIECHI   HANDICAPPATI
SORDOMUTI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

A.C. 2713

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 237

 

 

 

28 ottobre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AS0135.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto della proposta di legge  3

Quadro normativo di riferimento  7

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   9

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Art. 4)15

§      L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (Art. 14)16

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (Art. 6)17

Normativa comunitaria

§      Dichiarazione del Parlamento europeo – Diritti delle persone sordo-cieche – 1° aprile 2004  21

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge A.C. 2713, approvata, in sede deliberante, dalla XI Commissione lavoro del Senato il 22 settembre scorso,è diretta, come enunciato dall’articolo 1, al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

 

In proposito va osservato che la formulazione dell’articolo 1 del provvedimento

indica erroneamente la data del 12 aprile anziché quella del 1° aprile.

 

Nella seduta del 1° aprile 2004 il Parlamento europeo ha adottato la Dichiarazione sui diritti delle persone sordo-cieche. Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l’articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli handicap)ed il principio di dignità della persona, rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell’udito comportanti difficoltà nell’accesso all’informazione, alla comunicazione e alla mobilità.

Sulla base di tali premesse, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell’Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche.

In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordo-cieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell’Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un’adeguata legislazione in ogni Stato membro.

Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi:

§         il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione europea;

§         il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell’illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari;

§         il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;

§         il diritto alla formazione permanente;

§         il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti.

 

L’articolo 2 definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile (comma 1).

A tali soggetti si riconosce il diritto di percepire in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (comma 2)

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento (comma 3).

Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni (comma 4).

Ai sensi dell’articolo 3, l'accertamento della sordocecità, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104[1], che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato

Per l'accertamento si prevede un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.

La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni (comma 2).

Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS (comma 3).

E’ poi prevista la modifica delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4[2], al fine di applicare la semplificazione delle procedure di accertamento, svolte dalle regioni, anche per la verifica della condizione di sordocecità (comma 4).

 

La normativa vigente, dettata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2006, prevede l’obbligo per le regioni di semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave[3], effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.

L'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295[4]dispone sulle procedure per gli accertamenti sanitari, relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, effettuati dalle aziende sanitarie locali, attraverso le commissioni mediche, appositamente integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le stesse aziende sanitarie locali.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, come previsto dall’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78[5], le commissioni medichesono integrate anche da un medico dell’INPS e a tale istituto devono essere presentate le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le quali vengono trasmesse alle Aziende Sanitarie Locali; in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps.

 

Le modalitàdi accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate (comma 5).

Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni legislative (comma 6).

 

L’articolo 4 disciplina gliinterventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche.

In particolare, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 del presente provvedimento  la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

 

Al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui al citato articolo 3 della legge n. 104 del 1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, l’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede l’elaborazione di specifici progetti individuali per le persone disabili[6].

 

L’articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

 

L’articolo 6 fissal’entrata in vigore del provvedimentoal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Va ricordato che una proposta di legge dal contenuto simile a quella sopra descritta (A.C. 1968) è stata esaminata, in sede referente, nel corso della XV legislatura dalla XII Commissione affari sociali della Camera. L’iter si è tuttavia arrestato dopo l’espressione del parere da parte delle commissioni competenti in sede consultiva.

 


Quadro normativo di riferimento

Le prestazioni agli invalidi civilisono prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

Il riconoscimento dell'invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). In linea generale, l'Inps ha il compito di provvedere al pagamento mensile dei trattamenti economici. Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile. Recenti modifiche legislative hanno trasferito all'Inps le residue competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell'invalidità civile successive al suo riconoscimento.

Coloro che percepiscono le prestazioni d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali previste.

Di seguito, sono descritte le condizioni delle principali prestazioni a favore dei sordomuti e ciechi civili[7].

 

Sordomuti

 

1)       Pensione:

-                sordomuti;

-                essere riconosciuto sordomuto;

-                è corrisposta per tredici mensilità ed e' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

2)       Indennità di comunicazione

-                essere cittadino italiano residente in Italia o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

-                essere stato riconosciuto sordomutocarta di soggiorno

-                è corrisposta per 12 mensilità.

Ciechi

 

1)       Pensione di cecità:

-                Ciechi civili assoluti;

-                essere riconosciuto cieco assoluto;     

-                è erogata per tredici mensilità ed e’ compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

 

2)       Pensione ciechi parziali:

-                Ciechi civili parziali (ventesimisti);

-                è erogata per tredici mensilità ed e’ compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse;

-                essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

 

3)       Indennità di accompagnamento:

-                Ciechi civili assoluti

-                è erogata per dodici mensilità ed è compatibile con l’indennità prevista per gli invalidi civili e con l’attività lavorativa;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

 

Nella seguente tabella sono esposti i limiti di reddito 2009 per indennità e pensioni per sordomuti e ciechi civili e gli importi mensili.

 

I LIMITI DI REDDITO PER SORDOMUTI E CIECHI CIVILI - 2009

Tipo di prestazione

Limite di reddito personale annuo

Importo mensile

Sordomuti

Pensione

€ 14.886,28

€ 255,13

 

Indennità di comunicazione

senza limite

€ 236,15

ciechi civili

Pensione ciechi assoluti

€ 14.886,28

€ 275,91

 

Pensione ciechi

parziali:assegno decimisti

€ 7.156,90

€ 189,33

 

Pensione ventesimisti

€ 14.886,28

€ 255,13

 

Indennità ventesimisti

senza limite

€ 180,11

 

Indennità di

Accompagnamento

senza limite

€ 755,71

Fonte: www.inps.it

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione europea ha presentato il 29 agosto 2008 una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed al protocollo opzionale a tale Convenzione (COM(2008)530).

In particolare l’articolo 24, comma 3 della Convenzione impegna gli Stati parti firmatari ad offrire alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano, tra le altre, misure adeguate al fine di garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere, nell’ambito della procedura di consultazione il 24 aprile 2009.

 

 

 




[1]    Tali commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente. Le commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

[2]    Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[3]    La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) all’articolo 3 definisce, come soggetto avente diritto, la persona handicappata che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. All’articolo 4 si stabilisce invece che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste.

[4]    Recante norme in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[5]    Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[6]   Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14, i comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano nazionale, ai piani regionali degli interventi e dei servizi sociali ed ai piani di zona (previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19).  Il progetto individuale comprende: la valutazione diagnostico-funzionale; le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.  Nell’ambito del progetto sono altresì definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare (comma 2).

[7]    Fonte: www.inps.it.