Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili - A.C. 1732 Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 1732/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 248
Data: 24/11/2009
Descrittori:
ASSOCIAZIONI   HANDICAPPATI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

A.C. 1732

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 248

 

 

 

24 novembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AS0128.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto della proposta di legge  3

Quadro normativo  4

Riferimenti normativi

§      L. 30 marzo 2001, n. 152. Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.9

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge A.C.1732 (Porcu ed altri), composta da un unico articolo, estende alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano per la tutela dei diritti delle persone disabili,  le prerogative garantite dagli articoli 7 (funzioni), 8 (Attività di consulenza, di assistenza e di tutela), 9 (Attività di assistenza in sede giudiziaria), 10 (Attività diverse) e 13 (Finanziamento) della legge 30 marzo 2001, n. 152, disciplinante gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Viene poi disposta l’applicazione, alle medesime organizzazioni,  federazioni e associazioni degli articoli 14, 15, 16 e 17, concernenti, rispettivamente, gli adempimenti, la vigilanza, il commissariamento, lo scioglimento e i divieti e le sanzioni, nonché, limitatamente ai contributi che concorrono al finanziamento degli istituti (art.13), l'articolo 18, comma 1, della legge n. 152 del 2001, che prevede per questi un regime fiscale più favorevole..

 

Va ricordato che nel corso della XIV legislatura sono state esaminate dal Parlamento alcune proposte di legge contenenti disposizioni analoghe a quelle recate dalla proposta di legge in esame. L’iter dei provvedimenti (S. 1073 ed abb., C. 5121), approvati in un testo unificato dal Senato, si è poi arrestato presso le commissioni riunite XI e XII della Camera, presso le quali si è svolta buona parte dell’esame in sede referente, comprensivo anche di una fase di audizioni informali. 

 

Negli anni a noi più vicini, come evidenziato nella relazione illustrativa, è andata aumentando la costituzione di organismi di tipo associativo, tra i quali le organizzazioni di volontariato operanti nei campi della solidarietà, della promozione e della integrazione sociale delle persone disabili. Questi organismi si sono posti come autorevoli interlocutori delle istituzioni per confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale nel settore della disabilità, nel quale le rappresentanze associative sono chiamate da normative nazionali e comunitarie ad esercitare un ruolo particolarmente significativo. Inoltre esse collaborano quotidianamente con organi della pubblica amministrazione. Pertanto il patrimonio di esperienza e di conoscenza di queste organizzazioni induce ad attribuire loro un particolare ruolo nei confronti delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati che esse rappresentano, estendendo ad esse una serie di norme applicabili agli istituti di patronato ed assistenza sociale. Qui di seguito si fornirà una sintetica esposizione dei contenuti della citata legge n. 152 del 2001.  


Quadro normativo

Con la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono state riordinate e innovate le norme che disciplinano il riconoscimento e il funzionamento di tali istituti.

Finalità essenziale della legge è quella di unificare la normativa in materia di compiti e finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, recependo contestualmente istanze e indicazioni per il superamento delle difficoltà applicative emerse fino a quel momento.

In particolare la legge conferma la natura di pubblica utilità delle funzioni svolte dagli istituti e della loro qualificazione come persone giuridiche private e individua criteri meno restrittivi per il riconoscimento: presenza del soggetto promotore in almeno un terzo delle regioni e delle province italiane (invece che in due terzi delle regioni e metà delle province) e riduzione da 5 a 3 anni del periodo di pregressa operatività (articoli 2 e 3).

Più in dettaglio l’articolo 7 dispone che gli istituti di patronato esercitano le funzioni di informazione, assistenza e consulenza, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste dalle normative vigenti ed erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Rientra, tra tali attività, l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

In base all’articolo 8 le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni previste dall’articolo 9 per la tutela in sede giudiziaria. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico (vedi infra, art. 13 della legge 152/2001).

Gli istituti, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni citate, anche con riguardo alle disposizioni delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi [1].

L’articolo 9 prevede la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria [2], anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico - sociali perseguite.

In base all’articolo 10 gli istituti possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica in favore di diversi soggetti.

L’articolo 13 concerne il finanziamento delle attività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

 A tal finesidispone il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)

Con regolamento del Ministro del lavoro, sentiti gli istituti di patronato, sono stabiliti i criteri di ripartizione del finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti, relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni.

Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti possono altresì ricevere contributi economici da fonti diverse di finanziamento.

Ai sensi dell’articolo 14 gli istituti di patronato e di assistenza sociale tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e forniscono annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta.

L’articolo 15 precisa che gli organismi in oggetto sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro della salute e della previdenza sociale.

Per quanto attiene alle attività degli istituti non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente. Inoltre per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni.

Con l’articolo 16 sono disciplinati i casi di commissariamento e scioglimento degli istituti e con articolo 17sonoindicati i divieti e le sanzioni alle quali sono sottoposti.

L’articolo 18, comma 1, prevede che i contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrino fra quelli che non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

 

 




[1]    Legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

[2]    Viene delineato un sistema di partecipazione differenziato per tre categorie di utenti:

-i percettori di un reddito compreso nei limiti del trattamento pensionistico minimo sono esenti da ogni contributo alle spese;

- i soggetti il cui reddito è compreso tra quello minimo ed il doppio di esso concorrono alle spese nella misura del 50%;

- gli altri soggetti partecipano secondo il tariffario stabilito con convenzioni.