Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato ' A.C. 2766 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2766/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 225
Data: 12/10/2009
Descrittori:
ISTITUZIONE DI ENTI   MINISTERI
MINISTERO DELLA SALUTE   SOTTOSEGRETARI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XI-Lavoro pubblico e privato
XII-Affari sociali

SIWEB

 

 

12 ottobre 2009

 

n. 225/0

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

A.C. 2766

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2766

Titolo

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

1

Date:

 

trasmissione alla Camera

1° ottobre 2009

assegnazione

5 ottobre 2009

Commissione competente

I Affari Costituzionali

Sede

Referente

Pareri previsti

V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari sociali e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 2766, approvato dal Senato, prevede, una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché, l’istituzione del “Ministero della salute” e del “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Esso si compone di un unico articolo suddiviso in 11 commi.

L’articolo 1, al comma 1, dispone l’aumento del numero dei Ministeri da 12 a 13 e l’incremento del numero complessivo dei membri del Governo da 60 a 63.

Il comma 2, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[1], modifica l’elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  il Ministero della salute. Vengono inoltre attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria.

Il comma 3 statuisce il trasferimento, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, al costituendo Ministero della salute, delle funzioni e delle strutture indicate dal citato decreto legislativo n. 300/1999 che, ai sensi della disciplina vigente[2] sono attualmente conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 4 prevede la sostituzione delle nuove denominazioni dei Ministeri a quella attualmente in vigore in relazione alle funzioni trasferite. Il comma 5 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’approvazione delle necessarie variazioni per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo. Il comma 6 rimette ad un d.p.c.m. l’individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino. Il comma 7 precisa chefino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, si applicano le disposizioni di alcuni regolamenti espressamente indicati. :

Il comma 8 prevede che ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, e procedere all’assunzione di personale non dirigenziale. Il comma 9 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato al Senato è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Non risultano invece allegate né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene a modificare disposizioni contenuti in atti con forza di legge : si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del disegno di legge in esame appare riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2°, lett. g), Cost..

 

Rapporto con altri princìpi costituzionali

L’art. 95, co. 3°, Cost. reca una riserva di legge in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio e determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri.

Una analoga riserva è prevista anche dal co. 1° dell’art. 97 Cost., in base al quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, siano apportate le occorrenti variazioni per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Il comma 6 demanda ad un D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell’economia e sentiti i Ministri interessati, l’individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo l’invarianza della spesa.

Il comma 8 prevede che i Ministeri interessati dal provvedimento siano tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti di riorganizzazione, mentre il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento apporta modifiche all’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo soltanto in parte allo strumento della “novellazione”.

 

Formulazione del testo

La disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 1, troverebbe più opportuna collocazione in un provvedimento volto a disciplinare l’organizzazione del Governo, quale il decreto legislativo 300/1999, anziché nell’ambito di un articolo di una legge finanziaria composto da 387 commi.

Con riferimento all’articolo 1, comma 10, che prevede per l’anno 2009 una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, DL 81/2004 (contrasto alle emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo), si osserva che tale disposizione prevede due diverse autorizzazioni di spesa che incidono sull’anno 2009, una relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi (lett. a)), l’altra relativa alla Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM» (lett. b)). Andrebbe pertanto specificato a quale autorizzazione di spesa sia riferita la riduzione, o, nel caso in cui sia riferita ad entrambe, come essa vada ripartita.

Secondo quanto emerge dai lavori della Commissione Bilancio del Senato (seduta del 23 settembre 2009), la riduzione dovrebbe essere riferita all’autorizzazione di spesa relativa Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL 81/2004.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AS0132a.doc



[1]Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[2]Cfr. in particolare il comma 6 dell'art. 1,  del D.L. 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.