Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili - A.C. 1732 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1732/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 248
Data: 24/11/2009
Descrittori:
ASSOCIAZIONI   HANDICAPPATI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

24 novembre 2009

 

n. 248/0

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

A.C. 1732

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

1732

Titolo

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

1° ottobre 2008

assegnazione

1° dicembre 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costitituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), XI (Lavoro) e Commissione parlamente per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 1732, estende alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, l’applicazione di alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152, disciplinante gli istituti di patronato e di assistenza sociale. A tale proposito, la relazione illustrativasottolinea che gli organismi citati, oltre a collaborare quotidianamente con organi della pubblica amministrazione, si sono posti, negli anni più recenti, come autorevoli interlocutori delle istituzioni per confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale nel settore della disabilità. Le disposizioni della legge 152/2001 richiamate, sono quelle di cui agli articoli 7 (funzioni), 8 (Attività di consulenza, di assistenza e di tutela), 9 (Attività di assistenza in sede giudiziaria), 10 (Attività diverse) e 13 (Finanziamento).Viene poi disposta l’applicazione, alle medesime organizzazioni,  federazioni e associazioni degli articoli 14, 15, 16 e 17, concernenti, rispettivamente, gli adempimenti, la vigilanza, il commissariamento, lo scioglimento e i divieti e le sanzioni, nonché, limitatamente ai contributi che concorrono al finanziamento degli istituti (art.13), l'articolo 18, comma 1, della legge n. 152 del 2001, che prevede per questi un regime fiscale più favorevole.

 

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa

 

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento estende l’applicazione di alcune disposizioni legislative alle organizzazioni operanti per la tutela dei diritti delle persone disabili: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Alle associazioni rappresentative sono attribuite dalla proposta di legge compiti di tutela e rappresentanza dei disabili, favorendone la partecipazione alla vita lavorativa e sociale, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, con riflessi anche sull’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, che l’articolo 117, comma 2, lettera g) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Va inoltre segnalato che le disposizioni in commento estendono alle citate associazioni i finanziamenti e le agevolazioni previsti per gli istituti di patronato. Per tale profilo, potrebbe richiamarsi l’art. 117, comma 2, lett. e) concernente il “sistema tributario e contabile dello Stato”

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

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File: AS0128a.doc