Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato ' A.C. 2766 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 2766/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 225
Data: 12/10/2009
Descrittori:
ISTITUZIONE DI ENTI   MINISTERI
MINISTERO DELLA SALUTE   SOTTOSEGRETARI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XI-Lavoro pubblico e privato
XII-Affari sociali

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

A.C. 2766

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 225

 

 

 

12 ottobre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AS0132.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto del disegno di legge  3

Riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica italiana. (Art. 51)17

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Art. 17)18

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Artt. 2, 4, 23, 24, 47-bis-47-ter)20

§      D.L. 29 dicembre 2000, n. 393. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania. (Artt. 4-bis e 5)26

§      D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297. Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro.28

§      D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129. Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.35

§      D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208. Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.44

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 81. Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica. (Art. 1, co. 1)51

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Artt. 404-416 e 527)53

§      D.P.C.M. 30 marzo 2007. Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale. (Artt. 2 e 3)58

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Art. 1, co. 376)61

§      L. 24 dicembre 2007, n. 247. Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (Art. 1, commi 7 e 11)62

§      D.L. 16 maggio 2008, n. 85. Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Art. 1)63

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (Art. 74)68

§      D.P.C.M. 20 novembre 2008. Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (Artt. 3-8)71

§      L. 22 dicembre 2008, n. 203. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). (Tabella C)79

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge A.C. 2766, approvato dal Senato, prevede, una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché, l’istituzione del “Ministero della salute” e del “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Esso si compone di un unico articolo suddiviso in 11 commi.

L’articolo 1, al comma 1, dispone l’aumento del numero dei Ministeri da 12 a 13 e l’incremento del numero complessivo dei membri del Governo da 60 a 63.

A tal fine, viene modificato l’art. 1, comma 376, della legge finanziaria per il 2008 (L 244/2007).

 

Legge finanziaria 2008
Art. 1, comma 376
testo vigente

Legge finanziaria 2008
Art. 1, comma 376
modificato dal ddl 2766

 

 

376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione.

376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatré e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

 

Il numero dei ministeri (13) è ora stabilito direttamente dalla disposizione, senza fare più rinvio al decreto legislativo 300/1999 nella formulazione originaria (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 203/1999), che prevedeva 12 ministeri.

L’aumento di una unità è da riconnettersi con lo sdoppiamento dell’attuale Ministero della lavoro, della salute e delle politiche sociali in Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute, disposto dai commi seguenti.

 

L’aumento di tre unità (da 60 a 63) del numero dei membri del Governo è riferito, come già nel testo vigente, ai componenti del Governo “a qualsiasi titolo”.

Considerando la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e quella dei titolari dei tredici ministeri, se ne desume che il Governo non potrà contare più di quarantanove membri tra ministri senza portafoglio, viceministri, altri sottosegretari di Stato ed eventuali vicepresidenti del Consiglio (che non siano al contempo titolari di ministero).

 

Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri dell’8 maggio 2009 – seduta in cui è stato approvato il disegno di legge in esame – riporta che il Ministero della salute avrà, oltre al ministro, due sottosegretari e che, contestualmente, è stato deciso anche di prevedere un sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e altri due al lavoro[1].

 

Si ricorda peraltro che l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 90/2008[2] prevede che, in deroga ad una serie di disposizioni, tra cui l’art. 1, comma 376, della legge finanziaria per il 2008, sul numero massimo dei componenti il Governo, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In virtù di questa deroga, il numero massimo dei membri del Governo è, fino al 31 dicembre 2009, pari a 61 e diverrebbe pari a 64 a seguito dell’approvazione della disposizione in esame.

 

Viene infine confermata la disposizione secondo cui la composizione del Governo deve essere coerente con il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, sancito dall’art. 51, primo comma, secondo periodo, Cost. (introdotto dalla L Cost 1/2003).

 

Da un punto di vista tecnico-formale, si osserva che la disposizione troverebbe più opportuna collocazione in un provvedimento volto a disciplinare l’organizzazione del Governo, quale il decreto legislativo 300/1999, anziché nell’ambito di un articolo di una legge finanziaria composto da 387 commi.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 in esame interviene sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[3].

In dettaglio,

1)    è modificato l’elenco dei Ministeri previsto dall’articolo 2 comma 1 e conseguentemente sono istituiti (lettera a), numero 1 e 2);

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- il Ministero della salute;

 

Si ricorda che il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85[4], al comma 1 dell'articolo 1, ha previsto, tra l’altro, l’istituzione dell’attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, ai sensi dei commi 4 e 6, ha disposto il trasferimento delle funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

2)    è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle funzioni e dei compiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del citato Dlgs 300/1999 in materia di coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, il settore della spesa sanitaria (lettera b));

3)    sono attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b), in materia di monitoraggio della spesa pubblica, tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali (lettera c));

4)    è previsto che la funzione di coordinamento del sistema sanitario nazionale attribuita tra l’altro al Ministero della salute dall’articolo 47-bis, comma 2, avvenga con il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario (lettera d));

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300 sono attribuite al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

Il Ministero esercita, inoltre, la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

 

5)    è specificato che, tra le funzioni attribuite al Ministero della salute dall’articolo 47-ter, comma 1), lettera a), la programmazione sanitaria di rilievo nazionale e quella relativa all’indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio delle attività regionali abbia anche un profilo di natura tecnica e, in particolare, per ciò che riguarda il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche per i piani di rientro regionali, sia previsto il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze (lettera e) numero 1);

 

L’articolo 47-terdel decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300 specifica che il citato Ministero della salute svolge in particolare le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

§       ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

§      tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

 

6)    è previsto che le funzioni, indicate tra l’altro all’articolo 47-ter, comma 1), lettera b), relative all’organizzazione dei servizi sanitari, alle professioni sanitarie, ai concorsi e allo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale siano svolte di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario (lettera e) numero 2);

7)    mediante l’inserimento di una nuova lettera b-bis, in forza di una modifica approvata dall’Assemblea del Senato, viene aggiunta alle funzioni attribuite al Ministero della salute, di cui al citato articolo 47-ter, comma 1), il monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento (lettera e) numero 3);.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame statuisce il trasferimento, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, al costituendo Ministero della salute delle funzioni e delle strutture indicate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, ai sensi della disciplina vigente[5] sono attualmente conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Si precisa inoltre che dal trasferimento in oggetto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici corrisposti ai dipendenti trasferiti che si traduca in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In ordine al trasferimento delle strutture il medesimo comma 3 del disegno di legge in commento richiama esplicitamente alcune delle disposizioni recate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2008, recante Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Ai sensi dell’articolo 47 quater del D.lgs 300/1999, il Ministero si articola in dipartimenti e il numero degli stessi non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter.

In dettaglio ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto le strutture dell'ex Ministero della salute, articolate in dipartimenti, trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, sono le seguenti:

§       Dipartimento della qualità;

§       Dipartimento dell'innovazione;

§       Dipartimento della prevenzione e comunicazione;

§       Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

Presso ognuno dei quattro Dipartimenti, alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

§       Ufficio I - Affari generali - Conferenza dei capi Dipartimento;

§       Ufficio II - Programmazione e controllo;

§       Ufficio III - Sistemi di qualità e valutazione.

Le funzioni di consulenza, studio e ricerca sono determinate nel numero complessivo di nove alle dirette dipendenze dei Capi Dipartimento.

I successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto disciplinano dettagliatamente le articolazioni interne dei quatto dipartimenti.

 

Ai sensi del comma 4 la denominazione “Ministero della salute” sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” in relazione alle funzioni trasferite dal comma 3. Analogamente la denominazione “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” sostituisce ad ogni effetto e ovunque compaia  la denominazione “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” in relazione a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il comma 5 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’approvazione delle necessarie variazioni per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo.

Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 6) individuerà in via provvisoria il contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino, garantendo comunque l’invarianza della spesa.

Il comma 7 precisa chefino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i seguenti regolamenti:

§      decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

§      decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

§      decreto del Presidente della Repubblica17 maggio 2001, n. 297, recante il  regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

§      decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n 208, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

Vengono inoltre fatte salve, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 3, comma 4, lettere b) e c) del D.P.C.M. 30 marzo 2007 recante “Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale”.

 

L’articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M. del 2007, dispone che fino all’entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione il Ministero della solidarietà sociale sia articolato secondo le strutture dirigenziali previste al comma 1, che la  Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese assuma la nuova denominazione di Direzione generale per l'inclusione e diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese e che le direzioni generali indicate siano articolate secondo il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’articolo 3 comma 4, lettere b) e c) del Decreto sopra citato prevede che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, emanati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.lgs. 165/2001[6] continuano ad applicarsi agli Uffici di diretta collaborazione[7], le disposizioni contenute nel D.P.R. 297/2001[8], integrate nei termini seguenti:

§       per i servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si prevede l’assegnazione di unità di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali, in misura complessivamente non superiore al 40% del contingente come definito nel comma 3[9];

§       ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della solidarietà sociale si prevede l’assegnazione di unità di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali, in misura complessivamente non superiore al 40% del contingente come definito ai sensi del comma 3.

 

 

Al comma 8 si prevede che ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel presente disegno di legge si fa salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale (generale e non generale), nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa vigente e, comunque, nel rispetto delle normativa in materia di assunzioni.

La norma in commento si applica nelle more dell’attuazione dei disposti dell’articolo 74 del D.L. 112/2008[10], nonché dell’articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 296/2006[11].

 

L’articolo 74 del D.L. 112/2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali siano tenute, entro il 30 novembre 2008 (termine poi differito al 31 maggio 2009 per la riorganizzazione dei ministeri):

·           a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);

·           a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

·           a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

·           a rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici periferici del Governo (UTG).

Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Vengono escluse dall’applicazione dell’articolo 74 le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ma si precisa che, per le relative amministrazioni, restano fermi gli obiettivi fissati nella norma.

Allo stesso tempo, si deroga dall’applicazione della norma del D.L. 112 per gli assetti organizzativi, dirigenziali e non, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (a decorrere dal 30 settembre 2008)[12] e delle Autorità di bacino di rilievo nazionale[13].

 

L’articolo 1, comma 404 della legge 296/2006 ha previsto un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione (da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988). Nella norma sono individuate diverse linee di intervento:

·       la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento, con l’eliminazione, peraltro, delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

·       la revisione delle strutture periferiche prevedendone la loro riduzione. In tal senso, si prevede il ricorso all’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – Uffici territoriali del Governo dell’esercizio della potestà regolamentare riguardante il Ministero degli affari esteri, segnatamente allo scopo di unificare i servizi contabili della rete diplomatica in un unico ufficio, qualora detti servizi siano ubicati nella stessa città estera

Viene poi prevista una generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali a cui si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto[14] entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione.

 

Sempre ai fini indicati nel comma 8 in esame, le assunzioni previste per il 2008, in base all’articolo 1, comma 527 della legge 296/2006, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009.

L’articolo 1, comma 527 della legge n.296/2006 ha disposto per il 2008 l’ulteriore assunzione di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. La norma riguarda le amministrazioni indicate al precedente comma 523[15].

 

Per l'attuazione delle suddette misure, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, i Ministeri devono presentare i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 400/1988 e dell'articolo 4, comma 1, del D.lgs. 300/1999[16].

 

L’articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge n.400/1988, prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, con l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;

 

L’articolo 4, comma 1, del d.lgs n.300/1999 dispone che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti, sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

 

Il comma 9 dispone che ai fini dell'attuazione delle misure contenute all'articolo 74, comma 3, del D.L. 112/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi in tal modo conseguiti, aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, vengono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

L'articolo 74, comma 3, del D.L. 112/2008[17]dispone che le amministrazioni dello Stato rideterminino la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedano alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

L'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247[18],  stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, siano individuate le modalità per l’accertamento delle economie conseguite a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici come risultanti dai bilanci degli stessi enti. Pertanto, si dispone che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, siano corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive[19] previsti a decorrere dall'anno 2011. I decreti sopra menzionati non risultano finora adottati.

 

A tal fine gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio. In tal senso, al Ministero si riconoscono canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

Infine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 247/2007, ai fini della realizzazione delle sinergie e del conseguimento dei risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro. Tale importo va computato ai fini del successivo comma 8 del medesimo articolo 1.

 

I commi da 7 e 8 dell’articolo 1 della legge247/2007 intervengono in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali.

Si stabilisce che i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali (commi 7).

A tali fini, viene attribuito al Governo il compito di presentare un piano industriale[20] volto alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi in modo da conseguire risparmi di spesa per un importo di 3,5 miliardi di euro nell’arco del decennio (comma 8).

 

Il comma 10 reca la norma di copertura finanziaria.

Gli oneri, derivanti dall’aumento del numero dei ministri e dei componenti del Governo disposto dal comma 1, sono quantificati in 460.000 euro per il 2009 e in 920.000 euro annui a decorrere dal 2010.

Ad essi si provvede:

§      quanto a 306.417 euro per il 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa per il contrasto alle emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo (art. 1, comma 1, DL 81/2004);

§      quanto a 612.834 euro dal 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa per il monitoraggio sulle condizioni sanitarie del personale che presta o ha prestato servizio nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (art. 4-bis, DL 393/2000);

§      quanto a 153.583 euro per il 2009 e a 307.166 euro dal 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri (DLgs 303/1999), come determinata dalla legge finanziaria (L 203/2008, tabella C).

 

Con riferimento alla copertura per l’anno 2009 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, DL 81/2004 (contrasto alle emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo), si osserva che tale disposizione prevede due diverse autorizzazioni di spesa che incidono sull’anno 2009, una relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi (lett. a)), l’altra relativa alla Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM» (lett. b)). Andrebbe pertanto specificato a quale autorizzazione di spesa sia riferita la riduzione, o, nel caso in cui sia riferita ad entrambe, come essa vada ripartita.

Secondo quanto emerge dai lavori della Commissione Bilancio del Senato (seduta del 23 settembre 2009), la riduzione dovrebbe essere riferita all’autorizzazione di spesa relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL 81/2004.

Nella citata seduta, infatti, il rappresentante del Governo ha richiamato il capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concenente appunto il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

 

Il comma 11 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 




[1]    Nel medesimo Consiglio dei ministri dell’8 maggio 2009, il Presidente del Consiglio ha annunciato la nomina di un sottosegretario a Ministro senza portafoglio per il turismo e l’attribuzione a 5 sottosegretari del titolo di viceministro, tra cui il viceministro della salute.

[2]    Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

[3]    Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[4]    Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

[5]    Cfr. in particolare il comma 6 dell'art. 1,  del D.L. 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

 

 

[6]    Nella norma si prevede che il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, con esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 400/1988.

[7]    Vengono indicati come Uffici di diretta collaborazione l'ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, il Servizio di controllo interno, l'Ufficio stampa, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

[8]    D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro”.

[9]    Nel comma 3 il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione previsti all'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 297/2001 è suddiviso in complessive 65 unità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in complessive trentacinque unità per il Ministero della solidarietà sociale.

[10]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[11]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

[12]In tal senso, l’articolo 4, comma 2 dell’O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719.

[13]Sulla base dell’articolo 1, comma 3 del D.L. 208/2008.

[14]   Si tratta di quei settori di personale impegnati in attività di gestione “interna” dell’amministrazione, con una basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazion. In particolare, nella lettera individua i seguenti settori: gestione delle risorse umane, informatica, manutenzione e logistica, affari generali e provveditorati e contabilità.

[15]   Le amministrazioni indicate al comma 523 sono quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.lgs. 165/2001. Dalle limitazioni in essa prevista sono escluse appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.

[16]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[17]   Si ricorda che nella riorganizzazione delle strutture periferiche alle amministrazioni è lasciata la facoltà di scegliere se rideterminare la rete periferica secondo un’articolazione regionale o interregionale, ovvero se farla confluire nell’ambito delle esistenti prefetture-uffici territoriali di Governo, secondo le procedure di cui al già menzionato art. 1, co. 404, lett. c), della L. 296/2006.

[18]   L. 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[19]   In base al comma 10 si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative:

§       all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;

§       alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

§       alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995[19].

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

[20]   Nella norma viene indicato un termine per l’adozione del piano, vale a dire entro un mese dalla data di entrata in vigore della L. 247/2007 (il 1° febbraio 2008). Tale piano non risulta finora adottato.